Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 gennaio 2016 - Ricorsi nn. 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, 13668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13, 9673/13, 158/12, 3892/12, 8154/12 e 41143/12 - D.A. e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA D.A. E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 68060/12, 16178/13, 23130/13, 23149/13, 64572/13, 13662/13, 13837/13, 22933/13, 13668/13, 13657/13, 22918/13, 22978/13, 22985/13, 22899/13, 9673/13, 158/12, 3892/12, 8154/12 e 41143/12)

SENTENZA

STRASBURGO

14 gennaio 2016

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa D.A. e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
Päivi Hirvelä,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Kristina Pardalos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan, giudici,
e da André Wampach, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio l’8 dicembre 2015,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono diciannove ricorsi (indicati nell’allegata lista A) presentati contro la Repubblica italiana e con cui ottocentoottantanove cittadini di tale Stato, («i ricorrenti»), hanno adito la Corte nelle date indicate nell’allegata lista B, in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il vice-presidente della vecchia seconda sezione ha accolto la domanda di non divulgazione della loro identità formulata dai ricorrenti e la loro richiesta di esaminare i ricorsi in via prioritaria (articoli 47 § 4 e 41 del regolamento della Corte).

2. I nomi dei rappresentanti dei ricorrenti sono indicati nell’allegata lista B. Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

3. I ricorrenti lamentano in particolare l’introduzione di nuovi criteri stabiliti dalla legge che impediscono loro di concludere per via transattiva le azioni da essi intentate in sede civile. Tali azioni erano volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti o dal loro de cujus a seguito di infezioni post-trasfusionali (articoli 2, 6 § 1, 8 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1).

4. Alcuni ricorrenti denunciano l’eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento (articolo 2, profilo procedurale).

5. Una parte dei ricorrenti lamenta anche la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore (articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1).

6. Il 2 luglio e il 18 dicembre 2013 i ricorsi indicati ai nn. da 16 a 19 e quelli indicati ai nn. da 1 a 15 nell’allegata lista sono stati rispettivamente comunicati al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

7. Le date di nascita e i luoghi di residenza dei ricorrenti sono indicati nell’allegata lista B.

A. Le azioni di risarcimento

8. I ricorrenti o i loro de cujus sono stati infettati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue effettuate a causa di patologie da cui erano affetti (talassemia o emofilia) o di interventi chirurgici che avevano subito.

9. I ricorrenti o i loro de cujus sono, o erano, titolari di un diritto di indennizzo amministrativo previsto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 (paragrafi 29 e 30 infra), essendo stato provato il nesso causale tra la trasfusione di sangue infetto e il loro contagio.

10. In date diverse (indicate nell’allegata lista B), i ricorrenti o i loro de cujus intentarono dinanzi al ministero della Salute delle azioni civili volte a ottenere la riparazione dei danni che ritenevano di avere subito a seguito del loro contagio.

B.  I fatti specifici del ricorso n. 68060/12 D.A. e altri ventitré ricorrenti

11. In date non precisate, i ricorrenti presentarono un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce (TAR), al fine di ottenere l’annullamento del silenzio dell’amministrazione sulle domande di adesione alla procedura transattiva conformemente alla legge (paragrafi 31 – 42 infra).

12. Con una sentenza resa il 24 febbraio 2011, il TAR accolse la domanda dei ricorrenti constatando l’esistenza di un obbligo del Governo di adesione alla procedura transattiva per mezzo di un provvedimento espresso. Pertanto, ordinò al ministero della Salute di adottare le misure amministrative necessarie entro un termine di centocinquanta giorni a decorrere dalla notifica della sentenza.

13. Poiché il ministero della Salute aveva interposto appello, con una sentenza depositata il 24 novembre 2011 il Consiglio di Stato confermò la sentenza di primo grado.

14. Tenuto conto della mancata esecuzione della sentenza controversa entro il termine fissato, su richiesta dei ricorrenti, con una sentenza depositata il 16 febbraio 2012, il TAR nominò un commissario ad acta.

15. A seguito dell’appello interposto dal ministero della Salute avverso quest’ultima decisione, con una sentenza depositata il 10 luglio 2012 il Consiglio di Stato confermò la sentenza di primo grado e osservò che il commissario ad acta aveva già iniziato a lavorare efficacemente ai fini dell’esecuzione della sentenza sul merito.

16. Con una mail datata 28 settembre 2012 il commissario ad acta, dopo aver preso conoscenza della situazione specifica di ciascuno dei ricorrenti, annunciò al loro rappresentante la loro probabile esclusione dalla procedura transattiva, tenuto conto in particolare del fatto che, nel loro caso, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 5 del decreto n. 162/12, la loro domanda era prescritta.

C. La mancata esecuzione delle sentenze esecutive

17. Per quanto riguarda il ricorso n. 8154/12, i ricorrenti hanno indicato che dodici di loro  avevano vinto la causa nell’azione civile interna di risarcimento da loro intentata con centinaia di altre parti attrici (chiamata «Emo-ter») ma che, tuttavia, le relative decisioni non sono state eseguite.

18. Su richiesta della Corte, il 4 agosto 2015 i loro rappresentanti hanno comunicato che cinque di loro erano stati pagati nel 2008 e nel 2012 .

19. Gli altri sette ricorrenti non sono stati ancora risarciti.

20. Nell’ambito della causa «Emo-ter», questi ultimi hanno ottenuto una sentenza favorevole pronunciata in primo grado dal tribunale civile di Roma il 29 agosto 2005, che condannava il ministero della Salute a risarcirli.

21. Questa sentenza, impugnata dal ministero della Salute l’8 marzo 2006, è provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura civile (si veda la parte «Diritto interno pertinente», punto F). Il procedimento in appello è a tutt’oggi pendente.

22. Nel frattempo, nel mese di ottobre 2006 i sette ricorrenti interessati chiesero al giudice civile di quantificare il danno subito. Le relative sentenze interne sono state pronunciate tra settembre e ottobre 2009 (si veda l’allegata lista B). Poiché non è stato presentato alcun ricorso in appello, tali sentenze sono divenute definitive.

D. Le domande di adesione alla procedura transattiva e il rigetto di alcune di esse

23. In varie date indicate nell’allegata lista B tutti i ricorrenti o i loro de cujus presentarono delle domande allo scopo di accedere alle procedure transattive ai sensi delle leggi nn. 222/2007 e 244/2007 (paragrafi 33-34 infra).

24. Tali domande furono depositate entro la data del 19 gennaio 2010, come previsto dalla circolare n. 28 del 20 ottobre 2009 (paragrafo 38 infra).

25. Successivamente le domande furono in parte rigettate sulla base dei criteri che disciplinano l’accesso alle procedure transattive in questione stabiliti dal decreto n. 162 del 4 maggio 2012 (di seguito «decreto n. 162/12») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2012 (paragrafi 39-42 infra).

26. Alcuni ricorrenti sono stati esclusi de facto dalle procedure transattive in applicazione degli stessi criteri. Altre domande sono state dichiarate ammissibili in vista della transazione. Secondo le informazioni fornite dalle parti, alcuni fascicoli sono irreperibili e altre domande sono pendenti.

27. In ogni caso, nessuna delle domande di adesione è andata a buon fine. I dettagli riguardanti l’esito delle domande di adesione sono indicati nell’allegata lista B.

E.  Il rimedio compensatorio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014

28. Il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 ha aperto la possibilità alle persone che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva sopra menzionata entro la data del 19 gennaio 2010 di ricevere, a titolo di equa riparazione, una somma di 100.000 EUR (articolo 27-bis del suddetto decreto-legge, paragrafo 43 infra). Perciò quarantacinque ricorrenti  hanno comunicato alla Corte di avere presentato delle domande allo scopo di avvalersi di questo nuovo rimedio e di chiudere le azioni di risarcimento intentate da loro stessi o dai loro de cujus. Parecchi di loro hanno già ricevuto tale somma .

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. La legge n. 210 del 25 febbraio 1992

29. Questa legge prevede la possibilità di presentare un ricorso amministrativo dinanzi al ministero della Salute allo scopo di ottenere un indennizzo per il contagio derivante da una trasfusione di sangue infetto.

30. A tale scopo, una commissione medica è incaricata di valutare l’esistenza del nesso causale tra, da una parte, la trasfusione e, dall’altra, la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte dell’interessato.

B.  Le leggi che prevedono la transazione per le azioni di risarcimento

31.La legge n. 141 del 20 giugno 2003 («legge n. 141/03») ha autorizzato una spesa pubblica di 98.500.000 EUR per l’anno 2003 e di 198.500.000 EUR per l’anno 2004 così come per l’anno 2005, allo scopo di definire per via transattiva le azioni di risarcimento instaurate dai soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti.

32. Con decreto in data 3 novembre 2003 il ministero della Salute ha precisato i criteri di accesso alla via di riparazione prevista. Le parti pertinenti di tale decreto recitano:

Articolo 1

«1. Al risarcimento dei danni subiti dai soggetti emofiliaci a seguito di assunzione di emoderivati infetti si provvede in base ai seguenti criteri:

  1. stipula di atto formale di transazione con gli aventi causa da danneggiati deceduti;
  2. stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che abbiano ottenuto (...) una sentenza favorevole;
  3. stipula di atto formale di transazione con i soggetti danneggiati viventi che hanno azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna sentenza favorevole. (...)»

33. Il decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007 («decreto legge n. 159/07», convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007 («legge n. 222/2007») ha autorizzato per l’anno 2007 una spesa pubblica di 150.000.000 EUR per le transazioni da stipulare «con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali» danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

34. Infine, l’articolo 2, comma 361 della legge finanziaria 2008 (n. 244 del 24 dicembre 2007) ha autorizzato una spesa pubblica di 180.000.000 EUR annui a decorrere dal 2008, per le transazioni da stipulare con le categorie di soggetti indicate nel decreto-legge n. 159/07 che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

35. La fissazione di criteri per le transazioni previsti dal decreto-legge n. 159/07 e dalla legge finanziaria 2008 è stata delegata al ministro della Salute, congiuntamente con il ministro dell’Economia e delle Finanze.

C.  I criteri di accesso alle transazioni

36. I criteri di accesso al meccanismo della transazione per le azioni pendenti previsti dalle leggi nn 222/2007 e 244/2007, sono fissati dal decreto del ministero della Salute n. 132 del 28 aprile 2009.

37. Le parti pertinenti dello stesso recitano:

Articolo 2

«1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1:

  1. l’esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera (...);
  2. l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione Medico Ospedaliera (...).

2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.»

38. Le modalità di presentazione delle domande di adesione alle transazioni sono definite dalla circolare del ministero della Salute n. 28 del 20 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre 2009. Ai sensi di quest’ultima, la presentazione delle domande di adesione alle transazioni deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare in questione (ossia entro la data del 19 gennaio 2010).

D. Gli ulteriori criteri fissati dal decreto del ministero della Salute n. 162 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2012 («decreto n. 162/12»)

39. Nei suoi articoli 2 e 3 e nei suoi allegati, il decreto n. 162/12 (relativo ai moduli transattivi) ha fissato gli importi di base delle transazioni.

40. L’articolo 5 del decreto precisa che il meccanismo di transazione previsto dalle leggi nn. 222 e 244 del 2007 è accessibile alle persone che abbiano presentato una domanda in tal senso entro la data del 19 gennaio 2010 e alle condizioni fissate nel suo primo paragrafo, in particolare:

  1. «non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti – in base ai criteri di cui all'allegato 6 al presente decreto – già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi;
  2. non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti;
  3. non sia già intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.»

41. Nel secondo comma, l’articolo 5 prevede che le transazioni si applicano alle persone che abbiano presentato istanza di adesione alla procedura transattiva per un evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978.

42. Quest’ultima data costituisce la data di adozione della circolare n. 68 che, allo scopo di prevenire il rischio di trasmissione dell’epatite B per via trasfusionale, ha ordinato che sia effettuata la ricerca dell’antigene dell’epatite B su ogni donazione di sangue e la distruzione dei lotti di sangue positivi a questo antigene.

E. Il decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 e la legge di conversione n. 114 dell’11 agosto 2014 – «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa (...)»

43.  L’articolo 27-bis di questo decreto-legge prevede la possibilità di risarcire le persone che hanno subito un pregiudizio derivante dalla trasfusione di sangue infetto, dalla somministrazione di prodotti emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie. Il testo dell’articolo in questione è il seguente:

  1. « Ai soggetti di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

F. Articolo 282 del codice di procedura civile

«La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.»

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

44. Tenuto conto che i ricorsi presentano punti di connessione per quanto riguarda i fatti denunciati e le questioni di merito sollevate, la Corte ritiene appropriato riunirli, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo regolamento.

II. SULLA MANCATA ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEFINITIVE E SULLA DURATA DELLA PROCEDURA TRANSATTIVA RIGUARDANTE DODICI RICORRENTI (RICORSO N. 8154/12)

45. Secondo gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, dodici ricorrenti, facenti parte del ricorso n. 8154/12  contestano al Governo di non aver eseguito le decisioni giudiziarie che hanno condannato il ministero della Salute a risarcirli (paragrafi 20-22 supra).

46. Secondo il profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione, questi dodici ricorrenti (come tutti gli altri ricorrenti del ricorso n. 8154/12) lamentano la eccessiva durata delle procedure transattive delle loro cause.

47. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, essi denunciano anche di non disporre di un ricorso effettivo per lamentare le violazioni di questi diritti che essi deducono dinanzi alla Corte.

48. Gli articoli in causa sono così formulati:

Articolo 2 della Convenzione

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)»

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...).»

Articolo 13 della Convenzione

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali »

Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

A. Sulla ricevibilità

49. Per quanto riguarda cinque dei dodici ricorrenti indicati al paragrafo 45 supra , la Corte nota subito che, rispondendo alla domanda della Corte in data 4 agosto 2015, i loro rappresentanti hanno indicato che i loro clienti erano già stati liquidati nel 2008 e nel 2012, ossia prima della presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (paragrafo 18 supra).

50. Di conseguenza, la Corte rileva che, alla luce di queste informazioni, la parte del ricorso presentato dai cinque ricorrenti in causa è manifestamente infondata e deve essere rigettata si sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. Pertanto, le considerazioni che seguono riguardano soltanto i sette ricorrenti rimasti .

51. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, la Corte rileva che, contrariamente agli altri ricorrenti del ricorso n. 8154/12 che denunciano la eccessiva durata delle procedure transattive, questi sette ricorrenti hanno ottenuto una decisione di risarcimento danni favorevole che non è stata eseguita. La questione specifica della mancata esecuzione sarà esaminata nel merito qui di seguito (paragrafi 57-76 infra).

52. Per il resto, la Corte considera che la doglianza di questi ricorrenti relative alla eccessiva durata della procedura transattiva a titolo dell’articolo 2 della Convenzione non appare debitamente sostenuta. Di conseguenza, questa parte del ricorso deve essere rigettata in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

53. Tenuto conto di queste considerazioni, la Corte ritiene che il motivo di ricorso relativo all’articolo 13 della Convenzione, nella misura in cui lo stesso è legato alla doglianza relativa all’articolo 2 della Convenzione, sia manifestamente infondato e debba essere rigettato ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

54. Infine, per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi agli articoli 6 § 1 della Convenzione, 1 del Protocollo n. 1 e 13 della Convenzione, che attengono alla mancata esecuzione delle sentenze definitive, il Governo sostiene che i ricorrenti potevano avvalersi del rimedio interno previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014.

55. La Corte rileva che questo decreto-legge, entrato in vigore molto tempo dopo la sentenza del tribunale di Roma del 29 agosto 2005 che riconosceva il diritto dei ricorrenti ad essere risarciti e le rispettive decisioni che stabilivano il quantum (paragrafi 20-22 supra), non può essere considerato come una via di ricorso da esperire per lamentare la mancata esecuzione delle sentenze sopra menzionate.

56. La Corte constata che questi ultimi motivi non sono manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e che peraltro non incorrono in altri motivi di irricevibilità e, pertanto, li dichiara ricevibili.

B.  Sul merito

1. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione

57. Il Governo non ha presentato osservazioni sul merito di questo motivo di ricorso.

58. I ricorrenti fanno notare che l’esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore doveva essere spontanea e rapida e sottolineano che le somme di cui sono creditori sono dovute dallo Stato.

59. La Corte rammenta che l’articolo 6 § 1 garantisce a ciascuno il diritto a che un tribunale esamini tutte le controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile; in tal modo esso sancisce il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso, ossia il diritto di rivolgersi a un tribunale in materia civile, costituisce un aspetto. Tuttavia, questo diritto sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria rimanga inoperante ai danni di una parte. Non si comprenderebbe come l’articolo 6 § 1 descriva in dettaglio le garanzie procedurali – equità, pubblicità e celerità – accordate alle parti e non protegga l’attuazione delle decisioni giudiziarie. L’esecuzione di una sentenza, emessa da qualsiasi autorità giudiziaria, deve essere considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6 (Hornsby c. Grecia, sentenza del 19 marzo 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pag. 510, § 40, Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 34, CEDU 2002 III).

60. Inoltre, se in alcune circostanze particolari è possibile giustificare un ritardo nell’esecuzione di una sentenza, questo ritardo non può avere come conseguenza una lesione sostanziale del diritto tutelato dall’articolo 6 § 1 (Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 74, CEDU 1999-V, Bourdov, sopra citata, § 35 e Romachov c. Ucraina, n. 67534/01, § 43, 27 luglio 2004).

61. Tornando al caso di specie, la Corte rammenta che i sette ricorrenti in causa fanno parte dello stesso procedimento di risarcimento danni chiamato «Emo-ter».

62. Nell’ambito di quest’ultimo essi hanno ottenuto una sentenza favorevole pronunciata in primo grado dal tribunale civile di Roma il 29 agosto 2005, con la quale il ministero della Salute è stato condannato a risarcirli. Questo procedimento è tuttora pendente in appello.

63. Nei mesi di settembre e ottobre 2009, i ricorrenti hanno ottenuto che venisse quantificata la somma del risarcimento alla quale avevano diritto. Le relative decisioni non sono state impugnate e pertanto sono divenute definitive.

64. Inoltre la Corte nota che molti altri ricorrenti , parti nel procedimento «Emo-ter» proprio come i sette ricorrenti qui in questione, hanno ottenuto che fossero eseguite le decisioni a loro favorevoli (per i dettagli si veda la tabella allegata). La Corte sottolinea che il Governo non ha fornito alcun argomento per spiegare la mancata esecuzione delle decisioni emesse nei confronti dei sette ricorrenti in causa rispetto ad altre parti.

65. Pertanto ritiene che costoro non avrebbero dovuto trovarsi nella impossibilità di beneficiare dell’esecuzione delle decisioni emesse in loro favore, tanto più che si trattava di una materia delicata, ossia il risarcimento di un danno causato alla loro salute a seguito di una infezione post-trasfusionale.

66. Pertanto, nel caso di specie si deve concludere per la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

2. In merito alla dedotta violazione dell’articolo1 del Protocollo n. 1

67. Il Governo non ha presentato osservazioni sul merito di questo ricorso.

68. I ricorrenti ripropongono la loro doglianza.

69. La Corte rammenta che un «credito» può costituire un «bene» ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 se è sufficientemente provato per essere esigibile (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B, pag. 84, § 59; Malinovski c. Russia, n. 41302/02, § 43, CEDU 2005 VII (estratti)). Inoltre, qualunque sia la complessità delle sue procedure esecutive o del suo sistema economico, lo Stato è tenuto dalla Convenzione a garantire ad ogni persona il diritto a che le sentenze obbligatorie ed esecutive rese in favore di quest’ultima vengano eseguite entro un termine ragionevole (Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 70, CEDU 2009).

70. I ricorrenti in causa sono titolari di crediti esigibili in virtù di sentenze che quantificano la somma alla quale essi avevano diritto, divenute nel frattempo definitive. Ne consegue che la loro impossibilità di ottenere l’esecuzione di queste sentenze ha costituito una ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto dei loro beni, come sancito nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

71. Non conformandosi alle decisioni sopra menzionate, le autorità nazionali hanno impedito ai ricorrenti di ricevere le somme che ragionevolmente potevano aspettarsi di ottenere dai risarcimenti ai quali hanno diritto. Il Governo non ha fornito alcun argomento che possa giustificare questa ingerenza (si veda Burdov, sopra citata, §§ 39-42, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19 ottobre 2000).

72. In conclusione, vi è stata anche violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

3.  In merito alla dedotta violazione dell’articolo 13 della Convenzione

73. Il Governo non ha presentato osservazioni sul merito di questo motivo di ricorso.

74. I ricorrenti ripropongono la loro doglianza.

75. La Corte fa riferimento alle conclusioni riguardanti la mancanza di effettività del nuovo rimedio previsto dal decreto-legge n. 90/2014 relativamente alle violazioni dedotte dai ricorrenti (paragrafo 55 supra). Ritiene che i ricorrenti non disponessero di un ricorso effettivo per denunciare la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convezione, come richiesto dall’articolo 13 della Convenzione (si veda, fra molte altre, Bourdov c. Russia (n. 2), sopra citata, §§ 96-100 e Romachov c. Ucraina, n. 67534/01, § 47, 27 luglio 2004).

76. Di conseguenza, si deve concludere che, nel caso di specie, questa disposizione è stata violata.

III. SULLA VIOLAZIONE DEL PROFILO PROCEDURALE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA ECCESSIVA DURATA DELLE PROCEDURE RISARCITORIE

77. Invocando l'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale, i ricorrenti che erano parte nei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 nell'allegata lista B (ad eccezione del ricorso n. 64572/13) lamentano una violazione del loro diritto alla vita o di quello del loro de cujus, in ragione della lunghezza dei procedimenti interni di risarcimento danni.

A. Sulla ricevibilità

78. Il Governo sostiene che i ricorrenti possono avvalersi del rimedio interno previsto dall'articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014.

79. La Corte rileva subito che il procedimento di risarcimento avviato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12 si è concluso con una sentenza della corte d'appello di Lecce depositata il 20 febbraio 2012, ossia, più di 6 mesi prima della data di presentazione del ricorso dinanzi a questa Corte, il 17 ottobre 2012.

80. Ritiene pertanto che questa parte del ricorso debba essere rigettata perché tardiva, ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

81. Per quanto riguarda i restanti ricorrenti, la Corte nota che alcuni di loro hanno presentato i ricorsi in qualità di eredi di una persona deceduta. Altri ricorrenti si sono costituiti nella procedura a seguito del decesso del loro de cujus, sopraggiunto dopo la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte. I nomi e la qualità di erede di costoro sono indicati nell'allegata lista B.

82. Per quanto riguarda il primo gruppo di ricorrenti, la Corte nota che costoro, in quanto parenti dei defunti, avevano un interesse legittimo a presentare un ricorso che sollevava dei motivi legati al decesso di questi ultimi (Varnava e altri c. Turchia, nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, §§ 112-113, 10 gennaio 2008).

83. Per quanto riguarda i ricorrenti che si erano costituiti nella procedura a seguito del decesso del loro de cujus, la Corte rammenta che, in molti casi nei quali il ricorrente era deceduto in pendenza di procedura, ha tenuto conto della volontà di proseguire espressa dagli eredi o dai parenti (si veda, ad esempio, Loukanov c. Bulgaria, 20 marzo 1997, § 35, Recueil 1997-II; Nikolaj Krempovskij c. Lituania (dec.), n. 37193/97, 20 aprile 1999; Jėčius c. Lituania, n. 34578/97, § 41, CEDU 2000 IX; Pisarkiewicz c. Polonia, n. 18967/02, § 31, 22 gennaio 2008; Todev c. Bulgaria, n. 31036/02, § 20, 22 maggio 2008, Gouloub Atanassov c. Bulgaria, n. 73281/01, § 42, 6 novembre 2008 e Vogt c. Svizzera (dec.), n. 45553/06, §§ 27-30, 3 giugno 2014).

84. Nel caso di specie, la Corte giudica che, tenuto conto dell'oggetto delle presenti cause e di tutti gli elementi di cui dispone, gli eredi dei ricorrenti interessati sono titolari di un interesse legittimo a mantenere il ricorso in nome dei defunti. Pertanto riconosce loro la qualità per sostituirsi d’ora in poi ai ricorrenti.

85. La Corte considera che l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 prevede una somma a titolo di equa soddisfazione per chiudere le procedure transattive instaurate dai ricorrenti. Visto in questo contesto, il rimedio indicato dal Governo non può dunque essere considerato una via di ricorso da esperire per contestare la eccessiva durata di altri procedimenti, quelli di risarcimento, avviati dai ricorrenti in alcuni casi già dalla fine degli anni 1990 (si vedano i dati risultanti dall'allegata lista B). Queste considerazioni nulla tolgono alla constatazione che i ricorrenti che si sono tuttavia avvalsi di questa misura  hanno rinunciato a qualsiasi contenzioso, anche in sede sovranazionale (paragrafi da 151 a 154 infra), e che il loro ricorso deve essere cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 a) della Convenzione.

86. Per il resto, la Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e che peraltro non incorre in altri motivi di irricevibilità. Di conseguenza lo dichiara ricevibile.

B.  Sul merito

87. Il Governo non ha presentato osservazioni sul merito di questo ricorso.

88. I ricorrenti ripropongono la loro doglianza e fanno valere che la durata dei procedimenti civili avviati da loro stessi o dai loro de cujus per ottenere il risarcimento del danno risultante dalle infezioni post-trasfusionali contratte è stata eccessiva.

89. La Corte rammenta di aver concluso per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, nella causa G.N. e altri c. Italia, (n. 43134/05, 1° dicembre 2009) in ragione della lunghezza dei procedimenti civili proposti dai ricorrenti al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in ragione delle loro infezioni post-trasfusionali.

90. Per quanto riguarda i presenti ricorsi, essa fa riferimento ai dati che risultano dalla allegata lista B relativi ai procedimenti interni di risarcimento avviati dai trecentosettantotto ricorrenti che hanno presentato i quattordici ricorsi riguardanti ancora questa doglianza.

91. Osserva che i suddetti procedimenti hanno avuto una durata che va, a seconda dei casi, da cinque anni e tre mesi a dodici anni e dieci mesi per un grado di giudizio, da sette anni a quattordici anni e sette mesi per due gradi di giudizio e da undici anni e tre mesi a quattordici anni e un mese per tre gradi di giudizio. Secondo i documenti forniti dai ricorrenti, la maggior parte di questi procedimenti erano pendenti dinanzi ai diversi gradi di giudizio alla data di presentazione delle osservazioni. Il Governo non ha fornito informazioni contrarie.

92. Facendo riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuta nella sentenza G.N. e altri c. Italia (sopra citata, §§ 101-102), la Corte ritiene che la durata dei procedimenti in causa sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte a un motivo difendibile relativo all'articolo 2 della Convenzione, abbiano omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono da questa disposizione.

93. Rileva inoltre che il governo non ha fornito argomenti che permettano di giungere a una conclusione diversa nel caso di specie.

94. Pertanto, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il suo profilo procedurale.

IV. SUGLI ALTRI MOTIVI DI RICORSO

A.  Le diverse doglianze

1. Motivo di ricorso comune ai ricorsi indicati ai nn. da 16 a 19 nell’allegata lista B

95. Invocando l'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale, i ricorrenti lamentano una violazione del loro diritto alla vita o di quello del loro de cujus. Contestano al Governo di non aver adottato le misure necessarie per concludere le transazioni alle quali essi avevano chiesto di accedere.

2. Articolo 6 § 1 della Convenzione (principio della certezza del diritto e della parità delle armi)

96. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 3 e da 6 a 15 nell'allegata lista B lamentano la violazione del principio della certezza del diritto e di quello della parità delle armi in quanto, con il decreto n. 162/12, il Governo ha stabilito nuovi criteri che impediscono loro di accedere alla procedura transattiva delle loro cause.

3. Articolo 6 § 1 della Convenzione (durata del procedimento)

97. I ricorrenti dei ricorsi nn. 158/12 e 3892/12 ritengono che il ritardo ingiustificato della conclusione delle composizioni amichevoli e dei procedimenti risarcitori, abbia comportato anche una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione sul terreno del «termine ragionevole».

4. Articolo 8 della Convenzione

98. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita privata, i ricorrenti dei ricorsi nn. 158/12 e 3892/12 lamentano una violazione all'integrità fisica e psicologica, in ragione del ritardo nell’esecuzione delle transazioni.

5. Articolo 13 della Convenzione

99. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 3, da 6 a 15 e da 17 a 19 nell'allegata lista B lamentano l'assenza del diritto interno di un ricorso effettivo relativo alle dedotte violazioni della Convenzione e del Protocollo n. 1.

6. Articolo 14 della Convenzione

100. Invocando l'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, i ricorrenti lamentano il trattamento discriminatorio che loro stessi o i loro de cujus hanno subito rispetto a diverse categorie di persone:

  • coloro che hanno potuto accedere alle transazioni previste dalle leggi nn. 141/03 e 222/07 (secondo i ricorrenti dei ricorsi nn. da 1 a 3, da 5 a 15 e 17 nell’allegata lista B);
  • coloro che hanno potuto ottenere un risarcimento nell'ambito di un procedimento civile (secondo i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. 3 e da 6 a 15 nell’allegata lista B);
  • coloro che non sono stati esclusi dalle transazioni ai sensi dell'articolo 5 decreto n. 162/12 (secondo i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 nell’allegata lista B);
  • coloro che hanno subito una trasfusione prima del 24 luglio 1978 (paragrafo 2 dell'articolo 5 dello stesso decreto) (secondo i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. da 5 a 15 nell’allegata lista B).

7. Articolo 1 del Protocollo n. 1

101.  Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 3, da 6 a 14 e da 17 a 19 nell’allegata lista B lamentano una violazione del loro diritto al rispetto dei beni in ragione del fatto che l'applicazione dei nuovi criteri previsti dal decreto n. 162/12 impedisce la chiusura dei loro procedimenti.

102.  Le disposizioni menzionate, ad eccezione di quelle il cui testo è riportato al paragrafo 48 supra, sono così formulate nelle loro parti pertinenti:

Articolo 8 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Articolo 14 della Convenzione

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

B. Argomenti delle parti

1. La posizione del Governo

a) In merito ai ricorsi indicati ai numeri da 1 a 15 nell’allegata lista B

i. Considerazioni preliminari riguardanti la presentazione delle osservazioni del Governo

103. La Corte rileva innanzitutto che il termine fissato al Governo per la presentazione delle sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito di queste cause è scaduto il 2 maggio 2014, senza che sia stata richiesta una proroga del termine impartito. Di conseguenza, dopo questa data, la cancelleria della Corte ha sollecitato le osservazioni sulla ricevibilità e sul merito della causa delle parti ricorrenti.

104. Il 5 agosto 2014 il Governo ha informato la Corte dell’adozione del decreto-legge n. 90/2014. Così la Corte ha fissato un nuovo termine alle parti per presentare le loro osservazioni in merito alla ricevibilità dei ricorsi in questione, alla luce del nuovo rimedio previsto dalla legge.

ii. Gli argomenti del Governo

105. Il Governo ha osservato che, adottando l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, il legislatore ha previsto un procedimento che permette di risarcire, da una parte, le persone infettate da trasfusioni di sangue o dalla somministrazione di emoderivati infetti e, dall'altra parte, quelle che hanno subito un danno a seguito di vaccinazioni obbligatorie nella misura rispettivamente di 100.000 EUR e 20.000 EUR per ciascuna delle persone interessate.

106. Rivolgendosi alle persone che hanno presentato la loro domanda di adesione alle transazioni previste dalle leggi nn. 222/2007 e 244/2007 entro il 19 gennaio 2010, questa disposizione costituisce una misura generale che consente di riparare le violazioni dedotte dai ricorrenti.

107. Le domande devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 2 a) e b) del regolamento n. 132 del 28 aprile 2009, ossia l'esistenza, da una parte, di un danno previsto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981 e, dall'altra parte, di un nesso causale tra il danno sopra menzionato e la trasfusione con sangue infetto, la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria.

108. Il Governo sottolinea che le somme previste sono riconosciute indipendentemente dalla prescrizione del diritto dei ricorrenti e dal fatto che la eventuale trasfusione fosse precedente al 24 luglio 1978. Questo rimedio è dunque accessibile a coloro fra i ricorrenti che erano stati esclusi dalla procedura di transazione in ragione di una decisione sfavorevole derivante dalla prescrizione del loro diritto. Inoltre, il Governo indica che il nuovo rimedio è disponibile anche per le persone il cui procedimento interno di risarcimento si è concluso con una decisione sfavorevole.

109. Il Governo nota che ogni persona che è parte nei procedimenti interni pendenti può scegliere tra l'uso del nuovo rimedio previsto dall'articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014 o la prosecuzione del procedimento interno.

110. Per quanto riguarda l'attuazione di questo rimedio, il Governo indica di aver stabilito un piano di azione pluriennale che prevede la chiusura di una prima tranche di 1.000 fascicoli prima del 31 dicembre 2014 e di una seconda tranche di circa 1.835 fascicoli per anno prima del 31 dicembre 2017. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 17 settembre 2015, dall'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014 ad oggi sono stati emessi 900 ordini di pagamento.

111. Il Governo sottolinea, inoltre, l'importanza delle somme previste da questo decreto e il fatto che siano pagate ai richiedenti in un'unica soluzione. Facendo riferimento al principio di sussidiarietà, chiede infine di dichiarare i ricorsi irricevibili ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

b) In merito ai ricorsi indicati ai nn. da 16 a 19 nell’allegata lista B

112. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2014, il Governo osservava che i ricorsi in questione dovevano essere dichiarati irricevibili ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, perché «i procedimenti avviati dai ricorrenti erano pendenti ».

113. Rilevava anche che i ricorrenti potevano avviare una class action dinanzi ai giudici amministrativi al fine di ottenere il risarcimento per le violazioni che essi deducono dinanzi alla Corte

114. Inoltre, faceva valere che al ministero della Salute erano state presentate circa 7.000 domande di adesione alla procedura transattiva. Fra queste ultime, 709 erano state trattate favorevolmente, 1.432 erano state respinte, 3.082 avevano dato luogo a preavviso di rigetto (ossia, l'informazione fornita dall'amministrazione in merito a un possibile rigetto della domanda) e le restanti domande erano ancora pendenti.

115. Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014, il Governo ha sottolineato l'importanza della possibilità di aderire alla nuova procedura transattiva, «come è già stato osservato nell'ambito delle osservazioni precedenti».

2. La posizione dei ricorrenti

a)  Considerazioni preliminari in merito alla dedotta tardività delle osservazioni del Governo (ricorsi indicati ai nn. da 5 a 15 nell’allegata B)

116. I ricorrenti osservano per prima cosa che le osservazioni presentate dal Governo sul nuovo rimedio previsto dal decreto-legge n. 90/2014 dovrebbero essere dichiarate tardive perché sono state presentate dopo il termine fissato dalla Corte.

b) Ricorso n. 68060/12 (n. 1 nell’allegata lista B)

117. I ricorrenti indicano che l’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 non prevede un rimedio effettivo di risarcimento.

118. Il comma 1 dell’articolo in causa prevede in effetti dei requisiti per la ricevibilità delle domande di adesione alla procedura transattiva. Il sistema così previsto non fa che rinviare la data di riconoscimento della somma alla quale i ricorrenti hanno diritto a titolo di risarcimento danni. I ricorrenti rimarcano inoltre che, ad ogni modo, le domande di risarcimento danni che avevano presentato a livello interno erano state rigettate perché prescritte.

119. Il Governo dispone inoltre di un ampio margine di apprezzamento per il riconoscimento delle somme in causa in quanto queste ultime sono limitate dalla disponibilità del bilancio annuale. Inoltre, il Governo non ha dimostrato l’efficacia di un sistema di questo tipo.

120. I ricorrenti ripropongono infine i loro motivi di ricorso (paragrafi 96, 99, 100 e 101 supra).

c) Ricorsi nn. 16178/13, 23130/13 e 23149/13 (n. 2 a 4 nell’allegata lista B)

121. I ricorrenti osservano che il sistema istituito dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 non consente di rimediare alle doglianze che essi sollevano dinanzi alla Corte e che non è riconosciuta loro alcuna somma a titolo di spese.

122. Peraltro questo articolo ostacolerebbe il loro diritto all’esercizio effettivo di un ricorso individuale ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione perché, accettando la nuova procedura, essi si impegnerebbero a rinunciare a qualsiasi ricorso dinanzi ai giudici interni e internazionali, senza avere garanzie rispetto all’esito delle loro istanze.

123. Inoltre, dovrebbero attendere fino al 31 dicembre 2017 prima di ottenere la somma che sarebbe loro riconosciuta.

124. E ancora, accettando il rimedio istituito dal Governo, situazioni diverse sarebbero trattate allo stesso modo, comportando così una violazione del principio di non discriminazione.

125. I ricorrenti del ricorso n. 16178/13, indicati ai nn. 19, 49, 50, 51, 64 e 65 nell’allegata lista B, hanno comunque indicato in seguito di aver avuto accesso al rimedio previsto dal decreto-legge n. 90/2014.

126. I ricorrenti ripropongono infine i loro motivi di ricorso (paragrafi 96, 99, 100 e 101 supra).

d) Ricorsi indicati ai nn. da 5 a 15 nell’allegata lista B

127. I ricorrenti fanno notare che il pagamento delle somme previste dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 è limitato alle risorse economiche disponibili. L’esito di questo rimedio è pertanto incerto. Inoltre, la legge prevede uno stesso indennizzo per tutte le persone infettate senza distinguere le diverse categorie di persone coinvolte e il danno che queste ultime hanno subito.

128. I ricorrenti ripropongono infine i loro motivi di ricorso (paragrafi 96, 99, 100 e 101 supra).

e) Ricorso n. 158/12 (n. 16 nell’allegata lista B)

129. Nelle loro osservazioni presentate prima dell’adozione dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, i ricorrenti facevano valere che la class action, indicata dal Governo come un rimedio da esperire nel caso di specie, sarebbe priva di qualsiasi efficacia.

130. In seguito all’adozione del decreto-legge n. 90/2014, tredici ricorrenti (indicati ai numeri 1, 2, 8, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 43, 48, 53, e 77 nell’allegata lista B) hanno utilizzato la via aperta dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 ed hanno pertanto rinunciato ai loro ricorsi, non avendo più interesse a mantenerli.

131. Infine, secondo le informazioni fornite dai ricorrenti il 10 novembre 2015, il ricorrente il cui nome è indicato al n. 32 del ricorso n. 158/12 è deceduto il 30 luglio 2014.

132. I ricorrenti rimamsti ripropongono infine i loro motivi di ricorso (paragrafi 95, 97, e 98 supra).

f) Ricorso n. 3892/12 (n. 17 nell’allegata lista B)

133. Nelle loro osservazioni presentate prima dell’adozione dell’articolo 27 bis del decreto-legge n. 90/2014, i ricorrenti indicavano di non disporre di alcun ricorso effettivo per lamentare le doglianze sollevate dinanzi alla Corte.

134. In seguito all’adozione del decreto sopra citato, i ricorrenti hanno fatto valere che il rimedio previsto dall’articolo 27-bis non è stato di natura tale da riparare le loro doglianze. Il Governo si impegna in effetti a ristorare i ricorrenti in una data lontana (al massimo entro il 31 dicembre 2017) con somme che non sono abbastanza importanti e soltanto in base alle risorse economiche disponibili.

135. I ricorrenti ripropongono infine i loro motivi di ricorso (paragrafi 95, 97, 98, 99, 100 e 101 supra).

g)  Ricorsi nn. 8154/12 e 41143/12 (nn. 18 e 19 nell’allegata lista B)

136. Nelle loro osservazioni presentate prima dell’adozione dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, i ricorrenti sostenevano di non disporre di alcun ricorso effettivo per contestare le doglianze sollevate dinanzi alla Corte.

137. A seguito dell’adozione del decreto-legge n. 90/2014, i ricorrenti hanno contestato che il Governo abbia sollevato una vera eccezione per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso alla luce del decreto-legge n. 90/14.

138. Ad ogni modo essi fanno valere che l’indennizzo previsto dall’articolo 27-bis non è equo in quanto costituisce una somma forfettaria che non tiene conto delle diverse modalità di contaminazione e della gravità delle patologie contratte. Inoltre, questa somma è anche inferiore alle somme riconosciute nell’ambito delle transazioni effettuate a livello nazionale ai sensi della legge n. 141/2003 e delle procedure di risarcimento danni come pure alle somme riconosciute dalla Corte nella causa G.N. e altri c. Italia (equa soddisfazione) (n. 43134/05, 15 marzo 2011).

139. I rappresentanti dei ricorrenti hanno informato la Corte che ventuno di loro hanno utilizzato la via aperta dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 . Essi ripropongono anche i loro motivi di ricorso (paragrafi 95, 99, e 101 supra).

C.  Valutazione della Corte

1.  Considerazioni preliminari

a) In merito alla tardività delle osservazioni (ricorsi indicati ai nn. da 5 a 15 nell’allegata lista B)

140. I ricorrenti in causa sostengono che le osservazioni del Governo in merito al rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 sono stati presentati tardivamente.

141. La Corte rileva innanzitutto che il primo termine fissato al Governo per la presentazione delle sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito della causa è scaduto il 2 maggio 2014 senza che quest’ultimo abbia richiesto una proroga del termine impartito.

142. In seguito, il 5 agosto 2014, il Governo ha informato la Corte del decreto-legge n. 90/2014. Di conseguenza è stato accordato al Governo un nuovo termine per la presentazione delle osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del ricorso. Il Governo ha prodotto le sue nuove osservazioni entro il termine così impartito (ossia il 20 ottobre 2014).

143. Questa obiezione deve pertanto essere rigettata.

b)  In merito allo scambio di osservazioni relativo al nuovo rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge 90/2014 (ricorsi nn. 8154/12 e 41143/12)

144. La Corte rileva che i ricorrenti hanno contestato che il Governo abbia sollevato una vera eccezione in merito alla ricevibilità del ricorso alla luce dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 (paragrafo 137 supra).

145. La Corte rammenta innanzitutto che i ricorsi indicati nella lista ai nn. da 1 a 15 e quelli indicati ai nn. da 16 a 19 (tra cui i ricorsi nn. 8154/12 e 41143/12) sono stati comunicati separatamente, dando così luogo al deposito di due memorie del Governo.

146. Poi rileva che, nell’ambito dei ricorsi nn. 8154/12 e 41143/12, il Governo si è riferito alle «osservazioni precedenti» (paragrafo 115 supra). Essa constata che queste ultime riguardavano i ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 nell’allegata lista B, in cui i ricorrenti erano rappresentati da altri avvocati.

147. La Corte ritiene che, nell’ambito dei ricorsi nn 8154/12 e 41143/12, benché succintamente, il Governo si sia riferito in maniera sufficientemente chiara alla possibilità offerta ai ricorrenti dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 di avvalersi del nuovo rimedio esistente nel diritto interno. Peraltro i ricorrenti di questi due ricorsi hanno sottolineato nelle loro osservazioni alcuni elementi tali da chiarire se il nuovo rimedio così istituito potesse essere considerato come effettivo nel caso di specie.

148. Pertanto questa obiezione deve essere rigettata.

2.  La cancellazione dal ruolo di una parte dei ricorsi

a) In merito ai ricorrenti che figurano in più ricorsi

149. La Corte nota che i ricorrenti i cui nomi sono indicati ai nn. 3, 4 e 5 del ricorso n. 13668/13, figurano anche rispettivamente al n. 4 del ricorso n. 22918/13, al n. 2 del ricorso n. 22933/13 e al n. 2 del ricorso n. 22899/13. Inoltre, il nome del ricorrente indicato al n. 1 del ricorso n. 22978/13 figura anche al n. 4 del ricorso n. 13657/13.

150. La Corte ritiene di non dover proseguire l’esame delle cause presentate da questi ricorrenti e comunicate, rispettivamente, nell’ambito dei ricorsi nn. 22918/13, 22933/13, 22899/13 e 13657/13 e decide di cancellare questi ultimi dal ruolo ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

b) In merito ai ricorrenti che si sono avvalsi del rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014

151. La Corte rileva che quarantacinque ricorrenti si sono avvalsi del rimedio previsto dall’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014.

152. In particolare si tratta dei ricorrenti indicati nell’allegata lista B ai nn. 14, 15, 19, 34, 46, 49, 50, 51, 64 e 65 del ricorso n. 16178/13, al n. 20 del ricorso n. 64572/13, ai numeri 1, 2, 8, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 43, 48, 53, e 77 relativi al ricorso n. 158/12 nonché ai nn. 9, 34, 35, 36, 59, 73, 86, 91, 92, 93, 94, 114, 115, 116, 117, 118, 215, 248, 254, 255 e 260 per quanto riguarda il ricorso n. 8154/12.

153. La Corte nota che, secondo il testo del comma 2 dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, accettando il rimedio in causa, i ricorrenti rinunciano «all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale». La Corte rileva inoltre che alcuni ricorrenti interessati hanno già ricevuto questa somma (paragrafo 28 supra).

154. Da quanto esposto essa conclude che i ricorrenti sopra citati non intendono più mantenere il loro ricorso e pertanto decide di cancellare questa parte dei ricorsi dal ruolo, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione.

c)  In merito al ricorrente indicato al n. 32 del ricorso n. 158/12

155. La Corte prende atto che, secondo le informazioni fornite dai ricorrenti il 10 novembre 2015 (paragrafo 131 supra), il ricorrente il cui nome è indicato al n. 32 del ricorso n. 158/12 è deceduto il 30 luglio 2014. Pertanto essa ritiene che questa parte del ricorso debba essere cancellata dal ruolo, ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione.

3.  La ricevibilità dei restanti ricorsi

a)  I principi generali in materia di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

156. Innanzitutto la Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, può essere adita soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Ogni ricorrente deve aver dato ai giudici interni l’opportunità che questa disposizione si propone di riservare in linea di principio agli Stati contraenti, ossia evitare o riparare le violazioni dedotte contro di loro. Questa norma si basa sull’ipotesi che l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la violazione dedotta. Le disposizioni dell’articolo 35 § 1 prescrivono tuttavia soltanto l’esaurimento dei ricorsi che si riferiscono alle violazioni contestate, e al tempo stesso siano disponibili e adeguati. Questi ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, in pratica come in teoria, altrimenti mancherebbero loro l’effettività e l’accessibilità volute; spetta allo Stato convenuto dimostrare che questi requisiti sono soddisfatti (si vedano, fra molte altre, McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010, Vučković e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, §§ 69 77, 25 marzo 2014 e Gherghina c. Romania (dec.) [GC], n. 42219/07, §§ 83-89, 9 luglio 2015).

157. A tale proposito, la Corte rammenta che l’esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta normalmente alla data in cui viene presentato il ricorso dinanzi ad essa. Tuttavia, questa norma prevede delle eccezioni che possono essere giustificate dalle circostanze particolari di ciascuna fattispecie, quali l’introduzione di una nuova legislazione che preveda un rimedio interno tenuto conto di un problema sistemico di lungaggine procedurale (si vedano Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX; Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia (dec.), n. 40547/10, 1° ottobre 2013, § 31; Xynos c. Grecia n. 30226/09, § 32, 9 ottobre 2014; Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002 VIII, Andrášik e altri c. Slovacchia (dec.), nn. 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 e 60226/00, CEDU 2002 IX) e in İçyer c. Turchia (dec.), (n. 18888/02, CEDU 2006 I) riguardante un nuovo ricorso indennitario per ingerenza nel diritto di proprietà (si vedano anche Charzyński c. Polonia (dec.), n. 15212/03, CEDU 2005 V, e Michalak c. Polonia (dec.), n. 24549/03, 1° marzo 2005 e Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, §§ 87-88, CEDU 2010 – (1.3.10).

158. Secondo la giurisprudenza della Corte i ricorrenti devono tentare un nuovo rimedio proposto a livello interno (anche dopo la comunicazione dei ricorsi al governo) ammesso che quest’ultimo sia efficace. La sola circostanza che non vi siano ancora prassi amministrative o giudiziarie non rende di per sé il ricorso inefficace (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006 V; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006 V; Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009 e Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, CEDU 2010).

159. In particolare la Corte ha richiamato i criteri che permettono di verificare l’effettività di nuovi ricorsi indennitari in materia di eccessiva durata di procedure giudiziarie (si vedano Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, § 127, CEDU 2009, § 99, Scordino c. Italia (n. 1), sopra citata, Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, § 55, 21 dicembre 2010 e Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia (dec.), n. 40547/10, 1° ottobre 2013, § 32).
160.  I suddetti criteri attengono da una parte a delle garanzie procedurali e, dall’altra parte, al calcolo e al pagamento del risarcimento pecuniario. Per quanto riguarda l’importo degli indennizzi, quest’ultimo non deve essere insufficiente rispetto alle somme riconosciute dalla Corte nelle cause simili.

b)  L’applicazione di questi principi al caso di specie

161. La Corte fa riferimento prima di tutto al principio generale secondo il quale l’esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta normalmente alla data di presentazione del ricorso dinanzi ad essa (richiamato al paragrafo 157 supra) e ritiene che, nel caso di specie, parecchi elementi giustifichino una eccezione a tale norma.
162.  Innanzitutto la Corte rileva il numero elevato di persone interessate a chiudere le loro cause civili di risarcimento danni (circa 7.000 sul piano interno). L’adozione del decreto-legge n. 90/2014 si inscrive pertanto nella logica di trovare una soluzione a un contenzioso le cui proporzioni e la cui posta in gioco sono importanti.
163. La Corte nota inoltre che l’esame della materia in oggetto richiede una diligenza e una rapidità particolari perché quest’ultima attiene alla riparazione di pregiudizi derivanti da infezioni post-trasfusionali.
164. In terzo luogo occorre considerare l’obiettivo dei procedimenti nei quali il nuovo rimedio si inscrive, ossia delle procedure transattive nell’ambito di cause civili già instaurate. Attraverso l’articolo 27-bis, il legislatore propone di chiudere queste transazioni con l'accettazione di una somma a titolo di equa soddisfazione (la cui accessibilità, adeguatezza e modalità di trattamento delle relative domande saranno oggetto di un esame susseguente). Lo scopo è pertanto quello di chiudere un contenzioso che perdura da molti anni.
165. La Corte osserva poi che, con l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, il Governo ha istituito un rimedio interno che permette di riconoscere un risarcimento pecuniario alle persone che hanno presentato la domanda di adesione alle transazioni in cause avviate, da loro stessi o dai loro de cujus, allo scopo di ottenere un risarcimento dei danni derivati da infezioni post-trasfusionali.
166. Questo rimedio differisce in parte dai ricorsi di cui la Corte ha esaminato l'effettività nelle cause prima citate (Scordino c. Italia (n. 1) e Athanasiou e altri c. Grecia, sopra citate) perché, in primo luogo, si iscrive nell'ambito di una domanda di transazione di procedimenti pendenti e, in secondo luogo, prevede il riconoscimento di una somma prestabilita, 100.000 EUR nel caso dei ricorrenti, per chiudere i suddetti procedimenti. Il riconoscimento di queste somme non è pertanto legato all'esito di una nuova procedura indennitaria, ma alla semplice presentazione di una domanda, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
167. Nel caso di specie, per verificare se il nuovo rimedio compensativo possa essere considerato come un ricorso da esperire ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte si avvarrà dei seguenti criteri: i) l'accessibilità al rimedio in causa, ii) il carattere adeguato dell'indennizzo offerto dal Governo e iii) le modalità di trattamento delle domande formulate dai ricorrenti, come stabilite dalla legge.

i. L'accessibilità al rimedio compensativo

168. La Corte constata che la prima condizione di accesso prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 consiste nella presentazione di una domanda di adesione alle transazioni ai sensi della legge n. 244/2007 entro il 19 gennaio 2010. La Corte rinvia ai dati indicati per ogni ricorrente nell’allegata lista B e nota che tutti i ricorrenti soddisfano questa condizione.

169. Essa rileva che, nelle sue osservazioni, il Governo specifica che a questo rimedio possono accedere non soltanto le persone che hanno presentato un'azione di risarcimento danni pendente (o il loro de cujus), ma anche coloro nei cui confronti è stata emessa una decisione giudiziaria sfavorevole.

170. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 27-bis, nel caso in cui le persone interessate abbiano già ricevuto una somma a titolo di riparazione a seguito della decisione esecutiva, la corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito.

171. Di conseguenza, i ricorrenti che fanno parte del ricorso n. 8154/12 che hanno ricevuto delle somme a titolo di risarcimento inferiori a 100.000 EUR possono avvalersi del nuovo rimedio.

172. Soltanto i sedici ricorrenti che nel frattempo hanno ottenuto un risarcimento a livello interno di importo superiore a 100.000 EUR  non possono dunque beneficiare del rimedio compensativo.

173. La Corte rileva che questi ultimi contestavano il lasso di tempo eccessivo per la conclusione degli accordi transattivi ai quali avevano domandato di accedere, la violazione del loro diritto al rispetto dei beni e la mancanza di un ricorso effettivo per denunciare i motivi che essi sollevano dinanzi alla Corte (si vedano i paragrafi 95, 99 e 101 supra). A questo proposito essi invocavano la violazione dell'articolo 2, sotto il profilo procedurale, nonché degli articoli 1 del Protocollo n. 1 e 13 della Convenzione.

174. La Corte constata che questi ultimi ricorrenti hanno ottenuto un risarcimento in data non precisata. Ad ogni modo, risulta dai documenti depositati in cancelleria che alcuni di loro  hanno ottenuto il risarcimento del danno subito sulla base di decisioni interne definitive depositate nel settembre e ottobre 2009. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, non è stata fornita alcuna informazione dettagliata sulla data delle decisioni di cui sono stati destinatari. Alla luce di questi elementi, questa parte dei motivi di ricorso appare pertanto manifestamente infondata e deve essere rigettata ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

175. Quanto agli altri ricorrenti, ossia, coloro per i quali la Corte non ha concluso fino ad ora per la irricevibilità del ricorso o per la cancellazione dal ruolo, la Corte nota che l'accesso all'indennizzo in causa è aperto a tutte le persone oggetto di una decisione di rigetto per prescrizione. Così, la garanzia messa in atto dal Governo è ampia e riguarda un gruppo di persone più consistente rispetto ai destinatari delle proposte transattive in applicazione del decreto n. 162/12, in quanto quest'ultimo esclude dalle transazioni le persone per le quali il procedimento civile era stato dichiarato prescritto.

176. Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale, a parere di alcuni ricorrenti, le condizioni di ricevibilità fissate dal decreto-legge n. 90/2014 costituiscono un ostacolo per l'indennizzo (si veda il paragrafo 118 supra), la Corte rileva che l'esistenza di queste condizioni non pone di per sé ostacoli. Inoltre, i ricorrenti non hanno presentato nessun argomento che comprovi una loro eventuale applicazione arbitraria.

177. La Corte conclude che il rimedio compensativo messo in atto dal Governo nell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 è accessibile a tutti questi ricorrenti.

ii. L’adeguatezza dell'indennizzo offerto dal Governo

178. In primo luogo la Corte nota che l'importo fissato dal decreto-legge n. 90/2014, ossia 100.000 EUR per ogni persona che ha presentato domanda di adesione nonché per gli eredi, nel caso in cui la persona sia deceduta nel corso del procedimento, non è trascurabile, tenuto conto soprattutto di tutte le domande di adesione alla procedura transattiva presentate a livello interno (circa 7.000).

179. Alcuni ricorrenti (si veda il paragrafo 138 supra) oppongono che l'importo è insufficiente rispetto alle somme riconosciute: (i) negli accordi transattivi a livello interno (ai sensi della legge n. 141/2003), (ii) nei procedimenti interni in cui le vittime del danno hanno vinto la causa e (iii) dinanzi alla Corte nella causa G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05 (sopra citata, la cui sentenza sul merito è stata pronunciata il 1° dicembre 2009 e, quella sull'equa soddisfazione, il 15 marzo 2011).

180. La Corte non può sapere quale sarà l'esito delle domande di adesione transattiva di centinaia di ricorrenti che hanno proposto il presente ricorso. Essa non può neanche sostituirsi ai giudici interni nella valutazione dell'importo da riconoscere ad ogni persona.

181. Inoltre, la Corte nota che, in molti casi, le domande di risarcimento presentate dai ricorrenti sono state rigettate e che, comunque, il Governo indica che il nuovo rimedio indennitario è aperto anche a questa categoria di persone.

182. La Corte osserva, inoltre, di non disporre di statistiche che mostrino quale sia l'importo riconosciuto dai giudici interni nei procedimenti di risarcimento. In ogni caso, secondo le informazioni raccolte nel fascicolo n. 8154/12, risulta che gli importi riconosciuti per un gruppo di persone neiconfronti delle quali siano state rese decisioni favorevoli variano tra i 10.000 EUR e i 475.000 EUR. Tuttavia la Corte non può prevedere neanche l'esito di questi procedimenti.

183. Per quanto riguarda la causa G.N. e altri c. Italia (sopra citata), la Corte rammenta di aver riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti viventi nonché ad ogni gruppo di eredi 39.000 EUR per il danno morale subito dai ricorrenti o dai loro de cujus per la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, e dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2.

184. A differenza dei presenti ricorsi, il risarcimento materiale chiesto dai ricorrenti nella causa sopra citata era legato alla circostanza che i ricorrenti, talassemici, non avevano beneficiato della transazione proposta, nella stessa situazione, alle persone affette da emofilia, ragione per la quale la Corte aveva concluso per la violazione dell'articolo 14 della Convenzione (G.N. e altri c. Italia, n. 43134/05, § 142, 1° dicembre 2009, sentenza sul merito). A questo riguardo, le parti, nell'ambito della loro causa, hanno concluso una transazione dinanzi alla Corte.

185. Tenuto conto di queste considerazioni, e delle somme abitualmente riconosciute dalla Corte a titolo dell'articolo 41 nelle cause simili, la Corte ritiene che l'importo fissato dal decreto-legge n. 90/2014 costituisca una somma adeguata per concludere i procedimenti di indennizzo pendenti.

iii. Le modalità con cui sono state trattate le domande di indennizzo formulate dai ricorrenti, come previste dalla legge

186. La Corte nota che il termine previsto dall’articolo 27-bis per la chiusura della operazioni di pagamento (entro il 31 dicembre 2017) non è eccessivamente lungo, tenuto conto del numero complessivo delle domande presentate per accedere agli accordi transattivi delle cause (circa 7.000) e dunque del numero potenziale delle domande volte ad ottenere la somma stabilita dall'articolo 27-bis.

187. La Corte rileva anche che il Governo ha messo in atto un piano d'azione pluriennale che prevede la chiusura di una prima tranche di circa 1.000 fascicoli prima del 31 dicembre 2014 e di una seconda tranche di circa 1.835 fascicoli all'anno prima del 31 dicembre 2017. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 17 settembre 2015, ad oggi sono stati emessi 900 ordini di pagamento dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 (questo numero si riferisce alle domande accettate non a quelle trattate).

188. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 prevede dei criteri di priorità nella liquidazione della somma prevista, in base alla gravità dell'infermità degli aventi diritto e, in caso di parità, del disagio economico dei richiedenti.

189. Rilevando infine che la somma in causa sarà riconosciuta alle persone interessate in un'unica soluzione, la Corte ritiene che le modalità di trattamento delle domande di indennizzo previste dal Governo siano soddisfacenti.

c)  Conclusione

190. La Corte considera che i ricorrenti possono optare se proseguire la procedura di risarcimento o accettare la somma stabilita dal decreto legge n. 90/2014. Inoltre hanno la possibilità di rivolgersi alla Corte nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 2017, il rimedio in questione dovesse risultare inefficace ai fini della soluzione delle loro cause (si veda, mutatis mutandis, Rutkowski e altri c. Polonia, nn. 72287/10, 13927/11 e 46187/11, § 226, 7 luglio 2015).

191. Alla luce di quanto espresso sopra, la Corte ritiene che il rimedio messo in atto dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 costituisca una via di ricorso da esperire ai sensi dell'articolo 35 § 1.

192. Questa parte dei ricorsi deve pertanto essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

193. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa »

A.  Danno

1. In merito al ricorso n. 8154/12

194. I rappresentanti dei ricorrenti del ricorso n. 8154/12 (di cui fanno parte i sette ricorrenti per i quali la Corte ha concluso per la violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1) chiedono per tutti i trecentosei ricorrenti le somme riconosciute negli accordi transattivi interni ad altre persone che si trovavano in situazioni simili. Quantificano queste somme in 464.811,21 EUR per i ricorrenti infettati e 619.748,28 per i loro eredi.

195. Chiedono anche 39.000 EUR per il danno morale subito dai loro clienti.

196. Il Governo si oppone a queste pretese.

197. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte ritiene che, relativamente alla situazione propria ai sette ricorrenti in causa, è necessario confermare l'obbligo di pagare a questi ultimi le somme che sarebbero state loro riconosciute sul piano interno e che tuttavia non sono state ancora pagate (si veda, mutatis mutandis, Mikhaïlenki e altri c. Ucraina, nn. 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 e 42814/02, § 67, CEDU 2004 XII), ossia le seguenti somme:

  • n. 50 M.C. [1]:131.674,84 EUR
  • n. 57 M.C. [2]: 111.099,18 EUR
  • n. 200 M.A.N.: 44.099,34 EUR
  • n. 226 G.P. [1]: 236.750,05 EUR
  • n. 227 T.P.: 350.955,53 EUR
  • n. 231 G.P. [2]: 181.540,15 EUR
  • n. 268 G.S.: 73.886,20 EUR

198. Inoltre la Corte ritiene necessario riconoscere a questi ricorrenti 10.000 EUR ciascuno per il danno morale.

2. In merito ai ricorsi nn. da 1 a 15 ad eccezione del ricorso n. 64572/13 e del ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12

199. La Corte rinvia alla tabella allegata riguardante le richieste relative al risarcimento materiale e morale formulate da questi i ricorrenti.

200. Il Governo si oppone a tali pretese.

201. La Corte non rileva un nesso causale tra la violazione constatata dell'articolo 2 della Convenzione e il danno materiale dedotto e rigetta questa domanda.

202. Al contrario, essa considera necessario accordare ai ricorrenti le somme indicate nella tabella allegata a titolo di danno morale. Queste somme saranno accordate congiuntamente ai ricorrenti che hanno presentato il loro ricorso in qualità di eredi di una persona infettata.

B. Spese

1. In merito al ricorso n. 8154/12

203. I ricorrenti chiedono 2.000 EUR ciascuno per le spese affrontate dinanzi ai tribunali interni e 200 EUR ciascuno per le spese sostenute dinanzi alla Corte, senza tuttavia presentare la documentazione a sostegno delle loro richieste.

204. Il Governo si oppone a tali pretese.

205. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, ed il loro importo sia ragionevole.

206. La Corte ritiene che questi requisiti non siano soddisfatti nel caso di specie. Tuttavia, i ricorrenti hanno certamente affrontato delle spese. La Corte reputa pertanto ragionevole concedere a ciascuno dei ricorrente per i quali essa ha concluso per la violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione le somme richieste per le spese sostenute rispettivamente dinanzi alla Corte e dinanzi ai tribunali nazionali (Mikhaïlenki e altri c. Ucraina, nn. 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 e 42814/02, §§ 75-79, CEDU 2004 XII). La Corte accorda queste somme ai ricorrenti.

2.  In merito ai ricorsi da 1 a 15 ad eccezione del ricorso n. 5 e del ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12

207. La Corte rinvia alla tabella allegata riguardante le richieste relative alle spese formulate da questi ricorrenti, alle quali il Governo si oppone.

208. Essa rileva che i ricorrenti dei ricorsi nn. 16178/13 e 23130/13 non hanno presentato la documentazione a sostegno delle loro richieste. Osserva anche che i ricorrenti dei ricorsi indicati ai nn. 4 e da 6 a 15 nell’allegata  lista B non hanno formulato richiesta di rimborso per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali.

209. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, ed il loro importo sia ragionevole.

210. La Corte ritiene che questi requisiti non siano soddisfatti nel caso di specie per quanto riguarda i ricorsi nn. 16178/13 e 23130/13. Tuttavia, per le ragioni esposte al paragrafo 206 supra, essa ritiene ragionevole accordare a ciascuno dei ricorrenti interessati la somma di 200 EUR per le spese sostenute dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda i ricorsi nn. da 7 a 15, nei quali i ricorrenti sono rappresentati dagli avvocati Scolamiero e Guadagni, la Corte riconosce ai ricorrenti congiuntamente 17.455 EUR, come da loro richiesto.

211. Lo stesso discorso vale per le spese dei procedimenti avviati dinanzi ai tribunali interni. Pertanto, la Corte giudica ragionevole concedere a ciascun ricorrente dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 3 la somma di 2.000 EUR o quella chiesta dai ricorrenti, se inferiore a questa ultima (per quanto riguarda queste cifre, essa rinvia alla tabella allegata). La Corte accorda ai ricorrenti le somme così fissate. Queste ultime somme saranno accordate congiuntamente ai ricorrenti che hanno presentato il ricorso in qualità di eredi di una persona infettata.

C.  Interessi moratori

212. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Decide di cancellare dal ruolo, ai sensi dell’articolo 37 § 1 a) della Convenzione, i ricorsi presentati dai ricorrenti indicati:
    • al n. 4 del ricorso n. 22918/13, al n. 2 del ricorso n. 22933/13, al n. 2 del ricorso n. 22899/13 e al n. 4 del ricorso n. 13657/13;
    • ai nn. 14, 15, 19, 34, 46, 49, 50, 51, 64 e 65 del ricorso n. 16178/13, al n. 20 del ricorso n. 64572/13, ai numeri 1, 2, 8, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 43, 48, 53 e 77 del ricorso n. 158/12 nonché ai nn. 34, 35, 36, 59, 73, 86, 91, 92, 93, 94, 114, 115, 116, 117, 118, 215, 248, 254, 255 e 260 per quanto riguarda il ricorso n. 8154/12.
  3. Decide di cancellare dal ruolo, ai sensi dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, il ricorso presentato dal ricorrente il cui nome è indicato al n. 32 (ricorso n. 158/12);
  4. Dichiara il ricorso n. 8154/12 ricevibile relativamente ai ricorrenti indicati ai nn. 50, 57, 200, 226, 227, 231 e 268 nell’allegata lista B per quanto riguarda i motivi sollevati dal punto di vista degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 e irricevibile per il resto;
  5. Dichiara i ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 (ad eccezione del ricorso n 64572/13 e del ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12) ricevibili per quanto riguarda il motivo relativo all’articolo 2, profilo procedurale, in merito alla durata dei procedimenti di risarcimento danni e irricevibili per il resto;
  6. Dichiara i restanti ricorsi irricevibili;
  7. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai nn. 50, 57, 200, 226, 227, 231 e 268 nell’allegata lista B relativamente al ricorso n. 8154/12;
  8. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai nn. 50, 57, 200, 226, 227, 231 e 268 nell’allegata lista B relativamente al ricorso n. 8154/12;
  9. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 13 per quanto riguarda i ricorrenti indicati ai nn. 50, 57, 200, 226, 227, 231 e 268 nell’allegata lista B relativamente al ricorso n. 8154/12;
  10. Dichiara che vi è stata violazione del profilo procedurale dell’articolo 2 della Convenzione per quanto riguarda i ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 (ad eccezione del n. 64572/13 e del ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12);
  11. Dichiara
    1. che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme al tasso applicabile alla data del pagamento:
      1. per danno materiale:
        • n. 50 M.C. [1]: 131.674,84 EUR (centotrentunomila- seicentosettantaquattro euro e ottantaquattro centesimi);
        • n. 57 M.C. [2]: 111.099,18 EUR (centoundicimilanovantanove euro e diciotto centesimi);
        • n. 200 M.A.N.: 44.099,34 EUR (quarantaquattromilanovantanove euro e trentaquattro centesimi);
        • n. 226 G.P. [1]: 236.750,05 EUR duecentotrentaseimila-settecentocinquanta euro e cinquanta centesimi);
        • n. 227 T.P.: 350.955,53 EUR (trecentocinquantamila-novecentocinquantacinque euro e cinquantatré centesimi);
        • n. 231 G.P. [2]: 181.540,15 EUR (centoottantunomila-cinquecentoquaranta euro e quindici centesimi) ;
        • n. 268 G.S.: 73.886,20 EUR (settantatremilaottocentoottantasei euro e venti centesimi);
          più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
      2. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per ciascuno dei setti ricorrenti citati al precedente punto i) per danno morale;
      3. le somme indicate nella tabella allegata, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per ciascuno dei ricorrenti che fanno parte dei ricorsi indicati ai nn. da 1 a 15 (ad eccezione del ricorso n. 5 e del ricorso presentato dalla ricorrente indicata al n. 14 del ricorso n. 68060/12) per danno morale. Queste somme saranno accordate congiuntamente ai ricorrenti che hanno presentato il loro ricorso in quanto eredi di una persona infettata;
      4. 200 EUR (duecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti, per ciascuno dei ricorrenti menzionati ai precedenti punti i. e iii. per le spese affrontate dinanzi alla Corte, ad eccezione dei ricorrenti dei ricorsi nn. da 7 a 15, ai quali la Corte accorda, congiuntamente, 17.455 EUR;
      5. per quanto riguarda le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni:
      • 2.000 EUR (duemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per ciascuno dei ricorrenti indicati al precedente punto i).
      • per i ricorsi di cui ai nn. da 1 a 3, 2.000 EUR (duemila euro) per ciascuno dei ricorrenti o la somma chiesta dai ricorrenti se inferiore a quest’ultima (per quanto riguarda queste cifre, essa rinvia alla tabella allegata);
      • queste somme saranno concesse congiuntamente ai ricorrenti che hanno presentato il loro ricorso in qualità di eredi di una persona infettata;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali
  12. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 gennaio 2016, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Mirjana Lazarova Trajkovska
Presidente

André Wampach
Cancelliere aggiunto

ALLEGATI

Lista A - I ricorsi (formato pdf, 13 Kb)

Lista B

  • Ricorso n. 68060/12 (formato pdf, 47 Kb)
  • Ricorso n. 16178/13 (formato pdf, 130 Kb)
  • Ricorso n. 23130/13 (formato pdf, 72 Kb)
  • Ricorso n. 23149/13 (formato pdf, 15 Kb)
  • Ricorso n. 64572/13 (formato pdf, 26 Kb)
  • Ricorso n. 13662/13 (formato pdf, 20 Kb)
  • Ricorso n. 13837/13 (formato pdf, 16 Kb)
  • Ricorso n. 22933/13 (formato pdf, 19 Kb)
  • Ricorso n. 13668/13 (formato pdf, 135 Kb)
  • Ricorso n. 13657/13 (formato pdf, 54 Kb)
  • Ricorso n. 22918/13 (formato pdf, 22 Kb)
  • Ricorso n. 22978/13 (formato pdf, 12 Kb)
  • Ricorso n. 22985/13 (formato pdf, 91 Kb)
  • Ricorso n. 22899/13 (formato pdf, 41 Kb)
  • Ricorso n. 9673/13 (formato pdf, 14 Kb)
  • Ricorso n. 158/12 (formato pdf, 55 Kb)
  • Ricorso n. 3892/12 (formato pdf, 13 Kb)
  • Ricorso n. 8154/12 (formato pdf, 162 Kb)
  • Ricorso n. 41143/12 (formato pdf, 44 Kb)