Parere sulla normativa disciplinare per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia (giugno 2013)

  • pubblicato nel 2013
  • autore: Roberta Palmisano
  • parere
  • Ufficio Studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali
  • licenza di utilizzo: CC BY-NC-ND

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali

  
 
Va premesso che nella successione di disposizioni legislative o regolamentari in materia disciplinare si deve aver riguardo al momento in cui il dipendente ha commesso il fatto e non a quello in cui questo viene esaminato e sanzionato dall'Amministrazione. Infatti la sanzione in tanto esplica la sua caratteristica funzione preventiva in quanto il dipendente nel momento in cui agisce può considerare che la violazione di un suo dovere può dar luogo a una sua responsabilità disciplinare ed è dunque in grado di prevedere la punibilità della sua condotta. Questa esigenza non sussiste, invece, per il procedimento nel quale vengono individuate le infrazioni disciplinari ed applicate le relative sanzioni. Di conseguenza, le norme che regolano il procedimento disciplinare, una volta entrate in vigore, si applicano per l'esame delle infrazioni commesse dai dipendenti indipendentemente dal tempo in cui queste sono state commesse.

Va ora precisato che agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione del loro stato giuridico di militari, si applica il Codice dell'Ordinamento militare di cui al d.l. 15.3.2010 n. 66. Ma questo codice, come dispone il suo articolo 1 comma 2, non ha innovato le disposizioni vigenti proprie delle Forze di polizia a ordinamento civile, fra cui sono compresi gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Di conseguenza il loro ordinamento continua ad essere quello previsto dalla legge 15.12.1990 n. 395 il cui articolo 1 comma 4 dispone che per tutto quanto non espressamente disciplinato nella stessa legge si applica, in quanto compatibile, lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con il d.p.r. 10.1.1957 n. 3). 

Per quanto riguarda specificatamente la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari nonché la regolamentazione del relativo procedimento nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l'art. 21 della stessa legge n. 395/1990 aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo che è stato emanato il 30 ottobre 1992 (n. 449). Questo decreto legislativo detta i principi fondamentali in ordine alle infrazioni disciplinari e alle relative sanzioni (artt. 1-8) e i principi generali in ordine al procedimento disciplinare (artt. 9-23). Considerato che il predetto decreto è in vigore dal 20 novembre 1992, non sembra ipotizzabile che gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria possano ancora essere sottoposti a procedimento disciplinare per fatti commessi anteriormente a quella data. Comunque ribadisco il principio generale che per gli illeciti disciplinari vale la legge vigente al momento del verificarsi del fatto e che per il procedimento si applica la legge vigente al momento in cui vengono posti in essere i singoli atti del procedimento.
 
Rilevo da ultimo che, in base al principio della pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello disciplinare. l'art. 9 del d.lgs. 449/92 stabilisce che quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a  procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato. 


Roma, 28 giugno 2013

Il Direttore dell'Ufficio
Roberta Palmisano