Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell' 11 gennaio 2024 - Ricorso n. 16505/22 e altri 9 - Causa Alunni e altri c. Italia

 

© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA ALUNNI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 16505/22 e altri 9 – si veda l’elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

11 gennaio 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Alunni c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Péter Paczolay, Presidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, giudici,

e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,

visti i ricorsi proposti contro la Repubblica italiana con i quali, nelle varie date indicate nella tabella allegata, i ricorrenti ivi elencati (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, il sig. L. D’Ascia;

viste le osservazioni delle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 5 dicembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

  1. I ricorrenti sono avvocati che hanno dichiarato di aver anticipato le spese legali per conto dei loro assistiti (avvocati antistatari) le quali erano state loro riconosciute da ordinanze di assegnazione finalizzate all’esecuzione di decisioni o sentenze pronunciate ai sensi della legge n. 89 del 2001 (“la legge Pinto”). Hanno lamentato la mancata o tardiva esecuzione di tali ordinanze.
  2. L’elenco dei ricorrenti e i dettagli pertinenti dei ricorsi sono indicati nella tabella allegata.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

  1. Il diritto interno concernente la legge Pinto è esposto nella sentenza relativa alla causa Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006‑V). La legge Pinto è stata successivamente modificata nel 2012 (decreto legge n. 83 del 2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134) e nel 2015 (articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015 n. 208).
  2. A seguito delle suddette modificazioni, le pertinenti disposizioni della legge Pinto recitano:

Articolo 5 sexies (Modalità di pagamento)

“1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione […] attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

(...)

  1. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (…), da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. (...)
  2. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
  3. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

(...)

  1. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.”
  2. 5. Con decreto n. 120738 del 28 ottobre 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il modello di dichiarazione previsto dal comma 3 dell’articolo 5 sexies della legge Pinto.
  3. 6. Quanto alla richiesta di pagamento delle spese legali riconosciute nel quadro di procedimenti “Pinto”, il modello di dichiarazione richiede al creditore di indicare: (i) se ha proposto azioni esecutive relative a una decisione “Pinto”; (ii) il numero dell’eventuale ordinanza di assegnazione emessa nel quadro di tale azione esecutiva; (iii) l’eventuale pagamento da parte dell’amministrazione debitrice delle somme riconosciute dall’ordinanza di assegnazione; e (iv) l’eventuale somma non corrisposta che deve ancora essere versata.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

  1. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI
  1. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
  1. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
  1. I ricorrenti hanno lamentato la mancata o tardiva esecuzione delle ordinanze di assegnazione emesse in loro favore. Hanno invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione.
  1. Sulla ricevibilità
  1. In ordine al ricorso n. 16505/22, il Governo ha sostenuto che le doglianze del ricorrente dovevano essere rigettate in quanto infondate, poiché la pertinente sentenza interna (emessa dal Tribunale di Roma in data 21 gennaio 2020) era stata eseguita a settembre 2022, quando al ricorrente erano state integralmente pagate le somme riconosciutegli.
  2. In ordine ai ricorsi nn. 22217/22, 22219/22, 22221/22 e 24887/22, il Governo ha affermato che i ricorrenti non avevano presentato la dichiarazione contenente le informazioni necessarie all’amministrazione per procedere al pagamento del credito e nemmeno la documentazione di supporto, come prescritto dall’articolo 5 sexies della legge Pinto (si vedano i paragrafi 4-6 supra).
  3. Infine, il Governo ha osservato che i pagamenti sono effettuati in ordine cronologico in base alla data di ricezione delle dichiarazioni. Considerato che le dichiarazioni di cui all’articolo 5 sexies della legge Pinto e la documentazione di supporto relative ai ricorsi nn. 22202/22, 22214/22, 22222/22, 24454/22 e 24891/22 erano state presentate nel periodo 2018- 2020, data l’esistenza di un ritardo amministrativo nell’esecuzione delle sentenze interne, se le dichiarazioni erano pervenute all’amministrazione debitrice dopo il 30 aprile 2018, il ritardo nell’esecuzione delle pertinenti sentenze interne era giustificato.
  4. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerate parte integrante dello “esame” ai sensi dell’articolo 6. Rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
  5. La Corte osserva anche che ordinanze di assegnazione di cui ai presenti ricorsi hanno disposto l’adozione di specifiche misure. La Corte pertanto ritiene che esse costituiscano “beni” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
  6. In ordine al ricorso n. 16505/22, la Corte osserva che, come ha indicato il ricorrente, egli aveva trasmesso la dichiarazione e la documentazione necessaria all’amministrazione, come richiesto, il 7 febbraio 2020. L’ordine di assegnazione, però, era stato eseguito soltanto il 29 settembre 2022, due anni e sette mesi più tardi (si veda la tabella allegata). Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte tale ritardo è eccessivo (si vedano, tra molti altri precedenti, Kosheleva e altri c. Russia, n. 9046/07, § 19, 17 gennaio 2012, e Gerasimov e altri c. Russia, nn. 29920/05 e altri 10, § 169, 1° luglio 2014). Il pagamento finale delle somme dovute al ricorrente non può sanare il lungo periodo di inosservanza della sentenza da parte dell’amministrazione (si vedano, mutatis mutandis, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 198, CEDU 2006‑V, e Delle Cave e Corrado c. Italia, n. 14626/03, § 23, 5 giugno 2007).
  7. In ordine ai ricorsi nn. 22217/22, 22219/22, 22221/22 e 24887/22, la Corte ribadisce che si può chiedere alla parte vittoriosa di compiere determinati atti procedurali per riscuotere il credito, sia nel caso di esecuzione volontaria della sentenza da parte dello Stato, che nel caso di esecuzione forzata (si veda Shvedov c. Russia, n. 69306/01, §§ 29-37, 20 ottobre 2005). Pertanto, non è irragionevole che le autorità richiedano al ricorrente di produrre una documentazione supplementare, per esempio le coordinate bancarie, per consentire o accelerare l’esecuzione di una sentenza (si vedano, mutatis mutandis, Kosmidis e Kosmidou c. Grecia, n. 32141/04, § 24, 8 novembre 2007; Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 69, CEDU 2009; e Arbačiauskienė c. Lituania, n. 2971/08, § 86, 1° marzo 2016). Un comportamento non collaborativo da parte del creditore può costituire un ostacolo all’esecuzione tempestiva di una sentenza, attenuando così la responsabilità delle autorità per i ritardi (si veda Belayev c. Russia (dec.), n. 36020/02, 22 marzo 2011).
  8. La Corte osserva che l’obbligo del creditore di trasmettere la dichiarazione contenente determinate informazioni è stabilito dall’articolo 5 sexies della legge Pinto (si veda il paragrafo 4 supra). La Corte prende nota della dichiarazione del Governo che tale condizione è finalizzata ad agevolare e accelerare il pagamento da parte dello Stato delle somme accordate dai tribunali.
  9. La Corte concorda con il Governo sul fatto che l’obbligo di inviare la dichiarazione e la documentazione di supporto ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto costituisca un ragionevole atto procedurale che è richiesto al creditore affinché possa percepire gli importi accordati dalle decisioni “Pinto”. L’inosservanza di tale obbligo da parte del creditore costituisce un ostacolo all’esecuzione della decisione in suo favore, di cui non si può ritenere responsabile l’amministrazione (si veda Gadzhikhanov e Saukov, sopra citata, § 29).
  10. La Corte osserva inoltre che il modello di dichiarazione adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 120738 del 28 ottobre 2016 richiede espressamente, per il pagamento delle spese legali sostenute nei procedimenti “Pinto”, che il creditore fornisca determinate informazioni (si veda il paragrafo 6 supra).
  11. La Corte osserva anche che i ricorrenti nelle loro osservazioni non hanno contestato l’obbligo di trasmissione di suddetta dichiarazione al fine di riscuotere le spese legali accordate dalle azioni esecutive relative alle decisioni “Pinto” non ancora eseguite.
  12. Al riguardo, la Corte osserva che la seconda ricorrente del ricorso n. 22221/22 (la sig.ra Di Molfetta) ha indicato di aver trasmesso all’amministrazione debitrice la dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto due volte. La Corte osserva però che ella non ha presentato la pertinente documentazione di supporto alla richiesta.
  13. Quanto all’altro ricorrente del ricorso n. 22221/22 (il sig. Alunni) e ai ricorrenti dei ricorsi 22217/22, 22219/22 e 24887/22, essi hanno presentato alla Corte prove che dimostrano che hanno trasmesso la dichiarazione pertinente alla richiesta di pagamento delle spese legali accordate dall’azione esecutiva ai sensi dell’articolo 5 sexies della legge Pinto. La Corte conclude pertanto che tali ricorrenti hanno osservato l’obbligo di collaborazione e che non si può quindi addebitare loro la mancata esecuzione delle ordinanze di assegnazione.
  14. La Corte comunque considera che il periodo di mancata esecuzione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione da parte dei ricorrenti.
  15. In ordine al rilievo del Governo relativo ai ricorsi nn. 22202/22, 22214/22, 22222/22, 24454/22 e 24891/22, la Corte ha ritenuto che la complessità della procedura interna di esecuzione o il sistema di gestione del bilancio statale non possano esonerare lo Stato dall’obbligo convenzionale di garantire a tutti il diritto all’esecuzione entro un termine ragionevole di una decisione giudiziaria vincolante ed esecutiva. Spetta agli Stati organizzare il proprio ordinamento giuridico in modo tale da consentire alle autorità competenti di adempiere a tale obbligo (si vedano, mutatis mutandis, Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], n. 35382/97, § 24, CEDU 2000‑IV, e Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 45, CEDU 2000‑VII).
  16. In conclusione, la Corte ritiene che le doglianze sollevate dalla seconda ricorrente (la sig.ra Di Molfetta) nel ricorso n. 22221/22 siano manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, mentre le doglianze sollevate dai restanti ricorrenti in tutti i ricorsi non incorrono in alcun motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
  1. Sul merito
  1. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia (n. 357/07, 17 maggio 2011), De Trana c. Italia (n. 64215/01, 16 ottobre 2007), Nicola Silvestri c. Italia (n. 16861/02, 9 giugno 2009), Antonetto c. Italia (n. 15918/89, 20 luglio 2000) e De Luca c. Italia (n. 43870/04, 24 settembre 2013), la Corte ha già riscontrato violazioni in ordine alla mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne.
  2. Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sul merito delle doglianze sollevate nei ricorsi (nel ricorso n. 22221/22 della doglianza sollevata dal primo ricorrente, il sig. Alunni, soltanto). Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nei casi di specie l’amministrazione non abbia compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente le ordinanze di assegnazione a favore dei ricorrenti.
  3. Tali doglianze rivelano pertanto una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1del Protocollo n. 1.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  1. L’articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

  1. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino; De Trana; Nicola Silvestri; Antonetto; e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
  2. La Corte osserva inoltre che lo Stato convenuto ha l’obbligo non adempiuto di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara irricevibili le doglianze sollevate dalla seconda ricorrente nel ricorso n. 22221/22 (la sig.ra Di Molfetta) e ricevibili i restanti ricorsi;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
  4. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
  5. Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi, l’esecuzione delle sentenze interne non ancora eseguite citate nella tabella allegata;
  6. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
    2. che a decorrere da detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Péter Paczolay
Presidente

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

APPENDICE

N.

Ricorso n.

Data di introduzione

Nominativo del ricorrente

Anno di nascita

Decisione interna pertinente

Data di inizio del periodo di mancata esecuzione

 

Data di termine

del periodo di mancata esecuzione

Durata dell’azione esecutiva

 

Ordinanza del tribunale interno

Somma accordata a ciascun ricorrente per il danno non patrimoniale

 (in euro) [1]

 

Somma accordata per le spese (in euro)[2]

1.

16505/22

16/03/2022

Marco ALUNNI

1962

Tribunale di Roma,

R.G. n. 143/2019, 21/01/2020

07/02/2020

29/09/2022

2 anni, 7 mesi e 23 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali

 (avvocato antistatario)

per i ricorsi riuniti nella presente sentenza

Sig. Alunni: 1.500

Sig. Abbate: 1.500

Sig.ra Di Molfetta: 1.250

250

da pagare congiuntamente ai ricorrenti di tutti i ricorsi riuniti nella presente sentenza

2.

22202/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 150/2019, 03/05/2019

20/05/2019

pendente

oltre 4 anni,

4 mesi e 7 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali

 (avvocato antistatario)

3.

22214/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 142/2019, 21/01/2020

10/02/2020

pendente

oltre 3 anni,

7 mesi e 17 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali

 (avvocato antistatario)

4.

22217/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 144/2019, 17/12/2019

25/02/2020

pendente

oltre 3 anni,

7 mesi e 2 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali

 (avvocato antistatario)

5.

22219/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 145/2019, 17/12/2019

25/02/2020

pendente

oltre 3 anni,

7 mesi e 2 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali

 (avvocato antistatario)

6.

22221/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 149/2019, 03/05/2019

20/05/2019

pendente

oltre 4 anni,

4 mesi e 7 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)

7.

22222/22

22/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 141/2019, 17/12/2019

17/12/2019

pendente

oltre 3 anni,

9 mesi e 10 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)

8.

24454/22

29/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 147/2019, 03/05/2019

20/05/2019

pendente

oltre 4 anni,

4 mesi e 7 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)

9.

24887/22

29/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 146/2019, 03/05/2019

04/09/2020

pendente

oltre 3 anni

e 23 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)

10.

24891/22

29/04/2022

Marco ALUNNI

1962

Ferdinando Emilio ABBATE

1961

Sara DI MOLFETTA

1978

Tribunale di Roma, R.G. n. 148/2019, 03/05/2019

20/05/2019

pendente

oltre 4 anni,

4 mesi e 7 giorni

Ministero dell’economia e delle finanze

Pagamento delle spese legali (avvocato antistatario)

[1] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

[2] Oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti.