Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 gennaio 2026 - (Definitiva l'11 maggio 2026) ) - Magherini e altri c. Italia

 

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA MAGHERINI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 32707/19)

SENTENZA
 

Articolo 2 (sostanziale) • Uso della forza • Morte del congiunto dei ricorrenti dopo essere stato immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti durante un intervento di polizia • Non dimostrata l’assoluta necessità del prolungamento della contenzione in posizione prona • Obblighi positivi • Le linee guida vigenti all’epoca difettavano di istruzioni chiare e adeguate sulla collocazione degli individui in posizione prona in modo da ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata • Mancata formazione degli agenti delle forze dell’ordine al fine di garantire che possedero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potevano rappresentare un pericolo per la vita

Articolo 2 (procedurale) • Indagini inefficaci • Inosservanza del requisito di indipendenza

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

15 gennaio 2026

DEFINITIVA

11/05/2026
 

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Magherini e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 32707/19) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale in data 27 maggio 2019 dieci cittadini italiani (“i ricorrenti”), i cui estremi sono indicati nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di notificare al Governo italiano (“il Governo”) le doglianze relative agli articoli 2 e 3 della Convenzione;

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 2 dicembre 2025,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa riguarda la morte del congiunto dei ricorrenti, R.M., nel corso di un intervento di polizia e l’asserita inefficacia delle successive indagini penali. Solleva questioni ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.

IN FATTO

  1. Gli estremi dei ricorrenti figurano nella tabella allegata. Essi sono stati rappresentati dagli avvocati A. Mascia e F. Anselmo, del Foro di Verona.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, e dal Sig. M. Di Benedetto, Avvocato dello Stato.
  3. I fatti della causa, così come accertati dai tribunali nazionali e presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

GLI EVENTI DEL 3 MARZO 2014

  1. Tra l’1.00 e l’1.20 del 3 marzo 2014, furono effettuate diverse chiamate ai servizi di emergenza di Firenze, che segnalavano un individuo, successivamente identificato in R.M., che manifestava segni di agitazione e grave disagio mentale. In particolare, fu segnalato che qualcuno correva lungo la strada gridando disperatamente chiedendo aiuto. Fu riferito che l’uomo avrebbe sottratto un telefono cellulare a una persona in un ristorante e avrebbe urlato di essere seguito e che “stava per succedere qualcosa di brutto” mentre correva lungo la strada.
  2. Quando la prima pattuglia dei carabinieri, composta dagli operatori C. e D.A., arrivò sulla scena, trovò R.M. inginocchiato sul marciapiede con le braccia tese.
  3. Secondo una cronologia degli eventi accertata dal tribunale di primo grado e confermata nei successivi gradi di giudizio, la successiva sequenza degli eventi fu la seguente:

“- Alle 1.21 [S.C.] chiamò il 112 via radio e disse che [R.M.] era stato fermato. [S.C.] fu trasferito al 118 e l’operatore [gli disse] che (...) l’ambulanza [era in arrivo].

- alle ore 1:21:36 il carabiniere [L.M.] chiamò il servizio del 118 dalla centrale operativa chiedendo un intervento e riferì: ‘c’è un uomo completamente fuori di sé, a torso nudo, che urla, ci sono già delle auto sul posto, stiamo cercando di calmarlo (...) se le mandate anche voi (...) è proprio fuori di sé’, e l’operatore del 118 classificò l’intervento come relativo a un [episodio] psichiatrico.

Nella prima fase, secondo i testimoni, i carabinieri tentarono di calmare R.M. verbalmente e successivamente [tentarono di] contenerlo[.] Tutti essi [rimasero] in piedi per [i primi] minuti;”

  1. Le prove contenute nel fascicolo dimostrano che una seconda pattuglia dei carabinieri, composta dagli operatori A.D. e V.C, giunse sul posto e intervenne nell’operazione. I quattro carabinieri circondarono R.M., il quale tentò di fuggire e, opponendo resistenza agli operatori, colpì D.A. al capo. Quindi, secondo la cronologia degli eventi stabilita dal tribunale di primo grado:

“- all’1.23 o all’1.24 R.M. fu collocato a terra e ammanettato; a questo punto V.C. gli sferrò due o tre calci;

- dall’1.24 all’1.28 R.M., in posizione prona e ammanettato, continuò a dimenarsi per alcuni minuti (secondo [un] testimone [per] tre, quattro o cinque minuti; secondo [un altro] testimone, cinque minuti);

- all’1.27 fu chiamata una terza pattuglia, mentre il carabiniere D.A. procedeva all’identificazione dei presenti;

- [dall’] 1:27:08 [all’] 1:28:28 [un testimone registrò] un filmato, nel quale era possibile percepire i movimenti e le grida disperate di R.M.;

- poi, verso l’1.29, R.M. smise di parlare [;] passarono altri quattro minuti prima che arrivasse l’ambulanza all’1.33 [con a bordo volontari della Croce Rossa, tra cui la prima soccorritrice C.M.];

- all’1:33:38 [un componente] della squadra del 118 chiamò la centrale operativa per richiedere l’intervento di un’ambulanza con un medico;

- all’1.44 arrivò un’ambulanza con un medico.”

  1. Prima che il medico arrivasse sul posto, arrivò la terza auto della pattuglia con altri due operatori.
  2. Quando arrivò l’ambulanza con a bordo un medico e un infermiere, il medico riconobbe cheM. era in arresto cardiaco, lo girò, iniziò a praticargli la rianimazione cardiopolmonare (R.C.P.) e gli somministrò l’adrenalina.
  3. Alle 2.12 il medico chiamò i servizi di emergenza, segnalando che la persona soccorsa era in stato di arresto cardiaco. R.M. fu condotto in ospedale in ambulanza.
  4. R.M. fu dichiarato ufficialmente morto alle 3 del mattino in ospedale.

LE INDAGINI RELATIVE ALLA MORTE DI R.M.

A. Le prime misure istruttorie

  1. Alle ore 3.05, gli operatori V.C. e A.D. raccolsero la dichiarazione di una testimone (assunzione di sommarie informazioni), la volontaria della Croce Rossa C.M. in ospedale, nel pronto soccorso dove era stato condotto M.
  2. Tra le 3 e le 3.10 il Capitano C., il superiore degli operatori, informò il pubblico ministero della morte di R.M. Concordarono di affidare le indagini al nucleo investigativo dei carabinieri.
  3. Alle 3:10 il Capitano C. e l’operatore S.C. presentarono una denuncia e raccolsero la dichiarazione di un testimone il cui telefono cellulare era stato presumibilmente sottratto da R.M. e che era stato presente sulla scena dell’incidente.
  4. Alle ore 3:30 il capo del nucleo investigativo ordinò agli operatori in servizio nel Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di fotografare la scena e di svolgere i primi atti istruttori.
  5. Tra le 4 e le 7 degli operatori del nucleo investigativo dei carabinieri raccolsero le dichiarazioni dei testimoni.

B. L’apertura del procedimento

  1. In data 3 marzo 2014, la Procura del Tribunale di Firenze aprì un procedimento contro ignoti. Il Pubblico Ministero incaricò i Carabinieri e la Polizia di Stato di svolgere attività investigative finalizzate a ricostruire dettagliatamente gli eventi relativi alla morte diM.
  2. In data 4 marzo 2014, il pubblico ministero nominò un perito per effettuare esami tossicologici al fine di accertare se al momento del decesso fossero presenti nell’organismo di R.M. sostanze stupefacenti e/o alcoliche e, in caso affermativo, se queste potessero avere causato o contribuito alla sua morte. Il pubblico ministero nominò inoltre due periti medico-legali al fine di determinare la causa del decesso.
  3. In data 30 aprile 2014, la Procura aprì un’indagine nei confronti di quattro operatori, S.C., D.A., D. e V.C, per i reati di cui agli articoli 110 e 584 del codice penale relativi all’omicidio preterintenzionale commesso in concorso con altri. I volontari della Croce Rossa e il personale medico e infermieristico intervenuti in soccorso di R.M. furono sottoposti a indagini per i reati di cui all’articolo 113 del codice penale relativi alla cooperazione nell’omicidio colposo e all’articolo 589 del codice penale – omicidio colposo.

C. Le perizie medico-legali

  1. Nel corso di un’udienza tenutasi in data 22 maggio 2014, i periti medico-legali nominati dal pubblico ministero formularono un orientamento iniziale, unitamente ai periti che rappresentavano i congiunti diM., individuando un meccanismo complesso e combinato di intossicazione, disfunzione cardiaca e asfissia quale probabile causa della morte.

Le perizia tecnica sulla causa della morte

  1. In data 11 settembre 2014, i periti medico-legali incaricati di accertare la causa del decesso presentarono la loro relazione. Secondo i periti, i risultati dell’esame tossicologico-forense indicavano che R.M. era un consumatore abituale di cocaina e che, al momento del suo scontro con i carabinieri, si trovava in uno stato di intossicazione acuta da cocaina che aveva innescato una condizione comportamentale e patologica classificata come “sindrome da delirio eccitato”. Dalla metà degli anni ottanta la letteratura pertinente era stata sempre più ricca di articoli e casi clinici di individui che manifestavano un comportamento attribuibile a tale sindrome, sebbene il termine utilizzato per descriverla fosse più recente. La comparsa congiunta di delirio, agitazione psicomotoria ed eccitazione distingueva tale sindrome dalle altre, e tra i fattori scatenanti vi erano l’uso di sostanze stupefacenti quali cocaina o alcol e la presenza di un disturbo mentale.
  2. La definizione del quadro clinico di tale sindrome era considerata sempre più importante, dati gli esiti fatali che potevano derivarne, al punto che negli anni precedenti numerose associazioni di medici specialisti avevano elaborato linee guida da seguire per formulare diagnosi accurate, prevenire i decessi e migliorare la conoscenza del problema sia da parte delle forze dell’ordine che dei professionisti sanitari. A tale ultimo proposito, la relazione osservava che, nonostante il basso tasso di segnalazione di decessi collegati alla sindrome – spiegato in parte dal fatto che alcuni decessi avevano avuto luogo in assenza di testimoni – la maggior parte dei decessi segnalati si era verificato durante o dopo l’intervento delle forze dell’ordine o di professionisti sanitari. In letteratura era stato inoltre osservato che i decessi si verificavano spesso dopo un periodo di apparente calma, durante o dopo le manovre di contenimento da parte di agenti delle forze dell’ordine e i tentativi del soggetto di liberarsi. Ciò aveva condotto a prestare una crescente attenzione ai metodi di arresto, immobilizzazione e contenimento impiegati dalle forze dell’ordine quando dovevano fronteggiare individui che si trovavano in tale stato. La relazione menzionava le linee guida emanate da alcune associazioni di medici a decorrere dal 2009, che comprendevano la raccomandazione di considerare la sindrome da delirio eccitato un’emergenza medica e di allertare simultaneamente la polizia e i servizi sanitari. Un’altra raccomandazione, quando si aveva a che fare con tali soggetti, era quella di ridurre al minimo l’uso della forza e di fornire un intervento medico il più rapidamente possibile per limitare il rilascio di catecolamine e lo sviluppo di acidosi metabolica, entrambi fattori importanti che conducevano alla morte degli individui affetti da delirio eccitato.
  3. La relazione esaminava successivamente studi che indagavano sul particolare ruolo che poteva svolgere l’immobilizzazione in posizione prona nal causare la morte di individui affetti dalla summenzionata sindrome. Alcuni di tali studi avevano dimostrato che la posizione prona aveva interferito nella meccanica respiratoria, mentre altri studi affermavano che la prova del nesso causale fosse meno certa. In alcuni casi, in cui il cuore era già stato indebolito da sostanze stupefacenti come la cocaina, ciò aveva dato luogo a conseguenze fatali. In altri studi, le autopsie avevano rivelato segni di asfissia tra le cause delle morti, denominata “asfissia posturale”, derivante da difficoltà respiratorie quando gli individui erano immobilizzati in determinate posizioni. In tale contesto, la relazione aveva preso atto delle raccomandazioni sulla contenzione nelle carceri del Regno Unito emanate nel 2005, che affermavano, inter alia, che la posizione prona avrebbe dovuto essere evitata per i soggetti agitati o violenti salvo qualora fosse rigorosamente necessaria, che avrebbe dovuto essere evitata qualsiasi forma di compressione toracica e che in caso di emergenza medica il detenuto avrebbe dovuto essere immediatamente liberato per consentire al personale medico di fornire una tempestiva assistenza.
  4. Passando alle modalità del decesso di R.M., verbalizzato come arresto cardio-circolatorio, i periti osservarono che le circostanze erano compatibili con quelle menzionate nella letteratura: il decesso era avvenuto dopo che il soggetto era stato immobilizzato dalle forze dell’ordine e dopo un periodo di apparente calma. Un elettrocardiogramma (ECG) eseguito su R.M. dimostrava un’asistolia, nella quale l’intossicazione da cocaina aveva indubbiamente svolto un importante ruolo causale. Un altro elemento di indubbia importanza era che la dinamica dell’arresto e della successiva immobilizzazione e il dibattersi di R.M. per liberarsi avevano provocato un ulteriore rilascio di catecolamine. Vi erano anche prove di asfissia. I periti non avevano potuto stabilire se e in quale misura la compressione diretta del collo di R.M., riferita dalle testimonianze e supportata nelle prove da una debole ma bilaterale emorragia nella regione cervicale laterale, avesse contribuito all’asfissia. Tuttavia, i periti erano certi che l’asfissia fosse connessa al fatto che R.M. era stato tenuto in posizione prona per un periodo prolungato, che aveva ridotto la dinamica respiratoria. In sintesi, l’intossicazione acuta da cocaina di R.M., lo stress causato dalla sua immobilizzazione e dai tentativi di liberarsi, e la posizione prona in cui era stato tenuto erano tutti fattori che avevano contribuito, congiuntamente, alla sua morte.
  5. Riguardo all’ora del decesso, fu osservato che, secondo la cronologia degli eventi ricostruita dalle autorità inquirenti, R.M. sembrava essere vivo all’1.33, quando arrivò la prima ambulanza. Uno dei primi soccorritori, che si era avvicinato a M. per controllarne i parametri vitali, gli aveva messo una mano sotto la bocca e lo aveva sentito apparentemente respirare. I periti rilevarono la natura non scientifica della manovra, che avevano ritenuto indubbiamente errata, e conclusero che era probabile che R.M. fosse già in stato di incoscienza in quel momento, poiché non erano stati riferiti parole o movimenti. Tra l’1.35 e l’1.44 R.M. andò in arresto cardiorespiratorio. Il medico giunto all’1.44 aveva tentato di rianimarlo, ma senza successo. R.M. era già morto quando era arrivato al pronto soccorso e la morte, o almeno la fase irreversibile che l’aveva preceduta, era avvenuta tra l’1.35 e l’1.44. I periti affermarono che con ogni probabilità l'asfissia non si sarebbe verificata se fosse stata facilitata l’attività respiratoria di R.M. collocandolo in posizione supina, seduta o eretta. Osservarono inoltre che, sulla base delle prove disponibili, i primi soccorritori si erano limitati ad accertare la presenza di segni vitali con mezzi non scientifici, senza adottare alcuna misura per facilitare la dinamica respiratoria di R.M.
  6. Conclusero che il mantenimento prolungato diM. in posizione prona, con la conseguente asfissia, in considerazione del suo concomitante stato di intossicazione e di dinamica adrenergica, aveva ridotto le possibilità di recupero e quindi di evitare la morte. Sottolinearono che il tasso di mortalità per arresto cardiaco è elevato e che le probabilità di successo della R.C.P. con ritmo defibrillabile diminuiscono del 7-10% per ogni minuto trascorso senza intervento. Si poteva concludere quasi con certezza che l’esito letale della situazione era già stato determinato al momento dell’intervento del medico.

2. La perizia tossicologica

  1. In data 5 gennaio 2015 fu presentata la perizia tossicologica elaborata dal perito nominato dal pubblico ministero. Essa stabiliva cheM. aveva consumato una notevole quantità di cocaina, che aveva comportato un’intossicazione acuta al momento dei fatti contestati. Tale conclusione avrebbe potuto essere indicativa di psicosi tossica e di uno stato di “delirio eccitato”.

III. IL PROCEDIMENO PENALE

A. Il rinvio a giudizio

  1. In data 11 novembre 2014 la Procura chiese il rinvio a giudizio dei quattro carabinieri e dei tre volontari della Croce Rossa per omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589 del codice penale e dell’articolo113 del codice penale relativo alla cooperazione nell’omicidio colposo. Nel capo di imputazione relativo ai carabinieri, la condotta negligente fu individuata nell’avere mantenutoM. in posizione prona dopo la sua immobilizzazione e il suo ammanettamento, il che aveva ridotto la sua attività respiratoria.
  2. In data 21 novembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze fissò l’udienza preliminare per l’8 gennaio 2015. In tale data i ricorrenti si costituirono parti civili nel procedimento.
  3. In data 3 febbraio 2015 il Giudice per le indagini preliminari, avendo confermato la richiesta di rinvio a giudizio emessa dal pubblico ministero, dispose il rinvio a giudizio dei sette imputati. V.C. fu rinviato a giudizio anche per lesioni personali aggravate dall’abuso di potere.

B. Il procedimento dinanzi al Tribunale di Firenze

  1. Con sentenza del 13 luglio 2016 il Tribunale di Firenze dichiarò gli operatoriC., S.C. e A.D. colpevoli dei reati di cui agli articoli113 e 589 del codice penale per avere, in concorso, causato la morte di R.M. in data 3 marzo 2014 per arresto cardiorespiratorio, provocato da intossicazione acuta da cocaina associata ad asfissia. In particolare, dopo aver immobilizzato e ammanettato R.M. lo avevano tenuto a terra dall’1.30 all’1.45 in posizione idonea a ridurne la dinamica respiratoria. Conseguentemente, il Tribunale di Firenze condannò V.C. a otto mesi di reclusione e S.C. e A.D. a sette mesi di reclusione. Il tribunale assolse D.A. e i volontari della Croce Rossa.
  2. Il tribunale iniziò esaminando i fatti della causa, ripercorrendo la sequenza degli eventi accaduti la sera in questione e le circostanze culminate nell’intervento delle forze dell’ordine. Essi comprendevano il fatto che R.M. avesse afferrato un tassista per il collo dicendo cose come “anche tu sei uno di loro, non puoi farmi questo”, avesse lanciato qua e là dei cartelli stradali, avesse molestato un passante, avesse tentato di fermare e salire su un’automobile di passaggio, avesse urlato a squarciagola con il torace scoperto, fosse entrato in un ristorante e avesse rubato il cellulare a una persona, e avesse successivamente rotto la porta a vetri di un ristorante nel quale era entrato. Il tribunale stabilì poi una cronologia degli eventi successivi (si veda il paragrafo 8 supra).
  3. Quanto alla causa della morte, dopo avere esaminato le relazioni dei periti medici presentate durante il processo, il tribunale concluse che la morte di R.M. per arresto cardiocircolatorio poteva essere attribuita a una combinazione di fattori, ognuno dei quali aveva contribuito a uno stato di stress catecolaminergico, e che questi erano: l’intossicazione acuta da cocaina; l’immobilizzazione da parte della polizia nel tentativo di contenerlo e, d’altra parte, i suoi tentativi di liberarsi sia prima che dopo l’immobilizzazione; e la posizione prona in cui era stato tenuto, seppur senza alcuna compressione toracica, dal momento in cui era stato ammanettato.
  4. Riguardo ai motivi dell’uso della forza da parte degli operatori, il tribunale ritenne che si dovesse tenere conto della condotta di R.M. al fine di definire il contesto nel quale avevano agito gli operatori. Da numerose testimonianze oculari emergeva chiaramente che l’intervento della polizia era scaturito dalla necessità di fermarlo per garantire la sua sicurezza e quella della collettività, nonché per identificarlo, in quanto era sospettato della commissione di reati per i quali avrebbe potuto essere previsto l’arresto. Il tribunale ritenne quindi che l’ammanettamento e l’immobilizzazione a terra di R.M. effettuati dai carabinieri dovessero essere considerati giustificati. Una volta che era stato ammanettato, era stato anche logico e corretto che lo avessero mantenuto in tale posizione finché non si fosse calmato, per un periodo di tempo che il buonsenso avrebbe suggerito come adeguato alle sue condizioni. Tuttavia, il tribunale ritenne che – sebbene fosse giustificato che i carabinieri avessero ammanettato R.M., lo avessero collocato in posizione prona e lo avessero mantenuto in tale posizione per un periodo di circa due minuti (dall’1.29 all’1.31) necessario per l’osservazione – il fatto di averlo mantenuto in tale posizione prona per un periodo più lungo e persino dopo che aveva smesso di parlare fosse stato illegale.
  5. Il tribunale ritenne che la base della sua valutazione dovesse essere il comportamento richiesto a un “agente di polizia modello” che avesse ricevuto una formazione basata sulle conoscenze diffuse e in uso al momento dell’evento. Le procedure di ammanettamento e posizionamento prono utilizzate nei confronti di R.M. erano conformi alla circolare emessa nel 2008 (si vedano i paragrafi 59-61 infra) relativa all’immobilizzazione e all’ammanettamento. Il tribunale citò poi un’altra circolare emessa in data 30 gennaio 2014, contenente rinvii alla posizione prona (si vedano i paragrafi 62-65 infra), ma rilevò che essa non era ancora entrata in vigore al momento dei fatti e che non era stata impartita alcuna formazione agli operatori riguardo a tale circolare. Rilevò che, nel corso della sua testimonianza, il Capitano C. aveva riconosciuto che tali ultime linee guida riguardavano il rischio di asfissia postulare collegato alla posizione prona, che, prima della data di emanazione della circolare del 2014, era oggetto di conoscenza generale ma non era stato menzionato nei precedenti testi normativi, né era stato oggetto di formazione specifica. Non si poteva neanche sostenere che gli imputati avrebbero dovuto fare affidamento sulla propria conoscenza personale, poiché ciò avrebbe significato consentire agli operatori di disattendere gli ordini, con il conseguente rischio di condotta arbitraria. Il tribunale escluse quindi la possibilità di responsabilità per la violazione delle norme precauzionali codificate. Al medesimo tempo, il tribunale sottolineò che gli operatori non avevano utilizzato alcuna compressione toracica, né esercitato pressione su altre parti del corpo di R.M. eccedente i limiti stabiliti in uno studio scientifico presentato dalle parti civili. Il tribunale osservò a tale proposito che l’asfissia individuata dai periti medici non era stata causata da compressione, ma era stata invece posturale.
  6. Tuttavia, il tribunale stabilì che era in questione una colpa di tipo omissivo. Tale conclusione poteva essere tratta dal fatto che gli operatori avevano mantenuto R.M. in posizione prona anche dopo che R.M. era entrato in uno stato di calma – cioè dopo l’1.31 – in particolare in considerazione dell’assenza di segni vitali, che imponeva agli operatori di intervenire o di chiamare i servizi di emergenza invece di attendere passivamente l’arrivo dell’ambulanza con il medico all’1.44. Le loro azioni, secondo il tribunale, indicavano una “convinzione ostinata” che, sebbene R.M. fosse diventato immobile e silenzioso, egli dovesse comunque essere contenuto, indipendentemente dal suo effettivo comportamento/dalla sua effettiva condizione. Il reato era costituito dal fatto che non avevano agito tempestivamente per modificare la posizione in cui era contenuto R.M., poiché i periti medici avevano riscontrato che l’asfissia era connessa al fatto che gli operatori lo avevano mantenuto in posizione prona. Gli operatori avevano un dovere di cura nei confronti di R.M. dopo che egli era stato ammanettato e contenuto, in particolare perché avevano creato essi stessi una fonte di pericolo. Il comportamento alternativo legittimo che sarebbe stato giustificato, secondo il tribunale, sarebbe stato quello di porre domande o di spostare R.M., rendendo in tal modo possibile la rilevazione della sua perdita di coscienza e intervenire posizionandolo supino o seduto, slacciandogli le manette, consentendo al personale dell’ambulanza di monitorarlo e, se necessario, di praticargli la rianimazione cardiopolmonare. Se avessero agito in tal modo, vi era un’elevata probabilità logica e statistica che l’incidente non si sarebbe verificato. Come indicato dai periti medici nominati dal pubblico ministero, le probabilità di successo della rianimazione cardiopolmonare diminuiscono del 7-10% per ogni minuto che trascorre senza intervento.
  7. Il tribunale esaminò anche le accuse, sollevate dalle parti civili del procedimento, secondo le quali erano stati compiuti tentativi di depistaggio delle indagini e di manipolazione delle prove. Ritenne che la condotta di V.C. e A.D. non fosse stata illecita. Essi avevano ottenuto legittimamente informazioni dalla volontaria della Croce Rossa C.M. poiché i fatti si erano appena verificati, non erano ancora oggetto di indagini, il loro intervento era in corso e avevano dovuto essere proattivi per contribuire alla ricostruzione dell’accaduto. Nel corso del processo, il superiore gerarchico degli operatori, il Capitano C., riferì di aver appreso che V.C. e A.D. avevano raccolto dichiarazioni da C.M. nel pronto soccorso di propria iniziativa. Anche ciò fu ritenuto legittimo, dato che all’epoca essi non erano ancora a conoscenza del fatto che le indagini sarebbero state affidate al nucleo investigativo dei Carabinieri. Il tribunale non riscontrò prove del fatto che la volontaria C.M. fosse stata costretta a fornire una versione favorevole dei fatti. Ella era stata successivamente sentita in altre due occasioni, in circostanze normali e più rassicuranti, avendo avuto il tempo e l’opportunità di chiarire gli eventi nella sua mente, senza modificare la sua versione dei fatti, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali. Conseguentemente, non vi erano prove sufficienti per avvalorare l’affermazione che le dichiarazioni che ella aveva reso immediatamente dopo l’evento fossero state influenzate dai carabinieri. Il tribunale ritenne che, in ogni caso, la sua successiva condizione di imputata avesse influenzato la sua complessiva affidabilità, non potendo essere ignorato che C.M. aveva progressivamente rafforzato, nei successivi interrogatori, elementi finalizzati a giustificare il suo operato. Infine, il tribunale rilevò che C.M. era un’esperta operatrice di primo soccorso, preparata per la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore, che aveva precedentemente utilizzato in altre operazioni di soccorso, ed era quindi addestrata a operare in situazioni di stress emotivo, anche in presenza di persone decedute. Non vi era alcun motivo per cui i carabinieri avrebbero dovuto dubitare della sua stabilità psicologica al momento dell’interrogatorio in ospedale. Per quanto riguarda il testimone la cui deposizione era stata raccolta dall’operatore S.C. e dal Capitano C., la sua deposizione fu ritenuta esente da qualsiasi sospetto di manipolazione, in quanto egli non aveva mai modificato la sua versione dei fatti. Il tribunale osservò che gli operatori avevano perquisito anche alcuni luoghi frequentati da R.M. alla ricerca di prove connesse all’evento, fatto che esso ritenne fosse stata un’azione del tutto legittima da parte loro, poiché altrimenti avrebbero potuto essere accusati di omissione dolosa se non avessero compiuto alcuno sforzo per raccogliere tali prove.
  8. D.A. fu assolto in quanto nel momento in cui i suoi tre colleghi erano coinvolti negli atti contestati, egli si era allontanato dalla scena per farsi medicare la ferita e identificare i testimoni.
  9. Anche i volontari della Croce Rossa furono assolti. Le dichiarazioni dei testimoni oculari e i resoconti degli imputati permisero di ricostruire le circostanze inequivocabilmente. Tra queste, i tentativi dei volontari di applicare un saturimetro al dito di R.M., che una volta applicato non aveva prodotto alcun risultato, e le loro richieste agli operatori di collocare R.M. in posizione supina per un monitoraggio più approfondito. Gli operatori rifiutarono di farlo, citando la pericolosità di R.M. Data l’opposizione degli operatori, i parametri vitali furono controllati ponendo una mano sotto la bocca di R.M. Tra le altre cose, il tribunale osservò che, secondo i protocolli della Croce Rossa, i soccorritori possono intervenire solo in uno scenario sicuro. In questo particolare caso, era chiaro che gli agenti delle forze dell’ordine avevano classificato lo scenario come pericoloso. Il tribunale decise di assolverli sulla base del fatto che la valutazione del rischio nel quale erano stati costretti a operare non era di loro responsabilità.
  10. Riguardo ai calci inferti a R.M. da un operatore, il giudice stabilì che tale parte della causa, riguardante il reato di lesioni personali, non potesse essere esaminata a causa dell’assenza di una querela.

C. Il procedimento dinanzi alla Corte di appello di Firenze

  1. Con sentenza del 19 ottobre 2017 la Corte di appello di Firenze confermò la condanna di V.C., S.C. e A.D. e l’assoluzione di D.A. e dei volontari della Croce Rossa.
  2. La corte condivise la valutazione della causa della morte formulata dai periti medici, secondo i quali la morte di R.M. poteva essere attribuita a tre cause che avevano determinato uno stress catecolamnergico, vale a dire un’intossicazione acuta da cocaina, aggravata dai suoi tentativi di liberarsi dall’immobilizzazione e dalla posizione prona in cui era stato mantenuto. Tale posizione aveva determinato una limitazione dell’attività respiratoria di R.M. e, conseguentemente, il suo apporto di ossigeno, particolarmente critica data la sua preesistente intossicazione.
  3. Riguardo alla giustificazione del ricorso all’uso della forza, gli operatori erano intervenuti a seguito di numerose telefonate alla polizia. Secondo la corte, doveva essere apparso molto probabile, a causa dello stato di agitazione di R.M. e del numero di atti di violenza contro persone e beni segnalati fino a quel momento, che egli avrebbe potuto continuare a commettere atti analoghi. Pertanto, nell’arrestare R.M., i carabinieri avevano svolto il loro dovere di preservare la sicurezza pubblica, assicurando in tal modo che egli fosse fermato e non sfuggisse al loro controllo, per impedirgli di arrecare danno non solo ad altri ma anche a sé stesso.
  4. La corte osservò in primo luogo che le prove dimostravano che R.M. era in un grave stato di agitazione fisica e mentale quando si trovò di fronte i carabinieri. I tentativi di calmarlo verbalmente erano stati inutili: i carabinieri si erano inizialmente avvicinati a lui con le mani alzate sopra la testa e avevano cercato di stabilire un dialogo, ma egli aveva continuato a urlare, sembrava delirante e non riusciva a stare fermo. Quattro carabinieri gli si erano schierati intorno in un semicerchio e lo avevano seguito mentre si allontanava. Vi era poi stato quello che la corte descrisse come un inevitabile contatto fisico per cercare di fermarlo e tentare di ammanettarlo, al quale egli aveva opposto resistenza, colpendo un carabiniere nell’operazione. I carabinieri, quindi, non avevano avuto alcuna altra alternativa se non usare la forza per immobilizzarlo una volta fallito il tentativo di calmarlo intervenendo con le mani alzate e cercando di parlare con lui. Ciononostante, la corte ritenne che, considerate le evidenti condizioni psicologiche di R.M., l’uso della forza avrebbe dovuto essere ridotto al minimo e che fosse imperativo un monitoraggio costante delle sue condizioni.
  5. Tuttavia, il fatto che gli operatori avessero tenuto R.M., che si trovava in uno stato di grave turbamento, immobilizzato in posizione prona, gli aveva impedito di ricevere l’ossigeno di cui aveva bisogno, il che si era rivelato letale. Gli operatori non avevano considerato che il comportamento di R.M. dopo l’immobilizzazione – esprimendo vocalmente il proprio disagio e chiedendo aiuto, poi perdendo gradualmente le forze e parlando con una voce progressivamente più debole, e infine diventando insensibile e tacendo –potesse essere stato un segno di difficoltà respiratorie. La corte ritenne significativo il fatto che, dopo che R.M. aveva smesso di muoversi, uno dei volontari della Croce Rossa, giunto nel frattempo, gli avesse sollevato la palpebra senza provocare alcuna reazione da parte di R.M., quando tale reazione avrebbe dovuto essere immediata e istintiva. Lo stato di calma di R.M. avrebbe quindi potuto essere interpretato come una perdita di coscienza, e tale considerazione avrebbe dovuto obbligare gli operatori a cambiargli posizione. Inoltre, la corte non aveva riscontrato alcuna giustificazione del mantenimento di R.M. immobilizzato in posizione prona quando erano presenti quattro operatori che avrebbero potuto immobilizzargli mani e piedi in una posizione diversa, garantendo comunque la sua sicurezza e quella altrui. Ciononostante, R.M. era stato mantenuto immobilizzato in posizione prona anche dopo essersi quietato, come confermato da diversi testimoni, tra cui uno degli agenti di polizia coinvolti, sebbene senza alcuna provata compressione della zona toracica, scapolare e dorsale.
  6. La corte di appello ritenne che non fosse necessario che gli operatori avessero conoscenze mediche per sapere che la posizione prona rendeva difficile la respirazione anche senza una diretta compressione del torace a causa della compressione della parte anteriore dell’apparato polmonare, soprattutto quando il corpo era a contatto con una superficie dura come una strada, con le braccia ammanettate dietro la schiena e le gambe immobilizzate.
  7. Ciononostante, gli operatori lo avevano mantenuto in posizione prona, trascurando incautamente di considerare che le evidenti difficoltà respiratorie di R.M. comportavano un rischio di asfissia, che era stato, secondo la corte, prevedibile date le circostanze. Il dovere di diligenza nei confronti della persona sottoposta alla loro autorità e la cui sicurezza essi erano tenuti a proteggere li obbligava a considerare tale rischio. Inoltre, la corte ribadì che il ricorso alla coercizione fisica doveva soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità e poteva essere considerato giustificato solo nella misura in cui era rigorosamente necessario per conseguire l’immobilizzazione.
  8. In relazione agli atti compiuti dai carabinieri nell’immediatezza dell’incidente e all’asserita manipolazione delle prove, la corte ammise che l’esito fatale dell’operazione di polizia poteva, con ogni probabilità, avere provocato una significativa preoccupazione da parte degli operatori. Ciononostante, constatò che gli atti contestati non avevano comportato alcuna rilevabile modifica delle prove.
  9. Nel confermare l’assoluzione dei volontari della Croce Rossa, la corte si basò sul fatto che la loro testimonianza era stata logica e coerente e che gli operatori avevano detto loro che R.M. era molto agitato, aggressivo e pericoloso. La corte osservò che quando una volontaria, C.M., aveva chiesto se potevano cambiare la posizione di R.M. per consentirle di monitorarlo più da vicino, la richiesta era stata respinta. Ciò era stato confermato dalla testimonianza dell’operatore V.C., che le aveva detto che R.M. era pericoloso nonostante la sua immobilità. Un operatore arrivato con la terza auto della pattuglia (si veda il paragrafo 9 supra) riferì anche che, quando una volontaria si era avvicinata a R.M. per fissargli un saturimetro al dito, un altro operatore l’aveva avvertita dell’estrema agitazione manifestata da R.M. fino a quel momento, aggiungendo di non poter escludere la possibilità che rappresentasse una minaccia immediata. La corte osservò che, nel frattempo, l’operatore A.D. teneva le caviglie di R.M. e l’operatore V.C. gli teneva i polsi ammanettati.

D. Il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione

  1. Con sentenza del 15 novembre 2018, depositata nella sua cancelleria in data 29 novembre 2018, la Corte di cassazione riformò la sentenza della Corte di appello di Firenze, sostenendo che gli atti o le omissioni in questione non costituivano reato. In particolare, la Corte di cassazione ritenne che la condanna degli operatori fosse carente riguardo all’elemento soggettivo del reato e alla concreta prevedibilità dell’evento dannoso. Ciò comportò l’assoluzione degli operatori.
  2. La Corte di cassazione riconobbe in primo luogo che i giudici di primo grado avevano accertato e analizzato approfonditamente tutti gli elementi di fatto sui quali si basavano le loro conclusioni. Ritenne fondato il ragionamento in base al quale i tribunali di grado inferiore avevano ritenuto che l’intervento degli operatori fosse stato legittimo. Ribadì le conclusioni di fatto relative alla condotta pericolosa tenuta da R.M. e alla sua grave agitazione psicofisica. Secondo le ben motivate conclusioni cui erano pervenuti i tribunali di grado inferiore, gli operatori non avevano avuto alcuna altra scelta se non fermare R.M. perché egli appariva pericoloso per sé e per gli altri, soprattutto in considerazione dell’insuccesso dei loro tentativi di calmarlo, del tentativo di fuga di R.M. e del fatto che egli avesse picchiato un operatore.
  3. Osservò che l’accertamento della triplice causa della morte di R.M. era corretto. La sua morte era stata causata da stress catecolaminergico derivante dalla combinazione di tre fattori: l’intossicazione acuta da cocaina; l’immobilizzazione e i tentativi di R.M. di liberarsi sia prima che dopo l’immobilizzazione; e la posizione prona nella quale era stato mantenuto, benché senza alcuna compressione toracica. La sentenza impugnata non conteneva alcun vizio motivazionale riguardo all’esistenza di un nesso causale tra il protrarsi della posizione prona in cui R.M. era stato mantenuto e l’esito fatale.
  4. La Corte esaminò successivamente i metodi utilizzati dagli operatori per svolgere l’intervento e valutò se potessero essere considerati eccessivi. La Corte ritenne che la decisione di introdurre nuove linee guida per i militari nel gennaio 2014 (si vedano i paragrafi 62-65 supra) indicasse chiaramente che vi era la necessità di dispensare nuove conoscenze al personale delle forze dell’ordine sui rischi per la sicurezza nel trattare con persone in stato di agitazione psicofisica derivante da patologie o dal consumo di alcol e/o di sostanze stupefacenti, sia per l’individuo coinvolto che per i militari. Tali informazioni erano ovviamente mancate fino a quel momento e ciò, secondo la Corte, non poteva essere ignorato nella valutazione della concreta prevedibilità del decesso. Inoltre, la Corte osservò che all’epoca dei fatti era stata emanata la circolare del 2014, ma essa non era ancora entrata in vigore in quanto all’epoca non erano state ultimate le misure procedurali perché entrasse in vigore ed essa non poteva essere nota agli operatori coinvolti nell’incidente. La fonte operativa nota agli imputati all’epoca dei fatti era quindi la circolare del 2008, che conteneva la procedura di ammanettamento del sospettato e della sua collocazione a faccia in giù a terra, con le mani dietro la schiena e con lo stinco o il ginocchio dell’operatore sul collo del sospettato come mezzo di contenzione.
  5. La Corte sottolineò inoltre il fatto che i tribunali di grado inferiore avevano limitato il reato iniziale nella misura in cui avevano infine ritenuto che gli imputati avessero tenuto un comportamento omissivo doloso a decorrere al momento in cui R.M. aveva smesso di muoversi e di parlare e, dopo alcuni minuti di osservazione, avrebbero dovuto rendersi conto di quanto stava accadendo. I tribunali di grado inferiore avevano quindi dovuto affrontare, e lo avevano fatto in modo contraddittorio, la prevedibilità ex ante dell’esito fatale. La Corte di cassazione ritenne che non ci si potesse aspettare che gli operatori riconoscessero la gravità della situazione e le conseguenze che ne sarebbero potute derivare, e non ritenne convincenti gli elementi individuati dai tribunali di grado inferiore. Osservò che i volontari della Croce Rossa erano arrivati due o tre minuti dopo che R.M. aveva smesso di parlare e non era venuto in mente a essi, che avevano maggiore esperienza medica, che R.M. fosse in imminente pericolo o avesse avuto difficoltà respiratorie. Tuttavia, secondo i tribunali in grado inferiore, gli operatori avrebbero dovuto rendersene conto da soli, poiché era noto che respirare in posizione prona e ammanettati è più difficile. Il silenzio di R.M. avrebbe potuto avere almeno altre due possibili interpretazioni: vale a dire che il delirio si fosse placato e che egli avesse deciso di smettere di opporre resistenza ai carabinieri, oppure che avesse semplicemente finto di essersi calmato per poter reagire di nuovo quando gli operatori avrebbero abbassato la guardia. In conclusione, il grado di prevedibilità del caso in esame sembrava difficile da discernere. Pertanto, secondo una valutazione ex ante non era chiaro che cosa ci si potesse e ci si dovesse aspettare dall’“agente razionale” nel limitato lasso di tempo in cui si presumeva si fosse verificata l’omissione colposa.
  6. Il fatto che l’evento in questione non fosse stato prevedibile, non avendo gli operatori alcuna competenza specifica in materia, poteva del resto essere dedotto proprio dall’esigenza avvertita dall’Arma dei Carabinieri di intervenire nel 2014 in maniera regolamentata mediante una nuova circolare, finalizzata a dotare gli operatori di disposizioni operative più precise per la gestione di casi come quello in questione.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIIRITTO E LA PRASSI INTERNI

  1. L’articolo53 del codice penale prevede che non sia punibile:

“il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità [dello Stato] (...)”

  1. L’articolo 53 è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che l’uso della forza è soggetto ai principi di necessità e proporzionalità: si tratta pertanto di un’extrema ratio. Per esempio, la sentenza n. 41038 del 16 giugno 2014 afferma che, perché sia applicabile la scriminante prevista dall’articolo 53 del codice penale, l’uso delle armi e, in generale, della forza e di un mezzo di coazione fisica, deve costituire un’extrema ratio nella scelta dei mezzi necessari per adempiere il dovere in questione. La scriminante è ammissibile solo quando altri metodi di intervento sono impraticabili o quando sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso specifico, purché sia rispettato anche il principio di proporzionalità. Ciò è inteso come un necessario bilanciamento di interessi contrastanti in relazione alla situazione specifica.

Le circolari della Polizia

1. La circolare. P-11/2008 intitolata “Procedimenti d’azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri nei servizi d’Istituto”

  1. Il capo10 delle linee guida, intitolato “Arresto e fermo di sospettati”, tratta delle tecniche di ammanettamento e afferma che:

“i) le manette sono un mezzo di contenzione che può essere utilizzato in sicurezza. Pertanto, devono essere utilizzate tenendo conto dei seguenti fattori: i) la pericolosità della persona, il pericolo di fuga e le circostanze ambientali; ii) le modalità di esecuzione dell'ammanettamento devono in ogni caso preservare la dignità della persona; iii) al fine di impedire eventuali azioni aggressive o autolesioniste, le manette sono applicate con le mani dietro la schiena.”

  1. Sono elencate le differenti procedure di ammanettamento da utilizzare in situazioni differenti, corredate di fotografie esplicative. Il punto D5 illustra la procedura di “ammanettamento a terra”, tecnica utilizzata nell’arresto di una “persona particolarmente pericolosa” o di un individuo che “manifesta segni di resistenza all’azione della polizia”. Le istruzioni che accompagnano le fotografie recitano come segue:

“Il capopattuglia ordina al sospettato dapprima di inginocchiarsi e successivamente di sdraiarsi a terra in posizione prona, con il volto rivolto a sinistra, le braccia distese ai lati e le gambe divaricate. [[L’operatore] afferra la mano destra del soggetto con la mano sinistra e, chinandosi, piega il braccio all'altezza del gomito per posizionare la mano dietro la schiena del soggetto; [l’operatore] ordina quindi al soggetto di portare il secondo braccio dietro il corpo in modo che l'operatore interveniente possa completare l’ammanettamento del polso sinistro utilizzando l’anello superiore delle manette; al fine di ottenere una maggiore stabilità nella posizione e conseguire, allo stesso tempo, il totale controllo del soggetto, [l’operatore] interveniente posiziona (…) il ginocchio destro sul collo del sospettato e (…) si inginocchia a terra con l’altra gamba, mantenendo immobilizzato il braccio del soggetto; [l’operatore] procede quindi ad ammanettare il soggetto, assicurando dapprima il polso dell’arto immobilizzato con l’anello delle manette; [l’operatore] procede quindi alla perquisizione del soggetto ammanettato. (...)”

  1. Nella sezione del documento dedicata alla deontologia professionale vi è una parte specifica che tratta dell’uso della forza nelle operazioni di polizia che recita come segue:

“L’uso della forza negli interventi di polizia deve, oltre a essere limitato ai casi espressamente stabiliti dalla legge:

  • essere sempre considerato una misura eccezionale;
  • essere rigorosamente proporzionato al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Gli interventi della polizia devono, in ogni caso, salvaguardare il rispetto del diritto di ogni persona alla vita, anche se [gli interventi] possono comportare la perdita di vite umane in conseguenza dell’uso legittimo della forza in circostanze specifiche.”

2. La Circolare n. 1168/483-1-1993 emessa in data 30 gennaio 2014 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri intitolata “Interventi operativi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica derivante da patologie o causata da alcol e/o sostanze stpefacenti”.

  1. La circolare specifica, in via introduttiva, le ragioni per le quali è stata emanata, ovvero la particolare complessità degli interventi che riguardano soggetti in stato di agitazione psicofisica derivante da patologie o causata dall’abuso di alcol e/o sostanze stupefacenti. In tali interventi si deve tenere conto di fattori quali l’imprevedibilità delle reazioni e la possibilità di impreviste complicazioni dello stato di salute di tali soggetti al fine di ridurre al minimo i rischi per l’incolumità fisica di tutte le persone coinvolte.
  2. Essa elenca poi le diverse misure da adottare in tai circostanze, che comprendono l’acquisizione del maggior numero possibile di informazioni sulla persona e sul suo comportamento concreto, l’informazione di un superiore gerarchico presso la centrale operativa al fine di coordinare l’intervento di ulteriore personale delle forze dell’ordine in numero adeguato e la richiesta dell’assistenza del servizio medico di emergenza. In assenza di un imminente pericolo di violenza, sia essa autolesionistica che rivolta verso altri, l’operatore è chiamato a valutare se sia possibile attendere che lo stato di agitazione si plachi naturalmente.
  3. Con specifico riguardo all’intervento di immobilizzazione di tali individui, la circolare prevede che, qualora l’uso della forza risulti indifferibile, per esempio, per la necessità di salvaguardare l’integrità fisica dell’individuo, l’immobilizzazione debba avvenire – possibilmente in collaborazione con gli operatori sanitari – in modo da scongiurare i rischi derivanti da colluttazioni prolungate o da immobilizzazioni protratte, specialmente le immobilizzazioni a terra in posizione prona. Una nota a piè di pagina in tale sezione specifica che la compressione toracica può dare luogo ad asfissia posturale.
  4. Quanto alle modalità con cui dovrebbe essere eseguita l’immobilizzazione, un numero adeguato di operatori deve posizionarsi ai fianchi del soggetto, trattenendolo, possibilmente in piedi, in modo da evitare impedimenti nelle funzioni vitali e lesioni collaterali. La forza utilizzata deve essere strettamente funzionale a vincere la resistenza e deve essere esercitata solo per il tempo necessario all’applicazione di strumenti di contenzione e/o all’eventuale somministrazione di farmaci sedativi.

3. La Circolare n. 1168/483-18-1993 del 19 gennaio 2016 intitolata “Interventi operativi: dispositivi di autodifesa del personale e uso progressivo della forza”.

  1. In data 19 gennaio 2016 la circolare n. 1168/483-18-1993 sostituì la circolare del 2014. Essa conteneva riferimenti analoghi a quelli della precedente circolare riguardo alla possibilità di rischi imprevisti per la salute delle persone in stato di agitazione psicofisica provocata da sostanze stupefacenti, alcol o patologie (si veda il paragrafo 62 supra) e ribadiva la necessità che l’uso della forza dovesse essere solo strettamente funzionale a vincere la resistenza. Menzionava inoltre la distribuzione, per proteggere il personale delle forze dell’ordine, di manganelli difensivi “tonfa” e spray al peperoncino, che avrebbero aumentato la sicurezza e, se necessario, consentito l’uso graduale e proporzionato della forza quando gli operatori dovevano affrontare individui che si trovavano nel summenzionato stato.

4. La Circolare113/7-57-1-2014 del 19 febbraio 2019 intitolata “Interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica”

  1. In data 19 febbraio 2019 la circolare113/7-57-1-2014, che sostituì la circolare del 2016, integrò il Capo 10 della circolare n. P-11/2008 (si vedano i paragrafi 59-61 supra) includendo il contenuto della circolare del 2016 sulla necessità e la proporzionalità dell’uso della forza, oltre a un’ulteriore sezione sulle modalità di supporto al personale medico durante il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Furono omessi da tale testo i riferimenti ai rischi imprevisti per la salute delle persone in stato di agitazione psicofisica, presenti nella precedente circolare.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALE

Consiglio d’Europa

  1. Nel documento CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2010, pubblicato in data 8 marzo 2011, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) osservò, in relazione all’espulsione di cittadini stranieri, che nei casi in cui era incontrata resistenza, il personale di scorta immobilizzava solitamente il detenuto completamente al suolo, a faccia in giù, per ammanettarlo. Il mantenimento di un detenuto in tale posizione – in particolare nel caso in cui il personale di scorta appoggi il proprio peso su varie parti del corpo (per esempio, esercitando pressione sulla cassa toracica, appoggiando le ginocchia sulla schiena, immobilizzando il collo) dopo che la persona interessata ha opposto resistenza – comporta un rischio di asfissia posturale. Il CPT ha chiarito che l’uso della forza e/o di metodi di coercizione in grado di provocare l’asfissia posturale dovrebbe essere evitato ogniqualvolta possibile e che tale uso, limitato a circostanze eccezionali, deve essere diciplinato da linee guida finalizzate a rendere minimi i rischi per la salute della persona interessata.

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, che il loro congiunto fosse deceduto in conseguenza di un uso eccessivo e sproporzionato della forza da parte di agenti della polizia e che lo Stato non avesse osservato, sotto diversi aspetti, il suo obbligo positivo di proteggere la sua vita. Hanno inoltre sostenuto che le indagini sulle circostanze rilevanti non fossero state efficaci. L’articolo 2 recita come segue:

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

  1. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
  2. a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
  3. b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
  4. c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.”

A. Sulla ricevibilità

1. Sulla qualità di vittima dei ricorrenti5, 9 e 10

  1. Sebbene il Governo non abbia sollevato un’eccezione riguardo alla qualità di vittima dei ricorrenti sulla base dei loro rapporti di parentela con il defunto, tale aspetto della compatibilitàratione personae esige che la Corte lo esamini d’ufficio (si veda Vardanyan e Khalafyan c. Armenia, n. 2265/12, § 69, 8 novembre 2022).
  2. La Corte ha riconosciuto che i prossimi congiunti, tra cui il genitore, il coniuge, il figlio, il fratello, il nipote o lo zio di una persona la cui morte implica presumibilmente la responsabilità dello Stato convenuto, possono affermare di essere vittime indirette di un’asserita violazione dell’articolo 2 della Convenzione (si vedano Kotilainen e altri c. Finlandia, n. 62439/12, §§ 51‑52, 17 settembre 2020; Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, § 66, Reports 1998‑VI; e Fabris e Parziale c. Italia, n. 41603/13, §§ 37-41, 19 marzo 2020). D’altra parte, la Corte ha precedentemente dichiarato di non riconoscere automaticamente la qualità di vittima dei cugini, a differenza di quella dei prossimi congiunti quali quelli elencati sopra (si vedano Fabris e Parziale, sopra citata, § 38; e Belkÿza Kaya e altri c. Turchia, 33420/96 e 36206/97, §§ 45-47, 22 novembre 2005).
  3. Nel caso di specie, la Corte osserva che i ricorrenti elencati ai numeri5, 9, e 10 della tabella allegata sono cugini del defunto. L’unico elemento, oltre al loro legame familiare, dedotto, in termini generali, da tutti i ricorrenti a sostegno della loro vicinanza a R.M. è stato il riconoscimento, da parte delle autorità italiane, della loro qualità di parti civili nel procedimento penale relativo al decesso di R.M. Tuttavia, le condizioni che disciplinano i ricorsi individuali ai sensi della Convenzione non coincidono necessariamente con i criteri nazionali relativi alla legittimazione ad agire, poiché le norme interne in materia possono perseguire finalità diverse da quelle dell’articolo34 della Convenzione. Sebbene vi sia talvolta un’analogia tra le rispettive finalità, ciò non avviene necessariamente sempre (si veda Fabris e Parziale, sopra citata, § 39).
  4. In considerazione di quanto sopra, in assenza di informazioni che dimostrino che i ricorrenti5, 9 e 10 avessero un legittimo interesse in quanto congiunti, e tenendo conto del fatto che i prossimi congiunti del defunto, quali i suoi genitori, la moglie, il figlio, lo zio, il nipote e il fratello, sono parti del procedimento dinanzi alla Corte, la Corte ritiene che i ricorrenti nn. 5, 9 e 10 non possano sostenere di essere vittime di un’asserita violazione della Convenzione e che questa parte del ricorso debba essere dichiarata irricevibile in quanto incompatibileratione personae con le disposizioni della Convenzione (si raffrontino Vardanyan e Khalafyan, sopra citata, § 71 e Fabris e Parziale, sopra citata, § 40).
  5. Riguardo ai rimanenti sette ricorrenti, la Corte continuerà per comodità a denominarli “i ricorrenti”.

2. Sul termine semestrale

(a) I rilievi delle parti

  1. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano depositato il ricorso oltre il termine semestrale, in quanto lo avevano fatto entro sei mesi dalla data in cui la sentenza integrale con le motivazioni della Corte di cassazione era stata depositata nella sua cancelleria: il 29 novembre A tale riguardo, hanno sostenuto che il termine avrebbe dovuto decorrere dal 19 novembre 2018, ovvero dalla data dell’udienza nel corso della quale la Corte di cassazione aveva pronunciato la sua sentenza definitiva e alla quale la ricorrente e il suo rappresentante erano stati presenti, e avevano quindi appreso la decisione. Dato che il ricorso è stato depositato presso la Corte in data 27 maggio 2019, il Governo ha concluso che esso era stato presentato tardivamente.
  2. I ricorrenti hanno sostenuto che la piena conoscenza dei rilievi che avevano condotto la Corte di cassazione alla sua decisione, con la quale aveva annullato la decisione della corte di appello senza rinviare la causa a quest’ultima, avrebbe potuto essere ottenuta solo leggendo la sentenza integrale contenente la motivazione della Corte di cassazione. Ciò avrebbe influito sul contenuto del loro ricorso alla Corte. I ricorrenti hanno inoltre sottolineato che il Governo italiano stesso aveva basato i suoi rilievi nelle sue osservazioni principalmente sui motivi della sentenza della Corte di cassazione e non meramente sul suo dispositivo. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che la data rilevante per la decorrenza del termine semestrale dovesse essere la data di deposito della sentenza integrale della Corte di cassazione nella cancelleria di tale Corte, vale a dire il 29 novembre 2018.

(b) La valutazione della Corte

  1. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo35 § 1 della Convenzione, essa può trattare solo un ricorso individuale con il quale è stata adita entro sei mesi dalla data della decisione definitiva relativa alla causa[1]. Il termine semestrale inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante hanno sufficiente conoscenza della decisione interna definitiva (si veda Koç e Tosun c. Turchia (dec.), n. 23852/04, 13 novembre 2008). La Corte ha, tuttavia, riconosciuto eccezioni a tale regola generale, in particolare qualora i motivi di una decisione necessari per la presentazione di un ricorso non fossero immediatamente disponibili al ricorrente al momento della pronuncia della sentenza (si veda Lambin c. Russia, n. 12668/08, § 20, 21 novembre 2017).
  2. La Corte non ha difficoltà ad ammettere che i ricorrenti del caso di specie avessero la necessità di acquisire dimestichezza con il testo integrale della sentenza al fine di presentare il loro ricorso, in particolare in considerazione del fatto che la Corte di cassazione aveva ribaltato definitivamente la condanna dei carabinieri, dopo che questi erano stati condannati nei due precedenti gradi di giudizio, senza rinviare la causa al tribunale di grado inferiore (si veda il paragrafo 51 supra). È chiaro alla Corte che le motivazioni alla base di tale decisione erano suscettibili di influenzare i rilievi giuridici in un eventuale ricorso davanti a essa.
  3. Poiché i ricorrenti hanno potuto essere edotti delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione in data 29 novembre 2018, tale data dovrebbe essere considerata la data pertinente dalla quale ha iniziato a decorrere il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. La Corte osserva che il ricorso è stato depositato in data 22 maggio 2019, vale a dire meno di sei mesi dopo tale data.
  4. Ne consegue che il ricorso non può essere dichiarato irricevibile per inosservanza del termine semestrale ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.

3. Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

(a) I rilievi delle parti

(i) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avessero esaurito le vie di ricorso interne.
  2. In primo luogo, riguardo alla parte della doglianza relativa all’indipendenza delle indagini, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avessero sollevato le loro accuse secondo le quali vi erano stati dei tentativi di sviare le indagini, in particolare con riferimento alla manipolazione delle prove, nei motivi del loro ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. In risposta alle osservazioni dei ricorrenti secondo le quali nel diritto interno non sussistevano motivi che consentivano loro di farlo, il Governo ha affermato che il motivo pertinente sarebbe stato l’inosservanza delle norme processuali, così come stabilito dall’articolo 606 § 1, lettera c) del codice di procedura penale. Inoltre, i ricorrenti non avevano sporto denuncia nei confronti degli agenti di polizia accusati della commissione della manipolazione delle prove. Avrebbero potuto avvalersi di tale possibilità per denunciare le asserite irregolarità e chiedere la condanna penale degli agenti per frode processuale.
  3. In secondo luogo, ha sostenuto che nel loro ricorso alla Corte di cassazione non era stata sollevata la questione dell’assenza di un adeguato quadro normativo, e in particolare il fatto che la circolare emanata nel 2014 (si vedano i paragrafi 62-65 supra) fosse stata abrogata.

(ii) I ricorrenti

  1. Riguardo alla prima parte dell’eccezione del Governo, i ricorrenti hanno sostenuto che il diritto interno consentiva agli operatori direttamente implicati nella morte del loro congiunto di partecipare attivamente alle fasi cruciali e iniziali delle indagini e che la valutazione di tale circostanza era soggetta a un controllo sostanziale da parte della Corte. I ricorrenti hanno sostenuto che, in ogni caso, la questione non avrebbe potuto costituire un motivo di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Hanno inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia di manipolazione delle prove non avrebbe costituito un rimedio efficace per la loro doglianza.
  2. I ricorrenti hanno sostenuto che la questione dell’abrogazione della circolare del 2014 non avrebbe potuto costituire un motivo di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, innanzitutto perché si trattava di una modifica normativa ed essa non poteva essere impugnata in un ricorso dinanzi a tale Corte.
  3. I ricorrenti hanno ritenuto che le osservazioni del Governo fossero ambigue e generiche e che esso non avesse citato alcun precedente a sostegno dei suoi rilievi. Nel complesso, e in ogni caso, hanno ritenuto che le eccezioni del Governo riguardassero maggiormente il merito piuttosto che sollevare reali questioni relative alla ricevibilità.

(b) La valutazione della Corte

  1. La Corte rinvia ai principi applicabili in materia di obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, così come enunciati in particolare nella sentenza Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) Svizzera ([GC], n. 21881/20, §§ 138-43, 27 novembre 2023).
  2. Ribadisce, in particolare, che l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne esige che il ricorrente faccia normalmente uso dei ricorsi disponibili e sufficienti in relazione alle sue doglianze ai sensi della L’esistenza dei ricorsi in questione deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti essi difetteranno della necessaria accessibilità ed efficacia (si vedano Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, § 71, 25 marzo 2014, e Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), sopra citata, §§ 138‑43). Per essere efficace, un ricorso deve essere in grado di porre direttamente rimedio alla situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo (si vedano Balogh c. Ungheria, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004, e Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006‑II).
  3. Riguardo all'onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al Governo che afferma il mancato esaurimento dimostrare alla Corte che un ricorso era effettivo, disponibile in teoria e in pratica al momento pertinente. Una volta soddisfatto tale onere, spetta al ricorrente dimostrare che il rimedio suggerito dal Governo fosse stato effettivamente esaurito, o fosse per qualche motivo inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso, o che sussistessero circostanze speciali che lo esoneravano da tale obbligo (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Reports 1996-IV; Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 e altri 7, 69, CEDU 2010; McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010; e Vučković e altri, sopra citata, § 77).
  4. Passando alla prima parte dell’eccezione del Governo relativa alla mancata sollevazione da parte dei ricorrenti della violazione delle norme processuali relative agli asseriti tentativi di sviare le indagini e manipolare le prove come motivo del loro ricorso alla Corte di cassazione, la Corte rileva che tale parte dell'eccezione è stata formulata senza ulteriori elaborazioni. La Corte prende inoltre atto dell’affermazione dei ricorrenti secondo la quale la legge non vietava agli operatori direttamente implicati in eventi come quelli in questione di partecipare attivamente alle indagini che li riguardavano. Osserva a tale riguardo che il tribunale di primo grado aveva ritenuto che la condotta degli operatori nell’acquisizione di alcune dichiarazioni testimoniali contestate dai ricorrenti non rivelasse alcuna irregolarità o illegalità (si veda il paragrafo 38 supra), fatto che è stato ammesso dal Governo (si veda il paragrafo 148 infra). In considerazione di quanto sopra, il generico affidamento del Governo sul fatto che l’ingerenza nelle indagini come quella che asseritamente verificatasi nel caso in esame costituisse nell’ordinamento interno una violazione delle norme di procedura penale idonea a costituire un motivo di ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Suprema dello Stato convenuto non è sufficiente a convincere la Corte che essa fosse una via che doveva essere esperita ai fini dell’articolo35 della Convenzione.
  5. Riguardo alla possibilità di presentare accuse di manipolazione delle prove tramite l’ulteriore avvio di un procedimento penale contro i pertinenti operatori, non è chiaro alla Corte, in assenza di ulteriori elaborazioni da parte del Governo, come il presunto rimedio – anche qualora esso avesse infine dato luogo a una condanna penale – sarebbe stato in grado di affrontare o di risolvere direttamente la doglianza dei ricorrenti relativa al difetto di indipendenza delle indagini.
  6. Passando alla seconda parte dell’eccezione del Governo, la Corte ritiene che l’abrogazione della circolare in questione, anche supponendo che fosse possibile sollevare tale questione dinanzi alla Corte di cassazione, non può essere considerata una questione autonoma che doveva essere sollevata, in quanto tale, dinanzi ai tribunali nazionali per soddisfare i requisiti dell’articolo35 § 1.
  7. Da tutto quanto sopra consegue che l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento deve essere respinta.

4. Conclusioni sulla ricevibilità

  1. La Corte rileva che la doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione. Osserva inoltre che essa non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Sull’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione

(a) I rilievi delle parti

(i) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno sostenuto che la forza impiegata dalla polizia nei confronti diM., in particolare l’immobilizzazione e il mantenimento in posizione prona a terra, era stata maggiore del necessario e sproporzionata, provocando la sua morte. Hanno sostenuto che R.M. poteva essere sospettato della commissione di un reato contro il patrimonio, ma che non aveva rappresentato una minaccia per altri e pertanto l’uso della forza non era stato assolutamente necessario. Dopo l’immobilizzazione di R.M. a terra e il suo ammanettamento con le mani dietro la schiena, gli agenti delle forze dell’ordine lo avevano mantenuto in posizione prona, prassi che era considerata molto pericolosa e che era collegata a esiti fatali, in particolare per asfissia.
  2. Hanno inoltre sostenuto che gli agenti di polizia non avevano adottato misure adeguate per proteggere la vita del loro congiunto, il quale era un individuo vulnerabile sotto il loro controllo. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che il comportamento degli agenti di polizia nei minuti successivi al silenzio di R.M. avesse impedito anche di monitorarlo adeguatamente e di prestargli una tempestiva assistenza medica, che ritenevano avrebbe potuto salvargli la vita. Hanno inoltre sostenuto che nel presente caso le azioni degli agenti di polizia erano state influenzate dalla percezione di R.M. come un individuo potenzialmente pericoloso, il che aveva, a loro avviso, ostacolato i tentativi della volontaria della Croce Rossa di valutare le condizioni di R.M. Hanno sostenuto che i carabinieri si erano persuasi a girare R.M. sulla schiena soltanto dopo l’arrivo del medico.
  3. Inoltre, hanno lamentato l’assenza di un adeguato quattro normativo che disciplinasse l’uso della forza in questione, in particolare in ordine all’immobilizzazione in posizione prona. Tali preoccupazioni erano sottolineate particolarmente in relazione a individui che si trovavano nelle condizioni di R.M., vale a dire in uno stato di agitazione provocato da sostanze stupefacenti. Hanno sottolineato un crescente riconoscimento nel tempo dei pericoli della posizione prona. A tale riguardo, hanno rinviato a elementi della prassi internazionale riferiti nella causa SaoudFrancia (n. 9375/02, 9 ottobre 2007, §§ 60-63). Hanno sottolineato, tra l’altro, il fatto che il CPT avesse formulato osservazioni sulla questione delle tecniche utilizzate per contenere le persone e avesse ribadito la necessità di linee guida per evitare rischi per la salute dell’individuo interessato (ibid., § 61).
  4. I ricorrenti hanno sostenuto che si poteva ritenere che fosse generalmente noto, all’epoca dei fatti, che la posizione prona, anche in assenza di compressione toracica, potesse condurre alla morte per asfissia e che l’immobilizzazione prolungata in tale posizione aumentasse significativamente il rischio di morte nelle persone che avevano consumato alcol o sostanze stupefacenti ed erano pertanto in stato di agitazione. Tale rischio era stato, del resto, riconosciuto dall’Arma dei Carabinieri stessa quando, mediante la circolare del 2014, aveva ammesso la necessità di istruire gli operatori sulle tecniche di arresto per ridurre al minimo le possibili conseguenze dannose. Tale circolare era l’unica che forniva istruzioni sull’uso progressivo della forza e l’unica che menzionava i rischi della posizione prona in termini di asfissia posturale, soprattutto in relazione a soggetti in stato di agitazione psicofisica derivante da patologie, alcol e/o sostanze stupefacenti. Tuttavia, all’epoca dei fatti essere era ritenuta non vincolante. Inoltre, i ricorrenti hanno osservato che la circolare del 2014 era stata sostituita da un’altra nel 2016 che menzionava l’uso del manganello tonfa e dello spray al peperoncino, ma non faceva alcun riferimento a tecniche di contenzione pericolose come la posizione prona. Secondo i ricorrenti, tale circolare non riconosceva più i pericoli connessi alla tecnica di contenzione in questione, limitandosi a un superficiale rinvio ai principi di proporzionalità dell’uso della forza, senza offrire linee guida operative.
  5. Hanno inoltre lamentato carenze nella formazione degli operatori riguardo alle tecniche di immobilizzazione in generale e, in particolare, quando si occupavano di individui in uno stato simile a quello del loro congiunto. A tale riguardo, hanno sottolineato che, secondo le informazioni fornite dal Governo, i quattro carabinieri coinvolti nel caso avevano ricevuto ciascuno soltanto un iniziale corso di formazione molto tempo prima dei fatti in questione. Non risultava che avessero ricevuto alcuna specifica formazione iniziale o continua sui pericoli che potevano essere associati all’uso di tecniche di contenzione.

(ii) Il Governo

  1. Il Governo ha invocato le conclusioni dei tribunali nazionali per sostenere che la morte di R.M. fosse l’infelice risultato di una combinazione di cause che non comprendevano alcuna violenza fisica a suo danno, ma che comprendevano la posizione prona in cui era stato collocato, la sua grave intossicazione da cocaina e la conseguente asfissia.
  2. Ha sottolineato che i tribunali nazionali avevano ritenuto che il comportamento degli operatori fosse stato legale, legittimo, proporzionato e reso necessario dalle precedenti aggressioni a persone e beni di cui R.M. era stato accusato e dal suo continuo stato di estrema agitazione e pericolosità. I tribunali nazionali avevano confermato che la condotta degli operatori prima dell’1.30 era stata del tutto legittima e che i loro atti, compreso l’ammanettamento di R.M., erano stati necessari e proporzionati al fine di preservare la sicurezza pubblica. Pertanto, secondo il Governo la condotta degli operatori era stata giustificata dalla necessità di proteggere la collettività e di arrestare una persona che aveva tenuto un comportamento criminale.
  3. Il Governo ha sostenuto che l’uso della forza avrebbe dovuto essere considerato proporzionato sulla base di diversi fattori. Una volta che gli operatori avevano immobilizzato R.M., che aveva continuato a dimenarsi e a gridare, essi non avevano esercitato pressione sulla zona del torace e delle spalle, come dimostrato nei procedimenti interni. Il fatto che R.M. fosse stato mantenuto in posizione prona per alcuni minuti dopo aver smesso di dimenarsi era solo una delle cause del decesso. Come avevano accertato i tribunali nazionali sulla base di perizie, la posizione prona da sola non avrebbe condotto alla morte di una persona sana in assenza di uno stato di grave alterazione. Il Governo ha sottolineato che R.M. aveva fatto un uso massiccio di cocaina nei mesi precedenti e che quella sera si trovava in stato di delirio a causa di un’intossicazione acuta, con elevati livelli di stress e rilascio di catecolamine verificatisi anche al mero avvicinarsi della polizia. Era stato quindi solo in combinazione con altre cause che la posizione prona si era rivelata rischiosa nel caso di specie. A tale riguardo, il Governo ha sostenuto che il presente caso non poteva essere paragonato a precedenti casi sottoposti alla Corte come le cause Saoud (sopra citata) e Semache c. Francia (n. 36083/16, 21 giugno 2018), in quanto le circostanze variavano significativamente riguardo alle tecniche di immobilizzazione utilizzate, all’esercizio di pressione, all’assistenza medica prestata e ad altri fattori di rischio relativi alla salute delle persone interessate. Ha sottolineato il fatto che nella causa Saoud era stata esercitata pressione toracica per trentacinque minuti sul corpo dell’individuo interessato e che nella causa Semache la pressione era stata esercitata sulla schiena. Ha inoltre sottolineato che nel caso di specie i tribunali nazionali avevano escluso con certezza l’incidenza sia della compressione toracica che di quella scapolare.
  4. Il Governo ha inoltre sostenuto che gli operatori avevano adottato misure al fine di proteggere la vita e la salute di R.M., in quanto prima ancora di contenerlo, avevano immediatamente avvisato il servizio di ambulanza e che entrambe le ambulanze erano arrivate nel giro di alcuni minuti.
  5. Passando al pertinente quadro legislativo e regolamentare, il Governo ha osservato che la norma di riferimento per giustificare l’uso della forza da parte di agenti delle forze dell'ordine era l’articolo 53 del codice penale. In conformità a tale disposizione, i pubblici ufficiali possono fare uso di armi o di un altro mezzo di coazione fisica in casi di violenza diretta contro essi stessi o contro beni o persone che hanno il dovere di proteggere, al fine di vincere una resistenza o di impedire determinati reati. Tale disposizione, oltre a limitare la cerchia dei soggetti autorizzati a usare le armi e la forza, sottolineava la necessità che tale uso della forza fosse oggettivamente finalizzato al conseguimento del fine per il quale è legalmente autorizzato. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha interpretato restrittivamente l’articolo 53 e le condizioni in base alle quali era lecito fare uso delle armi e, in generale, della forza e di qualsiasi mezzo di coazione fisica, considerandolo un’extrema ratio. L’uso della forza doveva inoltre essere rigorosamente proporzionato alla natura e al grado di resistenza opposta.
  6. Nel tempo, i carabinieri avevano emanato vari regolamenti sulle procedure da seguire nel corso di interventi operativi nei confronti di persone che si trovavano in stato di agitazione psicofisica o che opponevano resistenza all’applicazione della legge. Il Governo ha richiamato l’attenzione sui “Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’Istituto” del 2008 (si vedano i paragrafi 59‑61 supra), vigenti all’epoca dei fatti e tuttora in vigore, in particolare sul capo relativo all’arresto e al fermo di sospettati, che tratta delle tecniche di ammanettamento. Tra queste ultime, ha sottolineato la parte relativa all’ammanettamento a terra, una tecnica utilizzata in caso di arresto di una persona particolarmente pericolosa o che ha manifestato segni di resistenza. Ha inoltre preso atto e descritto il contenuto della circolare adottata in data 30 gennaio 2014, che riguardava la gestione degli interventi nei confronti di soggetti in stato di grave agitazione psicofisica dovuta a patologie o al consumo di sostanze stupefacenti o di alcol (si vedano i paragrafi 62‑65 supra). Ha rilevato che la circolare non era ancora operativa al momento dei fatti, ma ha sostenuto che gli operatori coinvolti nei fatti lamentati ne avevano sostanzialmente rispettato il contenuto. Tali linee guida erano state aggiornate nel 2015, ma solo in termini di illustrazioni pratiche, mentre il resto del contenuto era rimasto invariato. In data 19 gennaio 2016, un’altra circolare che aveva abrogato la circolare del 2014 e l’aggiornamento del 2015, aveva fornito un ulteriore aggiornamento dei procedimenti di intervento operativi a seguito della previsione dell’uso di manganelli difensivi tonfa e spray al peperoncino, unitamente a riferimenti alla gestione degli interventi nei confronti di soggetti in stato di grave agitazione psicofisica. Ha sottolineato che il documento ribadisce i criteri generali di progressività e proporzionalità degli interventi. In data 19 febbraio 2019 era stata emanata una nuova circolare sugli interventi nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica, che conteneva le linee guida del 2018 ribadendo il contenuto della circolare del 19 gennaio 2016, che fu pertanto abrogata. Il Governo ha infine menzionato una pubblicazione del 2013 che individuava i comportamenti che devono adottare i carabinieri nello svolgimento delle loro attività d’istituto (identificazioni, ispezioni personali, arresti, ricezione di denunce, uso delle armi) al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani.
  7. Riguardo alla formazione, il Governo ha precisato che l’accesso alle varie funzioni dei carabinieri è subordinato a corsi di fomazione di base. Tali corsi comprendono la formazione sul rispetto dei diritti umani nell’esecuzione delle funzioni (uso della forza, arresto e fermo). Negli anni precedenti la circolare del 2014, e a decorrere da quel momento, tutti i reparti dei carabinieri erogano sia corsi di formazione di base che corsi di aggiornamento periodici. La circolare del 2014 prevedeva che le linee guida dovessero essere spiegate agli operatori nei cosiddetti rapporti di istruzione settimanali e periodici. Dal 2015, ogni commando dei carabinieri organizza regolarmente un corso di formazione di quattro giorni sulle tecniche di intervento operativo, comprendente un modulo sugli interventi nei confronti di persone in stato di agitazione psicofisica.
  8. Riguardo ai carabinieri coinvolti nei fatti contestati, il Governo ha sostenuto che essi avevano seguito corsi di formazione specifici oltre alla formazione generale menzionata sopra. S.C. aveva frequentato un corso biennale per sottufficiali negli anni 1990/1992, comprendente vari moduli tecnici sull’uso della forza e della coazione fisica, nonché un corso di addestramento pratico all’autodifesa e all’ammanettamento. V.C. aveva frequentato negli anni 1999 e 2000 il corso di formazione per ufficiali dei carabinieri in servizio attivo, comprendente una formazione simile a quella frequentata da S.C. Quanto a A.D. e D.A., essi avevano frequentato il corso di formazione per allievi ausiliari dei carabinieri rispettivamente nel 1998 e nel 2000, ed erano stati addestrati alla gestione di situazioni di emergenza che potevano verificarsi nello svolgimento dei loro compiti e alle modalità con cui effettuare un arresto, nonché un addestramento pratico sulle tecniche di autodifesa e di disarmo.

(b) La valutazione della Corte

(i) Principi generali

  1. Unitamente all’articolo3, l’articolo2 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. L’oggetto e il fine della Convenzione, quale strumento per la protezione di singoli esseri umani, esigono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie pratiche ed effettive (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Salman Turchia [GC], n. 21986/93, § 97, CEDU 2000-VII; Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, §§ 174 e 177, CEDU 2011 (estratti); e Boukrourou e altri c. Francia, n. 30059/15, § 54, 16 novembre 2017).
  2. Le eccezioni delineate nel paragrafo 2 indicano che l’articolo2 si estende a, ma non riguarda esclusivamente, l’omicidio volontario. Il testo dell’articolo2, letto nel suo complesso, dimostra che il paragrafo 2 non definisce principalmente i casi in cui è consentito uccidere intenzionalmente un individuo, ma descrive le situazioni in cui è consentito “l’uso della forza” che può comportare, come risultato indesiderato, la privazione della vita. Qualsiasi uso della forza deve essere solo “assolutamente necessario” per il conseguimento di uno dei fini indicati nelle lettere a), b) o c) (si veda Semache, sopra citata, § 66).
  3. Alla luce dell’importanza della tutela offerta dall’articolo2, la Corte deve sottoporre le accuse di violazione di tale disposizione a un esame molto accurato, tenendo conto non solo delle azioni degli agenti statali ma anche di tutte le circostanze del caso – comprese questioni quali il pertinente quadro giuridico o normativo in vigore e la pianificazione e il controllo delle azioni in esame (si vedano Makaratzis Grecia [GC], n. 50385/99, §§ 57-59, CEDU 2004‑XI; Tekın e Arslan c. Belgio, n. 37795/13, § 84, 5 settembre 2017; Boukrourou e altri, sopra citata, § 55; e Machalikashvili e altri c. Georgia, n. 32245/19, § 99, 19 gennaio 2023).
  4. Per quanto riguarda, in particolare, l’uso della forza letale da parte di agenti di polizia, la Corte ha ritenuto che l’azione non regolamentata e arbitraria da parte di agenti dello Stato sia incompatibile con l’effettivo rispetto dei diritti umani. Ciò significa che, oltre a essere autorizzate dal diritto nazionale, le operazioni di polizia devono essere sufficientemente regolamentate da quest’ultimo, nell’ambito di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l’arbitrarietà e l’abuso della forza, e persino contro incidenti evitabili (si vedano Makaratzis, sopra citata, § 58, e Tekın e Arslan, sopra citata, § 84).
  5. L’articolo2 della Convenzione impone inoltre allo Stato l’obbligo positivo di formare gli agenti delle forze dell’ordine in modo da assicurare che possiedano un elevato livello di competenza e impedire qualsiasi trattamento contrario a tale disposizione (si veda V c. Repubblica ceca, n.26074/18, 87, 7 dicembre 2023).
  6. La Corte deve essere particolarmente vigile nei casi in cui sono dedotte violazioni degli articoli2 e 3 della Convenzione. Qualora nei tribunali nazionali vi siano stati procedimenti penali relativi a tali accuse, si deve tenere presente che la responsabilità penale è distinta dalla responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione. La competenza della Corte è limitata a quest’ultima. La responsabilità ai sensi della Convenzione si basa sulle sue stesse disposizioni, che devono essere interpretate alla luce dell’oggetto e del fine della Convenzione, tenendo conto di qualsiasi norma o principio di diritto internazionale pertinente. La responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione, derivante dagli atti dei suoi organi, agenti e dipendenti, non deve essere confusa con le questioni giuridiche interne relative alla responsabilità penale individuale, oggetto di esame nei tribunali penali La Corte non si occupa di giungere a conclusioni sulla colpevolezza o sull’innocenza in tal senso (si vedanoGiuliani e Gaggio, sopra citata, § 182, e Maslova c. Russia, n. 15980/12, § 70, 14 febbraio 2017).

(ii) L'applicazione nel caso di specie

  1. La causa solleva questioni sia riguardo agli obblighi negativi che a quelli positivi ai sensi dell’articolo La prima riguarda gli obblighi negativi imposti allo Stato nel contesto dell’uso della forza da parte di agenti di polizia nei confronti del congiunto dei ricorrenti. La seconda, che nel caso di specie è duplice, riguarda, da un lato, l’obbligo positivo dello Stato di proteggere la vita predisponendo un quadro giuridico amministrativo appropriato che definisca le limitate circostanze nelle quali gli agenti delle forze dell’ordine possono fare uso del tipo di forza in questione e la formazione degli agenti di polizia al fine di impedire un trattamento contrario all’articolo2. La Corte affronterà ciascuno di tali aspetti, in relazione ai diversi insiemi di obblighi, uno alla volta.

(α) L’uso della forza nei confronti del congiunto dei ricorrenti

  1. 115. La Corte osserva che i ricorrenti hanno lamentato l’uso della forza nei confronti del loro congiunto, nella misura in cui ciò concerneva la sua immobilizzazione e il suo mantenimento in posizione prona da parte degli agenti di polizia. Dalle conclusioni dei tribunali nazionali nell’ambito dei procedimenti penali emerge cheM. è stato immobilizzato in posizione prona a terra al fine dell’ammanettamento e, una volta che esso era stato eseguito, egli è stato mantenuto in tale posizione per circa venti minuti (si vedano i paragrafi 8 e 33 supra). In considerazione di quanto sopra, e osservando che le parti non hanno contestato tali aspetti della ricostruzione fattuale effettuata dai tribunali nazionali, la Corte ritiene provato l’uso della forza lamentato.

Il nesso causale tra l’uso della forza e la morte diM.

  1. La Corte rileva in primo luogo che, come individuato nei procedimenti interni sulla base della perizia medica, alla morte di R.M. ha contribuito una combinazione di tre fattori: la sua intossicazione acuta da cocaina; la sua immobilizzazione e i suoi tentativi di liberarsi; e la posizione prona in cui è stato tenuto (si vedano i paragrafi 25, 34, 43 e 53 supra). Poiché queste ultime conclusioni non sono contestate dalle parti e la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi da esse, essa ritiene accertato che l’uso della forza in questione nel presente caso, consistente nell’immobilizzazione e nel mantenimento di R.M. in posizione prona, sia stato un fattore che ha contribuito alla sua morte. La Corte è pertanto convinta dell’esistenza di un nesso causale tra la forza utilizzata e l’esito fatale (si raffrontino e si contrappongano Saoud, sopra citata, 97; Semache, sopra citata, § 77; e Kalkan c. Danimarca, n. 51781/22, § 121, 27 maggio 2025).
  2. Avendo stabilito ciò, la Corte deve poi verificare se l’uso della forza in questione perseguisse almeno uno dei fini legittimi di cui al paragrafo 2 dell’articolo2 e se fosse solo “assolutamente necessario” per il conseguimento di tale fine.

Il fine legittimo e la necessità della forza utilizzata

  1. Riguardo al primo punto, la Corte rileva che il Governo ha invocato lo stato di agitazione e di pericolosità di R.M., e la conseguente necessità di garantire la sicurezza pubblica. Infatti, dal materiale raccolto durante le indagini e dalle sentenze dei tribunali nazionali emerge che l’immobilizzazione forzata del congiunto dei ricorrenti era finalizzata a contenerlo poiché la sua agitazione rappresentava un rischio per la sua sicurezza e per quella di altri (si veda, in particolare, il paragrafo 44 supra). Poiché la Corte ha precedentemente riconosciuto che il fine di cui sopra rientra tra i fini legittimi ai sensi della lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo2 della Convenzione (si veda Semache, sopra citata, § 80), essa procederà alla sua analisi partendo dal presupposto che l’intervento perseguisse effettivamente un fine legittimo, pur rilevando che il Governo ha sottolineato anche un altro fine rilevante nelle circostanze, ovvero quello di effettuare l’arresto di R.M.
  2. Rimane da valutare se l’uso della forza in questione possa essere considerato solo “assolutamente necessario” e proporzionato al fine di conseguire tale obiettivo. La Corte ritiene opportuno iniziare la sua analisi sulla base dei fatti che seguono. La sera dei fatti contestati, erano state effettuate diverse chiamate ai servizi di emergenza che segnalavano la presenza di un uomo visibilmente sconvolto o comunque molto agitato (si veda il paragrafo5 supra). Fu riferito che M. aveva afferrato un tassista per il collo, malmenato un passante per strada, tentato di fermare e salire su veicoli in movimento e danneggiato dei beni (si veda il paragrafo 33 supra). Gli operatori inviati sul posto in risposta alle chiamate di emergenza avevano riferito che R.M. era in evidente stato di angoscia e grave agitazione, il che li aveva spinti a richiedere l’assistenza nei servizi medici di emergenza (si veda il paragrafo 7 supra). R.M. si trovava quindi in un riconosciuto stato di particolare vulnerabilità che esigeva un elevato grado di precauzione nella scelta delle “usuali” tecniche di arresto (si veda T.V. c. Croazia, n. 47909/19, § 58, 11 giugno 2024). La Corte osserva che gli operatori si sono inizialmente avvicinati a lui con le mani alzate sopra la testa e sono stati compiuti sforzi per ridurre la tensione, in particolare tentando di stabilire un dialogo con lui e di calmarlo verbalmente (si vedano i paragrafi33, 35, 45, e 52 supra). Dal fascicolo emerge che tali tentativi non avevano avuto successo poiché lo stato di estrema agitazione di R.M. persisteva ed egli cercava di sfuggire agli operatori. Quando gli operatori si sono nuovamente avvicinati e hanno cercato di ammanettarlo, R.M. ha opposto resistenza fisica e – intenzionalmente o meno – ha ferito uno degli operatori colpendolo al capo. È stato a quel punto che gli operatori hanno gettato R.M. a terra, l’hanno immobilizzato in posizione prona e sono riusciti ad ammanettarlo.
  3. Alla luce di quanto precede, la Corte ammette che l’iniziale immobilizzazione forzata di R.M. a terra come descritta sopra, preceduta da tentativi di ridurre la tensione, possa essere considerata “assolutamente necessaria” per il fine indicato nel paragrafo 118 supra.
  4. Ciononostante, la Corte ribadisce cheM. è stato mantenuto in posizione prona per circa venti minuti dopo essere stato ammanettato, il che, secondo la cronologia degli eventi accertata dai tribunali nazionali e non contestata dalle parti è avvenuto quasi immediatamente dopo che era stato collocato a terra (si vedano i paragrafi 8 e 33 supra). La Corte ritiene particolarmente sorprendente che R.M. sia stato mantenuto in tale posizione anche dopo aver smesso di muoversi e di parlare, ed essere diventato apparentemente insensibile (si vedano i paragrafi 8, 35, 45, e 52 supra). Osserva inoltre che erano presenti sulla scena quattro operatori e ne erano stati chiamati altri di rinforzo. La Corte non è in grado di individuare alcun argomento o prova convincente a sostegno dell’asserita assoluta necessità – nell’interesse della sicurezza – di tale prolungamento del contenimento di R.M. a terra in posizione prona, che, ribadisce la Corte, è stata accertata come una delle cause dirette, che hanno contribuito alla sua morte.
  5. Rimane da valutare il rispetto da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi.

(β) Gli obblighi positivi di tutela della vita del congiunto dei ricorrenti

Il quadro giuridico e normativo

  1. La Corte ammette, come sostenuto dal Governo e stabilito dai tribunali nazionali che, ai sensi del diritto italiano – vale a dire dell’articolo53 del codice penale – l’uso della forza da parte di agenti delle forze dell’ordine, che deve essere impiegato in ultima istanza, è soggetto ai principi di necessità e proporzionalità (si vedano i paragrafi 57 e 58 supra). Essa ammette inoltre che all’epoca dei fatti contestati fossero in vigore linee guida, seppur di natura generale, che prevedevano che l’uso della forza dovesse essere rigorosamente proporzionato al conseguimento del fine per il quale era impiegato (si veda il paragrafo 61 supra).
  2. Tuttavia, nelle circostanze nel caso di specie, dato che l’uso della forza in questione, che ha avuto un provato impatto causale sulla morte del congiunto dei ricorrenti, comportava una tecnica specifica – la collocazione in posizione prona – nella sua valutazione la Corte deve considerare se le autorità avessero emanato delle linee guida destinate agli agenti delle forze dell’ordine sull’impiego di tale tecnica. A tale riguardo, la Corte ha già avuto l’opportunità di valutare diverse tecniche che comportavano forme di contenzione prona in diversi casi (si vedano Saoud; Semache; Tekın e Arslan; e Boukrourou e altri, tutte sopra citate). Ha precedentemente ritenuto che mantenere una persona in posizione prona possa essere pericoloso e mettere a repentaglio la vita, in quanto, in determinate circostanze, ciò può dare luogo ad asfissia posturale (V. c. Croazia, sopra citata, § 55, e V c. Repubblica ceca, sopra citata, § 97).
  3. Nella recente causa Kalkan c. Danimarca (sopra citata, §§ 105‑09) la Corte ha fornito una panoramica del modo in cui diversi paesi e istituzioni avevano aggiornato le loro istruzioni per l’uso della posizione prona e dati sulla formazione sui rischi associati al suo utilizzo prima del gennaio 2011, vale a dire la data dell’incidente in questione in tale causa.
  4. La Corte rileva inoltre che già nel 2003 il CPT aveva affermato quanto segue in relazione all’espulsione di cittadini stranieri per via aerea (si veda il paragrafo 68 supra):

“In caso di resistenza, il personale di scorta di solito immobilizza completamente il detenuto a terra, a faccia in giù, per potergli applicare le manette. Il fatto di mantenere un detenuto in tale posizione, in particolare nel caso in cui il personale di scorta eserciti pressione con il proprio peso su varie parti del corpo (per esempio, esercitando pressione sulla cassa toracica, appoggiando le ginocchia sulla schiena, immobilizzando il collo) quando la persona interessata ha opposto resistenza, comporta un rischio di asfissia posturale. (...) il CPT ha chiarito che l’uso della forza e/o di metodi di coercizione in grado di provocare l’asfissia posturale dovrebbe essere evitato ogniqualvolta possibile e che tale uso limitato a circostanze eccezionali deve essere disciplinato da linee guida finalizzate a rendere minimi i rischi per la salute della persona interessata.”

  1. Passando ai fatti del caso di specie, la Corte rileva innanzitutto che il Governo si è basato sulla conclusione dei tribunali nazionali secondo la quale, sebbene R.M. fosse stato mantenuto in posizione prona, ciò era stato fatto senza che fosse stata esercitata alcuna pressione sulla sua area toracica o scapolare (si vedano i paragrafi 36 e 46 supra), il che – a suo avviso – distingueva il caso di specie da quelli in cui la Corte aveva ritenuto la posizione prona pericolosa per la vita, come nella causa Saoud (sopra citata, § 102). Mentre la Corte prende atto del rilievo del Governo e concorda sul fatto che la compressione toracica e scapolare fosse stata esclusa, osserva che i periti medici non avevano escluso in modo definitivo che potesse esservi stata compressione del collo di R.M. (si veda il paragrafo25 supra). Osserva inoltre che le conclusioni dei tribunali nazionali, basate sulle conclusioni dei periti medici, indicavano che la posizione prona aveva ridotto la dinamica respiratoria di R.M., contribuendo all’asfissia posturale anche in assenza di prove di diretta compressione toracica e scapolare (si vedano i paragrafi 25 e 37 supra).
  2. La Corte prende inoltre atto degli ulteriori rilievi del Governo secondo il quale il mantenimento di R.M. in posizione prona si era dimostrato pericoloso per la vita solo in combinazione con altre circostanze, in primo luogo la sua grave intossicazione da sostanze stupefacenti. La Corte riconosce che è stata la combinazione dell’intossicazione di R.M. da cocaina, il suo dibattersi durante i tentativi di immobilizzarlo, e il suo mantenimento in posizione prona a causare la sua morte (si vedano i paragrafi 25, 34, 43 e 53 supra). Tuttavia, secondo la Corte tali circostanze non mettono in discussione l’affermazione secondo la quale l’uso della posizione prona possa rappresentare un rischio per la vita. Al contrario, rafforzano l’idea che il mantenimento di un individuo in tale posizione possa presentare particolari rischi – di natura potenzialmente letale – in circostanze particolari, come quando una persona è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
  3. A tale ultimo proposito, la Corte rileva che i periti nominati dal pubblico ministero avevano riconosciuto nella loro relazione del 2014 che nel tempo vi era stata una crescente consapevolezza dei rischi per la salute degli individui che si trovavano in una combinazione di delirio, agitazione psicomotoria ed eccitazione – divenuta nota come “sindrome da delirio eccitato” – attribuibile a fattori comprendenti l’intossicazione da sostanze stupefacenti di cuiM. aveva manifestato i sintomi (si vedano i paragrafi 22 e 23 supra). Ciò era stato accompagnato dalla consapevolezza che tali rischi – che potevano comportare esiti fatali – potevano essere aggravati dall’uso della forza ai fini dell’immobilizzazione o del contenimento, per esempio quando l’individuo interessato lottava per liberarsi, o quando era mantenuto in determinate posizioni. Ciò, a sua volta, aveva suscitato notevole attenzione riguardo alle tecniche di arresto, immobilizzazione e contenimento impiegate dagli agenti delle forze dell’ordine in tali situazioni e, negli anni precedenti la relazione, aveva condotto le associazioni mediche a emanare raccomandazioni finalizzate, tra l’altro, ad accrescere la consapevolezza tra le forze dell’ordine sulla questione e la conoscenza della condotta da seguire per impedire esiti fatali (si veda il paragrafo 23 supra).
  4. Riguardo alle linee guida in base alle quali avevano operato gli agenti di polizia all’epoca dei fatti, il Governo ha rinviato alle linee guida emanate nel 2008 (si veda il paragrafo 59 supra). La sezione del documento cui ha rinviato il Governo era dedicata alle tecniche di ammanettamento e consentiva l’ammanettamento di una persona a terra in posizione prona nei casi in cui la persona interessata appariva particolarmente pericolosa o opponeva resistenza. Forniva istruzioni e illustrazioni sul modo in cui immobilizzare il soggetto, che comportava, inter alia, che gli operatori posizionassero il ginocchio sul collo del soggetto (si veda il paragrafo 60 supra). Tuttavia, il documento non fa alcun riferimento ai potenziali rischi associati al mantenimento di una persona in tale posizione, né contiene alcun orientamento consequenziale sul modo in cui minimizzare tali rischi. La Corte rileva inoltre che i tribunali nazionali si erano basati sulla testimonianza di un superiore gerarchico degli operatori coinvolti il quale, durante l’esame nel corso del processo, ha citato la circolare del 2014 come se sottolineasse il rischio di asfissia posturale associata alla posizione prona, che, pur essendo una materia di conoscenza generale, non era contenuta nei precedenti testi normativi (si veda il paragrafo 36 supra).
  5. La Corte ritiene inoltre che l’emanazione nel 2014 di una circolare specifica possa essere considerata rivelatrice della consapevolezza, da parte delle forze dell’ordine stesse, del fatto che le persone in stato di agitazione fisica e mentale causato, fra l’altro, dal consumo di sostanze stupefacenti, erano a maggior rischio di conseguenze negative per la salute in relazione all’uso della forza per trattenerle o contenerle, anche mediante la posizione prona, e della conseguente necessità di fornire ai loro operatori istruzioni a tale riguardo(si vedano i paragrafi 62 e 64 supra). La Corte di cassazione ha ritenuto che l’emanazione della circolare del 2014 specificamente su tale argomento dimostrasse chiaramente che vi era la necessità di assicurare la comprensione da parte degli operatori dei possibili rischi nell’affrontare individui in tale stato, sia per gli operatori stessi che per la salute e la sicurezza dell’individuo interessato, e della necessità di ridurre al minimo tali rischi (si vedano i paragrafi 54 e 56 supra).
  6. Sebbene possa essere incerto se tale circolare possa essere considerata un documento che forniva agli operatori istruzioni sufficientemente chiare e dettagliate sull’uso della posizione prona durante l'immobilizzazione di individui, essa riconosceva quantomeno che potevano esservi dei rischi associati al suo utilizzo, e disponeva che il suo utilizzo fosse evitato e limitato se possibile, sebbene in termini molto generali. Detto ciò, come si evince dalle decisioni nazionali, non si poteva ritenere che tale circolare fosse in vigore al momento del decesso di R.M. (si vedano i paragrafi 36 e 54 supra).
  7. Alla luce di quanto sopra, la Corte non può che concludere che le linee guida vigenti al momento pertinente, nella misura in cui erano costituite dai documenti invocati dal Governo, non fornivano istruzioni chiare e adeguate sul modo in cui collocare gli individui in posizione prona, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata.
  8. Infine, la Corte è anche consapevole del fatto che nel 2016 la circolare del 2014 era stata sostituita da un'altra circolare (si veda il paragrafo 66 supra), che era stata a sua volta sostituita da un nuovo documento nel 2019 (si veda il paragrafo 67 supra). Pur non essendo temporalmente attinente ai fatti contestati e quindi al di fuori dell’ambito della sua valutazione diretta, la Corte non può che esprimere preoccupazione per il fatto che i rinvii ai possibili rischi associati a lotte protratte e a immobilizzazioni prolungate, in particolare quando i soggetti sono collocati a terra in posizione prona, e alla necessità di mitigare tali rischi, con le conseguenti istruzioni, siano stati omessi dalle circolari del 2016 e del 2019, lasciando in sospeso la questione, almeno sulla base del materiale di cui la Corte è in possesso, di sapere se e in quale modo siano state considerate tali questioni nel materiale di orientamento successivamente all’abrogazione della circolare del 2014.

La formazione degli agenti delle forze dell’ordine

  1. L’elaborazione di linee guida, come affrontata nei paragrafi precedenti, è strettamente legata all’adeguata formazione degli agenti delle forze dell’ordine. La Corte prende atto a tale proposito delle dichiarazioni rese al processo dal superiore gerarchico degli operatori, secondo il quale i rischi connessi alla posizione prona non erano stati oggetto di una formazione specifica (si veda il paragrafo 36 supra). Inoltre, all’epoca dei fatti, non era stata erogata alcuna formazione relativa alla circolare del 2014 (ibid.).
  2. Il Governo ha sostenuto che gli operatori coinvolti nell’incidente alla base del caso di specie avevano ricevuto una formazione generale tra il 1990 e il 2000, apparentemente con alcune variazioni (si veda il paragrafo 107 supra). Tuttavia, la Corte non riesce a farsi un’idea del contenuto di tale formazione poiché non è stata presentata alcuna pertinente documentazione di supporto. Il Governo ha menzionato anche quella che sembra essere una formazione generale in materia di diritti umani destinata agli agenti delle forze dell’ordine, introdotta nel 2013. Tuttavia, non è chiaro se gli operatori coinvolti negli eventi contestati avessero ricevuto tale formazione. Comunque, il Governo ha rinviato all’introduzione– nel 2015, e quindi successivamente agli eventi in questione – di un corso di formazione di quattro giorni sugli “interventi operativi” per tutti i comandi dei Carabinieri, comprendente un modulo sull’interazione con soggetti in stato di agitazione psicofisica.
  3. Alla luce di quanto sopra, la Corte non è convinta che, all’epoca dei fatti, le autorità statali avessero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine, in modo da garantire che essi possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potevano rappresentare un pericolo per la vita.

(γ) Conclusioni

  1. In considerazione di quanto sopra, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione.
  2. La Corte ribadisce che, dalla sua constatazione di violazione per i motivi di cui sopra, non consegue che essa intenda esprimere un’opinione sulla responsabilità penale degli individui coinvolti, né mettere in discussione in alcun modo le decisioni dei tribunali nazionali al riguardo (si vedano, mutatis mutandis, Tekın e Arslan, sopra citata, § 109, e Giuliani e Gaggio, sopra citata, § 175).
  3. Alla luce delle conclusioni di cui sopra, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre affermazioni dei ricorrenti relative al monitoraggio delle condizioni di M. e alla prestazione di assistenza medica.

2. Sull’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione

(a) I rilievi delle parti

(i) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno lamentato il fatto che alcuni carabinieri direttamente implicati nell’incidente avessero svolto attività investigative nell’immediatezza dei fatti e che le indagini fossero state successivamente affidate a un nucleo appartenente al medesimo corpo dei carabinieri al quale appartenevano tali operatori. A loro avviso, la combinazione di tali carenze aveva viziato le indagini compromettendone l’indipendenza.
  2. In particolare, nella cruciale fase iniziale dell’indagine alcuni operatori coinvolti avevano raccolto le dichiarazioni di testimoni oculari, il che – secondo i ricorrenti – aveva comportato il rischio che questi ultimi si sentissero spinti a fornire resoconti parziali o contraddittori dei fatti e a presentare la condotta degli operatori nei confronti di R.M. in una luce più favorevole. Hanno rinviato, in particolare, all’interrogatorio della volontaria della Croce Rossa C.M., condotto dagli operatoriC. e A.D. il 3 marzo 2014 alle 3.05, quindi poco dopo i fatti. I ricorrenti hanno inoltre sottolineato l’interrogatorio, da parte dell’operatore S.C., del testimone che aveva denunciato il furto del telefono da parte di R.M. Secondo i ricorrenti, gli operatori coinvolti avrebbero dovuto astenersi fin dall’inizio dallo svolgere tali attività investigative. Tuttavia, nell’ordinamento interno nulla impediva loro di partecipare alle indagini.
  3. Hanno sottolineato che il Governo non aveva rivelato alcuna circostanza speciale che avrebbe richiesto un coinvolgimento attivo degli operatori in questione nella raccolta delle prove. Hanno ritenuto che, a parte l’identificazione delle persone presenti sulla scena, non potesse essere giustificata alcuna altra azione da parte loro.
  4. I ricorrenti hanno inoltre ritenuto preoccupante il fatto che la Procura avesse scelto il nucleo investigativo appartenente al medesimo corpo dei carabinieri e degli operatori intervenuti per indagare sulla morte di R.M. – sebbene la morte potesse essere attribuibile a tali carabinieri – e per di più, lo avesse fatto in accordo con i vertici dei Carabinieri. In sostanza, il pubblico ministero aveva potuto affidare l’indagine alla forza di polizia alla quale appartenevanoe gli indagati a causa del fatto che nell’ordinamento giuridico italiano il pubblico ministero può scegliere liberamente. Per tale motivo, hanno sostenuto che egli avrebbe potuto altrettanto facilmente affidare l’indagine alla Polizia di Stato o a un’altra forza di polizia. Poiché non lo aveva fatto, tutti i testimoni erano stati sentiti da carabinieri appartenenti al medesimo corpo degli imputati e operanti nella medesima città. I ricorrenti hanno sostenuto che era altamente probabile che vi fossero stretti legami tra gli inquirenti e gli imputati.
  5. Secondo i ricorrenti, le carenze di cui sopra avrebbero potuto incidere sulla portata dell’indagine e limitare la raccolta di prove rilevanti e, in particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni dei testimoni, avrebbero potuto avere un impatto sulle accuse formulate.
  6. I ricorrenti hanno sostenuto che il diritto penale pertinente, così come aveva operato nelle circostanze, non aveva un effetto deterrente sufficientemente forte da prevenire atti illeciti. I ricorrenti hanno sostenuto che la modifica della qualificazione giuridica dei reati nel corso del procedimento penale aveva comportato che tale procedimento non fosse stato esaminato a fondo come avrebbe dovuto. Hanno rinviato, in particolare, al fatto che, sebbene il pubblico ministero avesse inizialmente deciso di perseguire gli operatori per omicidio colposo in concorso con altri (si veda il paragrafo 20 supra), egli aveva successivamente chiesto che essi fossero processati solo per omicidio colposo (si veda il paragrafo 29 supra). Hanno inoltre criticato la decisione del tribunale di primo grado di limitare la condotta penalmente rilevante a partire dal momento in cui R.M. aveva smesso di parlare, e la constatazione del tribunale secondo la quale la circolare del 2014 non era vigente all’epoca dei fatti, il che ha ulteriormente limitato la portata della responsabilità penale. Infine, hanno sottolineato il fatto che l’abrogazione della circolare del 2014, mentre era in corso il procedimento penale, aveva creato un vuoto giuridico. A loro avviso, tali elementi avevano rafforzato la decisione della Corte di cassazione di assolvere gli imputati.
  7. A tale ultimo riguardo, hanno sottolineato che la Corte di cassazione aveva valutato la prevedibilità e l’evitabilità dell’esito fatale e aveva ritenuto che i tribunali di grado inferiore fossero giunti a conclusioni illogiche e contraddittorie. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di cassazione avesse ecceduto il suo ruolo di mero controllo della legittimità della sentenza impugnata. Dato che la Corte di cassazione aveva ritenuto erronea la motivazione della sentenza di appello, essa avrebbe dovuto annullarla e rinviare la causa a tale corte. Invece, l’aveva annullata senza rinvio, assolvendo in tal modo le persone sottoposte a indagini e archiviando il caso, senza che i tribunali di grado inferiore avessero mai sentito le parti sulla questione della prevedibilità dell’esito fatale, che era una questione attinente al merito della causa.

(ii) Il Governo

  1. Secondo il Governo, gli operatori coinvolti nell’incidente avevano dovuto adottare iniziali misure investigative, come l’identificazione delle persone presenti sulla scena e l’acquisizione delle loro dichiarazioni iniziali, tra cui quella della volontaria della Croce Rossa C.M., al fine di evitare il rischio di omissioni. Invocando le conclusioni dei tribunali nazionali, il Governo ha sostenuto che tali atti erano stati legittimi e non implicavano alcune irregolarità. Secondo il Governo, all’epoca la causa del decesso non era stata chiara e R.M. non presentava ferite visibili. Pertanto, l’ipotesi più probabile all’epoca era stata la morte per overdose di cocaina, che aveva reso necessario procedere all’identificazione del possibile fornitore. Esso ha invocato anche la conclusione del tribunale di primo grado secondo la quale l’inazione degli operatori avrebbe potuto esporli a sanzioni per omissioni dolose (si veda il paragrafo 38 supra). Ha inoltre sottolineato il fatto che tutti i testimoni erano stati nuovamente ascoltati dalle forze di polizia delegate dal pubblico ministero e anche durante il loro esame al processo, senza modificare la loro versione dei fatti.
  2. Ha sottolineato il fatto che ‘'operatore S.C. aveva coinvolto nelle indagini il suo superiore gerarchico, il Capitano C., e gli aveva chiesto di essere presente quando avrebbe raccolto una testimonianza. Il Capitano C. aveva contattato il pubblico ministero e concordato con quest’ultimo che il nucleo investigativo, che era un nucleo autonomo dei carabinieri, sarebbe stato incaricato di ulteriori fasi investigative.
  3. In data 3 marzo il pubblico ministero aveva dato disposizioni sia ai carabinieri che alla Polizia di Stato di svolgere attività investigative finalizzate a ricostruire dettagliatamente gli eventi durante i quali era deceduto R.M.
  4. Tutti i successivi atti investigativi erano stati svolti tempestivamente e sotto la stretta supervisione della Procura. Inoltre, non solo i risultati di ogni atto investigativo erano stati messi a disposizione della famiglia della vittima, ma anche i rappresentanti legali delle parti civili avevano condotto e presentato i risultati delle proprie indagini.

(b) La valutazione della Corte

(i) Principi generali

  1. I pertinenti principi generali sono stati sintetizzati nella causaArmani Da Silva c. Regno Unito([GC], n. 5878/08, §§ 229‑39, 30 marzo 2016).
  2. Riguardo al requisito di indipendenza in un’indagine relativa a un decesso di cui sono presumibilmente responsabili agenti o autorità dello Stato, è necessario che le persone responsabili dell’indagine siano indipendenti da quelle implicate negli eventi. Ciò significa non solo l’assenza di un legame gerarchico o istituzionale, bensì anche un’indipendenza pratica (si veda Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia[GC], n. 24014/05, § 177, 14 aprile 2015). Ciò che è in gioco in tale contesto non è altro che la fiducia del pubblico nel monopolio dello Stato sull’uso della forza (si vedano Hugh Jordan Regno Unito, n. 24746/94, § 106, 4 maggio 2001; Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, § 325, CEDU 2007‑II; e Kolevi c. Bulgaria, n. 1108/02, § 193, 5 novembre 2009).

(ii) L'applicazione nel caso di specie

  1. La Corte rileva in primo luogo che alcuni agenti di polizia direttamente coinvolti nei fatti contestati avevano condotto le prime indagini, in particolare raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni la stessa notte dei fatti (si vedano i paragrafi 13 e 15 supra). A tale riguardo, i ricorrenti hanno sottolineato particolarmente il fatto che gli operatoriC. e A.D. avevano interrogato la volontaria della Croce Rossa C.M. nell’immediatezza dei fatti e nel pronto soccorso dove era stato condotto R.M. Nel procedimento nazionale era stato accertato che V.C. e A.D. avevano intrapreso tali azioni “di propria iniziativa” (si veda il paragrafo 38 supra). Dalle decisioni nazionali emerge inoltre che la condotta in questione non poteva essere considerata rivelatrice di alcuna irregolarità o illegalità (si veda il paragrafo 38 supra). La Corte rileva che, secondo i documenti contenuti nel fascicolo, il pubblico ministero era stato allertato all’incirca nello stesso momento in cui era raccolta la dichiarazione di C.M. e, come affermato anche dal Governo, aveva deciso a chi dovessero essere affidati i primi atti istruttori sui fatti (si veda paragrafo 14 supra).
  2. La Corte riconosce la particolare importanza di tale volontaria della Croce Rossa quale testimone oculare, dato che ella era stata in stretta prossimità di R.M. e degli operatori per una parte significativa dell’incidente contestato, e aveva avuto l’opportunità di interagire direttamente con gli operatori e di osservarne la condotta. La Corte non può fare a meno di osservare che la testimonianza dei primi soccorritori ha avuto una certa importanza nel ragionamento della Corte di cassazione che ha condotto all’assoluzione degli operatori (si veda il paragrafo 55 supra). La Corte non può fare congetture sul fatto che C.M. avrebbe rilasciato dichiarazioni diverse se ella non fosse stata interrogata dagli operatori V.C. e A.D., e quale impatto avrebbe potuto avere sul procedimento una testimonianza diversa, che era ciò che i ricorrenti sembravano suggerire, per non parlare dell’esito finale del procedimento. La Corte prende inoltre atto del rilievo del Governo, corroborato dalle conclusioni dei tribunali nazionali, secondo il quale non vi erano prove del fatto che gli operatori avessero costretto tale testimone – o il secondo, interrogato dal Capitano C. e dall’operatore S.C. – a rilasciare le loro dichiarazioni in un certo modo, né che avessero esercitato alcuna diretta pressione sui testimoni. Detto ciò, la Corte non può non essere consapevole del rischio reale di influenza o di pressione indiretta derivante dal semplice fatto che il testimone di un incidente che ha coinvolto agenti delle forze dell’ordine debba riferite su quell’incidente proprio a tali agenti. La Corte riconosce inoltre il ruolo cruciale delle prime fasi investigative nello stabilire l’impostazione dell’indagine. A tale riguardo, essa riconosce l’importanza dei primi interrogatori con i testimoni oculari condotti nell’immediatezza dei fatti e l’influenza che questi possono avere sull’accertamento degli eventi.
  3. La Corte ha precedentemente ritenuto che, in determinate circostanze, esigere che gli operatori presenti sul luogo dell’incidente rimangano passivi fino all’arrivo di investigatori possa comportare la perdita o la distruzione di importanti prove (si veda Alikaj e altri c. Italia, n. 47357/08, § 104, 29 marzo 2011). I rilievi del Governo a tale proposito si basavano sull’asserita necessità che avevano gli operatori di agire immediatamente per trovare il fornitore di stupefacenti di R.M., in base al sospetto che la sua morte potesse essere stata dovuta a un’overdose, e alla conclusione del tribunale di primo grado, nell’ambito della ricerca di prove nei luoghi che R.M. aveva frequentato, che la loro inazione avrebbe potuto essere sanzionata per omissione di atti d’ufficio. La Corte non è convinta della rilevanza delle summenzionate circostanze, in particolare in ordine all’interrogatorio della volontaria della Croce Rossa. Né la Corte ravvisa altre circostanze che, nel caso di specie, avrebbero imposto agli operatori coinvolti di adottare misure immediate, in particolare in ordine alla necessità di raccogliere dichiarazioni sulle circostanze dell’incidente da testimoni oculari, una volta che questi ultimi fossero stati identificati e la scena fosse stata messa in sicurezza (si vedano, mutatis mutandis, Alikaj, sopra citata, § 104; Ramsahai e altri, sopra citata, § 338; e Mižigárová c. Slovacchia, n. 74832/01, § 99, 14 dicembre 2010).
  4. La Corte ritiene che gli elementi di cui sopra rivelino carenze in termini di conformità dell’indagine al requisito di indipendenza, che conducono a concludere che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo2 della Convenzione per tale motivo.
  5. Dopo aver constatato ciò, la Corte non ritiene necessario esaminare le altre carenze dell’indagine dedotte dai ricorrenti.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato che l’immobilizzazione di M., che si trovava in uno stato di vulnerabilità, avesse provocato la sua morte per asfissia, causandogli in tal modo estremi dolori e sofferenze e comportando violazione dell’articolo3 della Convenzione. Ai sensi della medesima disposizione, hanno lamentato che mentre R.M. era a terra, uno degli operatori lo avesse deliberatamente preso a calci. Hanno inoltre lamentato che l’indagine su tale ultimo aspetto degli asseriti maltrattamenti non fosse stata efficace. L’articolo 3 recita come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

  1. Dopo aver esaminato i fatti della causa, le osservazioni delle parti e le sue conclusioni ai sensi dell’articolo2 di cui sopra, la Corte ritiene di aver affrontato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa e che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito delle rimanenti doglianze.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

  1. Riguardo al danno patrimoniale, i ricorrenti hanno rinviato al fatto che la Corte di cassazione aveva ribaltato la decisione della Corte di appello di accordare un risarcimento alle parti civili e hanno espresso il timore che potesse essere loro richiesto di restituire le somme ottenute a tale riguardo; hanno chiesto alla Corte di tenerne conto. La Corte ritiene che tale richiesta non sia sufficientemente provata e, conseguentemente, la respinge.
  2. I ricorrenti hanno presentato le seguenti richieste in relazione al danno non patrimoniale (il loro rapporto di parentela con R.M. è indicato tra parentesi):
    1. il ricorrente 1 (padre) ha chiesto 466.698 euro (EUR);
    2. la ricorrente 2 (moglie) ha chiesto EUR 591.134;
    3. la ricorrente 3 (madre), ha chiesto EUR 507.433;
    4. il ricorrente 4 (zio) ha chiesto EUR 30.000;
    5. il ricorrente 6 (fratello) ha chiesto EUR 591.134;
    6. il ricorrente 7 (figlio) ha chiesto EUR 536.500; e
    7. il ricorrente 8 (nipote) ha chiesto EUR 30.000.
  3. A sostegno delle richieste di cui sopra, i ricorrenti 1, 2, 3 e 4 hanno rinviato a un esame medico-legale al quale si erano sottoposti. L’esame aveva concluso che essi avevano subito un danno psicologico di varia entità, così come riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano.
  4. Il Governo ha ritenuto che le loro pretese fossero eccessive.
  5. Tenendo conto delle sue conclusioni relative alle doglianze dei ricorrenti e deliberando in via equitativa (si veda, mutatis mutandis, Ribcheva e altri c. Bulgaria, nn. 37801/16 e altri 2, § 190, 30 marzo 2021), la Corte ritiene opportuno accordare le seguenti somme per il danno non patrimoniale, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta:
    • EUR 50.000 ai ricorrenti nn. 1 e 3 congiuntamente;
    • EUR 50.000 ai ricorrenti nn. 2 e 7 congiuntamente;
    • EUR 20.000 al ricorrente n. 6;
    • EUR 10.000 al ricorrente n. 4;
    • EUR 10.000 al ricorrente n. 8.

B. Le spese

  1. I ricorrenti hanno inoltre chiesto EUR 58.853,04 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali ed EUR 30.000 per quelle sostenute dinanzi alla Corte. Hanno inoltre chiesto EUR 5.904 per le spese sostenute in relazione all’esame medico-legale di cui al paragrafo164 supra.
  2. Il Governo ha ritenuto che le loro pretese fossero eccessive.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano dimostrate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e dei criteri indicati sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 40.000 a copertura di tutte le voci delle spese, oltre all’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara irricevibili le doglianze presentate dai ricorrenti 5, 9 e 10 in quanto incompatibili ratione personae con le disposizioni della Convenzione;
  2. Dichiara ricevibili le doglianze presentate dai ricorrenti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 ai sensi dell’articolo2 della Convenzione;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione;
  5. Ritiene che non sia necessario esaminare la ricevibilità e il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione;
  6. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. per il danno non patrimoniale, le seguenti somme, oltre all’importo eventualnmente dovuto a titolo di imposta:
        1. EUR 50.000 (cinquantamila euro) ai ricorrenti nn. 1 e 3 congiuntamente;
        2. EUR 50.000 (cinquantamila euro) ai ricorrenti nn. 2 e 7 congiuntamente;
        3. EUR 20.000 (ventimila euro) al ricorrente n. 6;
        4. EUR 10.000 (diecimila euro) al ricorrente n. 4;
        5. EUR 10.000 (diecimila euro) al ricorrente n. 8.
      2. per le spese, EUR 40.000 (quarantamila euro), congiuntamente ai ricorrenti, oltre all’importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta;
    2. che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  7. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 15 gennaio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere
 

APPENDICE

Elenco dei ricorrenti:

N.

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Cittadinanza

Luogo di residenza

Rapporto di parentela

1.

Guido MAGHERINI

1951

Italiana

Firenze

Padre

2.

Rozangela GALDINO DE LIMA

1979

Brasiliana

Firenze

Moglie

3.

Clementina GRISONI

1948

Italiana

Firenze

Madre

4.

Ivano GRISONI

1959

Italiana

Busto Arsizio

Zio

5.

Ljuba LOMBARDI

1980

Italiana

Firenze

Cugina

6.

Andrea MAGHERINI

1972

Italiana

Firenze

Fratello

7.

Brando Pablo MAGHERINI

2012

Italiana

Firenze

Figlio

8.

Duccio Oliver MAGHERINI

2011

Italiana

Firenze

Nipote

9.

Simona MAGHERINI

1966

Italiana

Scandicci

Cugina

10.

Stefano MAGHERINI

1970

Italiana

Ferrara

Cugino

 

[1] Il Protocollo n.15 alla Convenzione ha ridotto il termine previsto dall'articolo 35 §1 della Convenzione a quattro mesi dalla decisione interna definitiva. Tuttavia, nel caso di specie, il termine semestrale rimane applicabile, dato che la decisione interna definitiva è stata pronunciata prima del 1° febbraio 2022, data di entrata in vigore della nuova regola (ai sensi dell'articolo 8 § 3 del Protocollo n. 15 alla Convenzione).