Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 giugno 2021 - Ricorso n. . 67024/13 - Causa Morzenti contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con la sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA MORZENTI C. ITALIA

(Ricorso n. 67024/13)

SENTENZA

STRASBURGO

17 giugno 2021

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Morzenti c. Italia,
La Corte europea di diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Alena Poláčková, presidente,
Péter Paczolay,
Raffaele Sabato, giudici,
e da Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso (n. 67024/13) presentato contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Giovanni Morzenti («il ricorrente»), che, il 10 ottobre 2013, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

Vista la decisione di informare il governo italiano («il Governo») della doglianza relativa all’equità del procedimento, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

Viste le osservazioni delle parti,

Vista la decisione con la quale la Corte ha respinto l’opposizione del Governo all’esame del ricorso da parte di un comitato,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 25 maggio 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda la condanna penale in appello del ricorrente, che era stato assolto in primo grado. La giurisdizione di appello lo ha riconosciuto colpevole senza avere proceduto a una nuova audizione del testimone a carico. Il ricorrente invoca l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1950 e risiede a Fossano. È stato rappresentato dall'avv. M.F. Ferrero.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia.

4. In data non precisata, il ricorrente, insieme a un'altra persona, fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Cuneo per concussione, relativamente a fatti accaduti in aprile e giugno 2006.

5. Il 28 gennaio 2011, dopo avere sentito vari testimoni, il tribunale emise la sua sentenza, dichiarando il ricorrente colpevole per quanto riguarda i fatti di aprile 2006, e assolvendolo per quanto riguarda i fatti di giugno. Relativamente a questi ultimi, il tribunale riteneva che le dichiarazioni della presunta vittima, A., non fossero state corroborate dalle deposizioni degli altri testimoni sentiti nel corso del dibattimento, e non concordassero totalmente con quelle che lo stesso A. aveva fatto durante le indagini preliminari. Il tribunale osservò che era vero che A. aveva in parte spiegato le incoerenze rilevate nella sua testimonianza, ma che tali incoerenze riguardavano elementi di prova fondamentali per stabilire la sussistenza del reato. Pertanto, il tribunale ritenne che fosse impossibile considerare accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che il ricorrente aveva commesso gli atti corrispondenti al capo di imputazione relativo ai fatti di giugno 2006.

6. La procura e la parte civile interposero entrambe appello avverso la sentenza. Con una sentenza emessa il 17 aprile 2012, la corte d'appello di Torino dichiarò il ricorrente colpevole di tutti i capi di imputazione esistenti a suo carico. Sui fatti di giugno 2006, la corte precisò che la principale prova a carico consisteva nella testimonianza della vittima e, a tale proposito, ritenne, da una parte, che il tribunale avesse attribuito un'importanza eccessiva alle incoerenze che presentava la versione di A. e, dall'altra, che non avesse debitamente tenuto conto degli altri elementi di prova. La corte d'appello fece il ragionamento seguente: A. aveva citato sempre gli stessi fatti nelle sue diverse deposizioni, e aveva spiegato i motivi delle contraddizioni che queste ultime sembravano contenere; anche a voler supporre che permanessero, nella sua testimonianza, delle incoerenze o delle confusioni, tali elementi sarebbero stati sufficientemente compensati dagli altri elementi di prova raccolti, soprattutto dalle dichiarazioni dei testimoni, dal documento di cui ricorrente si era servito per fare pressione su A. allo scopo di raggiungere i suoi obiettivi, e dagli elementi ottenuti per mezzo delle intercettazioni ambientali; infine, non vi erano motivi per dubitare della credibilità intrinseca o estrinseca di A.

7. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, lamentando in particolare che la corte d'appello lo aveva riconosciuto colpevole dei fatti di giugno 2006, per i quali era stato assolto in primo grado, senza avere sentito direttamente il testimone a carico.

8. Con una sentenza depositata il 12 aprile 2013, la Corte di cassazione respinse il ricorso, osservando che la causa relativa al ricorrente si distingueva dalla causa Dan c. Moldavia (n. 8999/07, 5 luglio 2011) per il fatto che la credibilità del testimone a carico non era mai stata messa in dubbio né dal tribunale né dalla corte d'appello. La Corte di cassazione ritenne che quest'ultima avesse semplicemente fatto una lettura corretta e logica degli elementi di prova disponibili, elementi che il tribunale non aveva correttamente interpretato e di cui non aveva adeguatamente tenuto conto, e che, nell'ambito di questo riesame globale, la corte d’appello avesse esaminato la questione della credibilità del testimone in maniera particolarmente approfondita. La suddetta Corte ritenne dunque che il giudizio di colpevolezza fosse fondato.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

9. Il quadro giuridico interno pertinente nel caso di specie è descritto nella sentenza Lorefice c. Italia, n. 63446/13, §§ 26 28, 29 giugno 2017.

IN DIRITTO

I. SULLA QUALITÀ DEGLI EREDI DEL RICORRENTE PER PROSEGUIRE IL RICORSO

10. Il ricorrente, sig. Giovanni Morzenti, è deceduto il 29 aprile 2017. Con lettere datate 3 luglio e 6 settembre 2017, sua moglie, la sig.ra Miranda Fulchini, e suoi tre figli, la sig.ra Debora Morzenti e i sigg. Ermes e Jacopo Morzenti, hanno informato la Corte che desideravano mantenere il ricorso presentato dal loro congiunto. Essi hanno prodotto i loro certificati di eredità.

11. Il Governo si oppone, affermando che gli eredi del ricorrente non possono sostenere di essere vittime della violazione dedotta ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

12. La Corte rammenta che, quando il ricorrente originario decede dopo aver presentato il ricorso, essa autorizza normalmente i parenti dell'interessato a proseguire il procedimento, purché abbiano un interesse legittimo a farlo (si veda, tra molte altre, Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, § 79, 26 aprile 2016). Nel caso di specie, essa ritiene che la moglie e i figli del ricorrente abbiano un interesse legittimo a far constatare che la condanna di quest'ultimo è stata contraria al suo diritto a un processo equo. Pertanto, la Corte riconosce loro la qualità per sostituirsi al ricorrente nel presente procedimento e, pertanto, la qualità per agire ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 39, CEDU 1999 VI). Tuttavia, per motivi di ordine pratico, la presente decisione continuerà a indicare il sig. Giovanni Morzenti come «il ricorrente», sebbene tale qualità debba essere oggi attribuita alla sua vedova e ai suoi figli.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

13. Il ricorrente lamentava che la corte d'appello di Torino lo avesse dichiarato colpevole sulla base delle dichiarazioni rese da un testimone che la stessa corte non aveva sentito direttamente, e invocava l'articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è così formulato:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»

A. Sulla ricevibilità

14. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

15. Il ricorrente affermava che, omettendo di sentire il testimone A., le cui dichiarazioni erano state a suo parere determinanti nella sua condanna per concussione relativamente ai fatti di giugno 2006, la corte d'appello di Torino aveva violato il suo diritto a un processo equo.

16. Il Governo argomenta che, nella presente causa, la corte d'appello ha fondato il suo giudizio di colpevolezza su vari elementi di prova, tra i quali vi sarebbe sicuramente stata la testimonianza di A., ma senza che tale elemento fosse esclusivo o determinante. Il Governo afferma che la corte d'appello ha proceduto a un esame critico e approfondito della motivazione della sentenza del tribunale, e ha corretto con la sua sentenza gli errori commessi in primo grado.

17. La Corte rinvia ai principi generali che regolano le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello, così come richiamati nelle sentenze Dan c. Moldavia (n. 8999/07, § 30, 5 luglio 2011), Lorefice (sopra citata, § 36), e Tondo c. Italia ([comitato], n. 75037/14, §§ 38-39, 22 ottobre 2020).

18. Essa osserva che la corte d'appello di Torino ha riconosciuto il ricorrente colpevole dei fatti di concussione di giugno 2006, rispetto ai quali era stato assolto in primo grado, e ha fondato il suo giudizio in maniera determinante sui verbali relativi alle dichiarazioni della vittima del reato, A. Ora, il tribunale di Cuneo aveva considerato che le dichiarazioni di tale testimone erano insufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza, tenuto conto soprattutto delle incoerenze che presentavano.

19. Inoltre, altre prove avevano corroborato l'accusa, e spettava alla corte d'appello valutare i diversi elementi raccolti. Tuttavia, essa ha riconosciuto il ricorrente colpevole sulla base di una nuova interpretazione della testimonianza di A. Pertanto, emettendo un giudizio di colpevolezza senza aver sentito tale testimone, essa ha pregiudicato in maniera significativa i diritti della difesa.

20. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

21. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

22. Gli eredi del ricorrente chiedono la somma di 104.000 euro (EUR) per danno materiale, affermando che tale somma corrisponde al risarcimento che il ricorrente ha dovuto versare alla parte civile. Inoltre, chiedono la somma di 40.000 EUR per danno morale.

23. Il Governo contesta tali richieste.

24. La Corte osserva che, nel caso di specie, l'unica base da prendere in considerazione per accordare un'equa soddisfazione sta nel fatto che il ricorrente non ha beneficiato delle garanzie di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Per quanto riguarda il danno materiale dedotto, la Corte non può prevedere quale sarebbe stato l’esito del procedimento se la violazione constatata non avesse avuto luogo (si veda, mutatis mutandis, Alexe c. Romania, n. 66522/09, § 48, 3 maggio 2016). Pertanto, non deve essere accordato alcun risarcimento per danno materiale. La Corte accorda invece la somma complessiva di 6.500 EUR per il danno morale subìto dal ricorrente.

B. Spese

25. Gli eredi del ricorrente chiedono la somma di 12.600 EUR per le spese sostenute nell'ambito del procedimento condotto dinanzi al tribunale di Cuneo e alla corte d'appello di Torino. Essi producono dei documenti giustificativi attestanti il pagamento dei relativi onorari di avvocato, e chiedono anche la somma di 18.300 EUR per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla Corte.

26. Il Governo si oppone a tali richieste.

27. La Corte rammenta che, quando conclude che vi è stata una violazione della Convenzione, essa può accordare ai ricorrenti il rimborso non soltanto delle spese che gli stessi hanno sostenuto dinanzi ad essa, ma anche di quelle sostenute dinanzi ai giudici interni per prevenire o far correggere da questi ultimi la suddetta violazione (si veda, per esempio, la sentenza Hertel c. Svizzera, 25 agosto 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 VI), purché ne sia accertata la necessità, siano stati prodotti i relativi documenti giustificativi, e le somme richieste non siano sproporzionate.

28. Essa considera che, nel caso di specie, non debbano essere rimborsate le spese relative al procedimento condotto dinanzi al tribunale e alla corte d'appello, in quanto non sono state sostenute per porre rimedio alla violazione constatata. Per le spese relative al procedimento dinanzi ad essa, la Corte ritiene ragionevole, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, accordare la somma di 3.500 EUR, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta agli eredi del ricorrente su tale somma.

29. Infine, essa ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara che le sigg.re Miranda Fulchini e Debora Morzenti, e i sigg. Ermes e Jacopo Morzenti, eredi del sig. Giovanni Morzenti, hanno la qualità per proseguire il presente procedimento;
  2. Dichiara il ricorso ricevibile;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare agli eredi del ricorrente, entro tre mesi, le somme seguenti:
      1. 6.500 EUR (seimilacinquecento euro), congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
      2. 3.500 EUR (tremilacinquecento euro), congiuntamente, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta su tale somma, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 17 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Alena Poláčková
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto