Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 febbraio 2019 - Ricorso n. 63289/17 - Causa Minervino e Trausi contro Italia


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 63289/17

Massimo MINERVINO e Isabella TRAUSI
contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 12 febbraio 2019 in un comitato composto da:
Tim Eicke, presidente,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 19 agosto 2017,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

1. I ricorrenti, il sig. Massimo Minervino («il ricorrente») e la sig.ra Isabella Trausi («la ricorrente»), sono cittadini italiani nati rispettivamente nel 1975 e 1982 e residenti a Cosenza. Dinanzi alla Corte sono stati rappresentati dall'avvocato A.M. Pisano, del foro di Catanzaro.

2. Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, M. G. Civinini.

A. Le circostanze del caso di specie

3. I fatti di causa, come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

4. I ricorrenti sono i genitori di cinque bambini nati nel 2000, 2003, 2005, 2008 e 2012.

5. Nel 2008 la famiglia venne presa in carico dai servizi sociali a causa di una difficile situazione sociale e sanitaria.

6. Il 10 settembre 2009, durante una visita presso la casa in cui viveva la famiglia, una équipe di assistenti sociali rilevò un evidente degrado della situazione abitativa caratterizzato da carenze igieniche, dalla mancanza di cure e dall'incapacità dei genitori di badare ai bambini e di provvedere alle loro necessità. Rilevò, inoltre, che il ricorrente era alcolista e che la ricorrente, da parte sua, aveva una personalità debole e poche risorse personali ed affettive. Notò che entrambi i genitori sembravano incapaci di garantire ai bambini un corretto sviluppo psico-fisico.

7. In una data non precisata, i ricorrenti chiesero ai servizi sociali di collocare temporaneamente i loro figli in una struttura idonea a causa delle difficoltà che dovevano superare.

8. Il 17 giugno 2009 il tribunale per i minorenni di Cosenza ordinò il collocamento dei minori. I tre bambini più grandi furono inseriti in un istituto, mentre la più piccola, A., rimase con i ricorrenti data la sua giovane età. Al fine di consentire di mantenere il legame familiare, il tribunale autorizzò i genitori a ricevere la visita dei minori che erano stati collocati durante i fine settimana.

9. Più volte il ricorrente fu invitato, senza successo, a recarsi presso il servizio competente per il trattamento della dipendenza da alcool.

10. Il 24 marzo 2010 i servizi sociali inviarono al tribunale per i minorenni di Catanzaro una relazione sulla situazione della famiglia. Secondo la relazione, i molteplici interventi dei servizi sociali (aiuto economico, supporto psicologico alla famiglia, fornitura di cibo, orientamento e consulenza per l'accesso ai servizi, cure e reinserimento per i genitori) erano risultati inutili e i ricorrenti non avevano mostrato alcun interesse a riprendere le loro funzioni genitoriali.

11. Il 1° febbraio 2011, tenuto conto degli esiti negativi dei loro interventi, i servizi sociali chiesero al tribunale per i minorenni di Catanzaro di ordinare il collocamento della piccola A. in un istituto, decisione che fu accettata dai ricorrenti. Peraltro, a causa delle cattive condizioni igieniche in cui vivevano i genitori e dell'alcolismo del ricorrente, le autorità sospesero l'autorizzazione concessa ai genitori di ricevere la visita dei bambini a casa durante i fine settimana. Tuttavia, le autorità decisero che era opportuno mantenere i contatti tra i ricorrenti e i bambini organizzando incontri in ambiente protetto.

12. Con provvedimento del 20 giugno 2012, il tribunale per i minorenni affidò i bambini ai servizi sociali, confermò la loro collocazione in un istituto e ordinò l'attuazione di un progetto volto a migliorare i rapporti genitori-figli. Inoltre, con la stessa decisione, incaricò i servizi sociali di sostenere i genitori affinché questi ultimi potessero recuperare le loro capacità genitoriali, e di curare l'inserimento del padre in una struttura specializzata per consentirgli di seguire un percorso riabilitativo.

13. Il 10 dicembre 2012 nacque M.

14. Il 14 aprile 2014 i servizi sociali inviarono al tribunale una nuova relazione sulla situazione familiare illustrando in dettaglio le azioni di sostegno sociale, economico e genitoriale messe in atto, senza successo. Sottolineavano la mancanza di collaborazione dei ricorrenti, il ripetuto rifiuto del ricorrente di seguire un percorso di disintossicazione da alcool e l'incapacità dei genitori di curare ed educare i figli. Segnalavano che il bambino più piccolo, M., aveva contratto la scabbia, era sporco e mal curato e che i ricorrenti non lo portavano alle visite pediatriche periodiche e non chiedevano l'intervento del pediatra. I servizi sociali suggerivano al tribunale di disporre che, una volta curata l'infezione, M. fosse collocato nello stesso istituto dei suoi fratelli e sorelle.

15. Nell'aprile 2014 ebbe luogo un nuovo intervento dei servizi sociali a causa del peggioramento delle condizioni di salute del minore M.

16. A seguito della presentazione della relazione dei servizi sociali, il 18 aprile 2014 il procuratore della Repubblica chiese al tribunale di Catanzaro di adottare misure a tutela della prole.

17. Il 17 giugno 2014 si tenne un'udienza, durante la quale furono sentiti i genitori.

18. Nel corso dell'udienza del 9 luglio 2014, gli assistenti sociali riferirono le cattive condizioni igieniche in cui si trovava la casa dei ricorrenti e i problemi di salute di M. Inoltre, informarono il tribunale che le visite dei ricorrenti ai bambini in istituto erano rare e che i bambini stessi avevano espresso il desiderio di non rientrare più nella casa di famiglia.

19. Con decreto dell'11 luglio 2014, il tribunale sospese la potestà genitoriale dei ricorrenti, confermò il collocamento dei bambini e incaricò i servizi sociali di individuare delle famiglie affidatarie. Per decidere in tal senso, il tribunale tenne conto del deterioramento della situazione sociale e ambientale del nucleo familiare - nonostante i numerosi interventi da parte dei servizi sociali -, dell'alcolismo del ricorrente, nonché dell'evidente incapacità di entrambi i genitori di assicurare i bisogni primari dei figli.

20. Per quanto riguarda M., il tribunale dispose l'allontanamento dalla casa familiare e l'affidamento ad una famiglia affinché gli venissero fornite le cure necessarie per il trattamento della malattia, visto che il bambino non poteva essere collocato in una struttura sanitaria - dal momento che per curare la scabbia erano da prendere in considerazione solo delle cure domiciliari in un ambiente sano, e non il ricovero in ospedale -, né nella struttura dove si trovavano i suoi fratelli e sorelle a causa della contagiosità dell'infezione.

21. Nel novembre 2014, quattro bambini furono dati in affidamento: G. e GI. alla famiglia X., e MA. e A. alla famiglia Y. Invece il minore M. chiese di poter rimanere nell'istituto e di continuare a vedere i suoi fratelli e sorelle.

22. L'11 novembre 2014 i servizi sociali presentarono una relazione sulla situazione dei bambini, che metteva in luce gravi carenze nel rapporto dei genitori con G., G., e A., il fatto che i ricorrenti scaricassero l'educazione dei figli sugli assistenti sociali, come pure delle carenze nel trattamento della malattia di M.

23. Il 25 novembre 2014 i servizi sociali inviarono al tribunale una relazione sulla situazione di M. Secondo questa relazione, i ricorrenti non mostravano alcun interesse verso il bambino: non lo chiamavano e non chiedevano sue notizie ai servizi sociali. Nel frattempo, tutti i minori avevano espresso la volontà di non ritornare dai genitori e chiedevano di essere presi in carico dalle famiglie affidatarie.

24. Il 9 febbraio 2015 il procuratore chiese una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale dei ricorrenti e l'apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei bambini.

25. Con decreto del 3 aprile 2015, il tribunale confermò la sospensione della potestà genitoriale dei ricorrenti, confermò l'allontanamento di M. dall'abitazione familiare, affidò i bambini ai servizi sociali, autorizzò gli incontri in un ambiente protetto tra genitori e figli, e ordinò l'apertura di una procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono. A sostegno della sua decisione, il tribunale sottolineò, in particolare, che il ricorrente si trovava in stato di ebbrezza durante gli ultime incontri, che gli aiuti offerti alla ricorrente erano vani in quanto questa ultima era completamente sottomessa al ricorrente, che i genitori non erano in grado di occuparsi della famiglia e, di conseguenza, che il ritorno dei figli nella loro famiglia d'origine non era praticabile.

26. Il 16 giugno 2015, durante la loro audizione, i bambini indicarono di voler rimanere con le famiglie affidatarie soprattutto perché i genitori non erano in grado di prendersi cura di loro.

27. Il 23 luglio 2015, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità dei minori, confermò la sospensione della potestà genitoriale dei ricorrenti, confermò l'affidamento dei minori e nominò un tutore provvisorio e un curatore speciale per i bambini. Il tribunale sottolineò che i bambini erano stati sistematicamente allontanati dalla casa di famiglia a causa della cronica incapacità dei genitori di assicurare loro un minimo di cure e che tutte le azioni dei servizi sociali, che avevano in carico la famiglia dal 2009, erano fallite. Il tribunale constatò che i ricorrenti non avevano cambiato il loro stile di vita né avevano collaborato con i servizi sociali.

28. I ricorrenti impugnarono separatamente questa sentenza il 10 e il 12 agosto 2015. Nell'ambito del suo ricorso, la ricorrente chiese che venisse effettuata una perizia sulle sue capacità genitoriali.

29. Con sentenza del 16 febbraio 2016, la corte d'appello respinse i ricorsi dei ricorrenti. In particolare, rilevò l'estremo degrado dell'ambiente in cui viveva la famiglia, l'incapacità dei ricorrenti di collaborare con i servizi sociali per ripristinare una relazione affettiva con i bambini e la mancanza di un autentico legame affettivo tra genitori e figli.
Inoltre, la corte d'appello non accolse la richiesta di perizia, ritenendola superflua alla luce dei risultati univoci dell'indagine condotta dal tribunale per i minorenni sulle capacità genitoriali dei ricorrenti.

30. Il 18 maggio 2016 i ricorrenti presentarono ricorso alla Corte di cassazione. Il tutore si costituì dinanzi alla Corte di cassazione per chiedere il rigetto del ricorso.

31. Con sentenza del 21 febbraio 2017, la Corte di cassazione respinse il ricorso dei ricorrenti. Secondo la Suprema Corte, la corte d'appello aveva evidenziato in maniera adeguata l'esistenza di una situazione di abbandono basandosi sull'estremo degrado dell'ambiente in cui viveva la famiglia e sulla mancanza di lucidità dei ricorrenti di fronte a tale situazione, sull'incapacità di questi ultimi di cambiare il loro stile di vita, e sull'assenza di relazioni significative tra genitori e figli. Inoltre, la Corte di cassazione rilevò che la corte d'appello aveva fatto riferimento alla dipendenza da alcool del ricorrente, nonché alla sottomissione della ricorrente a quest'ultimo e alla sua incapacità di prendere decisioni per proteggere i bambini. Constatò peraltro che tutte le iniziative prese a partire dal 2009 per sostenere e aiutare i ricorrenti erano fallite.
La Corte di cassazione sottolineò inoltre che l'articolo 44 d) della legge sull'adozione invocata dai ricorrenti non era pertinente nel loro caso, in quanto poteva essere applicato solo in assenza di una situazione di abbandono o in caso di impossibilità concreta di arrivare ad un'adozione piena a causa di un numero insufficiente di famiglie candidate all'adozione.

B. Il diritto interno pertinente

Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Zhou c. Italia (n. 33773/11, §§ 24-25, 21 gennaio 2014).

MOTIVI DI RICORSO

32. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti deplorano il fatto che le autorità nazionali abbiano dichiarato i bambini adottabili senza mettere in atto reali misure di sostegno e senza ordinare una perizia sulle loro capacità genitoriali nel corso del procedimento. Inoltre, contestano alle autorità di non aver preso in considerazione un'altra forma di adozione (ossia un'adozione mite) che avrebbe permesso loro di mantenere un legame con i figli. Lamentano anche che, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, hanno potuto vedere i loro figli soltanto in poche occasioni sotto il controllo delle autorità.

IN DIRITTO

A. Tesi delle parti

33. Dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza che ritiene pertinente nel caso di specie (Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, § 68, serie A n. 130, Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 87, serie A n. 250, Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 54, CEDU 2000 IX, K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 154, CEDU 2001 VII, Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 65, CEDU 2002-I, e Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, §§ 88-94, 16 febbraio 2016), il Governo ritiene che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti avesse una base legale e perseguisse lo scopo di proteggere i minori.

34. Per quanto riguarda l'aspetto procedurale della causa, il Governo sostiene che il diritto a un processo equo è stato pienamente rispettato. Quanto alla decisione della corte d'appello di non accogliere la richiesta di perizia, il Governo sostiene che il giudice non era tenuto per legge ad ordinare una perizia e che, nel caso di specie, nonostante l'assenza di problemi psichiatrici, erano state redatte molte relazioni dai servizi sociali responsabili della famiglia da più di sei anni. Fa inoltre osservare che la perizia non è stata richiesta in primo grado, ma solo in appello ed esclusivamente dalla ricorrente.

35. Il Governo afferma anche che i giudici hanno basato la loro decisione di dichiarare i bambini adottabili su dei motivi sufficienti e pertinenti. Precisa che, fra questi motivi, vi erano, in particolare: il fatto che, a partire dal 2008, la famiglia era seguita e sostenuta dai servizi sociali; che già nel 2008 erano stati constatati una situazione abitativa degradata, una mancanza di igiene e l'incapacità dei genitori di provvedere alle necessità della famiglia; e che la situazione era rimasta invariata per anni, e le raccomandazioni dei servizi sociali erano rimaste lettera morta.
Il Governo indica che il collocamento dei tre figli più grandi era stato disposto nel 2009 con il consenso dei genitori i quali, peraltro, non avrebbero mai chiesto il loro ritorno, e che anche il quarto e quinto figlio sono stati collocati, rispettivamente nel 2012 e 2014.

36. Il Governo tiene a precisare che nei confronti dell'ultimo figlio, infettato dalla scabbia a causa della scarsa igiene, è stata disposta una misura di affidamento affinché fosse curato.

37. Il Governo sostiene anche che i genitori hanno scaricato il loro ruolo genitoriale sui servizi sociali.
Aggiunge che la procedura per la dichiarazione di adottabilità è iniziata sette anni dopo la presa in carico della famiglia da parte dei servizi sociali. Espone che i tribunali nazionali hanno preso atto del contesto di degrado dell'ambiente familiare, nonché dell'incapacità affettiva, educativa e pedagogica dei genitori, e che l'interesse superiore dei bambini ha guidato le autorità in tutte le loro decisioni.

38. Infine, il Governo dichiara che, prima di procedere alla dichiarazione di adottabilità, le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure necessarie per facilitare la riunione dei ricorrenti con i figli. A suo parere, le suddette autorità, in particolare, hanno attuato un programma di sostegno ai genitori nel loro ruolo, assicurato il trasporto del ricorrente per i tragitti fino al centro di disintossicazione, istituito l'intervento di una ausiliaria per aiutare la ricorrente nelle faccende domestiche, fornito cibo alla famiglia e pagato l'affitto dell'abitazione familiare.

39. I ricorrenti contestano la tesi del Governo e sostengono che le autorità non hanno offerto loro un aiuto concreto specifico in un tempo ragionevole. Dicono di aver chiesto aiuto a causa di difficoltà transitorie. Indicano che nel 2009 i bambini potevano tornare a casa nei fine settimana.

40. I ricorrenti confutano peraltro la situazione denunciata dai servizi sociali. A loro parere la casa familiare non era trascurata. Allo stesso modo, secondo loro, i servizi sociali hanno operato in favore dell'allontanamento dei bambini, e li hanno emarginati socialmente ed etichettati come persone sporche, nonostante il fatto che, a loro dire, nessun bambino fosse stato abusato o trascurato.

41. I ricorrenti dicono anche che i servizi sociali non li hanno aiutati nella ricerca di un lavoro. Aggiungono che l'adozione dei bambini è stata motivata esclusivamente da ragioni basate su carenze materiali. Infine, essi indicano che non è stata eseguita alcuna perizia su di loro e che l'adozione mite non è stata accettata.

B. Valutazione della Corte

1. Principi generali

42. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kutzner, sopra citata, § 58): delle misure interne che impediscono loro di farlo costituiscono una ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 151). Tale ingerenza viola il suddetto articolo 8 solo se, «prevista dalla legge», persegue uno o più scopi legittimi alla luce del secondo paragrafo di tale disposizione ed è «necessaria in una società democratica» per raggiungerli (Gnahoré, sopra citata, § 50, CEDU 2000-IX). La nozione di «necessità» implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale imperioso, e soprattutto proporzionata allo scopo legittimo perseguito (Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004).

43. Per valutare la «necessità» della misura controversa «in una società democratica» occorre dunque analizzare, alla luce della causa nel suo complesso, se i motivi dedotti a sostegno della stessa fossero pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione (Soares de Melo, sopra citata, § 88). A tal fine, la Corte terrà conto del fatto che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza molto grave nel diritto al rispetto della vita familiare. Pertanto, una misura che porti a situazione di questo tipo deve essere fondata su considerazioni dettate dall'interesse del bambino e aventi un peso e una solidità sufficienti (Scozzari e Giunta c. Italia, nn. 39221/98 e 41963/98, § 148, CEDU 2000 - VIII). L'allontanamento del bambino dall'ambiente familiare è una misura estrema cui si dovrebbe far ricorso solo in ultima istanza (Neulinger e Shuruk c. Svizzera, [GC], n. 41615/07, § 136, CEDU 2010).

44. Tuttavia, la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di regolamentazione delle questioni che riguardano la presa in carico dei bambini da parte dell'autorità pubblica e i diritti dei genitori i cui figli sono stati collocati con tale modalità, ma deve controllare dal punto di vista della Convenzione le decisioni che le autorità interne hanno reso nell'esercizio del loro potere di apprezzamento (Wallová e Walla c. Repubblica Ceca, n. 23848/04, § 70, 26 ottobre 2006, e Couillard Maugery, sopra citata, § 242).

45. In questo contesto, la Corte rammenta che il fatto che un bambino possa essere accolto in un ambiente più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che venga sottratto di forza alle cure dei suoi genitori biologici. Un'ingerenza simile nel diritto dei genitori, riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il proprio figlio, deve risultare anche «necessaria» per altre circostanze (K. e T. c.. Finlandia, sopra citata, § 173, e Kutzner, sopra citata, § 69). Inoltre, l'articolo 8 della Convenzione pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al «rispetto» effettivo della vita familiare. Per cui, laddove è provato che esiste un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi adottando le misure appropriate per riunire il genitore e il figlio interessati (Kutzner, sopra citata, § 61).

46. La Corte rammenta anche che, sebbene il confine tra obblighi positivi e obblighi negativi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione non si presti ad una definizione precisa, i principi applicabili sono tuttavia assimilabili. In particolare, in entrambi i casi, il punto decisivo consiste nel sapere se il giusto equilibrio che deve esistere tra gli interessi in gioco - quelli del bambino, quelli di entrambi i genitori e quelli dell'ordine pubblico - sia stato mantenuto entro i limiti del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati in materia (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 62, CEDU 2007-XIII), pur attribuendo un’importanza decisiva all’interesse del minore (si veda, in tal senso, Gnahoré c. Francia, , § 59), il quale può, a seconda della sua natura e gravità, prevalere su quello dei genitori (Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII). Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di un quadro giuridico adeguato e sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi positivi che incombono su di esso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, e alla Corte esaminare se, nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni giuridiche applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie dell'articolo 8, tenendo conto, in particolare, dell'interesse superiore del bambino (Soares de Melo, sopra citata, § 92).

2. Applicazione di questi principi al caso di specie

47. La Corte ritiene che il punto decisivo nel caso di specie consista quindi nello stabilire se, prima di decidere di rompere definitivamente il legame di filiazione, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e adeguate che si potevano ragionevolmente esigere da loro affinché i figli dei ricorrenti potessero condurre una vita familiare normale all'interno della loro famiglia d'origine.

48. In questo caso, la Corte osserva che la prima presa in carico dei bambini da parte dei servizi sociali risale al 2008 e che successivamente sono state messe in atto diverse misure di sostegno e assistenza alla famiglia (paragrafo 10 supra).

49. La Corte rileva anche che nel 2009 il tribunale per i minorenni ha disposto il collocamento dei primi tre figli, su richiesta dei ricorrenti, dopo aver rilevato che i minori vivevano in un ambiente inadeguato a causa dell'incapacità dei genitori di prestare loro le cure (paragrafo 8 supra).

50. Essa osserva che, nel 2011, anche la minore A. è stata affidata a causa delle sue difficili condizioni di vita, e che, nel 2015, anche il minore M., nato nel 2012, è stato affidato a causa della precarietà del suo stato di salute, che derivava dalla mancata prestazione delle cure necessarie da parte dei ricorrenti.

51. La Corte rileva che l'affidamento successivo dei bambini è stato motivato da condizioni di vita insoddisfacenti, come le privazioni materiali (cattive condizioni igieniche), l'incapacità affettiva, educativa e pedagogica dei genitori (si vedano, ad esempio, Rampogna e Murgia c. Italia (dec.), n. 40753/98, 11 maggio 1999, M.G. e M.T.A. c. Italia (dec.), n. 17421/02, 28 giugno 2005, Kutzner, sopra citata, § 68, e Barelli e altri c. Italia (dec.), n. 15104/04, 27 aprile 2010) e il preoccupante stato di salute di uno dei bambini.

52. La Corte rileva inoltre che, durante tutto questo primo periodo, i contatti tra i bambini e i ricorrenti sono stati mantenuti, ed è stato evidenziato che le visite di questi ultimi ai minori erano molto sporadiche.
Rileva peraltro che la necessità di mantenere il contatto tra i ricorrenti e i loro figli è stata una preoccupazione costante delle autorità e che l'evoluzione del rapporto genitori-figli era un elemento preso in considerazione dai giudici nazionali e dai servizi sociali nella loro decisione di conferma della misura di collocamento.

53. La Corte osserva poi che la sospensione della potestà genitoriale dei ricorrenti, decisa nel 2014, è stata confermata dal tribunale nel 2015: in effetti, sei anni dopo la presa in carico della famiglia, le autorità hanno constatato che i primi quattro figli erano ben integrati nelle loro famiglie affidatarie e che non volevano tornare a casa in quanto i genitori non si prendevano cura di loro. La Corte osserva anche che il tribunale ha affidato i bambini ai servizi sociali, ha autorizzato gli incontri in ambiente protetto tra genitori e figli e ha ordinato l'apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità.

54. La Corte prende nota che i ricorrenti sono stati principalmente accusati di non offrire ai bambini condizioni materiali ed educative adeguate e rileva che gli interessati erano negligenti per quanto riguarda lo stato di salute e lo sviluppo educativo e sociale dei bambini.

55. La Corte rammenta che non le spetta sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per quanto riguarda le misure che avrebbero dovuto essere adottate, poiché queste ultime si trovano in una posizione migliore per effettuare tale valutazione, in particolare perché sono in contatto diretto con il contesto della causa e con le parti interessate (Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Ciò detto, nel caso di specie, essa ritiene innanzitutto che fosse oggettivamente evidente che la situazione dei ricorrenti era particolarmente fragile, dato che costoro avevano a carico una famiglia numerosa, che vivevano in condizioni precarie e che non vi era stato alcun miglioramento nonostante le numerose azioni intraprese dai servizi sociali. Inoltre, i ricorrenti manifestavano una certa ostilità nei confronti degli assistenti sociali, la quale aveva compromesso la cooperazione tra loro e i servizi sociali.

56. La Corte constata che, nel caso di specie, le autorità sono intervenute offrendo ai ricorrenti un sostegno e un'assistenza concreti allo scopo di aiutarli a superare le loro difficoltà, e questo per circa cinque anni (si vedano, a contrario, Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008, e R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; si veda anche Zhou, sopra citata, § 58). A tale riguardo, la Corte rammenta che solo con una decisione adottata nel luglio 2015 il tribunale ha dichiarato adottabili i bambini. Essa ritiene che tale decisione si fondasse su motivi pertinenti e sufficienti, vale a dire le condizioni di degrado dell'ambiente familiare e sociale, l'incapacità affettiva, educativa e pedagogica dei genitori, e lo stato di salute del bambino più piccolo. Le relazioni dei servizi sociali avevano evidenziato che i bambini soffrivano di privazioni materiali, psicologiche e affettive e che il loro sviluppo era minacciato dal fatto che vivevano in un ambiente inadeguato a causa dell'incapacità dei genitori di assicurare loro le cure. Era evidente che si imponeva la necessità di proteggere i bambini collocandoli in un ambiente protetto.

57. La Corte rileva che per quanto riguarda il collocamento dei bambini sono state pronunciate molte e frequenti decisioni giudiziarie. Rileva inoltre che tali decisioni sono state prese dopo ripetuti e graduali interventi da parte dei servizi sociali per più di cinque anni (paragrafo 45 supra) volti a riunire i ricorrenti e i bambini.

58. La Corte osserva che, dalla motivazione di queste differenti decisioni, risulta chiaramente che i giudici che si sono pronunciati in seguito lo hanno fatto dopo aver esaminato attentamente e approfonditamente la situazione dei ricorrenti e dei bambini, e dopo aver preso in considerazione le richieste dei bambini stessi. Le misure di collocamento sono state decise sulla base delle condizioni fisiche e psicologiche dei cinque bambini, delle privazioni materiali, psicologiche e affettive e dell'incapacità dei genitori di prendersi cura di loro. In seguito, le suddette misure sono state confermate a causa della mancanza di un miglioramento delle capacità genitoriali e delle condizioni di vita dei ricorrenti, nonostante 'aiuto fornito, nonché dell'insufficiente evoluzione delle relazioni tra i ricorrenti e i loro figli.

59. Inoltre, la Corte ritiene doversi sottolineare che il compito delle autorità era e resta molto complesso, data la delicatezza di questo tipo di cause, e anche del fatto che i bambini hanno costantemente manifestato la loro volontà di non ritornare a vivere nella loro famiglia d'origine.

60. La Corte rileva altresì che le autorità hanno dovuto affrontare, nelle condizioni sopra descritte, il difficile e delicato compito di mantenere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco in una causa complessa. Pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 14 marzo 2019.

Tim Eicke
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto