Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 giugno 2019 - Ricorso n. 19169/02 - Causa Mideo contro Italia

© Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA MIDEO c. ITALIA

(Ricorso n. 19169/02)

SENTENZA

STRASBURGO

6 giugno 2019

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Mideo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Aleš Pejchal, presidente,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 14 maggio 2019,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 19169/02) proposto contro la Repubblica italiana con cui un cittadino di questo Stato, il sig. Carmine Mideo («il ricorrente»), ha adito la Corte l'11 maggio 2000 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avvocato L. Crisci, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dai suoi ex-agenti, I.M. Braguglia e E. Spatafora, e dai suoi ex-coagenti, N. Lettieri e P. Accardo.

3. Il 24 maggio 2004 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. Il ricorrente è nato nel 1946 e risiede a Castelpagano (Benevento).

5. Era proprietario di un terreno situato a Castelpagano e registrato al catasto (foglio 22, particella 65) («il terreno»).

6. Il 6 settembre 1989, la comunità montana dell’Alto Tammaro (Benevento) approvò il progetto di costruzione di una strada.

7. Il 28 ottobre 1989 l’impresa Zecchina Costruzioni S.p.A. occupò il terreno con il consenso del ricorrente.

8. Il 10 maggio 1990 la comunità montana adottò un decreto di occupazione di urgenza.

9. Il 6 giugno 1990 la comunità montana occupò ufficialmente 4.050 m2 del terreno di proprietà del ricorrente.

A. Il procedimento principale

10. Con atto notificato il 27 marzo 1992, il ricorrente citò la comunità montana dinanzi al tribunale civile di Benevento. Egli sosteneva che l'occupazione del terreno era iniziata prima del 10 maggio 1990, data in cui fu emesso il decreto di occupazione in via d'urgenza, e pertanto era abusiva. Aggiunse che i lavori di costruzione erano stati completati senza che si fosse proceduto all'espropriazione formale del terreno e al pagamento di un indennizzo.

11. Il tribunale civile di Benevento ordinò una perizia, la cui relazione fu depositata in cancelleria il 2 luglio 1993. Secondo il perito, il ricorrente era proprietario di un terreno destinato ad uso agricolo, di cui erano stati espropriati 8.240 m2, e il cui valore alla data di realizzazione della perizia era di 10.000 lire italiane (ITL) al metro quadrato.

12. Il 27 giugno 1995 fu notificato al ricorrente un decreto di espropriazione, unitamente ad un'offerta di indennizzo per un importo di 11.444.000 ITL. Con atto notificato il 2 agosto 1995, il ricorrente impugnò questo decreto e citò la comunità montana dinanzi alla corte d'appello di Napoli. Con ordinanza del 5 luglio 1996, la corte d'appello sospese il procedimento in attesa della sentenza del tribunale di Benevento.

13. Con sentenza del 12 settembre 2002, depositata il 15 ottobre 2002, il tribunale di Benevento dichiarò che l'occupazione del terreno, inizialmente autorizzata, era divenuta illegittima e constatò che il terreno era stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Fondandosi sul principio dell'espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva), dichiarò che il ricorrente era stato privato del suo bene per effetto della trasformazione irreversibile di quest'ultimo. Sulla base della perizia depositata il 2 luglio 1993 (paragrafo 11 supra), il tribunale condannò la comunità montana a pagare al ricorrente la somma di 42.744,56 euro (EUR), corrispondente al valore venale del terreno espropriato, maggiorata degli interessi a partire dal 10 maggio 1990, data in cui era stato emesso il decreto di occupazione d'urgenza. Inoltre, il tribunale condannò la comunità montana dell'Alto Tammaro a versare al ricorrente la somma di 129,76 EUR, maggiorata degli interessi, a titolo di indennità d'occupazione.

14. Il 26 febbraio 2003 la comunità montana impugnò questa sentenza dinanzi alla corte d'appello di Napoli.

15. In data 8 novembre 2006 la corte d'appello di Napoli respinse l'appello della comunità montana dichiarandolo inammissibile.

B. La procedura «Pinto»

16. Il 17 aprile 2002, in base alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata «legge Pinto», il ricorrente presentò alla corte d'appello di Roma una richiesta di risarcimento del danno che asseriva di avere subito a causa della durata del procedimento dinanzi al tribunale di Benevento.

17. Il ricorrente chiese la somma di 18.550 EUR per danni morali e patrimoniali.

18. Con decreto del 24 gennaio 2003, la corte d'appello di Roma accordò al ricorrente la somma di 600 EUR per danno morale.

19. Dagli atti del fascicolo risulta che questo decreto fu notificato all'amministrazione il 24 aprile 2003 e divenne definitivo il 24 giugno 2003.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

20. Per quanto riguarda il diritto e la prassi interni pertinenti relativi all'espropriazione indiretta, la Corte rinvia alla sentenza Messana c. Italia (n. 26128/04, §§ 17-20, 9 febbraio 2017).

21. Il diritto e la prassi interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta «legge Pinto», sono descritti nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

22. Il ricorrente sostiene di essere stato privato del suo terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

23. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

24. Il Governo ritiene che il ricorrente non possa più ritenersi «vittima» della violazione dedotta. A sostegno della sua tesi, afferma che il risarcimento ottenuto dal ricorrente a livello interno è stato calcolato sulla base del valore venale del terreno, che non è stata applicata alcuna riduzione e che la somma accordata era maggiorata degli interessi.

25. Il ricorrente chiede che questa eccezione venga respinta.

26. La Corte rammenta anzitutto che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio quando viene lamentata una violazione della Convenzione. A questo proposito, la questione di stabilire se un ricorrente possa ritenersi vittima della violazione dedotta si pone in tutte le fasi della procedura riguardante la Convenzione (Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 30, CEDU 2002-III).

27. La Corte richiama poi la sua giurisprudenza secondo la quale è suo compito accertare, da un lato, se da parte delle autorità vi sia stato un riconoscimento, almeno nella sostanza, della violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e, dall'altro, se il rimedio possa essere considerato adeguato e sufficiente (Cocchiarella, sopra citata, § 84).

28. La Corte non ritiene necessario pronunciarsi sulla prima condizione, vale a dire la constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali. In effetti, considera che, in ogni caso, il ricorrente possa ancora affermare di essere «vittima» per i motivi esposti qui di seguito.

29. Per quanto riguarda la seconda condizione, vale a dire un rimedio adeguato e sufficiente, la Corte non è convinta che questa sia stata soddisfatta nel caso di specie. La Corte rammenta che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, § 105, 22 dicembre 2009) ha definito i criteri per l'indennizzo nei casi di espropriazione indiretta e ha precisato che l'importo da riconoscere doveva corrispondere al valore venale del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal tribunale competente nel corso del procedimento nazionale. Successivamente, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, tale importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell'inflazione e maggiorato di interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo trascorso dalla perdita del terreno. Nel caso di specie, la Corte osserva che il tribunale di Benevento ha condannato l'amministrazione a versare al ricorrente un indennizzo corrispondente al valore venale del terreno, maggiorato degli interessi a partire dalla data della trasformazione irreversibile del terreno espropriato, ma non ha indicizzato la somma per compensare gli effetti dell'inflazione (paragrafo 13 supra). Di conseguenza, la Corte ritiene che il risarcimento accordato da tale autorità giudiziaria non costituisca un rimedio adeguato e sufficiente.

30. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente possa ancora ritenersi vittima della violazione dedotta. Di conseguenza, respinge l'eccezione sollevata dal Governo.

31. Constatando che il motivo di ricorso del ricorrente non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

32. Il ricorrente afferma di essere stato privato del suo bene in applicazione del principio dell'espropriazione indiretta, un meccanismo che consentirebbe all'autorità pubblica di acquisire un bene illegittimamente. Il ricorrente ritiene che questa pratica sia inammissibile in uno Stato di diritto.

33. Egli sostiene di aver avuto la certezza di aver perduro la proprietà del suo bene in applicazione del principio dell'espropriazione indiretta solo con la sentenza della Corte di cassazione.

b) Il Governo

34. Il Governo prende atto del fatto che la giurisprudenza della Corte, ormai consolidata, conclude che il meccanismo dell'espropriazione indiretta è incompatibile con il principio di legalità. Tuttavia, alla luce delle sentenze delle autorità giudiziarie interne che, a suo avviso, dichiarano che un trasferimento di proprietà era avvenuto e che era assimilabile ad un atto formale di espropriazione, il Governo sostiene che l'espropriazione in questione non può più essere considerata incompatibile con il diritto al rispetto dei beni e con il principio della preminenza del diritto.

2. Valutazione della Corte

a) Sulla esistenza di una ingerenza

35. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza consolidata relativa alla struttura dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e alle tre norme distinte che questa disposizione contiene (si vedano, tra molte altre, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, serie A n, 52, Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999 II, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 44, CEDU 1999 V, Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 134, CEDU 2004 V, e VistiƆš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, § 93, 25 ottobre 2012).

36. Constata che le parti convengono che vi è stata una «privazione» di proprietà ai sensi della seconda frase del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

37. Pertanto, deve valutare se la privazione denunciata sia giustificata alla luce di questa disposizione.

b) Sul rispetto del principio di legalità

38. La Corte rammenta che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede, prima di tutto e soprattutto, che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legittima: la seconda frase del primo comma di questo articolo autorizza la privazione della proprietà solo «nelle condizioni previste dalla legge»; il secondo comma riconosce agli Stati il diritto di disciplinare l'uso dei beni ponendo in vigore delle «leggi». Inoltre, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è insita in tutti gli articoli della Convenzione (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, e Iatridis, sopra citata, § 58).

39. La Corte rimanda poi alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (si veda, tra altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, CEDU 2000-VI) per una sintesi dei principi pertinenti, in particolare sulla questione del rispetto del principio di legalità in questo tipo di cause.

40. In questa causa, la Corte rileva che, applicando il principio dell'espropriazione indiretta, i giudici nazionali hanno considerato che il ricorrente era stato privato del suo bene per effetto della trasformazione irreversibile di quest'ultimo. Tuttavia essa ritiene che, mancando un atto formale di espropriazione, questa situazione non possa essere considerata «prevedibile». In effetti, solo con la decisione giudiziaria definitiva è stato effettivamente applicato il principio dell'espropriazione indiretta ed è stato ratificato il trasferimento della proprietà del terreno alle autorità pubbliche.

41. Inoltre, la Corte osserva che la situazione in causa ha consentito all'amministrazione di trarre vantaggio da un'occupazione di terreno illegittima. In altre parole, l'amministrazione ha potuto appropriarsi del terreno in spregio delle norme sull'espropriazione e, tra l'altro, senza concedere indennizzi all'interessato.

42. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che la violazione contestata non sia compatibile con il principio di legalità e che abbia quindi comportato una violazione del diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni.

43. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

44. Il ricorrente sostiene che il procedimento civile è stato eccessivamente lungo e che il risarcimento da lui ottenuto nell'ambito del ricorso «Pinto» è insufficiente.

45. L'articolo 6 § 1, nelle sue parti pertinenti al caso di specie, recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

46. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

1. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

47. Il Governo solleva un'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e fa notare che il ricorrente non ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello di Roma.

48. La Corte rileva che il decreto della corte d'appello di Roma è divenuto definitivo il 24 giugno 2003. Alla luce della sua giurisprudenza (Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004), essa ritiene che il ricorrente fosse dispensato dall'utilizzare il ricorso per cassazione, avendo acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente solo a partire dal 26 luglio 2004.

49. Ne consegue che l'eccezione di mancato esaurimento sollevata dal Governo non può essere accolta.

2. Sulla qualità di vittima

50. Il Governo sostiene che il ricorrente non può più considerarsi «vittima» di una violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto la corte d'appello di Roma ha constatato una violazione e ha fornito all'interessato un risarcimento adeguato e sufficiente in considerazione della posta in gioco nella controversia.

51. Il ricorrente sostiene che l'eccezione sollevata dal Governo deve essere respinta, ritenendo che l'importo accordato dalla corte d'appello non permetta di considerare il risarcimento offerto in questo caso sufficiente a porre rimedio alla violazione dedotta.

52. La Corte rammenta la sua giurisprudenza secondo la quale è suo compito accertare, da un lato, se da parte delle autorità vi sia stato un riconoscimento, almeno nella sostanza, della violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e, dall'altro, se il rimedio possa essere considerato adeguato e sufficiente (Cocchiarella, sopra citata, § 84).

53. Nel caso di specie, la prima condizione, ossia l'accertamento di una violazione da parte delle autorità nazionali, non solleva problemi in quanto la corte d'appello di Roma ha espressamente constatato una violazione.

54. Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte rinvia alla sentenza Cocchiarella (sopra citata, §§ 86-107) per quanto riguarda le caratteristiche che un ricorso interno deve avere per fornire un rimedio adeguato e sufficiente. Inoltre rammenta che, per valutare l'importo dell'indennizzo concesso dal giudice nazionale, la Corte esamina, sulla base degli elementi di cui dispone, la somma che avrebbe accordato nella stessa situazione per il periodo preso in considerazione dal giudice nazionale.

55. Nel caso di specie, la Corte ritiene che, concedendo al ricorrente solo 600 EUR per danno morale, la corte d'appello di Roma non abbia rimediato alla violazione in causa in modo adeguato e sufficiente. Facendo riferimento ai principi che derivano dalla sua giurisprudenza (si veda, tra altre, Cocchiarella, sopra citata, §§ 69-98), la Corte rileva in effetti che la somma in questione non rappresenta più del 15% dell'importo che essa generalmente accorda in cause analoghe promosse contro l'Italia.

56. Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell'insufficienza del rimedio fornito, la Corte ritiene che il ricorrente possa ancora ritenersi «vittima» ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

57. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e che non incorre in altri motivi di irricevibilità. Pertanto lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

58. La Corte constata che il procedimento principale, iniziato il 27 marzo 1992 e terminato il 15 ottobre 2002, è durato più di dieci anni per un grado di giudizio.

59. La Corte si è più volte occupata di ricorsi che sollevano questioni simili a quella del caso di specie e, alla luce dei criteri che derivano dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella, sopra citata), ha constatato una inosservanza dell'esigenza del «termine ragionevole». Poiché la Corte non vede nulla che possa indurla a concludere diversamente nel caso di specie, ritiene doversi dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI EFFETTIVITÀ DEL RICORSO PREVISTO DALLA «LEGGE PINTO»

60. Il ricorrente invoca l'articolo 13 e sostiene che l'importo dell'indennizzo che gli è stato riconosciuto era insufficiente e che il ricorso proposto ai sensi della legge «Pinto» non era pertanto effettivo.

61. Alla luce della giurisprudenza Delle Cave e Corrado c. Italia (n. 14626/03, § 43-46, 5 giugno 2007), e Simaldone c. Italia (n. 22644/03, § 71-72, 31 marzo 2009), la Corte ritiene che in questo caso l'insufficienza dell'indennizzo non rimetta in discussione l'effettività del ricorso «Pinto».

62. Di conseguenza, questo motivo di ricorso deve essere dichiarato irricevibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 35 §§ 3a) e 4 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

63. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno materiale

64. Il ricorrente chiede un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno nel 2004, e non alla data della perdita della proprietà. Quantifica questa richiesta in 109.592 EUR. Chiede inoltre la somma di 350.000 EUR, che stima sulla base del plusvalore che l'opera di pubblica utilità avrebbe apportato al terreno. Infine, chiede 212.756,80 EUR per la perdita della sua attività agricola e 74.160 per la perdita di godimento del terreno.

65. Il Governo contesta queste richieste e fa notare che il ricorrente ha ottenuto un risarcimento che corrisponderebbe al valore venale del terreno e sarebbe conforme ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte.

66. La Corte rammenta che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di ripristinare, per quanto possibile, la situazione precedente (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).

67. Rammenta inoltre che, nella causa Guiso-Gallisay (sopra citata, § 105), la Corte ha modificato la sua giurisprudenza relativa ai criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, ha deciso di respingere le domande dei ricorrenti nella misura in cui erano basate sul valore dei terreni alla data della sua sentenza e di non tener più conto, nella valutazione del danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni in causa.

68. L'indennizzo deve pertanto corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal tribunale competente nel corso del procedimento nazionale. Successivamente, una volta detratta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, tale importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell'inflazione e maggiorato di interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo trascorso dalla perdita dei terreni (si veda anche paragrafo 29 supra).

69. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente ha ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del terreno, maggiorata di interessi a partire dal 10 maggio 1990, data di emissione del decreto di occupazione d'urgenza (paragrafo 13 supra). Tuttavia, la Corte constata che i giudici nazionali non hanno indicizzato la somma per compensare gli effetti dell'inflazione. Di conseguenza, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente una somma corrispondente alla rivalutazione monetaria a partire dalla data della perdita della proprietà fissata dai giudici nazionali (il 10 maggio 1990) fino alla data della pronuncia della sentenza del tribunale di Benevento (il 12 settembre 2002). La Corte ritiene pertanto che si debba accordare al ricorrente la somma di 22.550 EUR a questo titolo.

B. Danno morale

70. Il ricorrente chiede 179.000 EUR per danno morale.

71. Il Governo contesta tale richiesta.

72. La Corte ritiene che il senso di impotenza e di frustrazione del ricorrente di fronte allo spossessamento illegittimo del suo bene nonché alla eccessiva durata del procedimento gli abbiano causato un danno morale che deve essere riparato adeguatamente.

73. Facendo riferimento alla sua giurisprudenza (Messana, sopra citata, e Cocchiarella, sopra citata) e deliberando in via equitativa, la Corte accorda al ricorrente 6.500 EUR per danno morale.

C. Spese

74. Il ricorrente chiede anche 141.355,54 EUR per le spese che avrebbe sostenuto dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali e dinanzi alla Corte.

75. Il Governo contesta tale richiesta e ritiene che l'importo reclamato sia eccessivo.

76. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole (Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008).

77. Nella fattispecie, la Corte rileva che il ricorrente ha già ottenuto dalla corte d'appello di Napoli il rimborso delle spese processuali sostenute dinanzi alle autorità giudiziarie interne (paragrafo 17 supra). La Corte non mette in dubbio la necessità di sostenere delle spese, ma reputa eccessivo il totale degli onorari richiesti a questo titolo e ritiene, pertanto, che debbano essere rimborsati solo in parte.

78. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ritiene ragionevole accordare un importo di 7.000 EUR per tutte le spese sostenute.

D. Interessi moratori

79. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda le doglianze relative all'articolo 1 del Protocollo n. 1 e all'articolo 6 § 1 della Convenzione, e irricevibile per il resto;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
  3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le seguenti somme:
      1. 22.550 EUR (ventiduemilacinquecentocinquanta euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno materiale;
      2. 6.500 EUR (seimilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su questa somma, per danno morale;
      3. 7.000 EUR (settemila euro), più l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su questa somma, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 6 giugno 2019, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Aleš Pejchal
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto