Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 dicembre 2019 - Ricorso n. 68957/16 - Causa Torresi contro l'Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 68957/16

Cristian TORRESI

contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 17 dicembre 2019 in un comitato composto da:
Krzysztof Wojtyczek, presidente,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 19 novembre 2016,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

Il ricorrente, il sig. Cristian Torresi, è un cittadino italiano nato nel 1985 e residente a Tsuen Wan (Hong Kong). Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avvocato A. Marzoli, con studio a Potenza Picena (provincia di Macerata).
Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e poi dal suo ex co-agente, M.G. Civinini.

A. Le circostanze del caso di specie

1. I fatti di causa, esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

2. Il 14 marzo 2011, il ricorrente e M.T. si sposarono in Italia. Dalla loro unione nacquero due figlie: C., il 12 ottobre 2011, e L., il 20 novembre 2014.

3. In una data non precisata, il ricorrente e M.T. si separarono.

4. Il 10 settembre 2015 l’avvocato di M.T. informò il ricorrente che la sua cliente aveva l’intenzione di revocare il consenso dato per il suo espatrio. Infatti, l’articolo 3 lettera b) della legge n. 1185 del 21 novembre 1967, come modificata dall’articolo 24, comma 1, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, prevede che il passaporto non possa essere rilasciato senza il consenso dell’altro genitore.

5. L’11 settembre 2015 il questore di Ascoli Piceno revocò il passaporto del ricorrente dal momento che mancava il consenso di sua moglie.

6. Il 18 settembre 2015 il ricorrente chiese al giudice tutelare di Fermo («il giudice tutelare») di autorizzare il rilascio del suo passaporto nonostante mancasse il consenso di sua moglie. Sosteneva che doveva recarsi in Cina, dove lavorava dal novembre 2014, per partecipare ad una udienza nell’ambito di un procedimento giudiziario che aveva avviato contro il suo datore di lavoro.

7. Con provvedimento del 2 ottobre 2015, il giudice tutelare accolse la richiesta e fissò una nuova udienza per il 4 novembre 2015.

8. In questa udienza M.T. spiegò che non acconsentiva al rilascio del passaporto del ricorrente in quanto costui, a suo avviso, veniva meno agli obblighi che aveva nei confronti delle figlie. A questo proposito affermò che il ricorrente aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare loro, aveva revocato il suo consenso al rilascio di un documento valido per l’espatrio delle loro figlie e aveva una relazione sentimentale con una cittadina cinese, fatto che le faceva pensare di non poter più contare sulla sua partecipazione all’educazione delle figlie.

9. Il ricorrente sostenne che non aveva dato il suo consenso al rilascio di un documento valido per l’espatrio delle figlie per evitare che la madre le portasse con sé in Russia e le affidasse a persone che lui non conosceva. Dichiarò di essere tuttavia disponibile a dare il suo consenso a condizione che M.T. acconsentisse al rilascio del suo passaporto. Infine, il ricorrente sostenne che nessuna attività in Italia gli avrebbe permesso di contribuire economicamente all’educazione delle figlie.

10. Con provvedimento del 5 novembre 2015, il giudice tutelare revocò il provvedimento del 2 ottobre 2015 ritenendo che il mancato consenso di M.T. al rinnovo del passaporto del ricorrente non fosse un pretesto, dato che era provato che il ricorrente non rispettava i suoi obblighi nei confronti delle figlie e impediva a sua moglie di raggiungere la sua famiglia.
Peraltro, il giudice tutelare ritenne che l’espatrio quasi definitivo del padre non potesse essere compatibile con l’interesse delle minori, soprattutto perché il recupero dei crediti alimentari al di fuori dell’Europa risultava essere molto complicato nella pratica.

11. Il ricorrente impugnò il provvedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Ancona («il tribunale»). Con provvedimento del 22 marzo 2016, il tribunale, ritenendo che il ricorrente non avesse provato di doversi recare in Cina per lavoro, respinse il ricorso.

12. Nel frattempo, il 22 gennaio 2016, M.T. aveva presentato un ricorso per chiedere la separazione legale con addebito di colpa innanzi al tribunale di Fermo. Chiedeva la custodia delle figlie e il riconoscimento di un diritto di visita al ricorrente. Quest’ultimo, invece, aveva chiesto che la residenza principale delle figlie fosse fissata presso di lui.

13. Il 24 maggio 2016 il ricorrente chiese di poter ottenere il suo passaporto, sostenendo che doveva recarsi in Cina non solo per lavorare lì, ma anche per vedere la sua nuova compagna, cittadina cinese, che stava per partorire il loro primo figlio, figlio che lui voleva riconoscere.

14. Tenuto conto del diritto al riconoscimento del neonato, il giudice autorizzò il rilascio del passaporto il 25 maggio 2016.

15. Il 10 febbraio 2017 M.T. chiese la revoca del provvedimento del 25 maggio 2016, dichiarando di esserne venuta a conoscenza solo il 23 gennaio 2017. M.T. sostenne che, da quando il ricorrente si era trasferito in Cina, non era stato constatato nessun miglioramento concreto nella situazione affettiva ed economica delle loro figlie. Aggiunse che, anche se il ricorrente dichiarava di non voler rinunciare ai suoi diritti e doveri di padre, egli comunicava con le figlie unicamente per via elettronica e versava solo una piccola parte dell’assegno alimentare da lui dovuto.

16. Il 17 maggio 2017 il giudice tutelare, dopo aver esaminato la situazione, revocò il provvedimento del 25 maggio 2016 osservando che il fatto per il ricorrente di lavorare in Cina non aveva cambiato la situazione delle sue figlie, che continuavano a percepire solo una piccola parte dell’assegno alimentare. Rilevò anche che M.T. e le figlie avevano peraltro dovuto lasciare la casa di famiglia per mancanza di mezzi economici sufficienti.

17. All’udienza del 30 novembre 2017 le parti raggiunsero un accordo sul piano economico e sulla questione del passaporto. Il ricorrente diede il suo consenso per il rilascio del passaporto alle figlie, M.T. acconsentì affinché fosse rilasciato un passaporto al ricorrente, ed entrambi i genitori si misero d’accordo per rinunciare al procedimento dinanzi al giudice tutelare.

18. Il tribunale di Fermo dispose la separazione legale consensuale il 13 dicembre 2017.

B. Il diritto interno e internazionale pertinente

19. Il diritto interno pertinente è esposto nella sentenza Battista c. Italia (n. 43978/09, §§ 20-25, CEDU 2014).

MOTIVI DI RICORSO

20. Invocando l’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta il rifiuto delle autorità di rilasciargli un passaporto.

IN DIRITTO

A. Tesi delle parti

21. Il Governo sostiene che l'opposizione al rilascio del passaporto era prevista dall'articolo 3, lettera b), della legge n. 1185 del 21 novembre 1967, modificata dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003. Inoltre, indica che, quando la potestà genitoriale è congiunta, la libertà dei genitori di espatriare è limitata a causa degli obblighi che costoro hanno nei confronti del figlio. Aggiunge che spetta ai genitori stessi porre i limiti all'esercizio di questa libertà, sotto il controllo del giudice.

22. Il Governo espone che l'autorità giudiziaria è poi intervenuta, su richiesta del ricorrente, per verificare se le condizioni per autorizzare il rilascio del suo passaporto, nonostante il mancato accordo dell'altro genitore, fossero soddisfatte e indica che, secondo la giurisprudenza interna, «la disposizione in base alla quale il giudice tutelare annulla il rifiuto di rilasciare il passaporto in caso di opposizione dell'altro genitore non ha lo scopo di risolvere definitivamente un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori del bambino, ma piuttosto quello di valutare se il rifiuto del rilascio sia nell'interesse del minore».

23. Il Governo indica che, nella fattispecie, il giudice ha constatato che l'espatrio del ricorrente non era nell'interesse delle figlie e ha rifiutato di rilasciare l’autorizzazione. Sostiene che, quando il ricorrente ha richiesto l'intervento del giudice, la procedura di separazione legale non era ancora iniziata, non era stato fissato alcun assegno alimentare per le figlie e non vi era nessuna garanzia che il ricorrente, una volta in Cina, avrebbe provveduto alle necessità della famiglia. A questo proposito aggiunge che la Cina non ha ratificato nessuna delle Convenzioni dell'Aia sugli obblighi alimentari verso i figli (1956, 1958, 1973, 2007) (le Convenzioni del 1956 e del 1958 si applicano alla regione autonoma di Macao).

24. Per quanto riguarda la scopo legittimo, il Governo ritiene che la decisione del giudice fosse necessaria per la «tutela dei diritti e delle libertà altrui», in quanto finalizzata alla salvaguardia del legame tra le figlie e il loro padre, nonché per il mantenimento dell'«ordine pubblico» dal momento che riguardava la buona amministrazione della giustizia (Roldan Texeira c. Italia e, mutatis mutandis, Comm. Eur. D.H., ricorso n. 8988/80, decisione del 10 marzo 1981, Décisions et Rapports (DR) 24, pag. 198).

25. Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, il Governo indica che quest'ultima non è stata imposta dalle autorità interne, ma è stata la conseguenza della revoca da parte di M.T. del suo consenso al rilascio del passaporto del ricorrente. Sarebbe quindi la conseguenza dell'esercizio di una facoltà legittima di M.T. legata alla responsabilità genitoriale e all'obbligo di assicurare gli interessi delle figlie; l'autorità giudiziaria è intervenuta per valutare se il suo rifiuto fosse giustificato e conforme all’interesse delle minori. Il Governo aggiunge che il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni hanno attentamente esaminato le posizioni delle parti e valutato gli interessi in gioco.

26. Nel caso in esame, il Governo osserva che la decisione del giudice tutelare del 5 novembre 2015 è stata riesaminata dal tribunale per i minorenni il 22 marzo 2016 e che, il 24 maggio 2016, il giudice tutelare ha autorizzato il ricorrente a recarsi in Cina per riconoscere il figlio nascituro. Il Governo ritiene che, di conseguenza, il divieto per il ricorrente di recarsi all'estero sia durato poco più di 6 mesi.

27. Il ricorrente sostiene che i giudici hanno adottato misure che hanno limitato automaticamente la sua libertà di movimento e, soprattutto, gli hanno imposto una misura di durata indeterminata.

28. Egli ritiene che il divieto di espatrio non sia in alcun caso un mezzo per convincere i genitori riluttanti a rispettare i loro obblighi nei confronti dei figli e non possa essere considerato necessario per la tutela dei diritti del minore.

29. In particolare, il ricorrente ritiene che, come nella causa Battista sopra citata, i giudici abbiano automaticamente rifiutato il rilascio del passaporto, senza tener conto della sua situazione né della legislazione europea e degli strumenti internazionali che consentono il recupero dei crediti al di fuori dei confini nazionali.

30. Il ricorrente sostiene che la restrizione attuata dalle autorità non soddisfa le esigenze degli articoli 8 della Convenzione e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione in quanto, a suo avviso, si tratta di una misura inutile in una società democratica.

B. Valutazione della Corte

31. La Corte rammenta di essere libera di qualificare giuridicamente i fatti in causa (Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018) e ritiene che le affermazioni del ricorrente debbano essere esaminate esclusivamente dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

32. La Corte rinvia alla sua sentenza Battista (sopra citata, § 36) per una rassegna esaustiva delle violazioni della libertà di lasciare un paese e della giurisprudenza pertinente a tale riguardo.

33. Rammenta che l'articolo 2 § 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione garantisce ad ogni persona il diritto di lasciare qualsiasi paese per recarsi in qualsiasi altro paese di sua scelta in cui possa essere ammessa. Nel caso in questione, il rifiuto di rilasciare un passaporto al ricorrente costituisce una violazione di tale diritto (Baumann c. Francia, n. 33592/96, §§ 62-63 CEDU 2001 V (estratti), Napijalo c. Croazia, n. 66485/01, §§ 69-73, 13 novembre 2003, e Nalbantski c. Bulgaria, n. 30943/04, § 61, 10 febbraio 2011). Pertanto, è opportuno stabilire se questa violazione fosse «prevista dalla legge», perseguisse uno o più degli scopi legittimi definiti dall'articolo 2 § 3 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e se fosse «necessaria in una società democratica» per il raggiungimento di questo o questi scopi.

34. Quanto alla legittimità di tale misura, la Corte rammenta che l'ingerenza si basava sull'articolo 3, lettera b), della legge n. 1185 del 21 novembre 1967, come modificata dall'articolo 24, comma 1 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, tenuto conto del fatto che il ricorrente non pagava per intero l'assegno alimentare che era tenuto a versare in favore delle figlie.

35. La Corte ritiene anche che il provvedimento fosse volto a salvaguardare gli interessi delle figlie del ricorrente e perseguisse un obiettivo legittimo di tutela dei diritti altrui, ossia il diritto dei figli a ricevere un assegno alimentare.

36. Quanto alla proporzionalità della misura, la Corte osserva che l'interessato non ha potuto lasciare il territorio nazionale per un periodo limitato. Inoltre, a differenza della causa Battista sopra citata, nel caso in esame il giudice tutelare ha sottolineato, nel suo provvedimento del 5 novembre 2015, che il recupero dei crediti alimentari al di fuori dell'Europa risultava difficile. Inoltre, tale decisione, con la quale il giudice tutelare aveva rifiutato di accordare l'autorizzazione all'espatrio, è stata riesaminata dal tribunale per i minorenni. Quest'ultimo, con un provvedimento motivato del 22 marzo 2016, basandosi sul fatto che il ricorrente continuava a non versare l'intero assegno alimentare, ha confermato la decisione del giudice tutelare.

37. Inoltre, la Corte rileva che, il 24 maggio 2016, il giudice tutelare ha accordato al ricorrente l'autorizzazione per recarsi in Cina per il riconoscimento del figlio non ancora nato e che, a seguito del ricorso di M.T., ha revocato tale autorizzazione il 17 maggio 2017 in considerazione del fatto che il ricorrente non rispettava quasi più i suoi obblighi alimentari nei confronti delle figlie.

38. La Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità giudiziarie interne abbiano riesaminato più volte la situazione personale dell'interessato e la sua capacità di pagare le somme dovute, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti per assicurarsi che la restrizione temporanea della libertà di circolazione del ricorrente fosse giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze del caso di specie. Esse hanno adempiuto al loro dovere di riesaminare regolarmente la misura contestata, fatto che, a parere della Corte, priva la misura di qualsiasi automaticità.

39. Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere respinto, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2020.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Abel Campos
Cancelliere