Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 7 giugno 2018 - Ricorso n. 58330/16 - Causa Francesco Luca Costa Sanseverino di Bisignano contro Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 58330/16

Francesco Luca COSTA SANSEVERINO DI BISIGNANO

contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita il 15 maggio 2018 in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 30 settembre 2016,
Vista la dichiarazione depositata dal governo convenuto il 20 febbraio 2018 con la quale la Corte è stata invitata a cancellare il ricorso dal ruolo, nonché la risposta della parte ricorrente a questa dichiarazione;
Dopo avere deliberato, emette la seguente decisione:

FATTI E PROCEDURA

1. Il ricorrente, il sig. Francesco Luca Costa Sanseverino di Bisignano, è un cittadino italiano nato nel 1970 e residente a Roma. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avvocato P. Ubaldi, del foro di Roma.

2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamentava la violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare.

4. Il ricorso era stato comunicato al Governo.

IN DIRITTO

A. La dichiarazione unilaterale del Governo

5. La parte ricorrente lamentava la mancanza di diligenza da parte delle autorità competenti per ottenere l’attuazione del suo diritto di visita alle condizioni stabilite dai giudici nazionali a partire dal 2009. Invocava l’articolo 8 della Convenzione.

6. Dopo il fallimento dei tentativi di composizione amichevole, il Governo ha informato la Corte che intendeva formulare una dichiarazione unilaterale al fine di risolvere la questione sollevata dal ricorso. Inoltre, ha invitato la Corte a cancellare quest’ultimo dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 della Convenzione.

7. La dichiarazione era così formulata:
«Il Governo italiano osserva che il ricorrente, a causa della mancata diligenza da parte delle autorità competenti nella attuazione del suo diritto di visita alle condizioni stabilite dai giudici nazionali, ha subìto la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
Il Governo offre al ricorrente, ai sensi dell’articolo 62 A del regolamento della Corte, la somma di 15.000 (quindicimila) euro a titolo di risarcimento per tutti i danni e le spese.
Questa somma sarà pagata entro tre mesi dalla data di notifica della decisione della Corte emessa conformemente all’articolo 37 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Governo si impegna a versare, a decorrere dalla scadenza dello stesso e fino al pagamento effettivo della somma in questione, un interesse semplice a un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento del prestito marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali. Questo versamento equivarrà alla conclusione definitiva della causa.
Di conseguenza, il Governo invita rispettosamente la Corte a dichiarare che non è più giustificato proseguire l’esame del ricorso e a cancellare quest’ultimo dal ruolo conformemente all’articolo 37 della Convenzione.»

8. La parte ricorrente ha indicato, in una lettera del 17 febbraio 2018, che accettava la somma riconosciuta per il danno morale, ma affermava che l’importo proposto sarebbe insufficiente a coprire le spese della procedura dinanzi alla Corte.

9. La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione, in qualsiasi fase della procedura, può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze la portino a una delle conclusioni enunciate ai commi a), b) o c) del paragrafo 1 di questo articolo. L’articolo 37 § 1 c) le permette in particolare di cancellare una causa dal ruolo se:
«per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata».

10. Inoltre, la Corte rammenta che, in talune circostanze, può essere indicato cancellare un ricorso dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) sulla base di una dichiarazione unilaterale del governo convenuto anche se il ricorrente desidera che l’esame della causa prosegua.

11. A tal fine la Corte ha esaminato la dichiarazione alla luce dei principi sanciti dalla sua giurisprudenza, in particolare la sentenza Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turchia (questione preliminare) [GC], n. 26307/95, §§ 75 77, CEDU 2003 VI, WAZA Sp. z o.o. c. Polonia (dec.), n. 11602/02, 26 giugno 2007, e Sulwińska c. Polonia (dec.), n. 28953/03, 18 settembre 2007).

12. In considerazione della natura delle concessioni contenute nella dichiarazione del Governo, nonché dell'importo della compensazione proposta, che è in linea con gli importi accordati in diversi casi analoghi (Piazzi c. Italia, n. 36168/09, 2 novembre 2010, Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 29 gennaio 2013, Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10, 17 dicembre 2013, Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, 17 novembre 2015, Strumia c. Italia, n. 53377/13, 23 giugno 2016, Giorgioni c. Italia, n. 43299/12, 15 settembre 2016, Solarino c. Italia, n. 76171/13, 9 febbraio 2017, e Endrizzi c. Italia, n. 71660/14, 23 marzo 2017), – la Corte ritiene che non sia più giustificato proseguire l’esame del ricorso (articolo 37 § 1 c)).

13. Inoltre, alla luce, di quanto sopra considerato, e avuto riguardo in particolare alla sua giurisprudenza chiara su questo argomento, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non richieda di proseguire l’esame del ricorso (articolo 37 § 1 in fine).

14. Infine, la Corte sottolinea che, nel caso in cui il Governo non rispettasse i termini della dichiarazione unilaterale, il ricorso potrebbe essere nuovamente iscritto a ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 2 della Convenzione (Josipović c. Serbia (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).

15. Di conseguenza, è opportuno cancellare la causa dal ruolo.

B. Sull’applicazione dell’articolo 43 § 4 del regolamento della Corte

16. Ai sensi dell’articolo 43 § 4 del regolamento,
«Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo, le spese sono lasciate alla valutazione della Corte (...)»

17. La Corte rammenta che a differenza dell’articolo 41 della Convenzione, che entra in gioco solo se essa ha precedentemente «dichiarato che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli», l’articolo 43 § 4 del regolamento autorizza la Corte ad accordare all’interessato unicamente il rimborso delle spese (Syssoyeva e altri c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 60654/00, § 132, CEDU 2007 I, e Kaftaïlova c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 59643/00 § 57, 7 dicembre 2007).

18. Il ricorrente chiede il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte per far correggere la violazione lamentata della Convenzione. Stima l’importo di queste spese in 5.000 euro (EUR) per onorari di avvocato dinanzi alla Corte.

19. La Corte rammenta che quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo, se non le è possibile accordare una somma per i danni lamentati, le spese sono lasciate alla sua valutazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 43 § 4 del regolamento della Corte.

20. Nel caso di specie, la Corte considera che la somma proposta dal Governo non sia sufficiente a coprire le spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte e decide di avvalersi del suo potere discrezionale per accordarle ai sensi dell’articolo 43 § 4 del Regolamento della Corte (Chevanova c. Lettonia (cancellazione) [GC], n, 58822/00, § 53, 7 dicembre 2007, Kaftaïlova sopra citata § 57, 7 dicembre 2007, Manfredi c. Francia, (dec.), n. 52117/14 17 luglio 2017, Saakov c. Russia, (dec.), n. 39563/11 13 gennaio 2015, Zakirov c. Russia (dec.), n. 50799/08, 18 febbraio 2014, Scholvien e altri c. Germania (dec.), n. 13166/08, 12 novembre 2013, Święch c. Polonia (dec.), n. 60551/11, 1° luglio 2013, e Gil c. Polonia (dec.), n. 46161/11, 4 giugno 2013).

21. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e delle spese necessariamente e realmente affrontate dinanzi ad essa dal ricorrente, la Corte ritiene ragionevole accordare a quest’ultimo la somma di 3.000 EUR.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Prende atto dei termini della dichiarazione del governo convenuto riguardo l’articolo 8 della Convenzione e delle modalità previste per assicurare il rispetto degli impegni così assunti;

Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione;

Dichiara

  1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, la somma di 3.000 EUR (tremila euro) per le spese, più eventuali somme dovute a titolo di imposta dal ricorrente;
  2. che questo importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento del prestito marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento.

Fatta in francese poi comunicata per iscritto il 7 giugno 2018.

Kristina Pardalos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto