Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 settembre 2014 - Ricorso n. 46925/09 - Vindice c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 46925/09

Teodoro VINDICE
contro l’Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 2 settembre 2014 in una camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 13 agosto 2009,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

1. Il ricorrente, sig. Teodoro Vindice, è un cittadino italiano nato nel 1966 e residente a Brindisi. Dinanzi alla Corte è rappresentato dall’avvocato S. Filippi, del foro di Roma. Il governo italiano («il Governo») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

2. All’epoca della presentazione del ricorso, il ricorrente era detenuto nel carcere di San Gimignano, nel reparto di alta sicurezza, visto il tipo di reati commessi nell’ambiente del crimine organizzato.
Nel suo ricorso, il ricorrente esponeva il suo percorso penitenziario e riferiva fatti che si erano svolti in diverse carceri prima del suo arrivo a San Gimignano, a partire dal 1994. In particolare egli esponeva che a causa del sovraffollamento carcerario, aveva dovuto coabitare nella cella con dieci persone.

3. Nelle sue osservazioni in risposta a quelle del Governo, il ricorrente ha precisato che soltanto il periodo che va dal 2004 al 2010 è oggetto del presente ricorso.

4. All'inizio del 2004, il ricorrente era detenuto nel carcere di Lecce, dove era stato rinchiuso il 25 luglio 2003.
Dal 25 luglio al 15 novembre 2003, il ricorrente fu sistemato in una cella che condivideva con un solo detenuto, ad eccezione di un periodo di diciotto giorni in cui vi era un secondo co-detenuto. Il ricorrente espone che questa cella misurava sei metri quadrati e che non era dotata di doccia. Il Governo contesta queste affermazioni e rinvia alla nota del Ministero della Giustizia allegata alle sue osservazioni, dalla quale risulta che la cella occupata dal ricorrente a Lecce misurava 10,17 metri quadrati. Questa superficie non tiene conto di quella destinata al gabinetto, al lavandino e al bidet.
A decorrere dal 15 novembre 2003, poiché il personale medico di Lecce aveva constato gravi disturbi del comportamento alimentare del ricorrente (anoressia), quest'ultimo fu ricoverato per qualche settimana nell’infermeria del carcere. In infermeria, egli occupò – da solo o con un altro detenuto – una cella che misurava 9,30 metri quadrati al netto della superficie occupata dal gabinetto e dal lavandino.

5. Il 23 febbraio 2004 il ricorrente fu trasferito in ambulanza nel carcere di San Gimignano. Quest'ultimo era dotato di guardia medica aperta 24 ore su 24, ed era presente uno psichiatra. Risulta dal rapporto dell’ONG Antigone, prodotto dal ricorrente, che il reparto di alta sicurezza di questo carcere, dove il ricorrente fu rinchiuso, disponeva di celle piccole e dotate di due posti letto a castello. Esse risultavano ben mantenute, anche se non disponevano né di doccia interna, né di acqua calda. Le docce erano all'inizio del corridoio.

6. Al suo arrivo a San Gimignano, il ricorrente fu visitato da un medico del carcere. Quest'ultimo constatò il deperimento del ricorrente, che pesava 50 chili. L'interessato soffriva di uno stato ansioso-depressivo reattivo, di un'ernia iatale, di una gastrite, di una leggera insufficienza mitrale e aveva un'anamnesi tossicologica positiva.

7. Poiché si trattava di sintomi psichiatrici – disturbi del comportamento e disturbi alimentari – il 28 ottobre 2005, lo psichiatra del carcere ritenne opportuno sistemare il ricorrente in una cella singola – almeno per un periodo – per controllare i suoi progressi nel campo dell’alimentazione. Risulta dal fascicolo che, grazie al controllo psichiatrico efficace e alle cure dispensate nel carcere di San Gimignano, il ricorrente riprese peso (nel febbraio 2006 pesava 81,6 chilogrammi)
Peraltro, proprio per la sindrome ansioso-depressiva che rendeva il ricorrente intollerante nei confronti di altri detenuti, il 30 gennaio 2007 i medici ritennero utile sistemarlo in una cella singola.
Infine, il 28 maggio 2008, il ricorrente ebbe un attacco di panico dovuto a claustrofobia in occasione di un tragitto nel veicolo blindato di servizio. In seguito a questo episodio, i medici del carcere raccomandarono alle autorità l’uso di veicoli blindati ampi per trasportare il detenuto per lunghi tragitti. Il 16 ottobre 2008 i medici raccomandarono di limitarsi a brevi tragitti nel caso in cui non fosse disponibile un veicolo ampio. Questa raccomandazione fu confermata il 14 aprile 2009.

8. Dal fascicolo sanitario risulta che nell’aprile 2010 lo stato di salute del ricorrente era buono e che i disturbi alimentari erano sotto controllo.

9. Da qualche anno il ricorrente soffriva inoltre di prurito. I medici avevano inizialmente ritenuto che questo fosse in rapporto con lo stato mentale dell’interessato, poi individuarono un’allergia agli acari della polvere (note nel fascicolo sanitario datate 3 febbraio, 22 e 31 dicembre 2007 e 19 maggio 2008). Questo problema dermatologico richiedeva l’assunzione di farmaci antistaminici e l’adozione di precise norme igieniche. Inoltre era necessario sistemare il ricorrente in una cella singola perché la presenza di altri detenuti nella stessa cella aumentava proporzionalmente l’allergia.

10. Da una nota della direzione del carcere di San Gimignano risulta che tra febbraio 2007 e marzo 2010, il ricorrente è stato detenuto nelle seguenti condizioni:

Dal 15 febbraio 2007 al 5 marzo 2008: da solo.
Dal 5 febbraio 2008 al 28 febbraio 2008: con un altro detenuto.
Dal 28 febbraio 2008 al 10 maggio 2008: da solo.
Dal 10 maggio 2008 al 20 maggio 2008: con un altro detenuto.
Dal 20 maggio 2008 al 4 aprile 2009: da solo.
Dal 4 aprile 2009 al 3 ottobre 2009: con un altro detenuto.
Dal 3 ottobre 2009 al 10 ottobre 2009: da solo.
Dall’8 ottobre 2009 al 24 dicembre 2010: con un altro detenuto.
Dal 24 dicembre 2010 al 18 marzo 2010: da solo.
Dal 18 marzo 2010 al 9 giugno 2010: con un altro detenuto.
Dal 9 giugno 2010 al 4 luglio 2010: da solo.
Dal 4 luglio 2010 al 1° ottobre 2010: con un altro detenuto.

11. Nelle sue osservazioni presentate dopo la comunicazione del ricorso e depositate in cancelleria l’11 marzo 2014, il ricorrente si è lamentato che la sua cella misurava soltanto sei metri quadrati.

12. Il ricorrente espone che alcuni co-detenuti erano fumatori. Al riguardo non fornisce altri dettagli.

Dal fascicolo risulta che il ricorrente è un ex- fumatore e che, negli anni trascorsi a San Gimignano, acquistò del tabacco. Il 21 agosto 2006 si sottopose a un test della funzione respiratoria. Il 18 gennaio 2007 lo psichiatra aveva constatato che il ricorrente lamentava di avere il fiato corto e aveva chiesto di rimuovere il letto da sotto. Nel febbraio 2008, in seguito all’arrivo di un co-detenuto fumatore, le autorità penitenziarie offrirono al ricorrente la possibilità di cambiare cella per andare a coabitare con un non fumatore. L’interessato si rifiutò e preferì restare nella cella sapendo che il fumatore sarebbe andato via dopo 15/20 giorni.

13. Il 14 febbraio 2008 il ricorrente inviò un reclamo generico (ai sensi degli articoli 35 e 69 della legge penitenziaria) al magistrato di sorveglianza di Siena, denunciando l’arrivo di un co-detenuto nella sua cella. Egli sosteneva che per le sue patologie doveva essere in una cella singola e che talvolta non era così, e che si trattava anche di co-detenuti fumatori.

14. Il 9 maggio 2008 il magistrato di sorveglianza di Siena rese una decisione dalla quale risulta che, durante gli anni passati a San Gimignano, l’amministrazione penitenziaria si era sempre sforzata di garantire al ricorrente una cella singola, fatta eccezione per alcuni periodi in cui era stato necessario accogliere un co-detenuto. Tenuto conto, da una parte, del fatto che l’interessato era molto polemico a causa del suo stato psichico e che, dall’altra, soffriva di un’allergia agli acari della polvere che sembrava essere proporzionale al numero di persone che coabitavano con lui, il giudice ordinò che fosse sistemato in cella singola, salvo che in caso di impossibilità assoluta e per un periodo di breve durata.
Risulta da una nota del magistrato di sorveglianza, datata 30 ottobre 2013, che la decisione di cui sopra si fondava sulle raccomandazioni dei medici - formulate soprattutto per l’allergia - alle quali si poteva tuttavia derogare e che non avevano un impatto determinante sullo stato di salute dell’interessato. Si trattava piuttosto di indicazioni per una migliore terapia dell’allergia agli acari.

15. Il ricorrente espone infine di aver sofferto di claustrofobia durante gli spostamenti a bordo dei veicoli blindati, previsti per il trasporto di detenuti dei reparti di alta sicurezza. Egli non fornisce dettagli.
Il 28 gennaio 2009 il ricorrente rivolse al magistrato di sorveglianza di Siena un reclamo generico ai sensi degli articoli 35 e 69 della legge penitenziaria, per richiedere l’uso di un veicolo ampio in occasione dei suoi trasferimenti.
Il 1° aprile 2009 il giudice di Siena rigettò il reclamo ritenendolo manifestamente infondato in quanto le autorità penitenziarie avevano debitamente tenuto conto della patologia psichiatrica del ricorrente e delle raccomandazioni formulate dai medici il 16 ottobre 2008 quando occorreva organizzare un trasporto.

16. Il ricorrente lasciò il carcere di San Gimignano il 1° ottobre 2010. In una data non precisata, è stato dichiarato invalido al 75 %.

MOTIVI DI RICORSO

17. Senza invocare le disposizioni della Convenzione, il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso:

  1. Innanzitutto lamenta di essere stato sistemato in celle sovraffollate negli anni precedenti al suo arrivo nel carcere di San Gimignano.
  2. Nelle sue osservazioni di risposta a quelle del Governo, il ricorrente ha lamentato per la prima volta le dimensioni della sua cella nel carcere di San Gimignano.
  3. Il ricorrente lamenta poi di non aver potuto beneficiare costantemente di una cella singola, ma di aver dovuto sopportare più volte la presenza di un co-detenuto.
  4. Lamenta inoltre che i co-detenuti che si sono succeduti nella sua cella erano tutti fumatori.
  5. Afferma infine di non aver sopportato i tragitti effettuati all’esterno degli istituti penitenziari con i veicoli di servizio per via della claustrofobia.

IN DIRITTO

18. Il ricorrente solleva dei motivi di ricorso relativi alle condizioni della sua detenzione. La Corte ritiene che questi debbano essere esaminati dal punto di vista dell’articolo 3 della Convenzione che recita:
«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

A.  Argomenti delle parti

1.  Il Governo

19. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente ha precisato che i suoi motivi di ricorso vertono unicamente sul periodo di detenzione iniziato nel carcere di Lecce e proseguito nel carcere di San Gimignano. Di conseguenza, gli accadimenti verificatisi anteriormente non rilevano ai fini del ricorso. Peraltro, indipendentemente dalla sentenza Torreggiani e altri c. Italia (nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, §§ 41-56, 8 gennaio 2013), le vie di ricorso interne devono essere considerate efficaci nella situazione denunciata dal ricorrente.

20. Nel carcere di Lecce il ricorrente disponeva di una cella sufficientemente grande per poterla condividere con altri due detenuti.

21. Per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, quest’ultimo è stato trasferito a San Gimignano in quanto questo carcere è dotato di una guardia medica aperta 24 ore su 24 e di uno psichiatra. Le autorità si sono impegnate a curare il ricorrente il quale è uscito dal carcere in buono stato di salute.

22. Le autorità hanno assegnato il ricorrente ad cella singola ben prima della decisione del magistrato di sorveglianza del 9 maggio 2008 e si sono sempre sforzate di garantire questo stato di cose. Soltanto in alcuni momenti vi è stata una impossibilità oggettiva dovuta all’arrivo di un gran numero di detenuti. Il ricorrente ha dovuto così condividere la cella con un altro detenuto per brevi periodi. Al riguardo, il Governo osserva che la decisione del magistrato di sorveglianza non ha affermato il diritto assoluto del ricorrente ad essere da solo in cella, come è stato confermato dal magistrato stesso nella sua nota del 30 ottobre 2013. Si trattava di una decisione che ordinava di lasciare il ricorrente da solo nella cella salvo impossibilità oggettiva, e che si fondava sulle raccomandazioni del dermatologo, essendo questo medico l’unico ad aver considerato «necessario» lasciare l’interessato da solo in cella. Poiché l’allergia del ricorrente poteva aggravarsi in maniera proporzionale al numero di co-detenuti, è importante sottolineare che in nessun momento il ricorrente si è trovato con più di un co-detenuto. Inoltre le autorità hanno dato al ricorrente la possibilità di scegliere il suo compagno di cella. Il Governo sostiene che il ricorrente ha avuto causa vinta, che la decisione del giudice è stata eseguita, e che pertanto, non ha motivo per sollevare questa doglianza. Inoltre, la decisione del magistrato di sorveglianza è stata pronunciata più di sei mesi prima della presentazione del ricorso.

23. Per quanto riguarda la coabitazione con un detenuto fumatore, il Governo osserva che il ricorrente è lui stesso un ex-fumatore, che si è lamentato una sola volta della coabitazione con un fumatore e che, quando le autorità penitenziarie gli hanno dato la possibilità di cambiare cella per coabitare con un non fumatore, l’interessato si è rifiutato. Inoltre, non vi è stato esaurimento delle vie di ricorso interne, dal momento che il ricorrente non ha impugnato la decisione del magistrato di sorveglianza del 9 maggio 2008.

24. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alle modalità di trasporto (motivo sub e)), il Governo osserva che il ricorrente ha presentato una sola denuncia il 28 gennaio 2009 e ritiene pertanto che egli non abbia esaurito le vie di ricorso interne. Inoltre, occorre tener conto che la decisione resa sulla denuncia sopra citata è datata 1° aprile 2009 e che è stato quindi oltrepassato il termine di sei mesi.

2. Il ricorrente

25. Nelle osservazioni depositate in cancelleria l’11 marzo 2014, il ricorrente ha precisato che le sue doglianze facevano unicamente riferimento al periodo di detenzione che va dal 2004 al 2010, che ha riguardato dapprima il carcere di Lecce, poi quello di San Gimignano. Egli ha contestato per la prima volta le dimensioni della sua cella a San Gimignano e il fatto che il suo stato di salute fosse incompatibile con il suo mantenimento in stato detentivo.

26. Nel carcere di Lecce, la cella era troppo piccola per tre detenuti. I servizi non avevano finestra e non c’era acqua calda.

27. Il ricorrente osserva che non è stato da solo in cella per lunghi periodi e che, la maggior parte del tempo, ha dovuto condividerla con un co-detenuto. Ciò sarebbe contrario al parere del medico e inaccettabile dal punto di vista della Convenzione. Se è vero che solo il dermatologo aveva ritenuto necessaria la sua sistemazione in cella singola, in ogni caso questo tipo di sistemazione era stata consigliata anche dallo psichiatra.

28. Per quanto riguarda la coabitazione con alcuni detenuti fumatori, il ricorrente sostiene di aver esaurito le vie di ricorso interne, dal momento che la sentenza Torreggiani c. Italia (sopra citata) avrebbe affermato che era inutile adire il magistrato di sorveglianza.

29.  Per quanto riguarda i veicoli utilizzati per i trasferimenti, il ricorrente sostiene ugualmente di avere esaurito le vie di ricorso interne e di aver dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti medici all’esterno del carcere in quanto non era disponibile un veicolo adeguato.

B.  Valutazione della Corte

30. La Corte rammenta che ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, essa è competente a esaminare solo i motivi di ricorso che sono stati introdotti dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro un termine di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso che il ricorrente ha sollevato per la prima volta nelle sue osservazioni depositate in cancelleria l’11 marzo 2014 dopo la comunicazione del ricorso (motivo sub b)), la Corte ritiene che quest’ultimo sia tardivo, in quanto la detenzione del ricorrente a San Gimignano è terminata il 1° ottobre 2010 e il periodo di sei mesi era scaduto il 1° aprile 2011.
La Corte ritiene poi che i motivi che vertono sul sovraffollamento carcerario negli istituti penitenziari dove il ricorrente fu sistemato prima del suo trasferimento nel carcere di San Gimignano il 23 febbraio 2004 (motivo sub a)) siano ugualmente tardivi (Ananyev e altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, §§ 77/78, 10 gennaio 2012).
Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere rigettata conformemente all’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

31. La Corte rammenta poi che la nozione di trattamento inumano o degradante nel senso della Convenzione deve raggiungere un livello minimo di gravità per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 e oltrepassare il grado di sofferenza o umiliazione che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento o di pena legittimi. La valutazione di questo livello minimo è relativa e dipende dall’insieme dei dati della causa (Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162, serie A n. 25; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, CEDU 2006 IX).

32. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo ai mezzi di trasporto non idonei alla claustrofobia del ricorrente, la Corte rileva che il magistrato di sorveglianza ha rigettato la sua denuncia perché infondata dal momento che le autorità penitenziarie avevano sempre debitamente tenuto conto della patologia psichiatrica in questione e delle raccomandazioni formulate dai medici il 16 ottobre 2008 quando occorreva organizzare un trasferimento. Pur supponendo che il ricorrente abbia dovuto rinviare degli appuntamenti medici all’esterno del carcere o rinunciare a questi ultimi per indisponibilità, ad una certa data, di un veicolo adatto, la Corte rileva che nel fascicolo non vi è nulla che dimostri che questa situazione abbia arrecato alla salute del ricorrente un pregiudizio tale da raggiungere il livello di gravità richiesto dall’articolo 3 della Convenzione. Ne consegue che indipendentemente dalla questione di stabilire se il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso interne, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

33. Per quanto riguarda il motivo relativo alla coabitazione con dei detenuti fumatori (motivo sub d)), la Corte nota che il ricorrente non ha precisato in quale momento ciò sia successo e che ha sollevato il problema dinanzi al magistrato di sorveglianza soltanto il 14 febbraio 2008. Dal fascicolo risulta che precisamente nel febbraio 2008, le autorità penitenziarie gli avevano proposto di cambiare cella, che egli si rifiutò perché il co-detenuto fumatore sarebbe rimasto soltanto per 15/20 giorni. In queste condizioni, indipendentemente dalla questione di stabilire se il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso interne, la Corte ritiene che il motivo di ricorso non sia sufficientemente sostenuto e, comunque, sia manifestamente infondato e debba essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

34. Infine, per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’impossibilità per il ricorrente di beneficiare costantemente di una cella singola (motivo di ricorso sub c)), risulta dal fascicolo che le autorità penitenziarie si sono sforzate di preservare questa situazione, seguendo le raccomandazioni dei medici, anche prima della decisione del magistrato di sorveglianza del 9 maggio 2008. A seguito di questa decisione, il ricorrente è stato da solo per dieci mesi e mezzo ininterrotti. È vero che, in alcuni periodi, l’interessato ha dovuto condividere la sua cella con un altro detenuto. Tuttavia, nel fascicolo nulla mostra che questi periodi di coabitazione abbiano avuto delle conseguenze nefaste sulla salute del ricorrente e peraltro quest’ultimo non formula un’affermazione di questo tipo. La Corte ritiene quindi che, nel caso di specie, il livello minimo di gravità richiesto dall’articolo 3 della Convenzione non sia stato raggiunto. Pertanto, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Işıl Karakaş
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto