Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 novembre 2014 - Ricorso n. 10289/08 - Belgiorno e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 10289/08

Maria Gabriella BELGIORNO contro l’Italia
e altri 22 ricorsi

(si veda elenco allegato)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 25 novembre 2014 in una Camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Visti i ricorsi sopra menzionati proposti il 21 febbraio 2008,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dai ricorrenti.
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

1. I nomi dei ricorrenti, le loro date di nascita e i luoghi di residenza, nonché i nomi dei loro rappresentanti sono riportati nell’elenco allegato.
2. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, nonché dai suoi co-agenti, P. Accardo e S. Coppari.

A. Le circostanze del caso di specie

3. I fatti di causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono riassumersi come segue.

1.  I fatti riguardanti tutti i ricorrenti

4. I ricorrenti sono tutti proprietari di terreni diversi. Questi ultimi fanno parte degli ambiti territoriali di caccia dei comuni italiani in cui sono situati. Gli ambiti territoriali di caccia consistono in aree destinate alla caccia programmata in base ai piani faunistico-venatori, secondo gli articoli 10, comma 6, e 14 della legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 (di seguito «legge 157/1992»).

5. La maggior parte dei ricorrenti fanno parte di associazioni impegnate nella salvaguardia degli animali. Tutti i ricorrenti, in base alle loro convinzioni personali, affermano di opporsi all’uso delle armi e all’esercizio della caccia.

6. I ricorrenti espongono che i loro terreni sono attraversati dai cacciatori e segnalano che, a causa di questo passaggio, resterebbero per terra i proiettili, le colture sarebbero rovinate e, in generale, le persone e gli animali domestici che vivono sui terreni in questione sarebbero in pericolo.

7. I ricorrenti hanno precisato di non aver presentato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani faunistico-venatori, una richiesta al Presidente della Giunta regionale volta ad ottenere il divieto di caccia sui loro terreni come previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 157/1992.

2.  Il procedimento civile avviato dal sig. Attorre (ricorrente nel ricorso n. 17186/08)

8. Il 25 novembre 2000 il sig. Attorre presentò al tribunale civile di Grosseto opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzione comminatagli per aver apposto abusivamente cartelli indicanti il divieto di esercitare la caccia sul fondo di sua proprietà, senza averne dato comunicazione alle competenti autorità. Con decisione del 28 febbraio 2003, il tribunale rigettò l’opposizione.

9. Con sentenza depositata il 5 ottobre 2007, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente considerando che non era stata rispettata la normativa relativa all’obbligo di notificare l’apposizione dei cartelli in questione.

B.  Il diritto interno pertinente

1. La legge n. 157/1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

Articolo 10
«Piani faunistici venatori»

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie (...)

2. Le regioni e le province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio [ossia, destinando parti del loro territorio alla protezione della fauna, in funzione di determinate percentuali di territorio].

(...)
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

Articolo 14
«Gestione programmata della caccia»

Le regioni (…) ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia,

(...).

Articolo 15
«Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia»

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale (...).

(...)

3. Il proprietario (...) di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni (...).

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto [dell’esercizio della caccia] è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
(...)

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

2.  Articolo 842 del codice civile «Caccia (...)»

«Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno (...)».

MOTIVI DI RICORSO

10. Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 e 9 della Convenzione, i ricorrenti denunciano che il fatto di non poter impedire l'esercizio della caccia sui terreni di loro proprietà, soprattutto per ragioni di coscienza, costituisce una violazione del diritto al rispetto dei loro beni, della loro vita privata e della loro libertà di pensiero e di coscienza.

11. Essi lamentano anche il fatto che la costruzione a loro spese di una recinzione intorno ai terreni per impedire che sia esercitata la caccia (articolo 15, comma 8 della legge n. 157/1992) comporterebbe spese insostenibili.

12. I ricorrenti denunciano infine una violazione della loro libertà di associazione e del principio di non discriminazione, garantiti rispettivamente dagli articoli 11 e 14 della Convenzione, senza tuttavia supportare questi motivi.

IN DIRITTO

A. Sulla riunione dei ricorsi

13. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi riguardo ai fatti e alle doglianze, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente.

B.  La posizione delle parti

14. Il Governo sostiene innanzitutto che i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso che potevano esperire nel diritto interno.

15. Sottolinea che avrebbero potuto presentare una richiesta al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio per opporsi all'inclusione dei loro terreni in detto piano, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 157/1992.

16. Il Governo fa valere inoltre che, poiché l'inclusione di un fondo in un'area territoriale di caccia è una misura amministrativa, è possibile che questa venga sottoposta al controllo giudiziario del tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, del Consiglio di Stato. Il Governo rinvia a questo titolo alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 3966 del 2007 che accoglieva l'istanza dei ricorrenti di vietare l'esercizio della caccia su un fondo basandosi sulle ragioni di ordine religioso che questi ultimi avevano invocato.

17. Infine, qualunque sia la ragione, il proprietario che non desideri autorizzare l'entrata di terzi sulla sua proprietà ha il diritto di recintare il fondo in virtù dell'articolo 842 del codice civile.

18. Il Governo rammenta inoltre che gli Stati membri godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di regolamentazione della caccia (Chassagnou e altri contro Francia [GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, CEDU 1999 III) e che la legge n. 157/1992 realizza un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico legato alla tutela dell'ecosistema e alla salvaguardia della fauna e quello dei proprietari dei fondi. I diritti invocati dai ricorrenti secondo il punto di vista degli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 e 9 della Convenzione non sono dunque stati violati.

19. Il Governo fa valere infine che, nella causa Herrmann c. Germania ([GC] n. 9300/07, 26 giugno 2012) la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in quanto, a differenza delle presenti cause, la legge federale tedesca sulla caccia non soltanto imponeva al ricorrente di tollerare il passaggio dei cacciatori sul suo terreno, ma prevedeva anche la sua adesione di diritto a una associazione di caccia.

20. L'avvocato De Stefano, che rappresenta tutti i ricorrenti ad eccezione di quelli di cui ai ricorsi nn. 17186/08 e 16909/10 (indicati rispettivamente ai nn. 3 e 18 nell'elenco allegato), osserva che la legge non permette ai ricorrenti di opporsi all'esercizio della caccia in un fondo per motivi basati sulle convinzioni personali. Sostiene, dunque, che nel caso di specie i ricorrenti non avevano la possibilità di esperire alcuna via di ricorso. L'avvocato De Stefano ripropone inoltre i motivi di ricorso dei ricorrenti riguardanti la violazione degli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 e 9 della Convenzione.

21. L'avvocato Petretti, che rappresenta il sig. Attorre nel ricorso n. 17186/08, fa valere che, a differenza degli altri ricorrenti, il sig. Attorre ha esaurito le vie di ricorso interne sollevando i suoi motivi dinanzi al tribunale civile di Grosseto e dinanzi alla Corte di cassazione (si vedano i paragrafi 8 e 9 supra). Per quanto riguarda il merito della causa, l'avvocato Petretti contesta la posizione del Governo e ripropone i motivi del ricorrente.

22. L'avvocato Lo Giudice, che rappresenta il sig. Miceli e la sig.ra Cutrone nel ricorso n. 16909/10, ritiene innanzitutto che le osservazioni del Governo non sarebbero state presentate entro i termini impartiti e non dovrebbero dunque essere prese in considerazione dalla Corte.

23. Rileva poi che nel caso di specie non è stato mantenuto un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati presenti e ribadisce che i ricorrenti sono stati vittime di una violazione degli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 e 9 della Convenzione.

C.  La valutazione della Corte

24. Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e 8 e 9 della Convenzione, i ricorrenti denunciano che il fatto di non poter impedire l'esercizio della caccia sui terreni di loro proprietà, soprattutto per ragioni di coscienza, costituisce una violazione del diritto al rispetto dei loro beni, della loro vita privata e della loro libertà di pensiero e di coscienza.

25. Essi lamentano anche che la costruzione a loro spese di una recinzione attorno ai terreni per impedire che vi venga esercitata la caccia (articolo 15, comma 8 della legge n. 157/1992) comporterebbe spese insostenibili.

26. Gli articoli in causa sono così formulati nelle loro parti pertinenti:

Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

Articolo 8 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...).

2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Articolo 9 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei di riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

27. La Corte nota innanzitutto che le osservazioni del Governo sono state presentate il 19 settembre 2011, ossia l'ultimo giorno indicato dalla cancelleria della Corte per il loro deposito. L'obiezione dell'avvocato Lo Giudice riguardante la tardività delle osservazioni del governo convenuto deve dunque essere rigettata.

28. La Corte rammenta poi che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, è possibile rivolgersi ad essa soltanto dopo aver esaurito le vie di ricorso interne. Ogni ricorrente deve aver dato ai giudici interni l'occasione che questa disposizione si prefigge di riservare in linea di principio agli Stati contraenti, ossia evitare o correggere le violazioni dedotte contro di loro. Questa regola si basa sull'ipotesi che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione dedotta. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 35 § 1 prescrivono soltanto l'esaurimento dei ricorsi che si riferiscono alle violazioni contestate e che siano al tempo stesso disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, altrimenti mancherebbero loro l'effettività e l’accessibilità richieste. Spetta allo Stato convenuto dimostrare che queste esigenze sono rispettate (si vedano, fra molte altre, McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 107, 10 settembre 2010, Mifsud c. Francia (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002 VIII, Leandro Da Silva c. Lussemburgo, n. 30273/07, §§ 40 e 42, 11 febbraio 2010 e Vučković e altri c. Serbia [GC], n. 17153/11, §§ 71-72, 25 marzo 2014).

29. La Corte constata che, nel caso di specie, era possibile per i ricorrenti presentare una richiesta dinanzi al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio per opporsi all'inclusione dei loro terreni in tale piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 157/1992.

30. Essa rileva inoltre che la Corte ha già concluso per la irricevibilità di un ricorso simile a quelli del caso di specie per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto il ricorrente aveva omesso di notificare all'amministrazione la sua intenzione di vietare l'accesso dei cacciatori sul suo terreno e, all’occorrenza, di adire i giudici amministrativi competenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 157/1992 (Salvatore Cascella c. Italia, (dec.), n. 7853/02, 20 giugno n 2006).

31. Il Governo ha inoltre fornito il riferimento di una sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto (n. 3966 del 2007) che accoglieva l’istanza dei ricorrenti di vietare l'esercizio della caccia su un fondo, basandosi sulle ragioni di ordine religioso invocate da costoro. La Corte nota anche che i ricorrenti non hanno indicato alcun riferimento giurisprudenziale interno che provasse un mancato riconoscimento da parte delle autorità nazionali dei motivi di ricorso derivanti dall'accesso dei cacciatori nei fondi.

32. In questo contesto, la Corte ritiene, in particolare, che non possa essere preso in considerazione l'argomento sollevato dall'avvocato Petretti secondo il quale il ricorrente da lui rappresentato dinanzi alla Corte, il sig. Attorre, avrebbe esaurito le vie di ricorso che nel caso di specie aveva a disposizione.

33. In effetti, risulta che l'oggetto del contendere sottoposto dal sig. Attorre ai giudici interni differisce da quello sollevato dinanzi alla Corte in quanto il primo riguardava unicamente il mancato rispetto delle formalità stabilite dalla legge in materia di apposizione di cartelli indicanti il divieto di esercitare la caccia in una proprietà privata, mentre il secondo attiene alla dedotta impossibilità di opporsi all'inclusione di un fondo in una zona territoriale di caccia.

34. In tali circostanze, la Corte conclude che i ricorrenti non si sono avvalsi delle vie di ricorso che offriva loro il diritto interno. Di conseguenza, questa parte dei ricorsi deve essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

35. I ricorrenti denunciano infine una violazione della loro libertà di associazione e del principio di non discriminazione, garantiti rispettivamente dagli articoli 11 e 14 della Convenzione. Il testo di questi articoli è il seguente:

Articolo 11 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.»

Articolo 14 della Convenzione

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

36.  La Corte rileva che i ricorrenti non hanno sostenuto queste doglianze e ritiene pertanto che questa parte dei ricorsi debba essere rigettata in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Decide di riunire i ricorsi;

Dichiara i ricorsi irricevibili.Işıl Karakaş
Presidente

Stanley Naismith
Cancelliere

Allegato
Ricorso n. Nome e cognome
dei ricorrenti
Data e luogo
di nascita
Nome del
rappresentante
Data di presentazione
del ricorso
10289/08 Maria Gabriella BELGIORNO 1942  - Roma Avv. Maurizio De Stefano 21-feb-08
12380/08 Daniela CASPARINI

Maurizio GIULIANELLI
1959 - Firenze

1958 - Roma
Avv. Maurizio De Stefano 10-mar-08
17186/08 Fabio ATTORRE 1970 - Roma Avv. Alessio Petretti 04-apr-08
55667/09 Costanza OLSCHKI 1953 - Firenze Avv. Maurizio De Stefano 09-ott-09
56981/09 Cornelia PFEFFER 1957 - Bochum (Germania) Avv. Maurizio De Stefano 13-ott-09
58536/09 Assunta TOMMASELLI 1951 - Benevento Avv. Maurizio De Stefano 29-ott-09
58555/09 Marco GASPONI 1961 - Roma Avv. Maurizio De Stefano 27-ott-09
60202/09 Monica VERROCCHIO 1964 - Pescara Avv. Maurizio De Stefano 05-nov-09
61770/09 Anna CRETELLA

Emilio ACCATTOLI
1944 - Salerno

1934 - Ancona
Avv. Maurizio De Stefano 06-nov-09
67475/09 Fabio PAPI 1969 - Lavagna (Genova) Avv. Maurizio De Stefano 25-nov-09
67476/09 Carla FEDERICI 1961 - Ferrara Avv. Maurizio De Stefano 24-nov-09
67480/09 Adriano NOVELLO 1957 - Venezia Avv. Maurizio De Stefano 11-nov-09
67488/09 Luigi CELADA 1964 - Parma Avv. Maurizio De Stefano 24-nov-09
6816/10 M. Emidio CACCIATORE 1951 - Siracusa Avv. Maurizio De Stefano 16-dic-09
6618/10 Patricia CALLARA 1964 - Buenos Aires Avv. Maurizio De Stefano 18-dic-09
7695/10 M. Giampiero CONTINI 1940 - Genova Avv. Maurizio De Stefano 11-gen-10
8179/10 Maria Roberta TROMBETTONI 1939 - Macerata Avv. Maurizio De Stefano 21-gen-10
16909/10 Salvatore MICELI

Anna Maria CUTRONE
1951 - Corleone

1948 - Palermo
Avv. Marco Lo Giudice 15-mar-10
55659/10 Silvano PIERMATTEI

Kenneth THOMSON
1940 - Pescara

(data e luogo sconosciuti per il sig. M. Thomson)
Avv. Maurizio De Stefano 16-dic-09
55664/10 Angelo BRANCATO 1967 -  (luogo sconosciuto) Avv. Maurizio De Stefano 16-dic-09
55687/10 Pietro CANCELLI 1957 - Pescara Avv. Maurizio De Stefano 16-dic-09
55032/10 Patrizia FERRARIO 1961 - Milano Avv. Maurizio De Stefano 11-gen-10
55689/10 Raffaele DE PETRA 1970 - Chieti Avv. Maurizio De Stefano 16-dic-09