Misure cautelari personali emesse nel 2023 - Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47 (aprile 2024)


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni

Misure Cautelari Personali e
Riparazione per Ingiusta Detenzione
dati anno 2023

(Relazione al Parlamento ex L. 16 aprile 2015, n. 47)

Aggiornamento Aprile 2024

INDICE

INTRODUZIONE

PARTE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

1. Metodologia del monitoraggio

2. Tipologia dei dati raccolti
    2.1. Macro voci evidenziate nei prospetti riepilogativi
    2.2. Tipologie di misure cautelari coercitive rilevate
    2.3. Tipologie di provvedimenti emessi nei procedimenti definiti

3. Analisi delle misure emesse nell’anno 2023
    3.1. Analisi delle misure emesse per tipologia: Italia
    3.2. Analisi delle misure emesse: per area geografica (maggiori distretti)
    3.3. Analisi delle misure emesse per tipologia: GIP e Dibattimento
    3.4. Analisi delle misure emesse per tipologia: maggiori Tribunali capoluogo
    3.5. Analisi delle misure emesse: per anno di iscrizione del procedimento

4. Analisi delle misure emesse nell’anno 2023 nei procedimenti definiti nel medesimo anno
    4.1. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti e non definiti
    4.2. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento
    4.3. Analisi delle misure emesse nei procedimenti definiti: per tipologia di provvedimento e di misura
        4.3.1. Provvedimenti per tipologia di misura emessa
        4.3.2. Provvedimenti per tipologia di misura emessa (%)
        4.3.3. Provvedimenti di condanna con sospensione condizionale della pena
        4.3.4. Provvedimenti nei maggiori Tribunali capoluogo


PARTE II - PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE
ENTITA’ DELLE RIPARAZIONI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI

  1. Considerazioni introduttive
     
  2. Presentazione dei dati rilevati

       3.1 I dati relativi ai procedimenti finalizzati al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
       3.2 Le ragioni di accoglimento delle domande

  1. L’entità delle riparazioni
     
  2. Procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi

CONCLUSIONI

ALLEGATI

  1. Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2023: Italia
  2. Tabelle relative alle Misure Cautelari personali: dati anno 2023: Distretti e Capoluoghi + Tribunali di Roma, Milano, Napoli e Torino
     

La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali e sulla Riparazione per ingiusta detenzione1
(Legge 16 aprile 2015 n. 47)

INTRODUZIONE

La legge 16 aprile 2015 n. 47 recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità” ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. La legge ha approfondito la linea riformatrice diretta a conferire effettività all’uso residuale della custodia cautelare in carcere, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa.

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 15 della legge sopra citata: “il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi”.

Con l’art. 1, comma 37 della legge 23 giugno 2017 n. 103, ad integrazione della disposizione sopra citata, si è esteso l’obbligo di informativa ricomprendendovi anche “i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché’ i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi”.

Con il presente contributo il Governo adempie pertanto anche all’obbligo di informativa imposto dalla citata novella del 2017. Alla trattazione relativa all’analisi delle misure cautelari personali (Parte I), seguirà una sezione dedicata ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, all’entità delle riparazioni e ai procedimenti disciplinari iniziati nei confronti dei magistrati (Parte II).

Quanto alla descrizione dei principali interventi legislativi in materia di misure cautelari, nonché di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali, si rimanda alla parte introduttiva della Relazione per l’anno 2017 – edizione aprile 2018[1].

Tra gli interventi legislativi successivi merita di essere segnalata la legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. In particolare, con l’art. 16, la citata legge ha modificato il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari. Con l’art. 15 comma 2, ha aggiunto l’ultimo inciso al comma 1 dell’art. 282 ter, c.p.p.: “…il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis”, ovvero mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici. La previsione tende a conferire maggiore effettività alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dell'art. 282 ter cod. pen., introducendo la possibilità di utilizzo delle procedure di controllo mediante il c.d. braccialetto elettronico, già disciplinata dall'art. 275 bis cod. proc. pen. per la misura degli arresti domiciliari e già prevista con il d.l. n. 93 del 2013 per la misura dell'art. 282 bis, cod. proc. pen. (Allontanamento dalla casa familiare).

Quanto agli arresti giurisprudenziali più recenti, vale la pena menzionare la pronuncia del giudice delle leggi (sentenza n. 39005 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28 ottobre 2021, ud. 29 aprile 2021) in tema di divieto di avvicinamento. “Il criterio di giudizio”, osserva la Corte, “consiste nel considerare che la norma prevede una pluralità di prescrizioni che possono essere imposte alternativamente o cumulativamente, dovendo essere modulate in base alle esigenze di cautela da garantire nel caso concreto”. La misura ha, infatti, “la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica”.

D’altra parte, la misura si pone nell’ottica di una effettiva gradualità delle misure cautelari basandosi sul principio del “minimo sacrificio per la libertà personale” che fa leva sul principio di “adeguatezza” secondo cui la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, in conformità agli artt. 13, primo comma e secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Osserva la Corte che “il campo effettivo di applicazione della misura dell'articolo 282 bis cod. proc. pen. è senza dubbio quello dei reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica; nella casistica, infatti, il reato più frequente è quello di maltrattamenti dell'art. 572 cod. pen. Sul piano astratto”, continua la Corte, “comunque valgono le regole generali per le misure coercitive…si tratta di misura applicabile per qualsiasi reato nel rispetto delle condizioni di legge. … È indubbio che l'articolo 282 ter cod. proc. pen. contempla una misura cautelare legata da un rapporto privilegiato con il delitto di atti persecutori e quindi volta ad attuare la protezione del “soggetto debole”… Non vi è però ragione di escludere l'adozione della misura per reati obiettivamente di altra natura in cui risulta necessario tutelare la persona da aggressioni mirate…Non vi è alcun dubbio che la legge abbia introdotto la nuova misura avendo di mira determinate materie, ma la stessa legge ha in modo altrettanto indiscutibile scelto di inserire la disposizione nella materia generale delle misure coercitive senza alcuna limitazione.”

In conclusione, detta misura cautelare, che rappresenta una novità nel sistema per il suo carattere ampiamente discrezionale nella scelta e nella graduazione, è il frutto del bilanciamento operato dal legislatore tra le istanze di protezione della vittima di reati violenti e le garanzie di libertà dell’accusato.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione formano oggetto di analisi nella specifica sedes materiae.

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1La Relazione al Parlamento sulle Misure Cautelari Personali è una pubblicazione del Ministero della Giustizia.

2Di seguito i link di alcune delle precedenti Relazioni, tutte comunque reperibili sul sito di questo Ministero:
    - Relazione per l’anno 2017 (edizione aprile 2018)