Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 ottobre 2014 - Ricorsi nn. 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 e 20114/03 - Zucchinali e altri c. Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e rivista con Rita Carnevali, assistente linguistico.

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA ZUCCHINALI E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 e 20114/03)

SENTENZA

STRASBURGO

21 ottobre 2014

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma

Nella causa Zucchinali e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da:
Nebojša Vučinić, presidente,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, giudici,
e da Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2014,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono otto ricorsi (nn. 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 e 20114/03) presentati contro la Repubblica italiana con i quali otto cittadini di tale Stato («i ricorrenti», si veda la tabella allegata), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. G. Buonanno, del foro di Bergamo. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex agente, I.M. Braguglia, e dal suo ex co-agente, N. Lettieri.

3.  Nel giugno 2006 i ricorsi sono stati comunicati al Governo e, in applicazione del Protocollo n. 14, assegnati a un Comitato.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentare la durata eccessiva degli stessi.

5.  I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nella tabella allegata alla presente sentenza.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6.  Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I.SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

7. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito che essi pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata dei procedimenti principali e l’insufficienza della riparazione ottenuta nell’ambito del rimedio «Pinto». Senza invocare alcuna disposizione, essi lamentano anche il ritardo nell’esecuzione delle decisioni «Pinto».

9. Il Governo si oppone a questa tesi.

10. La Corte ritiene che sia opportuno analizzare le doglianze dei ricorrenti sotto il profilo degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 che, nelle parti pertinenti, recitano:

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».
Articolo 1 del Protocollo n. 1
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale (...)».

A. Sulla ricevibilità

1. Tardività dei ricorsi

11. Il Governo eccepisce la tardività dei ricorsi per quanto riguarda la doglianza relativa alla eccessiva durata dei procedimenti principali e l’asserita inadeguatezza della riparazione accordata nell’ambito del rimedio interno, in quanto i ricorrenti non hanno contestato l’esito dei procedimenti «Pinto» entro sei mesi dalla chiusura degli stessi. In subordine, il Governo sostiene che essi avrebbero dovuto tenere informata la Corte entro l’anno successivo al deposito delle decisioni «Pinto», in applicazione di un principio generale che imporrebbe ai ricorrenti di fornire informazioni sui loro ricorsi entro il termine di un anno a decorrere dalla sospensione.

12. Per quanto riguarda i ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03, la Corte osserva che le decisioni delle corti d’appello competenti sono passate in giudicato il 17 settembre 2002 (si veda la tabella allegata), ossia ben più di sei mesi prima della data di presentazione dei ricorsi sopra menzionati (4 giugno 2003). Per quanto riguarda la durata del procedimento principale posteriore al 17 settembre 2002, la Corte, come ha affermato più volte, in particolare in Gattuso c. Italia ((dec.), n. 24715/04, 18 novembre 2004), non è chiamata a pronunciarsi su un’eventuale inosservanza del termine ragionevole in quanto, in ogni caso, essa ritiene che i rispettivi ricorrenti avrebbero dovuto esaurire nuovamente le vie di ricorso interne rivolgendosi un’altra volta alla corte d’appello ai sensi della «legge Pinto». Di conseguenza, l’eccezione del Governo deve essere accolta e questa parte dei due ricorsi deve essere dichiarata irricevibile in quanto tardiva in applicazione dell’articolo 35 § 1 della Convenzione.

13. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, la Corte rammenta anzitutto che questi sono stati presentati prima dell’entrata in vigore della legge «Pinto». Poiché i ricorrenti hanno deciso di mantenere i loro ricorsi dinanzi alla Corte dopo aver adito le corti d’appello «Pinto» competenti, la data di presentazione è quella dei loro ricorsi iniziali. La Corte constata inoltre che dai fascicoli risulta che i ricorrenti non hanno mai interrotto la loro corrispondenza con la Corte stessa per intervalli di tempo tali da dimostrare che essi non avevano interesse a mantenere i loro ricorsi. Di conseguenza, essa ritiene che l’eccezione del Governo debba essere respinta.

2. Conclusione

14. La Corte constata che le doglianze non incorrono in alcuno dei motivi di irricevibilità di cui all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Pertanto, ad eccezione dei motivi di ricorso relativi alla lunghezza dei procedimenti principali e all’insufficienza del risarcimento «Pinto» nei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03 (si veda § 12 supra), essa li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

1. Sul motivo di ricorso riguardante la durata dei procedimenti principali e l’insufficienza della riparazione ottenuta nell’ambito del rimedio «Pinto» (per tutti i ricorsi, ad eccezione dei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03)

15. La Corte contata che i procedimenti in questione sono durati, rispettivamente:

  1. n. 19903/03: 14 anni e 5 mesi per un grado di giudizio (10 anni e 8 mesi alla data di deposito della decisione «Pinto»);
  2. n. 19905/03: 6 anni e 10 mesi per un grado di giudizio;
  3. n. 19908/03: 13 anni e 3 mesi per un grado di giudizio (11 anni e 3 mesi alla data di deposito della decisione «Pinto»);
  4. n. 19911/03: 10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio (9 anni e 4 mesi alla data di deposito della decisione «Pinto»);
  5. n. 19915/03: 19 anni e 5 mesi per un grado di giudizio (16 anni e 9 mesi alla data di deposito della decisione «Pinto»);
  6. n. 20114/03: 5 anni e 11 mesi per un grado di giudizio.

16. La Corte ha esaminato varie volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle della presente causa ed ha constatato una inosservanza dell’esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella, sopra citata). Non vedendo alcun elemento che possa condurre a una conclusione diversa nella presente causa, la Corte ritiene che sia anche opportuno constatare, in ciascuno dei ricorsi ad eccezione dei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03 (si veda § 12 supra), una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.

2.  Sul motivo di ricorso riguardante il versamento tardivo degli indennizzi «Pinto» (per tutti i ricorsi)

17. Il Governo afferma che il ritardo in questione sarebbe compensato dall’attribuzione di interessi moratori al momento del pagamento.

18. La Corte rammenta di avere già ammesso che un’amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere a un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso risarcitorio volto a riparare le conseguenze della durata eccessiva dei procedimenti, questo lasso di tempo non dovrebbe in generale superare sei mesi a decorrere dalla data in cui  la decisione di risarcimento è divenuta esecutiva (si veda, tra altre, Cocchiarella, sopra citata, § 89).

19. Inoltre, un’autorità dello Stato non può trarre pretesto dalla mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione giudiziaria (si veda Cocchiarella, sopra citata, § 90; Bourdov c. Russia, n. 59498/00, § 35, CEDU 2002 III). La Corte ritiene, infine, che, considerata la natura della via di ricorso interna, il versamento degli interessi moratori non possa essere determinante (si veda, mutatis mutandis, Simaldone c. Italia, n. 22644/03, 31 marzo 2009, § 63).

20. Nel caso di specie, la Corte constata che il ritardo nel versamento delle somme accordate dalle corti d’appello è compreso tra 19 e 20 mesi dalla data del deposito alla cancelleria delle decisioni Pinto (si veda la tabella allegata), e dunque ben superiore ai sei mesi previsti dalla giurisprudenza consolidata della Corte.

21. Pertanto, vi è stata violazione del diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle decisioni giudiziarie sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

22. Tenuto conto dei motivi per i quali essa ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6, e alla luce dell’approccio adottato dalla Corte nella causa Simaldone, sopra citata, la Corte ritiene che, nel caso di specie, vi sia stata anche violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

23. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

24. Senza quantificare le loro richieste, i ricorrenti si rimettono al giudizio della Corte per la riparazione del danno morale che ritengono di avere subito.

25. Il Governo ritiene che la Corte non dovrebbe accordare nulla, in quanto i ricorrenti non hanno subito, per la lunghezza dei procedimenti, alcun pregiudizio diverso da quello già riconosciuto e risarcito a livello interno. In ogni caso, esso ritiene che la semplice constatazione di violazione fornisca, di per sé, un’equa soddisfazione sufficiente.

26. Tenuto conto dei motivi di ricorso dichiarati irricevibili (si veda § 12 supra) e della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (sopra citata, §§ 139 142 e 146) e deliberando in via equitativa, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicate nella seguente tabella, tenuto conto dell’oggetto di ciascuna controversia e della posta in gioco dei procedimenti.

Tabella
N. ricorso Somma accordata per danno morale
17760/03 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
17761/03 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
19903/03 6.000 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
19905/03 2.600 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
19908/03 3.600 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
19911/03 4.600 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
19915/03 10.500 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)
20114/03 1.900 EUR
+ 200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)


B. Spese

27. Poiché i ricorrenti non hanno presentato richieste di rimborso delle spese entro il termine impartito a tale scopo, la Corte decide di non accordare nulla a questo titolo.

C. Interessi moratori

28. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

  1. Decide di riunire i ricorsi;
  2. Dichiara i ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03 irricevibili per quanto riguarda la doglianza relativa alla durata eccessiva dei procedimenti principali e ricevibili per quanto riguarda la doglianza relativa al ritardo nel pagamento dei risarcimenti «Pinto»;
  3. Dichiara gli altri ricorsi ricevibili;
  4. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda il ritardo nel pagamento dei risarcimenti Pinto nei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03;
  5. Dichiara che vi è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda la durata dei procedimenti e il ritardo nel pagamento dei risarcimenti Pinto per gli altri ricorsi;
  6. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi,
    1. le somme seguenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale:
      1. n. 17760/03: 200 EUR(duecento euro);
      2. n. 17761/03:200 EUR (duecento euro)
      3. n. 19903/03: 6.200 EUR (seimiladuecento euro);
      4. n. 19905/03: 2.800 EUR (duemilaottocento euro);
      5. n. 19908/03: 3.800 EUR (tremilaottocento euro);
      6. n. 19911/03: 4.800 EUR (quattromilaottocento euro)
      7. n. 19915/03: 10.700 EUR (diecimilasettecento euro);
      8. n. 20114/03: 2.100 EUR (duemilacento euro);
    2. che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 21 ottobre 2014 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Nebojša Vučinić
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto
 

Allegato
Ricorsi/dettagli ricorrenti e date di presentazione Procedimento Principale Procedimento «Pinto»
Dati Durata totale Informazioni complementari Autorità giudiziaria Data di presentazione
 Data di deposito della decisione
Data in cui la decisione «Pinto» è passata in giudicato Somme
Accordate
 Data del pagamento
17760/03
Zucchinali c. Italia
Presentato il 04/06/2003

Annalisa ZUCCHINALI, cittadina italiana, nata nel 1970
7 anni e 11 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Riparazione dei danni subiti durante un’operazione chirurgica

Autorità giudiziaria:
· Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 873/95)

Inizio del procedimento: 16 febbraio 1995
Fine del procedimento: 5 febbraio 2003
Venezia
5 gennaio 2002 / 18 marzo 2002
17-set-02 3.100 EUR/
08/11/2003
17761/03
Rossi c. Italia
Presentato il 04/06/2003

Caterina ROSSI, cittadina italiana, nata nel 1934
15 anni e 5 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Divisione di un immobile ereditato

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 2273/88)

Inizio del procedimento: 9 giugno 1988
Fine del procedimento: 18 novembre 2003
Venezia 5 gennaio 2002 / 25 marzo 2002 17-set-02 3.000 EUR/
11 dicembre 2003
19903/03
Ragone c. Italia
Presentato il 08/01/1999

Rosa RAGONE, cittadina italiana, nata nel 1959
14 anni e 5 mesi
per un grado di giudizio
Oggetto:
Riconoscimento di alcune prestazioni societarie

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 2916/91)

Inizio del procedimento: 18 giugno 1991
Fine del procedimento: 16 dicembre 2005
Venezia 5 gennaio 2002 / 18 marzo 2002 17-set-02 3.873 EUR/
2 dicembre 2003
19905/03
Nani c Italia
Presentato il 22/12/1999

Eugenio NANI, cittadino italiano, nato nel 1955
6 anni e 10 mesi
per un grado di giudizio
Oggetto:
Riparazione dei danni subiti durante la posa di vetri

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 6378/93)

Inizio del procedimento: 22 luglio 1993
Fine del procedimento: 12 giugno 2000
Venezia 5 gennaio 2002 / 19 marzo 2002 17-set-02 1.032 EUR/
2 dicembre 2003
19908/03
Nervi c. Italia
Presentato il 01/03/1999

Simona NERVI, cittadina italiana, nata nel 1965
13 anni e 3 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Riparazione dei danni subiti durante un incidente stradale

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 5396/90)

Inizio del procedimento: 19 dicembre 1990
Fine del procedimento: 2 aprile 2004
Venezia 5 gennaio 2002 / 19 marzo 2002 17 17-set-02 5.420 EUR/
8 novembre 2003

19911/03
Iavarone c. Italia
Presentato il 30/10/1998

Bruno IAVARONE, cittadino italiano, nato nel 1955
10 anni e 6 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Ottenimento di un’ingiunzione di pagamento

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 3877/92)

Inizio del procedimento: 7 novembre 1992
Fine del procedimento: 22 maggio 2003
Venezia 5 gennaio 2002 / 26 marzo 2002 17-set-02 2.582 EUR/
10 novembre 2003
19915/03
Tresoldi c. Italia
Presentato il 05/01/1999

Italo TRESOLDI, cittadino italiano, nato nel 1946
19 anni e 5 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto all’assegnazione di alcuni beni posseduti in comunione

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 1993/85)

Inizio del procedimento: 11 giugno 1985
Fine del procedimento: 25 novembre 2004
Venezia 5 gennaio 2002 / 18 marzo 2002 17-set-02 2.950 EUR/
7 novembre 2003


20114/03
Imberti c. Italia
Presentato il 27/06/2000

Martino IMBERTI, cittadino italiano, nato nel 1942
5 anni e 11 mesi per un grado di giudizio Oggetto:
Diritto alla demolizione di un immobile e riparazione dei danni subiti

Autorità giudiziaria:
• Tribunale di Bergamo
(n. R.G. 2787/95)

Inizio del procedimento: 26 giugno 1995
Fine del procedimento: 8 giugno 2001
Venezia 5 gennaio 2002 /
18 marzo 2002
17-set-02 775 EUR/
10 novembre 2003