Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 maggio 2026 - (Ricorsi nn. 27207/24 e altri 6 ) - Causa Goldoni e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L’autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GOLDONI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 27207/24 e altri 6 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

28 maggio 2026


Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Goldoni e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, presidente,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, giudici,

e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 7 maggio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. E. Abrusci, del foro di Acquaviva delle Fonti.
  3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

  1. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
  2. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. 6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
  2. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
  3. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
  4. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
  5. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
  1. I ricorrenti hanno formulato un’altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza Ventorino, sopra citata.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Per quanto riguarda il sig. Goldoni, tenuto conto delle somme precedentemente riconosciute allo stesso ricorrente (Abrusci e altri c. Italia [Comitato], nn. 42098/23 e altri 6, 13 novembre 2025, Liguori e altri c. Italia [Comitato], nn. 11398/24 e altri 8, 26 febbraio 2026, e Di Rito e altri c. Italia [Comitato], nn. 1669/25 e altri 4, 26 febbraio 2026), la Corte ritiene di non dovergli accordare alcuna somma per il danno morale (si confronti con Bikbulatov c. Russia [Comitato], n. 71537/17, § 12, 6 febbraio 2025, e Monakhov e altri c. Russia [Comitato], nn. 75484/14 e altri 14, §§ 14-15, 11 dicembre 2025).
  2. Per il resto, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  3. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  3. Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);
  5. Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;
  6. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 28 maggio 2026, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Artūrs Kučs
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

ALLEGATO
 

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.

Numero e data di presentazione del ricorso

Nome del ricorrente e anno di nascita

Provvedimento giudiziario interno pertinente

Data di inizio della mancata esecuzione

Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione

Ritardo nell’esecuzione

Ingiunzione delle giurisdizioni interne

Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata

Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente

(in euro)[1]

Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso

(in euro)[2]

1.

27207/24

10/09/2024

Mario GOLDONI

1957

Corte d’appello di Genova, R.G. 98/2019, 23/09/2019

Corte d’appello di Genova, R.G. 21/2018, 18/04/2018

Corte d’appello di Genova, R.G. 124/2021, 25/06/2021

Corte d’appello di Genova, R.G. 321/2021, 13/09/2021

06/12/2019

02/07/2021

25/02/2022

25/02/2022

in corso

Più di 6 anni e 2 mesi e 13 giorni

in corso

Più di 4 anni e 7 mesi e 17 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 25 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 25 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

0

250

2.

27804/24

16/09/2024

Mario GOLDONI

1957

Corte d’appello di Genova, R.G. 518/2018, 07/06/2019

Corte d’appello di Genova, R.G. 615/2018, 07/06/2019

03/09/2019

03/09/2019

17/05/2024

4 anni e 8 mesi e 15 giorni

17/05/2024

4 anni e 8 mesi e 15 giorni

Ministero della Giustizia.

Pagamento di onorari di avvocato antistatario.

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

0

0

3.

30043/24

07/10/2024

Mario GOLDONI

1957

Corte d’appello di Napoli, R.G. 2618/2018, 14/07/2020

Corte d’appello di Genova, R.G. 262/2020, 17/05/2021

Corte d’appello di Genova, R.G. 417/2020, 09/06/2021

10/12/2020

25/02/2022

25/02/2022

in corso

Più di 5 anni e 2 mesi e 9 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 25 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 25 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

0

0

4.

30045/24

07/10/2024

Maria Cristina SALA RONCHI

1966

Corte d’appello di Roma, R.G. 50995/2019, 14/05/2019

06/08/2019

in corso

Più di 6 anni e 6 mesi e 13 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

330

250

5.

32268/24

18/10/2024

Maria Cristina SALA RONCHI

1966

Corte d’appello di Genova, R.G. 343/2019, 19/05/2020

Corte d’appello di Roma, R.G. 51822/2021, 22/09/2021

04/08/2020

24/02/2022

in corso

Più di 5 anni e 6 mesi e 15 giorni

in corso

Più di 3 anni e 11 mesi e 26 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

1.050

0

6.

32270/24

18/10/2024

Mario GOLDONI

1957

Corte d’appello di Napoli, R.G. 1635/2017, 30/11/2017

Corte d’appello di Napoli, R.G. 2236/2017, 03/05/2018

Corte d’appello di Genova, R.G. 352/2020, 10/06/2021

24/04/2018

22/06/2018

25/02/2022

18/06/2024

6 anni e 1 mese e 26 giorni

04/07/2024

6 anni e 13 giorni

25/07/2024

2 anni e 5 mesi e 1 giorno

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

0

0

7.

34560/24

09/11/2024

Mario GOLDONI

1957

Corte d’appello di Catanzaro, R.G. 1242/2017, 10/02/2018

Corte d’appello di Roma, R.G. 52794/2017, 05/01/2018

Corte d’appello di Genova, R.G. 407/2021, 26/11/2021

03/05/2018

17/12/2021

09/09/2022

in corso

Più di 7 anni e 9 mesi e 16 giorni

in corso

Più di 4 anni e 2 mesi e 2 giorni

in corso

Più di 3 anni e 5 mesi e 10 giorni

Ministero della Giustizia,

Pagamento di onorari di avvocato antistatario derivanti dal procedimento «Pinto»

Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali

0

0


[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.