Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 14 aprile 2015 - Ricorso n. 22432/03 - Causa Chinnici c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

QUARTA SEZIONE

CAUSA CHINNICI c. ITALIA (n. 2)

(Ricorso n. 22432/03)

SENTENZA

STRASBURGO

14 aprile 2015

 

La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Chinnici c. Italia (n. 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:
Päivi Hirvelä, Presidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, giudici,
e Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 24 marzo 2015, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  La causa trae origine da un ricorso (n. 22432/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale in data 4 luglio 2003, un cittadino italiano, il Sig. Giuseppe Chinnici (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avvocato A. Marchetti, del foro di Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, dal suo ex co-agente, Sig. N. Lettieri, e dal suo co-agente, Sig.ra P. Accardo.
3.  Il ricorso è stato comunicato al Governo in data 3 gennaio 2009.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  Il ricorrente è nato nel 1945 e vive a L’Aquila.
5.  I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
6.  Il ricorrente era proprietario di un appezzamento di terreno classificato come terreno industriale a L’Aquila. Il terreno in questione – di superficie pari a 10.059 metri quadrati – era distinto al catasto dei terreni al foglio 4, particella 222.
7.  Nel 1989 le autorità amministrative regionali concessero al Consorzio per lo sviluppo industriale di L’Aquila (“Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di L’Aquila”, in prosieguo “il Consorzio”) il permesso di occupare una porzione del terreno del ricorrente per iniziare la costruzione di un complesso industriale.  
8.  In data imprecisata il ricorrente avviò un’azione risarcitoria contro le autorità amministrative regionali dinanzi al Tribunale di L’Aquila chiedendo un indennizzo per la rimanente porzione di terreno divenuta inutilizzabile in conseguenza dell’occupazione.
9.  In data 9 aprile 1991 le autorità amministrative regionali emisero un decreto di esproprio del terreno.
10.  A seguito del decreto, il Consorzio offrì al ricorrente la somma globale di 106.400.000 lire italiane (LIT) (equivalente a EUR 55.000) a indennizzo dell’espropriazione e del periodo di occupazione del terreno precedente all’emissione del decreto di esproprio.
11.  Il ricorrente rifiutò l’offerta considerandola inadeguata.
12.  In data 9 maggio 1991, contestando l’importo che gli era stato accordato, il ricorrente avviò un’azione dinanzi alla Corte di appello di L’Aquila contro il Consorzio. Sostenne che l’importo determinato dalle autorità amministrative regionali era estremamente basso in relazione al valore venale del terreno.
13.  In data 14 agosto 1992 entrò in vigore la legge 8 agosto 1992 n. 359 (“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”). L’articolo 5 bis della legge stabiliva nuovi criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione di terreni edificabili. La legge era espressamente applicabile ai procedimenti in corso.  
14.  In data 3 novembre 1993, il ricorrente accettò l’offerta del Consorzio e chiese che fosse dichiarata l’avvenuta estinzione del processo (“cessazione della materia del contendere”).
15.  Con sentenza provvisoria, pronunciata in data 22 novembre 1994, la Corte di appello prese atto dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992 n. 359 e ritenne che l’importo dell’indennità di espropriazione dovesse essere conforme ai nuovi criteri stabiliti dall’articolo 5 bis della legge. La Corte rigettò pertanto la domanda del ricorrente tesa a ottenere la dichiarazione dell’avvenuta estinzione del processo, nominò un perito e lo incaricò di valutare l’indennità di espropriazione in base ai nuovi criteri.
16.  In data imprecisata il perito presentò la sua perizia.
17.  Con sentenza pronunciata in data 23 luglio 2002 e depositata in cancelleria in data 1 agosto 2002, la Corte di appello stabilì che il ricorrente aveva diritto a un’indennità pari a EUR 77.556,40, calcolata secondo i nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 359 del 1992. La Corte di appello ritenne inoltre che il ricorrente avesse diritto a un’indennità, pari a EUR 12.778,37, per il periodo di occupazione del terreno precedente all’emissione del decreto di esproprio. Gli importi erano soggetti a tassazione, detratta alla fonte e pari al 20%.
18.  In data imprecisata il Consorzio propose ricorso in punto di diritto.
19.  Con sentenza pronunciata in data 21 novembre e depositata in cancelleria in data 8 gennaio 2007, la Corte di cassazione rimise la causa alla Corte di appello di L’Aquila.  
20.  Con sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2013, depositata in cancelleria in data 12 marzo 2013, la Corte di appello di L’Aquila prese atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, e ritenne che il ricorrente  avesse diritto a un’indennità corrispondente al pieno valore venale del bene.
21.  Pertanto, alla luce della perizia disposta dalla Corte e presentata nell’ambito del primo procedimento, la Corte di appello concluse che il ricorrente aveva diritto a un’indennità pari a EUR 108.578,96 (equivalente a LIT 210.236.000) – rispecchiante il valore venale del terreno all’epoca dell’espropriazione (1991) – oltre agli interessi legali. Essa tuttavia non rivalutò l’importo per l’inflazione.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

22.  Il diritto e la prassi interna pertinenti concernenti l’espropriazione formale si trovano nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) ([GC], n. 36813/97, §§ 47-61, CEDU 2006 V).
23.  Con sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007, la Corte costituzionale italiana statuì che la legislazione nazionale dovesse essere compatibile con la Convenzione, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, e, conseguentemente, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359.
24.  Nella sentenza la Corte costituzionale osservò che l’insufficiente livello di indennizzo previsto dalla legge del 1992 contrastava con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, nonché con l’articolo 117 della Costituzione italiana, che prevede il rispetto degli obblighi internazionali. A seguito di tale sentenza la disposizione in questione non può più essere applicata nell’ambito di procedimenti nazionali in corso.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

25.  Il ricorrente ha sostenuto di aver sopportato un onere sproporzionato in ragione dell’inadeguato importo dell’indennità di espropriazione ricevuta a livello interno, che ha pertanto comportato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che prevede:
“Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Osservazioni delle parti

26.  Il Governo ha affermato che il ricorrente non era più “vittima” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, in quanto aveva ottenuto dalla Corte di appello di L’Aquila la constatazione della violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e un importo corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato.
27.  Il ricorrente, per parte sua, ha ritenuto di essere tuttora “vittima” della violazione in quanto l’importo che gli era stato accordato non corrispondeva al valore venale del terreno all’epoca dell’espropriazione, avvenuta nel 1991, e la somma non era stata convertita nel suo valore attuale per compensare gli effetti dell’inflazione.

B.  La valutazione della Corte

1.  Sulla ricevibilità

28.  Visti gli argomenti delle parti, la Corte ritiene che la questione concernente la qualità di vittima del ricorrente sia strettamente connessa al merito della doglianza. Essa unisce pertanto la questione al merito della doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

2.  Sul merito

29.  Come ribadito dalla Corte in diverse occasioni, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima norma, esposta nella prima frase del primo capoverso, è di carattere generale ed enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda norma, contenuta nella seconda frase del primo capoverso, riguarda la privazione della proprietà  e la subordina ad alcune condizioni; la terza norma, enunciata nel secondo capoverso, riconosce che gli Stati hanno il diritto, tra l’altro, di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. Queste norme non sono tuttavia sconnesse: la seconda e la terza riguardano particolari esempi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio stabilito nella prima norma (si veda, tra altri precedenti, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98, che ribadisce in parte i termini del ragionamento della Corte nella causa Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, Serie A n. 52; si veda altresì I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 56, Serie A n. 301-A; Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 106, CEDU 2000-I).
30.  Le parti non contestano che nel caso di specie la situazione lamentata rientri nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
31.  Dalle decisioni dei tribunali nazionali emerge che l’espropriazione è stata considerata conforme alla legge e che perseguiva un fine legittimo conforme all’interesse generale. La Corte constata che non vi è motivo per ritenere diversamente.
32.  La Corte ribadisce che qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalità. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, essendo la ricerca di tale giusto equilibrio inerente a tutta la Convenzione. Il necessario equilibrio non è raggiunto se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo (si vedano, tra altri precedenti, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sopra citato, e I Santi Monasteri c. Grecia, sopra citato).
33.  A tale riguardo, l’espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un’ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, tra altri precedenti, Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, § 48, CEDU 1999 II).
34.  L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce tuttavia il diritto a un  pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di “pubblica utilità” possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale (si vedano Papachelas c. Grecia [GC], sopra citato, § 48; I Santi Monasteri c. Grecia, sopra citato, § 71; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, §§ 50-51, Serie A n. 102).
35.  Nel caso di specie l’importo dell’indennità di espropriazione offerta al ricorrente a seguito del decreto di esproprio del 9 aprile 1991 è stato liquidato in LIT 106.400.000, o approssimativamente in EUR 55.000 (si veda il paragrafo 10 supra), somma molto inferiore al valore venale del bene in questione (si veda il paragrafo 21 supra).
36.  Il caso di specie concerne una espropriazione distinta che non è stata effettuata nell’ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica né era essa collegata ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente nel caso di specie la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo “di pubblica utilità” che possa giustificare un rimborso inferiore al valore venale.
37.  Viste le precedenti considerazioni, la Corte ritiene che l’indennizzo accordato al ricorrente fosse inadeguato, data l’esiguità dell’importo liquidato e l’assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene. Il ricorrente ha conseguentemente dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un fine legittimo di pubblica utilità perseguito dalle autorità.
38.  Resta da determinare se i tribunali nazionali investiti delle pretese del ricorrente abbiano offerto riparazione alla violazione della Convenzione.
39.  La Corte ribadisce che spetta in primo luogo alle autorità nazionali porre rimedio alle violazioni della Convenzione. A tale riguardo la questione di sapere se un ricorrente può affermare di essere vittima della violazione è pertinente in tutte le fasi del procedimento ai sensi della Convenzione (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citato, § 179 e Burdov c. Russia, n. 59498/00, § 30, CEDU 2002-III).
40.  La Corte rammenta inoltre che una decisione o un provvedimento favorevole al ricorrente non è in linea di massima sufficiente a privarlo della qualità di “vittima”, salvo se le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano successivamente posto adeguato e sufficiente rimedio. Il carattere sussidiario del meccanismo di tutela fornito dalla Convenzione preclude l’esame di un ricorso solo quando sono soddisfatte queste condizioni (si veda Eckle c. Germania, 15 luglio 1982, §§ 69 et seq., Serie A n. 51; Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 36, Reports of Judgments and Decisions 1996 III).
41.  In ordine alla prima condizione, che è la constatazione della violazione da parte delle autorità nazionali, nella sua sentenza del 24 gennaio 2013 la Corte di appello di L’Aquila ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, e ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a un indennità corrispondente al pieno valore venale del bene. Ciò può essere considerato un riconoscimento del principio secondo il quale l’espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un’ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte ritiene pertanto che i tribunali interni abbiano riconosciuto, almeno sostanzialmente, la violazione lamentata.
42.  In ordine alla seconda condizione la Corte deve accertare se i provvedimenti adottati dalle autorità, date le particolari circostanze del caso specie, abbiano offerto al ricorrente un’adeguata riparazione, tale da privarlo della qualità di vittima.
43.  Secondo la giurisprudenza della Corte (Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citato, e, tra gli altri, Aldo Leoni c. Italia, n. 67780/01, 26 gennaio 2010; Perinati c. Italia, n. 8073/05, 6 ottobre 2009; Mandola c. Italia, n. 38596/02, 30 giugno 2009; Zuccalà c. Italia, n. 72746/01, 19 gennaio 2010), in cause simili a quella in esame un’adeguata indennità di espropriazione deve in primo luogo corrispondere al valore venale del terreno all’epoca della perdita del bene, valore che deve essere ridotto delle somme accordate a livello interno. Inoltre siccome l’adeguatezza dell’indennità diminuirebbe se essa fosse versata senza riferimento a varie circostanze, suscettibili di ridurne il valore, quale il decorso di un notevole lasso temporale (si vedano Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 82, Serie A n. 301 B, e, mutatis mutandis, Motais de Narbonne c. Francia (equa soddisfazione), n. 48161/99, §§ 20-21, 27 maggio 2003), la Corte ha ritenuto che l’importo iniziale debba essere aggiornato per compensare gli effetti dell’inflazione e debba essere maggiorato dell’importo degli interessi legali dovuti (Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citato,§ 258. Si vedano altresì, mutatis mutandis, Akkuş c. Turchia, 9 luglio 1997, § 29, Reports 1997 IV e Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, § 48, Reports 1998 VI).
44.  Nel caso di specie la Corte di appello ha accordato al ricorrente un’indennità pari a EUR 108.578,96 (equivalente a LIT 210.236.000), rispecchiante il valore venale del bene all’epoca dell’espropriazione, oltre agli interessi, ma non ha accordato una somma che rispecchiasse la rivalutazione per l’inflazione.
45.  La Corte sottolinea inoltre che, nei ventidue anni trascorsi dalla data dell’espropriazione, avvenuta nel 1991, alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 2013, nel paese si è verificata una notevole svalutazione monetaria. Qualora convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell’inflazione, il capitale così rivalutato ammonta a circa il doppio dell’importo originario.
46.  Per quanto precede, la Corte ritiene che la riparazione fosse soltanto parziale e che l’indennizzo ottenuto a livello interno non potesse, pertanto, porre rimedio alla perdita subita.
47.  Siccome la seconda condizione – un’adeguata e sufficiente riparazione  – non è stata soddisfatta, la Corte ritiene che nel caso di specie il ricorrente possa tuttora proclamarsi “vittima” in relazione alla doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
48.  La Corte rigetta conseguentemente l’eccezione del Governo e, deliberando nel merito, conclude che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

49.  Il ricorrente ha affermato che la promulgazione e l’applicazione alla sua causa dell’articolo 5 bis della legge n. 359/1992 aveva costituito  un’ingerenza del legislatore in violazione del suo diritto a un equo processo garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui parti pertinenti prevedono:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ed entro un termine ragionevole… da un tribunale … il quale sia chiamato a pronunciarsi sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...”
50.  Il Governo ha contestato tale argomento.
51.  La Corte sottolinea che, con sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2013, depositata in cancelleria in data 12 marzo 2013, la Corte di appello di L’Aquila ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 e ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto a un’indennità corrispondente al pieno valore venale del bene (si veda il paragrafo 20 supra).
52.  Secondo la Corte, pertanto, nella causa del ricorrente non è stata applicata la legge contestata.
53.  Alla luce di quanto sopra, non si può affermare che il ricorrente possieda la qualità di vittima in relazione alla presente doglianza, che è pertanto incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione e deve essere dichiarata irricevibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

54.  L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A.  Danno patrimoniale

54.  Il ricorrente ha chiesto 161.370,59 euro (EUR) per il danno patrimoniale, da rivalutare per l’inflazione e aumentare per gli interessi dovuti.
55.  Il Governo ha sostenuto che il ricorrente aveva ottenuto una somma corrispondente al valore venale del terreno espropriato.
56.  La Corte ribadisce che una sentenza in cui essa constata una violazione pone in capo allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grecia, (equa soddisfazione) [GC], sopra citato, § 32).
57.  Gli Stati contraenti che sono parti in una causa sono in linea di massima liberi di scegliere le misure con cui conformarsi a una sentenza in cui la Corte ha constatato una violazione. Tale discrezionalità sulle modalità di esecuzione di una sentenza rispecchia la libertà di scelta relativa al fondamentale obbligo degli Stati contraenti ai sensi della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà garantiti (articolo 1). Se il carattere della violazione consente la restitutio in integrum, spetta allo Stato convenuto di effettuarla, in quanto la Corte non ha né il potere né la possibilità pratica di compierla. Se invece il diritto nazionale non permette – o permette solo in modo imperfetto –  di porre rimedio alle conseguenze della violazione, l’articolo 41 conferisce alla Corte la facoltà di accordare alla parte lesa la soddisfazione che essa ritiene opportuna (si veda Brumărescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], n. 28342/95, § 20, CEDU 2001-I).
58.  La Corte ha ritenuto che l’ingerenza in questione soddisfacesse il requisito di legittimità e non fosse arbitraria (si vedano i paragrafi 30-31 supra). L’atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione era un’espropriazione che sarebbe stata legittima se non per il mancato pagamento di un equo indennizzo (si vedano i paragrafi 32-37 supra).
59.  Nel caso di specie la Corte ritiene che il carattere della violazione constatata non le permetta di assumere che possa essere effettuata una  restitutio in integrum (a contrario, Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50), 31 ottobre 1995, Serie A n. 330-B). Deve pertanto essere accordato un indennizzo equivalente.
60.  La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non sia stato raggiunto un “giusto equilibrio”, dato che non era possibile affermare che il livello dell’indennizzo accordato corrispondesse a una somma ragionevolmente commisurata al valore del bene.
61.  Poiché il ricorrente ha ottenuto dalla Corte di appello un’indennità pari a EUR 108.578,96, somma rispecchiante il valore venale del terreno all’epoca dell’espropriazione, avvenuta nel 1991, maggiorata dell’importo degli interessi legali dovuti, ma non rivalutata per l’inflazione, la Corte accorderà un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per l’inflazione.  
62.  Per quanto precede, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente EUR 85.000, oltre l’imposta eventualmente dovuta su tale somma. L’importo è stato ottenuto rivalutando la somma di EUR 108.578,96 per l’inflazione, secondo l’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT).

B.  Danno morale

63.  Il ricorrente ha chiesto EUR 100.000 per il danno morale.
64.  Il Governo ha contestato tale importo.
65.  La Corte ritiene che in ragione della violazione constatata il ricorrente debba aver certamente subito un danno morale, che essa valuta, in via equitativa, pari a EUR 5.000.

C.  Spese

66.  Il ricorrente ha presentato una parcella e ha chiesto il rimborso di EUR 40.000 per le spese sostenute nei procedimenti interni.
67.  Il Governo ha contestato tale importo.
68.  Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le spese possono essere accordate, ai sensi dell’articolo 41, solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda Can e altri c. Turchia, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008).
69.  Poiché la causa del ricorrente dinanzi ai tribunali interni era finalizzata essenzialmente a porre rimedio alle violazioni della Convenzione dedotte dinanzi alla Corte, si può tener conto di tali spese legali interne nella valutazione della domanda relativa alle spese.
70.  Benché sia indiscusso che il ricorrente abbia sostenuto delle spese per ottenere riparazione dinanzi ai tribunali interni, essa ritiene che la somma richiesta sia eccessiva.
71.  Visti i documenti di cui è in possesso e la sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di 5.000 euro per i procedimenti dinanzi ai tribunali interni.

D.  Interessi moratori

73.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

  1. Unisce al merito l’eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima del ricorrente in relazione all’articolo 1 del Protocollo n. 1;
  2. Dichiara ricevibile la doglianza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1  e irricevibile il resto del ricorso;
  3. Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e rigetta l’eccezione del Governo;
  4. Ritiene
    1. che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo  44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
      1. EUR 85.000 (ottantacinquemila euro), oltre l’imposta eventualmente dovuta, per il danno patrimoniale;
      2. EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’imposta eventualmente dovuta, per il danno morale;
      3. EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’imposta eventualmente dovuta dai ricorrenti, per le spese;
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 14 aprile 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere

Päivi Hirvelä
Presidente