La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8 (dicembre 2011)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Quaderni ISSP Numero 8 - La prevenzione dei suicidi in carcere
Contributi per la conoscenza del fenomeno

Dicembre 2011
 

10 - Le condotte autolesive ed il suicidio nelle carceri: ruolo della Polizia Penitenziaria e strategie preventive
a cura di Michele Martinelli - vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

L’Autore presenta un’analisi psico-sociale dei comportamenti autoaggressivi in carcere, considerandoli come segnali di malfunzionamento di qualcosa all’interno dell’apparato penitenziario. Alla luce di queste considerazioni, vengono auspicati degli elementi correttivi, come l’attenzione da parte del comandante di reparto di Polizia penitenziaria, sull’eventuale disagio dei detenuti. Pertanto si rende opportuna una collaborazione sinergica tra le varie aree e figure professionali all’interno del penitenziario, per reperire le soluzioni più efficaci, a livello di prevenzione del fenomeno suicidario. Per esempio, quando il rischio di atti auto o etero – aggressivi da parte di un ristretto risulta elevato, lo psichiatra incaricato dovrà richiedere la predisposizione di una sorveglianza particolarmente attenta. A questo proposito l’Amministrazione Penitenziaria ha emanato varie circolari, con le quali si esorta tutto il personale, per le rispettive competenze, a garantire il massimo impegno con prontezza, efficacia e scrupolo, allo scopo di prevenire il verificarsi di atti di autolesionismo da parte dei detenuti. Il “Presidio nuovi giunti” ed il “Servizio di ascolto”, istituiti per attenuare gli effetti traumatici dello stato detentivo e per individuare eventuali disagi psico-fisici, hanno come finalità primaria quella di predisporre tutti gli interventi a tutela dell’incolumità fisica e psichica del detenuto. In quanto “istituzione totale”, la struttura detentiva esercita un controllo pressoché globalizzante sulle attività dei detenuti, privandoli della propria identità mediante regole molto rigide.

Il fenomeno degli atti di autolesionismo e delle condotte auto aggressive in carcere costituisce un tipico esempio di criticità del sistema penitenziario italiano che, soprattutto negli ultimi anni, si sta verificando con preoccupante frequenza.
Si tratta di campanelli d’allarme che devono far riflettere sul fatto che qualcosa all’interno dell’apparato penitenziario non sta funzionando correttamente e per questo necessita di correttivi. Pertanto, il comandante di un reparto di Polizia Penitenziaria deve avere sempre chiara la situazione riguardante non solo il proprio personale ma anche le condizioni psicofisiche dei ristretti ed il loro eventuale stato di disagio, il tutto allo scopo di dare attuazione al dettato costituzionale che è alla base della funzione risocializzante della pena. E’ proprio a tale scopo che risulta essere preziosa e fondamentale l’attività sinergica e l’integrazione professionale tra le varie aree e le varie figure professionali che operano nel carcere, al fine di trovare soluzioni che, in base alla situazione reale, vengono ritenute più opportune per evitare il verificarsi di gesti estremi che possono portare anche alla privazione della propria vita. Infatti, riuscire a comprendere in via preventiva che il detenuto si trovi in uno stato di sconforto interiore dovuto a varie cause, oppure rilevare che lo stesso abbia propositi suicidari, forse anche finalizzati alla protesta per una decisione dell’Autorità Giudiziaria mai accettata, potrebbe essere un fattore importante per salvare una vita umana. Quando un uomo viene istituzionalizzato, cioè privato della propria libertà, come afferma il Goffmann “è sottoposto ad un processo di spoliazione del sé a seguito della separazione dal suo ambiente originario e da ogni altro elemento costitutivo della sua identità”.[1]

Non si può negare che il carcere, come istituzione totale dal potere inglobante, in grado di controllare tutte le attività quotidiane dell’individuo, priva il detenuto della propria identità con l’imposizione di regole rigide ed autoritarie. L’ingresso al suo interno è, senza dubbio ed ineluttabilmente, molto traumatico: viene preclusa l’uscita verso il mondo esterno, con consequenziale pregiudizio per lo scambio sociale e la perdita dei riferimenti del tempo e dello spazio,[2] lascia il soggetto in balia di un senso di smarrimento tanto profondo da toccare il cuore dell’umanità individuale, che ne risulta perciò, mutilata e ferita.[3]

Le successive umiliazioni e le profanazioni del sé, la vita di gruppo obbligata, contribuiscono a creare ansia per la propria sicurezza. Iniziano così alcuni cambiamenti nella psiche e nel comportamento del detenuto determinati dal progressivo mutare del tipo di credenze che l’individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini. Questo processo di adattamento forzato alle condizioni carcerarie è stato definito da Donald Clemmer “processo di prigionizzazione”.[4]

Il segno indelebile che ne rimane nell’esperienza psichica varia da individuo a individuo, dal momento che l’influenza della detenzione nel portato emotivo dipende dalla struttura della personalità e dalla sensibilità di ciascuno, nonché dall’interazione di altri fattori d’ordine sia biologico che psicologico e sociale. Il lavoro di Clemmer evidenzia che un regime di stretta sorveglianza, opera negativamente sulla riabilitazione del detenuto: l’imposizione delle norme comunitarie che governano la vita quotidiana individuale e nei rapporti con gli altri, ricordate e applicate in continuazione, e diventate nel tempo vere e proprie regole di comportamento, vengono interiorizzate dal detenuto molto più velocemente rispetto alle altre. Ecco perché la salute, il benessere e la vita di ogni uomo sono beni di prioritaria importanza, la cui difesa merita tanta più attenzione e impegno quando si tratta, come nel caso dei detenuti, di persone affidate alla sorveglianza ed alle cure di altri.

E’ questa la ratio che ispira l’ordinamento penitenziario, L.354/1975. Le cure sanitarie diventano pertanto obbligatorie e, ancora, l’art. 13 della legge 354/1975, inserito nel Capo “Modalità di trattamento”, sottolinea che, fin dall’inizio della reclusione e in tutto il corso di essa, i condannati e gli internati sono sottoposti a continua osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale. L’aumento considerevole dei suicidi, delle violenze fisiche e sessuali, auto ed etero dirette negli Istituti Penitenziari, portarono l’Amministrazione Penitenziaria ad intervenire in materia. Una serie di circolari riguardanti il problema dei suicidi e degli atti di autolesionismo furono emanate al fine di alleviare le sofferenze, i disagi dei detenuti, prevenire, impedire o ridurre comportamenti di etero o autoaggressione.

Prima fra tutte, la circolare Amato [5], con cui l’allora Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, affrontò per la prima volta il preoccupante problema degli atti anticonservativi. Tale documento indicava alcune categorie di detenuti che, per la loro maggiore fragilità, erano più esposti ad eventuali intimidazioni, ricatti, prevaricazioni da parte di altri reclusi, nonché, al rischio di condotte suicidarie. I malati di mente, per esempio, ma anche i tossicodipendenti, i giovanissimi, coloro che fanno ingresso in istituto per la prima volta, tutti coloro i quali, in generale, vivono la privazione della libertà in maniera particolarmente sofferta e traumatica sono indubbiamente tra i soggetti da considerarsi più a rischio. Alla luce di tali premesse, la circolare si proponeva di indicare, inoltre, gli strumenti attraverso i quali contenere il dilagante fenomeno dei suicidi in carcere.

A questa prima circolare ne seguì, nel 1987 una nuova circolare “Amato” dal titolo “Tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica del detenuto e degli internati”, che esprimeva preoccupazione per l’ulteriore aumento del numero dei suicidi ed- individuava, in un’ottica preventiva, l’atto d’ingresso della persona in istituto come il momento più significativo. Sottolineava la necessità di intervenire tempestivamente al momento dell’ingresso allo scopo di accertare qualsiasi eventuale situazione personale di fragilità psicofisica e qualsiasi eventuale inclinazione, tendenza o sintomo suscettibile di tradursi in un atto auto aggressivo o di rendere il soggetto più vulnerabile all’altrui aggressività. Si davano disposizioni affinché in ogni istituto di pena venisse creato un particolare servizio per i detenuti e gli internati nuovi giunti dalla libertà, consistente in un presidio psicologico che avrebbe affiancato, pur senza sostituirli, la prima visita medica ( art.11 III° comma Legge 354/1975) ed il colloquio di primo ingresso (art. 23 IV° comma D.P.R. 431/1976) [6].

Tali iniziative sono state adottate non solo per raggiungere obiettivi di efficienza amministrativa, misurabili sulla base di indicatori statistici e di gestione, ma anche con l’intento di umanizzazione della vita detentiva, dunque per rimuovere le cause profonde del disagio e non semplicemente per contrastarne i sintomi. Determinante per la nascita del “presidio nuovi giunti”, come ricordato dal Prof. C. Serra [7], sono stati i nuovi problemi che si profilavano all’interno dell’istituzione penitenziaria, in particolare quelli connessi alla tossicodipendenza, al fenomeno dell’aids, alla presenza degli stranieri” ma, tuttavia, cogliendo una suggestione offerta dalla lettura dell’intervento di Daga, è plausibile pensare che è l’aumentata sensibilità al fenomeno a far sì che lo stesso venga selezionato come problema e a comprenderne la prevenzione nell’operatività penitenziaria attraverso l’istituzione di un intervento ad hoc. Infatti è nella fase iniziale della restrizione della libertà che possono verificarsi forme di reazione abnormi o di comportamenti anomali che in psichiatria vengono classificate come “disturbi dell’adattamento”, reazioni emotive di eccitazione, distruttive, depressive, ansiose. Alcune di queste reazioni sono dovute al clima particolarmente teso del-l’ambiente detentivo, ma soprattutto al carico di frustrazione che la carcerazione comporta. Come risulta dall’esperienza empirica, nonché dai più attendibili studi in argomento, il momento di maggior rischio per il compimento di scelte estreme è rappresentato dalla fase iniziale della carcerazione, specie se accompagnata da un periodo di isolamento. Tutte le misure adottate nella circolare sono ispirate ad una visione patologica del potenziale suicida e di conseguenza anche le precauzioni contro il rischio di suicidio sono di natura clinica.

Le successive circolari e direttive [8] emanate mirano ad arginare la recrudescenza di tale fenomeno, descrivendo dettagliatamente ed in modo articolato tutti gli interventi possibili che il personale di Polizia Penitenziaria dovrà compiere al momento dell’ingresso del nuovo giunto al fine di attenuare gli effetti traumatici della privazione della libertà e predisporre tutti gli interventi a tutela della incolumità fisica e psichica conseguente all’ingresso in istituto e nello stesso tempo stimolare le istituzioni e tutti gli operatori penitenziari al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, le condizioni di disagio, insensibilità e difficile vivibilità che possono verificarsi negli Istituti penitenziari.

Il servizio nuovi giunti non deve risultare, quindi, fine a se stesso; occorre invece, che il presidio operi una effettiva presa in carico da parte del personale di polizia soprattutto degli operatori dell’area educativa e sanitaria, dei detenuti classificati a rischio facendo rientrare nel momento terapeutico un adeguato ed individualizzato trattamento psicologico del disagio e del disturbo rilevati. Per il raggiungimento di tale obiettivo è fondamentale il coinvolgimento di tutto il personale di Polizia Penitenziaria. Le circolari n° 0032296 del 25 gennaio 2010 e la circolare del 24 aprile 2010 n°0177644 pongono attenzione all’emergenza suicidi sulle condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti penitenziari.

Le linee guida in esse riportate, chiedono agli operatori di incentivare la padronanza del soggetto rispetto alla nuova situazione cercando di ridimensionare i vissuti di disorientamento e di impotenza. Si creano anche “centri d’ascolto” composti da personale di polizia penitenziaria, dell’area educativa ed integrato da volontari, col compito di intervenire per problemi familiari o personali, onde offrire sostegno psicologico, per assistere ai bisogni di prima necessità, ed assistere ai bisogni legati allo status di straniero. Il neo-istituito “servizio di ascolto” ha il compito di soccorrere il detenuto in momenti di criticità in cui non è possibile l’intervento immediato di professionisti esperti, con lo scopo di individuare, attraverso dinamiche comunicative, le problematiche specifiche e le necessarie misure d’urgenza.

In realtà spetterebbe al personale competente, gli psicologi e non ai poliziotti penitenziari il compito di valutare se un detenuto è a rischio suicidio, ma nella prassi, anche a causa delle note carenze, le figure professionali istituzionalmente deputate all’assistenza psicologica del detenuto risultano (nelle ore pomeridiane, serali e notturne in cui più di frequente si verificano gli eventi a maggiore criticità) per lo più assenti o, comunque, non prontamente reperibili.
In assenza di psicologi, si prende atto che la funzione di supporto psicologico e umano è spesso delegata al personale di Polizia Penitenziaria, la cui assidua e costante presenza all’interno delle sezioni detentive nell’arco delle 24h, rappresenta una risorsa utilmente spendibile e tale da assicurare ogni intervento diretto ed immediato, anche se ciò non rientra, come evidenziato dalla stessa circolare, nel primario compito istituzionale. Infatti, l’art. 5 della legge 395/1990 recita che: “la Polizia Penitenziaria partecipa, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati”. Anche il contatto precoce con i volontari, sarà utile sia per mantenere relazioni da parte del ristretto con la propria famiglia sia per l’ascolto delle loro problematiche. Ai nuovi giunti sarà obbligo informarli dei diritti di cui il ristretto può fruire, delle regole di vita dell’istituto penitenziario, del regolamento interno, dei servizi interni, delle ragioni della detenzione, sulle opportunità offerte dalle associazioni di volontariato ovvero di quell’insieme di norme non solo di condotta ma anche e soprattutto di interazione sociale.
Quest’aspetto è particolarmente importante perché è nella vita quotidiana che il detenuto gioca la propria responsabilità di continuare ad essere individuo; è in questo ambito che il soggetto intreccia una serie di relazioni sociali ed interazioni che incidono fortemente sulla sua personalità ed identità.

Per questo è fondamentale porre il ristretto in grado di utilizzare le risorse che il sistema mette a disposizione ed è per questo che verranno consegnati opuscoli informativi in versione multilingue. Uno studio su questo tema, condotto da Buffa [9], ha evidenziato che la diminuzione degli spazi e il deterioramento delle relazioni, associate alla scarsità di opportunità, sono effettivamente correlabili non solo con il suicidio ma, più in generale, con l’autolesionismo nelle sue varie manifestazioni, con la reattività disciplinare contro lo staff, i compagni di detenzione e con i fenomeni pantoclastici.

Questo studio ha altresì dimostrato che tali fenomeni non si distribuiscono in modo indifferenziato nell’istituto penale, per quanto sovraffollato, bensì solo in alcune sezioni e reparti ove, mediamente, si trovano i detenuti meno dotati dal punto di vista delle capacità individuali e sociali e con minori risorse materiali a disposizione che, per questi motivi, avrebbero maggiore difficoltà a cogliere quelle limitate opportunità che il carcere offre. Vari autori (Caglio, Piotti, Gonin) [10] hanno dato un’interpretazione delle motivazioni che spingono un detenuto ad auto infliggersi una lesione più o meno cruenta fino ad arrivare a quella autosoppressiva e concordano che tali gesti sono l’espressione di un disagio con gradi di diversa gravità, affrontati in ragione di una diversa capacità di coping, in una situazione di stress emotivo. Studi recenti sono giunti alla conclusione che influiscono su coloro che compiono tali gesti, variabili di natura esogena di ordine sociale ed istituzionale, piuttosto che variabili endogene e patologiche [11]. Accentuare, aggravare o addirittura inventare una malattia per un detenuto può voler dire ottenere benefici, per esempio, evitare di presenziare al processo e sperare in un rinvio dell’udienza o magari avere il trasferimento in luogo esterno di cura, oppure avere la concessione degli arresti domiciliari.

I detenuti con disturbi di personalità antisociale o sociopatici sono in genere più inclini ai tentativi di manipolazione in quanto hanno più difficoltà ad adattarsi ad un ambiente ipercontrollato e alle comuni condizioni della vita in carcere [12]. Per altri detenuti, invece, gli atti autolesionistici rappresentano una modalità per ridurre la tensione [13].
La scelta del tipo di simulazione dipende da una serie di fattori quali ad esempio il livello intellettuale del simulatore, il suo grado di autosuggestionabilità, la possibilità di mettere in atto meccanismi psicofisici riflessi e di controllarli con la volontà. Il detenuto per poter ottenere un beneficio strumentalizza al massimo il proprio organismo, rasentando forme di autolesionismo rischiosissime. Pensiamo a gesti di autolesionismo come l’ingestione di corpi estranei o lo sciopero della fame che rappresentano i mezzi più significativi a cui spesso fa ricorso il detenuto per poter richiamare l’attenzione delle autorità competenti sulla propria posizione processuale. Il gesto autodistruttivo è, in ogni caso, dettato da diverse motivazioni consce ed inconsce ed è condizionato sia da fattori esogeni legati all’ambiente, sia da fattori endogeni legati all’individualità del soggetto ecco perché una valutazione psicologica approfondita del detenuto dovrebbe essere condotta immediatamente dopo l’evento, non appena le circostanze cliniche lo consentono.

La valutazione dovrebbe chiarire i fattori che hanno precipitato l’atto auto-lesivo, il grado di intenzionalità dell’atto, le problematiche (sia acute che croniche) che il detenuto sta affrontando, la presenza o meno di un disturbo psichiatrico, la probabilità di una ripetizione dell’atto a breve termine, il tipo di aiuto necessario e quello che il detenuto è in grado di accordare [14]. Quando il rischio di atti auto o etero-aggressivi è elevato, lo psichiatra richiede la predisposizione di una sorveglianza particolarmente attenta del detenuto, al fine di prevenire eventuali gesti violenti. A questo proposito sono state emanate varie circolari dall’amministrazione penitenziaria [15], con le quali si raccomanda a tutto il personale, secondo le rispettive competenze, di garantire costantemente con prontezza, efficacia e scrupolo, il massimo impegno, allo scopo di prevenire il verificarsi di suicidi e di atti di autolesionismo da parte dei detenuti, sia rimuovendone, per quanto possibile le cause, sia impedendone l’esecuzione.
Infatti viene riconosciuto allo Stato il potere di intervenire coattivamente quando l’atto è talmente grave da porre in pericolo la vita dello stesso autore oppure quando l’atto è sintomo di una malattia mentale che limita o esclude la capacità di autodeterminarsi. Nel caso in cui un detenuto rifiuti consapevolmente le cure prestategli, vengono a scontrarsi il diritto ineludibile dell’individuo di far ciò che egli meglio crede che sia il bene per se stesso, con il dovere dell’Amministrazione di garantire l’integrità psico-fisica del detenuto che le è stato affidato dalla collettività. Da eventi registrati, da motivazioni dichiarate a giustificazione dei gesti autoaggressivi e da alcuni studi compiuti da P. Buffa presso la Casa Circondariale di Torino, è emerso che varie sono le cause che spingono un detenuto a gesti autoagressivi.

Le motivazioni possono essere suddivise tra quelle con finalità dichiaratamente più strumentali da quelle legate ad un disagio più marcatamente esistenziale.
Tra le prime sono compresi i riferimenti sanitari, dimostrativi, quelli legati a problematiche giudiziarie, ai trasferimenti amministrativi e alle minacce ricevute da terzi. Tra le seconde, quelle relative ai disturbi psichici, alle condizioni familiari, ai momenti di sconforto e di reattività e più genericamente a motivi personali [16]. Anche la scelta degli strumenti, è legata alla modalità autoagressiva che si intende adottare ed alla facilità di reperirli nel contesto detentivo. L’ingestione di corpi estranei, chiodi, chiavi, spilli, lamette, pile, rappresenta lo strumento di autoaggressione più usato negli istituti penitenziari al fine di richiamare l’attenzione degli operatori del settore e conseguentemente raggiungere l’obiettivo prefissato. Tali atti rappresentano certamente un’ aggressione nei confronti di se stessi ma nello stesso tempo è molto probabile che questo gesto possa essere finalizzato a segnalare l’esistenza trascurata, lo sconforto o l’abbandono del detenuto. Tra i vari gesti autolesivi che i detenuti possono compiere vi è anche lo sciopero della fame.

Per sciopero della fame si intende il rifiuto volontario, totale di assunzione di cibo, senza un giustificato motivo medico, che duri da più di tre giorni.

Questo assume, spesso, il significato di un ricatto la cui posta in gioco è la salute, la sofferenza o la perdita della vita, derivato dal rifiuto della controparte nell’accogliere una determinata richiesta. Si apre così la questione se sia lecito alimentare forzatamente il soggetto che rifiuta di nutrirsi e quale sia la responsabilità penale dei sanitari e dei funzionari dell’Amministrazione penitenziaria. Sulla liceità dell’alimentazione coattiva si fronteggiano due opinioni: da un lato, si sostiene il dovere dell’autorità di intervenire, tanto che l’omesso intervento, qualora ci sia imminente pericolo di vita, potrebbe configurarsi come delitto; dall’altro, si esclude che tale intervento sia obbligatorio e si sostiene che esso sia addirittura illecito, in quanto violerebbe il diritto del-l’individuo di autodeterminarsi [17]. Il responsabile dell’Area Sicurezza sarà costantemente informato sulle condizioni del detenuto e dovrà sensibilizzare il personale di polizia penitenziaria a prestare la massima attenzione a quel detenuto. Ma poiché il detenuto si trova sotto la responsabilità dell’Amministrazione Penitenziaria, a cui è affidato il compito di tutelare la salute e di garantire l’incolumità, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di attivarsi, anche e soprattutto, contro la volontà del detenuto. Quindi la soluzione del problema deve partire dall’adozione di tutta una serie di provvedimenti preventivi – politici e giudiziari – capaci di eliminare sin dall’origine le condizioni, oggettive e soggettive, che possano dar luogo a questo tipo di protesta. Prima di tutto l’umanizzazione dei penitenziari, la sollecitudine del corso della giustizia, nonché un più ampio dialogo e una più puntuale risposta alle esigenze di rispetto dei diritti delle persone detenute. Il fenomeno del suicidio in carcere ha assunto proprio negli ultimi anni una considerevole rilevanza etica e sociale. Il fatto che siano state emanate specifiche circolari in merito [18], dimostrano che al problema sono state poste tutte le attenzioni per mettere in atto le strategie e rimuovere tutte le condizioni capaci di favorire o far precipitare l’evento.

Il suicidio è uno dei traumi più tragici dell’esistenza umana; sembra innaturale, incomprensibile che un uomo, pur avendo tutti gli strumenti per vivere, all’improvviso non ne avverta più il senso e la ragione. La storia delle definizioni fa chiaramente intravedere come le idee sul suicidio siano cambiate nel tempo, passando da una prima concezione di tipo psichiatrico, e semplificata nella frase di Esquirol (1838) “L’uomo attenta alla sua vita nel delirio, e tutti i suicidi sono degli alienati ”, ad una connotazione sociologica (Durkheim) [19]., per approdare infine ad una teoria psicologica (Deshaies) [20] Quindi ogni definizione, a causa della sua estrema genericità, non riesce a squarciare quell’alone di mistero che avvolge il gesto di togliersi la vita.

Ma per la multidimensionalità del fenomeno suicidario, come ha sottolineato Diektstra [21], si può concludere che più che difficile, è quasi impossibile dare una definizione esaustiva del suicidio. Nel corso della storia il suicidio è stato visto per lo più come atto criminoso, una grave colpa nei confronti del mondo sociale, un gesto folle e sconsiderato, un atto di aggressività da condannare e da riprovare. Ancora oggi la morte volontaria viene censurata e dalle autorità religiose viene vista come una usurpazione di un diritto che è solo prerogativa di Dio. Il fenomeno del suicidio è stato oggetto di studio ad opera delle più disparate scienze: psichiatria, genetica, sociologia, filosofia, psicologia, ognuna di esse ha fornito un contributo importante al fine di delineare il fenomeno e cercare di capirne le dinamiche e le motivazioni. Ma nessuna è riuscita a formulare una teoria esaustiva che possa spiegare un gesto che presenta, a tutt’oggi, numerosi punti d’ombra.
Ancora più difficile è dare una spiegazione completa del suicidio in ambiente penitenziario. Le motivazioni possono essere le più disparate. La linea per lo più seguita è quella di studiare il fenomeno tenendo presente sia i fattori endogeni che quelli esogeni, i quali interagendo tra loro, possono conferire all’individuo un rischio elevato di suicidarsi e comprendono ad esempio i fattori socio-culturali, i disturbi psichiatrici, il substrato biologico, la genetica, lo stress sociale, etc. Le modalità con cui questi fattori interagiscono per generare un comportamento suicidario, sono articolate e non sono state chiarite. Ciononostante, varie combinazioni di tali fattori sono state utilizzate per identificare gruppi ad alto rischio [22]:

  • Giovani maschi (dai 15 ai 49 );
  • Persone anziane, soprattutto maschi;
  • Persone con malattie mentali;
  • Persone con abuso di alcool o di sostanze;
  • Persone con precedenti comportamenti suicidari;
  • Persone socialmente isolate.

Inoltre, una condizione di depressione e di paura, forte abbastanza da poter scatenare un tentativo di suicidio, può essere
innescata da eventi in ambiente carcerario quali:

  1. cattive notizie (malattia o morte di un familiare, abbandono da parte della famiglia o l’infedeltà coniugale);
  2. violenza omosessuale;
  3. improvviso isolamento (in detenuti arrestati per la prima volta);
  4. mancanza di notizie e di informazioni esterne;
  5. inaspettata condanna ad un periodo di detenzione inconsuetamente lungo;
  6. senso di colpa emergente dalla riconsiderazione del delitto commesso (specialmente nel caso di crimini contro bambini, assassini di parenti o di amici, etc.);
  7. aver subito un affronto fisico o morale da altri detenuti;
  8. isolamento per un lungo periodo in una condizione di attesa di un giudizio definitivo;
  9. lo stress quotidiano della vita in carcere;
  10. crisi di astinenza dei tossicodipendenti.

Da ricerche svolte da studiosi sul tema quali Gough K. & Hawkins A., Crawford, Geraghty, Street & Simonoff, Pietrantoni, Prati & Raschini [23], sono stati evidenziati atteggiamenti positivi e negativi verso le condotte auto-aggressive. La percezione di questo fenomeno da parte del personale penitenziario non varia in funzione della gravità e della frequenza delle condotte auto lesive. Vi è la tendenza a percepire il gesto autolesionistico come una forma di comunicazione del disagio per ottenere attenzione e che, di fronte a minacce o a gesti autolesionistici, emerge all’unanimità che gli operatori tentano di dissuadere il detenuto dal realizzarli informando immediatamente i superiori, considerati figure più tranquillizzanti, le cui decisioni vengono viste più autorevolmente ed accettate con maggiore facilità [24].

Da una ricerca realizzata il 16 dicembre 2010, a seguito del suicidio avvenuto a Sollicciano, emerge che sono i giovani a togliersi la vita con maggiore frequenza. Il tasso dei suicidi tutt’oggi rimane preoccupante [25].

Di fronte ad una richiesta del detenuto non si deve rinviare o delegare, il ristretto dovrà sentirsi seguito e non abbandonato a se stesso e gli operatori dovranno intervenire in risposta ai disagi ed ai bisogni che si manifestano, solo così gli interventi saranno al tempo stesso terapeutici e rieducativi. L’attività di ascolto, come stabilito anche dal D.A.P.[26] attraverso l’istituzione di unità d’ascolto di polizia penitenziaria, risulta importante anche al fine dell’instaurazione del dialogo e fare entrare il recluso in contatto con la propria colpa reale, aiutarlo a prendersi la responsabilità delle proprie azioni, promuovere in lui uno scopo di vita, sostenerlo in una sua progettualità.

La qualità del rapporto tra agente e detenuto è di cruciale importanza per ridurre il livello di stress dei detenuti e per far in modo che i detenuti stessi siano portati con fiducia a comunicare i momenti in cui le loro forze reattive stanno per essere sopraffatte, se provano disperazione o si sviluppa in loro un intento suicidario. Un ruolo chiave potrebbero svolgerlo anche i compagni di cella fornendo un supporto sociale. La loro vicinanza potrebbe avere un buon impatto sulla salute dei potenziali suicidi che potrebbero essere più facilitati ad aprirsi e a confidarsi. Interventi forzati o controllati possono anche comportare dei rischi. Ad esempio, detenuti con alto rischio di suicidio in celle condivise hanno maggiore accesso a strumenti letali, ed anche, compagni di cella poco collaborativi potrebbero non allertare il personale in caso di tentativo di suicidio.

Quindi, il collocamento di un detenuto con rischio suicidario in una cella condivisa non dovrebbe mai essere utilizzato in sostituzione di un’attenta osservazione. Anche la predisposizione di attività occupazionali dedicate a quella fascia di soggetti che fanno registrare una presenza limitata nel tempo, potrebbe consentire la riduzione dell’inattività forzosa, fonte di per sé di angoscia e reattività. Le esperienze vissute presso gli istituti di Milano San Vittore, Bari e Foggia, mi hanno fatto capire che il detenuto va valutato come una persona e non come un numero o una categoria al quale va garantito, al pari di qualunque cittadino libero, il diritto primario alla vita ed all’incolumità fisica. Al ristretto non serve commiserazione, ma mantenere il contatto con il mondo. Chiunque può avere momenti di disperazione o subire eventi difficili da metabolizzare. A volte un gesto o una parola potrebbero ridurre o annullare quella sofferenza che può spingere a porre in essere gesti estremi e drammatici.
Cercare di conoscere la sua storia, non solo giudiziaria, indipendentemente dalla durata della sua permanenza in carcere, potrebbe aiutare il detenuto a sentirsi meno isolato e più “assistito”.

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SITOGRAFIA

  • http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm
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  • http://www.giustizia.it//
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NOTE

nota 1 Goffman E., Asyhums. Le istituzioni totali,Torino Einaudi,1968.

nota 2 Cfr. Goffman op.cit.

nota 3 Gonin D. Il corpo incarcerato, Edizioni Gruppo Abele, Torino,1994.

nota 4 Clemmer, D., The prison community, Boston, Christopher House,1940.

nota 5 Circ. n°3182/5632 del 21/7/1986.

nota 6 Circ. DAP n° 3233/5683 del 30/12/1987.

nota 7 Carlo Serra, psicologo e criminologo, docente presso l’Università “ La Sapienza “ di Roma.

nota 8 Circ. n° 3245/5695 del 16/5/1988. Circ. D.A.P. n° 3524/5974 del 12/5/2000.

nota 9 Buffa P.: “L’attenzione al disagio psichico in carcere:dalla responsabilità formale al pragmatismo etico” in Autonomie locali e servizi sociali, XXVI, 1/2003,Il Mulino,Bologna.

nota 10 Caglio F.,Piotti A.: “L’autolesionismo in carcere: analisi del fenomeno e rapporti con il suicidio”, www.amicocharly.it,2007. Gonin D.: Il corpo incarcerato, E.G.A.,Torino,1984.

nota 11 Buffa P.: “Alcune riflessioni sulle condotte autoaggressive poste in essere negli istituti penali Italiani” dalla rassegna penitenziaria criminologica n.3 del 2008.

nota 12 Lohner j, Konrad N. Deliberate self-harm and suicide attempt in custody:Distinguishing features in male inmates self-injurious behavior.International journal of law and Psychiatry, 2006.

nota 13 Snow L. Prisoners motives for self-injury and attempate suicide. The Britisht Journal of Forensic Practice, 2002.

nota 14 World Health Organization: La prevenzione del suicidio nelle carceri, 2007.

nota 15 Circ. D.A.P. 7 aprile 1986 n. 3173/5623; Circ. DAP 21 luglio 1986 n. 3182/5632.

nota 16 P. Buffa “Le condotte autoagressive”-rassegna penitenziaria e criminologia, Nuova serie, anno XII, settenbre-dicembre 2008.

nota 17 Circolare DAP 24.02.1984, n.605202/9. Servizio sanitario penitenziario; Circolare DAP 12.09.1985, n. 3132/5582. Assistenza sanitaria ai detenuti; Circolare DAP 19.03.1996, n. 566285. Procedure per l’invio delle comunicazioni concernenti la tutela della salute e della vita dei detenuti; Circolare DAP 21.04.1998, n. 148.339/4-1. Sciopero della fame.

nota 18 Circolare D.A.P. del 7 aprile 1986,- 21 luglio 1986. – 30 dicembre 1987.

nota 19 Durkheim E. : Il suicidio studio di sociologia Utet-Torino 1987.

nota 20 Deshaies, “Psicologia del suicidio”, Astrolabio, Roma, 1951.

nota 21 Dekstra, R.,F.,W., Jansen, M. , A. “ Importanza degli interventi psicologici nell’assistenza primaria” in Tibaldi G. ( a cura di ), Interveto psicologico nella salute, Masson, Milano, 1989.

nota 22 Spacca A., Roma.P., Ferracuti S., Tatarelli R.,- Le condotte suicidarie in carcere: ricerca sul fenomeno in Italia e in Europa.

nota 23 Gough K., Hawkins A., Staff attitudes to self-harm and its management in a “Forensic psychiatric Service” The British Journal of Forensic Practice,2000; Crawford, Geraghty, Street & Simonoff, “ Staff knowledge and attitudes towards deliberate self-harm in adolescents”, Journal of adolescence,2003; Pietrantoni L., Prati G., Raschini S.,” Prevenire il suicidio in adolescenza: insegnante come gatekeeper”, età evolutiva, 2007.

nota 24 L. Pietrantoni, G. Prati, L. Palestini, I. Gramellini, “Autolesionismo in carcere: la percezione del personale penitenziario”, in Psychofenia - anno XIII - n° 22/2010.

nota 25 http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm.

nota 26 Circ. DAP cit. n° 0032296 del 25 gennaio 2010.