Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 luglio 2018 - Ricorsi nn. 30015/09 e altri - Causa Castello Del Poggio S.S. e altri contro Italia

© Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, traduzione eseguita dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA CASTELLO DEL POGGIO S.S. E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 30015/09 e altri 2 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

5 luglio 2018

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Castello Del Poggio S.S. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Kristina Pardalos, presidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 giugno 2018,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi presentati contro la Repubblica italiana da tre società, aventi sede in Italia, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») (si veda l’allegato).

2. Le ricorrenti sono state rappresentate dall’avv. A. Todaro del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

3. L’11 marzo 2015 la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 è stata comunicata al Governo e i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili per il resto conformemente all’articolo 54 § 3 del regolamento della Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. A partire dagli anni 1980, le società agricole italiane, tra cui le ricorrenti, usufruirono di una duplice riduzione attraverso benefici e sgravi dei contributi previdenziali che versavano per i loro dipendenti.

5. Nel luglio 1988 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) pubblicò una circolare secondo la quale i benefici e gli sgravi non erano cumulativi ma alternativi (per un’analisi più dettagliata del contesto pertinente, si veda la sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia (nn. 48357/07, 52677/07, 52687/07 e 52701/07, §§ 5-15, 24 giugno 2014).

6. In date diverse, le ricorrenti intentarono delle azioni contro l’INPS contestando l’applicazione della circolare.

7. Le ricorrenti vinsero la causa in primo grado. L’INPS interpose appello.

8. Nel novembre 2003, mentre le azioni intentate dalle ricorrenti erano pendenti dinanzi alle corti d’appello, il legislatore italiano adottò la legge n. 326/2003, che prevedeva espressamente che i benefici e gli sgravi non erano cumulativi, ma alternativi.

9. I giudici nazionali, in applicazione di detta legge, respinsero le domande delle ricorrenti. Le ricorrenti restituirono le somme che i tribunali di primo grado avevano accordato loro in via provvisoria.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

10. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono descritti nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

11. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che questi sollevano, la Corte decide di riunirli e di esaminarli congiuntamente.

II. SULLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DEI RICORSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DELLA CONVENZIONE

12. Dopo l’insuccesso dei tentativi di composizione amichevole, con una lettera del 26 maggio 2017, indirizzata alla Corte, il Governo ha presentato una dichiarazione unilaterale allo scopo di risolvere la questione sollevata dai ricorsi, e ha invitato la Corte a cancellare questi ultimi dal ruolo in virtù dell’articolo 37 della Convenzione in cambio del versamento di somme destinate a coprire ogni danno materiale e morale e le spese, e del riconoscimento della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

13. Le ricorrenti non hanno presentato alcuna osservazione al riguardo.

14. La Corte ha affermato che, in determinate circostanze, può essere indicato cancellare un ricorso dal ruolo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione sulla base di una dichiarazione unilaterale del Governo convenuto anche se il ricorrente auspica che l’esame della causa prosegua. Saranno tuttavia le circostanze particolari della causa che permetteranno di determinare se la dichiarazione unilaterale offra una base sufficiente affinché la Corte concluda che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione non esige che essa prosegua l’esame della causa ai sensi dell’articolo 37 § 1 in fine (si vedano, tra altre, Tahsin Acar c. Turchia (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, § 75, CEDU 2003 VI; e Melnic c. Moldavia, n. 6923/03, § 14, 14 novembre 2006).

15. Tra i fattori da prendere in considerazione a tale proposito vi sono, tra l’altro, le concessioni eventualmente formulate dal governo convenuto, nella sua dichiarazione unilaterale, per quanto riguarda le dedotte violazioni della Convenzione. In questa ipotesi, dovranno essere determinate la portata di tali concessioni e le modalità del risarcimento che il Governo intende fornire alla ricorrente. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, nei casi in cui è possibile cancellare le conseguenze di una violazione dedotta (ad esempio in alcune cause in materia di proprietà) e in cui il Governo convenuto si dichiara disposto a farlo, il risarcimento previsto ha più probabilità di essere considerato adeguato ai fini di una cancellazione del ricorso dal ruolo (Tahsin Acar, sopra citata, § 76).

16. Nella fattispecie, sulla questione se sia opportuno cancellare i presenti ricorsi dal ruolo sulla base della dichiarazione unilaterale del Governo, la Corte osserva che le somme offerte per il danno materiale e le spese sono insufficienti rispetto alle somme che ha accordato nel leading case Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, §§ 110-117, si veda anche Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. e altri c. Italia [comitato], n. 4180/08 e altri 49, §§ 29-31, 7 dicembre 2017).

17. In queste condizioni, la Corte considera che la presente dichiarazione unilaterale non costituisca una base sufficiente per permettere di concludere che il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione non esige la prosecuzione dell’esame del ricorso.

18. Pertanto, la Corte respinge la domanda di cancellazione dei ricorsi dal ruolo formulata dal Governo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, e decide di proseguire l’esame dei ricorsi sulla ricevibilità e sul merito.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

19. Le ricorrenti affermano che l’adozione della legge n. 326/2003 ha costituito una ingerenza del legislatore nei procedimenti giudiziari in violazione del loro diritto a un processo equo previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, (...)»

20. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

21. Constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

22. Le ricorrenti chiedono alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 basandosi su argomenti del tutto simili a quelli proposti nella causa Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, §§ 62-68).

23. Anche il Governo ribadisce gli argomenti proposti nell’ambito della causa sopra citata (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, §§ 69-75).

24. La Corte rammenta che nella sentenza Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata) aveva concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 (§§ 76-89). In assenza di nuovi argomenti sollevati dal Governo, la Corte non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla conclusione alla quale era giunta.

25. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

26. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

Gli argomenti delle parti

27. Le ricorrenti chiedono, per il danno materiale, le somme corrispondenti agli importi che hanno dovuto restituire all’INPS in seguito al rigetto della loro domanda da parte dei tribunali interni a causa dell’applicazione della legge contestata (paragrafo 9 supra) maggiorate degli interessi fino al 2015, ossia:

  1. ricorso n. 30015/09: 22.892,15 euro (EUR);
  2. ricorso n. 34644/09: 39.002,51 EUR;
  3. ricorso n. 10723/10: 307.058,85 EUR.

28. Il Governo ritiene che la constatazione di violazione costituisca di per sé una riparazione adeguata.

29. La Corte osserva che, nell’ambito della causa sopra citata, la legge del 2003 era stata applicata per la prima volta dai giudici di appello (paragrafi 8 e 9 supra).

30. La Corte considera, conformemente all’approccio adottato nelle cause Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, § 112) e Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. e altri (sopra citata, §§ 29-31), doversi accordare alle ricorrenti le somme seguenti:

  1. ricorso n. 30015/09: 9.100 EUR;
  2. ricorso n. 34644/09: 15.500 EUR;
  3. ricorso n. 10723/10: 114.950 EUR.

B. Spese

31. Le ricorrenti chiedono il rimborso delle somme seguenti per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali:

  1. ricorso n. 30015/09: 1.999,87 EUR;
  2. ricorso n. 34644/09: 2.040 EUR;
  3. ricorso n. 10723/10: 22.085 EUR.

32. Il Governo non ha presentato osservazioni su questo punto.

33. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, sopra citata, §§ 115-117), la Corte considera ragionevole accordare alle ricorrenti le seguenti somme:

  1. ricorso n. 30015/09: 2.000 EUR;
  2. ricorso n. 34644/09: 2.040 EUR;
  3. ricorso n. 10723/10: 13.504 EUR.

C. Interessi moratori

34. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 luglio 2018, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Rigetta la domanda di cancellazione dal ruolo dei ricorsi;
  3. Dichiara i ricorsi ricevibili;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  5. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi:
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale:
      1. alla ricorrente del ricorso n. 30015/09: 9.100 EUR (novemilacento euro);
      2. alla ricorrente del ricorso n. 34644/09: 15.500 EUR (quindicimilacinquecento euro);
      3. alla ricorrente del ricorso n. 10723/10: 114.950 EUR (centoquattordicimilanovecentocinquanta euro);
    2. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per le spese per i procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali:
      1. alla ricorrente del ricorso n. 30015/09: 2.000 EUR (duemila euro);
      2. alla ricorrente del ricorso n. 34644/09: 2.040 EUR (duemilaquaranta euro);
      3. alla ricorrente del ricorso n. 10723/10: 13.504 EUR (tredicimilacinquecentoquattro euro);
    3. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 luglio 2018, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Kristina Pardalos
Presidente

Renata Degener
Cancelliere aggiunto

Allegato
N. Ricorso N. Presentato il Ricorrente
Sede
1. 30015/09 04/06/2009 CASTELLO DEL POGGIO S.S. Roma
2. 34644/09 18/06/2009 CASTELLO D’ALBOLA S.S. Roma
3. 10723/10 22/02/2010 AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI ACTA S.P.A. Vicenza