Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 dicembre 2006 - Ricorso n. 72177/01 - K.B. c/Italia

CAUSA B. c. ITALIA - Ricorso n. 72177/01

SENTENZA
Strasburgo, 14 dicembre 2006

Nella causa B.c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:
B.M. ZUPANČIČ, presidente,
J. HEDIGAN,
C. BÎRSAN,
V. ZAGREBELSKY,
A. GYULUMYAN,
DAVID THÓR BJÖRGVINSSON,
I. ZIEMELE, giudici,
e da V. BERGER, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 novembre 2006, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA
All'origine della causa vi è un ricorso (n. 72177/01) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino serbo ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 30 luglio 2001 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione"). Il ricorrente nega di essere M. B., nato il 26 settembre 1973 a Panćevo e ricercato dalle autorità jugoslave. Egli dice di essere K. B., nato il 26 settembre 1980 a Uroševac, e presenta il ricorso sotto questo nome.
Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, è rappresentato dagli avv. A.G. Lana e A. Saccucci, del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I.M. Braguglia, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.
Il ricorrente sosteneva in particolare che la sua detenzione ai fini estradizionali è stata eccessivamente lunga, che vi erano stati ritardi nella sua scarcerazione immediata e che non poteva ottenere una riparazione per queste violazioni del suo diritto alla libertà (articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione).
Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). All'interno di quest'ultima, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all'articolo 26 § 1 del regolamento.
Il presidente della camera, e poi la camera stessa, hanno deciso di applicare l'articolo 39 del regolamento, indicando al Governo che era auspicabile, nell'interesse delle parti e del buon andamento del processo, non estradare il ricorrente prima che intervenisse la decisione della Corte.
Il 1° novembre 2004 la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla terza sezione composta come sopra indicato (articolo 52 § 1).
Con decisione in data 24 febbraio 2005 la camera ha dichiarato il ricorso parzialmente ammissibile.
Informato del ricorso, il governo della Serbia-Montenegro non ha voluto avvalersi del diritto ad esso riconosciuto dall'articolo 36 § 1 della Convenzione.
Poiché la camera, dopo aver consultato le parti, ha deciso che non era opportuno tenere un'udienza dedicata al merito della causa (articolo 59 § 3 in fine del regolamento), ciascuna delle parti ha presentato dei commenti scritti sulle osservazioni dell'altra parte.
IN FATTO

LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

Il ricorrente è un cittadino serbo. È nato nel 1980 ed è residente a Silvi Marina.
Il 21 marzo 2000 al ricorrente, dopo un'audizione e sotto il nome di K. B., fu accordato lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 dalla commissione centrale italiana per il riconoscimento dello status di rifugiato.


L'incarcerazione del ricorrente ai fini estradizionali

Il 12 settembre 2000 il ricorrente fu posto in stato di detenzione ai fini estradizionali dalla polizia di Teramo, in esecuzione di un mandato d'arresto internazionale. Era accusato di omicidio e porto abusivo di armi. Tali fatti risalivano al 23 luglio 1997. Le autorità procedevano quindi all'esecuzione di un mandato d'arresto emesso nei confronti di M. B., poiché pensavano che il ricorrente fosse questa persona.


Il procedimento dinanzi alla corte d'appello de L'Aquila

Il presidente della corte d'appello de L'Aquila confermò l'arresto del ricorrente e dispose il suo mantenimento in stato di detenzione. Il 18 settembre 2000 il ricorrente fu sentito dallo stesso presidente in applicazione dell'articolo 717 del codice di procedura penale ("il CPP"). Egli negò di essere la persona ricercata dall'Interpol. Dichiarò di avere fatto parte dei servizi segreti della polizia serba e di essere vittima di un complotto volto ad eliminarlo per impedirgli di divulgare importanti segreti politici e militari riguardanti il conflitto nel suo paese.
Il 9 ottobre 2000 la corte d'appello tenne un'udienza. Il 16 ottobre 2000 essa rigettò la domanda di scarcerazione depositata dal ricorrente il 26 settembre 2000. Il 30 ottobre 2000 il ricorrente presentò ricorso per cassazione avverso questa decisione, ma il ricorso fu rigettato.
Nel corso del procedimento dinanzi alla corte d'appello, il ricorrente negò di essere la persona interessata dalla domanda di estradizione. Egli affermò inoltre che l'estradizione non poteva aver luogo in base alla Convenzione di estradizione del 1992 e che non si poteva estradare un "rifugiato politico".
Il 19 gennaio 2001 la corte d'appello dispose una perizia sull'età del ricorrente. Quest'ultima fu effettuata il 22 gennaio.
Il 19 febbraio 2001 la corte d'appello dispose una perizia sulle impronte digitali del ricorrente. Da parte sua il ricorrente incaricò un perito di fiducia di depositare una relazione.
Il 14 marzo 2001 la corte d'appello chiese due nuove perizie: una grafologica, e l'altra antropometrica. Quest'ultima era destinata allo studio delle impronte digitali di cui la polizia disponeva.
Il 28 aprile 2001 il primo perito concluse che era impossibile portare a termine l'incarico che gli era stato affidato.
In data non precisata, il secondo perito indicò che era impossibile identificare il ricorrente sulla base dei dati antropometrici, ma che le impronte digitali dell'interessato corrispondevano a quelle della persona ricercata dalle autorità serbe.
Il 9 maggio 2201 la corte d'appello de L'Aquila emise un parere favorevole all'estradizione. Essa indicò tuttavia che quest'ultima doveva essere subordinata al consenso da parte delle autorità jugoslave a non condannare il ricorrente a una pena superiore a quella che poteva essere inflitta in Italia.
La corte d'appello constatò che le impronte digitali del ricorrente erano identiche a quelle della persona ricercata e corrispondevano a quelle registrate dalla polizia italiana sotto altre due identità. Essa osservò anche che il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una serie di esami che avrebbero potuto chiarire la sua identità. Inoltre, gli esami effettuati confermavano che egli aveva proprio un'età vicina a quella della persona ricercata. La corte affermò anche che il ricorrente non aveva collaborato nel corso delle perizie – disposte su "richiesta insistente" della difesa – e che le relazioni peritali non avevano messo in discussione le conclusioni a cui erano giunte le autorità sulla base degli elementi di cui disponevano in precedenza.
La corte d'appello ritenne che lo status di rifugiato politico non costituiva un elemento di natura tale da impedire l'estradizione, dato che il ricorrente aveva fatto false dichiarazioni relativamente alla sua identità.
Il ricorrente rinunciò a presentare ricorso dinanzi alla corte di cassazione in applicazione dell'articolo 708 del CPP.


Il decreto del ministro della Giustizia

Il 2 luglio 2001 il ministro della Giustizia firmò un decreto di estradizione. L'estradizione, tuttavia, era subordinata all'accettazione, da parte delle autorità jugoslave, entro un termine fissato al 31 luglio 2001, della condizione posta dalla corte d'appello.
A seguito di una lettera che gli era stata inviata il 9 luglio 2001 dall'ufficio per l'Italia dell'Alto Commissariato per i rifugiati, il 16 luglio il ministro della Giustizia sospese l'esecuzione dell'estradizione e chiese alla commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce delle constatazioni della corte d'appello. Esso aggiunse anche che, se fosse risultato che lo status di rifugiato era stato concesso sulla base di dichiarazioni false, l'interessato avrebbe dovuto essere estradato con riserva delle condizioni poste.


La richiesta di provvedimento d'urgenza alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo

27. Il 30 luglio 2001 il ricorrente presentò alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo una richiesta di provvedimento d'urgenza (articolo 39 del regolamento della Corte) volta a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione in attesa dell'esame da parte della Corte di un ricorso in cui egli sosteneva che vi era stata violazione degli articoli 3 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 6.
In risposta ad una richiesta di informazioni, il 31 luglio 2001 il governo italiano informò la Corte che "aveva sospeso l'esecuzione della misura di estradizione a seguito del ricorso presentato dall'interessato".
Lo stesso giorno, un medico dell'associazione Medici contro la Tortura procedette ad una perizia medica sul ricorrente. Risultò tra l'altro che quest'ultimo aveva delle ferite di arma da fuoco e che alcune cicatrici potevano essere attribuite all'applicazione di elettrodi sulla schiena e sui genitali, nonché a dei tagli al polso. Il ricorrente aveva dichiarato che le cicatrici erano la conseguenza di atti subiti durante la sua permanenza in Kosovo. Il ricorrente sembrava essere affetto da disturbi post-traumatici e da un senso di impotenza.


I fatti posteriori alla presentazione del ricorso dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Il 24 luglio 2001 le autorità jugoslave informarono il ministro della Giustizia che accettavano la condizione posta dalla corte d'appello.
Il 30 luglio 2001 il Ministro della Giustizia chiese il parere della commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il 2 agosto detta commissione indicò che il 17 luglio aveva ritirato al ricorrente lo status in questione. Tale decisione era motivata dalla circostanza che il ricorrente aveva fornito false informazioni sulla sua identità e i suoi movimenti. In particolare, nell'ottobre 1997 non si trovava a Belgrado ma a Torino sotto la falsa identità di Z. S, e nel febbraio 1998 non era in Kosovo, ma a Rimini, dove sosteneva di essere K L..
Il 6 agosto 2001 il ministero della Giustizia informò la procura generale de L'Aquila e l'ufficio dell'Interpol del ministero degli Interni che lo status di rifugiato era stato ritirato al ricorrente e che erano state adottate le disposizioni per la sua estradizione. Di conseguenza il ministero chiedeva di fare ciò che era necessario per consegnare il ricorrente alle autorità jugoslave.
Tali informazioni furono portate a conoscenza della Corte il 10 agosto 2001. Lo stesso giorno, il presidente della seconda sezione decise di indicare al governo italiano, in applicazione dell'articolo 39 del regolamento, che era auspicabile, nell'interesse delle parti e per il buon andamento del procedimento dinanzi alla Corte, non pronunciare l'espulsione del ricorrente verso la Repubblica federale di Jugoslavia prima che si riunisse la camera competente.
Il 16 agosto 2001 il governo italiano informò la Corte della sua decisione di sospendere l'esecuzione dell'estradizione.
Nel frattempo, il 3 agosto 2001, il ricorrente aveva presentato dinanzi al tribunale amministrativo regionale (" il TAR") del Lazio una richiesta di annullamento del decreto di estradizione e una domanda di sospensione provvisoria della sua esecuzione. Il 29 agosto 2001, il TAR rigettò quest'ultima domanda.
Il 18 settembre 2001 la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato accordò nuovamente al ricorrente lo status in questione. Tale decisione si limita a indicare che "la commissione, sulla base di nuovi elementi emersi, ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova audizione dell'interessato".
Venerdì 5 ottobre 2001 il ministro della Giustizia revocò il decreto di estradizione del 2 luglio 2001. Nelle sue considerazioni, il ministro ricordò che l'estradizione era incompatibile con lo status di rifugiato. Notificando detta decisione alle autorità jugoslave, le autorità italiane comunicavano che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a giudizio se esse lo avessero richiesto e se fosse rimasto in Italia.
Il 6 ottobre 2001 il ministero della Giustizia comunicò il nuovo decreto via fax alla corte d'appello e alla procura generale de L'Aquila, nonché all'Interpol. Esso chiese alla corte d'appello di essere informato di qualsiasi decisione che essa avrebbe preso relativamente alla detenzione del ricorrente. La corte d'appello ricevette il fax il giorno stesso.
Lunedì 8 ottobre 2001 la procura generale chiese la scarcerazione del ricorrente. Essa osservò in particolare che il 5 ottobre 2001 il ministro della Giustizia aveva revocato il decreto di estradizione del 2 luglio 2001, e che tale atto aveva il valore di un rigetto della domanda di estradizione.
Con ordinanza in data 8 ottobre 2001 la corte d'appello de L'Aquila, facendo proprio il ragionamento della procura generale, dispose la cessazione della detenzione ai fini estradizionali e la scarcerazione immediata del ricorrente, che era detenuto nell'istituto penitenziario di Roma. Essa incaricò la cancelleria di adottare le misure necessarie a tale scopo.
Il ricorrente fu scarcerato il 9 ottobre 2001.


IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

L'articolo 314 del CPP prevede un diritto ad una riparazione per la custodia cautelare definita "ingiusta" in due casi distinti: quando, all'esito del procedimento penale sul merito, l'imputato viene prosciolto, o quando risulta accertato che il sospetto è stato posto o mantenuto in stato di custodia cautelare senza che sussistessero le condizioni previste dagli articoli 273 e 280 del CPP. Ai sensi della prima di tali disposizioni, "Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza."
L'articolo 280 del CPP prevede che una misura cautelare può essere adottata solo se la pena prevista per il reato presumibilmente commesso è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
L'articolo 314 commi 1 e 2 del CPP recitano:
"Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280."
IN DIRITTO

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 f) DELLA CONVENZIONE A CAUSA DELLA DURATA DELLA DETENZIONE AI FINI ESTRADIZIONALI DEL RICORRENTE

Il ricorrente ritiene che la sua detenzione fosse irregolare a causa della durata della detenzione ai fini estradizionali. Egli invoca l'articolo 5 § 1 f) della Convenzione. Il primo e il terzo paragrafo dell'articolo 5 recitano:
"Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.
(...)
Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza."


Argomenti delle parti
Il Governo

Il Governo sostiene che, nel caso di una detenzione ai fini estradizionali, la giurisprudenza della Corte non ha esigenze specifiche di ordine temporale. La durata della privazione della libertà è "legittima" se è in corso un procedimento ai fini di una decisione finale.
Per quanto riguarda la presente causa, sono stati compiuti molti atti. Il procedimento dinanzi alla corte d'appello si è svolto senza ritardi importanti tenuto conto della complessità dei controlli da effettuare e dell'atteggiamento del ricorrente, che si è rifiutato di collaborare.
Secondo il parere del Governo, bisogna distinguere due periodi: il primo va dal 12 settembre 2000 (data in cui il ricorrente è stato incarcerato ai fini estradizionali) al 9 maggio 2001 (quando la corte d'appello de L'Aquila ha emesso un parere favorevole all'estradizione), e il secondo, che va dal 10 maggio all'8 ottobre 2001, giorno della decisione di scarcerazione del ricorrente.
Il primo periodo dovrebbe a sua volta essere diviso in due fasi, da settembre 2000 a gennaio 2001 e da gennaio a maggio 2001. Prima del 19 gennaio 2001, le autorità giudiziarie hanno: a) interrogato varie volte il ricorrente; b) ottenuto e esaminato i fascicoli provenienti dalle Questure di Teramo, Torino e Rimini, nonché quello relativo allo status di rifugiato; c) incontrato vari ostacoli interposti dal ricorrente, che si è persino rifiutato di indicare le generalità della madre; d) deciso di avviare un'inchiesta più approfondita per determinare l'identità del ricorrente.
Nella seconda fase del primo periodo, sono state disposte quattro perizie (dattiloscopica, medico-legale, antropomorfica e grafologica). Lo svolgimento delle stesse sarebbe stato ostacolato dal ricorrente allo scopo di nascondere la sua vera identità e le false affermazioni fatte dinanzi alla commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò risulta del resto dalla decisione della corte d'appello del 9 maggio 2001, che ha emesso un parere favorevole all'estradizione (paragrafo 22 supra).
Alla luce di quanto sopra esposto, il Governo ritiene che alle autorità italiane non possa essere attribuita alcuna negligenza, dato che esse sono state costrette ad indagare sulle affermazioni del ricorrente, il quale sosteneva di non essere la persona ricercata dall'Interpol, di appartenere ai servizi segreti serbi, di essere vittima di un complotto volto ad eliminarlo e un "rifugiato politico" non estradabile. I ritardi dovrebbero pertanto essere attribuiti al ricorrente che, come dimostrato dalle impronte digitali, in passato aveva utilizzato tre false identità. Inoltre, il ricorrente era senza dubbio M. B., ricercato per omicidio e non, come affermava l'interessato, K. B.. Sono state necessarie delle indagini per svelare la vera identità del ricorrente, in applicazione dei principi elaborati dalla Corte stessa in questo ambito (v., mutatis mutandis, Somogyi c. Italia, n. 67972/01, CEDU 2004-IV). D'altra parte, il ricorrente avrebbe inizialmente sollecitato, e poi "sabotato", le indagini in questione.
Quanto al secondo periodo, l'estradizione del ricorrente è stata impedita dall'intervento di organismi internazionali (Alto Commissariato per i rifugiati, la stessa Corte europea dei Diritti dell'Uomo) che hanno chiesto di sospenderne l'esecuzione. In seguito, il 18 settembre 2001, senza contraddire la decisione del 17 luglio 2001, la commissione centrale aveva nuovamente riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, il che ha portato alla revoca del decreto di estradizione e alla scarcerazione dell'interessato. Pertanto, allo Stato italiano non può essere attribuita alcuna negligenza, dato che esso si è limitato ad eseguire le raccomandazioni provenienti dalle autorità internazionali, e in particolare dalla Corte. Tenuto conto del rischio di fuga, era anche impossibile disporre la scarcerazione immediata del ricorrente, ostacolata anche dal trattato di estradizione.
Il Governo osserva infine che tutto il periodo di detenzione ai fini estradizionali era legittimo, dato che la decisione del 17 luglio 2001 con cui veniva revocato lo status di rifugiato aveva un effetto retroattivo. Bisogna anche tenere conto che era sorto un dubbio sullo status di rifugiato del ricorrente, riconosciuto il 21 marzo 2000, e poi revocato il 17 luglio 2001, e infine nuovamente riconosciuto il 18 settembre 2001.

Il ricorrente

Il ricorrente si oppone alle tesi del Governo. Invocando la giurisprudenza della Corte (Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, pp. 1862-1865, §§ 108-123), egli sostiene che la procedura di estradizione avrebbe dovuto essere condotta con diligenza e attenzione. Ciò non sarebbe avvenuto nella fattispecie, dato che la carcerazione ai fini estradizionali è stata disposta il 12 settembre 2000 e la corte d'appello si è pronunciata solo il 9 maggio 2001, ossia quasi otto mesi più tardi.
Il ricorrente osserva che la corte d'appello – che fin dall'inizio della procedura disponeva di documenti fotografici, dattiloscopici e grafologici prodotti dalle questure di Teramo, Torino e Rimini – ha atteso fino al 19 gennaio 2001 per incaricare un perito di procedere a un confronto tra le impronte. Inoltre, le "difficoltà oggettive" legate alla qualità del materiale da esaminare e al comportamento del ricorrente hanno influenzato in maniera insignificante lo svolgimento del procedimento. In effetti, l'interessato non avrebbe preso alcuna iniziativa volta a paralizzare o ritardare l'esame della domanda di estradizione. Se è vero che si è rifiutato di sottoporsi a esami radiologici, è vero anche che tale rifiuto era giustificato nel diritto interno e motivato dalla pericolosità del test per la salute. In ogni caso, il ricorrente ha esercitato un diritto legittimo quando ha negato di essere la persona ricercata dalle autorità jugoslave, e alla fine lo status di rifugiato è stato riconosciuto a K.(e non M.) B..
Il ricorrente osserva anche che a partire dal 9 maggio 2001 egli non ha potuto fare altro che attendere le decisioni del ministro della Giustizia. La legge italiana prevede che la persona detenuta ai fini estradizionali deve essere scarcerata se, entro un termine di quarantacinque giorni, il ministro in questione non ha disposto l'estradizione. Nella fattispecie, la decisione della corte d'appello de L'Aquila è divenuta definitiva l'8 giugno 2001 ed è stata comunicata al ministero il 12 giugno; il decreto ministeriale è stato adottato il 2 luglio 2001, ossia entro il termine previsto dalla legge. Tuttavia, in tale decreto non era indicata la data di consegna del ricorrente, dato che bisognava attendere l'accettazione delle condizioni di estradizione da parte del governo jugoslavo. L'accettazione in questione intervenne solo il 24 luglio 2001. Il ministro non ha poi fissato il luogo e la data della consegna, e il 14 agosto 2001 il presidente della seconda sezione della Corte, applicando l'articolo 39 del regolamento, ha chiesto al governo italiano di sospendere l'esecuzione dell'estradizione. Dopo tale data, il ricorrente è stato detenuto per un tempo imprecisato, trovandosi nell'impossibilità di chiedere la revoca della misura cautelare che gli era stata imposta, mentre le autorità non svolgevano alcuna attività ai fini dell'esecuzione dell'estradizione. Ciò sarebbe di per sé incompatibile con il principio della sicurezza giuridica, così come assimilato nell'articolo 5 della Convenzione.
Inoltre, nella misura in cui il Governo si riferisce al provvedimento d'urgenza adottato dalla Corte, il ricorrente osserva che quest'ultimo non ha chiesto alle autorità italiane di prorogare la sua detenzione in attesa degli sviluppi del procedimento europeo, che sarebbe potuto durare degli anni. Anche dopo l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento era lo Stato a dover vigilare affinché la privazione della libertà fosse conforme all'articolo 5 della Convenzione. Inoltre, né il diritto internazionale né la legge interna imponevano la proroga della detenzione ai fini estradizionali, che dipendeva da una valutazione di un pericolo di fuga nelle circostanze particolari della causa. Tale valutazione, tuttavia, non ha avuto luogo, e si sarebbero potute prevedere misure cautelari meno restrittive.
Infine, l'argomento del Governo secondo il quale la decisione del 17 luglio 2001 che ritirava lo status di rifugiato avrebbe avuto un effetto retroattivo, giustificando in tal modo la privazione della libertà per tutta la sua durata, sarebbe privo di fondamento giuridico. Inoltre, se si accettasse tale tesi, si dovrebbe concludere che anche il riconoscimento di un nuovo status di rifugiato ha annullato la revoca provvisoria dello stesso.


Valutazione della Corte
Principi generali

La Corte ricorda che l'articolo 5 § 3, che sancisce il diritto di ogni persona arrestata o detenuta di essere giudicata entro un termine ragionevole, o liberata nel corso del procedimento, si riferisce unicamente al paragrafo 1 c) dell'articolo 5 (De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 39, § 71). Esso non si applica dunque alla detenzione ai fini estradizionali ai sensi dell'articolo 5 § 1 f). Tuttavia, il contenuto sia del testo francese che del testo inglese della disposizione in questione significa che solo la procedura di estradizione giustifica la privazione della libertà fondata su questo comma. Ne consegue che se la procedura non viene condotta dalle autorità con la diligenza richiesta, la detenzione cessa di essere giustificata ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) (Quinn c. Francia, sentenza del 22 marzo 1995, serie A n. 311, p. 19, § 48).

Applicazione di questi principi alla presente causa

La Corte osserva anzitutto che il ricorrente è stato posto in stato di detenzione ai fini estradizionali il 12 settembre 2000 (paragrafo 12 supra), e che è stato scarcerato il 9 ottobre 2001 (paragrafo 41 supra). La sua privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione è durata dunque un anno e ventisette giorni.
La Corte osserva che si sono verificati alcuni ritardi durante la procedura di estradizione, e per i quali le autorità giudiziarie italiane possono essere considerate responsabili. In primo luogo, nonostante il ricorrente abbia negato di essere la persona ricercata dall'Interpol sin dal 18 settembre 2000 durante la sua prima audizione (paragrafo 13 supra), la corte d'appello L'Aquila ha disposto una perizia per stabilire l'età dell'interessato solo il 19 gennaio 2001 (paragrafo 16 supra), ossia quattro mesi più tardi. Ulteriori perizie (grafologica, antropometrica e sulle impronte) sono state disposte il 19 febbraio e il 14 marzo 2001, ossia a intervalli di circa un mese.
Tuttavia, la Corte ritiene che tali ritardi, che hanno comportato un ritardo totale di circa sei mesi, non siano di natura tale da giustificare la conclusione che la durata globale della procedura di estradizione sia stata eccessiva. A tale riguardo, essa osserva in particolare che durante il periodo in questione varie autorità – ossia la corte d'appello de L'Aquila, il ministro della Giustizia, il TAR del Lazio e la commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato – si sono pronunciate sulla causa del ricorrente. Inoltre, a partire dal 16 luglio 2001, la procedura di estradizione è stata sospesa su richiesta dell'Alto-Commissariato per i rifugiati e della Corte stessa (paragrafi 26-28 e 33 supra). Non si può rimproverare alle autorità italiane di avere sospeso le iniziative relative a una misura la cui esecuzione, secondo due organismi internazionali, comportava un rischio imminente di un danno irreparabile per il ricorrente. Nel contempo, la Corte ritiene che le autorità in questione non erano tenute a scarcerare il ricorrente prima di avere raccolto le informazioni necessarie sul suo status di rifugiato e sui pericoli ai quali avrebbe potuto essere esposto in Jugoslavia. Inoltre, il ricorrente è stato scarcerato il 9 ottobre 2001, ossia due mesi e ventitre giorni dopo la sospensione dell'esecuzione della sua estradizione. Secondo il parere della Corte, non si tratta di un termine eccessivo o irragionevole.
È opportuno anche sottolineare che la causa del ricorrente presentava una complessità innegabile. Da una parte, l'interessato presentava tracce di maltrattamenti e di disturbi post-traumatici (paragrafo 29 supra), dall'altra la sua identità e il suo status sono stati per molto tempo incerti. La Corte sottolinea infine che il rifiuto del ricorrente di sottoporsi ad una serie di esami (paragrafo 22 supra) non ha fatto altro che contribuire a prolungare la procedura; lo stesso vale per le dichiarazioni apparentemente false fatte dall'interessato alla corte d'appello e alla commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato (paragrafo 31 supra).
Di conseguenza, anche se la procedura di estradizione poteva essere più rapida, la sua durata non è stata eccessiva e in nessun momento la detenzione del ricorrente ai fini estradizionali ha cessato di essere giustificata ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione (v., in particolare, Whitehead c. Italia, n. 13930/88, decisione della Commissione dell'11 marzo 1989, Decisioni e Rapporti (DR) 60, pp. 272, 281-282, e Eid c. Italia (dec.), n. 53490/99, 22 gennaio 2002, in cui la Corte non ha ritenuto irragionevolmente lunghe delle privazioni della libertà ai fini estradizionali che erano durate, rispettivamente, quasi sedici e diciotto mesi; v. anche, a contrario, Quinn, già cit., pp. 19-20, §§ 48-49).
Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione.


SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE A CAUSA DEL RITARDO NELLA SCARCERAZIONE DEL RICORRENTE

Il ricorrente si lamenta per il ritardo nella sua scarcerazione dopo l'annullamento del decreto ministeriale di estradizione. Egli invoca l'articolo 5 § 1 della Convenzione.


Argomenti delle parti
Il Governo

Il Governo sostiene che, considerati i tempi "tecnici" necessari, la scarcerazione del ricorrente è avvenuta con "assoluta urgenza".
Il Governo ricorda anche che le decisioni giurisdizionali, come l'ordine di carcerazione ai fini estradizionali, non sono necessariamente legate al decreto di estradizione del ministro della Giustizia, che è di natura amministrativa. La revoca del decreto di estradizione si basava esclusivamente sul riconoscimento dello status di rifugiato mentre questo stesso status non aveva impedito alla corte d'appello di disporre e confermare la carcerazione del ricorrente. Analogamente, il 6 ottobre 2001 il ministero della Giustizia si è limitato a comunicare la revoca del decreto di estradizione, senza chiedere la scarcerazione del ricorrente. La decisione della corte d'appello de L'Aquila su quest'ultimo punto restava discrezionale e fondata sull'interpretazione del decreto del ministro, considerato alla luce della richiesta di scarcerazione formulata dalla procura generale l'8 ottobre 2001 e del fascicolo nel suo insieme.
La corte d'appello avrebbe potuto concludere che la revoca del decreto generava una "situazione provvisoria" che necessitava di ulteriori verifiche, in attesa delle quali era necessario mantenere il ricorrente in stato detentivo. Essa non era dunque chiamata a eseguire un ordine, ma ad avviare una procedura giurisdizionale che portava alla pronuncia di una decisione giudiziaria. Tale decisione fu adottata solo due giorni dopo la trasmissione del decreto che disponeva la revoca dell'estradizione, il che non può essere considerato un tempo eccessivo.
Inoltre, anche a voler supporre che la nota del ministero del 6 ottobre 2001 potesse essere assimilata ad una domanda di scarcerazione, sarebbe stata in ogni caso necessaria una decisione giurisdizionale.

Il ricorrente

Secondo il ricorrente, la sua detenzione dal 5 all'8 ottobre 2001 non rientrerebbe nel campo di applicazione di alcuno dei commi del paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione. Egli ricorda che il ministro della Giustizia ha revocato il decreto di estradizione il 5 ottobre e che la corte d'appello de L'Aquila ha revocato l'ordine di carcerazione ai fini estradizionali solo l'8 ottobre 2001. Egli segnala che il 5 ottobre 2001 era un venerdì, e osserva che la procura generale ha atteso il lunedì seguente per chiedere la sua scarcerazione.
Il ricorrente afferma che a partire dal momento in cui il ministro ha revocato il decreto di estradizione, nulla giustificava l'applicazione del comma f) dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. La procedura di estradizione, infatti, si era conclusa e l'ordine di scarcerare il ricorrente era solo una conseguenza inevitabile e automatica della decisione del ministro. La necessità di procedere ad una valutazione da parte delle autorità giudiziarie non corrisponde ad alcuna delle ipotesi enunciate dall'articolo 5 § 1. In realtà, le autorità non hanno dimostrato la diligenza richiesta in materia, disinteressandosi della libertà del ricorrente nel corso del fine settimana.

Valutazione della Corte
Principi generali

La Corte ricorda che lo scopo della Convenzione consiste nel tutelare diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (v., tra molte altre, Kamasinski c. Austria, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A n. 168, p. 33, § 65). Inoltre, la lista delle eccezioni al diritto alla libertà contenuta nell'articolo 5 § 1 riveste un carattere esaustivo e solo un'interpretazione rigida è coerente con lo scopo di tale disposizione: assicurare che nessuno sia arbitrariamente privato della propria libertà (Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 170, CEDU 2000-IV). La Corte, pertanto, ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso relativi a ritardi di esecuzione di una decisione di scarcerazione con particolare attenzione (Bojinov c. Bulgaria, n. 47799/99, § 36, 28 ottobre 2004).
Anche se la Corte riconosce che un certo ritardo nell'esecuzione di una decisione di scarcerazione è spesso inevitabile, tale ritardo deve essere ridotto al minimo (Giulia Manzoni c. Italia, sentenza del 1° luglio 1997, Raccolta 1997-IV, p. 1191, § 25 in fine).

Applicazione di questi principi alla presente causa

Nella presenta causa, il ministro della Giustizia ha revocato il decreto di estradizione il 5 ottobre 2001, poiché tale misura era incompatibile con lo status di rifugiato (paragrafo 37 supra). Il giorno dopo, il ministero ne ha informato la corte d'appello e la procura generale de L'Aquila.
La Corte ritiene tuttavia che la decisione del ministro del 5 ottobre 2001 non possa essere comparata ad un'ordinanza di scarcerazione immediata. In effetti essa costituiva solo un atto del potere politico che le autorità giudiziarie dovevano esaminare e interpretare allo scopo di determinare le ripercussioni che avrebbe avuto sulla validità della misura cautelare imposta al ricorrente. Ciò è confermato dalla circostanza che il ministero della Giustizia aveva chiesto alla corte d'appello de L'Aquila di essere informato di qualsiasi decisione che essa avrebbe preso relativamente alla detenzione del ricorrente (paragrafo 38 supra), dimostrando in tal modo che la scarcerazione dell'interessato non era una conseguenza scontata e automatica della revoca del decreto di estradizione. Inoltre, l'8 ottobre 2001 la procura generale de L'Aquila ha chiesto la scarcerazione del ricorrente ritenendo che l'atto del ministro aveva il valore di un rigetto della domanda di estradizione (paragrafo 39 supra). La procura generale ha in tal modo fornito la sua interpretazione dell'atto controverso, che è stata confermata il giorno stesso dalla corte d'appello de L'Aquila (paragrafo 40 supra).
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che dal fascicolo risulta che era necessario chiarire il significato e le conseguenze della decisione del ministro della Giustizia del 5 ottobre 2001 (v., mutatis mutandis, Picaro c. Italia, n. 42644/02, §§ 57-58, 9 giugno 2005, in cui la Corte ha concluso che una decisione di scarcerazione immediata del ricorrente "a condizione che nessun altra decisione giudiziaria vi si opponesse" poneva una questione di interpretazione). Il chiarimento in questione è intervenuto attraverso un'ordinanza adottata tre giorni dopo, il che non può essere considerato incompatibile con la diligenza richiesta in materia dall'articolo 5 della Convenzione.
La Corte osserva poi che il fascicolo non riporta l'ora in cui è stata adottata la decisione della corte d'appello de L'Aquila dell'8 ottobre 2001, che disponeva la scarcerazione immediata del ricorrente. Lo stesso vale per quanto riguarda la scarcerazione del ricorrente, avvenuta il giorno dopo. In queste condizioni, la Corte non può valutare con precisione il tempo trascorso tra questi due eventi. Essa si limita ad osservare che la corte d'appello aveva incaricato la cancelleria di adottare le misure necessarie per far eseguire la sua ordinanza e che il ricorrente era detenuto nell'istituto penitenziario di una città diversa da L'Aquila, ossia Roma (paragrafo 40 supra).
Date le circostanze, la Corte non può concludere che, una volta dissipato i dubbi sulla situazione giuridica del ricorrente, le autorità italiane non hanno agito con la diligenza richiesta nell'espletamento delle formalità amministrative per l'esecuzione della decisione di scarcerazione, sforzandosi di ridurre al minimo i tempi di esecuzione della stessa (v., mutatis mutandis, Giulia Manzoni, già cit., loc. cit., e Picaro, già cit., §§ 59-60).
Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 5 DELLA CONVENZIONE

Il ricorrente sostiene di non disporre, nel diritto italiano, di alcun mezzo per ottenere riparazione per le violazioni sopra denunciate. Egli invoca l'articolo 5 § 5 della Convenzione, che recita: "Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione."

Argomenti delle parti

Il Governo sostiene che non vi è stata inosservanza di questo paragrafo, poiché non vi sarebbe stata violazione dell'articolo 5 della Convenzione, disposizione che non terrebbe conto di una procedura regolare di estradizione che si è conclusa con il rigetto della domanda dello Stato richiedente. Tuttavia, esso ammette che se la detenzione ai fini estradizionali fosse contraria all'articolo 5, il ricorrente non disporrebbe di alcuna via di ricorso interna. In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. la sentenza della sesta sezione n. 1648 del 22 aprile 1997 nella causa Priebke), il principio di riparazione per l'ingiusta detenzione non si applica alla detenzione ai fini estradizionali, ma solo all'ipotesi di proscioglimento al termine di un processo.
Secondo il ricorrente non esiste, nel diritto italiano, un sistema di riparazione per le violazioni da lui denunciate, e questo anche quando, come nella fattispecie, la privazione della libertà è totalmente ingiusta e la procedura di estradizione si è conclusa con il rigetto della domanda dello Stato richiedente. Del resto, il Governo lo ammette nella sua memoria. Il ricorrente aggiunge che un'eventuale domanda di riparazione per la detenzione "ingiusta" ai sensi dell'articolo 314 del CPP (paragrafi 42-44 supra) sarebbe stato destinato all'insuccesso.

Valutazione della Corte

La Corte ricorda che il paragrafo 5 dell'articolo 5 viene rispettato quando è possibile chiedere riparazione per una privazione della libertà operata in condizioni contrarie ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 (Wassink c. Olanda, sentenza del 27 settembre 1990, serie A n. 185-A, p. 14, § 38). Il diritto ad una riparazione di cui al paragrafo 5 presuppone dunque che una violazione di uno di questi altri paragrafi sia stata accertata da un'autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione (N.C. c. Italia (GC), n. 24952/94, § 49 in fine, CEDU 2002-X, e Picaro già cit., § 78).
Nella fattispecie, le autorità italiane non hanno dichiarato che la detenzione ai fini estradizionali del ricorrente era illegale o in altro modo contraria ai paragrafi 1-4 dell'articolo 5. Inoltre, la Corte stessa ha appena concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione (paragrafi 65 e 80 supra). Gli altri motivi di ricorso del ricorrente sono stati scartati in una fase anteriore del procedimento.
Non vi è stata dunque violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Dichiara che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione a causa della durata della detenzione ai fini estradizionali del ricorrente;
Dichiara che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione a causa del ritardo nella scarcerazione del ricorrente;
Dichiara che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione. Fatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

VINCENT BERGER
Cancelliere

BOŠTJAN M. ZUPANČIC
Presidente