Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 gennaio 2024 - Ricorso n. 55807/13 - Causa Bleve c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA BLEVE c. ITALIA

(Ricorso n. 55807/13)

SENTENZA

STRASBURGO

18 gennaio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Bleve c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, giudici,

e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 14 dicembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

PROCEDURA

  1. All’origine della causa vi è un ricorso contro l’Italia con il quale la Corte è stata adita ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) in data 13 luglio 2013.
  2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato B. De Francesco, del foro di
  3. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato del ricorso.

IN FATTO

  1. Gli estremi del ricorrente e le informazioni relative al ricorso figurano nella tabella allegata.
  2. Il ricorrente, che ha ottenuto dal Tribunale di Lecce un provvedimento di pignoramento presso terzi nei confronti dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce, il datore di lavoro del suo debitore, ha lamentato ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni pronunciate in suo favore. Ha inoltre sollevato doglianze relative al mancato o ritardato pagamento di un debito da parte delle autorità dello Stato.

IN DIRITTO

  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
  1. Il ricorrente ha lamentato in particolare la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni interne pronunciate in suo favore. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  2. Il Governo ha sostenuto che il ricorso è manifestamente infondato, affermando che il ritardo nell’esecuzione della decisione del Tribunale di Lecce era dovuto alla mancanza di collaborazione del ricorrente con le autorità statali. In particolare, ha sostenuto che la ASL di Lecce per due volte aveva comunicato al ricorrente la disponibilità delle somme accantonate in relazione alla decisione in questione, senza ricevere da lui alcuna risposta.
  3. La Corte osserva, in base alla documentazione in suo possesso, che le summenzionate dichiarazioni della pubblica amministrazione in questione riguardavano una somma considerevolmente inferiore a quella concessa dalla decisione interna di cui trattasi. Osserva inoltre che il ricorrente ha proposto un’azione esecutiva per ottenere l’esecuzione della decisione del Tribunale di Lecce.
  4. La Corte ribadisce che, secondo la sua costante giurisprudenza, l’esecuzione di una sentenza deve essere integrale e completa e non soltanto parziale (si vedano Sabin Popescu c. Romania, n. 48102/99, §§ 68-76, 2 marzo 2004; Matheus c. Francia, n. 62740/00, § 58, 31 marzo 2005). Una persona che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato al termine di un procedimento giudiziario non può essere successivamente obbligata a proporre un procedimento di esecuzione affinché essa sia eseguita (si vedano Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 89, CEDU 2006-V; Ventorino c. Italia, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011). La Corte pertanto rigetta l’eccezione del Governo e dichiara ricevibile il ricorso.
  5. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerate parte integrante dello “esame” ai sensi dell’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  6. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni dell’articolo 6 della Convenzione relative alla mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne definitive, questioni simili a quelle sollevate nel caso di specie.
  7. Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente.
  8. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
  1. LE RESTANTI DOGLIANZE
  1. Il ricorrente ha presentato anche altre doglianze ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1del Protocollo n. 1 relative al mancato o ritardato pagamento di un debito da parte delle autorità dello Stato e all’assenza di un ricorso effettivo a tale riguardo.
  2. Alla luce delle conclusioni esposte nei paragrafi 11-13 supra, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente tali restanti doglianze.
  1. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, sopra citata, De Trana, sopra citata, Nicola Silvestri, pure sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l’obbligo non adempiuto di eseguire la sentenza, che resta esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibile la doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione relativa alla mancata o tardiva esecuzione della decisione interna definitiva e ritiene che non sia necessario esaminare separatamene le restanti doglianze sollevate dal ricorrente;
  2. Ritiene che il presente ricorso riveli una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine alla mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne;
  3. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi, l’esecuzione della decisione interna pendente indicata nella tabella allegata;
  4. Ritiene
    1. Che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata, al tasso applicabile alla data del versamento;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 18 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni
 

APPENDICE

Ricorso che solleva doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne)

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Decisione interna pertinente

Data di inizio del periodo di mancata esecuzione

Data di termine

del periodo di mancata esecuzione

Durata dell’azione esecutiva

Ordinanza del tribunale interno

Somma accordata per il danno non patrimoniale

 (in euro)[1]

Somma accordata per le spese (in euro)[2]

55807/13

13/07/2013

Oronzo BLEVE

1960

Tribunale di Lecce (Maglie),

R.G. ES 126/02, 05/09/2007

Consiglio di Stato

R.G. 5169/2010, 12/09/2014

05/09/2007

12/09/2014

16/10/2014

7 anni 1 mese e 12 giorni

pendente

oltre 9 anni e 11 giorni

 Azienda Sanitaria locale di Lecce

Pagamento degli arretrati salariali

9.600

250

[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.