Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 dicembre 2002 - Ricorso n. 34896/97 - ... contro l'Italia

[traduzione non ufficiale]
Sentenza 5 dicembre 2002
C&. c/ ITALIA

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRIMA SEZIONE

(Ricorso N. 34896/97)
STRASBURGO
5 dicembre 2002

La presente sentenza diverrà definitiva ai sensi dell'articolo 44 par. 2 della Convenzione. Potrà subire delle variazioni di forma.

Nella causa C&. c. Italia
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Prima Sezione), costituita in una camera, composta da:

F. TULKENS, presidente
G. BONELLO,
P. LORENZEN,
N. VAJIC,
S. BOTOUCHAROVA,
V. ZAGREBELSKY,
E. STEINER, giudici,
e da S. NIELSEN, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'11 ottobre 2001 e il 14 novembre 2002,
Ha emesso la seguente sentenza, adottata il 14 novembre 2002:

PROCEDURA

  1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 34896/97) presentato contro l'Italia, con cui un cittadino di questo Stato, il sig. B&&. C&. ("il ricorrente"), il 20 dicembre 1996 aveva adito la Commissione europea dei diritti dell'Uomo ("la Commissione") ai sensi del vecchio articolo 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
  2. Dinanzi alla Corte il ricorrente è rappresentato dagli avv.ti G. G&. e V. L.G&&.., del foro di M&... Il Governo convenuto è rappresentato dal suo agente U. Leanza e dal suo coagente V. Esposito.
  3. Il ricorrente ha denunciato in particolare l'iniquità di un procedimento penale nei suoi confronti poiché non aveva potuto disporre del tempo e delle condizioni necessarie alla preparazione della sua difesa e non aveva potuto interrogare o far interrogare i testimoni carico, nonché in ragione delle influenze che avrebbe avuto una campagna stampa sui giudici chiamati a pronunciarsi sulle imputazioni a suo carico (articolo 6 paragrafi 1, 2 e 3 b) e d) della Convenzione).
  4. Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1° novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione (articolo 5 par. 2 del Protocollo n. 11).
  5. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 par. 1 del regolamento). In seno alla detta sezione, la camera incaricata di esaminare il caso (articolo 27 par. 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all'articolo 26 par. 1 del regolamento.
  6. Con decisione dell11 ottobre 2001, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.
  7. Il 1° novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 26 par. 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla prima sezione così rinnovata (articolo 52 par. 1 del regolamento).
  8. Il ricorrente e il Governo hanno presentato delle osservazioni scritte sul merito del ricorso (articolo 59 par. 1 del regolamento). Poiché la Corte ha deciso, previa consultazione delle parti, che non era necessario tenere un'udienza riservata al merito del ricorso (articolo 59 par. 2 in fine del regolamento), le parti hanno presentato entrambe dei commenti scritti sulle reciproche osservazioni.

    IN FATTO

    I - CIRCOSTANZE DEL CASO

  9. Il ricorrente era nato nel 1934. È deceduto ad H&T& il 19 gennaio 2000. Con lettera del 16 febbraio 2000, la vedova A&. M&. M&..C&. e i suoi due figli S&C&. e V& C&, hanno dichiarato di voler continuare il procedimento dinanzi alla Corte.

    A. I procedimenti contro il ricorrente
     
  10. Nel dicembre del 1988 i gruppi E& e M&&. conclusero un accordo che prevedeva la costituzione della società E&&. allo scopo di sviluppare le attività nel settore della chimica. La conclusione di tale accordo è stata preceduta da una serie di incontri dei rappresentanti delle due società con i rappresentanti dei grandi partiti politici.
  11. In seguito, la Procura di M&& venne a conoscenza di gravi irregolarità che si erano verificate durante i vari incontri e che erano state indebitamente favorevoli alla società M&&., a scapito degli interessi della società pubblica E&.
  12. Nel 1992, la Procura di M& sottopose a indagini numerose persone, compreso il ricorrente, soprattutto per falsità in scritture contabili, finanziamento illegale dei partiti politici, corruzione, concussione e ricettazione, reati commessi in particolare in occasione della cessione della quota di partecipazione della società M&..alla società E&&.. nel novembre del 1990 e durante le elezioni legislative del 1992.
  13. Accogliendo una richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari di M&.. dispose il rinvio a giudizio, nell'ambito di un procedimento separato, di uno degli imputati, S&.. C&... Il processo fu seguito con molto interesse dal pubblico. Nel corso delle udienze che ebbero luogo da settembre 1993 ad aprile 1994 il Tribunale di M&.. esaminò numerosi testimoni. Il 17 dicembre 1993, fu sentito il ricorrente. Questa udienza fu, in seguito, come molte altre, trasmessa per radio e televisione e fu oggetto di articoli di stampa in tutto il mondo.
  14. Il 23 aprile 1994 C&.. fu condannato a otto anni di reclusione e alla multa di 16.000.000 di lire italiane (8.263 euro) per falsità in scritture contabili, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici e appropriazione indebita. Fu riconosciuto colpevole, tra l'altro, di aver versato la somma di almeno 3.409.000.000 di lire italiane (circa 1.760.601 euro) al ricorrente.
  15. Nel frattempo, da gennaio ad ottobre 1993, la Procura di M&.. aveva emesso ventisei avvisi di garanzia nei confronti del ricorrente, in particolare per corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici. Il 10 maggio 1993, il 10 settembre 1993 e il 7 maggio 1994 la Procura di R&. emise anche degli avvisi di garanzia nei confronti del ricorrente per concussione, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici, corruzione e abuso d'ufficio.
  16. L'avvio dell'azione penale nei confronti del ricorrente e di altre persone del mondo politico, economico e istituzionale continuò ad attirare l'attenzione dei media.
  17. Il ricorrente fu rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di M&.nell'ambito di sei diversi procedimenti, ossia le cause E..-S.., B& A&., E&&, M&& M&.., C&. e E&..
  18. Il 9 novembre 1994 l'avvocato del ricorrente osservò che la maggior parte delle date di udienza fissate nell'ambito dei vari procedimenti avviati nei confronti del ricorrente coincidevano tra loro e che i procedimenti venivano condotti con una celerità del tutto inconsueta. Pertanto, egli chiese al presidente del Tribunale di M&..di organizzare i vari procedimenti in modo tale da rispettare i diritti della difesa.
  19. Durante un colloquio che ebbe luogo il 10 gennaio 1995, il Primo Presidente della Corte d'Appello di M&.. informò il difensore del ricorrente che non era in grado di risolvere il problema personalmente, e che la questione dell'organizzazione dei dibattimenti sarebbe stata sottoposta ai presidenti delle varie sezioni del tribunale investite dei procedimenti in questione.
  20. Il Tribunale di M&.. pronunciò delle sentenze nell'ambito dei seguenti procedimenti:
    - il 29 luglio 1994 nella causa B&.. A&&, condannando il ricorrente a otto anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta;
    - il 6 dicembre 1994 nella causa E&-S.., condannando il ricorrente a cinque anni e sei mesi di reclusione per corruzione;
    - il 27 ottobre 1995 nella causa E&.., condannando il ricorrente a quattro anni di reclusione per falsità in scritture contabili, violazioni delle norme sul finanziamento dei partiti politici e appropriazione indebita;
    - il 16 aprile 1996 nella causa M&&. M&.., condannando il ricorrente a otto anni e tre mesi di reclusione e alla multa di 150.000.000 di lire italiane (circa 77.468 euro) per corruzione;
    - il 26 aprile 1996 nella causa C&.., prosciogliendo il ricorrente dall'imputazione di ricettazione.

    B. Il processo di primo grado relativo alla causa E&-S&.
  21. Nell'ambito della causa E&-S&, in data non precisata la Procura di M&.. chiese il rinvio a giudizio del ricorrente, accusato di corruzione. Secondo la tesi della Procura il ricorrente avrebbe, in collaborazione con i coimputati, influenzato e favorito l'adozione di un progetto di "joint venture" tra tre società (fra cui le società E& e S&) operanti nel settore delle assicurazioni. Allo scopo di concludere tale accordo, gli imputati avrebbero illecitamente versato ai funzionari pubblici e ai dirigenti delle società sopra menzionate la somma di 17 miliardi di lire italiane ( circa 8.779.767 euro), con la promessa di un successivo versamento da 3 a 7 miliardi di lire (rispettivamente circa 1.549.370 e 3.615.198 euro). Il ricorrente stesso e uno dei coimputati erano considerati gli istigatori del progetto e i destinatari delle somme in questione.
  22. Durante la fase istruttoria, furono interrogati alcuni coimputati del ricorrente, in particolare C&., L&.., M&.. e R&&. Un altro coimputato, C&&, che era detenuto nel carcere di M&.. e che era stato interrogato il 16 luglio 1993, si tolse la vita il 20 luglio 1993, quattro giorni dopo la sua deposizione.
  23. L'udienza preliminare ebbe luogo il 24 gennaio 1994.
  24. Con ordinanza del 27 gennaio 1994, il Giudice per le Indagini Preliminari rinviò a giudizio il ricorrente e altre nove persone dinanzi al Tribunale di M&... In seguito, altre due persone furono oggetto di procedimenti penali nell'ambito della stessa causa.
  25. La prima udienza dinanzi al Tribunale di M&.. fu fissata per il 29 marzo 1994.
  26. Durante questa udienza, l'avvocato del ricorrente produsse copia di un certificato medico rilasciato in T&&.. attestante che il ricorrente, affetto da diabete e da una patologia cardiovascolare, era ricoverato a T&&. Egli richiamò inoltre l'attenzione del Tribunale anche sul fatto che la sicurezza personale del ricorrente sarebbe stata in pericolo a M&&, come risultava da un rapporto redatto da un agente di polizia e da un'aggressione di cui era stato oggetto il ricorrente in occasione della sua partecipazione all'udienza nell'ambito di un altro procedimento giudiziario. Sostenendo un impedimento legittimo e assoluto del suo cliente a comparire, l'avvocato chiese di rinviare il dibattimento.
  27. Il Tribunale ritenne tuttavia che tali circostanze non giustificavano l'assenza del ricorrente e lo dichiarò contumace, riferendosi in particolare a una nota della Prefettura da cui risultava che non vi era alcun pericolo concreto e reale per l'incolumità fisica del ricorrente.
  28. Il 5 maggio 1994 il ricorrente lasciò l'I&.. per andare in T&&. Dopo una breve visita in F&.., il 16 maggio 1994 il ricorrente si stabilì definitivamente in T&.. Non fece più ritorno in I&.. fino al giorno del suo decesso, avvenuto il 19 gennaio 2000 ad H&&.. (T&..). Il 17 maggio 1994, e dunque dopo la partenza del ricorrente, la Prefettura di M&.. informò i suoi avvocati che il loro cliente era oggetto della misura cautelare del divieto di espatrio.
  29. Tra aprile e dicembre 1994, ebbero luogo altre cinquantacinque udienze. Durante le udienze, il Tribunale autorizzò la lettura delle dichiarazioni fatte il 16 luglio 1993 da C&& al rappresentante della Procura, che indicavano il ricorrente come uno dei principali uomini politici che avevano approvato il progetto di joint venture.
  30. I coimputati C&.., L&. e M&.., e una persona imputata in un procedimento connesso, L&.., dichiararono di avvalersi del diritto di non rispondere. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 513 del Codice di Procedura Penale (di seguito il "CPP") nella versione in vigore all'epoca dei fatti, il Tribunale autorizzò la lettura delle dichiarazioni fatte dagli stessi nel corso delle indagini preliminari. Tali dichiarazioni, che mettevano in causa la responsabilità del ricorrente, furono pertanto depositate nel fascicolo per il dibattimento e utilizzate per la decisione sulla fondatezza dell'accusa mossa nei confronti del ricorrente.
  31. R&& e M&.., persone imputate in un procedimento connesso, accettarono di rispondere alle domande e furono interrogati dalle parti nel corso delle udienze del 25 maggio, 1 giugno e 13 ottobre 1994.
  32. I verbali degli interrogatori di un'altra persona imputata in un procedimento connesso, P&.. B&&.., furono depositati nel fascicolo per il dibattimento poiché l'autore delle stesse, nonostante le ricerche avviate in I&. e in S&.., si era reso irreperibile.
  33. L'acquisizione dei mezzi di prova terminò il 18 ottobre 1994. In tale occasione il ricorrente non si oppose all'utilizzo delle dichiarazioni delle persone che non aveva potuto interrogare. Le udienze successive furono dedicate alla presentazione delle arringhe secondo un calendario accettato da tutte le parti.
  34. Con sentenza del 6 dicembre 1994, depositata in cancelleria il 7 aprile 1995, il Tribunale di M&. condannò il ricorrente in contumacia a cinque anni e sei mesi di reclusione.
  35. Il ricorrente, i suoi coimputati e la Procura interposero appello avverso la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di M&.. Il 20 dicembre 1995 il ricorrente produsse i mezzi a sostegno del suo appello. Lo stesso contestò in particolare l'utilizzo dei processi verbali relativi alle dichiarazioni dei testimoni che non aveva potuto interrogare.
  36. Con sentenza del 2 maggio 1996, depositata in Cancelleria il 20 maggio 1996, la Corte d'Appello confermò la sentenza pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di M&..

    C. Il procedimento per cassazione relativo alla causa E&.-S&.
  37. La Procura, il ricorrente e dieci dei suoi coimputati presentarono ricorso per cassazione.
  38. Il ricorrente contestò l'utilizzo delle dichiarazioni fatte sia nel corso delle indagini preliminari che nell'ambito di altri procedimenti connessi, da testimoni che egli non aveva avuto modo di interrogare o di far interrogare. Egli contestava inoltre la dichiarazione di contumacia e degli ostacoli che i numerosi procedimenti avviati simultaneamente nei suoi confronti avrebbero posto per la preparazione della sua difesa. Invocando tra l'altro l'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente sosteneva anche che le dichiarazioni di C&.. non potevano essere utilizzate in quanto estorte sotto la minaccia di proroga della custodia cautelare del testimone. Inoltre, le stesse non erano né precise né attendibili ed erano smentite da altri elementi.
  39. Il ricorrente contestava infine la lettura delle dichiarazioni di P&..B&&., che era stato dichiarato irreperibile nel corso del procedimento di primo grado. Egli affermava, in particolare, che nello stesso periodo questo testimone era stato interrogato a M&&.
  40. Con sentenza del 12 novembre 1996, depositata in Cancelleria il 24 marzo 1997, la Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte d'Appello aveva motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente. <<br />
  41. La Corte di Cassazione osservò anche che la condanna del ricorrente non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni fatte da C&.. durante il suo primo interrogatorio, come sosteneva l'interessato. Al contrario, le dichiarazioni in questione erano avvalorate dalle affermazioni di L&.., M&.. e C&... Queste quattro testimonianze erano state valutate globalmente, conformemente all'articolo 192 c.3 CPP, e costituivano la base legale della condanna. Le dichiarazioni di C&& erano state inoltre regolarmente acquisite agli atti in applicazione dell'articolo 512 CPP, ai sensi del quale si può dare lettura delle testimonianze la cui ripetizione è divenuta impossibile.
  42. La Corte di Cassazione ritenne di non essere competente per pronunciarsi sulla legalità delle misure cautelari applicate nei confronti di C&&., poiché tale valutazione è riservata ad altri organi giudiziari. Inoltre, al di là delle affermazioni del ricorrente, nessun elemento obiettivo dimostrava che le misure in questione erano state applicate allo scopo di ottenere confessioni o accuse contro terzi.
  43. Quanto alla presunta nullità della dichiarazione di contumacia, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che nessuna patologia impediva al ricorrente di recarsi in I&. e di partecipare al dibattimento, che le condizioni di sicurezza erano garantite e che l'aggressione presumibilmente subita nel corso di un altro procedimento - che tra l'altro non aveva avuto luogo secondo le modalità esposte dal ricorrente, non costituiva un impedimento legittimo e assoluto a comparire.
  44. Il motivo della presunta violazione del diritto alla difesa del ricorrente in ragione dei cinque procedimenti avviati simultaneamente nei suoi confronti, sollevava delle questioni dal punto di vista della Convenzione e del diritto interno, ma le affermazioni non erano sufficientemente puntualizzate, poiché il ricorrente aveva omesso di indicare in quale misura le disposizioni interne in materia erano incompatibili con la Convenzione. Peraltro, la Corte di Cassazione aveva appena constatato che il procedimento nei confronti del ricorrente si era svolto conformemente al diritto italiano vigente. Ad ogni modo, non potevano essere presi in considerazione motivi di ricorso fondati su una presunta violazione di disposizioni della Convenzione che, avendo come nel caso in esame un contenuto generico, non erano direttamente applicabili.
  45. Per quanto riguardava, infine, la lettura delle dichiarazioni di P&&.B&&., la Corte di Cassazione osservò che la constatazione che quest'ultimo era irreperibile verteva su una questione di mero fatto, risolta dal giudice competente sulla base dei documenti pertinenti e disponibili.

    D. Date delle udienze fissate nei diversi procedimenti penali a carico del ricorrente.
  46. Dal fascicolo risulta che le udienze nelle cause contro il ricorrente fissate fino alla sentenza pronunciata il 6 dicembre 1994 dal Tribunale di M&& nella causa E&.-S&. furono tenute nelle seguenti date:

    3 ottobre 1993 (E&..), 24 e 27 gennaio 1994, 29 marzo 1994, 7, 12, 13, 14 e 18 aprile 1994 (E..-S&), 19 aprile 1994 (M&&.. M&.), 27 e 29 aprile 1994, 4 e 5 maggio 1994 (E&-S&), 9 maggio 1994 (B& A&&), 10, 11, 13, 16 e 17 maggio 1994 (E&-S&), 24 maggio 1994 (E&..), 25 maggio 1994 (E&-S&), 26 maggio 1994 (M&&. M&..), 1, 2, 3 e 4 giugno 1994 (E&.-S&), 6 giugno 1994 (C&..), 7, 9 e 10 giugno 1994 (E&-S&), 16 giugno 1994 (B&A&&&), 17 giugno 1994 (C&..), 20 giugno 1994 (B&.. A&..), 21, 23 e 24 giugno 1994 (E&-S&), 25 giugno 1994 (B&.. A&&), 27 giugno 1994 (B&.. A&.. e E..-S..), 28 giugno 1994 (E..-S..), 29 giugno 1994 (B&..A&&), 30 giugno 1994 (B&.. A&.. e E..-S&), 1 e 2 luglio 1994 (B&. A&&.), 5 luglio 1994 (E&..), 6 luglio 1994 (E..-S..e E&.), 7 e 8 luglio 1994 (E&-S...), 9 luglio 1994 (C&&&), 11 luglio 1994 (B&. A&..), 12 e 13 luglio 1994 (E&&), 14 e 15 luglio 1994 (B&. A&&), 19 e 20 luglio 1994 (E&..), 21 luglio 1994 (B&. A&.. e E&&..), 22, 25, 28 e 29 luglio 1994 (B&. A&&.), 20 settembre 1994 (M&.. M&..), 21 settembre 1994 (E&&.), 22 settembre 1994 (E&-S&), 23, 27, 28 e 30 settembre 1994, 3, 4 e 5 ottobre 1994 (E&&), 7 ottobre 1994 (E&.. e M&&. M&&e), 10 ottobre 1994 (E&-S..), 11 ottobre 1994 (E&.. e E&-S&), 12 ottobre 1994 (E..-S.. e E&&), 13 ottobre 1994 (E..-S&), 14 ottobre 1994 (E&&), 18 e 19 ottobre 1994 (E..-S.. e E&..), 20 ottobre 1994 (E..-S..), 21 ottobre 1994 (E..-S..,E& e .C&,), 25 ottobre1994 (E&.,)26 ottobre 1994 (E&e M&.. M&&.), 28 ottobre 1994 e 2 novembre 1994 (E&.), 3 novembre 1994 (E..-S..), 4 novembre 1994 (E&.. e C&.), 8 e 9 novembre 1994 (E..-S.. e E&.), 10 novembre 1994 (E..-S...), 11 novembre 1994 (E..-S.. e E&.), 12 novembre 1994 (E&-S..), 14, 15 e 16 novembre 1994 (E..-S.. e E&..), 18 novembre 1994 (E&.. e M&&. M&.), 22 novembre 1994 (E..-S..e E&..), 23 novembre 1994 (E&..e C&.), 24 novembre 1994 (E&.-S&.), 25 novembre 1994 (E&..), 28 novembre 1994 (E&-S&), 29 novembre 1994 (E&&.), 30 novembre 1994 (E..-S&.e E&&.), 1 dicembre 1994 (E&-S&), 5 e 6 dicembre 1994 (E&-S.. e E&&).
  47. Per quanto riguarda i procedimenti di primo grado delle cause sopra menzionate, il ricorrente era rappresentato da avvocati di fiducia. In particolare, nel processo M&& M&.. era assistito dagli Avv. V& Lo G&.. e M&. G& e, nei processi E&., B&. A&&., C&. e E..-S&dagli Avv. V&.. Lo G&. e N&.. A&...
  48. Un altro difensore, l'Avv. G&.. G.., si associò alla difesa del ricorrente in tutte le cause in questione.

    I. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
     
  49. L'articolo 512 CPP permette di utilizzare per la decisione gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le Indagini Preliminari quando, a seguito di fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. L'articolo 238 CPP precisa che è comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che, a causa di fatti sopravvenuti dopo il loro compimento, non sono ripetibili.
  50. La lettura delle dichiarazioni rese da un coimputato o da una persona imputata nell'ambito di un procedimento connesso era regolata dall'articolo 513 CPP. Poiché erano state lette, tali dichiarazioni venivano acquisite al fascicolo del dibattimento e potevano essere utilizzate per decidere sul fondamento dell'accusa.
  51. Così come era in vigore all'epoca del processo E&-S&, tale disposizione recitava:
    "1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
    Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210 [si tratta delle persone imputate in un procedimento connesso], il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni".
    Con sentenza n° 254 del 3 giugno 1992, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513 § 2 in quanto non prevedeva che "il giudice, dopo aver sentito le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni (&) rese dalle persone indicate nell'articolo 210, quando queste si sono avvalse della facoltà di non rispondere".
  52. Dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nella causa E..-S.., la legge n. 267 del 7 agosto 1997 (entrata in vigore il 12 agosto 1997) ha modificato l'articolo 513, prevedendo che le dichiarazioni rese prima del dibattimento dal testimone a carico coimputato potevano essere utilizzate solo se era stato rispettato il principio del contraddittorio o, in caso contrario, se l'interessato aveva dato il proprio consenso.
  53. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa legge in quanto essa non prevedeva la possibilità di utilizzare i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da un coimputato, qualora quest'ultimo si rifiutasse di testimoniare e l'imputato non desse il proprio consenso alla lettura delle dichiarazioni in questione (v. la sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998). In seguito a questa sentenza il Parlamento ha deciso di inserire il principio del processo equo nella Costituzione stessa. L'articolo 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione e nelle parti pertinenti, recita:
    "(&) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (&) abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (&). La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
  54. Per quanto riguarda la forza probante delle dichiarazioni rese da un coimputato o da una persona imputata in un procedimento connesso, l'articolo 192 § 3 CPP prevede che esse devono essere "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" (Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (&) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità)".

    IN DIRITTO

    I -  MOTIVI DICHIARATI AMMISSIBILI E OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
     
  55. Nella sua decisione dell'11 ottobre 2001 che, conformemente alla sua giurisprudenza, delimita l'oggetto della controversia dinanzi ad essa (v. Lamanna c/Austria, sentenza del 10 luglio 2001, n° 28923/95, §23, non pubblicata), la Corte ha dichiarato ammissibili i motivi addotti dal ricorrente relativi all'iniquità del procedimento penale E..-S.. e riguardanti in particolare l'impossibilità di disporre del tempo e delle condizioni necessari alla preparazione della sua difesa, la presunta violazione del diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico e le influenze che la campagna di stampa avrebbe avuto sui giudici chiamati a pronunciarsi sulla causa. Pertanto, la Corte non può prendere in considerazione le affermazioni fatte dal ricorrente dopo la dichiarazione di ammissibilità e che non si riferiscono ai motivi sopra esposti.
  56. Per quanto riguarda questi ultimi, il ricorrente invoca l'articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b), c) e d) della Convenzione che, nelle parti pertinenti, recita:

    1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente (&) da parte di un tribunale indipendente ed imparziale (&) che deciderà (&) sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei (&).
    2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
    3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a: (&)

      1. disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa;
      2. difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta (&);
      3. interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico (&)".
  57. Dato che le esigenze dei paragrafi 2 e 3 rappresentano degli aspetti particolari del diritto ad un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6, la Corte esaminerà i vari motivi del ricorrente dal punto di vista del combinato disposto di questi due testi (v., tra molte altre, le sentenze Van Geyseghem c/Belgio [GC], n. 26103/95, CEDU 1999-I, § 27, e Kamasinski c/Austria del 19 dicembre 1989, serie A n. 168, pp. 31-32, § 62).
  58. Tuttavia, per quanto riguarda il riferimento al paragrafo 3 c) dell'articolo 6, la Corte osserva che dai fatti di causa non risulta alcuna apparente violazione di tale disposizione. In effetti, la Corte non comprende in che modo il ricorrente sarebbe stato privato del diritto a difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di sua scelta. Essa analizzerà dunque i motivi di ricorso dell'interessato unicamente dal punto di vista dell'articolo 6 §§ 1, 2 e 3 b) e d) della Convenzione (v., mutatis mutandis, K&&& c./Italia (dec.), n° 52868/99, 30 novembre 2000, non pubblicata).

    II.SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE DOVUTA AL FATTO CHE LE DATE DELLE UDIENZE NELL'AMBITO DEI VARI PROCEDIMENTI A CARICO DEL RICORRENTE ERANO TROPPO VICINE TRA LORO

    1. Gli argomenti delle parti

    a) Il ricorrente
  59. Il ricorrente afferma di non aver potuto disporre del tempo e delle condizioni necessari a preparare la sua difesa poiché le date delle udienze erano estremamente vicine tra loro, e a causa del numero di udienze fissate simultaneamente nei vari procedimenti e della rapidità con cui sono stati condotti tali procedimenti. Egli ha fatto valere che nel periodo compreso tra il 27 gennaio e il 5 luglio 1994, ossia nell'arco di cinque mesi e una settimana, la difesa era tenuta a preparare le udienze di cinque procedimenti. Inoltre, delle udienze preliminari sono state fissate nell'ambito delle quattro cause B&. A&&, E&, C&. e M&.. M&& tra il 24 maggio e il 17 giugno 1994, ossia in un arco di tempo di soli 24 giorni. Inoltre, nell'ambito del processo E&... la Corte d'Appello di M&&. avrebbe letto la motivazione di una delle proprie sentenze durante l'enunciazione del dispositivo, obbligando così la difesa a redigere il propri motivi di ricorso entro un termine di quindici giorni. Il ricorrente sostiene che la responsabilità di una simile conduzione dei procedimenti deve essere interamente attribuita al Governo.
  60. Il ricorrente afferma che dal 29 marzo al 6 dicembre 1994, periodo in cui si è svolto il dibattimento del processo E..-S&, molti altri importanti procedimenti giudiziari erano pendenti dinanzi ad altre sezioni del Tribunale di M&., il che gli avrebbe impedito di seguire il dibattimento e di esaminare accuratamente le migliaia di pagine di documenti di cui erano composti i fascicoli del P.M. e del dibattimento. Lo stesso vale per quanto riguarda il procedimento di appello del processo E&-S...
  61. Il ricorrente ricorda che in Italia i procedimenti giudiziari sono notoriamente molto lunghi, e sostiene che la rapidità e la concentrazione del processo a suo carico si spiegano con la volontà di attaccare la sua immagine politica.
  62. Il ricorrente sostiene che, se avesse disposto di più tempo, avrebbe potuto effettuare delle indagini presso gli archivi, presso il Parlamento italiano e le sedi delle società private coinvolte allo scopo di scoprire, in particolare, a chi fossero destinate le somme di denaro versate sul conto bancario estero del P&& S&& I&& (P&S&..I&.), dimostrando così che non esisteva nessun "tesoro personale di C&.", il che avrebbe indebolito i capi di accusa di corruzione e finanziamento illecito ai partiti politici. Il ricorrente avrebbe, inoltre, potuto dimostrare di non avere mai partecipato al progetto di co-impresa tra le società E.. e S.., di essere stato sempre politicamente favorevole alla pubblica impresa e di non essere stato assolutamente in grado di esercitare la minima influenza nel settore della chimica, controllato dai dirigenti di altri partiti politici.

    b) Il Governo
  63. Il Governo afferma che il ricorrente ha disposto del tempo necessario per preparare la sua difesa. Esso osserva in particolare che la prima udienza del dibattimento è stata fissata almeno sessanta giorni dopo il rinvio a giudizio e che il ricorrente, rappresentato da due avvocati, che avevano nominato altri due avvocati come supplenti, aveva avuto conoscenza degli atti del procedimento dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura prima dell'udienza preliminare. Esso sottolinea inoltre che il calendario per la presentazione delle arringhe davanti al Tribunale di M&. è stato accettato dal ricorrente.
  64. Inoltre, solo quattro udienze hanno avuto luogo contemporaneamente alle udienze degli altri procedimenti avviati contro il ricorrente. Almeno uno dei due avvocati di quest'ultimo (o il suo supplente) ha partecipato alle udienze del procedimento E..-S&.. I due avvocati in questione non hanno mai chiesto rinvii per impedimenti e dal fascicolo non risulta che essi difendessero il ricorrente anche negli altri procedimenti penali di cui è stato oggetto.
  65. Alla luce di quanto sopra esposto, il Governo sostiene che le autorità italiane hanno fatto quanto era in loro potere per conciliare il diritto del ricorrente a disporre delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa con l'esigenza di definire la causa "entro un termine ragionevole".

    2. La valutazione della Corte
  66. La Corte ricorda innanzitutto che il presente ricorso è stato dichiarato ammissibile solo per quanto riguarda l'iniquità del procedimento E..-S& (si veda il paragrafo 55 supra). Pertanto, essa non è chiamata a pronunciarsi sulle difficoltà incontrate dal ricorrente nella preparazione della sua difesa nell'ambito degli altri procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti (in particolare le cause B&. A&.., E&&, C&.. e M&&.. M&&.).
  67. La Corte osserva poi che dopo il 18 ottobre 1994 e fino all'adozione di una sentenza nel merito (6 dicembre 1994), le udienze del procedimento di primo grado nel processo E&-S&. sono state fissate secondo un calendario accettato dagli avvocati del ricorrente (si veda il paragrafo 33 supra). Pertanto, quest'ultimo non può lamentare uno svolgimento del processo per il quale i suoi difensori hanno espresso il loro consenso.
  68. Rimane da stabilire se, per il periodo precedente, la vicinanza delle date delle udienze e la fissazione simultanea di altre udienze nelle diverse cause pendenti contro il ricorrente abbiano leso il diritto di questi a disporre del tempo e delle condizioni necessari alla preparazione della sua difesa.
  69. Al riguardo, è opportuno rilevare che il dibattimento è iniziato il 29 marzo 1994. L'assunzione dei mezzi di prova è terminata il 18 ottobre 1994, dopo una pausa dall'8 luglio al 22 settembre per le vacanze giudiziarie. Durante questo periodo di attività di oltre quattro mesi, si sono tenute trentotto udienze riguardanti la causa E..-S&i. In quello stesso periodo, numerose udienze riguardanti le cause B&.. A&.., E&., C&. e M&&.M&& si sono tenute contemporaneamente o quasi contemporaneamente a quelle della causa E..-S... In particolare, in totale si sono tenute otto udienze in aprile, undici in maggio, ventuno in giugno, ventuno in luglio, sette dal 20 al 30 settembre e tredici dal 1° al 18 ottobre.
  70. La Corte osserva che il ricorrente non si è presentato alla prima udienza della causa E..-S& e che il 5 maggio 1994, un po' più di un mese dopo l'inizio del processo, ha lasciato volontariamente l'I& per la T&.. (si vedano i paragrafi 26-28 supra), sottraendosi così alla giurisdizione di uno Stato che aderisce al principio della preminenza del diritto e rinunciando implicitamente al diritto a comparire in udienza. Da quel momento, la sua difesa è stata assicurata da avvocati di sua scelta, V&.. Lo G&. e N& A&., ai quali si è associato l'Avv. G&.. G& (si vedano i paragrafi 47 e 48 supra).
  71. E' vero che questi sono stati costretti a partecipare, in un breve lasso di tempo, a un numero elevatissimo di udienze. Tuttavia, dal fascicolo non emerge che la loro difesa sia stata insufficiente o inefficace. Al contrario, i testimoni a carico che hanno accettato di deporre sono stati interrogati in pubbliche udienze dai difensori del ricorrente, che peraltro hanno presentato, nelle diverse fasi del processo E&-S&, argomentazioni di fatto e di diritto finalizzate a contestare l'attendibilità dei testimoni che accusavano il loro cliente.
  72. Inoltre, la Corte rileva che a seguito della decisione che dichiarava ammissibile il presente ricorso, gli avvocati V&. Lo G&.. e G&..G&., che rappresentano il ricorrente anche nel procedimento innanzi agli organi della Convenzione, sono stati invitati a indicare i motivi per cui avevano omesso, prima del 9 novembre 1994 (pertanto prima della fine del periodo in questione), di attirare l'attenzione delle autorità nazionali sulle difficoltà che incontravano nella preparazione della difesa. Tuttavia, su questo punto, alla Corte non è stata fornita nessuna spiegazione pertinente.
  73. Del resto, per quanto riguarda il procedimento d'appello nell'ambito del processo E..-.S.. i difensori del ricorrente non hanno segnalato nessuna considerevole vicinanza delle date delle udienze tale da ledere i diritti della difesa.
  74. Di conseguenza, la Corte non può concludere che le modalità temporali dello svolgimento nel tempo del procedimento E..-S.. abbiano violato l'articolo 6 della Convenzione.

    Pertanto, non vi è stata violazione di tale disposizione al riguardo.

    III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELL'IMPOSSIBILITA' DI INTERROGARE O DI FARE INTERROGARE I TESTIMONI A CARICO

    1. Le argomentazioni delle parti

    a. Il ricorrente
  75. Il ricorrente adduce di aver formato oggetto di un "utilizzo repressivo" della prova nel processo penale e afferma che, nella causa E..-S.., le uniche prove a suo carico erano le dichiarazioni rese da testimoni o da coimputati durante le indagini preliminari o nell'ambito di altri procedimenti connessi, pertanto in assenza dei suoi avvocati. In particolare, si riferisce alle deposizioni dei Signori C&&, Li&., M&.. e C&., e afferma che queste ultime non avrebbero dovuto essere utilizzate contro di lui in quanto non erano state indicate specificamente nella decisione che disponeva la loro produzione, né erano state lette pubblicamente in udienza, come vogliono le disposizioni pertinenti del CPP. Il ricorrente osserva tuttavia che, tenuto conto dell'articolo 513 del CPP, qualsiasi obiezione all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle dichiarazioni in questione formulata in primo grado sarebbe stata destinata al fallimento. Sottolinea tuttavia di aver sollevato la questione della violazione del suo diritto a interrogare i testimoni a carico nei motivi di appello e di cassazione.
  76. Il ricorrente lamenta altresì il fatto che le dichiarazioni del S&. C&. - che a suo dire sarebbero false, contraddittorie e non corroborate da altri elementi, come richiede l'articolo 192 § 3 del CPP - siano state utilizzate come prova contro di lui, cosa che porrebbe in discussione la legittimità del procedimento nel suo insieme. Infatti, in un caso simile, il CPP consente di acquisire tale elemento al fascicolo per il dibattimento senza tenere conto del fatto che il suicidio del testimone impedisce alla difesa di porgli domande durante il pubblico dibattimento. Del resto, i Signori C&.. e M&. sarebbero stati obbligati ad accusarlo sotto la minaccia di una privazione della libertà lunga e penosa, pertanto sotto la minaccia della tortura o di pene inumane o degradanti, il che sarebbe incompatibile con gli articoli 3 e 5 § 1 della Convenzione.
  77. Il ricorrente sostiene infine che la dichiarazione secondo la quale il Signor P&. B&..si era reso irreperibile era falsa, in quanto egli era, al contrario, a disposizione delle autorità giudiziarie che, dal 28 marzo 1992 al 27 settembre 1994, l'avrebbero interrogato più volte. Tale circostanza avrebbe violato il diritto del ricorrente a "ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico".

    b. Il Governo
  78. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente non si è opposto alla lettura delle dichiarazioni rese dai coimputati. Sostiene poi che in linea di principio, nel sistema giuridico italiano, qualsiasi accusato ha il diritto di interrogare i testimoni a carico. Tuttavia, al fine di consentire ai giudici di accertare i fatti della causa, è possibile, in alcuni casi e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, utilizzare ai fini della decisione elementi raccolti durante le indagini preliminari.
  79. Nella presente causa, le persone chiamate in causa dal ricorrente non erano testimoni, ma coimputati, che avevano, in virtù di questa loro qualità, il diritto di non rispondere. Ora, come la Corte stessa ha riconosciuto nella causa Saunders c/Regno Unito (si veda la sentenza del 17 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68), "anche se l'articolo 6 della Convenzione non lo menziona espressamente, il diritto di tacere e - quella che è una delle sue componenti - il diritto di non contribuire alla propria incriminazione sono norme internazionali generalmente riconosciute che costituiscono il nocciolo del concetto di giusto processo sancito da detto articolo".
  80. Il Governo sottolinea che sono in discussione tre interessi: quello del coimputato a non rispondere, quello dell'imputato a interrogare il testimone coimputato e quello dell'autorità giudiziaria a non disperdere le prove raccolte durante l'inchiesta. La questione è così complessa che le disposizioni che regolano l'utilizzo delle dichiarazioni di un testimone a carico che è al tempo stesso coimputato sono state più volte esaminate dalla Corte costituzionale italiana e hanno subito modifiche. In particolare, nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ricordato l'esistenza del principio di "non dispersione" dei mezzi di prova raccolti durante l'istruzione.
  81. Infine, il Governo fa osservare che, il 10 settembre 1997, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Raccomandazione R (97) 13, riguardante l'intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa, che suggerisce agli Stati di utilizzare "le deposizioni rese innanzi a un'autorità giudiziaria durante l'audizione preliminare come aventi valore di testimonianza davanti al tribunale, quando la comparizione del testimone innanzi al tribunale non può avere luogo o quando potrebbe comportare una grave minaccia per la sua vita o la sua sicurezza personale o quella dei suoi parenti".
  82. Il Governo ricorda altresì che dopo che il processo del ricorrente si era concluso, la questione dell'utilizzo delle deposizioni risalenti alla fase delle indagini preliminari ha formato oggetto di una profonda riflessione, che ha portato all'adozione della legge n° 267 del 7 agosto 1997 (si veda il paragrafo 52 supra).

    2. La valutazione della Corte
  83. La Corte nota innanzitutto che le dichiarazioni di P&. B&.. non hanno contribuito a fondare la condanna del ricorrente e che, pertanto, l'impossibilità di convocarlo non ha violato il diritto dell'interessato a interrogare o a far interrogare i testimoni a carico (vedere, mutatis mutandis, Kamasinski c. Austria, sentenza prima citata, pag. 40, §§ 89-91, e R&& c. Italia (dec.), n° 62676/00 21 marzo 2002, non pubblicata). D'altra parte, dal momento che il ricorrente afferma che P& B&& era un testimone a discarico, la Corte rileva che C&.. non ha indicato precisamente le circostanze sulle quali costui avrebbe dovuto testimoniare. Non ha quindi dimostrato che la convocazione di questo testimone fosse necessaria per la ricerca della verità e che il rifiuto di interrogarlo abbia leso i diritti della difesa (vedere Bricmont c. Belgio, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n° 158, pag. 31, § 89, e R.M.M., F.P. e L.P. c. Italia (dec.), n° 61692/00, 11 gennaio 2001, non pubblicata). Pertanto, la Corte non ritiene doversi pronunciare sulla questione se questo testimone fosse effettivamente irreperibile, come affermato dalle autorità giudiziarie italiane o se potesse essere facilmente localizzato, come sostiene il ricorrente.
  84. Per quanto riguarda l'impossibilità di interrogare C&.., L&.., M&. e C&.., la Corte ricorda che la ricevibilità delle prove rientri essenzialmente nella competenza delle norme del diritto interno e che in linea di principio spetti alle autorità giudiziarie nazionali valutare gli elementi da loro raccolti. La Corte non è quindi chiamata a pronunciarsi sul punto se le dichiarazioni dei testimoni che hanno proferito accuse avrebbero dovuto essere scartate o erano sufficientemente precise e credibili. In effetti, il compito che la Convenzione le ha assegnato non consiste nel pronunciarsi sul punto di sapere se alcune deposizioni di testimoni sono state a buon diritto ammesse come prove, né se erano sufficienti per fondare una condanna, ma a ricercare se la procedura considerata nel suo insieme, ivi compreso il modo di presentazione dei mezzi di prova, abbia rivestito un carattere equo (vedere, tra altre, Doorson c. Paesi Bassi, sentenza del 26 marzo 1996, Recueil 1996-II, pag. 470, § 67, e Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, sentenza del 23 aprile 1997, Recueil 1997-III, pag. 711, § 50).
  85. Ora, gli elementi di prova per principio devono essere prodotti davanti all'accusato in pubblica udienza in vista di un dibattimento in contraddittorio. Questo principio non è senza eccezioni, ma è possibile accettarle solo fatti salvi i diritti della difesa; di regola, i paragrafi 1 e 3 d) dell'articolo 6 ordinano di accordare all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore al momento della deposizione o successivamente (Lüdi c. Svizzera, sentenza del 15 giugno 1992, serie A n° 238, pag. 21, § 47; A.M. c. Italia, sentenza del 14 dicembre 1999, ECHR 1999-IX, pag. 55, § 25; P.S. c. Germania, sentenza del 20 dicembre 2001, n° 33900/96, § 21, non pubblicata).
  86. In effetti, in alcune circostanze, si rivela necessario, per le autorità giudiziarie, fare ricorso a deposizioni che risalgono alla fase delle indagini preliminari, soprattutto quando l'impossibilità di reiterarle è dovuta a fatti oggettivi, quali la morte del loro autore (vedere, ad esempio, F&.. e S&. c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Recueil 1996-III, pagg. 950-951, § 52), o quando bisogna proteggere il diritto del testimone di mantenere il silenzio su circostanze che potrebbero comportare la sua responsabilità penale. Se l'accusato ha avuto un'occasione adeguata e sufficiente per contestare simili deposizioni, nel momento in cui esse sono state formulate o successivamente, la loro utilizzazione non si urta di per sé con l'articolo 6 §§ 1 e 3 d). Ne consegue, tuttavia, che i diritti della difesa vengono limitati in maniera incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 quando una condanna si fonda unicamente o in misura determinante sulle deposizioni rese da una persona che l'accusato non ha potuto interrogare o far interrogare né nella fase istruttoria, né durante il dibattimento (vedere Saïdi c. Francia, sentenza del 20 settembre 1993, serie A n° 261-C, pagg. 56-57, § 43-44, L& c. Italia, sentenza del 27 febbraio 2001, n° 33354/96, § 40, non pubblicata; P.S. c. Germania, sentenza prima citata, § 24).
  87. La Corte rileva poi che il diritto interno dello Stato Convenuto, come in vigore all'epoca dei fatti, ossia gli articoli 238, 512 e 513 del CPP, prevedeva la possibilità di utilizzare per la decisione sulla fondatezza delle accuse le dichiarazioni rese prima del dibattimento dai coimputati che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere o da persone decedute prima di testimoniare (vedere precedenti i paragrafi 49-51). Tuttavia, questa circostanza non può privare l'imputato del diritto, riconosciutogli dall'articolo 6 § 3 d), di esaminare o di far esaminare in contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico (vede mutatis mutandis, L& c. Italia, sentenza prima citata, § 42).
  88. Nella fattispecie, la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza della Corte di cassazione del 12 novembre 1996 (vedere il precedente paragrafo 41), le autorità giudiziarie nazionali hanno condannato il ricorrente fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese prima del processo dai coimputati che si sono astenuti dal testimoniare (C&., L&. e M&..) e da una persona deceduta successivamente (C&&). Né il ricorrente, né il suo difensore hanno avuto, in nessuna fase del processo, la possibilità di interrogare queste persone che, avendo formulato affermazioni utilizzate come prove dai giudici italiani, devono essere considerate "testimoni" ai sensi dell'articolo 6 § 3 d) della convenzione (S.N. c. Svezia, sentenza del 2 luglio 2002, n° 34209/96, § 45, non pubblicata).
  89. In queste condizioni non si può concludere che il ricorrente abbia beneficiato di un'occasione adeguata e sufficiente per contestare le dichiarazioni che hanno costituito la base legale della sua condanna.
  90. Rimane da esaminare se il ricorrente avesse una possibilità effettiva di opporsi alla lettura, e quindi all'utilizzo, delle dichiarazioni dei suoi accusatori e se, di conseguenza, la mancanza di obiezioni a questo proposito potrebbe far concludere che l'interessato abbia rinunciato al suo diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico.
  91. A questo proposito la Corte ricorda che ai sensi della sua giurisprudenza, né la lettera, né lo spirito dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente alle garanzie ivi consacrate in maniera espressa o tacita, ma una simile rinuncia non deve essere equivoca e non deve urtare contro nessun interesse pubblico importante (Hakansson e Sturesson c. Svezia, sentenza del 21 febbraio 1990, serie A n° 171-A, pag. 20, § 66, e K&&.. c. Italia, decisione prima citata).
  92. Nella fattispecie, emerge dal fascicolo che gli avvocati del ricorrente, durante il dibattimento davanti al tribunale di M&&., non hanno sollevato eccezioni per contestare la legalità o l'opportunità di acquisire al fascicolo della causa le dichiarazione di C&&, C&., L&. e M&. (vedere i precedenti paragrafi 30 e 33).
  93. Tuttavia, la Corte ha appena osservato che l'inserimento di queste dichiarazioni nel fascicolo è stato fatto conformemente al diritto interno pertinente (vedere i precedenti paragrafi 49-51 e 88), che imponeva al giudice di ordinare la lettura e l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni in questione dal momento che queste non potevano essere ripetute o che il loro autore si era avvalso della facoltà di non rispondere. Pertanto, la Corte ritiene che una eventuale opposizione del ricorrente avrebbe avuto scarse possibilità di successo e conclude che il fatto di non aver sollevato eccezioni formali al momento del dibattimento davanti al tribunale di M&. non può essere interpretata come una tacita rinuncia al diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico. Questa conclusione è rafforzata dalla circostanza che, nel suo appello e nel suo ricorso per cassazione, il ricorrente ha lamentato l'utilizzo delle dichiarazioni rese da persone alle quali egli non aveva mai avuto l'occasione di porre domande (vedere i precedenti paragrafi 35 e 38), cosa che dimostra la sua volontà di rivendicare, a livello interno, il diritto che gli riconosce l'articolo 6 § 3 d) della Convenzione.
  94. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della convenzione.
  95. Per quanto precede, la Corte non ritiene necessario prendere in esame l'affermazione del ricorrente secondo la quale C&& e M&. avrebbero subìto, da parte delle autorità italiane, pressioni illegittime contrarie agli articoli 3 e 5 § 1 della Convenzione (vedere il precedente paragrafo 76). A tal riguardo essa si limita a constatare che le vittime di questi pretesi abusi o i loro eredi non li hanno denunciati davanti agli organi della Convenzione.

    IV. SULLA ECCEPITA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLA CAMPAGNA DI STAMPA DIRETTA CONTRO IL RICORRENTE
     
  96. Secondo il ricorrente, il suo processo si sarebbe svolto in un clima di ostilità la cui responsabilità ricadrebbe sulle autorità giudiziarie italiane e sui media. La stampa scritta, parlata e televisiva avrebbe stabilito la sua colpevolezza prima della decisione dei giudici. Questa campagna avrebbe influenzato sia l'opinione pubblica, sia i giudici chiamati a pronunciarsi nei vari processi. Peraltro, la procura avrebbe sistematicamente fornito alla stampa ed ai media informazioni coperte dal segreto istruttorio. Così la stampa avrebbe potuto rivelare l'esistenza delle informazioni di garanzia prima della loro notifica ufficiale.
  97. Il ricorrente espone inoltre che la portata del procedimento in causa, soprattutto la sua complessità, il numero degli accusati, il considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti oltre che la prospettiva di incorrere in pene severe avrebbero leso il suo diritto ad un processo equo e i suoi diritti alla difesa.
  98. La Corte ricorda che ai sensi della giurisprudenza degli organi della Convenzione, una campagna di stampa virulenta è in certi casi suscettibile di nuocere all'equità del processo, influenzando l'opinione pubblica e, tramite questa, i giurati chiamati a pronunciarsi sulla colpevolezza di un accusato (vedere Akay c. Turchia (dec.), n° 34501/97, 19 febbraio 2002, non pubblicata; P&. c. Italia (dec.), n° 48799/99, 5 aprile 2001, non pubblicata; D'U&. e S&.. c. Italia (dec.), n° 52948/99, 3 aprile 2001, non pubblicata; Del G&.. c. Italia (dec.) n° 42351/98, 6 luglio 1999, non pubblicata)
  99. D'altra parte, si è d'accordo in generale nel pensare che i tribunali non possono funzionare nel vuoto: benché essi abbiano come unica competenza quella di pronunciarsi sulla colpevolezza o l'innocenza in merito ad un'accusa in materia penale, non risulta affatto che precedentemente o contemporaneamente, le questioni di cui vengono a conoscenza non possano dar luogo a discussione, o sulle riviste specializzate, o sulla grande stampa o presso il pubblico in generale (vedere, mutatis mutandis, Sunday Times (n°1) c. Regno Unito, sentenza del 26 aprile 1979, serie A n° 30, p. 40, § 65, e Papon c. Francia (dec.), n° 54210/00, 19 novembre 2001, non pubblicata).
  100. A condizione di non superare i limiti fissati ai fini di una buona amministrazione della giustizia, i resoconti dei procedimenti giudiziari, ivi compresi i commenti, contribuiscono a farli conoscere e sono quindi compatibili con l'esigenza di pubblicità dell'udienza enunciata dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Alla funzione dei media che consiste nel comunicare tali informazioni ed idee, si aggiunge il diritto del pubblico di riceverle (ibidem). Questo è tanto più vero quando il processo è, come nella fattispecie, quello di un personaggio conosciuto quale un ex primo ministro. Queste persone si espongono inevitabilmente e coscientemente ad un attento controllo tanto da parte dei giornalisti che da parte della massa dei cittadini (vedere in particolare Lingens c. Austria, sentenza dell'8 luglio 1986, serie A n° 103, pag. 26, § 42). Pertanto, nei confronti di un uomo politico, considerato in questa qualità, i limiti del commento ammissibile sono più ampi di quelli di un semplice cittadino (ibidem)
  101. Tuttavia, come ogni persona, le personalità note sono in diritto di beneficiare di un processo equo quale quello garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, ciò comprende il diritto di essere ascoltato da un tribunale imparziale. In una società democratica, questo diritto occupa un posto così eminente che un'interpretazione restrittiva dell'articolo 6 non corrisponderebbe allo scopo ed all'oggetto di questa disposizione (Delcourt c. Belgio, sentenza del 17 gennaio 1970, serie A n° 11, pag. 15, § 25). I giornalisti devono ricordarsene quando redigono articoli su processi penali pendenti, perché i limiti del commento ammissibile non possono conglobare dichiarazioni che rischierebbero, intenzionalmente o no, di ridurre le possibilità di una persona di beneficiare di un processo equo o di minare la fiducia del pubblico nel ruolo svolto dai tribunali nell'amministrazione della giustizia penale (Worm c. Austria, sentenza del 29 agosto 1997, Recueil 1997-V, pag. 1552, § 50; Pullicino c. Malte (dec.), n° 45441/99, 15 giugno 2000, non pubblicata; Papon c. Francia, decisione prima citata).
  102. La Corte rileva che nella fattispecie l'interesse dei media italiani per il caso E&-S& e l'importanza che questo rivestiva agli occhi dell'opinione pubblica derivava dalla posizione eminente occupata dal ricorrente, dal contesto politico nel quale i fatti incriminati avevano avuto luogo, così come dalla natura e dalla gravità di questi ultimi.
  103. La Corte ritiene che è inevitabile, in una società democratica, che la stampa esprima dei commenti a volte severi su un caso sensibile che, come quello del ricorrente, metteva in discussione la moralità di alti funzionari ed il rapporto tra il mondo della politica e quello degli affari.
  104. Inoltre, è il caso di notare che gli organi giudiziari che hanno trattato la causa erano interamente composti da giudici professionali. Contrariamente ai membri di un giurì, questi ultimi godono di un'esperienza e di una formazione che permette loro di fugare qualsiasi suggestione esterna al processo. Peraltro, la condanna del ricorrente è stata pronunciata alla fine di un procedimento in contraddittorio, nel corso del quale l'interessato ha avuto la possibilità di sottoporre alle autorità giudiziarie competenti gli argomenti che riteneva utili alla sua difesa. E' vero che la Corte ha appena constatato che questo procedimento ha comportato la violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (vedere il precedente paragrafo 94); tuttavia, nella fattispecie una tale mancanza alle esigenze del processo equo era dovuta all'applicazione, da parte dei giudici nazionali, di disposizioni legislative di portata generale, applicabili a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione. Nulla nel fascicolo lascia pensare che, nell'interpretazione del diritto nazionale o nella valutazione degli argomenti delle parti e degli elementi a carico, i giudici che si sono pronunciati sul merito siano stati influenzati dalle affermazioni contenute nella stampa.
  105. Quanto all'affermazione del ricorrente secondo la quale la procura avrebbe sistematicamente e volontariamente comunicato informazioni riservate, la Corte rileva che l'interessato non ha prodotto nessun elemento oggettivo suscettibile di accertare la responsabilità dei rappresentanti della procura o di indurre a pensare che questi ultimi avessero mancato al loro dovere al fine di nuocere all'immagine pubblica del ricorrente e del P&.S&..I&&
  106. La Corte ha anche considerato le altre circostanze sostenute dal ricorrente, quali l'ampiezza pretesa eccezionale del processo in causa, il tempo trascorso dai fatti e la prospettiva di incorrere in pene severe, senza tuttavia rilevare nessuna apparente violazione dei diritti della difesa.
  107. Considerato quanto precede e tenuto conto soprattutto delle garanzie inerenti al procedimento giudiziario diretto contro il ricorrente, la Corte non può rilevare, nella fattispecie, nessuna violazione dell'equità del processo.
  108. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in ragione della campagna di stampa diretta contro il ricorrente.

    V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
     
  109. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
    "Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

    A. Danni

  110. Il ricorrente afferma che i procedimenti giudiziari a suo carico lo hanno obbligato a esiliarsi in un paese straniero e a rinunciare alla sua brillante carriera politica, aggravando allo stesso tempo il suo stato di salute. Domanda che gli venga concessa una somma per il danno materiale e morale, della quale chiede alla Corte di fissarne l'ammontare.
  111. Secondo il Governo, il ricorrente non ha debitamente provato l'esistenza di un danno materiale. Quanto al danno morale, ritiene che una sentenza che concluda nella violazione dell'articolo 6 costituirebbe di per sé un'equa soddisfazione sufficiente.
  112. La Corte ritiene, con il Governo, che considerate tutte le circostanze della causa, la constatazione di violazione che figura nella presente sentenza fornisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per ogni danno materiale e morale subìto dal ricorrente (vedere, mutatis mutandis, Lavents c. Lettonia, n° 58442/00, § 151, 28 novembre 2002, non pubblicata).

    B. Spese legali

  113. Senza presentare una nota dettagliata delle spese affrontate, il ricorrente sostiene che il costo elevato dei procedimenti penali di cui è stato oggetto ha comportato per lui delle conseguenze economiche negative. D'altra parte, benché il cancelliere della Corte lo abbia invitato, egli non ha presentato note delle spese relative al procedimento davanti agli organi della Convenzione, né ha precisato l'ammontare delle stesse.
  114. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
  115. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'assegnazione delle spese esposte dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui queste vengono stabilite nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedere Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Recueil 1998-II, pag. 573, § 49). La Corte rileva tuttavia che il ricorrente non ha fornito nessuna precisazione sulle spese di cui reclama il rimborso. E' opportuno quindi rigettare la sua domanda.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

  1. Dichiara che non vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 b) della Convenzione in ragione del carattere ravvicinato delle date d'udienza nei vari procedimenti a carico del ricorrente;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione in ragione dell'impossibilità di interrogare o di far interrogare i testimoni a suo carico deceduti o che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere;
  3. Dichiara che non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in ragione della campagna di stampa diretta contro il ricorrente;
  4. Dichiara che la constatazione della violazione che figura nella presente sentenza fornisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente sia per il danno morale che materiale subìto dal ricorrente.
  5. Rigetta, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 5 dicembre 2002 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Soren NIELSEN
Cancelliere Aggiunto

Françoise TULKENS
Presidente