Scheda sui rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza (luglio 2015)

  • pubblicato nel 2015
  • autore: Roberta Palmisano
  • scheda
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali

Con l’incontro del 18 ottobre 2013 sono ripresi gli incontri periodici tra l’Amministrazione penitenziaria e la Magistratura di Sorveglianza che in passato hanno rappresentato una proficua esperienza di confronto e scambio. In conformità alla Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 24 luglio 2013, ha avuto luogo, con la partecipazione del Signor Ministro, una riunione tra i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, i vertici dell’Amministrazione penitenziaria, il Presidente della Commissione Mista del CSM, il Presidente della Commissione per la materia penitenziaria istituita presso l’Ufficio di Gabinetto, il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati. Al fine di promuovere lo sviluppo di linee di intesa e collaborazione gli incontri sono stati estesi alla partecipazione dei Provveditori Regionali. I Provveditori Regionali sono stati coinvolti in una serie di incontri che hanno avuto per oggetto la costruzione del nuovo modello detentivo fondato sull’attuazione dell’art. 115 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000) e sulla differenziazione dei circuiti detentivi; in esso si fa riferimento agli artt. 6 “Locali di soggiorno e di pernottamento” e 14 “Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati” dell’Ordinamento penitenziario (legge 354/75), nonché al concetto di “carcere aperto” e alla necessità di un’assunzione comune della responsabilità di risultato (artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 230/2000).  Il progetto è stato avviato con le circolari 30 maggio 2012, 29 gennaio 2013 e 22 luglio 2013 ed è proseguito con le numerose note di indirizzo e sensibilizzazione rivolte ai Provveditori e Direttori d’istituto contenenti le linee di azione che l’Amministrazione ha posto in essere anche per l’adempimento richiesto dalla sentenza Torreggiani ed altri c. Italia.  Nel corso di questi incontri è stato condiviso l’intento di avviare uno stabile e duraturo coordinamento tra Amministrazione penitenziaria e Magistratura di Sorveglianza, anche a livello periferico (sul modello di quanto già avviene in alcune Regioni), su alcuni temi di discussione e approfondimento. 

1. Adozione di modelli trattamentali e gestionali condivisi: 

Il nucleo fondamentale del nuovo modello detentivo è la differenziazione degli istituti penitenziari al fine di poter individuare obiettivi precisi per ciascuno di essi e indirizzare l’azione in ragione della specificità di ogni singola struttura, anche attraverso una formazione del personale orientata ai suoi scopi. 
L’impegno è quello di costruire per ciascun detenuto condizioni detentive dignitose, il che vuol dire innanzitutto differenziare tali condizioni in ragione della particolare situazione di ciascuno, come peraltro è previsto nell’Ordinamento penitenziario.
  • Il progetto è quello di allocare i detenuti in istituti e sezioni distinti per gruppi omogenei separando i giudicabili dai condannati, i detenuti del circuito di Alta Sicurezza e i detenuti “protetti” da quelli “comuni”.
  • Nelle case circondariali, dedicate al flusso dei detenuti, le maggiori energie saranno rivolte all’accoglienza e alla pre-osservazione, in base alla quale potrà poi essere individuato l’istituto più adatto ove trasferire il detenuto; 
  • Nelle case di reclusione, ove sono concentrati i detenuti definitivi, sarà destinato il maggior numero di educatori e di attività degli Uffici EPE così da dedicare maggiori energie al trattamento;
Per quanto riguarda i detenuti di Alta Sicurezza, quelli in attesa di giudizio e gli appellanti dovranno essere accolti in sezioni o istituti situati nelle città che sono sedi delle Direzioni Distrettuali Antimafia, dove essi potranno seguire i rispettivi procedimenti con abbattimento delle spese di traduzione, mentre i condannati/ricorrenti in Cassazione dovranno essere allocati in case di reclusione da individuare nelle Regioni con minori ingressi e flusso detentivo (circa una decina). La conseguente riduzione del numero di istituti di Alta Sicurezza consentirà di concentrare il personale di polizia penitenziaria ed approntare un adeguato controllo.  Il fine è quello di creare le condizioni affinché ogni detenuto trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della cella, in refettori e spazi dedicati alle attività comuni ove, con l’intervento degli operatori appartenenti alle diverse professionalità e dei volontari, la responsabilizzazione e l'osservazione potranno essere realizzate in modo molto più efficace (questo il modello di  cd. “carcere aperto”).Non soltanto il lavoro, l’istruzione, le attività culturali o sportive hanno una finalità di risocializzazione (in tanti istituti ci sono moltissime realtà positive e di eccellenza, ma l’offerta è comunque limitata ad alcuni) ma di per sé la partecipazione alla vita carceraria e la concreta accettazione delle regole dello stare insieme consentono di sviluppare una prospettiva di vita e di condotta in armonia con i diritti degli altri e con le esigenze fondamentali della società. In sostanza l’ozio dovrebbe essere abolito rendendo obbligatorio per il detenuto uscire dalla propria cella per un considerevole numero di ore da trascorrere insieme agli altri (iniziando quantomeno ad aggiungere alle ore dell’aria quelle dei pasti in refettorio). L’offerta trattamentale intesa in questo senso avrà come destinatario ogni singolo detenuto e la valutazione del percorso compiuto in carcere potrà essere effettuata soltanto in quanto egli accetti tale offerta e manifesti di aderirvi attraverso il cd patto di responsabilità. Si dovrà quindi offrire un programma di regole comuni per il quale, quantomeno, i detenuti dovranno, sezione per sezione, consumare i pasti nei refettori e non in cella. Dove già esistono gli spazi coperti ove poter trascorrere il tempo insieme, il nuovo modello potrà essere avviato; ove non vi è questa disponibilità, dovranno essere avviati lavori di ristrutturazione ovvero potranno essere collocate strutture prefabbricate. In ciascuna Regione dovrà essere individuato almeno un istituto di media sicurezza “ordinario” ove concentrare i detenuti con un fine pena prossimo (pari o inferiore ai tre anni) e dove applicare le nuove regole.
L’osservazione continuativa negli spazi comuni, dove gli educatori, gli altri operatori e i volontari rimarranno insieme ai detenuti, renderà possibile una descrizione effettiva dei comportamenti e delle dinamiche di gruppo che consentirà al Magistrato di Sorveglianza una valutazione finalizzata alla concessione della liberazione anticipata, di colloqui, permessi e misure alternative. La realizzazione di percorsi interni di miglioramento della vita quotidiana avrà ripercussioni importanti sulla sicurezza e sul comportamento dei detenuti e il nuovo utilizzo degli ambienti comuni (adottato anche da altri paesi europei) renderà anche più efficaci le operazioni di controllo. In relazione al nuovo modello detentivo è molto utile un’analisi congiunta delle nuove regole e degli strumenti che dovranno contenerle (progetti di istituto, patto di responsabilità, progetti regionali), strumenti che consentono di determinare gli obiettivi, le scelte e le regole con la finalità di promuovere il senso di responsabilità del detenuto, così come pure delle soluzioni organizzative in relazione ai vari interventi da porre in essere per attrezzare o creare gli spazi comuni.
 
2. Concordare le linee di contenuto dei regolamenti interni:

La predisposizione del regolamento interno in ciascun istituto penitenziario e la relativa procedura di approvazione rappresentano lo strumento più adeguato ad assicurare l’aggiornamento delle regole interne e la omogeneità delle modalità di trattamento. L’intervento del magistrato di Sorveglianza nella procedura di approvazione e il “contraddittorio”, in sede di esame dei testi, con i Provveditori regionali e l’Ufficio Studi del DAP, sono strumenti che possono consentire, in fase di predisposizione di questi strumenti normativi, la composizione di eventuali divergenze e un confronto su questo tema può contribuire efficacemente a sviluppare e mantenere il rapporto di reciproca e fattiva collaborazione tra l’Amministrazione penitenziaria e la Magistratura di Sorveglianza. La predisposizione di regolamenti di istituti effettivamente condivisi consentirà di ridurre lo spazio di inottemperanza dell’Amministrazione penitenziaria.
 
3. Impiego dello strumento informatico SIAP/Afis “Monitoraggio celle e spazi di detenzione”. 
 
L’applicativo è stato ideato al fine di poter monitorare la corretta distribuzione delle persone detenute e consente che le ubicazioni siano disposte tenendo conto dello spazio disponibile, della tipologia e della posizione giuridica dei ristretti. Questo strumento consente a tutte le articolazioni dipartimentali di conoscere con precisione il dato aggiornato delle presenze dei detenuti e della loro dislocazione all’interno degli istituti. Il sistema è infatti alimentato con l’inserimento giornaliero delle presenze da parte dell’Ufficio Matricola e offre la “fotografia” di ogni singolo istituto e sezione e all’interno di queste di ogni singola cella, riportando il numero di mq disponibili e il rapporto mq/soggetto evidenziando in particolare quelle sotto i tre mq, quelle tra tre e quattro mq e quelle al di sopra dei quattro mq. A seguito dell’entrata in vigore delle norme estive (D.L. n. 92/2014 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 117) che hanno introdotto nell’ordinamento penitenziario il rimedio “compensativo” di cui all’art. 35-ter, il DAP ha integrato il programma anzidetto con un’applicazione di supporto (denominata Applicativo 18) che partendo dall’elaborazione dei dati del programma SIAP/Afis, riepiloga per singolo soggetto detenuto, eventuali giorni di detenzione “in sofferenza” (quindi avendo a disposizione meno di 3 mq calcolati come “superficie strutturale” e cioè al netto del servizio igienico laddove esso sia effettivamente separato dalla camera detentive e al lordo del mobilio, compreso quello fisso), rapportando il numero degli occupanti della cella nel periodo di detenzione con la superficie della cella, così da consentire una più veloce risposta alla Magistratura di Sorveglianza procedente. Condividere questo patrimonio di conoscenze potrà contribuire ad individuare soluzioni adeguate e a prevenire le situazione di lesione dei diritti. L’uso di questo programma consentirà ai Provveditori e ai direttori d’Istituto di avere un quadro preciso della disponibilità degli spazi e agevolerà una allocazione dei detenuti che garantisca il parametro dello spazio vitale e risponda alla logica della riorganizzazione dei circuiti.
 
4.  Procedure concordate per una sollecita definizione delle istanze e per un’efficace azione nell’esecuzione penale esterna.
 
Il 23 gennaio 2014 il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato una risoluzione ricognitiva dello stato di attuazione delle buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza; alcune di esse sono state recepite nel d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10. Dubbi interpretativi e difficoltà operative sono seguiti all’adozione della nuova legge e la discussione congiunta fra gli organi interessati ai relativi problemi potrà contribuire a scioglierli. Oggetto di utile confronto e scambio di opinioni potranno essere le buone pratiche già diffuse presso alcuni uffici ed in particolare può essere utile definire modelli operativi nella gestione dei condannati in esecuzione penale esterna:
  • determinazione di tempi e modalità per l’istruzione dei procedimenti nei confronti dei condannati liberi sospesi;
  • individuazione di una scala di priorità nello svolgimento delle indagini e degli interventi per l’esecuzione delle misure, in relazione a situazioni di criticità nel rapporto tra volume di richieste da parte del Tribunale e potenzialità operative dell’UEPE;
  • precisazione delle modalità di articolazione delle proposte di programmi trattamentali destinate ai detenuti domiciliari, che prevedano anche lo svolgimento di attività lavorative e/o di volontariato ora che per effetto del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 la misura è stabilizzata;
  • immediata esecuzione delle ordinanze dei magistrati di sorveglianza che dispongono la liberazione senza previo ordine di scarcerazione del pm;
  • previsione di attività di volontariato di esperti in materie giuridiche per supportare i detenuti nella redazione delle istanze;
  • predisposizione di moduli per le domande e schemi di relazione;
  • invio delle istanze per via telematica, individuazione di un referente unico del procedimento di trasmissione, invio automatico della documentazione utile in possesso dell’amministrazione;
  • possibilità di accesso semplificato al ruolo delle udienze per acquisire notizia dei rinvii delle udienze e degli esiti dei processi;
  • previsione di un’autorizzazione preventiva e generale per i casi di:
  • accesso a strutture sanitarie, visite mediche documentate, controlli tossicologici;
  • partecipazione ad udienze processuali e/o convocazioni dell’autorità giudiziaria;
  • spostamenti fuori dal territorio comunale per l’espletamento dell’attività lavorativa prevista nell’ordinanza di ammissione al beneficio (autisti, edili che cambiano cantiere, rappresentanti, etc);
  • anticipo o posticipo dell’orario di rientro nell’abitazione per motivi di lavoro;
  • svolgimento di attività previste dal programma terapeutico presso le comunità (verifiche familiari, iniziative sociali all’esterno, colloqui presso il SERT;)
  • concordare le ipotesi di richiesta della sola relazione di sintesi all’istituto e non anche della relazione sociale all’UEPE;
  • scambio di corrispondenza via mail;
  • delega di alcuni adempimenti di natura amministrativa alle articolazioni dell’amministrazione penitenziaria;
  • definizione dei criteri di urgenza per la deroga temporanea alle prescrizioni prevista dal decreto legge 146/2013;
  • favorire l’invio dei genitori con prole alle case famiglia protette, strutture di nuova istituzione introdotte dalla legge 62/2011 di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2012, anche tramite il Progetto Nazionale di Accoglienza delle Donne detenute con figli predisposto dalla Caritas italiana insieme ai Centri diocesani Migrantes e all’Ispettorato dei Cappellani delle carceri italiane; tale Progetto assicura una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio nazionale e cura, con grande impegno, un piano di intervento che, tenendo conto della posizione giuridica delle detenute madri, predispone percorsi personalizzati in grado di garantire il reinserimento nella società.
  • concordare modalità e tempi di formulazione del programma di trattamento ex art. 72 dell’ordinamento, con particolare riferimento alle prescrizioni di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 47, comma 7; quest’ultima da intendersi quale procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero ed informato, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale (mediazione, dialogo esteso ai gruppi parentali, restituzione, risarcimento, lavoro a favore della comunità), tenendo conto della natura e della gravità del reato, del livello del trauma causato, degli squilibri nella relazione tra vittima e autore, e della maturità e capacità intellettiva della vittima, fornendo a quest’ultima un’informazione completa sul procedimento alternativo e sulle sue conseguenze;
  • concordare iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle opportunità lavorative, con il coinvolgimento anche di Comuni e Regioni, e del Sert (per la predisposizione di programmi terapeutici dedicati ai detenuti tossicodipendenti). Ampliare l’impiego di forme imprenditoriali e sistemi di ingresso dei privati nelle attività produttive penitenziarie.
  • Ampliare il ricorso al lavoro di pubblica utilità e ai lavori socialmente utili.
  
5. Nuclei di polizia penitenziaria presso gli UEPE
 
Esaminare la possibilità che presso gli UEPE trovino collocazione anche nuclei di polizia penitenziaria, riprendendo il progetto di qualche anno fa che prevedeva, sotto il coordinamento del direttore dell’Ufficio, che la polizia penitenziaria si integrasse con le altre figure professionali nell’espletamento di funzioni di controllo, sostegno e reinserimento sociale. Il progetto prevedeva un’adeguata e specifica formazione e una prima fase di sperimentazione durante la quale la polizia penitenziaria doveva svolgere in via prioritaria rispetto alle altre forze di polizia la verifica del rispetto degli obblighi di presenza imposti alle persone ammesse alla detenzione domiciliare. La polizia penitenziaria potrebbe partecipare al programma di trattamento e inclusione sociale delle persone ammesse alle misure alternative e il suo apporto risulterebbe ancora più prezioso con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in ordine all’utilizzo del braccialetto elettronico.

6.  Espulsione

La legge 30 ottobre 2014, n. 161, novellando l’art. 13 (Espulsione amministrativa) della legge 268/98 prevede che lo straniero nei cui confronti il prefetto abbia disposto l’espulsione possa essere rinviato verso gli Stati membri dell’Unione Europea con i quali l’Italia abbia stretto accordi o intese bilaterali. La stessa legge, novellando l’art. 14 del Testo Unico prevede che gli stranieri che siano stati ristretti in carcere per un periodo di novanta giorni, a qualsiasi titolo, possano essere trattenuti nei Centri di Identificazione e di Espulsione (CIE) non più di trenta giorni e che la direzione  del carcere debba richiedere le   informazioni sull’identità e sulla nazionalità al  questore  del  luogo il quale deve avviare la procedura  di  identificazione  interessando  le competenti autorità diplomatiche (il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia  adottano i necessari strumenti di coordinamento).
In proposito, per assicurare procedure semplificate e tempestive, a seguito di una sperimentazione regionale e nazionale di precise modalità operative da seguire, è stato sottoscritto un Protocollo operativo  nazionale, concordato tra il DAP e il Dipartimento del Ministero dell’Interno competente.
Con la circolare n. GDAP PU 043667 del 17.12.2014 il DAP ha fornito indicazioni a tutti gli istituti penitenziari e disposto l’applicazione delle procedure concordate estendendo il modello per l’identificazione veloce dei detenuti extracomunitari proposto dalla Lombardia a tutto il territorio nazionale nelle more della sottoscrizione del protocollo nazionale.In particolare, la circolare ha disposto alle Direzioni penitenziarie l’invio di elenchi nominativi per acquisire le notizie utili alla loro identificazione con modalità che, sulla base di una scheda elaborata nell’ambito della sperimentazione lombarda, consentono la raccolta di dati anagrafici necessari a stabilire la nazionalità ed altre notizie utili per la gestione dei detenuti extracomunitari ai diversi fini, alla luce della complessa normativa nazionale ed europea sul trattamento dei detenuti stranieri e degli eventuali accordi bilaterali fra i Paesi interessati.
L’obiettivo è quello di consentire l’identificazione tempestiva e l’acquisizione di elementi conoscenza del contesto familiare e sociale in cui lo straniero è inserito al fine di attivare in modo efficace le procedure di espulsione e di trasferimento in esecuzione pena al Paese di origine, mediante accordi e per il suo reinserimento nel contesto dal quale proviene. Anche su questo argomento è utile confrontarsi per porre in essere prassi che rendano davvero efficace il dettato normativo.
 
7. problematiche conseguenti alla chiusura degli OPG

Utile è pure il confronto in relazione alle problematiche relative all’introduzione di nuove strutture regionali denominate REMS, ad esclusiva gestione sanitaria (art. 3-ter comma 3 lett. a) legge 17 febbraio 2012, n. 9) per stabilire secondo quali regole si svolgerà la vita dei detenuti all’interno di queste strutture e in particolare al profilo dell’esercizio dei poteri di contenzione. Quanto all’applicabilità della normativa penitenziaria (legge 354/75 e dpr 230/2000) la legge richiama “appositi Accordi tra il Dipartimento  dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni  e  le  Province Autonome di Trento e  Bolzano”. Questi accordi certamente non potranno derogare a norme primarie e potranno avere ad oggetto soltanto le modalità organizzative e l’articolazione di servizi che, all’interno delle nuove strutture non potranno più essere svolti dalla polizia penitenziaria.
Sarà utile prevedere uno schema di Regolamento-tipo, così da assicurare una uniformità di gestione delle REMS sul territorio nazionale.E’ indubbio che il magistrato di Sorveglianza svolgerà le sue funzioni di vigilanza all’interno delle nuove strutture in quanto il comma 3 dell’art. 69 l. 354/75 è esplicito nel senso che la Magistratura di Sorveglianza “sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali”. E’ altrettanto certo che gli internati mantengono il diritto di reclamo per l’esercizio dei loro diritti  compreso il diritto a ricevere il trattamento rieducativo individualizzato e l’osservazione sulla cui base è redatto il programma personalizzato. Saranno altresì applicabili le disposizioni dell’ordinamento penitenziario che riguardano la cd area penale esterna (ricovero in luogo di cura esterno, lavoro all’esterno, permessi, semilibertà, con i limiti dell’art. 4 bis, 51 ter e 53 bis).
Sembrano invece incompatibili una buona parte delle norme dell’ordinamento penitenziario e in particolare quelle che limitano la permanenza all’aperto, le sanzioni disciplinari, l’impiego della forza fisica, il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis, il regime del 41 bis, e forse anche quelle relative ai colloqui e alle telefonate e quelle che vietano il possesso di denaro. Nel paragrafo dedicato all’organizzazione del lavoro è previsto poi che “le  strutture  residenziali,  nell'ambito delle direttive dei Dipartimenti di salute  mentale,  adottano  linee guida e procedure scritte di consenso professionale” e che tali procedure  scritte  si  riferiscano anche alle “modalita'  di  attivazione  delle  Forze   dell'Ordine,   nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza” e per l'attività perimetrale  di  sicurezza  e  di vigilanza  esterna,  che  non  costituisce  competenza  del  Servizio sanitario  nazionale  né dell'Amministrazione   penitenziaria,  è previsto che le Regioni e le Province Autonome, ove necessario,  ai  sensi  dell'art. 3-ter, comma 3, lettera b)  della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9, attivino specifici accordi  con  le  Prefetture,  che  tengano  conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. 
 
8. Ordinanze ex artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.

Le recenti innovazioni legislative in tema di rimedi preventivi e compensativi in favore dei detenuti che abbiano subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU hanno posto infatti la necessità di una riflessione comune sulle problematiche aperte anche al fine di individuare prassi condivise. Nel corso della riunione tenutasi il 10 novembre 2014 i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza hanno riferito in ordine ai dati rappresentativi dell’effettiva efficacia dei rimedi legislativi approntati a livello nazionale e dai loro interventi è emerso che la maggior parte delle istanze è stata dichiarata inammissibile perché generiche ovvero perché è stato ritenuto insussistente il requisito dell’attualità del pregiudizio.  L’Amministrazione penitenziaria si è impegnata a dare direttive ai singoli istituti penitenziari, ove il detenuto istante è ristretto, concernenti le modalità di redazione delle istanze e i requisiti necessari che esse devono contenere, nonché le informazioni da fornire al giudice in merito alle caratteristiche dell’istituto e ai cambiamenti intervenuti nel tempo (planimetrie, misure delle finestre, offerta in termini di lavoro, istruzione e attività, numero di ore in cui la camera detentiva rimane aperta, ore di uscita ai passeggi, ore in saletta ricreativa, regime di vita detentiva, cadenza con cui vengono consegnati i prodotti per l'igiene, acqua calda e possibilità di fare la doccia, eventuali ispezioni della ASL), informazioni integrate con quelle utili all’istruttoria e alla decisione delle singole istanze (periodi detentivi e relativi ai diversi istituti, spazio a disposizione -numero di persone in camera detentiva-, lavoro o altre attività di cui ha fruito, cartella personale), anche relative agli istituti ove era recluso in precedenza.
È stata inoltre predisposta una apposita modulistica indicando agli istituti che l’adempimento ha carattere di priorità.
 
Nel corso dell’incontro i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza hanno richiesto con forza: 
  1. un intervento legislativo che preveda, perlomeno davanti al Magistrato di sorveglianza, una procedura molto più snella e informale di quella prevista dall’art. 35-ter OP, sul modello di quella prevista in materia di liberazione anticipata speciale, senza contraddittorio e partecipazione del detenuto istante. Considerata la situazione di stallo derivante da una forte divergenza interpretativa derivante anche dalla denunciata scarsa chiarezza della norma, è stata poi manifestata la pressante esigenza di un intervento interpretativo del Legislatore che chiarisca: 
  2. che l’ammissibilità delle istanze non è legata alla attualità del pregiudizio lamentato (paradossalmente l’azione dell’Amministrazione volta ad eliminare situazioni di violazione rende di fatto inapplicabile il rimedio)
  3. la posizione dei condannati alla pena dell’ergastolo (che non possono fruire di sconti a titolo di compensazione)
  4. le modalità con le quali deve essere calcolato lo spazio minimo.Per quanto riguarda i criteri di calcolo degli spazi detentivi è infatti emerso che non vi sono criteri condivisi e questo determina una maggiore difficoltà di acquisire le informazioni e rischia di determinare un incremento del numero di impugnazioni con conseguente protrarsi della procedura. Sembra quindi utile che, sulla base dei criteri ai quali la Corte EDU si è riferita nella sua giurisprudenza e delle obiettive disponibilità di spazio del nostro sistema, il Legislatore fissi un criterio certo ed univoco che non può che riferirsi al dato strutturale riscontrabile dalle planimetrie (al di là dello specifico ingombro ulteriore rappresentato dal mobilio fisso che varia da cella a cella).  Non può escludersi in proposito l’eventualità di una modifica dell’art. 6 OP che aggiunga un parametro numerico all’attuale riferimento al concetto di “ampiezza sufficiente”.Sono emerse infine ulteriori esigenze:
  5. proroga dei comandi del personale di polizia penitenziaria
  6. aggiornamento dell’applicativo SIUS e degli altri programmi (artt. 35-bis e 35-ter OP, opposizione a riabilitazioni e declaratoria di estinzione della pena, art. 51-bi OP ecc.)istruzioni alle cancellerie in ordine alla liquidazione delle somme liquidate a titolo compensativo
  7. rideterminazione delle piante organiche sia dei magistrati di sorveglianza che del relativo personale amministrativo
  8. iproroga della circolare del DOG sul divieto di applicazione del personale di cancelleria addetto alla Sorveglianza, salvo parere del Capo dell’Ufficio.
 L’Amministrazione ha assicurato la progroga del distacco delle unità di polizia penitenziaria presso gli uffici di Sorveglianza fino al 31 dicembre 2014 e comunque, se necessario anche oltre e fino al giugno 2015.

Roma, luglio 2015

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Roberta Palmisano