Consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati - Stato dei procedimenti di sequestro o confisca - Relazione al Parlamento ex art. 49 D.Lgs. 159/2011 (giugno 2023)

aggiornamento: 30 giugno 2023


Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione generale degli affari interni

Indice

INTRODUZIONE

  1. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati
  2. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale
  3. Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati
  4. Classificazione
     

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Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati
art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
 

INTRODUZIONE

La presente relazione riporta elementi informativi statistici, aggiornati al 30 giugno 2023, relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare, vengono raccolti i dati inseriti nella Banca dati centrale (d’ora in avanti “Bdc”), gestita dalla Direzione generale per gli Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia (di seguito “DAG”), secondo quanto stabilito dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – c.d. Codice antimafia –.

Nella presente relazione si prendono, dunque, in esame i procedimenti iscritti in Bdc fino al 31 dicembre 2022 - con il dato aggiornato al 30 giugno 2023 - e lo stato dei beni coinvolti nei citati procedimenti fino a quest’ultima data.

Appare doveroso segnalare che la correttezza e tempestività con cui vengono inserite le informazioni nei sistemi in uso agli Uffici Giudiziari (per quanto attiene all’individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione) e all’Agenzia (per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione) incidono inevitabilmente sull’esposizione dei dati nel prosieguo indicati.

Trattandosi, infatti, di un archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all’utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie, è di intuitiva evidenza come il suo fedele e tempestivo popolamento sia in via principale riconnesso ai dati in esso registrati.

  1. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati

La disciplina relativa alle modalità di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine della predisposizione della relazione semestrale che il Governo deve presentare al Parlamento, è dettata dal c.d. Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

In epoca previgente all’introduzione del citato Codice, tale adempimento era previsto dall’art. 3 della legge n. 109/1996[1]. Attraverso detta norma il legislatore ha inteso creare uno strumento funzionale all’esercizio di un controllo democratico sulla efficacia dell’attività giudiziaria e amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.

L’esigenza di istituire una Banca dati centrale prende le mosse dalla constatata frammentarietà dei dati fino ad allora raccolti dalle Amministrazioni interessate con autonomi sistemi di rilevazione, riferiti a diverse fasi procedimentali e non coordinati tra loro. L’obiettivo è stato quello di istituire un raccordo fra tali rilevazioni, anche al fine di renderle tra loro confrontabili.

Come si è detto, l’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha disposto che la raccolta dei dati “relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all’utilizzazione dei beni” venisse disciplinata da un Regolamento, che è stato emanato, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997 e che contiene la “Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati”.

I dati oggetto di raccolta e valutazione – salve le precisazioni di cui si dirà in seguito –riguardano i provvedimenti ablatori previsti dalla normativa all’epoca vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale (legge n. 575 del 1965, c.d. legge antimafia), con esclusione, pertanto, di quelli sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti penali ordinari (artt. 240 c.p., 416 bis, comma 7, c.p., 12 sexies L. 356/1992, ora art. 240 bis c.p.).

La citata previsione contenuta all’art. 3, comma 2, della Legge n. 109/96 è stata poi ripresa dall’art. 49 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia non modificato sul punto dalla recente legge 161/2017), che dispone che i dati raccolti siano trasmessi all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (d’ora in avanti “ANBSC”), nel frattempo istituita (con decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50), alla quale il legislatore ha attribuito tutte le competenze prima facenti capo alle varie autorità: Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

In particolare, l’art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce all’ANBSC numerosi compiti in materia di: acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, nel corso dei procedimenti penali nonché ex art. 240 bis c.p.; amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso dei procedimenti suddetti; assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

Come si è detto, la legge n. 161/2017 ha in parte modificato la competenza dell’ANBSC, ora limitata all’amministrazione diretta dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado. La competenza attiene sia ai beni relativi a procedimenti di prevenzione che ai beni oggetto di procedimenti “penali ordinari”, anche ex art. 240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p.

Occorre sottolineare che con d.P.R. n. 233 del 15.12.2011 è stato emanato il regolamento sulla disciplina dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’ANBSC. In particolare, l’art. 1 prevede che l’ANBSC «gestisce i flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l’Autorità Giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia …». Inoltre, l’art. 2 stabilisce che «i flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l’Autorità giudiziaria avvengono attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione…il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all’esercizio dell’azione, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali…la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159…».

  1. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale

In esito alla pubblicazione del citato Regolamento in data 28 marzo 1997 si è dato corso all’attività di raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nell’autunno dello stesso anno. Veniva predisposta una modulistica cartacea inviata agli uffici giudiziari e creata, attraverso l’inserimento delle risposte pervenute, una Banca Dati, gestita dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero che, nel primo periodo, tra il 1997 ed il 2007, ha provveduto al materiale inserimento dei dati, attinenti i sequestri e le confische disposti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, trasmessi dai competenti Tribunali.

Nell’anno 2008 è stato introdotto il sistema SIPPI, che dopo una prima fase di avvio (sperimentata solo in relazione ad alcune Regioni dell’Italia Meridionale), a decorrere dal 2.1.2011, ha operato su tutto il territorio mediante l’automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti di Appello, approntando un unico sistema informatico e consentendo, dunque, di attuare un monitoraggio in tutto il territorio nazionale[2] .

Ciò ha portato alla creazione della Bdc per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati”, gestita dalla Direzione Generale per gli Affari Interni del DAG del Ministero della Giustizia.

La Bdc, oltre a consentire l’accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, collega tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, e in particolare:

  • il Ministero dell’Interno;
  • il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC);
  • le Prefetture;
  • i Comuni.

Successivamente è entrato in funzione un nuovo sistema, il SIT.MP, sistema informativo telematico delle misure di prevenzione, che consente la gestione, in un unico interfaccia, dei dati già presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Tale sistema, avviato nei distretti della Calabria dal 24.2.2017 ed in quelli della Puglia e di Salerno dal 14.11.2017, è stato esteso a tutti i distretti d’Italia, con l’ultima migrazione del polo Nord est avvenuta in data 14.12.2020.

Il sistema SIT.MP permette la trasmissione dei dati tra uffici giudiziari, in relazione alle diverse fasi processuali, con riduzione dei tempi di lavorazione dei dati e del rischio di errori nella ripetizione delle operazioni di digitazione delle informazioni. Oltre alla condivisione di dati, esso consente anche la gestione documentale, con proficua semplificazione nella consultazione del fascicolo processuale.

In breve, le prestazioni assicurate dal SIT.MP consistono in:

  • gestione integrata di dati e documenti;
  • monitoraggio dell’intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
  • utilizzo della Pec per le notifiche e le comunicazioni;
  • cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della Giustizia;
  • cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.
  1. Metodologia di rilevazione e valutazione dei dati

La comprensione della metodologia di rilevazione adottata e la corretta valutazione dei dati esposti nella presente relazione non può prescindere da alcune precisazioni attinenti:

  1. i flussi informativi tra l’ANBSC e la Bdc;
  2. i flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari-Bdc e l’ANBSC;
  3. le criticità emerse fin dalla stesura dell’ultima Relazione ad oggi, le analisi svolte e i rimedi intrapresi.
     
  1. Flussi informativi tra ANBSC e Bdc

Ad oggi sono stati fatti notevoli passi avanti verso la realizzazione dell’obiettivo di automazione dei flussi informativi richiesta dall’art. 110 del “codice antimafia” e dal Regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 233/2011, in quanto da settembre 2020 risulta essere stato attivato il flusso informativo tra l’ANBSC e la Bdc.

La complessità di simile interazione ha determinato finora risultati che vanno certamente migliorati in termini di alimentazione e scambio di informazioni.

L’attivazione del flusso in questione implica una prodromica riconciliazione dei relativi dati e degli elementi informativi in possesso delle due Amministrazioni e discende, almeno in parte, dal fatto che la progressiva implementazione delle rispettive banche dati si è oggettivamente articolata secondo iniziative progettuali e realizzative non sempre sincrone e tendenti a corrispondere a fabbisogni non sempre coincidenti.

Occorre precisare che l’efficacia del suddetto flusso è strettamente collegata ad una preliminare “bonifica” dei dati contenuti nella Bdc – su cui si sta lavorando, in particolare, nell’ambito del neo costituito Osservatorio (si veda il successivo paragrafo 3) –, in quanto i beni “da destinare” non risultano sempre correttamente registrati per problemi riconnessi in parte all’inserimento dei dati da parte degli Uffici Giudiziari e in parte alla migrazione da un sistema informativo all’altro (dalla Banca dati originaria al SIPPI e, successivamente, al SIT.MP).

Infine, si rappresenta che nella presente Relazione si procederà ad un’analisi statistica dei suddetti dati in quanto sono stati forniti dall’ANBSC.

  1. Flussi informativi tra gli Uffici Giudiziari - Bdc e l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati

Con riferimento a tale flusso informativo, occorre evidenziare che il medesimo è stato attivato nei primi mesi dell’anno 2021, col fine di risolvere il problema dell’identificativo ID comune dei beni trasmessi dagli Uffici Giudiziari, ma anche di rendere funzionante il flusso informativo “di ritorno” verso la Bdc e di dare finalmente attuazione al dettato normativo di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 233 del 15.12.2011, che prevedeva l’attivazione della “modalità bidirezionale” di trasmissione telematica dei dati tra le banche dati interessate.

  1. Le criticità emerse fin dalla stesura dell’ultima Relazione ad oggi, le analisi svolte e i rimedi intrapresi

Come si è detto, la Bdc viene alimentata con i flussi informativi provenienti dai sistemi SIPPI e SIT.MP (tale sistema ha infatti sostituito il SIPPI in tutti i distretti d’Italia dal 14.12.2020); detti flussi informativi hanno per oggetto i soli beni sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, mentre nessuna informazione viene registrata relativamente ai provvedimenti di confisca e sequestro disposti nel contesto del processo “penale ordinario” (salvo quanto sopra detto in relazione ad alcune registrazioni di sequestri ex art. 240 bis c.p.- sino al 2010).

Già nelle precedenti Relazioni si è dato atto delle complesse e prolungate attività connesse alla migrazione dei dati dal sistema SIPPI al SIT.MP, gradualmente avviate a partire dal febbraio 2017 e completate al dicembre 2020.

All’esito di queste attività, le rilevazioni effettuate dimostrano che non è ancora possibile ottenere una esatta fotografia dei provvedimenti caricati sulla banca dati in questione, che spesso rivela lacune informative.

Molto dipende da come vengono effettuate le operazioni di data entry da parte degli uffici giudiziari.

Quanto ai rimedi intrapresi, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito “Agenzia”) hanno rinnovato l’impegno già manifestato con la costituzione dell’“Osservatorio Permanente sulla raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati” attraverso la recente individuazione di un Gruppo di lavoro dedicato.

Il lavoro dell’Osservatorio si svilupperà:

  • sulla necessità di rendere costante l’analisi sul flusso dei dati acquisiti dal Ministero della Giustizia e dall’Agenzia;
  • sul metodo di raccolta e sulla qualità di essi,
  • sullo studio e valutazione delle funzionalità operative della comunicazione bidirezionale in corso di attuazione;
  • sulle eventuali criticità esistenti nel sistema di estrazione dei dati, proponendo soluzioni tecniche e formulando nel caso proposte normative in funzione della sempre maggiore efficienza del raccordo informativo tra le Parti.

Tale iniziativa è sorta dalla necessità di rendere costante l’analisi sul flusso dei dati acquisiti dal Ministero della Giustizia e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e sul metodo di raccolta e sulla qualità di essi e ha il fine specifico di valorizzare l’obiettivo della destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati.

  1. Classificazione

Gli schemi che seguono mostrano categorie e relative sottocategorie.
 

BENI IMMOBILI

Categoria

Sottocategoria

Unità immobiliari

per uso di abitazione e assimilabili

Appartamento in condominio - Abitazione indipendente -

Palazzo di pregio artistico e storico, Castello – Villa – Box, garage, autorimessa, posto auto – Tettoia chiusa o aperta – Altro

Unità immobiliari

per alloggi e usi collettivi

Collegio e convitto, educandato, ricovero, orfanotrofio, ospizio, convento, seminario – Casa di cura, ospedale - Ufficio pubblico – Scuola, laboratorio scientifico – Biblioteca, museo, galleria – Cappella, oratorio – Opificio – Albergo, pensione – Teatro, cinematografo, sala per concerti, spettacoli e simili – Istituti di credito, cambio ed assicurazione - Fabbricato annesso a speciali esigenze commerciali – Edificio galleggiante o sospeso, Ponte privato – Altro

Unità immobiliari a destinazione commerciale e industriale

Negozio, bottega – Magazzino/locale di deposito –

Laboratorio per arti e mestieri – Stabilimento balneare, stabilimento di acque curative – Stalla, scuderia – Fabbricato/locale per esercizi sportivi – Fabbricato industriale – Magazzino sotterraneo - Altro

Altre unità immobiliari

Fabbricato in corso di costruzione indivisibile – Ex fabbricato rurale – Altro

Terreno

Terreno agricolo – Terreno con fabbricato rurale – Terreno edificabile


BENI MOBILI

Categoria

Sottocategoria

Denaro

Contante – Conto corrente bancario – Conto corrente postale – Libretto postale – Libretto bancario – Altro

Collezioni

Francobolli – Libri – Monete – Quadri – Altro

Altri oggetti

Apparecchiature elettroniche – Arredi per uso abitativo – Arredi per uso professionale/commerciale – Cassetta di sicurezza – Macchine artigianali - Oggetti artistici – Preziosi e gioielli – Scorte - Altro

Animali

An. esotici – Bovini – Cavallo da corsa – Equini – Ovini – Suini - Altro


BENI MOBILI REGISTRATI

Categoria

Sottocategoria

Veicoli

Aeromobile – Elicottero – Autobus – Automezzo furgonato –

Automezzo pesante – Autocaravan, camper – Autovettura – Ciclomotore – Fuoristrada – Motoveicolo – Motofurgone – Natante – Nave – Imbarcazione – Quadriciclo – Rimorchio – Veicolo agricolo

Veicolo industriale – Altro

Beni immateriali

Marchio – Brevetto – Modello industriale


BENI FINANZIARI

Categoria

Sottocategoria

Titoli cambiari

Assegno bancario – Assegno circolare – Cambiale/tratta

Titoli obbligazionari o di prestito

Titoli di stato (Bot, Cct, Btp, Cte, Btz, Bte) – Certificato di deposito – Obbligazioni

Titoli di partecipazione

Azioni – Strumenti finanziari partecipativi – Titoli atipici

Titoli rappresentativi di merci

Fede di deposito – Nota di pegno – Polizza di carico

Altri beni finanziari

Contratto leasing – Crediti vari – Polizza assicurativa – Prestiti, fidi – Altro


AZIENDE (qui non sono previste sottocategorie)

Categoria

Categoria

Impresa individuale

iscritta nel registro delle imprese

Società in accomandita semplice

Società a r.l.

Società in nome collettivo

Società cooperativa e cooperativa a r.l.

Società per azioni

Società di fatto registrata

Società semplice

Società in accomandita per azioni

Associazione, Consorzio, Altro


[1]L’art. 3 della legge n. 109/1996 prevede: “ …..Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti”.

[2] Vedi Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, 27/11/2008, 26/11/2009 e 23/12/2010.