La prevenzione dei suicidi in carcere - Quaderni ISSP Numero 8 (dicembre 2011)

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Quaderni ISSP Numero 8 - La prevenzione dei suicidi in carcere
Contributi per la conoscenza del fenomeno

Dicembre 2011

 

4 - Gli interventi dell’Amministrazione nel disagio penitenziario. Strumenti, limiti e responsabilità
a cura di Francesca Maria De Musso - vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

L’Autrice considera i vari fattori che possono sollecitare le azioni auto ed etero distruttive all’interno delle strutture penitenziarie. Il sovraffollamento, l’esiguità degli spazi e degli organici degli operatori penitenziari, la conflittualità tra gli occupanti la cella detentiva, la presenza elevata di detenuti stranieri,  tossicodipendenti e con malattie mentali. Tutto questo mina la realizzazione del mandato istituzionale, relativo all’opera di trattamento e reinserimento sociale.
Lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica, attraverso un documento del 25.06.2010 rileva, tra l’altro, che il carcere non può annullare alcuni diritti fondamentali, come quello relativo alla risocializzazione.
Il suicidio rappresenta allora la negazione della relazionalità.
L’istituzione penitenziaria ha un obbligo di tutela della vita e dell’incolumità personale dei detenuti e degli internati, e quindi è titolare del “potere sul corpo” del detenuto. Dovrà pertanto vigilare affinché lo stesso non compia gesti autosoppressivi o autolesivi. L’intervento medico specialistico è invece sancito nelle regole penitenziarie, laddove all’art.47 co.2 si afferma che “il servizio medico penitenziario deve fornire le cure psichiatriche a tutti i  detenuti che ne abbiano necessità e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio”

L’art. 27, co.3, della nostra Carta Costituzionale, in perfetta sintonia con il principio dell’umanizzazione della pena, ascrive alla sanzione una spiccata funzione di prevenzione speciale e consacra, al contempo, la necessità che non solo il quantum ma anche le metodologie applicative della stessa siano finalisticamente orientate, quantomeno, al reinserimento del condannato, così affermando il principio fondamentale che il carcere debba essere un luogo, sì, di espiazione ma, soprattutto, di rieducazione e reinserimento. [1]

Ma la rieducazione del condannato o dell’internato per essere effettiva postula che: nel perimetro ambientale al cui interno si colloca il medesimo vigano principi efficacemente dominanti e facilmente identificabili al punto tale da costituire indici di parametrazione validi per orientare l’opera di  rieducazione;
le metodologie di analisi della personalità siano idonee a fornire valutazioni diagnostiche e prognostiche attendibili; i trattamenti siano, in ogni caso, rispettosi della libertà e della dignità umana [2].
Da tempo, ormai, le ideologie del trattamento penitenziario e della risocializzazione del reo stanno attraversando una fase di crisi dovuta ai modesti risultati conseguiti in termini di riduzione della recidiva criminale ed alla fallibilità delle scienze umane (pedagogia, psichiatria, psicologia,  criminologia e le altre) poste alla base dell’osservazione scientifica della personalità[3].

Sovraffollamento, carenza di spazi, di fondi, esiguità degli organici degli operatori penitenziari, elevato numero di detenuti stranieri e tossicodipendenti, soggetti con diagnosi plurime, fanno il resto, costituendo dei veri e propri ostacoli alla realizzazione dell’obiettivo primario attribuito dallo Stato all’Amministrazione Penitenziaria: tutela della salute del detenuto e custodia dello stesso, che si sostanzia non solo nel fine di sicurezza ma, altresì,  nella predisposizione da parte delle Istituzioni di tutti quegli strumenti idonei a portare il soggetto a correggere i propri comportamenti antisociali ed  ottenerne un progressivo, seppur costante, reinserimento sociale.

Come autorevolmente si evidenzia [4], oggi è, infatti, ristretto, in misura diversa ma in ciascun carcere, un numero di persone di gran lunga superiore alla capacità ricettiva massima dei singoli istituti [5], il che determina una significativa riduzione degli spazi disponibili all’interno della camera detentiva  nella quale i ristretti trascorrono, quasi sempre, la maggior parte del tempo della giornata.

Da ciò consegue una maggiore promiscuità ed una più probabile conflittualità tra gli occupanti la cella detentiva, una netta diminuzione delle opportunità  che ciascun carcere può offrire e, più in generale, della capacità di risposta del mondo penitenziario alle istanze dei detenuti e di assistenza sanitaria [6].

Grandi presenze comportano, inoltre, con il connesso aumento dei carichi di lavoro del personale, una flessione nei normali meccanismi di controllo e nella  conoscenza che l’istituto dovrebbe avere dei detenuti che ospita, incidendo, perciò solo, sulla sicurezza oltre che sulla qualità della osservazione cui  ciascun detenuto dovrebbe essere sottoposto [7]. Senza considerare, poi, le caratteristiche della popolazione detenuta in gran parte costituita da stranieri,  tossicodipendenti e persone con problemi mentali. Tali riflessioni comprovano la sussistenza di un collegamento a filo doppio tra le condizioni della vita detentiva e le caratteristiche dei ristretti, da una parte, e la produzione della violenza negli istituti penitenziari, nelle due forme dell’auto e dell’etero aggressività, dall’altra, e pongono in evidenza la necessità di riflettere sulle condizioni di vita e sulle modalità organizzative della detenzione, nell’ottica della profilassi dei rischi autolesivi e della marginalizzazione del disagio.

Prova evidente del fatto che il problema oggi esista,  che sia attuale e tutt’altro che trascurabile, è la constatazione, fatta di recente dal CNB [8] dell’elevato tasso di suicidi della popolazione carceraria, di  gran lunga superiore a quello della popolazione generale [9]. Nello stesso documento si sottolinea, ancora, l’idea sostanziale che il carcere possa sospendere unicamente il diritto alla libertà, senza annullare gli altri diritti fondamentali, come quello alla salute e alla risocializzazione, scontando una pena che non mortifichi la dignità umana. Tra l’altro, la necessità che l’esecuzione penale riviva in armonia con le previsioni costituzionali e che il principio di  personalità della responsabilità penale ramifichi la propria estensione non solo sul terreno della sanzione ma, altresì, della sua esecuzione, fa sì che la  profilassi del disagio diventi uno dei principali doveri degli operatori penitenziari ed impone di considerare il ruolo nuovo da attribuire, all’esito della necessaria specifica formazione, al personale di Polizia Penitenziaria anche e, soprattutto, in ragione dei più ampi e delicati compiti istituzionali che oggi allo stesso vengono attribuiti [10].

Di qui, poi, la ulteriore necessità di perimetrare, in tali casi critici, l’ambito di estensione degli interventi dallo stesso personale praticabili ed individuarne i limiti - nel difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza e garanzia di libertà del detenuto - anche per evitare di incorrere in responsabilità sanzionabili. A tal fine è necessario un mutamento di rotta e l’adozione di una prospettiva d’indagine che  consideri il punto di vista non più dell’etica ma del diritto e lo scopo del diritto penale nel dettaglio. Infatti, in una prospettiva bioetica (che assume a proprio dover essere e fa assurgere a centro privilegiato di attenzione la tutela della libertà e della vita), con un sindacato rilevante sul piano empirico,  che evidenzia l’irriducibile carattere relazionale della vita umana, si è pervenuti alla constatazione del suicidio quale gesto che acquista una valenza di  negazione della relazionalità: il suicidio è ciò che non deve accadere, perché non deve accadere che la vita si rivolga contro sé stessa, perché la vita è l’unico orizzonte comune di pensabilità del nostro essere reale, che sia affidato alla comune responsabilità [11].

La suddetta prospettiva etica di lettura ci ha indotti, conseguentemente, a richiamare l’attenzione sul delicato equilibrio tra responsabilità individuali, sociali ed ambientali nella decodifica del problema e coinvolge tutti, operatori, società, enti esterni, in un’azione di prevenzione che solo ove fondata sull’impegno collettivo può essere realmente efficace. Tuttavia, se questo è vero è, però, altrettanto vero, com’è notorio, che il concetto di responsabilità etica e quello di responsabilità giuridica non sono tra loro sovrapponibili, essendo diverse le finalità alle stesse sottese. Ciò posto, attesa la pressoché totale assenza di previsioni normative specifiche, di giurisprudenza e dottrina in argomento, si è tentata una analisi ricostruttiva che, condotta alla luce dei principi generali dell’ordinamento, ha provato ad individuare, senza alcun intento tuzioristico, una linea di azione utile ad una impostazione corretta dell’ampiezza degli interventi praticabili da parte degli operatori interessati. Con, tuttavia, la necessaria premessa che nel riparto di competenze in materia si deve tener conto che, con la c.d.sanitarizzazione della medicina penitenziaria, la responsabilità istituzionale della tutela della salute in carcere è da ritenersi in capo al SSN, per cui, oggi, le istituzioni sanitarie sono chiamate non solo a migliorare la qualità degli interventi clinici individuali, ma a farsi carico della prevenzione ambientale, tenendo presente la più volte richiamata particolare vulnerabilità della popolazione carceraria [12]. In quest’ottica, la prevenzione del suicidio in carcere è ambito di intervento anche, e soprattutto, delle autorità sanitarie locali, specie attraverso i servizi territoriali di salute mentale [13].

Tanto detto, appare come necessariamente prodromica all’analisi relativa alla individuazione delle competenze rilevanti ed alla rintracciabilità, nel nostro sistema giuridico, di una posizione di garanzia (sulla scorta delle diverse teorie in materia prospettate) e di un obbligo impeditivo - che, ove violato, in modo colpevole ed eziologicamente determinante rispetto ad una ipotesi autosoppressiva o autolesiva, possa essere ritenuto presumibilmente idoneo a fondare la responsabilità del comandante o, più in generale dell’operatore di polizia penitenziaria - la valutazione dell’ampiezza e della portata del sistema dei diritti che il nostro ordinamento riserva e garantisce al detenuto. Invero, ciò che si intende affermare è che se il nostro sistema è tale per cui l’ordinamento riconosce alla persona detenuta una serie di diritti insopprimibili ed intangibili da chiunque, e, dunque, anche dallo Stato nell’esercizio della propria potestà punitiva, è necessario che l’azione del comandante del reparto, in funzione preventiva o repressiva, soprattutto ove vada ad incidere su quei diritti garantiti, trovi, per essere compatibile con il sistema, la propria fonte di giustificazione e legittimazione in una norma. Infatti, gli interventi esterni, anche di tipo coattivo, appariranno tanto più leciti e giustificabili, e la loro omissione sanzionabile, quanto più siano proporzionati al grado di autodeterminazione consapevole che si ritenga di poter rinvenire in una decisione autolesiva e/o autosoppressiva. [14]

Sicuramente l’Amministrazione Penitenziaria è titolare di poteri-doveri di supremazia e di coazione nei confronti dei detenuti, ai sensi dell’art. 41 O.P., dell’ 82 dpr.230 del 2000, nel caso di violenza autolesionistica impedibile dall’esterno, ma l’uso della forza fisica è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi ex lege e deve, comunque, essere limitato ai casi strettamente necessari e sotto costante controllo sanitario [15].

Solo nel caso di atti di autolesionismo che abbiano i caratteri della violenza, ove sia assolutamente necessario e il danno in altro modo non altrimenti evitabile, potrebbe, dunque, ritenersi legittimo l’uso di tali strumenti, tra l’altro, si intende, esclusivamente per fini protettivi in ambito penitenziario [16]. E qui si porrebbe, poi, l’interrogativo della individuazione di un termine temporale di ricorso ai mezzi suddetti entro il quale lo stesso possa essere ritenuto ancora legittimo. Tanto detto, al fine di proseguire nel presente cammino esegetico, diventa utile valutare quanta libertà e quanta liceità ci sia nella determinazione suicida per potere, poi, correlativamente, meglio individuare i parametri del bilanciamento, nel giudizio di responsabilità, e le competenze in materia. In particolare, con riferimento all’indagine sulla possibilità di affermare che del moderno concetto di libertà faccia parte anche il suicidio come Freitod, e, dunque, come libertà di darsi la morte, utile appare una analisi ricostruttiva operata, in altro non proprio
recente parere, sempre dal Cnb [17]. “In epoca classica”, si legge nella relazione, “il suicidio era una decisione tragica, volta alla tutela della dignità umana. Poi, per secoli, è stato considerato un peccato, successivamente è divenuto un delitto, quindi una malattia. Ben presto tornerà ad essere considerato una libera scelta, il “sigillo della libertà”.

Così, in tale rapida e provocatoria, ma sicuramente anche discutibile, sintesi, J.Fletcher [18] dice tutto quello che è essenziale sapere sulla storia “esterna” del suicidio, mettendo in evidenza come, a suo avviso, l’avvento della modernità avrebbe dovuto indurre a sciogliere il plurisecolare dilemma sulla liceità o meno del suicidio, riconducendo l’autoaggressione mortale all’ambito della libertà personale. Il diritto moderno avrebbe precorso, una volta tanto, il sentimento morale e si sarebbe mosso in questa direzione togliendo all’atto suicidario ogni carattere di illiceità. All’etica sarebbe restato solo da compiere l’ultimo passo, erodendo ogni residua illusione nel carattere di sacralità della vita ed affidando alla sola ed insindacabile valutazione dei singoli viventi il giudizio sulla dignità e meritorietà della vita stessa”. Le cose non sono, naturalmente, così semplici, soprattutto ove si vadano a contestualizzare tali riflessioni in ambito penitenziario dove - oltre ad armonizzarle con quelle relative alla riconducibilità del suicidio, nel nostro ordinamento, alla categoria del giuridicamente tollerato, perché costituisce un disvalore ma, tuttavia, non viene punito [19] -ci si deve chiedere se, nel conflitto tra il diritto alla libertà personale e il diritto (o anche dovere?) alla vita, quest’ultimo appartenga all’individuo stesso o alla società. Ma prima di tutto bisogna chiarirsi su un altro concetto utile al resto del-l’analisi e rispetto al quale vengono, contestualmente, invocate, ancora una volta, riflessioni etiche oltre che giuridiche: entro quali limiti si può accedere all’idea tipicamente moderna del suicidio come atto di libertà? Infatti, si dice, non dell’infinito delle possibilità vive la libertà, bensì della scelta e dei limiti che essa induce [20]. Tra l’altro, se il segno dell’atto libero sta nel fatto che non possiede cause determinanti, come può questo essere detto propriamente dell’atto suicida? Sembrerebbe, anzi, non solo che il suicidio sia definibile come tale proprio in quanto abbia una precisa causa psicologica intrinseca (altrimenti, come differenziarlo da una autouccisione involontaria?) ma che, addirittura, di cause ne abbia fin troppe e se un perché esiste ed è così forte da indurre il soggetto ad una azione tale è chiara, quanto meno, la difficoltà di continuare a parlare di libertà in relazione al suicidio [21]. In un modo o nell’altro sembra che si finisca in un circolo vizioso: se il suicidio è veramente tale, e non un mero incidente, esso deve porre in gioco la libertà del soggetto; tra l’altro, la necessaria ricerca di una motivazione sembra comunque condurre al di là della libertà, in quell’ambito oscuro in cui il soggetto non riesce a padroneggiare se stesso e trova la propria personalità schiacciata da impulsi che la sovrastano, la dominano e la rendono schiava.[22]

Di qui la tesi, diventata pressoché unanime a partire dagli anni ottanta, della malattia mentale, anche se intesa in senso lato, che affliggerebbe ogni suicida e che sarebbe, se non la sola, una delle cause determinanti del suo atto [23]. Nel caso di soggetti detenuti, poi, vi è da conciliare tali riflessioni con la considerazione dell’“obbligo dello Stato di adottare misure effettive per prevenire e proteggere ogni pregiudizio al diritto alla vita di ogni individuo [24] e, a maggior ragione, del detenuto affetto da problemi tali da ingenerare, tra l’altro, il rischio di pratiche autolesioniste, compresa quella estrema del suicidio”[25]. Si ritiene, invero, da una certa giurisprudenza [26] che, “negli ordinamenti democratici di tipo europeo – con tale espressione intendendosi quelli che hanno, da tempo, fatto proprio il principio dell’habeas corpus e nei quali, da secoli, è scomparsa la pratica del supplizio – alla custodia del ristretto per ragioni di giustizia ineriscano, sul piano giuridico, obblighi “di protezione” a carico dell’Amministrazione Penitenziaria”. 

Più in generale, si osserva che a talune istituzioni della società, che possono definirsi di disciplina, quali, principalmente, il carcere - la cui fortuna si affermò e crebbe in sincronia con quella dell’idea di libertà - è attribuita dall’ordinamento anche una dose di potere sul corpo della persona. Tale potere sul corpo è di diversa ampiezza e cogenza, a seconda del grado di compressione dalla libertà personale che ciascuna categoria di istituzione è autorizzata a porre in essere in vista dell’assolvimento della funzione assegnatale [27]. In uno Stato di diritto dei nostri giorni si ritiene, in particolare, che quanto maggiore sia il potere attribuito all’istituzione di conformare, comprimendo, la libertà personale dell’individuo affidatole, tanto maggiore è l’obbligo del-l’istituzione medesima di prendersi cura (quantomeno) del corpo della persona soggetta al potere stesso. “Detto potere conformativo della liberà è massimo nella istituzione carceraria: il corpo è qui irretito in un sistema di costrizioni e privazioni, di obblighi e divieti ai quali deve necessariamente soggiacere”.[28] 

Conseguentemente, si afferma, al dovere di custodia della persona detenuta gravante sulla struttura penitenziaria non possono non inerire obblighi accessori che, in lessico giuridico, sono definibili “di protezione”, che saranno direttamente proporzionali al grado di privazione della libertà personale e che non possono non comprendere la tutela dell’incolumità della persona ristretta: essa deve essere salvaguardata oltre che da violenze da terzi anche da eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi. Di qui l’obbligo giuridico, secondo tale interessante ricostruzione, per l’Amministrazione Penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, di vigilare affinché lo stesso non compia neanche gesti di tale tipo che, a parere del giudicante, sarebbero, in quanto non infrequenti, tutt’altro che imprevedibili ed imprevedibili [29]. In particolare, si ritiene che, dagli artt.1 e 11 O.P. sia possibile desumere, a carico dei dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria, un obbligo di tutela della vita e dell’incolumità personale dei detenuti e degli internati negli istituti di pena.[30]

In realtà, tale affermazione, posta sovente ed in modo generico alla base delle imputazioni a carico di comandanti di reparto omette, talora, a modesto parere di chi scrive, una verifica di compatibilità con i compiti e le funzioni agli stessi operatori conferite oltre che con i principi costitutivi della  posizione di garanzia ed, in particolare, con il principio di colpevolezza e con la constatazione della necessità, perché un fatto di reato possa essere addebitato ad un soggetto, che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnarne il disvalore possano essere attribuiti al suo autore almeno a titolo di colpa [31]. 

Invero, piuttosto discutibile appare l’affermazione della sussistenza di una posizione di garanzia del personale di polizia penitenziaria e del comandante  del reparto, quantomeno fuori dai casi di responsabilità per dolo o colpa in vigilando - a seguito della segnalazione del sanitario che prescriva, ad  esempio, il ritiro degli oggetti in possesso al detenuto e suscettivi di un uso anomalo, o particolari modalità di sorveglianza ovvero di condotte colpevoli in presenza di rischi manifesti. Nelle ipotesi succitate ci si chiede se -piuttosto che ritenere configurabili in capo al comandante di reparto (in assenza di una formazione specialistica dello stesso che gli consenta di diagnosticare la ricorrenza del rischio suicidario) correlati ai poteri e doveri di custodia e sorveglianza, altresì, dei doveri accessori di protezione in relazione al pericolo di condotte autolesive - non sia, invece, più corretto considerare che in capo allo stesso funzionario possa radicarsi, invece, solo un obbligo impeditivo per così dire “di secondo grado”, di fatto insorgente a seguito della formulazione, da parte del sanitario competente, di una diagnosi di pericolo nell’ipotesi di omissione delle doverose cautele nella disposizione e nel controllo sulla corretta esecuzione della sorveglianza conseguentemente attivata. 

Il problema, tuttavia, nelle poche occasioni in cui è stato esaminato è stato per lo più impostato considerando, come si è detto, in modo generico, la sussistenza di un generico obbligo del comandante di proteggere la vita ed incolumità fisica del detenuto, talora dedotto dalla funzione dallo stesso svolta e, dunque, dall’art. 31 DPR 82 del 1999, che, però, prevede l’obbligo, dal primo diverso, di garanzia del mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto e che istituzionalmente gli compete [32]. Chiarendo meglio sul punto, si è, in qualche occasione, ritenuto di desumere implicitamente - sulla scorta della tesi sostanzialistica - la responsabilità omissiva del comandante dalla asserita pregnante valenza di garanzia assegnata al ruolo di “responsabile della sicurezza” e dai poteri alla stessa connessi, da cui conseguirebbe una non meglio precisata“presa in carico” del detenuto: dalla funzione esercitata (di comandante) deriverebbero poteri idonei a spiegare riflessi immediati sul funzionamento operativo dei servizi dell’Amministrazione Penitenziaria cui sarebbe correlato il dovere di attivarsi per impedire eventi dannosi, di ogni tipo, per i detenuti. Altre volte, invece, la giurisprudenza [33] ha sostenuto di poter desumere, con la tesi c.d. mista [34], l’esistenza di un particolare rapporto di protezione tra il comandante-garante ed il bene-salute, vita ed incolumità personale dei detenuti e degli internati negli istituti di pena, da una lettura combinata delle norme dell’ ordinamento penitenziario e dell’art.2 del regolamento di esecuzione, in ragione, si dice, della loro ratio. 

Gli obblighi nelle stesse dedotti configurerebbero una posizione di garanzia in capo agli addetti alla custodia, e, in particolare, a colui che ne coordina il servizio cui competerebbe la salvaguardia dell’incolumità dei detenuti: il comandante, infatti, avrebbe, si dice, in ragione della posizione rivestita, il controllo delle fonti di pericolo cui conseguirebbe l’obbligo dello stesso di adottare le misure di sicurezza volte alla prevenzione. Non vi è chi non veda come a tutte le ricostruzioni suddette possano essere mosse obiezioni con riferimento, quanto meno, alla loro incompatibilità con i principi di legalità e tassatività. Ad ogni modo, quand’anche si ritenesse di condividere le precedenti ricostruzioni, ciò nonostante, risulterebbe, in assenza dell’accertamento di condotte antidoverose specifiche, quanto meno complesso riuscire ad imputare l’eventuale evento mortale a titolo di omissione colposa al personale in servizio nelle sezioni, al comandante del reparto o al direttore dell’istituto. E questo è chiaro solo se si sposta l’analisi sul terreno della verifica, prima, dell’efficacia condizionante della presunta omissione rispetto all’evento, e, poi, dell’esigibilità della condotta impeditiva. 

>Ad ogni modo, volendo provare a tirare le somme di tali riflessioni, non può che dirsi che la sensazione prevalente è quella di essere, in assenza di regolamentazione univoca in materia, in un ambito caratterizzato, per tutti gli operatori, da grande incertezza ed insicurezza ermeneutica e, dunque, anche operativa. La sensazione dominante che se ne ricava è, infatti, quella di essere in presenza di valori e diritti tutti ugualmente meritevoli di salvaguardia, il che non agevola l’individuazione della soluzione giuridicamente più corretta. A sciogliere il nostro nodo gordiano sembra intervenire la Cedu che in una recentissima sentenza ha ritenuto necessaria, nel caso di soggetti a rischio di autolesionismo, la predisposizione di una adeguata sorveglianza con personale qualificato, sicché, ove il detenuto si tolga la vita, si legge nella massima - sebbene non possano conoscersi i motivi che lo hanno indotto a tale gesto estremo - il difetto di quella sorveglianza si deve ritenere che abbia giocato un ruolo decisivo nel decesso. Lo stesso dicasi per la decisione di sottoporre il detenuto ad isolamento senza tener conto del fatto che le turbe psichiche in cui possa versare potrebbero avere ripercussioni, quali, su tutte, il rafforzamento del proposito di suicidarsi. Una misura del genere, tra l’altro, considerata alla luce delle esigenze peculiari di un detenuto a rischio suicidario collegato, magari, ad un particolare stato depressivo non adeguatamente considerato,si porrebbe, altresì, quale misura contraria al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.[35]

Le indicazioni contenute in tale recentissima sentenza offrono interessanti spunti per una attenta riflessione che consenta di tentare una risposta ai nostri quesiti. In primis, invero, sembra dalla stessa emergere, con evidenza, il concetto della necessità, per l’ipotesi del compimento o di rischio di pratiche auto-lesive o anticonservative da parte di un detenuto, di una attenta diagnosi specialistica idonea a fornire, nel caso specifico, le indicazioni in ordine alle modalità custodiali e di sorveglianza da adottare, derogatorie di quelle ordinarie, e maggiormente intense, oltre alla necessità di una valutazione specialistica relativa alla idoneità di un provvedimento di allocazione del detenuto in isolamento, ovvero di ritiro di oggetti che potrebbero “agevolare” lo stesso nella realizzazione dei suoi intenti autosoppressivi.

La Corte, infatti, fa un chiaro riferimento alla necessità di predisposizione, in una prospettiva preventiva e di contrasto, di una adeguata sorveglianza con personale qualificato, così come alla necessità di una diagnosi di rischio precisa, quale condicio sine qua non della scelta allocativa del detenuto in isolamento che attesti la idoneità della misura alla riduzione del rischio esistente. Al riguardo, invero, va osservato che se è vero che nel corso del tempo si è pervenuti, con la letteratura più autorevole in materia, a confutare la tendenza a psichiatrizzare il suicidio è, però, pur vero che non può non considerarsi il fatto che tale ricostruzione, tesa a definire una responsabilità sociale rispetto al fenomeno ed un coinvolgimento generale nella rimozione delle cause esogene del problema, non può avere, poi, per le ragioni già enunciate, sul piano giuridico, la funzione di individuare le competenze negli interventi praticabili e le responsabilità conseguenti.

Tanto detto, ove si voglia procedere ad individuare e definire le competenze in relazione agli interventi operativi praticabili, sia in funzione di profilassi che di repressione, non sembra, tuttavia, potersi revocare in dubbio che gli stessi non possano che essere che di tipo clinico e specialistico. 

A corroborare l’assunto intervengono, poi, anche le regole penitenziarie [36], nonché le plurime circolari del DAP [37] che fanno appello al senso di responsabilità di tutti gli operatori, esortati ad una particolare attenzione e sensibilizzazione ma solo al fine di provare, facendo di necessità virtù, ad arginare con l’impegno collettivo le carenze strutturali e di sistema, senza che le stesse indicazioni possano valere ad attuare impossibili trasferimenti di competenze. 

Alla fine di questo breve cammino esegetico uno solo sembra essere il dato in grado di imporsi con certezza, ossia, la necessità, imprescindibile per ogni operatore penitenziario, di trovare un punto di equilibrio tra il ruolo e l’umana accoglienza che, sola, può consentirci, conciliando la solo apparente dicotomia tra la vocazione trattamentale e quella custodiale, di concorrere, stanti le ontologiche difficoltà attuali, ad uscire fuori da quello che sembra essere, per la realtà penitenziaria, un vero e proprio empasse, facendo in modo che l’esecuzione penale ritorni ad armonizzarsi con la Costituzione. E’ evidente, infatti, che a fronte di gesti estremi, espressivi di disagio sociale o psichico, la soluzione non possa risiedere nel ricorso alla contenzione o nell’adozione di provvedimenti coercitivi quanto, piuttosto, come si sostiene da più parti, in provvedimenti preventivi quali l’“umanizzazione” delle strutture carcerarie, la sollecitudine del corso della giustizia, l’adozione di politiche di sicurezza alternative e un più ampio dialogo ed una più puntuale risposta alla ineludibile esigenza del rispetto dei diritti fondamentali ed inalienabili delle persone detenute. Ad ogni modo, se è necessario il coinvolgimento collettivo di tutti gli operatori perché gli interventi preventivi possano spiegare una reale efficacia deterrente è, parimenti, necessario evitare inopportuni trasferimenti di competenze, sul piano giuridico, attribuendo a ciascuno le responsabilità, e solo quelle, strettamente connesse al ruolo - ed alla funzione - istituzionalmente svolto nel contesto di riferimento, in quanto le uniche realmente esigibili e, come tali, idonee a fondare giudizi di responsabilità in grado di accordarsi con il nostro ordinamento di regole e principi. Con riferimento all’analisi specifica, poi, la considerazione delle molteplici ragioni, quasi sempre di impossibile decodifica, sottese ad una condotta suicida, e, la constatazione, nella maggior parte dei casi, del compimento di tale gesto estremo quale esito di un raptus momentaneo che si esaurisce in un attimo, ove non sia dovuto a psicosi depressive o a malattie mentali, portano ad individuare come referenti primari, sul piano della prevenzione, le figure specialistiche tradizionalmente deputate alla diagnosi clinica del disagio, senza che questo, tuttavia, possa significare legittimazione della deresponsabilizzazione di ogni figura professionale da quelle diversa. Il solo scopo di tale riflessione è, invece, quello di perimetrare la portata dei singoli interventi, di individuare con chiarezza poteri, compiti e responsabilità individuali idonee a garantire una maggiore serenità nell’azione ma, altresì, ad evitare ingiustificati coinvolgimenti degli operatori, in talora faziosi e quasi sempre defatiganti iter processuali, solo sulla base di talora apodittiche affermazioni di presunte responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione. Tra l’altro, anche l’obbligo dello Stato di garantire l’incolumità fisica e psichica del detenuto deve essere circoscritto per non rischiare di connotarsi di indeterminatezza tale da renderlo incompatibile con la necessità della tassativizzazione degli obblighi protettivi.

Concludendo, dunque, solo un’ultima riflessione: è importante, stanti le difficoltà del sistema penitenziario odierno, perché si possa lavorare nel migliore dei modi possibili per l’attuazione dei fini istituzionali, che si mantengano delle “teste lucide”, scevre da pregiudizi e da condizionamenti ambientali, capaci di conoscere, riconoscere e rispettare i limiti dei diritti e delle competenze altrui, per poter essere realmente liberi nelle determinazioni che si adottano e vedersi, così, riconosciuta quell’autorevolezza e quel rispetto da parte degli altri operatori e dei collaboratori che sono necessari perché il lavoro svolto, in quanto condiviso, sia realmente efficace. E questo è un dato importantissimo in un contesto lavorativo come quello penitenziario, nel quale, ad onta di tutte le carenze, le parole chiavi devono essere prevenzione, sicurezza, ordine, disciplina e trattamento, e che è foriero di forti stress e tensioni emotive che l’operatore, nonostante tutto, deve superare essendo chiamato ad “assicurare la speranza”, per conferire alla detenzione quell’importante valore civile e sociale idoneo a renderla, davvero, l’ultimo anello della giustizia, il solo che possa attribuirle effettività. 

 
NOTE

nota 1 E, invero, la necessità che la pena debba tendere alla rieducazione, come sostenuto dalla Corte Costituzionale ( Sent. 313 del 1990 ), “lungi dal costituire una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica proprio una delle qualità essenziali e generali che la caratterizzano nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”, ponendosi, pertanto, come imperativo categorico non solo per il legislatore, in sede di ideazione legislativa, ma anche per il giudice, sia esso della cognizione, dell’esecuzione o della sorveglianza, oltre che per le stesse autorità e per gli operatori penitenziari tutti. – vd. per tutti, Garofoli R., Manuale di diritto penale, nel diritto ed., Roma, 2009.

nota 2 Garofoli R., Manuale cit.

nota 3 Ibidem, pag. 1173.

nota 4 Cascini F., Il carcere. I numeri, i dati, le prospettive, in Questione Giustizia, n.1 del 2010.

nota 5 Infatti sono, al momento, presenti nelle carceri italiane 67.3036 detenuti, il numero più alto nella storia dell’Amministrazione Penitenziaria. La capienza regolamentare complessiva dei 206 istituti penitenziari, secondo un parametro desunto da un decreto ministeriale del 1975 dell’allora Ministero della Sanità è di 45.281 unità ( Fonte Dap).

nota 6 Cascini F., op. cit.

nota 7 Cascini F, op. cit.

nota 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Bioetica, Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici, 25.06.2010.

nota 9 Una recente ricerca, condotta in un’ arco temporale di 30 anni, dal 1980 al 2009, ( Baccaro-Morelli, Morire di carcere, Centro studi di Ristretti Orizzonti, Padova, in Criminalia, 2009 ), rivelava, altresì, che all’interno degli istituti di pena il tasso di comportamenti suicidiari era di gran lunga superiore a quello della popolazione “libera”: in particolare, si accertava che fra i detenuti la frequenza del suicidio era circa 20 volte maggiore rispetto all’insieme della popolazione italiana, laddove, invece, i tentativi di togliersi la vita posti in essere dai detenuti risultavano, addirittura, 243 volte di più.

nota 10 Marotta I., Il ruolo della polizia penitenziaria nell’attività di prevenzione e gestione del suicidio in carcere, in Oltre a sorvegliare e punire, ( a cura di ) Pajardi D., Giuffrè, 2008.

nota 11 Cnb, Parere sul suicidio degli adolescenti come problema bioetico, 19.07.1998.

nota 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, CNB, Il suicidio in carcere, op.cit.

nota 13 Ibidem.

nota 14 Se si considera l’ evoluzione del dibattito penalistico sul tema degli obblighi a contenuto impeditivo desumibili dall’art.40 cpv, c.p.,( per tutti, sul punto, cfr, Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979, 129ss) ci si avvede della non proprio recente tendenza ad orientare il riconoscimento delle posizioni di garanzia penalmente rilevanti soprattutto in funzione della capacità del titolare del bene di salvaguardarne da sé medesimo l’integrità. Riportando il discorso sul terreno più specifico dell’eventuale obbligo di impedire il suicidio di terzi (si tratta di un tema particolarmente approfondito dalla dottrina tedesca. cfr, per una sintesi delle diverse posizioni, Schoenke-Schroeder, Strafgesetzbuch/Kommentar, 1257 ss e letteratura ivi cit.), ciò comporta che nel processo di concretizzazione delle relative posizioni di garanzia assuma un ruolo decisivo la capacità di autodeterminazione responsabile del suicida medesimo. Invero, tuttavia, come autorevolmente evidenziato, tale impostazione, sembrerebbe avere una sua logica giuridica oltre che una specifica utilità soprattutto nell’ipotesi, invero, particolare, di sciopero della fame del detenuto per giustificare il ricorso all’alimentazione coattiva (sul punto, si veda, Fiandaca, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in foro it., parte II, 19, 1983 ma anche, commento di Fiandaca ad Assise Cagliari, 10.03.1982, in Foro it, 1983, II, 27,29; Allegranti- Giusti, Sciopero della fame del detenuto, Cedam, Padova, 1983; Fassone, Onida e Pulitanò, Sciopero della fame. Autodeterminazione e libertà personale, in Questione giustizia, 1983, 342ss. , De Leo, Pavan, Il suicidio, verso nuove strategie preventive, Padova, 1994).

nota 15 Cfr. Maffei, Lo sciopero della fame della persona detenuta, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n.3 del 2003.

nota 16 La Corte Nomofilattica , con la sent. Sez. IV, del 19.12.1979, ha valutato tali forme di coercizione come atti leciti in ambito carcerario e non come atti medici e ha ritenuto di ammettere, a pieno titolo, gli interventi coattivi per impedire un’impiccagione o per eliminare gli effetti di atti autosoppressivi in corso, come ad esempio, il taglio delle vene.

nota 17 Il suicidio degli adolescenti come problema bioetico, a cura del Comitato nazionale di bioetica, 1998.

nota 18 J.Fletcher, in Verteidigung des Suizids, in A.Eser (Hrgs), Suizid und Euthanasie als human und sozialwissenschaftliches Problem, Stuttgart, 1976, p.244 e ss.

nota 19 Cfr. Ramacci, Riz, Barni, Libertà individuale e tutela della salute, in Riv.It.med.leg.,V, 1983, 848 ss.

nota 20 Cfr. parere Cnb, 1988, cit., 9ss.

nota 21 Ibidem.

nota 22 Ibidem.

nota 23 Ibidem.

nota 24 Vd. Fiandaca, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in foro it., parte II, 19, 1983 ma anche, Allegranti- Giusti, Sciopero della fame del detenuto, Cedam, Padova, 1983; Fassone, Onida e Pulitanò, Sciopero della fame. Autodeterminazione e libertà personale, in Questione giustizia, 1983, 342ss.

nota 25 vd. Cedu, Sez. V, sent. 16.08.2008, ricorso n.5608/05 - Pres.Lorenzen; Renolde contro Francia.

nota 26 Ex multis, Sent. Trib. di Milano. n.1178/09.

nota 27 Ibidem.

nota 28 Ibidem.

nota 29 Contra, si evidenzia da altra dottrina che la molteplicità delle cause del suicidio ne rendono complicata la prevenzione e la prognosi di rischio che non può che competere a degli esperti. Conseguentemente, se ne deduce che se è chiara la possibilità di esigere dal comandante la predisposizione di una attenta vigilanza, idonea a scongiurare eventi dannosi per i detenuti e il controllo sull’adozione esatta, da parte dei propri collaboratori, delle particolari disposizioni cautelari impartite, ove prescritte dai sanitari, in assenza di tali disposizioni o di episodi eclatanti, chiaramente sintomatici della volontà suicida del detenuto non sembrerebbe, in assenza di dolo o colpa, potersi allo stesso funzionario imputarsi alcunché.

nota 30 sui limiti di una tale posizione di garanzia nei casi di rifiuto volontario di nutrirsi da parte dei detenuti cfr. Fiandaca, Sullo sciopero della fame nelle carceri, cit.

nota 31 Vd. sentt. Cass. 364 e 1085 del 1988.

nota 32 Sent. Trib.Genova, III sez.collegiale, del 14 luglio 2008, n. D 3119/08, in Banca dati de Agostini.

nota 33 Sent. Trib. Torino, IV sez. penale, del 20.11.1992, nel giudizio RG.N. n.155/91.

nota 34 Il rif. è a Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., 565.

nota 35 ibidem .

nota 36 all’art. 47 co.2 le regole succitate statuiscono, infatti, che “il servizio medico penitenziario deve fornire le cure psichiatriche a tutti i detenuti che ne abbiano necessità e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio”.

nota 37 Il rif. è alla Circ. DAP n. 327623/12 del 1979; circ. DAP n. 3173/5623 del 1986; Circ. DAP n.3182/5632 del 1986; circ. Dap n. 3233/5683 del 1987; Circ. DAP n. 148719/4-2-1 del 1998, alla circ.3524/5974 del 2000; alla n.3620/6070 del 2009, ma, anche circ. 0032296 del 2010; e circ.0177644 del 2010, che richiama la nota del 10.12.2009.