Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 luglio 2021 - Ricorso n. 8314/15 - C. A. contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA C.A. c. ITALIA
(Ricorso n. 8314/15)

SENTENZA

STRASBURGO
22 luglio 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa C.A. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Erik Wennerström, presidente,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 1° luglio 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso presentato contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») il 10 febbraio 2015. Il presidente della sezione ha accolto la domanda formulata dalla ricorrente di non divulgazione della sua identità (articolo 47 § 4 del regolamento della Corte).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. M. Dragone, del foro di Mestre.
3. Il ricorso è stato comunicato al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. Le informazioni dettagliate relative al ricorrente sono riportate nella tabella allegata alla presente sentenza.
5. Il de cujus del ricorrente ha intentato un procedimento civile per ottenere riparazione del danno che riteneva di avere subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali.

IN DIRITTO

I.SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

6. Il ricorrente lamenta l’eccessiva durata del procedimento intentato per ottenere riparazione del danno subìto dal suo de cujus a seguito di infezioni post-trasfusionali. Egli invoca l’articolo 2 della Convenzione, così formulato:

Articolo 2

« Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

7. Nelle sentenze di principio G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, 1° dicembre 2009 e D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, 14 gennaio 2016, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

8. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non rileva alcun fatto o argomento idoneo a convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza della doglianza in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a una doglianza difendibile presentata sotto il profilo dell’articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali derivanti da tale disposizione.

9. Di conseguenza, la doglianza è ricevibile e rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

10. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

11. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (G.N. e altri c. Italia, sopra citata, e D.A. e altri c. Italia, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, e respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

12.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  2. Dichiara che la doglianza rivela una violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, a causa della durata eccessiva del procedimento intentato allo scopo di ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali;
  3. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, al tasso applicabile alla data del versamento;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 22 luglio 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Erik Wennerström
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO
Ricorso riguardante delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 2 della Convenzione
(la durata eccessiva del procedimento per ottenere riparazione del danno subìto a seguito di infezioni post-trasfusionali)
Numero e data di
presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e
anno di nascita
Nome e città
del rappresentante
Inizio e fine
del procedimento
Durata totale
Numero di gradi di giudizio
Numero di fascicolo
dinanzi alla giurisdizione interna
Importo riconosciuto
per danno morale [1]
Importo riconosciuto
per spese (in euro)[2]

8314/15
10/02/2015

Anonimato
C.A.
1976

Dragone Massimo

Mestre
28/09/2007
pendente in appello 26/06/2018
11 anni per 2 gradi di giudizio

Tribunale di Venezia
R.G. n. 7604/2007
Corte d’appello di Venezia

25.000 1.500


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.