Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (giugno 2015)

aggiornamento: 10 febbraio 2023

La storia

  • Le origini della «Gazzetta Ufficiale» e i giornali che l'hanno preceduta, sino all'anno 1814
  • La «Gazzetta Piemontese»
  • La «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia»

Linee guida sulla disciplina della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

  • Le iniziative tecniche e legislative dal 1984
  • Le innovazioni introdotte in via amministrativa prima dell'approvazione della riforma
  • La nuova disciplina della pubblicazione delle leggi e degli atti normativi nella raccolta e nella Gazzetta Ufficiale

Suddivisione della linea “Gazzetta Ufficiale”

Legislazione   sulla pubblicazione di atti normativi, atti amministrativi e pubblici concorsi

Servizi pubblicazioni per la PA   degli atti normativi e amministrativi, degli avvisi e dei comunicati. Le pubblicazioni complementari, le rettifiche degli atti pubblicati, i concorsi pubblici

Come consultare la Gazzetta Ufficiale

Progetti e banche dati

 

 

La Gazzetta Ufficiale è ancora oggi il quotidiano mediante il quale si attua il principio della pubblicazione degli atti normativi e amministrativi dello Stato e degli altri organismi pubblici nazionali e locali.
La storia e le vicende del Giornale ufficiale dello Stato sono lunghe e complesse: le sue origini, la successiva evoluzione, il suo attuale assetto cui si è pervenuti a seguito dell'organica riforma perfezionata nel corso del biennio 1984-1986, fino ai giorni d’oggi, ove la tecnologia ha migliorato i servizi ed ha evoluto gli standard qualitativi, nel rispetto delle norme emanate dalla Pubblica Amministrazione.
L’analisi storico-giuridica della Gazzetta Ufficiale consente di percepire come essa abbia assunto nel tempo una struttura via via più articolata e completa, al fine di soddisfare le sempre crescenti e diversificate esigenze di informazione diffusa della generalità dei cittadini. Inoltre, nel corso degli anni non è venuta a mancare l'attenzione per l'aspetto estetico del giornale, come dimostra la rinnovata veste tipografica di esso, con l'inserimento, seppur discreto, di qualche elemento di colore.
I testi che seguono, contengono l'illustrazione analitica e sistematica delle norme legislative e regolamentari sulla pubblicazione degli atti delle Amministrazioni dello Stato, degli organi parlamentari, dei diversi enti ed organismi pubblici nazionali e locali, della Corte Costituzionale e della Comunità europea. Ciò con riguardo alla serie generale ed alle quattro serie speciali della Parte Prima della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I riferimenti normativi contengono le circolari e le altre direttive che illustrano le modalità tecniche per la formazione dei testi normativi, nonché le specifiche regole da osservare nel procedimento amministrativo di pubblicazione.

E’ opportuno anche l'accenno all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della Giustizia, cui è affidata la Direzione della Gazzetta Ufficiale, e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvede alla stampa, all’aggiornamento della banca dati www.gazzettaufficiale.it e alla distribuzione dei fascicoli.

La storia

Le origini della «Gazzetta Ufficiale» e i giornali che l'hanno preceduta, sino all'anno 1814

La «Gazzetta Ufficiale» come ogni giornale ha una propria storia, e nel caso specifico coincide in gran parte con la storia d'Italia. Le origini del Giornale Ufficiale dello Stato, in parte incerte, sono assai remote, tanto da ritenersi che sia il più antico giornale d'Italia. La prima traccia risale al 30 gennaio 1567, anno in cui furono raccolte e stampate notizie in modo ufficiale dal Governo Ducale di Emanuele Filiberto di Savoia. Le prime pubblicazioni di fogli con carattere di "Giornale" statuale furono edite a Torino dal Governo Sabaudo, nel periodo dal febbraio del 1645 al dicembre del 1665, ed ebbero il titolo di «Successi del Mondo», dove la parola "successi" voleva significare "fatti, avvenimenti". All'epoca quel giornale, oltre alle notizie ed ai commenti di quanto più importante "succedeva" nel mondo civile, pubblicava, a carattere ufficioso, anche i riassunti o i testi delle leggi o delle disposizioni emanate dal Ducato Sabaudo.
Successivamente, si ebbe un periodo, protrattosi per circa ottant'anni (1666-1745), in cui non si ha conoscenza di pubblicazione di giornali, stampati in Piemonte, aventi carattere statuale. Seguì, poi, ad un breve periodo nel quale uscì la «Raccolta dei Giornali stampati in Torino» (1746-1751), una seconda interruzione nella pubblicazione di tali periodici con carattere ufficioso, che durò ulteriori trent'anni (1751-1780). In seguito, si registrò l'uscita di altri giornali editi in Torino, che dipendevano dal Governo del Regno Sabaudo (1780-1796), fino all'epoca in cui, cessata la pubblicazione della «Gazzetta di Torino» (1796), a questa successe il 4 gennaio 1797 la prima edizione della «Gazzetta Piemontese», sotto la direzione del Segretario di Stato "pro tempore" Vincenzo Valsecchi. Tale giornale, la cui uscita fu di breve durata (1797-1798), ebbe una frequenza settimanale, una connotazione ufficiale e fu diviso in due rubriche:

  • quella riferentesi alle notizie di carattere politico, internazionale e militare, che rifletteva la storia di un'epoca in cui la rivoluzione francese compiva la sua opera anche in Piemonte;
  • quella relativa alla pubblicazione degli atti ufficiali del Governo Piemontese (Editti, Reali patenti, decreti, bandi, discorsi ufficiali, trattati, proclami ecc.).

Proclamatasi la repubblica in Piemonte, la «Gazzetta Piemontese» cessò di essere "ufficiale" ed il giornale governativo cambiò nome nonché indirizzo politico e gli successe il «Repubblicano Piemontese» (1798-1799).

La «Gazzetta Piemontese»

a) Gli anni dal 1814 al 1834

Dopo un periodo in cui uscirono altri "Giornali" dipendenti dallo Stato piemontese, che vanno collegati agli eventi storici del tempo, riguardanti principalmente la conquista del Piemonte da parte della Francia, il giornale governativo riassunse il titolo di «Gazzetta Piemontese», che riprese così le sue pubblicazioni dal 1814, l'anno in cui, in seguito alla caduta di Napoleone Bonaparte, cominciò la "restaurazione" dei governi assoluti dei diversi Stati italiani. Risulta che fu il re Vittorio Emanuele I a voler riprendere la pubblicazione della «Gazzetta Piemontese», destinata a trasformarsi successivamente in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», probabilmente allo scopo di avere un organo "ufficiale" di stampa che rispecchiasse in qualche modo le idee del Governo. Bisogna tener presente al riguardo che la "ufficialità" statuale del giornale, in quei tempi, non si concepiva come oggi, cioè nel senso di un organo di stampa pubblicato a cura e per conto diretto dello Stato e destinato esclusivamente a riportare gli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche. Il carattere ufficiale o ufficioso del giornale derivava, invece, dal fatto che esso non solo pubblicasse di preferenza gli atti ufficiali del Governo, ma che riportasse anche gli avvenimenti e i fatti del mondo civile, cercando di rispecchiare in questo le idee politiche governative.

La «Gazzetta Piemontese» costituì per un lungo periodo di tempo un notiziario ed, al pari di altri giornali dell'epoca, si denominò "Gazzetta"; termine che da alcuni si fa discendere da una antica moneta fuori corso, che correva una volta a Venezia e con la quale si pagava un numero di giornale, che perciò si denominava "Gazzetta". Il giornale fu un notiziario abbastanza completo, riportante i più rilevanti fatti che avvenivano nel Regno Sardo e negli altri Stati italiani e stranieri, anche se si adattava a scrivere o a pubblicare articoli di gradimento del Governo. Seguivano le notizie commerciali, il corso dei cambi e l'estrazione del lotto di Torino, le necrologie.
Sin dai primi numeri apparvero le inserzioni di natura commerciale e giudiziaria, inizio di quello che sarà nei tempi più recenti il «Foglio delle inserzioni». La «Gazzetta Piemontese» si stampava, oltre che in fascicoli ordinari, anche in «supplementi» per lo più riservati alla pubblicazione, per esteso o in "trasunto", degli atti emanati dal regio Governo, ognuno dei quali, nei casi di pubblicazione integrale, terminava con la formula di promulgazione, ben diversa da quella usata ai nostri giorni: «Mandiamo pertanto alli Senati nostri et alla Camera dei Conti d'interinare il presente Editto, volendo che alla copia stampata nella Stamperia Reale sia prestata l'istessa fede come al proprio originale che tale è Nostra mente».
Si deve notare come in questa formula, cui seguivano la data e le firme del Re e dei rappresentanti del Governo, era già contenuto il principio fondamentale, stabilito nell'attuale ordinamento, secondo cui la pubblicazione degli atti normativi della Repubblica nella "Gazzetta Ufficiale" «si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi». Il primo numero della «Gazzetta Piemontese», dopo la "restaurazione", uscì il 2 agosto 1814 ed era composto di un solo foglio in 8° (ottavo), formato rimasto inalterato per lungo tempo. Il giornale fu edito in Torino dalla tipografia di Domenico Pane in Dora Grossa, usciva tre volte alla settimana e riportava il titolo, la data e il numero, unitamente ad un "timbro" costituito da una croce stellata, sormontata dalla corona reale; successivamente fu indicato il prezzo e furono aggiunte le «notizie compendiate», le «condizioni meteorologiche» e la rubrica «varietà», nella quale venivano riportati quei fatti che impressionavano la pubblica opinione, nonché le novità e le curiosità in tutti i campi della vita sociale, delle scienze, delle arti e delle lettere. Sin dal 1817, il giornale fu edito dalla tipografia Favale, che ne assunse la stampa e l'amministrazione.

b) Gli anni dal 1834 al 1849

Dal 1834 al 1849 la «Gazzetta Piemontese» fu diretta da Felice Romani, chiamato a Torino da Re Carlo Alberto. Fu questo un periodo aureo per il giornale, in quanto il Romani fu un uomo colto, un giornalista di vaglia e un esimio poeta, autore di articoli scritti magistralmente, che toccavano svariati argomenti.
Egli diede un nuovo impulso alla "Gazzetta" che, anche nella sua veste esteriore, apparve notevolmente migliorata, fu accuratamente scritta, e da trimestrale divenne un "quotidiano", iniziando una nuova numerazione; furono riportate in calce le «Appendici» e fu creata la nuova rubrica «notizie del mattino». Il 3 novembre 1834 il giornale uscì nella nuova veste, su tre colonne, con un articolo del direttore, che delineò il programma che intendeva attuare. Il giornale fu diviso in due parti: una riguardò la politica, l'altra le scienze, le lettere e le arti. Furono riportate le più importanti notizie dei vari Stati del mondo civile del tempo, suddivise in due rubriche: «estero» ed «interno». Prese sempre maggiore sviluppo la parte dedicata agli avvisi, agli annunci giudiziari, commerciali, economici e alla pubblicità.
Nel 1848, l'anno in cui iniziò il grande processo rivoluzionario che portò poi all'unificazione italiana, cambiarono radicalmente l'indirizzo politico e l'ispirazione del giornale, in coincidenza con il fatto che Carlo Alberto aveva deciso ormai di appoggiare apertamente la causa nazionale. Nel febbraio di quell'anno furono riportate nel quotidiano le basi fondamentali dello "Statuto Albertino", che venne poi pubblicato integralmente dalla "Gazzetta". Il quotidiano, nel luglio del 1848, pur conservando ancora il titolo di «Gazzetta Piemontese» assunse anche formalmente il suo carattere di ufficialità, allorché nella testata, accanto al vecchio titolo, venne aggiunta la dizione di «Giornale Ufficiale del Regno». Esso era diviso in due rubriche: una parte ufficiale, riservata alla pubblicazione degli atti ufficiali, che non venivano tutti pubblicati integralmente ma alcuni per riassunto (questa parte veniva stampata con speciali caratteri, tipo grassetto); ed una parte non ufficiale, destinata a riportare notizie e fatti di varia natura, nonché provvedimenti ministeriali, circolari e comunicati che si sarebbero dovuti pubblicare nella parte ufficiale. Nell'ottobre del 1848 la «Gazzetta Piemontese», che dipendeva dal Ministero degli affari esteri, passò sotto il controllo del Ministero dell'interno. Il primo numero dell'anno 1849, sotto la «Parte Ufficiale», pubblicò il decreto di scioglimento della Camera dei deputati e nel n. 36 furono riportati la relazione di riapertura della Camera e il discorso della Corona.

c) Gli anni dal 1849 al 1859

Dopo Felice Romani assunse la direzione della «Gazzetta Piemontese» l'avv. Emilio Leone ed anche durante questo periodo nelle appendici del giornale comparvero articoli di uomini illustri, come Giovanni Prati, De Filippi, M. Leonardo Fea, Giorgi Briano, U. Calindri e di rinomati scrittori di quell'epoca, come Bortolotti, Massari, Trompeo, Vico, Bertini ed altri. Siamo negli anni che furono pieni di avvenimenti politici determinanti per la creazione delle condizioni storiche che portarono il popolo italiano alla conquista dell'unità, dell'indipendenza e della libertà. Nel 1852, intanto, divenne Presidente del Consiglio Camillo Benso conte di Cavour, il quale svolse tutta la sua opera, nei sette anni in cui resse ininterrottamente il governo costituzionale del Regno, per attuare concretamente il progetto di unità dell'Italia. Fu naturale che in questo storico periodo il Giornale Ufficiale dello Stato rispecchiasse fedelmente la politica cavouriana. Dal 1852 i resoconti parlamentari non furono più pubblicati per esteso, ma se ne dava un semplice comunicato. Venivano pubblicati anche per esteso su separati fogli e con speciali abbonamenti. Sino a tale periodo la pubblicazione degli atti ufficiali continuò ad essere effettuata nell'apposita rubrica, senza che alcuna disposizione la prescrivesse. La situazione mutò, con riflessi a livello giuridico, nel momento in cui, con la legge 23 giugno 1854, n. 1731 e con il relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1854, fu disposto che la "Gazzetta Ufficiale" avrebbe dovuto dare l'"avviso ufficiale" dell'avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti reali a contenuto normativo nella «Raccolta degli Atti del Governo», stampati in fogli separati, e che da tale momento avrebbe cominciato a decorrere il "dies a quo" della "vacatio legis" per la loro entrata in vigore.
Tuttavia, il nuovo carattere ufficiale e pubblicistico non produsse alcun cambiamento dell'aspetto e delle caratteristiche formali della «Gazzetta Piemontese», che continuò a pubblicare nella parte non ufficiale le rassegne di politica, di informazione e di cronaca; nella parte ufficiale, accanto agli «avvisi ufficiali di inserzione», per i quali unicamente era divenuta obbligatoria la pubblicazione, le leggi e gli altri atti normativi, nel loro testo integrale. Nel 1855 comparvero nel giornale i primi «Dispacci elettrici privati» dell'Agenzia Stefani ed il Ministro dell'interno "pro tempore" richiamò Felice Romani alla direzione letteraria dell'appendice della "Gazzetta". Durante questo periodo si succedettero nella direzione della "Gazzetta" l'avv. Giuseppe Torelli, che fu collaboratore del conte di Cavour, e Giuseppe Massari, che mantenne il giornale sino al 1860, al quale subentrò Vittorio Bersezio, scrittore pubblicista e critico letterario, in quei tempi molto rinomato, che mantenne l'incarico sino al trasferimento nella capitale e, quindi, del giornale ufficiale dello Stato da Torino a Firenze.

La «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia»

a) Gli anni dal 1860 al 1871

Il 4 gennaio 1860, dopo i risultati dei plebisciti che portarono gradualmente all'annessione dei vari Stati ed all'unificazione dell'Italia, il vecchio titolo di «Gazzetta Piemontese», tenuto per quasi mezzo secolo dal giornale dello Stato, scomparve dalla testata e fu sostituito con quello di «Gazzetta Ufficiale del Regno», più aderente ai tempi ed alle nuove funzioni pubblicistiche, anche se il giornale rimase inalterato nella sua veste esteriore. Si deve ritenere che direttamente da tale giornale derivi l'attuale «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana», la quale per questo riporta oggi nella sua testata "Anno 155°", si intende da quello della sua fondazione (1860). Fu allora che il periodico assunse un nuovo aspetto per la parte esteriore e continuò a dare largo spazio alla «Parte Ufficiale», restringendo sempre di più quello dedicato al notiziario estero. L'ultima pagina fu riservata alle «inserzioni governative e legali», destinate poi a trasformarsi nel «foglio delle inserzioni».
Nella "Gazzetta" continuarono a pubblicarsi i supplementi, nei quali furono riportati atti governativi ufficiali, in continuazione di quelli pubblicati nella «Parte Ufficiale» dei fascicoli ordinari. Con il n. 67 di domenica 17 marzo 1861, dopo le annessioni delle provincie meridionali e con la proclamazione del Regno d'Italia, il giornale cambiò il titolo in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», anche se l'unità non era stata ancora compiutamente realizzata, mancando l'annessione di Roma e Venezia.
Dal 2 giugno 1865, col trasferimento della capitale da Torino a Firenze, che provocò tumulti nella città piemontese, anche il Giornale Ufficiale del Regno trasferì la propria sede nella città toscana e cambiò il suo direttore nella persona dell'avv. Giovanni Piacentini, il quale allora dirigeva «La Gazzetta di Torino», che appoggiava le opinioni del Governo. Pertanto, a Firenze iniziò a pubblicarsi la «Gazzetta Ufficiale», che cambiò ancora formato, comparendo nella testata il nuovo stemma del Regno d'Italia, cioè lo scudo sabaudo, contornato da bandiere tricolori. Il giornale, sotto la direzione del Piacentini, ebbe alcune rilevanti innovazioni, come quella dell'edizione domenicale che conteneva in appendice resoconti provenienti da Firenze, Torino, Milano e Napoli, e fu stampato dalla tipografia degli eredi Botta.

b) Gli anni dal 1871 al 1923

L'edizione n. 175 di giovedì 29 giugno 1871 riportò l'annuncio che, con il 1° luglio successivo, la "Gazzetta Ufficiale" avrebbe avuto la propria sede e sarebbe stata pubblicata a Roma. Fu stabilito che la direzione del Giornale sarebbe stata presso il Ministero dell'interno. Con il n. 177 di sabato 1° luglio 1871, il giornale fu stampato a Roma, in un primo momento, nella tipografia degli eredi Botta, che ne assunsero anche l'amministrazione. Tale trasferimento avvenne, dunque, parecchi mesi dopo che Roma fu proclamata capitale del Regno d'Italia, contemporaneamente al trasferimento nella città eterna delle istituzioni e dei pubblici poteri. Nel 1874 la "Gazzetta Ufficiale" mutò formato e fu stampata su sedici pagine, pubblicando anche le relazioni delle commissioni parlamentari ai singoli disegni di legge, nonché le relative discussioni dinanzi alle due Camere. Da allora, però, il giornale incominciò a subire un sostanziale cambiamento, perdendo man mano il suo carattere di giornale politico, letterario ed artistico, sino a quando, nel 1884, si ridusse ad un semplice bollettino di notizie esclusivamente ufficiali.
Tuttavia, nel primo periodo la "Gazzetta Ufficiale" risultò divisa in due parti:

  • la «Parte Ufficiale», in cui venivano pubblicati gli atti di governo, i resoconti e gli atti del Parlamento, le disposizioni ministeriali, gli avvenimenti più rilevanti riguardanti la Casa Reale;
  • la «Seconda Parte» non ufficiale, in cui erano riportate le notizie più importanti, nazionali ed internazionali, e pubblicati spesso gli articoli letterari, di scienze e di arte; seguiva, alla fine, il foglio riservato alle inserzioni.

La decadenza complessiva del giornale ebbe motivo anche nel fatto che la Gazzetta fu tolta ad una industria privata, quella di proprietà dei fratelli Botta. In quel tempo, con la revoca del contratto agli editori eredi Botta, cambiò anche il sistema di composizione e di stampa della "Gazzetta", che veniva composta da operai liberi alla dipendenza diretta del giornale e quindi del Ministero dell'interno e, poi, la composizione era passata alla tipografia dello stabilimento penale delle Mantellate, che ne curava la tiratura e la distribuzione. Tale cambiamento provocò allora molte polemiche e si disse ironicamente che "il giornale del Governo era stato messo in galera".
In realtà, la decisione era stata presa anche perché, in quel periodo, erano iniziati gli scioperi degli addetti alle industrie tipografiche ed il Governo voleva assicurare l'uscita della "Gazzetta" e, quindi, delle proprie leggi anche durante le agitazioni del personale tipografico. Una nuova disciplina per la compilazione e pubblicazione del giornale e per l'organizzazione dei suoi uffici, fu stabilita con r.d. 8 giugno 1893, n. 377. Fu disposto, fra l'altro, che la "Gazzetta" sarebbe stata pubblicata, a cura del Ministero dell'interno, «...tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane». Fu stabilito, inoltre, che la Gazzetta Ufficiale fosse suddivisa in tre parti: la prima parte «ufficiale», riportante le leggi, i decreti, i provvedimenti ministeriali, ripartita in generale e speciale; la seconda parte «non ufficiale», destinata a pubblicare notizie letterarie, scientifiche ed artistiche; la terza parte, gli «annunzi legali». Tali disposizioni, tuttavia, solo in parte ebbero esecuzione nella realtà, per varie ragioni, tra le quali la trasformazione degli uffici della Gazzetta in un ufficio ministeriale. È stato già accennato che dopo il 1884 la "Gazzetta" iniziò un periodo di decadenza complessiva, riguardante sia i contenuti del giornale che la sua veste editoriale. La parte "non ufficiale" del giornale, infatti, si andò sempre più riducendo, sino a quando, intorno all'anno 1920, tale parte del quotidiano scomparve completamente. Questa decadenza non si verificò, né poteva verificarsi per la parte ufficiale, per la quale la direzione del giornale non poteva apportare alcuna modificazione. La decadenza influì anche sulla composizione del giornale, che cominciò ad essere difettosa e scorretta, tanto che, per ovviare agli inconvenienti derivanti dai molti errori che si verificavano, si dovette procedere spesso alla pubblicazione di numerose rettifiche.

c) La riforma della Gazzetta negli anni dal 1923 al 1932

In queste condizioni si trovò il giornale ufficiale dello Stato, agli inizi degli anni venti, quando il nuovo Governo decise di porre una particolare attenzione allo strumento ufficiale di pubblicazione degli atti legislativi, varando una importante e complessiva riforma della "Gazzetta". Con r.d. 7 giugno 1923, n. 1252, infatti, fu disposto il passaggio della "Gazzetta Ufficiale" dalle dipendenze del Ministero dell'interno a quelle del Ministero di grazia e giustizia e furono dettate norme per la pubblicazione di essa. Fino a quando il giornale fu caratterizzato dal fatto di pubblicare rassegne e articoli di natura politica, letteraria e artistica, oltre che riportare le leggi e i decreti statali, fu naturale che le direttive venissero date dal Ministero dell'interno. Avendo ormai la "Gazzetta" perduto tale caratteristica ed essendo divenuto un organo ufficiale dello Stato, destinato a rendere nota l'attività pubblica statale ed, in particolare, le leggi, i decreti e i suoi regolamenti, non poteva il giornale non passare alle dipendenze del Ministro "Guardasigilli", che era preposto istituzionalmente a dare autenticità agli atti legislativi e di Governo, mediante l'apposizione del "Visto" e del sigillo dello Stato ed a renderli eseguibili ed obbligatori attraverso la loro inserzione nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti e pubblicazione nella "Gazzetta". Con lo stesso provvedimento si stabilì che, mentre la direzione e la redazione della "Gazzetta" erano affidate all'Ufficio pubblicazione leggi presso il Ministero di grazie e giustizia, l'amministrazione, la stampa e la vendita del giornale veniva attribuita al Provveditorato generale dello Stato, che assunse anche la vendita della Raccolta delle leggi e dei decreti. Fu stabilito, inoltre, confermando la previsione legislativa precedente, che la Gazzetta venisse pubblicata tutti i giorni non festivi, nelle ore pomeridiane. Nel contempo, fu abolita la parte «non ufficiale» della Gazzetta e, pertanto, fu stabilita la sua divisione in due parti, così come è pervenuta sino ai nostri giorni:

  • la «Parte prima», riportante tutte le leggi e i decreti che dovevano essere inseriti nella «Raccolta Ufficiale» e, su richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro Guardasigilli, gli altri decreti reali o ministeriali a carattere speciale;
  • la «Parte seconda», chiamata «foglio delle inserzioni», riportante gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalla legge.

Furono stampati anche gli indici periodici, annessi alla Gazzetta.
Passata l'amministrazione della "Gazzetta" al Provveditorato generale dello Stato, il 23 giugno 1923, fu tolta la stampa della Gazzetta alla tipografia delle "Mantellate" e fu affidata alle officine del Poligrafico dello Stato, a quel tempo ancora privo di personalità giuridica; nel contempo, fu prestata una particolare attenzione per migliorare e perfezionare il giornale, sia dal lato tecnico che da quello estetico, che apparve più armonioso nella sua nuova veste tipografica e meglio rispondente all'importanza di tale organo di pubblicazione. Tante furono le innovazioni nel campo tecnico-tipografico. Innanzitutto, si poté disporre per la tiratura del giornale, oltre che della macchina rotativa già esistente nelle officine, anche di una nuova grande rotativa a formato variabile, che poteva tirare nel tempo stesso sino a 64 pagine, confezionando fascicoli, completamente piegati e cuciti con punto metallico, e con una velocità oraria che poteva anche raggiungere, con produzione quadrupla, circa 20.000 copie.
Contemporaneamente si giunse a poter disporre di venti macchine linotype. Miglioramenti furono introdotti anche nel sistema di spedizione giornaliero dei fascicoli della "Gazzetta", mediante l'utilizzo di moderne e rapide macchine per indirizzi e fascettari. La riforma del 1923 costituì un primo importante e concreto intervento legislativo di riordino complessivo del "Giornale dello Stato" e creò le premesse per l'introduzione, successivamente, di una più compiuta disciplina e regolamentazione in materia di pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato nella Gazzetta Ufficiale. Ciò avvenne con il r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, con il quale fu approvato il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione delle leggi e dei regi decreti, e con il r.d. 2 settembre 1932, n. 1293, che approvò il regolamento di esecuzione del predetto testo unico. Con l'edizione n. 154 di lunedì 2 luglio 1923 la Gazzetta uscì dalla Stamperia di Stato, firmata dal direttore Dario Peruzy.
Con r.d. 24 settembre 1923, n. 2141, si provvide alla sistemazione del personale dell'Ufficio pubblicazione leggi, riducendo la redazione al personale strettamente necessario ed escludendo i giornalisti ed i pubblicisti, che ormai non trovavano più ragione, date le nuove caratteristiche della "Gazzetta", ad esplicare la loro particolare attività professionale. Con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 di sabato 15 dicembre 1928, fu costituito l'Istituto Poligrafico dello Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale fu affidata la gestione della "Gazzetta" e, con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, allo stesso fu attribuita l'amministrazione, la stampa e la vendita del giornale, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, competente a dare le previste autorizzazioni per le varie pubblicazioni ufficiali ed a provvedere per la distribuzione gratuita della "Gazzetta".

 

Linee guida sulla disciplina della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

A seguito del mutamento della forma istituzionale dello Stato, dopo la proclamazione dei risultati del referendum, la Gazzetta assunse l'attuale denominazione di «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Nel suo primo fascicolo, n. 134 uscito in Edizione straordinaria il 20 giugno 1946, furono pubblicati i risultati referendari ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, che recava nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato. Il detto decreto stabilì, all'art. 10, la nuova denominazione della Gazzetta Ufficiale, che comparve in alto nella testata, con al centro non più il vecchio stemma del regno sabaudo, ma il simbolo della Repubblica italiana: una ruota dentata, contornata da foglie di ulivo e di alloro, legate tra loro da un nastro con su scritto "Repubblica Italiana" ed, al centro della ruota, una stella a cinque punte. Il nuovo simbolo rappresenta i principi costituzionali su cui si fonda la Repubblica e, cioè, il lavoro dei cittadini, la libertà e la democrazia, l'impegno della nazione a perseguire l'unità, la pace e la fratellanza tra i popoli.

Il periodo precostituzionale della disciplina sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti: la c.d. doppia pubblicazione.

La disciplina della pubblicazione delle leggi e degli altri atti normativi si fonda essenzialmente su due strumenti di pubblicazione "ufficiale" dello Stato: «La Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica» e la «Gazzetta Ufficiale». È necessario conoscere, per grandi linee, il rapporto in cui si pongono tra loro queste due forme "ufficiali" di pubblicazione.
Sono state già illustrate in modo sintetico alcune importanti disposizioni di riordino complessivo della "Gazzetta Ufficiale", introdotte con r.d. 7 giugno 1923, n. 1252, con cui fu disposto anche il passaggio del giornale ufficiale dello Stato alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Si è già accennato, altresì, che tale decreto costituì allora le premesse per l'introduzione di una più organica disciplina in materia di pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato, il che avvenne con il r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, che approvò il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei decreti, e con il relativo regolamento di esecuzione (r.d. n. 1293/1932). Tale normativa precostituzionale costruita da questi ultimi decreti è stata abrogata e recepita dalla disciplina di cui alla riforma post-costituzionale, introdotta con la legge n. 839/1984, con il testo unico approvato con r.d. n. 1092/1985 e con il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 217/ 1986). Tuttavia, per comprendere meglio alcune rilevanti innovazioni intervenute in seguito all'approvazione di quest'ultima riforma, è essenziale delineare lo sviluppo del sistema denominato della "doppia pubblicazione", sul quale era basata la normativa precostituzionale relativa alla promulgazione e alla pubblicazione delle leggi e dei decreti nella Raccolta Ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale. Questo sistema rimase in vigore per lungo tempo nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, senza che ci fossero delle innovazioni degne di particolare rilievo. Bisogna evidenziare, innanzitutto, che l'art. 8 del testo unico, approvato con r.d. n. 1256/1931, aveva recepito ed integrato quanto disposto dall'art. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile del 1865. Secondo il citato art. 1, per le leggi e i decreti normativi, la pubblicazione consisteva nella loro "inserzione" nella "Raccolta Ufficiale" e nell'annunzio di tale inserzione effettuato nella "Gazzetta Ufficiale".
Il sopra richiamato art. 8, al terzo comma, integrava quanto disposto in precedenza, stabilendo che, «agli effetti dell'art. 1 disp. prel. c.c. del 1865, dell'avvenuta inserzione delle leggi e dei decreti» nella Raccolta Ufficiale «è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito».
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in assenza, nel codice civile del 1942, di disposizioni innovative specifiche in materia di pubblicazione di leggi e decreti, se si eccettua quanto disposto dall'art. 10 disposiz. preliminari al codice civile, rimase vigente nell'ordinamento il sistema normativo sopra descritto.
In effetti, tale sistema, basato sulla c.d. doppia pubblicazione, risaliva alla normativa contenuta nella legge del regno sardo 23 giugno 1854, n. 1731, (già richiamata in precedenza), e nel relativo regolamento di esecuzione, che prevedeva:

  • la stampa dell'atto normativo, su fogli separati, subito dopo la sua promulgazione;
  • la trasmissione di tali fogli, prima della loro distribuzione, al Guardasigilli per il riscontro e l'attestazione dell'esatta conformità del testo stampato all'originale dell'atto.
    A questa operazione la normativa citata dava la denominazione di "inserzione nella Raccolta";
  • la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'"avviso" dell'avvenuta "inserzione" dell'atto nella Raccolta.

Dalla pubblicazione di tale "avviso" iniziava a decorrere il termine della "vacatio legis", cioè il lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'atto e la sua entrata in vigore, mentre per la conoscenza integrale dell'atto era necessario attendere la distribuzione dei fogli sciolti della Raccolta. Dopo pochi anni, però, a causa dei ritardi nella stampa e distribuzione dei fascicoli della Raccolta, rispetto al momento conclusivo della operazione denominata "inserzione" dell'atto normativo, successe in realtà che l'"avviso" dell'avvenuta inserzione, pubblicato nella Gazzetta, precedesse di fatto la conoscenza legale dell'atto medesimo stampato nella Raccolta.

Per ovviare a questa anomalia, fu introdotta man mano dalla prassi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non solo dell'"avviso" di avvenuta "inserzione", ma anche del testo integrale dell'atto normativo.
Di conseguenza, si creò una inversione cronologica tra le due forme di pubblicazione previste, per cui quella della Gazzetta, riportante non solo l'"avviso" ma anche, per prassi, il testo completo dell'atto, finì per precedere la stampa di quest'ultimo in Raccolta, rimasta ancora l'unica forma legalmente prevista di pubblicazione integrale dell'atto. Abbiamo visto che l'art. 8 citato del testo unico del 1931 modificò in parte le caratteristiche del sistema sopra descritto, attribuendo valore normativo a quanto già la prassi aveva introdotto. Previde espressamente, infatti, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale anche dell'atto inserito nella Raccolta, parificando l'efficacia probatoria delle due forme ufficiali di pubblicazione (la Raccolta Ufficiale e la Gazzetta Ufficiale).
Secondo la predetta normativa, pertanto, quella effettuata nella Gazzetta costituì l'unica pubblicazione "necessaria" per l'entrata in vigore delle leggi e degli altri decreti normativi, mentre la Raccolta Ufficiale rimase una forma di ripubblicazione dei testi legislativi.

Le iniziative tecniche e legislative dal 1984

Dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, col passare del tempo si manifestarono sempre più pressanti le esigenze di creare le condizioni per l'elaborazione legislativa di una riforma che risolvesse alcuni problemi e superasse le incongruenze e lacune esistenti nel sistema, introdotto negli anni 1923-1932. Risalgono al 1976 le iniziative, a livello tecnico, dell'Ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero di grazia e giustizia, dirette ad elaborare uno schema di riordino complessivo ed organico in materia di pubblicazione di atti normativi ed amministrativi, idoneo a superare le incongruenze ed insufficienze rilevate nella disciplina precostituzionale. Successivamente vi furono altre iniziative a livello scientifico; particolare rilievo assunse una ricerca del C.N.R., svolta dal Prof. A. D'Atena. Nel maggio 1979 si pervenne alla redazione di uno schema per una riforma organica della Raccolta e della Gazzetta, che non rappresentavano più uno strumento adeguato di conoscenza delle fonti normative. Nel 1980 si insediò una commissione di studio presso la Presidenza del Consiglio, nominata dal Ministro per la funzione pubblica M.S. Giannini, che finì i suoi lavori nel giugno del 1981, elaborando uno schema di articolato diretto a trasformare le caratteristiche della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta Ufficiale, schema che fu, poi, presentato al Senato nel settembre dello stesso anno. Il disegno di legge ebbe un cammino abbastanza lungo e tortuoso in sede parlamentare, subì alcune essenziali modifiche e, nel maggio 1983, decadde a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. All'inizio della nuova legislatura il disegno di legge, ripresentato dal Governo, fu discusso dal Parlamento, che introdusse nuove modifiche e l'approvò in via definitiva il 5 dicembre 1984 e, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 17 dicembre 1984, divenne la legge 11 dicembre 1984, n. 839, che entrò in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Le innovazioni introdotte in via amministrativa prima dell'approvazione della riforma

In attesa della approvazione delle nuove disposizioni legislative apportanti ampie modifiche normative alla Gazzetta Ufficiale, furono introdotte in via amministrativa, all'inizio degli anni '80, alcune innovazioni consentite dall'ordinamento allora vigente, secondo un indirizzo diretto ad anticipare in parte il perseguimento di alcuni obiettivi previsti nello schema del disegno di legge sopra citato di riforma della Gazzetta e, in particolare: lo sfoltimento del contenuto della "Gazzetta", in modo da migliorarne la leggibilità, e l'arricchimento delle informazioni da fornire con la stessa. Le innovazioni sul piano amministrativo in gran parte furono introdotte dalla circolare della Presidenza del Consiglio emanata il 19 dicembre 1980, n. 33530/2, inviata a tutti i Ministeri, con l'invito ad un più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione di atti nella Raccolta e nella Gazzetta Ufficiale. Tra tali innovazioni vanno evidenziate:

  • la pubblicazione delle circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, già prevista dall'art. 3 del r.d. n. 1252/1923, di fatto rimasto inapplicato, mediante l'invio dei relativi testi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «che provvederà, se del caso, a richiederne la pubblicazione»;
  • l'indicazione, per i decreti regolamentari ripetutamente modificati e non inseriti nella Raccolta, degli estremi di pubblicazione in Gazzetta dei precedenti provvedimenti ministeriali emanati.

Nell'aprile 1981, fu instaurata la prassi della redazione - da parte del Ministero di grazia e giustizia - e della pubblicazione nella Gazzetta, per ogni decreto-legge convertito con modificazioni, di un testo coordinato con le norme modificative apportate dalla legge di conversione, al solo fine di facilitare la lettura delle norme coordinate, restando invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi a suo tempo emanati e pubblicati. Un'altra importante innovazione fu quella riguardante il fascicolo relativo agli
atti della Corte costituzionale, pubblicato con frequenza settimanale. A partire dal 1980 fu deciso, da parte dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, di redigere e pubblicare, per ogni ordinanza di promovimento di questioni di costituzionalità, un "titoletto" indicante, in modo sintetico, l'oggetto della questione proposta.
Una ulteriore innovazione è da ricondursi alla circolare della Presidenza del Consiglio del 3 settembre 1981, n. 33530/2, con la quale i Ministeri sono stati invitati a redigere i "testi aggiornati" di leggi e decreti normativi, che abbiano subito molteplici modifiche.
Infine, bisogna rilevare che fu data maggiore cura alla redazione e pubblicazione degli indici, cronologico e per materia, della Raccolta Ufficiale, previsti dall'art. 7 del r.d. n. 1293/1932 e degli indici mensili e annuale della Gazzetta Ufficiale, fino ad allora non ancora previsti da alcuna norma, ma da molto tempo introdotti nella prassi.

La nuova disciplina della pubblicazione delle leggi e degli atti normativi nella raccolta e nella Gazzetta Ufficiale

Il sistema della c.d. doppia pubblicazione, basato sulle disposizioni in precedenza richiamate, fu considerato vigente anche dopo la Costituzione repubblicana, sino a quando non intervenne una nuova e più organica riforma. L'art. 73 della Costituzione ha enunciato il principio della pubblicazione "necessaria" degli atti normativi, prevedendo che «le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione» da parte del Parlamento e che esse «sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione», attribuendo all'istituto della pubblicazione una particolare rilevanza.
Il primo intervento legislativo successivo alla Carta costituzionale è stato effettuato con la legge 11 dicembre 1984, n. 839, che ha segnato un punto fondamentale di riforma organica e complessiva della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta, diretta a soddisfare in gran parte l'esigenza largamente avvertita di conseguire una migliore e più immediata conoscibilità degli atti normativi e degli altri atti da parte dei cittadini destinatari di essi.
Durante la "vacatio" della nuova legge, fu emanata la circolare della Presidenza del Consiglio del 19 dicembre 1984, n. 1.1.26/8143, con la quale furono impartite a tutti i Ministeri le opportune disposizioni dirette a dare celere e concreta attuazione alla nuova normativa. Alla legge n. 839 del 1984 hanno fatto seguito il testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, entrambi entrati in vigore il 13 giugno 1986. La nuova normativa ha mantenuto, rispetto a quella precedente, le due pubblicazioni ufficiali: la Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica e la Gazzetta Ufficiale. Ma quando si è occupato della questione relativa alla pubblicazione "necessaria" delle leggi, il legislatore ordinario ha espressamente previsto il superamento del sistema basato sulla c.d. doppia pubblicazione ed ha individuato nella stampa della Gazzetta l'essenza delle attività di pubblicazione delle leggi e degli altri atti normativi, nella consapevolezza che fosse l'unico strumento di pubblicazione "necessaria" nell'ordinamento vigente.
Egli, infatti, in attuazione dell'art. 73 della Costituzione, ha stabilito il termine entro cui deve avvenire, subito dopo la promulgazione, la pubblicazione degli atti normativi ed ha previsto il "dies a quo" della "vacatio legis", ai fini della loro entrata in vigore, cioè della loro efficacia, e della conseguente operatività della "vis obbligandi".
L'art. 7 del testo unico, infatti, integrando quanto già contenuto nell'art. 10 delle disposizioni sulla legge generale al codice civile, ha espressamente prescritto che le leggi e gli altri atti normativi «entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia altrimenti disposto».
L'art. 8 del testo unico ha stabilito, inoltre, che gli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale si presumono conformi agli originali e costituiscono testi legali degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante l'esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato.

Da tutto ciò consegue chiaramente che la Raccolta Ufficiale rimane una forma di "ripubblicazione", avente carattere di conservazione degli atti e di mera funzione notiziale riservata soltanto agli atti normativi (art. 14 T.U.). L'art. 15 del testo unico sopra richiamato ha espressamente individuato gli atti normativi ai quali si applica il nuovo sistema di pubblicazione. Tale articolo, infatti, coordinato con il successivo art. 18, ha disposto che vanno pubblicati nella Gazzetta e inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale, oltre le leggi costituzionali - riportate annualmente in apposito fascicolo della Raccolta e che assumono una numerazione progressiva autonoma - le leggi ordinarie dello Stato, i decreti-legge, i decreti legislativi e gli altri decreti presidenziali e ministeriali, «nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri, che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo». Tra gli atti che si inseriscono nella Raccolta sono previsti anche i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità di leggi o di atti aventi forza di legge, i quali sono riportati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte medesima. Appare chiara la volontà del legislatore di soddisfare le esigenze di ripubblicare in Raccolta gli atti di maggior rilievo dello Stato. Lo stesso art. 15 ha stabilito anche il sistema per l'individuazione degli atti normativi previsti dal comma 1,
lettera d), mediante l'introduzione di specifici elenchi, approvati con decreti del Presidente della Repubblica. È stata prevista, infatti, la c.d. tipizzazione degli atti aventi natura normativa, attraverso una speciale procedura di approvazione dei suddetti elenchi. Tuttavia, poi, per effetto dell'emanazione del D.P.R. 23 luglio 1986, n. 611, entrato in vigore il 1° gennaio 1987, il legislatore delegato, invece di approvare gli elenchi dei singoli atti aventi natura normativa, ha ritenuto di procedere a tale individuazione per categorie di atti, ricomprendendovi i regolamenti governativi, «strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge», emanati con decreto del Presidente della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, nonché le delibere e gli altri atti normativi di Comitati di Ministri aventi natura regolamentare.
Il sistema sopra descritto ed, in particolare, l'art. 1 del D.P.R. n. 611/1986, deve essere raccordato con la legge 23 agosto 1988, n. 400, che all'art. 17, disciplinando l'attività regolamentare del Governo, ha stabilito per i predetti regolamenti l'obbligo: di comunicare i relativi schemi al Presidente del Consiglio, prima della loro adozione; di chiedere sui medesimi il preventivo parere del Consiglio di Stato; di sottoporli al "Visto" del Guardasigilli ed alla registrazione da parte della Corte dei conti, prima della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed inserzione nella Raccolta.
Bisogna considerare, inoltre, che la legge n. 400/1988 ha introdotto varie innovazioni, tra le quali sono da evidenziare, in particolare: le disposizioni riguardanti i decreti legislativi (art. 14) ed i decreti-legge (art. 15), emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione, atti per i quali non è più previsto l'obbligo della registrazione da parte della Corte dei conti (art. 16), nonché la statuizione secondo cui le eventuali modificazioni apportate ai decreti-legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
La stessa legge n. 400/1988 ha previsto, all'art. 23, l'istituzione dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, con i compiti fra l'altro: di segnalare al Presidente del Consiglio, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o modificate per effetto di nuove norme di legge o regolamentari; di verificare la compatibilità degli schemi dei regolamenti ministeriali, trasmessigli in via preventiva, con i vigenti regolamenti del Governo; di provvedere alla revisione tecnico-formale degli schemi, suggerendo le modificazioni e correzioni ritenute necessarie.

Suddivisione della linea “Gazzetta Ufficiale”

La Gazzetta Ufficiale, quale fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia e strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e privati, è pubblicata dal Ministero della Giustizia, il quale provvede alla direzione e redazione della stessa ed è edita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicata nelle ore pomeridiane, si divide in:

Parte I:

  • Serie generale (pubblicata tutti i giorni feriali);
  • 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale (pubblicata il mercoledì);
  • 2ª Serie Speciale - Unione Europea (pubblicata lunedì e giovedì);
  • 3ª Serie Speciale - Regioni (pubblicata il sabato);
  • 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami (pubblicata martedì e venerdì);
  • 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici (pubblicata lunedì, mercoledì e venerdì).

Parte II:

  • Foglio delle inserzioni (pubblicata martedì, giovedì e sabato).


Parte prima - Serie Generale
In questa pubblicazione trovano posto tutti gli atti normativi ed amministrativi emanati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, quali:

  • Leggi ed altri atti normativi;
  • Atti degli organi Costituzionali;
  • Decreti Presidenziali;
  • Decreti, delibere e ordinanze Ministeriali;
  • Decreti e delibere di altre autorità;
  • Circolari;
  • Comunicati.

Ogni numero di questa pubblicazione, numerata progressivamente nell’ambito di ogni anno, può essere accompagnato, nel caso di atti particolarmente corposi e/o numerosi, dalla pubblicazione di uno o più supplementi: ordinari o straordinari.

Corte Costituzionale (1ª Serie Speciale)
Questa serie di G.U. riporta le Decisioni della "Corte Costituzionale" (Sentenze e Ordinanze) nonché gli Atti di promovimento rimessi al giudizio della Corte (Ricorsi, Ordinanze).

Unione Europea (2ª Serie Speciale)
Questa serie di G.U., che rappresenta l’edizione italiana dell’analoga serie "L" della G.U. pubblicata dalla Comunità Europea, riporta gli atti comunitari: Regolamenti, Direttive.

Regioni (3ª Serie Speciale)
In questa pubblicazione trovano posto tutti gli atti normativi e amministrativi di interesse nazionale emanati dalle singole Regioni, quali:

  • Leggi regionali;
  • Decreti Presidenziali;
  • Regolamenti.

Concorsi (4ª Serie Speciale)
Con questa pubblicazione viene data pubblicità ai concorsi, banditi dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ed a tutti gli avvisi funzionali all’espletamento degli stessi, quali:

  • Graduatorie;
  • Nomine;
  • Diari d’esame.

Contratti pubblici (5ª Serie Speciale)
Questa pubblicazione, istituita nel 2007, ha lo scopo di dare pubblicità ai procedimenti di gara della pubblica amministrazione; vi si pubblica, in particolare, la seguente tipologia di atti:

  • Avvisi e bandi di gara;
  • Esiti di gara;
  • Avvisi di annullamento, differimento e rettifica di bandi e procedure di gara;
  • Aste immobiliari ed altre procedure ad evidenza pubblica.
  • Parte II - foglio delle inserzioni
  • In questa pubblicazione vengono pubblicate inserzioni commerciali o giudiziarie di soggetti pubblici e privati, quali:
  • Convocazioni d’assemblea;
  • Ammortamenti;
  • Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta;
  • Espropri;
  • Concessioni demaniali;
  • Varianti ai piani regolatori;
  • Cariche associative;
  • Specialità medicinali, presidi sanitari e medico chirurgici;
  • Ecc...

 

Legislazione

Legislazione in merito alla pubblicazione di atti normativi

  • Legge 11 dicembre 1984, n. 839
    Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Modificata dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (Provvedimento poi abrogato con legge 4 febbraio 2005 n. 11).
     
  • Circolare 19 dicembre 1984, n. 1.1.26/8143 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
     
  • Circolare 19 dicembre 1980, n. 33530.2/80 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Pubblicazione degli atti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale. (Contiene disposizioni formali per la richiesta di pubblicazione degli atti nella Gazzetta Ufficiale).
     
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
    Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.
    (Trattasi di un testo unico, emanato nell’esercizio della delega conferita con l’art. 13, co. 2 della legge n.839/1984, che riunisce e coordina al suo interno le disposizioni di detta legge con le disposizioni precedenti ancora vigenti).
    Modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
    (All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto il comma 3-bis il quale dispone che al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa).
    Modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997. (All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto il comma 3-ter il quale dispone che al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione).
    Modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 1999. (All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, è aggiunto il comma 3-quater il quale dispone che al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale).
     
  • Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.
     
  • Legge 23 agosto 1988, n. 400
    Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e ss mm.
    (Tra le modifiche più significative, quelle all’art 17 –regolamenti - della presente legge).
    Modificata dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 – Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego. (Abrogazione della lettera e) dell'art. 17, comma 1).
    Modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (Introdotto il comma 4-bis all'art. 17).
    Modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1998. (Modifica della lettera a) dell'art. 17, comma 1).
    Modificata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Conferma della modifica della lettera e) dell'art. 17, comma 1).
    Modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (Si dispone la modifica dell'art. 17, comma 2 e l'introduzione del comma 4-ter all'art. 17, nonché l’introduzione dell’art. 17 bis).
     
  • Circolare 3 settembre 1981, n. 33530.2/81 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Redazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di testi aggiornati di leggi e decreti normativi, coordinati con tutte le modifiche ad essi apportate, al fine di facilitare la conoscenza delle disposizioni vigenti.
     
  • Circolare 24 febbraio 1986, n. 1.1.26/10888.9.68 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Formulazione tecnica dei testi legislativi.
     
  • Circolare 13 maggio 1986 n. 8143/1.1.26/2.1. (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Criteri orientativi per la redazione delle note agli atti normativi. (Contiene criteri di massima per la redazione delle note alle leggi ed agli altri atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).
     
  • Circolare 11 febbraio 1989 n. 11.4/31890/4 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali. (Art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400).
     
  • Circolare 2 maggio 2001, n. 1088 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Guida alla redazione dei testi normativi.
     
  • Circolare 20 aprile 2001, n. 1088 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.
     
  • Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986, n. 611
    Approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.
     
  • Circolare 17 novembre 1986 n. 8143 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
    Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986, n. 611, recante: "Approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839".

 

Legislazione in merito alla pubblicazione di atti amministrativi

  • Decreto del Ministero della giustizia 8 luglio 1987, n. 299
    Suddivisione della prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in una serie generale e in quattro serie speciali.
     
  • Legge 18 giugno 2009, n. 69
    Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché' in materia di processo civile. (L’attenzione va richiamata sull’art. 32 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” il quale stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati). Modificata dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 – Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (Introdotto il comma 1-bis all'art. 32).
    Modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (Modificato l'art. 32, comma 1).
     
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
    Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Art. 26 – obbligo di pubblicazione).
    Modificata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (Abrogato il co.1 dell’art.26).
     
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 1986
    Elenco degli atti del ministero degli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.
     
  • Legge 12 gennaio 1991, n. 13
    Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. Modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
     
  • Legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss. mm.
    Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
     
  • Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss. mm.
    Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
  •  

Legislazione in merito alla pubblicazione di pubblici concorsi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
    Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
  • (In particolare gli artt.
    • 4 – presentazione delle domande di ammissione, cosi come modificato dal decreto del presidente della repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 – regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 – misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
    • 6 – svolgimento delle prove, cosi come modificato dal decreto del presidente della repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 – regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    • 15 – processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie, cosi come modificato dal decreto del presidente della repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 – regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    • 26 – assunzione nelle sedi centrali.
    • 32 – modalità di assunzione, cosi come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 – regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).
       
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
    Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
    (In particolare gli artt. 19 - bandi di concorso e 23 - obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi).



Progetti e banche dati

Progetto Gazzetta Ufficiale Certificata

Nell'ottica di fornire una Gazzetta Ufficiale autentica nella sua forma digitalizzata, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in accordo con il Ministero della Giustizia, ha ideato un processo integrato che consente di garantire l'autenticità delle informazioni legislative fornite attraverso i canali telematici.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale", definisce le pubblicazioni contenute su supporti informatici valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge in quanto la riproduzione è effettuata in modo tale da garantire la conformità dei documenti agli atti originali. Ciò al fine di rendere possibile l'esonero della produzione ed esibizione del formato originale su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.
La Gazzetta Ufficiale telematica, distribuita in formato elettronico attraverso il sito www.gazzettaufficiale.it, a partire dal 2 gennaio 2009 ottempera alla disposizione legislativa indicata attraverso un complesso processo informatico che, avvalendosi anche di strumenti concettualmente avanzati quali "timbro" e "firma digitale", ne attesta l'autenticità.
Il "timbro digitale" apposto su ogni pagina della pubblicazione consente di garantire il processo produttivo della Gazzetta Ufficiale da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La "firma digitale", apposta dal responsabile del relativo processo di pubblicazione, assicura la conformità del contenuto della Gazzetta Ufficiale in versione digitale ovvero che l'oggetto della sottoscrizione non ha subito alcuna alterazione rispetto alla versione cartacea. Il citato processo informatico adottato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha consentito di rendere manifesta l'autenticità della Gazzetta Ufficiale nella sua integrità. Al fine di consentire la verifica di autenticità, oltre che della versione digitale anche della corrispondente versione cartacea, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mette a disposizione un applicativo che permette di evidenziare eventuali manomissioni su ogni singola pagina della Gazzetta Ufficiale. L'applicativo predisposto per la lettura del "timbro digitale", rappresentato da un codice grafico bidimensionale apposto su ciascuna pagina della Gazzetta Ufficiale, consente di verificare l'autenticità del documento attraverso:

  • la visualizzazione del certificato che attesta la produzione della Gazzetta Ufficiale con il processo controllato adottato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  • la coerenza della tipologia e degli estremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale a cui si riferisce la pagina in esame: serie, numero, data di pubblicazione e numero di pagina.
  • la verifica dell'integrità del documento ovvero che il contenuto di ciascuna pagina della Gazzetta Ufficiale riprodotta in "locale" non sia stato modificato in riferimento a quello effettivamente pubblicato e memorizzato sui server dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Eventuali manomissioni del documento sono evidenziate dal software attraverso segnalazioni grafiche.

Verifica di Autenticità

Per attivare la procedura di verifica sopra descritta è necessario scaricare ed installare sul proprio pc l'applicativo citato che consente di effettuare:

  • un primo livello di verifica per accertare, senza necessità di collegamento internet, il certificato di provenienza, gli estremi ed il tipo di G.U. comprensivo di numero di pagina.
  • un secondo livello di verifica per evidenziare, attraverso la rete telematica, eventuali differenze tra il testo originale (archiviato sui server del Poligrafico) e quello riprodotto in "locale" rilevando, dal confronto, eventuali alterazioni di contenuto.

L'applicativo consente di controllare una pagina di G.U. sia in formato PDF che in formato cartaceo: in quest'ultimo caso deve essere preventivamente scannerizzata e trasformata in formato PDF. Nel caso si desideri "verificare" una pagina cartacea e' necessario utilizzare scanner compatibili con lo standard Twain; per ogni informazione sull'utilizzazione dell'applicativo si rimanda alle indicazioni riportate sullo stesso.

Banche dati

L’informatizzazione della normativa avviene attraverso iniziative per automatizzare il processo di produzione, digitalizzazione e classificazione  delle leggi in vigore. La dematerializzazione, applicata a questo settore, apporta il duplice vantaggio di facilitare la ricerca e la consultazione gratuita delle norme da parte dei cittadini e di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo.
Si inseriscono in questo contesto:

  • x-Leges, il progetto interistituzionale per la realizzazione del sistema di supporto alla trasmissione e alla gestione dei flussi documentali tra la Presidenza del Consiglio, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica ed il Ministero della Giustizia durante l’iter di formazione, approvazione e pubblicazione dei provvedimenti legislativi. Il sistema x-Leges è in esercizio dal 1 luglio 2012. È in corso l’analisi dei requisiti per l’evoluzione del sistema e per la sua progressiva estensione a tutti gli attori coinvolti nell’iter di produzione normativa.
  • Normattiva www.normattiva.it, il progetto nato dall’accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione di un portale e di un motore di ricerca delle leggi statali e degli atti normativi numerati emanati dallo Stato dal 1946 ad oggi, in versione “multivigente”. L'Agenzia per l’Italia Digitale partecipa al Comitato tecnico scientifico del progetto e ha contribuito all’estensione della banca dati degli atti normativi mettendo a disposizione della Presidenza del Consiglio il know how e la base documentale ottenuta dall’acquisizione delle Gazzette Ufficiali del Regno dal 1860 al 1946 nell’ambito del progetto Augusto (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica) augusto.agid.gov.it.
  • "Normeinrete”, il gruppo di lavoro governato e coordinato dall’Agenzia per la definizione degli standard di rappresentazione e identificazione degli atti normativi. Obiettivo è la definizione del formato open data per la rappresentazione del contenuto e delle informazioni necessarie per l'automazione dei processi di produzione, pubblicazione e gestione del ciclo di vita dei provvedimenti normativi.