Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015 - Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11 - Oliari e altri c. Italia

p>© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Maria Caterina Tecca, Silvia Lucidi, Lucia Lazzeri, Daniela Riga, Silvia Canullo, funzionari linguistici e dall’assistente linguistico Concetta Argirò. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE 

CAUSA OLIARI E ALTRI C. ITALIA

(Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)

SENTENZA

STRASBURGO
21 luglio 2015

La presente sentenza diverrà definitiva alla condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Oliari e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:
Päivi Hirvelä, Presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, giudici,
e Françoise Elens-Passos, cancelliere di Sezione,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 30 giugno 2015,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 18766/11 e 36030/11) proposti contro la Repubblica italiana con i quali rispettivamente in data 21 marzo e 10 giugno 2011 sei cittadini italiani, i Sigg.ri Enrico Oliari, A., Gian Mario Felicetti, Riccardo Perelli Cippo, Roberto Zaccheo e Riccardo Zappa (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. I primi due ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato A. Schuster, del foro di Trento. I rimanenti ricorrenti sono stati rappresentati dagli avvocati M. D’Amico, M. Clara e C. Pitea, del foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra Ersiliagrazia Spatafora.

3. I ricorrenti hanno lamentato che la legislazione italiana non permetteva loro di sposarsi o di contrarre alcun altro tipo di unione civile ed essi erano pertanto discriminati in conseguenza del loro orientamento sessuale. Essi hanno citato gli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione.

4. In data 3 dicembre 2013 la Camera cui il ricorso era stato assegnato ha deciso di comunicare al Governo le doglianze concernenti l’articolo 8 considerato singolarmente e in combinato disposto con l’articolo 14. Essa ha inoltre deciso di riunire i ricorsi.

5. In data 7 gennaio 2013 il Vice-Presidente della Sezione cui era stata assegnata la causa ha deciso di concedere a un ricorrente l’anonimato a norma dell’articolo 47 § 3 del Regolamento della Corte.

6. Osservazioni scritte sono pervenute anche dalla FIDH, dal Centro AIRE, dall’ILGA-Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e l’UDU congiuntamente, dall’Associazione Radicale Certi Diritti, e dall’ECLJ (Centro europeo di diritto e giustizia), cui il Vice-Presidente della Camera aveva dato il permesso di intervenire (articolo 36 § 2 della Convenzione). dal Sig. Pavel Parfentev per conto di sette ONG russe (la Fondazione Famiglia e Demografia, Per i diritti familiari, il Comitato Genitori della città di Mosca, il Comitato Genitori della città di San Pietroburgo, il Comitato Genitori della città di Volgodonsk, il Centro culturale genitoriale dell’ente di beneficenza regionale “Svetlitsa”, e l’organizzazione sociale “Peterburgskie mnogodetki”), e anche tre ONG ucraine (il Comitato genitoriale ucraino, il Comitato genitoriale ortodosso e l’Organizzazione sociale sanitaria nazionale), cui il Vice-Presidente della Camera aveva permesso di intervenire. Non sono tuttavia pervenute osservazioni alla Corte.

7. Il Governo ha eccepito alle osservazioni presentate dalla FIDH, dal Centro AIRE, dall’ILGA-Europe, dall’ECSOL, dall’UFTDU e dall’UDU congiuntamente, in quanto esse erano pervenute alla Corte dopo la scadenza fissata, ovvero il 27 marzo 2014 invece del 26 marzo 2014. La Corte osserva che al momento pertinente il Vice-Presidente della Camera non ha deciso di rigettare le osservazioni presentate, che sono state effettivamente inviate alle parti perché le commentassero. Avendo tenuto conto del fatto che le osservazioni erano state anticipate mediante e mail ed erano pervenute alla Corte alle ore 2.00 del 27 marzo 2014, e che la copia cartacea pervenuta successivamente via fax in pari data conteneva delle scuse nonché la spiegazione del ritardo, essa rigetta l’eccezione del Governo.

8. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno chiesto che fosse svolta un’udienza orale. In data 30 giugno 2015 la Corte ha esaminato tale richiesta e ha deciso che, vista la documentazione di cui era in possesso, non era necessaria un’udienza orale.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

9. Informazioni dettagliate sui ricorrenti si trovano nell’Allegato.
Il contesto della causa

1. Il Sig. Oliari e il Sig. A.

10. Nel luglio 2008 questi due ricorrenti, che avevano una relazione stabile, dichiararono l’intenzione di sposarsi e presentarono la pertinente richiesta di pubblicazioni di matrimonio all’Ufficio dello stato civile del Comune di Trento.

11. In data 25 luglio 2008 la loro richiesta fu respinta.

12. I due ricorrenti impugnarono il provvedimento dinanzi al Tribunale di Trento (in conformità all’articolo 98 del Codice civile). Essi argomentarono che la legislazione italiana non vietava espressamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso, e che anche se lo avesse fatto, tale posizione sarebbe stata incostituzionale.

13. Con decisione del 24 febbraio 2009 il Tribunale di Trento respinse il loro ricorso. Esso osservò che la Costituzione italiana non stabiliva i requisiti per contrarre matrimonio, ma il Codice civile lo faceva ed esso prevedeva specificamente che gli sposi fossero di sesso opposto. Pertanto un matrimonio tra persone dello stesso sesso difettava di uno dei requisiti più essenziali per renderlo un atto giuridico valido, ovvero che le parti fossero di sesso diverso. In ogni caso non esisteva un diritto fondamentale al matrimonio, né le limitate disposizioni giuridiche potevano costituire una discriminazione, in quanto le restrizioni subite dai ricorrenti erano uguali a quelle applicate a qualsiasi persona. Esso osservò inoltre che l’Unione europea (“UE”) aveva lasciato disciplinare tali diritti all’ordinamento nazionale.

14. I ricorrenti adirono la Corte di appello di Trento. Benché la Corte abbia ribadito l’unanime interpretazione data alla legislazione italiana relativa a questo campo, ovvero nel senso che la legislazione ordinaria, in particolare il Codice civile, non consentiva il matrimonio tra persone dello stesso sesso, essa ha ritenuto pertinente rinviare le questioni di legittimità costituzionale della legislazione vigente alla Corte costituzionale.

15. Con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 231 del Codice civile italiano sollevata dai ricorrenti, in quanto essa era diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata.

16. La Corte costituzionale esaminò l’articolo 2 della Costituzione italiana, che prevedeva che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Essa osservò che per formazione sociale si doveva intendere ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Tale nozione comprendeva l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Tuttavia tale riconoscimento, che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, avrebbe potuto essere conseguita in modo diverso dall’istituto del matrimonio tra omosessuali. Come dimostrato dai diversi sistemi europei, la questione del tipo di riconoscimento era stata lasciata da disciplinare al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità. La Corte costituzionale ha tuttavia chiarito che, fatta salva la discrezionalità del Parlamento, essa sarebbe comunque potuta intervenire secondo il principio di uguaglianza in situazioni specifiche connesse ai diritti fondamentali di una coppia omosessuale, se era richiesta l’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In tali situazioni la Corte avrebbe valutato la ragionevolezza delle misure.

17. Essa passò poi a considerare che era vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non potevano essere ritenuti “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui era entrata in vigore la Costituzione, dato che i principi costituzionali devono essere interpretati tenendo presenti le modifiche dell’ordinamento giuridico e l’evoluzione della società e dei suoi costumi. Tuttavia, tale interpretazione non poteva essere estesa fino a incidere sull’essenza stessa delle norme giuridiche, modificandole in modo da includere fenomeni e problemi che non erano stati minimamente considerati quando essa era stata promulgata. In effetti i lavori preparatori alla Costituzione dimostravano che la questione delle unioni omosessuali non era stata dibattuta dall’assemblea, nonostante il fatto che l’omosessualità non fosse sconosciuta. Nel redigere l’articolo 29 della Costituzione l’assemblea aveva discusso un istituto che aveva una precisa forma e un’articolata disciplina prevista dal Codice civile. Pertanto, in assenza di un simile riferimento era inevitabile concludere che quella che era stata presa in esame era la nozione di matrimonio definita dal Codice civile, che era entrato in vigore nel 1942 e che all’epoca, e ancora oggi, stabiliva che gli sposi dovessero essere di sesso opposto. Pertanto il significato di tale precetto costituzionale non poteva essere modificato mediante un’interpretazione creativa. Conseguentemente la norma costituzionale non si estendeva alle unioni omosessuali, e intendeva riferirsi al matrimonio nel senso tradizionale.

18. La Corte ha infine considerato che, in ordine all’articolo 3 della Costituzione concernente il principio di uguaglianza, la pertinente legislazione non creava un’irragionevole discriminazione, dato che le unioni omosessuali non potevano essere considerate equivalenti al matrimonio. Anche l’articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali non prescrivevano la piena equiparazione tra le unioni omosessuali e i matrimoni tra un uomo e una donna, dato che essa era una questione di discrezionalità parlamentare che doveva essere disciplinata dal diritto nazionale, come dimostrato dai differenti approcci esistenti in Europa.

19. In conseguenza della summenzionata sentenza, con ordinanza depositata nella pertinente cancelleria in data 21 settembre 2010, la Corte di appello rigettò interamente le richieste dei ricorrenti.

2. Il Sig. Felicetti e il Sig. Zappa

20. Questi due ricorrenti si conobbero nel 2003 e iniziarono una relazione. Nel 2004 il Sig. Felicetti decise di intraprendere ulteriori studi (e smise pertanto di guadagnare), possibilità che ebbe grazie al sostegno economico del Sig. Zappa.

21. Il 1 luglio 2005 la coppia iniziò a vivere insieme. Negli anni 2005 e 2007 i ricorrenti scrissero al Presidente della Repubblica sottolineando le difficoltà che affrontavano le coppie omosessuali e sollecitando la promulgazione di una legge a favore delle unioni civili.

22. Nel 2008 la convivenza fisica dei ricorrenti fu trascritta nei registri delle autorità. Nel 2009 essi si designarono reciprocamente amministratori di sostegno in caso di incapacità.

23. Il 19 febbraio 2011 presentarono richiesta di pubblicazioni di matrimonio. Il 9 aprile 2011 la loro richiesta fu rigettata sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinente in materia (si veda Il diritto interno pertinente infra).

24. I due ricorrenti non esperirono il ricorso previsto all’articolo 98 del Codice civile, in quanto esso non poteva essere considerato effettivo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale di cui sopra.

3. Il Sig. Perelli Cippo e il Sig. Zacheo

25. Questi due ricorrenti si conobbero nel 2002 e iniziarono una relazione. Nello stesso anno iniziarono a convivere e hanno una relazione da quella data.

26. Nel 2006 aprirono un conto bancario congiunto.

27. Nel 2007 la convivenza fisica dei ricorrenti fu trascritta nei registri delle autorità.

28. Il 3 novembre 2009 presentarono richiesta di pubblicazioni di matrimonio. Il responsabile dell’ufficio non chiese loro di compilare la relativa richiesta, limitandosi semplicemente ad allegare la loro richiesta a diverse altre presentate da altre coppie.

29. Il 5 novembre 2009 la loro richiesta fu rigettata sulla base della legislazione e della giurisprudenza pertinente in materia (si veda Il diritto interno pertinente infra).

30. Il Sig. Perelli Cippo e il Sig. Zacheo contestarono il provvedimento dinanzi al Tribunale di Milano.

31. Con decreto del 9 giugno 2010, depositato nella pertinente cancelleria il 1 luglio 2010, il Tribunale di Milano rigettò la loro pretesa, ritenendo che il rifiuto dell’Ufficio dello stato civile di procedere alle pubblicazioni di matrimonio finalizzate al matrimonio di persone dello stesso sesso fosse legittimo, in linea con la conclusione della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 15 aprile 2010.

32. I ricorrenti non proposero ulteriore reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile, in quanto esso non poteva essere ritenuto effettivo a seguito della pronuncia della Corte Costituzione.

II. IL DIRITTO INTERNO, IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA PRASSI PERTINENTI

A. Il diritto e la prassi interni pertinenti

1. La Costituzione italiana

33. Gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione italiana recitano:
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.”
Articolo 29
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”

2. Il matrimonio

34. Secondo le norme del diritto interno italiano alle coppie omosessuali non è consentito contrarre matrimonio, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 138 (sopra citata).

35. Lo stesso è stato affermato dalla Corte di cassazione italiana con sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012 concernente due cittadini italiani dello stesso sesso che avevano contratto matrimonio nei Paesi Bassi e presentato reclamo dopo il rifiuto delle autorità italiane di trascrivere lo stesso nei registri di stato civile con la motivazione della sua “non configurabilità come matrimonio”. La Corte di cassazione ha concluso che i ricorrenti non avevano diritto alla trascrizione del loro matrimonio, non perché esso fosse inesistente o invalido, bensì perché inidoneo a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano. Essa ha inoltre ritenuto che le persone dello stesso sesso che vivevano insieme e avevano una relazione stabile avevano il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea; pertanto, nell’esercizio del diritto di vivere liberamente il loro status inviolabile di coppia, essi possono adire un tribunale per rivendicare, in specifiche situazioni connesse ai loro diritti fondamentali, lo stesso trattamento che la legge offre alle coppie coniugate.

36. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 170/2014 concernente il “divorzio imposto” a seguito di rettificazione dell’attribuzione del sesso di uno dei coniugi, ha concluso che spettava al legislatore garantire che fosse prevista un’alternativa al matrimonio, che consentisse a tale coppia di evitare la trasformazione nella loro situazione, passando dalla massima protezione giuridica a una condizione di assoluta incertezza. La Corte costituzionale ha proseguito affermando che il legislatore doveva agire con sollecitudine per risolvere il vuoto legislativo che comportava la mancata tutela della coppia.

3. L’ulteriore giurisprudenza pertinente nel contesto delle coppie omosessuali

37. In una causa dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia, i ricorrenti (una coppia omosessuale) non avevano chiesto al giudice di riconoscere il loro matrimonio contratto in Spagna, bensì di riconoscere il loro diritto alla vita familiare in Italia, in ragione del vincolo esistente tra loro. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 13 febbraio 2012, alla luce delle direttive dell’Unione europea e della loro trasposizione nella legislazione italiana, nonché della Carta europea dei diritti fondamentali, ha ritenuto che tale matrimonio fosse valido ai fini dell’ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia.

38. Nella sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014, pronunciata da un tribunale di primo grado, si è stabilita l’illegittimità del diniego di trascrizione del matrimonio contratto all’estero. Il tribunale ha pertanto prescritto alla competente autorità pubblica di procedere alla trascrizione del matrimonio. In fase di esecuzione dell’ordinanza, lo Stato ricorreva in appello avverso tale provvedimento. Con sentenza del 19 settembre 2014 la Corte di appello di Firenze, avendo rilevato un errore procedurale, ha annullato la decisione di primo grado e ha rimesso la causa al Tribunale di Grosseto.

4. I contratti di convivenza

39. Il diritto italiano non prevede specificamente i contratti di convivenza.

40. La tutela delle coppie conviventi more uxorio è sempre stata tratta dall’articolo 2 della Costituzione italiana, così come interpretato in diverse pronunce dei tribunali nel corso degli anni (successivamente al 1988). In anni più recenti (a partire dal 2012) le sentenze interne hanno ritenuto che anche le coppie omosessuali conviventi fossero meritevoli di siffatta tutela.

41. Per colmare la lacuna della legge scritta, a decorrere dal 2 dicembre 2013 è stato possibile stipulare “contratti di convivenza”, vale a dire scritture private la cui forma non è specificamente prevista dalla legge e che possono essere sottoscritte da persone conviventi, tra le quali sussista una relazione genitoriale, ovvero che siano partner, amici, semplici coinquilini o badanti, ma non da coppie sposate. Tali contratti disciplinano principalmente gli aspetti economici della convivenza, della cessazione della convivenza e dell’assistenza in caso di infermità o incapacità [1].

5. Le unioni civili

42. Il diritto interno italiano non prevede alcuna unione alternativa al matrimonio, sia per le coppie omosessuali sia per le coppie eterosessuali. Le prime pertanto non dispongono di alcuno strumento di riconoscimento.

43. In una relazione del 2013 redatta dal Professor F. Gallo (all’epoca Presidente della Corte costituzionale) e indirizzata alle massime autorità costituzionali italiane, quest’ultimo ha dichiarato:
“Il dialogo che la Corte [Costituzionale] ha ormai stabilmente instaurato con i giudici europei si presenta a volte più difficile proprio con il soggetto che della Corte dovrebbe essere il naturale interlocutore, e cioè il legislatore. Questa difficoltà emerge, in particolare, nei casi in cui la Corte solleciti il legislatore a modificare una normativa che ritiene in contrasto con la Costituzione. Tali solleciti non possono essere sottovalutati. Essi costituiscono, infatti, l’unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità. …
Un altro esempio di “invito” rimasto sinora inascoltato è quello contenuto nella sentenza n. 138 del 2010. In tale pronuncia la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione. Ha perciò affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni.”

44. Ciononostante, alcuni comuni hanno istituito i registri delle “unioni civili” tra persone non sposate dello stesso sesso o di sesso diverso: tra essi, i comuni di Empoli, Pisa, Milano, Firenze e Napoli. Tuttavia la trascrizione delle “unioni civili” di coppie non sposate in tali registri ha un valore meramente simbolico.

6. La successiva giurisprudenza interna

45. Analogamente la Corte costituzionale italiana, con le sentenze n. 276/2010 del 7 luglio 2010, depositata in cancelleria il 22 luglio 2010, e n. 4/2011 del 16 dicembre 2010, depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni secondo cui i summenzionati articoli del codice civile (nella misura in cui essi non consentivano il matrimonio tra persone dello stesso sesso) non erano conformi all’articolo 2 della Costituzione. La Corte costituzionale ha ribadito che il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali non richiedeva l’equiparazione al matrimonio, come dimostrato dai diversi approcci tenuti in paesi diversi e che ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione spettava al Parlamento, nell’esercizio della propria discrezionalità, regolamentare e fornire garanzie e riconoscimento a tali unioni.
Più recentemente, in una causa concernente il rifiuto di pubblicazioni di matrimonio a una coppia omosessuale che lo aveva richiesto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 2400/15 del 9 febbraio 2015, ha rigettato la richiesta dei ricorrenti. Dopo aver esaminato la recente giurisprudenza interna e internazionale, essa ha concluso che – mentre le coppie omosessuali dovevano essere tutelate ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana e spettava al legislatore assicurare il riconoscimento delle unioni di tali coppie – l’assenza del matrimonio omosessuale non era incompatibile con il sistema di diritti umani interno e internazionale applicabile. Conseguentemente l’assenza di matrimonio omosessuale non poteva costituire un trattamento discriminatorio: il problema presente nell’attuale sistema giuridico ruotava intorno al fatto che non esisteva alcun altro tipo di unione, eccetto il matrimonio, sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali. Essa ha tuttavia osservato che la Corte non poteva stabilire mediante la giurisprudenza questioni che eccedevano la sua competenza.

7. La legislazione recente e corrente

46. La Camera dei Deputati ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 242 intitolato “Modifiche al Codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso” e il disegno di legge n. 15 “Norme contro la discriminazione matrimoniale”. Nel 2014 il Senato ha esaminato il disegno di legge n. 14 sulle unioni civili, il disegno di legge n. 197 concernente modifiche al Codice civile in materia di convivenza, nonché il disegno di legge n. 239 sull’introduzione nel Codice civile del contratto di convivenza e di solidarietà.

47. Un progetto di legge unificato riguardante tutte le pertinenti proposte di legge è stato presentato al Senato nel 2015 ed è stato adottato dal Senato il 26 marzo 2015 quale testo di base per consentire ulteriori dibattiti da parte della Commissione Giustizia. Gli emendamenti dovevano essere presentati entro il 15 maggio 2015, e il testo doveva essere presentato alle due Camere che compongono il Parlamento entro l’estate. Il 10 giugno 2015 la Camera ha adottato una mozione a favore dell’approvazione di una legge sulle unioni civili, tenendo particolarmente conto della situazione delle persone dello stesso sesso.

8. Le vie di ricorso nel sistema interno

48. Contro il provvedimento dell’ufficiale dello stato civile può essere proposto ricorso (entro trenta giorni) al tribunale ordinario, in conformità all’articolo 98 del Codice civile.

49. Contro il decreto del tribunale ordinario può essere proposto reclamo con ricorso alla Corte di appello (entro dieci giorni) in virtù dell’articolo 739 del Codice di procedura civile.

50. Secondo il suo comma 3, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte di appello. Tuttavia, a norma dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione come interpretato dalla giurisprudenza consolidata, nonché a norma dell’articolo 360, comma 4, del Codice di procedura civile (come modificato dal decreto legislativo n. 40/06) se il decreto della Corte di appello riguarda diritti soggettivi, se ha carattere decisivo e costituisce la determinazione di una questione potenzialmente irreversibile (che ha pertanto il valore di una sentenza), il decreto della Corte di appello può essere impugnato con ricorso per cassazione entro sessanta giorni, nelle circostanze e nella forma stabilite dall’articolo 360 del Codice di procedura civile. A norma dell’articolo 742 del Codice di procedura civile i decreti che non rientrano nella suddetta definizione possono in ogni tempo essere revocati e modificati, se mutano le circostanze fattuali o i presupposti di diritto.

51. A norma degli articoli da 325 a 327 del Codice di procedura civile, il ricorso per cassazione deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza della corte di appello alla parte. In ogni caso, in assenza di notifica tale ricorso non può essere presentato decorsi sei mesi dalla pubblicazione.

52. A norma dell’articolo 324 del Codice di procedura la sentenza passa in giudicato, inter alia, quando non è più soggetta ad appello, né a ricorso per cassazione, salvo che la legge non abbia previsto diversamente.

B. Il diritto e la prassi comparati ed europei

1. Il materiale di diritto comparato

53. Il materiale di diritto comparato a disposizione della Corte sull’introduzione di forme ufficiali di unione non matrimoniale negli ordinamenti giuridici degli Stati membri del Consiglio d’Europa (CoE) dimostra che undici paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) riconoscono il matrimonio omosessuale [2].

54. Diciotto Stati membri (Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria) autorizzano qualche forma di unione civile per le coppie omosessuali. In alcuni casi tale unione può conferire tutti i diritti e gli obblighi applicabili all’istituto del matrimonio, ed è pertanto del tutto uguale al matrimonio tranne che nella denominazione, come per esempio a Malta. Inoltre in data 9 ottobre 2014 anche l’Estonia ha riconosciuto giuridicamente le unioni omosessuali promulgando la legge sulle unioni registrate, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016. Il Portogallo non possiede una forma ufficiale di unione civile. La legge riconosce tuttavia le unioni civili [3] di fatto, che hanno effetto automatico e non richiedono che la coppia compia alcun passo formale per il riconoscimento. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia e l’Islanda avevano previsto l’unione registrata in caso di unione omosessuale, ma essa è stata abolita a favore del matrimonio omosessuale.

55. Ne consegue che fino ad oggi ventiquattro paesi dei quarantasette Stati membri del Consiglio d’Europa hanno già promulgato una legislazione che permette alle coppie omosessuali di far riconoscere giuridicamente la loro relazione come un matrimonio civile o come una forma di unione civile o di unione registrata.

2. I testi pertinenti del Consiglio d’Europa

56. Nella sua Raccomandazione 924 (1981) sulla discriminazione nei confronti degli omosessuali, l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha criticato le varie forme di discriminazione nei confronti degli omosessuali in alcuni Stati membri del Consiglio d’Europa.

57. Nella Raccomandazione 1474 (2000) sulla situazione delle lesbiche e dei gay negli Stati membri del Consiglio d’Europa, l’APCE ha invitato gli Stati membri, tra l’altro,” a promulgare una legge che prevedesse le unioni registrate”. Inoltre, nella Raccomandazione 1470 (2000) sulla questione più specifica della situazione dei gay, delle lesbiche e dei loro partner in relazione all’asilo e all’immigrazione negli Stati membri del Consiglio d’Europa, ha raccomandato al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri, inter alia, “a rivedere le loro politiche in materia di diritti sociali e tutela dei migranti in modo da assicurare che le coppie e le famiglie omosessuali siano trattate secondo le stesse regole delle coppie e delle famiglie eterosessuali …”.

58. La Risoluzione dell’APCE 1547(2007) del 18 aprile 2007 intitolata “Lo stato dei diritti umani e della democrazia in Europa” ha invitato tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e in particolare i loro rispettivi organi parlamentari, ad affrontare tutte le questioni sollevate nei rapporti e nelle opinioni alla base di tale risoluzione e in particolare, inter alia, a lottare effettivamente contro tutte le forme di discriminazione basate sul genere o sull’orientamento sessuale, a introdurre una legislazione contro la discriminazione, i diritti delle unioni e programmi di sensibilizzazione, qualora essi non siano già stati attuati;” (punto 34.14.).

59. La Risoluzione 1728 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, adottata il 29 aprile 2010 e intitolata “Discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” ha invitato gli Stati membri “ad assicurare il riconoscimento giuridico alle unioni omosessuali laddove la legislazione nazionale preveda tale riconoscimento, come già raccomandato dall’Assemblea nel 2000”, prevedendo, inter alia:
“16.9.1. gli stessi diritti e obblighi economici stabiliti per le coppie eterosessuali;
16.9.2. lo status di ‘parente stretto’;
16.9.3. misure che assicurino che laddove un partner della coppia omosessuale è straniero, a tale persona siano accordati gli stessi diritti di residenza che le sarebbero accordati se facesse parte di una coppia eterosessuale;
16.9.4. il riconoscimento delle disposizioni di analogo effetto adottate dagli altri Stati membri.”

60. Nella Raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere il Comitato dei Ministri ha raccomandato agli Stati membri:
“1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e di raccogliere e analizzare i dati pertinenti al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;
2. di assicurarsi che siano adottate e applicate in maniera efficace misure legislative e di altro tipo miranti a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a promuovere la tolleranza nei loro confronti;
...”

61. La Raccomandazione ha anche osservato:
“23. Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati membri dovrebbero garantirne l’applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle coppie dello stesso sesso, che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e il diritto di subentrare nel contratto di locazione.
24. Quando la legislazione nazionale riconosce le unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano equivalenti a quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili.
25. Quando la legislazione nazionale non riconosce e non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso e alle coppie non sposate, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.”

3. Il diritto dell’Unione europea

62. Gli articoli 7, 9 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata il 7 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009, recitano:
Articolo 7
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
Articolo 9
“Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.”
Articolo 21
“1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vitata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.”

63. Il Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, redatto nel 2006 dalla Rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali dell’UE, dichiara quanto segue riguardo all’articolo 9 della Carta:
“Tendenze e sviluppi moderni nelle legislazioni nazionali di diversi paesi verso una maggiore apertura e accettazione delle coppie omosessuali nonostante che alcuni stati abbiano tuttora politiche pubbliche e/o regolamenti che proibiscono esplicitamente la nozione che le coppie omosessuali abbiano il diritto di sposarsi. Attualmente vi è un riconoscimento giuridico estremamente limitato delle relazioni tra partner dello stesso sesso nel senso che le coppie omosessuali non possono contrarre matrimonio. Le legislazioni nazionali della maggioranza degli stati presuppongono, in altre parole, che coloro che intendono sposarsi siano di sesso diverso. Ciononostante, in alcuni paesi, p.es. nei Paesi Bassi e in Belgio, il matrimonio tra persone omosessuali è riconosciuto giuridicamente. Altri, come i paesi scandinavi, hanno approvato una legislazione sulle unioni registrate, che implica, tra l’altro, che la maggior parte delle disposizioni relative al matrimonio, p. es. le sue conseguenze giuridiche quali la ripartizione dei beni, i diritti di successione, ecc., sono applicabili anche a queste unioni. Allo stesso tempo è importante sottolineare che la definizione di “unione registrata” è stata scelta intenzionalmente per non confonderla con il matrimonio, ed essa è stata istituita quale metodo alternativo di riconoscimento dei rapporti personali. Questo nuovo istituto è, conseguentemente, di norma accessibile solo a coppie che non possono contrarre matrimonio, e l’unione omosessuale non ha lo stesso status e gli stessi vantaggi del matrimonio. (…)
Per tenere conto della diversità dei regolamenti nazionali relativi al matrimonio, l’articolo 9 della Carta rinvia alla legislazione nazionale. Come appare dalla sua formulazione, la disposizione ha un campo di applicazione più ampio dei corrispondenti articoli di altri strumenti internazionali. Dato che non vi è un riferimento esplicito “agli uomini e alle donne” come avviene in altri strumenti relativi ai diritti umani, si può sostenere che non vi è alcun ostacolo al riconoscimento delle relazioni omosessuali nel contesto del matrimonio. Non vi è, tuttavia, alcuna disposizione esplicita che imponga che le legislazioni nazionali debbano facilitare tali matrimoni. I tribunali e la commissioni internazionali hanno finora esitato a estendere l’applicazione del diritto al matrimonio alle coppie omosessuali. (…)”

64. Diverse altre Direttive possono interessare la presente causa: esse sono reperibili nella sentenza Vallianatos e altri c. Grecia ([GC], nn. 29381/09 e 32684/09, §§ 33-34, CEDU 2013 (estratti)).

4. Gli Stati Uniti

65. Il 26 giugno 2015, nella causa Obergefell e altri c. Hodges, Director, Ohio Department of Health e altri, la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le coppie dello stesso sesso possono esercitare in tutti gli Stati il diritto fondamentale di sposarsi e che non esiste una base legittima perché uno Stato rifiuti di riconoscere un legittimo matrimonio omosessuale, celebrato in un altro Stato, in ragione del suo carattere omosessuale.
I ricorrenti avevano lamentato che i funzionari statali resistenti, negando loro il diritto di sposarsi o di ottenere il pieno riconoscimento dei matrimoni celebrati legittimamente in un altro Stato, avevano violato il quattordicesimo emendamento.
La Corte suprema ha ritenuto che le leggi censurate limitassero la libertà delle coppie omosessuali e riducessero la portata di fondamentali precetti di uguaglianza. Essa ha considerato che la legislazione matrimoniale applicata dai resistenti fosse diseguale in quanto erano negati alle coppie omosessuali tutti i vantaggi accordati alle coppie di sesso opposto, e le prime erano escluse dall'esercizio di un diritto fondamentale. Il diniego del diritto al matrimonio alle coppie omosessuali causava un danno grave e continuo e l’imposizione di questa incapacità a gay e lesbiche contribuiva a mancare loro di rispetto e a porli in una condizione di subordinazione. Infatti, la clausola di uguale protezione, così come la clausola del giusto processo, proibivano tale ingiustificata violazione del diritto fondamentale al matrimonio. Tali considerazioni hanno condotto a concludere che il diritto al matrimonio era un diritto fondamentale insito nella libertà della persona e che, ai sensi delle clausole del giusto processo e dell'uguale protezione del quattordicesimo emendamento, le coppie omosessuali non potevano essere private di tale diritto e di tale libertà. La Corte suprema ha pertanto ritenuto che le coppie omosessuali possano esercitare il diritto fondamentale al matrimonio.
Avendo rilevato che diversi soggetti sociali avevano dedicato considerevole attenzione alla questione e che secondo il loro sistema costituzionale le persone non devono attendere l'azione del legislatore per poter esercitare un diritto fondamentale, la Corte suprema ha ritenuto che, qualora non avesse agito e avesse consentito una determinazione più lenta, operata caso per caso, della richiesta accessibilità a specifici benefici pubblici per le coppie omosessuali, essa avrebbe negato ancora una volta a gay e lesbiche molti diritti e responsabilità connessi al matrimonio.
Infine, rilevando che molti Stati già consentivano il matrimonio omosessuale e che erano già stati celebrati centinaia di migliaia di questi matrimoni, essa ha ritenuto che il turbamento generato dai divieti di riconoscimento fosse significativo e sempre maggiore. La Corte suprema ha pertanto ritenuto anche che non vi fosse una base legittima perché uno Stato rifiutasse di riconoscere un legittimo matrimonio omosessuale, celebrato in un altro Stato.

IN DIRITTO

I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

A. L’articolo 47

66. Il Governo ha citato l’articolo 47 del Regolamento della Corte e sottolineato che, secondo la recente revisione dell’articolo 47 del Regolamento adottata dalla Corte Plenaria, le norme riguardanti il contenuto di un ricorso devono essere applicate in maniera più rigida. Pertanto, l’inosservanza dei requisiti indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo può comportare che il ricorso non sia esaminato dalla Corte.

67. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno sostenuto che, sulla base del principio tempus regit actum, il novellato articolo 47 adottato nel 2013 non poteva essere applicato a un ricorso presentato nel 2011.

68. La Corte rileva che, a prescindere dal fatto che il Governo ha omesso di indicare in che modo i ricorrenti non abbiano soddisfatto i requisiti dell’articolo 47, è solo dal 1° gennaio 2014 che il novellato articolo 47 ha applicato condizioni più rigide per la presentazione di un ricorso alla Corte. Nel caso di specie, la Corte constata che tutti i ricorrenti hanno presentato i loro ricorsi nel 2011 e che non vi è motivo per ritenere che non abbiano ottemperato ai requisiti dell’articolo 47 come applicabile all’epoca.

69. Ne consegue che qualsiasi eccezione del Governo a tale riguardo deve essere respinta.

B. La qualità di vittima

70. Sebbene essa non sia stata esplicitamente sollevata come eccezione alla ricevibilità dei ricorsi, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano indicato in che modo avessero subito un danno effettivo e che il riferimento al pregiudizio arrecato ai ricorrenti era meramente astratto (diritti successori, assistenza al partner, subentro in atti relativi a rapporti economici). Il Governo ha sottolineato che la Corte poteva giudicare soltanto le specifiche circostanze di una causa e non compiere valutazioni che eccedevano l’ambito dei ricorsi.

71. La Corte ritiene opportuno trattare l’argomento in questa fase. Essa rileva che i ricorrenti sono persone maggiorenni che, secondo le informazioni presentate, hanno relazioni omosessuali e in alcuni casi convivono. Nella misura in cui la Costituzione italiana, nell’interpretazione dei tribunali nazionali, esclude le coppie dello stesso sesso dal campo di applicazione della legge matrimoniale e che in assenza di un quadro giuridico in tal senso i ricorrenti non possono contrarre un’unione civile né organizzare la loro relazione secondo tale regime, la Corte ritiene che essi siano direttamente interessati dalla situazione e abbiano un legittimo interesse personale alla sua cessazione (si vedano, mutatis mutandis, Vallianatos e altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 49, CEDU 2013 (estratti) e, implicitamente, Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, CEDU 2010).

72. Di conseguenza, la Corte conclude che le persone che sono parti dei presenti ricorsi debbano essere considerate “vittime” delle dedotte violazioni ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

C. L’esaurimento delle vie di ricorso interne

1. Il Governo

73. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne. Ha osservato che in cause quali la presente è possibile impugnare dinanzi al tribunale competente il rifiuto di procedere alla pubblicazione di matrimonio. La decisione di primo grado poteva quindi essere impugnata dinanzi alla Corte di appello e dinanzi alla Corte di cassazione. Tuttavia, il Signor Oliari e il Signor A. non avevano presentato ricorso per cassazione, il Signor Felicetti e il Signor Zappa non avevano impugnato il rifiuto amministrativo di procedere alle pubblicazioni e il Signor Perelli Cippo e il Signor Zaccheo non avevano impugnato la decisione di primo grado pronunciata nei loro riguardi.

74. Il Governo ha fatto riferimento al principio di sussidiarietà e ha ritenuto che i tribunali nazionali avrebbero potuto garantire ai ricorrenti una riparazione adeguata per il danno subito e offrire loro gli strumenti giuridici e giurisdizionali per ottenere una dichiarazione che riconoscesse almeno la loro unione quale formazione sociale alla stregua di una unione civile come tradizionalmente intesa [sic]. A sostegno di tale tesi il Governo ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 4184 pronunciata nel 2012 in relazione alla trascrizione di un matrimonio omosessuale contratto all’estero, che recita:
“[L]a giurisprudenza di questa Corte (di Cassazione) - secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa “esistenza” del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante - non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per cosi dire “naturalistico”, della stessa “esistenza” del matrimonio. Per tutte le ragioni ora dette, l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende - non più dalla loro “inesistenza” e neppure dalla loro “invalidità”, ma - dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.”
Alla luce di ciò, il Governo ha ritenuto che se i ricorrenti avessero adito i giudici nazionali, essi avrebbero almeno ottenuto il riconoscimento giuridico della loro unione. Essi, tuttavia, avevano deliberatamente scelto di non farlo.

75. Esso ha inoltre osservato che le doglianze sollevate dinanzi ai tribunali interni riguardavano esclusivamente l’impossibilità di contrarre un matrimonio omosessuale e non l’impossibilità di ottenere una forma alternativa di riconoscimento per tali coppie.

2. I ricorrenti

76. I ricorrenti hanno sostenuto che benché la Corte costituzionale abbia concluso con sentenza n. 138/10 che l’articolo 2 della Costituzione prevedeva la tutela giuridica delle unioni omosessuali, essa non ha potuto che dichiarare la doglianza inammissibile, data la competenza in materia del legislatore. A una situazione simile è pervenuta la sentenza n. 170/14 (si veda il paragrafo 36 supra). I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che il Governo non ha dimostrato, mediante esempi, che i tribunali interni potessero garantire il riconoscimento giuridico delle loro unioni. Invero, dato che il vizio concerneva la legge (o la sua mancanza), i tribunali interni ordinari non potevano adottare alcun provvedimento correttivo: neppure la Corte competente a riesaminare la legislazione ha potuto farlo. Nell’ambito dell’ordinamento nazionale, la via di ricorso appropriata sarebbe stata una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, che la Corte aveva già dichiarato una via di ricorso non utilizzabile, non essendo direttamente accessibile al singolo (si veda Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009). Inoltre, nel caso di specie tale censura non avrebbe avuto successo, considerato il precedente contenuto nella sentenza n. 138/10, successivamente confermata da altre decisioni.

3. La valutazione della Corte

77. La Corte ribadisce che l’articolo 35 § 1 della Convenzione esige che le doglianze destinate a essere successivamente presentate a Strasburgo debbano essere state sollevate dinanzi al competente organo nazionale, almeno nella sostanza (si vedano Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 66, Reports 1996 IV, e Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05 §§ 144 e 146, CEDU 2010). Il fine della norma relativa all’esaurimento è di offrire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o riparare le violazioni dedotte nei loro confronti, prima che tali denunce siano presentate alla Corte (si veda, fra molti altri precedenti, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V). Tale norma si basa sull’assunto, rispecchiato nell’articolo 13 della Convenzione, con il quale ha stretta affinità, che nell’ordinamento interno esista un effettivo ricorso accessibile in relazione alla dedotta violazione (ibid.). Per essere effettivo il ricorso deve poter rimediare direttamente alla situazione contestata e deve offrire ragionevoli prospettive di successo (si veda Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006 II).

78. La portata degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 13 varia in base alla natura della doglianza del ricorrente; tuttavia, il ricorso previsto dall’articolo 13 deve essere “effettivo” in pratica e in diritto (si veda, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 97, CEDU 2000-VII). Spetta alla Corte determinare se gli strumenti di cui dispone un ricorrente per sollevare una doglianza siano “effettivi” nel senso che prevengano la violazione dedotta o il suo proseguimento, oppure garantiscano un’adeguata riparazione della violazione che è già avvenuta (si veda Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 157-158, CEDU 2000 XI). L’effettività della riparazione fornita effettiva dipenderà, tra l’altro, dalla natura del diritto asseritamente violato, dalle motivazioni della decisione e dalla persistenza delle conseguenze sfavorevoli per la persona interessata dopo tale decisione (si veda, per esempio, Freimanis e Līdums c. Lettonia, nn. 73443/01 e 74860/01, § 68, 9 febbraio 2006). In alcuni casi non è possibile porre rimedio alla violazione semplicemente pagando un risarcimento (si veda, per esempio, Petkov e altri c. Bulgaria, nn. 77568/01, 178/02 e 505/02, § 80, 11 giugno 2009 in relazione all’articolo 3 del Protocollo n. 1) e anche l’impossibilità di pronunciare una decisione vincolante che conceda riparazione può sollevare questioni (si veda Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983, § 115, Serie A n. 61; Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 82, Serie A n. 116; e Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia, n. 62332/00, § 118, CEDU 2006 VII).

79. Le uniche vie di ricorso che l’articolo 35 della Convenzione impone di esaurire sono quelle che si riferiscono alle violazioni dedotte e che sono allo stesso tempo disponibili e sufficienti. L’esistenza di tali vie di ricorso deve essere sufficientemente certa, non solo in teoria, ma anche in pratica, diversamente esse saranno prive della necessaria accessibilità ed effettività (si vedano Akdivar e altri, sopra citata, § 66, e Vučković e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, § 71, 25 marzo 2014).

80. Inoltre, secondo i “principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”, possono esistere circostanze speciali che sollevano il ricorrente dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne di cui dispone (si veda Selmouni, sopra citata, § 75). La Corte sottolinea tuttavia che l’esistenza di meri dubbi sulle prospettive di successo di una particolare via di ricorso, non palesemente vana, non costituisce un motivo valido per non esaurire le vie di ricorso interne (si veda Vučković e altri, sopra citata, § 74, e Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001 IX). La questione dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è normalmente determinata con riferimento alla data di presentazione del ricorso alla Corte. Tale regola è tuttavia soggetta a eccezioni giustificabili alla luce delle specifiche circostanze di ciascuna causa (si vedano, per esempio, Baumann c. Francia, n. 33592/96, § 47, 22 maggio 2001; Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII; e Mariën c. Belgio (dec.), n. 46046/99, 24 giugno 2004).

81. Quanto al principale argomento del Governo, secondo il quale nessuno dei ricorrenti si è avvalso dell’ampio ventaglio di mezzi di ricorso disponibili (fino alla Corte di cassazione), la Corte osserva che all’epoca in cui tutti i ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte (marzo e giugno 2011) la Corte costituzionale aveva già pronunciato la sentenza nel giudizio di legittimità sollevato in relazione al reclamo dei primi due ricorrenti (15 aprile 2010), in conseguenza della quale la Corte di appello ha rigettato le loro istanze in data 21 settembre 2010. La Corte costituzionale ha successivamente ribadito tali conclusioni in altre due ordinanze (depositate nella pertinente cancelleria in data 22 luglio 2010 e 5 gennaio 2011, si veda il paragrafo 45 supra), anch’esse emesse prima che i ricorrenti presentassero i loro ricorsi alla Corte. Pertanto, all’epoca in cui i ricorrenti desideravano lamentare le dedotte violazioni, esisteva una giurisprudenza consolidata del supremo giudice del paese che indicava che le loro istanze non avevano prospettive di successo.

82. Il Governo non ha provato, né la Corte suppone, che gli organi giurisdizionali ordinari avrebbero potuto ignorare le conclusioni della Corte costituzionale e pervenire a conclusioni differenti accompagnate dalla pertinente riparazione. La Corte osserva inoltre che la stessa Corte costituzionale non aveva potuto far altro che invitare il legislatore a legiferare, e non è stato dimostrato che i tribunali ordinari avrebbero potuto agire in maniera più efficace nel porre rimedio alle situazioni inerenti alle presenti cause. A tale riguardo e alla luce dell’argomento del Governo, secondo il quale i ricorrenti avrebbero potuto ottenere una dichiarazione che riconoscesse almeno la loro unione sulla base della sentenza della Corte di cassazione n. 4184/12, la Corte rileva quanto segue: in primo luogo, il Governo non ha addotto neppure un esempio di tale riconoscimento formale ad opera dei tribunali nazionali; in secondo luogo, non è certo che tale riconoscimento, ancorché possibile, avrebbe prodotto effetti giuridici sulla situazione pratica dei ricorrenti in assenza di un quadro giuridico – in realtà il Governo non ha spiegato cosa comporterebbe tale dichiarazione di riconoscimento ad hoc; e, in terzo luogo, la sentenza n. 4184, cui ha fatto riferimento il Governo (che fa solo alcuni riferimenti en passant), è stata pronunciata dopo che i ricorrenti avevano presentato il loro ricorso alla Corte.

83. Tenendo presente quanto sopra, la Corte reputa che non sussistano prove che le permettano di ritenere che, alla data di presentazione dei ricorsi alla Corte, le vie di ricorso disponibili nell’ordinamento nazionale italiano avrebbero avuto prospettive di successo. Ne consegue che i ricorrenti non possono essere biasimati per non essersi avvalsi di un mezzo di ricorso non effettivo, in via generale o fino alla fine del procedimento giudiziario. Pertanto, la Corte accetta che sussistevano circostanze particolari che sollevavano i ricorrenti dal loro normale obbligo di esaurire le vie di ricorso interne (si veda Vilnes e altri c. Norvegia, nn. 52806/09 e 22703/10, § 178, 5 dicembre 2013).

84. Fermo restando quanto sopra, in risposta all’ultima argomentazione del Governo, la Corte osserva che i procedimenti nazionali (intrapresi da quattro ricorrenti della presente causa) riguardavano il rifiuto delle autorità di consentire ai ricorrenti di sposarsi. Dal momento che in Italia non esisteva la possibilità di contrarre un’unione civile registrata, è difficile capire come i ricorrenti avrebbero potuto sollevare la questione del riconoscimento giuridico della loro unione, se non cercando di contrarre matrimonio, in particolare se si considera che non potevano adire direttamente la Corte costituzionale. Di conseguenza, la loro doglianza interna si concentrava sulla mancanza di accesso al matrimonio. In effetti, la Corte reputa che la questione del riconoscimento giuridico alternativo sia così strettamente connessa alla questione della mancanza di accesso al matrimonio, che essa deve essere ritenuta inerente al presente ricorso (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 76). Pertanto, la Corte riconosce che tale doglianza, almeno nella sostanza, comprendeva la mancanza di qualsiasi altro strumento per ottenere il riconoscimento giuridico della loro relazione (ibid., § 75). Ne consegue che i tribunali nazionali, in particolare la Corte costituzionale adita in relazione alla causa dei primi due ricorrenti, erano in condizione di trattare la questione, e l’hanno, effettivamente, affrontata concisamente, ma solo per giungere alla conclusione che spettava al legislatore disciplinare la materia. Date le circostanze, la Corte è convinta che gli organi giurisdizionali nazionali abbiano avuto l’opportunità di porre rimedio alle violazioni dedotte a Strasburgo, come rappresentato altresì dalla Corte (si veda, mutatis mutandis, Gatt c. Malta, n. 28221/08, § 24, CEDU 2010).

85. Ne consegue che, considerate le circostanze, l’eccezione del Governo deve essere respinta.

D. Il termine semestrale

1. Il Governo

86. Il Governo ha sostenuto che il ricorso completo n. 18766/11 del 4 agosto 2011 è pervenuto alla Corte il 9 agosto 2011, un anno dopo la decisione della Corte di appello di Trento del 23 settembre 2010 e che il ricorso completo n. 36030/11 del 10 giugno 2011 è pervenuto alla Corte il 17 giugno 2011, un anno dopo la decisione del Tribunale di Milano del 9 giugno 2010, depositata nella pertinente cancelleria il 1° luglio 2010 in relazione al Signor Perelli Cippo e al Signor Zaccheo e in assenza di una decisione in relazione al Signor Felicetti e al Signor Zappa. Il materiale presentato alla Corte prima di tali date non aveva tutte le caratteristiche del ricorso.

2. I ricorrenti

87. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno sostenuto che, ai sensi del diritto italiano, la decisione della Corte di appello di Trento, notificata ai ricorrenti il 23 settembre 2010, è passata in giudicato dopo sei mesi. Ne conseguiva che il ricorso presentato in data 21 marzo 2011 aveva osservato la norma del termine semestrale prevista dalla Convenzione.
88. I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno ritenuto che le violazioni dedotte avessero carattere continuo, fintantoché le unioni omosessuali non erano riconosciute dal diritto italiano.

3. La valutazione della Corte

(a) Le date di presentazione dei ricorsi

89. La Corte ribadisce che il termine semestrale si interrompe alla data di presentazione di un ricorso. Conformemente alla sua prassi consolidata e all’articolo 47 § 5 del Regolamento della Corte, nella versione in vigore al momento pertinente, essa considerava normalmente che la data di presentazione del ricorso fosse la data della prima comunicazione con cui si manifestava l’intenzione di presentare ricorso e si fornivano informazioni sulla natura dello stesso. Questa prima comunicazione, che poteva avere all’epoca la forma di una lettera trasmessa mediante fax, interrompeva in via di principio il decorso del termine semestrale (si vedano Yartsev c. Russia (dec.) n. 1376/11, § 21, 26 marzo 2013; Abdulrahman c. Paesi Bassi (dec.), n. 66994/12, 5 febbraio 2013; e Biblical Centre of the Chuvash Republic c. Russia, n. 33203/08, § 45, 12 giugno 2014).
90. Nel caso di specie, relativamente al ricorso n. 18766/11, la prima comunicazione che indicava la volontà di presentare ricorso alla Corte nonché l’oggetto dello stesso (nel caso di specie nella forma di un ricorso incompleto) è stata depositata a mano nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2011: è seguito un ricorso completato conformemente alle istruzioni della cancelleria. Non vi è dubbio che la data di presentazione del ricorso n. 18766/11 fosse il 21 marzo 2011. Analogamente, per quanto riguarda il ricorso n. 36030/11, il ricorso completo è pervenuto alla Corte a mezzo fax il 10 giugno 2011, seguito dall’originale, pervenuto alla Corte il 17 giugno 2011. Non sussiste pertanto alcun dubbio che la data di presentazione del ricorso n. 36030/11 debba essere considerata la data del 10 giugno 2011. Ne consegue che, viste le circostanze, la data di “ricezione” da parte della Corte dell’originale o dei moduli del ricorso completati è irrilevante al fine di determinare la data di presentazione; l’argomentazione del Governo al riguardo è pertanto erronea.
91. Resta da determinare se i ricorsi presentati in tali date rispettassero la norma del termine semestrale.

(b) L’osservanza del termine semestrale

(i) Principi generali

92. Di norma, il termine semestrale decorre dalla data della decisione definitiva pronunciata nell’ambito del procedimento di esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, laddove sia chiaro sin dall’inizio che il ricorrente non dispone di un mezzo di ricorso effettivo, il termine decorre dalla data degli atti o delle misure lamentati, oppure dalla data in cui si è avuta conoscenza di tale atto, dei suoi effetti o del pregiudizio per il ricorrente (si veda Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09, 45886/07 e 32431/08, § 259, CEDU 2014 (estratti)). Qualora un ricorrente si avvalga di una via di ricorso apparentemente esistente ed egli apprenda solo successivamente circostanze che rendono tale ricorso ineffettivo, può essere opportuno, ai fini dell’articolo 35 § 1, considerare quale inizio del termine semestrale la data in cui il ricorrente ha appreso o avrebbe dovuto apprendere, per la prima volta, tali circostanze (ibid., § 260; si vedano altresì El-Masri c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, § 136, CEDU 2012, e Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 4 giugno 2001).

93. Laddove ricorra una situazione continua, il termine inizia a decorrere di nuovo ogni giorno e, in generale, il termine semestrale inizia a decorrere veramente solo dal momento in cui tale situazione cessa (si veda Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90, § 159, CEDU 2009).

94. Il concetto di “situazione continua” si riferisce a una situazione risultante da attività continue compiute dallo Stato o in suo nome, che rendono i ricorrenti vittime (si veda Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 75, 10 gennaio 2012; si veda altresì, per contro, McDaid e altri c. Regno Unito, n. 25681/94, decisione della Commissione del 9 aprile 1996, Decisions and Reports (DR) 85-A, p. 134, e Posti e Rahko c. Finlandia, n. 27824/95, § 39, CEDU 2002 VII). La Corte ha comunque stabilito che anche omissioni da parte delle autorità possono costituire “attività continue compiute dallo Stato o in suo nome” (si veda, per esempio, Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 49, Reports of Judgments and Decisions 1998 III relativamente a una sentenza che impediva alla ricorrente di rientrare in possesso dei suoi beni; Sabin Popescu c. Romania, n. 48102/99, § 51, 2 marzo 2004 relativamente all’impossibilità per un genitore di riacquistare i diritti genitoriali; Iordache c. Romania, n. 6817/02, § 66, 14 ottobre 2008; e Hadzhigeorgievi c. Bulgaria, n. 41064/05, §§ 56-57, 16 luglio 2013, entrambi relativi alla mancata esecuzione di sentenze, nonché, implicitamente, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, § 104, CEDU 2012, riguardante l’impossibilità di trasmettere programmi televisivi).

95. Nella sua giurisprudenza la Corte ha ritenuto che ricorressero “situazioni continue”, che facevano rientrare la causa nella sfera della sua competenza ai sensi dell’articolo 35 § 1, allorquando una disposizione giuridica dava luogo a una situazione permanente, sotto forma di una limitazione permanente di un diritto individuale tutelato dalla Convenzione, come l’elettorato attivo o passivo (si veda Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, § 83, 6 gennaio 2011, e Anchugov e Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, § 77, 4 luglio 2013) o il diritto di accesso a un tribunale (si veda Nataliya Mikhaylenko c. Ucraina, n. 49069/11, § 25, 30 maggio 2013) oppure sotto forma di una disposizione legislativa che invade continuamente la vita privata di una persona (si vedano Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, § 41, Serie A n. 45, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 19, 1 luglio 2008).

(ii) L’applicazione al caso di specie

96. Passando alle particolari caratteristiche del caso di specie, la Corte rileva che nella misura in cui sono in discussione i diritti ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 concernenti l’impossibilità di sposarsi o di contrarre un’unione civile, le doglianze dei ricorrenti non riguardano un atto avvenuto in un dato momento né i durevoli effetti di tale atto, ma riguardano piuttosto disposizioni (o in questo caso la mancanza di esse) che danno luogo a una situazione continua, vale a dire il mancato riconoscimento della loro unione, con tutte le conseguenze pratiche che ne derivano sul piano quotidiano, riguardo al quale non era di fatto disponibile alcun ricorso interno effettivo. Gli organi della Convenzione hanno in precedenza ritenuto che, in caso di ricezione di un ricorso riguardante una disposizione giuridica che dà luogo a una situazione permanente, per la quale non esiste un ricorso interno effettivo, la questione del termine semestrale sorge solo dopo la cessazione di tale situazione: “... in tali circostanze, è esattamente come se la dedotta violazione fosse ripetuta quotidianamente, impedendo così il decorso del termine semestrale” (si vedano De Becker c. Belgio, (dec.) 9 giugno 1958, n. 214/56, Annuario 2, Paksas, sopra citata, § 83).

97. Nel caso di specie, in assenza di un ricorso interno effettivo, tenendo conto dello stato della giurisprudenza nazionale e del fatto che è chiaro che la situazione lamentata non è cessata, la situazione deve essere considerata continua (si vedano, per esempio, Anchugov e Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, § 77, 4 luglio 2013, anche se un indirizzo diverso era stato seguito in precedenza in relazione a cause britanniche riguardanti circostanze analoghe, si vedano Toner c. Regno Unito (dec.), § 29, n. 8195/08, 15 febbraio 2011, e Mclean e Cole c. Regno Unito (dec.), § 25, 11 giugno 2013). Non si può pertanto sostenere che i ricorsi siano tardivi.

98. L’eccezione del Governo è conseguentemente respinta.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8

99. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno lamentato di non avere avuto mezzi per tutelare giuridicamente la loro relazione, in quanto era impossibile contrarre qualsiasi tipo di unione civile in Italia. Essi hanno invocato il solo articolo 8. I ricorrenti dei ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11 hanno lamentato di essere stati oggetto di discriminazione in violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8. Tali disposizioni recitano:
Articolo 8
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”
100. La Corte ribadisce di essere libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (si veda, per esempio, Gatt, sopra citata, § 19). Nel caso di specie la Corte considera che le doglianze sollevate dai ricorrenti del ricorso n. 36030/11 debbano essere esaminate ai sensi del solo articolo 8.

A. Sulla ricevibilità

1. Applicabilità

101. Facendo riferimento alla causa Schalk e Kopf (§§ 93-95), il Governo non ha contestato l’applicabilità dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8.

102. Come la Corte ha costantemente affermato, l’articolo 14 integra le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza propria, in quanto ha effetto unicamente in relazione al “godimento dei diritti e delle libertà” tutelati da tali disposizioni. Sebbene l'applicazione dell'articolo 14 non presupponga la violazione di tali disposizioni – e in questo senso è autonomo – esso non può trovare applicazione se i fatti della causa non rientrano nell’ambito di una o più di queste ultime (si vedano, per esempio, E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, § 47, 22 gennaio 2008; Karner c. Austria, n. 40016/98, § 32, CEDU 2003 IX; e Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, § 22, Reports 1998 II).

103. È indiscusso che la relazione di una coppia dello stesso sesso, quali quelle dei ricorrenti, rientri nell’ambito della nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Similmente, la Corte ha già statuito che la relazione di una coppia convivente dello stesso sesso, che viveva in una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di “vita familiare” (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 94). Ne consegue che i fatti dei ricorsi in esame rientrano nella nozione di “vita privata” e di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8. Di conseguenza, trovano applicazione sia il solo articolo 8 sia l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.

2. Conclusione

104. La Corte rileva che le doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a), della Convenzione. Osserva inoltre che esse non incorrono in altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

B. Sul merito

1. Osservazioni delle parti

(a) I ricorrenti del ricorso n. 18766/11

105. I ricorrenti hanno fatto riferimento all’evoluzione verificatasi per effetto della quale molti paesi hanno legiferato a favore di alcune tipologie di istituti per le coppie dello stesso sesso, tra i quali si sono aggiunte più recentemente Gibilterra e Malta, la cui legislazione promulgata nel 2014 ha conferito alle coppie dello stesso sesso grosso modo gli stessi diritti e doveri applicabili alle coppie coniugate; anche in Croazia è stata istituita l’unione registrata per le coppie dello stesso sesso. Essi hanno considerato che non vi era motivo per non prevedere tali unioni anche in Italia. In particolare, essi hanno precisato che la stessa Corte costituzionale italiana aveva affermato che lo Stato aveva l’obbligo di introdurre nel proprio ordinamento giuridico forme di unione civile per le coppie dello stesso sesso. Hanno fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa agli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata e familiare, rammentando che, secondo la Corte, se era in gioco un particolare aspetto dell’esistenza o dell’identità di un individuo, ovvero le attività in gioco coinvolgevano un aspetto molto intimo della vita privata, il margine consentito a uno Stato era corrispondentemente limitato (Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 79, CEDU 2013).

106. I ricorrenti hanno osservato che il Governo non aveva fornito giustificazioni della mancata legislazione in materia. Al contrario, esso aveva tentato di convincere la Corte che le coppie dello stesso sesso erano già tutelate, nonostante l’assenza di uno specifico quadro giuridico. Ciò era di per sé contraddittorio, perché se il Governo riconosceva l’esigenza di tutela, non vi era altro modo di garantirla se non prevedendo un quadro giuridico stabile, quale il matrimonio o un analogo istituto di unione registrata, o un istituto simile. Inoltre, i ricorrenti non hanno compreso il nesso tra la tutela della famiglia nel senso tradizionale e il riconoscimento giuridico di una relazione stabile di una coppia dello stesso sesso.

107. I ricorrenti hanno ritenuto che il riconoscimento giuridico della vita e dello status familiare di un soggetto fosse cruciale per l’esistenza e il benessere della persona e per la sua dignità. In assenza di matrimonio lo Stato dovrebbe, almeno, fornire accesso a un’unione riconosciuta per mezzo di un istituto giuridico solenne, basato su un impegno pubblico e in grado di garantire a esse certezza giuridica. Allo stato attuale a tali unioni era negata tale tutela giuridica e le coppie dello stesso sesso pativano uno stato di incertezza, come dimostrato dalle cause interne citate dal Governo, che lasciavano le persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti alla mercé della discrezionalità giudiziaria. I ricorrenti hanno osservato che nonostante il fatto che l’Italia avesse trasposto la Direttiva dell’Unione europea 78/2000, l’amministrazione continuava a negare alcuni benefici alle coppie dello stesso sesso, e non le riteneva uguali alle coppie eterosessuali.

108. I ricorrenti hanno ritenuto che il Governo stesse fuorviando la Corte con un’interpretazione errata della decisione del comune di Milano relativa alla trascrizione (si veda il paragrafo 130 infra). La menzionata trascrizione non prevedeva il rilascio di un documento attestante una “unione civile” basata su vincolo affettivo, bensì di una “unione anagrafica” basata su un vincolo affettivo. Essa riguardava esclusivamente la trascrizione ai fini di rilevazioni statistiche della popolazione esistente e non doveva essere confusa con la nozione di stato civile dell’individuo. Pur osservando che alcuni comuni avevano adottato tale sistema, pochissime coppie si erano effettivamente registrate, in quanto questo non aveva alcun effetto sullo stato civile di una persona e poteva essere prodotto solamente come prova della convivenza. Invero ciò non aveva effetti nei confronti di terzi, né riguardava materie quali la successione, le questioni genitoriali, l’adozione e il diritto di creare un’impresa familiare. Analogamente, il decreto del Tribunale di Grosseto riguardante la trascrizione del matrimonio di una coppia omosessuale (si veda il paragrafo 38 supra) era stata una decisione unica nei confronti della quale, all’epoca della presentazione delle osservazioni, era pendente un appello su richiesta del Governo. Essi hanno inoltre rilevato che le osservazioni formulate dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4184/12, nel senso che un matrimonio omosessuale contratto all’estero non era più contrario all’ordine pubblico italiano, erano state espresse in via incidentale (obiter dictum), non erano vincolanti e l’amministrazione non vi aveva dato seguito. Invero la Corte di cassazione si era pronunciata chiaramente sulla questione, affermando che tale matrimonio non era possibile.

109. In relazione all’articolo 14, i ricorrenti hanno rammentato che il margine di discrezionalità dello Stato era esiguo quando la giustificazione dell’elusione di tale obbligo si basava sull’orientamento sessuale delle persone (hanno fatto riferimento a X e altri c. Austria [GC], n. 19010/07, CEDU 2013, e X c. Turchia, n. 24626/09, 9 ottobre 2012) e che erano necessarie ragioni particolarmente gravi per giustificare una disparità di trattamento fondata su tali motivi. Essi hanno invocato le opinioni dissenzienti nella sentenza Schalk e Kopf, e hanno inoltre ritenuto che nel caso di specie fosse inutile argomentare che le coppie eterosessuali non avessero la possibilità di accedere a qualche forma di unione registrata, dato che le coppie eterosessuali avevano la possibilità di sposarsi, mentre le coppie omosessuali non avevano alcuna tutela di sorta.

(b) I ricorrenti del ricorso n. 36030/11

110. I ricorrenti hanno affermato che, vista la positiva tendenza registrata in Europa, la Corte avrebbe dovuto imporre ora agli Stati l’obbligo positivo di assicurare che le coppie dello stesso sesso avessero accesso a un istituto, comunque denominato, che fosse più o meno equivalente al matrimonio. Ciò era particolarmente valido dato che in Italia la Corte costituzionale aveva sostenuto la necessità che le unioni omosessuali fossero riconosciute dalla legge con i relativi diritti e doveri; ciononostante il legislatore era rimasto inerte.

111. I ricorrenti hanno osservato che il Governo non aveva dimostrato come il riconoscimento delle unioni dello stesso sesso avrebbe prodotto effetti negativi per le effettive ed esistenti “famiglie tradizionali”. Né il Governo aveva spiegato che la prevenzione di qualunque effetto negativo non poteva essere conseguita con misure meno restrittive. I ricorrenti hanno inoltre osservato che l’accertamento di una violazione nel caso in questione avrebbe semplicemente obbligato l’Italia ad adottare misure legislative a tale riguardo, lasciando allo Stato lo spazio per affrontare qualsiasi scopo legittimo adeguando la pertinente legislazione. Ne conseguiva che il margine di discrezionalità, che era particolarmente esiguo in relazione a un totale diniego di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, era, al contrario, esistente in relazione alla forma e al contenuto di tale riconoscimento, che non era tuttavia l’oggetto del presente ricorso. Hanno inoltre osservato che il caso di specie non sollevava questioni etiche o morali di particolare sensibilità (quale la questione dell’aborto) né riguardava un bilanciamento con i diritti di altri, in particolare di minori (quale l’adozione da parte di omosessuali): il caso di specie era semplicemente connesso ai reciproci diritti e doveri dei partner (indipendentemente dal riconoscimento di diritti quali i diritti genitoriali, l’adozione o l’accesso alla procreazione medicalmente assistita).

112. I ricorrenti hanno affermato che nella causa Schalk e Kopf una delle Camere della Corte non aveva riscontrato alcuna violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, con una maggioranza molto contenuta (4-3), considerando che gli Stati godessero di un margine di discrezionalità per ciò che riguardava i tempi di tale riconoscimento, e che all’epoca non vi fosse ancora una maggioranza di Stati che prevedeva tale riconoscimento. I ricorrenti hanno osservato che fino al mese di giugno 2014 (data delle osservazioni), 22 dei 47 Stati riconoscevano qualche forma di unione omosessuale. Questi comprendevano tutti gli Stati fondatori del Consiglio d’Europa (CoE) tranne l’Italia, nonché i paesi che condividevano, come l’Italia, un profondo attaccamento alla religione cattolica (come l’Irlanda e Malta). Inoltre anche la Grecia era obbligata a introdurre tale riconoscimento a seguito della sentenza relativa alla causa Vallianatos. Ciò significava che, all’epoca in cui avevano presentato le loro osservazioni, il 49% degli Stati aveva riconosciuto le unioni dello stesso sesso. I ricorrenti hanno tuttavia osservato, con rispetto, che nella causa Schalk e Kopf la Camera aveva adottato come fattore decisivo “la maggioranza degli Stati membri”, mentre nella giurisprudenza precedente (segnatamente la causa Christine Goodwin c. il Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 84, CEDU 2002 VI), nonostante lo scarso terreno comune esistente tra gli Stati, e il fatto che mancava ancora un comune approccio europeo, la Grande Camera aveva scelto di attribuire minore importanza a tali criteri e di attribuire maggiore importanza alle chiare e incontestate prove di una continua tendenza internazionale. I ricorrenti hanno inoltre osservato che nel caso di specie non si poteva affermare che vi fosse un consenso sulla prassi seguita dall’Italia.

113. I ricorrenti hanno sostenuto che la Corte non poteva limitarsi a fungere da “contabile” delle opinioni interne maggioritarie. Al contrario, essa doveva essere il custode della Convenzione e dei valori che ne costituiscono la base, che comprendono la tutela delle minoranze (hanno fatto riferimento a tale proposito alle cause L. e V. c. Austria, nn. 39392/98 e 39829/98, § 52, CEDU 2003 I, e Smith e Grady c. il Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, § 97, CEDU 1999 VI). I ricorrenti hanno osservato che erano ancora presenti in tutta Europa pregiudizi, ed essi potevano essere più forti in alcuni paesi in cui i pregiudizi nei confronti degli omosessuali erano radicati in convinzioni tradizionali, se non arcaiche, e in cui ideali e prassi democratici erano stati istituiti solo in epoca recente. I ricorrenti hanno osservato che le prove empiriche (presentate alla Corte) dimostravano che il mancato riconoscimento delle coppie dello stesso sesso in un dato Stato corrispondeva a un grado inferiore di accettazione sociale della omosessualità. Ne conseguiva che rinviando semplicemente le scelte normative alle autorità nazionali, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che alcune scelte nazionali erano effettivamente basate su atteggiamenti discriminatori prevalenti contro gli omosessuali, piuttosto che il risultato di un autentico processo democratico guidato dalla considerazione di ciò che è strettamente necessario in una società democratica.

114. Secondo i ricorrenti, anche accettando un certo margine di discrezionalità, non era opportuno che il Governo italiano se ne avvalesse per il motivo specifico che i tribunali nazionali avevano confermato l’esistenza nel diritto costituzionale interno dell’obbligo di riconoscere le unioni dello stesso sesso. I ricorrenti hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, quando uno Stato ha previsto un diritto nella sua legislazione interna, esso è poi obbligato a prevedere la tutela efficace e non discriminatoria di tale diritto (hanno fatto riferimento a A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 249, CEDU 2010). I ricorrenti hanno osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 138/10 ha avuto l’effetto di affermare l’esistenza di un diritto fondamentale costituzionale dei partner dello stesso sesso a ottenere il riconoscimento della loro unione e, in tal senso, di un dovere costituzionale del legislatore di promulgare adeguate disposizioni generali sul riconoscimento delle unioni dello stesso sesso, con conseguenti diritti e doveri per i partner. Il riconoscimento da parte dei tribunali nazionali che il concetto di famiglia non era limitato alla nozione tradizionale basata sul matrimonio era andato anche oltre la sentenza n. 138/10. Altre sentenze in materia di diritti fondamentali hanno ritenuto che, quale questione di diritto costituzionale interno, la nozione di famiglia tradizionale avesse un ruolo minore nella giustificazione delle restrizioni: esempi collegati alla procreazione medicalmente assistita (n. 162/14 e n. 151/09); norme sulla trasmissione del cognome ai figli (n. 61/06); il diritto di un partner di subentrare nel contratto di locazione (n. 404/88); e il diritto di un partner di astenersi dal rendere testimonianza nei procedimenti giudiziari (n. 7/97).

115. Il mancato riconoscimento della loro unione ha colpito i ricorrenti e ha comportato svantaggi per loro in molti modi specifici e concreti. I ricorrenti hanno rilevato che anche se la legge riconosceva alcuni diritti specifici e limitati alle coppie non sposate (sia eterosessuali che dello stesso sesso), questi non dipendevano dallo status, ma da una situazione di fatto di convivenza more uxorio. In effetti, nelle cause interne relative al risarcimento in caso di decesso del partner, la Corte di cassazione (sentenza n. 23725/08) aveva ritenuto che a tali fini avrebbe dovuto essere provata l’esistenza di una relazione stabile di reciproca assistenza morale e materiale, e che non sarebbero state sufficienti le dichiarazioni fatte dagli interessati (affidavit) o le indicazioni fornite all’amministrazione a fini statistici. I ricorrenti hanno pertanto affermato che per esercitare o rivendicare i loro diritti essi non potevano invocare lo status risultante da un atto di volontà comune, ma dovevano provare l’esistenza di una situazione di fatto. Inoltre, ai partner di fatto era stato riconosciuto solamente un limitato numero di diritti, e nella maggior parte dei casi erano rimasti privi di tutela giuridica. Hanno presentato quanto segue quale elenco non esaustivo di esempi di questi ultimi (sulla base di disposizioni giuridiche, confermate in alcuni casi dalla giurisprudenza): la legge non aveva regolamentato i rispettivi diritti e doveri dei partner (come osservato anche dalla Corte costituzionale) in ambiti quali l’assistenza materiale e morale tra i partner, le responsabilità di contribuire ai bisogni della famiglia, o le loro scelte in merito alla vita familiare; vi era assenza di diritti ereditari in caso di successione ab intestato; i partner di fatto non avevano diritto alla quota di riserva (legittima) e il partner superstite non godeva del diritto reale di vivere nell’abitazione familiare di proprietà del partner defunto (sentenza della Corte costituzionale n. 310/89); non esisteva alcun diritto alla pensione di reversibilità (sentenza della Corte costituzionale n. 461/2000); i partner di fatto avevano diritti limitati in materia di assistenza del partner ospedalizzato quando quest’ultimo non era in grado di esprimere la propria volontà; in linea di principio un partner di fatto non aveva il diritto di accedere alla cartella clinica del proprio compagno o della propria compagna (sebbene il Garante della Privacy, con decisione del 17 settembre 2009, avesse concluso diversamente, in caso di prova del consenso scritto); i partner di fatto non avevano diritti e doveri in materia di mantenimento; i partner di fatto non avevano diritto a permessi particolari dal lavoro per assistere il partner affetto da grave disabilità; i partner di fatto non beneficiavano di politiche fiscali o sociali familiari: per esempio, non potevano beneficiare di detrazioni fiscali applicabili ai coniugi a carico; e i partner di fatto non avevano accesso all’adozione né alla procreazione medicalmente assistita.

116. I ricorrenti hanno osservato che pur se un certo limitato livello di tutela avrebbe potuto essere ottenuto tramite un contratto privato, ciò era irrilevante, e la Grande Camera della Corte aveva già respinto tale argomento nella causa Vallianatos (§ 81). Inoltre questo tipo di contratto richiedeva tempo, era dispendioso e stressante e andava a costituire nuovamente un peso a carico solo dei ricorrenti e non delle coppie eterosessuali che potevano scegliere il matrimonio, o delle coppie non interessate ad ottenere alcun riconoscimento giuridico. La mancanza di riconoscimento giuridico dell’unione, oltre a causare problemi legali e pratici ha impedito ai ricorrenti anche di disporre di un cerimonia pubblica ritualizzata attraverso la quale potersi impegnare solennemente, con la tutela della legge, al rispetto dei relativi doveri reciproci. Hanno sostenuto che tali cerimonie generavano legittimazione e accettazione sociale e, in modo particolare nel caso degli omosessuali, avvaloravano che anche essi avevano il diritto di vivere liberamente e di vivere le loro relazioni su una base di parità, sia in pubblico che in privato. Hanno osservato che l’assenza di tale riconoscimento ha indotto in loro un senso di appartenenza a una classe inferiore di persone, nonostante i loro bisogni nella sfera affettiva fossero gli stessi.

117. I ricorrenti hanno sostenuto che il fatto che 155 degli 8.000 comuni esistenti avessero recentemente istituito quelli che sono conosciuti come “registri delle unioni civili” non aveva corretto la situazione. Pur ammettendo la loro importanza politica e simbolica, i ricorrenti hanno osservato che tali registri, disponibili solo in una esigua porzione del territorio, erano atti meramente amministrativi che non potevano conferire ai ricorrenti né uno status né alcun diritto legale. Tali iniziative hanno dimostrato soltanto la disponibilità di alcune autorità a includere le unioni al di fuori del matrimonio quando adottavano provvedimenti relativi alle famiglie, nell’ambito della loro sfera di competenza.

118. I ricorrenti hanno sostenuto che la violazione dedotta era una diretta conseguenza del vuoto esistente nell’ordinamento giuridico in vigore. I ricorrenti si trovavano in una situazione significativamente simile a quella di una coppia di sesso diverso per ciò che riguardava il loro bisogno di riconoscimento e di tutela giuridica della loro relazione. Essi hanno inoltre dichiarato di trovarsi anche in una posizione significativamente diversa da quella delle coppie di sesso opposto che, pur possedendo i requisiti per il matrimonio, non desideravano ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione. Essi hanno osservato che l’unica base della disparità di trattamento subita dai ricorrenti era il loro orientamento sessuale e che il Governo non aveva fornito ragioni importanti che giustificassero tale trattamento, che ha costituito una discriminazione diretta. Non è stata neanche presentata alcuna giustificazione relativa ai motivi per cui essi erano soggetti a discriminazione indiretta, in quanto erano trattati nello stesso modo di persone che si trovavano in una situazione significativamente diversa (hanno fatto riferimento a Thlimmenos c. Grecia [GC], n. 34369/97, CEDU 2000-IV), vale a dire quella di coppie eterosessuali non intenzionate a sposarsi.

119. Il Governo, invocando unicamente il suo margine di discrezionalità, non ha fornito nessuna motivazione, men che meno motivazioni serie, per giustificare tale situazione. Secondo l’opinione dei ricorrenti, tale presa di posizione era già sufficiente per constatare la violazione delle disposizioni citate.

120. Ciononostante, anche assumendo che la disparità di trattamento potesse essere considerata finalizzata alla “tutela della famiglia in senso tradizionale”, dato che la giurisprudenza della Corte è in evoluzione, essi hanno ritenuto che sarebbe inaccettabile formulare restrizioni sulla base dell’orientamento sessuale come se fossero finalizzate alla tutela della morale pubblica. A loro avviso ciò contrasterebbe radicalmente con la esigenze di pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza i quali non esisteva una società democratica (hanno fatto riferimento a Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, §50, Serie A n. 24). In relazione alla nozione di famiglia tradizionale i ricorrenti hanno fatto riferimento alle conclusioni della Corte nelle cause Vallianatos (sopra citata, § 84) e Konstantin Markin (sopra citata § 127).

121. Essi hanno infine osservato che nella causa Vallianatos, la Corte ha sottolineato che “il principio di proporzionalità non richiede semplicemente che la misura scelta sia in linea di massima idonea al raggiungimento del fine perseguito. Si deve anche dimostrare che essa era necessaria a raggiungere tale fine, per escludere alcune categorie di persone – nella fattispecie le persone che vivono una relazione omosessuale – dal campo di applicazione delle disposizioni in questione … l’onere della prova a tale riguardo spetta al Governo convenuto.” Inoltre, la necessità di qualsivoglia limitazione doveva essere valutata in relazione ai principi normalmente prevalenti in una società democratica (hanno fatto riferimento a Konstantin Markin sopra citata).

(c) Il Governo

122. Il Governo ha osservato che la Corte ha riconosciuto il diritto garantito dalla Convenzione delle coppie dello stesso sesso di vedere la loro unione riconosciuta giuridicamente, ma ha ritenuto che le disposizioni rilevanti (artt. 8, 12 e 14) non dessero luogo a un obbligo giuridico per gli Stati contraenti, dato che questi ultimi godono di un più ampio margine di discrezionalità nell’adozione di modifiche legislative atte a soddisfare il mutato “senso comune” della comunità. Difatti, alla luce di ciò, nella causa Schalk e Kopf, nonostante la mancanza di legislazione sul matrimonio o su altre forme di riconoscimento delle unioni omosessuali, lo Stato austriaco non è stato ritenuto responsabile di violazioni della Convenzione. Ad avviso del Governo, come nella causa Gas e Dubois c. Francia, (n. 25951/07, CEDU 2012), la Corte aveva riconosciuto che lo Stato non aveva l’obbligo di prevedere il matrimonio omosessuale, e quindi non aveva neanche l’obbligo di prevedere altre unioni omosessuali.

123. Facendo riferimento ai principi stabiliti dalla Corte, il Governo ha osservato che le sensibilità sociali e culturali relative alla questione del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali hanno dato a ogni Stato Contraente un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei tempi e dei modi di uno specifico quadro giuridico. Esso ha inoltre invocato le disposizioni del Protocollo n. 15. Ha osservato che lo stesso margine è stato previsto per il diritto dell’Unione europea, in particolare per l’art. 9 della Carta dei diritti. Tale materia ha dovuto pertanto essere lasciata al singolo Stato (in questo caso l’Italia), che era l’unica entità in grado di avere cognizione del “senso comune” della propria comunità, in particolare in relazione a una materia delicata che riguardava la sensibilità degli individui e le loro identità culturali, e in cui era necessariamente richiesto tempo per conseguire una graduale maturazione del senso comune di una comunità nazionale sul riconoscimento di questa nuova forma di famiglia nel senso della Convenzione.

124. Secondo il Governo, la Corte non aveva alcun potere di imporre tale obbligo. Né tale obbligo poteva essere dettato da altri Stati che, nel frattempo – la maggior parte di essi solo recentemente (si veda per esempio, Malta, 2014) – avevano adottato una norma in conseguenza di un processo interno di maturazione sociale. Il Governo ha osservato che, al momento della presentazione delle sue osservazioni, meno della metà degli Stati contraenti europei aveva previsto forme di tutela giuridica delle coppie non sposate, comprese quelle omosessuali, e molti lo avevano fatto solo recentemente (per esempio, l’Austria nel 2010, l’Irlanda nel 2011 e la Finlandia nel 2012), e nell’altra metà ciò non era minimamente previsto. Esso ha inoltre ritenuto che il fatto che alla fine di una graduale evoluzione uno Stato si trovasse in una posizione isolata riguardo a un aspetto della sua legislazione non significava necessariamente che tale aspetto fosse in conflitto con la Convenzione (ha fatto riferimento a Vallianatos, § 92). Il Governo ha pertanto ritenuto che da nessun articolo della Convenzione discendesse alcun obbligo positivo di legiferare in materia di coppie omosessuali. Spettava unicamente allo Stato decidere se proibire o permettere le unioni omosessuali e attualmente non vi era alcuna tendenza in tal senso (questo processo e questo risultato potevano essere osservati anche negli Stati Uniti d’America, in cui ciascuno Stato poteva regolamentare la materia).

125. Tornando alla situazione pertinente all’Italia, il Governo ha fatto riferimento alla sentenza n. 138/10 (si veda il paragrafo 16 supra), nella quale la Corte costituzionale aveva riconosciuto l’importanza per le coppie dello stesso sesso di poter veder la loro unione riconosciuta giuridicamente, ma aveva lasciato al Parlamento il compito di identificare i tempi, i metodi e i limiti di tale quadro normativo. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non vi era alcun obbligo immediato e la Corte costituzionale non aveva sancito tale obbligo costituzionale. Riferimento a tale conclusione era stato fatto anche nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 170/14 relativa al “divorzio forzato” a seguito di rettificazione dell’attribuzione di sesso. Tuttavia, a differenza del caso di specie, in quest’ultimo caso la Corte costituzionale aveva invitato il legislatore ad agire sollecitamente in quanto gli interessati avevano già stabilito una relazione maritale produttiva di effetti e conseguenze che erano stati improvvisamente interrotti. Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di un diritto fondamentale, con conseguente necessità di assicurare la tutela giuridica delle unioni dello stesso sesso, ogniqualvolta sorga un trattamento diseguale. Essa ha tuttavia delegato ai tribunali nazionali ordinari il ruolo di controllare, caso per caso, se in ciascuno specifico caso le norme previste per le unioni di genere diverso fossero estensibili a quelle dello stesso sesso. Se, ad avviso dei tribunali, vi era un trattamento diseguale a svantaggio delle coppie dello stesso sesso, essi potevano rinviare la questione alla Corte costituzionale dichiarando che la norma esaminata era discriminatoria e chiedendo l’intervento correttivo del giudice.

126. Il Governo ha inoltre sostenuto che lo Stato italiano era impegnato nella elaborazione di uno status giuridico per le unioni dello stesso sesso fin dal 1986, attraverso un intenso dibattito e una varietà di disegni di legge sul riconoscimento delle unioni civili (anche tra coppie dello stesso sesso). La questione è sempre stata considerata urgente e rilevante, e recenti progetti di legge a tal fine, presentati da vari partiti politici, erano all’esame del Parlamento (si vedano i paragrafi 46-47 supra). Pertanto, pur osservando il diffuso fermento sociale e giuridico sulla questione, il Governo ha sottolineato che la materia ha continuato a essere discussa in tempi recenti. Ha fatto riferimento in particolare al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che ha dichiarato pubblicamente di aver attribuito priorità assoluta al riconoscimento giuridico delle unioni dello stesso sesso e all’imminente discussione ed esame in Senato del disegno di legge n. 14 sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, che, in termini di obblighi, corrispondeva in modo specifico all’istituto del matrimonio e ai diritti previsti da esso, compresa l’adozione, i diritti di successione, lo status dei figli di una coppia, l’assistenza sanitaria e penitenziaria, la residenza e i benefici lavorativi. L’Italia era quindi perfettamente in linea con il processo di maturazione che avrebbe portato a un consenso europeo e non poteva essere biasimata per non aver ancora legiferato in materia. Questa intensa attività degli ultimi trenta anni ha dimostrato l’intenzione da parte dello Stato di trovare una soluzione che possa ottenere l’approvazione pubblica nonché corrispondere alle esigenze di tutela di una parte della comunità. Esso ha comunque dimostrato anche che, nonostante l’attenzione prestata alla questione da parte di varie forze politiche, era difficile raggiungere un equilibrio tra le diverse sensibilità su una questione sociale tanto delicata e profondamente sentita. Ha osservato che le delicate scelte connesse alla politica sociale e legislativa dovevano conseguire il consenso unanime di diverse correnti di pensiero e sentimenti, nonché il sentimento religioso, che erano presenti nella società. Ne conseguiva che lo Stato italiano non poteva essere ritenuto responsabile del corso tortuoso verso il riconoscimento delle unioni dello stesso sesso.

127. Il Governo ha tuttavia affermato di avere già dimostrato in molti modi di aver riconosciuto le unioni omosessuali come giuridicamente esistenti e rilevanti e di aver offerto loro forme specifiche e concrete di tutela giuridica, attraverso mezzi giudiziari e non giudiziari. La giurisprudenza interna aveva riconosciuto nella maggior parte delle circostanze che le unioni dello stesso sesso erano una realtà, con rilevanza giuridica e sociale. Invero, i supremi giudici italiani avevano riconosciuto che, in alcune specifiche circostanze, le coppie dello stesso sesso potevano avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali sposate: ha fatto riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 138/10; 276/2010 e 4/2011 (tutte citate sopra) e in particolare alla sentenza della Corte di cassazione n. 4184/12, nonché all’ordinanza di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012 e alla sentenza del Tribunale di Grosseto (si veda il paragrafo 37 supra): secondo il Governo, a seguito di quest’ultima decisione, la trascrizione di tali matrimoni è diventata la prassi comune (un esempio ne è stato il provvedimento del Comune di Milano del 7 maggio 2013).

128. Il Governo ha sottolineato che la tutela delle coppie dello stesso sesso non era limitata al riconoscimento dell’unione e della relazione familiare stessa, ma era stata effettivamente garantita con specifico riferimento ad aspetti concreti della sua vita comune. Il Governo ha fatto riferimento a diverse sentenze dei tribunali ordinari: la sentenza del Tribunale di Roma n. 13445/82 del 20 novembre 1982 che, in una causa concernente la locazione di un appartamento, ha considerato la convivenza da parte di una coppia omosessuale sullo stesso piano di quella di una coppia eterosessuale; l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 febbraio 2011, in cui al partner sopravvissuto che aveva avuto una lunga relazione con la vittima è stato riconosciuto il danno morale per la perdita del partner dello stesso sesso; l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2009 [sic] che ha ammesso la richiesta di costituzione come parte civile del partner omosessuale di una vittima ai fini del risarcimento della perdita subita; la sentenza n. 7176/12 della Corte di appello di Milano, Sezione Lavoro, del 29 marzo 2012, depositata nella pertinente cancelleria il 31 agosto 2012, che ha concesso al partner dello stesso sesso i benefici dell’assistenza sanitaria pagabile dal datore di lavoro alla famiglia convivente con il dipendente; la sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma n. 299/14 del 30 giugno 2014 che ha concesso “il diritto di adottare a una coppia omosessuale” [sic], recte: il diritto di una “madre” non biologica “di adottare la figlia della sua partner lesbica (concepita mediante procreazione medicalmente assistita, all’estero, nel perseguimento del loro desidero di genitorialità condivisa), in considerazione degli interessi superiori della minore.

129. Il Governo ha inoltre sottolineato che le coppie dello stesso sesso che desideravano regolamentare giuridicamente vari aspetti della loro vita comune potevano sottoscrivere contratti di convivenza. Tali contratti consentivano alle coppie dello stesso sesso di disciplinare gli aspetti connessi a: i) le modalità di partecipazione alle spese comuni, ii) i criteri di attribuzione dei beni acquisiti durante la convivenza; iii) le modalità di uso della residenza comune (se di proprietà di uno o di entrambi i partners); iv) la procedura di divisione dei beni in caso di cessazione della convivenza; v) le disposizioni relative ai diritti in casi di malattia o incapacità fisica o mentale; e vi) gli atti di disposizione testamentaria a favore del partner convivente. Tali contratti sono stati recentemente pubblicizzati dal Consiglio Nazionale del Notariato, alla luce del crescente fenomeno delle unioni di fatto. Il Governo ha spiegato che al fine di attribuire ai contratti di convivenza il carattere organico di un quadro giuridico per le unioni di fatto, sia tra coppie dello stesso sesso o di sesso diverso, è stata presentata la proposta di emendare il Codice civile, introducendo un corpo di norme dedicate a tali situazioni (Codice civile Capo XXVI, art. 1986 bis et sequi).

130. Il Governo ha inoltre osservato che dal 1993 un crescente numero di comuni (ad oggi 155) ha istituito il Registro delle unioni civili, che ha permesso alle coppie omosessuali di registrarsi per poter essere riconosciute come famiglie ai fini delle strategie amministrative, politiche, sociali e assistenziali del comune. Esso era in vigore sia nelle piccole città che in quelle più grandi, ed è stato un segno inequivoco di un progressivo e crescente consenso sociale a favore del riconoscimento di tali famiglie. Per quanto riguarda il contenuto e gli effetti di tale forma di tutela, il Governo ha fatto riferimento, a mo’ di esempio, al registro delle unioni civili istituito dal comune di Milano (delibera n. 30 del 26 luglio 2012), con il quale il comune si è impegnato a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione nello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Le aree tematiche nel cui ambito era necessaria un’azione prioritaria erano la casa, la sanità e i servizi sociali, le politiche per i giovani, i genitori e gli anziani, lo sport e il tempo libero, l’istruzione, la scuola e i servizi educativi, i diritti, la partecipazione e i trasporti. Gli atti dell’amministrazione dovevano prevedere accesso non discriminatorio a tali aree e prevenire condizioni di svantaggio sociale ed economico. All’interno della città di Milano, chi è iscritto nel registro è equiparato al “parente prossimo della persona con cui si è registrato” ai fini dell’assistenza. L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di unione civile basata su vincolo affettivo di reciproca assistenza morale e materiale.

131. Il Governo ha inoltre osservato che dal 2003 la legislazione italiana ha previsto uguale trattamento nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro ai sensi della Direttiva 2000/778/CE. Ha osservato che la tutela delle unioni civili ha ricevuto maggiore accettazione in alcuni settori dell’amministrazione statale piuttosto che in altri. A titolo di esempio, ha fatto riferimento a una decisione del Garante della Privacy (organo collegiale composto da quattro parlamentari eletti che si occupa della tutela dei dati personali) del 17 settembre 2009 che ha riconosciuto il diritto del partner sopravvissuto di richiedere una copia della cartella clinica del partner deceduto, nonostante l’opposizione degli eredi.

132. Nelle osservazioni di replica, il Governo ha negato categoricamente che il fine della misura contestata, o piuttosto l’assenza di tale misura, fosse quello di tutelare la famiglia tradizionale o la morale della società (come avevano affermato i ricorrenti).

133. In particolare, in relazione all’articolo 14, il Governo ha distinto il caso di specie e la causa Vallianatos. Esso ha osservato che non era ancora possibile affermare che esisteva una opinione comune europea in materia e che molti Stati erano, difatti, ancora sprovvisti di tale tipo di quadro giuridico. Ha inoltre invocato le conclusioni della Corte nella causa Schalk e Kopf. Il Governo ha sostenuto che mentre lo Stato italiano si era impegnato nella elaborazione di alcuni disegni di legge concernenti le coppie di fatto, esso non ha dato luogo a trattamento diseguale o a discriminazione. Analogamente visto il concreto riconoscimento e la tutela giuridica, giurisdizionale, legislativa e amministrativa riconosciuta alle coppie dello stesso sesso (come descritto sopra), la condotta dello Stato italiano non poteva essere considerata discriminatoria. Inoltre i ricorrenti non avevano fornito dettagli specifici delle sofferenze dedotte e qualsiasi danno astratto o generico non poteva essere considerato discriminatorio. Se lo fosse stato, avrebbe potuto essere considerato discriminatorio anche per le coppie eterosessuali non sposate, dato che non esisteva alcuna differenza di trattamento tra i due tipi di coppie menzionati.

(d) I terzi intervenienti

(i) Il Prof Robert Wintemute, per le organizzazioni non governative FIDH (Federazione Internazionale dei diritti umani), Centro AIRE (Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa), ILGA-Europe (Regione europea dell’associazione internazionale lesbiche, gay, bisex, trans e intersex), ECSOL (Commissione europea sulla legge sull’orientamento sessuale), UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani) e LIDU (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo).

(α) obbligo positivo di prevedere dei mezzi di riconoscimento

134. Gli intervenienti hanno sostenuto che esisteva un emergente consenso, in Europa e in altre società democratiche, secondo il quale un governo non poteva riservare un determinato diritto, beneficio od obbligo alle coppie sposate, escludendo le coppie dello stesso sesso, alle quali la legge impediva di contrarre matrimonio. Essi hanno fatto riferimento alla situazione del marzo 2014, in cui il 44,7% degli Stati membri del Consiglio d’Europa aveva legiferato a favore delle relazioni omosessuali (si veda sopra per la situazione attuale) e in cui la Grecia doveva ancora modificare la propria legislazione a seguito della sentenza nella causa Vallianatos, nonché all’invito rivolto dalla Corte costituzionale italiana al legislatore di legiferare in tal senso. Essi hanno osservato che fino al marzo 2014, al di fuori dell’Europa avevano legiferato in questa materia l’Argentina, l’Australia [4] , il Canada [5] il Messico [6], la Nuova Zelanda, il Sudafrica e l’Uruguay. Negli Stati Uniti 21 stati su 50 (il 42%) e il Distretto di Columbia avevano concesso il riconoscimento giuridico alle coppie dello stesso sesso, tramite l’accesso al matrimonio, all’unione civile o alla convivenza, in conseguenza di leggi o decisioni giudiziarie. Era opinione degli intervenienti che vi fosse un crescente consenso in Europa e in altre società democratiche sulla necessità di fornire alle coppie dello stesso sesso qualche mezzo per ottenere particolari diritti, benefici e obblighi connessi al matrimonio civile, e come osservato nella sentenza Smith e Grady c. Regno Unito (nn. 33985/96 e 33986/96, § 104, CEDU 1999-VI), sebbene relativamente recente, la Corte non può ignorare le opinioni diffuse e in costante sviluppo e le modifiche giuridiche associate alle legislazioni interne degli Stati contraenti in materia. La Corte ha pertanto dovuto tener conto di questa evoluzione e di ogni successivo sviluppo fino alla data della sua sentenza. Essi hanno ritenuto che l’approccio della Corte nella causa Goodwin (§ 85; si vedano anche §§ 91, 93, 103) di attribuire maggiore peso a una “tendenza internazionale costante” si applicasse, mutatis mutandis, al caso di specie.

135. Essi hanno sostenuto che il ragionamento giudiziario in un numero crescente di decisioni richiedeva almeno una alternativa al matrimonio civile, se non l’accesso delle coppie dello stesso sesso a quest’ultimo. Hanno osservato che sebbene molti tribunali (menzionati infra) avessero constatato la discriminazione diretta basata sull’orientamento sessuale, e avessero richiesto pari accesso al matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso, il loro ragionamento sosteneva a fortiori (almeno) una constatazione di discriminazione indiretta basata sull’orientamento sessuale, e (almeno) la condizione che i governi prevedessero mezzi alternativi di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso. Essi hanno osservato:
Il primo tribunale a richiedere pari accesso delle coppie omosessuali ai diritti, ai benefici e agli obblighi del matrimonio civile, lasciando tuttavia al legislatore il compito di decidere se tale accesso dovesse avvenire tramite il matrimonio civile o tramite un sistema di registrazione alternativo, è stata la Corte Suprema del Vermont nella causa Baker c. State, 744 A.2d 864 (1999):
«Riteniamo soltanto che i ricorrenti abbiano diritto ai sensi … della Costituzione del Vermont a ottenere gli stessi benefici e le stesse tutele offerti… alle coppie di sesso opposto sposate. Non pretendiamo di violare le prerogative del legislatore … ma piuttosto di sottolineare … [l’esistenza di] leggi relative a “l’unione registrata”, che … stabiliscono uno status giuridico alternativo al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, … crea un regime di registrazione… parallelo, ed estende tutti o la maggior parte degli stessi diritti e obblighi ... [Il] regime legislativo attuale rimarrà in vigore per un periodo di tempo ragionevole tale da consentire al legislatore di … emanare la normativa di attuazione in modo ordinato e rapido.»
Nel 2000 è stata approvata una legge sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso.
La Corte di appello della Columbia britannica è andata oltre nella causa EGALE Canada (1 maggio 2003), 225 D.L.R. (4th) 472, ritenendo che l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dal matrimonio civile costituisse una discriminazione che violava la Costituzione canadese. Essa non comprendeva (§ 127):
“... come accordare alle coppie dello stesso sesso i benefici riconosciuti alle coppie di sesso opposto possa in qualche modo inibire, dissuadere o impedire la formazione di unioni eterosessuali …»
La Corte di appello dell’Ontario si è dichiarata d’accordo con quanto sopra nella causa Halpern (10 giugno 2003), 65 O.R. (3d) 161 (§ 107):
“... Le coppie dello stesso sesso sono escluse … dai benefici accessibili unicamente alle persone sposate … L’esclusione perpetua l’idea che le relazioni dello stesso sesso siano meno meritevoli di riconoscimento delle relazioni di sesso opposto … [e] offende la dignità delle persone che hanno relazioni dello stesso sesso.”
Alla stessa data la Corte dell’Ontario ha disposto l’emissione di licenze matrimoniali a coppie dello stesso sesso.
Il Tribunale della Columbia Britannica ha fatto lo stesso in data 8 luglio 2003 (228 D.L.R. (4th) 416). Una legge federale (approvata dalla Corte Suprema del Canada [7]) ha esteso queste sentenze di appello a tutte le dieci provincie e ai tre territori a decorrere dal 20 luglio 2005 [8].
Il 18 novembre 2003 la Corte suprema del Massachusetts è giunta alla stessa conclusione del tribunale canadese nella causa Goodridge, 798 N.E.2d 941:
“La questione che dobbiamo esaminare è se, conformemente alla Costituzione del Massachusetts, lo [Stato] possa negare le tutele, i benefici e gli obblighi conferiti dal matrimonio civile a due persone dello stesso sesso … Concludiamo che esso non può farlo.”
Il 30 novembre 2004 la Corte suprema di appello del Sudafrica, concordando con i tribunali del Canada e del Massachusetts, ha così riformulato la definizione di matrimonio di cui al common-law: “unione tra due persone per tutta la vita che esclude tutti gli altri” [9]. Il 1° dicembre 2005 la Corte costituzionale del Sudafrica ha concluso che il rimanente ostacolo giuridico al matrimonio tra persone dello stesso sesso era discriminatorio (§ 71):
“... L’esclusione di persone dello stesso sesso dal … matrimonio … rappresenta una dura nonché ambigua affermazione da parte della legge che definisce le coppie dello stesso sesso persone emarginate … che ritiene che il loro bisogno di affermazione e tutela delle loro relazioni intime in quanto esseri umani sia in qualche modo inferiore rispetto a quello delle coppie eterosessuali … che considera che la loro capacità di amore, impegno e accettazione delle responsabilità sia per definizione meno degna di rispetto di quella delle coppie eterosessuali …” .
Il Parlamento del Sudafrica ha risposto promulgando la legge sulle unioni civili (n. 17 del 2006, in vigore dal 30 novembre 2006), che ha autorizzato qualsiasi coppia, di sesso diverso o dello stesso sesso, a contrarre una “unione civile” e a scegliere se quest’ultima debba essere denominata “matrimonio” o “unione civile”.
Il 25 ottobre 2006, nella causa Lewis v. Harris, 908 A.2d 196 (2006), la Corte Suprema del New Jersey ha adottato lo stesso approccio della Corte Suprema del Vermont:
“Sebbene non possiamo concludere che esista in questo Stato un diritto fondamentale al matrimonio tra persone dello stesso sesso [si confronti Schalk & Kopf], ai sensi della Costituzione del nostro Stato non può più essere tollerata un’iniqua concessione di diritti e benefici a stabili partner dello stesso sesso. Con l’impegno legislativo e giudiziario di questo Stato per eliminare la discriminazione basata sull’orientamento sessuale dal nostro contesto, riteniamo ora che negare a stabili coppie dello stesso sesso i diritti e i benefici … accordati alle loro omologhe eterosessuali violi la garanzia alla uguale tutela … Il legislatore deve modificare la legislazione sul matrimonio includendo le coppie omosessuali o creare una struttura legislativa parallela, che prevedrà, su una base di parità, i diritti e i benefici goduti e gli oneri e gli obblighi sopportati dalle coppie sposate. … Il nome da dare al regime legislativo …, che sia matrimonio o qualche altro termine, è una questione lasciata al processo democratico.”
Nel 2006 è stata approvata una legge sulle unioni civili omosessuali.
Il 15 maggio 2008 la Corte Suprema della California ha deciso la causa In re Marriage Cases, 183 P.3d 384 (2008) e ha concluso che la legislazione che esclude le coppie dello stesso sesso dal matrimonio civile viola (prima facie): (a) il loro diritto fondamentale al matrimonio, aspetto del diritto alla vita privata; e (b) il loro diritto a uguale tutela in base all’orientamento sessuale, “classificazione ambigua”. Ha sottoposto la legislazione a un “severo esame” e ha concluso che non era “necessario” appellarsi a “un interesse costituzionale primario”, sebbene in base al diritto della California le coppie dello stesso sesso possano acquisire quasi tutti i diritti e gli obblighi connessi al matrimonio attraverso una “unione civile” [10].
Il 10 ottobre 2008 la Corte Suprema del Connecticut ha convenuto con il tribunale della California nella causa Kerrigan c. Commissario di Sanità Pubblica, 957 A.2d 407 (2008).
Il 3 aprile 2009 nella causa Varnum c. Brien, 763 N.W.2d 862 (2009) la Corte Suprema dello Iowa ha convenuto con le decisioni adottate in Massachusetts, California e Connecticut:
«Il matrimonio civile con una persona di sesso opposto è per un gay o una lesbica tanto sgradevole quanto il matrimonio civile con una persona dello stesso sesso per un eterosessuale. Perciò il diritto di una persona gay o lesbica … di contrarre un matrimonio civile solo con una persona di sesso opposto non costituisce affatto un diritto. …Il Governo dello Stato non può esprimere opinioni religiose, sia direttamente sia indirettamente, attraverso la sua legislazione. … Questa … è l’essenza della separazione tra Chiesa e Stato… Il matrimonio civile deve essere giudicato in base alle nostre norme costituzionali di uguale tutela e non in base ai principi religiosi o alle opinioni religiose delle persone … I nostri principi costituzionali … esigono che lo Stato riconosca sia il matrimonio civile tra persone di sesso opposto che quello tra persone dello stesso sesso.»
Il 5 maggio 2011 il Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasile ha interpretato la Costituzione brasiliana come se essa esiga che l’attuale riconoscimento giuridico delle ‘unioni stabili’ (convivenza al di fuori del matrimonio) includa le coppie dello stesso sesso [11]. Il 25 ottobre 2011 il Superior Tribunal de Justiça (STJ) del Brasile ha stabilito nel Ricorso Speciale n. 1.183.378/RS che, in assenza di espresso divieto (in contrapposizione all’autorizzazione) del matrimonio omosessuale nella legislazione brasiliana, due donne potevano trasformare la loro ‘unione stabile’ in un matrimonio ai sensi dell’articolo 1726 del Codice civile (“L’unione stabile può essere trasformata in matrimonio laddove i partners ne facciano richiesta dinanzi a un giudice, e a seguito di trascrizione nel Registro dello stato civile”). Il 14 maggio 2013, basandosi sulle decisioni del STF e del STJ, il Conselho Nacional de Justiça (CNJ che disciplina la magistratura ma non è un tribunale, Resolução n. 175) ha ordinato a tutti i pubblici ufficiali autorizzati a celebrare matrimoni o a trasformare le ‘unioni stabili’ in matrimoni, a farlo anche per le coppie dello stesso sesso. Un’eccezione di incostituzionalità della risoluzione del CNJ da parte del Partido Social Cristão è pendente dinanzi al STF dal 7 giugno 2013: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4966. Con ogni probabilità lo STF confermerà le decisioni del STJ e del CNJ.
Il 26 luglio 2011 la Corte costituzionale della Colombia “ha esortato” il Congresso della Colombia a legiferare al fine di fornire alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti delle coppie di sesso diverso sposate. Il Congresso ha rifiutato di farlo, provocando un ricorso per inadempimento della Corte a partire dal 20 giugno 2013: le coppie dello stesso sesso hanno il diritto di presentarsi dinanzi a un notaio o a un giudice per “formalizzare e ufficializzare il loro vincolo contrattuale” [12].
Il 5 dicembre 2012 la Corte Suprema del Messico ha deciso che in base alla Costituzione federale tre coppie dello stesso sesso dello Stato di Oaxaca avevano il diritto di sposarsi [13].
Il 19 dicembre 2013 nella causa Griego c. Oliver, 316 P.3d 865 (2013), la Corte Suprema del New Mexico è diventata la quinta Corte suprema statale a richiedere pari accesso al matrimonio per le coppie dello stesso sesso:
“Concludiamo che il fine delle leggi sul matrimonio del New Mexico è di portare stabilità e ordine nelle relazioni giuridiche di coppie stabili attraverso la definizione dei loro diritti e delle loro responsabilità reciproci, verso i loro figli se decidono di crescere dei figli insieme, e rispetto ai loro beni. Vietare i matrimoni omosessuali non è sostanzialmente connesso agli interessi del governo presentati … o alle finalità che abbiamo individuato. Pertanto, impedire alle persone di sposarsi e privarli dei diritti, delle tutele e delle responsabilità del matrimonio civile unicamente a causa del loro orientamento sessuale viola la clausola di uguale tutela … della Costituzione del New Mexico. … Lo Stato del New Mexico è costituzionalmente tenuto a consentire alle coppie dello stesso genere di sposarsi e ad estendere loro i diritti, le tutele e le responsabilità derivanti dal matrimonio civile in base alla legislazione del New Mexico.”

136. Per quanto riguarda le Corti supreme degli Stati europei, sebbene nessun tribunale abbia ancora interpretato la propria costituzione nazionale nel senso di proibire l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dal matrimonio civile, o di richiedere mezzi alternativi di riconoscimento giuridico, il 9 luglio 2009 due dei cinque giudici del Tribunale Costituzionale del Portogallo si sono dissociati dalla decisione della maggioranza di confermare l’esclusione [14]. Il 2 luglio 2009, la Corte costituzionale della Slovenia, nella causa Blažic e Kern c. Slovenia (U-I-425/06-10), ha ritenuto che ai partner dello stesso sesso di unioni registrate debbano essere concessi gli stessi diritti successori dei coniugi di sesso opposto. Il 7 luglio 2009 la Corte costituzionale federale della Germania ha ritenuto (1 BvR 1164/07) che ai partner dello stesso sesso di unioni registrate e ai coniugi di sesso opposto debba essere concessa la stessa pensione di reversibilità. E, dal 22 settembre 2011, la Corte costituzionale austriaca ha emesso cinque decisioni in cui ha stabilito che i partners (dello stesso sesso) di unioni registrate devono avere gli stessi diritti delle coppie (di sesso diverso) sposate. [15]

137. Queste parti intervenienti hanno osservato inoltre che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) ha raccomandato: (a) che gli Stati membri “rivedano le loro politiche nel campo dei diritti sociali e della tutela dei migranti … al fine di assicurare che le unioni e le famiglie omosessuali siano trattate alla stregua delle unioni e delle famiglie eterosessuali” (Raccomandazione 1470 (2000)); e (b) che essi “adottino leggi che prevedano le unioni [omosessuali] registrate” [16]. Il Parlamento dell’Unione europea ha richiesto per la prima volta pari trattamento per le coppie di sesso diverso e per quelle dello stesso sesso in una risoluzione del 1994 volta a porre fine all’esclusione delle coppie [dello stesso sesso] dal matrimonio o da ogni regolamentazione giuridica equivalente” [17].

138. Nel 2004 il Consiglio dell’Unione Europea ha modificato lo Statuto dei funzionari in modo da prevedere dei benefici per i partner non sposati di funzionari dell’Unione Europea:
“le unioni di fatto sono equiparate alle coppie sposate a condizione che … la coppia produca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro … che attesti lo status di coppia non sposata, … [e] … non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro” [18].

139. Infine, nel 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha convenuto che:
“Un dipendente registrato come partner stabile non sposato non deve essere oggetto di discriminazione per ciò che riguarda le pensioni, i congedi e le indennità, ai sensi dello Statuto del personale …, rispetto a un dipendente coniugato, a condizione che …: (i) la coppia produca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro … che attesti lo status di coppia non sposata; … (v) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro.” [19]

(β) Discriminazione

140. Gli intervenienti hanno osservato che, anche assumendo che la Convenzione non avesse ancora prescritto pari accesso al matrimonio civile per le coppie dello stesso sesso, costituiva (almeno) discriminazione indiretta basata sull’orientamento sessuale limitare particolari diritti o benefici alle coppie sposate di sesso diverso, ma non fornire alcun mezzo alle coppie dello stesso sesso per poterne beneficiare. Facendo riferimento alle cause Thlimmenos c. Grecia e D.H. e altri c. Repubblica ceca ([GC], n. 57325/00, CEDU 2007 IV), essi hanno ritenuto che il fatto di non aver trattato le coppie dello stesso sesso in modo diverso, a causa della loro incapacità giuridica di contrarre matrimonio, fornendo loro un mezzo alternativo per beneficiare del diritto o del beneficio, richiedesse una giustificazione oggettiva e ragionevole. Essi hanno osservato che la discriminazione indiretta, così come definita dalla Direttiva del Consiglio 2000/78/CE, art. 2, paragrafo 2, lettera b), sussiste quando “un ... criterio ... apparentemente neutro può mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone … di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che [tale] disposizione sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.” A loro avviso, per evitare la discriminazione indiretta delle coppie dello stesso sesso, i governi devono concedere loro l’esonero dal requisito di essere giuridicamente sposate per beneficiare di particolari diritti o benefici. Questo significava, per esempio, che un datore di lavoro del settore pubblico o un regime pensionistico potevano mantenere il requisito del matrimonio per le coppie di sesso diverso [20] (così come nella causa Thlimmenos ha potuto essere mantenuta la norma sulle condanne penali), ma devono esonerare le coppie dello stesso sesso e trovare misure alternative affinché esse possano beneficiarne (esempio, un’unione civile o un certificato di unione registrata, una dichiarazione giurata, o altre prove di relazione stabile).

141. Nella causa Christine Goodwin (sopra citata), la Grande Camera ha richiesto agli Stati membri del Consiglio d’Europa di riconoscere giuridicamente il cambiamento di sesso, ma ha lasciato i particolari del riconoscimento a ciascuno Stato membro. Analogamente, l’obbligo di esonerare le coppie dello stesso sesso dal requisito del matrimonio, per evitare la discriminazione indiretta, lascerebbe agli Stati membri la scelta del metodo utilizzato per farlo. Lo Stato membro troverebbe almeno cinque opzioni nell’ambito del proprio margine di discrezionalità: (1) potrebbe concedere alle coppie dello stesso sesso in grado provare che la loro relazione esiste da un tempo ragionevole l’esonero permanente dal requisito del matrimonio; [21] (2) potrebbe concedere lo stesso esonero alle coppie di sesso diverso che non hanno contratto matrimonio; (3) potrebbe concedere l’esonero temporaneo alle coppie dello stesso sesso fino a quando non avrà creato un sistema di registrazione alternativo, con denominazione diversa dal matrimonio, consentendo alle coppie dello stesso sesso di beneficiarne; (4) potrebbe concedere l’accesso allo stesso sistema alle coppie di sesso diverso; oppure (5) qualora non abbia voluto concedere il diritto o il beneficio alle coppie non sposate, o non abbia voluto creare un sistema di registrazione alternativo, potrebbe concedere l’esonero temporaneo alle coppie dello stesso sesso fino a quando non avrà avuto il tempo di approvare una legge che conceda loro pari accesso al matrimonio civile. Esso potrebbe inoltre decidere (salvo successivo controllo della CEDU) se giustificare eccezioni, per esempio relative ai diritti genitoriali.

142. Il principio che i requisiti del matrimonio discriminano indirettamente le coppie dello stesso sesso è stato dichiarato concisamente dal rapporto giuridico sulla omofobia, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nel giugno 2008 [22]. Il rapporto ha concluso (alle pagine 58-59, sottolineatura aggiunta) che “le misure che negano alle coppie dello stesso sesso i benefici ... di cui godono le coppie sposate di sesso opposto, qualora alle coppie dello stesso sesso non sia consentito il matrimonio, dovrebbero essere trattate presuntivamente come una forma di discriminazione indiretta basata sull’orientamento sessuale”, e che “il diritto internazionale in materia di diritti umani integra la legislazione dell’Unione europea, richiedendo che le coppie dello stesso sesso abbiano o l’accesso a un istituto quale ... l’unione registrata [,] che fornirebbe loro gli stessi vantaggi ... [del] matrimonio, oppure ... che la loro duratura unione di fatto estenda [ ] loro tali vantaggi”. Secondo l’Avvocato Generale Jääskinen della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel suo parere del 15 luglio 2010, nella Causa C-147/08, Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg:
“(§ 76) Spetta agli Stati Membri dell’[UE] decidere se il loro ordinamento giuridico nazionale ammetta o meno una qualsiasi forma di rapporto giuridico accessibile alle coppie omosessuali, o se l’istituto del matrimonio sia o meno riservato unicamente alle coppie di sesso opposto. A mio avviso, nell’ipotesi in cui uno Stato membro non ammettesse alcuna forma di unione legalmente riconosciuta alle persone dello stesso sesso, si potrebbe rilevare un caso di discriminazione connessa all’orientamento sessuale, in quanto dal principio di uguaglianza, unitamente all’obbligo di rispettare la dignità umana delle persone omosessuali, si può desumere l’obbligo di riconoscere loro la facoltà di vivere una relazione affettiva stabile nell’ambito di un impegno sancito giuridicamente. Tuttavia, tale problematica, che riguarda la regolamentazione dello stato civile, rimane a mio parere al di fuori della sfera d’intervento del diritto [dell’Unione europea].”
Gli intervenienti hanno sostenuto che la potenziale discriminazione osservata dall’Avvocato Generale non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ma rientrava indubbiamente nell’ambito di applicazione della Convenzione, che si applica a tutta la legislazione degli Stati membri del Consiglio d’Europa, compreso il settore del diritto di famiglia.

143. Gli intervenienti hanno osservato che secondo la giurisprudenza della Corte le disparità di trattamento basate sull’orientamento sessuale erano analoghe alla disparità di trattamento basata sulla razza, la religione e il sesso, e potevano essere giustificate solamente da motivi particolarmente gravi. Ciò era rilevante ai fini del criterio di proporzionalità nel quale “Deve essere inoltre dimostrato che fosse necessario, per conseguire tale fine, escludere ... le persone che vivono in una relazione omosessuale ...” (si veda Karner c. Austria, n. 40016/98, § 41, CEDU 2003 IX) La Corte non ha riscontrato alcuna prova della necessità se vi era disparità di trattamento tra coppie di sesso opposto non sposate e coppie dello stesso sesso non sposate. Gli intervenienti hanno ritenuto che il criterio di necessità dovesse essere applicato anche alla discriminazione indiretta prima facie creata da un requisito di matrimonio apparentemente neutro. Tale requisito non aveva trattato le coppie dello stesso sesso, giuridicamente incapaci di contrarre matrimonio, in modo diverso dalle coppie di sesso diverso che erano giuridicamente in grado di contrarre matrimonio ma avevano trascurato di farlo, o avevano scelto di non farlo (a causa della decisione di uno o di entrambi i coniugi). Il ragionamento della Corte nella causa Vallianatos (sopra citata, § 85) concernente l’onere della prova incombente sul Governo, si applicava mutatis mutandis anche al caso di specie.

(ii) L’Associazione Radicale Certi Diritti (ARCD)

144. L’ARCD ha sostenuto che da un sondaggio svolto nel 2011 dall’ISTAT [23] (Istituto italiano di Statistica) (tra italiani di età compresa tra i 18 e i 74 anni) è emerso quanto segue: il 61,3% riteneva che gli omosessuali fossero discriminati o gravemente discriminati; il 74,8% riteneva che l’omosessualità non rappresentasse una minaccia per la famiglia; il 65,8% si dichiarava d’accordo con il contenuto della frase “È possibile amare una persona di sesso diverso o dello stesso sesso, quello che è importante è l’amore”; il 62,8% di coloro che hanno risposto al sondaggio concordavano con la frase “è giusto ed equo per una coppia omosessuale vivere come se fosse sposata e avere dinanzi alla legge gli stessi diritti di una coppia eterosessuale sposata”; il 40,3% del milione di omosessuali o di bisessuali che vivono nell’Italia centrale ha dichiarato di essere stato discriminato; il 40,3% aumenta al 53,7% se la discriminazione basata chiaramente sull’orientamento omosessuale o bisessuale è aggiunta in relazione alla ricerca di un’abitazione (10,2%), ai loro rapporti con i vicini (14,3%), alle loro esigenze in campo medico (10,2%) oppure nei rapporti con gli altri in luoghi pubblici, uffici o trasporti pubblici (12,4%).

145. Gli intervenienti hanno sostenuto che attualmente il partner omosessuale è stato “riconosciuto” nella legislazione scritta solamente in casi limitati, ovvero:
negli articoli 14 quater e 18 del Regolamento penitenziario, secondo i quali i conviventi hanno il diritto di fare visita alla persona detenuta;
nella legge n. 91/99 sulla donazione di organi, in cui il convivente more uxorio deve essere informato circa la natura e le circostanze concernenti il prelievo di organo. Essi hanno anche il diritto di opporsi a tale procedura;
nell’articolo 199, comma 3, lettera a, del Codice di procedura penale concernente il diritto di potersi astenere dal testimoniare contro il convivente;
nell’articolo 681 del Codice di procedura penale relativamente alla domanda di grazia presidenziale che può essere sottoscritta dal convivente;
nella circolare n. 8996 emessa dal Ministro dell’Interno italiano il 26 ottobre 2012, il cui oggetto erano le unioni dello stesso sesso e i permessi di soggiorno in relazione al decreto legislativo n. 30/2007;
nell’inserimento nel regime di assicurazione sanitaria dei conviventi di parlamentari omosessuali;

146. I giudici nazionali hanno emesso varie pronunce al riguardo, ovvero:
la sentenza n. 404/88 della Corte costituzionale, che aveva concluso per l’incostituzionalità dello sfratto del partner superstite convivente da un’abitazione condotta in locazione. Con la sentenza della Corte di cassazione n. 5544/94 tale diritto è stato esteso alle coppie dello stesso sesso che vivono more uxorio; (si veda altresì la sentenza della Corte di cassazione n. 33305/02 concernente il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno);
l’ordinanza n. 25661/10 della Corte di cassazione del 17 dicembre 2010, che aveva concluso che il diritto di ingresso [in territorio italiano] e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con un cittadino italiano è disciplinato unicamente dalle direttive dell’Unione europea.
la sentenza n. 1328/11 della Corte di cassazione, che aveva concluso che la nozione di “coniuge” deve essere intesa secondo l’ordinamento giuridico in cui è stato celebrato il matrimonio. Quindi, lo straniero che contrae matrimonio in Spagna con un cittadino dell’Unione europea deve essere considerato un affine ai fini della loro permanenza in Italia;
la sentenza n. 9965/11 del Tribunale di Milano (di primo grado) emessa il 13 giugno 2011 che ha riconosciuto il diritto di un partner omosessuale al risarcimento a seguito della perdita subita a causa del decesso del partner in un incidente stradale;
la sentenza n. 7176/12 della Corte di appello di Milano, Sezione Lavoro, (sopra citata) che confermava che il partner dello stesso sesso aveva il diritto di essere iscritto all’assicurazione sanitaria del convivente impiegato.

147. L’ARDC ha fatto inoltre riferimento all’importanza delle conclusioni delle sentenze nn. 138/10 e 4184/12 (per entrambe si veda il diritto interno pertinente supra) nonché di quelle dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 febbraio 2012. Tali decisioni dimostravano che la giurisprudenza italiana aveva assimilato le nozioni pertinenti e il meticoloso ragionamento delle decisioni (in particolare quello della Corte di cassazione n. 4184/12) non ha lasciato spazio a future inversioni di marcia in materia.

148. In conclusione l’ARCD ha osservato che, dato che la Corte aveva stabilito che le coppie omosessuali godevano della stessa tutela delle coppie eterosessuali prevista dall’articolo 8, era auspicabile il riconoscimento del loro diritto a qualche forma di unione per garantire tale tutela.

(iii) Il Centro europeo di diritto e giustizia (ECLJ)

149. L’ECLJ ha temuto che se la Corte avesse stabilito che le coppie omosessuali avevano diritto al riconoscimento nella forma dell’unione civile, la questione successiva sarebbe stata quella di stabilire quali diritti attribuire a tale unione, in particolare in relazione alla procreazione. Esso ha osservato che nella causa Vallianatos la Corte non aveva stabilito tale obbligo, ma aveva soltanto considerato che prevedere tali unioni per le coppie eterosessuali e non per quelle omosessuali dava luogo a discriminazione. Ne conseguiva che nel caso di specie la Corte non ha potuto riscontrare una violazione.

150. A suo avviso l’articolo 8 non poneva in capo agli Stati l’obbligo di prevedere un quadro giuridico oltre al matrimonio per tutelare la vita familiare. Esso ha ritenuto che la vita familiare riguardasse essenzialmente i rapporti tra figli e genitori e ha osservato che prima della sentenza relativa alla causa Schalk e Kopf la Corte era solita ritenere che in assenza di matrimonio solo l’esistenza di un figlio faceva entrare in gioco il concetto di famiglia (ha fatto riferimento a Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112, e Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, CEDU 2000 VIII). Ciò era in linea con gli strumenti internazionali e con la Convenzione. Esso ha ritenuto che il riconoscimento concesso dalla società a una coppia dipendesse dal contributo della coppia al bene comune mediante la fondazione di una famiglia, e certamente non per la reciprocità dei sentimenti provati dalla coppia, che era una questione concernente soltanto la vita privata.

151. Intervenendo l’ECLJ ha osservato che l’articolo 8 § 2 poneva limiti alla tutela della vita familiare da parte dello Stato. Tali limiti hanno giustificato il rifiuto dello Stato di riconoscere alcune famiglie quali quelle poligame o incestuose. A suo avviso l’articolo 8 non ha previsto l’obbligo di concedere alle coppie non sposate uno status equivalente a quelle sposate. Si trattava di una materia che doveva essere disciplinata dagli Stati e non dalla Convenzione. Né il consenso degli Stati poteva essere assunto mediante l’adozione della raccomandazione (2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Secondo l’ECLJ durante i lavori preparatori della commissione di esperti e relatori sul suddetto testo, gli Stati avevano rifiutato di raccomandare l’adozione di un quadro giuridico per le coppie non sposate, accettando infine un testo che recita:
“25. Quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono.”

152. L’ECLJ ha ritenuto che sebbene la Corte dovesse interpretare la Convenzione come uno strumento vivente, non poteva sostituirsi ad essa, che rimaneva il principale riferimento. Diversamente la Corte si sarebbe trasformata in uno strumento di attuazione ideologica sulla base delle legislazioni nazionali, in materie connesse alla società, ruolo che certamente non rientrava nella sua competenza. L’interveniente dubitava che fosse prudente e rispettoso del principio di sussidiarietà che la Corte controllasse se gli Stati stessero aggiornando la legislazione secondo usi e morali (moeurs) in evoluzione, come interpretati dalla maggioranza dei giudici. Ciò avrebbe reso la tutela dei diritti umani meno dipendente dalla Convenzione e dai suoi Protocolli e maggiormente dalla composizione della Corte (come sottolineato dall’esigua maggioranza (10-7) nella causa X e altri c. Austria [GC], n. 19010/07, CEDU 2013). Esso ha pertanto ritenuto che la Corte non avrebbe dovuto usurpare il ruolo degli Stati, soprattutto dato che questi ultimi erano liberi di aggiungere un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione se avessero voluto disciplinare l’orientamento sessuale (come è stato fatto per abolire la pena capitale).

153. L’ECLJ ha contestato che l’omosessualità fosse più accettabile della poligamia. Esso ha ritenuto che se il legislatore avesse dovuto tener conto di una società in evoluzione, esso avrebbe dovuto allora legiferare anche a favore della poligamia e dei matrimoni di minori, tanto più che in molti paesi (quali la Turchia, la Svizzera, il Belgio e il Regno Unito) i musulmani praticanti erano in numero superiore alle coppie omosessuali.

154. Esso ha fatto inoltre riferimento alle situazioni comparate degli Stati (discusse supra) e ha aggiunto che i referendum a favore delle unioni civili erano stati bocciati dalla maggioranza degli elettori in Slovenia e nell’Irlanda del Nord.

155. Esso ha ritenuto che se la Corte dovesse considerare che l’articolo 8 della Convenzione comporti l’obbligo di agevolare la vita comune delle coppie omosessuali, tale obbligo avrebbe dovuto riferirsi solo alle specifiche esigenze di tali coppie e della società, consentendo allo Stato un margine di discrezionalità, e a suo avviso lo Stato italiano aveva ottemperato a tale obbligo di tutela mediante atti giudiziari o contrattuali (come spiegato principalmente dal Governo). Inoltre esso ha ritenuto che la tutela della famiglia tradizionalmente intesa costituisse un fine legittimo che giustificava una disparità di trattamento (ha fatto riferimento a X e altri, sopra citata). Esso ha ritenuto che dato che dalla Convenzione non discendeva alcun obbligo, né esisteva un diritto garantito dallo Stato rientrante nell’ambito della Convenzione, non vi era spazio per un margine di discrezionalità.

156. In ordine alla discriminazione, l’ECLJ ha ritenuto che le coppie omosessuali e quelle eterosessuali non si trovassero in situazioni identiche o simili, dato che le prime non potevano procreare naturalmente. La differenza non riguardava l’orientamento sessuale ma l’identità sessuale, basata su oggettive cause biologiche, e non vi era pertanto spazio per giustificare una disparità di trattamento. Esso ha ritenuto che gli Stati avessero interesse a tutelare i figli, la loro nascita e il loro benessere, dato che essi erano il bene comune dei genitori e della società. Se i figli avessero smesso di essere al centro della famiglia, sarebbe sussistito soltanto il concetto di relazioni interpersonali, nozione totalmente individualistica.

157. Esso ha disapprovato le conclusioni della Corte nella causa Schalk e Kopf (§ 94), affermando che si trattava di conclusioni di carattere politico e non giuridico, che escludevano che i figli fossero l’essenza della vita familiare. Fatto ancora più grave, nella causa Vallianatos (§ 49), la Grande Camera ha ritenuto che neanche la convivenza fosse necessaria alla costituzione della vita familiare e si era anche domandata se la stabilità di una relazione fosse un criterio pertinente (ibid., § 73). Alla luce di ciò aveva esaminato che cosa costituisse la vita familiare, dato che non era più richiesto un impegno pubblico, o la presenza di figli, o la convivenza. Sembrava pertanto che l’esistenza di sentimenti fosse sufficiente a creare una vita familiare. Tuttavia, secondo essa, i sentimenti potevano avere un ruolo solo nella vita privata, ma non nella vita familiare. Ne conseguiva che non esisteva una definizione oggettiva di vita familiare. Tale perdita di definizione è stata ulteriormente ribadita nelle cause Burden c. Regno Unito ([GC], n. 13378/05, CEDU 2008), e Stübing c. Germania (n. 43547/08, 12 aprile 2012).

158. L’ECLJ ha sostenuto che il rifiuto di considerare su un piano di eguaglianza la famiglia coniugale e una relazione omosessuale stabile era giustificato sulla base delle conseguenze connesse alla procreazione e alla filiazione, nonché al rapporto tra società e Stato. A suo avviso ritenerle paragonabili avrebbe significato che tutti i diritti applicabili alle coppie sposate si sarebbero applicati anche a esse, compresi quelli connessi alle questioni genitoriali, dato che sarebbe stato illusorio consentire loro di sposarsi ma non di fondare una famiglia. Ciò avrebbe pertanto significato accettare la procreazione medicalmente assistita per le coppie femminili e la maternità surrogata per le coppie maschili, con le conseguenze che ciò avrebbe avuto per i figli concepiti in tal modo. In ordine al rapporto con lo Stato, l’ECLJ ha osservato che uno Stato che vuole definire la “famiglia” sarebbe uno Stato totalitario. In realtà, a suo avviso, i redattori della Convenzione volevano salvaguardare la famiglia dalle azioni dello Stato e non permettere allo Stato di definire il concetto di famiglia, secondo l’idea che di essa aveva la maggioranza, che era basata sull’opinione che al centro della società fosse l’individuo e non la famiglia.

2. La valutazione della Corte

(a) L’articolo 8

(i) Principi generali

159. Benché il fine essenziale dell’articolo 8 sia la tutela delle persone dall’ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche porre in capo allo Stato alcuni obblighi positivi al fine di garantire l’effettivo rispetto dei diritti tutelati dall’articolo 8 (si vedano, tra altri precedenti, X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, § 23, Serie A n. 91; Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, § 78, CEDU 2013; e Hämäläinen c. Finlandia [GC], n. 37359/09, § 62, CEDU 2014). Tali obblighi possono comportare l’adozione di misure destinate a garantire il rispetto della vita privata o familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali (si vedano, inter alia, S.H. e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 87, CEDU 2011, e Söderman, sopra citato, § 78).

160. I principi applicabili per valutare gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi della Convenzione sono simili. Si deve tener conto del giusto equilibrio che si deve garantire tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della collettività nel suo insieme, e i fini del secondo paragrafo dell’articolo 8 hanno qualche rilevanza (si vedano Gaskin c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 42, Serie A n. 160, e Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, § 157, CEDU 2005 X).
161. La nozione di “rispetto” non è netta, specialmente per quanto riguarda gli obblighi positivi: vista la diversità delle prassi seguite e delle situazioni createsi negli Stati contraenti, i requisiti di tale nozione variano considerevolmente a seconda dei casi (si veda Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 72, CEDU 2002 VI). Ciononostante alcuni fattori sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione del contenuto di tali obblighi positivi degli Stati (si veda Hämäläinen, sopra citata, § 66). Nel caso di specie ha rilevanza l’effetto che ha per un ricorrente una situazione in cui vi è divergenza tra la realtà sociale e la legislazione, dato che la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno è considerata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8 (si vedano, mutatis mutandis, Christine Goodwin, sopra citata, §§ 77-78; I. c. Regno Unito [GC], n. 25680/94, § 58, 11 luglio 2002, e Hämäläinen, sopra citata, § 66). Altri fattori riguardano l’impatto sullo Stato interessato del presunto obbligo positivo in questione. La questione è se l’asserito obbligo sia circoscritto e definito oppure ampio e indeterminato (si veda Botta c. Italia, 24 febbraio 1998, § 35, Reports 1998 I) o sulla portata dell’eventuale onere che l’obbligo porrebbe in capo allo Stato (si veda Christine Goodwin, sopra citata, §§ 86-88).

162. Nell’attuazione del loro obbligo positivo ai sensi dell’articolo 8 gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. Quando si determina l’ampiezza di tale margine si deve tener conto di diversi fattori. Nel contesto della “vita privata” la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità di una persona, il margine consentito allo Stato sarà ristretto (si vedano, per esempio, X e Y, sopra citata, §§ 24 e 27; Christine Goodwin, sopra citata, § 90; si veda altresì Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 71, CEDU 2002 III). Qualora, tuttavia, non vi sia accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa riguardo alla relativa importanza dell’interesse in gioco o ai mezzi migliori per tutelarlo, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali o etiche, il margine sarà più ampio (si vedano X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44, Reports 1997-II; Fretté c. Francia, n. 36515/97, § 41, CEDU 2002-I; e Christine Goodwin, sopra citata, § 85). Il margine sarà usualmente ampio anche quando si richiede allo Stato di garantire l’equilibrio tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti della Convenzione (si vedano Fretté, sopra citata, § 42; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, §§ 44 49, CEDU 2003 III; Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77,CEDU 2007 I; Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDU 2007 V; e S.H.e altri, sopra citata, § 94).

(ii) La recente giurisprudenza pertinente e la portata del caso di specie

163. La Corte ha già dovuto affrontare doglianze concernenti l’assenza di riconoscimento delle unioni omosessuali. Tuttavia nella più recente causa Schalk e Kopf c. Austria, quando la Corte ha emesso la sentenza i ricorrenti avevano già ottenuto la possibilità di contrarre un’unione registrata. La Corte ha pertanto dovuto determinare unicamente se lo Stato convenuto avrebbe dovuto fornire ai ricorrenti uno strumento alternativo di riconoscimento giuridico della loro unione prima di quando lo ha fatto (vale a dire prima del 1° gennaio 2010). Avendo preso atto dell’accordo europeo in rapido sviluppo, emerso nel decennio precedente, nonché del fatto che non vi era ancora una maggioranza di Stati che prevedeva il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali (all’epoca diciannove stati), la Corte ha ritenuto che la materia in questione riguardasse diritti in evoluzione sui quali non vi era un accordo consolidato, rispetto ai quali gli Stati godevano di un margine di discrezionalità relativamente ai tempi dell’introduzione di modifiche legislative (§ 105). La Corte ha pertanto concluso che, pur non essendo all’avanguardia, il legislatore austriaco, non poteva essere biasimato per non aver introdotto la legge sulle unioni registrate prima del 2010 (si veda ibid., § 106). In tale causa la Corte ha concluso anche che l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 non poneva in capo agli Stati contraenti l’obbligo di concedere alle coppie omosessuali l’accesso al matrimonio (ibid, § 101).

164. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt’oggi la possibilità di contrarre un’unione civile o un’unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto determinare se l’Italia, alla data dell’analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia ottemperato all’obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.

(iii) L’applicazione dei principi generali al caso di specie

165. La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l’esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione.

166. Tale stessa esigenza, nonché la volontà di provvedervi, è stata espressa dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che ha raccomandato al Comitato dei ministri di esortare gli Stati membri, tra l’altro, “ad adottare leggi che prevedano le unioni registrate” già quindici anni fa, e più recentemente dal Comitato dei Ministri (nella sua raccomandazione CM/Rec(2010)5) che ha invitato gli Stati membri, quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso, a prendere in esame la possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati alla realtà sociale in cui vivono (si vedano i paragrafi 57 e 59 supra).

167. La Corte osserva che i ricorrenti del caso di specie, che non possono sposarsi, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile.

168. La Corte prende atto della situazione dei ricorrenti nel sistema interno italiano. Per quanto riguarda la trascrizione delle unioni omosessuali dei ricorrenti nel “registro comunale delle unioni civili”, la Corte osserva che laddove ciò è possibile (vale dire in meno del 2% dei comuni esistenti), tale atto ha un valore puramente simbolico ed è rilevante a fini statistici; non conferisce ai ricorrenti alcun stato civile ufficiale e non conferisce assolutamente diritti alle coppie omosessuali. Ciò non ha neanche valore probatorio (di un’unione stabile) nei tribunali interni (si veda il paragrafo 115 supra).

169. L’attuale status dei ricorrenti nel contesto giuridico interno può essere considerato semplicemente “un’unione di fatto”, che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i menzionati contratti di convivenza la Corte osserva che benché essi prevedano alcuni accordi interni in materia di convivenza (si vedano i paragrafi 41 e 129 supra), tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali ai fini della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile, quali, inter alia, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori (si confronti Vallianatos, § 81 in fine, e Schalk e Kopf, § 109, entrambe sopra citate). Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia è ovvio perché essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall’essere una coppia che ha una relazione stabile (si veda il paragrafo 41 supra). Tale contratto prescrive inoltre che le persone convivano; tuttavia la Corte ha già accettato che l’esistenza di un’unione stabile è indipendente dalla convivenza (si veda Vallianatos, §§ 49 e 73). Invero, nel mondo globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un’unione registrata, attraversano periodi in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. La Corte ritiene che tale fatto non abbia di per sé alcuna incidenza sull’esistenza di una relazione stabile e sulla necessità che essa sia tutelata. Ne consegue che, oltre al fatto che i contratti di convivenza non erano neanche accessibili ai ricorrenti prima del dicembre 2013, non si può ritenere che tali contratti forniscano il riconoscimento e la tutela indispensabile alle unioni dei ricorrenti.

170. Inoltre non è stato dimostrato che i tribunali nazionali potessero emettere una dichiarazione di riconoscimento formale, né il Governo ha spiegato quali sarebbero state le implicazioni di una simile dichiarazione (si veda il paragrafo 82 supra). Benché i tribunali nazionali abbiano ripetutamente confermato la necessità di garantire tutela alle unioni omosessuali e di evitare un trattamento discriminatorio, attualmente, per ricevere tale tutela, i ricorrenti, come le altre persone che si trovavano nella loro situazione, debbono sollevare diverse questioni ricorrenti dinanzi ai tribunali interni ed eventualmente anche dinanzi alla Corte costituzionale (si veda il paragrafo 16 supra), cui i ricorrenti non hanno accesso diretto (si veda Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009). Dalla giurisprudenza portata all’attenzione della Corte si evince che benché il riconoscimento di alcuni diritti sia stato rigorosamente confermato, altre questioni relative alle unioni omosessuali rimangono incerte, dato che, come ribadito dal Governo, i tribunali decidono caso per caso. Il Governo ha anche ammesso che la tutela delle unioni omosessuali è stata maggiormente accettata da alcuni organi piuttosto che da altri (si veda il paragrafo 131 supra). A tale proposito è stato inoltre osservato che il Governo esercita costantemente il diritto di opporsi a tali pretese (si veda, per esempio, l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Grosseto) dimostrando pertanto scarso sostegno alle conclusioni che invoca.

171. Come indicato dall’ARCD, la legge prevede esplicitamente il riconoscimento del partner omosessuale in circostanze molto limitate (si veda il paragrafo 146 supra). Ne consegue che anche le più normali “esigenze” che sorgono nel contesto di una coppia omosessuale debbono essere determinate per via giudiziaria, nelle incerte circostanze sopra citate. La Corte ritiene che la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato dallo stato di incertezza.

172. Da quanto sopra consegue che la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente stabile - dipende dalla convivenza, nonché dall’atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario (si veda Torri e altri c. Italia, (dec.), nn. 11838/07 e 12302/07, § 42, 24 gennaio 2012). A tale proposito la Corte ribadisce che la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche del sistema interno deve essere considerata un fattore importante nella valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8 (si veda il paragrafo 161 supra).

173. In relazione ai principi generali menzionati nel paragrafo 161 supra, la Corte osserva che dall’esame di cui sopra del contesto interno emerge l’esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente, e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio. Secondo la Corte l’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre tale legislazione risponderebbe a un’importante esigenza sociale, come ha osservato l’ARCD, le statistiche nazionali ufficiali indicano che, soltanto nell’Italia centrale, vi è circa un milione di omosessuali (o di bisessuali).

174. In considerazione delle considerazioni di cui sopra, la Corte ritiene che in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali quali i ricorrenti abbiano particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantirebbe loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui. La Corte ha inoltre già ritenuto che tali unioni civili abbiano un valore intrinseco per le persone che si trovano nella situazione dei ricorrenti, indipendentemente dagli effetti giuridici, circoscritti o estesi, che esse produrrebbero (si veda Vallianatos, sopra citata, § 81). Tale riconoscimento conferirebbe inoltre un senso di legittimità alle coppie omosessuali.

175. La Corte ribadisce che nel valutare gli obblighi positivi di uno Stato occorre tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della collettività nel suo insieme. Avendo precedentemente individuato gli interessi individuali in gioco, la Corte deve procedere a valutarli in rapporto agli interessi della collettività.

176. A tale proposito, tuttavia, la Corte osserva che il Governo italiano non ha esplicitamente sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme. Esso ha tuttavia affermato che “occorre necessariamente tempo per raggiungere una graduale maturazione di una visione comune della comunità nazionale sul riconoscimento di questa nuova forma di famiglia”. Esso ha inoltre fatto riferimento alle “diverse sensibilità su una questione sociale tanto delicata e profondamente sentita” e alla ricerca del “consenso unanime di differenti correnti di pensiero e di sentimento, anche di ispirazione religiosa, presenti nella società”. Esso ha al contempo categoricamente negato che l’assenza di uno specifico quadro giuridico che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali abbia tentato di proteggere il concetto tradizionale di famiglia o i costumi della società. Il Governo ha invece invocato il proprio margine di discrezionalità nella scelta dei tempi e delle modalità dello specifico quadro giuridico, sostenendo di trovarsi in una posizione migliore per valutare i sentimenti della sua collettività.

177. Per quanto riguarda l’ampiezza del margine di discrezionalità, la Corte osserva che esso dipende da vari fattori. Benché la Corte possa accettare che l’oggetto della presente causa possa essere connesso a delicate questioni morali o etiche che permettono un maggiore margine di discrezionalità in assenza di accordo tra gli Stati membri, essa osserva che il caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti “supplementari” (in contrapposizione ai diritti fondamentali) che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile. A tale proposito la Corte ha già ritenuto che gli Stati godano di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda l’esatto status conferito da mezzi di riconoscimento alternativi e i diritti e gli obblighi conferiti da tale unione o da un’unione registrata (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, §§ 108-09). In realtà il caso di specie concerne unicamente l’esigenza generale di riconoscimento giuridico e la tutela fondamentale dei ricorrenti in quanto coppie omosessuali. La Corte considera questi ultimi aspetti dell’esistenza e dell’identità dell’individuo cui si dovrebbe applicare il margine pertinente.

178. Oltre a quanto sopra, ai fini dell’esame della Corte rileva anche il movimento a favore del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che ha continuato a svilupparsi rapidamente in Europa dopo la sentenza della Corte nella causa Schalk e Kopf. Ad oggi un’esigua maggioranza di Stati del Consiglio d’Europa (ventiquattro su quarantasette, si veda il paragrafo 55 supra) ha già legiferato a favore di tale riconoscimento e della relativa tutela. La stessa rapida evoluzione può essere riscontrata a livello globale, con particolare riferimento ai paesi delle Americhe e dell’Australasia (si vedano i paragrafi 65 e 135 supra). Le informazioni disponibili mostrano pertanto un continuo movimento internazionale a favore del riconoscimento giuridico, al quale la Corte non può che attribuire qualche importanza (si vedano, mutatis mutandis, Christine Goodwin, § 85, e Vallianatos, § 91, entrambe sopra citate).

179. Ritornando alla situazione italiana, la Corte osserva che benché il Governo si trovi generalmente in una posizione migliore per valutare gli interessi collettivi, nel caso di specie il legislatore italiano non sembra aver attribuito particolare importanza alle indicazioni fornite dalla comunità nazionale, in particolare dalla popolazione italiana in generale e dalle supreme autorità giudiziarie italiane.

180. La Corte osserva che in Italia le supreme autorità giudiziarie, comprese la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, hanno dato ampio risalto all’esigenza di riconoscere e tutelare tali relazioni. Si è fatto riferimento in particolare alla sentenza della Corte costituzionale n. 138/10 relativa alla causa dei due primi ricorrenti, le cui conclusioni sono state ribadite in una serie di successive sentenze negli anni successivi (si vedano alcuni esempi al paragrafo 45 supra). In tali cause la Corte costituzionale ha segnatamente e ripetutamente sollecitato il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri delle unioni omosessuali (si veda inter alia, il paragrafo 16 supra), misura che poteva essere adottata soltanto dal Parlamento.

181. La Corte osserva che tale espressione rispecchia i sentimenti della maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato mediante studi ufficiali (si veda il paragrafo 144 supra). Le statistiche presentate indicano che vi è nella popolazione italiana una diffusa accettazione delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno al loro riconoscimento e alla loro tutela.

182. In realtà, nelle osservazioni presentate a questa Corte, lo stesso Governo italiano non ha negato la necessità di tale tutela, affermando che essa non si limita al riconoscimento (si veda il paragrafo 128 supra), che inoltre, come esso ha anche ammesso, incontrava un crescente favore nella società italiana (si veda il paragrafo 130 supra).

183. Malgrado ciò, nonostante qualche tentativo nel corso di trenta anni (si vedano i paragrafi 126 e 46-47 supra) il legislatore italiano non è riuscito a promulgare una legge in materia.

184. A tale proposito la Corte rammenta che, sebbene in un contesto diverso, essa ha precedentemente ritenuto che “il tentativo deliberato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, e che è, inoltre, tollerato se non tacitamente approvato, dal potere legislativo ed esecutivo dello Stato, non può essere ricondotto ad alcun legittimo interesse pubblico o agli interessi della collettività nel suo insieme. Al contrario, esso può compromettere la credibilità e l’autorità della magistratura e mettere a repentaglio la sua effettività, fattori che sono di suprema importanza dal punto di vista dei principi fondamentali che costituiscono la base della Convenzione (si veda Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 175, CEDU 2004 V). Benché la Corte sia consapevole delle importanti differenze giuridiche e fattuali tra la causa Broniowski e il caso di specie, essa ritiene tuttavia che nel caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani. Invero, lo stesso presidente della Corte costituzionale nella relazione annuale della Corte si è rammaricato della mancata risposta da parte del legislatore alla pronuncia della Corte costituzionale relativa alla causa dei primi due ricorrenti (si veda il paragrafo 43 supra). La Corte ritiene che questa ripetuta inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della Corte costituzionale o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto.

185. In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare gli importantissimi interessi dei ricorrenti, così come individuati in precedenza, e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali.

186. Per concludere oggi diversamente, la Corte non avrebbe dovuto essere disposta a prendere atto delle mutate condizioni in Italia e avrebbe dovuto essere riluttante ad applicare la Convenzione in maniera pratica ed effettiva.

187. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

(b) L’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8

188. Vista la sua conclusione ai sensi dell’articolo 8 (si veda il paragrafo 187 supra) la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata anche violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12 CONSIDERATO SINGOLARMENTE E DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 12 DELLA CONVENZIONE

189. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno invocato l’articolo 12 singolarmente, e sostengono che successivamente alla sentenza relativa alla causa Schalk e Kopf (sopra citata), altri paesi hanno legiferato a favore del matrimonio omosessuale, e molti altri stanno dibattendo la questione. Pertanto, dato che la Convenzione è uno strumento vivente, la Corte dovrebbe rideterminare la questione alla luce della situazione attuale.

190. Tutti i ricorrenti hanno inoltre lamentato di essere stati discriminati in conseguenza del divieto di sposarsi loro applicabile. Osservando la recente accettazione da parte della Corte nella causa Schalk e Kopf dell’applicabilità dell’articolo 12 (oltre all’articolo 8) a tali situazioni, i ricorrenti hanno sostenuto che pur essendo vero che la Corte aveva ritenuto che la disposizione non obbligasse gli Stati a conferire alle coppie omosessuali tale diritto, spettava tuttavia alla Corte esaminare se la mancata previsione del matrimonio omosessuale fosse giustificata in considerazione di tutte le circostanze pertinenti. Essi hanno argomentato che nelle presenti cause fosse particolarmente importante il fatto che i ricorrenti non avevano alcuna altra alternativa per far riconoscere giuridicamente le loro unioni. Inoltre tale esclusione non poteva più essere considerata legittima, data la realtà sociale (secondo uno studio del 2010 dell’Eurispes il 61.4% degli italiani erano favorevoli a qualche forma di unione, e il 20.4% di questi erano favorevoli a che essa avesse la forma del matrimonio). Ostinarsi a negare alcuni diritti alle coppie omosessuali continuava soltanto a emarginare e stigmatizzare una minoranza a vantaggio di una maggioranza con tendenze discriminatorie. Essi hanno infine sostenuto che anche assumendo che questo potesse essere considerato legittimo ciò era chiaramente sproporzionato, dato l’esiguo margine di discrezionalità concesso agli Stati quando applicavano un trattamento diverso sulla base dell’orientamento sessuale. Lo stesso margine doveva essere considerato esiguo anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli Stati avevano effettivamente regolamentato qualche forma di unione civile (si veda Schalk e Kopf, sopra citata, § 105).

191. La Corte osserva che nella causa Schalk e Kopf essa aveva concluso ai sensi dell’articolo 12 che non avrebbe più ritenuto che il diritto di sposarsi dovesse essere limitato in tutte le circostanze al matrimonio tra due persone di sesso opposto. Tuttavia, allo stato attuale (all’epoca solo sei Stati membri del Consiglio d’Europa su quarantasette consentivano il matrimonio omosessuale), la questione se permettere o meno il matrimonio omosessuale era stata lasciata da disciplinare al diritto nazionale dello Stato contraente. La Corte ha ritenuto di non doversi spingere a sostituire l’opinione delle autorità nazionali con la propria, dato che esse si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società. Ne conseguiva che l’articolo 12 della Convenzione non poneva in capo al Governo convenuto l’obbligo di concedere accesso al matrimonio a una coppia omosessuale quale i ricorrenti (§§ 61-63). La stessa conclusione è stata ribadita nella più recente causa Hämäläinen (sopra citata, § 96), in cui la Corte ha ritenuto che benché fosse vero che alcuni Stati contraenti avevano esteso il matrimonio a partner omosessuali, l’articolo 12 non può essere interpretato come se esso ponga in capo agli Stati contraenti l’obbligo di concedere l’accesso al matrimonio alle coppie omosessuali.

192. La Corte osserva che nonostante la graduale evoluzione degli Stati in materia (undici Stati membri del Consiglio d’Europa hanno attualmente riconosciuto il matrimonio omosessuale) le conclusioni cui essa è giunta nelle summenzionate cause rimangono pertinenti. La Corte ribadisce conseguentemente che l’articolo 12 della Convenzione non pone in capo al Governo convenuto l’obbligo di concedere accesso al matrimonio a una coppia omosessuale quale i ricorrenti.

193. Analogamente, nella causa Schalk e Kopf, la Corte ha ritenuto che non si possa interpretare neanche l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, disposizione con finalità e campo di applicazione più generale, come se esso imponesse tale obbligo. La Corte ritiene che lo stesso possa essere affermato dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 12.

194. Ne consegue che sia la doglianza ai sensi dell’articolo 12 considerato singolarmente, sia quella ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 12 sono manifestamente infondate e devono essere rigettate in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

195. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

196. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno affermato di aver subito un danno patrimoniale, in conseguenza della perdita di giorni di permesso per motivi familiari, premi e incapacità di beneficiare di un mutuo, perdite che era comunque difficile quantificare. Hanno inoltre osservato di aver subito un danno morale, senza formulare una specifica richiesta al riguardo.

197. I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno chiesto un danno morale il cui importo doveva essere determinato dalla Corte, pur ritenendo che la somma di EUR 7.000 per ciascun ricorrente potesse essere considerata equa in linea con l’importo accordato nella causa Vallianatos (sopra citata). Hanno inoltre chiesto alla Corte di formulare specifiche raccomandazioni al Governo finalizzate a una legislazione a favore delle unioni civili per le coppie omosessuali.

198. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno subito alcun reale danno.

199. La Corte osserva che la pretesa economica dei ricorrenti del ricorso n. 18766/11 non è stata quantificata né dimostrata. La Corte ritiene d’altra parte che tutti i ricorrenti abbiano subito un danno morale e accorda loro EUR 5.000 ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta, a questo titolo.

200. Infine, in relazione alla richiesta dei ricorrenti, la Corte osserva di aver concluso che l’assenza di un quadro giuridico che permetta di riconoscere e tutelare la loro relazione viola i loro diritti di cui all’articolo 8 della Convenzione. In conformità all’articolo 46 della Convenzione, spetta allo Stato convenuto attuare, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le opportune misure generali e/o individuali per adempiere all’obbligo di garantire il diritto dei ricorrenti e delle altre persone che si trovano nella loro situazione al rispetto della loro vita privata e familiare (si veda Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000 VIII, Christine Goodwin, sopra citata, § 120, CEDU 2002 VI; e S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 134, CEDU 2008).

B. Spese

201. I ricorrenti del ricorso n. 18766/11 hanno chiesto anche la somma di EUR 8.200 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni ed EUR 5.000 per quelle sostenute dinanzi alla Corte.

202. I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno chiesto EUR 11.672,96 per le spese sostenute dinanzi a questa Corte calcolate in base al diritto italiano, tenendo presente le complesse questioni trattate nella causa nonché le circostanziate osservazioni, comprese quelle dei terzi.

203. Il Governo ha sostenuto che le richieste dei ricorrenti relative alle spese erano “infondate e ingiustificate”.

204. Secondo la giurisprudenza della Corte un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano dimostrate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, visti i documenti di cui è in possesso e i summenzionati criteri, la Corte rigetta la richiesta relativa alle spese nei procedimenti interni in quanto essa non è stata dimostrata mediante documentazione. La Corte, avendo esaminato le due richieste formulate da due diversi avvocati e la mancanza di informazioni particolareggiate nella richiesta concernente il ricorso n. 18766/11, ritiene inoltre ragionevole accordare, congiuntamente, la somma di EUR 4.000, congiuntamente, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, in relazione al ricorso n. 18766/11, ed EUR 10.000, congiuntamente, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, da versare direttamente sui conti bancari dei loro rappresentanti, in relazione al ricorso n. 36030/11 per il procedimento dinanzi alla Corte.

C. Interessi moratori

205. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 8 considerato singolarmente e dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, e irricevibile il resto dei ricorsi;
  2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Ritiene che non sia necessario esaminare la doglianza ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. EUR 5.000 (cinquemila euro) ciascuno, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
      2. EUR 4.000 (quattromila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 18766/11, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese;
      3. EUR 10.000 (diecimila euro), congiuntamente, ai ricorrenti del ricorso n. 36030/11, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese, da versare direttamente sui conti bancari dei loro rappresentanti;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 21 luglio 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere

Päivi Hirvelä
Presidente

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del Giudice Mahoney comune ai Giudici Tsotsoria e Vehabović.

P.H.
F.E.P.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE MAHONEY COMUNE AI GIUDICI TSOTSORIA E VEHABOVIĆ

1. Abbiamo votato con quattro [nostri] colleghi per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione nel caso di specie, ma sulla base di un ragionamento diverso e meno ampio, limitato alla situazione giuridica in Italia. In breve non riteniamo necessario affermare che l’articolo 8 ponga attualmente in capo all’Italia l’obbligo positivo di fornire alle coppie omosessuali una tutela giuridica della loro unione più o meno equivalente a quella fornita alle coppie omosessuali dall’istituto del matrimonio. Avremmo preferito che la conclusione della Corte di violazione dell’articolo 8 non fosse stata basata sulla conclusione che lo Stato italiano non “aveva adempiuto al [suo] obbligo positivo di garantire che i ricorrenti avessero a disposizione uno specifico quadro giuridico che prevedeva il riconoscimento e la tutela alle loro unioni omosessuali” (paragrafo 185 in fine della sentenza). Quello che è decisivo per noi può essere riassunto brevemente come segue:

  • lo Stato italiano ha scelto, mediante i suoi giudici supremi, segnatamente la Corte costituzionale, di dichiarare che la Costituzione conferisce a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente il diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri connessi alla loro unione;
  • questo intervento volontario e attivo da parte dello Stato italiano nella sfera dei rapporti personali contemplata dall’articolo 8 attira l’applicazione della garanzia del diritto al rispetto della vita privata e familiare prevista dalla Convenzione, senza che vi sia alcun motivo di invocare la pre-esistenza di un obbligo positivo previsto dalla Convenzione;
  • le condizioni derivanti dall’articolo 8 relative alla regolamentazione da parte dello Stato dell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare non sono state soddisfatte nelle circostanze del caso di specie a causa del carattere imperfetto del seguito, nell’ordinamento giuridico italiano, alla dogmatica dichiarazione giudiziaria della Corte costituzionale del diritto delle persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti a qualche forma di adeguato riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali stabili.

Questo ragionamento è spiegato più dettagliatamente infra.

2. Con sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 relativa alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti Oliari e A, la Corte costituzionale italiana, rigettando gli argomenti di cui all’articolo 29 della Costituzione (sull’istituto del matrimonio), ha statuito che, in virtù dell’articolo 2 della Costituzione, a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente spetta il diritto fondamentale di esprimere liberamente la loro personalità in una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri (queste sono le parole che riassumono la decisione al paragrafo 16 della sentenza; il testo degli articoli 2 e 29 della Costituzione italiana è riportato al paragrafo 33 della sentenza). La sentenza rappresenta una dichiarazione dogmatica della regolamentazione, nell’ordinamento giuridico italiano, del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare nella misura in cui riguarda lo status giuridico che dovrebbe essere conferito alla loro unione di coppia omosessuale. Il “diritto fondamentale” in tal modo riconosciuto di ottenere il riconoscimento giuridico dei pertinenti diritti e doveri connessi a un’unione omosessuale non deriva da un obbligo positivo sancito dalla Convenzione, ma dalla formulazione dell’articolo 2 della Costituzione italiana.

3. In base alle disposizioni costituzionali italiane, benché la Corte costituzionale possa dichiarare l’incostituzionalità della legislazione esistente, essa non ha il potere di colmare una lacuna legislativa anche se, come nella sua sentenza n. 138 del 2010, può aver individuato che tale lacuna comportava una situazione che non è compatibile con la Costituzione. Pertanto nella causa del Sig. Oliari e del Sig. A del 2010, non spettava alla Corte costituzionale procedere alla formulazione delle idonee disposizioni di legge, ma al Parlamento italiano. Come recita la presente sentenza (al paragrafo 82), “la Corte costituzionale … non poteva far altro che invitare il legislatore a provvedere” (si vedano allo stesso modo i paragrafi 84 e 180 in fine della sentenza). Al riguardo è opportuno citare il rapporto che il Presidente della Corte costituzionale dell’epoca ha indirizzato alle massime autorità costituzionali italiane nel 2013 (citato al paragrafo 43 della sentenza):

“Il dialogo che la Corte [Costituzionale] ha ormai stabilmente instaurato con i giudici europei si presenta a volte più difficile proprio con il soggetto che della Corte dovrebbe essere il naturale interlocutore, e cioè il legislatore. Questa difficoltà emerge, in particolare, nei casi in cui la Corte solleciti il legislatore a modificare una normativa che ritiene in contrasto con la Costituzione. Tali solleciti non possono essere sottovalutati. Essi costituiscono, infatti, l’unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità. …
Un altro esempio di “invito” rimasto sinora inascoltato è quello contenuto nella sentenza n. 138 del 2010. In tale pronuncia la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione. Ha perciò affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni.”

In sintesi, come spiegato dal Presidente della Corte costituzionale dell’epoca:

  • la Corte costituzionale aveva affermato il diritto fondamentale delle coppie omosessuali in base alla Costituzione italiana di ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione;
  • tuttavia, l’unico mezzo disponibile per la Corte costituzionale per “obbligare” gli organi legislativi italiani a eliminare l’incostituzionale lacuna del diritto italiano, che negava alle coppie omosessuali tale diritto costituzionalmente garantito, era “invitare” o indirizzare una “richiesta” al Parlamento, affinché esso adottasse la necessaria azione legislativa.

I ricorrenti del ricorso n. 36030/11 hanno aggiunto la loro spiegazione che “la sentenza della Corte costituzionale n. 138/10 aveva l’effetto di affermare l’esistenza di … un dovere costituzionale del legislatore di promulgare disposizioni generali sul riconoscimento delle unioni omosessuali, con conseguenti diritti e dover per i partner” (paragrafo 114 della sentenza).

4. Tuttavia sono trascorsi finora cinque anni dalla sentenza della Corte costituzionale senza che sia stata promulgata alcuna legge adeguata da parte del Parlamento italiano. I ricorrenti si trovano pertanto nella insoddisfacente situazione di aver ottenuto il riconoscimento da parte della Corte costituzionale di godere ai sensi della legislazione italiana di un incipiente “diritto fondamentale” inerente a un importante aspetto dello status giuridico che doveva essere accordato alla loro vita privata e familiare, ma tale incipiente “diritto fondamentale” non era stato attuato adeguatamente e concretamente dal competente ramo del Governo, ovvero il legislatore. I ricorrenti, come altre coppie omosessuali che si trovavano nella loro situazione, sono stati lasciati in un limbo, in uno stato di incertezza giuridica riguardo al riconoscimento giuridico della loro unione, cui essi hanno diritto ai sensi della Costituzione italiana.

5. Sulla base dei fatti sopra esposti, non è necessario che la Corte decida se l’Italia abbia l’obbligo positivo ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 8, della Convenzione di accordare nel suo ordinamento giuridico un adeguato riconoscimento giuridico all’unione di coppie omosessuali. La dichiarazione da parte della Corte costituzionale che l’articolo 2 della Costituzione italiana conferisce a due persone dello stesso sesso che convivono stabilmente un “diritto fondamentale” a ottenere il riconoscimento giuridico della loro unione costituisce un intervento attivo da parte dello Stato nella sfera della vita privata e familiare contemplata dall’articolo 8 della Convenzione. A nostro avviso, tale azione volontaria dello Stato in relazione alla disciplina giuridica della vita privata e familiare dei ricorrenti comporta in sé e di per sé l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione alle loro cause nonché l’obbligo cui è vincolato lo Stato italiano di osservare le prescrizioni dell’articolo 8, segnatamente quelle sancite al paragrafo 2.

6. Innegabilmente, dato che lo Stato convenuto descrive come difficile l’esercizio di raggiungere un equilibrio tra “diverse sensibilità su una questione sociale tanto delicata e profondamente sentita” (paragrafo 126 della sentenza), si deve riconoscere che lo Stato italiano ha un ampio margine di discrezionalità sia riguardo la scelta del preciso status giuridico da accordare alle unioni omosessuali, sia riguardo la collocazione nel tempo dell’attuazione della pertinente legislazione (si veda il paragrafo177 della sentenza, che sottolinea una situazione simile).

7. D’altro canto, a prescindere dal quadro costituzionale e dalla distribuzione delle competenze tra i poteri dello Stato che uno Stato contraente può scegliere di adottare, esiste tuttavia un obbligo generale di fiducia e di buona fede che lo Stato e le sue autorità pubbliche devono al cittadino in una società democratica governata dal principio dello stato di diritto (si veda, mutatis mutandis, Broniowski c. Polonia, [GC], n. 31443/96, §§173 e 175, CEDU 2004-V). A nostro avviso, nonostante il margine di discrezionalità disponibile per lo Stato italiano, tale obbligo di fiducia non è stato rispettato nel caso di specie per quanto riguarda il seguito alla sentenza 138/10 della Corte costituzionale, in cui è stata individuata come esistente nell’ordinamento giuridico italiano una lacuna incostituzionale, che ha comportato il diniego di un “diritto fondamentale”. Esiste, ed è rimasta per cinque anni, una discordanza tra la dichiarazione della Corte costituzionale sul diritto di una data categoria di persone in base alla Costituzione, e l’azione, o piuttosto l’inazione del legislatore italiano, quale competente potere del governo, ad attuare tale diritto. Ai beneficiari della dichiarazione della Corte costituzionale sull’incompatibilità con la Costituzione della mancanza di adeguato livello di riconoscimento delle unioni omosessuali è stato negato il livello di tutela della loro vita privata e familiare cui essi hanno diritto ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione italiana.

8. Inoltre, la legislazione italiana relativa allo status giuridico da accordare alle unioni omosessuali è stata lasciata in uno stato di incertezza non regolamentata per un tempo eccessivo. Questa durevole situazione di incertezza giuridica, invocata nella presente sentenza (per esempio, ai paragrafi 170, 171 e 184 in fine), è tale da rendere la disciplina interna dell’unione omosessuale dei ricorrenti incompatibile con il concetto democratico di “legge” inerente al requisito del paragrafo 2 che qualsiasi “ingerenza” con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sia “prevista dalla legge”. È particolarmente così in quanto, come sottolinea la sentenza (ai paragrafi 170-171),
“la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare.”

9. Come i nostri colleghi osserviamo che “il Governo italiano non ha esplicitamente sottolineato ciò che, a suo avviso, corrisponde agli interessi della collettività nel suo insieme” per spiegare l’omissione del Parlamento di legiferare in modo da attuare il diritto costituzionale fondamentale individuato dalla Corte costituzionale (si veda il paragrafo 176 della sentenza). Concordiamo similmente con i nostri colleghi nel rigettare i vari argomenti addotti dal Governo a mo’ di giustificazione di questa continua omissione, segnatamente gli argomenti relativi alla trascrizione delle unioni omosessuali da parte di alcuni comuni, ai contratti privati e alla capacità dei tribunali interni in base all’esistente legislazione di offrire un riconoscimento giuridico e una tutela adeguati (si vedano, in particolare, i paragrafi 81 82 e 168-172). Come sottolineano i nostri colleghi, è significativo anche che le pronunce delle supreme autorità giudiziarie italiane, compresa la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, non facciano che rispecchiare i sentimenti della maggioranza della collettività italiana. Nelle parole della sentenza “vi è nella popolazione italiana una diffusa accettazione delle coppie omosessuali nonché un diffuso sostegno del loro riconoscimento e della loro tutela.” (paragrafi 180-181 della sentenza).

10. Ci dissociamo dai nostri colleghi per quanto riguarda la questione relativa a dove situare l’analisi dei fatti della causa ai fini dell’articolo 8 della Convenzione. I nostri colleghi sono attenti a limitare la loro conclusione dell’esistenza di un obbligo positivo per l’Italia, e ciò sulla base di una combinazione di ragioni non necessariamente riscontrate in tutti gli Stati contraenti. In alcuni punti, essi sembrano tuttavia invocare, almeno parzialmente, considerazioni generali, non caratteristiche dell’Italia, in grado di dare luogo a un obbligo positivo indipendente incombente sullo Stato – qualsiasi Stato contraente – di prevedere un quadro giuridico per le unioni omosessuali. Perciò, per esempio, dopo aver notato che esiste un conflitto tra la realtà sociale dei presenti ricorrenti, che vivono apertamente la loro relazione omosessuale, e il diritto del paese, la sentenza (si vedano i paragrafi 161 e 173 della sentenza), parla “dell’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti”. Si potrebbe concepibilmente ragionare che, in analogia con la causa A, B e C c. Irlanda [GC] (ricorso n. 25579/05, CEDU 2010, §§ 253, 264 e 267), “l’obbligo positivo” dello Stato italiano di promulgare una adeguata legislazione di attuazione sorga dall’articolo 2 della Costituzione italiana come interpretata dalla Corte costituzionale. Ciò può ben essere vero come questione di diritto costituzionale italiano, come argomentato dai ricorrenti del ricorso n. 36030/11 (si veda il paragrafo 3 in fine supra della presente opinione concordante). Tuttavia, questo non è quello che significa normalmente un obbligo positivo imposto da un articolo della Convenzione. In particolare, ogni volta che uno Stato sceglie di disciplinare l’esercizio di un’attività che rientra nel campo di applicazione di un articolo della Convenzione, vale a dire quando esso si “ingerisce” nell’esercizio di tale diritto, secondo il linguaggio dell’articolo paragrafo 2 dell’articolo 8, esso è obbligato a farlo in modo che, per esempio, non comporti un’eccessiva incertezza giuridica per il titolare del diritto previsto dalla Convenzione. Date le circostanze, siamo nel campo del diritto-regolamento, non nel campo di obblighi positivi della Convenzione. Questo è il motivo per il quale abbiamo sollecitato (al paragrafo 5 supra della presente opinione concordante) che il reclamo dei ricorrenti sia analizzato in termini di “ingerenza” da giustificare ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8, piuttosto che in termini di obbligo positivo, che esso riguardi solo l’Italia anziché tutti gli Stati contraenti, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

11. In conclusione, per noi, l’insoddisfacente stato del pertinente diritto interno sul riconoscimento delle unioni omosessuali, che rivela una protratta omessa attuazione di un diritto fondamentale riconosciuto costituzionalmente in modo effettivo e che dà luogo a una continua incertezza, rende l’intervento attivo dello Stato italiano nella disciplina del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare incompatibile con i requisiti del paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.

12. Non si deve considerare che la precedente opinione concordante esprima un’opinione che riguarda se, nelle condizioni odierne del 2015 alla luce degli atteggiamenti in evoluzione nella società democratica in Europa, il paragrafo 1 dell’articolo 8 debba adesso essere interpretato, per l’Italia o in generale per tutti gli Stati contraenti, come incarnante l’obbligo positivo di riconoscere e tutelare giuridicamente in modo opportuno le unioni omosessuali. Quello che importa per noi è che non vi è necessità di ricorrere a tale “nuova” interpretazione, dato che sarebbe sufficiente decidere il caso di specie a favore dei ricorrenti per un motivo più limitato, sulla base della giurisprudenza esistente e dell’analisi classica esistente, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8, dell’intervento attivo dello Stato che disciplina l’esercizio di un diritto previsto dalla Convenzione.


APPENDICE
Ricorso n. nome e cognome data nascita anno nascita cittadinanza luogo residenza rappresentante
n.18766/11 1 A. 0 1976 Italiana Trento A. SCHUSTER
2 Enrico OLIARI 15/07/1970 1970 Italiana Trento A. SCHUSTER
n.36030/11 1 Gian Mario FELICETTI 18/06/1972 1972 Italiana Lissone M.E.D'AMICO
2 Riccardo PERELLI CIPPO 23/03/1959 1959 Italiana Milano M.E.D'AMICO
3 Roberto ZACHEO 10/05/1960 1960 Italiana Milano M.E.D'AMICO
4 Riccardo ZAPPA 29/10/1964 1964 Italiana Lissone M.E.D'AMICO

 

NOTE

nota 1 - http://contrattoconvivenza.com ultimo accesso giugno 2015

nota 2  - In data 22 maggio 2015 in un referendum l’Irlanda ha votato a favore del matrimonio omosessuale. In Finlandia in data 12 dicembre 2014 il Parlamento ha approvato un disegno di legge, firmato dal Presidente in data 20 febbraio 2015, che legalizzava il matrimonio omosessuale. La legge sul matrimonio entrerà in vigore il 1 marzo 2017.

nota 3  - L’articolo 1 § 2 della legge n. 7/2001, come modificata dalla legge n. 23/2010 del 30 agosto 2010 – “ La libera unione è la situazione giuridica di due persone, che a prescindere dal loro sesso, vivono in condizioni analoghe a quelle di coppie sposate da oltre due anni.”

nota 4  - Sistemi di registrazione alternativa in cinque degli otto Stati e territori, oltre al riconoscimento a livello federale delle coppie omosessuali conviventi in tutti gli otto Stati e territori.

nota 5  - La legislazione federale sulla capacità di contrarre matrimonio si applicava a tutte le tredici province e territori, oltre al riconoscimento a livello federale e in tutte le tredici province e territori delle coppie omosessuali conviventi , e delle unioni civili nel Québec.

nota 6  - Almeno due stati e il Distretto federale.

nota 7  - [Reference re Same-Sex Marriage] Riferimento al matrimonio omosessuale, [2004] 3 S.C.R. 698.

nota 8  - Si veda R. Wintemute, "Sexual Orientation and the Charter [L’orientamento sessuale e la Costituzione]", (2004) 49 McGill Law Journal 1143; Legge sul matrimonio civile, Leggi del Canada 2005, capitolo 33.

nota 9  - Fourie c. Ministero dell’Interno (30 novembre 2004), Causa N. 232/2003.

nota 10  - La decisione della Corte californiana ha autorizzato le coppie dello stesso sesso a contrarre matrimonio in California dal 16 giugno 2008 al 4 novembre 2008, quando il 52% degli elettori in un referendum si è espresso a favore di un emendamento della Costituzione californiana (Proposta 8). La Proposta 8 ha trasformato la norma che negava l'accesso al matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso da una norma sub-costituzionale (adottata dopo il referendum del 2000 sulla Proposta 22 e abrogata dalla Corte nel 2008) in una norma costituzionale che poteva essere annullata solo dopo un secondo referendum: Articolo I, Sezione 7.5: «In California è valido o riconosciuto solo il matrimonio tra un uomo e una donna.» La Corte ha sostenuto la Proposta 8 nella causa Strauss v. Horton (26 maggio 2009), ma ha confermato la validità dei matrimoni civili delle coppie dello stesso sesso che si erano sposate prima del 4 novembre 2008. La decisione della Corte è stata ripristinata, e la Proposta 8 è stata annullata per l’effetto procedurale della causa Hollingsworth v. Perry, 133 S.Ct. 2652 (26 giugno 2013).

nota 11  - Si veda http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931 (ultimo accesso giugno 2015).

nota 12  - Sentencia C-577/11, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm (ultimo accesso giugno 2015), pp. 193-194.

nota 13  - Amparos en Revisión 457/2012, 567/2012, 581/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

nota 14  - Si veda Acórdão 359/09 (9 luglio 2009), http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/acordaos09/301-400/35909.htm (ultimo accesso giugno 2015) (Declaração de Voto: Judges Gil Galvão and Maria João Antunes).

nota 15  - Si veda http://www.sexualorientationlaw.eu/documents/austria.htm. (non più accessibile).

nota 16  - Raccomandazione 1474 (2000), § 11(iii)(i). Si veda anche Risoluzione 1547 (2007), § 34.14.

nota 17  - “Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali ... nella CE” (8 febbraio 1994), GU C61/40 at 42, § 14.

nota 18  - Risoluzione CM/Res(2008)22, 19 novembre 2008.

nota 19  - Regolamento del Personale per funzionari dell’Unione Europea..., Articolo 1d(1); Allegato VII, Articolo 1(2)(c); Allegato VIII, Articolo. 17, come modificato dal Regolamento del Consiglio 723/2004/EC (22 Marzo 2004), GU L124/1. Cfr. Decisione N. 2005/684/EC del Parlamento europeo, Art. 17(9), (28 settembre 2005), GU L262/6 (“I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi”).

nota 20  - Si veda la causa Irizarry v. Board of Education of City of Chicago, 251 F.3d 604 (7th Cir. 2001).

nota 21  - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha effettivamente concesso tale esonero nella causa K.B., Causa C-117/01 (7 gen. 2004), che conferiva implicitamente alla signora K.B. e al signor R. (il suo partner maschile transessuale) l'esonero dal requisito del matrimonio fino a quando la legislazione del R.U. non fosse stata modificata. Se ella fosse deceduta il giorno 8 gennaio 2004 (giorno successivo alla sentenza), egli avrebbe avuto diritto alla pensione di riversibilità anche se non aveva contratto matrimonio con lei (il R.U. non aveva ancora attuato Goodwin). Csi confronti Maruko, Caso C-267/06 (1 aprile 2008) (la Direttiva del Consiglio 2000/78/CE prevede parità di pensione di riversibilità per partner dello stesso sesso debitamente registrati se la legislazione nazionale li pone in una situazione paragonabile a quella di coniugi [di sesso diverso]).

nota 22  - “Omofobia e discriminazione basate sull’orientamento sessuale negli Stati Membri dell’Unione europea: Parte 1 - Analisi giuridica”,
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-eu-member-states-part-i. (ultimo accesso giugno 2015).

nota 23 - pubblicato il 17 maggio 2012