Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 giugno 2015 - Ricorso n. 39294/09 - Peruzzi c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE

CAUSA PERUZZI c. ITALIA

(Ricorso n. 39294/09)

SENTENZA

STRASBURGO

30 giugno 2015

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
 
Nella causa Peruzzi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 maggio e il 9 giugno 2015,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 39294/09) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, sig. Piero Antonio Peruzzi («il ricorrente»), ha adito la Corte il 25 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato autorizzato ad assumere personalmente la difesa dei suoi interessi nell’ambito della procedura dinanzi alla Corte (articolo 36 § 2 in fine del regolamento). Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.

3. Il ricorrente afferma che la sua condanna per diffamazione ha violato il suo diritto alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 della Convenzione.

4. Il 21 maggio 2014 il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1946 e risiede a Sant’Angelo In Campo (Lucca).

A. La «lettera circolare» del ricorrente

6. Nel 2001 il ricorrente esercitava la professione di avvocato. Nel mese di settembre 2001 inviò al Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito il «CSM») una lettera nella quale lamentava il comportamento di un giudice del tribunale di Lucca, X. Successivamente egli comunicò, per mezzo di una «lettera circolare», a vari giudici dello stesso tribunale il contenuto della sua lettera al CSM, senza tuttavia indicare esplicitamente il nome di X.

7. Nelle sue parti pertinenti il contenuto della lettera in questione è il seguente:

«Prima che vi giungano notizie errate o non veritiere, prima che lo spirito di corpo possa prevalere rispetto a una giusta interpretazione dei motivi che mi hanno spinto a rivolgermi al CSM, al ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale dei notai e al Consiglio nazionale forense, in merito alla condotta tenuta da due magistrati del tribunale di Lucca nell’ambito di una procedura di divisione giudiziale alla quale i miei clienti erano parte, prima che qualcuno dei miei colleghi venga a scusarsi, in mio nome, per mia iniziativa, presentandomi forse come folle o irresponsabile, intendo chiarire e comunicarvi i motivi che mi hanno portato ad agire in questo modo.

È pendente in cassazione un ricorso contro una sentenza del tribunale di Lucca nella quale il tribunale, pronunciandosi contro le domande di una convivente del de cujus e definendo la relativa procedura di riparto dell’eredità, aveva incaricato il giudice istruttore di procedere alla vendita di un appartamento, unico bene da dividere tra gli eredi, nel quale vivevano la suddetta convivente e sua figlia, anch’essa erede, nata nell’ambito della convivenza. Poiché la sentenza del tribunale di Lucca non era definitiva, non si poteva né procedere alla vendita né avviare la relativa procedura, in quanto l’articolo 791 del codice di procedura civile lo vieta espressamente.

L’altro erede ha tuttavia sollecitato [...] la vendita, e il giudice istruttore, nonostante le nostre reiterate domande di sospensione della vendita, tutte rigettate, ha fatto in modo che, dopo due vendite all’asta senza acquirente, il bene fosse assegnato a terzi in occasione della terza vendita all’asta.

Saranno di seguito indicate le motivazioni specifiche con le quali sono state respinte tutte le nostre richieste:

[Omissis].

Malgrado ciò, ci tengo a precisare in via preliminare che non provo alcuna animosità nei confronti della magistratura e dei magistrati in generale, e che considero invece importante e insostituibile per la società civile la funzione che esercitano i magistrati.

Vi sono e vi sono stati magistrati che compiono e hanno compiuto il loro ruolo con grande dignità e decoro, e che meritano tutta la mia ammirazione e l’ammirazione di tutti coloro che lavorano nel settore della giustizia. Ricorderò, per tutti, Y, deceduto, si può dire, sul «campo di battaglia». Ricordo ancora che in udienza egli era, tra tutti i suoi colleghi, quello che, anche nella sua condizione di estrema ed evidente sofferenza, tratteneva il maggior numero di cause in decisione, e lo ha fatto fino alla sua ultima ora. Confesso che se avessi potuto risparmiargli qualche fatica, viste le sue condizioni, mi sarei volentieri occupato del suo lavoro. Ma vi sono anche altri magistrati altrettanto meritevoli che, anche mentre sono in vacanza, lavorano, vanno in ufficio, parlano con gli avvocati, e con i quali è  possibile prevedere una forma di collaborazione e di confronto, e anche a questi vanno tutta la mia stima e ammirazione.

So bene che la giustizia è fatta dagli uomini e proprio per questo motivo le decisioni possono essere erronee e incomplete. Tuttavia, preferisco sempre una giustizia umana a [una giustizia] amministrata da automatismi.

Tuttavia, quello che non accetto è che, quando sono in gioco i diritti della persona e la dignità di chi ha il compito di difenderli, si possa decidere su tali diritti per partito preso, magari con l’uso dell’arroganza, o che si possa decidere con totale disinteresse e disimpegno. Personalmente credo molto nell’autonomia della magistratura e ritengo che senza il rispetto dell’autonomia di chi è chiamato a giudicare non si possa decidere serenamente e in maniera equa. L’autonomia, tuttavia, non può trasformarsi in potere discrezionale assoluto poiché in questo modo ci si avvicina all’arbitrario fino ad arrivarci. Ho tenuto a precisare in che modo percepisco il senso della giustizia, che ho la massima considerazione per la funzione svolta dai magistrati e che la mia totale ammirazione va a coloro che esercitano la loro attività con abnegazione, impegno e decoro.

Invidio persino i magistrati, in quanto hanno senz’altro più tempo per studiare, approfondire le questioni, per occuparsi anche di altri interessi culturali e sociali, cosa che l’avvocato, per la natura e la specificità del suo lavoro, non riesce sempre a fare e a fare bene. Spesso porto con me a casa delle cose da leggere e da studiare, e a metà serata finisco per addormentarmi sui libri dopo una giornata trascorsa a correre da un ufficio all’altro la mattina, a rispondere al telefono e a ricevere i clienti il pomeriggio. Capisco che il settore giudiziario sia oberato di lavoro, di problematiche, che le braccia non sono numerose e il lavoro è enorme, ragione per cui gli esposti sicuramente non servono a rendere più facile il lavoro da compiere e ad eseguirlo, e ci sarebbe più bisogno di collaborazione e dialogo che di proteste. Tuttavia, vi sono dei limiti che ritengo non si possano superare e, dopo aver riflettuto per un tempo non trascurabile, ho deciso di presentare la presente protesta [nota della cancelleria: la lettera al CSM]. Riporto la parte finale della protesta nelle quale mi chiedo quale sia il senso della professione dell’avvocato e se sia lecito accettare sempre qualsiasi decisione e comportamento:

«Il sottoscritto difensore tiene a precisare quanto segue:

Presento con rammarico questo esposto nei confronti di persone che, pur esercitando funzioni diverse, sono considerate dal sottoscritto come «colleghi», secondo la qualifica comune di professionisti del diritto. Tuttavia, il sottoscritto ritiene di essere obbligato a farlo là dove vi è disimpegno, indifferenza totale di fronte a delle richieste legittime del cittadino in nome del quale si amministra la giustizia, convinzione dell’impunità in quanto si occupa una posizione di «potere», anche se dovrebbe trattarsi dell’esercizio di una «funzione»; e last but not least, mancanza di rispetto per la dignità e la responsabilità della professione esercitata da quest’ultimo.

Il difensore sottoscritto ha prestato il proprio servizio per tre gradi di giudizio, ha sostenuto per conto dei suoi clienti dei costi molto elevati, al punto che, se si dovesse applicare il tariffario professionale, si supererebbe l’importo dei diritti rivendicati, ha chiesto, con tre reclami alla corte d’appello di Firenze, la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 373 del codice di procedura civile, tutti rigettati con motivazioni che lasciano ben a desiderare – ma non è questo l’oggetto della presente protesta,–, ha accumulato una montagna di atti, scritti e documenti da far paura, ha visto andare in fumo il sequestro relativo al proprio credito.

Nel tempo dedicato a tali difese, avrebbe potuto certamente occuparsi di quindici cause di media e normale complessità.

Se il lavoro, non importa quale lavoro, purché sia lecito, ha la propria tutela e la propria dignità, allora anche il magistrato (e la sua funzione e il suo ruolo glielo imporrebbero ancora più che a qualsiasi altra persona) non può permettersi di non rispettare il lavoro altrui, ivi compreso quello dell’avvocato.

In quanto avvocato, tale difensore ha la responsabilità di dare delle certezze al suo cliente, che è il cittadino in nome del quale viene amministrata la giustizia (le sentenze hanno l’intestazione «In nome del popolo italiano»).

Quale certezza può dare un avvocato se ogni giudice, invece di applicare le leggi, non le applica, dà alle stesse l’interpretazione che preferisce, non fornisce nemmeno motivazioni per quanto riguarda la propria interpretazione delle leggi in questione? Osserviamo che il sistema degli appelli e dei reclami non tutela il cittadino. Il giudice è un uomo e può commettere errori (errare è umano), ma non può e non deve sbagliarsi volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia, e le richieste del cittadino dovrebbero essere accolte, a condizione di essere fondate, e questo fin dal primo momento. Vi sono numerosissime cause; questo si spiega anche con il fatto che se molte decisioni fossero state prese in maniera corretta fin dall’inizio, si sarebbe evitata la proliferazione delle cause, dei procedimenti, delle domande, come nel caso di specie. Per non parlare di tutte le cause, numerose, in cui il cittadino, deluso e incredulo di fronte a decisioni fuori della norma, avendo perduto ogni fiducia nella giustizia, rinuncia a qualsiasi appello. Ciò comporta una mancanza giustificata di fiducia nella giustizia e un aumento del carico di lavoro e delle spese per lo Stato, e questo a causa del sovraccarico di lavoro per gli altri giudici, le cancellerie, gli ufficiali giudiziari.

E quale giustificazione e spiegazione può dare il difensore al cliente al quale, con la massima precauzione, ha prospettato un certo risultato, e gli presenta poi una decisione del giudice diametralmente opposta ?? Se questo è il frutto di un errore, di una mancanza di conoscenza, di impegno o di approfondimento del difensore, quest’ultimo se ne assume la responsabilità; ma quando questo dipende dal giudice, il difensore ne subisce un danno in quanto il cliente avrà in ogni caso un’opinione negativa dell’attività del suo difensore. I clienti e i cittadini sono in grado di comprendere se è l’avvocato o il giudice ad essersi sbagliato e in che misura?? Se l’avvocato non ottiene risultati appropriati con argomenti giuridici, quale altro mezzo si deve cercare?? Che cosa deve fare l’avvocato per ottenere ciò a cui ha professionalmente diritto?? .. O invece l’avvocato non deve porsi questi problemi e deve continuare a vivacchiare coltivando il suo orticello, cercando di proteggersi il capo con tegole che potrebbero cadere dall’alto, in quanto da una parte non è tutelato e dall’altra si trova alla mercé del potere discrezionale altrui?? .. Disinteressandosi completamente della propria dignità professionale?? ...

Quando vi arriverà la presente starò subendo un intervento chirurgico. Mi spiace di non potere, in questo momento, fornire ulteriori chiarimenti a coloro che potrebbero chiederne. Tuttavia sono pronto, se necessario, a rispondere della mia condotta e a fornire qualsiasi chiarimento mi venisse chiesto dopo tale intervento, quando sarò nuovamente in buona salute.»

B. Il procedimento di primo grado

8. Ritenendo che alcune espressioni utilizzate nella lettera circolare recassero pregiudizio alla sua reputazione, X presentò una denuncia per diffamazione nei confronti del ricorrente.

9. Poiché X era giudice a Lucca, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale (il «CPP»), il fascicolo fu trasmesso alle autorità giudiziarie di Genova.

10. Il 13 febbraio 2003 la procura di Genova rinviò il ricorrente a giudizio dinanzi al tribunale della stessa città.

11. X si costituì parte civile nel procedimento penale a carico del ricorrente.

12. Secondo il capo d’imputazione, nella lettera circolare il ricorrente aveva espresso delle critiche lecite per quanto riguarda i modi di interpretare e di compiere il lavoro di giudice, ma aveva poi oltrepassato i limiti del suo diritto alla libertà di espressione, scrivendo in particolare le frasi seguenti:

«L’autonomia (...) non può trasformarsi in potere discrezionale assoluto poiché in questo modo ci si avvicina all’arbitrario fino ad arrivarci»;
«per partito preso, magari con l’uso dell’arroganza (…) decidere con totale disinteresse e disimpegno»;
«il magistrato (…) non può permettersi di non rispettare il lavoro altrui, ivi compreso quello dell’avvocato»;
«Il giudice è un uomo e può commettere errori (…), ma non può e non deve sbagliarsi volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia.»

13. All’udienza del 4 marzo 2004 il pubblico ministero comunicò che il ricorrente doveva essere accusato anche di ingiuria, in quanto dalla deposizione di X risultava che anche quest’ultimo aveva ricevuto copia della lettera circolare.

14. Con sentenza resa il 3 febbraio 2005, depositata l’11 febbraio 2005, il tribunale di Genova condannò il ricorrente per diffamazione e ingiuria a quattro mesi di reclusione, nonché al rimborso delle spese di giustizia sostenute da X (ammontanti a 2.000 euro (EUR)) e alla riparazione del danno subito da quest’ultimo. L’importo di tale danno doveva essere fissato nell’ambito di un procedimento civile separato; il tribunale accordò tuttavia a X una provvisionale di 15.000 EUR.

15. Il tribunale osservò che non veniva contestato il fatto che il ricorrente avesse scritto la lettera circolare e avesse chiesto alla sua segretaria di farne pervenire una copia ai magistrati delle sezioni civili del tribunale di Lucca. Durante il processo, il ricorrente aveva presentato una memoria e aveva reso delle dichiarazioni spontanee; dai suoi scritti difensivi non era possibile tuttavia non rilevare la natura offensiva delle espressioni utilizzate nella lettera circolare, il che era tanto più grave se si pensa che il ricorrente era un avvocato. Nella sua lettera, il ricorrente precisava di avere il massimo rispetto per la magistratura e per i magistrati che svolgevano le loro funzioni con «abnegazione, impegno e decoro». Evidentemente, così non era per X, accusato dal ricorrente di essere arrogante e disimpegnato, convinto di essere intoccabile in quanto occupava una posizione di potere, e di avere commesso degli errori volontari, con dolo o colpa grave o per imperizia. Tali accuse si spiegavano non con l’inerzia di X nell’esame di una causa, ma con le decisioni che X aveva preso nell’ambito di quest’ultima, rigettando tutte le richieste del ricorrente. Invece di ribadire le proprie argomentazioni giuridiche, quest’ultimo aveva oltrepassato i limiti del suo diritto alla critica, affermando che X si era sbagliato «volontariamente», il che offendeva gravemente la reputazione del magistrato in questione.

16. Secondo il tribunale, l’oggetto delle accuse contenute nella lettera circolare non poteva che essere X, come dimostravano le lettere simili, che menzionavano esplicitamente tale magistrato, inviate dal ricorrente e dai suoi clienti al CSM, al ministero della Giustizia e ai Consigli nazionali dei notai e degli avvocati.

17. Il ricorrente non poteva beneficiare della esimente della provocazione (articolo 599 del codice penale, di seguito il «CP»). In effetti, anche a voler supporre che le decisioni di X potessero tradursi in «fatti ingiusti», la lettera circolare, inviata circa quattro mesi dopo l’adozione di tali decisioni, non costituiva una reazione immediata a queste ultime.

C. L’appello

18. Il ricorrente interpose appello.

19. Affermò, tra l’altro, che i reati contestatigli erano puniti con una semplice ammenda, che la pena inflitta era sproporzionata e che la provvisionale che doveva versare era di importo eccessivo. Inoltre, nella sua denuncia, X non aveva riferito di essere stato egli stesso destinatario della lettera circolare, il che impediva che il ricorrente fosse giudicato per il reato di ingiuria. Il ricorrente affermava anche che dal testo della sua lettera non risultava che il destinatario delle sue critiche fosse X e che tale documento, valutato complessivamente, non era nient’altro che una manifestazione delle sue frustrazioni di fronte al cattivo funzionamento della giustizia in generale.

20. Infine, in subordine, egli riteneva di dover beneficiare della esimente della provocazione. Sottolineava che, nell’ambito di una procedura di divisione di eredità, X aveva varie volte rigettato le sue domande volte a ottenere la sospensione di una vendita all’asta di un appartamento, e che le decisioni di X erano poi state ribaltate da un altro giudice.

21. All’udienza del 12 marzo 2007 il ricorrente dichiarò di non avere intenzione di offendere personalmente X e produsse dei documenti attestanti il suo stato di salute precario.

22. Con una sentenza resa in data 12 marzo 2007, depositata il 2 aprile 2007, la corte d’appello di Genova dichiarò che non potevano essere intentate azioni penali in riferimento al reato di ingiuria, in assenza di una denuncia, e ridusse la pena per il reato di diffamazione a 400 EUR di multa. La stessa corte dichiarò la pena interamente condonata, e condannò il ricorrente alla riparazione dei danni subiti da X, che quantificò in 15.000 EUR, nonché al rimborso delle spese di giustizia sostenute da quest’ultimo in appello (2.000 EUR).

23. La corte d’appello osservò che, nella prima parte della lettera circolare, il ricorrente riferiva le vicissitudini della procedura di divisione ereditaria in cui X aveva adottato le decisioni contestate. Aggiungeva poi che gli dispiaceva presentare le proprie doglianze nei confronti di persone (X e un altro magistrato) da lui considerate dei «colleghi» benché esercitassero funzioni diverse dalle sue. Inoltre, i giudici del tribunale di Lucca, interrogati in primo grado, non avevano avuto alcuna difficoltà a identificare X come il destinatario delle critiche contenute nella lettera circolare. In queste circostanze, non poteva essere accolto l’argomento del ricorrente secondo il quale quest’ultima era solo una manifestazione di scontento nei confronti della giustizia in generale.

24. Secondo la corte d’appello, le decisioni prese da X nell’ambito della procedura di divisione dell’eredità potevano, tutt’al più passare per «errate», ma non avrebbero potuto essere considerate «ingiuste». La corte d’appello sottolineò anche che una delle questioni al centro della controversia (l’esistenza di diritti di successione in capo al convivente) era stata risolta dalla Corte di cassazione in un senso opposto a quello auspicato dal ricorrente. Il Consiglio nazionale forense aveva osservato peraltro che gli scritti del ricorrente avrebbero potuto tradursi in un mezzo di pressione nei confronti dei magistrati interessati.

25. Secondo la corte d’appello, il ricorrente non aveva esplicitamente impugnato la parte della sentenza di primo grado che considerava che le espressioni contenute nella lettera circolare avessero ecceduto i limiti del diritto alla critica.

26. L’interessato, il cui casellario giudiziale era vergine, doveva beneficiare di circostanze attenuanti e, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (paragrafo 32 infra), la pena per la diffamazione era ormai una semplice multa (e non una pena privativa della libertà).

27. La corte d’appello osservò che la diffusione, all’interno di un piccolo tribunale, di una lettera come quella redatta dal ricorrente non poteva che offendere la dignità del magistrato interessato, nonché la sua immagine di giudice indipendente. Le espressioni utilizzate dal ricorrente, al di fuori di un atto procedurale, erano volte a mettere in discussione la professionalità di X, presentato come un giudice parziale e lassista, e questo all’interno di una comunità ristretta. Alla luce di queste considerazioni la corte d’appello, deliberando in via equitativa, accordò alla parte civile la somma di 15.000 EUR per il danno morale.. 

D. Il ricorso per cassazione

28. Il ricorrente presentò ricorso per cassazione.

29. Egli ribadì i propri motivi di ricorso e, facendo riferimento a un determinato passaggio del suo atto d’appello, indicò che la corte d’appello aveva erroneamente affermato che l’imputato non aveva contestato la natura offensiva delle espressioni contenute nella lettera circolare. In ogni caso il giudice era tenuto, in ogni fase del procedimento, a verificare d’ufficio se il fatto ascritto fosse o meno costitutivo di un reato.

30. Con una sentenza resa il 12 novembre 2008, depositata il 17 dicembre 2008, la Corte di cassazione, ritenendo che la corte d’appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti controversi, respinse il ricorso del ricorrente.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

31. L’articolo 595 del CP punisce il reato di diffamazione. Nelle sue parti pertinenti, tale disposizione recita:

 

«Chiunque (…), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 EUR.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 EUR.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 EUR.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza (…) le pene sono aumentate.»

32.  Il decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 (articolo 4 c. 1 a)) ha attribuito al giudice di pace la competenza per pronunciarsi, tra l’altro, sulle cause in materia di diffamazione. Ai sensi dell’articolo 52 c. 2 a) di detto decreto:
«Per i (…) reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:
a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria (…) da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
(...).»

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

33. Il ricorrente considera che la sua condanna per diffamazione abbia violato l’articolo 10 della Convenzione, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.»

34. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

35. La Corte, constatando che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di irricevibilità, lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

36. Il ricorrente sostiene di essere stato condannato per una lettera nella quale esponeva le proprie considerazioni sui diversi modi di interpretare ed esercitare il mestiere di giudice. Le sue valutazioni sarebbero state interpretate in maniera incompatibile con il loro significato reale e sarebbero state collegate a un soggetto, X, che non ne era il vero destinatario. Secondo il ricorrente, non vi sarebbero prove della sua intenzione di minare la reputazione e l’integrità di X. Inoltre, il cattivo funzionamento del sistema giudiziario italiano, in cui il giudice, de facto, non sarebbe chiamato a rendere conto della propria condotta, sarebbe stato sottolineato da numerose decisioni europee, da libri e siti internet. Il sistema giudiziario nel complesso, e non X, era il bersaglio delle critiche del ricorrente.

37. L’interessato osserva inoltre che il tribunale di Genova lo ha condannato a una pena privativa della libertà, non prevista dalla legge, e che nonostante il suo casellario giudiziale vergine, detto tribunale non gli ha concesso le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente afferma che aveva inviato la sua lettera circolare a vari giudici del tribunale di Lucca unicamente per evitare di compromettere i rapporti di amicizia e di stima reciproca che lo legavano a tali magistrati e per premunirsi contro una eventuale deformazione del contenuto della sua lettera al CSM. Egli afferma anche che la condotta di X, che ha rifiutato ogni tentativo di giungere a una composizione amichevole della controversia, era dettata da sentimenti di animosità nei suoi confronti.

b) Il Governo

38. Il Governo ritiene che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente perseguisse gli scopi legittimi della tutela «della reputazione o dei diritti altrui» e dell’«autorità e dell’imparzialità del potere giudiziario». Esso considera che tale ingerenza era anche necessaria in una società democratica in quanto le espressioni utilizzate dal ricorrente nella sua lettera circolare erano offensive e volte a denigrare X. Quest’ultimo era accusato, in sostanza, di avere deliberatamente e coscientemente adottato una decisione ingiusta, di essere arrogante, disinteressato e disimpegnato. In questo modo, è stato presentato in maniera negativa e come un giudice che violava totalmente i principi deontologici fondamentali della sua professione.

39. Secondo il Governo, l’atteggiamento del ricorrente non si giustificava alla luce della controversia giudiziaria che era all’origine della sua animosità nei confronti di X. Inoltre, la corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza di circostanze attenuanti in favore del ricorrente e ha ridotto la pena che gli era stata inflitta in primo grado.

40. Alla luce di quanto precede, il Governo considera che, condannando il ricorrente, i giudici nazionali, che si trovano in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare i fatti e la necessità dell’ingerenza, non abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento di cui godevano in materia. Se vi è stata una violazione della Convenzione, questa è stata commessa dal ricorrente, che ha indebitamente offeso la reputazione di X, tutelata dall’articolo 8.

2. Valutazione della Corte

a) Sull’esistenza di una ingerenza

41. Non si presta a controversia tra le parti il fatto che la condanna del ricorrente abbia costituito una ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Belpietro c. Italia, n. 43612/10, § 43, 24 settembre 2013).

b) Sulla giustificazione dell’ingerenza: previsione da parte della legge e scopo legittimo perseguito

42. Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le esigenze previste dal paragrafo 2 dell’articolo 10. Si deve dunque determinare se fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più tra gli scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società democratica» per raggiungere tale o tali scopi (Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI, e Ricci c. Italia, n. 30210/06, § 43, 8 ottobre 2013).

43. Non viene contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla legge, ossia dagli articoli 595 del CP (paragrafo 31 supra) e 52 c. 2 a) del decreto legislativo n. 274 del 2000 (paragrafo 32 supra). La condanna del ricorrente perseguiva lo scopo legittimo costituito dalla tutela della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie di X (si vedano, mutatis mutandis, Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, § 38, CEDH 2002-II; Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V; Ormanni c. Italia, n. 30278/04, § 57, 17 luglio 2007; e Belpietro, sopra citata, § 45). Essa mirava inoltre a «garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario», di cui X, un magistrato, faceva parte (si vedano, ad esempio e mutatis mutandis, Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, § 168, CEDU 2005-XIII; Foglia c. Svizzera, n. 35865/04, § 83, 13 dicembre 2007; July e SARL Libération c. Francia, n. 20893/03, § 59, CEDU 2008 (estratti); e Di Giovanni c. Italia, n. 51160/06, § 74, 9 luglio 2013).

44. Resta da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

c) Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica

i. Principi generali

45. Allo scopo di determinare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società democratica», la Corte deve verificare se rispondesse a un «bisogno sociale imperioso». Gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare l’esistenza di un tale bisogno, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo riguardante allo stesso tempo la legge e le decisioni che si applicano a quest’ultima, anche quando queste provengono da un giudice indipendente. La Corte è dunque competente per deliberare in ultima istanza sulla questione di stabilire se una «restrizione» sia compatibile con la libertà di espressione salvaguardata dall’articolo 10 (Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I; Associazione Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001 VIII; e Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, § 101, CEDU 2007-V).

46. Nell’esercizio del proprio potere di controllo la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali competenti, ma di verificare dal punto di vista dell’articolo 10 le decisioni rese dagli stessi in virtù del loro potere discrezionale (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Da ciò non deriva che essa deve limitarsi a verificare se lo Stato convenuto si sia avvalso di tale potere in buona fede, in maniera accurata e ragionevole; la Corte deve considerare l’ingerenza in contestazione alla luce della causa nel suo complesso, ivi compreso il contenuto delle affermazioni attribuite al ricorrente e il contesto in cui quest’ultimo le ha fatte (News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n. 31457/96, § 52, CEDU 2000-I).

47. In particolare, spetta alla Corte determinare se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificare l’ingerenza sembrino «pertinenti e sufficienti» e se la misura contestata fosse «proporzionata agli scopi legittimi perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In questo modo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, basandosi su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti, hanno applicato delle norme conformi ai principi sanciti dall’articolo 10 (si vedano, tra molte altre, Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII; De Diego Nafría c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; e Pedersen e Baadsgaard, sopra citata, § 70).

48. Allo scopo di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, si deve operare una distinzione tra le dichiarazioni fattuali e i giudizi di valore. Se la materialità dei fatti si può provare, i giudizi di valore non si prestano ad alcuna dimostrazione per quanto riguarda la loro esattezza (Oberschlick c. Austria (n. 2), 1° luglio 1997, § 33, Recueil 1997-IV) e in questo caso l’obbligo di prova, impossibile da soddisfare, viola la stessa libertà di opinione, elemento fondamentale del diritto sancito dall’articolo 10 (Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 155, 23 aprile 2015). La classificazione di una dichiarazione come fatto o come giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare dei giudici interni (Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, § 36, serie A n. 313). Tuttavia, anche quando equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva (Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-II, e Ormanni, sopra citata, § 64).

49. Inoltre, l’esistenza di garanzie procedurali a disposizione della persona accusata di diffamazione fa parte degli elementi di cui tenere conto nell’esame della proporzionalità dell’ingerenza dal punto di vista dell’articolo 10: in particolare, è indispensabile che sia data all’interessato una possibilità concreta ed effettiva di poter dimostrare che le sue affermazioni si fondavano su una base fattuale sufficiente (si vedano, in particolare, Steel e Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, § 95, CEDU 2005-II; Hasan Yazıcı c. Turchia, n. 40877/07, § 54, 15 aprile 2014; e Morice, sopra citata, § 155).

50. Un aspetto particolare della presente causa è che, all’epoca dei fatti, il ricorrente era un avvocato e che la controversia che lo ha contrapposto a X è scoppiata nell’ambito della sua attività professionale. Nella sua sentenza Nikula (sopra citata, § 45; si vedano anche Steur c. Paesi Bassi, n. 39657/98, § 36, CEDU 2003-XI, e Fuchs c. Germania (dec.), nn. 29222/11 e 64345/11, § 39, 27 gennaio 2015), la Corte ha riassunto come segue i principi specifici applicabili alle professioni legali:

«La Corte rammenta che lo status specifico degli avvocati li pone in una situazione centrale nell’amministrazione della giustizia, come intermediari tra le persone sottoposte alla giustizia e i tribunali, il che spiega le regole di condotta imposte in generale al corpo forense. Inoltre, l’azione dei tribunali, che sono garanti della giustizia e la cui missione è fondamentale in uno Stato di diritto, necessita della fiducia del pubblico. Considerato il ruolo cruciale degli avvocati in questo ambito, ci si può aspettare che essi contribuiscano al buon funzionamento della giustizia e, in tal modo, alla fiducia del pubblico nella stessa (Schöpfer c. Svizzera, sentenza del 20 maggio 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1052-1053, §§ 29-30, e altri riferimenti).»

51. Inoltre, nella causa Morice (sopra citata, §§ 134 e 139), la Corte ha rammentato che: a) gli avvocati hanno il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia, anche se la loro critica non può oltrepassare alcuni limiti volti a tutelare il potere giudiziario dagli attacchi gratuiti e infondati che potrebbero essere motivati unicamente da una volontà o una strategia di portare il dibattito giudiziario su un piano strettamente mediatico o di entrare in polemica con i magistrati che si occupano del caso; b) gli avvocati non possono fare affermazioni di una gravità che supera il commento ammissibile senza una solida base fattuale; e c) le affermazioni degli avvocati devono essere valutate nel loro contesto generale, in particolare per sapere se possano essere considerate come ingannevoli o come un attacco gratuito e per assicurarsi che le espressioni utilizzate nella fattispecie presentino un legame sufficientemente stretto con i fatti della causa.

52. Si deve anche tenere conto del fatto che il diffamato, X, era un magistrato in servizio. Secondo la giurisprudenza della Corte, i limiti della critica ammissibile possono in alcuni casi essere più ampi per i magistrati che agiscono nell’esercizio dei loro poteri che per i semplici privati (Morice, sopra citata, § 131). Tuttavia, non si può affermare che dei funzionari si espongono consapevolmente a un controllo attento dei loro fatti e gesti, esattamente come nel caso degli uomini politici, e per questo dovrebbero essere trattati su un piano di parità con questi ultimi quando si tratta di critiche del loro comportamento. I funzionari devono, per adempiere alle loro funzioni, beneficiare della fiducia del pubblico senza essere indebitamente infastiditi e può dunque risultare necessario tutelarli da attacchi verbali offensivi quando sono in servizio (Janowski, sopra citata, § 33, e Nikula, sopra citata, § 48).

53.  Conviene rammentare, infine, che la natura e la severità delle pene inflitte sono anch’esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza (si vedano, ad esempio, Ceylan c. Turchia [GC], n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV; Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69, CEDU 2001-I; e Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, §§ 113-115, CEDU 2004-XI).

ii. Applicazione di questi principi nel caso di specie

54. La Corte osserva anzitutto che il ricorrente ha affermato, sia davanti a essa (paragrafo 36 supra) che dinanzi ai giudici nazionali (paragrafo 19 supra), che le critiche contenute nella sua lettera circolare non riguardavano X, ma il sistema giudiziario italiano nel complesso. La Corte non può aderire a questa tesi. Essa osserva al riguardo che la lettera in questione (paragrafo 7 supra) conteneva dei riferimenti espliciti alla lettera che l’interessato aveva inviato al CSM per lamentare il comportamento di X, e che dei passaggi di tale lettera erano citati per esteso. Inoltre, il ricorrente ha sintetizzato gli elementi fondamentali della controversia giudiziaria nell’ambito della quale, secondo lui, X aveva adottato delle decisioni ingiuste, le cui motivazioni erano esposte in breve.

55. La lettera circolare del ricorrente si divide in due parti: la prima contiene una esposizione delle decisioni adottate nella procedura di divisione dell’eredità; la seconda contiene delle considerazioni sulle condotte che i giudici non dovrebbero avere e sulle conseguenze delle stesse. Secondo la Corte, anche se la seconda parte della lettera è redatta sotto forma di «considerazioni generali», essa non può che essere interpretata come una critica del comportamento di X, giudice che, senza essere espressamente menzionato, è il protagonista dell’esposizione che costituisce la «premessa» delle osservazioni e delle valutazioni del ricorrente.

56. In queste circostanze, la Corte condivide le conclusioni del tribunale e della corte d’appello di Genova (paragrafi 16 e 23 supra) secondo le quali X era proprio la persona interessata dalle doglianze esposte nella lettera circolare. Resta da stabilire se queste ultime siano andate oltre i limiti di una critica ammissibile in una società democratica.

57. Dal testo della lettera circolare (paragrafo 7 supra), risulta che, in sostanza, il ricorrente ha mosso a X due contestazioni: a) il fatto di avere adottato delle decisioni ingiuste e arbitrarie e b) il fatto di essere un giudice «che prende partito» e di essersi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia ».

58. Secondo la Corte, la prima contestazione equivale a un giudizio di valore sulla natura e sulla base giuridica delle decisioni adottate da X. Come indicato nel paragrafo 48 supra, ai sensi della giurisprudenza della Corte l’esattezza di queste opinioni è difficile da dimostrare. Inoltre, esse si fondavano su una certa base fattuale. In particolare, il ricorrente era stato il rappresentante di una delle parti in un procedimento giudiziario di divisione di eredità. Nell’ambito di tale procedimento, il ricorrente aveva più volte chiesto di rinviare la vendita di un appartamento, e le sue domande erano state rigettate da X con motivazioni che, secondo il parere soggettivo dell’interessato, erano erronee e contrarie alla legge.

59. La Corte non può pertanto considerare la prima contestazione come una critica eccessiva (si veda, mutatis mutandis, Morice, sopra citata, §§ 156-161, in cui la Corte ha ritenuto che le critiche mosse dall’avvocato della parte civile al comportamento dei giudici istruttori nel corso dell’istruzione equivalevano a dei giudizi di valore fondati su una base fattuale sufficiente).

60. Lo stesso non può dirsi per la seconda contestazione, ossia quella di essere un giudice «che prende partito» e di essersi sbagliato «volontariamente, con dolo o colpa grave o per imperizia ». Il comportamento attribuitogli comportava il mancato rispetto, da parte di X, degli obblighi deontologici propri alla sua funzione di giudice, se non addirittura la perpetrazione di un reato. In effetti, l’adozione da parte di un giudice di una decisione consapevolmente erronea potrebbe essere costitutiva di un abuso di potere. In ogni caso, la lettera circolare negava a X le qualità di imparzialità, indipendenza e obiettività che caratterizzano l’esercizio dell’attività giudiziaria. Ora, il ricorrente non ha in alcun momento cercato di provare la realtà del comportamento specifico imputato a X e non ha prodotto alcun elemento che possa dimostrare l’esistenza di un dolo nell’adozione delle decisioni che contestava. Secondo la Corte, le sue accuse di comportamenti abusivi da parte di X si fondavano solo sulla circostanza che tale magistrato aveva rigettato le domande formulate dal ricorrente nell’interesse dei suoi clienti (si veda, a contrario, Morice, sopra citata, §§ 156-161). Si deve notare altresì che il ricorrente, che aveva presentato al CSM una denuncia contro il giudice X (paragrafo 6 supra), ha inviato la sua lettera circolare senza attendere l’esito del procedimento dinanzi al CSM.

61. Per difendersi dinanzi ai giudici nazionali, il ricorrente si è limitato ad affermare che le sue critiche non riguardavano X personalmente (si vedano, mutatis mutandis, Perna, sopra citata, §§ 44-47, e Fuchs, decisione sopra citata, § 41; si veda anche, a contrario, Nikula, sopra citata, § 51, in cui la Corte ha sottolineato che le critiche della ricorrente riguardavano soltanto il modo in cui un procuratore aveva svolto le proprie funzioni nell’ambito di una determinata causa giudiziaria, e non sulle qualità professionali o di altro tipo del procuratore in questione). La Corte, tuttavia, ha appena rigettato questa tesi (paragrafi 54-56 supra).

62. La Corte ha tenuto conto anche del contesto in cui la lettera circolare è stata scritta e diffusa. Al riguardo, essa osserva in primo luogo che le critiche del ricorrente non sono state formulate all’udienza o nell’ambito del procedimento giudiziario di divisione dell’eredità. Ciò permette di distinguere la presente causa dalla causa Nikula, sopra citata (si veda, in particolare, il § 52), in cui la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

63. La Corte osserva per di più che, al di fuori di qualsiasi atto procedurale, il ricorrente ha inviato la sua lettera circolare a X in persona (paragrafo 13 supra) e a molti altri giudici del tribunale di Lucca (paragrafo 6 supra). Come ha giustamente osservato la corte d’appello di Genova (paragrafo 27 supra), la diffusione della lettera all’interno di una comunità ristretta, come quella di un tribunale locale, non poteva che nuocere alla reputazione e all’immagine professionale del giudice interessato.

64. Infine, la Corte osserva che è vero che in primo grado il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà e, pur avendo un casellario giudiziario vergine, non ha beneficiato di circostanze attenuanti generiche. Rimane comunque il fatto che in appello questa pena è stata sostituita da una multa di lieve entità, dell’importo di 400 EUR, che, per di più, è stata dichiarata interamente condonata (paragrafo 22 supra). Inoltre, le circostanze attenuanti in questione sono state riconosciute al ricorrente dai giudici di secondo grado (paragrafo 26 supra) e l’importo del risarcimento accordato a X (15.000 EUR) non può risultare eccessivo.

65. La Corte rammenta anche che in cause come quella presente, che necessitano di un bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione, essa considera che l’esito del ricorso non possa in linea di principio variare a seconda che il ricorso sia stato presentato dinanzi ad essa dal punto di vista dell’articolo 8 della Convenzione, da parte della persona che è oggetto delle critiche o, dal punto di vista dell’articolo 10, dall’autore delle stesse. In effetti, tali diritti meritano a priori pari tutela (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia, n. 12268/03, § 41, 23 luglio 2009; Timciuc c. Romania (dec.), n. 28999/03, § 144, 12 ottobre 2010; e Mosley c. Regno Unito, n. 48009/08, § 111, 10 maggio 2011). Pertanto, il margine di apprezzamento dovrebbe, in linea di principio, essere lo stesso in entrambi i casi. Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, sono necessarie delle ragioni serie affinché quest’ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali (Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC], nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, § 57, CEDU 2011, e MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 8 gennaio 2011). Secondo l’opinione della Corte, tali motivi non sussistono nel caso di specie (si veda, mutatis mutandis, Di Giovanni, sopra citata, § 82).

66. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che la condanna del ricorrente per le affermazioni diffamatorie contenute nella sua lettera circolare e la pena che gli è stata inflitta non fossero sproporzionate agli scopi legittimi perseguiti e che i motivi esposti dai giudici nazionali fossero sufficienti e pertinenti per giustificare tali misure. L’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà di espressione poteva ragionevolmente sembrare «necessario in una società democratica» allo scopo di tutelare la reputazione altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario ai sensi dell’articolo 10 § 2.

67. Di conseguenza non vi è stata violazione di questa disposizione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

  1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;
  2. Dichiara, con cinque voti contro due, che non vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 giugno 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Päivi Hirvelä
Presidente

Françoise Elens-Passos
Cancelliere

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata comune dei giudici Wojtyczek e Grozev.

P.H.
F.E.P.

OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE DEI GIUDICI WOJTYCZEK E GROZEV

1. Non possiamo aderire al punto di vista espresso dalla maggioranza secondo il quale l’articolo 10 della Convenzione non è stato violato nella presente causa.

2. Il ricorrente ha presentato il suo motivo di ricorso relativo alla violazione della sua libertà di espressione in un contesto di conflitto tra i diritti di due persone, ossia un conflitto tra la propria libertà di espressione e il diritto di un’altra persona alla tutela della sua reputazione. Peraltro, la maggioranza pone l’accento sul fatto che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente era volta a «garantire l’autonomia e l’imparzialità del potere giudiziario », di cui X, magistrato, faceva parte.
Non vi sono dubbi sul fatto che la necessità di tutelare la reputazione altrui giustifichi alcune limitazioni alla libertà di espressione. La reputazione delle persone deve essere tutelata in maniera efficace e le violazioni di quest’ultima devono essere sanzionate. Nelle situazioni di conflitto tra diritti, le autorità nazionali devono accuratamente bilanciare i diritti in questione e cercare delle soluzioni che permettano di realizzare tali diritti al massimo livello possibile. In ogni caso, come rammenta la maggioranza, l’ingerenza in un diritto deve sempre essere giustificata da motivi pertinenti e seri e rimanere proporzionata allo scopo perseguito.

3. La Corte ha individuato nella sua giurisprudenza un certo numero di fattori che devono essere analizzati per determinare se una restrizione alla libertà di espressione sia giustificata (si vedano, in particolare, Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 109-113, CEDU 2012, e Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, §§ 89-95, 7 febbraio 2012). Tra questi fattori, si possono citare in particolare: la questione di stabilire se le affermazioni fatte contribuiscano al dibattito pubblico; il contenuto, la forma e le conseguenze di tali affermazioni; la condotta della persona interessata; la severità della sanzione imposta.
Nella presente causa, la motivazione delle decisioni giudiziarie rese in Italia sembra non avere tenuto conto di questi diversi punti. I giudici italiani si sono limitati a stabilire che il ricorrente aveva fatto le affermazioni in causa, che queste ultime erano state diffuse tra i giudici del tribunale in questione e riguardavano un giudice di tale tribunale. Essi hanno constatato inoltre che le affermazioni del ricorrente avevano ecceduto i limiti consentiti. L’analisi delle circostanze pertinenti, individuate dalla giurisprudenza della Corte, non è stata condotta. Il metodo applicato dai giudici nazionali non soddisfa le esigenze dell’articolo 10 della Convenzione, come interpretato dalla Corte. In particolare, i motivi esposti dai giudici nazionali non possono essere considerati soddisfacenti dal punto di vista dell’esigenza di dare motivi pertinenti e seri per giustificare una ingerenza nella libertà di espressione.

4. Nella valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione, si deve esaminare in particolare il contenuto delle affermazioni contestate, e soprattutto cercare di stabilire se la persona interessata sia stata citata per nome e se le siano stati chiaramente imputati dei fatti che possano nuocere alla sua reputazione. Se una insinuazione mendace può avere delle conseguenze estremamente gravi per la reputazione della persona interessata, il fatto che la persona oggetto delle critiche non venga menzionata esplicitamente può comunque, in alcune situazioni, attenuare la portata delle affermazioni espresse.
Esaminando la compatibilità di una ingerenza con le esigenze dell’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione, si devono determinare anche le conseguenze concrete che le affermazioni fatte hanno comportato. A tal fine, si deve valutare chi siano i destinatari delle affermazioni diffamatorie, e in particolare il loro nome e la loro professione. Constatiamo che i giudici nazionali non hanno tenuto conto di questi elementi, pur fondamentali per l’esame della causa. Inoltre, ci rammarichiamo che la maggioranza non abbia esaminato queste questioni.

5.  Constatiamo che, nella presente causa, il ricorrente ha deciso di non nominare espressamente il giudice criticato, lasciando così spazio a una certa ambiguità per quanto riguarda l’identità della persona interessata. Peraltro, i fatti imputati al giudice X sono stati presentati nel modo seguente: «essersi sbagliato volontariamente, con dolo o colpa grave, o per imperizia ». Le affermazioni fatte hanno associato la constatazione di alcuni fatti e la valutazione soggettiva di questi ultimi. Il modo di esprimersi del ricorrente ha in qualche modo attenuato la forza delle sue affermazioni.
Constatiamo inoltre che le affermazioni in questione sono state rivolte a un gruppo di persone ristretto e specifico, composto unicamente da giudici. Il pubblico non è stato informato del contenuto delle affermazioni diffuse presso tali magistrati. In questo contesto si devono evidenziare tre elementi importanti. In primo luogo, i diversi gruppi professionali sono spesso legati da uno spirito e una solidarietà corporativi, che incidono sulla maniera di percepire le critiche formulate nei confronti dei loro membri. In secondo luogo, i magistrati sono naturalmente molto cauti di fronte ad affermazioni non suffragate da elementi di prova convincenti. In terzo luogo, i giudici sono abituati a ricevere lamentele, a volte aggressive, da parte delle persone sottoposte a giudizio scontente delle decisioni giudiziarie o da parte degli avvocati delle stesse. Nella maggior parte dei casi, l’effetto reale di tali denunce sull’immagine dei magistrati interessati è nullo. Questi diversi fattori legati alla specificità dei destinatari delle affermazioni attenuano in maniera considerevole le conseguenze di quanto affermato dal ricorrente. Si può mettere in dubbio che la lettera inviata da quest’ultimo abbia avuto un impatto reale sull’immagine del giudice interessato tra i suoi colleghi.

6. Il ricorrente è stato oggetto di un procedimento penale e condannato per un delitto a una multa di 400 euro. Inoltre, i giudici nazionali hanno accordato al giudice leso un risarcimento di 15.000 euro, il che costituisce una somma importante. A nostro parere, considerata la natura delle affermazioni fatte e la specificità del gruppo, molto ristretto, di persone cui esse erano rivolte, la sanzione applicata, complessivamente considerata, è manifestamente sproporzionata nel caso di specie.

7. La maggioranza giustifica l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non soltanto con la necessità di tutelare la reputazione di una persona, ma anche con la necessità di garantire l’autorità della giustizia. In questa ottica, l’ingerenza in questione doveva contribuire alla tutela dell’autorità della giustizia in Italia. Secondo noi, da questo punto di vista, considerate le specificità della causa sopra esposte, l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente rischia di produrre l’effetto opposto a quello sperato.