Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 ottobre 2004 - Ricorso ... - ... contro l'Italia

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRIMA SEZIONE

DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA'
del ricorso n° ………… presentato da………………………….
contro l'Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunitasi il 21 ottobre 2004 in camera alla presenza di

C. L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
E. Steiner,
K. Hajiyev, giudici,
L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc,
e di S. Nielsen, cancelliere della Sezione,

Visto il ricorso succitato presentato dinanzi alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 28 febbraio 1997,
Visto l'articolo 5 § 2 del Protocollo n° 11 della Convenzione, che ha trasferito alla competente Corte la competenza per esaminare il ricorso,
Vista la decisione della Corte di avvalersi dell'articolo 29 § 3 della Convenzione e di esaminare congiuntamente l'ammissibilità e il merito della causa,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,

Dopo aver deliberato, pronunzia la seguente decisione:

IN FATTO

Il ricorrente, …………………, è cittadino italiano, nato nel 1965 e residente a …………... Il Governo convenuto è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, U. Leanza e I.M. Braguglia, e dai loro successivi coagenti, V. Esposto e F. Crisafulli.

  1. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE
    I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
    1. Il procedimento principale
      Il 17 luglio 1992, il ricorrente presentò ricorso nei confronti della società M. dinanzi al pretore di ……………., in qualità di giudice del lavoro, al fine di ottenere l'annullamento del suo licenziamento, il reintegro nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni subiti.
      Stando alle informazioni fornite dal ricorrente, poiché l'archivio della cancelleria è inaccessibile, l'istruzione del procedimento iniziò il 19 gennaio 1993, e la causa fu posta in deliberazione i 20 ottobre 1995.
      Con sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria l'8 novembre 1995, il pretore accolse la richiesta del ricorrente. Il 20 marzo 1996, la società M. presentò appello dinanzi al tribunale di ………….. L'istruzione del procedimento iniziò il 18 novembre 1996 e l'udienza di discussione ebbe luogo il 10 marzo 1997.
      Con sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 7 maggio 1997, il tribunale dichiarò la nullità del ricorso introduttivo di primo grado e ordinò la restituzione delle somme nel frattempo percepite dal ricorrente.
      Il 6 maggio 1998, il ricorrente presentò ricorso in cassazione, e l'8 maggio 2000 si tenne un'udienza.
      Con sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 25 luglio 2000, la Corte di cassazione cassò la sentenza della corte d'appello e rinviò le parti dinanzi al tribunale di …………………….Il 5 febbraio 2001, il ricorrente riaprì il procedimento dinanzi al tribunale di ....................
      Nel corso dell'udienza del 20 novembre 2001, il tribunale di ................... rinviò la causa per ottenere il fascicolo di primo grado.
      L'istruzione del procedimento iniziò il 20 novembre 2001 e il 21 gennaio 2003 si tenne l'udienza di discussione.
      Con sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 18 marzo 2003, il tribunale di ................... accolse la richiesta del ricorrente.
    2. La procedura "Pinto"
      Nel 2001, il ricorrente investì la corte d'appello di ................... ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, chiamata "legge Pinto", per denunciare l'eccessiva durata del procedimento succitato. Il ricorrente chiese alla corte di accertare la violazione dell'articolo 6 e di condannare il governo italiano al risarcimento dei danni materiali e morali subiti. In particolare, il ricorrente chiese 12.911,42 euro (EUR), a titolo di danni materiali e morali.
      Con decisione del 31 maggio 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 22 luglio 2002, la corte d'appello respinse la richiesta del ricorrente unicamente in quanto riteneva che la durata del procedimento, di circa otto anni per tre gradi di giudizio, non potesse essere considerata eccessiva.
      Con due lettere del 28 febbraio e del 9 maggio 2003, il ricorrente informò la Corte sul risultato del procedimento nazionale, e sul fatto di non avere l'intenzione di presentare ricorso in cassazione. Il ricorrente chiese alla Corte di riprendere l'esame del suo ricorso.
  2. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
    Il diritto interno pertinente è descritto nella decisione Scordino c. Italia (dec.), n° 36813/97, CEDH 2003-IV.
    Per quanto riguarda la pratica pertinente, la Corte di cassazione, investita di un ricorso contro una decisione della corte d'appello di ................... emessa nell'ambito di una procedura "Pinto", ha affermato, nella sua sentenza n° ………. del 1° ottobre 2002, che la corte d'appello aveva omesso di spiegare perché, secondo lei, la durata del procedimento dovesse essere considerata ragionevole. Secondo la Corte di cassazione, la decisione della corte d'appello di ................... non faceva riferimento agli elementi di cui all'articolo 2 § 2 della "legge Pinto" e non aveva indicato quali elementi fossero alla base di tale decisione. Di conseguenza, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso per violazione dell'articolo 2 § 2 della "legge Pinto" e per assenza di motivazione.

MOTIVI DI RICORSO
Appellandosi all'articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente denunciava la durata del procedimento.

IN DIRITTO
La richiesta del ricorrente riguarda la durata del procedimento iniziato il 17 luglio 1992 e terminato il 18 marzo 2003, e durato quindi dieci anni e otto mesi per quattro gradi di giudizio.
Secondo il ricorrente, la durata del procedimento non corrisponde all'esigenza del "tempo ragionevole" così come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il Governo contesta questa tesi.
Dopo l'entrata in vigore della legge Pinto, il Governo eccepì il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
Il ricorrente investì quindi la competente corte d'appello ma non ricorse in cassazione.
La Corte ricorda anzitutto che, trattandosi del ricorso dinanzi alle corte d'appello, essa ha ritenuto, in procedimenti recenti, che il rimedio introdotto dalla "legge Pinto" sia accessibile e che nulla permetta di dubitare della sua efficacia (vedi decisione Brusco succitata, e Di Cola c. Italia (dec.), n° 44897/98, 11.10.2001).
Inoltre, la Corte ricorda che nella causa Scordino (vedi Scordino c. Italia (dec.), n° 36813/97, 27.03.2003), la Corte ha ritenuto che nell'ambito di una procedura "Pinto", i ricorrenti non fossero obbligati, ai fini dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, a ricorrere in cassazione contro la decisione della corte d'appello nel momento in cui contestavano l'ammontare concesso a titolo di equo soddisfacimento. La Corte di cassazione non aveva, fino a quel giorno, mai preso in considerazione un motivo di ricorso relativo al fatto che l'ammontare concesso dalla corte d'appello fosse insufficiente rispetto al danno presunto o inadeguato rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo in quanto si trattava di questioni di fatto, non di sua competenza, o di questioni sollevate alla luce di norme non direttamente applicabili.
La Corte osserva che nella fattispecie non è in questione il calcolo dell'ammontare dell'equo soddisfacimento, ma la motivazione che ha implicato il rigetto della richiesta.
Nella fattispecie, la Corte osserva che la corte d'appello di ................... ha respinto la domanda del ricorrente limitandosi ad affermare che la durata del procedimento, di circa otto anni per tre gradi di giudizio, non poteva essere ritenuta eccessiva.
La Corte sottolinea in proposito che la Corte di cassazione, investita di un ricorso contro una decisione della corte d'appello di ................... emessa nell'ambito di una procedura "Pinto", ha affermato, nella sua sentenza n° ………. del 1° ottobre 2002, che la corte d'appello aveva omesso di spiegare perché, secondo lei, la durata del procedimento dovesse essere considerata ragionevole. Secondo la Corte di cassazione, la decisione della corte d'appello di ................... non faceva riferimento agli elementi di cui all'articolo 2 § 2 della "legge Pinto" e non aveva indicato quali elementi fossero alla base di tale decisione. Di conseguenza, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso per violazione dell'articolo 2 § 2 della "legge Pinto" e per assenza di motivazione.
Ora, contrariamente alla succitata causa Scordino, nel presente procedimento il ricorrente non ha fornito alcun elemento che permetta di dubitare che il ricorso in cassazione nei confronti della decisione della corte d'appello sarebbe efficace (vedi, mutatis mutandis, Contarino c. Italia (dec.), n° 46383/99, 19.2.2004).
In tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso in cassazione al fine di fornire allo Stato convenuto l'opportunità di riparare la presunta violazione.
Ne deriva che il ricorso deve essere respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. La Corte, infine, ritiene che occorra porre fine all'applicazione dell'articolo 29 § 3 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità

Dichiara il ricorso inammissibile.

Søren Nielsen
Cancelliere

Christos Rozakis
Presidente