Parere su incarico extraistituzionale Polizia penitenziaria (novembre 2013)

  • pubblicato nel 2013
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

 

  1. L'istanza omissis in servizio nella Casa circondariale di omissis per essere autorizzato ad accettare l'incarico di componente del consiglio di amministrazione di una società consortile mista, è stata rigettata in quanto l'incarico in questione sarebbe incompatibile con l'attività ordinariamente svolta dal dipendente sia perché avrebbe la durata di quattro anni e importerebbe riunioni secondo le necessità ritenute dal presidente del consiglio di amministrazione, sia perché l'attività dello stesso consiglio potrebbe interferire con i compiti istituzionali del dipendente e con le scelte decisionali dell'Amministrazione penitenziaria.
    Sono state richieste richieste ulteriori valutazioni di questo ufficio avendo il dipendente presentato controdeduzioni avverso il diniego dell'autorizzazione.
     
  2. Il dipendente deduce in via principale che, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale siciliana 23.12.2000 n. 30, per l'accettazione dell'incarico di cui trattasi non è prevista alcuna autorizzazione sicché non avrebbe efficacia il diniego che è stato a lui opposto. In via subordinata insiste per la concessione dell'autorizzazione atteso che le riunioni del consiglio di amministrazione in questione non sono più di due al mese, a nulla rilevando quindi l'astratta possibilità della sua convocazione da parte del presidente ai sensi dell'art. 19 dello statuto societario. È assorbente comunque la considerazione che le predette riunioni consiliari si svolgono sempre di pomeriggio mentre l'attuale attività del dipendente si svolge solo di mattina.
     
  3. La preliminare eccezione del dipendente è infondata perché qui non viene in considerazione la disciplina dello Statuto degli amministratori locali a cui si riferisce l'indicato art. 15 della legge regionale n. 30/2000 ma si tratta dello svolgimento di un incarico extraistituzionale da parte di un dipendente della polizia penitenziaria e l'accettazione di questo incarico deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza come espressamente dispone l'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche).
     
  4. Quanto al merito della contestazione, va ricordato che quest'ultima norma stabilisce che ai fini dell'autorizzazione l'Amministrazione deve verificare l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.
    Non c'è tale conflitto, come sempre è stato ritenuto da questo Dipartimento, nel caso in cui le attività extraistituzionali non contrastano con le specifiche funzioni svolte dal dipendente né con i fini istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria. In particolare, nel caso in cui il dipendente non debba collaborare con enti o società che hanno relazioni economiche o commerciali con la sua Amministrazione o con studi legali che si occupino di questioni penali nello stesso territorio in cui lavora il dipendente.
    In proposito non basta dire genericamente, come si legge nel provvedimento in data 1° luglio 2013 di rigetto dell'autorizzazione, che “l'attività di gestione del consiglio di amministrazione è caratterizzata da possibile interferenza con i compiti istituzionali del dipendente e con le scelte gestionali dell'Amministrazione penitenziaria”, ma è necessario, ad avviso di questo Ufficio Studi, verificare, e darne dimostrazione, che in effetti sussiste un potenziale contrasto fra i fini e le attività della predetta società consortile e quelli dell'Amministrazione penitenziaria; soltanto in caso positivo è giustificato il diniego dell'autorizzazione.
     
  5. Altro motivo ostativo alla possibilità di espletare attività e collaborazioni extraistituzionali esterne all'Amministrazione penitenziaria è la loro oggettiva incompatibilità con l'adempimento dei compiti e dei doveri di ufficio del dipendente e con il suo orario di servizio.
    Sotto questo secondo aspetto, e pur considerando che il dipendente presta attività lavorativa a tempo pieno e che l'incarico che dovrebbe espletare non è occasionale né saltuario ma permanente e della durata di quattro anni, occorrerebbe sottoporre a nuova valutazione il diniego dell'autorizzazione a seguito della deduzione del medesimo dipendente sulla oggettiva compatibilità dell'incarico con un rapporto di impiego. Invero nelle controdeduzioni si sostiene in punto di fatto che il carico di lavoro nel consiglio di amministrazione sarebbe ridotto (una riunione o, in casi eccezionali, due al mese) e soprattutto sarebbe circoscritto al pomeriggio, sicché non vi sarebbe alcuna interferenza con l'orario di lavoro nell'Ufficio di corrispondenza, che è limitato soltanto al mattino.
     
  6. A conclusione di queste considerazioni, e pur sottolineando l'autonomo potere dei Provveditori regionali di verificare, sulla base delle linee guida indicate dal gruppo di lavoro istituito il 21.12.2000 dal Capo del dipartimento, se l'incarico che il dipendente chiede di essere autorizzato ad assumere possa  ritenersi compatibile o meno con l'attività di istituto e con l'orario di servizio, questo Ufficio Studi esprime l'avviso che sarebbe opportuna una più approfondita valutazione della richiesta di autorizzazione.

Distinti saluti.

Roma, 19 novembre 2013

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Roberta Palmisano