Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 9 luglio 2020 - Ricorso n.6561/10 - Causa Avellone e altri contro l'Italia

©Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA AVELLONE E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 6561/10)

SENTENZA

STRASBURGO
9 luglio 2020

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Avellone e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Pere Pastor Vilanova, Presidente,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, giudici,
e Renata Degener, cancelliere aggiunto di Sezione,
Visti:
il ricorso (n. 6561/10) proposto contro la Repubblica italiana con il quale trenta cittadini italiani (“i ricorrenti”), i cui estremi sono indicati nell’Allegato alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
la decisione di comunicare il ricorso concernente l’articolo 6 § 1 della Convenzione al Governo italiano (“il Governo”);
le osservazioni formulate dal Governo;
la decisione di rigettare l’eccezione sollevata dal Governo all’esame del ricorso da parte di un Comitato;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 16 giugno 2020,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. I ricorrenti hanno lamentato che l’articolo 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140 (“Legge n. 140/1985”), come interpretata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (“Legge n. 244/2007”), aveva costituito un’ingerenza legislativa in procedimenti in corso, in violazione del loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione.

IN FATTO

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato G. Stramandinoli, del foro di Torino.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, l’Avvocato dello Stato L. D’Ascia.
4. I fatti oggetto della causa, come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
5. Tutti i ricorrenti sono compresi in una delle categorie elencate nella Legge 24 maggio 1970 n. 336 (“Legge n. 336/1970”) (ex combattenti, invalidi di guerra, vedove di guerra, vittime civili di guerra), o direttamente o in quanto eredi di aventi diritto.
6. A norma dell’articolo 6 della Legge n. 140/1985, lo Stato ha introdotto un aumento mensile delle pensioni di persone appartenenti a una delle categorie previste dalla Legge n. 336/1970, aumento pari a Lit. 30.000 (ITL – 15.49 euro (EUR)).
7. A seguito del pensionamento dei ricorrenti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) riconobbe che tutti essi avevano diritto all’aumento pensionistico a decorrere dalla data in cui soddisfacevano i requisiti per chiedere la pensione.
8. Tra il 4 febbraio 2002 e il 1 marzo 2006 i ricorrenti instaurarono diverse azioni amministrative contro l’INPS per ottenere la perequazione automatica della pensione calcolata a decorrere dall’anno in cui era entrata in vigore la Legge (1985), piuttosto che dalla data in cui soddisfacevano i requisiti per chiedere la pensione. L’INPS rigettò tutte le azioni instaurate dai ricorrenti.
9. A seguito del rigetto delle loro azioni amministrative, tra il 28 luglio 2005 e il 30 marzo 2007, mediante ricorsi individuali, i ricorrenti instaurarono dei procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale di Torino.
10. Fino alla fine del 2007 il Tribunale di Torino e la Corte di appello di Torino si pronunciarono sempre a favore dei ricorrenti, obbligando l’INPS a calcolare l’adeguamento dell’aumento a decorrere dall’anno in cui era entrata in vigore la Legge. Tale interpretazione era stata confermata anche dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 14285/2005 del 4 maggio 2005 (“sentenza n. 14285/2005”) concernente una persona che si trovava nella situazione dei ricorrenti.
11. In data 1° gennaio 2008 la Legge n. 244/2007. L’articolo 2 comma 505 di tale Legge forniva l’interpretazione autentica dell’articolo 6 comma 3 della Legge n. 140/1985, che stabiliva che quest’ultima dovesse essere interpretata come se significasse che la maggiorazione prevista dall’articolo 6 comma 1 dovesse essere perequata a partire dal momento della concessione della medesima maggiorazione agli aventi diritto (al momento del pensionamento).
12. In data 5 dicembre 2008, mediante la sentenza 401 (“sentenza n. 401/2008”), la Corte Costituzionale dichiarò l’infondatezza della questione della costituzionalità della Legge n. 244/2007. Secondo la Corte Costituzionale la Legge era conforme al principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
13. I seguenti Tribunali nazionali applicarono la nuova Legge o confermarono l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale e rigettarono le domande di tutti i ricorrenti: la Corte di appello di Torino nella causa del Sig. T. Maggio in data 19 febbraio 2009; e la Corte di Cassazione nei confronti dei rimanenti ricorrenti, mediante più sentenze pronunciate tra il 9 giugno 2009 e il 19 luglio 2011.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. LA LEGGE 15 APRILE 1985 N. 140

14. Le parti pertinenti dell’articolo 6 della Legge n. 140/1985 prevedono:
“1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, (…) hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

(…)

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

(...)”

II. LA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244

15. L’articolo 2 comma 505 della Legge n. 244/2007 recita:

Interpretazione autentica della disposizione concernente la maggiorazione pensionistica per gli ex combattenti

“L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.”

III. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 14285 DEL 4 MAGGIO 2005

16. Il significato sostanziale della sentenza n. 14285/2005 pronunciata dalla Corte di Cassazione può essere sintetizzato come segue.
17. L’interpretazione attribuita dall’INPS all’articolo 6 della Legge n. 140/1985 – secondo cui la maggiorazione si sarebbe dovuta perequare a partire dal momento della concessione della pensione e non a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 140/1985 non era accettabile. In realtà non sussisteva alcuna giustificazione ragionevole per applicare tale interpretazione, che si ripercuoteva chiaramente sul principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, in quanto avrebbe creato un’irragionevole disparità di trattamento tra i pensionati.

IV. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 401 DEL 5 DICEMBRE 2008

18. La sentenza n. 401/2008 pronunciata dalla Corte Costituzionale, nella sua principale essenza, ritenne quanto segue.

19. L’assunto dei ricorrenti secondo il quale il diritto alla maggiorazione pensionistica doveva essere indipendente dal diritto alla pensione stessa non era giustificato dalle norme che disciplinano la maggiorazione in questione. Fino al momento in cui le persone non soddisfacevano i requisiti per chiedere la pensione, esse non potevano acquisire alcun diritto, anche se appartenevano a una delle categorie previste dalla Legge. Secondo la Corte Costituzionale se il legislatore avesse voluto riconoscere un diritto indipendente, avrebbe ordinato che le somme pertinenti fossero stanziate immediatamente, su base periodica, a tutte le persone comprese nelle categorie, a prescindere dal loro status previdenziale.

V. LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE NN. 27786/2009, 27798/2009, 27800/2009 E 27812/2009 DEL 30 DICEMBRE 2009

20. Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 244/2007 e all’esecutività della sentenza n. 401/2008 pronunciata dalla Corte Costituzionale, diverse sentenze rigettarono le doglianze dei ricorrenti, tra cui le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in data 30 dicembre 2009, nn. 27786, 27798, 27800 e 27812 (concernenti i Signori Filli, Castro, Delton e Caenazzo). Tali sentenze ritennero quanto segue.

21. L’interpretazione fornita precedentemente dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 14285/05 (si veda il paragrafo 16 supra) non era conforme alla formulazione letterale e alla logica della Legge n. 140/1985. In particolare, come ritenuto nella sentenza n. 401/2008 pronunciata dalla Corte Costituzionale, l’intenzione del legislatore era che la maggiorazione in questione fosse una maggiorazione pensionistica, e non una provvidenza indipendente. Pertanto non era possibile prevedere che fosse adeguata al costo della vita a partire da un momento in cui la pensione pertinente non esisteva ancora (a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge n. 140/1985). Nel rigettare le doglianze dei ricorrenti, la Corte di Cassazione ritenne pertanto che la questione della legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, nonché l’entrata in vigore della Legge n. 244/2007, fossero del tutto irrilevanti. Difatti le controversie dovevano essere risolte sulla base della circostanza che la maggiorazione doveva essere adeguata al costo della vita a decorrere dal pensionamento e non dalla data di entrata in vigore della Legge n. 140/1985.

IN DIRITTO

I. LA QUESTIONE PRELIMINARE CONCERNENTE IL DECESSO DI OTTO RICORRENTI

22. In data 16 settembre 2019 il Governo ha comunicato alla Corte che i Signori Bosco, Castro, Devecchi, Durin, Filli, Pareti, Pedrazzini e Perilli erano deceduti in date diverse, come indicato nell’allegata tabella.
23. Il difensore dei ricorrenti non ha presentato alcuna osservazione di replica alle osservazioni formulate dal Governo.
24. La Corte rileva che successivamente al decesso dei summenzionati ricorrenti, nessun erede o prossimo congiunto ha espresso l’intenzione di proseguire il procedimento in loro vece. La Corte ritiene inoltre che non sussista un interesse generale che esiga il proseguimento dell’esame delle doglianze sollevate dai summenzionati ricorrenti.
25. Date le circostanze, la Corte ritiene che siano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 37 § 1, lettera c) della Convenzione e che sia opportuno cancellare dal ruolo la parte del ricorso concernente le doglianze presentate dai Signori Bosco, Castro, Devecchi, Durin, Filli, Pareti, Pedrazzini e Perilli.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

26. I ricorrenti hanno lamentato che l’intervento legislativo – ovvero la promulgazione della Legge n. 244/2007, che aveva modificato la giurisprudenza consolidata mentre erano in corso dei procedimenti – aveva negato loro il diritto a un equo processo di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”

A. Sulla ricevibilità

1. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

27. Il Governo ha osservato che il Sig. T. Maggio non aveva esaurito correttamente le vie di ricorso interne, in quanto non aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che non aveva tenuto conto delle sue richieste successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 244/2007 (si veda il paragrafo 13 supra).

28. Il ricorrente non ha contestato le osservazioni formulate dal Governo.

29. La Corte rileva che il ricorrente aveva allegato al suo ricorso una sentenza della Corte di Cassazione (n. 9249/2010) concernente un’altra persona, il Sig. A. Maggio.

30. Tuttavia, anche accettando che il ricorrente non abbia presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino, la Corte rileva di aver ripetutamente affermato che l’obbligo di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione esige soltanto che un ricorrente debba poter accedere normalmente a ricorsi che erano probabilmente effettivi, adeguati e accessibili. In particolare, gli unici ricorsi che la Convenzione esige che siano esauriti sono quelli connessi alle violazioni dedotte e che sono allo stesso tempo disponibili e sufficienti. L’esistenza di tali ricorsi deve essere sufficientemente certa non soltanto in teoria bensì anche in pratica, diversamente essi difetterebbero della necessaria accessibilità ed effettività (si veda Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009, con ulteriori rinvii alla giurisprudenza della Corte).

31. La Corte rileva che il Governo non ha dimostrato che i ricorsi che il ricorrente avrebbe potuto esperire per contestare l’applicazione della Legge n. 244/2007 avessero probabilità di successo. Rileva inoltre che i giudici della Corte di appello e della Corte di Cassazione dovevano applicare la Legge n. 244/2007 nei procedimenti di cui erano investiti. Ciò aveva determinato la sostanza della controversia e ha reso inutile per il ricorrente il proseguimento della lite (si veda Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e altri 4, § 44, 31 maggio 2011).

32. Segue che l’eccezione preliminare formulata dal Governo nei confronti del Sig. T. Maggio concernente il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere rigettata.

2. Sull’assenza di un importante pregiudizio

33. Il Governo ha inoltre sostenuto che i ricorrenti non avevano subito un importante pregiudizio. Ha argomentato che la differenza tra l’importo maggiorato che avrebbero percepito in assenza della Legge n. 244/2007 e l’importo effettivamente percepito era estremamente esigua, in alcuni casi anche pari a zero.

34. I ricorrenti non hanno presentato osservazioni scritte, rilievi o prove per contestare i calcoli effettuati dal Governo.

35. Il principio generale de minimis non curat praetor costituisce il fondamento della logica dell’articolo 35 § 3, lettera b), che tenta di giustificare che un Tribunale internazionale esamini soltanto cause in cui la violazione di un diritto ha raggiunto un minimo livello di gravità. Le violazioni puramente tecniche e insignificanti al di fuori di un quadro formalistico non meritano un controllo europeo. La valutazione di tale minimo livello è, nella natura delle cose, relativa e dipende da tutte le circostanze della causa (si veda, tra numerosi altri precedenti, Shefer c. Russia (dec.), n. 45175/04, § 18, 13 marzo 2012).

36. Visti gli importi indicati nell’allegata tabella e i calcoli effettuati dal Governo, che hanno tenuto conto della differenza tra la pensione che avrebbe dovuto essere corrisposta ai ricorrenti in assenza della Legge n. 244/2007 e l’importo effettivamente percepito, la Corte ritiene che le Signore Ariella Bassanese, Bussio, Genti, Grabar, Sorgini e Usilla non abbiano subito un notevole pregiudizio.

37. La Corte rileva inoltre che il “rispetto per i diritti umani”, come definito nella Convenzione e nei suoi Protocolli, non esige l’esame del merito della presente doglianza nella misura in cui essa riguarda i summenzionati ricorrenti, in quanto il problema dell’ingerenza legislativa in procedimenti in corso è già stato trattato in diverse sentenze della Corte contro l’Italia (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Maggio e altri c. Italia, sopra citata, §§ 43-50, e Stefanetti e altri c. Italia (merito), nn. 21838/10 e altri 7, §§ 38-44, 15 aprile 2014), e sarà trattato in ogni caso nella presente sentenza in ordine ai rimanenti ricorrenti.

38. Inoltre, il terzo criterio di cui all’articolo 35 § 3, lettera b) non consente il rigetto di un ricorso qualora la causa non sia stata “debitamente esaminata da un tribunale interno”. La finalità di tale criterio è di garantire che ogni causa riceva un esame giudiziario, vuoi a livello nazionale vuoi a livello europeo, in altre parole, di evitare un diniego di giustizia (si veda Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, CEDU 2010).

39. Per quanto riguarda i summenzionati ricorrenti, la Corte rileva che la dedotta violazione, ovvero l’ingerenza in procedimenti in corso, è avvenuta nel grado finale dell’ordinamento giuridico nazionale, vale a dire, dinanzi alla Corte di Cassazione. Quando esamina se il criterio di ricevibilità dell’”importante pregiudizio” sia stato soddisfatto in cause in cui i ricorrenti lamentano la violazione della Convenzione da parte di un’autorità giudiziaria di ultima istanza dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte può dispensare dal requisito previsto dall’articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione in base al quale nessuna causa può essere rigettata per tale motivo se non è stata “debitamente esaminata da un tribunale interno”. Una diversa interpretazione impedirebbe alla Corte di rigettare qualsiasi domanda, per quanto insignificante, concernente asserite violazioni imputabili a un’autorità giudiziaria di ultima istanza. Tale approccio non sarebbe appropriato né coerente con l’oggetto e la finalità dell’articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione (si veda Çelik c. Paesi Bassi, 12810/13, § 40, 27 agosto 2013).

40. Per le considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che la parte del ricorso concernente le doglianze presentate dalle Signore Ariella Bassanese, Bussio, Genti, Grabar, Sorgini e Usilla debba essere dichiarata irricevibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 3, lettera b) e 4 della Convenzione.

41. In ordine ai rimanenti ricorrenti, la Corte rileva che le differenze tra gli importi maggiorati che avrebbero percepito i ricorrenti in assenza della Legge n. 244/2007 e gli importi effettivamente percepiti varino dai 434 EUR e i 2.189 EUR.

42. Viste le conseguenze economiche per i ricorrenti e in particolare la specifica situazione dei ricorrenti, che erano tutti pensionati di una certa età, compresi in una delle categorie di persone vulnerabili previste dalla Legge n. 336/1970, o direttamente o in qualità di eredi (si veda il paragrafo 5 supra) la Corte non accetta che i ricorrenti non abbiano subito alcun importante pregiudizio in conseguenza della dedotta violazione della Convenzione.

43. La Corte rigetta conseguentemente l’eccezione sollevata dal Governo in ordine ai rimanenti ricorrenti. La Corte rileva che la doglianza non incorre in altri motivi di irricevibilità; deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

44. Nei loro ricorsi i ricorrenti hanno sostenuto che promulgando la Legge n. 244/2007, il Governo aveva compiuto un’ingerenza a favore di una parte di un procedimento in corso. La Legge n. 244/2007 aveva difatti introdotto un’interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche che era diametralmente opposta al significato attribuito alle stesse dalla giurisprudenza consolidata dei tribunali interni, in particolare successivamente alla sentenza n. 14285/2005 pronunciata dalla Corte di Cassazione (si veda il paragrafo 16 supra).

45. Il Governo ha sostenuto innanzitutto che la legge di interpretazione autentica (l’articolo 2 comma 505 della Legge n. 244/2007, si veda il paragrafo 10 supra) non aveva avuto alcuna conseguenza sui procedimenti concernenti diversi rimanenti ricorrenti (ovvero i Signori Sossich, M. Sina, Alida Bassanese, Avellone, R. Sina, G. Sina, Bruna Maisani, E. Bassanese, Xillovich, Delton, Mitton, Caenazzo, Bruno Maisani e Rizzello), in quanto la Corte di Cassazione aveva dichiarato chiaramente che la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti e l’entrata in vigore della Legge n. 244/2007 erano state del tutto irrilevanti. Secondo la Corte di Cassazione le controversie dovevano essere risolte sulla base del fatto che la maggiorazione doveva essere adeguata al momento del pensionamento e non dell’entrata in vigore della Legge n. 140/1985 (si veda il paragrafo 20 supra).

46. In modo più generale, il Governo ha sostenuto che la Legge n. 244/2007 era stata basata su motivi imperativi di interesse generale e non aveva intaccato il principio della certezza del diritto. In particolare, la finalità dell’intervento del legislatore nel promulgare la Legge n. 244/2007 era stato di assicurare il rispetto dell’originale volontà del legislatore. Il Governo ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna ingerenza ingiustificata in decisioni giudiziarie, né alcuna violazione della certezza del diritto, in quanto l’interpretazione della Legge non era stata coerente e di lunga data. In particolare, ha sostenuto che soltanto una sentenza della Corte di Cassazione, con n. 14285/2005 (si veda il paragrafo 16 supra), si era pronunciata in modo sfavorevole alla prassi dell’INPS.

47. La Corte ha ripetutamente ritenuto che benché non sia proibito al legislatore di regolamentare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sancita dall’articolo 6 preclude, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, l’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia finalizzata a influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e altri 9, § 57, CEDU 1999 VII, e Stefanetti e altri c. Italia, sopra citata, § 38).

48. La Corte non è persuasa dei rilievi presentati dal Governo secondo cui le controversie non sono state decise sulla base della legge di interpretazione autentica. Mentre è vero che nelle sentenze menzionate dal Governo (si veda il paragrafo 45 supra) la Corte di Cassazione ha sostenuto espressamente che il risultato sarebbe stato il medesimo, in quanto le controversie dovevano essere risolte sulla base della nuova interpretazione, la Corte rileva che tale interpretazione seguiva l’approccio adottato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2008 (si veda il paragrafo 18 supra), concernente a sua volta la costituzionalità della Legge n. 244/2007.

49. La Corte rileva che il Governo non ha presentato alcuna sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione antecedente alla promulgazione della Legge che aveva approvato la posizione dell’INPS. Al contrario, la Corte rileva che precedentemente alla promulgazione della Legge n. 244/2007 i tribunali interni si erano ripetutamente pronunciati a favore della posizione dei ricorrenti, e che l’interpretazione delle pertinenti disposizioni giuridiche era stata confermata in un’occasione anche dalla Corte di Cassazione (si veda il paragrafo 10 supra). Dato che le disposizioni giuridiche erano state interpretate prevalentemente a favore dei ricorrenti nei decenni in cui era stato contestato nei tribunali interni l’adeguamento al costo della vita, segue che l’ingerenza legislativa (che spostava la bilancia a favore di una delle parti) nel caso di specie non era prevedibile.

50. In realtà, la promulgazione della Legge 244/2007 mentre erano in corso dei procedimenti ha determinato la sostanza delle controversie. In realtà la Legge ha avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito della lite in corso di cui lo Stato era parte, sostenendo la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti.

51. Infine, anche accettando che lo Stato stesse tentando di sistemare una situazione che non aveva originariamente voluto creare e assicurare il rispetto dell’originale volontà del legislatore, avrebbe potuto farlo senza ricorrere all’applicazione retroattiva della legge (si veda, mutatis mutandis, Stefanetti e altri c. Italia, sopra citata, § 43).

52. Le considerazioni di cui sopra sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

53. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

54. I ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda di equa soddisfazione o di rimborso delle spese in conformità ai requisiti dell’articolo 60 del Regolamento della Corte. Conseguentemente, la Corte ritiene che non vi sia alcun motivo per liquidare loro alcuna somma a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in ordine ai ricorrenti 6, 8, 10, 11, 12, 20, 21 e 22 in conformità all’articolo 37 § 1 , lettera c) della Convenzione;
  2. Dichiara il ricorso irricevibile in ordine ai ricorrenti 2, 4, 13, 14, 27 e 29;
  3. Dichiara il ricorso ricevibile in ordine ai ricorrenti 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 e 30;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 9 luglio 2020, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Pere Pastor Vilanova
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

APPENDICE

Elenco dei ricorrenti
N. Nome del ricorrente Data di nascita Data di
decesso
Cittadinanza Luogo di residenza Data di deposito
del ricorso
Differenza tra la maggiorazione che avrebbe dovuto essere
percepita in assenza della Legge n. 244/2007 e l’importo
effettivamente percepito (in EUR), secondo
i calcoli effettuati dall’INPS
1 Leonardo AVELLONE 19/10/1943   Italiana Torino 21/11/2009 1.215
2 Vanda Zoia BUSSIO 07/11/1926   Italiana Torino 21/11/2009 0
3 Alida BASSANESE 08/04/1944   Italiana Torino 21/11/2009 2.098
4 Ariella BASSANESE 04/07/1946   Italiana Torino 21/11/2009 28
5 Ezio BASSANESE 27/11/1939   Italiana Torino 21/11/2009 2.003
6 Giorgio BOSCO 22/01/1931 11/11/2011 Italiana Torino 31/05/2010 1.308
7 Giustina CAENAZZO 02/11/1948   Italiana Torino 31/05/2010 1.102
8 Remigio CASTRO 29/05/1946 13/01/2012 Italiana Torino 31/05/2010 1.162
9 Laura DELTON 14/03/1939   Italiana Torino 31/05/2010 2.189
10 Giuseppe DEVECCHI 19/11/1943 14/02/2013 Italiana Lombardore (To) 21/11/2009 85
11 Assunta DURIN 13/08/1943 14/09/2012 Italiana Torino 21/11/2009 1.357
12 Giovanni FILLI 19/05/1936 07/08/2016 Italiana Torino 31/05/2010 1.089
13 Anna Maria GENTI 04/08/1943   Italiana Torino 21/11/2009 0
14 Angela Maria GRABAR 01/11/1948   Italiana Torino 21/11/2009 0
15 Teodoro MAGGIO 10/11/1938   Italiana Torino 31/05/2010 1.408
16 Bruna MAISANI 15/10/1943   Italiana Torino 21/11/2009 1.531
17 Bruno MAISANI 24/01/1942   Italiana Torino 31/05/2010 898
18 Jolanda MELON 30/07/1946   Italiana Torino 31/05/2010 1.160
19 Pierina MITTON 16/04/1945   Italiana Torino 31/05/2010 2.090
20 Sergio PARETI 04/11/1940 09/01/2012 Italiana Torino 31/05/2010 221
21 Celestina PEDRAZZINI 02/04/1911 10/10/2012 Italiana Torino 21/11/2009 949
22 Fioravante PERILLI 09/02/1939 13/08/2013 Italiana Torino 21/11/2009 13
23 Claudio RIZZELLO 25/10/1948   Italiana Torino 24/11/2011 907
24 Giuseppe SINA 18/02/1939   Italiana Torino 21/11/2009 434
25 Margherita SINA 09/01/1942   Italiana Rivoli (To) 21/11/2009 1.332
26 Renata SINA 05/07/1943   Italiana Torino 21/11/2009 1.043
27 Teresa SORGINI 03/02/1943   Italiana Torino 21/11/2009 0
28 Livia SOSSICH 14/09/1944   Italiana Torino 21/11/2009 1.804
29 Marisa USILLA 26/12/1944   Italiana Torino 21/11/2009 0
30 Aldo XILLOVICH 16/07/1937   Italiana Torino 31/05/2010 1.945