Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 luglio 2026 - (Ricorso n. 12654/22 ) - Causa Dragoni e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DRAGONI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 12654/22)

SENTENZA

 

Articolo 8 • Vita familiare • Decisione dei tribunali nazionali che dichiarava adottabile la figlia dei genitori ricorrenti e interrompeva i contatti con la sua famiglia d’origine non proporzionata al fine legittimo perseguito e non accompagnata da garanzie proporzionate • Fornito ai genitori un limitato sostegno nello sviluppo del loro legame con la figlia e nel miglioramento delle loro competenze genitoriali • Data inadeguata considerazione alla vulnerabilità dei genitori • Decisione di recidere il legame familiare definitivamente e senza indugio, adottata senza considerare soluzioni meno radicali • Immediata interruzione dei contatti ordinata mentre il procedimento era ancora in corso • Rifiuto di disporre una nuova perizia nonostante le affermazioni di sviluppi positivi nella situazione personale e materiale dei genitori • Motivi insufficienti

Articolo 8 • Vita familiare • Le autorità nazionali non avevano compiuto gli sforzi necessari per tutelare il rapporto familiare tra i nonni ricorrenti e la nipote • Incontri per tutta la durata del procedimento di primo grado, inizialmente due volte e successivamente ridotti a una volta al mese, di importanza limitata per lo sviluppo di un rapporto significativo con la minore • Assenza di consulenza e sostegno per i nonni ricorrenti particolarmente rilevante considerata la vulnerabilità dei genitori

Articolo 46 • Misure individuali • Nuovo meccanismo di revisione ai sensi del codice di procedura civile permetterebbe alle autorità nazionali, su richiesta dei ricorrenti, di riesaminare senza indugio la situazione attuale dei ricorrenti e della minore e di considerare la possibilità di stabilire contatti tra di essi

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

2 luglio 2026

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Dragoni e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 12654/22) presentato contro la Repubblica italiana con il quale in data 1° marzo 2022 tre cittadini italiani, la Sig.ra Dora Dragoni (“la prima ricorrente”), il Sig. Italo Dragoni (“il terzo ricorrente”), la Sig.ra Lilia Ida Guerrini (“la quarta ricorrente”) e un cittadino turco, il Sig. Fatih Divrak (“il secondo ricorrente”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”);

vista la decisione di invitare il Governo turco, avendo il secondo ricorrente la cittadinanza turca, a comunicare alla Corte se intendeva presentare osservazioni scritte (articolo 36 § 1 della Convenzione e articolo 44 del Regolamento della Corte) e rilevando che il Governo turco non si è avvalso del diritto di intervenire nella causa;

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 9 giugno 2026,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa concerne la dichiarazione di adottabilità e l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine, disposta dalle autorità pubbliche, di H., figlia e nipote dei ricorrenti. I ricorrenti sollevano doglianze ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

  1. La prima ricorrente e il secondo ricorrente sono rispettivamente la madre e il padre di H. Il terzo ricorrente e la quarta ricorrente sono i nonni materni di H. Ulteriori dettagli figurano nell’appendice. Sono stati rappresentati dall'avvocato Thuan Dit Dieudonné, del foro di Strasburgo.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. D’Ascia.

A. Il contesto del caso

  1. La prima ricorrente è laureata in medicina ed esercita la professione di agopunturista. Ha avuto precedenti disturbi mentali. Nel 2010 le fu diagnosticata la schizofrenia paranoide e fu ricoverata in ospedale per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Dopo avere lasciato l'ospedale, ricevette cure farmacologiche e sostegno da un locale centro di salute mentale (Centro di Salute Mentale, in prosieguo “CSM”) fino al 2016, anno in cui si trasferì in un'altra città.
  2. La prima e il secondo ricorrente si conobbero nel 2014 mediante un sito per l’apprendimento delle lingue online. Alla fine dell’agosto 2016, dopo che erano stati in contatto per oltre due anni, la prima ricorrente si recò in Turchia per conoscere il secondo ricorrente e la sua famiglia.
  3. In data 11 ottobre 2016 contrassero matrimonio in Turchia, e nel novembre 2016 si trasferirono in Italia. Nel frattempo, la prima ricorrente rimase incinta.
  4. In data 3 luglio 2017 la prima ricorrente, che era all’epoca alla trentanovesima settimana di gravidanza, minacciò di suicidarsi e fu condotta in un pronto soccorso. Mentre si trovava lì fu scoperto che il bambino era in posizione podalica e che era necessario un parto cesareo, fatto del quale ella fu informata. Rifiutò di sottoporsi all’intervento chirurgico. In data 4 luglio 2017 ella fu sottoposta a visita psichiatrica. Lo specialista psichiatrico riferì che sembrava lucida e ben orientata senza pensieri di autolesionismo. Aveva compreso le informazioni fornite dagli specialisti riguardo alla situazione del suo bambino, ma aveva espresso il desiderio di partorire in modo naturale. Aveva acconsentito al parto cesareo solo se il bambino fosse stato ancora in posizione podalica all’inizio del travaglio. Lo specialista concluse che era sana di mente e che pertanto la sua decisione doveva essere rispettata.
  5. Il medesimo giorno i servizi sociali dell’ospedale inviarono una comunicazione urgente al locale Servizio Sociale Area Tutela Minori, segnalando i precedenti psichiatrici della prima ricorrente, le circostanze del suo ricovero in ospedale, l’impossibilità di comunicare con il secondo ricorrente a causa dell’indisponibilità di un interprete di lingua turca, e il rifiuto della prima ricorrente di sottoporsi a taglio cesareo. Nella comunicazione i servizi sociali dell’ospedale conclusero che dopo la nascita il bambino avrebbe dovuto essere trasferito nel reparto di neonatologia al fine di dare al personale medico il tempo di valutare le competenze genitoriali della prima e del secondo ricorrente.
  6. La prima ricorrente firmò le dimissioni volontarie dall’ospedale. Il parto cesareo fu fissato per il 15 luglio 2017, ma ella non si presentò all’appuntamento.

B. La nascita della bambina e il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni

  1. In data 25 luglio 2017 la prima ricorrente dette alla luce una bambina, H., mediante un parto cesareo d'urgenza. La bambina fu trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale. Una relazione dei servizi sociali dell'ospedale datata 29 luglio 2017 affermava che dopo il parto la prima ricorrente aveva manifestato segni di disagio psicologico. In particolare, era stato necessario chiederglielo più volte prima che accettasse di incontrare un'assistente sociale dell'ospedale. Aveva espresso la convinzione che il bambino fosse un maschio e l'idea di essere incinta di gemelli. Non aveva manifestato alcun desiderio di fare visita alla figlia e non aveva fornito risposte coerenti alle domande riguardanti la gravidanza e al modo in cui intendeva organizzare la sua vita con la bambina. La relazione affermava inoltre che, durante la sua prima visita alla bambina con il secondo ricorrente, era sembrata incapace di comprendere i bisogni della bambina. Non aveva preso in braccio e l'aveva solo toccata come se stesse eseguendo una visita medica neonatale.
  2. Il terzo e la quarta ricorrente, nonni materni della neonata, erano presenti durante la prima visita. Tuttavia, la prima e il secondo ricorrente non autorizzarono il personale medico a fornire loro alcuna informazione sulla bambina.
  3. Il Governo ha sostenuto, invocando la ricostruzione dei fatti effettuata dai tribunali nazionali, che in data 27 luglio 2017 la prima ricorrente aveva rifiutato di partecipare a una visita programmata alla bambina con l'assistente sociale dell'ospedale. Lo stesso giorno aveva lasciato l'ospedale. Secondo una relazione dei servizi sociali dell'ospedale datata 4 agosto 2017, la prima e il secondo ricorrente avevano fatto visita alla bambina quotidianamente in ospedale nei giorni successivi alle dimissioni della prima ricorrente dall’ospedale. In tali occasioni la madre era apparsa distaccata dalla bambina. Aveva rifiutato di fornirle cure basilari o di allattarla al seno. Il padre aveva dimostrato una certa capacità e sicurezza nel prendersi cura della bambina e nel comprenderne i bisogni.
  4. La prima e il secondo ricorrente contestarono tale versione dei fatti, sostenendo che non avevano mai rifiutato di avere dei colloqui con gli assistenti sociali e che, al contrario, essi avevano partecipato a tutti i colloqui fissati prima e dopo la nascita della bambina.
  5. In data 1° agosto 2017, durante una di tali visite in ospedale, la prima ricorrente manifestò segni di disturbo psicologico. Le fu diagnosticato un disturbo psicotico e fu ricoverata per quindici giorni. Durante tale periodo il secondo ricorrente fece regolarmente visita alla bambina.
  6. In data 2 agosto 2017 il pubblico ministero presentò un'istanza al Tribunale per i Minorenni chiedendo che la prima e il secondo ricorrente fossero dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e l'autorizzazione a dare la bambina in adozione.
  7. In data 4 agosto 2017 i servizi sociali disposero che la bambina fosse tenuta nel reparto di neonatologia ai sensi dell'articolo 403 del codice civile italiano al fine del suo successivo collocamento in un luogo protetto.
  8. In data 17 agosto 2017 il Tribunale per i Minorenni accolse la richiesta del pubblico ministero e avviò il procedimento per dichiarare la minore adottabile. Il Tribunale sospese anche la responsabilità genitoriale della prima e del secondo ricorrente e nominò i servizi sociali tutori legali temporanei della minore. Fu ordinato ai servizi sociali di trovare una collocazione per la minore, di regolamentare i suoi contatti con i genitori e i nonni e di valutare le loro personalità e i loro rispettivi rapporti con la minore.
  9. In data 24 ottobre 2017 il Tribunale per i Minorenni nominò un consulente per valutare la personalità e le capacità genitoriali della prima e del secondo ricorrente, con incontri da tenersi ogni quindici giorni. Il tribunale decise che la valutazione fosse estesa anche al terzo e alla quarta ricorrente.
  10. A decorrere dall’ottobre 2017 la prima e il secondo ricorrente incontrarono la bambina durante visite settimanali di un’ora alla presenza di un educatore e di un inteprete di lingua turca. Il terzo e la quarta ricorrente parteciparono a tali visite due volte al mese.
  11. Secondo una relazione datata 10 maggio 2018 – elaborata dal CSM che ebbe in cura la prima ricorrente fino al 2016 e nuovamente dall’agosto 2017 dopo le sue dimissioni dall'ospedale – ella aveva osservato pienamente le raccomandazioni terapeutiche del Gli specialisti del CSM riferirono che nei mesi precedenti ella si era adoperata per prepararsi al ricongiungimento con la figlia. Conclusero che, dati i suoi risultati clinici positivi, ella era pronta a esercitare il ruolo materno, con il sostegno della sua famiglia e, se necessario, dei servizi competenti.
  12. In una relazione datata 20 giugno 2018 il consulente nominato dal tribunale, lo psicologo M.T., osservò quanto segue.
    1. La prima ricorrente, nonostante il desiderio di assumere il ruolo genitoriale, si era dimostrata in grado di interagire con la figlia esclusivamente a livello pratico e operativo. Tali interazioni erano prive delle componenti affettive ed emotive necessarie per un sano sviluppo psicologico della bambina.
    2. Il secondo ricorrente aveva dimostrato una maggiore capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni affettivo-emotivi della bambina, nonostante alcune fragilità. Durante l’interazione con la bambina in presenza della prima ricorrente aveva dimostrato uno spiccato atteggiamento di sostegno nei confronti della moglie, la cui fragilità sembrava indurlo ad assumere il ruolo di adulto di riferimento, ruolo che era stato riconosciuto anche dalla bambina. Nell'ambito dei loro doveri di cura della bambina, i due genitori si erano comportati come una coppia collaborativa e complementare. Il secondo ricorrente poteva quindi potenzialmente assumere il ruolo di adulto protettivo e di mediatore con la figura materna.
    3. Il terzo e la quarta ricorrente potevano essere una valida risorsa in relazione a questioni pratiche ed economiche e per l'educazione della bambina. Tuttavia, avevano dimostrato alcune rilevanti fragilità riguardo alle capacità relazionali.
  13. Il consulente dichiarò che, a causa della mancanza di un programma di supporto per lo sviluppo delle capacità genitoriali della coppia e del limitato impatto delle visite genitore-figlio nello sviluppo di una relazione significativa, non era possibile fornire una valutazione definitiva delle competenze genitoriali dei ricorrenti. Il consulente concluse quindi che sulla base dei fatti, così come si presentavano, il ritorno della minore in famiglia sarebbe stato dannoso e che era necessario attivare un programma di sostegno alla genitorialità, in particolare a favore del padre, per poter effettuare una valutazione definitiva delle loro competenze genitoriali.
  14. In data 25 giugno 2018 il Tribunale per i Minorenni ordinò ai servizi sociali di elaborare un programma di sostegno alla genitorialità per il padre che comprendesse visite quindicinali tra la minore e la coppia genitoriale, visite settimanali tra il padre e la figlia, incontri settimanali tra il padre e i servizi sociali e visite mensili tra i nonni e la minore.
  15. Dal luglio 2018 al gennaio 2019 furono organizzate delle visite in conformità alle istruzioni impartite dal tribunale. Quelle con la bambina duravano un'ora e mezza e comprendevano l’ora dei pasti. Furono organizzate quattro visite più lunghe tra la coppia genitoriale e la bambina al fine di includere momenti importanti della vita quotidiana della bambina, compresi i momenti in cui giocava, si addormentava, si svegliava e consumava i pasti. Fu istituito un programma di sostegno genitoriale con il secondo ricorrente consistente in otto incontri con una psicologa, P.F., e cinque incontri con un'assistente sociale (agli incontri partecipò anche la prima ricorrente) tra il settembre e il dicembre 2018.
  16. Nella sua relazione datata 22 gennaio 2019, la psicologaF. osservò che la prima e il secondo ricorrente avevano dimostrato dei miglioramenti nelle loro competenze genitoriali nel corso del programma di sostegno alla genitorialità. In particolare, il padre aveva compiuto ulteriori progressi nella sua capacità di rispondere ai bisogni e alle richieste della figlia, e di riflettere sul significato sia dei propri comportamenti che di quelli della figlia. Quanto alla madre, nonostante i suoi sforzi per adeguare il suo approccio alla luce delle considerazioni emerse durante gli incontri, ella aveva continuato a manifestare significativi limiti nella sua comunicazione affettiva. Essendo consapevole dei suoi limiti, cercava frequentemente la presenza del secondo ricorrente, che percepiva come più competente a tale riguardo. Sia la prima che il secondo ricorrente avevano dimostrato una limitata capacità di assumersi la responsabilità dell'allontanamento della minore dalla famiglia nonché una limitata comprensione delle difficoltà dei nonni nelle loro interazioni con la bambina. Il secondo ricorrente aveva dimostrato difficoltà di adattamento, che ostacolavano il suo processo di integrazione nella società italiana. Quanto alla bambina, ella aveva sviluppato la capacità di riconoscere i genitori anche quando non erano presenti e di ricordare i loro incontri abituali. La psicologa concluse che, alla luce dei limiti e delle fragilità summenzionati, in quel momento il ritorno della bambina nella famiglia d’origine non era consigliabile. Tuttavia, dati i miglioramenti e l'atteggiamento collaborativo dei genitori, aggiunse che vi erano segnali positivi per l’istituzione di un programma di sostegno al loro rapporto con la bambina. In ogni caso, la psicologa raccomandò di proseguire i contatti tra la bambina e i genitori.
  17. In una relazione datata 23 gennaio 2019, i servizi sociali giunsero a conclusioni simili a quelle della psicologa, P.F. In particolare, riferirono che il programma di sostegno alla genitorialità, a differenza della precedente fase strettamente valutativa, aveva permesso di instaurare un rapporto più rilassato con la coppia genitoriale. Ciò aveva favorito un clima di collaborazione e creato spazi di riflessione. I servizi sociali osservarono che il cambiamento del contesto e del momento degli incontri aveva permesso ai genitori e alla bambina di creare gradualmente un legame. Conclusero che, sebbene vi fossero stati alcuni sviluppi positivi nella capacità genitoriale del padre, questi non erano sufficienti per il ricongiungimento della bambina con la famiglia d’origine. Al medesimo tempo, la bambina aveva un urgente bisogno di un ambiente nel quale potesse stabilire legami affettivi stabili. Quanto alla probabilità di un sufficiente miglioramento delle capacità genitoriali dei primi due ricorrenti, la relazione affermava che il padre aveva dimostrato la capacità di comprendere i bisogni della bambina, ma presentava persistenti limiti nell'assumersi responsabilità e nell'essere consapevole dei rischi ai quali la situazione familiare poteva esporre la bambina. Secondo i servizi sociali, tali limiti erano ulteriormente amplificati dalla limitata capacità della coppia genitoriale di procedere nel processo di emancipazione dal terzo e dalla quarta ricorrente entro un lasso di tempo compatibile con le esigenze della minore. Infine, i servizi sociali sottolinearono la constatazione della psicologaF. riguardante l'importanza per la bambina di preservare il legame con i genitori.
  18. Con sentenza del 19 giugno 2019 il Tribunale per i Minorenni dichiarò la minore adottabile ai sensi dell'articolo8 della legge184/1983 (si veda il paragrafo 39 infra) e dispose l'interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine. I passi pertinenti della sentenza recitano come segue:

“Il padre [della bambina si trova] in Italia dal 2016, a seguito del matrimonio con la madre, è disoccupato [ed è iscritto] a un centro per l'impiego dal 2018 (...) Ha rifiutato un'offerta di lavoro presso un'azienda turca con sede in Italia perché avrebbe dovuto trascorrere un periodo iniziale a Istanbul (...) il che, a suo avviso, avrebbe interferito nel procedimento giudiziario. [Egli e la madre,] rimangono, pertanto, totalmente dipendenti economicamente, anche per la sistemazione abitativa, dai genitori [della moglie], con i quali vivono in una piccola abitazione a decorrere dalla nascita della loro bambina. [Anche la prima ricorrente] è disoccupata, la coppia non possiede una rete sociale e vive in isolamento, probabilmente a causa delle sue condizioni.

(...) Non vi è alcun dubbio che [la bambina] si trovi in una situazione di abbandono in relazione ai nonni materni e alla madre. Ciò è dovuto all'assoluta incapacità della madre di prendersi cura [della bambina], anche con un supporto, e all'incapacità dei nonni di sostenere [la prima ricorrente], in modo da poter fornire insieme un livello adeguato di capacità genitoriale, o di sostituirla. Alla luce delle valutazioni effettuate, tali problematiche appaiono di lunga data e radicate nella personalità di tali adulti e nel loro rapporto (...)

(...)

Dopo due anni di indagini, comprendenti un programma di sostegno [alla genitorialità], ci troviamo di fronte a una situazione immutata, nella quale il padre non ha preso le distanze dalla moglie nell'interesse della figlia, e continua a desiderare il ritorno [della figlia]in un ambiente chiaramente inadeguato; (...) Dopo così tanto tempo tale inadeguatezza avrebbe dovuto essergli chiara (...)

È pertanto evidente che la ‘capacità genitoriale migliorabile’ del padre, individuata dal consulente tecnico, si limita ad atti circoscritti alla cura basilare e all'individuazione – leggermente migliorata in quello che è, comunque, un contesto controllato (…) – dei bisogni della bambina, senza comprendere che l'unica cosa che sarebbe dovuta accadere e che non è accaduta era che egli manifestasse la volontà di crescere con la figlia al di fuori del contesto familiare (…) invece egli vuole ancora mantenere un legame [con tale contesto familiare], anteponendo in tal senso i propri bisogni ai bisogni più profondi della figlia, così come sono adesso e in futuro.

(...)

La sua intenzione è di proseguire (…) la convivenza [con la moglie], che sembra profondamente incompatibile con i bisogni [della bambina]. Sembra che egli voglia preservare la sua immagine di sé maschile, forse in conformità a modelli culturali interiorizzati, in base ai quali dovrebbe stare accanto a sua moglie [. Ciò lo conduce] a rifiutare l'idea di essere padre e allo stesso tempo madre della bambina in un ambiente sano. Durante questo periodo il padre avrebbe dovuto scegliere incondizionatamente la figlia, che sarebbe stato l'unico elemento [necessario] di ‘capacità genitoriale migliorabile’, ma non lo ha fatto.

Secondo il tribunale entrambi i genitori non presentano [alcun] indicatore che permetta di pensare che siano in grado di migliorare sufficientemente le proprie capacità genitoriali.

Il tribunale ritiene che le conclusioni della psicologa difettino di una visione coerente in grado di tutelare realmente la minore (...)

[Il tribunale ritiene che] la situazione sia chiaramente immutabile (...) Nessuno degli specialisti delle istituzioni pubbliche ha fatto riferimento a un possibile futuro ritorno della minore, a possibili aree di intervento con la coppia (a parte i miglioramenti delle dinamiche degli incontri) o a possibili visite non controllate in futuro; al contrario, [hanno ribadito] la necessità di mantenere il collocamento della minore fuori della famiglia. [In tale contesto] non sembra esservi alcuna base psicologica o giuridica per preservare il rapporto tra la minore e i genitori.

Una bambina di due anni, particolarmente adattabile, non può aver sviluppato un attaccamento a genitori con i quali ha trascorso poco tempo – e [anche tale tempo] in incontri, le cui modalità sono state sostanzialmente inadeguate. Si può solo dire che li ha semplicemente tollerati – poiché [gli incontri con essi] le erano stati imposti dal percorso istituzionale – grazie alla sua grande capacità di adattamento.

Inoltre, dal punto di vista legale, il mantenimento degli incontri e, di conseguenza, la decisione di collocarla in affido (necessariamente sine die) piuttosto che dichiararla adottabile, sarebbero necessariamente finalizzati al ritorno [della minore] nella famiglia d’origine e, al medesimo tempo, all'instaurazione di un rapporto che possa andare oltre gli incontri controllati. [Tuttavia], allo stato attuale mancano i presupposti per entrambe le opzioni, e nessuna delle due sembra compatibile con il percorso di sviluppo della minore nel prossimo futuro.

La decisione che tutela in modo migliore gli interessi della minore non può quindi essere quella di proseguire gli incontri senza possibilità di evoluzione e in assenza di prospettive: infatti, fatta eccezione per un miglioramento – solo da parte del padre –nella comprensione degli elementi basilari della cura, non vi sono indicazioni di alcun progresso.

In realtà, nessun consulente ha riscontrato una probabilità che le competenze genitoriali dei ricorrenti migliorino sufficientemente: il ritorno [della minore] nella famiglia d’origine non è [attualmente] prevedibile, nemmeno a lungo termine; permangono significativi limiti in entrambi i genitori che impediscono loro di assumersi le proprie responsabilità [genitoriali], nonché un senso di negazione dei rischi per lo sviluppo della minore che potrebbero sorgere se fosse esposta alla struttura della famiglia d’origine, che chiaramente difetta di una traiettoria ascendente. Tali limiti influenzano e (…) compromettono il percorso verso il potenziale recupero [della responsabilità genitoriale] in un periodo di tempo adeguato.

Ne consegue che mantenere il rapporto con i genitori ed esporre la bambina agli scenari disfunzionali descritti sopra presenterebbe un grave rischio [per lei]. Tale rischio non potrebbe essere controbilanciato da (…) misure protettive e costringerebbe la bambina a compiere un notevole sforzo di adattamento che comporterebbe un prezzo molto alto nelle fasi successive del suo sviluppo (…) psicologico e nella formazione di un senso di sé.”

  1. In data 4 settembre 2019 i quattro ricorrenti impugnarono la sentenza dinanzi alla Corte di appello. Quale provvedimento preliminare d’urgenza, chiesero la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e l'immediata ripresa degli incontri con la bambina. Nel merito, chiesero che fosse elaborata una nuova perizia in relazione alle loro competenze genitoriali. Sostennero, basandosi su referti medici del CSM, che le condizioni psicologiche della prima ricorrente erano migliorate e che ella era attualmente stabile. In particolare, sottolinearono che in una relazione datata 13 luglio2020 uno specialista del CSM aveva affermato che la “stretta collaborazione e il rispetto delle prescrizioni terapeutiche avevano condotto a una stabilità clinica permanente senza sintomi”. Nel periodo pertinente la prima ricorrente era stata sempre “lucida e ben orientata” e aveva “dimostrato di saper affrontare con grande equilibrio la sofferenza e lo stress vissuti in questi anni di separazione forzata dalla figlia. Nel corso degli incontri psichiatrici aveva sempre dimostrato grande affetto e attaccamento alla figlia, la capacità di comprenderne i bisogni, una comprensibile preoccupazione per il suo benessere e il suo sviluppo al di fuori della famiglia d’origine, il desiderio di prendersi cura di lei personalmente e tristezza per la separazione. Aveva investito molto tempo nella preparazione degli incontri con la figlia, adattandosi alle sue diverse esigenze, acquistando oggetti finalizzati allo sviluppo della bambina e del loro rapporto, e lavorando con il marito e i genitori per creare l'ambiente domestico più adatto al suo ritorno, prendendo ispirazione dai suggerimenti forniti durante i diversi incontri con i consulenti. Aveva dimostrato sentimenti, intenzioni, e comportamenti materni costantemente appropriati. Tali osservazioni avvalorano la presunzione che ella possieda adeguate capacità genitoriali, che possono essere ulteriormente rafforzate o supportate, se necessario.”
  2. Affermarono inoltre che il secondo ricorrente aveva trovato un lavoro e aveva migliorato la sua conoscenza dell'italiano, che la coppia viveva autonomamente in un appartamento vicino all’abitazione del terzo e della quarta ricorrente, con i quali avevano stabilito un buon rapporto. La prima ricorrente era anche tornata alla sua attività professionale.
  3. Chiesero quindi il ripristino della loro responsabilità genitoriale, l'affidamento della minore a loro o, in alternativa, ai nonni, e, in ogni caso, l'attuazione da parte dei servizi sociali di misure a sostegno della loro capacità genitoriale.
  4. In data 20 aprile 2020 la Corte di appello respinse la loro richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo che non sussistessero gravi motivi di urgenza data l'assenza di errori manifesti nella decisione impugnata e la prossimità dell'udienza di merito, fissata per il 28 maggio Affermò inoltre che, in ogni caso, la pandemia di COVID-19 avrebbe impedito la ripresa dei contatti tra la minore e la sua famiglia d’origine.
  5. In una relazione datata 15 maggio 2020 i servizi sociali riferirono che, dopo l'interruzione dei contatti, la minore non aveva mai menzionato o chiesto dei ricorrenti, e che i ricorrenti stessi non avevano chiesto informazioni sulla minore.
  6. In data 1° luglio 2020 la Corte di appello, dopo aver tenuto un’udienza, confermò la sentenza di primo grado. La Corte respinse la richiesta dei ricorrenti di una perizia aggiornata sulle loro capacità genitoriali, ritenendo sufficientemente recente la perizia presentata al Tribunale per i Minorenni nel giugno 2018. Affermò inoltre che le dichiarazioni del CSM, secondo le quali la prima ricorrente aveva raggiunto un equilibrio psicologico non potevano essere considerate un “cambiamento significativo nella sua mancanza di affetto verso la figlia (…) dato che [tali consulenti] non avevano mai esaminato la qualità del rapporto tra la minore e la madre, né i rapporti interpersonali tra i quattro parenti”. La Corte di appello ritenne irrilevante anche il fatto che la prima ricorrente avesse ripreso la sua attività professionale. Basandosi su tale stessa relazione e su una relazione dei servizi sociali dell'ottobre2019, nella quale era affermato che la bambina si stava sviluppando adeguatamente e non aveva mai fatto riferimento ai ricorrenti dopo l'interruzione dei contatti, la Corte ritenne che le competenze genitoriali dei ricorrenti non potessero essere migliorate entro un lasso di tempo compatibile con le esigenze della bambina, che all'epoca si avvicinava al terzo compleanno. Nel ricostruire le circostanze del caso, la Corte menzionò tra l'altro che la prima ricorrente aveva rifiutato di essere collocata con la bambina in una comunità protetta. Rinviò inoltre a una relazione della polizia elaborata al momento del trasferimento della coppia genitoriale in Italia dalla Turchia nella quale “non si escludeva che il secondo ricorrente potesse avere approfittato dello stato di ‘disagio mentale’ della prima ricorrente per assicurarsi la libertà di movimento in Europa, essendo sospettato di avere legami con il (…) movimento ‘dei Lupi grigi’”. La Corte di appello osservò che la prima ricorrente aveva dichiarato di non aver mai preso in considerazione la possibilità di un matrimonio strumentale da parte del secondo ricorrente, concludendo che “tale ingenuità, contribuisce a rafforzare l'opinione che la donna non sia in grado di proteggere la propria figlia”.
  7. I quattro ricorrenti proposero ricorso per cassazione avverso la sentenza, lamentando, inter alia, che i cambiamenti nelle condizioni personali dei genitori (vale a dire un’evoluzione positiva della salute mentale della prima ricorrente e il fatto che avessero entrambi trovato lavoro e vivessero insieme) avrebbero giustificato una nuova perizia delle loro capacità genitoriali. Affermarono inoltre che il programma di sostegno alla genitorialità fissato per consentire lo sviluppo delle loro capacità genitoriali era stato inadeguato.
  8. In data 14 giugno 2021 la Corte di cassazione respinse il ricorso per cassazione dei ricorrenti, affermando che la Corte di appello aveva esaminato la capacità dei genitori e dei nonni di svolgere i loro ruoli sulla base di un'indagine complessa che aveva incluso una perizia e relazioni dei servizi sociali. A suo avviso, la decisione della Corte di appello aveva fornito rilievi solidi e convincenti secondo i quali sia i genitori che i nonni non possedevano le necessarie capacità genitoriali e non vi era alcuna possibilità che i miglioramenti necessari avessero luogo entro un lasso di tempo compatibile con le esigenze della minore.
  9. In data 4 settembre 2023 la prima ricorrente dette alla luce il secondo figlio della coppia, nei confronti del quale le autorità pubbliche non adottarono alcun provvedimento. All’epoca dello scambio di osservazioni la prima ricorrente era incinta del terzo figlio della coppia.
  10. Non è stata fornita alcuna informazione riguardo all'attuale collocazione di H. o alla procedura relativa alla sua adozione.

IL QUADRO GIURIDICO E LA  PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO E LA  PRASSI PERTINENTI

A. L'adozione

  1. Le disposizioni e la giurisprudenza nazionali rilevanti per il caso di specie sono descritte parzialmente nella sentenza I. c. Italia (n. 70896/17, §§ 43‑50, 1° aprile2021).
  2. Le disposizioni concernenti la procedura di adozione sono esposte nella legge184/1983 (“la legge sull’adozione”), come modificata dalla legge n. 149 del 2001, intitolata “Diritto del minore a una famiglia”. Per quanto pertinenti, esse recitano come segue.

Titolo II – Dell’adozione

(...)

Capo I – Della dichiarazione di adottabilità
articolo 8

“Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

(...)”

articolo 10

“(...)

  1. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, (...)”

articolo 15

“(...)

  1. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato (...) Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

(...)”

articolo 21

“1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8 (...)

  1. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore (...)

(...)

  1. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.”

Capo IV – Della dichiarazione di adozione
articolo 27

“(...)

  1. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali.”

Titolo IV – Dell’adozione in casi particolari
Capo I – Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti

articolo 44

“1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 [vale a dire quando non sono stati ancora dichiarati adottabili]:

(...)

  1. d) (...) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

(...)”

  1. Con sentenza n. 183 del 2023, la Corte costituzionale italiana dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 (comma 3) della legge sull'adozione; il ricorso sosteneva che la disposizione in questione impediva ai giudici, nel caso della cosiddetta adozione “piena”, di valutare in concreto l'interesse del minore a mantenere i rapporti con la sua famiglia d’origine.
  2. Nella sua motivazione, la Corte costituzionale osservò che nella giurisprudenza nazionale si erano sviluppate soluzioni alternative all'adozione “piena” al fine di garantire una risposta adeguata alle situazioni che si collocano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e lo stato di abbandono. In particolare, nelle situazioni di semi-abbandono del minore dovuto a dipendenze o a problemi di salute mentale o fisica dei genitori, a causa dei quali la loro incapacità di assicurare assistenza morale e materiale al minore è permanente ma non assoluta, i tribunali hanno elaborato una forma di adozione “mite” mediante un’interpretazione estensiva dell’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge sull'adozione che consente di preservare i legami giuridici con la famiglia d'origine (decisioni della Corte di cassazione n. 20322 del 23 giugno 2022; n. 40308 del 15 dicembre 2021; n. 35840 del 22 novembre 2021; n. 1476 del 25 gennaio 2021; e n. 3643 del 13 febbraio 2020). Oltre a ciò, i tribunali hanno sviluppato un'altra forma di adozione – l'adozione “aperta” – in base alla quale nei casi in cui il minore sia stato dichiarato in stato di abbandono, l'adozione “piena” può comprendere il mantenimento di alcuni legami socio-affettivi con componenti della famiglia d'origine con i quali il minore ha rapporti personali positivi (quali esempi recenti, le sentenze della Corte di appello di Bologna del 2 febbraio 2023; della Corte di appello di Milano del 31 maggio 2022; della Corte di appello di Roma del 3 gennaio 2022; della Corte di appello di Milano dell’8 gennaio 2021; e della Corte di appello di Torino del 25 giugno 2019).
  3. Riguardo all'articolo27, comma 3, della legge sull'adozione, la Corte costituzionale ritenne che:

“14. (...) In definitiva, è possibile adottare un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontana dall’art. 27, terzo comma della legge n. 184 del 1983 l’immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia di origine realizzi l’interesse del minore. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.”

B. La riapertura del procedimento interno

  1. In data 24 dicembre 2021, entrò in vigore la legge n. 206 (la “legge Cartabia”), che delegava al Governo il potere di adottare misure per migliorare l'efficienza dei procedimenti civili e di rivedere le norme che disciplinano i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.
  2. In attuazione della legge206, fu adottato il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, il quale prevedeva prevedeva all’articolo 3 l'aggiunta al codice di procedura civile dell'articolo391-quater intitolato “Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Le parti pertinenti di tale ultima disposizione recitano come segue:

“1. Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:

1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;

2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.

(...)

L’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea”.

II. IL DIRITTO E GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI INTERNI 

  1. Il diritto e gli strumenti internazionali pertinenti per il caso di specie sono descritti nella sentenza I. c. Italia (sopra citata, §§ 51-58).

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

  1. I ricorrenti hanno lamentato che la decisione dei tribunali nazionali di dichiarare che era in stato di abbandono e adottabile aveva violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione. In particolare, hanno sostenuto che tale decisione non fosse stata basata su una perizia aggiornata delle capacità genitoriali dei ricorrenti e che non fossero state loro fornite misure adeguate a sostegno dello sviluppo delle loro competenze genitoriali, soprattutto in considerazione della vulnerabilità della madre. Hanno inoltre lamentato il fatto che la decisione aveva comportato l'immediata interruzione dei contatti tra la minore e la famiglia d'origine, prima che la decisione diventasse definitiva, senza che fossero state fornite motivazioni adeguate di ciò. Hanno infine lamentato la durata della procedura per valutare la loro richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e di ripresa dei contatti con la minore, che a loro avviso era stata incompatibile con l’urgenza della questione in gioco.
  2. Le parti pertinenti dell’articolo 8 della Convenzione prevedono:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)

  1. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

1. L’esaurimento delle vie di ricorso interne

  1. Il Governo ha eccepito che il ricorso era irricevibile per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto i ricorrenti non avevano mai chiesto ai tribunali nazionali di prendere in considerazione le forme alternative di adozione elaborate nella giurisprudenza nazionale e che avrebbero consentito di preservare i rapporti tra la minore e la famiglia d'origine (si vedano i paragrafi 40-42 supra). Il Governo ha sostenuto che la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (vale a dire, la sentenza della Corte di cassazione n. 26791 del 2023 e i rinvii ivi contenuti) aveva chiarito che l'adozione “piena” doveva essere considerata l’extrema ratio, alla quale si doveva ricorrere solo quando il mantenimento del legame con la famiglia d'origine era incompatibile con l'interesse superiore del minore. In conformità alla giurisprudenza nazionale, i giudici erano quindi sempre tenuti a verificare la fattibilità di una forma di adozione che non comportasse la rottura irreversibile del legame tra il minore e la famiglia d'origine, tali forme sono definite nella prassi nazionale adozione “mite” e adozione “aperta. Riguardo all’elaborazione giurisprudenziale di tali forme di adozione, il Governo ha rinviato rispettivamente alle sentenze della Corte di cassazione e delle corti di appello civili citate dalla Corte costituzionale nella sentenza183 del 2023 (si veda il paragrafo 41 supra).
  2. I ricorrenti hanno contestato la posizione del Governo. Ritenevano di avere esaurito correttamente le vie di ricorse interne disponibili in quanto, nel corso dei procedimenti, avevano sostenuto che la minore non si trovava in stato di abbandono e che pertanto non sussistevano le condizioni per dichiararla adottabile.
  3. Inoltre, i ricorrenti hanno sottolineato che la giurisprudenza nazionale invocata dal Governo non era consolidata al momento dei fatti, in quanto era basata su sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione pronunciate dal 2021 in poi. Conseguentemente, hanno sostenuto che all’epoca dei fatti il rimedio non era né disponibile né efficace, poiché non era sufficientemente certo, non solo in teoria ma anche in pratica.
  4. La Corte ribadisce che l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne impone al ricorrente di utilizzare normalmente i rimedi disponibili e sufficienti in relazione alle sue doglianze ai sensi della Convenzione. L’esistenza di tali rimedi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria ma anche in pratica, altrimenti essi difetterebbero della necessaria accessibilità ed efficacia. Per essere efficace, un rimedio deve essere in grado di riparare direttamente la situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo (si veda Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Svizzera [GC], n. 21881/20, § 139, 27 novembre 2023).
  5. Riguardo all'onere della prova, spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento convincere la Corte che il rimedio proposto da esso era efficace, disponibile in teoria e in pratica al momento pertinente. Una volta soddisfatto tale onere probatorio, spetta al ricorrente dimostrare che il rimedio era stato effettivamente esaurito o era per qualche ragione inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso, o che sussistevano circostanze speciali che lo esoneravano da tale obbligo (si vedano Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, § 77, 25 marzo 2014, e Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), sopra citata, § 143).
  6. In tale contesto, la Corte osserva che, nel loro ricorso i ricorrenti hanno lamentato che la decisione di dichiarare la minore adottabile si basava su una valutazione superata delle loro capacità genitoriali e che le autorità non avevano predisposto un programma in grado di sostenere lo sviluppo di tali capacità. Riguardo all'interruzione dei loro contatti con la minore, i ricorrenti hanno lamentato che essa fosse stata disposta mentre il procedimento era ancora pendente, senza che fossero stati forniti motivi sufficienti di ciò, e che la durata del procedimento relativo alla loro richiesta di sospensione dell'esecuzione di tale decisione fosse stata eccessiva.
  7. La Corte osserva inoltre che i ricorrenti hanno sollevato tali medesime doglianze nel corso dei procedimenti nazionali dinanzi alla Corte di appello e alla Corte di cassazione. Quando i ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado hanno rinviato in particolare all'interruzione dei contatti con la minore, H.
  8. La Corte ritiene pertanto che i ricorrenti abbiano esaurito le vie di ricorso interne in quanto hanno sollevato a livello nazionale le medesime doglianze che hanno successivamente presentato alla Corte nel loro ricorso (si veda, a contrario, Fu Quan, s.r.o. c. Repubblica ceca [GC], n. 24827/14, §§ 172-73, 1° giugno 2023).
  9. Riguardo al rimedio suggerito dal Governo, la Corte prende atto del fatto che è emersa progressivamente nella prassi nazionale la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative all'adozione “piena” ed essa è stata infine riconosciuta dalla Corte costituzionale nella sentenza183 del 2023 (si vedano i paragrafi 40-42 supra).
  10. La Corte osserva inoltre che, nei suoi rilievi, il Governo ha rinviato a diverse sentenze della Corte di cassazione concernenti l'adozione “mite”, la maggior parte delle quali erano state pronunciate successivamente alla conclusione dei procedimenti giudiziari relativi al caso dei ricorrenti. Riguardo all'adozione “aperta”, il Governo si è limitato a citare alcune sentenze di diverse corti di appello civili, la maggior parte delle quali erano state pronunciate successivamente alla conclusione dei procedimenti giudiziari relativi al caso dei ricorrenti.
  11. Alla luce di quanto sopra, e visto il fulcro principale della doglianza dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 53-55 supra) la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano utilizzato il rimedio disponibile nell'ordinamento giuridico nazionale e che tale rimedio fosse, nonostante l'esito, efficace. Conseguentemente, l'eccezione del Governo deve essere respinta.

2. La compatibilità ratione materiae

  1. Non può esservi alcun dubbio sul fatto che il rapporto tra la prima e il secondo ricorrente e la loro figlia costituisse una “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, §151, CEDU 2001-VII).
  2. Lo stesso non vale necessariamente per il terzo e la quarta ricorrente, che sono i nonni materni di A tale proposito, la Corte ritiene che la questione di sapere se il rapporto tra i nonni materni e la minore costituisse una “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 sia strettamente connesso alla sostanza delle loro doglianze e dovrebbe pertanto essere esaminata unitamente al merito.

3. Conclusione sulla ricevibilità

  1. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell'articolo35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

(a) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno sostenuto innanzitutto che nel loro caso le condizioni per dichiarare la minore adottabile non erano state soddisfatte nel loro caso. Hanno affermato che i motivi addotti dalle autorità nazionali non corrispondevano alle circostanze eccezionali in grado di giustificare una misura così drastica.
  2. A loro avviso, i tribunali nazionali avevano basato le loro decisioni principalmente sul comportamento dei ricorrenti nel periodo immediatamente successivo alla nascita di H. e sulla relazione del 2018 del consulente nominato dal tribunale, senza tenere conto delle modifiche nelle loro circostanze personali avvenute nel corso dei procedimenti.
  3. Considerando che tali difficoltà familiari erano state soltanto temporanee, i ricorrenti hanno sostenuto che scegliendo di recidere il legame con la famiglia d'origine anziché adottare le misure necessarie per sostenere e assistere la famiglia, i tribunali nazionali non avevano adempiuto i loro obblighi positivi ai sensi della Convenzione.
  4. I ricorrenti hanno sostenuto che non era stato istituito alcun reale programma di sostegno per aiutarli a sviluppare le loro competenze genitoriali. Gli incontri controllati che avevano avuto luogo a decorrere dalla nascita della bambina fino alla sentenza di primo grado erano stati particolarmente limitati nella frequenza e nella durata ed erano stati finalizzati a valutare le competenze genitoriali del ricorrenti piuttosto che ad aiutare lo sviluppo delle loro capacità e di un legame con la figlia. Inoltre, non era stata adottata alcuna misura per sostenere lo sviluppo di migliori capacità genitoriali nel terzo e nella quarta ricorrente, nonostante il fatto che essi avessero costantemente espresso la loro disponibilità a prendersi cura della minore.
  5. La prima ricorrente ha ritenuto che non si fosse tenuto debitamente conto della sua vulnerabilità derivante dal suo stato psicologico poiché non le era stato fornito un programma efficace di sostegno genitoriale.
  6. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che i procedimenti nazionali non erano stati accompagnati da garanzie adeguate in quanto la Corte di appello aveva rifiutato di ordinare una nuova perizia, che era a loro avviso necessaria dato che la prima valutazione era stata redatta due anni prima e la situazione dei ricorrenti era cambiata notevolmente da quel momento.
  7. Inoltre, i ricorrenti hanno sostenuto che l'interruzione dei loro contatti con la figlia successivamente alla decisione di primo grado, mentre la dichiarazione di adottabilità non era ancora definitiva, non era stata giustificata e non corrispondeva a un'urgente esigenza sociale. In particolare, hanno sostenuto che la conclusione della Corte di appello secondo la quale l'immediata ripresa dei loro contatti con la figlia sarebbe stata in ogni caso impedita a causa dello scoppio della pandemia del COVID-19 non poteva essere considerata un motivo pertinente e sufficiente a giustificare, ai fini dell'articolo 8 della Convenzione, una restrizione così drastica dei diritti dei ricorrenti.
  8. Infine, riguardo al procedimento relativo alla loro richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado e di immediata ripresa dei contatti, i ricorrenti hanno sottolineato che il procedimento era durato oltre sette mesi. Considerate le conseguenze potenzialmente irreversibili di tale misura sul legame familiare, tale ritardo era stato incompatibile con la sollecitudine e la rapidità che dovevano accompagnare i procedimenti familiari.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto che le autorità italiane competenti avevano perseguito il fine di tutelare l'interesse superiore della minore e avevano adottato tutte le misure necessarie per tentare di preservare il legame familiare. La dichiarazione di adottabilità era stata emessa nel quadro di una procedura equa a seguito di un esame approfondito delle condizioni psicologiche e fisiche dei ricorrenti e della minore.
  2. Il Governo ha sostenuto che le misure adottate dalle autorità al momento della nascita della minore erano previste dalla legge ed erano state necessarie per impedire conseguenze pregiudizievoli per la minore, alla luce delle difficoltà chiaramente incontrate dalla prima e dal secondo ricorrente nello svolgimento del loro ruolo genitoriale.
  3. La dichiarazione di adottabilità era stata emessa dopo due anni, durante i quali i ricorrenti erano stati coinvolti dapprima in una procedura di valutazione e successivamente in un programma di sostegno alla genitorialità e avevano avuto regolari incontri controllati con la minore. Tali visite avevano offerto loro l'opportunità di migliorare le loro capacità genitoriali ricevendo istruzioni dagli operatori dei servizi sociali. Tale processo aveva rivelato la persistenza di carenze nelle competenze genitoriali dei ricorrenti che erano state ritenute non suscettibili di un sufficiente miglioramento entro un lasso di tempo compatibile con le esigenze della minore. L’assenza di miglioramenti era stata tale da costituire una circostanza eccezionale che non poteva consentire il mantenimento del rapporto con la minore, nemmeno nella misura consentita da forme di adozioni diverse dall'adozione “piena”.
  4. Il Governo ha rinviato a tale riguardo alle sentenze dei tribunali nazionali nella misura in cui queste riguardavano i limiti della capacità dei ricorrenti di assumere il ruolo di genitori.
  5. Rinviando al ragionamento della Corte di appello su tale punto, il Governo ha sostenuto che la valutazione svolta in primo grado sulle capacità genitoriali dei ricorrenti era stata sufficientemente approfondita ed era ancora attuale al momento del procedimento di appello. Le ulteriori relazioni mediche relative allo stato psicologico della prima ricorrente non erano pertinenti alla valutazione delle sue capacità genitoriali.
  6. Il Governo ha sostenuto che tutte le misure ordinate e applicate nel caso di specie erano state proporzionate e necessarie in relazione al fine di tutelare l’interesse superiore della minore, data la persistente inadeguatezza delle capacità di accudimento dei ricorrenti.
  7. Infine, il Governo ha sottolineato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023 (si vedano i paragrafi 40‑42 supra), anche successivamente alla dichiarazione di adottabilità i tribunali possono, nel corso del successivo procedimento di adozione del minore, disporre il mantenimento di qualche forma di rapporto socio-affettivo con la famiglia d'origine qualora ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

2. La valutazione della Corte

(a) La posizione della prima e del secondo ricorrente

(i) L’ingerenza, la legalità e il fine legittimo

  1. La Corte ribadisce che, per un genitore e un figlio stare insieme è un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure nazionali che li tengono separati costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo8 della Convenzione (si veda I. c. Italia, n. 70896/17, § 83, 1° aprile 2021, e i rinvii ivi contenuti). Tale ingerenza viola tale articolo salvo qualora sia “prevista dalla legge”, persegua uno o più fini legittimi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo8 e possa essere considerata una misura “necessaria in una società democratica”.
  2. La Corte ritiene inequivocabilmente accertato, e le parti non lo contestano, che le decisioni impugnate emesse nel corso dei procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali abbiano costituito un'ingerenza nell'esercizio da parte della prima e del secondo ricorrente del loro diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 § 1 della Convenzione.
  3. Non è contestato che tali decisioni fossero previste dalla legge, vale a dire dall'articolo8 della legge sull'adozione, come modificata dalla legge149 del 2001 (si veda il paragrafo 39 supra), e che esse perseguissero fini legittimi, quali la “protezione della salute o della morale” e “i diritti e le libertà” di una minore. La Corte non ravvisa alcun motivo per ritenere diversamente. L'ingerenza, pertanto, soddisfaceva due delle tre condizioni perché fosse considerata giustificata ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8. Nel caso di specie, la controversia concerne la terza condizione, vale a dire se l'ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”.

(iii) Proporzionalità

(α) Principi generali

  1. I principi generali pertinenti al caso di specie sono ben consolidati nella giurisprudenza della Corte, e sono stati esposti dettagliatamente nella sentenza Strand Lobben e altri c. Norvegia ([GC], n. 37283/13, §§ 202‑13, 10 settembre 2019), cui si rinvia qui. Nel valutare la necessità di un'ingerenza, la Corte considererà se, alla luce del caso nel suo complesso, le autorità nazionali hanno abbiano fornito motivi pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8, e se l'ingerenza corrisponda a un'urgente esigenza sociale e, in particolare, se sia proporzionata al fine legittimo perseguito, tenuto conto del giusto equilibrio che deve essere conseguito tra i pertinenti interessi contrastanti (, § 203).
  2. Ai fini della presente analisi, la Corte ribadisce che il rispetto dell'unità familiare e del ricongiungimento familiare in caso di separazione sono considerazioni intrinseche al diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'articolo Conseguentemente, in caso di affidamento ai servizi sociali che limita la vita familiare, le autorità hanno l'obbligo positivo di adottare misure per agevolare il ricongiungimento familiare non appena ragionevolmente fattibile (si veda K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 178, CEDU 2001‑VII). Inoltre, le misure che impongono l’affidamento temporaneo ai servizi sociali dovrebbero essere coerenti con il fine ultimo di ricongiungere i genitori biologici e il minore. Il summenzionato obbligo positivo di adottare misure finalizzate ad agevolare il ricongiungimento familiare non appena ragionevolmente fattibile inizierà a pesare sulle competenti autorità con forza progressivamente crescente a decorrere dall'inizio del periodo di affidamento, bilanciandolo sempre con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore. Inoltre, i legami tra i familiari e le prospettive del loro ricongiungimento con successo saranno inevitabilmente indeboliti se si frappongono ostacoli al loro facile e regolare accesso reciproco (Strand Lobben e altri, sopra citata, §§ 205 e 208).
  3. Nei casi in cui i rispettivi interessi di un minore e dei genitori entrano in conflitto, l'articolo 8 impone che le autorità nazionali debbano conseguire un giusto equilibrio tra tali interessi e che, nel bilanciamento, debba essere attribuita particolare importanza l'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e della sua gravità, può prevalere su quello dei genitori. Inoltre, l’interesse superiore del minore impone, da un lato, che debbano essere mantenuti i legami del minore con la sua famiglia, eccetto nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadeguata, poiché recidere tali legami significa sradicare un minore. Ne consegue che i legami familiari possono essere recisi solo in circostanze estremamente eccezionali e deve essere fatto tutto il possibile per preservare i rapporti personali e, se e quando opportuno, “ricostruire” la famiglia (, §§ 206-07).
  4. La Corte ribadisce inoltre che il margine di discrezionalità da accordare alle competenti autorità nazionali varierà alla luce della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco, come, da un lato, l'importanza di tutelare un minore in una situazione che è valutata gravemente pericolosa per la sua salute o per il suo sviluppo e, dall'altro, il fine di ricongiungere la famiglia appena le circostanze lo permettono. La Corte riconosce quindi che le autorità godono di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la necessità di affidare un minore ai servizi sociali (, § 211).
  5. La Corte ritiene che sia necessario un esame più rigoroso di eventuali ulteriori limitazioni, come le restrizioni imposte dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e di eventuali garanzie giuridiche volte a garantire un'effettiva tutela del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare. Tali ulteriori limitazioni comportano il rischio che i rapporti familiari tra i genitori e un minore in tenera età siano effettivamente compromessi (, § 211).

(β) Applicazione di tali principi

  1. La Corte osserva che le autorità italiane hanno interagito per la prima volta con i ricorrenti e la minore nel luglio 2017, poco prima della nascita di H., quando la prima ricorrente aveva manifestato segni di disagio psicologico. La bambina era stata affidata ai servizi sociali immediatamente dopo la nascita e tenuta in ospedale. Quando il peggioramento delle condizioni di salute mentale della prima ricorrente aveva condotto al suo ricovero in ospedale per due settimane, era stata avviata la procedura per dichiarare la minore adottabile.
  2. La Corte osserva che la prima e il secondo ricorrente non hanno lamentato l’iniziale affidamento di H. ai servizi sociali, ma hanno affermato che le autorità non avevano adottato le misure necessarie per sostenere e assistere la famiglia e hanno lamentato la decisione di dichiarare la minore adottabile.
  3. La Corte osserva che, nel primo anno di vita della bambina, la prima e il secondo ricorrente hanno trascorso del tempo con lei solo nell’ambito di incontri di osservazione settimanali finalizzati a valutare le loro capacità genitoriali. Dopo tale primo periodo di osservazione, il consulente nominato dal Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato che non era possibile trarre in quel momento conclusioni sulla possibilità che i ricorrenti sviluppassero sufficientemente le loro capacità genitoriali, data la limitata importanza di tali visite per lo sviluppo di un significativo legame familiare e l’assenza di un programma di sostegno specifico per i ricorrenti (si veda il paragrafo 22 supra).
  4. La Corte osserva che solo dopo le conclusioni del consulente menzionate nel precedente paragrafo era stato istituito un programma di sostegno specifico, e anche allora esso era destinato specificamente al secondo ricorrente (si veda il paragrafo 24 supra). La prima ricorrente era stata coinvolta solo incidentalmente, nella misura in cui le era stato permesso di partecipare agli incontri insieme al marito. Al momento dell’inizio del programma la bambina aveva quasi un anno, ed esso era durato sei mesi, dal luglio 2018 al gennaio 2019. Alla sua conclusione, la psicologaF. aveva riferito che le competenze genitoriali dei ricorrenti erano migliorate e che essi avevano dimostrato un atteggiamento collaborativo. Benché tali sviluppi non fossero sufficienti per un immediato ricongiungimento familiare, essi erano “indicatori positivi per istituire un programma di sostegno al loro rapporto con la bambina”, e in ogni caso doveva essere preservato il contatto genitore-figlio. Nella loro relazione i servizi sociali erano pervenuti a conclusioni analoghe (si vedano i paragrafi 25-26 supra).
  5. La Corte osserva che solo cinque mesi dopo, nel giugno 2019, il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la minore adottabile e disposto la cessazione dei contatti con la famiglia d’origine. Il tribunale nazionale aveva invocato in particolare la precaria situazione della prima e del secondo ricorrente, la loro dipendenza economica dai genitori della prima ricorrente e la loro mancanza di capacità genitoriali. Riguardo a tale ultimo punto, il tribunale nazionale aveva contraddetto le conclusioni dei consulenti e ritenuto che il mantenimento del rapporto con i genitori avrebbe esposto la minore a scenari disfunzionali che avrebbero costituito un grave rischio per lei. In relazione al secondo ricorrente, il tribunale nazionale aveva espresso un giudizio negativo riguardo alla sua intenzione di continuare a convivere con la moglie, che esso considerava incompatibile con le esigenze della minore, formulando ipotesi sui suoi “modelli culturali interiorizzati” (si veda il paragrafo 27 supra). La Corte osserva inoltre che la Corte di appello aveva sottolineato nel suo ragionamento il fatto che la prima ricorrente non avesse mai dubitato della sincerità delle intenzioni del secondo ricorrente riguardo al matrimonio, interpretando ciò come un’ulteriore conferma della sua incapacità genitoriale, rinviando a una “ingenuità che contribuisce a rafforzare l'opinione che la donna non sia in grado di proteggere la propria figlia” (si veda il paragrafo 33 supra). Sia la Corte di appello che la Corte di cassazione avevano ritenuto che il Tribunale per i Minorenni avesse condotto un’indagine completa e approfondita.
  6. La Corte dubita che i motivi addotti dai tribunali nazionali, pur essendo alcuni di essi pertinenti, fossero sufficienti a giustificare la decisione di dichiarare H. adottabile. Ribadisce che il fatto che un minore possa essere collocato in un ambiente più vantaggioso per la sua educazione non giustificherà da solo una misura coattiva di allontanamento dai genitori biologici; devono sussistere altre circostanze che indichino la “necessità” di tale ingerenza nel diritto dei genitori di cui all’articolo 8 della Convenzione di godere di una vita familiare con il figlio (si veda H. c. Italia, n. 52557/14, § 56, 13 ottobre 2015 e i rinvii ivi contenuti).
  7. Nel caso di specie, diversamente da quanto avvenuto in altri casi valutati dalla Corte, la figlia della prima e del secondo ricorrente non era stata esposta a una situazione di violenza o di maltrattamenti fisici o mentali (si vedano, a contrario, C. c. Regno Unito, n. 4547/10, §§ 146-50, 13 marzo 2012; Dewinne c. Belgio (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; e Zakharova c. Francia (dec.), n. 57306/00, 13 dicembre 2005), o ad abusi sessuali (si veda, a contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 104, 9 maggio 2003). Per un’analoga conclusione, si veda D.M. e N. c. Italia (n. 60083/19, § 81, 20 gennaio 2022).
  8. La Corte ribadisce di avere già constatato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione in casi in cui le autorità nazionali avevano adottato delle misure che interferivano nel proseguimento dei rapporti dei ricorrenti con i figli in ragione di disabilità intellettive dei genitori (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, §68-82, CEDU 2002-I), della loro incapacità di fornire ai figli condizioni di vita adeguate (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, §§ 55-61, 18 dicembre 2008), e dell’esistenza di difficoltà familiari e squilibri fisiologici che avrebbero potuto essere superati mediante un’assistenza sociale mirata (Zhou c. Italia, n. 33773/11, §§ 59-61, 21 gennaio 2014, e S.H. c. Italia, sopra citata, § 57).
  9. D’altra parte, la Corte non ha constatato alcuna violazione dell’articolo 8 in casi in cui i genitori erano affetti da fragilità psicologiche in ragione del fatto che il rapporto con i figli non era stato interrotto in modo definitivo (si vedano Aune c. Norvegia, n. 52502/07, §§ 78-80, 28 ottobre 2010, e Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, §§ 307-08, 1° luglio 2004).
  10. Riguardo alle misure adottate dalle autorità per agevolare il ricongiungimento familiare, la Corte osserva, come indicato sopra (si vedano i paragrafi §§ 85-89 supra), che i tribunali nazionali avevano emesso la decisione di dichiarare la minore adottabile due anni dopo la nascita della bambina, periodo durante il quale era stato fornito alla prima e al secondo ricorrente un limitato sostegno nello sviluppo del loro legame con la figlia e nel miglioramento delle loro competenze genitoriali.
  11. La Corte prende atto dei rilievi del Governo secondo i quali le visite che avevano avuto luogo nel corso dei procedimenti, benché finalizzate a valutare la prima e il secondo ricorrente, avevano anche offerto loro la possibilità di migliorare le loro capacità genitoriali ricevendo istruzioni dagli operatori dei servizi sociali.
  12. Tuttavia, la Corte osserva che il consulente nominato dal tribunale, dopo avere osservato che la coppia genitoriale dimostrava la capacità di migliorare le sue competenze genitoriali e la sua collaborazione, aveva ritenuto che tali visite, a causa dell’ambiente in cui si svolgevano e della loro frequenza, fornissero solo limitate possibilità di sviluppare un legame familiare significativo e di migliorare le competenze genitoriali della prima e del secondo ricorrente. A tale riguardo, è importante osservare che il programma di sostegno genitoriale era durato solo sei mesi ed era rivolto principalmente al secondo ricorrente, mentre la prima ricorrente era stata coinvolta solo insieme al marito (si veda il paragrafo 24 supra).
  13. La Corte osserva inoltre che i tribunali nazionali avevano ritenuto il progresso dei ricorrenti insufficiente a giustificare il mantenimento del rapporto della minore con la famiglia d’origine, conclusione che, come osserva la Corte, era basata su una valutazione secondo la quale le fragilità della coppia genitoriale non erano sanabili in un periodo di tempo compatibile con le esigenze della minore.
  14. La Corte ritiene che, sebbene la prima e il secondo ricorrente avessero ricevuto entrambi qualche forma di assistenza mediante il programma di sostegno genitoriale, le autorità giudiziarie non avevano prestato specifica attenzione alla loro vulnerabilità, vale a dire allo stato di salute mentale della prima ricorrente e alle difficoltà di integrazione del secondo ricorrente, nella loro valutazione delle capacità genitoriali dei ricorrenti e della necessità di preservare il legame familiare. Infatti, come menzionato sopra (si veda il paragrafo 89 supra), nelle loro decisioni i tribunali nazionali avevano attribuito importanza a tali medesimi elementi quali indicatori negativi circa la capacità della prima e del secondo ricorrente di assumere il ruolo genitoriale e la possibilità di un miglioramento delle loro competenze genitoriali. Al contrario, non hanno tenuto conto dei miglioramenti e dell’atteggiamento collaborativo dei genitori osservati dal consulente (si veda il paragrafo 25 supra).
  15. La Corte ribadisce che il ruolo delle autorità nel campo dell’assistenza sociale è quello di aiutare le persone in difficoltà, di fornire loro un orientamento nei loro contatti con le autorità e di consigliarle, inter alia, sul modo in cui superare le loro difficoltà. In caso di persone vulnerabili, le autorità devono dimostrare particolare cautela e fornire una maggiore protezione (si vedano H. c. Italia, sopra citata, § 54, e A.I. c. Italia, sopra citata, § 102, e i rinvii ivi contenuti).
  16. La Corte ritiene che la decisione di recidere definitivamente e senza indugio il legame familiare era stata pertanto presa senza considerare soluzioni meno radicali che avrebbero potuto essere attuate in alternativa, come il proseguimento del programma di sostegno familiare proposto dai consulenti. Così facendo, i tribunali nazionali avevano definitivamente escluso qualsiasi possibilità di successo del programma e di ripristino del rapporto della prima e del secondo ricorrente con la figlia (si raffronti M. e N. c. Italia, sopra citata, §89).
  17. Passando alla doglianza della prima e del secondo ricorrente relativa alle carenze procedurali, la Corte osserva non erano state disposte perizie aggiornate dopo quelle presentate durante il procedimento di primo grado (si vedano i paragrafi 21-25 supra) nonostante il fatto che nel procedimento di appello essi avessero affermato che vi erano stati sviluppi positivi nella loro situazione personale e materiale (si vedano i paragrafi 28-29 supra) e, in base a ciò, avessero espressamente richiesto che fosse effettuata una nuova perizia.
  18. A tale riguardo, la Corte osserva che nella valutazione delle capacità genitoriali della prima e del secondo ricorrente svolta dal tribunale di primo grado, era stata attribuita particolare importanza alle condizioni personali ed economiche della coppia e del nucleo familiare nel suo complesso. In alcuni passi della sentenza, il giudice nazionale aveva sottolineato l’assenza di autonomia economica e abitativa della coppia genitoriale e la loro dipendenza dal terzo e dalla quarta ricorrente (si veda il paragrafo 27 supra). In secondo luogo, la Corte osserva che la prima ricorrente aveva presentato alla Corte di appello dei certificati medici rilasciati da uno specialista del CSM che attestavano che aveva continuato a lavorare sulle sue fragilità in relazione al ruolo materno e alle capacità genitoriali, nonostante l’interruzione dei contatti con la figlia successivamente alla sentenza di primo grado. In terzo luogo, la Corte osserva che la Corte di appello aveva invocato principalmente la perizia del 2018, che non era decisiva riguardo alle capacità genitoriali della prima e del secondo ricorrente e che, quando era stata emessa la sentenza, aveva due anni.
  19. Sebbene spetti generalmente alle autorità nazionali decidere se siano necessarie delle perizie (si vedano, per esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 71, CEDU 2003-VIII (estratti), Strand Lobben e altri c. Norvegia, sopra citata, § 213) la Corte ritiene che, nel caso di specie, data l’interruzione dei contatti con la figlia immediatamente dopo la sentenza di primo grado, i ricorrenti non abbiano avuto alcun mezzo per provare uno sviluppo delle loro capacità genitoriali se non indirettamente mediante le relazioni di uno specialista del CSM e la presentazione di documenti attestanti miglioramenti della loro autonomia economica e personale. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l’assenza di una nuova perizia abbia limitato sostanzialmente la valutazione fattuale della nuova situazione dei ricorrenti al momento pertinente (ibidem, § 223, si veda altresì, mutatis mutandis, Miklić c. Croazia, n. 41023/19, § 74, 7 aprile 2022).
  20. La Corte ritiene inoltre significativo che il Tribunale per i Minorenni abbia disposto l’immediata interruzione dei contatti della minore con la famiglia d’origine, mentre la decisione relativa all’adottabilità non era ancora definitiva. La Corte osserva che la misura si basava sui medesimi motivi che avevano condotto i tribunali nazionali a ritenere che il mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine non corrispondesse all’interesse superiore della minore (si veda il paragrafo 27 supra). La Corte di appello aveva respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado sulla base del fatto che nella decisione impugnata non vi erano errori manifesti e che, in ogni caso, la pandemia di
    COVID-19 avrebbe impedito la ripresa dei contatti. La Corte osserva che, nonostante l’urgenza della richiesta, tale decisione era stata emessa sette mesi dopo la presentazione della stessa.
  21. La Corte ribadisce che in questo tipo di casi il decorso del tempo può avere conseguenze irreparabili per il rapporto tra un minore e i familiari con i quali egli non vive in quanto può condurre al sorgere di una situazione de facto che può indebolire la possibilità di ricongiungimento della famiglia (si veda, inter alia, H. c. Italia, sopra citata, § 42). Nel caso di specie, la Corte non è persuasa che gli elementi invocati dai tribunali nazionali fossero sufficienti a giustificare l’immediata interruzione dei contatti tra la prima e il secondo ricorrente e la figlia mentre il procedimento era ancora in corso. La Corte rinvia a tale proposito alle sue considerazioni di cui ai paragrafi 89-93 supra.
  22. La Corte osserva inoltre che gli ostacoli posti dalla pandemia di COVID‑19 non potevano esimere le autorità giudiziarie dal valutare il diritto dei ricorrenti di mantenere i contatti con la figlia. Sarebbe spettato quindi alle autorità pubbliche individuare soluzioni agli ostacoli pratici posti dalla pandemia di COVID-19 a visite in presenza.
  23. Viste le considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che i motivi addotti dai tribunali nazionali erano insufficienti a giustificare la rottura definitiva e irreversibile del legame familiare.
  24. In particolare, le autorità nazionali non avevano dimostrato in modo convincente che, nonostante l’esistenza di soluzioni meno radicali che avrebbero tutelato sia gli interessi della minore che preservato il rapporto familiare, la misura contestata costituisse l’opzione più appropriata. Nonostante il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, l’ingerenza nella vita familiare dei primi due ricorrenti non era pertanto proporzionata al fine legittimo perseguito. La Corte ritiene altresì che la procedura in questione non sia stata accompagnata da garanzie proporzionate alla gravità dell’ingerenza e agli interessi in gioco. Conclude pertanto che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

(b) La posizione del terzo e della quarta ricorrente

  1. Riguardo al terzo e alla quarta ricorrente, che sono i nonni materni della minore, la Corte sottolinea che la “vita familiare”, ai sensi dell’articolo 8, comprende almeno i legami tra prossimi congiunti, per esempio quelli tra nonni e nipoti, poichè tali congiunti possono svolgere un ruolo considerevole nella vita familiare. Il “rispetto” di una vita familiare così intesa implica uno obbligo dello Stato di agire in modo volto a consentire a tali legami di svilupparsi normalmente (si veda Scozzari e Giunta c. Italia[GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 221, CEDU 2000-VIII). Ai sensi dell’articolo 8, può, conseguentemente, esistere una “vita familiare” tra nonni e nipoti “se vi sono legami familiari sufficientemente stretti tra di essi. Sebbene la convivenza non sia un requisito indispensabile, in quanto sono spesso sufficienti anche i rapporti stretti creati da frequenti contatti, i rapporti tra un minore e i nonni con i quali ha vissuto per un certo periodo saranno generalmente considerati rientranti in tale categoria” (si veda S. e J.J. c. Norvegia (dec.), n. 15633/15, 11 ottobre 2016, e i rinvii ivi contenuti). La Corte ribadisce inoltre di avere precedentemente ritenuto che i diritti di visita dei nonni al nipote, riconosciuti dai tribunali nazionali, erano compresi nell’ambito della “vita familiare” di cui all’articolo 8 della Convenzione (si veda Mitovi c. ex Repubblica yugoslava di Macedonia, n. 53565/13, § 59, 16 aprile 2015).
  2. La Corte osserva che il Governo non ha contestato che il rapporto tra il terzo e la quarta ricorrente e la nipote rientrasse nell’ambito del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8. Osserva inoltre che il Tribunale per i Minorenni aveva inizialmente disposto che il terzo e la quarta ricorrente avessero diritti di visita in relazione alla nipote per valutare le loro competenze di accudimento e il loro rapporto. Essi hanno goduto di tali contatti per due anni, per tutta la durata del procedimento di primo grado. Conseguentemente, a tali ricorrenti è stato dato, ai sensi del diritto interno, il diritto di stabilire, mediante contatti periodici, un rapporto stretto con la nipote. La Corte è pertanto convinta che tale diritto, finalizzato a creare un legame tra il terzo e la quarta ricorrente e la minore, rientri nell'ambito della “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
  3. Conseguentemente, la Corte deve determinare se non sia stata rispettata la vita familiare del terzo e della quarta ricorrente.
  4. La Corte ribadisce inoltre che in circostanze normali il rapporto tra nonni e nipoti è differente per natura e grado dal rapporto tra genitore e figlio e quindi per la sua stessa natura richiede generalmente un grado di protezione inferiore. Riguardo alla questione della “ingerenza”, come già dichiarato nei paragrafi 77-79 supra, negare a un genitore l'accesso a un figlio affidato ai servizi sociali, costituirebbe nella maggior parte dei casi un'ingerenza nel diritto del genitore al rispetto della vita familiare tutelata dall'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, ciò non si verifica necessariamente nel caso dei nonni. In quest'ultima situazione, vi può essere un'ingerenza nel diritto dei nonni al rispetto della loro vita familiare solo se l'autorità pubblica riduce l'accesso al di sotto del livello normale, vale a dire, riduce i contatti rifiutando ai nonni un accesso ragionevole necessario a preservare un normale rapporto nonno-nipote (si veda, Kruškić c. Croazia (dec.), n. 10140/13, § 110, 25 novembre 2014 e i rinvii ivi contenuti). Pertanto, il diritto al rispetto della vita familiare dei nonni in relazione ai loro nipoti comporta principalmente il diritto di mantenere un normale rapporto nonno- nipote mediante i contatti tra di essi (ibid., § 111).
  5. La Corte ribadisce inoltre la sua giurisprudenza nel senso che gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione non si limitano a garantire che il minore possa ricongiungersi al genitore o avere contatti con lui, ma comprendono anche tutte le misure preparatorie necessarie per conseguire tale risultato, principio che è stato preso in considerazione anche in relazione ai contatti tra nonni e nipoti (si veda Manuello e Nevi c. Italia, n. 107/10, §§ 47 e 55, 20 gennaio 2015 i rinvii ivi contenuti).
  6. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che in situazioni in cui i nipoti sono lasciati senza la cura dei genitori, anche i nonni potrebbero ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione avere diritto a che il loro desiderio di ottenere formalmente l'affidamento dei nipoti sia preso in considerazione al momento di decidere la collocazione di tali minori (si vedano Scozzari e Giunta, sopra citata, § 222, e Kruškić, sopra citata, § 114).
  7. Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che il terzo e la quarta ricorrente hanno beneficiato per tutto il procedimento di primo grado di incontri regolari con la nipote, due volte al mese insieme alla coppia genitoriale tra l’ottobre 2017 e il giugno 2018 (si veda il paragrafo 19 supra), e una volta al mese dal luglio 2018 al gennaio 2019 (si vedano i paragrafi 23-24 supra). La Corte, pur osservando che tali visite avevano permesso al terzo e alla quarta ricorrente di stabilire e conservare i contatti con la nipote, rinvia alle sue considerazioni relative alla loro limitata importanza per lo sviluppo di un rapporto significativo con la minore e delle capacità di accudimento dei primi due ricorrenti (si veda il paragrafo 96 supra). Osserva inoltre che, benché il consulente psicologo nominato dal tribunale avesse segnalato i limiti delle capacità dei nonni di accudire e interagire con la minore, a essi non era stato fornito sostegno o consulenza per aiutarli nel loro rapporto con la nipote. Al contrario, la frequenza degli incontri tra i nonni e la nipote era stata ridotta a una volta al mese.
  8. La Corte osserva che la mancanza di adeguate capacità genitoriali e il rapporto tra la coppia genitoriale e il terzo la quarta ricorrente erano stati elementi di cui i tribunali nazionali avevano tenuto conto nella loro decisione relativa allo stato di abbandono della minore e all’adeguatezza delle dinamiche familiari. Ciò ha poi condotto alla dichiarazione di adottabilità della minore e all'interruzione dei contatti tra i nonni e la nipote. La Corte ritiene che nel caso di specie la mancanza di consulenza e di sostegno al terzo e alla quarta ricorrente abbia particolare importanza, considerata la vulnerabilità della coppia genitoriale a causa dello stato di salute mentale della prima ricorrente e delle difficoltà di integrazione del secondo ricorrente (si vedano i paragrafi 25-26 supra) e delle conclusioni di cui sopra relative alla violazione dell’articolo 8 nei confronti della prima e del secondo ricorrente.
  9. Alla luce di quanto sopra e date le specifiche circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le autorità competenti non abbiano compiuto gli sforzi necessari per salvaguardare il rapporto familiare fra il terzo e la quarta ricorrente e la nipote. Conseguentemente, vi è stata violazione del loro diritto al rispetto della loro vita familiare garantito dall'articolo8 della Convenzione.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. L'articolo 46 della Convenzione prevede, per quanto pertinente:

“1. Le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

  1. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.”

A. Il danno e le misure individuali

  1. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di ordinare al Governo di adottare una misura individuale per eliminare le conseguenze della violazione dell’articolo 8 della Convenzione e preservare il legame familiare tra essi e la minore.
  2. A tale riguardo, i ricorrenti hanno rinviato a cause in cui la Corte aveva ordinato al Governo di adottare misure specifiche e individuali (vale a dire Omorefe c. Spagna, n. 69339/16, 23 giugno 2020, e M. e N. c. Italia, sopra citata). Hanno inoltre osservato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 183/2023, aveva ammesso che in circostanze analoghe a quelle del caso di specie potesse essere preservato il legame familiare con il minore.
  3. I ricorrenti hanno inoltre chiesto alla Corte di concedere loro un’equa soddisfazione in conformità ai principi indicati nell'articolo41 della Convenzione in quanto avevano subito un notevole danno non patrimoniale che non poteva essere risarcito meramente con la constatazione di violazione della Convenzione.
  4. I ricorrenti hanno sottolineato che la separazione forzata da aveva causato loro un immenso dolore. La prima e il secondo ricorrente hanno chiesto 50.000 euro (EUR) ciascuno per il danno non patrimoniale, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme. Il terzo e la quarta ricorrente hanno chiesto EUR 35.000 ciascuno per il danno non patrimoniale, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.
  5. Riguardo alle richieste ai sensi dell'articolo41, il Governo ha ritenuto che le pretese dei ricorrenti fossero infondate in quanto non erano adeguatamente supportate da documenti. In ogni caso, le richieste erano eccessive. Il Governo ha inoltre sostenuto che la mera constatazione di violazione della Convenzione costituirebbe una sufficiente riparazione per i ricorrenti dato che, successivamente alla presentazione del ricorso, gli sviluppi della giurisprudenza nazionale (ha rinviato in particolare alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2023) avevano accresciuto le garanzie loro accordate nell'ordinamento giuridico nazionale.
  6. Riguardo alla richiesta dei ricorrenti di una misura individuale, la Corte ribadisce che lo Stato convenuto rimane in linea di principio libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo46 § 1 della Convenzione, purché essi siano compatibili con le conclusioni della sentenza della Corte (si vedano Scozzari e Giunta, sopra citata, § 249; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, § 88, CEDU 2009; Ferré Gisbert c. Spagna, n. 39590/05, § 46, 13 ottobre 2009; e Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, - 91, 17 novembre 2015). Tuttavia, la Corte osserva che il recentemente introdotto articolo 391-quater del codice di procedura civile italiano fornisce ai ricorrenti la possibilità di chiedere, a determinate condizioni, la revocazione della sentenza nazionale sulla base di una constatazione da parte della Corte di violazione della Convenzione (si veda il paragrafo 44 supra). Tale meccanismo di riesame consentirebbe alle autorità nazionali di rivedere senza indugio la situazione dei ricorrenti e della minore alla luce della presente sentenza, e di valutare la possibilità di instaurare qualche forma di contatto tra di essi, tenendo conto della attuale situazione della minore e del suo interesse superiore e di adottare qualsiasi altro provvedimento che possa essere opportuno nell’interesse superiore della minore.
  7. Riguardo al danno non patrimoniale, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che i ricorrenti abbiano subito un danno non patrimoniale che non può essere adeguatamente risarcito dalla sola constatazione di violazione della Convenzione. Ritiene tuttavia che gli importi richiesti siano eccessivi. Visti tutti i fatti di cui dispone e deliberando in via equitativa ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte ritiene ragionevole accordare alla prima e al secondo ricorrente, congiuntamente, la somma di EUR 35.000 e al terzo e alla quarta ricorrente, congiuntamente, la somma di EUR 27.000 per il danno non patrimoniale. Tali somme sono accordate senza pregiudizio della possibilità per i ricorrenti di presentare una domanda di revocazione delle decisioni nazionali, come menzionato nel precedente paragrafo.

B. Le spese

  1. I ricorrenti hanno inoltre chiesto EUR 81.558,52 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali ed EUR 15.000 per quelle sostenute dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha contestato tali importi in quanto eccessivi e non sufficientemente giustificati.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Vale a dire, il ricorrente deve averle pagate, o essere tenuto a pagarle, ai sensi di un obbligo legale o contrattuale, ed esse devono essere state inevitabili per impedire le violazioni constatate o ottenere una riparazione. La Corte esige conti e fatture dettagliati in modo sufficiente da consentirle di determinare in quale misura siamo stati soddisfatti i requisiti di cui sopra (si veda Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica yugoslava di Macedonia [GC], n. 60642/08, § 158, CEDU 2014). Nel caso di specie, vista la documentazione di cui è in possesso e i criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 20.000 congiuntamente alla prima e al secondo ricorrente e di EUR 20.000 congiuntamente al terzo e alla quarta ricorrente per le spese sostenute nei procedimenti nazionali e di EUR 9.000 congiuntamente a tutti i ricorrenti per il procedimento dinanzi alla Corte, oltre all'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

PER QUASTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

  1. Dichiara ricevibile il ricorso;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo8 della Convenzione;
  3. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva in applicazione dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, al tasso applicabile alla data del versamento:
      1. EUR 35.000 (trentacinquemila euro) alla prima e al secondo ricorrente congiuntamente, ed EUR 27.000 (ventisettemila euro) al terzo e alla quarta ricorrente congiuntamente, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 20.000 (ventimila euro) alla prima e al secondo ricorrente congiuntamente, EUR 20.000 (ventimila euro) al terzo e alla quarta ricorrente congiuntamente, ed EUR000 (novemila euro) a tutti i ricorrenti congiuntamente, oltre all'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  4. Respinge la domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 luglio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

APPENDICE

Elenco dei ricorrenti:

N.

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Cittadinanza

Luogo di residenza

1.

Dora DRAGONI

1985

italiana

Bagnacavallo

2.

Fatih DIVRAK

1994

turca

Bagnacavallo

3.

Italo DRAGONI

1948

italiana

Bagnacavallo

4.

Lilia Ida GUERRINI

1949

italiana

Bagnacavallo