La giustizia minorile in Italia (2015)

INDICE

LA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

CAPITOLO 1 - MINORI, DIRITTI E GIUSTIZIA

  • 1988 l’inizio di una nuova storia: il Codice di Procedura Penale Minorile
  • Il Codice di Procedura Penale Minorile: i principi
  • La Giustizia Minorile e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
  • Com’è cambiato il sistema della Giustizia Minorile: da sistema chiuso e centrato a sistema aperto
  • L’imputabilità del minore
  • Accertamento dell’età

CAPITOLO 2 - GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE MINORILE

  • Competenze dei vari organi giudiziari

CAPITOLO 3 - IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

  • Il Ministero della Giustizia
  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile
  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile: il Capo Dipartimento e i suoi uffici
  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile: l’articolazione territoriale
  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile: le professionalità al lavoro
  • Il Dipartimento per la Giustizia Minorile: area penale esterna e area penale interna

CAPITOLO 4 - PUNTI DI FORZA NEL LAVORO DELLA GIUSTIZIA MINORILE

  • La messa alla prova
  • Il lavoro con le famiglie
  • La giustizia riparativa: principi e strumenti
  • Il modello della sicurezza dinamica
  • L’Istituto centrale di formazione
  • Il Centro internazionale di studi di Nisida
  • Modelli trattamentali della Giustizia Minorile dal 1934 ad oggi

CAPITOLO 5 - TREND RECENTI: DATI E EVIDENZE RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DELLA GIUSTIZIA MINORILE

CAPITOLO 6 - LE STRUTTURE DETENTIVE DELLA GIUSTIZIA MINORILE
 

 

LA GIUSTIZIA MINORILE IN ITALIA

 

Durante gli anni di lavoro presso gli uffici giudiziari ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della nostra giustizia minorile. Il sistema italiano è considerato, a buon diritto, uno dei più avanzati al mondo, soprattutto per l’attenzione da esso riservata al benessere del minore. Tuttavia è stato con l’inizio dell’attività presso il Ministero della Giustizia che ho avuto occasione di approfondire ulteriormente la professionalità, la competenza e l’esperienza di coloro che operano in questo settore.
Quello disegnato, ormai più di venticinque anni fa, viene definito un “sistema aperto” – o, secondo una formula oggi di moda, “multi attore” – sufficientemente dinamico per rispondere ai molteplici bisogni dell’utenza ed ai cambiamenti che avrebbero potuto riguardare altre istituzioni ed enti coinvolti nei progetti educativi dei minori inseriti nel circuito della giustizia. Per il perseguimento di tale obiettivo il Legislatore è intervenuto sul sistema arricchendolo di nuove professionalità e aprendo al contributo di psicologi, sociologi, educatori, pedagogisti, al fine di conseguire una formazione specifica di tutti gli operatori del settore. Allo stesso tempo, ha posto le condizioni per un più ampio coinvolgimento della società civile. È stato favorito il superamento delle classiche strutture di custodia minorili e promossa la condivisione della presa in carico dei minori e giovani-adulti, chiamando in causa diversi soggetti (insegnanti, genitori, medici e formatori). In questo senso è importante rilevare come tutta la giustizia minorile sembri tendere all’attuazione dei principi della giustizia riparativa, con rimando ai concetti di responsabilità, superamento del conflitto, valenza educativa dell’esperienza del reato e minima intrusività del sistema giudiziario.

L’attività di centinaia di professionisti che in tutto il paese si prendono cura con dedizione, competenza e grande amore di circa ventimila ragazzi, spesso con storie familiari complesse alle loro spalle costituisce la principale ragione che rende il nostro sistema della giustizia minorile tanto apprezzato. Un impegno ulteriormente motivato dagli incoraggianti risultati conseguiti in questi anni: tassi altissimi di successo dei percorsi di reinserimento, rischi di recidiva relativamente bassi, numerosi casi di messa alla prova con esito positivo e ricorso sempre più limitato alla custodia presso istituti penali minorili.

La presente pubblicazione ha il merito di rendere piena evidenza di questo stato di cose. Il ricco corredo fotografico fissa i risultati di venticinque anni di lavoro e rappresenta uno stimolo ad andare avanti su questa strada. Alle istituzioni spetta di mantenere il sistema della giustizia minorile così ben funzionante e sostenerlo per ulteriori miglioramenti in quel costante aggiornamento che l’odierno ritmo di una società in divenire rende inevitabili.

Cosimo Maria Ferri
Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia

 

"Siamo soli, senza scuse.
Situazione che mi pare di poter caratterizzare dicendo che l’uomo è condannato ad essere libero.
Condannato perché non si è creato da solo, e ciò non di meno libero, perché, una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto quanto fa. "
(J.P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, 1963, p. 47)

Questa famosa frase di Sartre, una sorta di commento al Dostoevskij dei fratelli Karamazov e al suo “se non vi è immortalità dell’anima, non vi è neppure virtù e dunque tutto è lecito”, è certamente carico di una drammatica visione della vita, e tuttavia ho inteso porla in esergo a questa breve presentazione del volume sulla Giustizia minorile in Italia, poiché ci richiama, come cittadini, educatori, giudici, al senso della responsabilità e al valore della libertà. Proprio perché vogliamo essere liberi siamo, dobbiamo, vogliamo sentirci responsabili delle nostre azioni, così come siamo, dobbiamo, vogliamo essere partecipi di ciò che ci accade. A mio avviso è questo il principio che ispira gli operatori della Giustizia Minorile oggi: dare dignità ai ragazzi di cui ci prendiamo cura aiutandoli a sentire la propria responsabilità e anche a sentirsi orgogliosi delle proprie responsabilità; ri-costruire, contemporaneamente, con loro, il valore di essere parte di una società, anche e soprattutto quando si trovano a dare conto di un eventuale reato compiuto. Sono, infatti, e credo con me molti, convinta che soltanto capire cosa voglia dire essere parte di una società, condividere con altri spazi di vita, emozioni, progetti, possa aiutare questi ragazzi a maturare le ragioni per cui non tutto è lecito. Quando non tutto è lecito, infatti, acquisisce senso anche la parola libertà. Il lemma “condannato”, poi, suona come una provocazione, parlando del sistema della Giustizia Minorile: ma qui ci si riferisce alla condizione umana. Tutti siamo portatori di una condanna, ovvero tutti paghiamo le colpe dei nostri padri. Poiché se è vero che l’uomo non s’è creato da solo, vuol dire che egli porta il peso di chi lo ha preceduto: si trova in un mondo che gli impone anche le sue storture. E anche questo, purtroppo, è qualcosa che è utile ricordare quando si lavora nella Giustizia Minorile: poiché molti dei nostri ragazzi ci ricordano, anche solo con le loro biografie o i segni sui loro volti, che questo mondo non è un mondo che conferisce, dalla nascita, pari dignità a tutti.

Ho accolto, così, con grande soddisfazione l’idea della Dottoressa Pesarin, Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari di questo Dipartimento, di realizzare una pubblicazione sulla Giustizia Minorile in Italia: credo, infatti, che, al di là del ruolo di Capo Dipartimento che oggi svolgo, e che, pertanto, mi porta a guardare con particolare benevola attenzione a questo segmento fondamentale del sistema della giustizia in Italia, il lavoro compiuto in questi venticinque anni nel dare attuazione ai principi del Dpr 448 del 1988 e, successivamente, a quanto previsto nella Dichiarazione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, meriti di essere fatto conoscere, non soltanto nel nostro paese. E’ stato, ed è, un lavoro duro, faticoso, che ha coinvolto tutti gli attori del sistema e che ha portato alla trasformazione della Giustizia minorile: oggi una giustizia che vive, principalmente, in quella che viene chiamata l’area penale esterna, ovvero al di fuori delle strutture custodialistiche. Una giustizia che è stata, così, portata vicina ai contesti di vita dei giovani: le loro famiglie, la scuola, il mondo del lavoro. Una giustizia che, come detto, ha inteso e intende lavorare sul senso di responsabilità da costruire con i ragazzi di cui si fa carico: senso di responsabilità che può essere costruito solo se responsabili si sentono, per prime, le istituzioni.

Questa pubblicazione vuole, in questo senso, essere anche un gesto di responsabilità: poiché ci impegna a non deflettere da quei principi che il legislatore con tanta lungimiranza ha codificato nel 1988, ma anzi a renderli sempre più vivi e giovani, così come vorremo sentire sempre i nostri giovani sempre più vivi e, per quanto possibile, felici. [Caterina Chinnici, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile]

Il legislatore, più di 25 anni fa, ha dotato il nostro paese di un diritto minorile profondamente ispirato alla tutela del minore: non vale qui ricordare quanto è già presente nelle pagine che seguono, pagine in cui è descritto sinteticamente ma compiutamente lo sforzo fatto per dare assoluta preminenza alla funzione educativa del sistema penale minorile, a ridurne l’afflittività, anche nella fase di giudizio, a riconoscere il minore quale soggetto portatore di diritti.

Insomma non sta a me, qui, ribadire l’apprezzamento che, credo, tutta la società italiana deve al lavoro fatto in quel lontano 1988, da quelli che a buon diritto vengono chiamati, nel giro ristretto degli addetti ai lavori, i padri della Giustizia minorile italiana. Né sta a me spendere parole di soddisfazione per quanto fatto in questi venticinque anni dalla magistratura minorile italiana, nel dare applicazione allo spirito e alla lettera del DPR 448 del 1988: i numeri sono lì a raccontare questa grande rivoluzione silenziosa, che è avvenuta nel mondo della Giustizia Minorile e ci parlano oggi di una vera residualità della misura detentiva; di un numero crescente di messe alla prova, condotte con successo. Di sfide vinte anche in partite difficili, quale, ad esempio, quella di rispondere, con intelligenza e sensibilità, alla crescente presenza di minori stranieri, tra cui molti non accompagnati. Perché i sistemi di Giustizia si misurano sui soggetti più deboli: è lì che si verifica se la Giustizia riesce veramente ad essere uguale per tutti. E i più deboli, nel sistema penale minorile, erano e sono i minori stranieri non accompagnati: minori che, proprio per il loro essere qui abbandonati a se stessi, avrebbero potuto con difficoltà avere accesso allo strumento della messa alla prova.
E tuttavia, anche in questo caso, la magistratura minorile ha accettato la sfida e i numeri ci dicono che sempre più minori stranieri, e tra questi molti non accompagnati, hanno accesso alla messa alla prova.
D’altronde, si tratta di un percorso che non avrebbe potuto compiersi senza il lavoro realizzato con intelligenza, fatica, amore dai nostri servizi, che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito del legislatore e della magistratura esercitando un’attenzione crescente di contestualizzazione degli interventi sul territorio di riferimento degli utenti, in quel delicato percorso di maturazione in cui gli stessi possono esperire una cittadinanza attiva ed un’identità socialmente responsabile. Ritengo sia opportuno peraltro segnalare che lo spirito che ha informato l’azione di tutta la Giustizia minorile tarato sul progetto rieducativo individualizzato, sulla forte responsabilità del minore e sulla residualità della misura custodialista si è mostrato sin qui vincente, anche riducendo la recidività, come evidenziato da recenti ricerche condotte dai nostri uffici. Forse non è un caso che si sia così voluto, con una recentissima norma, estendere sino ai 25 anni l’età nella quale colui che abbia commesso un reato da minorenne permanga in carico ai servizi minorili.

A me sta dire, appunto, di come proprio i servizi della Giustizia minorile, cioè quei servizi che operano per dare attuazione ai provvedimenti della magistratura, hanno inteso interpretare il loro ruolo, anche perché sono ormai dieci anni che dirigo la Direzione Generale incaricata proprio del compito di attuare i provvedimenti emessi dalla magistratura minorile. Dieci anni in cui il paese si è trasformato molto e profondamente, almeno per quello che riguarda l’articolazione dei servizi. Ora, se la misura custodialista è ormai ridotta ad accogliere il 5% circa dei minori in carico ai servizi della giustizia, questo vuol dire che in Italia la Giustizia Minorile non è più un luogo separato dalla società: una istituzione totale segregata dall’esterno. Non a caso si chiama area penale esterna, quella dove oggi vivono e “espiano” la maggior parte dei ragazzi del penale minorile.

La Giustizia minorile è sempre più, quindi, giustizia della comunità e nella comunità. Sempre più, il minore del penale non è in carico in misura esclusiva agli operatori della Giustizia minorile, ma è in carico, espressione un poco infelice, sarebbe meglio dire sotto la responsabilità, della società nelle sue varie componenti, che vanno dalla famiglia, alla scuola, ai servizi sanitari, al privato sociale.

La Giustizia Minorile ha, nei confronti dei minori presenti nei suoi servizi, una responsabilità particolare, certamente, che deve assumere a pieno. E tuttavia, tutti sono chiamati in causa a dare attuazione ai provvedimenti della magistratura minorile, poiché tutti debbono sentire la responsabilità educativa nei confronti dei ragazzi: soprattutto di coloro che ne hanno più bisogno, o che sono in una condizione di fragilità e rischio evolutivo, come i ragazzi in conflitto con la giustizia. Ecco, quindi, cosa è successo nella Giustizia Minorile in particolare negli ultimi 15 anni: da una giustizia ancora concentrata sul proprio recinto interno, ad una giustizia sempre più proiettata sui territori, sempre più confusa con le altre agenzie educative e, tuttavia capace di mantenere una sua forte fisionomia.

E mentre questo processo di fuoriuscita dai luoghi chiusi del carcere verso gli spazi aperti del vivere civile prendeva un andamento sempre più tumultuoso si andavano, altresì, realizzando importanti trasformazioni istituzionali: con il cambiamento del Titolo quinto della Costituzione e con le nuove attribuzioni delle Regioni la Giustizia Minorile è divenuta, per così dire, ancor più Glocal, se ci si consente l’uso di un fortunato neologismo. Infatti, le responsabilità centrali del Dipartimento della Giustizia minorile hanno dovuto trovare sempre più modo di realizzarsi nei contesti locali, contesti che hanno assunto caratteristiche e fisionomie diverse a seconda di come i diversi territori hanno inteso organizzare le loro strutture e i loro servizi. La Giustizia minorile, o meglio gli Uffici di dipendenza di questa Direzione Generale, hanno dovuto sviluppare ancor più la capacità di organizzare il lavoro di rete con gli attori territoriali e hanno dovuto stringere relazioni forti e dialoganti con i vari livelli di governo e di responsabilità territoriali. Mentre questo processo si realizzava, la Giustizia in generale e quindi anche quella minorile procedeva verso una ulteriore integrazione con i territori, attraverso il passaggio della medicina penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale.

L’Italia crede profondamente all’universalità del diritto alla salute, universalità che è in primis garantita dall’unicità del Sistema Sanitario Nazionale per tutti i cittadini. Che anche ai cittadini in esecuzione penale la tutela della salute fosse garantita dal Sistema Sanitario Nazionale appare quindi un’ulteriore garanzia dello sforzo fatto dal legislatore per dare piena dignità ad ogni cittadino, anche a chi è in esecuzione di pena. E tuttavia, questi passaggi di assetti organizzativi e di funzioni non sono semplici e richiedono molto lavoro e molta dedizione per far sì che ciò che viene fatto per garantire maggiore tutela, non si trasformi in una perdita di garanzie per i soggetti più deboli, che nel nostro caso sono, ancora, i minori. Seppure queste trasformazioni prodotte dal cambiamento dell’assetto istituzionale e dal passaggio della medicina penitenziaria al Sistema Sanitario Nazionale rappresentano una sfida che ci vede impegnati da anni con fatica e con la consapevolezza di non avere raggiunto i risultati che pure vediamo chiari davanti a noi come obiettivi da perseguire, seppure molta è la fatica costata e che ancora ci costa, a tutti i livelli dell’organizzazione del Dipartimento, dal Capo Dipartimento all’ultimo ufficio di servizio sociale, ciò nonostante, siamo felici di queste trasformazioni perché hanno contribuito, anche simbolicamente, a fare della Giustizia un “fatto” di interesse della comunità in generale. Perché, poi, questo è il nostro obiettivo e, crediamo, prima ancora quello del legislatore: i processi di crescita dei minori debbono avvenire laddove il minore vive, nella sua famiglia, se possibile, nella sua scuola, nella sua città. E tuttavia, una giustizia così fortemente vocata a essere compagna di strada della altre agenzie educative deve anche fare uno sforzo culturale e di acquisizione di strumenti e competenze per operare secondo questi principi. Non è infatti un caso che questa Direzione Generale abbia investito moltissimo in due direzioni: la prima è quella del lavoro con le famiglie dei minori in carico. Troppo spesso famiglie e servizi della Giustizia minorile sentono una reciproca sfiducia, una sorta di distanza e diffidenza che non può che nuocere al minore: il minore ha bisogno che famiglia e servizi della Giustizia Minorile, così come le altre agenzie educative, condividano il senso di responsabilità e il progetto educativo; che famiglia e servizi lavorino fianco a fianco sentendo, entrambi, di cercare e volere il bene del minore. E tuttavia, una prospettiva così aperta alla comunità, così lontana dalla dimensione del luogo della pena quale luogo separato dalla società, è già una giustizia che ha fatto propri i valori della cosiddetta giustizia riparativa.

Giustizia riparativa vuol dire molte cose: vuol dire inserire il lavoro socialmente utile tra le esperienze rieducative, così da rendere esplicito per il giovane e la comunità il patto di responsabilità che li lega; vuol dire creare centri di mediazione penale minorile, poiché significa prestare attenzione alle vittime e anche per questa via dare evidenza che il reato produce sofferenza, offende la dignità degli altri e di questo il ragazzo deve averne esperienza; vuol dire introdurre strumenti quali il Group conferencing nel lavoro di servizio sociale, proprio per costruire percorsi di responsabilità condivisa con le altre agenzie educative. Anche su questo la mia Direzione Generale e tutti i servizi si sono spesi senza risparmio, per operare una piccola rivoluzione culturale nel modo di lavorare.

Ma proprio questa parola, lavorare, non può che giungere alla fine della mia riflessione, poiché il lavoro è la mia e nostra vera ossessione. Non il lavoro mio o degli altri operatori, ma il lavoro per i giovani. Tanti, troppi di questi ragazzi hanno bisogno di fare esperienze educative attraverso il lavoro e hanno bisogno di compiere percorsi educativi, che conducano a vere opportunità di lavoro. E tuttavia, come ben sappiamo, oggi il lavoro per i giovani non c’è, e i giovani del “penale” soffrono particolarmente di questa mancanza, poiché è indubbio che una buona parte di quelli che entrano nei sistemi di giustizia sono quei giovani che oggi si meritano l’appellativo di NEET, che tradotto dall’acronimo inglese vuol dire senza lavoro e fuori dai percorsi educativi. È nei confronti di questi minori, i più fragili e privi di opportunità, che io e i miei servizi sentiamo una responsabilità del tutto particolare: è per dare concrete opportunità a questi giovani che operiamo quotidianamente. La qualità di questo lavoro, la competenza di tutti gli operatori, anche di quelli che operano ancora tra le tristi mura delle carceri è qualcosa che non può emergere dalla descrizione del nostro sistema che ne danno le pagine che seguono. Vorrei che un poco di quell’amore e di quel senso di responsabilità che anima i nostri servizi emergesse così da queste righe che intendono anche ringraziare tutti coloro che dà anni danno molto della loro vita, della loro intelligenza e della loro passione per fare sì che il Sistema della Giustizia minorile del nostro paese venga riconosciuto come uno dei più validi al mondo. [Serenella Pesarin, Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari]

 

CAPITOLO 1 - MINORI, DIRITTI E GIUSTIZIA 


1988 L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA: IL CODICE DI PROCEDURA PENALE MINORILE

Venticinque anni fa il Legislatore lanciava una sfida: coniugare le esigenze di giustizia con quelle di tutela del diritto del minore. In questa sfida, tutta l’essenza di una progressiva affermazione di un “nuovo” modo di considerare la condizione e la “questione” dell’infanzia e dell’adolescenza, che trovava fondamento nell’urgenza di riconoscere il soggetto minorenne, come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela: l’ordinamento giuridico viene ad essere orientato così verso i bisogni fondamentali della crescita umana dei soggetti in formazione, il cui riconoscimento costituisce un dovere collettivo, che non può essere in alcun modo trascurato.

Il DPR 488/88 accolse questa urgenza varando un modello processuale finalizzato ad assicurare il ricorso a soluzioni in grado di evitare, sospendere o definire anticipatamente il processo attivando ogni risorsa di sostegno o protezione del fanciullo. Ed è, infatti, in questa direzione che va letto il progressivo impegno a rendere il carcere una risposta sempre più residuale nei confronti dei minori entrati in conflitto con la Giustizia, a rendere l’impatto del minore con il sistema sempre meno traumatico, ad interpretare, alla luce di una pluralità di variabili ambientali, sociali, psicologiche ed educative - che possono risultare determinanti nel comportamento assunto dal minore - il valore rieducativo e risocializzativo della pena, ad ampliare la rete degli attori nella presa in carico del minore, a ri-dare voce alla “comunità” in qualità di “parte ferita” dal reato, ma anche di interlocutore privilegiato e necessario con cui ripristinare un dialogo, attraverso l’introduzione di valori e strumenti propri della giustizia riparativa. Tale cammino, d’altra parte, s’inserisce pienamente all’interno di un percorso di profondo cambiamento intervenuto nel corso degli anni ‘60 e ‘70 del secolo passato, che ha visto il nostro Paese testimone di una “rivoluzione culturale” nell’approccio ai minori – in particolare ai più fragili – capace di scelte anticipatrici e di cambiamento, quali l’abolizione delle classi differenziali, in un approccio alla disabilità, che diventerà punto di riferimento in Europa e nel mondo. Fino alla fine degli anni ‘60, infatti, tutto il sistema dell’assistenza era principalmente finalizzato a temi di prevenzione sociale, senza la previsione di alcun intervento concreto nei confronti della personalità del minore, che potesse contribuire al superamento delle differenze dei soggetti più svantaggiati rispetto agli altri e in cui la logica prevalente era quella della separazione, secondo la quale l’allievo disabile - o gli allievi con problemi di condotta o disagio sociale o familiare - veniva percepito come un malato da affidare ad un maestromedico e come potenziale elemento di disturbo [1]. E sono anche gli anni in cui le stesse regole del diritto di famiglia vengono a subire rilevanti modifiche, tutte improntate a una nuova concezione del rapporto tra genitori e figli. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 i diritti dei minori assumono, infatti, un valore assolutamente preminente attraverso il riconoscimento dell’impegno dei genitori nei confronti dei figli affinché vengano educati e cresciuti in modo che le loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni trovino la massima realizzazione.
In questo stesso quadro, si diceva, si colloca la riforma del processo penale minorile che porta con sé una nuova concezione del diritto minorile e, segnatamente, del diritto penale minorile: non più un diritto sui minori, ma un diritto per i minori, che pone al centro dell’interesse, in piena coerenza con il precetto costituzionale [2], la finalità rieducativa e il reinserimento sociale. In questo senso, i presupposti sulla residualità della pena detentiva, sul potenziamento degli interventi alternativi alla detenzione, sul principio della minima offensività dell’azione penale (attraverso il ricorso ad istituti giuridici come le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, la sospensione del processo e la messa alla prova) divengono elementi portanti, che informano tutta l’azione penale nei confronti di un soggetto minorenne e che riflettono, in sostanza, l’esigenza, sentita fortemente dal legislatore, di non nuocere al minore attraverso il processo penale e di “non interrompere i processi educativi in atto”.


IL CODICE DI PROCEDURA PENALE MINORILE: I PRINCIPI

L’ordinamento giuridico italiano, attraverso il sistema processuale minorile e le istituzioni sociali in tale contesto coinvolte, protende verso il recupero dell’individuo minore di età, che a vario titolo sia caduto nel circuito giudiziario. L’intero apparato normativo, sostanziale e processuale mira, in generale, al cd. favor minoris e, in particolare, ad evitare che le differenti sanzioni irrogate dalla Giustizia Minorile possano lasciare segni evidenti nell’evoluzione del giovane. I principi cardine del DPR 488/88 ne sono una dimostrazione concreta. Tali principi possono così sintetizzarsi:

  1. Principio di adeguatezza
    Il processo penale minorile deve adeguarsi, sia nella sua concezione generale, sia nella sua applicazione concreta, alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in quanto deve essere teso alla reintegrazione del minore nella società. Il processo penale, quindi, come sede di verifica del possibile disagio del ragazzo, deve tendere a restituire il minore alla normalità della vita sociale, evitando gli interventi che possano destrutturarne la personalità. Ciò comporta la necessità che tutti i soggetti coinvolti nel processo debbano tenere conto delle caratteristiche di personalità del ragazzo e delle sue esigenze educative, che devono essere i parametri a cui commisurare le scelte da adottare in sede processuale.

    Art. 1 del D.P.R. 448/88
    Il processo deve avere finalità educative e responsabilizzanti. Il giudice ha il compito di illustrare il significato del processo, i contenuti, le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
     
  2. Principio di minima offensività
    Con tale principio viene generalmente evidenziata l’esigenza di tenere in considerazione come il contatto del minore con il sistema penale possa creare rischi allo sviluppo armonico della sua personalità e comprometterne l’immagine anche sociale con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. Operativamente, obiettivo di tale principio è quello di favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto attraverso misure quali:

    Perdono giudiziale (art.32 del D.P.R. 448/88): quando si presume che il minorenne si asterrà dal commettere ulteriori reati. Già previsto dall’art.19 del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404.

    Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 del D.P.R. 448/88): si applica quando il reato è tenue, occasionale e l’ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Il giudice, su richiesta del P.M., può applicare una misura di sicurezza.

    Prescrizioni (art.20 del D.P.R. 448/88): il giudice può impartire, nell’ambito delle misure cautelari, regole di condotta inerenti attività di studio, lavoro utili all’educazione, con contemporaneo affidamento del minore al controllo e all’assistenza dei Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia.

    Permanenza in casa (art.21 del D.P.R. 448/88): il giudice può prescrivere la misura cautelare non detentiva della permanenza in casa, che prevede l’obbligo per il minore di stare presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, con ampia discrezionalità da parte del giudice in ordine alle esigenze di studio o di lavoro o altre attività utili all’educazione del minore, con compiti di vigilanza attribuiti al genitore o alle persone nella cui abitazione è disposta la permanenza.

    Sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 del D.P.R. 448/88): il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova per un periodo non superiore a tre anni quando ritiene di dover valutare la personalità del minore sulla base di un progetto di intervento elaborato dai Servizi Sociali del Dipartimento Giustizia Minorile in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ente locale al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che, in genere, prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del contesto sociale scuola, ente di formazione, datore di lavoro. Questo istituto giuridico si rifà all’impianto filosofico della probation inglese.
     
  3. Principio di de stigmatizzazione
    Sempre al fine di evitare al minore il pregiudizio nei confronti della sua immagine che può derivargli dal contatto con il processo penale, l’ordinamento tende a garantire la tutela della riservatezza e dell’anonimato rispetto alla società esterna. Ciò avviene attraverso varie modalità quali, in particolare:
    • il divieto per i mezzi di comunicazione di massa di diffondere le immagini e le informazioni sull’identità del minore;
    • lo svolgimento del processo senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse). Tale disposizione può essere derogata solo su richiesta espressa del minore, che abbia già compiuto i sedici anni, e nel suo esclusivo interesse;
    • la possibilità di cancellazione dei precedenti giudiziari dal casellario giudiziale al compimento del diciottesimo anno d’età.
       
  4. Principio di residualità della detenzione
    Secondo tale principio l’ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l’ultima e residuale misura da applicarsi (extrema ratio). Sono state a tal fine previste misure completamente nuove tese a responsabilizzare un minore e a ridurre l’impatto costrittivo ed afflittivo di modo che la carcerazione (sia cautelare sia quale esecuzione della pena) sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.

    Art.22 del D.P.R. 448/88 Questo principio trova applicazione in misure, quali la comunità. Il giudice può ordinare il collocamento del minore in comunità, misura cautelare di livello intermedio tra la permanenza in casa e la custodia in carcere, ove sono rilevanti le iniziative di risocializzazione e reinserimento sociale attivate dagli enti locali e dal privato sociale.
     
  5. Principio di auto selettività del processo penale
    Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad “autolimitarsi”. Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, la famiglia e l’ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di “irrilevanza del fatto”. Sempre nella stessa ottica il processo può essere sospeso per dare avvio a un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale attraverso la c.d. messa alla prova, intesa appunto quale programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore e mettere alla prova le capacità di cambiamento e di recupero. Anche in tale contesto appare evidente l’importanza dei Servizi Sociali, sia dipendenti dal Ministero della Giustizia che dagli Enti Locali, ai quali il D.P.R. 448/88 attribuisce fondamentali compiti di partecipazione e collaborazione volti ad integrare l’attività giurisdizionale, come avremo modo di approfondire.


LA GIUSTIZIA MINORILE E LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Come evidenziato, il Codice di Procedura Penale minorile ha posto le basi per una trasformazione culturale, che trova fondamento nel riconoscere il soggetto minorenne come portatore di diritti peculiari e individuo meritevole di particolare tutela. Il Dpr 488/88, di fatto, anticipa di un anno la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, che configura un nuovo strumento per dare contenuti valoriali a questa trasformazione: i 54 articoli della Convenzione dei diritti del bambino (ratificata dall’Italia con la legge 27.5.1991, n.176) rappresentano, infatti, il simbolo di come tutti i dispositivi giuridici debbano porsi al sevizio dei diritti dei minori. “Una pietra miliare nella storia”, che modifica l’immagine tradizionale e desueta del minore: i minori non sono più considerati “persone non ancora adulte, ma individui di cui prendersi cura in maniera appropriata alle loro esigenze”. Il centro di gravità della Convenzione risiede nel principio secondo il quale i diritti fondamentali non sono “concessi” dagli adulti ai minori, ma il minore, come ogni altro essere umano, è l’unico possessore diretto di tali diritti. Inoltre, i diritti dei minori si fondano su un principio, che è “l’architrave” (the arch principle) della Convenzione ONU: “il miglior interesse”, che deve essere prioritario” (Art. 3). Il “contenuto” di questo principio, ciò in cui esso deve concretizzarsi è il benessere (Art. 3). Promuovere i diritti dei minori significa allora promuovere il loro benessere, cioè garantire loro la vita “ed il massimo grado di sopravvivenza e sviluppo, con tutti i mezzi possibili” (Art. 6). A tal fine il minore deve avere “cure e protezione” (Art. 3) giacché “il bambino, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, dovrebbe crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione” (Preambolo).

E tali diritti valgono anche quando un minore ha commesso un reato: l’art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia è chiaro in questo senso e stabilisce “il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima”.

È evidente come il tema della centralità del benessere del minore chiami in causa un intero sistema di diritti di cui è titolare il soggetto minorenne stesso, ancorché in conflitto con la Giustizia e di cui come a più riprese abbiamo detto, la Convenzione di New York del 1989 rappresenta il più importante strumento di tutela giuridica, una “pietra miliare” in tema di diritti dell’infanzia: essa, come sappiamo infatti, costituisce la base comune o minimum standards dei diritti umani fondamentali civili, politici, economici, sociali e culturali dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo (diritto all’integrità, alla vita, al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute, alla protezione da ogni forma di violenza, danno, abuso fisico e mentale, trascuratezza o trattamento negligente, maltrattamento, sfruttamento; a vedere rispettati i suoi diritti di personalità; all’istruzione, ad una corretta informazione, alla salute e alla sicurezza, ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e ad un’adeguata assistenza ai suoi genitori, al riposo e allo svago; diritto alla protezione dallo sfruttamento economico e dal lavoro rischioso o nocivo; etc..).

In questa sede, tuttavia, interessa porre l’attenzione, sostanzialmente, su quattro diritti fondamentali, che coincidono, poi, con quelli che l’ordinamento penitenziario chiama tecnicamente “elementi del trattamento” [3], intendendo il trattamento, non come imposizione di comportamenti e valori in vista di modificazioni soggettive, ma offerta di opportunità e disponibilità che rendano possibile una scelta di vita aderente ai valori della legalità e della civile convivenza.

Tali “elementi” inoltre, se da una parte, sono quelli che, più di altri, possono essere considerati quali strumenti per la realizzazione della personalità e il cui mancato esercizio può compromettere gravemente l’equilibrio fisico-psichico dei soggetti entrati in conflitto con la Giustizia; da un’altra, sono quelli che forse meglio rendono l’idea di una “responsabilità” condivisa, di una collaborazione come condizione necessaria per un positivo reinserimento sociale che si consegue, non solo attraverso l’azione del Ministero della Giustizia per il tramite delle sue strutture e del suo personale, ma attraverso l’assunzione di responsabilità, in questo processo, da parte di tutte quelle agenzie deputate alla presa in carico del minore, dalla famiglia alla scuola, dalla scuola alle ASL, dalle ASL alle organizzazioni del Terzo settore.

Diritto alla protezione e sicurezza (in carico al sistema della Giustizia minorile). Implica la tutela del benessere generale e della salvaguardia della condizione psicofisica del soggetto, al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo armonioso del minore. La limitazione della libertà di un minorenne è lecita unicamente allo scopo di “sorvegliare la sua educazione”. Oltre a tutelare la società dalla devianza, si tutela la sicurezza del minore e si evita che possa ricadere nell’errore, anche allontanandolo solo temporaneamente dal contesto sociale (vedremo, infatti, come la società e l’interazione del minore con essa sia di fondamentale importanza per la realizzazione del suo percorso).

Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. Convenzione di NY 1989, art. 3 co. 3

Diritto alla salute (in carico al Sistema Sanitario Nazionale per tramite delle ASL). La Giustizia Minorile e i servizi del sistema di salute pubblica collaborano al fine di assicurare la tutela della salute del minore, in virtù di quanto stabilito dai cambiamenti normativi previsti dal DPCM del 1º aprile 2008, che ha trasferito al Servizio Sanitario Nazionale, le funzioni sanitarie e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali afferenti la medicina penitenziaria. Il minore è sottoposto a verifica medica, fisica e psicologica, ed è garantita la parità di trattamento dei minorenni sottoposti a provvedimento penale. Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria» stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Il servizio sanitario nazionale assicura ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimenti penali:

  • azioni di protezione, informazione, educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
  • informazioni complete sul proprio stato di salute all’atto dell’ingresso nell’istituto penale, durante il periodo di esecuzione della pena e all’atto della immissione in libertà;
  • interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
  • l’assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità;
  • l’assistenza pediatrica e i servizi di puericultura ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Convenzione di NY 1989, art. 24 co. 1

Diritto all’istruzione e alla formazione (in carico al Ministero dell’istruzione; Enti locali). È garantita l’istruzione ed il proseguimento degli studi (protocolli d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, per l’offerta educativa, con le Regioni per l’offerta formativa), affinché i minori possano avere un ruolo attivo e produttivo all’interno della società. Secondo quanto emerge dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari”, questi si impegnano a: organizzare percorsi di istruzione e formazione diretti a favorire l’acquisizione e il recupero delle abilità e competenze individuali; allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi all’interno degli istituti penitenziari che dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e la condivisione del lavoro di gruppo; organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, anche digitali; attivare laboratori di Italiano e supporto linguistico in particolar modo per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale italiano e al contempo potenziarne le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. In accordo con diverse aziende, il sistema di Giustizia Minorile opera per la formazione e l’inserimento lavorativo, come opportunità di crescita, autorealizzazione e opportunità per la persona ad operare attivamente nella società.

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità: [..] d) d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo. Convenzione di NY 1989, art. 28 co. 1

Diritto allo svago (in carico al Terzo settore). Come la salute, l’alloggio, il lavoro, il riposo, l’educazione e la previdenza sociale, lo svago è indispensabile alla dignità e allo sviluppo della persona, ancorché del soggetto minorenne. Le pratiche sportive, culturali, artistiche, formative, di rilassamento o di divertimento costituiscono importanti fattori non solo per un armonico sviluppo della personalità, ma anche ai fini di una positiva integrazione sociale. Rappresentando il reinserimento nel contesto sociale, il momento topico dell’intervento della Giustizia minorile è evidente come l’efficacia dell’intervento non possa non passare per una proficua collaborazione da parte del sistema della Giustizia minorile con quelle realtà che a livello locale presiedono ai servizi deputati allo svago: le realtà del Terzo settore.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Convenzione di NY 1989, art. 31 co. 1

Il Codice di Procedura Penale minorile dell’88 si fa foriero, così, di un nuovo impianto culturale che, come si dirà meglio più avanti, non solo ha anticipato gran parte dei principi propri della carta ONU sui diritti dei fanciulli (Convenzione di New York del 1989) - per la prima volta nel nostro ordinamento, infatti, il D.P.R. parla esplicitamente di interesse del minore, esigenze educative e tutela del minore ma ha tenuto il nostro Paese al di fuori di polemiche e imbarazzanti dibattiti, che pure si sono accesi in altri contesti dell’Unione Europea relativamente all’abbassamento dell’età imputabile e all’inasprimento delle pene nei confronti di un minore autore di reato.


COM’È CAMBIATO IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE: DA SISTEMA CHIUSO E CENTRATO A SISTEMA APERTO

Il Codice di Procedura Penale minorile dimostra pienamente di aver realizzato tali diritti: tutto il Dpr. 488/88 è percorso, costantemente, infatti, da due preoccupazioni potremmo dire fondamentali: l’una connessa all’altra. La prima si fonda sulla volontà di ribadire come tutto il sistema sia orientato a rendere il percorso dei minori in conflitto con la Giustizia il meno traumatico possibile, per non incidere negativamente sulla continuità dei processi evolutivi: l’esigenza di porre attenzione agli aspetti educativi è una delle linee fondamentali ispiratrice di tutta la normativa vigente, come esplicitamente indicato nell’articolo 1 del dpr 488/88 [4].

Il processo penale minorile si prefigge di coniugare l’esigenza di dare una risposta al reato, con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo. Tutto il sistema è esercitato per evitare al minore traumaticità: si pensi, ad esempio, alla composizione mista dell’organo giudicante. Il giudice ordinario, infatti, è colui che garantisce una interdisciplinarietà al giudizio nei confronti del minore e assicura un valido collegamento con il tessuto sociale, pur mantenendo la terzietà del giudice. La presenza del giudice ordinario, ribadisce e, in un certo senso, conferma la necessità del dialogo con il territorio, ovvero con la “comunità”: necessità di guardare e comprendere quel mondo, che si colloca al di fuori del perimetro penale, ma che riguarda la vita del minore di fatto entrato nel circuito penale stesso. La seconda preoccupazione che viene costantemente ripetuta e direttamente collegata alla prima, riguarda il fatto che l’impatto con il sistema, per risultare il meno traumatico possibile, deve saper “accogliere” il minore nella complessità del suo mondo, delle sue relazioni. La presa in carico del minore entrato in conflitto con la Giustizia chiama in causa la capacità del sistema di sapere riconnettere e far parlare tutte le realtà che riguardano la vita del minore: dalla sua famiglia al contesto in cui si è esplicata la sua personalità. In questo senso, il carcere, istituzione totale per definizione, viene a rappresentare, di fatto, l’elemento di massima traumaticità, proprio perché simboleggia la massima separazione. Abbattere dunque i muri fisici, ma anche quelli “mentali”, degli operatori.

È evidente, infatti, come questo nuovo approccio abbia necessariamente prodotto, nel tempo, l’esigenza di modificare radicalmente la metodologia dell’intervento dei servizi minorili: un intervento che ha luogo solo residualmente nella struttura chiusa rappresentata dal carcere, mentre per un numero di minori sempre crescente deve invece essere attuato nell’ambiente di vita del ragazzo. L’intervento penale dei servizi viene a tenere, in un’ottica sistemica, in debita considerazione le risorse personali familiari e sociali del minore, è pienamente inserito in un lavoro che vede i servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia come nodi della rete più ampia dei servizi che si occupano del minorenne; utilizza competenze di più professionalità afferenti a diverse istituzioni pubbliche e private; sfrutta al meglio l’importante risorsa costituita dal privato sociale e dal volontariato. Si tratta di un intervento che deve essere individualizzato, che fonda la sua unicità sulle caratteristiche del minorenne, della sua famiglia, del suo ambiente di provenienza e sulle risorse che sono sì quelle del ragazzo e della sua famiglia, ma anche quelle dei servizi presenti nel territorio, siano essi dello Stato (Giustizia, Scuola, Sanità, ecc.), dell’Ente Locale, del privato sociale o del volontariato. La misura penale deve essere ritagliata sul ragazzo, ma conseguentemente il progetto d’intervento viene ad essere un progetto costruito sui bisogni e sulle risorse di cui il ragazzo può disporre. La scommessa sottesa al nuovo processo penale, che fa oggi dell’Italia un caso così diverso da quello di altri Paesi europei, pure per altri aspetti attenti al mondo minorile, è sì rivolta al soggetto minorenne e alla sua capacità di attivare processi di responsabilizzazione e di assunzione di graduale autonomia, ma guarda anche ai servizi e dunque agli operatori, che devono accompagnare il ragazzo nel suo percorso di maturazione e di crescita. Ecco allora l’importanza per la Giustizia minorile di accogliere questa scommessa avendo al proprio fianco partners “forti”, profondamente motivati, come la famiglia di origine del minore, ma anche ricchi di notevoli professionalità e con un’articolazione sul territorio così capillare dalla scuola alle ASL, ai servizi sociali degli Enti locali, alle realtà del Terzo settore - ed ecco ancora perché, come dicevamo all’inizio della presente premessa, il sistema della Giustizia minorile è andato configurandosi sempre di più quale sistema aperto, che “si apre alla comunità”, in contrapposizione ad un’idea di sistema penale chiuso, gestito cioè da operatori di un servizio che riguardava solo di un intervento penale di tipo carcerario.

In altre parole, il sistema non esaurisce la sua funzione nell’occuparsi della rieducazione del minore preso in carico, per poi “riconsegnarlo” alla società (delegando ad essa di prendersene cura): la Giustizia Minorile assume invece una sorta di responsabilità nei confronti del minore, che permane finché il reinserimento non abbia avuto successo. Quindi, seppure la Giustizia minorile si fa garante nei confronti di un minore autore di reato, in ragione del ruolo che esercita e del livello di coinvolgimento, non si sostituisce agli altri soggetti che presiedono alle funzioni educative del minore stesso, ma li “ospita”, li sollecita facendosi guida di un percorso di riflessione e pensiero, che approdi ad un lavoro di rete capace di mettere in comune problemi, soluzioni, esperienze, strumenti di lavoro, al fine di realizzare il benessere del minore e dunque il suo miglior interesse, proprio come enunciato dalla Convenzione di New York.

E questi 25 anni di lavoro della Giustizia minorile hanno permesso di evidenziare come si sia andato proprio realizzando ciò che il Dpr 488 aveva impostato, ovvero:

  • l’attuazione di un “sistema aperto”. Il progetto educativo è sempre più il risultato di un percorso olistico interistituzionale che include tutti gli aspetti propri non solo dell’accompagnamento del minore - dall’istruzione, alla formazione e al reinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto - soprattutto in considerazione della sua dimissione dall’area penale: il minore proviene dal territorio e ad esso deve tornare essendo il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa;
  • l’orientamento del sistema sull’azione in area penale esterna: è propriamente “il fuori” che rappresenta la meta finale del percorso che il minore compie nel sistema; quel fuori, che deve essere in grado di accogliere nuovamente il minore, presupponendo che egli abbia attraversato un processo di crescita e di cambiamento tale da renderlo “più equipaggiato” al rapporto con la società.

I numeri (come vedremo in maniera più dettagliata nell’ultima parte della presente pubblicazione) danno chiara evidenza di tali “conquiste”. Infatti:

  • si assiste ad una compressione, ad una residualità assoluta, dell’area penale interna a favore di quella esterna: ovvero è evidente il decremento dei minori collocati presso gli IPM a favore di un incremento dei minori collocati in comunità;
  • si assiste ad un aumento del ricorso alle “misure alternative” previste dalla legge, e ad un’espansione del ricorso all’istituto della messa alla prova.

I capitoli che seguono daranno ampiamente conto del percorso che la Giustizia minorile ha realizzato in questi anni e del suo attuale assetto. Punto di partenza, il concetto di imputabilità del minore, che configura sicuramente il nodo essenziale nell’ambito del rapporto che si viene ad instaurare tra il soggetto minorenne autore di reato e il sistema della Giustizia minorile.

L’IMPUTABILITÁ DEL MINORE

Quello dell’imputabilità rappresenta un concetto determinante nell’ambito del sistema penale minorile: affinché si possa procedere penalmente nei confronti di un minore, infatti, è necessario che questi sia imputabile. L’imputabilità è determinata dall’età del soggetto (che deve essere accertata): non è imputabile chi è di età inferiore ai 14 anni.

L’art. 97 del codice penale indica che il minore infra quattordicenne non è mai imputabile.
L’art. 98 del codice penale indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.” Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

Tuttavia, il minore di 14 anni che venga considerato socialmente pericoloso può essere sottoposto a misure di sicurezza.
La pericolosità sociale del minore deve necessariamente e concretamente essere accertata. Affinché si possa affermare la pericolosità sociale del minore bisogna fare riferimento all’art. 37 co. 2 del D.P.R. 448/88, secondo cui è possibile applicare una misura di sicurezza in via provvisoria se “ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.

Le misure di sicurezza
Il D.P.R. stabilisce anche quali siano le misure di sicurezza applicabili al minore ossia: la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario eseguito nella forma del collocamento in comunità. Va sottolineato come il legislatore abbia dedicato un ampio spazio alle misure di sicurezza, con l’intenzione non di mutarne gli aspetti sostanziali rispetto a quelle applicabili ai maggiori di età, bensì di ri-disciplinarne gli aspetti esecutivi, adattandoli alle esigenze educative del minore.

  • (art.36 del D.P.R. 448/88) Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli artt. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per “incapacità di intendere e di volere”, cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati;
  • nei confronti di minorenni la libertà vigilata è eseguita nelle forme previste dall’art. 20 e 21 del D.P.R. 448/1988 e la misura del riformatorio giudiziario è applicata soltanto per i delitti previsti dall’art. 23 ed è eseguita nelle forme dell’art. 22 del D.P.R. 448/1988.


ACCERTAMENTO DELL’ETÀ

Qualora vi sia incertezza sulla minore età dell’imputato, o sul suo essere infra quattordicenne, il giudice dispone una perizia [5]. Nel caso in cui, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto (art. 8 del D.P.R. 448/88). Ai sensi della circolare n.5, prot. 19413 del 17 giugno 2008 della Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nei Centri di Prima Accoglienza, per l’accertamento dell’età vengono utilizzati gli apparecchi SPAID che effettuano rilievi foto-dattiloscopici tramite telecamera e scanner digitale.

 

CAPITOLO 2 - GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE MINORILE  

L’apparato della Giustizia minorile viene configurandosi a partire dall’istituzione del Tribunale per i Minorenni (TM), in risposta all’esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell’utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale. Con il R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni” vengono istituiti i Tribunali per i minorenni e i Centri di rieducazione per i minorenni, che provvedono all’esecuzione dei provvedimenti civili e amministrativi del Tribunale per i Minorenni. In Italia il TM nacque nel 1935 con competenza quasi esclusivamente penale: il minore veniva considerato più nel momento patologico della sua devianza che nel momento di formazione della sua personalità. La Corte Costituzionale ha successivamente sottolineato l’importanza del TM con la sentenza 222 del 1983 che ha affermato come la tutela dei minori sia un interesse garantito dalla Costituzione e che il TM stesso vada incluso tra gli istituti che la Repubblica deve favorire e sviluppare, adempiendo al dovere costituzionale di protezione della gioventù. In seguito, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vengono trasferite ai Servizi Sociali degli Enti locali le funzioni relative all’esecuzione dei provvedimenti in materia civile e amministrativa emanati dal Tribunale per i Minorenni.

In ambito penale, il TM è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne. In sintesi:

  • il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto;
  • il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne);
  • il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).

Accanto a quella penale, la competenza del TM riguarda ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in ambito civile e amministrativo.

In ambito civile di competenza del TM si possono distinguere:

  • i provvedimenti relativi ai figli naturali (es. riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione di paternità, tutela del minore, attribuzione di cognome);
  • l’autorizzazione al matrimonio per i minori tra i 16 e i 18 anni, che può essere concessa, in deroga al principio secondo cui non ci si può sposare prima della maggiore età, solo quando esistano gravi motivi che rendono opportuno il matrimonio e sia comprovata la maturità psico-fisica del minore;
  • i provvedimenti in materia di limitazione o privazione della potestà genitoriale e di ordine di allontanamento dalla casa familiare per i genitori con una condotta che sia pregiudizievole per i figli;
  • i provvedimenti attinenti i procedimenti di adozione nazionale e internazionale (Legge n. 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 149 del 2001 e dalla legge n. 476 del 1998) e di adozione in casi speciali.

In ambito amministrativo, infine, la legge prevede la predisposizione di alcuni strumenti di protezione dei minori a rischio sociale per evitare la possibilità che il minore sia implicato in situazioni di rilevanza penale. Tali misure, volte a controllare la condotta del minore anche se contro di lui non pende alcun procedimento penale, possono essere adottate dal TM quando il minore provi, con la propria condotta, alcune irregolarità caratteriali. Le misure in questione possono essere fatte cessare in qualsiasi momento.


COMPETENZE DEI VARI ORGANI GIUDIZIARI

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
È l’Ufficio del Pubblico Ministero minorile. Organo inquirente, è titolare dell’azione penale che esercita nei confronti dei minorenni imputati di reato (fascia di età 14-18 anni al momento, del fatto-reato), nonché delle iniziative nei procedimenti civili. (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti - “amministrativi” riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Tribunale per i Minorenni - T.M.
È un organo giudiziario ordinario di primo grado, specializzato e a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (detti anche “giudici togati”) e da giudici onorari (detti anche “componenti privati”), ossia esperti delle tematiche minorili, presente nei 29 capoluoghi di distretto di Corte d’Appello. Ha funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali e per i procedimenti civili (adottabilità, de potestate, cioè relativi ai rapporti con esercenti la potestà genitoriale), a tutela dei minori, nonché i cosiddetti “amministrativi” riguardanti i minori per eventuale applicazione di misure rieducative.

Corte d’Appello - C.d.A.
La Corte d’Appello è un organo giudiziario di secondo grado, che giudica in forma collegiale sulle decisioni emesse dal tribunale di primo grado (Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario). In essa vi è una sezione specializzata per i minorenni, anch’essa a composizione mista (tre consiglieri togati affiancati. da due consiglieri onorari), che tratta gli appelli contro i provvedimenti in materia civile e penale dei Tribunali per i minorenni.

Pubblico Ministero - P.M.
E’ un magistrato della Procura della Repubblica che svolge le indagini e sostiene l’accusa a seguito della commissione di reati. Le sue funzioni sono: conduzione delle indagini e, in caso ci siamo elementi per sostenere l’accusa, formulazione dell’imputazione e richiesta di rinvio a giudizio. In campo civile ha funzioni inquirenti a tutela dei minori.

Giudice per le Indagini Preliminari - G.I.P.
E’ un magistrato che decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preliminari e assume prove non rinviabili al dibattimento. Il G.I.P. minorile ha principalmente due funzioni: pronuncia dei primi provvedimenti relativi alla libertà personale e decisione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Giudice nell’Udienza Preliminare - G.U.P.
In ambito minorile è un organo collegiale composto da un giudice togato e due (un uomo e una donna) giudici onorari. Formalmente il P.M. minorile cita il/la minorenne davanti al G.U.P. minorile chiedendone il rinvio a giudizio dibattimentale davanti al T.M. In udienza preliminare i procedimenti possono anche essere definiti con rito abbreviato (che prevede di regola una decisione allo stato degli atti, con uno sconto di un terzo di pena in caso di condanna) e, in taluni casi, con la condanna a sanzioni sostitutive (libertà controllata e semidetenzione).

Magistrato di Sorveglianza
È un magistrato che ha il compito di vigilare sull’esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza, di autorizzare permessi e licenze ai detenuti e di fissare le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, semidetenzione). Il magistrato di sorveglianza minorile ha competenza nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età fino al compimento dei 25 anni.

Tribunale di Sorveglianza
È una delle funzioni dello stesso Tribunale per i Minorenni, nella composizione collegiale di due giudici togati e due onorari. Provvede in particolare, in ordine alla misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al Servizio Sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

Collegio giudicante
Nel procedimento penale minorile le decisioni possono essere prese, a seconda della fase del procedimento, oltre che da un giudice monocratico (G.I.P.) da un organo collegiale: in udienza preliminare il Collegio è composto da un giudice togato e da due giudici onorari (un uomo e una donna); in udienza dibattimentale il Collegio è composto da due giudici togati e da due giudici onorari (un uomo e una donna). Nelle altre materie (civile e amministrativa) la composizione del Collegio giudicante è di due giudici togati e due giudici onorari (un uomo e una donna). Il giudice togato è un magistrato e in ambito penale non può essere la medesima persona nelle fasi d’indagine preliminare e di udienza preliminare di uno stesso procedimento. Il giudice onorario è un esperto delle tematiche minorili, definito “cittadino benemerito dell’assistenza sociale, cultore della biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia” ai sensi dell’art.2 R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche, che abbia compiuto 30 anni”. Viene nominato dal Consiglio Superiore della magistratura per un mandato di tre anni rinnovabile due volte.

 

CAPITOLO 3 - IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 

 

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell’organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l’amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l’istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. L’Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro cura lo studio e la proposta d’interventi normativi. Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell’ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti ai servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa dell’attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all’esercizio da parte del Ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti all’organizzazione e ai servizi della giustizia secondo quanto disposto dall’art. 5 del DPR 6 marzo 2001 n. 55: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha le seguenti competenze: attuazione della politica dell’ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell’Amministrazione; direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento.

Il Dipartimento per la Giustizia minorile, infine, trattato nello specifico nel paragrafo che segue, è istituito dall’art.8 del D.P.R. 6 marzo 2001, n.55 ed ha competenza in materia di minori e giovani adulti sottoposti a misure penali, di gestione del personale e dei beni relativi al settore della Giustizia Minorile.


DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Il Dipartimento di Giustizia Minorile è un’articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia e si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni (sempre che il reato sia stato commesso da minorenne), sottoposti a misure penali mediante interventi di tipo preventivo - educativo finalizzati alla promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e perseguendo la finalità del reinserimento sociale. La specificità del trattamento del minore entrato in conflitto con la Giustizia, che giustifica l’esistenza autonoma di un Dipartimento per la Giustizia Minorile deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva: tale protezione giuridica implica risposte di giustizia peculiari e in grado di attivare processi di crescita responsabilizzante ai fini del superamento della condotta deviante e nell’ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società.

Per l’attuazione d’interventi trattamentali aventi le caratteristiche anzidette sono previste, presso le strutture minorili, figure professionali quali: educatori, psicologi e assistenti sociali opportunamente formati al momento dell’ingresso nella Giustizia minorile e destinatari di una costante attività di aggiornamento professionale.

Il Dipartimento si compone di una struttura centrale, che elabora linee d’indirizzo, attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale, e alcuni servizi periferici (Centri Giustizia Minorile, Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio sociale, Comunità per adolescenti) attraverso i quali vengono assicurate le misure penali interne ed esterne al carcere e viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale ed alle loro famiglie.

Più specificatamente:
12 Centri per la Giustizia Minorile (CGM)
19 Istituti Penali per i Minorenni (IPM)
29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)
27 Centri di Prima Accoglienza (CPA)
12 Comunità
1 Centro diurno


DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: IL CAPO DIPARTIMENTO E I SUOI UFFICI

Il Capo Dipartimento si avvale dei suoi Uffici per svolgere i compiti e le funzioni di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale, per assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed i risultati in attuazione degli indirizzi del Ministro, per la contrattazione collettiva di lavoro. Operano alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento il servizio sicurezza, il servizio controllo di gestione e la segreteria.

Uffici del capo del dipartimento

  • UFFICIO I DEL CAPO DIPARTIMENTO
    Affari generali, affari esterni, componenti privati, programmazione generale e bilancio, statistica, sistemi informativi
  • UFFICIO II DEL CAPO DIPARTIMENTO
    Autorità Centrali Convenzionali
  • UFFICIO III DEL CAPO DIPARTIMENTO
    Ispettorato
  • UFFICIO IV DEL CAPO DIPARTIMENTO
    Studi, ricerche e attività internazionali, Centro Europeo di studi di Nisida
    Osservatorio e banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa

Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
La Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti giudiziari provvede, con il concorso delle altre direzioni generali e degli uffici del Capo del dipartimento, alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all’attuazione dei provvedimenti giudiziari. La Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti giudiziari è articolata in:

  • UFFICIO I
    Organizzazione e coordinamento dei servizi esecuzione dei provvedimenti in area penale esterna e in area penale interna. Interventi e verifica.
  • UFFICIO II
    Programmazione tecnico-operativa, progettualità e interventi di Giustizia Minorile, rapporti e convenzioni con le Regioni, gli Enti locali pubblici e privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese.
  • UFFICIO III
    Protezione e tutela dei diritti dei minori: promozione di interventi a favore dei soggetti a rischio di maggiore esclusione sociale.

Direzione generale del personale e della formazione - risorse umane
La Direzione Generale del personale e della formazione concorre con le altre direzioni generali e con gli uffici del Capo Dipartimento alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all’attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso un’adeguata amministrazione, sviluppo, valorizzazione delle risorse umane nonché di specifici programmi di formazione e aggiornamento delle stesse. È articolata in:

  • UFFICIO I
    Amministrazione delle risorse umane: stato giuridico del personale, inquadramenti e pensioni, contabilità, personale di Polizia penitenziaria, disciplina e contenzioso.
  • UFFICIO II
    Sviluppo delle risorse umane: concorsi e mobilità esterna, gestione e valorizzazione delle risorse umane, pianificazione delle attività formative.
  • ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE
    Sedi di Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina.

Direzione generale risorse materiali, beni e servizi
La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi concorre con le altre direzioni generali e gli uffici del Capo del dipartimento alla realizzazione degli interventi di Giustizia Minorile e all’attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso una adeguata amministrazione e gestione degli approvvigionamenti, delle risorse materiali e delle strutture garantendo il funzionamento degli uffici e dei servizi minorili. È articolata in:

  • UFFICIO I
    Approvvigionamenti e gestione dei beni e dei servizi
  • UFFICIO II
    Gestione amministrativa e tecnica degli immobili

Autorità Centrali Convenzionali Ufficio II del Capo Dipartimento
L’ufficio II del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile è Autorità Centrale in applicazione di Convenzioni Internazionali e Regolamenti in materia di sottrazione internazionale di minori, di affidamento, di responsabilità genitoriale e protezione dei minori (tra le quali debbono annoverarsi la Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, la Convezione de l’Aja del 5 ottobre1961 ed il Regolamento Europeo n 2201/2003).

In relazione a tale attività l’Autorità Centrale ha compiti di informazione e consulenza, di cooperazione con le omologhe autorità estere, di collaborazione con le autorità giurisdizionali (sia ordinarie che minorili) per l’attuazione della normativa di riferimento a tutela dei soggetti deboli , di impulso per l’attivazione delle procedure per il rimpatrio dei minori contesi e per l’effettivo esercizio del diritto di visita o per il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. A decorrere dal 18 Giugno 2011 l’Ufficio II del Capo Dipartimento è Autorità Centrale anche per il Regolamento (CE) n. 4/ 2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Con riguardo all’attività di cooperazione espletata dall’Autorità Centrale in materia di recupero dei crediti alimentari con carattere transfrontaliero il nuovo Regolamento (CE) n 4/09 richiede all’Autorità Centrale una attività di cooperazione volta alla tutela dei minori ed in generale dei soggetti deboli che devono poter recuperare gli alimenti dall’obbligato alla prestazione alimentare che risiede in un paese diverso dal paese di residenza abituale dell’avente diritto.

Tale competenza comporta una complessa attività di ricerca di informazioni, di consulenza ed assistenza legale (sia nella fase pre contenziosa che nella successiva fase propriamente contenziosa) di mediazione per la definizione concordata della controversia, di esecuzione del titolo che ha determinato il credito alimentare, di agevolazione all’accesso alla giustizia dell’istante che propone una domanda di cooperazione per il tramite della Autorità Centrale, attività dunque finalizzata alla effettiva soddisfazione del credito alimentare.


IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Dal Dipartimento per la Giustizia Minorile dipendono i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - organi del decentramento amministrativo istituiti dall’art. 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 “Norme di attuazione e coordinamento del D.P.R. 448/88) che possono avere competenza sul territorio di più regioni e, in questi casi, fanno riferimento a più Corti d’appello. Ognuno dei 12 Centri opera sul territorio attraverso i Servizi Minorili della Giustizia (previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272). I Centri esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.

Attualmente, sono attivi 12 CGM sul territorio nazionale nelle città di Torino, Milano, Venezia, bologna, Firenze, L’Aquila, Roma, Cagliari, Napoli, Catanzaro, bari e Palermo.

L’attivazione di tutti gli interventi destinati al minore di informazione, di conoscenza, di sostegno, di controllo, di raccordo operativo è affidata ai Servizi Minorili della Giustizia. I Servizi della Giustizia Minorile (CPA, USMM, IPM, COMUNITA’, CENTRI DIURNI) sono pensati con lo scopo di attuare interventi che abbiano come fine ultimo il recupero del minore “entrato in conflitto” con la Giustizia, attraverso la determinazione di percorsi educativi o socio-riabilitativi. Tali percorsi sono appunto orientati a supportare il minore nella ri-costruzione di una propria dimensione individuale e ad offrirgli la possibilità di sperimentarsi ed esprimersi, con l’obiettivo di determinare una presa di coscienza in merito al reato a lui ascritto ed una revisione critica di quanto commesso.

Le funzioni che i Servizi espletano si possono individuare in:

  • funzione informativa/conoscitiva
    finalizzata a fornire al giudice elementi di conoscenza psicosociale del minore/famiglia/contesto e di verifica in seguito sull’andamento del progetto educativo;
  • funzione di accoglienza
    ascolto e aiuto legata all’ingresso nel sistema penale e da realizzare con immediatezza qualora il ragazzo sia ospite di una struttura contenitiva;
  • funzione di sostegno relazionale e di chiarificazione
    parte dall’evento reato e lavora intorno al riconoscimento e rielaborazione dello stesso per consentire la responsabilizzazione del minore;
  • funzione di intervento-trattamento
    in ambito minorile l’accezione di “trattamento” non è soltanto quella relativa alla funzione rieducativa della pena da svolgere all’interno degli IPM, ma, soprattutto, di sostegno, controllo e concreta ipotesi progettuale in tutte le fasi di attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria da parte degli USSM e delle Comunità in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali; infatti tutte le attività di osservazione sono finalizzate alla costruzione di un progetto educativo individuale. L’intervento si modula, quindi, in relazione al minore e in considerazione della misura giuridica e dei suoi tempi, con specificità legate al tipo di progetto e al territorio ove il progetto si realizza, attraverso micro-obiettivi di crescita e di sviluppo che comunque saranno sempre finalizzati a favorire opportunità di reinserimento socioeconomico, al fine di prevenire la recidiva e sostenere l’esercizio di cittadinanza attiva;
  • funzione di controllo
    l’esigenza di controllo è funzionale in relazione alla dimensione negoziale del cosiddetto patto educativo/contratto sociale, stipulato tra operatore e ragazzo nell’ambito dell’attuazione del progetto, per una valutazione e verifica del percorso effettuato: il controllo assume quindi una valenza promozionale, diventa strumento responsabilizzante;
  • funzione di raccordo
    Il raccordo si attiva con il giudice, a cui l’operatore periodicamente relaziona sull’andamento del progetto ed a cui spetta il compito di decidere sulla base delle indicazioni tecniche l’esito delle diverse misure. La funzione di raccordo si realizza con il territorio, i servizi locali, le agenzie del privato sociale ecc, cioè tutte quelle realtà che il progetto coinvolge e che svolgono una funzione integrativa e complementare.

Si delinea così, all’interno della Giustizia minorile, un complesso sistema d’intervento, fondato sulla complementarietà dell’azione tra i servizi e sul potenziamento dell’operatività integrata, così come previsto dalla legislazione nazionale.

Servizi della Giustizia minorile

I Centri di Prima Accoglienza - CPA (n. 27)
Sono strutture che accolgono e ospitano temporaneamente il minore in stato di arresto o fermo fino all’udienza di convalida che deve necessariamente aver luogo entro 96 ore dall’arresto o dal fermo. La principale finalità di queste strutture è quella di evitare il forte impatto con il carcere, rispettando così i principi di minima offensività e di de stigmatizzazione cui si è ampiamente parlato in precedenza. Infatti, secondo quanto previsto dall’art.9 D.Lgs. n.272, 1989 i CPA “devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono istituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all’interno di istituti penitenziari”. Gli scopi fondamentali dei CPA sono:

  • accogliere il minore e garantirne la permanenza fino all’udienza di convalida;
  • svolgere attività di mediazione tra le esigenze penali e quelle educative del minore;
  • fornire all’autorità giudiziaria le prime informazioni conoscitive generali sul minore;
  • dare le prime indicazioni su una possibile ipotesi intervento.

Tra le figure professionali che operano all’interno del Servizio vi sono: assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria e professionalità pedagogiche. L’équipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minorenne e sulle risorse disponibili sul territorio per quel caso con l’obiettivo di fornire all’Autorità giudiziaria competente, tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne. Ciascun CPA, al fine di garantire un adeguato funzionamento interno e rispetto all’utenza, deve strutturare un proprio “Progetto di Servizio CPA” (Disciplinare n. 3 allegato 3 alla Circolare n.1 del 18-03-013) che ha come finalità quella di consentire una certa omogeneità rispetto a quelle che sono alle attività in esso presenti e che devono essere condivise dagli operatori.

Gli Istituti Penali per i Minorenni - IPM (N. 19)
Sono strutture volte ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria quali la custodia cautelare o l’espiazione di pena dei minorenni autori di reato. Gli I.P.M. ospitano minorenni o ultradiciottenni (fino agli anni 21, quando il reato cui è riferita la misura sia stato commesso prima del compimento della maggiore età). Tali strutture hanno un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa sempre più integrata con gli altri Servizi della Giustizia Minorile e del territorio. Al loro interno possono essere presenti sezioni maschili e femminili, che devono essere organizzate in modo tale da garantire il rispetto di pari opportunità e trattamento tenendo conto, tuttavia, delle peculiarità di genere. Infatti, per quanto concerne la sezione femminile, si realizzano attività e iniziative di accoglienza delle ragazze madri o in stato di gravidanza, non solo da un punto di vista sanitario, ma anche di sostegno all’infanzia (allegato n.2, Circolare n.1 18-03-2013 “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”). Pur essendo strutture detentive si caratterizzano, insieme agli altri Servizi minorili, come garanti della crescita armonica, della promozione dei processi di responsabilizzazione e ri-socializzazione del giovane reo. In accordo con la normativa vigente e al fine di attivare processi maturazione dei minorenni e di promuovere l’azione rieducativa ed il reinserimento sociale, vengono organizzate dagli Istituti attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale, che si concretizzano tramite collaborazioni con la comunità esterna. Al fine di concretizzare i principi sopracitati gli IPM si servono di una pluralità di figure professionali (educatori, polizia penitenziaria, ecc.). Lo strumento mediante il quale le professionalità presenti all’interno dell’Istituto e l’insieme degli attori territoriali stabiliscono le modalità sul piano organizzativo ed operativo dei servizi e delle attività è il “Progetto di Istituto” (Allegato 2 alla Circolare n.1 del 18-03-2013 “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”). Il criterio fondamentale su cui deve basarsi l’organizzazione del progetto è quello dell’integrazione tra le varie aree e le figure professionali nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni USSM (n. 29)
Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi concernenti tali minorenni per l’accertamento della personalità, su richiesta del Pubblico Ministero, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Questi uffici si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale ed accompagnano il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall’inizio alla fine. Avviano l’intervento in tempo reale per il minore in stato di arresto e di fermo, seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. Gli USSM attuano inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 “Norme contro la violenza sessuale” (ai sensi dell’art. 11) e dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994.

All’interno del servizio operano diverse professionalità tra cui assistenti sociali, educatori e psicologi che lavorando in équipe garantiscono un approccio multi professionale al “trattamento” del minore. Con la Circolare n. 72676 del 1996 sull’Organizzazione e Gestione Tecnica degli USSM vengono esplicitati i compiti istituzionali che devo essere svolti dal servizio. I compiti riguardano:

  • la raccolta degli elementi conoscitivi relativi al minorenne soggetto a procedimento penale e la comunicazione all’Autorità Giudiziaria delle condizioni personali, familiari ed ambientali del minore; la proposta di piani di intervento individualizzati che attivino percorsi di crescita e responsabilizzazione del minore;
  • l’assistenza nei confronti del minore per tutta la durata del procedimento penale fornendo elementi di chiarificazione rispetto alla vicenda giudiziaria;
  • l’attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
  • la verifica degli interventi in relazione ai piani formulati e ai risultati ottenuti.

Inoltre, un importante ruolo dell’USSM si realizza durante la fase di Sospensione del processo e Messa alla prova: la procedura per la messa alla prova, infatti, ha inizio con la richiesta da parte del giudice all’USSM di un progetto educativo destinato al minore; segue una valutazione periodica della personalità dei reo e successivamente, con una nuova udienza, il giudice può giungere alla decisione di dichiarare l’estinzione del reato (nel caso in cui la prova dia esito positivo) oppure può provvedere alla prosecuzione del processo penale (esito negativo della prova).

Le Comunità Ministeriali (n. 12)
Nelle Comunità si assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88. I principi fondamentali su cui si basa il lavoro delle Comunità ministeriali sono la promozione delle risorse personali, familiari e sociali del minore, la necessità di limitare il più possibile la permanenza del minore all’interno della struttura e l’importanza di favorire attività formative, ricreative, ecc. in ambienti esterni alla struttura (Circolare n. 19259 2004 “Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell’Amministrazione”).

Alla luce di tali principi, gli obiettivi fondamentali del collocamento presso le Comunità sono:

  • stabilire un programma educativo destinato al minore che tenga presente tanto delle sue esigenze quanto delle sue risorse personali, familiari e sociali,
  • favorire la responsabilizzazione e la consapevolezza del minore rispetto alla misura restrittiva della libertà personale,
  • individuare e valorizzare le risorse del minore,
  • offrire al giudice informazioni che contribuiscano ad una scelta conforme il più possibile alle esigenze educative del ragazzo,
  • preparare le dimissioni del minore dalla Comunità e curarne l’eventuale invio ad altre strutture,
  • restituire il minore al suo contesto sociale.

Secondo quando affermato nel D.Lgs 272, 1989 le Comunità devono rispettare tre criteri fondamentali relativi alla gestione:

  • organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale (con capienza di massimo dieci unità, limite che facilita e garantisce una conduzione e un clima educativamente significativi);
  • presenza di operatori professionali specializzati in diverse discipline (assistenti sociali, mediatori culturali, ecc.), che accompagnano e sostengono il minore durante il proprio percorso;
  • collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzo delle risorse del territorio.

L’ingresso del minore in comunità è obbligatoriamente accompagnato da una documentazione che attesta la sua precedente esperienza al fine di garantire una certa continuità del percorso all’interno del circuito penale. L’inserimento del ragazzo è seguito dalla definizione di un “Progetto Educativo Individualizzato” (P.E.I.): si tratta di un piano educativo che viene stilato prestando attenzione alla personalità del minore e alla valorizzazione dei processi di responsabilizzazione e risocializzazione del ragazzo, nonché nel rispetto della garanzia dei suoi diritti ed esigenze educative. Il progetto, elaborato dopo un’attenta osservazione del minore nella sua globalità, dovrà indicare:

  • gli obiettivi che il minore deve raggiungere,
  • le attività che dovrà svolgere,
  • le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività,
  • le modalità di verifica, utili all’Autorità giudiziaria.

I Centri Diurni (1)
Sono strutture non residenziali che offrono attività dirette ai minori entrati nel circuito penale e di accoglienza di minori devianti o a rischio di disagio sociale non sottoposti a procedimento penale. Sono destinati all’esecuzione delle misure cautelari di prescrizioni e permanenza in casa, delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (per precisazioni su questi istituti si veda la parte quarta). I servizi diurni hanno finalità, attraverso programmi mirati individuali, educative, di studio, di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione. Sono organizzati e gestiti dai Centri per la Giustizia minorile in collaborazione con gli enti locali e vi lavorano operatori professionali delle diverse discipline. Vi possono accedere anche minori non sottoposti a procedimenti penali. Annessi alle Comunità Ministeriali, ne condividono il personale e la Direzione. All’interno dei Centri Diurni si svolgono attività legate all’esecuzione di misure alternative e sostitutive alla detenzione: laboratori di formazione professionale, attività ricreative e sportive, programmi di studio, di formazione al lavoro e di tipo educativo. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline (art.12 D.Lgs. 272 1989). Stabiliscono rapporti con:

  • il volontariato, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione della comunità esterna al trattamento,
  • il Centro Territoriale Permanente, realizzando corsi scolastici,
  • gli Enti Locali e il privato sociale per il reperimento delle risorse utili per il trattamento.


LA GIUSTIZIA MINORILE: LE PROFESSIONALITÀ AL LAVORO

Negli anni, il sistema della Giustizia minorile è andato consolidando un approccio che può essere descritto come multidisciplinare e multidimensionale: una modalità di lavoro che prevede un’interazione dinamica tra tutti gli attori coinvolti e pone al centro il progetto rieducativo del ragazzo nel cui ambito, l’organizzazione e i diversi compiti di tutti gli attori, compresa la polizia penitenziaria, devono essere funzionali alla realizzazione di percorsi pedagogici nei quali sono incluse le dimensioni individuali, socio familiari, psicologiche, riparative e di sicurezza per realizzare le finalità del trattamento. La circolare Dipartimentale “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia” (n. 1 del 18 marzo 2013) ha colto pienamente tale vocazione ad un sapere cooperativo della Giustizia minorile e intende rafforzare questo approccio valorizzando un modello d’intervento dinamico integrato, focalizzato sulla costruzione di reti e sulla sicurezza dinamica includente tutte le informazioni e le professionalità a disposizione del sistema nell’ambito del programma di recupero del minore. Sempre la circolare sottolinea come la professionalità acquisita nel lavoro con i minorenni caratterizzi tutti gli operatori, al di là della individuale funzione. Polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali hanno imparato a condividere gli obiettivi del progetto socio-educativo, gli stili di lavoro e la responsabilità educativa. Inoltre, viene valorizzata e implementata l’alta capacità di interazione/integrazione tra servizi e operatori, con il supporto di programmi di ricerca e percorsi formativi (come richiamato dagli obiettivi strategici del Documento di Programmazione Generale anno 2013 inerenti la valorizzazione delle risorse umane e la razionalizzazione del sistema della formazione).

Ordinamento Professionale [6]
Il nuovo sistema di classificazione del personale è articolato per aree. All’interno di ogni singola area funzionale i profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto.

I profili professionali dell’Amministrazione della Giustizia Minorile [7]
Nella prima area è previsto un solo profilo professionale.
Ausiliario: attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l’ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici. Lavoratori che svolgono le seguenti attività: di movimentazione fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario, fotocopiatura e fascicolazione copie, ritiro e consegna corrispondenza, ricevimento al pubblico. Nella seconda area sono previsti sette profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Conducente di automezzi
Operatore: nel quadro di istruzioni operative, in possesso di conoscenze tecnico-pratiche svolge attività di collaborazione amministrativa e/o tecnica, nonché compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche anche utilizzando mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione.
Assistente amministrativo: nell’ambito d’indirizzi definiti provvede all’espletamento di compiti specifici quanto ad obiettivi e contenuti connessi ad attività polivalenti relative a processi gestionali di organizzazione amministrativa che richiedono sia la conoscenza di tecniche pratiche, sia di norme, metodi e tecniche.
Contabile: lavoratori che coadiuvando le professionalità superiori svolgono attività di predisposizione di computi, rendiconti e situazioni contabili di media complessità, attività esecutiva e di applicazione delle norme di contabilità nonché di rilevazione dei dati contabili e di flussi finanziari con l’ausilio di apparecchiature informatiche.
Assistente tecnico: personale che nel settore tecnico di competenza sulla base di specifiche professionali e conoscenze richieste svolge attività di esecuzione di operazioni teorico-pratiche.
Assistente informatico: lavoratori che svolgono attività di installazione e configurazione di sistemi o di pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate dall’Amministrazione, attività di supporto agli utenti nella risoluzione delle problematiche connesse all’applicazione delle procedure di sicurezza previste verificando l’integrità del sistema, operando una attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati, interfacciandosi con i fornitori esterni addetti contrattualmente alla soluzione del problema.
Assistente di area pedagogica: svolge attività lavorative, esecutive e di istruttoria connesse al proprio settore di competenza. Svolge attività di collaborazione alla stesura e alla gestione del progetto educativo nei confronti del minore anche per la parte riguardante i rapporti con l’Autorità giudiziaria e di individuazione delle possibili interconnessioni con gli altri servizi minorili con le risorse del territorio.

Nella terza area sono previsti undici profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
Funzionario amministrativo: (v. voce precedente)
Funzionario contabile: (v. voce precedente)
Funzionario informatico: (v. voce precedente)
Funzionario linguistico: (v. voce precedente)
Funzionario statistico: attività di elevato contenuto specialistico in campo statistico. Lavoratori che provvedono, con responsabilità diretta, all’impostazione delle procedure di rilevazione dei dati statistici, alla loro raccolta ed elaborazione, partecipano alla redazione di programmi generali di rilevazione e, nella fase di esecuzione del progetto, coordinano con diretta responsabilità, la raccolta e l’elaborazione dei dati, nonché l’interpretazione dei risultati.
Funzionario della professionalità pedagogica (educatore): attività di elevato contenuto tecnico specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell’ambito della professionalità pedagogica nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento penale al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’Ufficio definiti dal Dirigente. Personale che svolge attività di predisposizione di metodiche di intervento educativo in collaborazione con le altre professionalità coinvolte nell’intervento socio-pedagogico nei confronti dell’utenza minorile finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Funzionario della professionalità di servizio sociale (assistente sociale): attività di elevato contenuto tecnico specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell’ambito delle metodiche di servizio sociale nei confronti dei minorenni a rischio di devianza o del circuito penale al fine della realizzazione delle linee d’indirizzo e degli obiettivi dell’Ufficio definiti dal Dirigente, comunque caratterizzati dalla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e per l’elevazione del livello culturale.
Funzionario dell’organizzazione: attività di contenuto specialistico, con assunzione di compiti di gestione e di mediazione per la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’ufficio definiti dal dirigente.
Funzionario tecnico: lavoratori che svolgono attività ad elevato contenuto specialistico nell’ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’ufficio definiti dal Dirigente.
Funzionario della professionalità di mediazione culturale: introduce la figura professionale del funzionario della mediazione culturale (di nuova istituzione). Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto specialistico, con assunzione di compiti di facilitazione della comunicazione tra gli utenti stranieri entrati nel circuito penale e il complesso delle Istituzioni demandate all’esecuzione penale dall’Autorità giudiziaria. Lavoratori che partecipano ai processi di conoscenza e trattamentali riferiti agli utenti stranieri.

La polizia penitenziaria minorile [8]
La specialità di addetto al trattamento dei detenuti minorenni è stata istituita con Decreto del Ministro della Giustizia del 19 ottobre 2009. Lo Specialista addetto al trattamento di detenuti minorenni deve far fronte, attraverso un atteggiamento positivo e di autocontrollo e mediante le leve della comunicazione, ad eventuali momenti di criticità, avendo una ottimale capacità di interazione con le altre figure professionali che operano nel settore. Da qualche anno, la Giustizia minorile sta investendo con continuità sulla formazione permanente del personale del contingente di polizia penitenziaria che le viene assegnato. Questa formazione è orientata a valorizzare e potenziare gli aspetti qualificanti della specializzazione di questo personale nel lavoro in ambito minorile. I compiti della polizia penitenziaria sono vari e delicati: essa ha il mandato di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, di garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle strutture restrittive, di espletare i servizi di traduzione e piantonamento e di partecipare ad attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. Pertanto il personale della polizia penitenziaria, caso unico del sistema penale, ha due competenze di sicurezza e di trattamento, costitutive di un unico ruolo: l’una non può essere svolta trascurando l’altra e viceversa. I compiti di sicurezza hanno la preminenza nell’azione quotidiana perché è prioritario assicurare l’esecuzione dei provvedimenti di detenzione e garantire “il buon andamento” e la convivenza civile nell’istituzione penale. Questa preminenza, tuttavia, non delinea una minore competenza nell’aspetto “rieducativo”.

La formazione permanente rivolta al poliziotto penitenziario che opera nel campo minorile tiene conto di questa complessità del suo ruolo cercando di favorire una buona integrazione tra le diverse funzioni e lo sviluppo di quelle abilità professionali che sono essenziali quando i detenuti sono dei ragazzi o dei giovani adulti.


IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE: AREA PENALE ESTERNA E AREA PENALE INTERNA

La Giustizia minorile, come più volte evidenziato, è andata configurandosi sempre più quale “sistema aperto”: ovvero sistema che, pur mantenendo la titolarità e la responsabilità dell’intervento sul minore prevede, nel suo operato, il pieno coinvolgimento della famiglia e degli altri attori territoriali, i quali, ognuno secondo la propria competenza, concorrono al benessere del minore e del suo migliore interesse. Proprio per queste ragioni, e in piena coerenza con lo scopo rieducativo della pena, l’intervento della Giustizia minorile ha teso progressivamente a concentrarsi in ambito extramurario, ovvero in quello “spazio” ove, una volta sanato il proprio conflitto con la Giustizia, il minore deve fare ritorno.

L’area penale esterna riguarda, infatti, tutti quei minori che scontano la propria pena al di fuori dei luoghi di detenzione, attraverso misure alternative e/o sostitutive. Tali misure (tra le quali rientrano, ad esempio, la semi libertà o l’affidamento ai servizi sociali) hanno l’obiettivo di evitare la “sottrazione” del minore, entrato in conflitto con la Giustizia, alla società e di facilitare il suo reinserimento nel contesto sociale. Fine ultimo dell’intervento in area penale esterna, infatti, è quello di evitare i danni che possono scaturire dal contatto con l’ambiente penitenziario e dunque dalla condizione di privazione della libertà. In questo modo, infatti, il minore ha la possibilità di mantenere il contatto con la comunità sociale, che contribuisce alla sua responsabilizzazione e alla sua crescita. L’esecuzione in area penale esterna, inoltre, rispecchia i principi di residualità della detenzione e di minima offensività (DPR 488/88) assicurando, per questa via il rispetto della personalità e delle esigenze evolutive e sociali del minore stesso.

L’area penale interna riguarda tutti i minori che scontano la propria pena in un contesto intramurario (IPM). È bene tuttavia sottolineare, come oggi, proprio in piena coerenza con un approccio del sistema della Giustizia minorile orientato a svolgere il proprio mandato con una molteplicità di attori differenti i quali sono chiamati a compartecipare al progetto rieducativo del minore, la stessa organizzazione delle strutture detentive è andata orientandosi a valorizzare l’importanza della relazione tra il minore entrato in conflitto con il circuito penale e l’ambiente sociale. Anche all’interno degli spazi intramurari, infatti, si realizzano collegamenti con strutture esterne che danno la possibilità ai minori di mantenere i legami con la società nel rispetto dei principi di ri-socializzazione, responsabilizzazione, nella garanzia della non interruzione dei processi educativi del minore, i quali costituiscono le finalità ultime cui tende l’intero sistema della Giustizia minorile.

 

CAPITOLO 4 - PUNTI DI FORZA NEL LAVORO DELLA GIUSTIZIA MINORILE


LA MESSA ALLA PROVA

La sospensione del processo e messa alla prova costituisce l‘istituto giuridico più innovativo del processo penale minorile (art. 28 D.P.R.448/88). Esso si concretizza in una rinuncia temporanea dello Stato al giudizio per consentire un’effettiva attività di cambiamento del ragazzo, che potrà comportare, per esito positivo della prova, l’estinzione del reato. La sospensione del processo e messa alla prova prevede la possibilità di sospendere l’iter processuale in udienza preliminare, o durante il giudizio dibattimentale, per un periodo non superiore ad un anno (fino a tre anni per i reati più gravi). L’applicabilità della misura non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali, né da precedenti applicazioni, né dalla tipologia di reato. La decisione del giudice si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l’indagine socio-ambientale e della personalità (art. 9 D.P.R. 448/88).

Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il ragazzo ai servizi della Giustizia minorile che, in collaborazione con i servizi locali, svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno. La sospensione può essere revocata in caso di gravi e ripetute trasgressioni alle prescrizioni imposte. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza dove dichiara, con sentenza, estinto il reato, se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. Altrimenti, provvede alla prosecuzione del processo penale (art.29 DPR 448/88).

Il giudice avvia le procedure per la messa alla prova, richiedendo al servizio sociale un progetto d’intervento. Tale richiesta è fatta ai servizi minorili e prevede la collaborazione dei servizi socio-assistenziali degli Enti Locali. Nei fatti, il destinatario di tale richiesta è l’Ufficio Servizio Sociale per i minorenni (USSM). La redazione del progetto comporta il coinvolgimento del minore e la conseguente individuazione delle prescrizioni che egli accetta e s’impegna a rispettare, assumendo così natura pattizia e contrattuale. Il giudice non partecipa alla fase di elaborazione del progetto ma può suggerire modifiche e integrazioni.

Il progetto predisposto deve essere: consensuale, adeguato, fattibile, flessibile.

Consensuale: l’accettazione della misura e del progetto da parte del ragazzo sono una premessa imprescindibile sul piano operativo in quanto la condivisione del contratto sociale ne agevola la tenuta. Si giocano a questi livelli i principi più significativi del servizio sociale quali il rispetto dell’autodeterminazione e della volontà della persona al cambiamento. In questo spazio il servizio sociale si misura con tutta la problematicità del contesto in cui il progetto si costruisce, compresa l’ipotesi di un consenso d’opportunità che può indurre il ragazzo ad aderirvi in vista della soluzione per lui vantaggiosa. Il consenso presuppone l’accertamento di responsabilità del soggetto. Si tratta di una condizione non prevista esplicitamente dalle norme ma ritenuta implicitamente elemento essenziale, poiché sarebbe contraddittorio disporre la messa alla prova nei confronti di chi si dichiara innocente, così come una dichiarazione esplicita di responsabilità avrebbe un effetto stigmatizzante a carico del minore che contrasterebbe con la finalità di recupero sociale che l’istituto in esame si propone. Trattandosi di una misura penale, anche se con elementi di supporto educativo, logicamente deve sussistere un collegamento tra responsabilità sul fatto e prova positiva con estinzione del reato o prova negativa e pronuncia di condanna. Il mancato riferimento esplicito nelle disposizioni al previo accertamento della responsabilità, resta comunque un’area di controversie alimentata da un uso improprio ed indiscriminato della misura.

Adeguato: il contenuto del progetto deve corrispondere alla personalità del ragazzo, alle sue capacità personali, sociali e culturali, al tipo di reato, alla entità della lesione del patto sociale su cui modulare l’attività di riparazione del danno ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato, all’ambiente in cui dovrà realizzarsi.

Fattibile: le ipotesi esplicative del disagio devono tradursi in operazioni concrete che evidenzino gli obiettivi da raggiungere, le modalità con cui si intendono raggiungere, i tempi intermedi da rispettare, i soggetti che vi partecipano. La norma al riguardo (art. 27 D.L. 272/89) indica specificatamente che il progetto deve prevedere:

  1. le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
  2. gli impegni specifici del minorenne;
  3. le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale;
  4. le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

Flessibile: il progetto per la sua natura processuale privilegia logiche circolari di definizione e ridefinizione di obiettivi, in base all’andamento delle azioni e delle verifiche intermedie. La flessibilità consente di rimodellare il progetto in corso d’opera se si verificano imprevisti, se cambiano le esigenze del ragazzo, se vengono meno delle risorse. Permette di non vivere la messa alla prova come un contenitore rigido che una volta definito è impossibile modificare. L’attività del servizio sociale attiene, nella fase preliminare dell’intervento all’esplorazione articolata su più fronti:

  1. la storia individuale del ragazzo;
  2. il contesto familiare;
  3. l’ambiente.

Si tratta di un’attività volta a conoscere tutte le potenzialità del contesto del ragazzo per connetterle all’interno del progetto. È un lavoro di tessitura difficile e delicato in quanto si attiva sul pregiudizio radicato che del penale debba farsi carico solo il ministero della Giustizia. Prevede, oltre la connessione con la rete dei servizi, la ricerca di risorse informali che possono garantire l’attuazione di parti del progetto come l’inserimento lavorativo, l’attività di socializzazione, ecc.

Una condizione imprescindibile è l’effettiva praticabilità del progetto, data dalla presenza di quegli elementi necessari come il consenso del minore, la presenza di risorse, la partecipazione della famiglia, ecc. Una messa alla prova senza progetto, o con un progetto formale, aleatorio nei contenuti e nelle azioni non è proponibile: significa togliere significato sia da un punto di vista giuridico che pedagogico, ad un’esperienza che di contro può essere ricca di finalità educative. Altro elemento da considerare in merito è, pertanto, il potere di proposta del servizio sociale. Il significativo ruolo che il codice assegna al servizio comprende la possibilità di esprimere ipotesi operative al giudice, compresa la proposta di messa alla prova, ciò presuppone uno stile dialogico nei rapporti orientato al reciproco riconoscimento. Diventa eticamente difficile pensare, invece, a situazioni dove l’assistente sociale esprime una non praticabilità della messa alla prova ed il giudice decide comunque per la misura. La messa alla prova italiana può essere assimilata alla probation [9] e alla diversion [10], proprie degli ordinamenti stranieri. In particolare essa sembra coniugare gli aspetti positivi e vantaggiosi di entrambe.


IL LAVORO CON LE FAMIGLIE

Il coinvolgimento della famiglia del minore autore di reato all’interno del programma trattamentale realizzato dal sistema della Giustizia Minorile ha rappresentato, in ragione della centralità dell’intervento sul minore sancita dall’ordinamento penale, un’area teorico-operativa che, se da una parte presenta un’elevata complessità per questioni di ordine sia teorico sia procedurale-organizzativo, dall’altra ha costituito a lungo una sorta di “zona grigia” poco presidiata dai Servizi, anche per una non definita attribuzione della titolarità dell’intervento, nonché delle modalità di realizzazione di esso.

Recentemente, tuttavia, il lavoro con le famiglie dei minori entrati in conflitto con la Giustizia è andato assumendo una centralità sempre maggiore in ragione della necessità di rendere sempre più efficiente ed efficace il percorso educativo e di pieno reinserimento sociale del minore che commette un reato. In base, infatti, alla considerazione che il minore entrato in conflitto con la Giustizia, una volta espletata la misura disposta nei suoi confronti, tornerà comunque all’interno della sua famiglia (in un gran numero di casi ed ovviamente laddove la famiglia è presente), è importante garantire continuità agli interventi preventivi realizzati per non disperdere energie e risorse e, soprattutto, per non generare sentimenti di abbandono, frustrazione e ricadute trasgressive. Ma ben al di là di quest’ovvia finalità complessiva (comune all’intero operato della Giustizia Minorile) il lavoro con le famiglie dei minori sottoposti a provvedimento ha una finalità del tutto specifica: essa risiede nel rispondere, in maniera adeguata, ai bisogni e ad un’esigenza di ordine prevalentemente psicologico di queste famiglie, che sorge in seguito alla presa in carico del minore da parte degli operatori della Giustizia Minorile e di fronte alle conseguenti modifiche e sospensioni – ancorché parziali e temporanee di quella funzione di responsabilità e tutela abitualmente svolta per l’appunto dai familiari (in particolare dai genitori).

Sono state così identificati metodologie e strumenti di lavoro specifici ed efficaci e sviluppate modalità cooperative con altri attori e agenzie territoriali. Inoltre, sempre al fine di valorizzare e incoraggiare il lavoro con le famiglie, sono stati attuati accordi di collaborazione tra il Dipartimento della Giustizia minorile e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia [11].


LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PRINCIPI E STRUMENTI

Come si è avuto modo di evidenziare già in sede di premessa, il sistema della Giustizia minorile si è avvalso nel suo operato di principi e tecniche di intervento proprie della giustizia riparativa. La giustizia riparativa (Restorative Justice) può essere definita come un paradigma di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Secondo Lode Walgrave, la giustizia ‘riparativa’ è quel modello di giustizia - diverso dal paradigma ‘retributivo’ e da quello ‘rieducativo’ - orientato prevalentemente verso la riparazione delle sofferenze e dei danni provocati dall’evento criminoso.
A differenza della giustizia punitiva-retributiva, tipica dei sistemi penali classici, in cui l’attenzione è focalizzata sulla gravità dell’atto, più che sulle sue conseguenze, sull’autore più che sulla vittima, e al contrario della giustizia rieducativa, incentrata ancora una volta sul reo, ma più attenta ai suoi bisogni e alle esigenze preventive, la giustizia riparativa pone l’accento sul danno causato dal reato e sulla persona che l’ha subito. In pratica essa rappresenta l’ultima tappa di quel lento ed incoerente percorso di “umanizzazione” delle pene, sviluppatosi attraverso il progressivo abbandono di logiche punitive a favore di concezioni della pena meno afflittive e probabilmente maggiormente efficaci.

Howard Zehr la definisce come il paradigma di giustizia che coinvolge “la vittima, il reo e la comunità in cerca di una soluzione che promuova riparazione, riconciliazione e rassicurazione”. Burnside e Baker pongono l’accento sull’aspetto comunicativo e sul concetto di reato inteso come ‘conflitto relazionale’, conflitto esistente anche nei casi in cui il reo non conosce personalmente la vittima in virtù del reciproco patto di cittadinanza. Visto sotto questa lente, l’elemento peculiare del modello riparativo è la ricostruzione del legame relazionale interrotto dall’evento criminoso.

Tony Marshall identifica la restorative justice in quel particolare processo che vede coinvolte tutte le parti interessate ad affrontare gli effetti derivanti dal reato, per una gestione comune di tali conseguenze e delle loro implicazioni future. Per l’autore ‘gli effetti derivanti dal reato’ consistono tanto nel bisogno di riparazione materiale, quanto nella necessità di dare spazio alle istanze emotive delle vittime.

Il principio cardine attorno al quale ruota la giustizia riparativa è la riconciliazione tra le parti e la riparazione del danno commesso dal minore nei confronti della comunità sociale. Più specificatamente, i principali fini della giustizia riparativa consistono in: a) “restituire” qualcosa alla vittima in riparazione del danno ad essa arrecato dal reato (“riconoscimento” della vittima, del valore della sua soggettività, delle esigenze conseguenti il danno subito dal reato); b) “ricostruire” la frattura del legame sociale, di cui il reato costituisce l’emblema, tramite la riparazione del danno arrecato all’intera comunità, di cui fanno parte sia l’autore sia la vittima del reato medesimo; c) sostituire, ove possibile, la “riparazione” concreta del danno causato dal reato (in termini materiali o simbolici) alla prescrizione della pena affittiva nei confronti del reo, perché la prima opzione risulta più efficace sia per ricompensare la vittima, sia per responsabilizzare e reintegrare il reo, sia per promuovere la pace sociale all’interno della comunità; d) “ripristinare” i livelli di comunicazione sociale, tra autore del reato, vittima del reato e comunità di appartenenza, che sono stati interrotti in conseguenza del reato medesimo.

Finalità generali della giustizia riparativa

  • Il riconoscimento della vittima
  • La riparazione dell’offesa nella sua dimensione “globale”
  • L’auto responsabilizzazione del reo
  • Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione
  • Il rafforzamento degli standards morali collettivi
  • Il contenimento dell’allarme sociale

La giustizia riparativa si esplica, essenzialmente, attraverso strumenti autonomi fra i quali, per importanza, si colloca al primo posto la mediazione, senza comunque rinunciare ad utilizzare tecniche diverse già note all’ordinamento penale quali, ad esempio, i lavori a favore della comunità, o lavori socialmente utili (che vedremo di seguito).

Si tratta di strumenti che privilegiano l’esecuzione della pena in area penale esterna, ovvero in contesti sociali e non isolati, in considerazione del principio in base a cui l’allontanamento del soggetto dalla società può determinare conseguenze negative, contrariamente al mantenimento del contatto sociale che aiuta il minore in primis a raggiungere la responsabilizzazione, riducendo, per questa via, anche il rischio di recidiva.

La Mediazione Penale in ambito minorile
La mediazione si configura, come si diceva, quale strumento privilegiato della giustizia riparativa, proponendo un modello consensuale di gestione dei conflitti, che fa appello alla partecipazione attiva delle parti, nella ricerca di soluzioni possibili. Più specificatamente, la mediazione penale si può definire come un processo relazionale, che tramite l’aiuto di un mediatore (soggetto terzo che, dopo averne valutato la fattibilità e dopo aver acquisito il consenso delle parti, promuove e conduce il percorso di mediazione penale minorile) [12] mira a favorire l’accettazione delle singole responsabilità da parte dei soggetti coinvolti in un fatto illecito ed a promuovere la risoluzione volontaria del conflitto che le ha viste contrapposte.

Obiettivo fondamentale della mediazione non è, infatti, accertare la colpevolezza, ma analizzare e comprendere le concrete ragioni del reato e le esigenze della relativa risposta, in modo tale da elaborare, insieme alle parti, soluzioni capaci di soddisfarle ed impegnarle reciprocamente. Essa permette l’espressione di sentimenti e il confronto sulle motivazioni del conflitto; fornisce le informazioni necessarie per arrivare ad una soluzione concreta promuovendo, se possibile, il risarcimento o la riparazione o, comunque, la mutua soddisfazione attraverso un simbolo di riconciliazione. La mediazione consente anche alla persona offesa di esprimere i propri punti di vista, stati d’animo, difficoltà e necessità legate all’esperienza vissuta, avanzando eventualmente richieste di riparazione del danno subito; e consente, in tal modo, al minore autore di reato di maturare il proprio stato d’animo, comprendere le conseguenze del fatto e il senso della propria responsabilità, nonché di riparare, se possibile, al danno procurato. Ad entrambe le parti va, dunque, riservato uno spazio adeguato e il tempo necessario per gestire in prima persona le conseguenze del fatto di reato, al di là, della ricerca delle prove relative alla responsabilità delle persone coinvolte.

Indicativamente, si può dire che la mediazione penale in ambito minorile: soddisfa gli attori coinvolti; riduce il grado di recidiva dell’autore del reato; aiuta la vittima a superare il trauma; risarcisce il danno alla vittima; deflaziona il carico di attività del sistema giudiziario costituendo una possibile alternativa al procedimento penale ed alla detenzione. In estrema sintesi:

    1. scopo interno alla giustizia. La mediazione si pone come quello strumento che consente di alleggerire il carico di lavoro ordinario incanalando la conflittualità soprattutto quella minore – verso reti informali in cui agiscono operatori disponibili a trattare le problematiche della convivenza civile. Sotto questo aspetto la mediazione è vista quasi in funzione del diritto;
    2. scopo di ordine sociale, volto alla costruzione di una cultura meno delegante all’interno della quale vengano promossi valori e modelli nuovi, che contribuiscano a far superare il contrasto tra reo e vittima, e ad avvicinare, allo stesso tempo, la comunità al problema della gestione della devianza;
    3. scopo vittimocentrico. L’atteggiamento di disponibilità da parte della vittima che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), talvolta negato in partenza a causa di ostacoli diversi (paura, rancore, ignoranza, culture, etc.), può essere sviluppato attraverso un’azione proposta e gestita da una terza persona. La mediazione offre la possibilità di costruire un nuovo tipo di relazione capace di soddisfare i reciproci bisogni, dando rilievo alla necessità che la vittima sia contattata, informata, sostenuta non alla fine del processo burocratico, ma lungo tutto il percorso giudiziario, fin dal momento in cui ha subito il reato, e messa in tal modo nella condizione di conoscere e capire;
    4. scopo rieducativo nei confronti del reo. Il processo di mediazione consente di facilitare un percorso di recupero del colpevole. L’autore del reato viene ad essere un protagonista nella gestione del conflitto, dal momento che la mediazione passa necessariamente attraverso una attività “positiva” del reo stesso.

La struttura del processo di mediazione varia a seconda del modello teorico di riferimento adottato e delle rispettive tecniche utilizzate (ad esempio: modelli umanistici, modello sistemico relazionale). Tuttavia, pur nella varietà delle forme, si individuano nella prassi alcuni segmenti comuni all’iter della mediazione penale minorile:

  1. l’invio/avvio;
  2. la fase preliminare;
  3. l’incontro vis à vis;
  4. la conclusione.

Pur in assenza di un esplicito riconoscimento normativo della mediazione penale, quale autonoma tecnica di risposta al fatto di reato nell’ambito del processo minorile la mediazione è emersa nella prassi quale possibilità “accessoria” e collaterale, rispetto ai tradizionali meccanismi di risoluzione del conflitto e di definizione del processo penale minorile, filtrando in numerosi spazi che la prassi ha saputo individuare, innestandosi nel processo stesso e svolgendosi in ‘tempi’ paralleli o compatibili con alcune sue fasi, fino a condizionarne l’esito con i propri risultati. Le disposizioni normative che vengono a tal fine in rilievo, non solo perché “consentono” interventi di mediazione, ma anche perché permettono di recepirne in tutto od in parte gli esiti, sono gli artt. 9, 27, 28, 30, 32 D.P.R. 448/1988.

In Italia, le prime esperienze di mediazione penale minorile sono state realizzate nel 1995 nella città di Torino e successivamente si sono sviluppate a Milano, Trento, Bari.

Attualmente la mediazione penale nel nostro paese interessa i seguenti contesti:Calabria: Ufficio per la mediazione penale di Catanzaro
Campania: Ufficio per la mediazione penale minorile di Napoli
Lazio: Ufficio di conciliazione e riparazione della provincia di Latina
Liguria: Ufficio Ligure per la Mediazione dei conflitti di Genova
Lombardia: Ufficio mediazione penale minorile di brescia
Marche: Centro Regionale per la Mediazione dei conflitti di Ancona
Piemonte: Centro per la Mediazione Penale di Torino
Puglia: Ufficio per la Mediazione civile e penale di bari
Ufficio per la Mediazione civile e penale di Foggia
Sicilia: Ufficio per la mediazione penale di Catania
Ufficio per la Mediazione penale di Palermo
Toscana: Ufficio per la Mediazione penale di Firenze

I lavori socialmente utili
Un altro importante strumento della Giustizia ripartiva è il lavoro socialmente utile, che non rappresenta una punizione per il minore, ma la possibilità di rendersi utile all’interno della società offrendo il suo contributo. Il lavoro di utilità sociale si raffigura per il minore o giovane adulto come un’importante occasione di esperienza di crescita personale, di autorealizzazione e di educazione. Escludendo la scelta di isolare, punire ed emarginare il soggetto (scelte che non aiuterebbero al recupero, educazione, integrazione e responsabilizzazione della persona) si valorizza, ancora una volta, l’importanza di ricostruire la possibile frattura tra minore e società di cui abbiamo precedentemente parlato.


IL MODELLO DELLA SICUREZZA DINAMICA

In coerenza con il proprio mandato, con i principi che ispirano il Codice di Procedura Penale per i minorenni e con le trasformazioni che hanno investito la società e l’utenza medesima, il sistema della Giustizia Minorile è andato progressivamente ripensando il proprio modello d’intervento sia nei propri servizi, sia nel lavoro con le altre agenzie socioeducative e con la famiglia, sulla scorta delle competenze, professionalità e stili di lavoro sin qui acquisiti. Tale percorso pone al centro un nuovo concetto di sicurezza, inteso come condizione indispensabile affinché il minore possa acquisire responsabilità in ordine al reato e al comportamento deviante e, contestualmente, possa sviluppare il senso di fiducia in sé, negli altri e nelle istituzioni. La sicurezza è così il risultato di una piena condivisione degli obiettivi educativi e di controllo da parte di tutti gli attori interni ed esterni al Sistema della Giustizia Minorile, superando rigide distinzioni di ruolo e funzioni centrate più su adempimenti che su processi complessivi d’intervento.

Ripensare il modello significa ri-considerare il concetto di responsabilità, che deve essere intesa sempre come complessiva e pluridimensionale, non esclusiva né delegabile o limitata a una specifica funzione, bensì integrata e condivisa tra tutti gli attori del Sistema.

“[…] Si configura così un modello dinamico d’intervento e d’interazione nel/del sistema che assume la centralità del progetto rieducativo del ragazzo e considera l’organizzazione del lavoro e le diverse professionalità funzionali alla realizzazione del progetto medesimo. In questo quadro, il progetto rieducativo non è dipendente dall’organizzazione del Servizio ma è il Servizio che deve sapersi organizzare sulla base delle esigenze socio-educative e rieducative del minore. In questo modello si riattualizza un approccio multidisciplinare (che preveda cioè la dimensione sociale, pedagogica, psicologica) e multidimensionale (che preveda cioè la dimensione individuale, famigliare, gruppale e sociale), ma al contempo si potenzia la dimensione riparativa della giustizia oltre a quella retributiva. La sicurezza dinamica viene così intesa quale condizione co-essenziale per la realizzazione delle finalità del trattamento e, come tale, non affidata unicamente all’onere e alla responsabilità degli organi deputati alle attività di controllo […]”[13].

Tale approccio rende possibile:

  • la riduzione del numero di minori sottoposti a misure restrittive della libertà mentre aumenta progressivamente il numero dei minori presi in carico in area penale esterna e sottoposti alla messa alla prova,
  • la diffusione della mediazione penale minorile e lo sviluppo di strumenti concettuali e operativi che hanno permesso agli attori della mediazione di riconoscersi come una comunità di pratica;
  • la sempre più frequente adozione, sempre nell’ambito della giustizia riparativa, dello strumento del lavoro socialmente utile che mira a sanare la frattura sociale aperta dall’evento reato;
  • la diffusione di modelli e di strumenti di intervento con le famiglie che progressivamente si affermano su pratiche in passato poco codificate;
  • l’intervento con i minori stranieri autori di reato: la mediazione culturale.


L’ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE

L’Istituto Centrale di Formazione (ICF) è una realtà organizzativa del Dipartimento per la Giustizia Minorile, che progetta e realizza attività di formazione per gli utenti della Giustizia minorile. I servizi formativi offerti sono organizzati presso le sedi dell’Istituto (Roma, Castiglione delle Stiviere e Messina) e presso le sedi dei servizi della Giustizia minorile (Centri di prima accoglienza, Istituti penali minorili, Uffici di servizio sociale) ubicati su tutto il territorio nazionale.
L’impegno e le attività formative dell’Istituto sono strettamente correlati ai compiti di valutazione di personalità dei minorenni segnalati dall’Autorità Giudiziaria minorile, di progettazione di interventi educativi e di reinserimento sociale dei giovani sottoposti a procedimento penale, che la normativa vigente attribuisce ai servizi della Giustizia minorile. Le attività dell’ICF sono pertanto orientate a sostenere i processi organizzativi e operativi dei servizi minorili, in relazione alle trasformazioni delle problematiche delle adolescenze devianti, dei contesti territoriali, delle richieste della Autorità Giudiziaria minorile e delle domande sociali.
In considerazione della peculiarità dei servizi della Giustizia minorile, la normativa vigente prevede che tutto il personale (assistenti sociali, educatori, poliziotti penitenziari ecc.) che lavora con i giovani debba essere specializzato a far fronte alle complessità che questo sistema pone.
È compito dell’Istituto Centrale di Formazione garantire al sistema dei servizi della Giustizia Minorile attività formative rispondenti al mandato di specializzazione, sia in fase di primo ingresso del personale, sia nell’intero arco della sua vita lavorativa. Le attività formative sono progettate da un gruppo di formatori che operano all’interno delle sedi, sulla base dell’analisi delle esigenze e delle richieste dei contesti organizzativi dei servizi minorili dislocati su tutto il territorio nazionale. La realizzazione delle attività è curata dai formatori dell’ICF, con la partecipazione di esperti, individuati in relazione alle competenze richieste dai singoli progetti.
Le attività dell’ICF sono progettate sulla base dell’ipotesi che i servizi minorili – per mettere in atto interventi impregnati di valenze educative che includano i sistemi di relazione territoriali di provenienza dei ragazzi – devono costantemente perfezionare le proprie competenze nella lettura dei contesti e dei problemi. Le proposte formative offerte dall’ICF sono pertanto orientate ad affrontare i problemi che le persone segnalano nella relazione con i ragazzi, con i loro contesti, con le diverse figure professionali, con l’Autorità Giudiziaria minorile. L’obiettivo di queste proposte formative è quello di sostenere processi di conoscenza che aiutino gli operatori e i servizi a orientarsi con maggiore consapevolezza e con azioni collettive nella gestione della complessità del nostro tempo.


IL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI NISIDA

Nell’ottica di migliorare la propria capacità progettuale, di apportare contributi, proposte operative, comparare diverse realtà professionali, di ampliare dunque il proprio patrimonio culturale e professionale relativamente a temi quali il disagio adolescenziale e la devianza minorile (fenomeni complessi per i quali appare necessario avere più prospettive di osservazione e analisi) la Giustizia minorile ha saputo nel tempo sviluppare una profonda connessione tra studi e ricerche in ambito locale, nazionale ed internazionale.
Il Centro Europeo di Studi di Nisida è incardinato nell’Ufficio Studi, ricerche ed attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile (Ufficio IV del Capo Dipartimento) e svolge attività nel campo degli studi e della progettazione nazionale ed europea.
 

Il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) nato come Servizio finalizzato alla ricerca, monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile in Europa, si inserisce pienamente in tale prospettiva. Le attività del Centro Studi mirano a costruire, infatti, un sistema di “conoscenza condivisa” sul funzionamento della giustizia penale minorile in Europa, di supporto alla programmazione delle politiche legislative e di prevenzione sociale della criminalità minorile. Nell’ambito del Centro di Documentazione della Giustizia minorile, parte integrante e fondamentale del sistema, è stato avviato un lavoro di comparazione dei sistemi legislativi, delle politiche sociali e di giustizia di contrasto alla criminalità minorile nei vari Stati, delle buone pratiche, oltre alla raccolta e catalogazione di tutto il materiale prodotto dalla Giustizia minorile.

Tra gli obiettivi primari del Centro Studi vi è la realizzazione di un Osservatorio Europeo permanente sul fenomeno della devianza penale minorile, aperto ai servizi e agli operatori sociali. È già attivo un Archivio multimediale con la raccolta dei prodotti artistici dei minori inseriti nel circuito penale. Nell’ambito dell’Ufficio studi e ricerche, di recente, sono stati avviati studi innovativi nell’area riguardante il lavoro degli operatori sociali con le famiglie dei minori e giovani adulti nonché sul tema della mediazione penale minorile, attraverso una ricognizione dei centri di mediazione esistenti a livello nazionale e del monitoraggio delle attività messe in campo.

Le informazioni circa le pubblicazioni prodotte e i Report di progetti conclusi, sono consultabili all’indirizzo: www.giustiziaminorile.it nella sezione studi e ricerche. Il Sito web del Centro Europeo di Studi di Nisida - Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali del Dipartimento per la Giustizia minorile, attivato a fine 2013, è consultabile all’indirizzo: www.centrostudinisida.it.


MODELLI TRATTAMENTALI DELLA GIUSTIZIA MINORILE DAL 1934 AD OGGI

Nello schema che segue si cerca di dare conto dell’evoluzione delle modalità operative della Giustizia minorile, che seppure sempre tesa ad operare nel segno del miglior interesse del minore, è sottoposta a continua revisione, sia per i modelli teorici che per le pratiche di intervento. Ecco quindi che dal primo approccio, tutto centrato sul concetto di reato e di responsabilità, si è passati come peraltro riportato schematicamente nel grafico sottostante ad una progressiva considerazione di tutti gli attori e di tutti i ruoli del sistema della Giustizia minorile: i giovani autori di reato, la vittima, la famiglia, la rete degli operatori sociali, nel tentativo di garantire non solo l’equità della misura trattamentale, ma anche l’efficacia e la tenuta dell’inserimento sociale del giovane reo.

 

CAPITOLO 5 - TREND RECENTI: DATI E EVIDENZE RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

Di seguito saranno presentati alcuni dati relativi ai flussi di utenza dei minori all’interno delle strutture della Giustizia minorile, nell’arco di tempo compreso tra il 2000 e il 2013, che consentiranno di mettere in evidenzia alcune tendenze di cui si darà brevemente conto [14].

Vero è che, al fine di ripercorrere la storia delle strategie, delle misure adottate, nonché dei mutamenti intervenuti sarebbe stato interessante poter effettuare un’analisi su tutti i 25 anni di lavoro del sistema: dal 1988 (anno di promulgazione del Codice di Procedura Penale minorile) ad oggi. I dati in nostro possesso, come dicevamo, seppure riescano a coprire solo gli ultimi 13 anni di lavoro, consentono ugualmente di offrire un quadro piuttosto chiaro di quali siano stati gli orientamenti nel tempo e soprattutto le prospettive future, cui il sistema sembra tendere. Due sostanzialmente sono le direttrici lungo le quali è andato sviluppandosi il lavoro della Giustizia minorile nel corso di questi anni: la prima relativa all’espansione del lavoro in area penale esterna; la seconda volta a considerare il collocamento in IPM sempre più quale misura “residuale”.

Il quadro d’insieme che emerge dallo studio dei flussi di utenza nel periodo considerato evidenzia innanzi tutto il dato relativo all’incremento dei minori presi in carico dagli Uffici del servizio sociale per i minorenni (USSM) dal 2000 ad oggi [15]. Inoltre, come dicevamo, la maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’ambito di misure all’esterno: la detenzione, infatti, è andata assumendo per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale.

Per gli stranieri, l’applicazione della custodia in IPM si conferma maggiore rispetto agli italiani; tuttavia, i dati evidenziano un progressivo aumento nell’applicazione delle misure meno afflittive. La maggior parte dei minori è dimessa dal Centro di prima accoglienza con l’applicazione di una misura cautelare. Le misure più applicate sono il collocamento in comunità e la permanenza in casa, seguite dalla custodia cautelare; meno frequenti sono i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Tale aumento ha riguardato in particolare i collocamenti di minori stranieri mentre è risultato sostanzialmente stabile il dato relativo ai minori italiani. La messa alla prova si configura come istituto che, nel tempo, è andato trovando una sempre maggiore applicazione soprattutto dell’utenza italiana rispetto a quella straniera: spesso, infatti, l’applicazione di una misura alternativa quale appunto la messa alla prova presuppone un inserimento nel territorio (una casa, un lavoro, familiari di riferimento, etc), che ad un minore straniero molte volte può mancare. I dati tuttavia, indicano come nel tempo tale misura stia divenendo progressivamente più fruibile anche per i minori stranieri.

La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali (Centri di prima accoglienza, Comunità, Istituti penali per i minorenni). Con riferimento alle caratteristiche personali dei minori, si osserva come l’utenza dei Servizi minorili sia prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto straniere. Con riferimento all’età è possibile affermare come la fascia di utenza numericamente più rilevante sia quella composta dai minori tra i 16 e i 17 anni. Tuttavia, soprattutto negli ultimi tre anni stanno sperimentando un incremento della presenza dei giovani adulti, che hanno commesso il reato da minorenni e che rimangono in carico fino ai 21 anni di età.


I minori in carico agli USSM

L’analisi storica dei dati mostra un incremento nel numero dei minori incarico agli USSM a partire dal 2007, proseguito negli anni successivi, imputabile sostanzialmente alla componente italiana. Più in particolare, la serie storica presenta un picco in salita nel 2008 attribuibile anch’esso alla componente italiana. In termini percentuali, la componente straniera ha conosciuto un incremento superiore rispetto a quella italiana, in particolare nell’ultimo biennio (+21%), periodo in cui la componente italiana ha subito una diminuzione di circa il 6%.

Gli ingressi nei centri di prima accoglienza
La serie storica riferita ai Centri di Prima Accoglienza (CPA) evidenzia un andamento del numero complessivo degli ingressi in diminuzione a partire dal 2005; il biennio 2008-2010, in particolare, presenta una diminuzione ancora più accentuata (Tabella 2; Grafico 1). L’analisi secondo la variabile cittadinanza aiuta a comprendere meglio tale andamento: infatti, mentre il dato riferito agli italiani si mantiene pressoché stabile, con un lieve accenno alla diminuzione solo negli ultimi anni, quello riferito alla componente straniera presenta successive diminuzioni visibili soprattutto a partire dal 2007 e molto accentuate negli anni seguenti, che hanno portato il numero degli ingressi di minori stranieri a dimezzarsi nel tempo. Come conseguenza di ciò, gli ingressi di minori stranieri, che fino al 2007 erano stati sempre superiori a quelli degli italiani (58% nel biennio 2005-2006), sono diventati la parte minoritaria e nel 2010 hanno costituito il 37% del totale. Come vedremo in seguito, al decremento degli ingressi nei CPA corrisponde un parallelo incremento delle collocazioni nelle Comunità. Rispetto alla variabile di genere i dati indicano come la componente femminile costituisca in media circa il 40% della popolazione straniera che fa ingresso nei CPA, a fronte di un 5% circa per quella italiana.

Le uscite da CPA (anno 2012)
I Centri di prima accoglienza ospitano i minori fino all’udienza di convalida; pertanto, il tempo di permanenza dei minori in CPA è molto breve e non supera le novantasei ore. L’analisi dei dati relativi alle uscite (per l’anno 2012) mette in evidenza come la maggior parte dei minori transitati in CPA sia dimessa con l’applicazione di una misura cautelare: nel 2012 questa categoria ha costituito l’85% del totale delle uscite. Disaggregando tra italiani e stranieri, si nota una maggiore applicazione delle misure cautelari per gli italiani (91%) rispetto agli stranieri (78%). Se si esaminano gli altri tipi di uscita, per gli stranieri risultano molto frequenti le uscite per remissione in libertà, perché il minore non era in età imputabile (in particolare per le minorenni straniere).

Analizzando in dettaglio le uscite (Tabella 3) con applicazione di misura cautelare, la misura più applicata è quella del collocamento in comunità (37%), seguita dalla permanenza in casa (27%) e dalla custodia cautelare (22%); meno frequenti sono i casi in cui il giudice impartisce ai minorenni la misura delle prescrizioni (14%). Distinguendo tra italiani e stranieri, anche per questi ultimi è risultato prevalere il collocamento in comunità (35%) e, a seguire, l’applicazione della custodia cautelare (31%); per gli italiani sono stati disposti soprattutto il collocamento in comunità (38%) e la permanenza in casa (31%).

Gli ingressi negli Istituti penali minorili
L’analisi dei dati relativi agli Istituti penali per i minorenni mette in evidenza una diminuzione nel numero degli ingressi iniziata nel 2005, proseguita e diventata ancora più visibile negli anni successivi (Tabella 2 e Grafico 3). Anche negli IPM, la diminuzione degli ingressi è imputabile alla componente straniera, la cui incidenza percentuale è passata dal 61% del 2004 al 40% del 2010, anche in considerazione dell’aumento degli ingressi di minori italiani dal 2007 in poi.

Andamento di Ingressi nelle Comunità
Il numero di collocamenti in comunità ha registrato nel tempo un considerevole aumento: la comunità rappresenta, infatti, un sistema di risposta progressivamente sempre più utilizzato dall’Autorità Giudiziaria per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Disposto prevalentemente come misura cautelare (art.22 D.P.R.448/88), il collocamento in comunità è ormai sempre più prescritto anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari. Dall’analisi secondo la variabile cittadinanza si osserva che l’aumento dei collocamenti ha interessato prevalentemente i minori italiani: i collocamenti degli stranieri, invece, dopo gli incrementi registrati nel triennio 2003-2005, sono diminuiti e la diminuzione è stata particolarmente evidente nel biennio 2009-2010, in cui sono arrivati a costituire il 31% dell’utenza, la percentuale più bassa di tutta la serie storica, effetto congiunto dell’aumento degli italiani e della diminuzione degli stranieri (Tabella 3 e Grafico 3). Come nei CPA, anche nelle Comunità, il 2012 ha interrotto l’andamento decrescente della componente straniera facendo registrare un incremento degli ingressi di questi ultimi: l’aumento ha riguardato sia i maschi sia le femmine [16].

 

Tabella 1
Minori presi in carico dagli USSM, anni 2000-2013
ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE
2000 10.059,00 2.435,00 12.494,00
2001 11.050,00 2.903,00 13.953,00
2002 10.811,00 3.233,00 14.044,00
2003 10.820,00 3.276,00 14.096,00
2004 10.501,00 3.391,00 13.892,00
2005 10.429,00 3.472,00 13.901,00
2006 9.970,00 3.096,00 13.066,00
2007 11.772,00 2.972,00 14.744,00
2008 4.397,00 3.417,00 17.814,00
2009 15.480,00 3.405,00 18.885,00
2010 15.672,00 2.691,00 18.363,00
2011 16.884,00 3.273,00 20.157,00
2012 16.630,00 3.777,00 20.407,00
2013 15.870,00 3.969,00 19.839,00

 

Tabella 2
Ingressi nei CPA, anni 2001 - 2013, secondo la cittadinanza e il genere
ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
2001 1.641 70 1.711 1.357 617 1.974 2.998 687 3.685
2002 1.475 86 1.561 1.315 637 1.952 2.790 723 3.513
2003 1.464 68 1.532 1.342 648 1.990 2.806 716 3.522
2004 1.517 70 1.587 1.476 803 2.279 2.993 873 3.866
2005 1.467 73 1.540 1.408 707 2.115 2.875 780 3.655
2006 1.404 76 1.480 1.462 563 2.025 2.866 639 3.505
2007 1.469 76 1.545 1.236 604 1.840 2.705 680 3.385
2008 1.462 85 1.547 1.021 340 1.361 2.483 425 2.908
2009 1.443 51 1.494 704 224 928 2.147 275 2.422
2010 1.355 68 1.423 616 214 830 1.971 282 2.253
2011 1.337 75 1.412 696 235 931 2.033 310 2.343
2012 1.191 65 1256 668 269 937 1.859 334 2.193
2013 869 53 922 605 291 896 1474 344 1818

 

 

Tabella 3
Uscite dai CPA anno 2012, secondo la nazionalità, il genere e il provvedimento all’uscita
USCITE ITALIANI STRANIERI TOTALE
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
CON APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE Prescrizioni 150 13 163 70 21 91 220 34 254
Permanenza in casa 346 11 357 95 60 155 441 71 512
Collocamento in comunità 406 23 429 198 61 259 604 84 688
Custodia cautelare 187 6 193 174 55 229 361 61 422
ALTRE USCITE Remissione in libertà 95 9 104 118 49 167 213 58 271
Decorrenza dei termini 2   2       2 0 2
Minore di 14 anni   3 3 7 15 22 7 18 25
Minore in gravidanza         1 1   1 1
Mancanza di altri presupposti 6   6 15 4 19 21 4 25
TOTALE 1.192 65 1.257 677 266 943 1.869 331 2.200

 

 

Tabella 4
Ingressi negli IPM, anni 2001- 2013
ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
2001 681 17 698 729 217 946 1.410 234 1.644
2002 612 18 630 647 199 846 1.259 217 1.476
2003 659 27 686 666 229 895 1.325 256 1.581
2004 597 32 629 703 262 965 1.300 294 1.594
2005 548 55 603 669 217 886 1.217 272 1.489
2006 551 30 581 625 156 781 1.176 186 1.362
2007 609 36 645 536 156 692 1.145 192 1.337
2008 657 37 694 524 129 653 1.181 166 1.347
2009 666 33 699 414 109 523 1.080 142 1.222
2010 685 24 709 359 104 463 1.044 128 1.172
2011 714 21 735 409 102 511 1.123 123 1.246
2012 649 18 667 466 119 585 1115 137 1252
2013 644 19 663 412 126 538 1056 145 1201

 

 

Tabella 5
Collocamenti in comunità negli anni dal 2001 al 2013
ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE 
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
2001 675 39 714 433 75 508 1.108 114 1.222
2002 637 32 669 490 66 556 1.127 98 1.225
2003 659 45 704 532 101 633 1.191 146 1.337
2004 786 37 823 728 137 865 1.514 174 1.688
2005 838 40 878 767 155 922 1.605 195 1.800
2006 924 44 968 681 123 804 1.605 167 1.772
2007 1.056 46 1.102 667 127 794 1.723 173 1.896
2008 1.130 65 1.195 651 119 770 1.781 184 1.965
2009 1.160 52 1.212 542 71 613 1.702 123 1.825
2010 1.189 59 1.248 490 83 573 1.679 142 1.821
2011 1.222 75 1.297 540 89 629 1.762 164 1.926
2012 1225 60 1285 631 122 753 1856 182 2038
2013 1118 71 1189 576 108 684 1694 179 1873

 

Sospensione del processo e messa alla prova
Si considerano, infine, i dati relativi ai minori per i quali è stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova (Grafico 4). Questo ambito di intervento, proprio dell’area penale esterna e, quindi, degli Uffici di servizio sociale per i minorenni, vede una più bassa presenza dei minori stranieri. Nel periodo dal 2001 al 2010, gli stranieri hanno rappresentato al massimo il 17% del totale dei minori messi alla prova in un anno.

Si può osservare, tuttavia, come il numero di minori stranieri nei confronti dei quali è stata disposta la messa alla prova è risultato crescente negli anni, in considerazione anche dell’aumento della popolazione dei minori di seconda generazione, che hanno una famiglia stabile e regolarmente insediata sul territorio e nei confronti dei quali è possibile intervenire con progetti educativi che coinvolgono le risorse familiari e sociali, come per i minori italiani.

Nell’anno 2010 si è registrato un ulteriore aumento nel numero di minori italiani messi alla prova e, di contro, una riduzione in quello dei minori stranieri, che ha interessato quasi tutte le cittadinanze prevalenti.

 

CAPITOLO 6 - LE STRUTTURE DETENTIVE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

 

L’attenzione alla qualità della vita all’interno degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) ha subito un cambiamento radicale negli ultimi decenni. D’altra parte, la stessa concezione di “struttura detentiva” è andata evolvendosi sia dal punto di vista di ruolo, funzioni e obiettivi, sia dal punto di vista strettamente legato all’organizzazione interna (a tal proposito si ricorda la circolare Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti penali per i minorenni, 17 febbraio 2006).

Il principio fondamentale che permea la strutturazione e il funzionamento, a tutti i livelli, dell’Istituto penale dei minorenni è di garantire ai detenuti e al personale un ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni. In altri termini, finalità preminente è quella di assicurare un ambiente fisico dignitoso, con locali curati nell’igiene e nell’arredamento, di garantire il rispetto e la cura delle regole fondamentali dell’igiene e della salute; di curare il sistema delle relazioni operatori/minori, operatori/operatori, minori/minori; sostenere un contesto improntato al principio della legalità (certezza e chiarezza della regola), che sia in grado di assicurare un clima di convivenza civile.

Punto focale della filosofia del progetto IPM è rappresentato, appunto, dalla tutela della dignità della persona (art. 27 Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), concetto ampiamente ripreso dall’Ordinamento Penitenziario, il quale all’art. 1 prevede che “il trattamento deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità delle persone”.

Oggi, le realtà degli Istituti Penali per i Minorenni possono considerarsi delle “isole felici” nel panorama delle strutture detentive, poiché trattasi di strutture di ridotte dimensioni, al confronto con quelle per gli adulti, aperte e in continuo scambio con il territorio e la comunità esterna, ricche di attività formative, culturali, sportive, ricreative utili alla crescita e alla ri-socializzazione del minore autore di reato. Esse sono anche il risultato di un lungo percorso che ha condotto all’ammodernamento della struttura detentiva, che ha coinvolto quasi tutti gli IPM Italiani di costruzione non recente ed ha teso a sopperire alle mancanze fisiche e spaziali delle strutture preesistenti, oltre che ad impostare nuovi modelli distributivi al fine di operare nel segno di una completa ri-funzionalizzazione. Tale percorso, orientato a rendere meno traumatico possibile l’impatto del minore entrato in conflitto con la Giustizia ha riguardato, sostanzialmente, quattro dimensioni:

  • la riduzione generale della dimensione degli istituti, attraverso una nuova progettazione delle celle e degli spazi di detenzione finalizzata anche a “contenere l’affollamento”;
  • l’ammodernamento degli ambienti comuni, con la creazione di aule didattiche polifunzionali e laboratoriali, per le attività formative di reinserimento;
  • la predisposizione di “spazi di autonomia”;
  • la riqualificazione degli spazi esterni.

Di seguito presentiamo un breve studio delle piante di tre Istituti penali minorili (il Ferrante Aporti di Torino, l’Ipm di Pontremoli e quello di Lecce), che dà modo di osservare direttamente qual è stato l’impatto della ri-organizzazione strutturale operata negli Istituti di pena minorili.

In ordine:

  1. Contenere l’affollamento significa tentare di rinnovare le relazioni tra detenuti e tra gli stessi e l’ambiente. I minori detenuti all’interno degli IPM vengono suddivisi in gruppi (non superiori alle 10/12 unità) con lo scopo di raggiungere una buona socializzazione. Tale organizzazione si riflette, altresì, nell’assetto fisico e strutturale dell’istituto: i bracci, in cui è suddiviso l’organismo penitenziario, sono più piccoli rispetto a prima, ci sono più posti di guardia e di conseguenza la relazione che si crea tra agente e minore ristretto diventa più stretta e più diretta. La struttura di dimensione ridotta facilita il raggiungimento del giusto equilibrio tra il personale (operatori sociali, agenti penitenziari, insegnanti ecc.) e gli stessi utenti. Infatti, la minore distanza fisica e simbolica tra i due soggetti ha un effetto positivo su entrambi: minore difficoltà nel controllo; ridotto senso di estraniamento e smarrimento della reclusione carceraria; più elevata capacità umanizzante del contesto; maggiore facilità nello stabilire legami fondati sul rispetto e la fiducia, piuttosto che sull’autorità. In piena coerenza con gli Standard del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, che fissano a 7 metri quadri lo spazio minimo a disposizione per ogni singolo detenuto, le celle degli IPM sono progettate e organizzate proprio per garantire ai minori lo spazio necessario alla crescita e alla convivenza. Come si vede nell’IPM Ferrante Aporti di Torino, il primo piano dell’Istituto dove sono situate le celle rispecchia i principi di riduzione e contenimento, che gli Istituti Penali per Minori hanno adottato: le sezioni detentive sono 2 (femminile e maschile), le celle sono articolate a gruppi di 4 per ogni posto di guardia e le stanze degli agenti sono disposte in modo strategico al loro interno per il controllo dei diversi gruppi di detenuti. Gli spazi sono pensati in modo tale da rendere la zona degli alloggi più umana e adatta ad ospitare minori, in totale antitesi agli enormi e dispersivi impianti carcerari d’epoca precedente. La pianta del primo piano mette in luce un altro aspetto fondamentale del nuovo rinnovato assetto organizzativo-strutturale, ovvero come nella progettazione in scala ridotta degli alloggi si sia tenuto conto del rapporto metri quadri e numero di persone: le singole celle ospitano al massimo tre detenuti e sono tutte fornite di servizi igienici privati, in luogo del locale docce comune e sono dotate tutte di finestre e luce naturale. Importante è quindi l’attenzione che, in sede progettuale, si è data al “comfort” delle celle inteso come vivibilità degli spazi alloggio, in cui gli utenti passano la notte e le ore di riposo tra un’attività e l’altra. Nell’IPM di Lecce l’organizzazione degli spazi detentivi (celle e bracci) è improntata al medesimo principio di rispetto per la dignità dell’utenza. I bracci si trovano al primo piano, si sviluppano lungo i corridoi dell’edificio, hanno tutti un posto di guardia al loro interno; i ragazzi detenuti (suddivisi nei gruppi di massimo 10 unità) sono alloggiati in celle accorpate a seconda del gruppo di appartenenza e ogni braccio ha le proprie sale ricreative e di attività culturali. Questo assetto contribuisce da un lato a rafforzare nel minore il senso di appartenenza ad una comunità e dall’altro, a rendere più efficace e diretto il lavoro degli operatori i quali si trovano ad interagire con gruppi più piccoli. Le celle di detenzione sono tutte attrezzate con servizi igienici propri e sono ampiamente sopra gli standard dei metri quadri minimi per essere abitate. La rinnovata progettazione dell’IPM di Lecce è incentrata sul controllo del numero dei detenuti e il loro raggruppamento in piccole unità, allo scopo di raggiungere una buona socializzazione, bisogno fondamentale del minore, e di contrastare la formazione di gruppi secondo dinamiche di preminenza, leadership negativa e sopraffazione favorendo, al contrario, l’integrazione di disparate appartenenze geografiche, sociali, religiose. Tale assetto è peraltro coerente con l’organizzazione delle zone detentive sopra illustrate: l’Istituto viene suddiviso in più parti, separate e auto sufficienti, ma facenti parte del medesimo sistema di intervento e recupero del minore ospitato.
     
  2. La riprogettazione degli spazi dove i minori vengono ospitati ha condotto altresì ad un lavoro di restauro più moderno, che si è avvalso della tecnica del cosiddetto Cromoambiente ®: approccio interdisciplinare che privilegia, in particolare, l’ambito del comportamento umano e si fonda su alcuni modelli di spiegazione relativi all’influenza dei colori sugli esseri viventi (esseri umani, animali e vegetali), cercando di integrare contributi disciplinari che utilizzano angolazioni, campi di osservazione e paradigmi diversi per analizzare i complessi fenomeni delle influenze dei segnali e delle simbologie Luce-Colore. Cromoambiente® ha sviluppato concrete applicazioni in diversi ambiti, attraverso un lavoro di ricerca, in particolare nella bioedilizia, nel design, nella comunicazione, in psicopedagogia, nella formazione degli adulti e nella terapia. I parametri di riferimento sono il Colore e i suoi effetti. In estrema sintesi, dopo uno studio approfondito svolto dal designer Paolo Brescia, il dipartimento di Giustizia Minorile (nello specifico la Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi), sempre nell’ottica di rendere più vivibile l’IPM, spezzare la monotonia e l’austerità dell’edificio carcerario e favorire al suo interno dinamiche positive, ha optato per l’utilizzo di colori prevalentemente pastello per le pareti delle celle, dei laboratori e delle zone che gli utenti, gli operatori e gli agenti penitenziari vivono giornalmente. In queste due immagini è chiara l’attenzione che si è posta, in fase progettuale, nell’ammodernamento dell’IPM di Pontremoli dove è stata applicata la formula del Cromoambiente per restaurare sia la parte delle celle detentive, sia gli uffici degli operatori, gli spazi comuni per le attività e quelli di collegamento tra le varie zone dell’istituto. L’utilizzo dei colori pastello come rivestimento delle pareti ha chiaramente un effetto diretto sul minore che si trova in stato di reclusione e che deve vivere lo spazio per la durata della pena. In questo modo, il luogo di detenzione si ammorbidisce e perde la carica di afflizione estraniante che può bloccare i processi di recupero: l’Istituto Penale diviene un posto vivo, più “capace” di ospitare e soprattutto di concorrere ad un positivo percorso trattamentale. Nell’ottica dell’ammodernamento degli Istituti Penali per Minori, gli spazi destinati ad attività collettive (laboratoriali, ricreative, ecc.) tendono a favorire, più che nel passato, relazioni socializzanti e collaborative. Questi spazi comuni, comprendenti laboratori, aule didattiche, sale polivalenti e in alcuni casi anche teatri divengono luoghi di aggregazione sociale per i ragazzi detenuti e soprattutto centri di cultura, apprendimento e attività, all’interno dei quali è possibile stimolare quel processo formativo che “spetta” ad ogni minore ospitato, in vista di un suo futuro reinserimento nella società. In particolare, le attività creative di laboratorio diventano essenziali per uno sviluppo armonico della personalità, soprattutto in considerazione della particolare condizione in cui vivono i minori, che entrano in un Istituto Penale. L’esempio più noto nell’ambito della realizzazione di laboratori per attività scolastiche, di formazione e di svago è quello dell’IPM di Torino dove, il processo di ammodernamento dell’edificio carcerario ha fatto leva sul riuso dei vecchi spazi preesistenti, venendo a creare un modello di grande impatto e funzionalità. Nello specifico, la riqualificazione industriale dell’ex fabbrica della FIAT, annessa all’edificio, ha dato vita alla conversione della stessa in un grande spazio multifunzionale. Ne sono risultati diversi locali destinati ad attività scolastiche e di formazione ma anche palestre, teatri e una biblioteca. I laboratori e le aule destinate alle molteplici attività di recupero si sviluppano attorno ad un grande spazio centrale che funge da aggregatore e da platea per gli spettacoli teatrali (la piazza centrale), al quale si accede dai corridoi limitrofi. Accanto ad essi si trovano gli uffici degli operatori delle diverse aree di intervento (amministrativa, educativa, sicurezza, sanitaria) insieme al polo sanitario e agli uffici adibiti alla fase d’ingresso (accoglienza e matricola). La sicurezza e la regolarità dell’intervento è garantita dalla continua presenza degli agenti penitenziari che hanno i propri uffici nei punti strategici dell’intero piano, per un controllo omogeneo e diretto di tutti gli spazi laboratoriali e operativi. Nella visione odierna dell’IPM come luogo di recupero e formazione del minorenne in stato di reclusione, anche l’Istituto Penale di Lecce offre una varietà di attività di apprendimento organizzate in aule e laboratori. Attualmente, il complesso risulta articolato su due livelli: al piano superiore sono ubicate le stanze per la permanenza dei ragazzi, come detto in precedenza, e le sale riservate alle attività laboratoriali per ogni gruppo di pertinenza, mentre al piano terra si trovano tre aule scolastiche usate a rotazione, un’aula insegnanti, una stanza per gli assistenti sociali, un’aula magna, l’infermeria ed un locale ufficio. L’istituto è dotato di un ampio locale adibito a mensa suddiviso tra zona utenti e zona agenti, con annesse cucine. I cinque laboratori destinati alle attività di formazione professionale, due laboratori per il tempo libero, la palestra, il gabinetto dentistico, si affacciano sul cortile centrale. C’è un ambiente destinato al teatro, nel seminterrato, ed ogni zona è dotata dei necessari servizi igienici. Un terzo braccio, separato dagli altri e accessibile da un corpo scala riservato, ospita gli uffici degli operatori e, al piano terra, i servizi igienici per il corpo docenti e per i visitatori.
     
  3. Assieme alle zone laboratoriali e alle aule didattiche, l’ammodernamento degli IPM ha condotto alla creazione di spazi di autonomia, come la cucina autogestita dell’IPM di Pontremoli o la sala ricreativa dell’IPM di Lecce, dove i detenuti possono svolgere le normali azioni quotidiane, senza direttive da parte degli operatori ma sotto controllo degli agenti. La predisposizione di tali spazi contribuisce alla presa di coscienza da parte del minore delle proprie capacità di selfcontrol e auto sufficienza e, al contempo, crea un clima più simile a quello del contesto familiare. L’IPM di Pontremoli, riservato alle ragazze, è il risultato di un lungo lavoro di ammodernamento, che ha preso le mosse dalle preesistenti strutture di una Casa Circondariale. Oggi è diventato il luogo di destinazione di tutte le minori arrestate nel centro-nord e i 16 posti dell’istituto sono quasi sempre occupati. Gli obiettivi cui tende il lavoro che si svolge all’interno di questo IPM per sole ragazze sono i medesimi che orientano anche il lavoro degli altri Istituti per Minori maschili o misti. La peculiarità in tale contesto risiede, tuttavia, nel tipo di percorso trattamentale, che deve tenere conto dei bisogni della detenuta e risultare capace di promuovere un comportamento volto alla socialità, al rafforzamento delle relazioni interpersonali, alla costruzione e l’individuazione di reti sociali sul territorio, ma che sia anche in grado di fornire risposte adeguate in un’ottica di rispetto della maternità, essendo molte di esse ragazze madri. L’attenzione alla maternità e alla conseguente dimensione affettiva rappresenta, infatti, un punto focale su cui le dinamiche formative dell’IPM di Pontremoli si fondano: le madri detenute devono essere messe in condizione di poter tenere con sé durante il periodo della pena, i propri figli, fino all’età di tre anni. In questa ottica vanno letti alcuni tipi di intervento volti al sostegno delle giovani madri con bambini all’interno della struttura, quali l’inserimento al Nido comunale posto nel le vicinanze dell’Istituto, ovvero la creazione di un ambiente consono e accogliente nel quale farli vivere. D’altra parte, come si diceva, gli stessi spazi interni sono stati organizzati per rispettare “la specificità” delle ospiti: a Pontremoli gli interventi che hanno interessato la zona notte sono stati orientati alla creazione di celle dove accogliere le ragazze madri con i piccoli e di una sala per la nursery, mentre alla sala colloqui è stato destinato un ampio spazio esterno, anche per permettere alle detenute di stare con i propri figli all’aria aperta.
     
  4. L’attenzione rivolta alle attività di istruzione e formazione, a quelle culturali e laboratoriali finalizzate, tutte, al reinserimento dei giovani nella società, è affiancata, in piena coerenza con il rispetto dei diritti di cui è titolare un minore, dalle attività ricreativo-sportive (diritto allo svago). Numerose sono le attività sportive promesse per valorizzare l’energia fisica dei ragazzi, migliorare il rapporto con il corpo e con le regole e, infine, favorire il controllo di sè in rapporto agli altri. Anche l’IPM di Lecce ha all’esterno due grandi strutture attrezzate per le attività fisiche e sportive trovandosi all’interno di un grande parco demaniale. Questa caratteristica ha fatto si che le strutture ricreative e socializzanti presenti all’esterno dell’Istituto Penale per Minorenni di Lecce siano ottimamente predisposte ai processi che offrono stimoli e opportunità in un contesto relazionale di tipo ludico, requisiti importantissimi per le valorizzazione delle attitudini del ragazzo e in grado altresì di fornirgli i vantaggi per esprimersi, comunicare e perfezionare le proprie capacità personali. Discorso a parte va fatto per il CPA di Roma: il Centro di Prima Accoglienza per i minori autori di reato. I Centri di prima accoglienza si caratterizzano come strutture non di tipo carcerario dipendente dal Centro di Giustizia Minorile, dove i minori (dai 14 ai 18 anni) arrestati, fermati o accompagnati in flagranza di reato per i quali non è possibile la consegna ai genitori o agli affidatari, vengono accompagnati dalla polizia o dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica minorile e, ivi, ospitati fino all’udienza di convalida davanti al Gip che si deve svolgere entro 96 ore dall’avvenuto arresto o fermo, e comunque entro 48 ore dalla remissione degli atti da parte del Procuratore. Il carattere di temporanea detenzione che il centro di prima accoglienza assume si rispecchia nella progettazione dell’impianto. La parte detentiva è formata da sole 4 camere di 20 metri quadri l’una, adatte ad ospitare 3 persone ciascuna, attrezzate con servizi igienici e doccia. Le stanze si affacciano su un grande soggiorno di quasi 100 metri quadri adatto sia ai colloqui assistenziali, sia al consumo dei pasti somministrati nel breve periodo di permanenza. Un angolo cottura completa la sezione. Adiacente alla zona detentiva si articolano sia le stanze per l’amministrazione, la segreteria e la direzione, sia lo spazio dedicato agli operatori sociali cui spetta il compito di sostenere i minori in stato di fermo. Al di là del corridoio trasversale che separa la zona di detenzione dal resto della struttura, si trovano gli uffici, la sala colloqui e le stanze di controllo e matricola dove si svolgono le pratiche di accoglienza per l’ingresso nel CPA.

NORMATIVA INTERNAZIONALE RECEPITA DALL’ITALIA SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI AUTORI DI REATO

Regole minime di Pechino per l’amministrazione della Giustizia minorile adottate dall’O.N.U. a New York, il 29 novembre 1985.

(art. 17 d) La tutela del minore in conflitto con la legge deve essere il criterio determinante nella valutazione processuale;

(art. 2 a) Un minorenne può essere imputato per un reato ma non è penalmente responsabile come un adulto;

(art. 2 c) Ogni Paese adotta un corpo di leggi, regole e norme specificamente applicabili ai minori autori di reato e istituzioni e strutture collegate con la funzione dell’amministrazione della Giustizia Minorile;

(art. 4) Ogni Paese riconosce la nozione di soglia di età della responsabilità penale e dovrà tener conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale;

(art. 5) Le misure adottate nei confronti dei minori autori di reato debbono essere proporzionali alle circostanze del reato e all’autore dello stesso;

(art. 6) I diversi livelli dell’amministrazione della Giustizia Minorile possono esercitare un potere discrezionale sia nell’istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva tenuto conto delle esigenze del minore;

(art. 12) È prevista la creazione di servizi di polizia speciali nelle gradi città e una formazione specifica per le forze di polizia dedicate ai minori;

(art. 13) La custodia preventiva può essere usata come ultimo mezzo e la sua durata deve essere la più breve possibile. bisogna privilegiare le misure alternative alla detenzione;

(art. 13) I minori in custodia preventiva devono essere separati dagli adulti o in una parte distinta;

(art. 13) durante la custodia preventiva, i minori devono ricevere cure, protezione e ogni assistenza individuale, sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, medico e fisico necessari alla loro età, sesso, personalità;

(art. 14) Il processo deve svolgersi in un clima di comprensione e il minore a diritto di esprimersi liberamente;

(art. 25) Privati, organizzazioni di volontariato e istituzioni locali sono chiamati a contribuire al reinserimento del minore nella comunità e, per quanto possibile, in famiglia;

(art. 26) Obiettivo principale del trattamento sono l’educazione e la formazione affinché i minori possano avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società;

(art. 27) I giovani collocati in istituzioni riceveranno aiuto, protezione e assistenza sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico per una crescita armonica;

(art. 2 8-29) Si dovrà ricorrere il più frequentemente possibile a misure non detentive quali la liberazione condizionale o il regime di semilibertà;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
(art. 3) In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
Oltre a principi generali, riconosciuti anche agli adulti, lo Stato riconosce alcuni principi e diritti specifici per i minori entrati in conflitto con la legge (art.40, c.3) Prevedere l’adozione di leggi, procedure, la costituzione di autorità e di istituzione destinate specificatamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato;

(art. 40, c.3, a)) Stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

(art. 12) Ascoltare il minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa;

(art. 40, c.3. b) Adottare provvedimenti per il trattamento dei minori che evitino di ricorrere a procedure giudiziarie, quando possibile ed auspicabile;

(art. 40, c.2, III) Prevedere di giudicare il minore senza indugio;

(art. 37 d – art.40, c.2, II) Garantire assistenza legale, giuridica o altra assistenza appropriata per la difesa del minore;

(art. 40, c2, VI) Garantire l’assistenza gratuita di un interprete se il minore non comprende la lingua;

(art. 37, c) Tenere conto delle esigenze del fanciullo in relazione alla sua età nel trattamento;

(art. 37, b) L’imprigionamento di un minore deve essere l’ultima ratio e avere la durata più breve possibile;

(art. 40, c. 4) Prevedere tutta una gamma di disposizioni in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, programmi di formazione generale e professionali, soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato;

(art. 37, c) Garantire la separazione dagli adulti nel caso di privazione della libertà;

(art. 37, c) Garantire il contatto con la sua famiglia nel caso di privazione della libertà, tranne eccezioni;

(art. 40, c.1) Offrire un trattamento che faccia assumere un ruolo costruttivo in seno alla società;

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ai sensi Legge 20 marzo 2003, n.77

Diritti dei minori che non hanno raggiunto l’età di 18 anni nei procedimenti di fronte a un’autorità giudiziaria
(Art. 3) Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione;

(Art. 4) Diritto a richiedere - personalmente o tramite altre persone od organi - la designazione di un rappresentante speciale quando il minore è privo dei detentori della responsabilità genitoriale; Doveri dell’Autorità giudiziaria nel processo decisionale:

(Art.6, a) Prendere ogni decisione nell’interesse superiore del fanciullo e, se necessario, ottenere informazioni supplementari;

(Art. 7) Agire prontamente per evitare ritardi;

(Art. 8) Procedere d’ufficio, qualora il benessere del minore sia seriamente minacciato;

(Art. 9) Designare un rappresentante speciale per il minore;

(Art. 6, b) Assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti;

(Art. 6, b) Permettere al minore di esprimersi;

(Art. 6, c) Tenere in debito conto l’opinione espressa dal minore;

(Art. 5-9) Le Parti esaminano l’opportunità di avvalorare ulteriori diritti azionabili, riferiti, per esempio, alla designazione di un avvocato;

(Art. 13) Le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo;

(Art.16) Costituzione di un Comitato permanente per l’attuazione della Convenzione;

 

NOTE

nota 1 - Era, ad esempio, anche il caso dei figli degli emigranti del sud che giungono nel nordovest, i quali molto spesso, di “anormale” avevano solo la scarsissima frequentazione della lingua italiana.

nota 2 - Costituzione della Repubblica italiana, Parte prima DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI art. 27

nota 3 - L’ordinamento penitenziario fa riferimento esplicitamente, quali elementi del trattamento a: istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia.

nota 4 - Dpr. 488/88: Art. 1. Principi generali del processo minorile.
Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne

nota 5 - Data l’estrema rilevanza della materia, si vuole segnalare come in maniera sempre più sistematica si stia procedendo, in pena coerenza alle risultanze di numerose indagini scientifiche, verso la determinazione di un approccio multidimensionale: un approccio cioè basato sulla valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica, ovvero dal grado di maturazione ossea del distretto polso-mano, dall’esame fisico svolto da un pediatra, da un colloquio, nel corso del quale, in caso di minore straniero, deve essere presente un traduttore/mediatore culturale. Tale procedura scaturisce dal Protocollo siglato dai Ministeri della Giustizia, dell’Interno, della Sanità e approvato dal Consiglio Superiore di Sanità a seguito del lavoro svolto da un Gruppo Tecnico interistituzionale e multidisciplinare.

nota 6 - CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 - Testo e allegati. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009.

nota 7 - CCNI 29 luglio 2010, art. 18. 

nota 8 - Per una più ampia trattazione sul tema si veda: Stefanelli C., Mandalari G., Polizia penitenziaria minorile e processo di specializzazione, in Minorigiustizia, n. 1-2010.

nota 9 - È uno strumento alternativo alla detenzione, successivo ad una sentenza di condanna.

nota 10 - Sottrae il minore al circuito giudiziario nel momento in cui nasce il sospetto della sua responsabilità

nota 11 - Cfr. Ministero della Giustizia – Ufficio studi e ricerche - Dipartimento Giustizia minorile;
IPRS, Progetto Family roots

nota 12 - Il carattere consensuale, intrinseco alla mediazione, oltre a definire la natura del percorso mediativo inquadra, nel contempo, ruolo e funzioni del mediatore: soggetto, nonché privo di altra autorità oltre a quella che liberamente le parti gli attribuiscono, al fine di far sì che il cambiamento nelle modalità di gestione del conflitto emerga effettivamente dalle capacità dei soggetti in mediazione, cioè “dal basso”. Per queste ragioni, la figura del mediatore si colloca tendenzialmente in una dimensione operativa indipendente, cioè non sottoposta a controllo gerarchico da parte di alcuna autorità amministrativa, anche nel caso in cui il mediatore, l’intero team di mediazione, ovvero un suo componente, appartengano alla Pubblica Amministrazione. Il tutto compatibilmente con la complementarietà tra la mediazione penale minorile ed il sistema di giustizia formale (soprattutto in riferimento alle modalità di attivazione del servizio di mediazione e di trasmissione della relazione conclusiva all’autorità inviante).

nota 13 - Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia” e relativi disciplinari.

nota 14 - Analisi statistica dei Flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile Anno 2012

nota 15 - IbID

nota 16 - I dati sulle specifiche provenienze dei minori stranieri collocati in comunità sono disponibili soltanto per gli anni 2010 e 2011: tali dati evidenziano che l’aumento della componente straniera nel 2011 è stato dovuto essenzialmente ai maggiori collocamenti di minori di provenienza africana, in particolare egiziani, marocchini e tunisini; in aumento sono risultati anche i collocamenti di minori albanesi.

A cura del Dipartimento della Giustizia Minorile - Direzione per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Serenella Pesarin - Direttore Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Cira Stefanelli - Dirigente ad interim - Ufficio III
Si ringraziano i funzionari degli Uffici I, II e III
Istituto Psicoanalitico per le Ricerce Sociali (IPRS)
Traduzioni: Debra Mandatori, Serafinella D’Ambrosio