The Human Rights e la formazione degli operatori penitenziari

Tutelare e proteggere le persone sottoposte a misure limitative della libertà dalla discriminazione per motivi di religione, di convinzioni personali e da ogni altro tipo di pregiudizio che possa incidere in generale sul trattamento penitenziario. Salvaguardare il diritto del detenuto di mantenere le proprie credenze religiose, di manifestare le proprie convinzioni nel culto, nella pratica e nell’osservanza, dando adito alla mediazione culturale, alla pluralità dei servizi e delle pratiche di culto, alla pluralità di conformazione e ubicazione delle strutture ospitanti…
Per il personale dell’istituzione penitenziaria il rispetto dei diritti umani non dovrebbe essere visto mai semplicemente sotto l’aspetto della conformità legale del proprio agire, ma innanzitutto sotto l’aspetto del come aver “cura” e “trattare” le persone sottoposte a misure limitative della libertà, una predisposizione assolutamente fondamentale per una corretta e buona gestione del servizio istituzionale.
Prima ancora d’addentrarci nella complessità di procedure, di norme, disposizioni giudiziarie o amministrative, di pratiche operative e professionali, che di fatto regolano il cosiddetto “trattamento penitenziario”, ci si dovrebbe concentrare sulla creazione e sul mantenimento, anche in un contesto di istituzionalizzazione forzata, di una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, in cui il soggetto delle misure restrittive si possa sempre sentire considerato, compreso e rispettato.
È una strada non sempre facile da percorrere, ma è anche l’unica per promuovere ogni impegno e responsabilità personale: è la strada dell’instaurarsi del rapporto interpersonale tra operatore e detenuto.
Allora per gli operatori penitenziari la formazione in materia di salvaguardia dei diritti umani dovrebbe anzitutto coprire e aggiornare i deficit di conoscenze sulle profonde diversità che caratterizzano le differenti culture, etnie, religioni. Sono appunto le “diversità” che la nostra istituzione ospita, in un contesto già per sua natura fortemente variegato per difformità e “diversità” dei comportamenti, individuali o di gruppo, rispetto alla norma.
Paradossalmente in un carcere comunità d’accoglienza i diritti umani assumono un valore ben più alto e devono essere maggiormente garantiti che altrove sul pianeta terra: pena l’ingovernabilità del sotto-sistema o un governo colpevole di infliggere sofferenze implicite, quando non crudeli, comunque gratuite e disumane.
Per quanto concerne l’adeguatezza del panorama normativo non esiste norma che possa ritenersi aggiornata all’ultima occorrenza in tema di rispetto dei diritti umani e alcune regole degli organismi europei (CEDU) andrebbero immediatamente assunte a regime normativo di ogni singolo stato dell’U.E.
Ogni formazione iniziale o d’ingresso annovera nei programmi dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari la componente didattica sull’argomento “Diritti Umani”. Il livello di gradimento di queste discipline è sempre alto e ordinario è l’approfondimento in sede d’esame, anche nella scelta dei temi dell’elaborato finale dei corsisti impegnati in attività accademiche (tesi).
La cultura prevalentemente giuridica di funzionari e dirigenti, come quella prettamente pedagogica o di servizio sociale, è da questo punto di vista una predisposizione e una propensione quasi naturale all’approfondimento di tematiche afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.
Il bisogno formativo degli operatori penitenziari è tuttavia nel long life learning e soprattutto del continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in tema di etnie e culture, nel bisogno d’agire correttamente la collaborazione interprofessionale, di saper agire il complesso impegno dell’integrazione professionale.
È una misura di capacità professionale poco registrabile e tanto meno evidenziabile nei titoli altisonanti del curriculum. Lo scoglio da superare riguarda proprio l’integrazione professionale e pertanto l’ambito personale e relazionale di valutazione: un ambito che richiede innanzitutto uno sforzo di autovalutazione e poi di supervisione degli operatori.
Da parte degli operatori si può mostrare consenso, anche in sede ufficiale d’équipe, nell’accettare e sottoscrivere delle ipotesi di trattamento o un programma di trattamento, con il sorriso sulle labbra… ma, al contrario, muoversi nel proprio ambito operativo, gestionale e relazionale, in una direzione completamente opposta!... Un vero disastro per i risultati di un programma di trattamento in cui il rapporto con gli operatori è talvolta l’unico, vero ambito relazionale del soggetto detenuto.
Così può morire per un detenuto quel “patto trattamentale” in cui il rispetto delle norme e dei regolamenti è l’unica speranza di sopravvivenza al trauma esistenziale, irreversibile, dello stato detentivo o semi-detentivo.
Così, prima o dopo ogni decisione dell’autorità giudiziaria, muore per l‘istituzione penitenziaria la garanzia del mantenimento di uno stato di diritto della persona detenuta, la fondatezza di un’osservazione e di una programmazione trattamentale che si vorrebbe “scientifica” nella corretta metodologia dell’intervento multiprofessionale.
Così muore il fievole lume di speranza che è il diritto a un trattamento finalizzato al reinserimento sociale, programmato e assistito dall’istituzione.
Le regole e le indicazioni della CEDU andrebbero tutte assunte a norma, con un apposito organo giudiziario a salvaguardia e controllo di questo particolare settore del diritto. La formazione degli operatori risulterebbe in tal senso prevalentemente materia d’aggiornamento giuridico e normativo.
Tutte le tecniche formative sono utilizzabili e necessarie per raggiungere certi livelli di operatività in campo sociale e socio-assistenziale. La formazione al corretto agire relazionale e al corretto intervento nel lavoro d’équipe richiede una sensibilità ulteriore e innanzitutto un sentito, vero processo di autovalutazione, uno step quest’ultimo che è a mio avviso difficile da raggiungere ed al tempo stesso indispensabile per poter certificare ulteriori livelli d’impegno professionale e d’intervento della formazione.
Molto ancora rimane da fare per inculcare il presupposto operativo dell’integrazione professionale, ma poi ci sarà inevitabilmente un livello ulteriore e per questo livello occorre assolutamente aver raggiunto una forte base deontologica e di preparazione professionale.
L’amministrazione, nell’offerta formativa dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, può solo indicare e predisporre la strada per l’ulteriore sviluppo di molte sue professionalità. Una vera e propria specializzazione per molti ruoli professionali, in primis del ruolo dirigenziale, ma a seguito più o meno di tutti i funzionari, sia del comparto ministeri che della polizia penitenziaria.
Il livello di valutazione del sé professionale raggiunto negli step successivi è un livello dell’agire sotto l’unica tecnica possibile di sviluppo dell’operatività: la supervisione relazionale dei gruppi di lavoro.
Questo livello di formazione potrebbe essere certificato in chiave scientifica, pertanto metrica e condivisibile. Una valutazione valida per il curriculum europeo dell’operatore penitenziario.

FUNZIONARIO GIURIDICO PEDAGOGICO
Pasquale Napolitano