Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 luglio 2009 - Ricorso n. 24423/03 - Annunziata c.Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Rita Pucci

Abstract:
In materia di detenzione in regime di applicazione dell’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell’art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell’art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

CONSIGLIO D’EUROPA       
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE

CASO ANNUNZIATA C/  ITALIA
Ricorso n.24423/03


SENTENZA
Strasburgo 7 luglio 2009

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’art.44  2 della Convenzione. Può subire variaziomi di forma.

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009,
Pronuncia la presente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

  1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 24423/03) nei confronti della Repubblica italiana con cui un cittadino di quello Stato, il sig. Egidio Annunziata (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 20 giugno 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
  2. Avv. C. De Dilippi, del foro di Parma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal suo co-agente aggiunto, sig. N. Lettieri.
  3. Il ricorrente adduce in particolare che le sue condizioni detentive configurano un trattamento inumano e degradante e una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare e della corrispondenza.
  4. Il 26 settembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo e, avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, di procedere all’esame contestuale dell’ammissibilità e della fondatezza della causa.

    IN FATTO

    LE CIRCOSTANZE DEL CASO
     
  5. All’epoca della presentazione del ricorso, il ricorrente era detenuto nel carcere di Parma, dove scontava una pena detentiva per associazione per delinquere di tipo mafioso.
  6. Il 23 novembre 1998, tenuto conto dell’estrema pericolosità del ricorrente, il ministro della Giustizia adottò un decreto con il quale gli imponeva, per un periodo di sei mesi, il regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario – n. 354 del 26 luglio 1975 (« la legge n. 354/1975 »). Modificata dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, questa norma consentiva la sospensione totale o parziale dell’applicazione del regime detentivo ordinario quando richiesto da ragioni di ordine e di sicurezza pubblici. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere sottoposta a controllo su preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
    Dal fascicolo risulta che documenti dal contenuto giuridico sono stati controllati nel novembre 2002.
     In seguito, l’applicazione del regime speciale è stata prorogata per successivi periodi di sei mesi fino al dicembre 2002. Nelle sue osservazioni, il Governo ha indicato che il ricorrente non era più sottoposto al regime del 41 bis in seguito ad una decisione del tribunale di sorveglianza di Roma del 7 dicembre 2006.
    Il ricorrente non ha prodotto nessuno dei ricorsi proposti avverso i decreti ministeriali, né le decisioni giudiziarie ad essi relative.

    II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
  7. Nella sentenza Ospina Vargas, la Corte ha riassunto il diritto e la prassi interni pertinenti in fatto di regime detentivo speciale applicato nella specie e di controllo della corrispondenza (Ospina Vargas c/Italia, n. 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre 2004). Essa ha inoltre menzionato le modifiche introdotte dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 dell’8 aprile 2004 (ibidem). L’emanazione di quest’ultima legge non consente tuttavia di riparare le violazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.
  8. Tenuto conto di tale riforma e delle decisioni della Corte (Ganci c/Italia, n. 41576/98, §§ 19-31, CEDU 2003 XI), la Corte di cassazione si è discostata dalla sua giurisprudenza in materia di interesse a mantenere un ricorso proposto avverso un decreto ministeriale nel frattempo scaduto. Essa ha ritenuto che un detenuto abbia interesse ad ottenere una decisione avverso un decreto, anche quando sia scaduto il periodo di validità del decreto impugnato, e ciò per via degli effetti diretti che la decisione avrebbe sui decreti successivi (Corte di cassazione, prima sezione, sentenza del 26 gennaio 2004, depositata il 5 febbraio 2004, n. 4599, Zara).

    IN DIRITTO

    I. SULL’ECCEZIONE DEL GOVERNO
  9. Il Governo eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35 § 2 b), in conseguenza della presentazione delle doglianze del ricorrente al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa.
  10. Il ricorrente si oppone a questa tesi.
  11. La Corte rammenta di avere già trattato e rigettato questa eccezione in ricorsi simili (ad esempio, De Pace c/Italia, n. 22728/03,
    §§ 22-29, 17 luglio 2008). Nel caso di specie, non vede alcuna ragione per discostarsi da questa conclusione.
  12. È quindi opportuno rigettare l’eccezione formulata dal Governo.

    II. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
  13. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza. Invoca l’articolo 8 della Convenzione, così redatto nella parte pertinente :
    « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
    2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (…), alla sicurezza pubblica (…), alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, (…). >
  14. Il Governo contesta tale tesi.

    A. Sull’ammissibilità.
  15. La Corte constata che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo d’inammissibilità. E’ quindi opportuno dichiararla ammissibile.

    B. Sul merito.
  16. Il ricorrente lamenta il controllo della sua corrispondenza da parte delle autorità penitenziarie e adduce che tale controllo non poggia su una base legale sufficiente.
  17. Il Governo osserva che, nella specie, il controllo della corrispondenza era stato disposto dal giudice sulla base dell’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario e risaliva al periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 95/2004. Pur prendendo atto della giurisprudenza della Corte in materia, il Governo chiede alla Corte di riconsiderare la sua giurisprudenza ed affermare che, nel caso di specie, il suddetto controllo era « previsto dalla legge » e non ha violato l’articolo 8.
  18. La Corte constata che vi è stata « ingerenza di un’autorità pubblica » nell’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza sancito dall’articolo 8 § 1 della Convenzione. Una tale ingerenza viola la suddetta norma a meno che, « prevista dalla legge », persegua uno o più degli scopi legittimi rispetto al paragrafo 2 e, per giunta, sia « necessaria, in una società democratica » per raggiungerli (Calogero Diana c/Italia).
     15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, § 28; Domenichini c/Italia, 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, § 28; Petra c/Romania, 23 settembre 1998, Raccolta 1998-VII, p. 2853, § 36; Labita c/Italia [GC], n. 26772/95, § 179, CEDU 2000 IV; Musumeci c/Italia,
    n. 33695/96, § 56, 11 gennaio 2005).
  19. Prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza del ricorrente era effettuato conformemente all’articolo 18 della legge sull’ordinamento penitenziario. La Corte ha giudicato già in più occasioni che il controllo della corrispondenza fondato sull’articolo 18 violava l’articolo 8 della Convenzione in quanto non « previsto dalla legge ». Esso infatti non disciplinava né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che potevano giustificarle, e non indicava con sufficiente chiarezza l’ampiezza e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità competenti in questo campo (si vedano, tra le altre, le sentenze Labita c/Italia, succitata, §§ 175-185; Calogero Diana c/Italia, succitata, § 33; De Pace c/Italia, n. 22728/03, § 56, 17 luglio 2008). Essa non vede alcuna ragione per discostarsi da questa giurisprudenza nel caso di specie.
  20. Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il controllo della corrispondenza del ricorrente effettuato nel novembre del 2002 non era « previsto dalla legge » ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Nel caso di specie, questa conclusione rende superflua la verifica del rispetto delle altre esigenze del paragrafo 2 della stessa disposizione.
  21. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

    III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE.
  22. Il ricorrente lamenta poi che l’applicazione del regime detentivo speciale nei suoi confronti si è tradotto per lui in prolungati trattamenti inumani e degradanti, contrari all’articolo 3 della Convenzione. Inoltre, invocando l’articolo 8 della Convenzione, egli lamenta le restrizioni alla vita familiare derivanti dall’applicazione del regime del 41 bis. Sotto il profilo degli articoli 6 e 13 della Convenzione, lamenta infine di non avere disposto di ricorsi interni effettivi avverso i provvedimenti di applicazione e proroga del regime detentivo speciale. Del resto, dopo la comunicazione del ricorso, l’avvocato del ricorrente ha lamentato, sotto il profilo dell’articolo 6 § 3 della Convenzione, di avere incontrato difficoltà nella raccolta dei documenti pertinenti.
  23. Dopo avere esaminato il fascicolo, nella misura in cui le accuse sono state suffragate da elementi, la Corte non ha rilevato alcuna parvenza di violazione di dette disposizioni. A suo avviso, quindi, non vi è alcun motivo di discostarsi dalle conclusioni tratte nei casi Bastone c/Italia ((dec.), n. 59638/00, CEDU 2005 II (estratti)) o Zagaria c/Italia ((dec.) n. 58295/00.
    27 novembre 2007) o ancora De Pace (succitata, §§ 37, 49, 63).
  24. Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere respinti conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

    IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  25. Rimane la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. Il ricorrente chiede 200.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe subito. Per quanto riguarda le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, egli chiede 20.105,89 EUR.
  26. Il Governo contesta queste richieste.
  27. La Corte rammenta di avere concluso per la violazione della Convenzione unicamente per quanto riguarda il controllo della corrispondenza del ricorrente. Essa non vede alcun nesso di causalità tra tale violazione e un qualsiasi danno materiale. Quanto al danno morale, essa ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la constatazione di violazione sia sufficiente a compensarlo.
  28. Quanto alle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, la Corte ritiene ragionevole la somma di 1.000 EUR, accompagnata, eventualmente, da interessi moratori basati sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali, e la concede al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

  1. Dichiara il ricorso ammissibile quanto alla doglianza relativa al controllo della corrispondenza ed inammissibile nel resto;
  2. Afferma che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Afferma che la constatazione di violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale;
  4. Afferma:
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 1.000 EUR (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo d’imposta ;
    2. che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 7 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Françoise Elens-Passos
Presidente
Françoise Tulkens
Cancelliere aggiunto