Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 luglio 2026 - (Ricorso n.25063/20 ) - Causa Fanesi c. Italia
© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA FANESI c. ITALIA
(Ricorso n. 25063/20)
SENTENZA
Questa versione è stata rettificata conformemente all’articolo 81 del regolamento della Corte il 7 luglio 2026.
Art 3 (procedurale) • Indagine effettiva • Accuse del ricorrente di essere stato colpito alla testa con i manganelli da alcuni poliziotti durante una rissa tra i tifosi di due squadre avversarie dopo una partita di calcio • Indagine condotta dalle giurisdizioni interne non sufficientemente approfondita nelle circostanze particolari della presente causa
Art 3 (sostanziale) • Trattamento inumano e degradante • Governo che non ha accertato in maniera soddisfacente che le ferite riportate dal ricorrente, di particolare gravità, erano derivate da fattori diversi dai maltrattamenti inflitti da alcuni agenti di polizia con i loro manganelli • Elementi di prova prima facie forniti dal ricorrente • Carenze dell’indagine • Lacune importanti della perizia medica richiesta dalla procura
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
2 luglio 2026
Questa sentenza diverrà definitiva nelle condizioni di cui all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Fanesi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Ivana Jelić, presidente,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e da Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
Visti:
il ricorso (n. 25063/20) proposto contro la Repubblica italiana da un cittadino di questo Stato, il sig. Gianluca Fanesi («il ricorrente») che, il 19 giugno 2020, ha adìto la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),
la decisione di comunicare il ricorso al governo italiano («il Governo»),
le osservazioni delle parti,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 marzo 2026 e il 16 giugno 2026,
Emette la seguente sentenza adottata in tale ultima data:
INTRODUZIONE
- Il ricorso riguarda i maltrattamenti che sarebbero stati inflitti al ricorrente da alcuni agenti delle forze dell’ordine e la dedotta assenza di un’indagine effettiva su tali maltrattamenti. Il 5 novembre 2017, dopo una partita di calcio, il ricorrente è stato coinvolto in una rissa che è scoppiata tra i tifosi delle due squadre avversarie. Il ricorrente afferma di essere stato colpito alla testa da alcuni agenti di polizia presenti sul posto, il che gli avrebbe causato delle ferite fisiche gravi che hanno comportato lesioni neurologiche permanenti. Il ricorrente invoca l’articolo 3 della Convenzione.
IN FATTO
- Il ricorrente è nato nel 1973 e risiede a Monteprandone. È stato rappresentato dall’avv. A. Mascia, del foro di Verona, e[1] dall’avv. F. Anselmo, del foro di Ferrara.
- Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
- I fatti della presente causa si possono riassumere come segue.
I. L’INCIDENTE E LE LESIONI SUBITE DAL RICORRENTE
- Il 5 novembre 2017, allo stadio di Vicenza, si svolse una partita di calcio tra la squadra locale «Vicenza Calcio» e la squadra ospite «Sambenedettese», venuta da San Benedetto del Tronto, una città nella regione delle Marche. Gli agenti e i funzionari della Questura di Vicenza organizzarono un servizio d'ordine pubblico per prevenire possibili disordini tra i tifosi. All'evento sportivo parteciparono circa 3.400 tifosi del club del Vicenza e 620 sostenitori della Sambenedettese. Questi ultimi erano arrivati a Vicenza a bordo di tre autobus, molte vetture private e alcuni pulmini.
- Finito l'incontro, le forze di polizia predisposero il servizio di scorta per condurre i sostenitori della Sambenedettese sino al casello autostradale.
- Durante il tragitto, il convoglio fu preso di mira da tifosi del club di Vicenza, che lanciarono vari oggetti. I veicoli che trasportavano i sostenitori della Sambenedettese si fermarono, e una trentina di essi scese per andare in direzione degli avversari. Il ricorrente faceva parte di questo gruppo.
- Le forze dell’ordine intervennero immediatamente. Sopraggiunsero i mezzi delle forze dell'ordine tra cui una camionetta del reparto mobile e una vettura con alcuni agenti della polizia scientifica.
- La camionetta fu parcheggiata all'altezza dell'aiuola spartitraffico, che si trovava alla destra del mezzo, e allineata, a sinistra, al marciapiede confinante con l’edificio condominiale al civico n. 10 di viale Trissino. L’agente M.F. era alla guida e, alla sua destra, sedeva il caposquadra, il commissario S.M. Nella parte posteriore si trovavano degli agenti in tenuta antisommossa: sul lato del conducente, B.V., G.O., F.V. e G.T., tutti muniti di manganello; sul lato del passeggero, F.P., A.B., I.C. e E.D.L., equipaggiati con scudi e manganelli.
- Il caposquadra S.M. e l’agente F.P. scesero dal lato destro del veicolo. Dal lato sinistro, gli altri agenti uscirono nel seguente ordine: B.V. (che aprì la portiera), seguìto da G.O., I.C., F.V., A.B., E.D.L. e, infine, G.T.
- L’autovettura della polizia, guidata dall’agente F.C. e posta sotto il comando del vicedirigente L.C., aveva a bordo anche l’agente della polizia scientifica S.C., seduto sul sedile posteriore. L’auto fu parcheggiata poco più avanti del furgone. L’agente S.C. rimase all’interno del veicolo per filmare una parte degli eventi, come fecero anche alcuni privati dalle loro abitazioni che si affacciavano su viale Trissino.
- I tifosi cominciarono subito a retrocedere e a ritornare correndo ai pullman e ai pullmini da cui erano scesi.
- Il primo dei tifosi ripreso dall'agente S.C. fu il ricorrente. Non travisato, né armato, né ferito. Era seguito dappresso dal tifoso A.T. e, a distanze diverse, da altri ventitré tifosi. Solo alcuni di questi, in tutto sei, seguirono il ricorrente, il quale continuò a percorrere il marciapiede che si trovava in prossimità della recinzione dell’immobile del civico n. 10 di Viale Trissino, mentre gli altri tifosi marchigiani tornarono ai loro mezzi dividendosi a loro volta in due gruppi: sei di loro, superata l'autovettura della polizia, scesero dal marciapiede e corsero fiancheggiando il lato destro della camionetta; gli altri undici si spostarono sulla loro sinistra in direzione dello spartitraffico delle strade di Trissino.
- Secondo la versione del ricorrente, mentre percorreva il marciapiede lungo la ringhiera dell’edificio al numero 10, egli incrociò alcuni agenti di polizia posizionati tra tale ringhiera e un furgone ivi parcheggiato. Nel momento in cui passò loro accanto, uno degli agenti gli avrebbe inferto un violento colpo di manganello sulla parte posteriore della testa. A seguito dell’impatto, egli sarebbe caduto pesantemente al suolo, con il volto e il ventre rivolti verso l’asfalto, rimanendo immobile. Il ricorrente sostiene che, dopo tale primo colpo, sarebbe stato ripetutamente percosso dagli agenti presenti, mediante ulteriori colpi di manganello e calci. Secondo quanto da lui riferito, gli agenti si sarebbero quindi rapidamente allontanati, arretrando di alcuni passi, senza prestargli soccorso.
- Secondo la versione del Governo, i tifosi della Sambenedettese si sarebbero diretti in gruppo verso il furgone della polizia; alcuni di essi erano incappucciati e muniti di bastoni. Il ricorrente avrebbe fatto parte del gruppo che si dirigeva verso i pullman. Varie fotografie allegate ai verbali di audizione, secondo il Governo, corroborerebbero tale ricostruzione dei fatti. L’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato giustificato da uno scontro tra i sostenitori delle due fazioni, caratterizzato dal lancio di pietre, bottiglie e fumogeni. Il Governo ritiene che, in tale contesto di forte tensione, che sfuggiva al controllo esclusivo delle forze dell’ordine, le lesioni riportate dal ricorrente non possano essere direttamente attribuite a un’azione di polizia. Esso osserva che i certificati medici attestano un’unica lesione al capo, verosimilmente causata da un urto contro una superficie rigida, quale il suolo, piuttosto che da un colpo di manganello.
- I risultati delle indagini indicano che, nel frattempo, i tifosi che avevano seguito il medesimo percorso del ricorrente continuarono la loro corsa. Il tifoso A.T. continuò a correre e superò il furgone, ma cadde dopo alcuni metri. Mentre si trovava a terra, ricevette uno o due colpi di manganello da parte degli agenti presenti. Successivamente giunsero, nell’ordine, i tifosi A.C., E.L. e P.L.; quest’ultimo rallentò prima di oltrepassare il furgone, tenendo le braccia alzate. Giunsero poi M.F., seguìto da A.M. e A.F.
- Dopo essersi allontanati dal luogo in cui il ricorrente giaceva a terra, gli agenti di polizia ebbero un confronto con un altro tifoso, N.A., poco più avanti, oltre la camionetta.
- Nel frattempo, sei tifosi della Sambenedettese si avvicinarono al ricorrente, che si trovava ancora disteso a terra con il volto insanguinato a livello della testa, dell’orecchio e della bocca, e rimasero al suo fianco. Si trattava di R.M., A.M., A.F., S.P., S.C.I. e R.M.A. Alcuni minuti più tardi, A.L.B., S.B., G.P. e M.B. li raggiunsero.
- I tifosi presenti chiesero aiuto. Il coordinatore della Croce Rossa, anch’egli presente sul posto, inviò un’ambulanza con a bordo un medico, il dottor S., accompagnato da due volontari.
- Il medico prestò le prime cure al ricorrente e tentò di chiedergli come si fosse procurato le lesioni. Quest’ultimo non reagiva. Le persone presenti informarono quindi il medico che egli era stato colpito alla testa con un manganello. Tale informazione era stata anche comunicata telefonicamente al medico dal coordinatore della Croce Rossa. Fu sulla base di tali elementi che il medico indicò nel proprio rapporto d’intervento che la lesione era stata causata da una «colluttazione con le forze di polizia».
- Successivamente, il ricorrente fu trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza, dove fu immediatamente ammesso in codice rosso, tenuto conto della gravità delle lesioni riportate.
- Una volta giunto nella sala d’urgenza, il ricorrente, allora cosciente, dichiarò di avere ricevuto una manganellata alla testa.
- A sua volta, il medico riferì quanto dichiarato dal ricorrente al questore di Vicenza, M.C., alla presenza dell’agente di polizia S.M., di due carabinieri e di altri agenti di polizia.
- A seguito del colpo ricevuto, il ricorrente riportò un trauma cranico contusivo con ferita lacero-contusa in sede occipitale, ematoma dei tessuti molli sottostanti, frattura lineare occipito-parieto-temporale destra, e focolai lacero-contusivi ed emorragici endocranici multipli, bilaterali, prevalentemente fronto-parietali, più sviluppati a sinistra. Tali lesioni resero necessarie cure intensive e un intervento neurochirurgico in due tempi, volto all’evacuazione delle emorragie endocraniche che continuavano a ripresentarsi.
- Il ricorrente rimase ricoverato fino al 2 marzo 2018, e fu successivamente sottoposto a un programma di riabilitazione fino a quando le sue condizioni si stabilizzarono, intorno alla metà del 2018.
- Nel luglio 2018 gli fu riconosciuta un’invalidità civile. Gli esiti permanenti del trauma cranico comprendevano disturbi del linguaggio di tipo afasico, disturbi del comportamento (tra cui un delirio di gelosia), una sordità neurosensoriale a destra, nonché un’epilessia post-traumatica che richiedeva un trattamento farmacologico.
- Ad oggi, il ricorrente alterna fasi di calma a episodi di agitazione psicomotoria, con difficoltà nel controllare reazioni comportamentali ed emotive inadeguate. Egli presenta, inoltre, dei disturbi della memoria e dell’attenzione, nell’ambito di un quadro clinico caratterizzato da una grave compromissione del linguaggio, contraddistinta da parafasie verbali e fonologiche, nonché da neologismi. Anche la sua comprensione verbale risulta compromessa, in particolare rispetto a messaggi complessi.
II. L’INDAGINE PENALE
A. Il procedimento avviato nei confronti di alcuni tifosi della «Sambenedettese»
- Con comunicazioni in data 6, 9, 10 e 16 novembre 2017, la Questura di Vicenza – Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) – informò la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di una serie di reati commessi da persone non identificate. Tra tali fattispecie vi erano fatti di rissa (articolo 588 del codice penale), di travisamento (articolo 5 della legge n. 152 del 1975) e di porto di oggetti atti ad offendere (articolo 6-ter della legge n. 401 del 1989). La Questura trasmise anche un certificato medico, vari rapporti di servizio redatti dagli agenti di polizia presenti sul posto (A.C.A., L.C., A.B.E., S.P.A., S.D., C.R., M.P., G.D.E., G.D., S.M., V.N. e S.M.A.), nonché sequenze video riprese da residenti di via Trissino.
- Tali comunicazioni (si veda il paragrafo 28 supra) indicavano che, al termine della partita del 5 novembre, una trentina di tifosi della Sambenedettese erano scesi dai loro veicoli per avvicinarsi ai sostenitori della squadra avversaria, e che il rapido intervento delle forze dell’ordine aveva permesso di evitare uno scontro fisico.
- Il fascicolo conteneva un solo riferimento al fatto che uno dei tifosi, successivamente identificato nel ricorrente, sarebbe scivolato – probabilmente a causa del terreno reso sdrucciolevole dalla pioggia – urtando contro la recinzione di un edificio e battendo poi violentemente la testa al suolo. L’interessato avrebbe così riportato una ferita lacero-contusa alla regione occipitale, prima di essere soccorso e trasportato in ospedale, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico.
- L’agente di polizia M.P., che si trovava nella parte posteriore del corteo costituito dai numerosi veicoli che trasportavano i tifosi della Sambenedettese, dichiarò, in una nota personale allegata al fascicolo, di avere visto il ricorrente cadere due volte da solo e sbattere contro un cancello in ferro.
- In data non precisata, la Procura della Repubblica avviò un procedimento penale contro ignoti, facendo tuttavia riferimento esclusivamente ai tifosi delle squadre avversarie che erano oggetto delle informazioni trasmesse dalla DIGOS.
- Il 16 novembre 2017 il fratello del ricorrente si rivolse alla Procura della Repubblica di Vicenza, affermando che il ricorrente aveva riportato una grave frattura cranica, e che era plausibile che avesse ricevuto vari colpi alla testa da parte di agenti di polizia. Egli contestò la tesi della semplice caduta accidentale, ritenendola incompatibile con la gravità delle lesioni riportate.
- Inoltre, il fratello del ricorrente denunciò il fatto che, il 14 novembre, il suo avvocato si era recato presso la Procura senza riuscire a ottenere alcuna informazione, poiché in quella data non era ancora stato aperto alcun fascicolo penale. Egli chiese dunque che fosse avviata un’indagine per il reato di lesioni personali gravi (articoli 582 e 583 del codice penale) e, in caso di archiviazione del procedimento, di esserne informato; chiese inoltre che fosse nominato un curatore speciale incaricato di sporgere querela in nome e per conto di suo fratello. Egli trasmise il referto del pronto soccorso del 5 novembre, un certificato medico del 15 novembre e vari articoli di stampa.
- Con memoria in data 21 novembre 2017, il fratello del ricorrente produsse le testimonianze di due testimoni oculari, S.P. e G.P. Questi ultimi dichiaravano di avere visto il ricorrente dirigersi a piedi, disarmato, verso i pulmini, alzare le braccia mentre transitava accanto al furgone della polizia e, subito dopo, essere colpito alla testa da un agente. Dopo essere caduto al suolo, sarebbe stato nuovamente colpito da tre agenti. Alla memoria erano allegate fotografie dei luoghi e una chiavetta USB contenente un filmato destinato a corroborare tali testimonianze.
- Il 21 novembre 2017 la DIGOS, cui nel frattempo la Procura aveva affidato le indagini, informò quest’ultima di aver escusso a sommarie informazioni testimoniali sei tifosi del Vicenza, i quali avevano riferito di comportamenti violenti da parte dei sostenitori della squadra avversaria.
- La DIGOS precisò altresì di avere escusso gli agenti di polizia in servizio il giorno dell’incontro e intervenuti nel luogo in cui il ricorrente era rimasto ferito.
- L’agente di polizia S.M., caposquadra, dichiarò di essere giunto sul posto a bordo del furgone e di avere lasciato il veicolo dal lato destro insieme al collega F.P., con il quale, a suo dire, avevano preso posizione al centro della carreggiata. S.M. affermò che, nel corso dell’inseguimento dei tifosi che correvano verso i veicoli, lui stesso, F.P. e B.V. avevano intercettato un tifoso che tentava di sottrarsi al controllo – successivamente identificato come N.A. Aggiunse che, una volta tornato verso il furgone per ricompattare la propria squadra, aveva notato una persona distesa a terra, circondata da altri tifosi, sul lato sinistro del veicolo. Precisò che, in quel momento, nessun tifoso aveva accusato gli agenti di violenze, ma che alcuni avevano successivamente espresso dei dubbi sull’origine delle lesioni riportate dal ricorrente, ipotizzando che questi potesse essere stato colpito alla testa. S.M. dichiarò di avere appreso da alcuni colleghi che il ricorrente era caduto da solo, e che i tifosi presenti conoscevano la causa delle sue lesioni. Egli riferì, in particolare, che l’agente M.P. aveva affermato di avere visto il ricorrente cadere due volte, senza alcun intervento esterno. Concluse dichiarando di non avere assistito personalmente alla caduta, e che i suoi colleghi gli avevano confermato di non avere avuto alcun contatto fisico con il ricorrente.
- L’agente di polizia B.V. dichiarò di essere sceso dal furgone dal lato sinistro nel momento in cui un gruppo di tifosi, della cui provenienza non era in grado di dare conferma, correva verso il veicolo. Egli spiegò che la sua visuale era stata ostruita da uno dei primi tifosi in corsa e che, temendo di essere colpito, aveva tentato di fermarlo ponendosi sul suo percorso. B.V. aggiunse che, poiché l’individuo non rallentava, gli aveva inferto un colpo di manganello a una gamba. Secondo la sua ricostruzione, il tifoso avrebbe soltanto deviato leggermente la traiettoria, proseguendo poi la corsa. B.V. precisò inoltre che, nel frattempo, si era creato un restringimento attorno al veicolo, con i colleghi G.O. e I.C. schierati al suo fianco. B.V. spiegò di essersi successivamente allontanato per intercettare un altro tifoso, N.A., con l’aiuto di S.M. Tornando sui propri passi, aveva constatato che un tifoso della Sambenedettese, il ricorrente, giaceva sul marciapiede, circondato da altri tifosi.
- L’agente G.O. dichiarò di essere sceso immediatamente dopo B.V. Egli riferì di avere avuto l’impressione che il gruppo di tifosi che correva verso di loro stesse tentando di cambiare direzione per evitare gli agenti di polizia, circostanza che avrebbe determinato un restringimento del gruppo. In quel momento, affermò, una persona, spinta dalla folla, era caduta a terra. Precisò di non sapere se tale persona avesse urtato un muretto o una recinzione prima della caduta. Aggiunse di avere colpito alle gambe con il manganello un altro tifoso – probabilmente A.T. – prima di raggiungere il proprio caposquadra dall’altro lato del furgone, passando davanti al veicolo per posizionarsi al centro della carreggiata. Riferì che, dopo avere respinto i tifosi avversari, era tornato verso il furgone e aveva constatato che il ricorrente giaceva a terra, sanguinante dalla testa, prima di essere preso in carico dai soccorsi e trasportato in ospedale.
- L’agente I.C. dichiarò di essere sceso dal furgone dopo i suoi colleghi e di avere visto un tifoso già a terra, reclinato all’indietro sulla nuca e sorretto da due amici, uno dei quali tentava di contenere la ferita con un fazzoletto di carta. Egli affermò di non avere visto alcuno dei suoi colleghi colpire dei tifosi e riferì che questi ultimi avevano sostenuto che il ferito era caduto da solo.
- Gli agenti G.T. e E.D.L. dichiararono di essere stati gli ultimi a scendere dal furgone e di essersi posizionati alcuni metri davanti al veicolo; in seguito a ciò, i sostenitori del Vicenza avevano iniziato ad arretrare. Secondo la loro versione, fu soltanto al ritorno verso il furgone che notarono una persona distesa a terra, circondata da una decina di persone, alcune delle quali chiesero loro di chiamare un’ambulanza.
- L’agente F.P. dichiarò di essere sceso dal lato destro del furgone e di essersi diretto verso i tifosi, a una decina di metri dal veicolo. Precisò di avere visto il ricorrente disteso a terra.
- Il 23 novembre 2017 la DIGOS informò la Procura della Repubblica che gli agenti B.V. e G.O. avevano avuto un contatto fisico con il ricorrente, e affermò che B.V., che era stato il primo a scendere dal furgone, aveva ammesso di avere utilizzato il manganello per timore di essere travolto, senza tuttavia precisare se il colpo fosse stato inferto al ricorrente. Quest’ultimo si sarebbe successivamente trovato nell’area d’intervento di G.O., il quale aveva dichiarato di averlo visto cadere al suolo in mezzo a un gruppo di sostenitori. G.O. aveva ammesso di avere utilizzato il manganello, esclusivamente per colpire alle gambe, per paura di essere schiacciato dalla folla. Egli aveva inoltre riconosciuto di avere inferto uno o due colpi alle persone cadute a terra, sempre mirando agli arti inferiori. Di conseguenza, la DIGOS raccomandò il sequestro dei manganelli dei due agenti al fine di verificare l’eventuale presenza di tracce ematiche o di materiale biologico riconducibili al ricorrente.
- Inoltre, la DIGOS riferì che l’agente M.P. aveva visto un tifoso sbattere contro la recinzione dell’edificio, e che, dopo essersi voltato in seguito a un colpo ricevuto alla schiena, lo aveva visto tentare di rialzarsi per poi ricadere a terra.
- Il 5 gennaio 2018, nell’ambito del procedimento avviato nei confronti dei tifosi coinvolti, alcuni di loro furono rinviati a giudizio per i reati di travisamento e di possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di una manifestazione sportiva. Il tifoso N.A., inoltre, fu indagato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri quattro sostenitori furono perseguiti per detenzione di materiale pirotecnico nell’ambito della medesima manifestazione.
- Il 12 marzo 2018 altri dodici tifosi furono identificati e segnalati con richiesta di applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive («DASPO»), dopo che era stato accertato che avevano lasciato precipitosamente il luogo degli scontri con i tifosi della squadra avversaria.
B. Il procedimento relativo alle lesioni subite dal ricorrente
- Nel frattempo, il 23 novembre 2017, la Procura della Repubblica aveva avviato un nuovo procedimento penale contro ignoti per il reato di lesioni aggravate subite dal ricorrente, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale. Due procuratori erano stati incaricati delle indagini.
- Tutti gli atti di indagine rilevanti, nonché la denuncia e la memoria difensiva depositate nell’interesse del ricorrente, furono acquisiti nel nuovo fascicolo. Fu inoltre nominato un curatore speciale per la tutela degli interessi del ricorrente.
- Con ordinanza in data 24 novembre 2017, la Procura dispose una visita medico-legale del ricorrente, affidandone l’esecuzione alla DIGOS, con l’assistenza del personale della polizia scientifica e di un esperto, il dottor P.F. La Procura procedette altresì all’audizione dei primi due medici che avevano prestato assistenza al ricorrente, i dottori R. e S.
- Il 23 novembre 2017, la dottoressa R. dichiarò di avere assistito il ricorrente al momento del suo ricovero in ospedale, e descrisse uno stato di confusione, agitazione e opposizione, che aveva reso necessaria una sedazione. Riferì di avere riscontrato una lesione nella regione parieto-occipitale e una manifesta otorragia destra, con sanguinamento dall’orecchio e dal cuoio capelluto. Precisò di non avere ricevuto alcuna informazione direttamente dal paziente in merito alle circostanze in cui aveva riportato le ferite. Spiegò che, secondo le informazioni di cui disponeva, il ricorrente era stato coinvolto in una colluttazione nel corso della quale la polizia aveva fatto uso di manganelli e che, pertanto, aveva ritenuto possibile un nesso tra le lesioni riportate e l’utilizzo di oggetti contundenti, tenuto conto della loro gravità, in particolare dell’otorragia. Essa riferì inoltre di avere appreso che il ricorrente sarebbe scivolato sugli scalini di un pullman. Infine, precisò che aveva immediatamente eseguito una TAC, che aveva evidenziato un’emorragia cerebrale accompagnata da fratture della volta cranica e della base del cranio.
- Il 1º dicembre 2017, il dottor S. dichiarò di essere stato contattato dal coordinatore della Croce Rossa e di essere giunto sul luogo dei fatti a bordo di un’ambulanza con due volontari, mentre il coordinatore era già presente sul posto. Egli riferì di essersi avvicinato al ricorrente, il quale giaceva supino e tentava di rialzarsi, mentre alcuni tifosi gli chiedevano di rimanere a terra e altri volevano allontanarlo dal luogo. Spiegò di avere constatato una ferita lacero-contusa nella regione occipitale destra e di avere cercato di interrogare il ferito, senza tuttavia ottenere risposta. Una delle persone presenti gli riferì che il ricorrente aveva ricevuto una manganellata.
- Il medico precisò di avere utilizzato nel proprio rapporto di primo intervento l’espressione «colluttazione con agenti di polizia» al fine di contestualizzare le circostanze delle lesioni. Egli spiegò di non essersi fondato sulle dichiarazioni dei tifosi, bensì sulle informazioni trasmessegli dal coordinatore della Croce Rossa, il quale aveva riferito di scontri tra sostenitori e agenti di polizia.
- La visita medico-legale del ricorrente disposta dalla Procura (paragrafo 50 supra) ebbe luogo il 27 novembre 2017. L’esperto nominato, il dottor P.F., redasse la propria relazione il 1º dicembre 2017. La visita fu documentata mediante registrazione video e fotografie. L’esperto decise di non rimuovere la fasciatura del ricorrente, circostanza che gli impedì di procedere a una valutazione diretta della zona cranica in cui le lesioni risultavano più evidenti. Nella relazione, egli indicò che il ricorrente era bendato alla testa e che sulla fasciatura erano presenti lievi tracce di materiale rossastro. Si limitò inoltre a rilevare che il ricorrente presentava una sola ferita lacero-contusa localizzata nella regione parieto-occipitale destra.
- Il 27 novembre 2017 l’agente di polizia M.P. fu nuovamente sentito. Egli dichiarò che, mentre si trovava sul marciapiede a sinistra del furgone appena giunto sul posto e dal quale gli agenti erano appena scesi, aveva visto il ricorrente correre, insieme ad altri tifosi, in direzione dei pullman. Aveva osservato che l’andatura dei tifosi appariva instabile e che uno di essi, piegato in avanti e vicino alla ringhiera, era caduto da solo. M.P. precisò che vari agenti appena scesi dal veicolo si trovavano nelle immediate vicinanze, e che il ricorrente aveva perso l’equilibrio in mezzo a loro. Pur non ricordandone il numero esatto, stimò che fossero presenti tre o quattro agenti. Secondo la sua ricostruzione, alcuni impugnavano dei manganelli, ma egli non aveva visto se li avessero utilizzati, poiché la sua attenzione era concentrata sul ricorrente. Spiegò che quest’ultimo era inizialmente caduto su un fianco, battendo la testa e il lato destro del corpo contro il suolo, e aveva poi tentato di rialzarsi prima di ricadere con la testa in avanti. M.P. aggiunse di non essere certo che il ricorrente avesse urtato la ringhiera, pur ritenendo tale eventualità plausibile. Concluse affermando che non aveva potuto avvicinarsi ulteriormente, poiché i tifosi gli avevano chiesto di mantenersi a distanza per evitare complicazioni.
- Il 25 novembre 2017 fu sentito il commissario S.M. Egli dichiarò di essere giunto sul posto quando il ricorrente era già a terra, ferito, e che l’ambulanza era arrivata poco dopo per trasportarlo in ospedale. Spiegò di essersi successivamente recato in ospedale, dove un medico aveva informato il questore che il ricorrente gli aveva riferito di avere ricevuto una manganellata alla testa. Aggiunse che il medico aveva altresì precisato che il ricorrente non collaborava e rifiutava le cure, rendendo necessaria una sedazione. Il commissario aggiunse che tali dichiarazioni erano state sentite anche da vari colleghi e da due carabinieri.
- Il 27 novembre 2017 la DIGOS informò la Procura della Repubblica di avere proceduto all’audizione dell’agente M.P., e riferì inoltre che gli agenti di San Benedetto del Tronto presenti a Vicenza avevano dichiarato che, immediatamente dopo l’incidente, i tifosi della Sambenedettese avevano affermato che il ricorrente era stato colpito con manganelli e calci da parte degli agenti di polizia. Tali dichiarazioni contrastavano con quelle degli agenti L.C., S.T. e M.P., secondo i quali i colleghi di San Benedetto del Tronto avrebbero invece riferito di una caduta accidentale. Di conseguenza, la DIGOS invitò la Procura a valutare l’opportunità di procedere all’audizione diretta di tali agenti (G.D.E., G.D. e S.M.).
- Parallelamente, il 26 novembre 2017 fu trasmessa un’inchiesta giornalistica realizzata dal programma televisivo «Le Iene». Tale servizio metteva in discussione la versione ufficiale secondo cui le lesioni riportate dal ricorrente sarebbero state causate da una caduta accidentale. Le immagini video diffuse nell’ambito dell’inchiesta suggerivano che le lesioni potessero essere state provocate da un contatto con le forze dell’ordine.
- Con ordinanza in data 27 novembre 2017 la Procura dispose il sequestro degli indumenti indossati dal ricorrente.
- Il 28 novembre 2017 l’agente di polizia A.B. fu sentito dalla DIGOS. Egli dichiarò di essere stato il terzo a scendere dal lato sinistro del furgone, dopo B.V. e G.O. Spiegò di avere notato i tifosi alcuni istanti prima dalla finestra del veicolo, mentre correvano verso i pullman, e di essersi posizionato davanti al furgone con il proprio scudo, in attesa che la squadra si ricompattasse. Secondo la sua ricostruzione, i sostenitori del Vicenza, situati poco più avanti, avevano assunto un atteggiamento minaccioso, ma si erano ritirati all’arrivo del secondo veicolo della polizia. Egli riferì che, una volta tornato nei pressi del furgone, aveva visto un tifoso della Sambenedettese lanciare una bottiglia, che si era infranta ai suoi piedi, e che subito dopo aveva notato vari tifosi sul marciapiede, accanto al furgone, intenti a chiamare un’ambulanza, il che gli aveva fatto capire che una persona era rimasta ferita e giaceva a terra.
- Il 29 novembre 2017 l’avvocato del ricorrente depositò le testimonianze, da egli stesso raccolte, di tre persone, S.B., A.L.B. e E.N., le quali affermavano che tre agenti di polizia avevano colpito ripetutamente il ricorrente quando questi era già a terra, immobile al punto da sembrare morto. Secondo tali testimoni, egli aveva ricevuto colpi di manganello e calci sul corpo. E.N., che aveva prestato i primi soccorsi, dichiarò che il ricorrente era cosciente al suo arrivo, e giaceva supino. Egli riferì di avere osservato un marcato ematoma sullo zigomo sinistro, un gonfiore diffuso sul lato destro e una tumefazione delle dimensioni di mezza mela nella parte posteriore destra del cranio, con una ferita sanguinante. Secondo il testimone, il ricorrente sanguinava anche dalla bocca e dall’orecchio destro.
- La Procura sentì vari tifosi presenti ai fatti e dispose la registrazione delle conversazioni dei poliziotti e dei tifosi durante le rispettive audizioni. Tali attività di intercettazione produssero un ingente volume di dati, distribuiti su 30 supporti CD/DVD.
- Tra il 30 novembre e il 30 dicembre 2017 la Procura interrogò vari agenti di polizia intervenuti sul luogo dei fatti, in particolare A.B., F.V., E.D.L. e I.C. Tutti confermarono le precedenti dichiarazioni e fornirono ulteriori precisazioni. Essi riferirono altresì di essere venuti a conoscenza dell’inchiesta giornalistica trasmessa dal programma televisivo «Le Iene». La Procura li interrogò anche in merito alla condotta dei loro colleghi B.V. e G.O.
- Con ordinanza in data 6 dicembre 2017, la Procura dispose il sequestro dei manganelli utilizzati dagli agenti B.V., G.O., I.C., F.V., G.T., E.D.L. e A.B. Non risulta tuttavia che, successivamente al sequestro, sia stata disposta un’analisi volta a rilevare eventuali tracce di sangue o di materiale biologico riconducibili al ricorrente (paragrafo 44 supra).
- La Procura dispose altresì l’acquisizione delle registrazioni audio delle sale operative delle forze di polizia e dell’ospedale cittadino, nonché delle registrazioni video disponibili, provenienti sia da privati sia dalle forze dell’ordine, chiedendone la sincronizzazione.
- Il 16 gennaio 2018 la DIGOS trasmise una relazione sulle registrazioni, in cui indicò che l’ascolto del materiale audio non aveva permesso di chiarire le circostanze esatte dei fatti. Rilevò tuttavia che un tifoso, M.A., aveva gridato per chiedere di chiamare un’ambulanza e si era scagliato verbalmente contro gli agenti di polizia, rimproverando loro con insistenza di essersi allontanati dal luogo dell’incidente.
- Il 5 marzo 2018 la Procura dispose che, in occasione dell’audizione dei tifosi della Sambenedettese in qualità di testimoni, si procedesse a intercettazioni ambientali.
- Il 7 e l’8 marzo 2018 la Procura procedette all’audizione di sei tifosi.
- Il testimone S.B. dichiarò di essere sceso dal pulmino sul quale viaggiava e di non avere assistito ad alcun contatto diretto tra i due gruppi di tifosi. Egli riferì di avere visto due tifosi fare ritorno verso i pulmini, inseguiti da agenti di polizia che cercavano di fermarli. Raccontò di avere visto che il primo riusciva a passare, ma che era stato distratto dall’arrivo di un altro furgone e dunque non aveva assistito alla caduta del secondo tifoso. Affermò, tuttavia, di averlo successivamente trovato disteso a terra in posizione prona, circondato da tre poliziotti in uniforme, muniti di manganelli e caschi. Secondo la sua testimonianza, uno degli agenti, in piedi sopra il giovane, lo avrebbe colpito due volte al volto, mentre un altro, posizionato sul lato destro, gli avrebbe sferrato un calcio all’altezza delle costole dopo averlo già colpito con il manganello. S.B. dichiarò di non essere in grado di identificare gli agenti coinvolti, e spiegò inoltre che, preoccupato per il ricorrente, si era avvicinato e aveva constatato la presenza di tumefazioni sullo zigomo sinistro, sulla fronte e nella parte posteriore del cranio, nonché un ingente sanguinamento. Affermò, infine, di avere detto agli agenti che gli scontri erano terminati e che non vi era più alcuna necessità di continuare a colpire il ricorrente.
- Il testimone A.L.B. dichiarò di avere visto un giovane disteso sul marciapiede, in posizione prona, con la testa insanguinata e le pupille rivolte verso l’alto. Secondo il suo racconto, l’uomo era indifeso e circondato da agenti di polizia che lo colpivano sul lato sinistro del corpo, in particolare alle braccia. A.L.B. precisò che in quel momento non erano presenti furgoni della polizia, i quali sarebbero arrivati soltanto in seguito. Egli non fu in grado di identificare gli agenti presenti.
- A causa della divergenza tra le testimonianze di A.L.B. e S.B. riguardo alla presenza dei furgoni della polizia, la Procura organizzò un confronto tra i due fratelli. Ciascuno confermò la propria versione dei fatti.
- Il testimone A.T. dichiarò che lui e il ricorrente erano scesi da un pulmino per dirigersi verso la zona dalla quale i sostenitori avversari lanciavano oggetti. Egli spiegò che il ricorrente si trovava davanti a lui, e che entrambi avevano poi invertito la direzione senza avere avuto alcun contatto con i tifosi della squadra avversaria. Precisò che, durante il percorso di ritorno, aveva visto un agente di polizia in uniforme, con gli occhiali e i capelli grigi, che portava il casco agganciato al fianco. Tale agente avrebbe tentato di bloccare il ricorrente con le braccia, ma quest’ultimo, dopo essere scivolato verso destra ed avere urtato contro la recinzione, sarebbe riuscito a superarlo. A.T. aggiunse che, immediatamente prima di tale episodio, era giunto un veicolo della polizia dal quale erano scesi alcuni agenti; il ricorrente avrebbe quindi continuato a correre per evitare di essere colpito, ma sarebbe caduto al suolo, ricevendo uno o due colpi mentre si trovava già a terra. Il testimone precisò che non aveva visto ciò che era successo al ricorrente.
- Il testimone D.D.P. dichiarò di essere sceso dal pulmino e di avere avanzato di alcuni metri. Egli riferì che, all’arrivo dei veicoli della polizia, era tornato verso il proprio mezzo senza transitare nel punto in cui il ricorrente era caduto. Secondo la sua ricostruzione, il furgone era parcheggiato alla sua destra e gli agenti muniti di manganelli si trovavano sul marciapiede, tra il veicolo e la recinzione.
- Il testimone S.P. dichiarò di essere sceso dal pulmino e di avere visto il ricorrente dirigersi verso di lui. Egli spiegò che, in quel momento, tre agenti di polizia si trovavano alle spalle del ricorrente, e uno di loro aveva sollevato il manganello colpendolo alla parte posteriore della testa. A seguito del colpo, il ricorrente era crollato al suolo, cadendo sul volto, sul ventre e parzialmente su un fianco, dopo avere alzato le braccia. S.P. aggiunse che, una volta a terra, il ricorrente aveva ricevuto un ulteriore colpo di manganello e che i tre agenti erano rimasti intorno a lui; non fu tuttavia in grado di confermare se fossero stati inferti altri colpi, poiché aveva distolto lo sguardo. Precisò che gli agenti si trovavano nei pressi del furgone, ma che non poteva dire con certezza se fossero appena scesi. Descrisse uno di essi come più alto e apparentemente munito di occhiali (o forse si trattava di un riflesso della visiera), un altro come più anziano e di statura inferiore, mentre non fu in grado di fornire una descrizione del terzo. Secondo il testimone, dopo avere inferto i colpi gli agenti si erano allontanati di alcuni passi, rimanendo a osservare la scena. S.P. riferì di avere tentato di prestare soccorso al ricorrente, che aveva trovato sanguinante dalla bocca, con gli occhi rivolti all’indietro, incapace di parlare e di reagire. Egli non riuscì a identificare alcun agente nelle fotografie che gli furono mostrate.
- Il testimone G.P. dichiarò che, quando era sceso dal pulmino, aveva visto un gruppo di tifosi che stavano tornando verso i pullman e, subito dopo, era arrivato un furgone della polizia. Non aveva visto gli agenti scendere dal veicolo, ma affermò che circa cinque di essi si erano posizionati sul marciapiede. Uno degli agenti, situato accanto alla recinzione, avrebbe colpito un tifoso da dietro con un manganello, raggiungendolo nella parte posteriore destra della testa, appena sopra l’orecchio. Il sostenitore, identificato da G.P. come il ricorrente, sarebbe crollato con il volto rivolto verso il suolo, rimanendo immobile. G.P. dichiarò che il ricorrente aveva poi ricevuto ulteriori colpi, tra cui almeno uno sul lato destro del corpo, senza poter precisare se fossero stati inferti dallo stesso agente o da un altro. Egli descrisse una scena confusa, nella quale alcuni agenti sembravano camminare sopra il corpo del ricorrente con atteggiamento aggressivo, prima di arretrare. Riferì inoltre che il ricorrente era rimasto disteso prono fino a quando alcuni tifosi lo girarono per prestargli soccorso. In quel momento, precisò, sanguinava dalla bocca e dall’orecchio. G.P. descrisse l’agente coinvolto come alto e robusto e aggiunse, senza poterne essere certo, che questi forse portava degli occhiali sotto il casco. Nel corso dell’identificazione fotografica non riconobbe con sicurezza alcun agente. Concluse riferendo che i tifosi presenti avevano urlato ai poliziotti: «Che cosa avete fatto? Lo avete ucciso!».
- Le intercettazioni disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari (di seguito, il «GIP») rivelarono che S.B. e suo fratello A.L.B. si erano concertati nella sala d’attesa del commissariato per coordinare le rispettive versioni dei fatti prima dell’interrogatorio. Poco dopo, S. aveva messo in guardia A.L. per quanto riguarda il magistrato inquirente, consigliandogli di non contraddirsi e di essere prudente di fronte alle domande «insidiose».
Un’ora dopo, la conversazione tra i due fratelli riprese: A., che aveva già terminato la propria audizione, aveva rimproverato vivamente S. per avere fornito una versione incoerente, in particolare per quanto riguarda la presenza degli agenti di polizia e l’identificazione della squadra mobile. Egli aveva insistito sul fatto che gli aveva chiesto di non menzionare la squadra mobile, evidenziando così un disaccordo sulla versione da fornire. Da tali scambi emergeva che i due fratelli avevano cercato di presentare versioni concordanti dei fatti.
Le intercettazioni telefoniche mettevano in evidenza il ruolo predominante di P.T., capo dei tifosi ultras, consultato da vari protagonisti della vicenda. - Il 9 aprile 2018 la DIGOS informò la Procura della Repubblica degli elementi emersi dalle intercettazioni ambientali effettuate durante le audizioni dei tifosi della Sambenedettese. Risultava che S.B., dopo essere stato interrogato, aveva avuto una conversazione con il fratello A.L.B., nel corso della quale lo aveva messo in guardia circa alcune domande che avrebbero potuto essergli rivolte, e gli aveva suggerito le risposte da dare.
- Il 15 maggio 2018 la DIGOS trasmise nuove testimonianze di sostenitori della Sambenedettese, precisando che riteneva rilevanti soltanto quelle di S.C.I. e R.M. Entrambi avevano dichiarato di non essere in grado di identificare gli agenti coinvolti, poiché questi indossavano il casco. S.C.I. aveva riferito di avere visto sette o otto tifosi della Sambenedettese correre nei pressi del furgone della polizia, e aveva aggiunto che, voltandosi brevemente, aveva visto il ricorrente a terra mentre veniva colpito con un manganello da un agente che si trovava molto vicino a lui. Secondo S.C.I., il ricorrente non aveva reagito e aveva successivamente ricevuto un calcio da parte di un altro agente. S.C.I. dichiarò di avere tentato di avvicinarsi, ma di essere stato respinto da uno dei due poliziotti. Una volta che questi si erano allontanati, egli si sarebbe avvicinato al ricorrente, privo di sensi, e avrebbe richiesto l’intervento dei soccorsi chiamando un’ambulanza.
- Il testimone R.M. aveva dichiarato di avere visto un gruppo di tifosi della Sambenedettese dirigersi rapidamente verso il furgone della polizia, che si era fermato pochi istanti prima. Egli aveva spiegato che, quando i primi tifosi avevano raggiunto il fianco sinistro del veicolo, un agente in tenuta antisommossa era sbucato dall’angolo anteriore sinistro e aveva colpito un tifoso nella parte superiore del corpo con un manganello. Precisando che il medesimo agente aveva poi fatto inciampare il sostenitore, provocandone la caduta a terra, R.M. aveva aggiunto che, una volta a terra, colui che egli aveva identificato nel ricorrente era stato ripetutamente colpito con calci e manganelli dallo stesso agente e da un altro, anch’egli proveniente dall’angolo anteriore sinistro del veicolo. R.M. aveva spiegato di essersi avvicinato al ricorrente quando gli agenti si erano allontanati, e di avere gridato loro di allertare i soccorsi e chiamare un’ambulanza.
- Nell’aprile 2018 la Procura dispose una perizia medico-legale al fine di determinare la natura delle lesioni riportate dal ricorrente. I dottori F. e G. furono nominati consulenti tecnici d’ufficio rispettivamente il 20 aprile e il 17 maggio 2018. Nella loro relazione, gli esperti indicarono che il ricorrente presentava una lesione del cuoio capelluto qualificata come «ferita contusa». Essi rilevarono altresì un ematoma parieto-occipitale a livello dei tessuti molli pericranici, una frattura parieto-temporale destra a decorso lineare estesa senza soluzione di continuità all’osso occipitale e alla base cranica, nonché delle ecchimosi emorragiche a livello encefalico. Secondo gli esperti, tali lesioni erano riconducibili a un evento traumatico violento. Essi sottolinearono che le emorragie intracraniche erano state con ogni probabilità aggravate dalla terapia anticoagulante seguita dal ricorrente al momento del trauma e che, tenuto conto della loro localizzazione, le lesioni erano state causate da un unico evento traumatico.
- Gli esperti, fondandosi sui criteri medico-legali da essi ritenuti maggiormente accreditati (HBL, Kremer e Guyomarc’h), conclusero che le lesioni avrebbero potuto essere state provocate da uno strumento contundente caratterizzato da una superficie ampia e regolare, quale il suolo. Di conseguenza, la dinamica ritenuta più probabile per la produzione delle lesioni sarebbe consistita in un impatto della testa contro il marciapiede a seguito di una caduta accidentale.
1. La domanda di archiviazione e l’opposizione del ricorrente
- Il 23 novembre 2018 la Procura chiese al GIP di Vicenza di archiviare la causa.
- A tale riguardo, la Procura sottolineò che le indagini non avevano permesso di stabilire con certezza la causa delle lesioni riportate dal ricorrente né di identificare gli agenti di polizia che avevano avuto un contatto diretto con lui. La Procura rilevò che le testimonianze raccolte erano divergenti, che il ricorrente non aveva precisato l’origine delle proprie lesioni al momento della presa in carico sanitaria, che nessuna immagine aveva ripreso l’istante esatto dei fatti e che le intercettazioni telefoniche non avevano apportato alcun elemento decisivo. Infine, ricordò che la perizia medico-legale aveva concluso che la causa più probabile delle lesioni era un impatto della testa contro il suolo conseguente a una caduta accidentale.
- Il 17 dicembre 2018, l’avvocato del ricorrente si oppose alla richiesta di archiviazione e chiese la prosecuzione delle indagini, sostenendo che queste presentavano numerose lacune.
- Egli denunciò anche un’eccessiva compressione dei tempi di difesa: mentre la notifica della richiesta di archiviazione era stata ricevuta il 27 novembre 2018, i documenti del fascicolo, comprendenti una trentina di CD, erano stati messi a disposizione solo il 7 dicembre successivo, riducendo così a dieci giorni il termine utile per contestare la richiesta.
- Il difensore chiese la fissazione di un’udienza in camera di consiglio e l’iscrizione dei membri del reparto mobile intervenuti il giorno dei fatti nel registro degli indagati.
- Egli criticò l’assenza di accertamenti tecnici sui manganelli sequestrati, in particolare per la ricerca di eventuali tracce ematiche o biologiche, nonché di analisi del DNA che permettessero un confronto con le lesioni riportate dal ricorrente.
- Egli evidenziò che erano stati sentiti soltanto i dottori S. e R. del pronto soccorso, mentre il coordinatore della Croce Rossa presente sul luogo dei fatti e che aveva richiesto l’intervento dell’ambulanza non era stato interrogato, così come i due volontari intervenuti insieme al dottor S. Il difensore chiese dunque che tali persone fossero identificate e sentite, e rammentò inoltre che il commissario S.M. aveva riferito che il dottor R., in presenza di testimoni, aveva affermato che il ricorrente si era lamentato di essere stato colpito dalla polizia, e chiese che tali testimoni fossero escussi.
- Egli chiese altresì che gli agenti di polizia fossero interrogati in merito alle dichiarazioni rese dai tifosi della Sambenedettese immediatamente dopo l’incidente, in particolare circa l’eventuale affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato colpito dagli agenti con manganelli e calci.
- Infine, il difensore del ricorrente contestò con fermezza le conclusioni della perizia medico-legale eseguita dai consulenti nominati d’ufficio. A tale scopo produsse le osservazioni redatte dai propri consulenti tecnici di parte, alle quali rinviò integralmente. Egli rimproverò ai periti d’ufficio di non avere esaminato l’area precisa della lesione, e di non avere rilevato la cicatrice situata nella regione occipitale, al di sopra della linea mediana del cranio, corrispondente al punto di frattura. A suo avviso, dunque, le conclusioni dei consulenti nominati d’ufficio erano erronee e prive di adeguato fondamento scientifico.
- L’avvocato indicò che i consulenti tecnici del ricorrente avevano sottolineato che era unanimemente riconosciuto che «se la frattura si trova al di sopra della linea mediana, essa non può essere attribuita a una caduta». Tuttavia, osservò che i consulenti nominati d’ufficio, sebbene avessero riconosciuto che una parte della frattura si collocava al di sopra di tale linea, l’avevano interpretata come la prosecuzione di una frattura originatasi al di sotto della stessa. Sostenne che, al contrario, i consulenti del ricorrente avevano stabilito che la forza lesiva era stata applicata dalla parte superiore, il che indicherebbe un’origine traumatica esterna, e rimproveravano ai consulenti d’ufficio di non avere osservato direttamente la cicatrice.
L’avvocato spiegò che, secondo tali consulenti, l’esame diretto della lesione cutanea immediatamente dopo i fatti, mediante la rimozione della fasciatura cranica (operazione che il medico legale aveva omesso di effettuare), avrebbe permesso di accertare che la lesione cutanea era situata al di sopra della «HBL» (Hat Brim Line), dimostrando così che l’impatto lesivo era certamente riconducibile all’azione di terzi.
Inoltre, aggiunse che i consulenti affermavano che, secondo la letteratura scientifica più recente, la localizzazione di una frattura al di sopra della linea «HBL» era unanimemente attribuita a una causa diversa da una caduta e che, nel caso di specie, l’origine della frattura non poteva che essere collocata al di sopra di tale linea, ossia in corrispondenza della cicatrice evidenziata dall’esame esterno del ricorrente. - L’avvocato sostenne che i consulenti del ricorrente concludevano che la frattura si era prodotta nella parte superiore della linea mediana, circostanza che indicherebbe l’esistenza di un’azione violenta esercitata da un terzo.
- Con memoria in data 18 aprile 2019, l’avvocato del ricorrente chiese un supplemento di indagine. Contestò il motivo dell’archiviazione, fondato sulle divergenze tra le testimonianze, e sostenne che la versione secondo cui il ricorrente era stato colpito da agenti di polizia risultava prevalente, coerente e attendibile. Egli invocò il principio «in dubio pro actione», richiamando la sentenza n. 88 del 1991 della Corte Costituzionale, e rammentò che il pubblico ministero è tenuto a promuovere l’azione penale in presenza di un ragionevole dubbio. Sottolineò che i sostenitori della tesi della caduta accidentale erano agenti di polizia le cui dichiarazioni erano mutate dopo la diffusione del servizio televisivo della trasmissione «Le Iene». Infine, ribadì che l’ipotesi di una condotta violenta da parte delle forze dell’ordine si fondava su testimonianze dirette, attendibili e convergenti. Rinnovò pertanto la richiesta di audizione di tutti i medici e degli altri operatori intervenuti in soccorso del ricorrente, nonché quella di una nuova perizia medico-legale.
- Il GIP fissò un’udienza in camera di consiglio per il 12 luglio 2019. In tale occasione le parti comparvero dinanzi al giudice e la difesa del ricorrente reiterò le proprie richieste.
2. L’ordinanza di archiviazione del GIP
- Con ordinanza in data 13 novembre 2019, depositata lo stesso giorno presso la cancelleria, il GIP di Vicenza accolse la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica.
- Secondo il GIP, le indagini non avevano permesso di stabilire elementi certi e univoci, a causa delle molteplici versioni contrastanti dei fatti, in particolare per quanto concerneva la causa delle lesioni subite dal ricorrente.
Egli riconobbe che vi era stato uno scontro tra alcuni agenti di polizia e un tifoso della Sambenedettese, N.A., e che anche il ricorrente si era ritrovato a terra. Rilevò inoltre che quest’ultimo aveva riportato un’estesa frattura delle ossa craniche, e ritenne che la significativa emorragia cerebrale fosse probabilmente collegata alla terapia anticoagulante che egli seguiva. - Il GIP ricostruì il percorso del ricorrente fondandosi sulle dichiarazioni degli agenti presenti nel primo furgone giunto sul luogo dei fatti, in particolare su quelle dell’agente M.P., il quale aveva affermato che il ricorrente aveva urtato una recinzione ed era caduto due volte.
Parallelamente, il GIP osservò che le testimonianze dei tifosi introducevano numerosi elementi di incertezza riguardo allo svolgimento dei fatti. - Pur riconoscendo che un quadro accusatorio non uniforme poteva, in linea teorica, giustificare il rinvio a giudizio, il GIP ritenne che, nel caso di specie, gli elementi acquisiti fossero troppo contraddittori per costituire una base autonoma e sufficientemente solida su cui fondare un processo. Il GIP sottolineò che entrambe le ipotesi prospettate, ossia la caduta accidentale oppure i colpi inferti dagli agenti di polizia, riflettevano un’incompatibilità irrisolta e insormontabile tra le diverse versioni dei fatti.
- Il GIP ritenne che le testimonianze dei tifosi, benché apparentemente più attendibili in quanto non viziate da interessi corporativistici, dovessero essere relativizzate. Egli si fondò sulle intercettazioni ambientali, dalle quali risultava che i fratelli B. si erano preventivamente accordati per adottare una versione comune dei fatti (paragrafi 76 e 77 supra), e che altri tifosi erano stati influenzati da conversazioni telefoniche con il leader del gruppo. In particolare, il GIP sottolineò che da tali conversazioni emergeva un forte sospetto – se non addirittura una certezza – che A.L.B. e S.B. avessero deliberatamente cercato di presentare versioni concordanti dei fatti.
- Il GIP mise inoltre in dubbio le dichiarazioni dei testimoni che non erano stati oggetto di intercettazioni telefoniche, ritenendo che essi non si trovassero nel luogo da loro indicato. Tale conclusione si fondava sull’analisi delle immagini disponibili, dalle quali non emergeva alcuna presenza umana nel luogo menzionato, nonché sulle dichiarazioni rilasciate dal leader dei tifosi nel corso del programma televisivo «Le Iene» per quanto riguarda il ricorso legittimo alla violenza. Il GIP ritenne illogico che i testimoni S.P. e S.C.I. avessero entrambi affermato di essersi voltati proprio nel momento in cui il ricorrente sarebbe stato colpito, senza alcuna ragione apparente, e che successivamente non avessero più distolto lo sguardo dalla folla.
- Egli ritenne che il video che mostrava alcuni agenti di polizia mentre inseguivano un altro tifoso (N.A) brandendo un manganello non permettesse di concludere che il medesimo comportamento fosse stato adottato nei confronti del ricorrente. Sempre secondo il GIP, la sincronizzazione delle immagini aveva infine permesso di stabilire che il ricorrente era rimasto nel cono d’ombra del furgone per un intervallo di tempo limitato, compreso tra 5, 12 e 13, 24 secondi, e che questo lasso temporale limitato non consentiva di affermare con certezza che almeno due agenti avevano «avuto il tempo di scendere dal veicolo per identificare» il ricorrente, «eventualmente farlo cadere, colpirlo e poi uscire dal cono d’ombra».
- Quanto al fatto che il ricorrente non era stato sentito, il GIP osservò che, pur essendo vigile, egli non conservava alcun ricordo dei fatti e non era pertanto in grado di fornire un contributo utile alle indagini. Ritenne che, in assenza di elementi probatori significativi, la celebrazione di un processo avrebbe comportato costi inutili ed era destinata a confermare le conclusioni già raggiunte nel corso delle indagini.
- Il GIP ritenne superfluo disporre una perizia medico-legale integrativa. Egli considerò che le critiche formulate dai consulenti del ricorrente, relative alla mancata osservazione diretta delle lesioni e all’impossibilità di valutare la cicatrice situata al di sopra della linea mediana del cranio, potessero essere superate dal fatto che erano stati eseguiti esami radiografici. Inoltre, il GIP ritenne che le conclusioni dei consulenti nominati dalla Procura fossero idonee a spiegare gli eventi lesivi, poiché fondate su vari criteri di valutazione, tra loro distinti, ma tutti convergenti verso la medesima conclusione: la lesione era stata causata da una caduta su una superficie piana, unica dinamica capace di provocare una frattura cranica senza infossamento o depressione ossea.
- Di conseguenza, il GIP ritenne non necessario procedere agli ulteriori atti di indagine richiesti dalla difesa, in particolare all’analisi dei manganelli sequestrati alcuni giorni dopo i fatti per la ricerca di eventuali tracce biologiche. Tale valutazione si fondava sulla natura stessa degli oggetti in plastica, sui quali il DNA generalmente non permane, nonché sull’assenza di sufficienti garanzie sul rispetto della catena di conservazione.
- In definitiva, il GIP concluse che gli elementi raccolti rimanevano privi di certezze o di indicazioni univoche e coerenti, anche solo parziali, idonee a sostenere l’accusa in giudizio o a giustificare ulteriori attività investigative. Pertanto, concluse che non sussistevano prove sufficienti per giustificare un processo, il quale si sarebbe fondato sui medesimi elementi già esaminati nell’ambito della richiesta di archiviazione presentata dalla Procura.
IL QUADRO GIURIDICO INTERNO PERTINENTE
I. LA LEGISLAZIONE INTERNA PERTINENTE IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI
- Ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale («CPP»), se la notizia di reato è infondata, il pubblico ministero presenta al GIP richiesta di archiviazione.
- L’articolo 409 del CPP prevede che, se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato.
- L’articolo 410 dello stesso codice prevede che, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
- L’articolo 410 bis del CPP, introdotto dall’articolo 1(33) della legge n. 103 del 23 giugno 2017, contiene una lista esaustiva dei motivi di nullità dei decreti di archiviazione emessi dal GIP, sia di quelli emessi di pieno diritto, sia di quelli emessi all’esito di un’udienza a porte chiuse. Tali motivi sono di natura procedurale. In particolare, l’articolo 410 bis, comma 2, prevede che l’ordinanza di archiviazione pronunciata al termine di un’udienza a porte chiuse può essere contestata solo per i motivi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, del CPP. Tali motivi riguardano esclusivamente il mancato rispetto delle disposizioni relative alle udienze a porte chiuse e alla partecipazione delle parti a tali udienze, al fine di garantire il rispetto delle formalità di procedura e il contraddittorio del procedimento.
II. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
- Secondo la sentenza n. 17535 emessa il 23 marzo 2018 dalla Corte di cassazione, «[l]’ordinanza emessa in sede di reclamo a norma dell'art. 410 bis del codice di procedura penale avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione è provvedimento non impugnabile». Infatti, l’impossibilità di contestare l’ordinanza in applicazione dell’articolo 410 del CPP deve ritenersi conforme ai principi costituzionali e sovranazionali. La Corte di cassazione ha stabilito che, anche se, conformemente all’articolo 111, comma 7, della Costituzione, «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso [dinanzi alla Corte di cassazione] per violazione di legge», la giurisprudenza penale ha sempre escluso che questa garanzia possa applicarsi alle ordinanze e ai decreti di archiviazione, sottolineando che, ed è un punto particolarmente importante, «proprio in ragione della limitata efficacia di accertamento del provvedimento di archiviazione, la persona offesa non solo può sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla base di investigazioni difensive, ma, nonostante la decisione di non esercizio dell'azione penale, conserva «l'intatta facoltà di esercitare i propri diritti d'azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria».
III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI
- La Convenzione del Consiglio d’Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive è stata aperta alla firma il 3 luglio 2016 ed è entrata in vigore per l’Italia il 1° gennaio 2021 (STCE n. 218) e non è applicabile ai fatti della presente causa.
Le disposizioni di questa nuova convenzione pertinenti per quanto riguarda la presente causa sono le seguenti:
Articolo 2 – Scopo
«La presente Convenzione mira a garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A questo scopo, le Parti:
- a) adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi, fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) provvedono affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un’influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
- c) tengono conto delle buone prassi nell’elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.»
Articolo 3 – Definizioni
«Ai fini della presente Convenzione:
(...)
- b) «misura di sicurezza pubblica» indica qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di prevenire, ridurre il rischio e/o contrastare qualsiasi atto violento oppure altri disordini o attività criminali in occasione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;
(...)»
Articolo 6 – Sicurezza, security e servizi nei luoghi pubblici
«1. Le Parti promuovono la collaborazione tra tutti gli organismi e le parti interessate coinvolti nell’organizzazione di eventi calcistici e di altre manifestazioni sportive negli spazi pubblici, in particolare gli enti locali, la polizia, la popolazione e le imprese locali, i rappresentanti dei tifosi, le società calcistiche e le associazioni nazionali, segnatamente al fine di:
- a) valutare i rischi e predisporre adeguate misure preventive per limitare i disordini e rassicurare la popolazione e le imprese locali, in particolare quelle situate nelle vicinanze del luogo in cui si svolge la manifestazione o dei luoghi di trasmissione pubblica dell’evento;
- b) creare, negli spazi pubblici destinati al raduno dei tifosi prima e dopo la manifestazione, o nei luoghi in cui sia prevedibile che i tifosi si rechino spontaneamente, nonché lungo gli itinerari di accesso e di uscita dalla città e/o dallo stadio, un ambiente protetto, sicuro e accogliente.
- Le Parti provvedono affinché le misure di valutazione dei rischi, di protezione e di sicurezza tengano conto anche degli spostamenti da e verso lo stadio.»
Articolo 9 – Strategie e operazioni di polizia
«1. Le Parti provvedono affinché siano elaborate strategie di polizia, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell’esperienza acquisita e delle buone prassi nazionali e internazionali, e affinché esse siano conformi all’approccio integrato globale in materia di protezione, sicurezza e servizi.
- Le Parti provvedono affinché le strategie di polizia tengano conto delle buone prassi e, in particolare, di quelle di seguito elencate: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, impiego delle risorse in funzione del livello di rischio; intervento proporzionato volto a prevenire l’escalation dei rischi o dei disordini; dialogo effettivo con i tifosi e con la popolazione in generale; raccolta di prove relative ad attività penalmente rilevanti e trasmissione di tali prove alle autorità competenti incaricate dell’azione penale.
- Le Parti provvedono affinché la polizia operi in partenariato con gli organizzatori, i tifosi, la popolazione locale e le altre parti interessate al fine di garantire condizioni di protezione, sicurezza e accoglienza durante le partite di calcio e le altre manifestazioni sportive, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti.»
Articolo 10 – Prevenzione e sanzionamento dei comportamenti penalmente rilevanti
«1. Le Parti adottano tutte le misure possibili per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipino ad atti di violenza o ad altri comportamenti disordinati, ovvero organizzino tali atti.
(...)»
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
- Il ricorrente lamenta che l’uso della forza nei suoi confronti da parte della polizia non era strettamente necessario, e che l’indagine sulle sue accuse non è stata effettiva, e afferma che quest’ultima è stata inficiata da una serie di carenze e, tra l’altro, non ha permesso di identificare i responsabili delle lesioni da lui riportate. Egli invoca l’articolo 3 della Convenzione, così formulato:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»
A. Sulla ricevibilità
1. Sul rispetto del termine di sei mesi
- I principi generali relativi ai termini per la presentazione dei ricorsi dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, sono stati riassunti nella sentenza Sabri Güneş c. Turchia ([GC], n. 27396/06, §§ 29 e 39-42, 29 giugno 2012, e i riferimenti ivi citati). In particolare, la Corte rammenta che la regola dei sei mesi è una norma di ordine pubblico e che, in ogni causa sottoposta al suo esame, essa è tenuta a verificare d’ufficio che tale termine sia stato rispettato.
- Nel caso di specie, la decisione interna definitiva è costituita dall’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP il 13 novembre 2019. Il termine per adire la Corte sarebbe normalmente scaduto sei mesi dopo, ossia il 13 maggio 2020, mentre invece il ricorso è stato proposto il 19 giugno 2020.
- La Corte rammenta di aver già chiarito nella propria giurisprudenza la questione della proroga del termine per la presentazione dei ricorsi individuali nel contesto della situazione eccezionale legata alla pandemia di Covid‑19 (Saakashvili c. Georgia (dec.), nn. 6232/20 e 22394/20, §§ 57-58, 1° marzo 2022; Makarashvili e altri c. Georgia, nn. 23158/20 e altri 2, §§ 47-48, 1° settembre 2022; Kitanovska e Barbulovski c. Macedonia del Nord, n. 53030/19, § 40, 9 maggio 2023; e X e altri c. Irlanda, nn. 23851/20 e 24360/20, § 58, 22 giugno 2023). La presente causa rientrava pertanto nell’ambito delle misure eccezionali di sospensione dei termini annunciate a seguito della pandemia di Covid‑19. Di conseguenza, si deve considerare che il ricorso, presentato il 19 giugno 2020, è stato introdotto nel rispetto del termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione.
2. Sul mancato esaurimento dei ricorsi interni
- Il Governo sostiene che il ricorrente non ha esaurito i ricorsi interni, poiché ha omesso di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 410 bis del codice di procedura penale avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari («GIP») di archiviare il procedimento. Inoltre, il Governo fa valere che il ricorrente non ha chiesto di essere sentito nell’ambito della sua opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
- Il ricorrente replica che l’ordinanza di archiviazione del 13 novembre 2019 non menzionava alcuno dei motivi di nullità previsti dall’articolo 410 bis e che, di conseguenza, un ricorso in tal senso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Egli ritiene dunque che il rimedio citato dal Governo non permettesse di contestare il merito della decisione. Il ricorrente sottolinea, inoltre, che il Governo non ha fornito alcun esempio concreto idoneo a dimostrare l’efficacia di tale ricorso in un caso analogo.
- Egli rammenta altresì che i diritti riconosciuti alla persona offesa dall’articolo 90 del codice di procedura penale non costituiscono degli obblighi a suo carico, e che spetta al pubblico ministero decidere se sentirla e coinvolgerla nelle indagini.
- La Corte osserva che, nel diritto interno, i diritti della persona offesa da una richiesta di archiviazione sono limitati al fatto che la richiesta del pubblico ministero non è rimessa alla sua discrezionalità, ma deve essere valutata da un giudice. Conformemente all’articolo 410 del codice di procedura penale (paragrafo 108 supra), la persona offesa può, dopo averne ricevuto notifica, opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari. Se, nonostante ciò, il GIP decide di archiviare il procedimento, tale decisione non è di per sé impugnabile (paragrafo 110 supra), la persona offesa può soltanto chiedere il riesame del provvedimento o la riapertura delle indagini sulla base di fatti nuovi, decisione che, in entrambi i casi, è rimessa alla discrezionalità delle autorità competenti.
Secondo la giurisprudenza interna, l’ordinanza di archiviazione può essere contestata esclusivamente per motivi eccezionali (motivi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, del codice di procedura penale, che sono di natura procedurale e riguardano esclusivamente il mancato rispetto delle disposizioni relative alla tenuta delle udienze in camera di consiglio e alla partecipazione delle parti a tali udienze – paragrafo 109 supra). In tale contesto, caratterizzato da un ambito di controllo particolarmente limitato, il Governo non ha spiegato in che modo il rimedio previsto dall’articolo 410 bis, comma 2, potesse essere considerato un ricorso generale che il ricorrente era tenuto a esperire nel caso di specie (Lavorgna c. Italia, n. 8436/21, § 83, 7 novembre 2024). - La Corte rileva, peraltro, di avere già respinto eccezioni simili nella causa Lavorgna (sentenza sopra citata, § 84). Pertanto, le doglianze del ricorrente non possono essere dichiarate irricevibili per il fatto che egli non ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 410 bis, comma 2, del CPP avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP.
- Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il ricorrente
- Basandosi sulla sentenza Bouyid c. Belgio ([GC], n. 23380/09, CEDU 2015), il ricorrente afferma di essere stato vittima di trattamenti inumani o degradanti.
- Il ricorrente afferma che i certificati medici attestano gravi lesioni craniche che hanno richiesto cure intensive e un intervento neurochirurgico, con conseguenti gravi postumi, quali disturbi del linguaggio, del comportamento e della memoria, sordità ed epilessia post-traumatica. Egli sostiene che tali lesioni sono state causate da colpi di manganello inferti alla testa mentre si trovava a terra, e non da una caduta accidentale come hanno detto gli agenti di polizia. Afferma che camminava in modo tranquillo sul marciapiede, disarmato, a volto scoperto e senza lesioni visibili, quando è stato violentemente colpito dietro un furgone della polizia, circostanza che, a suo dire, sarebbe confermata da immagini e testimonianze, e aggiunge che anche altri tifosi sarebbero stati aggrediti senza giustificazione. Egli contesta infine alle autorità giudiziarie di non aver esaminato il comportamento complessivo della polizia quel giorno, nonostante le sue richieste. Conclude di essere stato vittima di un uso eccessivo e non necessario della forza, lesivo della sua dignità, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
- Il ricorrente sostiene, inoltre, di non aver beneficiato delle garanzie procedurali derivanti dall’articolo 3 della Convenzione, ritenendo che le sue accuse fossero difendibili e rendessero necessario l’avvio di un’indagine effettiva. Egli contesta la conclusione secondo cui le sue lesioni non sarebbero imputabili agli agenti di polizia, considerando che l’indagine è stata lacunosa e parziale: inizialmente incentrata sui tifosi e su reati di minore gravità, essa avrebbe riguardato realmente le sue gravi lesioni soltanto dopo la denuncia presentata dal fratello.
- Il ricorrente critica il fatto che le indagini sono state affidate alla DIGOS, coinvolta nei fatti, e sottolinea che, nonostante l’esistenza di elementi idonei a identificare alcuni agenti di polizia, nessuno di essi è stato iscritto nel registro degli indagati. Egli fa valere, in particolare, che i manganelli di due agenti menzionati in una nota della DIGOS non sono stati sottoposti ad alcun esame.
- Il ricorrente denuncia pressioni esercitate sui testimoni, in particolare mediante intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché attraverso il loro coinvolgimento in altri procedimenti, il che avrebbe portato a screditarne le dichiarazioni. Egli critica il fatto che il GIP ha ritenuto poco attendibili le loro deposizioni, nonostante la loro precisione e coerenza, e sottolinea che non è mai stato sentito, non ha potuto nominare un consulente indipendente, e che la perizia medico-legale è stata caratterizzata da ritardi, omissioni e dalla mancata verifica della frattura. Egli critica altresì il rifiuto di sentire alcuni agenti di polizia, nonché il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni degli stessi, sostenendo che il GIP ha ignorato delle testimonianze pertinenti, delle contraddizioni relative alla natura della frattura, e le conclusioni erronee formulate da esperti che non lo avevano esaminato personalmente.
- Infine, il ricorrente ritiene che il GIP abbia proceduto a una valutazione contraddittoria delle registrazioni video, giudicandole al tempo stesso inutilizzabili e probanti, e che la decisione di archiviazione si fondi su una valutazione insufficiente degli elementi di prova e sulla volontà di limitare le spese. Egli rimprovera al GIP di non aver disposto ulteriori approfondimenti investigativi né il rinvio a giudizio, impedendogli così di partecipare effettivamente al procedimento, e di essersi basato su testimonianze incongruenti senza un adeguato contraddittorio. Lamenta, inoltre, l’assenza di una normativa che imponga alle forze dell’ordine l’utilizzo di un codice identificativo alfanumerico, circostanza che avrebbe impedito di identificare gli agenti coinvolti, e che costituirebbe un inadempimento dello Stato italiano rispetto al proprio obbligo di garantire la tracciabilità e la responsabilità degli stessi.
b) Il Governo
- Il Governo ritiene che la gravità della lesione sia stata riconosciuta e superi la soglia minima richiesta dall’articolo 3, ma sostiene che tale lesione subita dal ricorrente non possa essere attribuita a un’azione della polizia. Il Governo precisa che l’intervento delle forze dell’ordine si è svolto in un contesto di violenze premeditate tra tifosi armati e mascherati, nel quale un uso proporzionato della forza poteva risultare giustificato. Tuttavia, il Governo ritiene che le prove disponibili non dimostrino un uso eccessivo della forza e che le perizie medico-legali non abbiano rilevato alcun segno di lesioni causate da terzi. Rammenta che il GIP ha concluso che nessun elemento di prova permetteva di stabilire che il ricorrente fosse stato vittima di violenze illegittime, e afferma che l’indagine svolta dopo i fatti è stata approfondita e indipendente. Secondo il Governo, la presunzione di maltrattamento applicabile quando i fatti sono noti esclusivamente alle autorità non può dunque essere invocata nel caso di specie.
- Il Governo assicura che gli elementi forniti dal ricorrente, in particolare un video e le testimonianze di alcuni tifosi, sono stati esaminati e smentiti da altre prove raccolte nel corso dell’indagine. Rammenta che le autorità giudiziarie hanno preso in considerazione delle ipotesi alternative, in particolare quella di una caduta accidentale, e che i certificati medici riportano un’unica ferita alla testa, verosimilmente causata dall’impatto contro una superficie rigida. Aggiunge che non è stata riscontrata nessun’altra lesione, circostanza che renderebbe plausibile una caduta in assenza di interventi esterni. Il Governo osserva inoltre che alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto il ricorrente cadere pesantemente con il volto a terra.
- Il Governo afferma che l’indagine ha prodotto quattro fascicoli per un totale di quasi 2700 pagine, e che sono state esplorate varie ipotesi: aggressione da parte della polizia, caduta accidentale o provocata, nonché scontro con altri tifosi. L’indagine ha compreso interrogatori, acquisizione di registrazioni video, intercettazioni telefoniche e ambientali, eseguite immediatamente dopo i fatti e nei mesi successivi.
- Il Governo sostiene che, dalle indagini, sono emerse due versioni contrapposte dei fatti, e sostiene che vari tifosi, in una prima versione, affermano di aver visto che il ricorrente veniva colpito alla testa da agenti di polizia mediante manganelli, e alcuni parlano anche di calci. Il Governo precisa, tuttavia, che tali testimonianze presentano contraddizioni interne, degli elementi che indicano un coordinamento (confermati dalle intercettazioni), e risultano smentite dalle registrazioni video disponibili. Aggiunge che un altro gruppo di tifosi, collocato in una posizione favorevole all’osservazione, sostiene una seconda versione che esclude qualsiasi aggressione. Il Governo afferma che un filmato mostra agenti di polizia mentre colpiscono un altro individuo (N.A.) esclusivamente alle gambe, conformemente alle regole operative, senza alcun collegamento con il ricorrente.
Secondo il Governo, le perizie disposte dal pubblico ministero hanno concluso che il trauma cranico riportato dal ricorrente era compatibile con una caduta su una superficie piana, e non con un colpo di manganello. I criteri medico-legali applicati nel caso di specie (si veda il paragrafo 81 supra) confermerebbero l’ipotesi della caduta. I consulenti nominati dal ricorrente non avrebbero fornito una spiegazione alternativa convincente né proceduto a una controanalisi radiografica. Inoltre, il brevissimo lasso di tempo non avrebbe permesso un’aggressione collettiva. - Il Governo rammenta che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione per mancanza di elementi idonei ad accertare con certezza l’origine delle lesioni, tenuto conto delle testimonianze contrastanti e dell’assenza di riprese dei momenti decisivi, e ritiene che il ricorrente abbia partecipato attivamente all’indagine per il tramite del suo avvocato, depositando memorie, filmati e richieste di audizione, nonché opponendosi alla richiesta di archiviazione.
- Il Governo considera che il GIP abbia risposto in modo dettagliato alle censure formulate nell’atto di opposizione all’archiviazione e, in particolare, che abbia motivato il rifiuto di procedere a un’analisi del DNA sui manganelli, rilevando che la composizione in materiale plastico di tali strumenti è poco favorevole alla conservazione di tracce biologiche, e che non era stata rispettata la catena di custodia, poiché le armi erano rimaste nella disponibilità degli agenti dopo i fatti.
- Infine, con riguardo all’argomentazione del ricorrente secondo cui il GIP avrebbe dovuto, in caso di dubbio, disporre l’esercizio dell’azione penale in applicazione del principio «in dubio pro actione», il Governo osserva che il GIP ha rammentato come tale principio non abbia valore normativo nell’ordinamento italiano. Secondo il Governo, ai sensi dell’articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale quando ritenga fondata una notizia di reato. Tuttavia, esso sottolinea che l’articolo 408 del CPP, nella versione vigente all’epoca dei fatti (paragrafo 106 supra), permetteva al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione qualora la notitia criminis fosse ritenuta infondata. Il Governo rammenta che il GIP ha considerato che non sussistevano le condizioni legali per l’esercizio dell’azione penale, giustificando così l’accoglimento della richiesta di archiviazione.
2. Valutazione della Corte
- La Corte ritiene opportuno iniziare l’esame nel merito del ricorso affrontando anzitutto il profilo procedurale della doglianza formulata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, ossia la questione se l’indagine nazionale sulle circostanze che hanno determinato le lesioni da lui riportate sia stata effettiva, per poi passare al profilo sostanziale, ossia alla questione se tali lesioni possano essere imputate alla responsabilità dello Stato.
a) Sul profilo procedurale
i. Principi generali
- L’articolo 3 impone implicitamente che sia condotta una forma di indagine ufficiale effettiva quando una persona sostiene, in maniera difendibile, di aver subìto, in particolare da parte della polizia o di altri servizi analoghi dello Stato, un trattamento contrario a tale disposizione (Bouyid c. Belgio [GC], 2015, § 115; Ostroveņecs c. Lettonia, n. 36043/13, § 71, 5 ottobre 2017). I principi generali relativi alle esigenze di un’indagine effettiva sono stati riassunti nella sentenza Bouyid (sopra citata, §§ 116-123).
- L’indagine richiesta in presenza di accuse gravi di maltrattamenti deve essere al tempo stesso tempestiva e approfondita, il che implica che le autorità devono sempre adoperarsi seriamente per accertare quanto accaduto, e non possono fondare le loro decisioni su conclusioni affrettate o infondate per porre fine alle indagini o giustificare le loro determinazioni (El‑Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, § 183, CEDU 2012; Assenov e altri c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII; e Batı e altri c. Turchia, nn. 33097/96 e 57834/00, § 136, CEDU 2004‑IV). Qualsiasi carenza dell’indagine che ne riduca la capacità di accertare le cause del danno o di identificare i responsabili rischia di condurre alla conclusione che essa non soddisfa il requisito di effettività richiesto (El‑Masri, sopra citata, § 183).
- In via generale, affinché un’indagine possa essere considerata effettiva, è necessario che le istituzioni e le persone incaricate di condurla siano indipendenti rispetto ai soggetti cui essa si riferisce. Ciò presuppone non soltanto l’assenza di legami gerarchici o istituzionali, ma anche una concreta indipendenza (Bouyid, sopra citata, § 118).
- Infine, la vittima deve essere posta in condizione di partecipare effettivamente, in un modo o nell’altro, all’indagine (El‑Masri, sopra citata, § 185).
ii. Applicazione di questi principi nel caso di specie
- La Corte ritiene che, così come esposte nella denuncia presentata alle autorità nazionali, le accuse del ricorrente, secondo cui, nel corso di uno scontro tra la polizia e alcuni tifosi, degli agenti di polizia gli avrebbero inflitto trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione, fossero difendibili. In particolare, il ricorrente, gravemente ferito, aveva dichiarato, dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, di aver ricevuto una manganellata alla testa (si veda il paragrafo 22 supra). La Corte rileva che tale allegazione trovava riscontro nelle informazioni fornite sia dai testimoni presenti sul luogo dei fatti che dal medico intervenuto sul posto (paragrafi 20 e 21 supra) ed era stata corroborata, nel corso dell’indagine, dalle dichiarazioni del commissario S.M. (paragrafo 56 supra). Pertanto, essa osserva che gli obblighi derivanti dal profilo procedurale dell’articolo 3 imponevano dunque alle autorità nazionali di condurre un’indagine effettiva.
- La Corte osserva che occorre stabilire se l’indagine sia stata inficiata da carenze tali da comprometterne la capacità di accertare le circostanze della causa o l’identità dei responsabili (Bouyid, sopra citata, § 120).
- La Corte rileva che i fatti controversi si sono verificati a margine di una manifestazione sportiva (, V. e A. c. Danimarca [GC], nn. 35553/12 e altri 2, 22 ottobre 2018). A tale riguardo, essa rammenta che uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, caratterizzato da episodi di violenza da entrambe le parti, richiede un esame particolarmente rigoroso delle condotte poste in essere non soltanto dai manifestanti che hanno agito violentemente, ma anche dagli agenti delle forze dell’ordine. La Corte ha già avuto occasione di sottolineare la necessità di procedere a un esame approfondito delle origini e delle circostanze di simili scontri al fine di rafforzare l’efficacia di qualsiasi indagine relativa a una denuncia individuale per maltrattamenti, e di permettere la valutazione del carattere proporzionato dell’uso della forza da parte degli agenti pubblici (Mouradova c. Azerbaijan, n. 22684/05, §§ 113-114, 2 aprile 2009, e Hristovi c. Bulgaria, n. 42697/05, § 81, 11 ottobre 2011).
- Anzitutto, la Corte osserva che, a seguito degli eventi, fu avviata un’indagine soltanto nei confronti dei tifosi. Sebbene, sin dall’inizio, vi fossero elementi quantomeno idonei a suscitare dubbi sulla condotta degli agenti di polizia, solo dopo la denuncia presentata dal fratello del ricorrente è stata aperta un’indagine in relazione alle lesioni da lui riportate (paragrafi 33-35 supra). Ora, la Corte rammenta che, quando nel corso di uno scontro di ampia portata entrambe le parti coinvolte, ossia i manifestanti e la polizia, si sono rese responsabili di atti di violenza, le autorità devono agire d’ufficio (Zakharov e Varzhabetyan c. Russia, nn. 35880/14 e 75926/17, §§ 53-55, 13 ottobre 2020), non appena i fatti vengono portati alla loro attenzione, e non possono lasciare alla vittima l’iniziativa di presentare una denuncia formale o di assumersi la responsabilità di una procedura di indagine (si veda, in particolare, Gontcharouk c. Russia, n. 58643/00, § 67, 4 ottobre 2007). Nel caso di specie, la polizia non poteva ignorare che un tifoso era rimasto ferito durante gli scontri e che era stato necessario trasportarlo in ospedale in ambulanza. A tale riguardo, il medico che aveva prestato le prime cure al ricorrente aveva informato la polizia che quest’ultimo affermava di essere stato colpito alla testa con un manganello (paragrafo 23 supra).
- Inoltre, poiché le autorità non hanno agito d’ufficio nonostante l’esistenza di elementi sospetti riguardanti la condotta degli agenti di polizia, la Corte rileva una serie di carenze nelle modalità di svolgimento dell’indagine, che ne hanno indebolito la capacità di accertare le circostanze in cui si sono verificate le lesioni del ricorrente e hanno lasciato senza risposta delle questioni rilevanti.
- Per quanto riguarda la prima fase dell’indagine, che è quella maggiormente idonea all’acquisizione di prove attendibili, prima che le persone interessate possano concertarsi o disperdersi, la Corte, per le ragioni di seguito esposte, non è convinta che le autorità incaricate dell’indagine abbiano adottato misure ragionevoli e sufficienti per ottenere elementi di prova pertinenti, né che abbiano compiuto un serio tentativo di accertare tutte le circostanze dell’incidente.
- Quanto all’indipendenza dell’indagine, la Corte constata che il pubblico ministero ha delegato una parte importante ed essenziale dell’indagine volta all’identificazione degli autori dei dedotti maltrattamenti alla DIGOS, un’unità appartenente alle forze dell’ordine coinvolte, sia sotto il profilo della struttura amministrativa (polizia nazionale) sia sotto il profilo dell’articolazione territoriale (la DIGOS è un reparto della Questura di Vicenza, dalla quale dipendono i potenziali sospettati).
- La Corte rileva, certo, che la DIGOS ha dato prova di un’imparzialità e di una diligenza incontestabili, al punto da raccomandare al pubblico ministero misure che quest’ultimo ha poi deciso di non adottare, in particolare il sequestro dei manganelli al fine di sottoporli ad accertamenti biologici (paragrafo 64 supra) e l’audizione degli agenti di polizia di San Benedetto del Tronto, le cui dichiarazioni avrebbero potuto contraddire quelle degli altri agenti in ordine a quanto i tifosi della Sambenedettese avevano riferito circa le circostanze dei fatti (paragrafo 57 supra). Tuttavia, la Corte osserva che il sequestro dei manganelli è stato soltanto raccomandato al pubblico ministero, ma non è stato direttamente eseguito dalla polizia stessa (paragrafo 44 supra).
- La Corte constata, tuttavia, che la DIGOS ha incontrato difficoltà nell’approfondire l’esame di talune responsabilità degli agenti di polizia appartenenti al medesimo corpo. In particolare, nessuna responsabilità è stata immediatamente presa in considerazione, nonostante fosse stato accertato che gli agenti di polizia avevano fatto uso del manganello nei confronti di N.A., un altro tifoso (paragrafo 101 supra).
- A tale riguardo, la Corte ritiene che, affinché un’indagine relativa a fatti di maltrattamento commessi da agenti dello Stato possa essere considerata effettiva, è necessario che le persone responsabili dell’indagine e quelle incaricate degli atti investigativi siano indipendenti rispetto a coloro che erano coinvolti negli eventi (si vedano, ad esempio, Güleç c. Turchia, 27 luglio 1998, §§ 81-82, Recueil 1998‑IV, e Oğur c. Turchia [GC], n. 21594/93, §§ 91-92, CEDU 1999‑III).
- Per quanto riguarda la questione se l’indagine sia stata sufficientemente approfondita, la Corte constata che il GIP ha disposto l’archiviazione del procedimento poiché, nel corso delle indagini, è emerso che gli elementi di prova si contraddicevano in merito alla questione se le azioni compiute dagli agenti di polizia potessero aver causato il trauma subìto dal ricorrente.
- La Corte osserva che l’indagine, che comprende le attività svolte sia dal pubblico ministero che dal GIP e che, a prima vista, potrebbe sembrare approfondita alla luce dell’ampiezza degli atti istruttori compiuti (audizioni di testimoni, intercettazioni telefoniche, perizie, sequestri di oggetti: paragrafi 59 e 64 supra), si caratterizza invece per il mancato approfondimento di elementi probatori rilevanti e per il suo carattere unilaterale (nel senso che ha trascurato gli elementi di prova a carico contro gli agenti di polizia). Come già osservato sopra, la Corte rileva che, nella fase iniziale delle indagini, le autorità non hanno assunto alcuna iniziativa d’ufficio per verificare il comportamento delle forze dell’ordine. L’indagine su tale comportamento è stata infatti avviata soltanto a seguito della denuncia presentata dal fratello del ricorrente e le prime deposizioni riguardanti l’operato degli agenti sono state trasmesse al pubblico ministero dalla difesa del ricorrente alcuni mesi dopo i fatti in contestazione (paragrafo 63 supra), con la conseguenza che il pubblico ministero ha perso il beneficio di quel periodo iniziale decisivo.
- La Corte rileva inoltre che, sebbene dagli esiti dell’indagine risultasse che gli agenti di polizia B.V. e G.O. erano entrati in contatto fisico con il ricorrente (paragrafo 44 supra), essi non sono mai stati iscritti nel registro degli indagati, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione al riguardo.
- La Corte osserva altresì che le autorità inquirenti non hanno mai interrogato il ricorrente, né durante il ricovero ospedaliero né successivamente: la sua versione dei fatti non è stata mai verificata dagli investigatori; in particolare, non è stato accertato se, una volta superato il trauma iniziale, egli avesse recuperato ulteriori ricordi relativi all’accaduto.
- Inoltre, dopo la raccomandazione della DIGOS di procedere al sequestro dei manganelli, il pubblico ministero ha adottato una condotta contraddittoria, oscillando tra iniziativa e inerzia. Infatti, i manganelli sono stati effettivamente sequestrati, ma non è stata effettuata tempestivamente alcuna analisi del DNA volta a verificare l’eventuale presenza di tracce ematiche riconducibili al ricorrente. Il GIP ha successivamente rinviato a questa iniziale inattività del pubblico ministero per giustificare la mancata esecuzione degli accertamenti, argomentando che il sequestro era avvenuto troppo tempo dopo i fatti e che, poiché i manganelli sono in materiale plastico, probabilmente non era più possibile rinvenirvi tracce biologiche.
- La Corte constata, inoltre, che le perizie mediche, disposte tardivamente, sono state considerate in modo unilaterale come elementi non utilizzabili a carico delle forze dell’ordine. Essa rileva infatti che, secondo gli esperti nominati d’ufficio, le lesioni erano di natura traumatica violenta, e che le emorragie intracraniche erano state molto probabilmente favorite dalla terapia anticoagulante seguita dal ricorrente all’epoca dei fatti. Di conseguenza, secondo tali esperti, la causa più probabile delle lesioni subite dal ricorrente era l’impatto della testa contro il suolo (il marciapiede), verificatosi a seguito di una caduta accidentale e non di un colpo di manganello.
- Ora la Corte, deplorando che l’esame medico del ricorrente sia stato condotto tardivamente e che, per questo motivo, tale esame non ha permesso di rilevare tutte le lesioni subite immediatamente dopo i fatti (paragrafo 54 supra), rileva alcuni elementi che suscitano interrogativi circa la qualità di tali perizie. Essa osserva anzitutto che, nel corso del primo esame, il dottor F. non ha neppure rimosso la fasciatura per esaminare il trauma (paragrafo 54 supra), circostanza che appare tuttavia rilevante alla luce delle conseguenze medico-legali derivanti dalle sue conclusioni. Inoltre, in occasione della perizia medico-legale (paragrafo 80 supra), i medici non hanno esaminato la testa del ricorrente e non hanno quindi osservato la cicatrice presente sul suo cranio.
- La Corte rileva, tuttavia, che il GIP, fondandosi esclusivamente sulle conclusioni della perizia richiesta dal pubblico ministero, non ha tenuto in alcuna considerazione, neppure al fine di confutarlo con una spiegazione, il rilievo formulato dal consulente nominato dal ricorrente (paragrafi 90-92 supra), secondo cui i periti nominati d’ufficio avevano ignorato la cicatrice occipitale situata al di sopra della linea mediana del cranio, circostanza che, a suo avviso, rendeva erronee le loro conclusioni. Inoltre, quando il ricorrente ha chiesto al GIP un’integrazione della perizia, quest’ultimo ha respinto la domanda.
- La Corte osserva ancora che le dichiarazioni di B.V. e G.O., i quali avevano ammesso di aver fatto uso del manganello (si vedano il paragrafo 44 supra e le conclusioni della DIGOS, nelle quali si sottolineava che essi avevano operato a diretto contatto con il ricorrente), nonché quelle dei testimoni S.P. e G.P., che avevano visto che il ricorrente veniva colpito alla testa dagli agenti di polizia (paragrafo 35 supra), non sono state sufficientemente prese in considerazione.
- Essa constata altresì che il dottor S. è stato informato dal coordinatore della Croce Rossa del fatto che vi era stata una colluttazione tra la polizia e i tifosi, mentre gli agenti di polizia della regione Marche, contrariamente a quanto indicato dagli agenti coinvolti, erano stati a loro volta informati dai tifosi di un alterco con la polizia. Né tali agenti né il coordinatore della Croce Rossa sono mai stati sentiti.
- Inoltre, la Corte rileva che, nella sua ordinanza di archiviazione, il GIP, al fine di concludere per la mancanza di attendibilità dei testimoni, si è concentrato sul fatto che, come rivelato dalle intercettazioni disposte, i fratelli B. si erano concertati prima della loro audizione allo scopo di fornire versioni concordanti ma non identiche dei fatti. A tale riguardo, la Corte osserva che il GIP non fornisce alcun chiarimento sul nesso tra il colloquio intercorso tra i fratelli e la possibile falsità delle loro deposizioni. Peraltro, il GIP non ha spiegato per quale ragione un’eventuale concertazione tra due testimoni potesse dispensare il giudice dal procedere egli stesso a un esame, tanto più che non ha effettuato alcuna valutazione su tale questione, e che altri testimoni avevano affermato di aver visto gli agenti di polizia colpire il ricorrente (paragrafi 74-75, 78 e 81 supra).
- La Corte constata che il GIP ha preso in considerazione il contenuto delle dichiarazioni rese dagli agenti di polizia presenti sul posto senza cercare di verificarne l’esattezza fattuale né di fornire una spiegazione plausibile delle contraddizioni esistenti tra la versione dei fatti fornita dai tifosi e quella risultante dalle dichiarazioni degli agenti (Mammadov c. Azerbaijan, n. 34445/04, §§ 77-78, 11 gennaio 2007). La Corte rileva altresì un approccio selettivo e in certa misura incoerente nella valutazione degli elementi di prova. Dall’ordinanza di archiviazione emerge infatti che il GIP non ha cercato di spiegare le incongruenze rispetto ai fatti accertati dalle forze dell’ordine, ma si è limitato a sottolineare che i tifosi sembravano essersi accordati su una versione comune dei fatti, ma ha ritenuto in ogni caso che le loro dichiarazioni fossero inattendibili a causa delle contraddizioni riscontrate tra le stesse.
- La Corte osserva che le autorità non sembrano aver compiuto sforzi sufficienti per chiarire l’esatto ruolo degli agenti coinvolti, difficoltà resa ancora maggiore dall’assenza di qualsiasi segno distintivo sugli agenti equipaggiati con tenute antisommossa (si veda il paragrafo 9 supra). A tale riguardo, essa rammenta che, quando le autorità nazionali competenti impiegano agenti di polizia mascherati per il mantenimento dell’ordine pubblico o per effettuare un arresto, tali agenti sono tenuti a portare un segno distintivo – ad esempio un numero identificativo di matricola – che, pur preservandone l’anonimato, permette di identificarli ai fini dell’audizione qualora, successivamente, venga contestata la legittimità della loro condotta nell’ambito dell’operazione (Hentschel e Stark c. Germania, n. 47274/15, § 91, 9 novembre 2017). Nel caso di specie, in assenza di tali segni distintivi che permettano l’identificazione degli agenti, le misure investigative a disposizione delle autorità per accertare l’identità delle persone responsabili di un presunto uso eccessivo della forza tale da integrare dei maltrattamenti assumevano un’importanza ancora maggiore (ibidem, § 93; si veda anche, a titolo esemplificativo, Lopez Martinez c. Spagna [Comitato], n. 32897/16, § 38, 9 marzo 2021).
- Di conseguenza, alla luce dei numerosi elementi sopra esposti, la Corte ritiene che, nelle particolari circostanze del caso di specie, l’indagine condotta dalle autorità giudiziarie interne non sia stata sufficientemente approfondita per soddisfare le esigenze sopra richiamate del profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione.
b) Sul profilo sostanziale
- L’articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali delle società democratiche. Esso vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti (si vedano, fra molte altre, Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 88, serie A n. 161; Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996‑V; e Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, § 315, CEDU 2014 (estratti)).
- I principi pertinenti elaborati dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 3 in materia di ricorso alla forza ai fini della dispersione di manifestazioni e in materia di prova sono stati riassunti nella sentenza Tsaava e altri c. Georgia [GC] (nn. 13186/20 e altri 4, §§ 326‑328, 11 dicembre 2025).
- La Corte ha già avuto occasione di esaminare casi di violenza verificatisi tra tifosi di squadre avversarie in occasione di incontri calcistici, nei quali si poneva la questione degli obblighi gravanti sulle autorità statali in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di protezione delle persone (Koffi c. Bulgaria, n. 95/24, 17 febbraio 2026).
- Essa rileva, tuttavia, che la doglianza relativa al profilo sostanziale dell’articolo 3 nel presente caso non riguarda l’adozione, da parte delle forze dell’ordine, di misure operative preventive volte a evitare scontri tra tifosi (si veda, a contrario, Koffi, sopra citata, § 170 e segg.), ma si limita all’eventuale uso della forza da parte della polizia nei confronti del ricorrente.
- La Corte ritiene che, in linea di principio, l’onere della prova non gravi esclusivamente su una delle parti o sull’altra, dal momento che essa esamina tutti gli elementi di cui dispone, a prescindere dall’origine degli stessi, e può, se del caso, acquisire d’ufficio ulteriori elementi. Tuttavia, la Corte ha fatto ricorso alla nozione di onere della prova in alcuni contesti particolari e ha riconosciuto, segnatamente nei casi in cui le difficoltà incontrate dai ricorrenti nel dimostrare le proprie accuse giustificavano una simile conclusione, che non era possibile applicare in maniera rigida il principio affirmanti incumbit probatio, secondo il quale l’onere della prova di un’accusa incombe alla parte che la formula. In particolare, il criterio probatorio adottato dinanzi alla Corte è quello della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio», ma tale criterio non coincide con quello utilizzato in taluni ordinamenti giuridici nazionali. Una simile prova può risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti. Il grado di convinzione necessario per giungere a una conclusione è intrinsecamente legato alla specificità dei fatti, alla natura della doglianza formulata e al diritto convenzionale in gioco (Tsaava e altri, sopra citata, § 328 a) e b)).
- La Corte osserva anzitutto che, nella presente causa, viene messo in discussione il fatto stesso che le lesioni derivino dall’uso della forza da parte della polizia. Essa ritiene che, nel caso di specie, il ricorrente abbia prodotto, a sostegno della propria versione circa l’origine delle lesioni, elementi sufficientemente probanti, idonei a stabilire un’apparenza di maltrattamenti imputabili alla polizia. In particolare, i certificati medici rilasciati a seguito del suo ricovero ospedaliero il giorno degli eventi attestano gravi lesioni craniche che hanno richiesto cure intensive e un intervento neurochirurgico, e hanno comportato pesanti postumi (paragrafi 24-26 supra). Il ricorrente ha altresì prodotto varie testimonianze che avvalorano direttamente la sua affermazione secondo cui le lesioni sarebbero state causate da colpi di manganello inferti da agenti di polizia (paragrafi 61, 69, 70, 74, 75 e 79 supra).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte constata dunque che il ricorrente, nel caso di specie, ha fornito elementi di prova prima facie particolarmente convincenti a sostegno del fatto che egli era stato colpito alla testa (paragrafi 22, 23 e 30 supra), cosicché l’onere della prova risulta, da quel momento, trasferito al Governo. - Inoltre, nelle circostanze della presente causa, occorre attribuire particolare rilievo al fatto che le lesioni sono state riportate mentre il ricorrente si trovava nella zona in cui le forze di polizia conducevano un’operazione nel corso della quale hanno fatto ricorso alla forza (Mouradova, sopra citata, § 109). A tale riguardo, la Corte rammenta che l’articolo 3 non vieta l’uso della forza in talune circostanze ben definite, anche ai fini della repressione di disordini durante una manifestazione (Tsaava e altri, sopra citata, § 327). Tuttavia, una simile forza può essere utilizzata soltanto se strettamente necessaria e proporzionata allo scopo perseguito (ibidem).
- La Corte rileva, da un lato, che il ricorrente ha riportato una lesione di particolare gravità mentre si trovava nella zona in cui era stato fatto uso della forza, anche mediante l’uso di manganelli da parte di agenti in tenuta antisommossa (paragrafi 16, 39, e 40); dall’altro, che sono stati identificati due agenti di polizia che erano entrati in contatto fisico con il ricorrente (paragrafo 44 supra); e, infine, che il ricorrente ha suffragato le proprie accuse con elementi di prova sufficientemente solidi e concordanti (paragrafo 169 supra). Di conseguenza, le autorità non solo avevano l’obbligo di condurre un’indagine ufficiale ed effettiva sulle sue affermazioni, ma incombeva altresì al Governo fornire una spiegazione soddisfacente e convincente circa la causa delle lesioni riportate dal ricorrente (si veda, per una situazione equiparabile, Mouradova, sopra citata, § 112).
- A tale riguardo, la Corte rammenta (paragrafo 151 supra) che le autorità non hanno agito d’ufficio per indagare sulle lesioni del ricorrente, dato che l’indagine è stata avviata soltanto due settimane dopo i fatti, a seguito della denuncia presentata dal fratello dell’interessato.
Pur ribadendo di essere pienamente consapevole delle difficoltà inerenti all’azione degli Stati chiamati ad adottare misure volte a prevenire e reprimere le violenze che si verificano a margine di manifestazioni sportive (si veda, mutatis mutandis, S., V. e A. c. Danimarca, sopra citata, §§ 94 e 95), violenze che possono rendere necessario il ricorso alla forza nell’ambito del mantenimento dell’ordine pubblico, la Corte rileva che, in cause come quella di specie, le carenze dell’indagine condotta successivamente ai fatti hanno l’effetto di privare lo Stato stesso degli elementi di prova che avrebbero potuto eventualmente attestare la regolarità delle operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico. - In tali circostanze, e tenuto conto degli elementi di prova prima facie forniti dal ricorrente (paragrafo 169 supra), delle conclusioni cui la Corte è giunta in merito alle carenze dell’indagine (paragrafi 140‑163 supra) e, più in particolare, delle significative lacune della perizia medica disposta dal pubblico ministero (paragrafi 54, 80 e 155-157 supra), la Corte conclude che il Governo non ha dimostrato in modo soddisfacente che le lesioni riportate dal ricorrente fossero derivate esclusivamente da fattori diversi da maltrattamenti inflitti da agenti di polizia mediante l’uso dei manganelli (mutatis mutandis, Korniyets e altri c. Ucraina, nn. 2599/16 e altri 2, § 96, 10 luglio 2025).
- Pertanto, vi è stata violazione del profilo sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
- Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
Danno
1. Tesi delle parti
- Il ricorrente rammenta che è affetto da un’invalidità permanente parziale del 60-65%, che gli impedisce di proseguire la propria attività professionale e incide gravemente sulla sua vita personale, segnatamente in quanto ha determinato la rottura del suo matrimonio. Egli chiede l’applicazione del principio di restitutio in integrum e il riconoscimento di un indennizzo per il danno morale che afferma di avere subìto.
Basandosi sulle «tabelle del tribunale civile di Milano» in materia di danno non patrimoniale, e su una perizia medico-legale, egli chiede, a titolo di risarcimento del danno, la somma di 748.623,75 EUR. - Il Governo si oppone a tali richieste e contesta sia l’esistenza stessa dei danni addotti dalla controparte che la loro quantificazione. In particolare, il Governo ritiene che l’importo richiesto a titolo di danno morale sia manifestamente eccessivo, e che la relativa giustificazione si fondi su criteri generali, privi di riferimento a elementi concreti o specifici.
2. Valutazione della Corte
a) Danno materiale
- Nel caso di specie, la Corte ammette che le lesioni subite dal ricorrente sono effettivamente tali da compromettere la sua capacità lavorativa e, di conseguenza, da cagionargli un pregiudizio economico. Essa riconosce altresì che, tenuto conto delle circostanze nelle quali il ricorrente è rimasto ferito, sussiste un nesso causale diretto tra tale pregiudizio e la violazione del profilo sostanziale dell’articolo 3.
- Per quanto riguarda l’ammontare del risarcimento da riconoscere, la Corte osserva che le domande formulate dal ricorrente si fondano principalmente sull’assunto secondo cui egli non sarebbe più in grado di guadagnarsi da vivere come in precedenza, e rileva che le diverse componenti del danno materiale subìto non si prestano, nelle circostanze del caso di specie, a una quantificazione esatta.
- Il Governo, invece, non propone alcun metodo diverso di calcolo, né indica altri importi che ritenga ragionevoli. In assenza di dati o criteri affidabili che le permettano di procedere diversamente, la Corte decide di deliberare in via equitativa su tali richieste (Tsaava e altri, sopra citata, § 480)
- Tenuto conto dei fattori pertinenti di cui è a conoscenza, e deliberando in via equitativa, la Corte ritiene opportuno accordare al ricorrente la somma di 100.000 EUR a titolo di danno materiale.
b) Danno morale
- 182. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subìto un danno morale in conseguenza della violazione del profilo procedurale e sostanziale dell’articolo 3 della Convenzione di cui è stato vittima. Deliberando in via equitativa, come previsto dall’articolo 41 della Convenzione, essa gli riconosce la somma di 30.000 EUR a titolo di danno morale, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
c) Spese
- Basandosi sui relativi documenti giustificativi, il ricorrente chiede la somma di 26.624,64 EUR per le spese che afferma di avere sostenuto sia per il procedimento condotto dinanzi alle giurisdizioni interne che per il procedimento dinanzi alla Corte.
- Il Governo ritiene che tali spese siano eccessive.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti di cui dispone e dei criteri sopra menzionati, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di 20.000 EUR per tutte le spese, più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara il ricorso ricevibile;
- Dichiara che vi è stata violazione del profilo procedurale dell’articolo 3 della Convenzione;
- Dichiara che vi è stata violazione del profilo materiale dell’articolo 3 della Convenzione;
- Dichiara,
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
- 100.000 EUR (centomila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno materiale;
- 30.000 EUR (trentamila euro), più l’importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per danno morale;
- 20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente su tale somma a titolo di imposta, per le spese;
- che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
- Respinge la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 2 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Ivana Jelić
Presidente
Ilse Freiwirth
Cancelliere
[1] Rettificata il 7 luglio 2026 con l’aggiunta di «e dall’avv. F. Anselmo, del foro di Ferrara»