Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 17 dicembre 2013 - Ricorso n. 51930/10 - Santilli c.Italia

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Anna Aragona, funzionario linguistico. Revisione a cura di Martina Scantamburlo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA NICOLÒ SANTILLI c. ITALIA

(Ricorso n. 51930/10)

SENTENZA

STRASBURGO

17 dicembre 2013

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Nicolò Santilli c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 26 novembre 2013,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 51930/10) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, Nicolò Santilli («il ricorrente»), ha adito la Corte il 12 luglio 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. A. Fabi, del foro di Urbino. Il governo italiano («il Governo») è  stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo.

3.  Nel ricorso, il ricorrente lamentava in particolare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

4.  Il 25 agosto 2011, il ricorso è stato comunicato al Governo.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5.  Il ricorrente, sig. Nicolò Santilli, è nato nel 1975 e risiede ad Urbino. Dinanzi alla Corte, egli afferma di agire a nome del figlio, Y.S. (di seguito, il secondo ricorrente), nato il 12 agosto 2001.

6.  I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

7.  Dalla relazione del ricorrente con A.B. nasceva un bambino, Y., il 12 agosto 2001. In data imprecisata, a causa dei conflitti incessanti che laceravano la coppia, A.B. lasciava il ricorrente e la città di Ancona per tornare a vivere dalla sua famiglia a Foligno.

8.  Entrambi i genitori chiedevano al tribunale per i minorenni l’affidamento di Y. Con decreto del 15 febbraio 2006, il tribunale per i minorenni di Foligno affidava il minore ad A.B., riconoscendo al ricorrente un diritto di visita da esercitarsi un giorno a settimana e per quindici giorni durante le vacanze estive. Il tribunale incaricava i servizi sociali di redigere una relazione sulla situazione della famiglia.

9.  La relazione dei servizi sociali del comune di Foligno evidenziava difficoltà nell’esercizio del diritto di visita del ricorrente a causa dell’opposizione di A.B. Il ricorrente non aveva infatti potuto esercitare il suo diritto di visita, come disposto dal tribunale.

10.  Il 24 maggio 2006 il ricorrente adiva il giudice tutelare. Si evince dal fascicolo che il ricorrente ha depositato più memorie presso l’ufficio del giudice tutelare (in particolare il 23 gennaio 2008, l’8 marzo 2008, il 9 aprile 2008, il 18 giugno 2008, il 25 settembre 2008 ed il 21 febbraio 2009), affermando in ciascuna che le decisioni del tribunale concernenti il diritto di visita non erano state rispettate. Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna risposta da parte del giudice tutelare.

11.  Con decreto del 20 ottobre 2006 il tribunale di Foligno, tenuto conto della relazione depositata dai servizi sociali, ordinava a A.B di consentire al ricorrente l’esercizio del diritto di visita ed ai servizi sociali di programmare un sostegno psicologico per Y. nonché una procedura di mediazione rivolta ai genitori.

12.  Secondo il ricorrente, tra settembre 2006 e giugno 2007 aveva luogo un solo incontro, precisamente in data 26 giugno 2007, alla presenza della madre. Il 10 maggio 2007 un’assistente sociale proponeva al tribunale che il ricorrente incontrasse Y. due volte al mese in presenza di un collaboratore dei servizi sociali e senza la partecipazione della madre. L’avvocato di A.B. dichiarava che la cliente era disponibile ad accettare tale proposta. 

13.  Tra ottobre e dicembre 2007 il ricorrente riusciva ad incontrare il figlio solo tre volte.

14.  In data imprecisata, lo psicologo depositava la sua prima relazione sulla situazione del minore. La relazione evidenziava l’incapacità dei genitori nell’esercizio delle «funzioni genitoriali». La madre tentava di istigare il minore contro il padre ed impediva i contatti fra i due, mentre il padre di fronte a questa situazione mostrava un atteggiamento passivo. Di conseguenza, l’equilibrio psicologico del minore era precario.

15.  Tra dicembre 2007 e marzo 2008 il ricorrente non incontrava il figlio. 

16.  Con decreto dell’11 aprile 2008 il tribunale per i minorenni, tenuto conto della relazione peritale, affidava il minore ai servizi sociali di Foligno, mantenendo il collocamento del minore presso il domicilio della madre.  Il tribunale ordinava a A.B. di consentire al ricorrente l’esercizio del diritto di visita, invitandola a conformarsi a detto obbligo. Al riguardo, il tribunale sottolineava l’importanza di un approccio ragionevole e collaborativo dei genitori. Il tribunale ordinava ai servizi sociali di depositare entro quattro mesi una relazione sulla situazione del minore.

17.  Il 15 ottobre 2008 il ricorrente adiva nuovamente il tribunale per i minorenni, affermando che tra marzo 2008 e settembre 2008 erano stati organizzati solo sette incontri invece dei quattordici previsti. Nel corso di detti incontri la madre era talvolta presente e talvolta in contatto telefonico con il minore, il quale si era mostrato molto aggressivo nei confronti del ricorrente. Questi denunciava al tribunale la circostanza che A.B. non gli consentiva di vedere suo figlio.

18.  Con decreto del 21 novembre 2008 il tribunale per i minorenni, considerato che il ricorrente aveva seguito un percorso psicologico presso i servizi sociali mentre A.B. non aveva ancora concluso detto percorso, che non era stata depositata alcuna relazione sulle condizioni psicologiche di Y. e che il minore aveva cominciato a rifiutare qualsiasi contatto con il padre, designava un neuropsichiatra al fine di appurare se il minore avesse sviluppato una sindrome di alienazione parentale e se i genitori fossero in grado di svolgere le loro funzioni genitoriali, nonché al fine di prevedere interventi volti a tutelare il minore. Il tribunale nominava un curatore per difendere gli interessi del minore.

19.  Nel luglio 2009 veniva depositata una perizia sulla situazione psicologica del minore. Il neuropsichiatra affermava di non aver riscontrato la sindrome di alienazione parentale e concludeva per la necessità di un percorso terapeutico rivolto al minore. 

20.  Nell’udienza del 18 novembre 2009 il giudice ordinava a A.B. di consentire al ricorrente l’esercizio del diritto di visita, invitandola a non intervenire durante gli incontri.

21.  Secondo il ricorrente, l’incontro del 19 novembre 2009 veniva interrotto dopo qualche minuto da A.B..

22.  Con decreto del 10 marzo 2010, il tribunale per i minorenni incaricava i servizi sociali di predisporre un percorso terapeutico per Y. ed una procedura di mediazione per i genitori. Esso autorizzava il ricorrente ad incontrare il figlio in presenza degli assistenti sociali secondo modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. 

23.  Frattanto, il 10 maggio 2009, il ricorrente sporgeva denuncia a carico dei servizi sociali, affermando che erano state esercitate pressioni sugli assistenti sociali. L’esito di tale procedimento non è noto. 

24.  Il 25 ottobre 2010 i servizi sociali depositavano una relazione sulla situazione del minore, nella quale sottolineavano l’atteggiamento di rifiuto di quest’ultimo nei confronti del padre ed esprimevano preoccupazione per la situazione del minore a fronte delle incomprensioni fra i genitori. 

25.  Il 5 aprile 2011 la psicologa affermava che, a causa delle numerose assenze del minore, non era stato possibile portare a termine il percorso terapeutico.

26.  Il 20 aprile 2011 i servizi sociali depositavano una nuova relazione sulla situazione del minore. La relazione evidenziava che il ricorrente non aveva potuto incontrare in modo regolare Y. per «ragioni imputabili ai servizi sociali» nonché a causa dell’atteggiamento del minore che rifiutava qualsiasi contatto con il padre. I servizi sociali sottolineavano la condizione di «crescente sofferenza» del minore e l’atteggiamento negativo di A.B. la quale interveniva durante gli incontri, affermando la necessità di predisporre nuove modalità di effettuazione degli incontri.  

27.  I due genitori ed il curatore del minore dichiaravano di essere favorevoli ad incontri tra il ricorrente ed il minore, ai quali non fossero presenti né la madre, né gli assistenti sociali.

28.  Il 19 luglio 2011 i servizi sociali comunicavano al tribunale che erano stati previsti incontri ogni due settimane e che il calendario era stato rispettato. I servizi sociali affermavano che il ricorrente aveva rifiutato di partecipare sia alla festa di fine anno della scuola di Y., sia alla sua festa di compleanno. Il ricorrente aveva giustificato il suo rifiuto di partecipare, affermando di aver voluto evitare discussioni con A.B. in presenza del minore.

29.  In data 11 ottobre 2011 il tribunale per i minorenni, in considerazione delle gravi incomprensioni tra i genitori e del loro comportamento, confermava l’affidamento del minore ai servizi sociali con il collocamento di Y. presso la madre. Dopo aver ascoltato Y., il quale chiedeva espressamente che la madre fosse presente agli incontri, il tribunale ordinava ai servizi sociali di stabilire un calendario di incontri da tenersi ogni due settimane, i primi due in presenza della madre. I servizi sociali fissavano quattro incontri nel mese di ottobre e nove incontri nel mese di novembre, nella fattispecie due pomeriggi a settimana.

30.  Il 29 novembre 2011 i servizi sociali depositavano alla cancelleria del tribunale una relazione sullo svolgimento degli incontri, nella quale si riferiva che A.B. aveva annullato due incontri per ragioni di lavoro e che il ricorrente aveva annullato dieci incontri. Quest’ultimo affermava che era molto difficile per lui partecipare ad incontri infrasettimanali, abitando e lavorando in un’altra città, distante oltre cento chilometri.

31.  Il 16 gennaio 2012 i servizi sociali informavano il tribunale che il 6 dicembre 2011 A.B. e Y. erano stati coinvolti in un incidente d’auto, rimanendo feriti, e che dopo tale data gli incontri erano stati interrotti. I servizi sociali riferivano che il ricorrente aveva fatto visita al figlio il 15 dicembre 2011, accompagnato dagli assistenti sociali, e che da quel momento aveva rifiutato di incontrarlo o di parlargli al telefono. Essi affermavano che all’incontro del 6 gennaio 2012 il ricorrente aveva comunicato la sua volontà di sospendere gli incontri, al fine di tutelare l’interesse del minore, che rifiutava di vederlo. 

32.  Il 15 marzo 2012 il tribunale disponeva che Y., A.B. e il ricorrente seguissero un percorso terapeutico e che i genitori si attenessero alle indicazioni del tribunale, autorizzando altresì il ricorrente ad incontrare Y. una volta a settimana, in presenza di personale dei servizi sociali. 

33.  Il 18 giugno 2012 la psicologa incaricata di occuparsi di Y. informava il tribunale che il minore non aveva seguito il percorso terapeutico, a causa del comportamento della madre e del rifiuto del minore di partecipare alle sedute. Gli psicologi affermavano che il problema principale per il minore era la mancanza di contatti con il padre e suggerivano al tribunale di affidare ad assistenti sociali specializzati l’incarico di organizzare gli incontri tra Y. ed il ricorrente.

34.  Il 23 agosto 2012 i servizi sociali comunicavano al tribunale che il ricorrente non si era più messo in contatto con loro, non chiedeva notizie del figlio ed aveva rifiutato di partecipare agli incontri, adducendo come motivazione la presenza della madre del minore. 

35.  Il 26 novembre 2012 il ricorrente depositava al tribunale una memoria, nella quale lamentava che il minore rifiutasse gli incontri, che non fosse stato seguito il percorso terapeutico ordinato dal tribunale e che i servizi sociali non avessero fatto nulla per consentire un riavvicinamento tra il minore ed il padre. Tenuto conto di tali elementi, nonché del fatto che la madre di Y. era sempre presente agli incontri, il ricorrente chiedeva un intervento del tribunale ed affermava di voler sospendere gli incontri finché quest’ultimo non avesse assicurato che i medesimi si svolgessero in modo compatibile con l’equilibrio emotivo e la salute psichica del minore. Il ricorrente comunicava altresì al tribunale di aver rifiutato di contattare gli assistenti sociali per avere notizie del minore, in quanto i servizi sociali davano risposte standardizzate e molto vaghe. 

36.  Il 7 dicembre 2012 la procura chiedeva al tribunale l’adozione di una misura che «confermasse il precedente decreto con alcune modifiche concernenti gli incontri».

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

37.  Sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente lamenta una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, derivante dal fatto che, malgrado l’esistenza di diverse decisioni del tribunale per i minorenni concernenti le condizioni di esercizio del diritto di visita, a partire dal 2006 non gli è stato possibile esercitare appieno tale diritto. Il ricorrente ritiene che i servizi sociali abbiano svolto un ruolo troppo autonomo nell’attuazione delle decisioni del tribunale per i minorenni e che quest’ultimo sia venuto meno al dovere di vigilanza costante sul lavoro dei servizi sociali, affinché questi con il loro comportamento non disattendessero le decisioni del tribunale. Egli denuncia inoltre l’inerzia delle autorità di fronte alla condotta di A.B., sostenendo che queste non hanno profuso alcun impegno, né adottato provvedimenti temporanei ed urgenti al fine di consentire l’esercizio del suo diritto di visita. Il ricorrente afferma inoltre di aver subito una discriminazione legata al sesso, contraria all’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.

38.  Libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, la Corte ritiene di dover esaminare le doglianze sollevate dal ricorrente unicamente sotto il profilo dell’articolo 8, ai sensi del quale il processo decisionale che conduce all’adozione di misure aventi per oggetto un’ingerenza deve essere equo e rispettare opportunamente gli interessi tutelati dalla citata norma (Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, § 27, 27 aprile 2010; Havelka e altri c. Repubblica ceca, n. 23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 56, CEDU 2002-I; Wallová e Walla c. Repubblica ceca, n. 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006).
L’articolo 8 della Convenzione nelle parti pertinenti dispone quanto segue:

« 1.  Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare (...).

2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,  alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

39.  Il Governo contesta la tesi del ricorrente.

A.  Sulla ricevibilità

40.  Il Governo sostiene che il presente ricorso è irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto adire il giudice tutelare, il quale sarebbe specializzato nell’esecuzione delle misure a tutela della famiglia e, in caso di ostacoli all’esercizio del diritto di visita, potrebbe chiedere l’intervento di organi o istituzioni, qualora ciò sia necessario ai fini dell’esecuzione della misura.

41.  Inoltre, il Governo sostiene che le azioni legali promosse ai sensi del diritto interno non si sono ancora concluse e sono tuttora in corso. Per questo motivo, il Governo ritiene che il ricorrente non abbia esaurito le vie di ricorso interne disponibili per far valere i propri diritti. 

42.  Il ricorrente replica di aver più volte adito il giudice tutelare, senza ottenere risposta. A sostegno di tali affermazioni, ha prodotto i documenti pertinenti, allegati alle sue osservazioni.

43. Il ricorrente afferma infine che nel caso di specie non esisteva nessun altro ricorso interno che permettesse di far valere i propri diritti.

44.  Quanto al primo punto dell’eccezione sollevata dal Governo, la Corte rileva innanzi tutto che il ricorrente si è ripetutamente rivolto al giudice tutelare (si veda il paragrafo 10 supra). In ogni caso, la Corte ritiene che il Governo non abbia indicato quale misura «necessaria» avrebbe potuto essere adottata dal giudice tutelare per far rispettare il diritto di visita del ricorrente. 

45.  La Corte rammenta infine di aver già rigettato un’eccezione analoga nella causa Lombardo (Lombardo c. Italia, n. 25704/11, § 62, 29 gennaio 2013) e non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla sua precedente conclusione. Per questi motivi, la Corte ritiene che questo primo punto dell’eccezione debba essere rigettato. 

46.  Quanto al secondo punto dell’eccezione, la Corte rammenta che le decisioni del tribunale per i minorenni in materia di diritto di visita non hanno carattere definitivo e possono quindi essere modificate in qualsiasi momento in funzione di avvenimenti legati alla controversia. L’evoluzione del procedimento nazionale è la conseguenza del carattere non definitivo delle decisioni del tribunale per i minorenni relative al diritto di visita.  D’altronde, la Corte osserva che il ricorrente non può esercitare il diritto di visita dal 15 febbraio 2006 e che il suddetto si è rivolto alla Corte il 12 luglio 2010, dopo aver adito più volte il tribunale per i minorenni che si è pronunciato sul diritto del ricorrente (si vedano i paragrafi 10, 17 e 22 supra).

47.  Tenuto conto di tali elementi, la Corte ritiene che il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso disponibili e che l’eccezione sollevata dal Governo debba essere rigettata.

48.  La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B.  Sul merito

1.  Le tesi delle parti

a)  Il ricorrente

49.  Il ricorrente rammenta di non aver potuto esercitare il diritto di visita, come disposto dal tribunale per i minorenni, a causa del comportamento della madre di Y. e dell’inerzia delle autorità a fronte di detto comportamento. Egli osserva che i servizi sociali ed il tribunale erano al corrente del comportamento di A.B. e delle sue conseguenze sulle relazioni tra il minore ed il padre. A tal proposito, il ricorrente cita un passaggio del decreto del tribunale dell’11 aprile 2008 (si vedano i paragrafi 14-16 supra), nel quale il giudice, basandosi sulla relazione dei servizi sociali, affermava che «il comportamento di Y., che rifiuta di vedere il padre, è la conseguenza della mancanza di collaborazione da parte di A.B., del suo intervento agli incontri e delle ingerenze nella relazione padre-figlio».

50.  Il ricorrente sottolinea che il tribunale per i minorenni ha più volte ordinato a A.B di consentire l’esercizio del diritto di visita e di non partecipare agli incontri; tuttavia, di fronte al rifiuto di collaborare opposto da A.B., le autorità nazionali non hanno adottato alcuna misura per consentire la ripresa di normali rapporti tra il minore ed il padre e non hanno modificato la decisione relativa all’affidamento del minore, che è rimasto presso la madre. Secondo il ricorrente, queste decisioni del tribunale denoterebbero un’assoluta preferenza per la figura materna ed un carattere discriminatorio.  

51.  Il ricorrente osserva, inoltre, che A.B. non si è conformata alle decisioni del tribunale relative ad un percorso psicologico rivolto alla medesima ed al minore e che le autorità nazionali non hanno adottato alcuna misura al riguardo.

52.  Il ricorrente afferma che l’inerzia delle autorità competenti, le quali non hanno adottato le misure necessarie per imporre a A.B. il rispetto delle decisioni del tribunale, ha impedito che si tenessero gli incontri previsti dal tribunale e che Y. usufruisse di un sostegno psicologico per ristabilire delle normali relazioni familiari con il padre. 

53.  Per quanto concerne i recenti sviluppi della situazione, il ricorrente osserva che il tribunale ed i servizi sociali hanno constatato una «crescente sofferenza» del minore e sono intervenuti al fine di consentire lo svolgimento degli incontri. Egli contesta tuttavia le modalità degli incontri fissati dai servizi sociali, osservando che la madre continua ad intervenire e che questi sono stati programmati nei pomeriggi infrasettimanali, il che rende quasi impossibile la sua partecipazione, dal momento che egli abita e lavora ad oltre cento chilometri dall’abitazione di  A.B. e Y.
Il ricorrente sottolinea che a causa del rifiuto opposto dalla madre,  Y. non ha seguito il percorso di sostegno psicologico ordinato dal tribunale. A riprova delle sue affermazioni, il ricorrente fa riferimento alla relazione redatta il 18 giugno 2012 dalla psicologa incaricata dal tribunale di seguire Y. (si veda il paragrafo 33 supra).

54.  Il ricorrente afferma infine che la mancata adozione da parte delle autorità delle misure necessarie a garantire lo svolgimento degli incontri e la programmazione di un percorso di sostegno psicologico per Y., secondo quanto disposto dal tribunale, ha avuto conseguenze nefaste sui rapporti tra padre e figlio. Ad oggi, il minore rifiuta di vederlo e vive una situazione di stress in occasione degli incontri, che il ricorrente ha quindi deciso di sospendere.

55.  Il ricorrente tiene a sottolineare che la sua decisione di sospendere gli incontri è motivata dall’esigenza di tutelare il minore ed insiste sulla necessità di predisporre un percorso psicologico finalizzato a ristabilire le condizioni indispensabili per un rapporto equilibrato tra padre e figlio. 

b)  Il Governo

56.  Il Governo osserva in primo luogo che la situazione è complessa, in costante evoluzione e deve pertanto essere esaminata nel suo insieme. 

57.  Il Governo sottolinea che la situazione concreta è molto cambiata dopo la presentazione del ricorso. In particolare, esso afferma che a partire dal 2010 le difficoltà ad organizzare gli incontri erano dovute alla mancanza di disponibilità del ricorrente e dall’atteggiamento del minore, il quale richiedeva espressamente la presenza della madre. Al riguardo, il Governo fa riferimento al decreto del tribunale datato 11 ottobre 2011 ed alla relazione dei servizi sociali del luglio 2011 (si vedano i paragrafi 28 e 29 supra).

58.  Il Governo afferma in seguito che una procedura articolata e complessa, come quella del caso di specie, era finalizzata a ristabilire, nel superiore interesse del minore, dei legami familiari, che non erano stati distrutti dallo Stato, bensì influenzati negativamente dalle difficoltà di relazione tra i genitori del minore. Al riguardo, menziona il fatto che i giudici hanno chiesto l’intervento dei servizi sociali e di periti psicologi al fine di studiare la situazione, di ascoltare i genitori ed il minore e di trovare la soluzione più adeguata per fornire al minore il miglior contesto relazionale nel quale vivere e crescere.  Dopo aver preso conoscenza delle relazioni peritali, i giudici hanno emesso più decisioni, adottando le misure meno traumatiche per il minore.

59.  Secondo il Governo, la Corte non può sostituirsi alle autorità nazionali al fine di valutare ciò che è meglio per un minore senza influire eccessivamente sul margine di apprezzamento dello Stato. Nella presente causa, la posta in gioco non consisterebbe solo nella ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi menzionati, bensì anche nei limiti del controllo esercitato dalla Corte sulle sentenze del giudice nazionale. La Corte disporrebbe certamente del potere di verificare che le motivazioni delle decisioni sottoposte al suo esame non appaiano manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Per contro, essa non avrebbe facoltà di formulare una propria ipotesi e procedere ad una ricostruzione dei fatti o proporre dei criteri propri, sostituendo il proprio convincimento a quello del giudice nazionale. 

60.  Al riguardo, il Governo difende la legittimità e l’utilità delle misure adottate. Le autorità competenti avrebbero esercitato una vigilanza costante nell’interesse del minore e dei genitori. Tutte le misure adottate nel caso di specie sarebbero state giustificate dalla necessità che le autorità nazionali si mostrassero equidistanti rispetto ai due genitori, nell’esclusivo interesse del minore.

61.  Quanto ai recenti sviluppi della procedura, il Governo sottolinea che sono state applicate misure finalizzate ad assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente ed il figlio: modifica delle modalità dell’affidamento, disponibilità di operatori specializzati, intervento continuo dei servizi sociali mediante azioni di mediazione, colloqui con i genitori, vigilanza sugli incontri tra il ricorrente ed il figlio, programma di sostegno psicologico rivolto a tutti i componenti della famiglia. Secondo il Governo, misure più drastiche avrebbero potuto traumatizzare il minore, allontanandolo dalla madre.

62.  Il Governo osserva, infine, che dalla relazione dei servizi sociali del 23 agosto 2012 si evince che il ricorrente, contravvenendo alle disposizioni del decreto di marzo 2012, non aveva più partecipato agli incontri programmati con il figlio, in quanto «detti incontri in presenza della madre erano motivo di stress per il minore», e non si era più messo in contatto con i servizi sociali, né aveva chiesto notizie del figlio (si veda il paragrafo 34 supra).

63.  A parere del Governo, le autorità nazionali hanno agito con diligenza, prontezza ed imparzialità, adottando le misure necessarie per garantire l’interesse del minore e dei genitori.

2.  Valutazione della Corte

a)  Principi generali

64.  Come la Corte ha più volte rammentato, se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Essi possono implicare l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui, e la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate (si veda, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005). Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori (si vedano, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000 I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006). Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (si vedano, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, §§ 105 e 112, e Sylvester, sopra citata, § 70).

65.  Per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente (si vedano, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, sopra citata, § 102, Maire c. Portogallo, n. 48206/99, § 74, CEDU 2003 VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDU 2004 V (estratti), Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010).

66.  Esaminando la presente causa, la Corte rileva innanzi tutto che, al momento della separazione, il ricorrente e la madre del minore non avevano raggiunto un accordo sulle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre. Essa osserva che la madre del minore si è ben presto opposta all’esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente.
A fronte di questa situazione, il tribunale, in un primo tempo, si limitava ad ordinare alla madre del minore ed ai servizi sociali di conformarsi alle decisioni giudiziarie (l’11 aprile 2008, il 21 novembre 2008, il 18 novembre 2009 ed il 10 marzo 2010, si vedano i paragrafi 16-22 supra). In seguito, tenuto conto del fatto che, malgrado le ingiunzioni, la madre non rispettava le prescrizioni, in data 11 novembre 2008 il tribunale affidava Y. ai servizi sociali ed il 21 novembre 2008 nominava un curatore che tutelasse gli interessi del minore (si vedano i paragrafi 16 e 18 supra).
A partire dal 2011 i servizi sociali rispondevano alle ingiunzioni del tribunale (si veda la relazione dei servizi sociali del 19 luglio 2011, § 28 supra) garantendo lo svolgimento degli incontri secondo le modalità previste, mentre il ricorrente annullava diversi incontri e rifiutava di partecipare alla festa di fine anno scolastico ed alla festa di compleanno del minore.
Al riguardo, il ricorrente osserva che il suo comportamento era giustificato dall’esigenza di tutelare l’interesse del minore, il quale rifiutava gli incontri. Peraltro, egli sottolinea che il comportamento del minore era la conseguenza del fatto che, per parecchi anni, le prescrizioni del tribunale relative al diritto di visita ed al percorso terapeutico non erano state rispettate. Il Governo afferma invece che l’evoluzione della situazione dimostra che le autorità nazionali hanno profuso l’impegno necessario a tutelare l’interesse del minore e dei genitori.

67.  La Corte rammenta che il fatto che l’impegno profuso dalle autorità sia stato vano non implica automaticamente che lo Stato abbia disatteso gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Mihailova, sopra citata, § 82). In effetti, l'obbligo sussistente in capo alle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi non è assoluto e la comprensione e la collaborazione di tutte le persone coinvolte costituiscono sempre un fattore importante. Sebbene le autorità nazionali debbano impegnarsi a facilitare tale collaborazione, l’obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone ed in particolare dell’interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall’articolo 8 della Convenzione (Voleský c. Repubblica ceca, n. 63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Come costantemente sancito dalla giurisprudenza della Corte, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata (Reigado Ramos c. Portogallo, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005) e l'articolo 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, §§ 49-50, CEDU 2000 VIII). Il punto decisivo consiste dunque nell’appurare se le autorità nazionali abbiano adottato, allo scopo di facilitare il diritto di visita, ogni misura necessaria che si potesse ragionevolmente esigere da esse (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, § 128, CEDU 2000 VIII).

b)  Applicazione dei citati principi al caso di specie

68.  Considerate le circostanze del presente caso, la Corte ritiene che il suo compito consista nell’appurare se la risposta delle autorità italiane alla necessità di adottare misure idonee a mantenere i legami tra il ricorrente ed il figlio nel corso della procedura sia stata conforme agli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzione.

69.  Nel caso di specie, la Corte rileva che, tra settembre 2006 e settembre 2008, il ricorrente ha potuto esercitare il suo diritto di visita solo in modo molto limitato e che la maggior parte degli incontri autorizzati non sono stati organizzati (si vedano i paragrafi 12, 13 e 17 supra). A fronte dell’impossibilità di esercitare il suo diritto di visita, il ricorrente ha adito più volte il tribunale ed in data 15 ottobre 2008 ha segnalato che il minore era divenuto aggressivo e non era più disposto ad incontrarlo (si veda il paragrafo 17 supra). La Corte ritiene che sarebbe stata necessaria una reazione rapida a tale situazione, tenuto conto del fatto che il decorso del tempo può avere effetti negativi sulla possibilità di riallacciare una relazione tra il ricorrente ed il figlio.

70.  Con decreto del 21 novembre 2008 il tribunale ordinava una perizia psicologica e nominava un curatore che tutelasse gli interessi del minore. Il 10 marzo 2010 il tribunale ordinava ai servizi sociali di predisporre un sostegno psicologico per il minore. Tuttavia, sebbene i servizi sociali avessero espresso la loro preoccupazione per il comportamento del minore, il quale rifiutava gli incontri (si vedano i paragrafi 24 e 26 supra), e gli psicologi avessero affermato che a causa dell’atteggiamento di A.B. non era stato possibile portare a termine alcun percorso terapeutico, il tribunale si limitava a prendere atto della situazione del minore e ad ordinare alle parti ed ai servizi sociali di dare esecuzione alle sue decisioni. Solo a partire dal 2011 i servizi sociali adottavano misure concrete per garantire il diritto di visita del ricorrente, mentre non sono state mai eseguite le prescrizioni relative al percorso terapeutico per il minore. Gli ultimi sviluppi della procedura denotano altresì un atteggiamento negativo e non collaborativo da parte del ricorrente, il quale ha rinunciato agli incontri.

71.  E’ opportuno rammentare che, in una causa analoga, l’adeguatezza di una misura è stata valutata sulla base della rapidità della sua attuazione (Lombardo, sopra citata, § 89 e Piazzi c. Italia, n. 36168/09, § 78, 2 novembre 2010). Nel caso di specie la Corte osserva che, secondo il ricorrente, l’inerzia delle autorità competenti ha avuto conseguenze irreparabili sulla relazione con il figlio. Per contro, il Governo osserva che i giudici nazionali si sono sempre pronunciati sulla domanda del ricorrente ed hanno adottato le misure necessarie a favorire i contatti tra il ricorrente e Y., senza tuttavia traumatizzare il minore e rispettandone la volontà.

72.  La Corte rammenta che non è suo compito sostituirsi alla valutazione operata dalle competenti autorità nazionali sulle misure da adottare, in quanto tali autorità possono, in linea di principio, effettuare più efficacemente tale valutazione, in particolare perché sono a diretto contatto con il contesto della causa e con le parti coinvolte (Reigado Ramos, sopra citata, § 53).  Tuttavia essa non può ignorare il fatto che nel caso di specie il tribunale ha più volte rilevato che il mancato esercizio del diritto di visita del ricorrente era imputabile al comportamento della madre e che il percorso di sostegno psicologico per il minore non era stato portato a termine sempre a causa dell’atteggiamento della medesima. Inoltre, essa osserva che il tribunale era a conoscenza della situazione psicologica del minore, il quale rifiutava ogni contatto con il padre, e che al riguardo non è stata adottata alcuna misura. Essa rileva peraltro che la decisione del ricorrente di sospendere gli incontri era motivata dall’esigenza di tutelare l’interesse del minore, il quale viveva una situazione di stress durante gli incontri, e costituiva una reazione al fatto che le autorità competenti non avessero preso in carico la situazione psicologica del minore, al fine di ristabilire le relazioni tra genitore e figlio.
Quanto alle misure idonee a ristabilire il legame familiare tra il ricorrente ed il figlio, la Corte rammenta che, sebbene misure coercitive nei confronti di minori non siano auspicabili in una materia così delicata, il ricorso a sanzioni non deve essere escluso in caso di comportamento manifestamente illegale del genitore convivente con il minore (si veda, in particolare, Maire c. Portogallo, sopra citata, § 76). Nel caso di specie, i giudici nazionali sembrano aver evitato l’adozione di tali misure nei confronti della madre del minore.

73.  Ciò premesso, la Corte riconosce che le autorità si trovavano nel caso di specie di fronte ad una situazione molto difficile, dovuta specificamente alle tensioni fra i genitori del minore. Essa ritiene tuttavia che una mancanza di collaborazione fra i genitori separati non possa dispensare le autorità competenti dall’adozione di ogni mezzo atto a mantenere il legame familiare (si vedano Lombardo, sopra citata, § 91 e, mutatis mutandis, Reigado Ramos, sopra citata, § 55). Nel caso di specie le autorità nazionali non hanno fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse, dal momento che il tribunale si è limitato ad ordinare alle parti di collaborare e di eseguire le sue decisioni.  Esse sono quindi venute meno al loro dovere di adottare misure concrete al fine di indurre gli interessati ad una migliore collaborazione, tenendo comunque conto del superiore interesse del minore (Zawadka, sopra citata, § 67). In particolare esse non hanno garantito che il minore venisse seguito sotto il profilo psicologico, venendo così meno all’obbligo di ristabilire delle relazioni tra padre e figlio.  

74.  La Corte osserva inoltre che nel corso del procedimento dinanzi al tribunale sono state piuttosto adottate varie misure automatiche e stereotipate, quali gli ordini di esecuzione delle decisioni (Piazzi, sopra citata, § 61). Sebbene la Corte sia a conoscenza degli ultimi sviluppi della procedura, dai quali si evince un’azione più efficace delle autorità competenti, finalizzata a far rispettare il diritto di visita del ricorrente, nonché un comportamento non collaborativo di quest’ultimo, essa osserva che tali misure sono state adottate sei anni dopo l’inizio della procedura, quando il minore aveva già dieci anni, e che tale circostanza ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra il minore ed il ricorrente. Inoltre essa rileva che le misure adottate restano insufficienti, tenuto conto del fatto che il minore non ha ancora usufruito di un sostegno psicologico in vista di un percorso di riavvicinamento al padre.  

75.  Le autorità hanno lasciato che si consolidasse una situazione di fatto, generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie, mentre il semplice decorso del tempo influiva negativamente sulla relazione tra il padre ed il minore (Lombardo, sopra citata, § 92). La Corte constata che l’esistenza di gravi tensioni fra i genitori del minore, unitamente ad un esercizio limitato del diritto di visita a seguito del mancato svolgimento degli incontri programmati secondo le modalità previste e della mancata esecuzione delle decisioni che disponevano un percorso terapeutico per il minore, ha reso impossibile per il ricorrente instaurare una relazione stabile con Y.

76.  Tenuto conto di ciò che precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali abbiano omesso di profondere un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di visita del ricorrente, ignorando così il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.

77.  Pertanto, vi è stata violazione della citata disposizione.

II.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

78.  Il ricorrente lamenta infine l’assenza di ricorsi effettivi rispetto alle citate doglianze. Invoca l’articolo 13 della Convenzione che recita:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

79.  Il Governo contesta questa tesi.

A.  Sulla ricevibilità

80.  La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B.  Sul merito

81.  L'articolo 13 della Convenzione garantisce l'esistenza nel diritto interno di un ricorso che consenta di far valere i diritti e le libertà in essa sanciti. Sussiste di conseguenza la necessità di un ricorso interno che consenta di esaminare il contenuto di una «doglianza difendibile» basata sulla Convenzione e di offrire appropriata riparazione (De Souza Ribeiro c. Francia [GC], n. 22689/07, § 78, 13 dicembre 2012).

82.  Nel caso di specie, la Corte è appena giunta alla conclusione che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione (paragrafo 78 supra). Ne consegue che il ricorrente ha presentato una doglianza difendibile sotto il profilo della citata disposizione e che l’articolo 13 trova applicazione nel caso di specie.

83.  Resta da stabilire se il ricorrente disponesse, nel diritto italiano, di un ricorso effettivo tramite il quale avrebbe potuto denunciare la violazione del diritto al rispetto della vita familiare.

84.  La portata dell’obbligo sussistente in capo agli Stati contraenti ai sensi dell’articolo 13 varia in funzione della natura della doglianza del ricorrente. Quanto al modo di conformarsi agli obblighi imposti dalla citata disposizione gli Stati dispongono in effetti di un certo margine di apprezzamento (Jabari c. Turchia, n. 40035/98, § 48, CEDU 2000 VIII). Tuttavia, il ricorso previsto dall’articolo 13 deve essere «effettivo» sia nella pratica sia nel diritto (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, CEDU 2000 XI).

85.  L’effettività di un ricorso ai sensi dell’articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente. Allo stesso modo, l’«istanza» citata nella suddetta norma non è necessariamente giurisdizionale.  Tuttavia, i poteri e le garanzie procedurali previsti dalla norma devono essere tenuti in considerazione al fine di stabilire se un ricorso è effettivo (Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, § 67, serie A n. 28). Inoltre, nel caso in cui nessuno dei ricorsi offerti dal diritto interno possa singolarmente soddisfare le esigenze dell’articolo 13, queste possono essere soddisfatte dall’insieme dei citati ricorsi (Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 69, CEDU 2000 V, e De Souza Ribeiro, sopra citata, § 79).

86.  Nel caso di specie, il ricorrente ha potuto sottoporre al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare le sue doglianze concernenti il mancato rispetto del diritto di visita. Tra il 2006 ed il 2012 il tribunale per i minorenni si è più volte pronunciato sulle domande del ricorrente e sono stati adottati provvedimenti finalizzati ad assicurare la regolarità degli incontri tra il ricorrente ed il figlio. La circostanza che la risposta data dalle autorità giudiziarie non sia stata sufficiente nel caso di specie per porre rimedio alla doglianza presentata dal ricorrente sotto il profilo dell’articolo 8 non significa che quest’ultimo non disponesse, nel diritto italiano, di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.

87.  Ne consegue che non vi è stata violazione della citata disposizione.

III.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

88.  Il ricorrente denuncia l’eccessiva durata del procedimento penale ed invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle parti pertinenti, recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»

89.   La Corte rileva che il ricorrente non ha dichiarato di aver presentato un ricorso ai sensi della legge «Pinto» (legge n. 89 del 2001) al fine di ottenere riparazione per l’eccessiva durata del procedimento in questione. La Corte ha ritenuto tale ricorso accessibile e in linea di principio efficace per denunciare, a livello nazionale, la lentezza della giustizia (si vedano, tra molte altre, Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX, e Pacifico c. Italia (n. 2), n. 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).

90.  Ne consegue che tale doglianza deve essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

91.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danno

92.  Il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale derivante dall’impossibilità di allacciare una relazione con il figlio e dall’angoscia provata, quantificato in una somma di 542.000 EUR.

93.  Il Governo si oppone a tale richiesta.

94.  Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e della constatata impossibilità per il ricorrente di allacciare una relazione stabile con il figlio, la Corte ritiene che l’interessato abbia subito un danno morale, che non può essere risarcito con la semplice constatazione di violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Essa reputa tuttavia che la somma richiesta a tal titolo sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda all’interessato 10.000 EUR per il danno morale.

B.  Spese

95.  Il ricorrente chiede altresì 49.258,89 EUR per le spese sostenute per i procedimenti dinanzi ai giudici nazionali.

96.  Il Governo si oppone a tale richiesta.

97.  Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo qualora ne siano accertate la realtà e la necessità ed il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso ed alla luce della propria giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di 5.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.

C.  Interessi moratori

98.  La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
 

  1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alle doglianze basate sugli articoli 8 e 13 della Convenzione ed irricevibile per il resto;
  2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  3. Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
  4. Dichiara,
    1. che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
      1. 10.000 EUR (diecimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
      2. 5.000 EUR (cinquemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
    2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
  5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 dicembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Işıl Karakaş Presidente

Stanley Naismith Cancelliere