Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 luglio 2021 - Ricorso n. 40931/15 - C. A. e altri contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE
CAUSA C.A. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 40931/15)

SENTENZA

STRASBURGO

22 luglio 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma

Nella causa C.A. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 1° luglio 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 3 agosto 2015. Il presidente della sezione ha accolto la domanda formulata dai ricorrenti di non divulgazione della loro identità (articolo 47 § 4 del regolamento della Corte).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. A.G. Lana, del foro di Roma.

3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L’elenco dei ricorrenti è riportato nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti o il loro de cujus hanno intentato un procedimento civile per ottenere riparazione del danno che ritenevano di avere subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

6. I ricorrenti lamentano l’eccessiva durata del procedimento intentato per ottenere riparazione del danno subìto da loro stessi o dal loro de cujus a seguito di infezioni post-trasfusionali. Essi invocano l’articolo 2 della Convenzione, così formulato:

Articolo 2

«Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

A. Relativamente ai ricorrenti E.Z. e F.S. (si veda il punto 1 della tabella allegata alla presente sentenza)

7. La Corte ha ricevuto la dichiarazione di composizione amichevole, firmata dalle parti, in virtù della quale i ricorrenti E.Z. e F.Z. accettavano di rinunciare a ogni altra pretesa nei confronti dell'Italia in merito ai fatti all'origine del presente ricorso, in quanto il Governo si è impegnato a versare loro le somme riportate nella tabella allegata alla presente sentenza. Tali somme saranno versate entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Corte. Se non fossero versate entro tale termine, il Governo si impegna a maggiorarle, a decorrere dallo scadere del termine e fino al versamento, di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

8. Con il pagamento questa parte del ricorso si considererà definitivamente conclusa.

9. La Corte prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti. Essa considera che tale accordo sia basato sul rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, e non vede alcun motivo per cui sia necessario proseguire l'esame di questa parte del ricorso. Tenuto conto di quanto sopra esposto, questa parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo.

B. Relativamente agli 11 ricorrenti indicati nel punto 2 della tabella allegata alla presente sentenza (eredi A. ed eredi G.)

10. Il Governo ha informato la Corte che proponeva di pronunciare una dichiarazione unilaterale al fine di regolare le questioni sollevate dalle doglianze presentate dagli 11 ricorrenti indicati nel punto 2 della tabella allegata alla presente sentenza (eredi A. ed eredi G.). Il Governo ha inoltre invitato la Corte a cancellare questa parte del ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 37 della Convenzione.

11. Il Governo riconosce la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto dal de cujus di questi ricorrenti a seguito di infezioni post trasfusionali, e propone di versare a questi ultimi le somme riportate nella tabella allegata alla presente sentenza, invitando la Corte a cancellare questa parte del ricorso dal ruolo conformemente all'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Queste somme saranno pagabili entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Corte. Se non fossero versate entro tale termine, il Governo si impegna a maggiorarle, a decorrere dallo scadere del termine e fino al versamento, di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

12. Con il pagamento questa parte del ricorso si considererà definitivamente conclusa.

13. I termini di una dichiarazione unilaterale sono stati trasmessi ai ricorrenti interessati varie settimane prima della data di questa decisione. La Corte non ha ricevuto dai ricorrenti una risposta con la quale questi ultimi indicassero di accettare i termini della dichiarazione.

14. La Corte rammenta che l’articolo 37 § 1 c) della Convenzione le permette di cancellare un ricorso dal ruolo se:

«(...) per ogni altro motivo di cui [essa] accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata».

15. Pertanto, in virtù di tale disposizione, la Corte può cancellare dei ricorsi dal ruolo sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto, anche se i ricorrenti auspicano che l'esame del loro ricorso prosegua (si veda, in particolare, la sentenza Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75 77, CEDU 2003 VI).

16. La giurisprudenza della Corte in materia di durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali è chiara e copiosa (si vedano, per esempio, G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009 e D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, 14 gennaio 2016).

17. Tenuto conto delle concessioni contenute nella dichiarazione del Governo, e dell'importo degli indennizzi proposti (importo conforme a quelli accordati in cause simili), la Corte ritiene che la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata (articolo 37 § 1 c)).

18. Inoltre, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non richieda che essa prosegua l’esame di questa parte del ricorso (articolo 37 § 1 in fine).

19. Infine, la Corte sottolinea che, qualora il Governo non rispettasse i termini della sua dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto al ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 2 della Convenzione (si veda Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).

20. Tenuto conto di quanto sopra esposto, questa parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo.

C. Relativamente ai 13 ricorrenti indicati nel punto 3 della tabella allegata alla presente sentenza

21. La Corte osserva che i 13 ricorrenti indicati nel punto 3 della tabella allegata alla presente sentenza si sono avvalsi del rimedio previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 (si veda D.A. e altri c. Italia, sopra citata, §§ 158-161).

22. La Corte osserva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, accettando il rimedio in questione, i ricorrenti rinunciano «all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale».

23. Pertanto, essa conclude che i ricorrenti sopra menzionati non intendono più mantenere il loro ricorso, e decide di cancellare questa parte dei ricorsi dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione.

D. Relativamente a M.G. (si veda il punto 4 della tabella allegata alla presente sentenza)

24. Il Governo ha sottoposto una dichiarazione unilaterale che non offre una base sufficiente affinché la Corte possa concludere che il rispetto dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione non richiede che essa prosegua l'esame di questa parte del ricorso relativa alla ricorrente M.G. (articolo 37 § 1 in fine). Di conseguenza, la Corte respinge la domanda del Governo volta a ottenere la cancellazione dal ruolo di questa parte del ricorso, e decide di procedere a un esame sul merito della causa (si veda Tahsin Acar c. Turchia (eccezione preliminare) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003 VI).

25. La Corte osserva inoltre che, nelle sentenze di principio G.N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della doglianza presentata da M.G.

26. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a una doglianza difendibile presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali derivanti da tale disposizione.

27. Di conseguenza, questa parte del ricorso è ricevibile e rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

28. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

29. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (si vedano G.N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare alla ricorrente M.G. le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, e respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

30. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di cancellare dal ruolo la parte del ricorso relativa ai ricorrenti E.Z. e F.S. (si veda il punto 1 della tabella allegata alla presente sentenza) conformemente all’articolo 39 della Convenzione;
  2. Prende atto dei termini della dichiarazione del governo convenuto (relativa agli 11 ricorrenti indicati nel punto 2 della tabella allegata alla presente sentenza (eredi A. ed eredi G.)) e delle modalità previste per garantire il rispetto degli impegni assunti, e decide di cancellare questa parte del ricorso dal ruolo in applicazione dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione;
  3. Decide di cancellare dal ruolo la parte del ricorso (relativa ai 13 ricorrenti indicati nel punto 3 della tabella allegata alla presente sentenza) in applicazione dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione;
  4. Respinge la domanda di cancellazione del ricorso formulata dal Governo sulla base della sua dichiarazione unilaterale, per quanto riguarda la ricorrente M.G.;
  5. Dichiara la parte del ricorso riguardante la ricorrente M.G. (si veda il punto 4 della tabella allegata alla presente sentenza) ricevibile per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  6. Dichiara che tale doglianza della ricorrente M.G. rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, a causa della durata eccessiva del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  7. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente M.G., entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, al tasso applicabile alla data del versamento;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  8. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Erik Wennerström
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 2 della Convenzione
(la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)
Numero e data di
presentazione del ricorso

Nome dei ricorrenti,
anno di nascita e
dettagli relativi all’esito del presente ricorso

Nome e città
del rappresentante
Inizio e fine
del procedimento
Durata totale
Numero di gradi di giudizio
Numero di fascicolo
dinanzi alla giurisdizione interna
Importo riconosciuto
per danno morale [1]
Importo riconosciuto
per spese (in euro)[2]

40931/15
03/08/2015
Anonimato

(27 ricorrenti)

1) 2 ricorrenti che hanno concluso una composizione amichevole con il Governo:

E.Z.
1965
F.S.
1964

Lana Anton Giulio
Roma

27/10/1999  04/02/2015

15 anni e 3 mesi per 4 gradi di giudizio

Tribunale di Roma R.G. n. 89309/99

Corte d’appello di Roma R.G. n. 498/02

Corte di cassazione R.G.N. n. 5624/05

Corte d’appello di Roma
R.G. n. 995/2009

2 ricorrenti che hanno concluso una composizione amichevole con il Governo:

E.Z.
20.000

F.S.
20.000

250
(congiuntamente a E.Z. e F.S.)


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.