Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 dicembre 2021 - Ricorso n. 43887/04 - Causa D'Addona contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA D’ADDONA c. ITALIA
(Ricorso n. 43887/04)

SENTENZA

STRASBURGO
16 dicembre 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa D’Addona c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nella data indicata nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

3. Il governo italiano si oppone all’esame della causa da parte di un comitato. Dopo aver esaminato l’obiezione, la Corte la respinge.

IN FATTO

4. Le precisazioni pertinenti sul ricorso sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

5. La ricorrente lamenta principalmente la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento del 18 marzo 2005 emessa in suo favore. L’interessata invoca, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)»

A. Sulla ricevibilità

6. In primo luogo, il Governo sostiene che la ricorrente non avrebbe la qualità di vittima poiché, il 12 dicembre 2008, ha concluso una transazione con il comune di Casalduni riguardante l’esecuzione della sentenza in questione.

7. In secondo luogo, il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne poiché la ricorrente avrebbe omesso di avviare le procedure di esecuzione forzata e di risarcimento.

8. Per quanto riguarda la prima eccezione, la Corte osserva che la transazione prevede, in particolare, un pagamento rateizzato del credito e che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento, la ricorrente avrebbe potuto avviare nuovamente delle procedure per ottenere l’esecuzione integrale della sentenza. Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che i pagamenti non sono stati effettuati nei termini previsti dalla transazione (l’ultimo versamento avrebbe dovuto essere effettuato prima del 30 gennaio 2013), e che la ricorrente non ha ancora ottenuto il pagamento integrale del credito. In queste condizioni, la Corte ritiene che la ricorrente possa ancora affermare di essere vittima della violazione dedotta.

9. Per quanto riguarda la seconda eccezione, la Corte rammenta che non è opportuno chiedere a una persona che ha ottenuto il riconoscimento di un credito nei confronti dello Stato all’esito di un procedimento giudiziario di dover poi avviare la procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011).

10. Tenuto conto di quanto sopra esposto, è opportuno respingere le eccezioni del Governo e dichiarare il ricorso ricevibile.

B. Sul merito

11. La Corte rammenta che l'esecuzione di un provvedimento o di una sentenza, di qualsiasi giudice, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Peraltro, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 II).

12. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

13. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per far eseguire pienamente e a tempo debito la decisione giudiziaria emessa in favore della ricorrente.

14. Di conseguenza, questa doglianza rivela una violazione dell’articolo 6 § 1.

II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE RIENTRANTI IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

15. La ricorrente ha formulato un'altra doglianza relativa all'articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardante la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento (si veda la tabella allegata alla presente sentenza) - Costatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi in suo possesso, la Corte conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni nella causa Ventorino sopra citata.

16. Per quanto sopra esposto, la Corte ritiene di non dover esaminare separatamente la doglianza formulata dalla ricorrente sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda la privazione dei suoi beni mediante espropriazione indiretta in assenza di risarcimento.

III. SULLE ALTRE DOGLIANZE

17. La ricorrente ha sollevato anche una doglianza sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.

18. La Corte ha esaminato la doglianza e constata, alla luce di tutti gli elementi in suo possesso, e nella misura in cui i fatti controversi rientrano nella sua competenza, che questa doglianza non soddisfa i criteri di ricevibilità stabiliti negli articoli 34 e 35 della Convenzione, o non rivela alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

Di conseguenza questa parte del ricorso deve essere respinta in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

19. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

20. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, Nicola Silvestri, sopra citata, Antonetto sopra citata, e De Luca, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

21. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tenuto ad eseguire la decisione giudiziaria che rimane esecutiva.

22. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda le doglianze relative alla mancata esecuzione della decisione giudiziaria interna e altri aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza), ritiene non necessario esaminare separatamente la doglianza relativa alla privazione dei beni mediante espropriazione indiretta in assenza di risarcimento, e dichiara il ricorso irricevibile per il resto;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di una decisione giudiziaria interna;
  3. Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
  4. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve assicurare con mezzi appropriati l’esecuzione della decisione giudiziaria interna ancora pendente riportata nella tabella allegata alla presente sentenza;
  5. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 dicembre 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Erik Wennerström
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 2 della Convenzione
(la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)
Numero e data di
presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e
anno di nascita
Nome e città
del rappresentante
Decisione giudiziaria
interna pertinente

Data di inizio
della mancata esecuzione

Data di fine della mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione

Altre doglianze che rientrano
nella giurisprudenza consolidata
Importo riconosciuto
per danno morale (in euro) [1]
Importo riconosciuto
per spese (in euro)[2]

43887/04

25/06/1999

Agata D’ADDONA

1937

Ferrara Silvio

Benevento

Tribunale di Benevento
n. 630/2005, 18/03/2005

18 marzo 2005

In corso
Più di 16 anni e 7 mesi e 18 giorni

Prot. 1 Art. 1 – assenza di o ritardo nel
pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

9.600 500


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.