Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 settembre 2014 - Ricorso n.36167/07 - Sepe e Di Leta c. Italia


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA  SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 36167/07

SEPE e DI LETA

contro Italia
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita il 16 settembre 2014 in un Comitato composto da:
Helen Keller, presidente,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso sopra menzionato presentato in data 10 agosto 2007,
dopo aver deliberato, decide:

IN FATTO

1. Il ricorso è stato presentato nell’agosto 2007 da due ricorrenti, le sigg.re V. Sepe e A. Grossi. La sig.ra Grossi è deceduta poco dopo e i suoi eredi hanno manifestato l’intenzione di proseguire la procedura. L’elenco dei ricorrenti figura in appendice.

2. I ricorrenti sono cittadini italiani e sono stati rappresentati dinanzi alla Corte dall’avv. M. Messina del foro di Roma.

3. I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.

4. Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, le originarie ricorrenti subirono violenza carnale ad opera dei soldati delle truppe coloniali marocchine dell’esercito francese durante il passaggio delle forze alleate in Ciociaria, nell’Italia centrale.

5. Nel 1950, dopo la fine del conflitto, le ricorrenti presentarono istanza al Ministero del Tesoro, ai sensi della legge 648/1950, della legge 313/1968 e del D.P.R. 915/1978 (in materia di pensioni di guerra), chiedendo l’indennizzo dei danni subiti e la concessione di una pensione di guerra.

6. Le suddette norme non prevedevano l’indennizzo del danno non patrimoniale, limitandosi a risarcire il danno fisico subito.

7. Alle ricorrenti fu concessa una somma forfettaria per il danno fisico subito e una pensione consistente in un assegno mensile che fu revocato quando si ritenne che le ricorrenti si fossero ristabilite dal punto di vista fisico.

8. Nel 1987 la Corte costituzionale emise una sentenza che dichiarava incostituzionali le disposizioni di legge che disciplinavano la concessione delle pensioni di guerra (le leggi 648/1950 e 313/1968 e il D.P.R. 915/1978) nella misura in cui esse precludevano l’indennizzo dei danni non patrimoniali causati da eventi accaduti durante un conflitto.

9. Nel 1989 le ricorrenti presentarono istanza al Ministero del Tesoro per ottenere l’indennizzo del danno non patrimoniale subito. Le loro istanze furono respinte nel 1994.

10. Nel 1997 le ricorrenti presentarono ricorso avverso i decreti ministeriali alla Corte dei Conti del Lazio, la quale, nel 2004, respinse i loro ricorsi ritenendo che le richieste di indennizzo del danno non patrimoniale fossero prescritte.

11. Il loro successivo appello alla prima sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ebbe esito negativo e le decisioni divennero definitive nel febbraio 2007.

12. All’inizio del 2007 la seconda sezione centrale d’appello della Corte dei Conti emise diverse sentenze con le quali dichiarò che le istanze di indennizzo del danno non patrimoniale (presentate dopo la sentenza della Corte Costituzionale) non dovevano essere considerate prescritte. Tali decisioni erano in conflitto con la giurisprudenza della prima sezione della principale Corte d’appello.

13. Nel luglio 2007, la Corte dei Conti, a sezioni riunite, affrontò il conflitto di giurisprudenza, pronunciandosi a favore dell’ammissibilità delle richieste di indennizzo del danno non patrimoniale.
 

DOGLIANZE

14. Invocando gli articoli 1, 2, 6 e 13 della Convenzione i ricorrenti hanno affermato che omettendo di adottare (dopo la sentenza della Corte costituzionale) una legge che disciplinasse l’indennizzo del danno non patrimoniale in casi come i loro, il Governo convenuto aveva causato un conflitto di giurisprudenza, privandoli del loro diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo. Essi contestano inoltre l’equità dei loro procedimenti in generale.
 

IN DIRITTO

15. Il ricorso deve essere esaminato ai sensi degli articoli 6 e 13 della Convenzione.

16. La Corte ribadisce anzitutto di non avere il compito di sostituirsi ai tribunali interni. Spetta principalmente alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, risolvere i problemi di interpretazione della legislazione interna (si veda, ex multis, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, n. 26737/95, § 31, 19 dicembre 1997).

17. La Corte non ha il compito di comparare le decisioni discordanti dei tribunali nazionali, anche qualora esse siano emesse nell’ambito di procedimenti apparentemente simili; essa deve rispettare l’indipendenza di tali tribunali (si veda, ex multis, Gregório de Andrade c. Portogallo, n. 41537/02, § 36, 14 novembre 2006).

18. La Corte osserva che le esigenze di certezza del diritto e di tutela della fiducia dei cittadini non conferiscono un diritto acquisito alla coerenza giurisprudenziale (si veda Unédic c. Francia, n. 20153/04 § 74, 18 dicembre 2008). L’evoluzione della giurisprudenza non è, di per sé, contraria alla corretta amministrazione della giustizia, poiché il venire meno di un approccio dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare le riforme o il miglioramento (si veda Atanasovski c. “Ex Repubblica jugoslava di  Macedonia”, n. 36815/03, § 38, 14 gennaio 2010).

19. Inoltre una domanda individuale alla Corte non può essere utilizzata come mezzo per affrontare o eliminare i conflitti di giurisprudenza che possono sorgere nel diritto interno o come meccanismo di riesame per rettificare le incongruenze delle decisioni dei diversi tribunali interni (Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia, (GC), 13279/05, § 95, 20 ottobre 2011).

20. È stato chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito a decisioni divergenti nell’ambito di un’unica Corte d’appello (si veda Tudor Tudor c. Romania, n. 21911/03, 24 marzo 2009). Oltre al carattere “profondo e di lunga data” delle divergenze in questione, l’incertezza del diritto derivante dall’incoerenza della prassi dei tribunali interessati e l’assenza di un meccanismo di risoluzione delle decisioni divergenti sono state inoltre considerate violazioni del diritto a un equo processo (si veda Tudor Tudor, sopra citata, §§ 30-32).

21. A tale proposito la Corte ha ribadito in molte occasioni l’importanza della predisposizione di meccanismi che assicurino la coerenza della prassi giudiziaria e l’uniformità della giurisprudenza dei tribunali (si veda Schwarzkopf e Taussik c. Repubblica ceca (dec.), n. 42162/02, 2 dicembre 2008).

22. Tornando al caso di specie, la Corte non può che essere solidale con le ricorrenti per la loro esperienza e per la percezione dell’ingiustizia subita a seguito del mutamento della giurisprudenza della Corte dei Conti. Ciononostante essa non può accogliere il loro ricorso per le seguenti ragioni.

23. In primo luogo, la Corte osserva che dopo la sentenza della Corte costituzionale il Governo convenuto non aveva alcun obbligo di promulgare una legge che chiarisse le conseguenze di tali sentenze in relazione alle norme applicabili. La Corte non è disposta a dichiarare, come hanno chiesto i ricorrenti, che le autorità avevano un obbligo positivo in tal senso. Le disposizioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale sono diventate automaticamente inapplicabili ed è stato chiesto ai tribunali interni di applicare le conclusioni della sentenza. Non è compito della Corte mettere in discussione l’interpretazione del diritto interno da parte dei tribunali nazionali (si veda, per esempio, Ādamsons c. Lettonia, n. 3669/03, § 118, 24 giugno 2008).

24. In secondo luogo, la Corte osserva che il conflitto di giurisprudenza in questione è durato solo alcuni mesi, poiché il mutamento della giurisprudenza (che è stata successivamente confermata dalle sezioni riunite della Corte dei Conti) ha avuto luogo all’inizio del 2007 e la sentenza che ha risolto il conflitto è stata emessa nel luglio 2007.

25. La Corte ritiene conseguentemente che il meccanismo predisposto per assicurare la coerenza della prassi giudiziaria e l’uniformità della giurisprudenza dei tribunali si sia dimostrato tempestivo ed efficace.

26. La Corte osserva infine che le rimanenti doglianze dei ricorrenti concernenti l’equità e l’efficacia dei procedimenti da essi instaurati sono infondate e non suffragate dalla documentazione presentata.

27. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione poiché non rivela alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà previste dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

Per questi motivi, la Corte all’unanimità

Dichiara il ricorso irricevibile.

Helen Keller
Presidente

Abel Campos
Cancelliere aggiunto

APPENDICE

Elenco dei ricorrenti
N. Nome e Cognome Anno di nascita Luogo di residenza
1. Virginia SEPE 1931 Oxon
2. Maria Immacolata DI LETA 1949 Campodimele
3. Gilda DI LETA 1951 Fondi
4. Vincenza DI LETA 1953 Campodimele
5. Erminia DI LETA 1955 Campodimele
6. Franco DI LETA 1958 Campodimele
7. Assunta DI LETA 1960 Fondi
8. Rita DI LETA 1962 Campodimele
9. Giuseppina DI LETA 1964 Campodimele