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Stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile - Articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149 - Relazione al Parlamento - (2018)

aggiornamento: 30 maggio 2018


La Relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n.149 (aggiornata al 31 dicembre 2015 con dati riferiti agli anni 2016 e 2017) è stata elaborata congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la collaborazione dei rappresentanti della Conferenza unificata e degli esperti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

Il documento aggiorna lo stato delle conoscenze descritto nell’ultima edizione della Relazione e dedica un’attenzione particolare anche a fenomeni emergenti o ad aspetti nuovi di situazioni tipiche.
Il periodo di riferimento è il biennio 2014-2015 ma per dare continuità all’esame della materia alcuni contributi tengono conto di un periodo più ampio, che arriva sino all’attualità.

La presente edizione illustra i dati di tipo quantitativo e qualitativo

  • sull’affidamento familiare
  • l’accoglienza nei servizi residenziali
  • l’adozione nazionale e internazionale
  • gli esiti della rilevazione sull’attuazione della legge attraverso i tribunali per i minorenni e le procure minorili, condotta dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia
  • le principali novità delle norme internazionali, europee, nazionali e regionali sull’accoglienza dei bambini e degli adolescenti fuori famiglia
  • il panorama degli interventi a sostegno dei minori non accompagnati
  • le iniziative delle amministrazioni centrali
  • una selezione di temi emergenti che interessano l’azione delle amministrazioni centrali, regionali e locali
  • infine, una ricognizione sulle risorse disponibili

La ricognizione con i tribunali e le procure minorili, realizzata dal Ministero della giustizia, ha permesso di ricostruire un quadro particolareggiato della operatività della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 149/2001.

La rilevazione restituisce una realtà certamente difficile e posta costantemente davanti alla complessità e drammaticità di tante situazioni, ma anche fatta di attori fortemente impegnati sui versanti più delicati di attuazione della legge, dall’abbinamento delle coppie e dei bambini, alla gestione delle richieste di accesso alle origini, dalla valutazione e gestione delle situazioni di affidamento a rischio giuridico, all’intervento nei casi di crisi o vero e proprio fallimento adottivo. Molte di queste procedure sono caratterizzate da un’estrema delicatezza perché coinvolgenti soggetti minorenni traumatizzati o quantomeno vulnerabili. La molteplicità, ma anche la varietà e variabilità delle esperienze, potrebbero suggerire la redazione di linee di indirizzo capaci di valorizzare le migliori prassi locali e ricondurre entro un ambito di maggiore uniformità l’azione sul campo. In alcuni casi, tuttavia, come suggerito dagli stessi intervistati, le misure più adeguate  paiono di tipo legislativo come, ad esempio, quella di ridurre i tempi della procedura per l’accertamento dello stato di abbandono, con particolare riferimento alle fasi avanti la Corte d’appello e la Corte di cassazione, limitandone le ipotesi.

È stata segnalata, inoltre, l’opportunità di formulare la revisione della legittimazione rispetto all’iniziativa per la procedura di adottabilità, ora riservata al pubblico ministero, in un regime di completa discrezionalità, nonché la revisione degli effetti giuridici dell'adozione c.d. in casi particolari (art. 44 e seguenti della legge n. 184/1983), al fine di completare l’unicità dello stato di figlio alla luce del principio cardine della riforma del diritto di famiglia ex legge n. 219/2012.

Merita attenzione anche l’indicazione di riportare al tribunale per i minorenni la competenza volta ad autorizzare il minore infrasedicenne a riconoscere il proprio figlio (ex art. 250, quinto comma, cod. civ.) stante la necessità di procedere da parte della stessa autorità giudiziaria, nell’interesse di entrambi i minori (genitore e figlio). Quale aspetto di coerenza particolarmente significativo, si riscontra l’aver assicurato la continuità affettiva dei bambini e delle bambine anche prima dell’entrata in vigore della legge n.173/2015.

 

LA RELAZIONE