Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 luglio 2026 - (Ricorso n. 9993/24 ) - Causa Ubeda e altri. c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.

L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA UBEDA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 9993/24)

SENTENZA
 

Art 3 e art 8 • Obblighi positivi • Indagini inefficaci sulle allegazioni della prima ricorrente di violenza domestica nei confronti suoi e dei suoi figli minorenni (il secondo e il terzo ricorrente) nonché di violenza sessuale nei suoi confronti • Chiaro nesso tra i ritardi nel procedimento penale e la complessiva efficacia delle indagini • Procedimento non tempestivo, approfondito o efficace • I motivi addotti del pubblico ministero per l'archiviazione del procedimento penale rispecchiavano una cultura sessista e stereotipata che doveva essere evitata nelle aule di tribunale della magistratura nazionale • Mancato riconoscimento da parte delle autorità nazionali delle complesse dinamiche della violenza domestica e mancata risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati • Mancata adozione di misure di protezione adeguate e proporzionate • Il collocamento dei ricorrenti per oltre tre anni in una struttura protetta aveva comportato una notevole ingerenza nei loro diritti e nelle loro libertà e aveva imposto loro un onere più pesante di quello imposto al presunto autore del reato • Mancata considerazione da parte delle autorità nazionali di altre misure e mancata conduzione di una valutazione continua dell'adeguatezza e della proporzionalità del collocamento nella struttura protetta

Art 8 • Obblighi positivi • Decisione definitiva del Tribunale per i minorenni di revocare la responsabilità genitoriale del presunto autore del reato adottata tre anni dopo l'avvio da parte della prima ricorrente del procedimento relativo all’affidamento, senza avere tenuto conto delle sue richieste di trasferimento e di mantenimento • Le accuse di violenza domestica avevno rafforzato e prolungato la sua sofferenza, nonché la sua percezione che la violenza subita fosse rimasta ignorata • Mancata diligenza e tempestività nel tutelare i diritti della prima ricorrente ai sensi dell'articolo 8 • L’inerzia nel procedimento relativo all'affidamento aveva creato un protratto clima di incertezza circa la natura del rapporto del presunto autore dei reati con i figli e la possibilità che essi lasciassero con la madre la struttura protetta • La prolungata permanenza dei minori nella struttura protetta aveva comportato notevoli conseguenze per il loro benessere psicologico e fisico • Mancata valutazione dell'impatto della permanenza dei minori nella struttura protetta

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

2 luglio 2026

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Ubeda e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 9993/24) presentato contro la Repubblica italiana con il quale, in data 5 aprile 2024, la Sig.ra Audrey Carmen Manuela Ubeda (“la prima ricorrente”), A.P. (“il secondo ricorrente”) e M.P. (“il terzo ricorrente”) hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”);

vista la decisione di concedere priorità al ricorso (articolo 41 del Regolamento della Corte);

vista la decisione di non divulgare l'identità del secondo e del terzo ricorrente;

vista la decisione del Governo francese di non avvalersi del diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 § 1 della Convenzione);

viste le osservazioni delle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 16 giugno 2026,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

  1. La causa concerne l’asserita mancata indagine efficace da parte delle autorità italiane riguardo alle denunce della prima ricorrente di violenza domestica e sessuale, nonché i ritardi nel procedimento penale e le sue conseguenze per i ricorrenti. Concerne anche l’asserita inerzia del Tribunale per i Minorenni nel procedimento relativo all’affidamento dei minori. Solleva questioni ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

IN FATTO

  1. La prima ricorrente, Sig.ra Audrey Carmen Manuela Ubeda, è una cittadina francese nata nel Il secondo ricorrente, A.P., e il terzo ricorrente, M.P., sono i suoi figli minorenni, entrambi cittadini francesi e nati rispettivamente nel 2011 e nel 2014. I ricorrenti vivono in Italia. La prima ricorrente ha agito anche nell'interesse dei figli. Sono stati rappresentati dall'avvocato G. Thuan Dit Dieudonné, del Foro di Strasburgo.
  2. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
  3. I fatti della causa possono essere riassunti come segue.

1. LASSERITA VIOLENZA DOMESTICA

  1. In data 16 aprile 2021 la prima ricorrente presentò una denuncia alla polizia nei confronti del padre dei suoi figli e suo ex convivente, G.P., sostenendo che nel corso della loro relazione, e più precisamente negli anni tra il 2018 e il 2020, egli aveva commesso violenze fisiche e psicologiche nei suoi confronti e nei confronti dei loro figli. La prima ricorrente sostenne anche di essere sottoposta a violenza sessuale aggravata, nonché a un clima di terrore e di violenza economica.
  2. Secondo la denuncia della prima ricorrente, ella eP. avevano iniziato a convivere in Francia e si erano successivamente trasferiti in Italia nel luglio 2011, dopo la nascita del secondo ricorrente. Dichiarò che durante la loro convivenza e dopo la nascita del loro secondo figlio, G.P. aveva sottoposto i figli a numerosi episodi di grave violenza psicologica e fisica (percosse utilizzando una cinghia e schiaffi dal 2018 al 2020) e aveva minacciato lei di morte. In data 19 ottobre 2019, durante il festeggiamento del compleanno del terzo ricorrente, egli aveva puntato un coltello alla gola della prima ricorrente davanti a due testimoni – sua madre e sua cugina – dicendo che prima o poi sarebbe comparso in televisione, con implicito riferimento a servizi e a notiziari concernenti casi di femminicidio. Inoltre, l'aveva sottoposta a violenze psicologiche, ripetuti insulti e osservazioni umilianti e degradanti, stabilendo nel contempo un clima di terrore e di violenza economica (assenza di contributi alle spese domestiche). La prima ricorrente denunciò anche di essere stata sottoposta a violenza sessuale aggravata (plurimi stupri sotto costrizione, dal marzo al settembre 2020, nel letto coniugale dove dormiva anche il terzo ricorrente). Descrisse episodi specifici di asserite violenze sessuali, precisando che era solita dormire con il terzo ricorrente al suo fianco e che G.P., dopo essersi coricato, le aveva in diverse occasioni abbassato le mutandine e il pigiama e l’aveva stuprata. Dichiarò anche che in un'occasione nell'aprile 2016, mentre i figli erano a scuola, G.P. l'aveva costretta ad avere un rapporto anale e che si era spesso masturbato mentre guardava la prima ricorrente che puliva la casa, fino a quando ella aveva accettato di avere un rapporto sessuale.

LE INDAGINI E IL PROCEDIMENTO PENALE

  1. In data 22 aprile 2021 la Polizia di Napoli trasmise il caso alla Procura del Tribunale di Benevento.
  2. In data 23 aprile 2021 il pubblico ministero avviò un procedimento nei confronti di G.P., chiedendo che fosse interrogata la prima ricorrente, fosse acquisita la documentazione e fossero interrogate le testimoni indicate. Seguì un'indagine di polizia, durante la quale la prima ricorrente fu interrogata dalla polizia in presenza di uno psicologo; furono acquisite schermate di messaggi; furono interrogati i figli; e furono interrogate due testimoni (la madre e la cugina della prima ricorrente).
  3. In data 24 maggio 2021, su richiesta della prima ricorrente la stessa fu collocata con i figli in una struttura di protezione dedicata.
  4. In data 5 novembre 2021 il pubblico ministero investito del caso presentò una richiesta di archiviazione del procedimento in quanto, inter alia, il coltello puntato alla gola della ricorrente era stato chiaramente uno “scherzo di cattivo gusto”, le percosse inflitte ai figli erano state meramente delle misure disciplinari che non avevano ecceduto il diritto del padre di esercitare la potestà genitoriale e l'asserita violenza sessuale non era stata accertata, in quanto era difficile dimostrare che il marito fosse consapevole del mancato consenso della moglie, considerando che “è normale che gli uomini debbano superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo le fa delle avances sessuali.”
  5. In data 4 dicembre 2021 la prima ricorrente presentò opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento dinanzi a un giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, che fu accolta in data 18 gennaio 2022. Il Tribunale di Benevento fissò una prima udienza per il 1° aprile 2022. In tale data, il tribunale rinviò la causa di sei mesi, prorogò le indagini preliminari e incaricò un altro pubblico ministero della trattazione del caso.
  6. In data 13 luglio 2022 i ricorrenti furono esaminati dinanzi al Tribunale penale di Benevento da uno psicologo e dal pubblico ministero, nell’ambito di una richiesta di incidente probatorio.
  7. In data 18 novembre 2022 la Procura del Tribunale di Benevento rese note le conclusioni delle sue indagini.
  8. In data 6 marzo 2023 il pubblico ministero chiese il rinvio a giudizio di G.P.
  9. In data 30 ottobre 2023 il giudice per le indagini preliminari rinviò la causa al 12 febbraio 2024.
  10. In data 12 febbraio 2024, nel corso dell’udienza preliminare, il Tribunale di Benevento rinviò a giudizio G.P. e fissò la prima udienza per il 17 settembre La richiesta di rinvio a giudizio era stata emessa per violenza sessuale nei confronti della prima ricorrente e maltrattamenti nei confronti di tutti i tre ricorrenti.
  11. In data 17 settembre 2024 la causa fu rinviata nuovamente al 14 gennaio 2025. All’epoca della presentazione delle osservazioni delle parti dinanzi alla Corte, non era stata tenuta alcuna udienza.

III. I PROCEDIMENTI CIVILI

  1. In data 6 maggio 2021 la prima ricorrente intentò un'azione ai sensi degli articoli330 e 337 bis del codice civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli (in prosieguo, “il Tribunale per i Minorenni”), chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli; la revoca della responsabilità genitoriale del padre; l'autorizzazione a lasciare l'Italia per la Francia (dove la prima ricorrente possedeva un'abitazione e una rete familiare in grado di aiutarla) al fine di assicurare la piena sicurezza dei tre ricorrenti; e il mantenimento dei figli nella misura di 800,00 euro (EUR) e il 50% per le spese straordinarie per i figli. La domanda faceva esplicitamente riferimento alle aggressioni e al comportamento violento da parte di G.P. nei confronti dei tre ricorrenti. In particolare, faceva riferimento ai ripetuti attacchi verbali; al clima di paura creato daP. mediante continue urla e sbattimento dei pugni sulla tavola; a un'aggressione al secondo ricorrente perché faceva rumore impedendo a G.P. di guardare la televisione; alle percosse inflitte al secondo ricorrente con una cinghia che avevano lasciato un segno visibile sul braccio del minore. La prima ricorrente fece inoltre riferimento nella domanda a un episodio in cui G.P. le aveva puntato un coltello alla gola mentre un notiziario in televisione documentava casi di femminicidio, alla violenza sessuale che aveva subito e ai continui abusi verbali cui era stata sottoposta. A sostegno della sua domanda presentò un certificato medico attestante la sua condizione di astenia, nonché la denuncia presentata nei confronti di G.P.
  2. In data 16 luglio 2021 il Tribunale per i Minorenni nominò un tutore per il secondo e il terzo ricorrente, fissò l’audizione dei ricorrenti nonché di G.P. e chiese una relazione ai Servizi sociali.
  3. Durante le udienze dinanzi al Tribunale per i Minorenni in data 14 marzo e 8 aprile 2022, i tre ricorrenti riferirono gli abusi e i maltrattamenti che avevano subito, fornendo particolari sul comportamento diP. nei loro confronti. I colloqui con i Servizi sociali ebbero luogo, con il sostegno di uno psicologo, a decorrere dall’8 aprile 2022, a seguito di una richiesta del difensore della prima ricorrente.
  4. Su richiesta sia di G.P. che del tutore dei minori furono poi organizzate delle visite sorvegliate tra il secondo e il terzo ricorrente e G.P. La prima ricorrente aveva precisato che, date le violenze subite dai minori, ella non era in grado di dire se gli incontri sarebbero stati pericolosi per essi, ma che ella acconsentiva a che avessero luogo solo se erano condotti in un ambiente protetto e controllato. Il secondo e il terzo ricorrente, sentiti su questo punto, dichiararono che non desideravano vedere il padre e riferirono diversi episodi di violenza che avevano subito. Gli incontri ebbero luogo in data 29 aprile, 13 e 25 maggio, e 6 giugno 2022. Secondo la relazione dei Servizi sociali, durante le visite sorvegliate il secondo e il terzo ricorrente espressero costantemente una grande paura e rifiutarono di vedere il padre e di ricevere i suoi regali (un telefono cellulare). Durante l'ultimo incontroP. si comportò in modo aggressivo, urlando e gridando. La relazione dichiarava che, in tale occasione, il rifiuto dei figli di vedere il padre era stato talmente forte da indurli a nascondersi nel bagagliaio dell'automobile della madre per evitare di essere costretti a vederlo. La relazione rilevava inoltre un cambiamento preoccupante nel comportamento del secondo e del terzo ricorrente e sottolineò la necessità che essi andassero da un neuropsichiatra.
  5. In una relazione datata 29 maggio 2022 i servizi sociali descrissero il timore del secondo e del terzo ricorrente nei confronti del padre e il loro rifiuto di vederlo. Lo psicologo sottolineò che il secondo e il terzo ricorrente avevano detto di essere stati picchiati dal padre con una cinghia che era stata lasciata sulla tavola durante il pranzo per intimorirli. La relazione sottolineava che la prima ricorrente aveva sempre tentato di incoraggiare i figli a osservare il provvedimento del tribunale e a vedere il padre, ma aveva ricevuto in cambio soltanto rifiuti, lacrime e disperazione.
  6. Con decisione provvisoria del 17 giugno 2022, il Tribunale per i Minorenni sospese provvisoriamente la responsabilità genitoriale diP. nonché gli incontri sorvegliati con i figli. Dichiarò che il secondo e il terzo ricorrente avrebbero dovuto ricevere urgentemente un sostegno psicologico e dichiarò che G.P. poteva, se voleva, intraprendere un percorso di sostegno psicologico e sottoporsi a una valutazione della sua capacità genitoriale. Il Tribunale per i Minorenni confermò il collocamento del secondo e del terzo ricorrente nella struttura protetta e autorizzò la prima ricorrente a rimanervi a fini assistenziali. Rinviò inoltre la causa alla successiva udienza del 16 dicembre 2022.
  7. In data 25 luglio 2022 G.P. propose appello dinanzi alla Corte di appello avverso la decisione provvisoria.
  8. L’udienza dinanzi al Tribunale per i Minorenni, fissata inizialmente per il 16 dicembre 2022, fu successivamente rinviata al 6 luglio 2023.
  9. Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello respinse l’appello di G.P. e confermò la decisione provvisoria del 17 giugno 2022.
  10. In diverse relazioni presentate al Tribunale per i Minorenni – (i) la relazione dell’Azienda sanitaria locale di Salerno del 14 novembre 2022; (ii) una relazione del direttore della struttura protetta datata 19 novembre 2022; (iii) una relazione dell’assistente sociale e dello psicologo responsabili del secondo e del terzo ricorrente datata 25 novembre 2022; (iv) la relazione del Pubblico ministero datata 13 giugno 2022 che chiedeva la sospensione degli incontri e della responsabilità genitoriale diP.; (v) una relazione psicologica sulla prima ricorrente datata 28 aprile 2023; (vi) una relazione della struttura protetta 8 giugno 2023; e (vii) una relazione dei Servizi sociali datata 22 giugno 2023 che sottolineava la presenza e il sostegno costanti della prima ricorrente e la sofferenza e il desiderio di lasciare la struttura protetta del secondo e del terzo ricorrente – era affermato che i minori soffrivano di un grave disagio psicologico a causa del comportamento del padre. Le relazioni sottolineavano anche che la permanenza del secondo e del terzo ricorrente nella struttura protetta contribuiva al loro disagio: il regolamento interno della struttura protetta, come il divieto di uscire dalle 20 alle 8 del mattino e la domenica pomeriggio, incidevano negativamente sulle attività sportive, extrascolastiche e ricreative dei minori. Infine, le relazioni sottolineavano che sia il secondo che il terzo ricorrente avevano ripetutamente chiesto di essere autorizzati a lasciare la struttura protetta, a tornare alle loro vite normali e a raggiungere i nonni in Francia, manifestando reazioni insolite e preoccupanti (rabbia, tristezza, affaticamento fisico e mentale ed episodi di incontinenza fecale nel caso del terzo ricorrente) a causa della natura prolungata della situazione. Era poi sottolineato che la struttura protetta privava i minori della loro libertà e che essi avevano bisogno di riprendere una vita normale con la prima ricorrente, altrimenti sussisteva il rischio di un grave danno per il loro sviluppo emotivo e relazionale. Le relazioni sottolineavano anche il comportamento collaborativo della prima ricorrente.
  11. In data 6 luglio 2023 un'udienza fissata dinanzi al Tribunale per i Minorenni per decidere il merito delle richieste della prima ricorrente fu nuovamente rinviata e fissata per il 9 maggio
  12. In data 25 luglio 2023 la prima ricorrente presentò una richiesta urgente chiedendo nuovamente l'autorizzazione a trasferirsi in Francia con i figli e, in subordine, il permesso di trascorrere le vacanze estive in Francia nella sua casa di famiglia. Chiese anche che l'udienza fissata per il 9 maggio 2024 fosse anticipata.
  13. Il giorno stesso il Tribunale per i Minorenni dichiarò che la richiesta urgente sarebbe stata decisa nell'udienza fissata per il 9 maggio
  14. In data 1° agosto 2023 i difensori della prima ricorrente presentarono una nuova richiesta urgente, accompagnata da una nota dell'Ambasciata francese di Roma che esprimeva preoccupazione per la durata del procedimento e ribadiva le medesime richieste.
  15. Con provvedimento datato 8 agosto 2023 il Tribunale per i Minorenni accolse la richiesta di recarsi in Francia per il mese di agosto.
  16. Con nota datata 8 marzo 2024 indirizzata al Comune di Vallesaccarda, il Tribunale per i Minorenni dichiarò che, se la prima ricorrente avesse acquisito l’indipendenza economica e avesse avuto un alloggio, che poteva essere un immobile appartenente ai nonni materni sito a Vallesaccarda, il tutore del secondo e del terzo ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda di affidare i minori alle cure della prima ricorrente al di fuori della struttura protetta.
  17. In risposta, la prima ricorrente dichiarò di non avere l'intenzione di vivere a Vallesaccarda, che era il villaggio in cui risiedevano il suo ex compagno e i suoi genitori, in un alloggio che non le apparteneva, privo di riscaldamento, del tutto inadeguato e molto distante dalla scuola dei figli.
  18. Con decisione del 9 maggio 2024, il Tribunale per i Minorenni revocò a G.P. la responsabilità genitoriale. Non fu adottata espressamente alcuna decisione riguardo alla richiesta della prima ricorrente di essere autorizzata a lasciare la struttura protetta per vittime di violenza domestica e a stabilirsi in Francia. Non fu inoltre presa alcuna decisione sulle richieste di mantenimento dei figli e di affidamento esclusivo. Tuttavia, secondo la decisione, i ricorrenti dovevano essere monitorati dal competente dipartimento dei servizi sociali, “che continuerà ad attuare tutte le misure in corso e qualsiasi ulteriore intervento che si renda necessario per il benessere psico-fisico dei minori.”
  19. I ricorrenti lasciarono la struttura protetta in data 8 luglio 2024.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

I. IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI

A. Il quadro giuridico

  1. Le pertinenti disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale figurano nella sentenza Landi c. Italia (n. 10929/19, §§ 47‑48, 7 aprile 2022) e nella decisione De Giorgi c. Italia (n. 23735/19, §§ 36-37, 16 giugno 2022).
  2. Inoltre, a seguito dell’adozione della legge 23 aprile 2009 n. 38, della legge 15 ottobre 2013 n. 119 (piano di azione straordinario per il contrasto della violenza contro le donne) e della legge 19 luglio 2019 n. 69 (“Codice rosso”), fu aggiunta al codice penale la seguente disposizione:

Articolo 609 bis – Violenza sessuale

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

 Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

 Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

  1. Le pertinenti disposizioni del codice civile in materia di diritti genitoriali figurano nella sentenza Scuderoni c. Italia (n. 6045/24, §§ 51-53, 23 settembre 2025).
  2. Inoltre, il codice civile contiene le seguenti disposizioni:

Articolo 330 – Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

“Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

 In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”

Articolo 333 – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (742 c.p.c.).”

Articolo 337 quater – Affidamento a un solo genitore

“Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

 Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

 Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”

  1. Le norme che disciplinano le questioni familiari e i diritti di visita o di affidamento sono state sostanzialmente riviste successivamente all’adozione del decreto legislativo n. 149/2022, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 1° marzo 2023. Il decreto, promulgato per incrementare l’efficienza e la rapidità dei procedimenti civili, ha introdotto nel codice di procedura civile una sezione dedicata che tratta i casi relativi ad accuse di violenza domestica o basata sul genere. In conformità alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (“la Convenzione di Istanbul”), il decreto comprende tutte le forme di violenza fisica, economica o psicologica commesse da una parte nei confronti dell’altra o nei confronti di minori. In caso di asserita violenza domestica, si applica una procedura prioritaria (articolo 473 bis.40 e ss. del codice di procedura civile), e il giudice può abbreviare i termini procedurali fino alla metà assicurando che tutti gli adempimenti procedurali siano completati senza ritardo (articolo 473 bis.42 § 1 del medesimo codice).
  2. Fin dalle prime fasi del procedimento, il giudice valuta la credibilità delle allegazioni di violenza domestica e potrebbe, anche d’ufficio, acquisire documenti o qualsiasi altro mezzo di prova, interrogare liberamente le parti, sentire parenti o vicini o nominare un consulente tecnico al fine di tutelare le vittime (articolo 473 bis.44 del codice di procedura civile). Devono essere assicurate adeguate misure di salvaguardia e di protezione: se la condotta di un coniuge o di un altro convivente arreca grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà personale dell’altro coniuge o convivente o dei figli, il giudice può ordinare l’allontanamento dall’abitazione familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto una condotta pregiudizievole, prescrivendo al contempo misure di sostegno, compreso il sostegno economico, a favore della famiglia. Il provvedimento di protezione può rimanere in vigore per un anno e può comprendere un divieto di condotta violenta o un divieto di avvicinarsi alle vittime. Tali misure possono essere adottate anche d’ufficio e su base provvisoria (articolo 473 bis.46 del medesimo codice).
  3. Il pubblico ministero svolge un ruolo attivo nei casi riguardanti i diritti genitoriali ed è tenuto a intervenire nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento (articolo 70 del codice di procedura civile). Il pubblico ministero può proporre l’adozione di misure specifiche e presentare i risultati di eventuali indagini penali (articolo 72 del medesimo codice e articolo 64 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

B. La giurisprudenza della Corte di cassazione

  1. Nell’ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha sottolineato che la valutazione degli abusi domestici effettuata dai tribunali civili era indipendente dalle conclusioni tratte nell’ambito di procedimenti penali. Ha chiarito che la condanna penale del responsabile non era sufficiente a tutelare le vittime di abusi domestici e che era necessario un intervento rapido, tempestivo e completo da parte del giudice competente in materia di rapporti familiari. A tal fine, i giudici disponevano di strumenti specifici, tra cui la possibilità di ordinare l’allontanamento dell’autore della violenza dall’abitazione familiare, che erano idonei non solo a proteggere la vittima ma anche a prevenire l’escalation della violenza. La Corte di cassazione ha inoltre precisato che gli strumenti di diritto civile per la tutela delle vittime di violenza domestica – che erano stati rafforzati dal decreto legislativo n. 149/2022 – esistevano anche prima di tale riforma, poiché i giudici nazionali avevano l’obbligo di interpretare il diritto nazionale in conformità alla Convenzione di Istanbul.
  2. L’obbligo di interpretare il diritto interno in conformità alla Convenzione di Istanbul era già stato riconosciuto dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 11631/2024, datata 30 aprile 2024. In tale pronuncia, la Corte di cassazione ha chiarito che uno dei fini principali della Convenzione era impedire la vittimizzazione secondaria. Tale obiettivo – anche prima dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 149/2022 – doveva fungere anche da guida nei procedimenti civili ogniqualvolta si presentassero circostanze indicative di violenza domestica. Conseguentemente, la Corte di cassazione ha stabilito che, nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale nei quali erano sollevate e non escluse accuse di violenza domestica, il giudice era tenuto a verificare se nel caso concreto le misure adottate fossero compatibili con un rischio di vittimizzazione secondaria e non vi dessero luogo.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI

  1. Nella sentenza Kurt c. Austria ([GC], n. 62903/15, §§ 75-86, 15 giugno 2021) vi è un rinvio alle disposizioni pertinenti della Convenzione di Istanbul, entrata in vigore in relazione all’Italia in data 1° agosto 2014. Altre disposizioni pertinenti sono esposte nella sentenza Landi (sopra citata, §§ 50-52).
  2. Nelle sentenze Scuderoni c. Italia (n. 6045/24, §§ 56-57, 23 settembre 2025) e M. e altri c. Italia, (n. 25426/20, §§ 73-74, 10 novembre 2022) si rinvia al Rapporto di valutazione di base sull’Italia (GREVIO/Inf(2019)18) pubblicato in data 13 gennaio 2020 del Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), organo specializzato indipendente incaricato di monitorare l’attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul. In particolare, nel paragrafo 183 il rapporto ha sottolineato che talvolta “i tribunali civili (...) non solo non avevano individuato i casi di violenza, ma tendevano a ignorarli” e ha stigmatizzato il raro uso delle disposizioni del codice civile in materia di affidamento esclusivo o di revoca della responsabilità genitoriale a favore di minori che hanno subito violenze. Al medesimo tempo, nel paragrafo 186 il rapporto sottolineava “Alla luce delle ricerche indicanti che degli accordi inadeguati sull’affidamento e la visita del bambino possono esporre le donne ad abusi post-separazione ed a vittimizzazione secondaria [...] come la sicurezza del genitore non violento e del bambino debbano essere un elemento centrale nel decidere nel migliore interesse del bambino per quanto riguarda gli accordi sull'affidamento e le visite”. Erano espresse preoccupazioni circa le informazioni fornite da organizzazioni non governative che indicavano che il sistema esistente, anziché offrire protezione alle vittime e ai loro figli, “si ritorceva” contro le madri che cercavano di proteggere i loro figli denunciando le violenze e le esponeva a una vittimizzazione secondaria.
  3. Nel suo Primo Rapporto di valutazione tematica sull’Italia (GREVIO(2025)15), pubblicato in data 2 dicembre 2025, il GREVIO ha accolto favorevolmente la notevole espansione e lo sviluppo del quadro legislativo del Paese in materia di violenza contro le Con riferimento alle indagini, all’azione penale, al diritto processuale e alle misure di protezione, il rapporto: (i) sottolineava che l'articolo 49 della Convenzione di Istanbul esigeva che le indagini e i procedimenti giudiziari fossero condotti senza indebito ritardo e nel pieno rispetto dei diritti delle vittime in qualsiasi fase (paragrafo 119 del Rapporto); (ii) osservava che le procedure accelerate erano state ulteriormente rafforzate per i casi di violenza domestica, violenza fisica, stupro e violenza sessuale, stalking e violazioni degli ordini di protezione e di allontanamento (paragrafo 123 del Rapporto); (iii) esprimeva apprezzamento per il nuovo requisito previsto dalla legge n. 168/2023 di nominare pubblici ministeri specializzati per i reati previsti dalla Convenzione di Istanbul ma osservava che i casi di violenza contro le donne non erano sempre assegnati a tali pubblici ministeri specializzati, anche quando essi erano disponibili (paragrafo 124 del Rapporto); (iv) esprimeva preoccupazione per la vittimizzazione secondaria nei procedimenti giudiziari, affermando che le vittime continuavano ad affrontare problemi di credibilità, stereotipi e pregiudizi di genere da parte di attori giudiziari, esperti e avvocati, unitamente alla tendenza alla sottovalutazione della gravità delle diverse forme di violenza (Sintesi generale e paragrafo 133 del Rapporto); (v) sottolineava che la durata dei processi continuava a essere un problema importante, con gravi casi di violenza contro le donne che cadevano in prescrizione (paragrafo 132 del Rapporto); e (vi) accoglieva favorevolmente le recenti riforme della procedura civile nei procedimenti di affidamento, ma sottolineava che le riforme non avevano ancora prodotto una reale riduzione della durata complessiva di tali procedimenti (paragrafi da 103 a 107 del Rapporto).
  4. Le parti pertinenti delle Osservazioni conclusive sull’Ottavo Rapporto periodico dell’Italia (CEDAW/C/ITA/8) del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) sono sintetizzate nella sentenza Scuderoni (sopra citata, § 60). Il rapporto, pubblicato in data 27 febbraio 2024, raccomandava, tra l’altro, che l’Italia assicurasse, mediante attività obbligatorie e continue di rafforzamento delle capacità per giudici, pubblici ministeri, funzionari di polizia e delle forze dell’ordine, che la violenza basata sul genere, nonché la violenza sessuale e la violenza domestica nei confronti delle donne, fossero indagate e perseguite effettivamente, che gli autori fossero puniti adeguatamente e che le misure di protezione fossero eseguite e controllate effettivamente, con sanzioni in caso di inosservanza.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE in relaZIONE ALLE DOGLIANZE DEI RICORRENTI IN MATERIA DI VIOLENZA DOMESTICA

  1. I ricorrenti hanno lamentato che, nonostante le allegazioni e le denunce di violenza domestica, le autorità non avevano adottato, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni che nel procedimento penale, adequate misure cautelari o di vigilanza in grado di proteggerli dal rischio di ulteriori violenze. Hanno inoltre lamentato che le autorità non avevano condotto un’indagine efficace sulle loro denunce di violenza domestica. In particolare, hanno lamentato la mancata valutazione tempestiva, sia da parte del giudice penale che del Tribunale per i Minorenni, delle loro richieste in violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, che recitano come segue:

Articolo 3

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (...)”

Articolo 8

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)”

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il Governo

  1. 51. Il Governo ha eccepito che, all’epoca della presentazione del ricorso, i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne. L’eccezione era basata su due elementi: (i) la mancata attesa da parte dei ricorrenti della conclusione sia del procedimento penale che del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni; e (ii) il fatto che, nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni, i ricorrenti non avevano sollevato le medesime doglianze presentate successivamente alla Corte.

(b) I ricorrenti

  1. 52. I ricorrenti hanno contestato l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. In particolare, hanno rinviato alla giurisprudenza consolidata della Corte (si vedano Karoussiotis c. Portogallo, n. 23205/08, §§ 57 e 87‑92, CEDU 2011, e I. c. Italia, n. 70896/17, § 60 e ss., 1° aprile 2021) secondo la quale l’eccezione relativa al mancato esaurimento perdeva la sua rilevanza una volta concluso il procedimento.

2. La valutazione della Corte

  1. La Corte ribadisce che, di norma, un ricorrente è tenuto a compiere un autentico tentativo di esaurire le vie di ricorso interne disponibili prima di adire la Corte con un ricorso. Sebbene il rispetto di tale obbligo sia valutato alla data di presentazione del ricorso (si veda Baumann c. Francia, n. 33592/96, § 47, CEDU 2001-V), la Corte ammette che la fase finale di tali vie di ricorso possa essere raggiunta poco dopo il deposito del ricorso, ma prima che la Corte si pronunci sulla sua ricevibilità (si vedano Ringeisen c. Austria, 16 luglio 1971, § 91, Serie A n. 13; K. c. Turchia (dec.), n. 28496/95, 28 novembre 2000; Karoussiotis, sopra citata, §§ 57 e 87‑92; Rafaa c. Francia, n. 25393/10, § 33, 30 maggio 2013; Stanka Mirković e altri c. Montenegro, nn. 33781/15 e altri 3, § 48, 7 marzo 2017; e Mehmet Hasan Altan c. Turchia, n. 13237/17, §§ 107‑09, 20 marzo 2018).
  2. Conseguentemente, la Corte osserva, con riferimento al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni relativo all’affidamento del secondo e del terzo ricorrente e alla responsabilità genitoriale di G.P., che la prima ricorrente aveva depositato il ricorso mentre pendeva ancora dinanzi al Tribunale per i Minorenni il procedimento relativo all’affidamento dei minori, dopo l’adozione da parte di tale tribunale di una decisione provvisoria di sospensione della responsabilità genitoriale di G.P. La Corte osserva inoltre che non è contestato che in data 9 maggio 2024 (si veda il paragrafo 35 supra), vale a dire, prima della pronuncia della Corte sulla ricevibilità della causa, il Tribunale per i Minorenni aveva chiuso il procedimento relativo all’affidamento dichiarando G.P. decaduto dalla responsabilità genitoriale.
  3. Date le circostanze, la Corte ritiene che l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in relazione al procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni non possa essere accolta. La Corte osserva inoltre che le doglianze sollevate nel caso di specie erano state sollevate anche dinanzi ai tribunali interni.
  4. Riguardo all'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in relazione al procedimento penale, la Corte osserva che l’eccezione del Governo solleva questioni concernenti l’efficacia delle indagini relative alle allegazioni della prima ricorrente di maltrattamenti e di violenza sessuale ed è pertanto strettamente connessa alla sua doglianza ai sensi dell'aspetto procedurale dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte ritiene pertanto che essa debba essere unita al merito di tale doglianza (si vedano, mutatis mutandis, Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, n. 7511/13, § 337, 24 luglio 2014, ed Estamirov c. Russia, n. 27365/07, §§ 78-79, 17 aprile 2012).
  5. Ne consegue che tali doglianze non sono manifestamente infondate e non incorrono in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell'articolo35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

(a) I ricorrenti

  1. I ricorrenti, invocando l’articolo 3 (sia sotto il profilo procedurale che sostanziale) e l’articolo 8 della Convenzione, hanno asserito che le autorità non avevano valutato correttamente la violenza domestica alla quale erano stati esposti e non avevano risposto efficacemente al rischio della violenza fisica e psicologica perpetrata da G.P. nei loro confronti. Hanno lamentato il tardivo esame delle loro richieste da parte dei giudici nazionali e hanno asserito che non era stata valutata pienamente la loro esigenza di beneficiare di misure di protezione.
  2. I ricorrenti hanno accusato le autorità di avere ignorato la specifica natura della violenza domestica. Secondo i ricorrenti, le autorità non avevano risposto in modo proporzionato alla gravità dei fatti denunciati e non avevano agito con la necessaria rapidità e diligenza. Hanno affermato che tutte tali circostanze avevano costituito un periodo prolungato di incertezza e di sofferenze mentali, che avevano causato uno stato di ansia, stress e timore di ulteriori atti di violenza.
  3. Inoltre, benché le autorità avessero reagito in modo relativamente rapido dopo la denuncia della prima ricorrente (si vedano i paragrafi 7 e 8 supra) e accogliendo la sua richiesta di collocamento urgente in una struttura protetta (si veda il paragrafo 9 supra), esse avevano comunque consentito aP. di rimanere in libertà, senza imporre alcuna misura cautelare o di vigilanza, come il controllo giudiziario, un provvedimento restrittivo o di astensione dalle visite, o ordinato l'osservanza di qualsiasi altra appropriata misura di protezione.
  4. Inoltre, i ricorrenti hanno sostenuto che la richiesta di archiviazione del procedimento penale a favore di G.P. (si veda il paragrafo 10 supra) era basata sulla valutazione del pubblico ministero, asseritamente influenzata da persistenti stereotipi di genere in grado di dare luogo a una vittimizzazione secondaria. Hanno inoltre aggiunto che non era stata adottata alcuna misura istruttoria e che il procedimento penale non era avanzato (si veda il paragrafo 17 supra), nonostante la notevole quantità di tempo trascorso dalla presentazione della denuncia.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha sostenuto era stata data priorità da parte della polizia a un'indagine sulle allegazioni di violenza sessuale e di violenza domestica al fine di accertare se vi fosse un rischio reale e immediato per le vite dei ricorrenti.
  2. Riguardo alla richiesta di misure restrittive, il Governo ha osservato che la prima ricorrente aveva chiesto alle autorità locali di essere condotta in una struttura protetta, e che il giorno stesso era stata trovata una struttura idonea e i ricorrenti vi erano stati condotti. Dato il contesto, non vi era alcuna necessità di misure specifiche nei confronti diP., considerando che i ricorrenti erano stati pienamente e adeguatamente protetti nella struttura protetta. Il Governo ha inoltre sottolineato che non vi era alcuna prova che dimostrasse che G.P. o un suo familiare si fosse avvicinato alla struttura protetta o ai luoghi frequentati dal secondo e dal terzo ricorrente.
  3. Considerando l’aspetto procedurale dell’articolo 3, il Governo ha sottolineato che le autorità giudiziarie avevano adottato delle misure per assicurare che il procedimento penale fosse sia rapido che efficace, tenendo conto della particolare natura dei reati in questione. Infatti, la prima ricorrente era stata interrogata personalmente con l'assistenza di uno psicologo entro tre giorni dalla presentazione della denuncia. Successivamente, era iniziata immediatamente l’indagine ed erano state interrogate tutte le parti coinvolte.
  4. Il Governo ha sottolineato che, dato il tempo necessario per condurre un processo penale, tutte le misure erano state svolte tempestivamente per assicurare la rapidità e l'efficacia del procedimento e non si era verificato alcun ritardo.

2. La valutazione della Corte

(a) L’applicabilità degli articoli 3 e 8 della Convenzione

  1. I principi pertinenti relativi all’applicabilità degli articoli 3 e 8 della Convenzione sono sintetizzati nella sentenza Scuderoni Italia (n. 6045/24, §§ 81‑82, 23 settembre 2025).
  2. Nel caso di specie, la Corte osserva che il Governo non ha contestato l'applicabilità dei summenzionati articoli ed essa non ravvisa alcun motivo per concludere diversamente. In particolare, ritiene che la violenza allegata dai ricorrenti, se dimostrata, fosse sufficientemente grave da raggiungere il livello minimo di gravità necessario per condurla nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione (si vedano, tra le altre, Volodina c. Russia, n. 41261/17, § 75, 9 luglio 2019, e Opuz c. Turchia, n. 33401/02, § 161, CEDU 2009).
  3. La Corte sottolinea inoltre che in casi riguardanti la violenza inflitta da privati la distinzione tra i requisiti degli articoli3 e 8 della Convenzione non è netta. Infatti, entrambe le disposizioni impongono allo Stato l'obbligo di tutelare l'integrità fisica e psicologica dell'individuo e, unitamente all'articolo 2, formano un continuum che fa sorgere il dovere dello Stato di fornire protezione una volta accertato che gli attacchi all’integrità di un individuo fossero sufficientemente gravi da esigere una risposta (si veda Hanovs c. Lettonia, n. 40861/22, § 45, 18 luglio 2024, con ulteriori rinvii).

(b) L’osservanza degli obblighi positivi

(i) Principi generali

  1. Nella sentenza Scuderoni (sopra citata, §§ 88-93), la Corte ha sintetizzato i principi generali connessi alla questione della violenza domestica.
  2. In particolare, la Corte ribadisce che la portata e il contenuto dell'obbligo positivo dello Stato di prevenire il rischio di violenza ricorrente nel contesto della violenza domestica come chiarito nella sentenza Kurt c. Austria ([GC], n. 62903/15, §§ 157‑89, 15 giugno 2021) e sintetizzato come segue (ibid., § 190):

(a) le autorità devono rispondere immediatamente alle allegazioni di violenza domestica.

(b) quando tali allegazioni sono portate alla loro attenzione, le autorità devono determinare se sussista un rischio reale e immediato per le vite delle vittime identificate di violenza domestica e devono, a tal fine, svolgere una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva e completa. Devono tenere debitamente conto del particolare contesto dei casi di violenza domestica nel valutare se il rischio sia reale e immediato.

(c) se tale valutazione rivela l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di altri, le autorità hanno l'obbligo di adottare misure operative di prevenzione. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio individuato.

  1. Inoltre, se è accertato che un determinato individuo sia stato sistematicamente preso di mira ed è probabile che si verifichino ulteriori abusi, oltre alle risposte a specifici episodi, le autorità possono essere chiamate ad attuare un'appropriata azione di natura generale per contrastare il problema di fondo e prevenire futuri maltrattamenti (si vedano Đorđević c. Croazia, n. 41526/10, §§ 92-93 e 147-49, CEDU 2012, e Levchuk c. Ucraina, n. 17496/19, § 80, 3 settembre 2020).
  2. La Corte ribadisce inoltre che gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione impongono agli Stati anche un obbligo procedurale positivo. Pertanto, l'obbligo di svolgere un'indagine efficace su qualsiasi atto di violenza domestica è un elemento essenziale degli obblighi imposti allo Stato ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (si vedano Volodina, §§ 76-77, e Scuderoni, 91, entrambe sopra citate).
  3. Per essere efficace, tale indagine deve essere rapida e approfondita; tali requisiti si applicano all'intero procedimento, compreso durante la fase dibattimentale (si vedano A. c. Slovenia, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015; Kosteckas c. Lituania, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017; e M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 134 e 139, 7 luglio 2022). Le autorità sono tenute ad adottare ogni misura ragionevole per acquisire le prove connesse all'incidente, comprese le prove forensi. Nei casi di violenza domestica è necessaria particolare diligenza e si deve tenere conto della specifica natura di tale violenza (si vedano Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 e altri 3, § 114, 14 dicembre 2021, e Vieru c. Repubblica di Moldova, n. 17106/18, § 81, 19 novembre 2024).
  4. L'obbligo di indagare incombente sullo Stato non sarà soddisfatto se la protezione offerta dal diritto interno esiste soltanto in teoria; soprattutto, essa deve operare effettivamente anche in pratica, il che esige un tempestivo esame del caso senza inutili ritardi (si veda Opuz, sopra citata, §§ 145-51 e 168, e Talpis c. Italia, n. 41237/14, §§ 106 e 129‑30, 2 marzo 2017). Il principio dell'efficacia implica che le autorità giudiziarie nazionali non devono essere in alcuna circostanza disposte a permettere che la sofferenza fisica o psicologica inflitta rimanga impunita. Ciò è essenziale per mantenere la fiducia pubblica nello stato di diritto e il sostegno a esso e impedire qualsiasi apparenza di tolleranza o di collusione con atti di violenza (si veda De Giorgi c. Italia, 23735/19, § 81, 16 giugno 2022).
  5. Ciononostante, la Corte ribadisce che l'obbligo procedurale è un requisito di mezzi e non di risultati. Non esiste alcun diritto assoluto al perseguimento o alla condanna di una particolare persona se le autorità non hanno commesso mancanze imputabili nei loro sforzi volti a perseguire i responsabili a rispondere. Il mero fatto che un'indagine abbia prodotto risultati limitati o inconcludenti non indica, di per sé, alcuna mancanza. Sebbene le autorità debbano adottare ogni misura ragionevole per raccogliere prove, chiarire le circostanze, e svolgere un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti senza trascurare alcuna ovvia linea investigativa, l'obbligo procedurale non deve essere interpretato come se esso imponga un onere impossibile o sproporzionato. La Corte non deve occuparsi di accuse di errori o di isolate omissioni e non può sostituire le autorità interne nella valutazione dei fatti della causa o decidere riguardo alla responsabilità penale dei presunti autori del reato. Essa si deve invece concentrare sull’eventuale esistenza di notevoli carenze nel procedimento, vale a dire carenze in grado di compromettere la capacità dell'indagine di accertare le circostanze o di individuare i responsabili (si vedano A. c. Islanda, n. 17006/20, § 57, 26 agosto 2025, e S.M. c. Croazia [GC], n. 60561/14, §§ 315-20, 25 giugno 2020, con ulteriori rinvii).

(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie

  1. La Corte osserva che, come ha già ritenuto nelle sentenze Landi (sopra citata, § 80), Scuderoni (sopra citata, § 95), De Giorgi (sopra citata, § 71) e S. c. Italia (sopra citata, § 118), le misure giuridiche operative previste dal sistema legislativo italiano all'epoca dei fatti offrivano alle autorità interessate una gamma di possibilità sufficientemente ampia, adeguata e proporzionata in considerazione della gravità del rischio nel caso di specie.

(α La questione di sapere se le autorità abbiano reagito immediatamente alle allegazioni di violenza domestica

  1. La Corte osserva che la prima ricorrente aveva instaurato un procedimento simultaneamente dinanzi alle autorità minorili (si veda il paragrafo 18 supra) e alle autorità penali (si vedano i paragrafi 5 e 6 supra) al fine di ottenere protezione, allegando specifici atti di maltrattamento e di violenza psicologica commessi daP. nei confronti del secondo e del terzo ricorrente e di ella stessa, e che ella era stata anche vittima, in diverse occasioni, di violenza sessuale.
  2. La Corte osserva inoltre che, sulla base delle osservazioni delle parti, successivamente alla denuncia presentata dalla prima ricorrente in data 16 aprile 2021, in data 22 aprile 2021 la polizia aveva trasmesso gli atti alla Procura del Tribunale di Benevento (si veda il paragrafo 7 supra). Successivamente, in data 24 maggio 2021, su richiesta della prima ricorrente, ella e i figli erano stati collocati in una struttura protetta specializzata (si veda il paragrafo 9 supra).
  3. Ne consegue che le autorità avevano reagito con la necessaria rapidità nella loro immediata risposta alle allegazioni di violenza domestica della prima ricorrente.

(β La qualità della valutazione del rischio

  1. La Corte ribadisce che, per determinare se le autorità avrebbero dovuto essere consapevoli del rischio di ripetuti atti di violenza, essa ha, in diverse cause, individuato e tenuto conto dei seguenti fattori: i precedenti comportamenti violenti dell'autore del reato e l'inosservanza dei termini di un ordine di protezione (si veda Eremia c. Repubblica di Moldova, n. 3564/11, § 59, 28 maggio 2013); l'escalation della violenza che rappresentava una continua minaccia per la salute e la sicurezza della vittima (si veda Opuz, sopra citata, §§ 135‑36); e le ripetute richieste di aiuto della vittima mediante chiamate di emergenza, nonché formali denunce e richieste indirizzate al capo della polizia (si veda Bălşan c. Romania, n. 49645/09, §§ 135‑36, 23 maggio 2017).
  2. A tale riguardo, la Corte ha già riconosciuto che, su richiesta della prima ricorrente, le autorità nazionali avevano assicurato l'immediato collocamento dei ricorrenti in una struttura protetta (si veda il paragrafo 9 supra) al fine di proteggerli dal rischio di ulteriori violenze. Secondo le concordanti osservazioni delle parti, tale misura aveva garantito la sicurezza dei ricorrenti nel breve termine contro il rischio di una reiterazione delle violenze.
  3. La Corte ritiene pertanto che le autorità abbiano adempiuto gli obblighi positivi incombenti su di esse riguardo all'iniziale valutazione del rischio di reiterazione delle violenze.

(γ Sapevano o avrebbero dovuto sapere le autorità che vi era un rischio reale e immediate di violenze ricorrenti nei confronti dei ricorrenti?

  1. La Corte ribadisce che, nell'ambito della violenza domestica, non ogni asserito rischio di reiterazione della violenza è sufficiente, di per sé, a imporre alle autorità il dovere di adottare misure operative per impedire che tale rischio si concretizzi. Tale obbligo positivo sorge solo se è accertato che le autorità sapevano, o avrebbero dovuto sapere, al momento pertinente, dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita di un individuo identificato derivante dagli atti criminali di un terzo, e ciononostante non avevano adottato misure nell'ambito dei loro poteri che ci si sarebbe ragionevolmente potuto attendere per scongiurare tale rischio (il cosiddetto “criterio Osman” – si vedano Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 116, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII e, nello specifico contesto della violenza domestica, Kurt, sopra citata, 158). Nel caso di specie dalla documentazione risulta chiaro che le autorità nazionali erano state informate del comportamento violento di G.P., su base continua, nei confronti dei ricorrenti (si vedano i paragrafi 5, 6, 18 e 20 supra). Pertanto, la Corte ritiene che le autorità nazionali sapessero che vi era un rischio reale e immediato di violenza ricorrente nei confronti dei ricorrenti in conseguenza delle violenze commesse da G.P. Conseguentemente, le autorità avevano l'obbligo di adottare misure adeguate e sufficienti per proteggere i ricorrenti.

(δ) Avevano le autorità adottato adeguate misure preventive, date le circostanze del caso?

  1. La Corte ribadisce che, anche quando le autorità nazionali non rimangono totlmente passive, esse non adempiono comunque ai propri obblighi ai sensi della Convenzione se le misure che adottano non impediscono all’aggressore di perpetrare ulteriori violenze nei confronti della vittima (si veda Kurt, sopra citata, § 178). Inoltre, tenendo conto anche della sua precedente valutazione dell’adeguatezza delle misure previste dal quadro giuridico nazionale (si veda il paragrafo 76 supra), la Corte sottolinea che le autoritàdevono scegliere la misura adeguata e proporzionata al livello di rischio valutato (si veda Kurt, sopra citata, § 179), nonché appropriata alle circostanze (si veda Talpis, sopra citata, 103).
  2. La Corte ha già riconosciuto che nel caso di specie le autorità avevano agito senza indugio successivamente alle denunce presentate dalla prima ricorrente e avevano attuato rapidamente misure di protezione in modo da impedire che i ricorrenti rimanessero esposti agli asseriti atti di violenza (si vedano i paragrafi 78-79 supra).
  3. I ricorrenti hanno tuttavia sottolineato che non era stata adottata alcuna misura nei confronti diP., anche dopo il loro collocamento nella struttura protetta. Il Governo, da parte sua, ha sostenuto che poiché i tre ricorrenti erano stati sistemati in una struttura protetta non vi era alcuna necessità di imporre misure restrittive nei confronti di G.P.
  4. Benché la sistemazione dei ricorrenti nella struttura protetta, immediatamente dopo la denuncia della prima ricorrente, impedisse un’eventuale escalation della violenza, la Corte non è persuasa che tale risposta soddisfacesse i requisiti di adeguatezza e proporzionalità richiesti dalla sentenza Kurt (sopra citata, § 179).
  5. Infatti, la sistemazione dei ricorrenti nella struttura protetta era durata oltre tre anni e aveva comportato una notevole ingerenza nei loro diritti e nella loro libertà, in particolare in considerazione del restrittivo regolamento vigente nella struttura protetta (si veda il paragrafo 27 supra). Date le circostanze, risulta che la misura adottata abbia imposto alle asserite vittime della violenza un onere più pesante di quello imposto aP., l'asserito autore della violenza, che non sembra sia stato sottoposto ad alcuna misura.
  6. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo non risulta che, durante tale periodo, le autorità abbiano considerato la possibilità di adottare misure diverse dal collocamento nella struttura protetta (come, per esempio, l'assegnazione dell'abitazione familiare ai ricorrenti o la determinazione dell'importo del mantenimento dei figli e, al medesimo tempo, l’autorizzazione alla loro richiesta di trasferirsi in Francia), che avrebbero assicurato il rispetto della vita privata delle vittime della violenza continuando nel medesimo tempo a proteggerle (per esempio infliggendo a P. un provvedimento restrittivo). Né risulta che le autorità abbiano valutato, in modo continuativo, l'adeguatezza e la proporzionalità della misura adottata.
  7. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che le autorità nazionali non avevano adottato misure adeguate e proporzionate a favore dei ricorrenti.

(ε) L’obbligo di condurre un’indagine efficace

  1. La Corte deve inoltre esaminare se le modalità di applicazione dei meccanismi giuridici nel caso di specie costituissero violazione degli obblighi procedurali vincolanti per lo Stato convenuto ai sensi della Convenzione.
  2. In risposta alla denuncia presentata dalla prima ricorrente in data 16 aprile 2021 (si veda il paragrafo 5 supra), in data 23 aprile 2021 le autorità giudiziarie avevano avviato un'indagine. Dopo avere svolto alcune attività istruttorie (si veda il paragrafo 8 supra) il pubblico ministero, in data 5 novembre 2021, aveva presentato una richiesta di archiviazione del procedimento (si veda il paragrafo 10 supra). In tale richiesta il pubblico ministero aveva sostenuto, inter alia, che il coltello puntato alla gola della ricorrente era stato chiaramente uno “scherzo di cattivo gusto”, che le percosse inflitte ai figli avevano costituito mere misure disciplinari che non avevano ecceduto il diritto del padre di esercitare l'autorità genitoriale e che l'asserita violenza sessuale non era stata accertata, in quanto era difficile dimostrare che il marito fosse stato consapevole del mancato consenso della moglie, considerando che “è normale che gli uomini debbano superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a manifestare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo le fa delle avances sessuali”. A seguito dell’opposizione della prima ricorrente, erano state disposte ulteriori indagini. Tuttavia, dalla documentazione presentata dalle parti, non risulta che l’attività istruttoria abbia fornito elementi aggiuntivi oltre a quelli di cui le autorità nazionali erano già in possesso nella fase precedente, in quanto erano stati meramente ripetuti alcuni atti istruttori (si veda il paragrafo 12 supra). All’epoca della presentazione del ricorso alla Corte, non aveva ancora avuto luogo alcuna udienza (si veda il paragrafo 17 supra). Nelle loro osservazioni presentate nel novembre 2024, i ricorrenti hanno sottolineato che la prima udienza del procedimento penale nei confronti di G.P. era fissata per il 14 gennaio 2025, dopo numerosi rinvii effettuati senza alcuna specifica giustificazione. Nelle osservazioni presentate dal Governo, non vi è alcun riferimento all’esito del procedimento penale nei confronti di G.P., né esse indicano alcun significativo progresso in relazione al procedimento giudiziario.
  3. La Corte osserva che, nel caso di specie, sussiste un chiaro nesso tra i ritardi e la complessiva efficacia delle indagini, considerando che il procedimento penale era iniziato nell’aprile 2021 e non risulta che entro il gennaio 2025 sia stata svolta la prima udienza. A tale riguardo la Corte osserva che il notevole ritardo nel procedimento penale nei confronti di G.P. rischia seriamente di compromettere l’efficacia della protezione giudiziaria delle vittime in quanto ha un chiaro impatto sulla possibilità pratica di ottenere una determinazione della responsabilità penale di G.P.
  4. Conseguentemente, la Corte respinge l’eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne in quanto il ricorso era prematuro.
  5. Inoltre, tenuto conto di tutti gli elementi di cui sopra, la Corte ritiene che il procedimento lamentato non abbia soddisfatto i requisiti di un’indagine “rapida”, “approfondita” ed “efficace” ai fini degli articoli 3 e 8 della Convenzione (si vedano i paragrafi 72-75 supra). Ne consegue che le autorità, con la loro inerzia protrattasi per un così lungo periodo di tempo, hanno violato gli obblighi positivi incombenti su di esse e hanno permesso che le ripetute sofferenze fisiche e psicologiche, denunciate dalla prima ricorrente, rimanessero impunite.
  6. Inoltre, la Corte è colpita dai motivi per i quali era chiesta l’archiviazione del procedimento nei confronti di G.P.: motivi che rispecchiavano una cultura sessista e stereotipata che devono essere evitati nelle aule di tribunale della magistratura nazionale (si vedaA. and European Association for Combating Violence Against Women at Work c. Francia, n. 30556/22, § 138, 4 settembre 2025). Su questo punto la Corte, sottolineando che le decisioni basate sugli stereotipi contribuiscono all’accettazione della violenza domestica, ritiene che l’approccio adottato dal pubblico ministero rispecchi esattamente le valutazioni effettuate dal GREVIO (si vedano i paragrafi 47 e 48 supra) nelle quali osserva la tendenza a dare credito a stereotipi e a convinzioni comuni che considerano che una relazione intima sia intrinsecamente basata su sottomissione/dominazione e possessività. A tale riguardo, la Corte condivide le preoccupazioni espresse dal GREVIO sulla possibilità che le vittime di violenza domestica possano continuare a provare una vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale.
  7. La Corte ribadisce inoltre la particolare diligenza necessaria nel trattare denunce di violenza domestica e ritiene che nei procedimenti nazionali si debba tenere conto delle caratteristiche specifiche dei casi di violenza domestica, come riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul (si veda P. c. Italia, n. 64066/19, § 46, 13 febbraio 2025). La Corte osserva che mediante il loro approccio, le autorità italiane non avevano riconosciuto le complesse dinamiche della violenza domestica. In particolare, le autorità non avevano compiuto alcun serio sforzo per ottenere una visione globale della situazione dei ricorrenti, come richiesto in casi di questo tipo. Date le circostanze del caso, una valutazione corretta avrebbe dovuto comprendere un’analisi dell’intera condotta di G.P., compreso delle allegazioni di violenza sessuale, di violenza psicologica e fisica, e di violenza economica.
  8. La Corte conclude che, visto il modo in cui le autorità nazionali avevano trattato il materiale di cui disponevano indicativo di violenza domestica nei confronti dei ricorrenti – e in particolare il fatto che non avevano assicurato che l’autore del reato fosse perseguito e, se opportuno, che fosse valutata senza indugio la sua potenziale responsabilità penale – esse non avevano fornito, nell’ambito delle indagini penali, una risposta proporzionata alla gravità dei fatti segnalati dai ricorrenti.
  9. Ne consegue che, date le circostanze del caso, tenuto conto della specifica pericolosità sociale rappresentata dalla violenza domestica e della necessità di contrastarla mediante azioni efficaci e dissuasive, lo Stato, nella sua risposta alla violenza subita dai ricorrenti, non ha sufficientemente adempiuto il suo obbligo procedurale di assicurare che la violenza che avevano subito fosse trattata in modo adeguato.

 (στ) Conclusione

  1. Le conclusioni di cui sopra sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che vi è stata violazione degli obblighi positivi incombenti sullo Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’INERZIA DEL Tribunale per i Minorenni in relaZIONE AI DIRITTI DI AFFIDAMENTO E AL PROSEGUIMENTO DEL COLLOCAMENTO NELLA STRUTTURA PROTETTA

  1. Ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato anche l’inerzia del Tribunale per i Minorenni in relazione alle richieste concernenti i diritti di visita e di affidamento e hanno sostenuto che il collocamento triennale nella struttura protetta aveva comportato un’ingerenza sproporzionata nei loro diritti e nelle loro libertà.

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni delle parti

(a) Il Governo

  1. Il Governo ha eccepito che, all’epoca della presentazione del ricorso, i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne. L’eccezione era basata su due elementi: (i) la mancata attesa da parte dei ricorrenti della conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni; e (ii) il fatto che, nel procedimento dinanzi a tale tribunale, i ricorrenti non avevano sollevato le medesime doglianze presentate successivamente alla Corte.

(b) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno contestato l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. In particolare, hanno rinviato alla giurisprudenza consolidata della Corte (si vedano Karoussiotis, §§ 57 e 87-92, e I. c. Italia, § 60, entrambe sopra citate) secondo la quale l’eccezione relativa al mancato esaurimento perdeva la sua rilevanza una volta concluso il procedimento.

2. La valutazione della Corte

  1. La Corte, rinviando al suo esame di cui ai paragrafi 53 e 54 supra, ribadisce di avere già respinto l’eccezione del Governo in relazione a tale questione (si veda il paragrafo 55 supra). Ne consegue che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

(a) I ricorrenti

  1. I ricorrenti hanno criticato l’inerzia del Tribunale per i Minorenni nel procedimento relativo all’affidamento, sottolineando che, nonostante le richieste presentate inizialmente dalla prima ricorrente (si veda il paragrafo 18 supra) e le successive richieste urgenti presentate (si vedano i paragrafi 29 e 31 supra), per un periodo superiore a tre anni non era stata emessa alcun decisione definitiva (si veda il paragrafo 35 supra). Hanno sottolineato a tale riguardo che la richiesta di revoca della responsabilità genitoriale di G.P. era stata esaminata oltre tre anni dopo la presentazione della richiesta da parte della prima ricorrente, mentre il Tribunale per i Minorenni non aveva affrontato le aggiuntive richieste presentate – concernenti l’affidamento esclusivo del secondo e del terzo ricorrente a favore della prima ricorrente, l’autorizzazione a trasferirsi in Francia e la determinazione del mantenimento dei figli (si veda il paragrafo 35 supra). Il Tribunale per i Minorenni aveva meramente rinviato il procedimento senza adottare misure efficaci o esaminare tutte le richieste che erano state presentate, lasciandoli in uno stato di incertezza giuridica, psicologica e materiale.
  2. I ricorrenti hanno insistito che il loro collocamento nella struttura protetta per quasi tre anni non era stato giustificato. Hanno inoltre sostenuto che la loro situazione era stata sottovalutata e hanno affermato di non avere avuto altra scelta se non quella di rimanere nella struttura protetta. Inoltre, hanno affermato che il Tribunale per i Minorenni, pur essendo stato avvisato dai Servizi sociali fin dal maggio 2022 delle condizioni psicologiche dei minori in ragione degli incontri con G.P. e della permanenza nella struttura protetta (si vedano i paragrafi 21 e 22 supra), era intervenuto solo nel giugno 2022. Tuttavia, esso si era limitato a sospendere gli incontri e la responsabilità genitoriale di G.P. (si veda il paragrafo 23 supra), a confermare il collocamento dei minori nella struttura protetta e ad autorizzare la madre a rimanervi a fini assistenziali. Hanno pertanto sottolineato che le misure erano state inadeguate in considerazione dell'esigenza di tutelare il benessere psicologico e fisico dei minori e che, nonostante le numerose richieste contenute nelle successive relazioni le misure definitive erano state adottate solo due anni dopo (si veda il paragrafo 35 supra). Hanno sottolineato che ciò aveva avuto un impatto significativo sulla loro libertà a causa del regolamento della struttura protetta, in particolare la reclusione in una stanza di 15 m², l'obbligo di rispettare il coprifuoco giornaliero, il divieto di uscire la domenica pomeriggio. Hanno precisato che le gravi ripercussioni che la permanenza nella struttura protetta aveva avuto sui due minori erano state sottolineate in numerose relazioni del personale della struttura protetta, dei Servizi sociali e dello psicologo (si veda il paragrafo 27 supra). Hanno aggiunto che in tali medesime relazioni era stato indicato chiaramente che il secondo e il terzo ricorrente avevano rifiutato di continuare gli incontri sorvegliati con il padre, ma, nonostante ciò il Tribunale per i Minorenni non aveva adottato alcuna misura di protezione. Hanno sottolineato che tale situazione aveva dato luogo a una continua vittimizzazione secondaria, a danni psicologici e a un persistente stato di timore e di insicurezza causato dall’assenza di misure a loro favore.

(b) Il Governo

  1. Il Governo ha sottolineato che il Tribunale per i Minorenni aveva agito rapidamente e diligentemente. Ha sottolineato che durante la prima parte del procedimento le autorità avevano tentato di ristabilire un rapporto genitoriale tra i figli e G.P., misura che, benché intrinsecamente complessa, era essenziale per consentire allo Stato di adempiere il suo obbligo positivo di impedire l’ingiustificata rottura di un rapporto familiare. Su tale punto il Governo ha sottolineato che i giudici nazionali avevano esaminato in modo appropriato e approfondito i fatti, le relazioni degli esperti, e i cambiamenti comportamentali del padre pertinenti, e avevano deciso, tempestivamente, di revocare la sua responsabilità genitoriale solo quando era stato accertato pienamente che non era possibile mantenere i legami dei figli con il padre, in conformità all’interesse superiore dei minori.

2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

  1. La Corte ribadisce che benché l’obiettivo primario dell’articolo 8 sia la protezione dell’individuo dall’azione arbitraria delle autorità pubbliche, sussistono, inoltre, obblighi positivi inerenti all’effettivo “rispetto” della vita familiare. Se le misure in questione riguardano controversie tra genitori riguardo ai loro figli, tuttavia, la Corte non deve sostituirsi alle competenti autorità nazionali nel disciplinare questioni relative alle visite, bensì piuttosto riesaminare, ai sensi della Convenzione, le decisioni adottate da tali autorità nell’esercizio del loro potere di valutazione. Nel farlo, essa deve determinare se i motivi addotti per giustificare le misure adottate in relazione al godimento da parte di un ricorrente del suo diritto al rispetto della vita familiare siano pertinenti e sufficienti (si veda, tra altri precedenti, Glaser c. Regno Unito, n. 32346/96, §§ 63-64, 19 settembre 2000).
  2. La Corte sottolinea che lo svolgimento inefficace e, in particolare, ritardato, di procedimenti relativi all’affidamento può dare luogo a violazione degli obblighi positivi di cui all’articolo 8 della Convenzione (si veda e M. c. Croazia, n. 10161/13, § 179, CEDU 2015 (estratti)). Inoltre la Corte, ribadendo i principi consolidati nella sua giurisprudenza (si vedano Barnea e Caldararu c. Italia, n. 37931/15, §§ 63-65, 22 giugno 2017, e I.M. e altri c. Italia, n. 25426/20, §§ 104-11, 10 novembre 2022), osserva che mentre l’articolo 8 della Convenzione non contiene alcun esplicito requisito procedurale, il processo decisionale deve essere equo e tale da assicurare il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall’articolo 8. I giudici nazionali devono svolgere un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori, in particolare di quelli di natura fattuale, emotiva, psicologica, materiale e medica, e compiere una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuna persona, con la costante preoccupazione di determinare quale sarebbe la migliore soluzione per il minore, in quanto tale considerazione è in ogni caso di importanza cruciale. Il margine di discrezionalità da accordare alle competenti autorità nazionali varierà a seconda della natura delle questioni e dell’importanza degli interessi in gioco (si vedano I.M. e altri c. Italia, § 108, sopra citata, e Petrov e X c. Russia, n. 23608/16, §§ 98-102, 23 ottobre 2018).
  3. La Corte ha ripetutamente affermato che in casi riguardanti i diritti di visita genitoriali, lo Stato ha in via di principio l’obbligo di adottare misure finalizzate al ricongiungimento dei genitori con i figli, e l’obbligo di facilitare tali ricongiungimenti, nella misura in cui l’interesse del minore imponga che debba essere fatta ogni cosa per mantenere i rapporti personali (si veda I. c. Italia, sopra citata, § 86). Vi è attualmente un ampio consenso a favore dell’idea che in qualsiasi decisione concernente dei minori, debba prevalere il loro interesse superiore (si vedano Luca, sopra citata, § 85; e Ribić c. Croazia, n. 27148/12, § 94, 2 aprile 2015, § 94, con ulteriori rinvii ivi contenuti). L’interesse superiore del minore può, a seconda della sua natura e della sua gravità, prevalere su quello dei genitori. In particolare, un genitore non può avere diritto ai sensi dell’articolo 8 a ottenere l’adozione di misure che danneggerebbero la salute e lo sviluppo del figlio (si vedano Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, Serie A n. 250, e Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003‑VIII (estratti))).
  4. Inoltre, il diritto alla dignità umana e all’integrità psicologica esigono particolare attenzione qualora un minore sia vittima di violenza (si vedano, mutatis mutandis, Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 81, CEDU 2013 e M.D. c. Romania, n. 23022/13, § 51, 3 ottobre 2017). In tal senso, la Corte ribadisce anche che la mancata considerazione da parte delle autorità nazionali di episodi di violenza domestica nella determinazione dei diritti di visita del minore viola i loro obblighi di cui all’articolo 8 (si veda Luca c. Repubblica di Moldova, n. 55351/17, §§ 90-95, 17 ottobre 2023).

(b) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie

  1. La Corte deve esaminare, alla luce delle circostanze generali del caso, se i giudici nazionali intervenuti nel caso di specie abbiano fornito motivi pertinenti e sufficienti per giustificare le misure adottate in un contesto di violenza domestica, mantenendo al medesimo tempo un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. Nell'esaminare se tale ingerenza soddisfi i summenzionati requisiti di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Corte ritiene necessario separare l'analisi relativa alla prima ricorrente da quella concernente la posizione del secondo e del terzo ricorrente.

(i) La prima ricorrente

  1. La Corte osserva che nel maggio 2021 (si veda il paragrafo 18 supra) la prima ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i Minorenni l'affidamento in via esclusiva del secondo e del terzo ricorrente, l'autorizzazione a lasciare l'Italia e trasferirsi in Francia con essi, la revoca della responsabilità genitoriale diP., il mantenimento dei figli nella misura di EUR 800 mensili. Nell'istanza, aveva inserito tutti i riferimenti alla violenza domestica che essi avevano subito e aveva presentato un certificato medico attestante la sua condizione di astenia, nonché la denuncia presentata nei confronti di G.P. Nel corso di una delle udienze dinanzi al Tribunale per i Minorenni (si veda il paragrafo 20 supra), la prima ricorrente aveva denunciato gli abusi psicologici subiti da ella e dal secondo e terzo ricorrente da parte di G.P.
  2. La Corte osserva che, benché il Tribunale per i Minorenni avesse trattato tempestivamente (nel luglio 2021) la richiesta di fissazione di un'udienza per la causa (si veda il paragrafo 19 supra), non era stata adottata alcuna decisione, neanche su base provvisoria, riguardo all'affidamento dei minori o al loro mantenimento. Era stato solo solo un anno dopo, nel giugno 2022 (si veda il paragrafo 23 supra), che era stata disposta su base provvisoria la sospensione della responsabilità genitoriale di G.P. e delle visite sorvegliate. Tuttavia tale decisione provvisoria confermava il collocamento dei minori nella struttura protetta e non si pronunciava sulla richiesta di affidamento in via esclusiva a favore della prima ricorrente o sulla richiesta di autorizzazione a trasferirsi in Francia. Era stato solo dopo il deposito del ricorso dinanzi alla Corte, vale a dire in data 10 maggio 2024, che il Tribunale per i Minorenni aveva pronunciato una decisione definitiva, oltre tre anni dopo l'instaurazione dell'azione da parte della prima ricorrente. Con tale decisione, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la revoca della responsabilità genitoriale diP. (si veda il paragrafo 35 supra), senza affrontare le rimanenti richieste della prima ricorrente relative all'autorizzazione a trasferirsi in Francia e all'importo che doveva essere versato per il mantenimento.
  3. Vista la sua giurisprudenza (si veda e M. c. Croazia, sopra citata, § 182) la Corte ritiene che le circostanze di cui sopra sarebbero sufficienti a concludere che lo Stato convenuto non abbia assolto i suoi obblighi positivi di cui all'articolo 8 della Convenzione.
  4. Tuttavia, la Corte osserva anche che nonostante la gravità dei fatti denunciati dalla prima ricorrente, le decisioni del Tribunale per i Minorenni, adottate dopo tre anni, nonché la decisione provvisoria di sospendere la responsabilità genitoriale diP., avevano ignorato le allegazioni di violenza domestica. Nessuna decisione aveva esaminato il comportamento violento asseritamente perpetrato da G.P. nei confronti dei ricorrenti, come descritto nella richiesta della prima ricorrente dinanzi al Tribunale per i Minorenni (si veda il paragrafo 18 supra) nonché durante le udienze (si veda il paragrafo 20 supra). A tale proposito, la Corte osserva che la decisione definitiva era stata emessa utilizzando un modello prestampato, cancellando meramente le parti della decisione non idonee al caso specifico, senza una dettagliata analisi dei fatti o una valutazione del merito delle dichiarazioni dei tre ricorrenti riguardanti il comportamento violento che avevano subito nel tempo.
  5. Pertanto, la Corte condivide le preoccupazioni del GREVIO su questo punto relative all’esistenza di una prassi assai diffusa tra i tribunali civili con la quale “i tribunali civili (…) non solo non avevano individuato i casi di violenza, ma tendevano a ignorarli” (si veda il paragrafo47 supra) e ritiene che tale condotta imponga un ulteriore onere alle vittime di violenza domestica invece di proteggerle. Cio è precisamente quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la prima ricorrente si è trovata di fronte a una completa noncuranza delle sue allegazioni di violenza domestica, esposte chiaramente e ampiamente nella sua richiesta introduttiva nonché nelle dichiarazioni che aveva reso durante l’udienza dinanzi al Tribunale per i Minorenni, rafforzando e prolungando in tal modo le sue sofferenze, nonché la sua percezione che la violenza che aveva subito fosse rimasta ignorata.
  6. A tale riguardo, la Corte è colpita dall'approccio adottato dal Tribunale per i Minorenni e sottolinea che tale tipo di approccio compromette la fiducia che le vittime di violenza domestica hanno nella capacità delle autorità nazionali di gestire modo appropriato i procedimenti relativi ad allegazioni di violenza domestica. La Corte sottolinea che la protezione dalla condotta rientrante nell'ampio ambito della violenza domestica deve essere assicurata non soltanto nei procedimenti penali ma anche dai tribunali civili e minorili nell'ambito di controversie in materia di diritto di famiglia, durante le quali i tribunali hanno la responsabilità di valutare le capacità genitoriali e di tutelare l'interesse superiore del minore.
  7. La Corte sottolinea pertanto che, qualora siano formulate allegazioni di violenza domestica, gli obblighi positivi incombenti sulle autorità ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione comprendono anche l'obbligo del tribunale della famiglia di agire in modo tempestivo ed efficace, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle situazioni di violenza domestica.
  8. Date le circostanze, la Corte ritiene che i giudici nazionali non abbiano agito con la dovuta diligenza e tempestività nel tutelare i diritti della prima ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione .
  9. Conseguentemente, la Corte conclude che vi è stata a tale riguardo violazione dell'articolo8 in relazione alla prima ricorrente.

(ii) Il secondo e il terzo ricorrente

  1. La Corte osserva che tra il 2022 e il 2024 il Tribunale per i Minorenni aveva ricevuto numerose relazioni (si vedano i paragrafi 21, 22 e 27 supra) dai servizi pubblici responsabili del secondo e del terzo ricorrente, che avevano espresso serie preoccupazioni per il grave impatto sui minori della continua incertezza relativa al loro rapporto con il padre e al loro prolungato collocamento nella struttura protetta. Inoltre, il secondo e il terzo ricorrente stessi avevano riferito al Tribunale per i Minorenni (si veda il paragrafo 20 supra) il comportamento violento dimostrato dal padre nei loro confronti mentre vivevano con lui.
  2. La Corte sottolinea che nonostante le numerose relazioni ricevute, la decisione di revocare la responsabilità genitoriale diP. era stata adottata solo in data 9 maggio 2024 (si veda il paragrafo 35 supra), due anni dopo la decisione provvisoria che sospendeva la sua responsabilità genitoriale nel giugno 2022 (si veda il paragrafo 23 supra). A tale riguardo, la Corte non è persuasa dell'eccezione del Governo secondo la quale la durata del procedimento era giustificata dalla necessità di valutare la possibilità di ristabilire i rapporti tra G.P. e il secondo e il terzo ricorrente. Il tentativo di farlo verso la fine dell'aprile e l'inizio del giugno 2022, quando avevano avuto luogo degli incontri sorvegliati, aveva dimostrato che i rapporti con G.P. non corrispondevano all'interesse superiore dei minori ed erano stati sospesi dal Tribunale per i Minorenni nella sua decisione provvisoria decision. Mentre la Corte non assume il ruolo delle autorità nazionali nel determinare le misure necessarie per tutelare il secondo e il terzo ricorrente, essa richiama l'attenzione sul fatto che i giudici nazionali non avevano agito con la necessaria tempestività e diligenza nel pronunciare una decisione definitiva. Dal 2022 al 2024, il Tribunale per i Minorenni era rimasto del tutto inattivo. Nella decisione che revocava la responsabilità genitoriale di G.P. non era stata data alcuna considerazione al bilanciamento degli interessi contrapposti, e l'interesse superiore del secondo e del terzo ricorrente erano del tutto assenti nel modulo prestampato utilizzato. Analogamente, il tribunale non si era pronunciato sulle richieste di autorizzazione al trasferimento dei minori in Francia e a imporre a G.P. obblighi di mantenimento. Tale inerzia non era meramente ingiustifica; essa costituiva violazione dell'obbligo positivo dello Stato di esercitare un'eccezionale diligenza in procedimenti relativi a minori.
  3. La Corte riconosce che le questioni relative all’affidamento sono estremamente delicate, con notevoli implicazioni per l'educazione e il benessere del minore, e devono pertanto essere valutate attentamente dalle autorità nazionali per tutelare l'interesse superiore del minore. Tuttavia, il protrarsi della mancata risoluzione di tali questioni non può essere giustificato come un’azione volta a tutelare l’interesse superiore del minore, e le disposizioni in materia di affidamento e di residenza devono essere chiarite senza indebito ritardo. I procedimenti in materia di affidamento, per la loro stessa natura, esigono una sollecita azione da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie.
  4. Nel caso di specie le autorità, con la loro inerzia, hanno creato un clima protratto di incertezza relativa alla natura del rapporto diP. con il secondo e il terzo ricorrente, nonché alla possibilità per i figli di lasciare la struttura protetta e trasferirsi in Francia o altrove con la madre. Le questioni relative all'autorizzazione per il secondo e il terzo ricorrente a trasferirsi in Francia con la madre e all'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento rimangono a tutt’oggi irrisolte, nonostante siano trascorsi oltre quattro anni.
  5. In conformità alla sua giurisprudenza in materia di affidamento (si veda, segnatamente, S. c. Romania e Bulgaria, n. 60281/11, §§ 64-65, 19 luglio 2016) la Corte ritiene che, nel caso di specie, la mera durata dei procedimenti possa essere sufficiente a dimostrare che lo Stato convenuto non abbia adempiuto i suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ritiene tuttavia necessario richiamare l'attenzione su due ulteriori circostanze.
  6. In primo luogo, richiamando le valutazioni già espresse (si vedano i paragrafi 88 e 89 supra) relative all'adeguatezza delle misure per la prevenzione della violenza domestica, la Corte ritiene che la prolungata permanenza dei minori nella struttura protetta abbia anche dato luogo a significative conseguenze per il loro benessere psicologico e fisico. A tale riguardo, la Corte osserva che nessuna decisione emessa conteneva una valutazione attenta e autentica dell'impatto che la permanenza nella struttura protetta aveva avuto sui minori, nonostante il fatto che le autorità nazionali fossero consapevoli delle sofferenze provate dal secondo e dal terzo ricorrente nel triennio in quanto il loro disagio era rispecchiato chiaramente nelle varie relazioni presentate al Tribunale per i Minorenni dai competenti Servizi sociali.
  7. Nel caso di specie, la protratta inerzia aveva comportato anche che il secondo e il terzo ricorrente fossero stati sottoposti a una grave restrizione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, in quanto erano stati obbligati a rimanere nella struttura protetta per circa tre anni, reclusi in una stanza di 15 metri quadrati, e gravati da significative e ingiustificate limitazioni nelle loro vite quotidiane derivanti dal regolamento vigente nella struttura La Corte dubita che tali condizioni possano essere conciliate con la protezione dell'interesse superiore del secondo e del terzo ricorrente e osserva che il Tribunale per i Minorenni non aveva mai adottato misure per valutare se le condizioni di vita dei minori fossero conformi al loro interesse superiore.
  8. In secondo luogo, risulta che in nessuna delle decisioni allegate vi sia una valutazione dell'effettiva esposizione del secondo e del terzo ricorrente alla violenza domestica da parte diP. In particolare la decisione definitiva del Tribunale per i Minorenni (si veda il paragrafo 35 supra) era stata adottata sulla base di un modello prestampato dal quale erano state meramente depennate a mano le parti del testo standard considerate inidonee alla causa, con solo poche aggiunte scritte a mano.
  9. A tale riguardo, la Corte esprime grave preoccupazione per la totale assenza, nelle decisioni del Tribunale per i Minorenni, di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni effettuate dal secondo e dal terzo ricorrente nelle udienze relative al comportamento violento che avevano subito o alla validità delle denunce presentante dalla prima ricorrente concernenti il comportamento violento diP. A tale riguardo la Corte condivide le preoccupazioni espresse dal GREVIO (si veda il paragrafo 47 supra) relative al raro uso delle disposizioni del codice civile sull'affidamento in via esclusiva o sulla revoca della responsabilità genitoriale a favore di minori che avevano subito violenza domestica, e ribadisce il ruolo cruciale che l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul deve svolgere in tali procedimenti. Conseguentemente, la Corte sottolinea la necessità di valutare espressamente, nelle motivazioni delle decisioni delle autorità nazionali, le allegazioni di violenza domestica, la loro credibilità e la loro sostanza, e la compatibilità della condotta in questione con i diritti di affidamento e di visita. Esprime rammarico per il fatto che nessuna delle considerazioni di cui compaia nelle motivazioni – scarne e prestampate – delle decisioni adottate.
  10. Considerate nell’insieme, le circostanze di cui sopra consentono alla Corte di concludere che vi è stata a tale riguardo violazione dell’articolo 8 nei confronti del secondo e del terzo ricorrente.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

  1. La prima ricorrente ha chiesto 52.293 euro (EUR) per il danno patrimoniale ed EUR 50.000 per il danno non patrimoniale che riteneva di avere subito. Ha chiesto anche EUR 40.000 ciascuno per il danno non patrimoniale per il secondo e il terzo ricorrente.
  2. Il Governo ha contestato le richieste della ricorrente.
  3. La Corte non ravvisa alcun nesso causale tra la violazione constatata e l'asserito danno patrimoniale e rigetta pertanto tale richiesta. Riguardo al danno non patrimoniale, essa ritiene che i ricorrenti abbiano indubbiamente provato ansia e disagio in conseguenza dell'inadempimento da parte delle autorità dei loro obblighi positivi. Conseguentemente, deliberando in via equitativa, accorda a ciascun ricorrente EUR 15.000 per il danno non patrimoniale, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta; le somme accordate al secondo e al terzo ricorrente devono essere tenute in custodia dalla prima ricorrente.

B. Le spese

  1. I ricorrenti hanno chiesto anche EUR 111.198 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali ed EUR 7.200 per quelle sostenute dinanzi alla Corte.
  2. Il Governo ha contestato le richieste dei ricorrenti.
  3. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di EUR 15.000 che copre tutte le voci delle spese, oltre all'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti al titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Unisce al merito l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne riguardanti il procedimento penale e la respinge;
  2. Dichiara ricevibile il ricorso;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione in relazione alle doglianze dei ricorrenti relative alla violenza domestica;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione in relazione all'inerzia del Tribunale per i Minorenni relativamente ai diritti di affidamento e alla permanenza del collocamento nella struttura protetta;
  5. Ritiene,
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in applicazione dell'articolo44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. EUR 15.000 (quindicimila euro) ciascuno, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
      2. EUR 15.000 (quindicimila euro) congiuntamente, oltre all'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  6. Respinge la richiesta di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Ivana Jelić
Presidente

Ilse Freiwirth
Cancelliere

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del Giudice Anna Adamska-Gallant.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ADAMSKA-GALLANT

  1. Concordo pienamente con i miei stimati colleghi sul fatto che nel caso di specie lo Stato convenuto abbia violato gli articoli3 e 8 della Convenzione in ragione della sua insufficiente risposta all’accertata violenza domestica subita dai ricorrenti. Tuttavia, a mio avviso, il caso presentava anche un'opportunità – che è stata infine persa – di esaminare se la vittimizzazione secondaria possa derivare da mancanze imputabili non solo alle autorità della giustizia penale ma anche un tribunale civile, ovvero nelle presenti circostanze il Tribunale per i Minorenni.
  2. È vero che, fino a questo momento nella giurisprudenza della Corte la nozione di vittimizzazione secondaria è emersa principalmente nell’ambito di procedimenti penali. In tale contesto, la Corte ha individuato tale vittimizzazione come derivante, inter alia, da interrogatori irrispettosi o insensibili da parte delle autorità inquirenti[1], dalla mancata adozione durante le indagini[2] di misure adeguate e contestualizzate o il processo[3], e dal linguaggio utilizzato nelle decisioni dei tribunali penali che è stato considerato perpetuare/riprodurre stereotipi sessisti o minimizzare la violenza basata sul genere[4]. Tuttavia, limitare il concetto di vittimizzazione secondaria esclusivamente agli atti che si verificano nell'ambito della catena della giustizia penale è, a mio avviso, eccessivamente restrittivo. Tale approccio rischia di compromettere il requisito che la protezione dalla vittimizzazione secondaria sia pratica ed efficace, soprattutto laddove altri organi giudiziari giudiziari possano contribuire al danno o perpetuarlo.
  3. La Raccomandazione Rec(2006)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'assistenza alle vittime di reato definisce, nell'articolo 1 della sua appendice, la vittimizzazione secondaria come la vittimizzazione che si verifica non in conseguenza diretta dell'atto criminale, ma attraverso la risposta delle istituzioni e degli individui alla vittima, intesa come un persona che ha subito un danno– comprese lesioni fisiche o mentali, sofferenze emotive o perdite economiche – derivante da atti o omissioni che violano il diritto penale di uno Stato membro. Tale definizione non si limita alle azioni dei partecipanti alla catena della giustizia penale.
  4. Sebbene la vittimizzazione secondaria presupponga l'esistenza di un reato presupposto che dia origine alla vittimizzazione primaria, i corrispondenti obblighi positivi dello Stato non si limitano alla condotta delle autorità della giustizia penale. Piuttosto, come sottolineato costantemente sottolineato nelle norme pertinenti, la prevenzione della vittimizzazione secondaria esige un approccio olistico che comprenda la risposta di tutte le autorità pubbliche coinvolte.
  5. È opportuno rilevare anche che il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), nei suoi numerosi rapporti di valutazione, ha affrontato espressamente la questione della vittimizzazione secondaria, anche nel contesto dei procedimenti giudiziari civili, come quelli dinanzi ai tribunali per i minorenni nessun rapporto di valutazione di base sull'Italia. Nel suo Rapporto di valutazione di base sull’Italia (2020), il GREVIO ha individuato come area di urgente preoccupazione la determinazione dei diritti di affidamento e di visita, osservando che le disposizioni giuridiche esistenti che consentono che sia data priorità, nei casi di violenza contro le donne, all’interesse superiore del minore rispetto al principio della genitorialità condivisa sono applicate raramente. Il GREVIO ha inoltre espresso preoccupazione per una tendenza sistemica a esporre a vittimizzazione secondaria le madri che cercano di proteggere i propri figli denunciando la violenza[5].
  6. Il rapporto del GREVIO prosegue sottolineando che accordi inadeguati in materia di affidamento e di diritto di visita ai figli possono esporre le donne ad abusi post-separazione e a vittimizzazione secondaria, e sottolinea che la sicurezza del genitore non violento e del minore deve essere una considerazione fondamentale nel determinare l’interesse superiore del minore. Inoltre, il GREVIO ha rilevato con preoccupazione l'esistenza di una prassi diffusa tra i tribunali civili di non individuare, o addirittura di ignorare, i casi di violenza domestica[6].
  7. Preoccupazioni analoghe emergono anche nell'ambito del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Nella sua raccomandazione generalecommendation n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la raccomandazione generale n.19 [7], il Comitato ha sottolineato che, a livello giudiziario, tutti gli organi giudiziari (non solo nell’ambito di procedimenti penali) devono astenersi dal porre in essere atti o pratiche di discriminazione o di violenza di genere contro le donne e devono garantire che i procedimenti non siano influenzati da stereotipi di genere. Ha inoltre affermato che le decisioni relative all'affidamento dei figli, all'accesso e alle visite debbano essere determinate alla luce del diritto delle donne e dei minori alla vita e all'integrità fisica, sessuale e psicologica e guidate dall’interesse superiore del minore.
  8. Nel caso di specie, la prima ricorrente, nelle sue memorie iniziali, ha descritto dettagliatamente i vari atti di violenza subiti da ella e dai minori; tali episodi sono stati successivamente ripetuti dai ricorrenti durante le udienze. Ciononostante, come sottolineato dalla Corte nella sua sentenza, la decisione definitiva non conteneva alcun riferimento alle allegazioni di violenza. Secondo la Corte, tale risposta istituzionale equivaleva a un totale disinteresse nei confronti delle sue allegazioni di violenza domestica, aggravando e prolungando in tal modo le sofferenze dei ricorrenti, nonché rafforzando la loro percezione che la violenza subita non fosse stata riconosciuta. Conseguentemente, i ricorrenti hanno subito un danno, attribuibile alla condotta del Tribunale per i minorenni, che eccedeva le conseguenze direttamente derivanti dalla violenza domestica che avevano denunciato. Ciò costituisce nient’altro che una vittimizzazione secondaria.
  9. Per concludere, solo un approccio olistico – che comprenda le azioni di tutte le autorità statali coinvolte – può garantire una protezione efficace dalla vittimizzazione secondaria. Limitare tale obbligo alla sfera della giustizia penale rischia di lasciare lacune significative nella protezione, soprattutto laddove altri organi giudiziari svolgono un ruolo decisivo nel determinare l'esperienza vissuta dalle vittime. Nel caso di specie, la risposta insufficiente e tardiva del Tribunale per i minorenni, a mio avviso, ha costituito parte della reazione istituzionale alla situazione dei ricorrenti e ha quindi contribuito alla loro vittimizzazione secondaria.

APPENDICE

Elenco dei ricorrenti:
 

N.

Nome del ricorrente

Anno di nascita

Cittadinanza

Luogo di residenza

1.

Audrey Carmen Manuela UBEDA

1983

Francese

Pellezzano

2.

A.P.

2011

Francese

Pellezzano

3.

M.P.

2014

Francese

Pellezzano


[1] Si vedano, per esempio, I.C. c. Repubblica di Moldova, n. 36436/22, §§ 199-200, 27 febbraio 2025 (polizia e assistente sociale); X c. Georgia, n. 35640/22, §§ 128-29, ancora non definitiva (inquirenti); e C. c. Romania, n. 47358/20, § 83, 30 agosto 2022 (pubblico ministero).

[2] Si vedano, per esempio, X c. Grecia, n. 38588/21, §§ 76-77 e 85-87, 13 febbraio 2024, e X c. Georgia, sopra citata, §§ 128‑29.

[3] Si veda, per esempio, Y. c. Slovenia, n. 41107/10, §§ 97, 101-04 e 107, CEDU 2015 (estratti).

[4] Si veda J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 136, 27 maggio 2021.

[5] GREVIO, Rapporto di valutazione di base sull’Italia (2020), p. 7.

[6] Ibid., paragrafo 186, p. 61.

[7] 26 luglio 2017, CEDAW/C/GC/35.