Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 24 gennaio 2019 - Ricorso n. 76577/13 - Causa Knox contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA KNOX c. ITALIA

(Ricorso n. 76577/13)

SENTENZA

STRASBURGO

24 gennaio 2019




Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Knox c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Ksenija Turković,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Aleš Pejchal,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 dicembre 2018,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 76577/13) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina americana, la sig.ra Amanda Marie Knox («la ricorrente»), ha adito la Corte il 24 novembre 2013 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. La ricorrente è stata rappresentata dall'avvocato C. Dalla Vedova, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente M. L. Aversano.
3. In particolare, la ricorrente denunciava una violazione degli articoli 3, 6 §§ 1 e 3 a), c) ed e), e 8 della Convenzione.
4. Il 29 aprile 2016 questi motivi sono stati comunicati al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all'articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. La ricorrente è nata il 9 luglio 1987 e risiede a Seattle (Stati Uniti).
6. All'epoca dei fatti aveva venti anni e si trovava a Perugia da circa due mesi per motivi di studio. Qui, per finanziarsi il soggiorno, aveva trovato un lavoro temporaneo in un pub gestito da D.L. Da circa due settimane frequentava R.S., il suo ragazzo.

A. Lo svolgimento dei fatti

1. Le indagini preliminari

7. Il 2 novembre 2007, verso le ore 12.30, la polizia, chiamata da una terza persona, si recò a casa della ricorrente per rintracciare la proprietaria di un telefono cellulare ritrovato nel giardino di un'abitazione privata. Sul posto, trovò la ricorrente e R.S., che, nel frattempo, aveva chiamato i carabinieri per dire che aveva trovato una finestra rotta e delle tracce di sangue nell'appartamento della sua ragazza.

8. La polizia forzò la porta della camera della coinquilina della ricorrente, M.K., una studentessa britannica che soggiornava lì nell'ambito di uno scambio universitario del tipo Erasmus, e scoprì il suo corpo. La ragazza era stata sgozzata e sul suo corpo erano presenti tracce di violenza sessuale.

9. Poco dopo, la ricorrente e R.S, furono condotti al commissariato di Perugia («il commissariato»). La ricorrente, nonché altri coinquilini e amici di M.K., furono sottoposti a intercettazioni. Lo stesso giorno, alle ore 15.30, la ricorrente rispose in italiano alle domande della polizia giudiziaria, conformemente all'articolo 351 del codice di procedura penale relativo all'assunzione di sommarie informazioni.

10. La ricorrente riferì in dettaglio come si erano svolti i fatti del giorno precedente, a partire dalle ore 13 circa, ora in cui diceva di aver visto M.K. per l'ultima volta a casa loro. Si esprimeva come segue: aveva passato la sera e la notte a casa di R.S. ed era rientrata a casa sua il giorno dopo; al suo arrivo, aveva trovato la porta della stanza di M.K. chiusa e delle tracce di sangue nel bagno; era ritornata da R.S. che, recatosi a casa loro, aveva cercato invano di forzare la porta della stanza di M.K., visto che quest'ultima non rispondeva alle chiamate; era poi arrivata la polizia e, dopo aver forzato la porta, aveva trovato il corpo della ragazza. Fu redatto un verbale di assunzione di informazioni.

11. La ricorrente fu nuovamente sentita il 3 e 4 novembre 2007. Essa fornì essenzialmente delle informazioni sugli uomini che M.K. frequentava e sulle altre ragazze che vivevano a casa con loro. Queste deposizioni furono raccolte sempre in presenza di due interpreti, M.B. e A.C.

12. Il 4 novembre 2007 le chiamate telefoniche che la ricorrente aveva effettuato dal commissariato vennero registrate. Secondo i relativi verbali, la ricorrente aveva detto ai suoi interlocutori che gli investigatori le «strizzavano il cervello» per strapparle delle informazioni, le urlavano contro e la trattavano come una criminale, chiedendole continuamente di ricordare chi fosse venuto a casa sua prima dell'omicidio. Lei aveva dichiarato che si sentiva male e che aveva sonno, dal momento che la notte prima aveva dormito solo due ore.

13. Tra il 2 e il 4 novembre, nove persone dell'entourage di M.K., oltre alla ricorrente, furono sentite al commissariato, alcune anche più volte.

14. Il 5 novembre 2007, intorno alle 22.30, la ricorrente accompagnò R.S. al commissariato, visto che quest'ultimo era stato chiamato a fornire informazioni. Attese pazientemente in un corridoio studiando le sue lezioni e, tenuto conto del tempo di attesa, praticò dello stretching.

15. Il 6 novembre 2007 alle ore 1.45, fu condotta in una sala per essere ascoltata. Erano presenti tre agenti oltre ad A.D., una dipendente del commissariato che fungeva da interprete. Le parti pertinenti al caso di specie del relativo verbale sono le seguenti

«1. (...) Il 1° novembre, mentre ero a casa del mio ragazzo R.S., verso le 20.30, ho ricevuto un messaggio da D.L. che mi diceva che non era necessario andare al lavoro quella notte e che il locale sarebbe rimasto chiuso perché non c'erano molte persone. Ho risposto al messaggio dicendo che ci saremmo visti subito 1 .
2. Sono quindi uscita di casa dicendo al mio ragazzo che dovevo recarmi al lavoro. Preciso che nel pomeriggio avevamo fumato una canna con R.S e che mi sentivo disorientata perché non faccio uso abituale di droga. Ho incontrato D.L. (…), siamo andati a casa mia.
3. Non ricordo se M.K. fosse lì o se sia arrivata più tardi. Ho difficoltà a ricordare quei momenti, ma D.L. ha avuto una relazione sessuale con M.K., di cui era innamorato, ma non ricordo se M.K. fosse stata o meno minacciata prima. Mi ricordo in modo confuso che è lui che l'ha uccisa.»

16. In considerazione del contenuto di queste dichiarazioni, gli agenti interruppero l'audizione per aspettare l'arrivo del pubblico ministero, G.M. Quest'ultimo sentì la ricorrente alle 5.45 del mattino, in presenza di A.D. e di alcuni agenti di polizia. La ricorrente non era assistita da un difensore. A differenza delle altre deposizioni della ricorrente raccolte a partire dal 2 novembre 2007, indicate nel verbale come «sommarie informazioni», queste ultime audizioni sono qualificate come «spontanee dichiarazioni ». Il verbale redatto a seguito di queste ultime dichiarazioni riporta quanto segue nelle sue parti pertinenti al caso di specie:

«1. (...) Voglio raccontare spontaneamente quello che è successo perché questa storia mi ha profondamente turbata e temo D.L. Il 1° novembre ho incontrato D.L. (...), siamo andati a casa mia. Non ricordo se M.K. fosse già a casa o se sia arrivata più tardi; quello che posso dire è che D.L. e M.K. si sono ritirati nella stanza di M.K. e io sono rimasta in cucina. Non riesco a ricordarmi quanto tempo siano rimasti nella stanza, ma quello che posso dire è che ad un certo punto ho sentito le grida di M.K. e mi sono tappata le orecchie perché avevo paura.
2. Dopo, non ricordo più nulla, i miei pensieri sono molto confusi. Non ricordo se M.K. gridasse né se io sentissi dei rumori sordi perché ero sotto shock, ma immaginavo cosa potesse essere accaduto. Ho incontrato D.L. (...). Non sono sicura che quella sera fosse presente anche R.S., ma ricordo bene di essermi svegliata a casa sua, nel suo letto, e di essere rientrata la mattina a casa mia, dove ho trovato la porta aperta.
3. Si fa presente che la ricorrente porta ripetutamente le mani alla testa scuotendola»

17. Ulteriori dettagli sullo svolgimento delle audizioni del 6 novembre 2007 sono riportati qui di seguito (paragrafi 48 e seguenti).

18. Il 6 novembre 2007, alle ore 8.30, il procuratore ordinò l'arresto della ricorrente, di R.S. e di D.L., e formulò nei loro confronti le accuse di violenza sessuale e omicidio.

19. Lo stesso giorno, alle ore 12, fu redatto il verbale di arresto, la ricorrente fu informata delle accuse mosse nei suoi confronti e fu nominato un avvocato d'ufficio. Il verbale fu notificato, consegnato a mano alla ricorrente e letto da una interprete, A.C. Anche la madre della ricorrente venne informata dell'arresto di sua figlia e, il giorno dopo, scelse un difensore per quest'ultima.

20. Verso le 13, la ricorrente chiese agli agenti di polizia dei fogli di carta per poter scrivere una dichiarazione nella sua lingua madre, l'inglese. Questo testo fu poi portato all'attenzione della polizia. In questo documento, spiegava di trovarsi in una situazione di grande confusione e di voler chiarire la sua posizione. Raccontava in maniera dettagliata come si era svolta la serata del 1° novembre 2007, da lei trascorsa in compagnia di R.S. Indicava, essenzialmente, di aver trascorso la sera e la notte a casa di quest'ultimo. Riferiva anche la sua incapacità di ricordare tutti i dettagli e dichiarava di aver fumato una canna con R.S. durante la serata. Le altre parti del presente documento pertinenti al caso di specie sono così redatte:

«1. (...) per quanto riguarda questa «confessione» di ieri sera, vorrei spiegare che dubito fortemente della veridicità delle mie dichiarazioni perché sono state fatte mentre ero sotto shock e in uno stato di stress e di profonda prostrazione. Non solo sono stata informata del fatto che ero stata arrestata e che [sarei stata] messa in carcere per trent'anni, ma ho anche ricevuto degli scappellotti sulla testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la polizia subisce una forte pressione e capisco quindi il trattamento che mi è stato inflitto. Tuttavia, mi sono venute in mente queste risposte mentre subivo tale pressione e dopo ore di confusione. Nella mia testa, avevo dei flash con immagini sfocate di D.L. L'ho visto vicino al campo da basket, l'ho visto alla porta d'ingresso di casa. Mi sono vista in cucina, che mi tappavo le orecchie con le mani perché, nella mia testa, potevo sentire M.K. urlare. Tuttavia, e l'ho detto più volte per potermi spiegare chiaramente: queste cose mi sembrano irreali, sembrano un sogno e non sono sicura che si tratti di eventi effettivamente accaduti o [se si tratti] di sogni che la mia mente ha fatto per cercare di rispondere alle domande (...) che mi venivano poste. La verità è che non sono sicura della verità per questi motivi:
- La polizia mi ha detto che avevano prove concrete che ero a casa mia all'ora dell'omicidio di M.K. Non so quali siano queste prove, ma se questo è vero, significa che la mia mente è molto confusa e che i miei sogni devono essere reali.
- Il mio ragazzo ha sostenuto che avevo detto delle cose che non essere vere. So di avergli detto che non dovevo andare al lavoro quella sera. Ricordo molto chiaramente quel momento. Inoltre, non gli ho mai chiesto di mentire per me. Questa è una pura menzogna. (...)
2. So che il fatto di non potermi ricordare completamente degli eventi che sostengo abbiano avuto luogo a casa di R.S. nel momento in cui M.K. è stata uccisa è compromettente per me. Confermo le dichiarazioni che ho fatto la notte scorsa riguardo a degli eventi che avrebbero potuto aver luogo a casa mia con D.L., [e] allo stesso tempo, voglio affermare chiaramente che questi eventi mi sembrano più irreali di quelli che ho appena raccontato, cioè che sono rimasta a casa di R.S.
3. La mia mente è molto confusa in questo momento. La mia testa è piena di idee contrastanti e so che, per questo motivo, può essere frustrante lavorare con me. Ma voglio anche dire la verità, meglio che posso. Tutto quello che ho detto sul mio coinvolgimento nella morte di M.K., nonostante l'incoerenza [del mio discorso], è la migliore verità che ero in grado di ricordare. Guardate attentamente, cosa dovrei pensare che sia successo se mi si accusa che quello che penso essere la realtà a proposito di me e di quello che ho fatto è una menzogna? All'inizio ero impaurita, irritata e confusa. Ma con il tempo e l'insorgenza dello shock e del panico, ho cominciato a tentare di pensare ad altre spiegazioni, ed è perché devo pensare in questo modo che mi sento in contraddizione con me stessa. C'è una cosa che io credo intimamente sia vera, ma c'è anche un'altra possibilità che potrebbe essere vera, e onestamente non posso decidere con certezza. Ci provo, credetemi, perché ho paura per me stessa. So di non aver ucciso M.K. Questa è l'unica cosa di cui sono certa. Ho dei flashback in cui vedo D.L. come l'assassino, ma è impossibile per me sapere in che modo la verità si presenta nella mia mente, perché non ricordo con certezza se quella notte ero a casa mia.
4. Le domande alle quali si dovrebbe rispondere ora sono, a mio parere, le seguenti:

  • perché R.S. ha mentito (o, secondo voi ha mentito)?
  • perché ho pensato a D.L.?
  • le prove della mia presenza al momento e sui luoghi dei fatti sono attendibili? Se si, cosa significa ciò rispetto alla mia memoria? È affidabile?
  • vi sono altre prove contro D.L. o contro qualsiasi altra persona?
  • chi è veramente l'assassino? Questo è particolarmente importante perché penso di non poter servire come testimone a carico («condemning testimone») in questa circostanza.

6. Ho le idee più chiare di prima, ma ci sono ancora parti che mi sfuggono, e so che questo per me è un male. Ma è la verità e questo è quello che penso ora. Per favore non urlate contro di me perché ciò rende la mia mente ancora più confusa, e questo non aiuta nessuno. Capisco quanto sia grave questa situazione e, per questo motivo, vorrei darvi questa informazione nel modo più rapido e chiaro possibile (...). Tutto quello che so è che non ho ucciso M.K., e che non ho quindi nulla da temere a parte le menzogne.»

21. Poco tempo dopo, la ricorrente fu trasferita nel carcere di Perugia.

22. Lo stesso giorno, il 6 novembre 2007, D.L. fu condotto in carcere. Avendo fornito un alibi, fu rilasciato due settimane dopo.

23. Nel frattempo, l'8 novembre 2007, all'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari di Perugia, la difesa della ricorrente, che contestava l'arresto, aveva indicato che le dichiarazioni rese dalla ricorrente alla polizia il 6 novembre 2007 non erano una confessione, ma una semplice collaborazione con le autorità. Aveva aggiunto che la ricorrente era profondamente scossa e che i suoi ricordi erano inaffidabili perché sarebbe stata turbata al punto da essere privata della sua capacità di autodeterminazione.

24. Il 9 novembre 2007, la ricorrente scrisse due testi in inglese, indirizzati ai suoi due avvocati 2 . Le parti pertinenti al caso di specie di uno di questi testi sono le seguenti:

« Per i miei avvocati
1. (...) Quello che vorrei offrirvi è un aiuto, perché so che la mia posizione è un po' confusa. Vi scrivo tutto quello che so come meglio posso e, in particolare, vorrei parlarvi di questa cosiddetta «confessione» che la polizia ha ricevuto da parte mia. Comincerò con questa «confessione» perché so che è la parte più confusa e pertanto inizierò con [il racconto di] quella notte.
2. Nella notte di lunedì 5 novembre 2007 e la mattina (...) del 6 novembre 2007, [ho vissuto] una delle peggiori esperienze della mia vita, forse la peggiore. Verso le 22.30, R.S. ed io siamo arrivati al commissariato dopo aver mangiato da un amico di R.S. Era R.S. che era stato chiamato dalla polizia, non io, ma l'ho comunque accompagnato al commissariato dove doveva rispondere ad alcune domande, per sostenerlo, come lui aveva fatto molte volte per me.
3. Quando siamo arrivati, R.S. è stato portato [in una stanza] e io ho aspettato [nel corridoio], vicino all'ascensore. Ho dato un'occhiata ai miei libri mentre aspettavo. Dopo un po’ di tempo, un poliziotto è venuto a sedersi accanto a me, apparentemente per passare il tempo. Non mi ha detto di essere un poliziotto. Infatti, mi ha detto che potevo dirgli quello che volevo perché non avrebbe avuto importanza.
4. In quel momento, mi sentivo frustrata e gliel'ho detto. Pensavo che fosse assurdo essere chiamati dalla polizia così tardi la sera ed essere trattenuti al commissariato per ore con niente altro che dei distributori automatici per mangiare qualcosa, soprattutto considerando che stavamo facendo del nostro meglio per aiutare la polizia. (...)
5. Poi [questo poliziotto] mi ha chiesto chi credevo potesse essere l'assassino, ma come avevo già detto loro, visto che io non ero lì, non avevo alcuna idea. Tuttavia, non era soddisfatto della mia risposta. Chi credevo potesse essere [l'assassino]? Come avrei potuto saperlo? Non conoscevo nessuno di pericoloso. Poi sono arrivati altri poliziotti, volevano «parlare», ma mi hanno fatto le stesse domande. Quali uomini erano venuti a casa mia? Chi conosceva M.K.? Avevo dei numeri di telefono? Ho dato loro tutte le informazioni che avevo, nomi, numeri di telefono, descrizioni. Ma questo mi ha solo fatto venire il mal di testa. Avevo già risposto a queste domande poco prima ed ero confusa sul perché la polizia volesse parlarmi così tanto. Perché io? Perché [i poliziotti] continuavano a chiedermi chi credevo potesse essere l'assassino quando avevo già risposto che non ne avevo idea?
6. Poi mi hanno [portato in una stanza], perché faceva «più caldo». Ho chiesto dove fosse R.S. e mi hanno detto che avrebbe finito presto, e che nel frattempo volevano parlare con me. L'interrogatorio è iniziato abbastanza rapidamente. Un minuto prima stavo parlando e il minuto dopo mi chiedevano dove mi trovavo tra le ore 15 del 1° novembre e 1.30 del 2 novembre.
7. Ho risposto loro che ero con il mio ragazzo, come avevo già detto. Mi hanno chiesto cosa avevo fatto in quel periodo e mi sono resa conto che non avevo molti ricordi. Ho detto che avevo visto il film Amélie con R.S., che avevo cenato con lui [...], fumato una canna, ma che non ricordavo quando.
8. Mi hanno detto che stavo mentendo, che sapevano che non ero con R.S. ma che, invece, avevo incontrato qualcuno e avevano le prove che quella notte ero a casa mia. Questo mi ha confuso veramente. Ho detto che non stavo mentendo e loro hanno cominciato ad arrabbiarsi dicendomi: «smettila di mentire, sappiamo che eri lì. (...) Avevo paura perché non riuscivo a ricordare quello che avevo fatto nel lasso di tempo che mi avevano indicato. (...) Mi hanno detto che sapevano che avevo detto a R.S. di mentire. Ho detto che non era vero.
9. Poi abbiamo parlato del messaggio inviato da [D.L.] che mi aveva detto di non andare al lavoro quella sera. Mi hanno chiesto se avevo risposto a quel messaggio. Non riuscivo a ricordare [se l'avessi fatto] in quel momento, così ho risposto «no». Poi hanno preso il mio telefono e mi hanno mostrato un messaggio in cui dicevo: «Ci vediamo, buona serata».
10. Mi hanno chiamato «stupida bugiarda» e mi hanno detto che stavo proteggendo qualcuno. Mi mettevano davanti dei pezzi di carta per farmi scrivere il nome dell'assassino, ma io, io non lo conoscevo. Non avevo alcun elemento per poter rispondere alle loro domande e questo mi terrorizzava. Perché non riuscivo a ricordare.
11. L'interprete mi ha detto poi che aveva avuto un terribile incidente stradale e che non aveva potuto ricordare quello che era successo per un anno. Mi ha detto che forse avevo visto qualcosa di terribile che non riuscivo a ricordare. Poiché non riuscivo a ricordare, ho cominciato a pensare che fosse vero. (...)
12. Mi incitavano a fare il nome dell'assassino, altrimenti avrei passato i prossimi trenta anni in carcere. Mi hanno detto che avevano già arrestato l'assassino e che volevano solo che dicessi il suo nome, ma non ne sapevo nulla. La mia testa era un foglio bianco (a blank slate). Ora, ora, ora! Mi urlavano contro. Uno degli agenti mi ha colpito due volte dietro la testa. Nella mia testa, cercavo delle risposte. Ero davvero confusa. Pensavo di essere stata a casa del mio ragazzo, ma se ciò non fosse stato vero? E se forse non potevo proprio ricordare? Ho provato, provato, provato, ma non riuscivo a ricordare nulla.
13. Tutti gli agenti di polizia lasciarono la stanza, tranne uno. Mi disse che era l'unico che poteva salvarmi dal passare trenta anni in carcere e io gli ho risposto che non ricordavo nulla. Ho chiesto quindi di rivedere il messaggio sul mio telefono per capire se ricordavo di averlo inviato e quando ho visto il messaggio ho pensato a [D.L.]. Era tutto quello a cui riuscivo a pensare: D.L. Ho immaginato di averlo incontrato al campo da basket, l'ho immaginato di fronte a me, ho immaginato di tapparmi le orecchie per non sentire le urla di [M.K.] e allora ho detto «D.L.».
14. Ho detto [D.L.], e ora mi dispiace tantissimo perché so che quello che ho detto ha fatto del male a qualcuno e io non ho alcuna idea se [D.L.] sia stato coinvolto in questa storia o meno. Poi mi sono comportata istericamente, ho pianto ed ero preoccupata per quello che mi sarebbe successo. La mia mente era così confusa. [I poliziotti] mi hanno detto che dovevano mettere nero su bianco quello che avevo appena detto ma io ho detto che non ero sicura (...) la mia mente era confusa, ma questo a loro non importava.
15. Mentre stavano scrivendo questa «confessione», che loro non chiamarono così, mi hanno chiesto se ero d'accordo che scrivessero alcune cose. Non ho dato spiegazioni, rispondevo appena sì o no secondo le immagini di D.L. [che avevo in mente] ma ho sempre detto loro che non ero sicura, tutto questo non mi sembrava reale. Mi hanno chiesto perché l'avesse fatto e io non lo sapevo. Perché qualcuno dovrebbe uccidere qualcun altro? Ho detto loro che doveva essere pazzo. Mi hanno chiesto se avevo paura di lui e ho detto sì. La mia mente era così confusa e il pensiero che avesse ucciso qualcuno mi spaventava. Ma non avevo mai avuto paura di lui prima d'ora, è sempre stato gentile con me.
16. Dopo tutto questo, [i poliziotti] mi hanno permesso di dormire, finalmente. Ripensavo a tutto (...) e mentre mi calmavo ero sempre più convinta che le cose che avevo detto a proposito di [D.L.] non erano vere. (...) in particolare, non avevo detto a R.S. che dovevo andare al lavoro (...) ricordo bene di avergli detto che non dovevo andare al lavoro (...) Inoltre, non gli avevo mai detto di mentire. Perché avrebbe dovuto mentire? (...) Ho comunicato i miei dubbi alla polizia, ma mi hanno detto di non preoccuparmi, che a poco a poco mi sarei ricordata. Così ho aspettato. (...)»

25. Il secondo testo scritto dalla ricorrente lo stesso giorno alle ore 15.45 riguarda essenzialmente i giorni precedenti il 5 novembre 2007.

26. L'arresto della ricorrente fu poi convalidato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 9 novembre 2007 (quest'ultima fu in seguito oggetto di un procedimento di annullamento – si vedano i paragrafi 32 e seguenti infra). Assistita da un interprete, R.B., l'interessata si avvalse della facoltà di non rispondere. Inoltre, confermò la nomina di due difensori.

27. Il giorno successivo, durante una conversazione registrata con sua madre, la ricorrente informò quest'ultima che si sentiva male per D.L., che si trovava in prigione a causa delle sue dichiarazioni.

28. Il 17 dicembre 2007 la ricorrente, assistita dai suoi avvocati e da un interprete, J.K., fu interrogata. Dichiarò di aver accusato D.L. perché avrebbe avuto paura e sarebbe stata messa sotto pressione dagli agenti della polizia, che l'avrebbero accusata di mentire, le avrebbero detto che sapeva, che era in casa al momento dei fatti, l'avrebbero minacciata e avrebbero urlato contro di lei. Indicò che gli agenti le avevano detto, in particolare, che probabilmente non ricordava correttamente i fatti e l'avevano invitata a cercare di ricordarli correttamente.

29. La ricorrente disse di non aver mai avuto la mente così confusa in vita sua. Disse di aver allora immaginato che D.L. era a casa sua, che all'epoca pensava fosse la verità e che lo aveva detto alla polizia. L'interessata si avvalse quindi della facoltà di non rispondere.

30. Il 14 maggio 2008 la ricorrente fu accusata di calunnia ai danni di D.L.

31. Il 19 giugno 2008 fu notificato alla ricorrente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in italiano e in inglese. Nell'ambito di quest'ultimo, la ricorrente fu informata delle accuse mosse nei suoi confronti, vale a dire, tra altre, concorso in violenza sessuale contro M.K., omicidio di quest'ultima e calunnia ai danni di D.L.

2. Il procedimento di annullamento dell'ordinanza di arresto della ricorrente dinanzi al tribunale del riesame

32. Nel frattempo, la ricorrente impugnò l’ordinanza di arresto del 9 novembre 2007 dinanzi al tribunale del riesame di Perugia.

33. Il 30 novembre 2007 il tribunale respinse questo ricorso. La ricorrente presentò ricorso per cassazione lamentando, fra l'altro, di non aver beneficiato dell'assistenza di un difensore mentre veniva sentita.

34. Con sentenza del 1° aprile 2008, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente ritenendo che le dichiarazioni ricevute il 6 novembre 2007 alle ore 1.45 fossero inutilizzabili nei confronti della ricorrente per i reati di cui era stata accusata (violenza sessuale e omicidio) e potevano essere utilizzate solo contro terzi. Ritenne, invece, che le dichiarazioni ricevute alle ore 5.45 fossero inutilizzabili sia contro la ricorrente che contro terzi, poiché erano state raccolte in una fase del procedimento in cui, pur essendo stata sentita da un magistrato e avendo formalmente acquisito lo status di indagato, l'interessata non era assistita da un difensore.

B. I procedimenti penali a carico della ricorrente

1. La prima parte del procedimento per concorso in violenza sessuale e omicidio e per calunnia

a) Il procedimento dinanzi alla corte d'assise di Perugia

35. Nella sentenza del 5 dicembre 2009, la corte d'assise condannò la ricorrente e R.S. per concorso in violenza sessuale e omicidio. La ricorrente fu inoltre condannata per calunnia, in quanto aveva profferito dichiarazioni accusatorie contro D.L., pur sapendo che era innocente.

36. Nell'ambito di questo procedimento si tennero delle udienze il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009. Le parti di queste udienze pertinenti al caso di specie sono riassunte qui di seguito.

i. L’udienza del 13 marzo 2009

α) La testimonianza di A.D. (che ha agito in qualità di interprete durante l'audizione del 6 novembre 2007)

37. A.D. si espresse come segue. Al suo arrivo in commissariato, il 6 novembre 2007 alle ore 0.30 circa, due agenti della polizia stavano già interrogando la ricorrente.

38. La ricorrente ha poi avuto uno shock emotivo quando la polizia le ha mostrato, sul suo telefono cellulare, la risposta che lei ha dato ad un SMS inviatole da D.L. quando invece aveva appena affermato di non aver risposto al messaggio di D.L. in questione. Mentre formulava accuse contro D.L., la ricorrente piangeva, si copriva le orecchie con le mani e scuoteva la testa. Stava così mostrando un trasporto emotivo estremo, che A.D. non avrebbe dimenticato, e «per questo tutti avevano creduto [alle sue dichiarazioni] (…), perché aveva dato un racconto precipitoso, angosciato e molto credibile»

39. La ricorrente era quindi circondata da agenti di polizia che la confortavano e uno di loro le aveva preso le mani per rassicurarla.

40. Ad un certo punto dell'interrogatorio, al fine di stabilire un rapporto di «assistenza umana» e di «solidarietà» con la ricorrente, A.D. le ha raccontato degli aneddoti della sua vita privata, in particolare un incidente di cui sarebbe rimasta vittima e a seguito del quale avrebbe riportato una frattura della gamba, e le ha detto che, a causa del trauma subìto, aveva avuto un vuoto di memoria e non si ricordava più i fatti. Ha affermato di aver effettivamente notato che la ricorrente aveva difficoltà a ricordare i fatti perché il racconto di quest'ultima era secondo lei «estremamente vago, incerto e frammentario».

41. Dice di aver anche svolto un ruolo di «mediatrice» perché, secondo lei, il suo lavoro non consisteva solo nell'assicurare la semplice traduzione delle dichiarazioni, ma anche nel tessere un rapporto umano con il suo interlocutore per «percepire i bisogni della persona interessata e rappresentarli».

42. In un'altra audizione del 3 settembre 2015 nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale di Firenze, conclusosi con la sentenza del 14 gennaio 2016, A.D. riconobbe che non doveva più adottare comportamenti simili e che, pur ritenendo che fosse un istinto naturale aiutare una persona in difficoltà, considerando le conseguenze di tale comportamento nel caso di specie, aveva sicuramente fatto un errore.

43. A.D. aggiunse che, nel corso dell'audizione, alla ricorrente era stato chiesto se desiderava nominare un avvocato e che quest'ultima aveva risposto negativamente. Dice di ignorare le ragioni per cui questo fatto non era stato trascritto nel processo verbale.

44. Sostenne che, in ogni caso, la ricorrente non aveva subìto maltrattamenti e non era stata colpita alla testa. Secondo lei, nessuno l'aveva minacciata di detenzione o l'aveva dissuasa dal nominare un avvocato.

β) Le dichiarazioni spontanee della ricorrente e la procedura d'ufficio per le calunnia ai danni degli agenti di polizia

45. La ricorrente dichiarò nuovamente di essere stata trattata in modo aggressivo e offensivo e di aver ricevuto scappellotti sulla testa durante le sue audizioni del 6 novembre 2007. Lamentò anche il comportamento dell'interprete A.D. che, raccontandole un episodio della sua vita privata, cioè un trauma che avrebbe subìto, le avrebbe suggerito che «poiché era traumatizzata, non riusciva a ricordare correttamente i fatti e, quindi, doveva cercare di ricordare qualcos'altro».

46. Al termine dell'udienza, il procuratore della Repubblica, G.M., richiese di trasmettere gli atti alla procura. A carico della ricorrente fu avviato un procedimento per calunnia ai danni degli agenti di polizia che l'avevano interrogata il 6 novembre 2007 (paragrafi 98 e seguenti infra).

47. Nella stessa circostanza, l'avvocato della ricorrente richiese di trasmettere gli atti alla procura, ritenendo che le dichiarazioni della sua cliente circa la modalità di svolgimento delle sue udienze contenessero profili di responsabilità penale. Tuttavia questa richiesta non ebbe seguito.

ii. L’udienza del 12 giugno 2009

α) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal difensore di D.L.

48. La ricorrente si espresse come segue. Arrivando in commissariato, il 5 novembre 2007, non pensava di dover essere interrogata. Mentre aspettava, è stata avvicinata da alcuni poliziotti che le hanno ripetuto le domande che le erano già state poste all'inizio della vicenda, comprese quelle riguardanti l'identità dell'assassino. La ricorrente ha ripetuto più volte di non conoscerla.

49. Fu poi portata in una stanza dove fu invitata ancora una volta a ripetere tutto ciò che aveva detto prima. Le è stato poi chiesto il suo telefono ed è in quel momento che le è stata posta la domanda sul messaggio inviato in risposta al messaggio SMS di D.L., che non si sarebbe ricordata di aver inviato.

50. È stata più volte trattata da «stupida bugiarda» e accusata di proteggere qualcuno, cosa che avrebbe negato. Le è stato mostrato il suo telefono dicendole di guardare e continuando ad insultarla. A partire da questo momento in poi, ha cominciato ad avere molta paura in quanto non avrebbe capito perché veniva trattata in questo modo. L'interprete le ha così raccontato di un incidente che le sarebbe capitato e della perdita di memoria che ne sarebbe conseguita, suggerendole che anche lei era traumatizzata ed era quindi questa la ragione per la quale non riusciva a ricordare i fatti.

51. Le è stato chiesto ancora una volta di sforzarsi di ricordare ciò che, secondo i poliziotti, avrebbe dimenticato e, «sottoposta a una tale pressione», circondata da persone che urlavano e la minacciavano di detenzione perché avrebbe protetto qualcuno, ha cominciato ad entrare in uno stato di confusione e ad immaginare di essere probabilmente traumatizzata e quindi di non poter ricordare i fatti.

52. In questo contesto, il fatto che potesse essere frutto della sua immaginazione non era così importante, in quanto era stata posta in una situazione in cui prima o poi doveva ricordare la realtà, che consisteva, secondo i suggerimenti della polizia, nel dare un nome che non conosceva. Il fatto di ricordare una versione reale da un lato e, dall'altro, cominciare, in ragione della pressione a cui sarebbe stata sottoposta, a immaginare un'altra versione dei fatti, la metteva in uno stato di estrema confusione.

53. In effetti, i poliziotti sembravano così sicuri di loro stessi nel dire che lei era al corrente di ciò che era successo, e attribuivano così tanta importanza al messaggio che avrebbe inviato in risposta a D.L. che lei stessa ha cominciato a pensare di averlo effettivamente incontrato, quando invece sarebbe stata molto confusa.

54. I poliziotti le hanno poi chiesto se avesse sentito le grida di M.K.. Lei ha risposto negativamente. I poliziotti le hanno chiesto come ciò fosse possibile visto che sarebbe stata presente. Nella sua confusione e sotto la pressione della polizia, ha cercato di seguire il ragionamento suggerito dai poliziotti, vale a dire che avrebbe sentito le grida e, poiché non si sarebbe ricordata di averle sentite, ha risposto che forse si era tappata le orecchie.

55. Il difensore di D.L. le chiese se, per fare tali dichiarazioni, fosse stata percossa. La ricorrente rispose che era stata colpita due volte prima di pronunciare il nome di D.L., e che questi colpi avevano lo scopo di (…) far emergere un nome che lei non era in grado di fornire».

56. La ricorrente indicò che questo stato di confusione e la pressione a cui sarebbe stata sottoposta erano durati per ore. Aggiunse che le sue dichiarazioni erano state raccolte contro la sua volontà. Indicò in particolare quanto segue: «tutto ciò che ho detto è stato detto sotto pressione, [in uno stato di] confusione perché [le mie parole mi erano state] suggerite dal procuratore e dai poliziotti».

57. Infine, per quanto riguarda i testi scritti il 6 novembre 2007 verso le ore 13 in commissariato (paragrafo 20), in risposta alla domanda del difensore di D.L. circa la possibilità che la polizia le avesse suggerito di confermare le sue dichiarazioni della notte precedente, la ricorrente dichiarò:
«Ho scritto questo testo perché ero confusa, ho detto loro che non ero sicura e che non ero in grado di testimoniare, che pensavo si trattasse di un grosso errore, e loro non volevano ascoltarmi. Mi dicevano che i fatti mi sarebbero venuti in mente più tardi e che dovevo essere paziente e ricordare. Poiché non ero a mio agio con le dichiarazioni che avevo appena fatto, ho chiesto ai poliziotti di poter spiegare la mia confusione. (...). Ho confermato liberamente e spontaneamente queste dichiarazioni nel senso che, pur essendo incapace di fare la differenza tra la mia immaginazione e la realtà, ero consapevole del contenuto delle dichiarazioni che avevo appena fatto e firmato. Con questa lettera, ho confermato (...) che era vero che avevo appena fatto queste dichiarazioni, ma che ero comunque in uno stato di confusione».

58. Quando le è stato chiesto se fosse certa dell'innocenza di D.L., la ricorrente rispose che in quel momento non lo era perché sarebbe stata confusa. Disse di aver immaginato che i fatti che aveva appena riportato potessero essere accaduti realmente. Affermò di aver dato il nome di D.L. solo perché avrebbe seguito i suggerimenti della polizia, senza sapere in quel momento se D.L. fosse innocente o meno.

59. Inoltre, dichiarò che i poliziotti le avevano detto che avevano già arrestato l'assassino e che, nel contesto sopra descritto, aveva pensato che potesse trattarsi di D.L. Indicò che solo dopo si era resa conto che D.L. era stato messo in carcere soltanto in base alle sue dichiarazioni, fatto che a suo avviso spiegava il suo senso di colpa.

60. Peraltro riferì che, quando aveva chiesto dei fogli agli agenti di polizia per scrivere le sue dichiarazioni, questi ultimi le avevano domandato ironicamente se avesse ancora un'altra versione dei fatti da fornire. Secondo lei, è stato anche in questo contesto che, non avendo più fiducia né nella polizia né nel procuratore, aveva smesso di rivolgersi alle autorità e deciso, invece, di esprimersi solo per iscritto o direttamente attraverso i suoi difensori.

61. Quando le è stato chiesto perché non avesse comunicato questi fatti né alla polizia penitenziaria né, l'8 novembre 2007, al procuratore, il difensore della ricorrente rispose che non solo l'interessata li aveva comunicati, ma che li avrebbe anche scritti nei suoi testi del 6 novembre 2007, che sarebbero stati consegnati ad un agente di polizia.

β) Le risposte della ricorrente alle domande poste dal suo avvocato

62. La ricorrente riportò i passaggi principali delle sue audizioni del 6 novembre 2007 come segue.

63. Nella sala c'era un continuo andirivieni. Qualcuno aveva detto che R.S. veniva sentito contemporaneamente a lei. Un poliziotto aveva poi detto che, secondo R.S., il giorno dell'omicidio, lei aveva lasciato il suo appartamento. Più tardi, le fu mostrato il messaggio sul suo telefono.

64. La tensione era aumentata, i poliziotti si rivolgevano a lei con un tono brusco e urlavano. Un agente le aveva poi dato due scappellotti sulla testa, una volta da dietro e, la seconda volta, quando si era rigirata. Nel frattempo, i poliziotti avevano continuato a chiederle con insistenza di ricordare i fatti.

65. In un momento imprecisato, aveva chiesto se non avesse il diritto di essere assistita da un avvocato. L'assistenza di un avvocato le era stata sconsigliata dai poliziotti. Quest'ultimi le avevano detto che la presenza di un difensore avrebbe aggravato la sua situazione perché, secondo loro, avrebbe dimostrato che si rifiutava di collaborare con la polizia. Aveva pertanto rinunciato a un'assistenza legale.

66. Non le era stato permesso di telefonare a sua madre quando sapeva che quest'ultima si sarebbe preparata per arrivare.

67. Fu solo dopo le sue dichiarazioni che il tono degli agenti di polizia era divenuto tutto ad un tratto riconfortante e che questi ultimi le avevano detto che l'avrebbero protetta. Le avevano quindi portato del tè.

68. Le avevano poi comunicato che doveva alla fine rimanere in commissariato. Si era quindi seduta su una sedia e si era addormentata.

69. Alcune persone erano entrate ed uscite dalla stanza e lei aveva chiesto loro di essere ascoltata di nuovo. Aveva detto loro che non era sicura delle sue dichiarazioni su D.L., data la situazione di confusione e di stress emotivo in cui si sarebbe trovata. Tuttavia, era stata invitata dall'agente di polizia a rimanere tranquilla e ad attendere. In effetti, secondo lui, la memoria le sarebbe tornata più tardi e la polizia doveva effettuare dei controlli.

70. Mentre aspettava, aveva chiesto dei fogli di carta per mettere i suoi pensieri nero su bianco e in inglese, perché i poliziotti non avrebbero voluto sentirla.

71. A un certo punto, gli agenti di polizia le avevano chiesto di prepararsi rapidamente perché avrebbe dovuto essere portata in prigione. Incredula, aveva chiesto i motivi di questo trasferimento e proclamato la sua innocenza. I poliziotti le avevano detto che si sarebbe trattato di una semplice formalità.

72. Successivamente le è stato notificato il decreto di arresto. Senza comprendere realmente la natura dei vari documenti che le erano stati sottoposti per la firma, aveva firmato perché avrebbe avuto soltanto voglia di rientrare a casa sua.

73. Per quanto riguarda il messaggio SMS inviato in risposta a D.L., la ricorrente spiegò nel corso di questa udienza che il messaggio in questione, «Ci vediamo dopo», come risulta dalla traduzione dei documenti, corrisponde all'inglese «See you later» e che in italiano si traduce meglio con «Ciao».

iii. L’audizione della ricorrente del 13 giugno 2009

74. La ricorrente confermò la versione dei fatti risultante dai testi che aveva scritto, in particolare per quanto riguardava la posizione dell'interprete A.D. e le pressioni esercitate da quest'ultima e dagli agenti di polizia che l'avrebbero offesa, aggredita verbalmente, colpita in testa, e che avrebbero approfittato della sua stanchezza e della sua confusione per indurla ad accusare D.L.

75. Spiegò di essere stata colpita mentre diversi poliziotti erano in piedi intorno e dietro di lei e lei e l'interprete erano sedute. Dichiarò che uno dei poliziotti, che si trovava dietro di lei, le aveva chiesto con molta insistenza di ricordare i fatti e per due volte aveva fatto seguire alle sue domande degli scappellotti sulla testa.

76. In una parte del verbale, la ricorrente fece riferimento a questo momento dell'audizione. Indicò che l'agente di polizia in questione non le aveva fatto veramente male fisicamente, ma le aveva fatto paura.

iv. Le conclusioni della corte d'assise riguardo alla condanna per calunnia

77. La corte d'assise ritenne che le accuse della ricorrente contro D.L. risultassero in maniera evidente nelle dichiarazioni rese dall'interessata nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007.

78. Essa rilevò che la ricorrente aveva peraltro fatto riferimento a queste accuse nella conversazione, intercettata, che aveva avuto con sua madre il 10 novembre 2007, e che la stessa aveva espresso rammarico a questo riguardo. La corte d'assise ritenne trattarsi della conferma delle accuse e della presa di coscienza della loro ingiustizia, e che questa presa di coscienza derivasse peraltro dalla responsabilità della ricorrente nel delitto di omicidio e di violenze nei confronti di M.K.

79. La corte d'assise osservò anche che si doveva escludere che la ricorrente fosse pervenuta alle suddette dichiarazioni a causa delle pressioni esercitate dagli inquirenti, alle quali non avrebbe potuto opporre resistenza.

80. Secondo la corte d'assise, una tesi di questo tipo non poteva essere accolta per i seguenti motivi:

  1. non vi era stata alcuna conferma né riscontro delle pressioni che gli inquirenti avrebbero esercitato sulla ricorrente;
  2. poiché D.L. non era noto alle forze dell'ordine, i poliziotti non avevano alcuna ragione per indicare il suo nome alla ricorrente al fine di influenzare le sue dichiarazioni;
  3. nel suo testo del 6 novembre 2007, inserito nel fascicolo in quanto corpo di reato a carico della ricorrente per il delitto in questione, quest'ultima aveva scritto: «Confermo le dichiarazioni che ho fatto ieri sera in merito agli eventi che potrebbero essersi verificati a casa mia con D.L. (...) in questi flash-back che ho, vedo D.L. come l'assassino».

81. La corte d'assise concluse pertanto che la ricorrente aveva accusato D.L. di propria iniziativa e pur essendo cosciente dell'innocenza di quest'ultimo (paragrafo 35 supra). Per la corte d'assise, gli elementi contenuti nel fascicolo mostravano peraltro la finalità così perseguita dalla ricorrente, vale a dire distogliere gli inquirenti dalla sua responsabilità e da quella di R.S.

b) Il ricorso in appello

82. La ricorrente interpose appello affermando, tra l'altro, che le sue dichiarazioni rilasciate alle 5.45 erano state raccolte in assenza delle garanzie della difesa e avevano costituito l'elemento materiale della sua condanna per calunnia. Sostenne di non aver mai voluto deliberatamente coinvolgere una terza persona nell'omicidio di M.K. e che una combinazione di pressione psicologica, sfinimento e ignoranza delle procedure e dei suoi diritti l'aveva spinta a fare una dichiarazione non conforme alla realtà, quando, secondo lei, non era in grado di ricordare o valutare i fatti.

83. Denunciò anche il fatto che il testo da lei scritto il 6 novembre 2007 era stato sequestrato dalla polizia e utilizzato come corpo di reato. Dichiarò che questo documento dimostrava l'assenza di dolo nel delitto a lei imputato e mostrava chiaramente una situazione di estrema confusione tra realtà e immaginazione.

c) La sentenza della corte di assise di appello di Perugia del 3 ottobre 2011

84. Il 3 ottobre 2011 la corte d'assise di appello di Perugia assolse la ricorrente e R.S. dalle accuse di violenza sessuale e omicidio e confermò la condanna della ricorrente per calunnia ai danni di D.L. Avendo già trascorso tre anni in carcere per calunnia, la ricorrente fu liberata il giorno stesso e, il 4 ottobre 2011, lasciò l'Italia per gli Stati Uniti.

85. La sentenza della corte di assise di appello è così redatta nelle sue parti pertinenti:

«Calunnia

  1. Sono state acquisite agli atti del processo le dichiarazioni «spontanee» rilasciate [dalla ricorrente] il 6 novembre 2007, come pure il memoriale da lei successivamente scritto.
  2. (...) tali dichiarazioni, mentre sono utilizzabili in ordine al delitto di calunnia in danno di P.L., non possono esserlo in ordine agli altri delitti in danno di M.K. dal momento che, come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 1° aprile 2008 [le suddette dichiarazioni] sono affette, sotto questo profilo, da nullità assoluta in quanto rese, in assenza di difensore, da persona che aveva già assunto la veste di indagata.
  3. Secondo l'ipotesi accusatoria, [la ricorrente], ormai stremata dal lungo interrogatorio [al quale era stata sottoposta] e soprattutto demoralizzata dall'aver appreso, da coloro che la stavano interrogando, che R.S. l'aveva - per così dire - abbandonata al suo destino, negando l'alibi fino a quel momento offerto, avrebbe posto in essere un ultimo tentativo difensivo, rappresentando più o meno quanto realmente accaduto nell'abitazione di via della Pergola, ma sostituendo come protagonista D.L. a R.G., «nero per nero», secondo le parole del P.M.
  4. (...) Per valutare la reale portata delle dichiarazioni «spontanee» e del memoriale, scritto praticamente subito dopo, occorre tener conto del contesto nel quale sono state rese le prime e redatto il secondo.
  5. La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all'epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita per di più da una interprete che […] anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare [i fatti], spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che [la ricorrente] si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica - che definire di stress appare riduttivo - tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio (…) alle 1.45 e alle 5.45.
  6. Per illustrare nei giorni successivi alla uccisione che [la ricorrente] non era affatto turbata sono state richiamate le deposizioni di alcuni funzionari di polizia e delle altre ragazze là convocate: [la ricorrente] e R.S., a loro dire, si scambiavano delle effusioni e [la ricorrente], addirittura nell'attesa si era esibita in qualche manovra ginnica.
  7. In realtà, però - a parte il fatto che le effusioni, semplici tenerezze di due innamorati, potevano essere un modo per confortarsi a vicenda ed a parte il fatto che le stesse esibizioni ginniche potevano essere anch'esse un modo per esorcizzare il clima certamente di ansia e di paura che aveva coinvolto tutti (…), va osservato che tali deposizioni si riferiscono all'inizio della presenza in questura e non già a tarda notte (1.45 e 5.45), quando le dichiarazioni cosiddette «spontanee» sono state rese; il che, al contrario dell'assunto accusatorio, sta a dimostrare che [la ricorrente], che all'inizio non aveva ragione di essere intimorita, è entrata in uno stato di oppressione e stress proprio in seguito all'interrogatorio ed alle sue modalità. (...)
  8. Al di là dell'aspetto formale, il contesto nel quale sono state rese quelle dichiarazioni era chiaramente caratterizzato da una condizione psicologica divenuta per [la ricorrente] davvero un peso insopportabile: la teste [A.D.] riferisce di un vero e proprio shock emotivo [della ricorrente] verificatosi al momento in cui venne fuori la storia del messaggio scambiatosi con D.L.
  9. Ora, poiché D.L. era davvero estraneo all'omicidio, lo shock emotivo non può essere considerato determinato dall'essersi vista [la ricorrente] scoperta (in che cosa, nell'aver scambiato un messaggio con persona che con il delitto non c'entrava nulla?) ma piuttosto dall'aver ormai raggiunto il massimo della tensione emotiva.
  10. In quel contesto è comprensibile che, cedendo alla pressione ed alla stanchezza, la ricorrente abbia sperato di mettere fine a quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un assassino. (...) Dando quel nome «in pasto» a coloro che la stavano interrogando così duramente, [la ricorrente] sperava, verosimilmente, di porre fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un vero tormento, mentre aggiungere dei particolari, costruire una breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente difficile, (...).
  11. (...) Ritiene questa Corte, però, che non vi siano elementi obiettivamente rilevanti per ritenere che [la ricorrente], allorché rilasciò le dichiarazioni spontanee e scritto il memoriale, si sia trovata non solo in una situazione di notevole pressione psicologica e stress ma addirittura in condizioni di non intendere o di volere, cosicché, avendo accusato di un delitto tanto grave persona che ella sapeva innocente, deve comunque rispondere del delitto di calunnia. (...)»

d) Il ricorso per Cassazione

86. La ricorrente presentò ricorso per cassazione denunciando la contraddizione secondo lei esistente tra la sua condanna e il fatto che la corte di assise di appello aveva riconosciuto che gli atti utilizzati come prova per la condanna, vale a dire le sue dichiarazioni del 6 novembre 2007 e il memoriale da lei redatto lo stesso giorno, non riflettevano l'effettivo corso degli eventi.

87. Inoltre, sostenne che elementi che sollevavano questioni di responsabilità penale erano emersi in una fase del procedimento in cui non erano ancora state formulate accuse a suo carico. La ricorrente indicò che, pensando di collaborare con la polizia, mentre si sarebbe trovata in una situazione di confusione, era stata indotta ad indicare una pista che, a suo parere, avrebbe dovuto essere verificata dalle autorità.

88. Affermò che, poiché le dichiarazioni da lei rilasciate rientravano, a suo avviso, nel quadro di indagini già in corso, avrebbe dovuto beneficiare delle garanzie del suo diritto di difesa. Sostenne che avrebbe quindi dovuto essere informata, tra l'altro, del suo diritto di nominare un avvocato, di non rispondere, di essere assistita da un interprete e di avvisare la rappresentanza diplomatica del suo paese e i suoi familiari.

89. Secondo lei, l'elemento materiale del reato di calunnia era pertanto assente nel caso di specie.

90. Inoltre, la ricorrente lamentò che, per non rispondere del delitto che le era addebitato, avrebbe dovuto soffrire di una mancanza di discernimento, situazione estrema che generalmente deriva da una patologia grave.

91. Ripeté ancora una volta che durante gli interrogatori del 6 novembre 2007 si trovava in una situazione di vulnerabilità, che non parlava bene l'italiano, che era giovane, che era a Perugia da poco tempo, che era stanca, che aveva ricevuto degli scappellotti sulla testa e subìto pressioni da parte della «interprete/traduttrice» e, soprattutto, che aveva ricevuto una informazione ingannevole secondo la quale R.S. aveva cambiato la sua versione dei fatti ed era stata minacciata di essere incarcerata se non avesse ricordato i fatti. Dichiarò che tutti questi elementi avevano contribuito ad alterare la sua capacità di valutare correttamente la realtà.

e) La sentenza della Corte di cassazione del 25 marzo 2013 depositata il 18 giugno 2013

92. In tale data, la Corte di cassazione annullò la sentenza di assoluzione del 3 ottobre 2011 e rinviò la causa alla corte di assise di appello di Firenze. Confermò la condanna della ricorrente per calunnia e rinviò questa parte della causa solo per quanto riguardava l'esistenza di una circostanza aggravante, vale a dire il fatto che la ricorrente aveva calunniato D.L. allo scopo di non essere perseguita per omicidio.

2. La seconda parte del procedimento per concorso in violenza sessuale e omicidio e per calunnia (il rinvio)

a) La sentenza della corte d’assise d’appello di Firenze del 30 gennaio 2014

93. La corte d’assise d’appello condannò la ricorrente a ventotto anni e sei mesi di reclusione per concorso in violenza sessuale e omicidio e, ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante, a tre anni di reclusione per calunnia.

94. Per quanto riguarda quest’ultima condanna, la corte d’assise d’appello osservò che, il 6 novembre 2007, la ricorrente aveva incolpato D.L. dell’omicidio. Le parti della sentenza pertinenti al caso di specie sono le seguenti:

  1. «(...) Successivamente, dopo quattro ore in cui la ragazza non ebbe colloqui con persone esterne, né risulta che abbia subito particolari maltrattamenti, alle ore 5.45, la stessa mantenne la propria versione mendace dei fatti, anzi arricchendola con particolari, allorquando si trovò di fronte non i perfidi ufficiali di polizia giudiziaria, che a suo dire l'avevano costretta a rendere tali dichiarazioni, ma un Magistrato a cui la ragazza avrebbe potuto rivolgersi con maggiore fiducia, denunciando fin da subito le prevaricazioni subite, senza neppure il rischio di essere esposta a ritorsioni da parte della polizia, poiché alle 5.45 [la ricorrente] non era ancora in vinculis. [La ricorrente] reiterò le accuse avanti al Magistrato, accuse che non furono mai ritrattate dalla ragazza per tutti i giorni successivi, neppure allorquando, finalmente sottratta alle grinfie della polizia e del Pubblico Ministero, ebbe la possibilità di colloquiare con i propri difensori e con i propri familiari; fino a portare tale incolpazione alle estreme conseguenze, consistite nel fare trattenere in carcere una persona che lei sapeva innocente per molti giorni, perfettamente indifferente alla sofferenza umana che a lei cagionava. (...)
  2. L'unica ragionevole motivazione della calunnia in danno di D.L. era quella di allontanare i sospetti dell'omicidio da sé e da R.S., incolpando una persona che si sapeva perfettamente estranea ai fatti, e quindi non in grado di porre in essere alcuna attività ritorsiva di carattere dichiarativo (...).
  3. La circostanza poi che nella stessa fase preprocessuale investigativa, in concomitanza con la carcerazione di D.L., abbiano potuto convivere due versioni degli accadimenti relativamente alla notte dell'omicidio (una riferibile alle dichiarazioni [della ricorrente] cui si è fatto cenno, l'altra oggetto di un memoriale [redatto dalla ricorrente] in cui la figura di D.L. non compariva) entrambe fornite dalla studentessa americana, senza che sia conseguito lo sviluppo di una fase di valutazione approfondita tesa a chiarire le ragioni di tale obiettiva discrasia, rappresenta un inspiegabile sviluppo investigativo di questa vicenda processuale. (...)
  4. È opportuno anche evidenziare come le dichiarazioni della ragazza rese alla polizia giudiziaria e successivamente al Pubblico Ministero nella notte del 6 novembre 2007, siano di indubbio interesse anche nel quadro ricostruttivo del materiale indiziario specificamente riferibile all'omicidio per cui è processo, nel senso che contengono dei riferimenti precisi ad elementi di fatto che l'istruttoria accerterà come realmente accaduti nella notte tra il l° e il 2 novembre 2007; e che nessuno avrebbe potuto riferire se non fosse stato partecipe di quei tragici accadimenti.»

b) Il ricorso per cassazione

95. Nel suo ricorso per cassazione del 12 giugno 2014, la ricorrente lamentava, tra l’altro, che le sue dichiarazioni «spontanee» del 6 novembre 2007 fossero state fatte mentre lei sarebbe stata sotto pressione e in assenza di un difensore, ricordando i passaggi pertinenti della sentenza della Corte di Cassazione del 1° aprile 2008. La stessa affermava di non essere stata assistita da un avvocato e di avere ricevuto degli scappellotti sulla testa durante la sua audizione, richiamando a questo proposito il contenuto dei testi da lei redatti il 9 novembre 2007.

c) La sentenza della Corte di cassazione depositata il 7 settembre 2015

96. La Corte di cassazione assolse la ricorrente e R.S. dalle imputazioni di omicidio e violenza sessuale perché il fatto non sussiste.

97. Quanto alla condanna per calunnia, la Corte di cassazione osservò che quest’ultima era passata in giudicato e rammentò che la pena era di tre anni di reclusione.

3. Il procedimento per calunnia riguardante le dichiarazioni fatte nei confronti degli agenti di polizia e del Procuratore della Repubblica

98. Nel frattempo, la ricorrente fu oggetto di un altro procedimento penale per calunnia, riguardante le dichiarazioni che aveva fatto il 13 marzo e il 12 e 13 giugno 2009 (si veda il paragrafo 46 supra). Era accusata di avere, «pur sapendoli innocenti», accusato gli agenti di polizia che avevano proceduto alla sua audizione il 6 novembre 2007 di falsa testimonianza, calunnia e favoreggiamento, falso ideologico, violenze (consistite in scappellotti sulla testa) e minacce.

99. Questo procedimento fu assegnato in un primo tempo a G.M., il Pubblico Ministero che aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura. In seguito a una domanda presentata dalla difesa della ricorrente, con sentenza del tribunale di Perugia depositata il 22 marzo 2013 il procedimento fu assegnato ad un altro magistrato, tenuto conto del conflitto di interessi esistente.

100. L’oggetto della controversia fu poi esteso alle accuse che la ricorrente aveva mosso nei confronti di G.M.

101. Le parti di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono così formulate:

«(...) dagli atti non risulta alcuna iscrizione di appartenenti alla polizia giudiziaria per abuso d’ufficio, percosse o altro tipo di reato in danno della cittadina americana.
(...) [In ogni caso], dalla lettura dei verbali emerge una notizia di reato (…) contenente la descrizione di possibili illeciti penali: è accaduto, infatti, che una persona, davanti ad una Corte e a rappresentanti dell’Ufficio del P.M., ha espressamente dichiarato e ribadito di avere subito pressioni, percosse e minacce da parte di appartenenti alla polizia giudiziaria e tale notizia, falsa o vera che sia, impone, all’evidenza, un serio accertamento istruttorio. (...)
Non è certamente questa la fase processuale (né la sede) per valutare come andarono veramente le cose.
(...) La notizia di reato che coinvolgeva potenzialmente un Magistrato della Procura di Perugia (…) sarebbe stato doverosamente prudente trasmetterla immediatamente alla Procura di Firenze (...)»

102. Con sentenza in data 14 gennaio 2016 il tribunale di Firenze assolse la ricorrente.

103. Il tribunale considerò in particolare che la stessa fosse stata sottoposta a una forte pressione psicologica da parte degli inquirenti, il che l’aveva indotta a fare il nome di D.L. al solo scopo di porre fine a un trattamento contrario ai diritti della persona indagata. I passaggi di tale sentenza pertinenti al caso di specie sono così formulati:

  1. «Tutti i verbali (…) sono molto brevi, a fronte di attività indicate come durate, in alcuni casi, anche alcune ore, dai testi medesimi (...). Le attività [che si sono svolte] non sono fedelmente rappresentate.
  2. [R.I., un agente di polizia, testimone] rappresentava che, durante l’assunzione di sommarie informazioni testimoniali la notte del 6/11/2007, ore 1.45, la [ricorrente] era stata rassicurata anche con un contatto fisico, e che lui stesso, in particolare, le teneva la mano; gesto di cui non v’è traccia a verbale, ritenuto, erroneamente, dal teste, commendevole e di umano significato, ma del tutto anomalo ed inopportuno [in quel contesto] (...).
  3. A.D. (...) confermava di aver raccontato alla [ricorrente], l’episodio di vita personale, che l’aveva vista coinvolta in un sinistro a seguito del quale aveva conseguito la rottura di una gamba, rappresentando alla ragazza, che continuava a sostenere che non rammentava le circostanze su cui era interrogata, di comprendere il suo stato di persona che, al momento, non era in grado di ricordare, come a lei stessa era capitato in quell’occorso. Circostanza, pure questa, non risultante a verbale.
  4. [A.D.] ha confermato di aver riferito che le dichiarazioni della [ricorrente] erano ritenute delle bugie.
  5. [Il testimone, G.M., Procuratore della Repubblica] confermava che R.I. aveva abbracciato la ragazza e l’aveva accarezzata, mentre questa stava facendo dichiarazioni accusatorie nei confronti di D.L., tenendo un atteggiamento di tenerezza che aveva colpito il magistrato in senso positivo. (...)
  6. Il verbale delle ore 1.45 non contiene la descrizione delle modalità con cui si era giunti ad acquisire quelle informazioni [relative alle accuse rivolte verso D.L.].
  7. Il contesto investigativo, come ricostruito dai verbali delle attività di indagini, dalle testimonianze assunte e dai documenti acquisiti, in ispecie le sentenze, si segnala come non incompatibile con quanto affermato dalla [ricorrente].
  8. Le attività di indagine (...) che hanno coinvolto direttamente la ricorrente sono connotate da numerose irritualità procedurali specifiche, che hanno finanche condotto alla dichiarazione di invalidità degli atti stessi da parte della Corte di Cassazione [il 1° aprile 2008] (...)
  9. I difetti delle attività [di indagine] di rilievo hanno anche reso i verbali stessi inaffidabili quanto all’indicazione dell’inizio dell’attività documentata (…). Per di più, nessun verbale contiene l’orario di chiusura del medesimo. (...)
  10. É risultata irrituale anche la scelta, del tutto inopportuna, degli interpreti. Essi sono stati individuati tra soggetti appartenenti alla stessa Questura di Perugia e, quindi, posti, forzosamente, in una condizione di comprensibile consonanza professionale nei confronti dei colleghi che stavano procedendo alle immediate indagini per il delitto di omicidio. Posizione che si è poi tradotta, per di più, nell’assunzione di un contegno (...) tendente all’empatia [nei confronti della ricorrente]. Ciò capitava in un contesto delicatissimo, oltre che per le indagini – rispetto alle quali le dichiarazioni salienti dell’indagata sono risultate giustappunto non utilizzabili –, anche per la sua stessa posizione di sostanziale ed effettiva indagata.
  11. L’ambiguo stato di soggetto ausiliario di p.g. e, al contempo, di appartenente al corpo investigativo, è poi tralignato anche in atteggiamenti di materno ed affettuoso trasporto (ci si riferisce al comportamento, certamente non richiesto da alcuna procedura e, perciò, quantomeno anomalo, di due interpreti e di uno degli agenti di polizia) (...)
  12. Gli interpreti sarebbero dovuti essere estranei al procedimento penale e neutrali rispetto ad esso, all’evidente ed elementare fine di evitare contaminazioni che si riverberino sulla tenuta professionale dell’ausiliario. (...)
  13. Circostanze tutte, queste rammentate, che non risultano in alcun verbale (...). Tuttavia, esse sono state esposte e, finanche, sottolineate più volte dai testi esaminati, al palese scopo di segnalare il corretto, anzi, buon trattamento riservato alla [ricorrente]. Non ci si è resi, probabilmente, conto che, in un contesto professionale del genere, l’unico attento approccio richiesto, anzi imposto, era proprio quello di rendere edotta l’indagata dei suoi diritti di difesa, dichiarati inviolabili, non a caso, dalla nostra Carta Costituzionale. Ciò per l’evidente e scolastico motivo che si trattava di soggetto che doveva essere posto nelle condizioni di difendere la propria libertà personale a fronte del potere autoritativo dello Stato, poiché questi, in quel frangente, ne aveva già individuato, per il tramite degli investigatori, la condizione di indagata. (...)
  14. Il diverso metodo, eterodosso, per quanto apparentemente edulcorato, adottato dagli investigatori e dai loro ausiliari, gli interpreti, certo non fa da elegante contrappunto consonante – ma vi confligge, di contro, insanabilmente –, con l’immediata successiva carcerazione della [ricorrente]: questa, giusto poco prima, pur in presenza di elementi indiziari a suo carico, era stata trattata, appunto, con fare materno o con amichevole affetto. Anche tale risvolto, che certamente qualche imbarazzo deve aver creato, almeno all’interessata, andava evitato (...) all’evidente fine di salvaguardarne la dignità personale (...), nonché la libertà personale, come diritto fondamentale e inviolabile della persona, che rappresenta un diretto precipitato logico e giuridico del riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo (...).
  15. [In questo contesto], tale contegno (…) segnala il mero, ma sterile perseguimento di un interesse pubblico ritenuto – in maniera discutibile, per quanto detto –, preminente: il perseguimento del delitto (...) ad ogni costo, rispetto ad ogni altro scopo. Ne conseguirebbe la frustrazione finale del principio informatore espresso dalla cosiddetta presunzione di non colpevolezza . Ciò, in effetti, è, indiscutibilmente, accaduto nel caso di specie. (...)
  16. Non è pertanto sufficiente la prova che i fatti non si siano svolti come descritto dalla [ricorrente], per quanto attiene gli operanti di polizia.
  17. (...) Per quanto riguarda il PM, manca la prova, oltre il ragionevole dubbio, che i fatti non si siano svolti in effetti come narrato dalla [ricorrente].
  18. (…) assolve [quest’ultima] dal reato attribuitole perché i fatti non sussistono (per quanto riguarda gli operanti di polizia) e perché il fatto non costituisce reato (per quanto riguarda il Procuratore della Repubblica G.M.).»

C. Il procedimento penale nei confronti di R.G.

104. Con sentenza in data 16 dicembre 2010 la Corte di cassazione, avendo concluso che R.G., un conoscente di M.K., era l’esecutore materiale dell’omicidio di quest’ultima e della violenza sessuale perpetrata nei suoi confronti, lo condannò a una pena definitiva di sedici anni di reclusione. La sentenza concludeva un procedimento condotto secondo il rito abbreviato.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

105. Le disposizioni del codice di procedura penale pertinenti al caso di specie sono così formulate:

Articolo 63: (Dichiarazioni indizianti)

«Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. (...)»

Articolo 64: Regole generali per l’interrogatorio

«1. (...)

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

  1. le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  2. (…) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
  3. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone (…).

3. bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.»

Articolo 143 – Nomina di un interprete

«1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 (..), l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.»

Articolo 144 – Incapacità e incompatibilità dell’interprete

«1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

  1. il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
  2. chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  3. chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  4. chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, (…) la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.»

Articolo 145 – Ricusazione e astensione dell’interprete

«1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. (…)»

Articolo 146 – Conferimento dell’incarico

«1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.»

Articolo 178 – Nullità di ordine generale

«1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

(...)

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private (...)»

Articolo 180 – Regime delle altre nullità di ordine generale

«1. (...) le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.»

Articolo 182 – Deducibilità delle nullità

«(...)
2. (...) la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dall’articolo 180 (...).I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.»

Articolo 350: Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

«1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (...).
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3 [difensore d’ufficio].
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. (...)
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97 comma 4 [sostituzione del difensore].
5. (...)
6. (...)
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento (...).»

Articolo 351: Altre sommarie informazioni

«La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. (...)»

III. IL DIRITTO EUROPEO PERTINENTE

106. La Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali dispone quanto segue nelle parti pertinenti al caso di specie:

«(...) (14) Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo. (...)

(31) Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso alle banche dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati laddove tali banche dati esistano. (...)

(32) (...) Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU o della Carta, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea. (...)»

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso. (...)»

Articolo 2 - Diritto all’interpretazione

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. (...)

8. L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.»

Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione

«(...) 2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti. (...)»

Articolo 6 - Formazione

«Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza.»

107. Il decreto legislativo n. 271 del 28 luglio 1989 («Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»), modificato con decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014 («Attuazione della direttiva 2010/64/») e con decreto legislativo n. 129 del 23 giugno 2016 («Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32»), nelle sue parti pertinenti al caso di specie, recita:

Articolo 67 – Albo dei periti presso il tribunale

«1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in (…) interpretariato e traduzione.

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

(...)»

Articolo 67-bis – Elenco nazionale degli interpreti e traduttori

«1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67. L'autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.

(...)»

IN DIRITTO

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

A. L’oggetto della controversia

108. La Corte osserva anzitutto che le doglianze della ricorrente vertono unicamente sul procedimento penale all’esito del quale è stata condannata a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di D.L. e non sugli altri procedimenti di cui è stata oggetto.

B. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per quanto riguarda le doglianze relative all’articolo 6 §§ 1 e 3 a) e c) della Convenzione

109. Il Governo afferma che, nel momento in cui è stato presentato il ricorso, il 24 novembre 2013, la condanna della ricorrente per calunnia non era definitiva e che, pertanto, questa parte del ricorso dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

110. La Corte rammenta che l’esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta, salvo eccezioni, alla data di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (Baumann c. Francia, n. 33592/96, § 47, CEDU 2001 V (estratti)).

111. Tuttavia, essa rammenta anche che ammette che l’ultima fase dei ricorsi interni sia raggiunta poco dopo il deposito del ricorso, ma prima di essere chiamata a pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso (Zalyan e altri c. Armenia, nn. 36894/04 e 3521/07, § 238, 17 marzo 2016, e Škorjanec c. Croazia, n. 25536/14, § 44, 28 marzo 2017).

112. In ogni caso, nella presente causa la Corte osserva che la condanna controversa è stata confermata dalla sentenza della Corte di cassazione depositata il 18 giugno 2013, all’esito di tre gradi di giudizio, e che il rinvio dinanzi alla corte d’assise d’appello riguardava unicamente l’esistenza della circostanza aggravante.

113. Alla luce di quanto precede, è opportuno respingere l’eccezione sollevata dal Governo.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

114. La ricorrente lamenta i maltrattamenti che avrebbe subito durante le sue audizioni del 6 novembre 2007, in particolare i due scappellotti che avrebbe ricevuto sulla testa. A tale proposito invoca l’articolo 3 della Convenzione. La stessa denuncia inoltre di essere stata sottoposta, in quella stessa occasione, a una pressione psicologica estrema, e di essere stata obbligata a parlare in un momento in cui si sarebbe trovata in uno stato di mancanza di discernimento e di volontà, il che, a suo parere, aveva pregiudicato il suo diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione.

115. La Corte, libera di qualificare giuridicamente i fatti, constata che queste doglianze si confondono, e ritiene appropriato esaminare le deduzioni della ricorrente unicamente sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione (Bouyid c. Belgio [GC], n. 23380/09, § 55, CEDU 2015, e Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018). Tale articolo recita:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

A. Sulla ricevibilità

116. Il Governo afferma anzitutto che la ricorrente ha omesso di esperire tutte le vie di ricorso interne in quanto non avrebbe presentato alcuna denuncia al Pubblico Ministero o dinanzi ai giudici civili. A suo parere, la ricorrente avrebbe potuto anche contestare le pressioni che diceva di avere subito durante la sua audizione o all’udienza di convalida del suo arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari.

117. La ricorrente ritiene di avere denunciato i trattamenti che avrebbe subito più volte nel corso del procedimento, in particolare durante le udienze, tra cui quella del 13 marzo 2009.

118. La Corte considera che la questione principale che si pone nel caso di specie sia strettamente legata al merito delle doglianze sollevate dalla ricorrente, soprattutto quando si tratta di stabilire se quest’ultima abbia beneficiato di una inchiesta effettiva, come richiesto dall'articolo 3 della Convenzione. Pertanto, essa decide di unire tale eccezione al merito.

119. La Corte ritiene che, alla luce delle argomentazioni delle parti, tali doglianze pongano serie questioni di fatto e di diritto che non possono essere risolte in questa fase dell'esame del ricorso, ma necessitano di un esame sul merito; di conseguenza queste doglianze non possono essere dichiarate manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Non sono stati rilevati altri motivi di irricevibilità

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

120. La ricorrente afferma che la sua assoluzione nell'ambito del procedimento per calunnia nei confronti dei poliziotti del pubblico ministero è la prova che le sue dichiarazioni, fatte durante le udienze, in merito alle pressioni e ai maltrattamenti che affermava di avere subito, non erano affatto calunniose e corrispondevano alla realtà dei fatti. La stessa indica che vari passaggi della sentenza della corte d'appello del 3 ottobre 2011, tra l'altro, lo dimostrano (paragrafi 84-85 supra).

121. Per quanto riguarda gli scappellotti sulla testa che la ricorrente afferma le siano stati inflitti, il Governo sostiene anzitutto che, durante la sua audizione del 13 giugno 2009, l'interessata stessa ha ammesso di non aver subito trattamenti inumani o degradanti. In effetti, indica che la ricorrente ha dichiarato che l'agente di polizia che le avrebbe inflitto gli scappellotti non le avrebbe fatto veramente male fisicamente, ma le avrebbe fatto paura (paragrafo 76 supra).

122. Il Governo riferisce, poi, che le autorità erano consapevoli del fatto che le audizioni della ricorrente da parte della polizia erano state leggermente stressanti per l'interessata, precisando che le autorità nazionali avevano tuttavia considerato che ciò non avesse compromesso la volontà e l'autodeterminazione di quest'ultima: l'atteggiamento della ricorrente, che avrebbe eseguito manovre ginniche e si sarebbe presentata spontaneamente al commissariato, avrebbe dimostrato che la stessa era sufficientemente idonea a fornire informazioni utili. Il Governo sostiene che le dichiarazioni del 6 novembre 2007 erano il risultato di una scelta deliberata e consapevole della ricorrente e che, nel caso di specie, non era stata esercitata alcuna coercizione di natura tale da indurla a fare le dichiarazioni in questione.

2. La valutazione della Corte

123. In materia di proibizione dei trattamenti inumani o degradanti, sancita dall'articolo 3 della Convenzione, i principi generali, relativamente ai profili materiale e procedurale di questa doglianza, sono richiamati nella sentenza Bouyid (sopra citata, §§ 81-90 e 114-123).

124. Esaminando il profilo procedurale della doglianza sollevata dalla ricorrente, la Corte osserva che, nel testo redatto all'attenzione della polizia verso le ore 13.00 del 6 novembre 2007, ossia solo poche ore dopo le dichiarazioni incriminanti dell'interessata formulate nei confronti di D.L., quest’ultima ha chiaramente spiegato di trovarsi in uno stato di choc e di confusione estrema (paragrafo 20 supra).

125. La ricorrente ha indicato di non essere in grado di distinguere tra ciò che le sembrava essere la realtà dei fatti, ossia che la notte dell'omicidio era rimasta a casa di R.S., e un'altra rappresentazione dei fatti, nella quale vedeva D.L. come il responsabile del delitto, e alla quale sarebbe giunta a causa di pressioni, minacce di incarcerazione, scappellotti sulla testa e di urla nei suoi confronti da parte della polizia, in un clima generale di paura e di angoscia.

126. La Corte osserva anche che, due giorni dopo, all'udienza dell’8 novembre 2007 di convalida del suo arresto, la ricorrente ha immediatamente comunicato il suo stato di confusione estrema, l'inattendibilità delle sue dichiarazioni e la lesione della sua capacità di autodeterminazione che avrebbe subito.

127. La Corte osserva che tale stato di confusione emerge, peraltro, dai due verbali relativi alle deposizioni in contestazione. La ricorrente sostiene in effetti che ha difficoltà a rammentare i fatti, e che ricorda soltanto in maniera confusa che D.L. avrebbe ucciso M.K. (paragrafo 15 punto 3 supra). L'interessata afferma inoltre che i suoi pensieri erano molto confusi, e che perciò non era in grado di ricordare lo svolgimento dei fatti in quanto sarebbe stata sotto choc. La Corte osserva che la ricorrente si era dunque limitata a sostenere che, all’epoca dei fatti, «immaginava» cosa potesse essere accaduto e di aver incontrato D.L. (paragrafo 16, punti 2 e 3 supra).

128. All'udienza del 17 dicembre 2007 gli elementi riguardanti le lamentate modalità dell'interrogatorio dell'interessata emergono in maniera precisa e coerente rispetto al memoriale redatto da quest'ultima il 6 novembre 2007, compresi gli scappellotti che avrebbe ricevuto due volte sulla testa. La Corte osserva che, in questa occasione, la ricorrente ha anche dichiarato di essere stata privata del sonno fino a quando non ha accusato D.L., e si è lamentata della scelta limitata di alimenti che le era stata proposta nell’arco di tempo in questione.

129. Inoltre, lo choc emotivo estremo subito dalla ricorrente durante le audizioni è menzionato nella testimonianza di quest'ultima e in quella di A.D. del 13 marzo 2009. In particolare, la ricorrente ha affermato di essere stata trattata in maniera aggressiva e offensiva e di avere ricevuto degli scappellotti, circostanze da lei descritte negli stessi termini durante le udienze del 12 e 13 giugno 2009, e costantemente denunciate in seguito nel suo appello e nei suoi ricorsi per cassazione (paragrafi 82-83, 86 e 95 supra).

130. La Corte osserva che, nella sentenza del 3 ottobre 2011, la corte d’assise d'appello ha altresì evidenziato l'ossessiva durata degli interrogatori, la vulnerabilità della ricorrente e la pressione psicologica da lei subita, pressione tale da compromettere la spontaneità delle sue dichiarazioni, nonché il suo stato di oppressione e di stress. Essa ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente subito un vero e proprio supplizio che aveva generato una situazione psicologica insopportabile, per sfuggire alla quale la ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni incriminanti nei confronti di D.L.. (paragrafo 85 punti 8 e 10 supra).

131. Inoltre, la Corte non può ignorare, da una parte, la confusione di ruoli che ha caratterizzato l'attività dell'interprete A.D., che agiva anche come «mediatrice», cosa che non era richiesta in alcun modo nell'ambito della sua funzione (paragrafo 103 punti 10-12 supra).

132. D'altra parte, essa rileva che R.I., un agente di polizia, aveva abbracciato la ricorrente, l'aveva accarezzata e aveva preso le mani di quest'ultima tra le sue, adottando così un comportamento manifestamente inappropriato, soprattutto se si considera che, nel contesto così descritto, la ricorrente ha successivamente formulato delle accuse qualificate calunniose, che hanno portato alla sua condanna (paragrafi 38 e 103 punto 5 supra).

133. Secondo la Corte, tali comportamenti, fornendo informazioni sul contesto generale in cui si è svolta l'audizione della ricorrente, avrebbero dovuto mettere in allerta le autorità nazionali sull'eventuale violazione del rispetto della dignità della ricorrente e della sua capacità di autodeterminazione.

134. In questo contesto, va notato che i verbali delle dichiarazioni contestate sono molto brevi, non riportano gli orari di inizio e fine delle audizioni e quindi non rispecchiano fedelmente le attività degli inquirenti (paragrafo 103 punto 7 supra).

135. Alla luce di tutte queste circostanze, la Corte ritiene che i fatti denunciati dalla ricorrente diano luogo a una doglianza difendibile secondo la quale l'interessata avrebbe subìto trattamenti degradanti mentre si trovava interamente sotto il controllo delle forze dell'ordine, che raggiungono la soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (Poltoratski c. Ucraina, n. 38812/97, §§ 125-128, CEDU 2003-V).

136. Tale disposizione richiedeva che nel caso in esame fosse condotta una indagine ufficiale effettiva per identificare e punire i possibili responsabili. A tale riguardo, la Corte può solo rilevare che, nonostante le ripetute denunce della ricorrente, i trattamenti da lei segnalati non sono stati oggetto di alcuna indagine (Kaçiu e Kotorri c. Albania, nn. 33192/07 e 33194/07, § 94, 25 giugno 2013; si vedano anche le conclusioni del tribunale di Perugia nella sentenza del 22 marzo 2013, paragrafo 101). In particolare, rileva che non è stato dato seguito alla richiesta di trasmissione degli atti alla procura, formulata dalla difesa dell'interessata il 13 marzo 2009 (paragrafo 47).

137. La Corte rileva inoltre che, in seguito a tale udienza, la ricorrente stessa è stata oggetto di un procedimento penale per calunnia, questa volta ai danni delle autorità, che lei accusava di essere all'origine della violazione dei suoi diritti tutelati dall'articolo 3 della Convenzione. La Corte osserva che, al termine di questo procedimento, l'interessata è stata peraltro assolta, in quanto non vi erano elementi per dimostrare che le sue affermazioni potessero discostarsi dalla realtà dei fatti. Inoltre, rileva che è evidente che quest'ultimo procedimento non poteva costituire un'indagine effettiva, richiesta dall'articolo 3 della Convenzione, per quanto riguarda le doglianze che la ricorrente solleva dinanzi alla Corte.

138. Si deve quindi concludere che la ricorrente non ha beneficiato di un'indagine che potesse chiarire i fatti e le eventuali responsabilità nel suo caso. L'articolo 3 della Convenzione, sotto il suo profilo procedurale, è stato pertanto violato nel caso di specie.

139. Di conseguenza, la Corte respinge l'eccezione preliminare del Governo basata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

140. Per quanto riguarda il profilo materiale della doglianza, la Corte ritiene che non vi siano elementi per poter concludere che la ricorrente sia stata oggetto dei trattamenti inumani e degradanti lamentati. Essa conclude pertanto che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione dal punto di vista del suo profilo materiale.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 c) DELLA CONVENZIONE

141. La ricorrente afferma di non essere stata assistita da un avvocato durante gli interrogatori del 6 novembre 2007, e lamenta l’iniquità del procedimento invocando, a tale riguardo, l’articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione, che nelle sue parti pertinenti al caso di specie recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

2. (...)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...)

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.»

142. Il Governo osserva che le dichiarazioni fatte dalla ricorrente il 6 novembre 2007 in assenza di un difensore sono state dichiarate inutilizzabili per quanto riguarda i reati oggetto delle indagini, ossia l’omicidio di M.K. e la violenza sessuale perpetrata nei suoi confronti. Tuttavia, il Governo afferma che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (sentenze nn. 10089 del 2005, 26460 del 2010 e 33583 del 2015), le dichiarazioni spontanee rese da una persona sottoposta ad indagini in assenza di un difensore possono essere comunque utilizzate quando, come nel caso di specie, costituiscono esse stesse un reato. A suo parere, a ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente ha beneficiato dell’assistenza di un avvocato dal momento in cui sono emersi i primi indizi della sua responsabilità in ordine all’omicidio di M.K.

143. Inoltre, il Governo afferma che la ricorrente è stata condannata per calunnia non solo sulla base delle dichiarazioni rese il 6 novembre 2007, ma anche a causa di «molteplici altre circostanze» rammentate nella sentenza di condanna della corte d’assise del 5 dicembre 2009 (si veda paragrafo 80 supra).

144. La ricorrente afferma di non essere stata informata del suo diritto di beneficiare di un’assistenza legale durante le audizioni del 6 novembre 2007, in quanto un difensore d’ufficio è stato nominato soltanto alle ore 8.30 dello stesso giorno, e denuncia l’impatto dell’utilizzo di tali prove sull’equità del procedimento.

A. Sulla ricevibilità

145. Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. I principi generali

146. I principi generali riguardanti l’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione sotto il profilo penale, il diritto all’assistenza di un avvocato e l’equità complessiva del procedimento penale, la limitazione temporanea dell’accesso a un avvocato per motivi imperiosi e l’impatto delle lacune procedurali sopraggiunte nella fase dell’inchiesta sull’equità complessiva del procedimento penale sono stabiliti, in tutto o in parte, nelle sentenze Simeonovi c. Bulgaria ([GC], n. 21980/04, §§ 110-120, 12 maggio 2017), Ibrahim e altri c. Regno Unito ([GC], nn. 50541/08 e altri 3, §§ 249-274, 13 settembre 2016), Salduz c. Turchia ([GC], n. 36391/02, §§ 50-55, CEDU 2008) e Beuze c. Belgio ([GC], n. 71409/10, §§ 119-150, 9 novembre 2018).

2. Applicazione dei principi generali ai fatti della presente causa

a) L’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione

147. La Corte osserva anzitutto che la prima questione che si pone nel caso di specie è se l’articolo 6 § 1 della Convenzione fosse applicabile ai fatti di causa, e rammenta a questo proposito che, il 6 novembre 2007, la ricorrente è stata sentita due volte: alle ore 1.45 e alle 5.45.

148. Essa osserva che le due dichiarazioni erano state inizialmente raccolte nell’ambito dell’assunzione di informazioni sommarie da parte della polizia, fase durante la quale la ricorrente non era stata formalmente sottoposta alle indagini.

149. Per quanto riguarda le dichiarazioni raccolte alle ore 1.45, la Corte rammenta che le garanzie offerte dall’articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione si applicano a ogni «accusato» nel senso autonomo che riveste tale termine dal punto di vista della Convenzione. Vi è «accusa in materia penale» quando una persona viene ufficialmente imputata dalle autorità competenti o gli atti compiuti da queste ultime a causa dei sospetti che pesano su di loro hanno importanti ripercussioni sulla sua situazione (Simeonovi, sopra citata, §§ 110-111).

150. Applicando questo principio al caso di specie, la Corte si interroga dunque sulla questione se, al momento delle audizioni, le autorità interne avessero motivi plausibili per sospettare che la ricorrente fosse implicata nell’omicidio di M.K.

151. La Corte osserva a questo proposito che la ricorrente era già stata sentita dalla polizia il 2, 3 e 4 novembre 2007 e sottoposta ad intercettazione, e osserva inoltre che, dai fatti di causa, emerge che la sera del 5 novembre 2007 l’attenzione degli inquirenti si è focalizzata sulla ricorrente (paragrafi 12-14 supra). Essa rileva che, sebbene quest’ultima si fosse recata spontaneamente al commissariato, le sono state poste delle domande in corridoio da agenti di polizia che hanno poi continuato a interrogarla in una sala in cui è stata sottoposta, due volte e per ore, a interrogatori serrati.

152. Ora, secondo la Corte, anche a voler supporre che questi elementi non bastino per concludere che, alle ore 1.45 del 6 novembre 2007, la ricorrente potesse essere considerata sospettata ai sensi della sua giurisprudenza, si deve osservare che, come ha ammesso il Governo, quando ha reso le sue dichiarazioni delle ore 5.45 dinanzi al procuratore della Repubblica, la ricorrente aveva formalmente acquisito la qualità di persona indagata. La Corte considera che, pertanto, non vi sono dubbi sul fatto che, al più tardi alle ore 5.45, la ricorrente fosse oggetto di un’accusa in materia penale ai sensi della Convenzione (Ibrahim e altri, sopra citata, § 296).

b) L’esistenza di motivi imperiosi che possano giustificare la limitazione del diritto di accesso a un avvocato.

153. La Corte osserva che, se le giurisdizioni interne hanno concluso che le disposizioni controverse non erano utilizzabili contro la ricorrente per i reati di omicidio e di violenza sessuale, come ha indicato il Governo, in applicazione della giurisprudenza interna (paragrafo 142 supra), queste stesse disposizioni hanno potuto essere utilizzate, in assenza di un avvocato, in quanto erano esse stesse costitutive di un reato.

154. Essa rammenta inoltre che le limitazioni all’accesso a un avvocato per motivi imperiosi sono permesse durante la fase preliminare al processo soltanto in casi eccezionali, e devono essere di natura temporanea e fondate su una valutazione individuale delle circostanze particolari del caso di specie (Beuze, sopra citata, § 142).
155. Ora, nella presente causa, il Governo fa riferimento a una interpretazione giurisprudenziale che permette di utilizzare le dichiarazioni spontanee fatte da una persona sottoposta a indagini in assenza di un difensore quando tali dichiarazioni sono esse stesse costitutive di un reato.

156. Anche a voler vedere in tale argomento un «motivo imperioso» nel senso della propria giurisprudenza, la Corte osserva tuttavia che l’interpretazione giurisprudenziale invocata è di portata generale. Il Governo non ha peraltro accertato se esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare le limitazioni apportate al diritto della ricorrente. Non spetta alla Corte ricercarle di propria iniziativa (Simeonovi, sopra citata, § 130).

157. La Corte non vede alcun motivo imperioso che possa giustificare le limitazioni sopra menzionate nel caso di specie.

c) Equità del procedimento nel suo complesso

158. In queste circostanze, la Corte deve valutare l’equità del procedimento operando un controllo rigoroso. L’onere della prova incombe perciò sul Governo, che deve dimostrare in maniera convincente che la ricorrente ha comunque beneficiato, nel complesso, di un processo penale equo. L’incapacità del Governo di accertare l’esistenza di motivi imperiosi ha un grosso peso sul piatto della bilancia e può portare la Corte a decidere che vi è stata una violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) (Beuze, sopra citata, § 165).

159. In questo esercizio, la Corte esaminerà, nella misura in cui sono pertinenti al caso di specie, i diversi fattori derivanti dalla sua giurisprudenza (Ibrahim e altri, sopra citata, § 274, e Simeonovi, sopra citata, § 120).

160. La Corte sottolinea anzitutto lo stato di vulnerabilità della ricorrente, una ragazza straniera che aveva venti anni all’epoca dei fatti, si trovava da poco in Italia e non parlava correntemente l’italiano (Kaçiu e Kotorri, sopra citata, §§ 119-121 e Salduz, sopra citata, § 54).

161. La Corte non può che constatare che, soltanto a distanza di poche ore dalle audizioni incriminate, la ricorrente aveva prontamente ritrattato le sue dichiarazioni, in particolare con un memoriale redatto di propria iniziativa il 6 novembre 2007 verso le ore 13 e consegnato alla polizia (paragrafo 20 punto 3 in fine e punto 4 lettera e supra), con un altro memoriale redatto il 9 novembre 2007 all’attenzione dei suoi avvocati (paragrafo 24 punto 14 supra) e con la telefonata fatta alla madre il 10 novembre 2007, mentre la linea era sottoposta a intercettazione. La Corte osserva, tuttavia, che sei mesi più tardi, il 14 maggio 2008, la ricorrente è stata indagata per calunnia.

162. Si deve inoltre osservare che, come si evince dalla sentenza del tribunale di Firenze del 14 gennaio 2016, le deposizioni della ricorrente del 6 novembre 2007 sono state raccolte in un contesto di forte pressione psicologica (si veda il paragrafo 103 supra).

163. Quanto all’utilizzo delle prove che è stato fatto, la Corte osserva che le dichiarazioni in questione hanno costituito di per se stesse il reato ascritto alla ricorrente e, dunque, la prova materiale per il suo verdetto di colpevolezza per il reato di calunnia (si vedano, a contrario, Gäfgen, sopra citata, § 178, mutatis mutandis, Kaçiu e Kotorri, sopra citata, § 118, e mutatis mutandis, Sergey Ivanov c. Russia, n. 14416/06, §§ 90-92, 15 maggio 2018).

164. La Corte osserva inoltre che le circostanze nelle quali sono state ottenute le dichiarazioni incriminate non hanno potuto essere chiarite nell’ambito di un’inchiesta (si veda il paragrafo 138).

165. Essa rileva infine che non si evince dal fascicolo, in particolare dal verbale dell’interrogatorio della ricorrente svoltosi alle ore 5.45, che a quest’ultima siano stati comunicati i suoi diritti procedurali (Ibrahim e altri, sopra citata, § 273).

d) Conclusione

166. La Corte ritiene pertanto che il Governo non sia riuscito a dimostrare che la limitazione dell’accesso della ricorrente all’assistenza legale durante l’audizione del 6 novembre 2007 alle 5.45 non ha pregiudicato in modo irreparabile l’equità del processo nel suo complesso.

167. Alla luce di quanto sopra esposto, vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione nel caso di specie.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 a) DELLA CONVENZIONE

168. La ricorrente lamenta di non essere stata informata nel più breve tempo possibile e in una lingua a lei comprensibile della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico, come prevede l’articolo 6 §§ 1 e 3 a) della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti al caso di specie, recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

2. (...)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

  1. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico (...)»

169. Il Governo contesta la tesi della ricorrente.

170. La ricorrente ribadisce la sua doglianza.

171. La Corte constata che la ricorrente è stata debitamente informata delle accuse formulate a suo carico il 19 giugno 2008 per il tramite dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che le è stato trasmesso in italiano e in inglese (paragrafo 31 supra).

172. Questa parte del ricorso è dunque manifestamente infondata e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 e) DELLA CONVENZIONE

173. La ricorrente lamenta anche di non essere stata assistita da un interprete professionista e indipendente nel corso dei suoi interrogatori del 6 novembre 2007, e che l’agente di polizia che l’ha assistita ha svolto un ruolo di «mediatrice» suggerendo ad esempio delle ipotesi relative allo svolgimento dei fatti. La stessa invoca a questo proposito l’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione, che nelle sue parti pertinenti al caso di specie recita:

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (…), da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

2. (...)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(...)

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

A. Sulla ricevibilità

174. Il Governo indica anzitutto che la ricorrente non ha sollevato la sua doglianza durante l’udienza di convalida del suo arresto (paragrafo 32 supra), né nel corso del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e, in generale, che l’interessata aveva omesso di sottoporre tale doglianza ai giudizi nazionali per tutta la durata del procedimento. Di conseguenza, il Governo ritiene che questa parte del ricorso dovrebbe essere respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.

175. La Corte non condivide la posizione del Governo, e constata che la ricorrente ha denunciato il comportamento dell’interprete A.D. nell’ambito delle sue dichiarazioni spontanee rese il 13 marzo 2009 e della sua audizione del 12 giugno 2009 dinanzi alla corte d’assise di Perugia (paragrafi 45 e 50 supra). Essa non può d’altronde ignorare che, nel corso dell’udienza del 13 marzo 2009, A.D. ha confermato in dettaglio le informazioni fornite dalla ricorrente a questo proposito (paragrafi 40 e 41 supra).

176. A ciò si aggiunge il fatto che, all’esito di tale udienza, la difesa della ricorrente aveva chiesto la trasmissione degli atti alla procura, ritenendo che le dichiarazioni della sua cliente contenessero elementi che sollevavano questioni di responsabilità penale, ma invano (paragrafo 47 supra).

177. In queste circostanze, la Corte ritiene doversi respingere l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal governo convenuto.

178. Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

179. La ricorrente ribadisce che l’interprete A.D. non era indipendente e imparziale in quanto era un agente del commissariato che esercitava funzioni di interprete. Inoltre, a suo parere, A.D. aveva avuto un comportamento che era andato oltre le sue funzioni di interprete.

180. Il Governo contesta la tesi dell’interessata, e indica che la ricorrente è stata assistita da vari interpreti in tutte le fasi del procedimento. Quanto alle funzioni di A.D., il Governo afferma che, conformemente al diritto interno, gli inquirenti sono liberi nella scelta di nomina degli interpreti.

181. Il Governo afferma infatti che l’articolo 146 del codice di procedura penale non impone che le autorità scelgano l’interprete in base ad un registro ufficiale. A suo parere, a questo proposito è sufficiente che la persona interessata sia un «esperto in lingue» e che eserciti le sue funzioni all’unico scopo di far emergere la verità.

2. La valutazione della Corte

182. La Corte rammenta che, ai sensi del paragrafo 3 e) dell’articolo 6 della Convenzione, l’imputato che non comprende o non parla la lingua utilizzata in udienza ha diritto ai servizi gratuiti di un interprete affinché gli siano tradotti o interpretati tutti gli atti del procedimento avviato a suo carico di cui gli serva, per beneficiare di un processo equo, cogliere il senso o farlo rendere nella lingua utilizzata dal tribunale. L’assistenza data in materia di interpretazione deve permettere all’imputato di sapere ciò che gli viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al tribunale la sua versione dei fatti. Il diritto così sancito deve essere concreto ed effettivo. Pertanto, le autorità competenti non hanno solo il dovere di nominare un interprete, ma anche, una volta allertate in un determinato caso, quello di esercitare un certo controllo a posteriori per quanto riguarda il valore dell’interpretariato fornito (Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 80, CEDU 2006 XII, Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 74, serie A n. 168, Güngör c. Germania (dec.), n. 31540/96, 17 maggio 2001, Cuscani c. Regno Unito, n. 32771/96, § 39, 24 settembre 2002, Protopapa c. Turchia, n. 16084/90, § 80, 24 febbraio 2009 e Vizgirda c. Slovenia, n. 59868/08, §§ 75-79, 28 agosto 2018).

183. Inoltre, come l’assistenza di un avvocato, quella di un interprete deve essere garantita fin dalla fase delle indagini, a meno che non sia dimostrato che esistono ragioni imperiose per limitare tale diritto (si veda, in tal senso, Diallo c. Svezia (dec.), n. 13205/07, § 25, 5 gennaio 2010, Baytar c. Turchia, n. 45440/04, §§ 50 e seguenti, 14 ottobre 2014, e Şaman c. Turchia, n. 35292/05, § 30, 5 aprile 2011).

184. La Corte indica anche che non è opportuno fissare, dal punto di vista dell’articolo 6 § 3 e) della Convenzione, delle condizioni dettagliate circa le modalità con le quali possono essere forniti i servizi di un interprete per assistere gli imputati. Un interprete non è un agente del tribunale ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e non è soggetto ad alcun requisito formale di indipendenza o di imparzialità in quanto tale. I suoi servizi devono apportare all’imputato un aiuto effettivo nel condurre la sua difesa e il suo comportamento non deve poter pregiudicare l’equità del processo (Uçak c. Regno Unito (dec.), n. 44234/98, 24 gennaio 2002).

185. Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che, secondo quanto ammesso dalla stessa A.D., il ruolo svolto da quest’ultima mentre la ricorrente, accusata penalmente ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, esponeva la sua versione dei fatti, è andato oltre le funzioni di interprete che essa doveva assicurare. La Corte osserva che A.D., in effetti, ha voluto stabilire una relazione umana ed emotiva con la ricorrente, attribuendosi un ruolo di mediatrice e assumendo un atteggiamento materno con non erano assolutamente richiesti nel caso di specie (paragrafi 40 e 41 supra).

186. La Corte osserva che, pur avendo sollevato queste doglianze dinanzi alle giurisdizioni nazionali, la ricorrente non ha tuttavia beneficiato di un procedimento che potesse far luce su quanto da lei dedotto (si veda, mutatis mutandis, Mantovanelli c. Francia, 18 marzo 1997, Recueil 1997-II). Le autorità hanno infatti omesso di valutare il comportamento di A.D., verificando se le sue funzioni di interprete fossero state esercitate secondo le garanzie previste dall’articolo 6 §§ 1 e 3 e), e di considerare se il comportamento di quest’ultima avesse avuto un impatto sull’esito del procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente. La Corte constata inoltre che gli scambi avvenuti tra la ricorrente e AD durante l’interrogatorio del 6 novembre 2007 non erano stati in alcun modo menzionati nel relativo verbale.

187. Secondo la Corte, questa carenza iniziale ha pertanto avuto delle ripercussioni su altri diritti che, pur essendo distinti da quello di cui viene dedotta la violazione, sono strettamente legati ad esso, e ha compromesso l’equità del procedimento nel suo complesso (Baytar, sopra citata, § 55, 14 ottobre 2014).

188. Considerato quanto sopra esposto, vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione nel caso si specie.

VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

189. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

190. La ricorrente chiede la somma di 500.000 euro (EUR) per il danno morale che ritiene di avere subito.

191. Il Governo contesta tale richiesta.

192. La Corte considera doversi accordare alla ricorrente la somma di 10.400 EUR per il danno morale.

B. Spese

193. La ricorrente chiede inoltre la somma di 30.000 EUR per le spese che dice di avere sostenuto per il procedimento dinanzi alla Corte, nonché la somma di 2.186.643 EUR corrispondente alle spese sostenute dai suoi genitori per il procedimento interno.

194. Il Governo si oppone a tali richieste e ne denuncia il carattere generico.

195. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, la Corte osserva che, a prescindere da ogni altra considerazione, i documenti presentati dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di rimborso delle spese sostenute per il procedimento interno sono imprecisi. Pertanto, essa respinge questa parte della domanda. Per quanto riguarda la domanda della ricorrente di rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi ad essa, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 8.000 EUR e la accorda alla ricorrente.

C. Interessi moratori

196. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Respinge l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo per quanto riguarda le doglianze relative all’articolo 6 §§ 1 e 3 c) ed e) della Convenzione;
  2. Unisce al merito l’eccezione sollevata dal Governo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne nell’ambito dell’articolo 3 della Convenzione e la respinge;
  3. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda le doglianze relative agli articoli 3 e 6 §§ 1 e 3 c) ed e) della Convenzione e irricevibile per il resto;
  4. Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale;
  5. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale;
  6. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 c) della Convenzione;
  7. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 e) della Convenzione;
  8. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, al tasso applicabile alla data del pagamento:
      1. 10.400 EUR (diecimilaquattrocento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale,
      2. 8.000 EUR (ottomila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  9. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 gennaio 2019, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Linos-Alexandre Sicilianos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto
 

1 In merito a questo passaggio, si veda il paragrafo 73 infra.

2  Risulta dal fascicolo che questi testi sono stati sottoposti alle autorità nell'ambito di un ricorso per cassazione presentato dalla ricorrente il 12 giugno 2014 (si veda il paragrafo 95 infra).