Tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza - Relazione al Parlamento - (marzo 2023)


Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 16 della L. 194/78

“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

Ediz. Marzo 2023

(DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2022)

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

1.1) Giurisdizione penale

1.2) Giurisdizione volontaria

2) Giurisdizione penale

2.1) Dati raccolti e Uffici interessati dall’attività di rilevazione

2.2) Procedimenti penali iscritti presso le Procure (in particolare ex art. 19 della legge)

2.3) Persone iscritte presso le Procure

    2.3.a) Persone iscritte

    2.3.b) Persone iscritte ex art. 19 della legge

    2.3.c) Numero medio di persone iscritte per procedimento

    2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

    2.3.e) Nazione di nascita delle persone iscritte

2.4) Procedimenti pendenti e definiti

    2.4.a) Procedimenti pendenti. Procedimenti definiti. Numero delle persone coinvolte

    2.4.b) Professione delle persone coinvolte

3) Giurisdizione volontaria

3.1) L’oggetto del monitoraggio: le ipotesi di autorizzazione all’IVG

3.2) Gli Uffici interessati

3.3) I dati raccolti
 

Allegati

  • Tabella di sintesi relativa alle giurisdizioni penale e volontaria: anno 2022
  • Tabelle relative alla giurisdizione penale: anno 2022
  • Tabelle relative alla giurisdizione volontaria: anno 2022

 

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16, comma 3 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito: “la legge”), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull’attuazione di detto provvedimento normativo per quanto riguarda “le questioni di specifica competenza del suo Dicastero”.

Il monitoraggio fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e si articola in due sezioni distinte ed indipendenti: l’una relativa alla giurisdizione penale, riguardante i procedimenti instauratisi a seguito delle violazioni delle disposizioni in materia penale previste dalla legge; l’altra relativa alla giurisdizione volontaria, riguardante le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni o di donne maggiorenni interdette per ottenere l’autorizzazione all’interruzione volontaria della gravidanza (di seguito, più brevemente, indicata anche come “IVG”).

Per la stesura della presente Relazione sono stati utilizzati tutti i dati pervenuti in tempo utile da parte degli Uffici giudiziari. In proposito può essere utile sottolineare come, nel corso degli anni, si sia avuto modo di riscontrare che le informazioni, talora trasmesse dagli Uffici in epoca successiva alla presentazione del presente documento, siano risultate sostanzialmente ininfluenti, trattandosi di riscontri meramente negativi o, al più, di segnalazioni aventi ad oggetto un numero particolarmente esiguo di dati rilevati.

1.1) Giurisdizione penale

I dati relativi agli anni 1995 - 2022 mostrano che il fenomeno, a livello di giurisdizione penale, ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali previste dalla legge, è sempre stato, sotto il profilo quantitativo, di proporzioni ridotte.

Nel corso del 2022 sono stati iscritti presso le Procure 72 nuovi procedimenti con 102 persone coinvolte. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022, presso le Procure e gli Uffici giudicanti congiuntamente considerati, risultano complessivamente pari a 243 con 378 persone coinvolte.

Dai dati raccolti presso le Procure non emergono indici significativi di una possibile tendenza ad eseguire interruzioni di gravidanza in violazione dell’art. 19 della legge in modo organizzato presso strutture pubbliche o private (vedi par. 2.3.c).

L’incidenza delle persone di nazione di nascita straniera rispetto al totale delle persone iscritte (102), sempre abbastanza marcata nel corso del periodo esaminato, è risultata per l’anno 2022 del 33,4% (vedi par. 2.3.e).

Dal punto di vista dell’evoluzione normativa, giova rammentare che l’art. 2, lett. e) del D.L.vo 1° marzo 2018, n. 21, recante Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 10, ha formalmente abrogato le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 17 e 18 della legge, ricollocandole contestualmente agli artt. 593-bis e 593-ter del Codice Penale, rispettivamente rubricati alla “Interruzione colposa di gravidanza” e alla “Interruzione di gravidanza non consensuale” ed inseriti nel nuovo Capo I - bis del Titolo XII del Libro II, intitolato ai “Delitti contro la maternità”.

1.2) Giurisdizione volontaria

I dati relativi agli anni 1989 - 2022 mostrano che le richieste rivolte al giudice tutelare da parte di donne minorenni per ottenere l’autorizzazione all’IVG, nei casi in cui sia mancato l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela su di esse (art. 12 della legge), siano risultate in numero pressoché stazionario fino al 2007 con una media annua di circa 1.300 richieste, poi continuamente decrescente fino al 2020 con 301 richieste (è il minimo della serie storica e pari a circa 1/5 di quelle presentate nell’anno 1989 che conteggiava 1.390 richieste), e quindi nuovamente crescente nel biennio 2021-2022 (con 348 e 394 richieste rispettivamente; si veda il paragrafo 3.3).

Per il corrente anno esaminato 2022, si è nuovamente proceduto alla rilevazione delle richieste rivolte al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione all’IVG da parte di donne maggiorenni interdette (art. 13 della legge), la cui rilevazione era rimasta ferma dall’anno 2018 in considerazione dell’assoluta esiguità del dato rilevato fino all’anno 2017. Ad ogni buon conto anche i dati rilevati per l’anno 2022 hanno confermato il permanere dell’assoluta esiguità del fenomeno.