Parere sui buoni pasto (giugno 2013)

  • pubblicato nel 2013
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

Con riferimento all’attribuzione o meno del diritto alla mensa obbligatoria di servizio o al buono pasto sostitutivo nei confronti degli assegnatari di alloggio di servizio annesso alla medesima struttura di servizio e in particolare degli assegnatari di cui all’art. 2.1, lett. a, b, c, del D.P.R. 314/2006 (Provveditore, Direttore e Comandante), si osserva quanto segue.

Conviene soffermare l’attenzione, innanzitutto, sulle fonti contrattuali e normative in base alle quali viene riconosciuto il “diritto al buono pasto” alle diverse categorie di personale di questa Amministrazione.

  1. Per quanto attiene al personale del “comparto Ministeri”, l’art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha previsto la corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri. Alla disposizione è stata data attuazione: con l’accordo sindacale sottoscritto in data 30 aprile 1996 -integrato dall’accordo sindacale del 12 dicembre 1996- per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali; con l’accordo sindacale sottoscritto in data 8 aprile 1997, per il personale dell’area dirigenziale del comparto <<Ministeri>>. Sulla base di tali disposizioni si ricava che il buono pasto è attribuito: al dipendente, avente un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, nelle giornate in cui abbia svolto orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore (giorni in cui effettua i prescritti due rientri pomeridiani), nel rispetto della pausa pranzo di almeno mezz’ora (art. 4  dell’Accordo sulla corresponsione dei buoni pasto del 30 aprile 1996); al dipendente che abbia effettuato, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa pranzo (prevista dall’art. 19, comma 4, del CCNL 16 maggio 1995).
     
  2. Per quanto riguarda il personale di Polizia penitenziaria, i presupposti per la concessione dei buoni pasto sono gli stessi previsti per l’ammissione alla mensa obbligatoria di servizio (m.o.s.), indicati nelle lettere circolari n. 144536/4.5 del 05.11.1997 e n. 3495/5945 del 09.03.1999.
    La m.o.s. per le Forze di polizia è prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 203. Il combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, prevede che il Ministro della giustizia è autorizzato a disporre, con propri decreti, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale di Polizia penitenziaria che si trova in particolari situazioni di impiego ed ambientali indicate alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 1, comma 1, nel limite dello stanziamento di bilancio.[1] Si evidenzia, in particolare, che questa Amministrazione, con P.D.G. del 27 ottobre 1998, ha esteso l’erogazione dei buoni pasto, preliminarmente concessa al personale del “comparto Ministeri”, anche al personale di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento, i Provveditorati Regionali e i CSSA, oggi UEPE, impiegato in compiti diversi da quelli istituzionali. La circolare esplicativa n. 3495/5945 del 09.03.99 richiama, per la concreta erogazione dei buoni pasto al personale medesimo, le condizioni e le modalità di attribuzione già in essere per il personale del “comparto Ministeri”.[2]
  3. Per quanto attiene al personale dirigenziale non contrattualizzato (appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, disciplinata dalla legge 154/2005, di cui fanno parte le figure professionali del Provveditore e del Direttore), trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 05.06.1997 -che definisce gli specifici requisiti di legittimazione per poter usufruire del beneficio- relativo all’attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione.[3]
    Con il P.D.G. 27.10.98 sopra citato veniva poi disposta l’erogazione dei buoni pasto anche a favore del personale destinatario dell’art. 40 della l. 395/90 (personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria), attualmente rientrante nella “carriera dirigenziale penitenziaria”. Si fa presente, inoltre, che nelle more della definizione del procedimento negoziale previsto dagli artt. 20 e segg. del d.lgs. 63/2006, i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato; in particolare, la legge 05.11.2004 n. 263 (art. 2, comma 2) estende ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia le disposizioni del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 in merito alla previsione e alle modalità di fruizione di alcuni specifici istituti, tra cui i buoni pasto disciplinati dall’art. 37 (si veda in tal senso la lett. circ. prot. 0188490 del 13.6.2007).

     

    Premesso quanto sopra, si osserva che la ratio del riconoscimento del diritto a fruire della mensa (o del buono pasto sostitutivo) fa riferimento all’impossibilità di interrompere il servizio al fine di recarsi presso il proprio domicilio per consumare il pasto.Pertanto si condivide l’orientamento  in base al quale tale evenienza non si determinerebbe nel caso in cui il personale risulti assegnatario di alloggio di servizio -annesso alla struttura di servizio- ai sensi del D.P.R. 314/2006, cioè nei confronti del Provveditore, del Direttore e del Comandante di reparto, salvo il caso in cui vi sia l’indisponibilità o l’inesistenza dell’alloggio.Con riferimento al Comandante di Reparto e al Direttore si condivide pure l’opinione della S.V., secondo cui per ovvi motivi di efficienza e tempestività, il Comandante di reparto in ogni caso e in taluni casi anche il Direttore, possono consumare il pasto presso la sede di servizio quando sia necessario o possibile un loro pronto intervento in situazioni di emergenza per la sicurezza dell’istituto carcerario.

Roma, 20 giugno 2013

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberta Palmisano

 

[1] Al personale di Polizia penitenziaria che, per carenza di organici delle qualifiche funzionali, è impiegato in compiti amministrativi e contabili, il buono pasto è stato attribuito ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 5 giugno 1997

[2] La concessione dei buoni pasto per le Forze di Polizia, in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio e, quindi, ricorrendo il presupposto delle condizioni di impiego previste dall’art. 1 della legge 203/89, è stata successivamente disciplinata dall’art. 35 dell’Accordo sindacale recepito con D.P.R. 16.3.1999, n. 254.

[3] art.1. del D.P.C.M. 5.6.1997 stabilisce che: “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale non soggetto a contrattazione”; a norma dell’art. 2: “1. Hanno diritto ai buoni pasto i dipendenti di cui all’art. 1 in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni … a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio. 2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l’attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l’effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario”.