Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 gennaio 2014 - Ricorso n. 17528/05 - Condominio Porta Rufina n.48 di Benevento c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Pucci, funzionario linguistico. Revisione a cura di Martina Scantamburlo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE

Ricorso n. 17528/05

CONDOMINIO PORTA RUFINA N. 48 DI BENEVENTO
contro Italia

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 7 gennaio 2014 in una camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato proposto il 19 aprile 2005,
Viste le osservazioni presentate dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

1. Il ricorrente è un condominio di Benevento. È rappresentato dinanzi alla Corte dall’Avv. A. Ferrara, del foro di Benevento.

2.Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, M. Pellegrini.

A.  Le circostanze del caso di specie

3.I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

4.Con sentenza del 23 settembre 2004, il tribunale di Benevento ordinò al comune di quella città di versare al ricorrente 40.500.515 lire italiane (ITL – circa 20.916 euro (EUR)) a titolo di risarcimento, somma alla quale si aggiungevano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (al tasso annuale del 6%) a partire dal 13 gennaio 1997. La sentenza divenne definitiva il 16 dicembre 2004.

5.A causa dello stato di difficoltà finanziaria in cui il comune di Benevento versava dal 1993, trovarono applicazione le leggi sugli enti locali dissestati, tra le quali la legge n. 267 del 18 agosto 2000, il cui articolo 248 c. 2 prevedeva che, dalla dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto, non potesse essere intrapresa o proseguita alcuna azione esecutiva relativamente ai debiti rientranti nella competenza dell’organo liquidatore. Ai sensi del comma 4 di quella stessa disposizione, nel periodo in questione, nessuna somma era dovuta dall’ente dissestato a titolo di rivalutazione monetaria o di interessi legali.

6. La giurisprudenza interna (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5778 del 30 ottobre 2001) aveva ritenuto che la legge n. 267 del 18 agosto 2000 non si applicasse ai crediti, vantati nei confronti di un ente locale, certi ed esigibili per effetto di una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto finanziario. Pertanto, relativamente a tali crediti era possibile intraprendere un’azione esecutiva.

7.Il 13 giugno 2004 entrò in vigore la legge n. 140 del 28 maggio 2004. L’articolo 5, comma 2, di tale legge prevede l’applicazione delle disposizioni relative agli enti locali in dissesto anche per quanto riguarda i crediti per fatti verificatisi prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, e ciò anche quando tali crediti siano stati accertati con provvedimento giurisdizionale successivo a tale data. Il ricorrente afferma che, a causa di tale disposizione, non gli è più possibile avviare un’azione esecutiva nei confronti del comune di Benevento per ottenere il pagamento del suo credito, accertato con la sentenza del 23 settembre 2004.

8. Il 6 febbraio 2005 l’organo straordinario di liquidazione - «l’OSL» propose al ricorrente una composizione amichevole della causa, offrendogli il versamento di una somma pari all’80% del credito da questo vantato. Il 4 aprile 2006 il ricorrente accettò l’offerta. In conseguenza della composizione amichevole, il 20 aprile 2006 il ricorrente ottenne la somma concordata. Esso rinunciò al diritto di ottenere il resto del suo credito e di intraprendere qualsiasi azione a tal fine.

B.  Il diritto e la prassi interni pertinenti

9. Il diritto e la prassi interni pertinenti sono descritti in De Luca c. Italia (n. 43870/04, §§ 14-23, 24 settembre 2013), e Pennino c. Italia (n. 43892/04, §§ 17-26, 24 settembre 2013).

MOTIVI DI RICORSO

10. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta di non potere avviare un’azione di esecuzione nei confronti del comune di Benevento.

11. Invocando l’articolo 1 del Protocollo n. 1, il ricorrente afferma di non potere ottenere il pagamento del suo credito a causa della durata eccessiva del procedimento giudiziario dinanzi al tribunale di Benevento e dell’entrata in vigore della legge n. 140 del 2004.

12. Invocando l’articolo 13 della Convenzione, il ricorrente lamenta di non disporre, nel diritto italiano, di alcun ricorso effettivo per fare valere le sue doglianze relative agli articoli 6 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1.

IN DIRITTO

13.  Il ricorrente ritiene che l’applicazione delle disposizioni sugli enti locali dissestati ai crediti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato abbia violato i suoi diritti sanciti dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. Inoltre, contrariamente all’articolo 13 della Convenzione, esso non ha avuto a disposizione un ricorso effettivo a livello nazionale.
Nelle parti pertinenti, le disposizioni invocate dal ricorrente recitano come segue:

Articolo 6 § 1 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…).»

Articolo 1 del Protocollo n. 1

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

Articolo 13 della Convenzione

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

14. Il Governo eccepisce innanzitutto la perdita della qualità di vittima in capo al ricorrente, avendo quest’ultimo accettato una composizione amichevole della causa e ottenuto l’80% del suo credito, importo al quale si sono aggiunti gli interessi legali e una somma a titolo di rivalutazione monetaria. Il ricorrente era libero di rifiutare l’offerta dell’OSL e di esigere il pagamento del suo credito secondo le disposizioni sulla liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati.

15. Il Governo è del parere che il ricorrente abbia accettato la proposta dell’OSL perché ha ritenuto più vantaggioso ottenere un pagamento immediato rinunciando ad una parte del suo credito. Trattandosi di una scelta libera e volontaria, il ricorrente avrebbe perso la qualità di vittima. D’altra parte, l’impossibilità, per lo stesso, di agire per recuperare il rimanente 20% del suo credito non dipende più dal tenore letterale della legge, bensì dall’accettazione della composizione amichevole; anche se quella legge fosse abrogata, l’impossibilità in questione persisterebbe.

16. Il ricorrente ammette che, nel giro di diciotto mesi dalla sentenza definitiva del tribunale di Benevento, il comune gli ha versato circa l’80% del suo credito. Pertanto, esso ha rinunciato a far valere le sue pretese dinanzi ai giudici interni. Tuttavia, tale transazione non ha avuto luogo nell’ambito del procedimento nazionale prima della pronuncia di una sentenza definitiva (si veda, a contrario, Calì e altri c. Italia (cancellazione), n. 52332/99, 19 maggio 2005). Al contrario, il ricorrente non ha mai rinunciato ad invocare la violazione dei suoi diritti convenzionali, ma ha semplicemente rinunciato alla fase dell’esecuzione, e ciò alla luce della situazione finanziaria del comune di Benevento. Ad ogni modo, ogni tentativo di ottenere l’esecuzione forzata della sentenza del tribunale di Benevento si sarebbe scontrato con le disposizioni delle leggi nn. 267 del 2000 e 140 del 2004. A parere del ricorrente, non si trattava di una vera e propria transazione, bensì di un pagamento spontaneo da parte dell’OSL. La dichiarazione firmata dal ricorrente di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del comune o dell’OSL non sarebbe altro che una semplice clausola di stile.

17. La Corte rammenta che in tutti gli stadi del procedimento dinanzi ad essa può porsi la questione se un ricorrente possa o meno sostenere di essere «vittima» della violazione denunciata (Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 179, CEDU 2006 V).

18. La Corte osserva poi che l’accordo tra il ricorrente e l’OSL, accettato il 4 aprile 2006, mentre era ancora pendente la procedura di liquidazione dei debiti del comune di Benevento, comportava, da parte del ricorrente, l’accettazione della somma proposta dall’OSL e la rinuncia a qualsiasi azione riguardante la parte del credito non coperta dall’accordo in questione (paragrafo 8 supra).

19. A giudizio della Corte, quella è stata una transazione, che ha avuto l’effetto di soddisfare in grande misura le rivendicazioni formulate dal ricorrente sotto il profilo della Convenzione. Niente lascia pensare che il ricorrente non sia stato consapevole delle conseguenze della sua scelta o che quest’ultima non sia stata libera e volontaria. Pertanto, il ricorrente ha risolto la controversia in via amichevole e non può più sostenere di essere vittima delle violazioni denunciate ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, Angelo Caruso c. Italia, n. 24817/03, § 28, 2 aprile 2013, e La Rosa e Alba c. Italia (cancellazione), n. 58274/00, § 25, 28 giugno 2005).

20. Di conseguenza, il ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in virtù dell’articolo 35 § 4.

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Stanley Naismith Cancelliere

Işıl Karakaş Presidente