Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2008 - Ricorso n. 8677/03 - P.P. c/Polonia

(Ricorso n.8677/03)
P.P. C/ Polonia.
Differenza della natura degli interessi tutelati dagli articoli 6 e 8 della Convenzione.
La Corte ribadisce la differenza della natura degli interessi tutelati dagli articoli 6 e 8 della Convenzione: l'articolo 6 concede una tutela procedurale, cioè "il diritto a un tribunale" che decide in ordine ai diritti civili e alle obbligazioni di una persona, l'articolo 8 serve il fine più ampio di garanzia del giusto rispetto, inter alia, per la vita familiare. La differenza tra il fine perseguito dalle rispettive salvaguardie concesse dagli articoli 6 e 8, alla luce delle particolari circostanze, giustifica l'analisi dello stesso insieme di fatti in base a entrambi gli articoli.

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
QUARTA SEZIONE

RICORSO DI P.P. c. POLONIA
(Ricorso n. 8677/03)

SENTENZA
STRASBURGO, 8 gennaio 2008

La presente sentenza diventerà irrevocabile alle condizioni sancite dall'Articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a modifiche formali.

SENTENZA P.P. c. POLONIA

Nel ricorso di P.P. c. Polonia,
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Quarta Sezione) sedendo quale Camera, composta da:
Nicolas BRATZA, Presidente,
e dai Sigg.ri Giudici:
Joseph CASADEVALL,
Giovanni BONELLO,
Kristaq TRAJA,
Javier BORREGO BORREGO,
Lech GARLICKI,
Ljiljana MIJOVI?,
e da Fatos ARACI, Vice Cancelliere di Sezione,

dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 dicembre 2007,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. Il procedimento è stato introdotto con ricorso (n. 8677/03) nei confronti della Repubblica di Polonia depositato presso la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino italiano, il signor P.P. ("il ricorrente"), il 24 febbraio 2003. Il Presidente della Camera ha acconsentito alla richiesta del ricorrente che la sua identità non fosse rivelata (Articolo 47 § 3 del Regolamento della Corte).
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'Avv. D. MASCIA, del Foro di Verona, Italia. Il Governo polacco ("il Governo") è stato rappresentato dal suo Agente, Sig. J. WOLASIEWICZ del Ministero degli Affari Esteri. Il Governo italiano, che ha partecipato come terzo (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 del Regolamento della Corte), è stato rappresentato dal suo Agente, Avv. Ivo Maria BRAGUGLIA.
  3. Il ricorrente ha lamentato in particolare la violazione degli Articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio delle sue figlie, sottratte e condotte dalla madre in Polonia.
  4. Con decisione del 24 gennaio 2006 la Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile.
  5. Il ricorrente e il Governo hanno presentato ciascuno delle osservazioni sul merito.

    IN FATTO

    I - CIRCOSTANZE DEL CASO
     
  6. Il ricorrente vive in Torri di Quartesolo, Italia.
  7. Nel 1991 il ricorrente ha contratto matrimonio con una cittadina polacca, K.P. Nel 1992 K.P. ha dato alla luce la loro prima figlia, A. Nel 1996 è nata la seconda figlia, B. La famiglia ha vissuto in Italia.

    La sottrazione delle figlie del ricorrente
     
  8. Nell'estate 1999 K. P. ha condotto A e B in vacanza in Polonia. Successivamente, ella non ha fatto ritorno in Italia con le figlie ed esse sono rimaste in Polonia.
  9. Nel settembre 1999 K. P. ha presentato istanza di divorzio al Tribunale regionale di PoznA'n.
  10. Il 6 settembre 1999 il ricorrente ha chiesto assistenza al Ministero della Giustizia polacco - designato quale autorità centrale ai sensi della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("Convenzione dell'Aja") - per ottenere il rimpatrio delle minori.
  11. L'11 ottobre 1999 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente e ha emesso un provvedimento provvisorio concedendogli l'affidamento di A e di B.
  12. Il 9 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di Poznán ha emesso un provvedimento provvisorio disponendo che A e B restassero in Polonia nelle more del procedimento relativo all'istanza di rimpatrio.

    La concessione dei diritti di visita
     
  13. Il 14 novembre 1999 il ricorrente ha chiesto al Tribunale distrettuale di Poznán la concessione dei diritti di visita.
  14. Il 17 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di Poznán ha accolto l'istanza e ha concesso al ricorrente i diritti di visita. In particolare, il Tribunale gli ha concesso il diritto di fare visita alle figlie quattro volte al mese e di condurle all'esterno dell'appartamento in cui vivevano. K. P. ha appellato il provvedimento ma il suo appello è stato rigettato il 14 dicembre 1999. Ella ha comunque ostacolato i diritti di visita del ricorrente e nel corso dei successivi tre mesi per esercitare i suoi diritti di visita egli ha dovuto essere assistito da agenti di polizia in tre occasioni.
  15. Il 19 novembre 1999 il Tribunale distrettuale di Poznán ha rigettato la richiesta di K. P. di unire il ricorso relativo al rimpatrio delle figlie alla causa di divorzio o di sospenderlo. Il Tribunale ha fornito le seguenti motivazioni della decisione: "In conformità con l'Articolo 16 della Convenzione dell'Aja dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente in cui il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata un'istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia. Questo è il motivo per cui il Tribunale ha comunicato al Tribunale regionale che è necessario sospendere il procedimento relativo alla causa di divorzio."

    Il procedimento relativo al rimpatrio delle figlie
     
  16. All'udienza tenuta il 26 novembre 1999 il Tribunale ha deciso di disporre una consulenza tecnica.
  17. L'11 gennaio 2000 il Centro di consultazione familiare di Poznán (Rozinny O?rodek Diagnostyczno-Konsultacyjny) ha presentato al Tribunale distrettuale di Poznán una relazione tecnica in risposta alla richiesta del Tribunale tesa a conoscere se il benessere di A. e B. sarebbe stato minacciato dalla loro restituzione al padre in Italia. La relazione tecnica finiva con le seguenti conclusioni: "1. Il benessere di (A e B) non sarà minacciato se esse sono rimpatriate in Italia insieme alla madre. Il ricongiungimento delle minori solo con il padre avrebbe il risultato di ripetere una situazione anormale prevalente in questo momento. Inoltre, vista l'età delle minori, e in particolare l'età di (B), privarle della presenza costante della madre non permetterebbe di soddisfare le loro esigenze evolutive in relazione alla madre; 2. la possibilità di lasciare le minori in affidamento alla madre in Polonia potrebbe essere presa in considerazione solo se potesse essere garantita al padre una partecipazione più significativa alle loro vite, compreso il diritto di visita senza la partecipazione di altre persone. Tuttavia, l'atteggiamento della madre non garantisce il rispetto di tale diritto e delle esigenze delle minori."
  18. Il 7 febbraio 2000 il Tribunale distrettuale di Poznán ha accolto un'istanza di rimpatrio delle minori presentata dal ricorrente e ha ordinato a K. P. di restituirle al ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto il trasferimento di A e B illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione dell'Aja.
    K. P. ha proposto appello avverso questo provvedimento davanti al Tribunale regionale di Poznán.
  19. Il 15 maggio 2000 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha concesso al ricorrente l'affidamento di A e B e ha disposto il loro rimpatrio in Italia.
  20. Il 2 e il 16 giugno 2000 il Tribunale regionale di Poznán ha tenuto delle udienze. Nell'ultima data esso ha accolto l'appello proposto da K.P., ha annullato il provvedimento del 7 febbraio 2000 e ha rimesso la causa al Tribunale distrettuale.
  21. Il 21 ottobre 2000 il Tribunale ha svolto un'udienza in cui ha disposto l'elaborazione di una nuova consulenza tecnica.
  22. Il 20 novembre 2000 il Centro di consultazione familiare di Poznán ha presentato al Tribunale distrettuale di Poznán una relazione tecnica, che finiva con le seguenti conclusioni: 1. Il rimpatrio delle minori in Italia senza la madre costituirà per loro una difficoltà dato che sarà pregiudizievole. Tuttavia dobbiamo sottolineare che tale pregiudizio è subito da minori che crescono separati da uno dei genitori. Questo è il motivo per cui nella nostra precedente relazione tecnica abbiamo suggerito come soluzione ottimale il rimpatrio delle minori in Italia insieme alla madre (&). 2. Per quanto riguarda la portata del pregiudizio causato alle minori dal loro rimpatrio in Italia senza la madre, siamo dell'opinione che: - non vi è pericolo di pregiudizio fisico dato che le condizioni di vita in Italia garantite dal padre sono adeguate (&), - le minori hanno legami emotivi con la madre e soffriranno della sua assenza - sarà impossibile per loro soddisfare le loro esigenze evolutive in relazione alla madre, e ciò causerà loro un pregiudizio psicologico. 3. La valutazione di tutti i problemi delle minori causati dal loro rimpatrio in Italia senza la madre ci porta a concludere che esso non le esporrà a un pregiudizio irreparabile in quanto: - esse torneranno col padre con cui hanno legami emotivi; - esse hanno il sentimento di appartenergli ed egli ha giocato un ruolo importante come genitore. (&); - esse torneranno nell'ambiente che è loro familiare, dato che vi sono cresciute, e ciò faciliterà il loro adattamento; - (B) sta raggiungendo l'età in cui diventano importanti i rapporti con i coetanei e le sue esigenze non possono più essere soddisfatte solo in famiglia; anche il ruolo del padre diventa più importante a quest'età; - la possibilità di adattamento di (A) è anche maggiore di quella di sua sorella dato che ella si concentra sui problemi della vita scolastica. (&); - lo sviluppo psicologico e fisico di entrambe le minori è buono e non richiede condizioni particolari. 4. Entrambe le minori sono di giovane età e non hanno raggiunto un grado di maturità che consentirebbe di tenere conto dei loro pareri sulla scelta del genitore con il quale vorrebbero vivere. Oltre all'immaturità delle minori, il valore di tali pareri sarebbe dubbio a causa dell'influenza cui sono attualmente sottoposte (...).
  23. Il 10 dicembre 2000 il Centro di consultazione familiare di Poznán ha presentato una relazione tecnica supplementare. I consulenti tecnici sono stati uditi il 4 e il 5 gennaio 2001.
  24. Il 5 gennaio 2001 il Tribunale distrettuale di Poznán ha nuovamente accolto un'istanza di rimpatrio delle minori presentata dal ricorrente e ha ordinato a K.P. di restituirle al ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che K.P. avesse sottratto le minori illecitamente. Esso ha anche osservato che: "il Tribunale attira l'attenzione sul fatto che (K.P.) non rispetta la legge in Polonia dato che ella non obbedisce a una sentenza del tribunale irrevocabile relativa ai diritti di visita del padre nei confronti delle minori (ella non permette al padre di condurre le minori fuori del luogo in cui risiedono). Pertanto, le minori non possono stare col padre ed egli non può partecipare alla loro educazione." (&) Il Tribunale desidera anche sottolineare che il comportamento del ricorrente non rivela disprezzo per il Tribunale. L'amarezza delle parole da lui rivolte nei confronti del sistema giudiziario sono dovute alla disperazione e all'amarezza di un padre e sono giustificate dato che il procedimento relativo al caso di specie si protrae da un anno e mezzo e (K.P.) continua a disattendere il provvedimento del Tribunale che gli concede i diritti di visita."
  25. K.P. ha proposto appello avverso la sentenza del 5 gennaio 2001 ma il 1° giugno 2001 il Tribunale distrettuale di Poznán ha rigettato il suo appello. L'8 giugno 2001 il Tribunale ha dichiarato la sentenza esecutiva (klauzula wykonalnosci).
  26. K.P. ha presentato ricorso in cassazione avverso la sentenza del 1° giugno 2001. Esso è stato tuttavia respinto perché non previsto dalla legge.

    Il primo tentativo di esecuzione del provvedimento del Tribunale
     
  27. Il 19 luglio 2001 il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza irrevocabile del 5 gennaio 2001. Il 10 settembre 2001 l'ufficiale giudiziario ha chiesto a K.P. di restituire le minori al ricorrente entro una settimana. Il 27 dicembre 2001 il Tribunale ha ordinato all'ufficiale giudiziario di eseguire la sentenza del Tribunale. Dato che K.P ha omesso di rispettarla, il 31 dicembre 2001 l'ufficiale giudiziario ha rinunciato a procedere.
  28. Il 29 ottobre 2001 il Tribunale distrettuale di Poznán ha rigettato l'istanza di K.P. in cui ella chiedeva di non dare esecuzione alla sentenza irrevocabile.
  29. L'8 gennaio 2002 il Tribunale distrettuale di Poznán ha ordinato a un tutore (kurator sadowy) di prelevare coattivamente A e B da K.P. ai sensi dell'Articolo 598 6 del Codice di procedura civile.
  30. L'8 gennaio 2002 due tutori, assistiti da agenti di polizia e accompagnati da un rappresentante dell'ambasciata italiana, si sono recati in tre diverse abitazioni alla ricerca di A e B. Era presente anche il ricorrente. Le minori non sono state trovate in nessuno di questi luoghi. Nonostante l'indicazione che le minori avrebbero potuto trovarsi nella seconda abitazione visitata, gli agenti di polizia hanno respinto la richiesta dei tutori di entrare nell'abitazione, non avendo un mandato di perquisizione.
  31. Il 16 gennaio 2002 K.P. ha impugnato il provvedimento di esecuzione dell'8 gennaio 2002, ma il 1° febbraio 2002 l'impugnazione è stata rigettata, in quanto non prevista dalla legge. Il suo appello avverso l'ultimo provvedimento è stato rigettato il 27 maggio 2002.
  32. Il 17 gennaio 2002 il tutore ha chiesto al Procuratore regionale di Poznán di procedere penalmente nei confronti di K.P. per i reati di sottrazione di cui all'Articolo 211 del Codice penale.
  33. K.P. ha presentato al Tribunale distrettuale di Poznán dichiarazione di ricusazione del giudice B. B., ma essa è stata rigettata irrevocabilmente il 6 agosto 2002.

    Altri tentativi di esecuzione del provvedimento del Tribunale
     
  34. Il 31 gennaio 2002 due tutori assistiti da agenti di polizia e accompagnati da un rappresentante dell'ambasciata italiana hanno tentato di eseguire il provvedimento del Tribunale. K. P. e le minori non sono state trovate nell'abitazione da loro visitata.
  35. Il 10 luglio e il 30 settembre 2002 il tutore ha comunicato al Tribunale che i suoi tentativi di ottenere informazioni sulle minori erano ancora infruttuosi. Il 19 settembre 2002 il tutore ha chiesto se A stesse frequentando una particolare scuola. Il 7 ottobre 2002 il Direttore della scuola ha confermato che K.P. aveva pagato le tasse scolastiche, tuttavia A non frequentava le lezioni per motivi di malattia.
  36. Il 18 ottobre 2002 la polizia ha comunicato al Tribunale l'indirizzo presso il quale A e B risiedevano con la madre. Il 21 ottobre 2002 il tutore si è recato a tale indirizzo ma le minori non si trovavano in quel luogo.
  37. Apparentemente, il 7 gennaio 2003 K.P. ha proposto al ricorrente una composizione amichevole. Egli ha rifiutato.
  38. Il 27 gennaio 2003 il tutore ha tentato di prelevare coattivamente le minori all'ultimo indirizzo conosciuto, ma ancora una volta non vi era traccia di loro.
  39. Il 28 gennaio 2003 il Tribunale distrettuale di Poznán ha disposto che il tutore prelevasse le minori in qualsiasi momento. Il 29 gennaio 2003 il tutore ha tentato invano di eseguire il provvedimento.
  40. Nel febbraio 2003 il Tribunale distrettuale di Poznán ha chiesto a diverse istituzioni di comunicare il luogo in cui si trovavano K. P. e le minori
  41. Il 13 febbraio 2003 il Procuratore distrettuale di Poznán ha archiviato il procedimento nei confronti di K. P. per i reati di sottrazione e occultamento di A e B, ritenendo che la sottrazione e l'occultamento fossero di "minimo pregiudizio sociale" (spoleczna szkodliwo?? czynu jest znikoma). Il 25 settembre 2003 il Tribunale distrettuale di Poznán ha rigettato l'appello del ricorrente avverso il provvedimento della Procura del 13 febbraio 2003 di archiviazione del procedimento nei confronti di K. P. per i reati di sottrazione e occultamento di A e B.

    L'ultimo tentativo di esecuzione del provvedimento del Tribunale
     
  42. Il 6 aprile 2003 due tutori, assistiti da agenti di polizia e accompagnati da un rappresentante dell'ambasciata italiana, si sono recati in un fondo situato in B. M. al fine di eseguire il provvedimento del tribunale. Il fondo consisteva in un'abitazione e in un appezzamento di terreno situato in un bosco e di proprietà della guardia forestale locale. Esso è stato circondato da agenti di polizia. K. P., sua sorella e A. e B. erano all'interno dell'abitazione. Quando i tutori sono entrati nell'abitazione A. ha detto che non voleva tornare col padre e K. P. ha usato un linguaggio ingiurioso nei confronti del ricorrente e del tribunale che aveva disposto il rimpatrio delle minori. Successivamente, i tutori hanno chiamato un'ambulanza. Dopo aver fatto visitare A e B da un medico, i tutori hanno deciso di non eseguire il provvedimento del tribunale. I tutori, gli agenti di polizia e il rappresentante dell'ambasciata italiana hanno lasciato il fondo.
  43. Immediatamente dopo il tentativo di prelievo coatto delle minori, K. P. è partita con A e B ed è rimasta nascosta almeno fino a settembre 2003. Da quel momento esse sono vissute nell'abitazione del padre di K. P. in P., dove le minori frequentano le scuole.

    La sospensione del procedimento di esecuzione e il procedimento di modifica del provvedimento di rimpatrio delle minori
     
  44. Il 25 luglio 2003 il Tribunale distrettuale di Poznán ha sospeso il procedimento di esecuzione relativo alla restituzione delle minori al ricorrente. Il Tribunale ha motivato la decisione con le seguenti ragioni: "Il 5 gennaio 2001 il Tribunale distrettuale di Poznán (&) ha emesso un provvedimento relativo al procedimento IX Nsm 469/00 ordinando a (K.P.) di restituire le minori (A e B) al padre (P.P.) che vive in Italia. Il provvedimento è stato emesso ai sensi della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il provvedimento è stato appellato. Il 1° giugno 2001 il Tribunale regionale ha rigettato gli appelli presentati da (K.P.) e dal Procuratore distrettuale. Il provvedimento è irrevocabile ed esecutivo. (K.P.) si nasconde con le figlie da oltre due anni e rende impossibile l'esecuzione del provvedimento. Ella è recentemente tornata al suo originario luogo di residenza e ha presentato un'istanza ai sensi dell'Articolo 577 del Codice di procedura civile per rigettare la richiesta di (P.P.) di rimpatrio delle minori. Il Tribunale dubita della possibilità di modificare un provvedimento emesso ai sensi della Convenzione dell'Aja ed emettere una sentenza contraddittoria ai sensi dell'Articolo 577 del Codice di procedura civile. Dati questi dubbi il Tribunale ha deciso di presentare il procedimento (&) al Tribunale regionale poiché esso solleva seri dubbi. Allo stesso tempo, il Tribunale ha sospeso l'esecuzione fino alla sentenza irrevocabile relativa a questo caso."
  45. Il 2 settembre 2003 il Tribunale regionale di Poznán ha rigettato l'appello del ricorrente avverso la sentenza del 25 luglio 2003.
  46. Il 19 settembre 2003 il Tribunale regionale di Poznán ha rigettato la richiesta del Tribunale distrettuale del 25 luglio 2003 e ha rimesso la causa al Tribunale distrettuale. Il Tribunale ha ritenuto possibile modificare il provvedimento di rimpatrio delle minori ma il procedimento deve essere basato sulla Convenzione dell'Aja e deciso alla luce dei principi contenuti nella Convenzione europea sui diritti umani. In particolare, la modifica del provvedimento non può essere una conseguenza dell'omessa adozione da parte delle autorità di tutte le misure ragionevolmente possibili al fine di fare eseguire il provvedimento.
  47. Il 14 ottobre 2003 il Tribunale distrettuale di Poznán ha deciso di sospendere il procedimento di esecuzione fino alla data della decisione irrevocabile dell'istanza di K.P. di modifica del provvedimento del Tribunale che le imponeva di restituire le minori al ricorrente.
  48. Il 5 gennaio 2004 il Tribunale distrettuale di Poznán ha tenuto un'udienza del procedimento relativo alla richiesta di K.P. di modifica del provvedimento di rimpatrio delle minori. All'udienza il Tribunale ha udito la testimonianza di K.P.
  49. Il 7 marzo 2004 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di determinare il suo diritto di visita alle figlie. All'udienza svolta il 25 ottobre 2004 le parti hanno concordato che il ricorrente avrebbe avuto diritto a due telefonate ad A e B al mese. Il provvedimento è stato modificato il 15 aprile 2005 dal Tribunale distrettuale di Poznán, che ha statuito che il ricorrente poteva fare visita alle figlie in qualsiasi momento in cui si recava in Polonia e che poteva condurle all'esterno del loro luogo di residenza.
  50. Il 27 marzo 2005 il ricorrente ha incontrato le figlie per la prima volta dal 2001. La visita si è svolta in casa del padre di K.P. Il ricorrente ha potuto parlare con la figlia maggiore A, ma il nonno, assistito da addetti alla sicurezza privati, gli ha impedito di entrare nel secondo piano della casa per vedere la figlia minore.
  51. Il 7 giugno 2005 il Tribunale distrettuale di Poznán ha annullato il provvedimento del 5 gennaio 2001 e ha deciso di non restituire le minori al ricorrente. Il Tribunale ha giustificato la revisione dei provvedimenti irrevocabili che disponevano il rimpatrio delle minori in Italia, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione dell'Aja, adducendo il rischio che il rimpatrio avrebbe esposto le minori a un pregiudizio psicologico o le avrebbe altrimenti poste in una situazione intollerabile. Esso basava la valutazione sulle visite svoltesi nel luogo di residenza delle minori, nel settembre e nell'ottobre 2003, e sul parere del Centro di consultazione familiare di Poznán del 27 ottobre 2003. Il Tribunale ha accertato che nel corso del soggiorno sessennale in Polonia le minori si erano pienamente integrate nel paese, parlavano polacco, e avevano dimenticato la loro vita in Italia. Il loro legame emotivo con la madre era molto forte. Il legame emotivo tra A e il padre era stravolto, dato che ella lo rifiutava, lo disapprovava e desiderava restare con sua madre in Polonia. I consulenti tecnici ritenevano il legame tra la più piccola B e il ricorrente soppresso. Date le circostanze, il Tribunale ha ritenuto che il supremo interesse delle minori imponesse l'annullamento dei provvedimenti che ne statuivano il rimpatrio in Italia, dato che separare A e B dalla madre poteva essere pericoloso per il loro stato mentale e poteva porle in una situazione intollerabile.
  52. L'8 luglio 2005 il ricorrente, rappresentato dal suo avvocato, ha proposto appello avverso la sentenza.
  53. L'11 ottobre 2005 il Tribunale regionale di Poznán ha rigettato l'appello. La sentenza è irrevocabile.
  54. Il 28 novembre 2005 il Tribunale distrettuale di Poznán ha riassunto il procedimento di esecuzione e ha stabilito che alla luce della sentenza del 7 giugno 2005 l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio delle minori dovesse essere irrevocabilmente sospesa.
  55. Simultaneamente, i Tribunali italiani si occupavano del caso del ricorrente. Il 24 febbraio 2005 il Tribunale di Venezia ha concesso al ricorrente l'affidamento esclusivo di A e B. Il 28 novembre 2005 il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza in cui privava K.P. della patria potestà su A e B. La sentenza è irrevocabile.

    Il provvedimento restrittivo nei confronti del ricorrente
     
  56. Il 1° dicembre 1999, nel corso della causa di divorzio promossa da K.P., il Tribunale regionale di Poznán ha condannato il ricorrente al pagamento mensile di zloty polacchi (PLN) 1.000 per il mantenimento delle figlie. Il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto notifica dei motivi del provvedimento nel dicembre 2000.
  57. Dato che il ricorrente non corrispondeva il mantenimento delle figlie, il Tribunale distrettuale di Poznán, su richiesta di K.P., ha iscritto un procedimento penale nei suoi confronti. Il 25 gennaio 2002 il Tribunale distrettuale di Poznán ha disposto la custodia cautelare del ricorrente per un mese. Successivamente, il procuratore ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.
  58. Il 14 ottobre 2002 il Tribunale regionale di Poznán ha annullato d'ufficio il suo provvedimento del 1° dicembre 1999.
  59. Il 20 luglio 2004 l'avvocato del ricorrente ha chiesto la modifica della misura cautelare inflitta al ricorrente.
  60. Il 22 luglio 2004 il Procuratore distrettuale di Poznán ha respinto la richiesta ritenendo che la cauzione non garantisse la presenza del ricorrente al processo. Tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale distrettuale di Poznán il 19 ottobre 2004.
  61. Un'altra richiesta di annullamento del provvedimento restrittivo nei confronti del ricorrente è stata rigettata dal Procuratore distrettuale di Poznán il 15 gennaio 2005. L'avvocato del ricorrente ha proposto appello avverso tale decisione.
  62. Il 9 marzo 2005 il Tribunale distrettuale di Poznán ha accolto l'appello e ha annullato il provvedimento restrittivo nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha stabilito che il motivo per cui era stata inflitta la misura restrittiva, l'impossibilità di accertare l'indirizzo del ricorrente in Polonia, non costituisse più un motivo valido dato che egli aveva nominato un rappresentante per il caso. Inoltre non era stato provato che il ricorrente avrebbe disertato il processo.

    Il procedimento relativo al mantenimento delle figlie e al divorzio
     
  63. Il 17 maggio 2004 il Tribunale regionale di Poznán nel corso della causa di divorzio ha deciso di rigettare la richiesta di K.P. di mantenimento delle figlie da parte del ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che dato che K.P. teneva le figlie illecitamente e non aveva permesso l'esecuzione di provvedimenti irrevocabili, il mantenimento delle figlie sarebbe rimasto di sua esclusiva responsabilità.
  64. Il 7 settembre 2004 la Corte d'appello di Poznán ha rigettato l'appello di K.P. avverso questo provvedimento.
  65. L'11 gennaio 2005 il Tribunale regionale di Poznán ha rigettato un'altra richiesta presentata da K.P. tesa a ottenere il mantenimento delle figlie da parte del ricorrente. Il suo appello avverso questa sentenza è stato rigettato il 15 febbraio 2005 dalla Corte d'appello di Poznán.

    II - LA LEGISLAZIONE E LA PRASSI INTERNA PERTINENTE

    La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
     
  66. La Convenzione dell'Aja è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale polacca del 25 settembre 1995. L'articolo 7 della Convenzione dell'Aja recita, per quanto pertinente: "Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari: (a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; (b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate misure provvisorie; (c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole; (d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; (e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione; (f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta a ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita; (g) per concedere o agevolare, qualora le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato; (h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza; (i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione."
  67. In base all'Articolo 11: "Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo."
  68. L'Articolo 13 prevede quanto segue: "Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta a ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva acconsentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; L'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale."

    Il Codice di procedura civile polacco
     
  69. Il Codice di procedura civile del 1964 (Kodeks Postepowania Cywilnego) prevede all'Articolo 577 quanto segue: "Il tribunale che decide l'affidamento può modificare la sua decisione se lo richiede l'interesse superiore della persona interessata."
  70. La modifica del Codice introdotta il 19 luglio 2001, entrata in vigore il 27 settembre 2001, tratta il procedimento relativo al rimpatrio dei minori in base alla Convenzione dell'Aja.
  71. L'Articolo 598 6 prevede che se una persona cui è ordinato di restituire un minore non obbedisce al provvedimento del tribunale, il tribunale ordinerà al tutore il prelievo coatto delle persone interessate (przymusowe odebranie osoby). In base all'Articolo 598 10: "Se il tutore lo richiede, la polizia è obbligata a fornirgli aiuto nell'esecuzione del prelievo coatto di un (minore)." L'Articolo 598 11 § 1 prevede quanto segue: "Se il prelievo coatto di un (minore) è impedito perché la persona è nascosta o perché è commessa un'altra azione al fine di impedire l'esecuzione del provvedimento, il tutore lo comunicherà al pubblico ministero." In base all'Articolo 598 12: "§ 1 Nell'esecuzione del prelievo coatto di un (minore), il tutore presterà particolare attenzione e farà di tutto per garantire che il benessere di questa persona non sia disturbato e che (egli o ella) non subisca un pregiudizio fisico o morale. Se necessario, il tutore chiederà l'assistenza dei servizi sociali o di un altro ente incaricato di questa funzione. § 2 Se il benessere di un (minore) fosse in pericolo in conseguenza del prelievo coatto, il tutore interromperà l'esecuzione del provvedimento fino alla cessazione del pericolo, salvo se l'interruzione dell'esecuzione causi un pregiudizio maggiore alla persona."
  72. Per quanto riguarda i diritti di visita, in base alla risoluzione della Suprema Corte, se il genitore obbligato in base al provvedimento di un tribunale a rispettare i diritti di visita dell'altro genitore rifiuta di farlo, i provvedimenti relativi ai diritti di visita possono essere oggetto di un procedimento di esecuzione. All'esecuzione dei provvedimenti giudiziari sui diritti genitoriali o sui diritti di visita sono applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di esecuzione delle obbligazioni non pecuniarie (risoluzione della Suprema Corte del 30 gennaio 1976, III CZP 94/75, OSNCP 1976 7-8).
  73. Se un tribunale obbliga un genitore che esercita il diritto di affidamento a garantire all'altro genitore il diritto di visita al figlio, l'Articolo 1050 del Codice di procedura civile è applicabile all'esecuzione dell'obbligo. L'articolo prevede: "1. Se il debitore è obbligato a prendere delle misure che non possono essere prese da un'altra persona, il tribunale nel cui distretto è stato instaurato il procedimento, su istanza di un creditore e dopo aver sentito le parti, fisserà il termine entro il quale il debitore dovrà adempiere l'obbligazione, pena l'ammenda (&). 2. Se il debitore non adempie l'obbligazione, il tribunale può fissare ulteriori termini e può infliggere ulteriori ammende."
  74. L'Articolo 1092 del Codice prevede quanto segue: "Al momento del prelievo coatto di una persona soggetta alla patria potestà o che è in affidamento, l'ufficiale giudiziario presterà particolare attenzione, e farà di tutto per proteggere la suddetta persona da un pregiudizio fisico o morale. L'ufficiale giudiziario chiederà l'assistenza dei servizi sociali, o di un altro ente incaricato di ciò, o di un consulente tecnico del giudice."

    Il Codice penale polacco
     
  75. L'Articolo 211 del Codice penale del 1997 (Kodeks Karny) prevede quanto segue: "Chiunque, contrariamente alla volontà della persona incaricata della cura o del controllo, sottrae o trattiene un minore degli anni quindici di età o una persona indifesa a causa della sua condizione mentale o fisica, sarà punibile con la reclusione fino a tre anni."

    IN DIRITTO

    I - L'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
     
  76. Ai sensi dell'Articolo 8 della Convenzione il ricorrente lamenta la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali dei provvedimenti dei tribunali polacchi relativi ai suoi diritti di visita e al rimpatrio delle figlie in Italia. L'Articolo 8 della Convenzione, per quanto di pertinenza, prevede: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare &. 2. Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri."

    Le osservazioni delle parti
     
  77. Il ricorrente ha dedotto che le autorità non si erano impegnate seriamente a sostegno dell'esecuzione dei provvedimenti che gli concedevano il diritto di visita alle figlie e che disponevano il rimpatrio delle minori in Italia. Egli ha inoltre dedotto che non era stato fatto nulla per rintracciare le sue figlie, nascoste dalla madre e dai suoi parenti ogni volta che si prevedeva una visita delle autorità polacche. Il ricorrente ha anche dichiarato che il procedimento penale nei suoi confronti lo aveva di fatto privato dell'esercizio dei suoi diritti di visita dato che egli non poteva venire in Polonia per paura di essere arrestato.
  78. Per quanto riguarda i diritti di visita, il Governo ha dedotto che il giudice nazionale ha concesso al ricorrente il diritto di visita alle figlie. Esso ha riconosciuto tuttavia che K. P. ha impedito l'esecuzione delle visite. Il Governo ha inoltre dedotto che il ricorrente ha contribuito in una certa misura al mancato esercizio del suo diritto di visita. Esso ha fatto riferimento al procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente, per inadempimento del pagamento del mantenimento delle figlie per un periodo di almeno tre anni tra il 1999 e il 2002, durante i quali è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. La paura di essere arrestato, ad avviso del Governo, ha impedito al ricorrente di venire in Polonia per esercitare i suoi diritti di visita.

    Le osservazioni del Governo italiano
     
  79. Il Governo italiano ha espresso la preoccupazione che il decorso del tempo possa avere conseguenze irreversibili sul rapporto tra il ricorrente e le figlie, non solo dal punto di vista dei diritti del ricorrente di cui all'Articolo 8 della Convenzione, ma anche considerando le conseguenze negative della perdita di un genitore per lo sviluppo delle minori. Esso ha anche deplorato il fatto che le autorità non abbiano tentato altre misure indirette che avrebbero portato risultati positivi al fine di agevolare il ricongiungimento del ricorrente alle figlie, quali l'assistenza psicologica al minore e al genitore o, nei casi più gravi, l'affidamento delle minori all'assistenza pubblica.

    La valutazione della Corte

    Principi generali
     
  80. La Corte ribadisce che l'oggetto essenziale dell'Articolo 8 è la protezione dell'individuo dall'azione arbitraria da parte delle autorità pubbliche. Vi sono inoltre degli obblighi positivi inerenti l'effettivo "rispetto" per la vita familiare. In entrambi i contesti si deve ricercare il giusto equilibrio tra gli interessi in concorso dell'individuo e della comunità nel suo insieme; e in entrambi i contesti lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (vedi Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, Serie A n. 290, p. 19, § 49).
  81. Quanto all'obbligo dello Stato di adottare misure positive, la Corte ha dichiarato ripetutamente che l'Articolo 8 comprende il diritto del genitore all'adozione di misure finalizzate a ricongiungerlo al figlio e l'obbligo delle autorità nazionali di facilitare tale ricongiungimento (vedi, tra altri precedenti, Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I; Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, § 127, ECHR 2000-VIII; e Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna, n. 56673/00, § 49, ECHR 2003-V).
  82. Nei procedimenti di esecuzione di sentenze relative alla sfera del diritto di famiglia, la Corte ha dichiarato ripetutamente che il fattore decisivo è determinare se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie a facilitare l'esecuzione che è ragionevolmente possibile pretendere nelle particolari circostanze di ogni caso (vedi Hokkanen c. Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994, Serie A n. 299-A, § 53; Ignaccolo-Zenide, succitata, § 96; Nuutinin, succitata, § 128; e Sylvester c. Austria, n. 36812/97 e 40104/98, § 59, 24 aprile 2003).
  83. Nei procedimenti di questo tipo l'adeguatezza di una misura deve essere giudicata dalla rapidità della sua attuazione, dato che il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il minore e il genitore non convivente. Nei procedimenti di cui alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ciò vale ancora maggiormente, dato che l'Articolo 11 prescrive alle autorità giudiziarie o amministrative di procedere d'urgenza nei procedimenti di rimpatrio di minori e una mancata deliberazione di durata superiore a sei settimane può dare adito a una richiesta di dichiarazione dei motivi del ritardo (vedi Ignaccolo-Zenide, succitata, § 102, e H.N. c. Polonia, n. 77710/01, §§ 78 e 83, 13 settembre 2005).
  84. La Corte ha anche dichiarato che benché non siano auspicabili misure coercitive nei confronti di minori in questo campo sensibile, l'adozioni di sanzioni non deve essere esclusa in caso in caso di comportamento illecito del genitore convivente con i minori (vedi Ignaccolo-Zenide, succitata, § 106).
  85. Infine, la Corte ribadisce che la Convenzione deve essere applicata in conformità con i principi di diritto internazionale, in particolare quelli relativi alla protezione internazionale dei diritti umani (vedi Streletz, Kessler e Krenz c. Germania, (GC), n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 90, ECHR 2001-II, e Al-Adsani c. Regno Unito (GC), n. 35763/97, § 55, ECHR 2001-XI). Conseguentemente, la Corte ritiene che gli obblighi positivi che l'Articolo 8 della Convenzione impone agli Stati Contraenti in materia di ricongiungimento di un genitore con i figli devono essere interpretati alla luce della Convenzione dell'Aja, a maggior ragione se lo Stato convenuto è parte di quello strumento (vedi Ignaccolo-Zenide, succitata, § 95).

    L'applicazione dei principi generali al caso di specie
     
  86. La Corte osserva per prima cosa che è pacifico che il legame tra il ricorrente e A e B rientrava nell'ambito della vita familiare di cui all'Articolo 8 della Convenzione.
  87. La Corte osserva che il nocciolo del ricorso è la mancata esecuzione dei provvedimenti che disponevano il rimpatrio delle minori in Italia. Alla luce dei principi di cui sopra, nel caso di specie è decisivo determinare se le autorità polacche abbiano preso tutte le adeguate misure necessarie a facilitare l'esecuzione di tali provvedimenti. Inoltre, la Corte ribadisce che la rapidità dell'attuazione del rimpatrio delle minori era essenziale, atteso che il ricorrente ha presentato istanza urgente ai tribunali, al fine di tutelare la persona da ogni pregiudizio che potesse derivare dal decorso del tempo (vedi H.N., succitata, §§ 77 e 78).
  88. La Corte osserva che le autorità nazionali hanno deciso in primo luogo di restituire le minori al ricorrente, il provvedimento è diventato irrevocabile l'8 giugno 2001, e hanno successivamente tentato di eseguire il provvedimento di rimpatrio. Il provvedimento tuttavia non è mai stato eseguito e il 7 giugno 2005 il giudice nazionale ha stabilito che vi era stata una modifica delle circostanze e ha deciso che il rimpatrio delle minori avrebbe comportato un grave rischio di pregiudizio ai sensi dell'Articolo 13 (b) della Convenzione dell'Aja. A tale riguardo la Corte ribadisce che una modifica dei fatti pertinenti può eccezionalmente giustificare la mancata esecuzione di un provvedimento di rimpatrio irrevocabile. Tuttavia, visti gli obblighi positivi dello Stato di cui all'Articolo 8 e il requisito generale di rispetto dello stato di diritto, la Corte deve essere convinta del fatto che la modifica dei fatti pertinenti non sia stata causata dall'omessa adozione da parte dello Stato di tutte le misure ragionevolmente possibili per facilitare l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio (vedi Sylvester, succitata, § 63).
  89. La Corte osserva che nei procedimenti relativi alla richiesta del ricorrente di rimpatrio delle minori il caso è rimasto dormiente in diverse occasioni e che i periodi di inattività sono durati ciascuno diversi mesi. In particolare la Corte d'appello ha impiegato dal 2 febbraio al 3 giugno 2000 per raggiungere una decisione, e similmente non è stata tenuta alcuna udienza tra il 16 giugno e il 21 ottobre 2000 davanti al Tribunale distrettuale e dal 5 gennaio al 1° giugno 2001 davanti al Tribunale regionale di Poznán. La Corte ritiene che non sia stata fornita alcuna spiegazione soddisfacente a giustificazione di tali ritardi.
  90. Per quanto riguarda i successivi procedimenti esecutivi condotti dall'ufficiale giudiziario, la Corte osserva anche che il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del provvedimento del Tribunale il 19 luglio 2001, ma l'ufficiale giudiziario ha chiesto a K. P. di restituire le minori solo il 10 settembre 2001. Stante il suo rifiuto di obbedire, egli ha concluso il procedimento dopo tre mesi, il 31 dicembre 2001. Questi periodi di inattività devono essere attribuiti alle autorità nazionali.
  91. La Corte ritiene anche che dopo i tentativi dei tutori di trovare A e B fatti nel gennaio 2002, essi sono rimasti praticamente inattivi fino a un successivo tentativo di localizzazione delle minori fatto il 21 ottobre 2002 (vedi paragrafi 34 e 36 supra). La Corte osserva che, di fatto, quando il 3 aprile 2003 le autorità hanno finalmente trovato le minori, le circostanze erano tali che esse non potevano procedere al prelievo coatto.
  92. La Corte riconosce che la difficoltà del caso di specie è derivata dal fatto che K. P. ha nascosto A e B e che il 3 aprile 2003 ella ha rifiutato di consegnare le minori al tutore e alla polizia. Pur non essendo auspicabile l'adozione di misure coercitive nei confronti di minori, la Corte ribadisce che l'uso di sanzioni non deve essere escluso in caso di comportamento illecito da parte del genitore convivente con i minori. A questo riguardo la Corte osserva che pur non essendovi dubbio che le minori siano state trasferite da K.P. illecitamente e che ella si sia sottratta all'esecuzione di un provvedimento irrevocabile di prelievo coatto di A e B, le autorità nazionali hanno archiviato il procedimento penale nei suoi confronti, ritenendo che la sottrazione e l'occultamento delle minori fossero di "minimo pregiudizio sociale" (vedi paragrafi 18 e 41 supra).
  93. Senza ignorare le difficoltà create dalla resistenza della madre delle minori, la Corte ritiene, perciò, che il lasso di tempo sia stato in grande misura causato dalla gestione del caso da parte delle autorità. A questo riguardo, la Corte ribadisce che l'effettivo rispetto per la vita familiare impone che i futuri rapporti tra genitore e figlio non siano determinati dal mero deflusso temporale (vedi W. c. Regno Unito, sentenza dell'8 luglio 1987, Serie A n. 121, p. 29, § 65, e Sylvester, succitata, § 69).
  94. Infine, la Corte osserva che nel caso di specie essa non deve valutare la legittimità o l'arbitrarietà del provvedimento che disponeva la custodia cautelare del ricorrente, emesso nel gennaio 2002. La Corte osserva anche che il procedimento penale nei confronti del ricorrente è stato avviato per l'inadempimento nel pagamento del mantenimento delle figlie disposto dal Tribunale il 1° dicembre 1999. Tuttavia, tale provvedimento è stato in vigore fino al 14 ottobre 2002, mentre le autorità hanno mantenuto il mandato di arresto fino al marzo 2005. In questo periodo il giudice nazionale ha ritenuto ingiustificate le altre richieste di mantenimento delle figlie presentate da K. P. (vedi paragrafi da 63 a 65 supra). La Corte ritiene perciò che, date le particolari circostanze del caso, la perpetuazione del mandato di arresto nei confronti del ricorrente per oltre tre anni, anche se esso è stato causato dalla sua decisione di non adempiere al mantenimento delle figlie, gli abbia reso più difficile recarsi in Polonia per fare visita alle figlie e collaborare all'esecuzione del provvedimento di prelievo coatto delle stesse.
  95. Visto quanto sopra, la Corte conclude che le autorità polacche hanno omesso di prendere, senza indugio, tutte le misure che era ragionevolmente possibile pretendere per l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio e conseguentemente per garantire i suoi diritti di visita, e hanno così violato il diritto del ricorrente al rispetto per la vita familiare, come garantito dall'Articolo 8. Conseguentemente, vi è stata violazione dell'Articolo 8.
  96. Tenendo presente la violazione dell'Articolo 8 già riscontrata, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente l'altro aspetto della doglianza sollevata dal ricorrente, vale a dire la mancata esecuzione dei diritti di visita, principalmente tra il 2001 e il 2005. La Corte osserva che l'assenza di rapporti tra il ricorrente e le figlie in questo periodo era causata principalmente dal mancato ritrovamento delle minori da parte delle autorità, atteso che K.P. le teneva nascoste per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio emesso ai sensi della Convenzione dell'Aja, e dal mandato di arresto emesso nei confronti del ricorrente, che gli aveva reso più difficile venire in Polonia. Tali circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte nella valutazione di cui sopra, che ha concluso che le autorità nazionali non hanno tutelato il rispetto per la vita familiare del ricorrente.

    II - L'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
     
  97. Il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di sentenze irrevocabili relative ai suoi diritti di visita e che disponevano il rimpatrio delle sue figlie in Italia ai sensi dell'Articolo 6 § 1 Convenzione, la cui parte pertinente recita: "Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e imparziale & che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti e obbligazioni di natura civile&"

    Le osservazioni delle parti
     
  98. Il ricorrente ha dedotto che le autorità, pur avendo riconosciuto il suo diritto al ricongiungimento con le figlie e accolto la sua istanza ai sensi della Convenzione dell'Aja, non sono state in grado di eseguire tali provvedimenti. Il ricorrente ha sottolineato che non avrebbe dovuto essere molto difficile trovare una donna con due figlie che manteneva rapporti stabili con i familiari e con gli amici. Egli ha ritenuto che le autorità polacche non abbiano rispettato il suo diritto all'esecuzione dei provvedimenti nazionali irrevocabili, che è parte del diritto di accesso a un tribunale.
  99. Il Governo convenuto ha rigettato questi argomenti. Esso ha dedotto che le autorità hanno agito diligentemente e hanno tentato in diverse occasioni di eseguire i provvedimenti. Questi tentativi non hanno avuto successo perché K.P. si nascondeva con le figlie. Il Governo convenuto ha sottolineato che il caso era particolarmente difficile dato che riguardava delicati problemi familiari relativi a due minori.

    Le osservazioni del Governo italiano
     
  100. Il Governo italiano ha sostenuto che la mancata esecuzione dei provvedimenti irrevocabili da parte dello Stato convenuto aveva privato tali provvedimenti di tutti gli effetti utili e che essa sollevava una grave questione di diritto di accesso a un tribunale di cui all'Articolo 6 § 1 della Convenzione.

    La valutazione della Corte
     
  101. La Corte ribadisce la differenza della natura degli interessi tutelati dagli Articoli 6 e 8 della Convenzione. Mentre l'Articolo 6 concede una tutela procedurale, cioè il "diritto a un tribunale" che decide in ordine ai "diritti civili e alle obbligazioni" di una persona, l'Articolo 8 serve il fine più ampio di garanzia del giusto rispetto, inter alia, per la vita familiare. La differenza tra il fine perseguito dalle rispettive salvaguardie concesse dagli Articoli 6 e 8, alla luce delle particolari circostanze, giustifica l'analisi dello stesso insieme di fatti in base a entrambi gli Articoli (vedi per esempio McMichael c. Regno Unito, sentenza del 24 febbraio 1995, Serie A n. 307-B, p. 57, § 91).
  102. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il mancato rispetto per la vita familiare del ricorrente risultante dalla mancata esecuzione del provvedimento irrevocabile di rimpatrio costituisca il nocciolo della sua doglianza. Viste le sue precedenti conclusioni relative all'Articolo 8, che si concentrano sulla mancata esecuzione del provvedimento irrevocabile di rimpatrio, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare i fatti anche in base all'Articolo 6 (vedi Sylvester c. Austria, citato supra, § 76). Vista la conclusione di cui sopra, la Corte non ritiene necessario esaminare distintamente la doglianza del ricorrente sull'asserita mancata esecuzione dei suoi diritti di visita.

    III - L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
     
  103. L'Articolo 41 della Convenzione prevede: " Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

    Il danno
     
  104. Il ricorrente ha chiesto euro 39.100 (EUR) a titolo di danno patrimoniale, per le spese di viaggio relative a quarantasei viaggi che egli ha fatto tra l'Italia e la Polonia per il procedimento di esecuzione e per fare visita alle figlie in Polonia. Il ricorrente ha dichiarato di aver fatto otto viaggi nel 1999, ventiquattro nel 2000 e dodici nel 2001. Egli ha fatto un viaggio nel 2002 e uno nel 2005. Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente ha chiesto EUR 50.000 a titolo di risarcimento delle sofferenze patite da lui e dalle figlie.
  105. Il Governo ha dedotto che la pretesa del ricorrente relativa al danno patrimoniale non aveva alcun nesso causale con le asserite violazioni della Convenzione. Con riguardo al danno non patrimoniale, il Governo ha dedotto che la somma pretesa dal ricorrente era eccessiva e ingiustificata.
  106. Per quanto riguarda le spese di viaggio e di sussistenza relative alle visite alle figlie e all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio di cui alla Convenzione dell'Aja, pretese dal ricorrente alla voce danno patrimoniale, la Corte ritiene appropriato trattarle alla voce spese e onorari.
  107. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte non vede motivo per dubitare che il ricorrente abbia patito dolore in conseguenza della mancata esecuzione del provvedimento di rimpatrio e che una mera constatazione di violazione non costituisca un'equa soddisfazione sufficiente. Viste le somme concesse in ricorsi paragonabili (vedi, per esempio, Ignaccolo-Zenide, succitato, § 117, e Hokkanen, succitato, p. 27, § 27, § 77; vedi anche, mutatis mutandis, Elsholz c. Germania, (GC), n. 25735/94, § 71, ECHR 2000-VIII e Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 87, ECHR 2002-I; e Sylvester, succitato, § 84) e valutando in via equitativa come previsto dall'Articolo 41, la Corte concede al ricorrente EUR 7.000.

    Spese e onorari
     
  108. Il ricorrente ha chiesto un importo totale di EUR 17.683 a titolo di spese e onorari specificati come segue:
    EUR 9.700 per onorari corrisposti a quattro avvocati che lo hanno rappresentato in diverse fasi del procedimento nazionale in Polonia;
    EUR 6.000 per onorari corrisposti all'avvocato che lo rappresentato davanti alla Corte;
    EUR 1.600 per spese d'interpretariato nei procedimenti nazionali;
    PLN 1.500 pari a EUR 383 nel momento pertinente, per diritti di cancelleria relativi all'esecuzione della sentenza del tribunale nazionale.
  109. Il Governo ha dedotto che le spese e gli onorari pretesi dal ricorrente erano esorbitanti e in parte non pertinenti, non essendovi alcuna indicazione che essi siano stati sostenuti al fine di prevenire od ottenere una riparazione della violazione lamentata.
  110. In base alla giurisprudenza conforme della Corte, per ottenere il riconoscimento delle spese e degli onorari la parte lesa deve averli sostenuti per ottenere la prevenzione o la rettifica di una violazione della Convenzione, ottenere che la stessa sia accertata dalla Corte, e ottenere la riparazione di essa. Si deve anche dimostrare che le spese e gli onorari corrisposti sono stati sostenuti effettivamente e necessariamente e che gli stessi sono ragionevoli nel quantum (vedi, per esempio, Venema c. Paesi Bassi, n. 35731/97, § 117, ECHR 2002-X).
  111. La Corte ritiene che le spese e gli onorari relativi al procedimento nazionale, nella misura in cui riguardano il procedimento di esecuzione che ha causato la violazione della Convenzione (vedi paragrafo 95 supra) e le spese relative al procedimento di Strasburgo siano stati sostenuti necessariamente. Esse devono, conseguentemente, essere rimborsate nella misura in cui non eccedono un livello ragionevole (vedi Ignaccolo-Zenide, succitato, § 121).
  112. La Corte osserva tuttavia che la pretesa del ricorrente relativa alle spese e agli onorari sostenuti davanti alle autorità polacche non è accompagnata da alcuna fattura o da altro giustificativo. La Corte ritiene perciò che il ricorrente abbia omesso di provare di aver sostenuto le spese rivendicate, a eccezione delle spese per essere rappresentato davanti alla Corte, che sono state documentate con fatture. Passando alle spese di viaggio e di sussistenza relative ai quarantasei viaggi compiuti dal ricorrente in Polonia, la Corte osserva che la pretesa non è supportata da alcun giustificativo. Il ricorrente ha anche omesso di specificare le date esatte in cui ha compiuto tali viaggi. La Corte ritiene, tuttavia, in base ai fatti del ricorso, che il ricorrente deve avere affrontato le spese di viaggio e di sussistenza relative a un viaggio che egli ha compiuto nel 2002 nel tentativo di eseguire il provvedimento di rimpatrio di cui alla Convenzione dell'Aja.
  113. Valutando in via equitativa e tenendo conto, in particolare, del fatto che il ricorso è stato irrefutabilmente complesso, essa concede al ricorrente EUR 7.000 a titolo di spese e onorari

    Interessi moratori
     
  114. La Corte ritiene opportuno basare gli interessi moratori sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ

  1. Ritiene che vi sia stata violazione dell'Articolo 8 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione del provvedimento che disponeva il rimpatrio delle figlie del ricorrente;
  2. Ritiene che non occorra esaminare le altre doglianze del ricorrente di cui agli Articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione;
  3. Ordina
    1. allo Stato convenuto di corrispondere al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa irrevocabile in conformità con l'Articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
      1. EUR 7.000 (euro settemila) a titolo di danno non patrimoniale;
      2. EUR 7.000 (euro settemila) a titolo di spese e onorari;
      3. ogni imposta eventualmente applicabile ai suddetti importi;
    2. che a partire dalla scadenza dei summenzionati tre mesi fino al soddisfo, sia applicato ai suddetti importi l'interesse semplice pari al tasso di prestito marginale della Banca centrale europea per il periodo di mora, maggiorato di tre punti percentuali.
  4. Rigetta nel resto la richiesta di equa soddisfazione del ricorrente.

Fatta in inglese, e notificata per iscritto l'8 gennaio 2008, in conformità con gli Articoli 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

IL VICE CANCELLIERE
Fatos ARACI

IL PRESIDENTE
Nicolas BRATZA

II procedimento è stato introdotto con ricorso (n. 8677/03) nei confronti della Repubblica di Polonia, depositato presso la Corte ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da un cittadino italiano P.P. il 24 febbraio 2003. Il Presidente della Camera ba acconsentito alla richiesta del ricorrente che la sua identità non fosse rilevata. - ai sensi dell'art. 47 § 3 del Regolamento della Corte.
Il ricorrente ha lamentato in particolare la violazione degli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio delle sue figlie sottratte e condotte dalla madre in Polonia.
Con decisione del 24 gennaio 2006 la Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile.
Il ricorrente e il Governo hanno presentato ciascuno delle osservazioni nel merito.
La Corte ribadisce la differenza della natura degli interessi tutelati dagli articoli 6 e 8 della Convenzione. Mentre l'articolo 6 concede una tutela procedurale, cioè il "diritto ad un tribunale" che decide in ordine "ai diritti civili e alle obbligazioni" di una persona, l'articolo 8 serve il fine più ampio di garanzia del giusto rispetto, inter alia, per la vita familiare Nel caso di specie, la Corte ritiene che la mancanza di rispetto per la vita familiare del ricorrente risultante dalla mancata esecuzione del provvedimento irrevocabile di rimpatrio costituisca il nocciolo della sua doglianza.
La Corte conclude che le Autorità polacche abbiano omesso di prendere, senza indugio, tutte le misure che era ragionevolmente possibile pretendere per l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio e conseguentemente per garantire i suoi diritti di visita, e abbiano così violato il diritto del ricorrente al rispetto per la vita familiare , come garantito dall'articolo 8.
La Corte ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione del provvedimento che disponeva il rimpatrio delle figlie del ricorrente.