Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2021 - Ricorso n. 17607/08 e altri 4 - Causa Croce e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CROCE E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 17607/08 e altri 4 - si veda la tabella allegata)

SENTENZA

STRASBURGO

16 dicembre 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Croce e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

  • Erik Wennerström, presidente,
  • Lorraine Schembri Orland,
  • Ioannis Ktistakis, giudici,
  • e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. Nel corso del procedimento, i ricorrenti sig.ra Concetta Del Prete, sig. Raffaele di Gabriele, sig. Luigi di Gabriele, sig. Enzo Di Nisio e sig.ra Maria Assunta Orsini sono deceduti. I loro eredi (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) hanno espresso la volontà di mantenere i ricorsi.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

 

  1. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene appropriato esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

 

  1. SULLA qualità DEGLI EREDI PER AGIRE DINANZI ALLA CORTE

 

  1. La Corte osserva che gli eredi dei ricorrenti sig.ra Concetta Del Prete, sigg. Raffaele di Gabriele, Luigi di Gabriele, Enzo Di Nisio e sig.ra Maria Assunta Orsini (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) desiderano mantenere i ricorsi, e che il Governo non vi si oppone. Tenuto conto dei legami familiari e giuridici degli interessati con i ricorrenti e del loro interesse legittimo di proseguire i ricorsi, la Corte accetta che essi proseguano i ricorsi (Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013). Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a utilizzare il termine «ricorrenti» per indicare la sig.ra Concetta Del Prete, i sigg. Raffaele di Gabriele, Luigi di Gabriele, Enzo Di Nisio e la sig.ra Maria Assunta Orsini.

 

  1. SULLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEL RICORSO N. 3331/11 NELLA PARTE CHE RIGUARDA IL RICORRENTE PAGNANO

 

  1. Per quanto riguarda il ricorrente sig. Pasquale Pagnano (ricorso n. 3331/11), con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 28 settembre 2021, la Corte ha richiamato l’attenzione del ricorrente sul fatto che il termine fissato per la presentazione delle sue osservazioni era scaduto dal 9 agosto 2021, e che l’interessato non ne aveva richiesto la proroga. La Corte ha inoltre precisato che, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione, essa può cancellare un ricorso dal ruolo quando, come nel caso di specie, le circostanze permettono di concludere che il ricorrente non intende più mantenere il ricorso. La lettera è certamente pervenuta alla parte ricorrente il 7 ottobre 2021; tuttavia, ad essa non è stata data alcuna risposta.
  2. In queste condizioni, la Corte conclude che i ricorrenti non intendono più mantenere il loro ricorso, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione. Inoltre, essa ritiene che nessuna circostanza particolare che attenga al rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione e dei suoi protocolli esiga che essa prosegua l’esame di questi ricorsi (articolo 37 § 1 in fine)
  3. Pertanto, queste parti del ricorso sopra menzionato devono essere cancellate dal ruolo.

 

  1. SULLA RICEVIBILITÀ DEI RICORSI NN. 65438/09 e 81606/12 NELLA LORO PARTE RIGUARDANTE IL RICORRENTE COSENTINO

 

  1. Il rappresentante del ricorrente sig. Francesco Cosentino (ricorsi nn. 65438/09 e 81606/12) ha informato la Corte che quest’ultimo era deceduto prima della presentazione dei ricorsi e ha chiesto che questi ultimi fossero cancellati dal ruolo per quanto lo riguardavano.
  2. La Corte rammenta che una persona deceduta non può, neanche tramite un rappresentante, presentare un ricorso dinanzi alla Corte (Macedonia Gavrielidou e altri c. Cipro (dec.), n. 73802/01, 13 novembre 2003, Yaşa c. Turchia, ricorso n. 22495/93, rapporto della Commissione dell’8 aprile 1997, Dupin c. Croazia (dec.), n. 36868/03, 7 luglio 2009, Gavrielidou e altri c. Cipro (dec.), n. 73802/01, 13 novembre 2003, Gürleşen e altri c. Turchia (dec.), n. 15573/03, 29 aprile 2008). Il ricorrente non può quindi essere considerato vittima di violazioni di diritti garantiti dalla Convenzione.
  3. Di conseguenza, per quanto riguarda il sig. Cosentino, i ricorsi sono incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli e devono essere rigettati conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

 

  1. SULLA dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 DElla convenzione

 

  1. I ricorrenti lamentano, in particolare, la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne emesse in loro favore. Invocano espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)»

  1. Sull’esaurimento delle vie di ricorso interne e la qualità di vittima

 

  1. Il Governo solleva, in tutti i ricorsi, un’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso n. 17607/08, eccepisce il mancato esperimento di procedure di esecuzione forzata. Per quanto riguarda i ricorsi nn. 13355/09, 65438/09 e 3331/11, il Governo sostiene che i ricorrenti non si sarebbero opposti alle richieste di restituzione delle somme pagate dall’ANAS (società pubblica che inizialmente era stata condannata a pagare il risarcimento danni). In ultimo luogo, per quanto riguarda il ricorso n. 25185/10, il Governo sostiene che, nell’ambito di una procedura di liquidazione straordinaria, i ricorrenti avrebbero potuto lamentare la durata eccessiva della procedura di liquidazione o intentare un’azione di risarcimento nei confronti dei liquidatori.
  2. Il Governo eccepisce anche l’assenza di qualità di vittima dei ricorrenti alla luce dei pagamenti parziali effettuati dall’ANAS (ricorsi nn. 13355/09, 65438/09 e 3331/11) e del fatto che la procedura di liquidazione è ancora in corso (ricorso n. 25185/10).
  3. Per quanto riguarda l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte rammenta che non è opportuno chiedere a una persona che ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei confronti dello Stato all’esito di un procedimento giudiziario di dover poi avviare la procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, 357/07, § 28, 17 maggio 2011). A fortiori, non è richiesto di opporsi al recupero di una somma già pagata da un’autorità pubblica in virtù di una decisione interna che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte (Arnaboldi c. Italia, n. 43422/07, § 52, 14 marzo 2019), comporta per lo Stato un obbligo di pagamento.
  4. Per quanto riguarda i rimedi citati nei confronti del ricorso n. 25185/10, la Corte constata che la sentenza controversa non è stata ancora eseguita e che il Governo non ha dimostrato che i suddetti rimedi avrebbero potuto portare alla sua esecuzione.
  5. Quanto all’eccezione relativa alla qualità di vittima, la Corte osserva che i ricorrenti non hanno ancora ottenuto il pagamento integrale del risarcimento riconosciuto dai giudici interni.
  6. Tenuto conto di quanto sopra esposto, è opportuno respingere le eccezioni del Governo e dichiarare queste doglianze ricevibili.

 

  1. Sul merito

 

  1. La Corte rammenta che l'esecuzione di un provvedimento o di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Peraltro, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  2. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  3. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni giudiziarie emesse in favore dei ricorrenti.
  4. Di conseguenza, queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.

 

  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

 

  1. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1, riguardante la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva delle stesse decisioni giudiziarie interne (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità (si vedano anche i paragrafi 14-19 supra), la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi in suo possesso, la Corte conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella causa Ventorino sopra citata.
  2. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla privazione dei loro beni mediante espropriazione indiretta in assenza di risarcimento.

 

  1. SULLE ALTRE DOGLIANZE

 

  1. Nei ricorsi nn. 17607/08 e 25185/10, i ricorrenti hanno presentato anche altre doglianze sotto il profilo di vari articoli della Convenzione.
  2. La Corte ha esaminato i ricorsi elencati nella tabella allegata alla presente sentenza, e constata, alla luce di tutti gli elementi in suo possesso, e nella misura in cui i fatti controversi rientrano nella sua competenza, che queste doglianze non soddisfano i criteri di ricevibilità stabiliti negli articoli 34 e 35 della Convenzione, o non rivelano alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
  3. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

 

  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

 

  1. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, Nicola Silvestri, sopra citata, e Antonetto, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza e respingere le domande di equa soddisfazione per il resto.
  2. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è comunque tenuto ad eseguire le decisioni giudiziarie che rimangono esecutive.
  3. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

 

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara che gli eredi della sig.ra Concetta Del Prete, dei sigg. Raffaele di Gabriele, Luigi di Gabriele, e Enzo Di Nisio, e della sig.ra Maria Assunta Orsini (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) hanno la qualità per proseguire il presente procedimento;
  3. Decide di cancellare dal ruolo il ricorso n. 3331/11 per quanto riguarda il ricorrente sig. Pasquale Pagnano;
  4. Dichiara i ricorsi nn. 65438/09 e 81606/12 irricevibili per quanto riguarda il ricorrente sig. Francesco Cosentino;
  5. Dichiara i restanti ricorsi ricevibili per quanto riguarda le doglianze relative alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne e di altri aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), ritiene non necessario esaminare separatamente la doglianza relativa alla privazione dei beni mediante espropriazione indiretta in assenza di risarcimento, e dichiara i ricorsi nn. 17607/08 e 25185/10 irricevibili per il resto;
  6. Dichiara che queste doglianze rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne;
  7. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  8. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve assicurare con mezzi appropriati l’esecuzione delle decisioni giudiziarie interne ancora pendenti indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
  9. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  10. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 dicembre 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Erik Wennerström
Presidente

 

ALLEGATO

Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Nome e città del rappresentante

Decisione giudiziaria interna pertinente

Ingiunzione dei tribunali interni

Data di inizio della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione

Ritardo nella esecuzione

Giurisprudenza

Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

17607/08
25/03/2008

(5 ricorrenti)

Simonetta CROCE

1934

Maria Palma NESTI

1947

Elisabetta CROCE

1971

Luigi CROCE

1985

Maria CROCE

1935

Pasquale CROCE

1970

Tozzi Silvano
Napoli

Tribunale di Napoli R.G. 11534/94, 16/02/2001

Consorzio Caivano 1 -

Pagamento del risarcimento accordato per l’espropriazione indiretta dei beni

16/02/2001

In corso

Più di 20 anni e 8 mesi e 23 giorni

Arnaboldi c. Italia, n. 43422/07,

14 marzo 2019

Prot. 1 Art. 1 – assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali -

9.600

1.000

2.

65438/09
12/11/2009

(9 ricorrenti)

Concetta DEL PRETE

1932

Deceduta il 11/01/2010

Eredi:

Di Gabriele Emanuela

1965

Di Gabriele Carmela

1967

Di Gabriele Michelina

1969

Di Gabriele Agata Angela

1977

Di Gabriele Concetta

1982

Umbriano Rosa

1968

Agata Angela DI GABRIELE

1977

Carmela DI GABRIELE

1967

Emanuela DI GABRIELE

1965

Michelina DI GABRIELE

1969

Raffaele DI GABRIELE

1962

Deceduto il 23/03/2017

Eredi:

Di Gabriele Concetta

1982

Umbriano Rosa

1968

Nucleo familiare

Francesco COSENTINO

1929

Luigi DI GABRIELE

1930

Deceduto il 21/03/2021

Eredi:

Arcangelo DI GABRIELE

1982

Ciro DI GABRIELE

1982

Rosa DI VAIO

1949

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Corte d’appello di Napoli R.G. 3024/09, 13/11/2012

Consorzio Generale Ricostruzioni (CO.GE.RI.)

Pagamento del risarcimento riconosciuto per l’espropriazione indiretta dei beni

13/11/2012

In corso

Più di 8 anni e 11 mesi e 26 giorni

Arnaboldi c. Italia,

n. 43422/07,

14 marzo 2019

Prot. 1 Art. 1 – assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali -

35.000 (congiuntamente, salvo il sig. Francesco CONSENTINO)

1.000

3.

25185/10
25/04/2010

(8 ricorrenti)

Silvio D’ILIO

1954

Alfonso D’ILIO

1950

Djamila BOUHERAOUA

1965

Enzo DI NISIO

1950

Deceduto il 27/11/2020

Erede:

Anna DI NISIO

1948

Anna DI NISIO

1948

Maria Assunta ORSINI

1922

Deceduta il 25/05/2013

Erede:

Anna DI NISIO

1948

Maria Luisa DE BERARDINIS CONSALVO

1971

Lino DE BERARDINIS CONSALVO

1973

Forte Bruno

Sora

Corte d’appello de L’Aquila R.G. 642/89, 05/07/2001

Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale della Valle del Pescara –

Pagamento del risarcimento riconosciuto per l’espropriazione indiretta dei beni

05/07/2001

In corso

Più di 20 anni e 4 mesi e 3 giorni

Prot. 1 Art. 1 – assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali –

9.600

(tranne che per il sig. Alfonso D’ILIO, che non ha presentato una domanda di equa soddisfazione)

1.000

4.

3331/11

14/12/2010

(6 ricorrenti)

Luigi DI GABRIELE

1930

Giuseppe NARRANTE

1932

Giuseppe MOCCIA

1933

Michele FALCO

1937

Vincenzo ELMESE

1933

***

Pasquale PAGNANO

1933

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Di Palma Caccioppoli Massimo

Aversa (soltanto per il ricorrente Pagnano)

Corte d’appello di Napoli R.G. 3629/02, 24/06/2010

Consorzio Generale Ricostruzione (CO.GE.RI.)

Pagamento del risarcimento riconosciuto per l’espropriazione indiretta dei beni

24/06/2010

In corso

Più di 11 anni e 4 mesi e 15 giorni

Arnaboldi c. Italia, n. 43422/07,

14 marzo 2019

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali -

40.000 (congiuntamente salvo il sig. Pasquale PAGANO)

30.000
(per le spese per i procedimenti dinanzi ai giudici interni e dinanzi alla Corte)

5.

81606/12

08/12/2012

(3 ricorrenti)

Luigi DI GABRIELE

1946

Deceduto il 21/03/2021

Eredi:

Arcangelo DI GABRIELE

1982

Ciro DI GABRIELE

1982

Rosa DI VAIO

1949

Francesco COSENTINO

1929

Fimmanò Domenico

Frattamaggiore

Corte di cassazione n. 18176/12, 23/10/2012

Consorzio Generale Ricostruzione (CO.GE.RI.)

Pagamento del risarcimento riconosciuto per l’espropriazione indiretta dei beni

23/10/2012

In corso

Più di 9 anni e 16 giorni

Arnaboldi c. Italia, n. 43422/07,

14 marzo 2019

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali -

18.000 (congiuntamente salvo il sig. Francesco COSENTINO)

1.000

[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.