Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 settembre 2021 - Ricorso n. 12205/16 - Mastroianni e Toscano contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE
CAUSA MASTROIANNI E TOSCANO c. ITALIA

(Ricorso n. 12205/16)

SENTENZA

Art 6 § 1 (civile) - Accesso a un tribunale - Art 1 P1 - Rispetto dei beni - Mancata esecuzione di una decisione interna definitiva che ha accolto la domanda di indennizzo per una infezione post-trasfusionale
Art 13 - Assenza di ricorso effettivo

STRASBURGO

24 giugno 2021

DEFINITIVA

24/09/2021

Questa sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma

Nella causa Mastroianni e Toscano c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una Camera composta da:
Péter Paczolay, presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visti:

il ricorso (n. 12205/16) proposto contro la Repubblica italiana da due cittadini di questo Stato, il sig. Mario Mastroianni e la sig.ra Fernanda Damiana Toscano («i ricorrenti»), che il 5 febbraio 2016 hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di portare a conoscenza del governo italiano («il Governo») le doglianze relative all’articolo 6 § 1 della Convenzione, all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, e all’articolo 13 della Convenzione,
le osservazioni delle parti,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 1° giugno 2021,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda la mancata esecuzione di una decisione interna definitiva che ha riconosciuto ai ricorrenti un diritto di essere indennizzati per l’infezione post-trasfusionale contratta dal primo ricorrente.

IN FATTO

2. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1965 e nel 1969 e risiedono ad Alvignano (Caserta). Sono stati rappresentati dall’avvocato F. Mancini.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo ex co-agente, M.G. Civinini.

4. Il 25 luglio 2008 i ricorrenti, coniugi, avviarono un procedimento civile dinanzi al tribunale di Napoli contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento del danno che ritenevano di aver subìto a seguito dell'infezione post-trasfusionale contratta dal primo ricorrente nel 1986.

5. Con una sentenza provvisoriamente esecutiva dell'11 marzo 2013, il tribunale accolse questa richiesta e condannò il Ministero della Salute a versare le somme di 101.151,88 euro (EUR) al primo ricorrente e 12.508,44 EUR alla seconda ricorrente. Il 10 ottobre 2013 fu apposta la formula esecutiva alla sentenza e, il 18 novembre 2014, quest’ultima fu notificata al Ministero della Salute.

6. Poiché il 16 maggio 2015 la suddetta sentenza non era stata eseguita, i ricorrenti notificarono al Ministero della Salute un atto di precetto e, scaduti i termini di quest’ultimo, presentarono una domanda di espropriazione immobiliare, ma senza risultato.

7. Il Ministero della Salute, nel frattempo, aveva interposto appello e la corte d'appello di Napoli, con una sentenza del 20 novembre 2018, confermò la sentenza di primo grado.

IL QUADRO GIURIDICO INTERNO PERTINENTE

12. Il capo IV del codice di procedura civile (Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze) contiene il seguente articolo:

Articolo 282

«La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.»

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE, DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

9. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione della sentenza che riconosceva loro un diritto di essere indennizzati a seguito dell'infezione post-trasfusionale del primo ricorrente. A tale riguardo, essi lamentano innanzitutto la violazione del loro diritto di accesso a un tribunale, sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Dal punto di vista dello stesso articolo, i ricorrenti lamentano anche la lungaggine, a loro parere eccessiva, della procedura.

10. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti denunciano anche una violazione del loro diritto di proprietà a causa della mancata esecuzione del credito derivato dalla suddetta sentenza.

11. Infine, dal punto di vista dell'articolo 13 della Convenzione, lamentano di non aver potuto disporre di un ricorso effettivo a livello interno per sollevare le loro doglianze. Questi articoli sono così formulati:

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).»

Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

Articolo 13 della Convenzione

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

A. Sulla ricevibilità

12. Il Governo sostiene che la sentenza del tribunale di Napoli non era provvisoriamente esecutiva e che, alla data di presentazione del ricorso, la causa era pendente dinanzi alla corte d'appello di Napoli. Osserva anche che i ricorrenti avevano la possibilità di avvalersi del ricorso previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014. A suo parere, il ricorso doveva quindi essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione.

13. I ricorrenti sostengono che, sebbene la sentenza del tribunale di Napoli fosse di fatto provvisoriamente esecutiva, non avrebbero potuto validamente avvalersi della procedura transattiva prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 90/2014 in quanto, a tal fine, avrebbero dovuto presentare una domanda entro il 19 gennaio 2010, data in cui non era ancora stato stabilito il nesso di causalità tra la patologia del primo ricorrente e le sue trasfusioni di sangue.

14. La Corte rileva innanzitutto che la doglianza relativa alla eccessiva durata del procedimento non è stata comunicata al governo convenuto. Essa rileva comunque che i ricorrenti hanno omesso di esperire il ricorso previsto dalla «legge Pinto» e decide, pertanto, di dichiarare questa parte del ricorso – soprattutto per quanto riguarda il procedimento sul merito – irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

15. Quanto al resto delle doglianze, la Corte ritiene anzitutto che la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli l'11 marzo 2013 fosse provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 282 del codice di procedura civile. Inoltre, il 20 novembre 2018 è stata pronunciata una sentenza della corte d'appello di Napoli. Non risulta dal fascicolo che questa sentenza sia stata impugnata, cosicché è divenuta definitiva.

16. Per quanto riguarda l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, la Corte rammenta di aver concluso che questo dispositivo è una via di ricorso da esperire qualora i ricorrenti non abbiano la possibilità di aderire alla procedura transattiva nelle loro controversie interne (D.A. e altri c. Italia, nn. 68060/12 e altri 18, §§ 102-197, 14 gennaio 2016). Ora, nella presente causa, i ricorrenti lamentano non l'impossibilità di concludere una composizione amichevole, ma la mancata esecuzione della sentenza pronunciata in loro favore. Ne consegue che l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 non costituisce, nella fattispecie, un ricorso che i ricorrenti dovevano esperire.

17. Constatando che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata, né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito

18. I ricorrenti confermano le loro doglianze.

19. Il Governo ritiene che non vi sia stata alcuna violazione degli articoli invocati dai ricorrenti.

20. La Corte rammenta i principi elaborati nella sua sentenza D.A. e altri c. Italia (sopra citata, §§ 60-79).

21. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte constata che, con la sua sentenza dell’11 marzo 2013, il tribunale di Napoli ha accolto la domanda di risarcimento dei ricorrenti per l’infezione post-trasfusionale del primo ricorrente. Questa sentenza, provvisoriamente esecutiva, è stata confermata da una sentenza emessa dalla corte d'appello di Napoli il 20 novembre 2018.

22. La Corte ritiene che i ricorrenti non avrebbero dovuto trovarsi nell'impossibilità di far eseguire una decisione emessa in loro favore, tanto più che si trattava, nel caso di specie, di una materia delicata che riguardava la sfera della salute.

23. Pertanto, per quanto concerne la doglianza relativa al mancato accesso a un tribunale (si veda D.A. e altri c. Italia, sopra citata, §§ 60-69), si deve concludere che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

24. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la Corte ritiene che i ricorrenti fossero titolari di crediti esigibili in virtù di una sentenza, divenuta definitiva, che quantificava la somma alla quale avevano diritto. Di conseguenza, l'impossibilità nella quale si sono trovati di ottenere l'esecuzione di tale sentenza ha costituito una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, enunciato nella prima frase del primo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

25. Non conformandosi alle decisioni sopra citate, le autorità nazionali hanno impedito ai ricorrenti di ricevere gli importi che essi potevano ragionevolmente aspettarsi di ottenere sulla base della decisione che riconosceva loro il diritto a un risarcimento. Il Governo non ha fornito alcuna argomentazione che possa giustificare questa ingerenza (si vedano Burdov c. Russia, n. 59498/00, § 39-42, CEDU 2002 III, e, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19 ottobre 2000).

26. In conclusione, vi è stata anche violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

27. Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa all’articolo 13 della Convenzione, la Corte considera che i ricorrenti non disponevano, per lamentare la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, del ricorso effettivo richiesto dall’articolo 13 della Convenzione (si vedano, tra molte altre, Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, §§ 96-100, CEDU 2009, e Romachov c. Ucraina, n. 67534/01, § 47, 27 luglio 2004).

28. Si deve pertanto concludere che questa disposizione è stata violata nel caso di specie.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

30. A titolo di danno materiale, i ricorrenti chiedono la somma di 101.151,88 EUR per il primo ricorrente e la somma di 12.508,44 EUR per la seconda ricorrente. Essi chiedono anche la somma di 10.000 EUR, congiuntamente, per danno morale.

31. Il Governo non formula osservazioni su questo punto.

32. La Corte accorda:

  1. 101.151,88 EUR al primo ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno materiale;
  2. 12.508,44 EUR alla seconda ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno materiale;
  3. 10.000 EUR ai ricorrenti, congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale.

B. Spese

33. I ricorrenti chiedono anche la somma di 11.536,09 EUR e la somma di 13.635 EUR per le spese sostenute rispettivamente per i procedimenti dinanzi alle giurisdizioni di primo e di secondo grado. Essi chiedono infine la somma di 3.500 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte. I ricorrenti hanno presentato dei documenti giustificativi unicamente per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla giurisdizione di appello.

34. Il Governo non formula osservazioni su questo punto.

35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra menzionati, la Corte respinge la domanda formulata dal ricorrente per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento interno di primo grado, e quella relativa alle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, e ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti la somma di 13.635 EUR per le spese sostenute per il procedimento interno di appello, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

36. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara le doglianze relative all’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto di accesso a un tribunale), all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e all’articolo 13 della Convenzione ricevibili, e il resto del ricorso irricevibile;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
  5. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, al tasso applicabile alla data del versamento:
      1. 101.151,88 EUR (centounomilacentocinquantuno euro e ottantotto centesimi), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, al primo ricorrente, per danno materiale;
      2. 12.508,44 EUR (dodicimilacinquecentootto euro e quarantaquattro centesimi), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, alla seconda ricorrente, per danno materiale;
      3. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, ai due ricorrenti congiuntamente, per danno morale;
      4. 13.635 EUR (tredicimilaseicentotrentacinque euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese sostenute per il procedimento interno;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 24 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto