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Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ai sensi dell’art. 294 del d.p.r. 115/02 - Relazione al Parlamento - (luglio 2017)


Relazione al Parlamento sull’applicazione del D.P.R. 115/02

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"
luglio 2017
(Analisi di dati relativi agli anni: 1995 – 2016)

INDICE

  1. Introduzione e breve analisi del fenomeno

    1.1) Introduzione
    1.2) Analisi del fenomeno in sintesi
    1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

  2. Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta
  3. Cenni sulla procedura per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
  4. Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

    4.1) Premessa
    4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d’ufficio
    4.3) Area geografica
    4.4) Qualifica giuridica
    4.5) Età
    4.6) Nazionalità
    4.7) Tipo di ufficio giudiziario

  5. Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

    5.1) Persone ammesse
    5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell’ammissione
    5.3) Minorenni ammessi d’ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

  6. Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate

    6.1) Introduzione e considerazioni iniziali
    6.2) Ulteriori considerazioni
    6.3) Costi lordi in termini nominali
    6.4) Costi lordi in termini reali
    6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica
    6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

  7. Tabelle allegate:

    Tabelle anno 2016 (xlsx, 76 Kb)

 

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall’art. 294 del D.P.R. n° 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull’applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Purtroppo non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati, pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge. Le percentuali degli uffici rispondenti risultano comunque ben significative ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

 

1.2) Analisi del fenomeno in sintesi

Persone interessate e ammesse

I dati relativi al periodo 1995 – 2016 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è sempre in crescita. In particolare, nel 1995 il numero delle persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell’anno 2016, anno di picco dell’intero periodo, sono state 183.500, delle quali 156.500 sono state ammesse (vedi par. 4.2) .

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l’intero periodo esaminato. Nell’anno 2016 in circa l’85% dei casi il giudice ha concesso l’autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse) .

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate per area geografica, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 45% per il Centro-Nord e per il restante 55% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3) .

Per ciò che riguarda invece l’età delle persone interessate al beneficio, l’andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2016 (il peso era inizialmente del 45% nel 1995, diminuito a poco più del 5% del 2016) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all’incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato, ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni (circa 173.300 maggiorenni richiedenti nel 2016), cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (circa 10.200 minorenni, tra richiedenti e ammessi di ufficio, nel 2016), vedi par. 4.5) .

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato (solo 3.300 stranieri nel 1995 e 37.800 nel 2016), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento a mo’ di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni ‘estremi’ del periodo, ossia 1995 e 2016, l’incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata di circa il 20%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano in crescita in modo piuttosto proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo poi l’analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l’incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al 20% sopra indicato; infatti nell’intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32% . Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando infine la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.300 stranieri interessati circa il 19% era maggiorenne mentre l’81% era minorenne; di converso, nel 2016 circa il 91% era maggiorenne, mentre il restante 9% era minorenne, denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali.

Costi

Per ciò che riguarda l’analisi dei costi, si segnala che nell’anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato intermini ‘reali’, ossia a prezzi anno 2016, era stato di circa 6 milioni di Euro, mentre nell’anno 2016 è stato di ben 141 milioni di Euro.

L’anno di picco dell’intero periodo è stato proprio il 2016 (€ 141 milioni di Euro; vedi par. 6.4), che, insieme all’anno 2015 (€ 112 milioni), ha fatto registrare un significativo stacco dal resto degli importi del periodo in esame, in particolare dai ‘soli’ 88 milioni dell’anno 2014.

Per cercare di comprendere nel modo migliore l’entità dei costi relativi all’anno 2014, appare opportuno segnalare che l’art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l’art. 106 bis: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”; questa norma è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell’art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 sono risultati significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (quasi 101 milioni, sempre a prezzi anno 2016), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come sopra accennato, ha toccato il suo picco nel 2016.

Un’altra motivazione per spiegare gli importi contenuti del 2014 potrebbe essere anche l’introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014; l’iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici. Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno avuto i D.L.vi 155 e 156/2002; tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale a partire dal 12/09/13 e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace.

Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle loro fatture e l’emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l’art 1 comma 783, il comma 3-bis all’art. 83 del DPR 115/02 (“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell’arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso per lo Stato per gli anni 2015-2016 rispetto al normale trend.

Una fondamentale caratteristica dei costi per il patrocinio penale, che si è potuta osservare per l’intero periodo esaminato, è che la sola spesa relativa gli onorari dei difensori, IVA inclusa, è sempre stata di circa il 93% del totale.

Per ciò che riguarda la distribuzione dei costi per area geografica, il fenomeno appare molto simile in termini percentuali a quello del numero delle persone interessate (circa 44% per il Centro-Nord e 56% nel Sud-Isole; vedi par. 6.5)

Infine, si è visto come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati; nell’anno 2016 tale percentuale è stata del 68% del totale (vedi par. 6.6).

 

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

  1. A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).
  2. A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, per gli anni 2005-2016, una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.
    La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l’altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.
    Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un’apposita formattazione divisoria nell’ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).
    In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell’entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).
  3. A partire dalla Relazione dell’Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno (nell’anno 2016 tale percentuale è stata del 12% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell’anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate nell’ultimo periodo dell’anno, dovendo il giudice decidere per legge entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.
    Pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell’anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.
    Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l’85% nel 2016).
  4. A seguito delle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vi 155 e 156/2002), sono state soppresse tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall’anno 2014 compreso, da quasi 1.800 a circa 1.000 (vedi anche il Cap. 2).
  5. Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura della Relazione, ma solo in seguito.

 


2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, in particolare dal D.L.vo 156/2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l’ammissione al patrocinio deve essere presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal Testo unico D.P.R. 115/02, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l’altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un’apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d’ufficio, non avendo provveduto l’interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l’istanza per l’ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d’ufficio è in continua decrescita, mentre è crescente la percentuale dei minorenni richiedenti; per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5).

Nel periodo 1995-2016, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)
N. Uffici
interessati
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 (**) 2016
1.000 (**) 84% 69% 82% 72% 76% 75% 75%

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (**) Successivamente, a partire dall’anno 2014 compreso, a motivo dell’entrata in vigore dei D.L.vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa

Per il periodo 2005-2016, come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Purtroppo, come si può vedere anche dalle percentuali della sovrastante tabella, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati, pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge. Le percentuali risultano comunque ben significative ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno, soprattutto relativamente al citato periodo 2005-2016 ove si è operata un’attenta stima dei dati mancanti.

 


3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L’art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell’assistenza di un difensore, di richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del 1990 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla L. 217/90 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il D.P.R. n° 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli piu’ significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L’art. 74 stabilisce che ‘è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato (nella categoria dei condannati vi rientrano anche i detenuti), offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria’ e, parimenti, l’art. 90 stabilisce che il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.

L’ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell’esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L’ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell’imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni particolari reati (art. 416 bis c.p., art. 291 quater del DPR n. 43/73), il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; invece, le persone offese da alcuni particolari reati contro la integrità e la sanità della stirpe, possono essere ammesse al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti (art. 76, commi 4 bis e 4 ter).

Per ciò che riguarda le persone offese, si ricorda che con il D.L.vo 9/15 (Attuazione della Direttiva 2011/99/UE sull’Ordine Protezione Europeo) e con il D.L.vo 212/15 (Attuazione della Direttiva 2012/29/UE sull’assistenza e protezione delle vittime di reato), esse possono adesso usufruire di una maggiore tutela assistenziale e giuridica.

Resta sempre esclusa dall’ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all’evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L’istanza per l’ammissione (art. 79) sottoscritta dall’interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sono tenuti ad allegare all’istanza una certificazione dell’autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L’istanza è presentata od inviata all’ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l’istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall’interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell’ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L’art. 97 c.p.p. stabilisce che l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l’onorario e le spese del difensore d’ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l’eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l’imputato sia maggiorenne o minorenne.

Se l’imputato al quale è stato assegnato un difensore d’ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l’ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell’art. 93.

Se al contrario l’imputato al quale è stato assegnato un difensore d’ufficio è minorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio. L’accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenne o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d’ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato. In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenne o per i suoi familiari presentare l’istanza per l’ammissione al patrocinio (si veda l’art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l’eventuale recupero delle somme da parte dello Stato, dovendo obbligatoriamente presentare l’istanza per il patrocinio).

 


4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell’introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, per gli anni 2005-2016, una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l’altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un’apposita formattazione divisoria nell’ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell’entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

 

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d’ufficio

Il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l’istanza per ottenere l’ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d’ufficio (minorenni ammessi d’ufficio; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d’ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:

  1. Persone interessate = Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) + Minorenni ammessi d’ufficio
  2. Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
  3. Persone ammesse = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d’ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l’ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d’ufficio (salvo poi l’eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l’ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.

I dati relativi al periodo 1995 – 2016 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è tendenzialmente in crescita. In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell’anno 2016 sono state 183.500:

 

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Persone richiedenti e
minorenni ammessi d'ufficio
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Persone richiedenti 59,9% 85,5% 92,0% 92,5% 95,4% 97,5% 97,4%
Minori ammessi d'ufficio 40,1% 14,5% 8,0% 7,5% 4,6% 2,5% 2,6%
TOTALE. % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 47.674 77.920 111.091 129.944 166.614 183.500

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d’ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico:

 

La figura rappresenta il numero delle persone richiedenti il patrocinio e i minorenni ammessi

che mostra come l’aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all’aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d’ufficio appare addirittura in diminuzione.

E’ da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d’ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l’ammissione (nel 2016 solo l’85% ha ottenuto l’ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d’ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d’ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei minorenni il cui difensore d’ufficio è stato liquidato nell’anno in esame.

Poiché la liquidazione dell’onorario si riferisce all’anno di rilevazione mentre invece l’ammissione d’ufficio può essersi verificata anche in anni precedenti, il numero dei minorenni ammessi d’ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve quindi considerare come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d’ufficio.

 

4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995–2004, una progressiva diminuzione del peso percentuale dell’area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale dell’area del Sud-Isole, apparendo poi, nel restante periodo 2005-2016, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l’area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (45% per il Centro-Nord e restante 55% nel Sud-Isole):

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Area geografica
persone
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 43,3% 29,5% 27,7% 26,3% 25,6% 26,6% 27,1%
CENTRO 23,8% 18,9% 16,7% 20,8% 20,0% 18,2% 17,4%
SUD 18,8% 27,4% 33,1% 30,2% 29,5% 27,3% 28,3%
ISOLE 14,1% 24,1% 22,5% 22,6% 24,9% 27,9% 27,2%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche, come evidenziato dalla sottostante tabella:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE
Area geografica
persone
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 7.177 14.073 21.557 29.194 33.221 44.347 49.670
CENTRO 3.948 9.030 13.077 23.156 26.031 30.286 31.880
SUD 3.114 13.074 25.763 33.604 38.313 45.480 51.964
ISOLE 2.346 11.497 17.523 25.137 32.379 46.501 49.986
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 47.674 77.920 111.091 129.944 166.614 183.500


In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono riportati solo i dati relativi al Centro e al Sud, che sono questi ultimi quelli di maggiore entità):

La figura rappresenta il numero delle persone interessate al patrocinio distinte per area geografica

4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati; tra questi ultimi vi rientrano anche i detenuti) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (persone offese e danneggiate dal reato).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato (si ricordano alcune recenti normative in favore delle persone offese dal reato: l’art. 76 comma 4 ter del D.P.R 115/02, il D.L.vo 9/15 in Attuazione della Direttiva 2011-99-UE sull’Ordine Protezione Europeo, il D.L.vo 212/15 sull’assistenza e protezione delle vittime reato), che nell’anno 2016 ha raggiunto l’11%:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Qualifica
giuridica
persone
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Indagati,
imputati,
condannati
98,8% 97,9% 96,6% 94,0% 91,3% 89,1% 89,0%
Persone offese
e danneggiate
1,2% 2,1% 3,4% 6,0% 8,7% 10,9% 11,0%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 47.674 77.920 111.091 129.944 166.614 183.500

 

4.5) Età

Per ciò che riguarda l’età delle persone interessate, l’andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2016. Si tenga presente che le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni interessati richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d’ufficio. Questi ultimi sono i minorenni che non hanno nessun difensore di fiducia e che, al tempo stesso, non richiedono neanche il patrocinio, per cui devono venire per forza ammessi al beneficio d’ufficio, avendo bisogno di un difensore che per legge li assista.

Come si può vedere dalla sottostante tabella, il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, poi diminuito fino al solo 5,4% nel 2016; conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Età persone Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Maggiorenni 55,3% 65,8% 82,9% 86,7% 89,7% 89,5% 90,0%
Minorenni 44,7% 34,2% 17,1% 13,3% 10,3% 10,5% 10,0%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 30.097 47.674 69.639 77.920 117.144 111.091

 

Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all’incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato (vedi il sottostante grafico), ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni interessati (circa 173.300 maggiorenni richiedenti nel 2016), cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (circa 10.200 minorenni, tra richiedenti e ammessi di ufficio, nel 2016; vedi anche il par. 5.1) .

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d’ufficio):

La figura rappresenta il numero delle persone interessate al patrocinio distinte tra maggiorenni e minorenni

E’ importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l’istanza per ottenere l’ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d’ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l’ammissione è effettuata d’ufficio in modo automatico. E’ quest’ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella:

MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)
Età persone Anni
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Minorenni richiedenti 10,4% 15,8% 22,9% 25,6% 38,9% 53,3% 52,6%
Minorenni ammessi d'ufficio 89,6% 84,2% 77,1% 74,4% 61,1% 46,7% 47,4%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE MINORENNI INTERESSATI 7.415 8.174 8.059 11.129 9.821 8.939 10.220

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi d’ufficio, il cui peso è invece decrescente (le due percentuali sembrano tendere ad equipararsi).

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti sia in continua crescita (circa 770 minorenni richiedenti nel 1995, a fronte di quasi 5.400 nel 2016), mentre invece il numero dei minorenni ammessi d’ufficio risulti abbastanza stazionario nell’intero periodo esaminato, sebbene appaia in diminuzione negli ultimi anni (circa 6.600 minorenni ammessi d’ufficio nel 1995 rispetto ai circa 4.800 nel 2016).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)
Area geografica
Minorenni
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 34,9% 25,8% 26,5% 25,7% 25,3% 23,6% 26,4%
CENTRO 31,0% 19,7% 11,2% 26,7% 24,3% 21,2% 22,2%
SUD 24,4% 33,8% 36,1% 31,8% 30,1% 28,1% 26,0%
ISOLE 9,6% 20,7% 26,2% 15,8% 20,3% 27,1% 25,4%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE MINORENNI INTERESSATI 7.415 8.174 8.059 11.129 9.821 8.939 10.220

 

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3). Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell’area del Centro-Nord (nel 1995 era il 66% mentre nel 2016 è stato di circa il 49%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era il 34% mentre nel 2016 è stato il 51%).

 

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l’art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al cittadino non abbiente di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l’art. 90 dà la possibilità allo straniero od apolide residente non abbiente di poter usufruire anch’egli del medesimo beneficio (l’apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).

Per valutare l’incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un’apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Nazionalità
persone
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Cittadini 79,9% 91,0% 87,3% 80,4% 79,3% 78,9% 79,4%
Stranieri 20,1% 9,0% 12,7% 19,6% 20,7% 21,1% 20,6%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 47.674 77.920 111.091 129.944 166.614 183.500


La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo’ di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%), mentre in entrambi gli anni ‘estremi’ del periodo, ossia 1995 e 2016, il peso percentuale è stato di circa il 20%. Non si registrano significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti crescere in modo proporzionato a quelli degli italiani (3.300 stranieri nel 1995 e 37.800 nel 2016):

La figura rappresenta il numero delle persone interessate al patrocinio distinte tra cittadini e stranieri

Considerando adesso il totale dei soli minorenni, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l’incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)
NAZIONALITA’:
MINORENNI
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Cittadini minorenni 63,4% 75,0% 70,5% 58,9% 64,7% 66,9% 66,6%
Stranieri minorenni 36,6% 25,0% 29,5% 41,1% 35,3% 33,1% 33,4%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE MINORENNI INTERESSATI 7.415 8.174 8.059 11.129 9.821 8.939 10.220

 

che mostra come, mediamente, circa il 32% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta un poco superiore rispetto a quella della tabella precedente. Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Limitando ora l’analisi alla distribuzione per area geografica del totale dei soli stranieri, si è avuto:

STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)
Area geografica:
Stranieri
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 43,0% 46,1% 42,2% 33,8% 34,7% 38,6% 40,0%
CENTRO 50,1% 38,4% 32,0% 39,8% 35,9% 30,1% 29,3%
SUD 3,0% 8,2% 17,9% 17,5% 18,4% 17,0% 15,5%
ISOLE 3,9% 7,2% 7,9% 9,0% 11,1% 14,3% 15,3%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE STRANIERI INTERESSATI 3.335 4.313 9.916 21.811 26.896 35.162 37.843

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale del Sud-Isole; il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (69% nel 2016, rispetto al 31% del Sud-Isole).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)
ETA’: STRANIERI Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Stranieri maggiorenni 18,7% 52,7% 76,0% 79,0% 87,1% 91,6% 91,0%
Stranieri minorenni 81,3% 47,3% 24,0% 21,0% 12,9% 8,4% 9,0%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE STRANIERI INTERESSATI 3.335 4.313 9.916 21.811 26.896 35.162 37.843

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all’età dell’intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (vedi la prima tabella del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile, ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (18,7% – 81,3% nel 1995 e 91,0% - 9,0% nel 2016).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l’inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all’aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (solo 600 nel 1995 e ben 34.400 nel 2016), a cui non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni (2.700 nel 1995 e 3.400 nel 2016, con trend con piccole variazioni).

 

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L’ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell’esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l’istanza per richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all’ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l’istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l’istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell’esecuzione, all’eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)
Ufficio
Giudiziario
persone
Anno
1995 1999 2003 (*) 2007 2011 2015 (**) 2016
GIP +
Tribunale +
Corte di Assise
34,2% 62,0% 63,8% 67,2% 66,6% 74,8% 75,9%
Sezione distaccata di Tribunale 5,5% 5,8% 7,7% 8,1% 7,8% - -
Giudice di pace - - 4,0% 6,5% 8,8% 8,6% 7,2%
Corte di Appello +
Corte di Assise di Appello
21,0% 6,5% 5,0% 3,4% 3,2% 3,6% 3,7%
Ufficio di Sorveglianza +
Tribunale di Sorveglianza
4,5% 8,6% 9,2% 4,7% 6,1% 7,7% 7,7%
Istituto penale per i minorenni +
Tribunale minorenni +
Ufficio di Sorveglianza minorenni +
Tribunale di Sorveglianza minorenni
31,7% 16,9% 10,1% 9,7% 7,3% 5,3% 5,0%
Corte di Appello – sezione minorenni 3,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE INTERESSATE 16.585 47.674 77.920 111.091 129.944 166.614 183.500

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (**) Successivamente, a partire dall’anno 2014 compreso, a motivo dell’entrata in vigore dei D.L.vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
TRI = Tribunale sede
ASS = Corte di Assise
DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)
GdP = Giudice di pace
CAP = Corte di Appello
AAP = Corte di Assise di Appello
US = Ufficio di Sorveglianza
TS = Tribunale di Sorveglianza
IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni
TRM = Tribunale minorenni
USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni
TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni
CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatici.

Proprio per questi motivi è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati, ossia relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e i Tribunali sede congiuntamente considerati, tento conto che presso la Corte di Assise sono in genere pochissime le persone interessate (probabilmente neanche lo 0,5%).

Tale concentrazione è stata del 76% nel 2016, percentuale che, per gli anni 2015 e 2016, ricomprende anche quella delle ex Sezioni distaccate di Tribunale; analoga concentrazione, seppur inferiore, si ravvisa anche per i costi (vedi par. 6.6).

 


5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l’istanza per ottenere l’ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d’ufficio (minorenni ammessi d’ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

  1. Persone interessate = Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) + Minorenni ammessi d’ufficio
  2. Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
  3. Persone ammesse = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d’ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d’ufficio l’ammissione è automatica in quanto effettuata d’ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest’ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (persone richiedenti ammesse) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d’ufficio (minorenni ammessi d’ufficio; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d’ufficio).

Per il periodo 1995-2016, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2):

 

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)
Persone richiedenti ammesse
Minorenni ammessi d'ufficio
Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
Persone richiedenti ammesse 55,7% 83,2% 91,0% 91,5% 94,6% 97,0% 96,9%
Minorenni ammessi d'ufficio 44,3% 16,8% 9,0% 8,5% 5,4% 3,0% 3,1%
TOTALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE PERSONE AMMESSE 15.000 41.073 68.855 97.951 111.163 141.130 156.454


La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2, è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all’altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l’85% delle persone richiedenti, entità che è rimasta pressoché invariata nell’intero periodo in esame, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
84,1% 83,8% 87,4% 87,2% 84,8% 84,3% 84,9%


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse e’ stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e’ stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell’Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell’anno (nell’anno 2016 tale percentuale è stata del 12% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell’anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate nell’ultimo periodo dell’anno, dovendo il giudice decidere per legge entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta

Sussisteva infatti il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell’anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica delle richieste pendenti fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l’85% nel 2016).

In termini assoluti, abbiamo quindi il seguente grafico:

La figura rappresenta il numero delle persone richiedenti ammesse il patrocinio e i minorenni ammessi

5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell’ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L’art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell’ammissione (ad esempio una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l’ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca stessa (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

5.3) Minorenni ammessi d’ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E’ importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d’ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l’ammissione al patrocinio è effettuata d’ufficio e non a seguito di istanza, quest’ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d’ufficio le somme ‘erroneamente’ anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d’ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenne o per i suoi familiari presentare l’istanza per l’ammissione al patrocinio (si veda l’art. 118).

 


6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell’ammissione al patrocinio, alcune spese sono gratuite (quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l’esercizio della difesa), mentre altre sono anticipate dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,…).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall’erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell’anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del ‘modello di pagamento’ da parte dell’ufficio giudiziario ricada nell’anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese ‘prossime al pagamento’, in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po’ di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. ‘funzionario delegato al pagamento’, presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l’art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all’ufficio giudiziario ‘delegante’.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L’art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge ‘Bersani’ 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all’anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto, al pagamento delle spese di giustizia, si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

 

6.2) Ulteriori considerazioni


Fino all’anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli mediamente il 93% del totale (IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso ‘anticipa’, per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato eventualmente recupera a seguito di revoca dell’ammissione o in danno dei minori ammessi d’ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell’ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall’altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest’ultimo motivo sono stati infatti denominati ‘costi lordi’; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi tra loro).

D’altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l’ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell’ufficio giudiziario, quali ad esempio l’iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l’annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d’ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell’autorità consolare per gli stranieri,…) e gli adempimenti successivi tra i quali l’eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti ‘indiretti’ a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l’ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l’ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto prima indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari, ossia:

  • poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un’apposita formattazione divisoria nell’ambito di ogni singola tabella (le usuali tre linee verticali per separare i due periodi).
  • in ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell’entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

 

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale in termini nominali (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell’anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI
ANNO ONORARI DIFENSORI SPESE DIFENSORI +
ALTRI ONORARI +
ALTRE SPESE
TOTALE NAZIONALE % TOTALE NAZIONALE (in Euro)
1995 92,1% 7,9% 100,0% 4.069.059
1997 93,0% 7,1% 100,0% 10.214.341
1999 94,6% 5,4% 100,0% 21.269.643
2001 89,4% 10,6% 100,0% 31.811.461
2003 91,0% 9,0% 100,0% 61.435.329
2005 92,4% 7,6% 100,0% 88.177.241
2007 93,7% 6,3% 100,0% 87.867.315
2009 96,0% 4,0% 100,0% 87.615.583
2011 94,9% 5,1% 100,0% 95.664.056
2013 92,4% 7,6% 100,0% 100.866.542
2014 (*) 91,3% 8,7% 100,0% (*) 88.159.228
2015 (*) 92,2% 7,8% 100,0% (*) 112.662.791
2016 (**) 94,0% 6,0% 100,0% (**) 141.769.784


Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l’art. 106 bis: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l’art 1 comma 783, il comma 3-bis all’art. 83 del DPR 115/02: “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto contenuti, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci (circa il 7%).

Per ciò che riguarda lo studio dell’andamento dei costi nell’intero periodo esaminato, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all’altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come ‘base’ (nel nostro caso viene scelto come ‘base’ l’ultimo anno del periodo esaminato, ossia l’anno 2016).

6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell’intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), in termini reali, ossia a prezzi dell’ultimo anno della serie storica, ovvero l’anno 2016, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall’ISTAT (i “coefficienti di rivalutazione monetaria” relativi all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ossia all’indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il numero di persone ammesse ogni anno:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2016
Anno PERSONE AMMESSE COSTI LORDI TOTALI COSTI PRO-CAPITE (stima su base triennale)
1995 15.000 5.977.447 -
1997 26.911 14.197.933 -
1999 41.074 28.586.400 789
2001 58.560 40.591.424 930
2003 65.500 74.705.360 962
2005 103.009 103.343.726 1.180
2007 97.951 99.290.066 1.051
2009 95.527 95.238.139 977
2011 111.163 99.681.946 970
2013 126.591 100.866.542 906
2014 (*) 135.746 (*) 87.982.909 (*) 809
2015 (*) 141.130 (*) 112.550.128 (*) 787
2016 (**) 156.454 (**) 141.769.783 (**) 842


Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto, tramite l’art. 1 comma 606, nel DPR 115/02 l’art. 106 bis: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l’art 1 comma 783, il comma 3-bis all’art. 83 del DPR 115/02: “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”

Per cercare di comprendere nel modo migliore l’entità dei costi relativi all’anno 2014, appare opportuno segnalare che l’art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l’art. 106 bis: “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”; questa norma è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell’art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 sono risultati significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (quasi 101 milioni), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sostanzialmente sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che ha toccato il suo picco nel 2016.

Un’altra motivazione per spiegare gli importi contenuti del 2014 potrebbe essere anche l’introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014; l’iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici. Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno avuto i D.L.vi 155 e 156/2002; tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale a partire dal 12/09/13 e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace.

Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle loro fatture e l’emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l’art 1 comma 783, il comma 3-bis all’art. 83 del DPR 115/02 (“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell’arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso per lo Stato per gli anni 2015-2016 rispetto al normale trend.

Per ciò che riguarda ora i costi lordi pro-capite stimati, appare importane ribadire che si tratta solo di stime, in quanto, se da un lato si conoscono i costi totali per l’anno esaminato, dall’altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l’esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l’ammissione. Possono comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando, questa volta e diversamente dalle precedenti Relazioni, i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse di un intero triennio sfalsato però di un anno. Nelle precedenti Relazioni i costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando gli importi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente, però si è visto che si ottenevano in effetti stime poco ‘robuste’ in termini statistici, ossia un po’ troppo soggette a fenomeni imprevisti, quali è stato ad esempio il caso del contenuto importo 2014 o del notevole importo speso per l’anno 2016, non dovuto quest’ultimo ad un grande ed improvviso aumento delle persone ammesse nel 2015, ma probabilmente dovuto ad una sostanziale eliminazione dell’arretrato dei pagamenti.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2016, abbiamo, in termini grafici:

La figura rappresenta i costi lordi del patrocinio a prezzi dell'anno 2014

Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2016, a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest’ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all’anno 2005, per poi rimanere sostanzialmente stazionari per diversi anni, e quindi, dopo il ribasso del 2014, risalire fino al 2016.

6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)
AREA GEOGRAFICA Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 47,5% 25,9% 29,2% 28,6% 26,8% 27,3% 26,6%
CENTRO 21,8% 14,5% 12,4% 17,7% 16,9% 14,7% 15,6%
SUD 16,6% 27,4% 32,1% 28,7% 27,1% 27,4% 28,4%
ISOLE 14,1% 32,1% 26,3% 25,0% 29,1% 30,6% 29,5%
TOTALE NAZIONALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE
(in milioni di Euro a prezzi 2016)
6,0 28,6 74,7 99,3 99,7 112,5 141,8


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, ‘Area geografica’). Si nota, anche qui, una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento di quello del Sud-Isole fino all’anno 2003, per poi rimanere entrambi abbastanza stabili per il resto del periodo (per il 2016 le percentuali sono state del 42% per il Centro-Nord e del restante 58% nel Sud-Isole):

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2016 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l’aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2016
AREA GEOGRAFICA Anno
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2016
NORD 2,9 7,4 21,8 28,4 26,8 30,8 37,7
CENTRO 1,3 4,2 9,3 17,6 16,9 16,5 22,1
SUD 1,0 7,8 24,0 28,5 27,0 30,8 40,2
ISOLE 0,8 9,2 19,6 24,8 29,0 34,4 41,8
TOTALE
(in milioni di Euro a prezzi 2016)
6,0 28,6 74,7 99,3 99,7 112,5 141,8


Graficamente si ha:

La figura rappresenta i costi lordi del patrocinio a prezzi dell'anno 2014 distinti per area geografica


ove si può notare come l’area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però negli ultimi anni dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori delle Isole e del Centro).

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l’ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati solo a partire dal 2001:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)
Ufficio giudiziario Anno
2001 2003 (*) 2007 2011 2015 (**) 2016
GIP +
Tribunale +
Corte di Assise
70,4% 68,5% 62,5% 60,9% 65,2% 68,0%
Sezione distaccata di Tribunale 6,0% 5,6% 6,9% 7,4% - -
Giudice di pace - 1,0% 2,9% 5,0% 5,3% 5,5%
Corte di Appello +
Corte di Assise di Appello
12,6% 17,2% 19,8% 20,0% 23,3% 21,3%
Ufficio di Sorveglianza +
Tribunale di Sorveglianza
3,2% 3,9% 3,7% 2,5% 3,0% 2,6%
Istituto penale per i minorenni +
Tribunale minorenni +
Ufficio di Sorveglianza minorenni +
Tribunale di Sorveglianza minorenni
7,2% 3,5% 4,1% 3,9% 3,2% 2,6%
Corte di Appello – sezione minorenni 0,6% 0,4% 0,2% 0,3% - -
TOTALE NAZIONALE % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
TOTALE
(in milioni di Euro a prezzi 2016)
40,6 74,7 99,3 99,7 112,5 141,8


Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (**) Successivamente, a partire dall’anno 2014 compreso, a motivo dell’entrata in vigore dei D.L.vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa (per gli anni 2015 e 2016 gli importi della CAM sono accorpati a quelli della CAP+AAP)

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari
TRI = Tribunale sede
ASS = Corte di Assise
DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)
GdP = Giudice di pace
CAP = Corte di Appello
AAP = Corte di Assise di Appello
US = Ufficio di Sorveglianza
TS = Tribunale di Sorveglianza
IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni
TRM = Tribunale minorenni
USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni
TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni
CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 68,0% del 2016 ricomprende, come sopra accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale).

Al secondo posto si posizionano per entità i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello (21,3% nel 2016), mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici.

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall’erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le analoghe considerazioni esposte alla fine del par. 4.7).