Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 19 gennaio 2010 - Ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05 - Hussun e altri c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata, in collaborazione, dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo e Rita Carnevali

Abstract
RICORSI INDIVIDUALI – IN MERITO AI PRESUNTI OSTACOLI AL DIRITTO DI INTRODURRE UN RICORSO INNANZI ALLA CORTE – VIOLAZIONE DELL’ART. 34 CEDU – NON SUSSISTE. DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI RICORSI NN. 10171/05, 10601/05, 11593/05. DICHIARA NON SUSSISTENTE LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34 CEDU PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO N. 17165/05.
 
Fatto
I ricorsi riguardavano il caso di 84 immigrati di diverse nazionalità, provenienti dalla Libia, sbarcati sull'isola di Lampedusa nel marzo 2005 e subito collocati in centri di accoglienza temporanea. I ricorrenti avevano contestato - per mezzo dei loro legali - la violazione dei seguenti articoli della Convenzione europea: articolo 2 (diritto alla vita), articolo 3 (divieto di trattamenti disumani o degradanti), articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e articolo 34 (diritto di ricorso individuale), nonché l’articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri). Si contestava, in particolare, il rischio concreto di morte o di trattamenti inumani o degradanti a cui sarebbero stati esposti con il rimpatrio, l’impossibilità di prendere contatto con gli avvocati al fine di avviare la procedura per la concessione dello status di rifugiato e di impugnare l’eventuale diniego, la mancanza di un rimedio efficace contro le decisioni di allontanamento, la loro espulsione collettiva come stranieri ed anche la limitazione nel loro diritto di adire la Corte.

Diritto
La Corte ha deciso di suddividere i ricorrenti in tre gruppi. Il primo comprende cinquantasette ricorrenti la cui sorte è rimasta sconosciuta (e per i quali era stato rinviato il ricorso). Al secondo appartengono quattordici espulsi (che hanno allegato la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo 4). L’ultimo gruppo comprende tredici migranti (che hanno allegato la violazione dell’articolo 34 della Convenzione) con i quali, ad eccezione di un caso, i rappresentanti hanno perduto ogni contatto dopo il rilascio per la decorrenza dei termini di trattenimento. Per quanto riguarda il primo gruppo, i giudici di Strasburgo hanno preso atto che dalle osservazioni dei difensori risulta che la sera del 25 marzo 2005 “parecchie decine di persone, tra cui molti di coloro che avevano rilasciato la procura per la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte”, fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone. Dunque, tenuto conto che è nota la sorte dei ricorrenti non compresi nel primo gruppo (alcuni espulsi, altri rilasciati) i giudici europei hanno evidenziato che, verosimilmente, almeno alcuni tra i fuggitivi coincidono con i cinquantasette ricorrenti. Circa il secondo gruppo, la Corte ha osservato che l’espulsione è avvenuta nel rispetto della procedura, con le garanzie previste dalla legge e che, in ogni caso, i rappresentanti hanno perduto ogni contatto con i ricorrenti.
Al riguardo, la Corte ha ricordato la giurisprudenza della Commissione secondo cui essa si basa in primo luogo sulla capacità e volontà dei ricorrenti di mantenere e coltivare i ricorsi asseritamente presentati in loro nome e non può proseguire l’esame di un ricorso in difetto di tale cooperazione. La Corte, dunque, ha concluso affermando che dall’impossibilità di stabilire un minimo contatto con i ricorrenti discende la conseguenza che i difensori non possono continuare a coltivare il ricorso. Infine, con riferimento al ricorso n. 17165/05, la Corte, dichiarando che non vi è stata violazione dell’art. 34 CEDU, come invece prospettato dal ricorrente, ha constatato che il sig. Kamel Midawi, l’unico immigrato che risulta aver mantenuto contatti con i suoi avvocati, si trova sul territorio italiano e che nessun comportamento delle autorità interne ha impedito o ostacolato l’esercizio del suo diritto a ricorrere.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA HUSSUN E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05)
SENTENZA
(Radiazione)
STRASBURGO - 19 gennaio 2010

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire alcune modifiche formali.
 
Nella causa Hussun e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 dicembre 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data:

IL PROCEDIMENTO

1. All’origine della causa vi sono quattro ricorsi (nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05) presentati contro la Repubblica italiana e con cui ottantaquattro ricorrenti  (i cui nomi, nazionalità e date di nascita sono indicati nella lista allegata), hanno adito la Corte rispettivamente il 21 marzo 2005, il 23 marzo 2005, il 1° aprile 2005 e il 12 maggio 2005 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I ricorrenti sono rappresentati dall’avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova (ricorsi nn. 10171/05 e 10601/05), dagli avv. Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci del foro di Roma, dall’avv. Alessandra Ballerini (ricorso n. 11593/05) e dagli avv. Anton Giulio Lana e Alessandra Ballerini (ricorso n. 17165/05). Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato alternativamente dai suoi agenti, R. Adam e E. Spatafora, nonché dal suo co-Agente, F. Crisafulli, e dal suo co-Agente aggiunto, N. Lettieri (quest’ultimo divenuto in seguito co-Agente).
3. I ricorrenti adducevano la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.
4. La camera ha deciso di riunire i ricorsi (articolo 42 § 1 del regolamento).
5. Con decisione in data 11 maggio 2006, la Corte ha rinviato i ricorsi relativi a cinquantasette ricorrenti e li ha dichiarati parzialmente ricevibili relativamente a quattordici ricorrenti, per quanto riguarda gli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione e a tredici ricorrenti, tra cui il sig. Kamel Midawi, per quanto riguarda esclusivamente l’articolo 34 della Convenzione.
6. Sia i rappresentanti dei ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

IN FATTO

I.    IL CONTESTO GENERALE DEGLI SBARCHI

7. Negli ultimi anni, l’Italia ha dovuto affrontare lo sbarco massiccio di migliaia di immigranti, partiti dalla Libia su imbarcazioni di fortuna alla ricerca di una migliore situazione economica e/o di un rifugio politico. Tra queste persone, una gran parte è stata rinviata nell’isola di Lampedusa (Agrigento), come i ricorrenti delle presenti cause. Gli immigranti che dispongono di documenti di identità non sono molti e, la maggio parte delle volte, a causa delle barriere linguistiche, hanno difficoltà di comunicazione con le autorità italiane (nonostante la presenza, a volte, di interpreti).
8. Gli immigranti vengono accolti in centri di soggiorno temporanei in cui le autorità nazionali si sforzano di raccogliere dati riguardanti la loro identità, nonché i motivi del loro viaggio. Può accadere che gli immigranti forniscano nomi falsi alle autorità e/o agli avvocati che cercano di assisterli. Una parte di essi riesce a volte a fuggire dai centri per entrare clandestinamente in Italia o altrove in Europa ; altri alla fine vengono rilasciati per superamento dei termini massimi di detenzione; altri ancora vengono rimpatriati nel loro Paese di provenienza sulla base di decreti di espulsione. Le autorità italiane e gli immigrati clandestini devono dunque affrontare ostacoli considerevoli, sia di ordine amministrativo che pratico.

II.    LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A.    I ricorrenti e il loro arrivo in Italia

9. Tra il 13 e il 25 marzo 2005 i ricorrenti, provenienti dalla Libia, sbarcarono nell’isola di Lampedusa (Agrigento). Facevano parte di un gruppo di circa 1.200 clandestini.
10. Secondo le informazioni risultanti dalle procure e da altri documenti forniti dai rappresentanti dei ricorrenti, la maggior parte di tali ricorrenti sarebbe palestinese. Tra essi vi sono degli Irakeni, degli Algerini, dei Giordani, dei Marocchini e un Tunisino.
11. I ricorrenti furono accolti nei centri di permanenza temporanea («CPT») di Lampedusa, Caltanissetta e Crotone («Sant'Anna» di Capo Rizzuto).
12. L’avv. Ballerini, una dei rappresentanti dei ricorrenti, raccolse le procure di questi ultimi a due riprese, il 20 e il 25 marzo 2005, rispettivamente nei centri di accoglienza di Lampedusa e di Crotone.
13. Dalle osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti risulta che, la sera del 25 marzo 2005, «varie decine di persone, tra cui molti [dei ricorrenti] che avevano dato procura per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte», fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone.

B.    La sorte dei ricorrenti

14. Per quanto riguarda la loro sorte, i ricorrenti si possono dividere in tre gruppi.

1.    I cinquantasette ricorrenti la cui sorte è sconosciuta  (per i quali il ricorso era stato rinviato)

15. Il 22 maggio 2006 la cancelleria della Corte ha chiesto alle parti informazioni relative all’identità e alla sorte di cinquantasette ricorrenti di cui non disponeva di alcuna informazione.
16. Né i rappresentanti dei ricorrenti né il Governo sono stati in grado di rispondere a tale richiesta. La Corte, pertanto, dispone, riguardo a questo gruppo di ricorrenti, solo dei moduli di ricorso e delle procure. In questi ultimi vi sono il cognome, il nome, la nazionalità (nella maggior parte dei casi) dei ricorrenti e una firma. Ad eccezione di un caso , in nessuna delle procure sono stati indicati la data e il luogo della firma. In una di esse , la data di nascita del ricorrente è stata apposta in luogo della sua firma. In un’altra procura , il ricorrente ha scritto la parola «PACE» in luogo della propria firma. Le procure relative ai cinquantasette ricorrenti sono state sottoposte a perizia grafologica, i cui risultati sono indicati di seguito, al punto 3.

2.    I quattordici ricorrenti espulsi  (che adducono la violazione degli articoli 2, 3, 13 e 34 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione)

17. Questi ricorrenti sonno arrivati nell’isola di Lampedusa tra il 13 e il 25 marzo 2005.
18. Accolti nel centro di Crotone, sono stati oggetto di verbali di identificazione redatti tra il 20 e il 25 marzo 2005.
19. Tra il 21 marzo e il 1° aprile 2005 il prefetto di Crotone emise un decreto di espulsione per ciascuno di tali ricorrenti.
20. Tra il 24 marzo e il 2 aprile 2005 tali ricorrenti furono sentiti dal giudice di pace di Crotone, in presenza di un avvocato e di un interprete, ai fini della convalida dei decreti di espulsione che li riguardavano. Il giudice, caso per caso, ha convalidato l’espulsione di tali ricorrenti. Ad eccezione di due di questi casi, gli avvocati si sono opposti alla convalida dei decreti di espulsione verso la Libia.
21. Il 5 aprile 2005 questi quattordici ricorrenti furono espulsi.

3.    I tredici ricorrenti rilasciati per superamento dei termini di detenzione  (che adducono la violazione dell’articolo 34 della Convenzione)

22. I rappresentanti dei ricorrenti hanno perso ogni contatto con questi ricorrenti ad eccezione di un caso (sig. Kamel Midawi, ricorso n. 17165/05).

C.    La perizia disposta dalla Corte sulle procure dei ricorrenti per i quali i ricorsi sono stati rinviati

23. Nelle sue osservazioni sulla fondatezza dei presenti ricorsi, depositati il 2 agosto 2006, il Governo ha messo in dubbio l’autenticità di varie procure fornite dai rappresentanti dei ricorrenti.
24. Nelle loro osservazioni in risposta, in data 27 settembre 2006, i rappresentanti dei ricorrenti hanno affermato che «l’avv. Ballerini ha compilato personalmente le procure con dati che le sono stati dettati [dai ricorrenti] e le ha sottoposte personalmente alla firma di ciascuno [dei ricorrenti]. (...) si deve dunque escludere che la stessa persona abbia firmato più di un modulo di procura». Inoltre, «Pur non essendo in grado di certificare l’autenticità dei nomi e dei dati forniti dai ricorrenti (che erano sprovvisti di documenti di identità) [l’avv. Ballerini] è senz’altro in grado di certificare che ciascuna delle firme delle procure è stata “materialmente scritta” in sua presenza da una persona fisica esistente e vera».
25. Il 27 giugno 2008 la Corte ordinò una perizia grafologica allo scopo, tra l’altro, di confrontare tra loro le scritture e le firme delle procure dei ricorrenti e di dire se alcune di esse potessero essere attribuite alla stessa persona. La perizia ha riguardato i cinquantasette ricorrenti per i quali era stato rinviato il ricorso. Il 16 agosto 2008 la relazione peritale fu depositata in cancelleria.
26. Da tale relazione risulta che, in trentotto casi  (ripartiti in più gruppi), le procure sono state redatte e firmate (o «potrebbero essere state redatte e firmate», in quattro di tali casi ), dalla stessa persona. Quanto alle diciannove procure restanti , secondo la perizia se ne possono attribuire il nome e la firma (o la scrittura) alla persona di riferimento (in due di questi casi «non in maniera certa»  e, in un caso, «probabilmente»  ).
27. A seguito di tali risultati, i rappresentanti dei ricorrenti hanno in parte contestato la perizia e hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati a nome di ventidue ricorrenti .

D.    I contatti tra i rappresentanti dei ricorrenti e questi ultimi

28. Secondo le informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti il 16 luglio 2006, questi ultimi hanno perso ogni contatto con i ricorrenti e non dispongono «nemmeno di un numero di telefono» a cui poterli raggiungere, ad eccezione del sig. Kamel Midawi che, rilasciato per superamento dei termini di detenzione, abita a Bergamo e ha mantenuto un contatto telefonico con i suoi avvocati.

IN DIRITTO

I.  SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3 e 13 DELLA CONVENZIONE E 4 DEL PROTOCOLLO N° 4 ALLA CONVENZIONE

29.  Con l'introduzione di questi ricorsi, i rappresentanti dei ricorrenti denunciavano la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione (ad eccezione del ricorso n° 10171/05, con il quale era stato invocato soltanto l'articolo 3 della Convenzione) in ragione del rischio di morte e di trattamenti inumani che i loro clienti avrebbero corso nel caso in cui fossero stati rimpatriati in Libia "o in altri paesi di rimpatrio". I rappresentanti dei ricorrenti sostenevano che in Libia "la situazione relativa al rispetto dei diritti dell'uomo è catastrofica" e segnalavano che la maggior parte dei clandestini rimpatriati in questi paesi erano stati detenuti nel centro di Al Gatrun, situato nel deserto, e in seguito rinviati nei loro paesi di origine con “i mezzi che si avevano a disposizione" attraverso il deserto libico fino alla frontiera nigeriana.
30. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i rappresentanti dei ricorrenti denunciavano che era impossibile per questi ultimi entrare in contatto con degli avvocati al fine di avviare una procedura per ottenere lo status di rifugiato e di impugnare l'eventuale rigetto di questa domanda. Contestavano anche il fatto che i ricorrenti non avrebbero potuto impugnare le misure giudiziarie che disponevano il loro rimpatrio e che comunque il ricorso contro il decreto di espulsione non ha effetto sospensivo. Ritenevano altresì che i ricorrenti non avessero beneficiato di un ricorso interno per contestare le violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione. Inoltre, lamentavano il fatto che dopo l'adozione dei decreti di espulsione non era stata tenuta alcuna udienza di convalida prevista dalla legge n° 271 del 12 novembre 2004.
31.  Invocando l'articolo 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione, i rappresentanti dei ricorrenti lamentavano il rischio per questi ultimi di subire un’espulsione collettiva di stranieri. Sostenevano che i ricorrenti non erano stati oggetto di misure giudiziarie di espulsione cosicché sono nella impossibilità di denunciare, a livello nazionale, le violazioni di cui ritengono essere vittime.
32.  Gli articoli in causa sono così formulati nelle loro parti pertinenti:
Articolo 2 della Convenzione
« 1.  Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...) »
Articolo 3 della Convenzione
 « Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »
Articolo 13 della Convenzione
 « Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. »
Articolo 4 della Protocollo no 4 alla Convenzione
« Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate. »

A.  Le osservazioni del Governo

33.  Il Governo segnala innanzitutto che i nomi dei ricorrenti per i quali i ricorsi erano stati rinviati non sono indicati in nessun documento o base di dati. Queste persone sarebbero pertanto "non identificate e non identificabili".
34.  Sostiene poi che il gruppo dei ricorrenti espulsi è stato allontanato dal territorio italiano il 5 aprile 2005, ossia un giorno prima della data in cui il Governo è venuto a conoscenza del ricorso attraverso l'invio, da parte della cancelleria della Corte, di una richiesta di informazioni concernente i ricorrenti in causa. Ad ogni modo, il Governo sostiene che questi ricorrenti non correvano alcun rischio per la loro vita e che un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.
35.  Per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 13 della Convenzione, il Governo osserva che tutti i ricorrenti hanno avuto accesso a degli avvocati e che in tutti i centri operano mediatori culturali che hanno il compito, tra l'altro, di informare gli stranieri sulle procedure da avviare per il riconoscimento dello status di rifugiato.
36.  In seguito, il Governo indica che i ricorrenti espulsi sono stati tutti oggetto di misure individuali adottate caso per caso in seguito ad una procedura di identificazione, all’esame di ogni situazione particolare e ad un'udienza innanzi al giudice di pace. Secondo il Governo, nel corso di queste procedure, i ricorrenti non avrebbero manifestato timori che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel caso di specie non si è verificata alcuna trasgressione del diritto garantito dall'articolo 4 del Protocollo n° 4 alla Convenzione.

B.  Le osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti

37.  I rappresentanti dei ricorrenti reiterano le loro doglianze. Essi sostengono anche che è possibile che il gruppo di cinquantasette ricorrenti di cui il Governo non conosce l’identità e la sorte siano stati espulsi "senza essere identificati e senza che un magistrato abbia convalidato la loro espulsione".
38.  Indicano poi che anche se, tranne che in un caso, hanno perduto qualsiasi contatto con i ricorrenti, questo risultato può essere ascrivibile soltanto al comportamento delle autorità italiane, tenuto conto soprattutto delle difficoltà di accesso degli avvocati nei centri di accoglienza, della mancanza di un sistema di registrazione efficace delle persone detenute nonché di un controllo sulla sorte delle persone una volta che queste vengono rimpatriate in Libia o in altri paesi.
39.  Nelle loro osservazioni datate 16 luglio 2006, i rappresentanti dei ricorrenti indicano che, la sera del 25 marzo 2005, "parecchie decine di persone, fra cui molti [dei ricorrenti] che avevano dato la loro procura per l'introduzione di un ricorso innanzi alla Corte", fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone.

C.  La valutazione della Corte

40.  La Corte rileva innanzitutto che questa parte dei ricorsi interessa il gruppo dei cinquantasette ricorrenti per i quali il ricorso era stato rinviato (vedere il  paragrafo 14 lettera a)) nonché il gruppo dei quattordici ricorrenti per i quali i motivi in questione erano stati dichiarati ricevibili (vedere precedente paragrafo 14 lettera b)).
41.  Per quanto concerne il gruppo dei cinquantasette ricorrenti, la Corte rileva innanzitutto che al loro riguardo dispone soltanto dei formulari di ricorso e delle procure. In queste procure figurano il cognome, il nome, la cittadinanza (per la maggior parte dei casi) dei ricorrenti e una firma (salvo che in due casi ). Ad eccezione di un caso , nessuna delle procure reca l’indicazione della data e del luogo in cui sono state sottoscritte.
42.  La Corte osserva poi che né il Governo né i rappresentanti dei ricorrenti sono stati in grado di indicare degli elementi specifici in merito alla situazione di queste persone. Risulta tuttavia dalle osservazioni dei rappresentanti dei ricorrenti che la sera del 25 marzo 2005, "parecchie decine di persone, fra cui  molti [dei ricorrenti] che avevano dato la loro procura per l’introduzione di un ricorso innanzi alla Corte", fuggirono dal centro di accoglienza di Crotone (precedente paragrafo 13). Secondo la Corte, tenuto conto che la sorte degli altri ricorrenti diversi dai cinquantasette in questione è conosciuta (una parte di costoro è stata espulsa e un'altra parte è stata rilasciata per superamento dei termini di detenzione), è verosimile che almeno alcuni fra i fuggitivi coincidano con il gruppo dei cinquantasette ricorrenti. Tuttavia, i rappresentanti non hanno fornito alcuna informazione sul nome e sul numero di quelli che fra i ricorrenti si sono dati alla fuga quel giorno.
43.  Ad ogni modo, la Corte rileva che dalla perizia cui queste procure sono state sottoposte risulta che in almeno trentaquattro casi (divisi in più gruppi) queste ultime sono state redatte e firmate dallo stesso scrivente. In questo contesto, la Corte nota che le affermazioni dei rappresentanti dei ricorrenti secondo le quali "(…) ciascuna delle firme apposte sulle procure è stata "materialmente scritta" alla (...) presenza [dell’avvocato Ballerini] da una persona fisica vivente e vera" sembrano essere smentite. Una circostanza che non è priva di interesse, tenuto conto del fatto che, nei ricorsi di specie, vista la mancanza di contatto tra i rappresentanti dei ricorrenti e questi ultimi (ad eccezione di un caso), la chiarezza nello scambio di informazioni tra la Corte e i rappresentanti assume una particolare importanza.
44.  La Corte rileva anche che, pur contestando parzialmente i risultati della perizia grafologica, i rappresentanti dei ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati a nome dei ventidue ricorrenti le cui procure, secondo la perizia stessa, risultavano essere state redatte e firmate dalla stesso scrivente.
45.  Per quello che riguarda i restanti quattordici ricorrenti, la Corte nota che, contrariamente alle informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti all'epoca in cui sono stati introdotti i loro ricorsi, questi ricorrenti sono stati espulsi in Libia, ciascuno in base ad un decreto di espulsione convalidato dal giudice di pace al termine di una udienza che si è svolta alla presenza di un avvocato e di un interprete. Questi ricorrenti sono rimasti in Italia per ventitre giorni (in dieci casi), ventidue giorni (in tre casi) e undici giorni (in un caso) prima di essere espulsi.
46.  La Corte osserva inoltre che, pur non essendo stata oggetto di una perizia grafologica, la validità di alcune delle procure presentate dai rappresentanti a nome dei ricorrenti in questione è poco attendibile. A titolo di esempio, la Corte si riferisce alle scritture ed alle firme delle procure relative ai ricorrenti i cui nomi figurano ai numeri 29, 37 e 56 dell'elenco allegato, le quali presentano grandi similitudini con quelle delle procure che fanno parte di un gruppo  per il quale la perizia ha concluso che la  redazione era opera dello stesso scrivente e di fronte alle quali i rappresentanti hanno rinunciato al ricorso.
47.  Ad ogni modo, a prescindere da questi dubbi, la Corte constata che i rappresentanti hanno perduto qualsiasi contatto con tutti i ricorrenti che hanno introdotto questa parte dei ricorsi.
48.  A tale proposito, la Corte ricorda la giurisprudenza della Commissione secondo la quale "[la] Commissione si basa prima di tutto (…) sulla capacità e sulla volontà dei ricorrenti a mantenere e sostenere i ricorsi presumibilmente introdotti a loro nome. Essa non può proseguire l'esame di un ricorso senza questa cooperazione. Questo è soprattutto il caso quando a seguito della decisione sulla ricevibilità, è poco probabile che i fatti possano essere debitamente provati senza che il ricorrente sia disposto a comparire innanzi ai suoi delegati o ad apportare precisazioni per iscritto. Inoltre,  sembra che i rappresentanti del ricorrente non siano potuti entrare in contatto con lui dopo un certo tempo a causa del suo cambiamento di indirizzo” (vedere, mutatis mutandis, Siyamet Kapan c. Turchia, decisione della Commissione, DR 88-B, p. 17).
49.  Tenuto conto della impossibilità di stabilire il benché minimo contatto con i ricorrenti in questione, la Corte considera che i loro rappresentanti non possono, in modo significativo, continuare la procedura pendente innanzi a lei (vedere, mutatis mutandis, Ali c. Svizzera, 5 agosto 1998, §§ 32-33, Recueil des arrêts et décisions 1998 V e Tubajika c. Paesi Bassi, no 6864/06, dec. 30 giugno 2009). In queste circostanze, è in effetti impossibile approfondire la conoscenza di elementi di fatto riguardanti la particolare situazione di ogni ricorrente. Soprattutto per quanto riguarda i ricorrenti espulsi, non è possibile per la Corte acquisire informazioni riguardanti, da una parte, il luogo in cui questi ricorrenti sono stati rinviati in Libia e, dall’altra parte, le condizioni di accoglienza di questi ultimi da parte delle autorità libiche.
50.  Pertanto, tenuto conto del complesso di questi elementi come pure delle circostanze particolari della causa, la Corte ritiene che non si giustifica più proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Peraltro, conformemente all'articolo 37 § 1 in fine, essa considera che non vi è alcuna particolare circostanza che riguardi il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli che richieda di proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi. Di conseguenza, è necessario cancellare questa parte dei ricorsi del ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione.
.
II.  SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE

51.  I rappresentanti dei ricorrenti, ad eccezione di coloro che hanno introdotto il ricorso no 10171/05, lamentano anche, per conto dei ricorrenti, la violazione dell'articolo 34 della Convenzione in ragione dei presunti ostacoli al diritto di questi ultimi di introdurre un ricorso innanzi alla Corte, soprattutto a seguito dell'espulsione di una parte dei ricorrenti in Libia e alla perdita di contatto di questi ultimi con i loro rappresentanti.
52.  Questo articolo è formulato come segue nelle sue pertinenti:
 « La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica (...) che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto »
53.  Il Governo sostiene che anche se i ricorrenti avevano incontrato difficoltà pratiche nel contattare gli avvocati, questo fatto non comprometterebbe affatto il loro diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in quanto i fatti dimostrano che i ricorrenti hanno potuto introdurre i loro ricorsi innanzi alla Corte.
54.  I rappresentanti dei ricorrenti reiterano i loro motivi di ricorso.
55.  La Corte rileva innanzitutto che questa parte dei ricorsi riguarda il gruppo dei cinquantasette ricorrenti per i quali il ricorso era stato rinviato (vedere precedente paragrafo 14 lettera a)) e i gruppi dei quattordici e tredici ricorrenti per i quali il motivo in questione era stato dichiarato ricevibile (vedere precedente paragrafo 14 lettera b) e c)).
56.  Fatta eccezione per il ricorso no 17165/05 (introdotto da Kamel Midawi), tenuto conto delle considerazioni sviluppate nei precedenti paragrafi 40-50, la Corte ritiene che non si giustifica più proseguire l'esame di questa parte dei ricorsi ai sensi dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione. Peraltro, conformemente all'articolo 37 § 1 in fine, essa ritiene che nessuna particolare circostanza che riguardi il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli richieda la prosecuzione dell'esame di questa parte dei ricorsi. Di conseguenza, occorre cancellare questa parte dei ricorsi dal ruolo ai sensi dell’articolo  37 § 1 c) della Convenzione.
57.  Per quanto riguarda il ricorso no 17165/05, la Corte constata che il signor Kamel Midawi, la cui validità della procura non pone alcun dubbio, ha potuto introdurre un ricorso innanzi alla Corte, che si trova sul territorio italiano e che secondo le informazioni fornite dai suoi rappresentanti il 16 luglio 2006 è l’unico, tra i ricorrenti, ad essere rimasto in contatto con i suoi avvocati. Peraltro, nella fattispecie non si riscontra alcun comportamento delle autorità interne volto ad impedire o a rendere inefficace l’introduzione del ricorso del signor Kamel Midawi innanzi alla Corte (vedere, mutatis mutandis, Akdivar e altri c. Turchia del 16 settembre 1996, Recueil 1996 IV, p. 1219, § 105 ; Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Recueil 1996 VI, p. 2288, § 105 e Kurt c. Tuchia del 25 maggio 1998, Recueil 1998 III, pp. 1192-1193, § 160).
58.  Tenuto conto di queste considerazione, la Corte ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

1.  Decide di cancellare dal ruolo i ricorsi nn. 10171/05, 10601/05 e 11593/05 ;

2.  Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso introdotto da Kamel Midawi (no 17165/05).

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
 

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente
 

ELENCO DEI RICORRENTI, INFORMAZIONI CHE LI RIGUARDANO E STADIO DELLA PROCEDURA INNANZI ALLA CORTE
Ricorso Nome del ricorrente Cittadinanza - data di nascita - altre informazioni Stadio della procedura innanzi alla Corte
Ricorso nº 10171/05 1. Ahmed HUSSUN Nessuna indicazione Rinviato
2. Bahija SABRI Nessuna indicazione Rinviato
3. Chakir MARIAM Nessuna indicazione Rinviato
2. Bahija SABRI Nessuna indicazione Rinviato
3. Chakir MARIAM Nessuna indicazione Rinviato
Ricorso nº 10601/05 4. Yasser MOHAMED Nessuna indicazione Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
5. Ammar SARAJ Nessuna indicazione Rinviato
Ricorso nº 11593/05 6. Mohamed SALEM Palestinese, nato il 19/5/1976, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
7. Metiry JASSEM ABD RASSOUL, o Jassem Abd RASSELEMTIRI, come indicato dal Governo Iracheno, nato il 28/5/1979, Arrivato il 14/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
8. Fis ALAHMED Palestinese, nato il 3/12/1981 Rinviato
9. Besem GAZEWI Palestinese, nato il 7/7/1984 Rinviato
10. Arabi TARIK, o Tarik ARABI, come indicato dal Governo Iracheno, nato il 1/1/1978
Arrivato il 13/3/05
Processo verbale di identificazione: 21/3/05
Rilasciato per superamento dei termini di detenzione
Ricevibile (articolo 34)
11. Sanhagi MOAMED, o Mohma SANHAGI, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/1/1959, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione:21/3/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
12. Mounir AHMED Palestinese, nato il 9/2/1984 Rinviato
13. Rifeki BCABDALAH La cittadinanza non è stata indicata nella procura, nato il 7/11/1986 Rinviato, Rinuncia
14. Elabyad MUSTAPHA Iracheno, nato il 1/10/1977 Rinviato
15. Abuma ZEMABDLRAHIM, o Abdelrahim ABUMAZEN, come indicato dal Governo Palestinese; nato il 1º gennaio 1977, Arrivato: data non conosciuta, Processo verbale di identificazione: 21/3/05
Rilasciato per superamento dei termini di detenzione
Ricevibile (articolo 34)
16. Hamada AALSSAMD Palestinese, nato il 27/8/1980 Rinviato
17. Kafed NOUMAN Giordano, nato il 15/8/1977 Rinviato, Rinuncia
18. Moahamed YASIN Palestinese, nato il 16/7/1975 Rinviato
19. Wissem AL HADI HANACHI Algerino, nato il 11/4/1984 Rinviato, Rinuncia
20. Ibrahime CHNATIKA Marocchino, nato l’ 8/4/1977 Rinviato
21. Adil TANJI Iracheno, nato il 2/7/1981 Rinviato
22. Bochaib AZOZI Marocchino, nato il 12/3/1974 Rinviato
23. Abid OMAR Palestinese, nato il 1/1/1978 Rinviato
24. Saleh MOHAMMED Iracheno, nato il 9/5/1976 Rinviato, Rinuncia
25. Ziad MOHAMMED Palestinese, nato il 26/10/1975 Rinviato, Rinuncia
26. Mashud MOHAMMED, o Masuud MOHAMED, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/1/1975, Arrivato il 15/3/2005, Processo verbale di identificazione:21/3/05
Rilasciato per superamento dei termini di detenzione
Ricevibile (articolo 34)
27. Abdelaziz MAHMOUD, o Abdelaziz MOHAMED, come indicato dal Governo Iracheno, nato il 3/10/1986, Arrivato il 14/3/2005, Nessun processo verbale di identificazione, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
28. Mohammed SHAFOINE Palestinese, nato il 23/3/1963 Rinviato, Rinuncia
29. Wood RAHIL, o WAAD Rahil, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/3/1982, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 21/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
30. Ali MOHAMMED Palestinese, nato il 15/7/1986, Arrivato il 25/3/05, « Scheda notizie » (Questura di Ragusa): 25/3/05, Decreto di espulsione: 1/4/05, Udienza di convalida: 2/4/2005
Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia
Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
31. Salim ALI Palestinese, nato il 25/12/1966 Rinviato, Rinuncia
32. Khaled MAHMOUD Palestinese, nato il 3/5/1970 Rinviato, Rinuncia
33. Soufyane SAAD Algerino, nato il 7/12/1986, Arrivato: data non conosciuta, Nessun processo verbale di identificazione, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
34. Hicham ZITOUNI Palestinese, nato il 1/1/1981 Rinviato
35. Hamza MOHAMMED Palestinese, nato il 26/11/1975 Rinviato
36. Fadoa SAADAN Palestinese, nato in una data non precisata del 1976 Rinviato
37. Mohamed ALI Palestinese, nato il 23/1/1980, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 1/4/05, Udienza di convalida: 9/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
38. Hanan KHALAF Palestinese, nato in una data non precisata del 1982 Rinviato
39. Eklas ABU AL FADEL Palestinese, nato in una data non precisata del 1977 Rinviato
40. Sdik CHAB Palestinese, nato il 4/8/1978 Rinviato
41. Hosin RAZI MARWAN La cittadinanza non è stata indicata nella procura, nato il 15/1/1983 Rinviato
42. Salman SALEM Palestinese, nato il 2/2/1989 Rinviato
43. Gasan MIRWAN, o Gasan MARWAN, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 3/10/1981, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05 Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
44. Ahmed MABROUK Iracheno, nato il 13/12/1972 Rinviato
45. Ahmad SAFI Palestinese, nato il 15/10/1983 Rinviato
46. Nadji SOLTAN Palestinese, nato il 12/6/1972 Rinviato
47. Mossoud ALI Iracheno, nato il 1/5/1981 Rinviato
48. Kodi FAHD Iracheno, nato il 20/2/1975 Rinviato
49. Elhussien ABED EL KHADER Iracheno, nato il 12/1/1981 Rinviato, Rinuncia
50. Samir ABD AZIZ Giordano, nato il 14/6/1965 Rinviato
51. Cheimaamo HAMED HOSSNI Palestinese, nato il 4/2/1981 Rinviato, Rinuncia
52. Miled SOBHI Iracheno, nato il 24/3/1986 Rinviato, Rinuncia
53. Mohamed AHMED Palestinese, nato il 21/8/1981 Rinviato, Rinuncia
54. Abdelrahman SABER Palestinese, nato il 22/1/1977 Rinviato, Rinuncia
55. Ahamed EMADELDIN, o Emadm AHMED, come indicato dal Governo Palestinese, nato l’l1/3/1979, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 21/3/05, Decreto di espulsione: 21/3/05, Udienza di convalida: 24/3/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
56. Muzin HUSSIN, o Mazin HOSIN, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/1/1982, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
57. Ali ABED ALLAH Iracheno, nato l’11/8/1968 Rinviato, Rinuncia
58. Hussien SAYED Palestinese, nato il 1/6/1983 Rinviato, Rinuncia
59. Kimo RADI Palestinese, nato il 1/1/1983 Rinviato
60. Mohamed SALIM, o Salh MOHAMED, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 9/5/1976, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: nessuna data, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: rifugio politico, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
61. Mobarak TAWFIL Iracheno, nato il 6/12/1978 Rinviato
62. Aboumali ABBAS Palestinese, nato il 1/1/1979 Rinviato
63. Mohamed ADIL Palestinese, nato il 1/1/1987 Rinviato, Rinuncia
64. Socri ABDELCAMI, o Abdelghani SOUKRI, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/1/1972, Arrivato il 13/3/2005, Processo verbale di identificazione: 21/3/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
65. FARISLUTFI, o Lufti FARIS, come indicato dal Governo Tunisino, nato il 15/3/1976, Arrivato il 13/3/2005, Processo verbale di identificazione:6/4/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
66. Mohamed ELHOSINI, o Mohamed ELOSENY, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 5/11/1967, Arrivato il 15/3/2005, Processo verbale di identificazione: 15/3/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
67. Sief AHMED Palestinese, nato il 13/9/1982 Rinviato
68. Adnan FAHD Palestinese, nato il 5/3/1980, Arrivato il 14/3/05, Processo verbale di identificazione:20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4), Rinuncia
69. Ali SILIMAN Iracheno, nato il 23/7/1960 Rinviato
70. Ettatallah HAMIDHAMDHT Palestinese, nato in una data non precisata del 1976 Rinviato
71. Abdelsalam YASSER Palestinese, nato il 12/12/1979 Rinviato
72. Thalil (Khalil) AZELDIN Iracheno, nato il 3/7/1980 Rinviato
73. Morad HEDIWI Iracheno, nato il 16/11/1983 Rinviato
74. Abdel Halim MOHAMED, o u Abdelhalim MOHAMED, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/2/1983, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione:20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: «vivere», Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
75. Ahref SOBHI Palestinese, nato il 23/12/1982 Rinviato
76. Jamal Skouri AHMED, ou Jamal SKOURI, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 2/1/1966, Arrivato il 13/3/2005, Processo verbale di identificazione:21/3/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
77. Ahmed YASER, o Moahamed YASSIN, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 16/7/1975, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione:20/3/05, Decreto di espulsione:1/4/05, Udienza di convalida:2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
78. Abdo HASSNOUI Palestinese, nato il 1/1/1985 Rinviato
79. Sameh KALHIO, o Khalid SAMEH, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 1/1/1984, Arrivato il 13/3/2005, Processo verbale di identificazione:21/3/05, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)
80. Nalar FOUAD Palestinese, nato il 1/1/1983 Rinviato
81. Achraf CHAABAN, o Achraf CHABBAN, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 17/3/1982, Arrivato il 14/3/05, Processo verbale di identificazione:20/3/05, Decreto di espulsione: 1/4/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: ricerca di un lavoro, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
82. Salhi ABDELLATE Palestinese, nato il 1/1/1976 Rinviato
83. Ahmad ALI, o Ahmed ALI, come indicato dal Governo Palestinese, nato il 19/5/1974, Arrivato il 13/3/05, Processo verbale di identificazione: 20/3/05, Decreto di espulsione: 30/3/05, Udienza di convalida: 2/4/2005, Indicazione dei motivi del viaggio in Italia: fuggire dalla guerra, Espulso il 5/4/05, Destinazione: Libia Ricevibile (articoli 2, 3, 13, 34 della Convenzione e 4 Protocollo no 4)
Ricorso nº 17165/05 84. Kamel MIDAWI Algerino, data di nascita non conosciuta, Rilasciato per superamento dei termini di detenzione Ricevibile (articolo 34)